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- Atto numero 17E04368 del 27-06-2017
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Bando unico dei concorsi, per esami, per l'ammissione di dieci Allievi Ufficiali piloti di Complemento (AUPC) dell'Aeronautica militare al 124° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi ventisette Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica Militare, al 9° corso AUFP. (17E04368)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27-06-2017
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Bando unico dei concorsi, per esami, per l'ammissione di dieci Allievi Ufficiali piloti di Complemento (AUPC) dell'Aeronautica militare al 124° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi ventisette Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica Militare, al 9° corso AUFP. (17E04368)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
- Data: 27-06-2017
- Scadenza: 27-07-2017
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente
"Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di
forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle forze armate e di Polizia;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate,
nelle forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante "modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle forze armate i termini di validita'
della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto 2016
dello Stato Maggiore della difesa, concernente i reclutamenti
autorizzati per l'anno 2017 e consistenze previsionali per il
triennio 2017-2019 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019;
Vista la lettera n. M_D ARM001 0011148 del 1° febbraio 2017 con
la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ha chiesto di
indire per l'anno 2017 un concorso, per esami, per il reclutamento di
complessivi dieci allievi ufficiali piloti di complemento
dell'Aeronautica Militare;
Vista la lettera n. M_D ARM001 0025738 del 7 marzo 2017 con la
quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ha chiesto di
indire per l'anno 2017 un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale,
dell'Aeronautica Militare;
Vista la lettera n. M_D ARM001 0057396 del 26 maggio 2017 con la
quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, a parziale
modifica della citata lettera n. M_D ARM001 0025738 del 7 marzo 2017,
ha chiesto di ridurre i posti a concorso da trenta a ventisette;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per
il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4
ottobre 2016 - registrato presso la Corte dei conti il 25 ottobre
2016, al foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione
di dieci allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC)
dell'Aeronautica Militare al 124° corso di pilotaggio aereo con
obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per
l'ammissione di complessivi ventisette allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale
dell'Aeronautica Militare, al 9° corso AUFP, con il numero dei posti
di seguito indicati:
a) per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di
complemento, dieci posti;
b) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata:
1) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico
(C.S.A.r.n.);
2) dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.);
3) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato (C.C.r.s.);
4) sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico
(G.A.r.s.), cosi' ripartiti:
uno per la categoria Costruzioni aeronautiche;
due per la categoria Elettronica;
due per la categoria Infrastrutture e impianti;
uno per la categoria Fisica;
uno per la categoria Motorizzazione.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai candidati di entrambi i
sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per
ruolo/Corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati,
nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della difesa si riserva altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei
siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it
Art. 2 Riserve di posti
Art. 2
Riserve di posti
1. Dei dieci posti per l'ammissione al 124° corso allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti)
del personale delle forze armate e delle forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
2. Dei quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 1, uno e' riservato ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.
3. Dei dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 2, tre sono riservati ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.
4. Dei quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 3, uno e' riservato ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.
5. Dei sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 4, due sono riservati ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.
Art. 3 Requisiti
Art. 3
Requisiti
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
giovani che:
a) hanno compiuto il:
17° (diciassettesimo) anno di eta' e non hanno superato il
giorno di compimento del 23° (ventitreesimo) anno di eta' alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si
partecipi al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
17° (diciassettesimo) anno di eta' e non hanno superato il
giorno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di eta' alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si
partecipi al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali
in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b). Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle
vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi
non trovano applicazione;
b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Aeronautica Militare espresso dai genitori o dal
genitore esercente la potesta' o dal tutore;
c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale
alla domanda di partecipazione al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 124°
corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a): non sono stati espulsi da
corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle forze
armate o dell'Arma dei Carabinieri o dei Corpi armati dello Stato
perche' giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza
di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi
psico-fisici;
l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i dieci posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari;
2) per i quattro posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), punto 1, laurea magistrale LM-41 (classe delle lauree magistrali
in medicina e chirurgia) con abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo;
3) per i dodici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
punto 2: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni per l'ammissione ai corsi
universitari;
4) per i quattro posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), punto 3: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari;
5) per i sette posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b),
punto 4: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari, tra quelli di seguito elencati per ciascuna categoria:
categoria Costruzioni aeronautiche: diploma di perito
industriale a indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche,
per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di
precisione, o diploma di maturita' professionale equipollente ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n.
253;
categoria Elettronica: diploma di perito industriale a
indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia
nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturita' professionale
equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n. 253;
categoria Infrastrutture e impianti: diploma di geometra o
perito industriale a indirizzo specializzato per edilizia, per
termotecnica, o diploma di maturita' professionale equipollente ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n.
253;
categoria Fisica: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale
integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per
l'ammissione ai corsi universitari;
categoria Motorizzazione: diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale
integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per
l'ammissione ai corsi universitari.
Saranno altresi' ritenute valide le sole lauree magistrali
conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la
partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal
caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di
candidatura la relativa documentazione probante. Inoltre, saranno
ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali e i diplomi di
istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti
dovranno produrre, a pena di esclusione:
per la laurea magistrale, una dichiarazione di equipollenza
rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o
titoli di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione
di equipollenza rilasciata da un Ufficio scolastico regionale
nell'ambito provinciale di loro scelta, ovvero una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
m) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver
completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata,
qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b).
2. Ai fini dell'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti
di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio
militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi
ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare. Detta
idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi
articoli 10 e 12, del presente decreto.
3. Ai fini dell'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio
militare per la nomina a ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica Militare. Detta idoneita' sara' accertata con le
modalita' indicate nei successivi articoli 10 e 11 del presente
decreto.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
nomina a sottotenente pilota di complemento ovvero
tenente/sottotenente in ferma prefissata.
Art. 4 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
Art. 4
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art.
1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari, ovvero attraverso il sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 - che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento
del personale militare, anche di futura pubblicazione - potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o da ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con una
delle seguenti modalita':
a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie
credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalita'
fissate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita';
c) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non
consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (user e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 5 Domande di partecipazione
Art. 5
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
2. La domanda di partecipazione puo' essere presentata per uno
soltanto dei ruoli/Corpi di cui al precedente art. 1, comma 1.
Tuttavia i candidati al concorso di cui alla lettera a) dello stesso
comma devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei
requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/Corpo tra
quelli elencati alla lettera b) della medesima disposizione ai fini
dell'applicazione di quanto previsto al successivo art. 9, comma 4.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, copia per
immagini dell'atto di assenso riportato nell'allegato "A" che
costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini
(file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni
allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono
allegare (eventuale atto di assenso di cui al precedente comma 1.)
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli
di cui al successivo art. 13, ovvero quelle attestanti
l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito
all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
E' cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente
al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.:
atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf,
titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei concorrenti fornire, in
dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice e del conseguente
accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 13 del
presente decreto.
5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale.
Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione puo' comunque constatare l'avvenuta
presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla propria
area privata del portale dei concorsi ove trovera' la ricevuta della
stessa e, nella sezione "le mie notifiche" copia del messaggio di
acquisizione.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La
domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nei siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it secondo
quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque
invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle
domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei
requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
11. Con l'invio telematico della domanda con le modalita'
indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la
procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il
candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.
12. La Direzione generale per il personale militare o ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 6 Comunicazioni con i concorrenti
Art. 6
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
e' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di
efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati
ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it hanno valore
di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i
candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative
delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonche'
eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE -
all'indirizzo: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it indicando il
concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di
identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso all'Accademia Aeronautica,
l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra'
essere preceduto dal codice "124°_AUPC_AM_2017" qualora si partecipi
al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), oppure dal codice
"9°_AUFP_AM_2017", qualora si partecipi al concorso di cui all'art.
1, comma 1., lettera b).
Art. 7 Svolgimento del concorso e spese di viaggio
Art. 7
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale, solo per i partecipanti al
concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
d) tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di
lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione
al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
e) valutazione dei titoli di merito, solo per i partecipanti al
concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).
2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia e in corso di validita', rilasciato da
un'amministrazione dello Stato.
3. All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito dei
concorsi - indicativamente entro il mese di dicembre 2017 per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), mentre per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
indicativamente entro il mese di dicembre 2017 - tutti i concorrenti,
compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del
test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art. 580 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare,
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli
accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), b), c) e d) nonche' quelle di vitto e alloggio per la
permanenza nelle sedi di svolgimento, ad esclusione del tirocinio
psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese di cui
al precedente comma 1, lettera d), sono a carico dei concorrenti. I
concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di
tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla
sede di servizio.
5. L'amministrazione militare provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente
articolo.
Art. 8 Commissioni
Art. 8
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle
graduatorie di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per il tirocinio attitudinale e
comportamentale e per la prova di lingua inglese, solo per i
partecipanti al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i
partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b).
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
un colonnello dell'Aeronautica in servizio permanente,
presidente;
un ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica in servizio
permanente pilota, membro;
un ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica ruolo delle Armi
in servizio permanente pilota, membro;
un ufficiale superiore del Corpo del Genio Aeronautico in
servizio permanente, membro;
un ufficiale superiore del Corpo di Commissariato Aeronautico
in servizio permanente, membro;
un ufficiale superiore del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membro;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare, segretario
senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico in servizio
permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri;
un sottufficiale dell'Aeronautica Militare, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica Militare o di specialisti esterni.
4. La commissione per il tirocinio attitudinale e comportamentale
e per la prova di lingua inglese di cui al precedente comma 1,
lettera c) sara' composta da:
comandante dell'Accademia Aeronautica, ovvero un ufficiale di
grado non inferiore a generale di brigata aerea in servizio
permanente, presidente;
comandante del corso, membro;
un ufficiale superiore in servizio permanente, laureato in
psicologia e abilitato all'esercizio della professione di psicologo o
un ufficiale dell'Arma Aeronautica qualificato per le "selezioni
speciali", membro;
un ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica,
capo gruppo osservazione comportamentale, membro;
uno o piu' ufficiali superiori in servizio permanente
dell'Aeronautica Militare, ovvero docenti civili, o funzionari delle
amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della
lingua inglese, membri aggiunti per la prova di lingua;
un ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica Militare e
un insegnante di educazione fisica ovvero istruttore ginnico
sportivo, membri aggiunti per le prove di efficienza fisica in ambito
sportivo;
un ufficiale inferiore in servizio permanente dell'Aeronautica
Militare, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale dell'Aeronautica Militare, di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
due ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare, qualificati
"periti in materia di selezione attitudinale", ovvero psicologi
civili dell'Amministrazione della difesa, appartenenti all'area
funzionale "III", membri;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali periti in
materia di selezione attitudinale e di sottufficiali qualificati
aiuto perito selettore dell'Aeronautica Militare, nonche' di
personale in servizio presso il Centro di selezione dell'Aeronautica
Militare per l'effettuazione della prova di efficienza fisica.
6. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e
relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 7, comma
1., lettere a), b), c), d) ed e) dovranno essere inviati, a mezzo
corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto reclutamento e disciplina - 1^ Divisione reclutamento
ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione al termine dei lavori di
effettuazione della relativa prova o accertamento.
Art. 9 Prova scritta
Art. 9
Prova scritta
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - a una prova scritta a cura della
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera a), che avra' luogo presso il Centro di selezione
dell'Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia (Roma) -
ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di Trani, indicativamente
dal 18 al 22 settembre 2017, sia per i concorrenti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a) che per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), secondo un calendario che verra' reso noto con le
modalita' indicate al precedente art. 6 del presente decreto.
2. Tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e
b) e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno
presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio
della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal
concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5 del
presente decreto. Gli stessi dovranno inoltre avere al seguito carta
d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di
validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche'
portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, i
concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali
pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 13.
3. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione
al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dovranno portare al
seguito e consegnare alla commissione esaminatrice, a pena di
esclusione dal predetto concorso, il referto rilasciato da strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a due mesi
rispetto a quella di svolgimento della prova, delle analisi di
laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in
percentuale di attivita' enzimatica, al fine di determinare
l'eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza che alla
luce dell'art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' prevista come causa di non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea. Tale referto sara'
sottoposto dalla commissione esaminatrice alla verifica di personale
medico appositamente designato.
4. I concorrenti di cui al precedente comma 3, che risultassero
affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non presentassero il
referto ivi previsto, saranno ammessi, previa comunicazione, prima
dell'inizio della prova scritta da parte della stessa commissione
esaminatrice, alla procedura concorsuale relativa all'altro
ruolo/Corpo indicato nei termini di cui al precedente art. 5, comma
2.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 6.
6. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di 60 quesiti a risposta multipla cosi' suddivisi:
per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
italiano n. 11, matematica n. 8, inglese n. 7, anatomia e
scienze naturali n. 4, storia n. 4, geografia n. 4, educazione civica
n. 4, logico deduttivi n. 18;
per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 3:
lingua inglese n. 15, matematica n. 10, storia n. 10,
geografia n. 10, educazione civica n. 15;
per i restanti concorrenti: lingua inglese n. 20, matematica n.
10, storia n. 10, geografia n. 10, educazione civica n. 10.
I quesiti a cui saranno sottoposti i candidati durante la prova
saranno estratti dalla banca dati dell'Aeronautica Militare e
pubblicati, ad eccezione di quelli logico-deduttivi, nel sito
www.aeronautica.difesa.it indicativamente a partire da tre settimane
prima dello svolgimento della prova stessa.
7. La prova si svolgera' secondo le disposizioni di cui agli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico,
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento. Prima
dell'inizio della prova la commissione esaminatrice rendera' note ai
concorrenti i tempi e le modalita' di svolgimento della prova
medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente e' di 60
punti attribuibili con le seguenti modalita':
a) 1 per ogni risposta esatta;
b) - 0,25 per ogni risposta errata o multipla;
c) 0 per ogni risposta non data.
I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
14.
8. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero
delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative alla
sola prova scritta distinte per concorso, ruolo e Corpo, al solo
scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi ai successivi
accertamenti psico-fisici e attitudinali, di cui ai successivi
articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria nei limiti numerici di seguito indicati:
a) allievi ufficiali piloti di complemento: 120 concorrenti;
b) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n.): 16 concorrenti;
c) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale
delle Armi dell'Aeronautica (A.A.r.a.s.): 48 concorrenti;
d) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo di Commissariato Aeronautico (C.C.r.s.): 16 concorrenti;
e) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.): 28 concorrenti, di cui:
4 per la categoria Costruzioni aeronautiche;
8 per la categoria Elettronica;
8 per la categoria Infrastrutture e impianti;
4 per la categoria Fisica;
4 per la categoria Motorizzazione.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti
psico-fisici e attitudinali i concorrenti che nella rispettiva
graduatoria hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione ai predetti
accertamenti.
9. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il
calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di
presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 10 del
presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazione del portale dei concorsi che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. Tale avviso sara' inoltre consultabile nel sito
www.persomil.difesa.it
10. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico (tel. 06/517051012; fax 06/517052779; e-mail:
urp@persomil.difesa.it).
11. La commissione esaminatrice, al termine dei lavori, dovra'
inviare, per il tramite dell'Accademia Aeronautica, i relativi
verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto
- 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 8, saranno
convocati presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica
Militare di Roma, viale Piero Gobetti n. 2, per essere sottoposti, a
cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), agli
accertamenti psico-fisici indicativamente:
a) per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione
al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a), orientativamente nel mese
di ottobre 2017;
b) per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione
al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), orientativamente nel mese di
novembre 2017;
nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di cui al gia'
citato art. 9, comma 10.
Solo i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) saranno sottoposti all'accertamento del possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea per piloti.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
indicati saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 6.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso l'Istituto
di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma dovranno
consegnare la seguente documentazione, in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge:
a) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego dei
partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata, referto, rilasciato da strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale, di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD),
espresso in percentuale di attivita' enzimatica, in data non
anteriore ai due mesi rispetto alla data di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
b) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale (SSN), entro i sei mesi precedenti la
data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici, ovvero copia
conforme del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso una struttura sanitaria militare. Il concorrente ancora
minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti
psico-fisici, privo di tale esame, avra' cura di portare al seguito
la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita'
al modello riportato nell'allegato B che costituisce parte integrante
del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto
esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami
radiologici;
c) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuate
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non
anteriore ai sessanta giorni rispetto alla data di presentazione agli
accertamenti psico-fisici:
1) determinazione degli anticorpi HIV;
2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti
HCV;
3) emocromo con formula leucocitaria;
4) VES;
5) glicemia;
6) creatininemia;
7) ALT, AST, GGT;
8) bilirubina totale e frazionata;
9) colesterolemia totale;
10) trigliceridemia;
11) esame delle urine;
12) attestazione del gruppo sanguigno.
E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge, del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui
sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici;
e) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita' (non antecedente a un
anno all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici),
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale
in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
f) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore ai cinque giorni rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre
mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
g) inoltre, i partecipanti al concorso per l'ammissione al 124°
corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), dovranno presentare:
1) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e
immagini effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
2) esame radiografico del tratto lombo-sacrale in due
proiezioni, qualora gia' in possesso, con relativo referto;
3) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo di referto, effettuato presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre
mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici.
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui al precedente comma 2 comportera' l'esclusione del concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a), b), e g), n. 2. In
particolare, per i soli partecipanti al concorso per l'ammissione al
9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, il referto di analisi
di laboratorio, di cui al precedente comma 2, lettera a), concernente
il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD),
dovra' comunque essere presentato dai concorrenti, qualora vincitori,
all'atto dell'incorporamento.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della
specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che
risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti
saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Pertanto, nei confronti del candidato il cui stato di
gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal
presente articolo, l'Accademia aeronautica procedera' alla
convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Accademia aeronautica che
escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di
procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando;
c) disporra', quindi, per tutti i concorrenti, tranne quelli
per cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del
presente comma, il seguente protocollo diagnostico:
1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e
comma 9; in tale sede la commissione, giudichera' inidoneo il
candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura, siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
2) visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg di
base;
3) visita oculistica: valutazione della funzionalita' visiva,
del senso cromatico, della visione binoculare, del senso
stereoscopico, esame del segmento anteriore, esame della motilita'
oculare;
4) visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia,
faringoscopia, controllo apparato masticatorio, audiometria,
timpanogramma, valutazione della funzione vestibolare, test
foniatrici;
5) visita neurologica: esame obiettivo neurologico;
6) visita psichiatrica: test (MMPI - CRDA completo di
allegati A, B e C), colloquio e prove strumentali;
7) eventuale ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze
stupefacenti e delle sostanze psicotrope a scopo non terapeutico:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
8) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica,
laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi
compresi, (se non consegnati dal concorrente) in caso di dubbio
diagnostico, eventuali esami radiografici del torace in due
proiezioni, per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 124°
corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a). Nel caso in cui si rendera'
necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche,
indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui al gia' citato allegato
"B", che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, nonche' sottoscrivere
un'informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il
personale militare all'atto dell'incorporamento secondo il modello
riportato nell'allegato "D" che costituisce parte integrante del
presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e della vigente direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici
requisiti fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonche' dalla
direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, citati nelle premesse;
b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), misure
antropometriche:
1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri 98
(novantotto) e/o non inferiore a centimetri 85 (ottantacinque);
2) distanza glutei-ginocchia non superiore a centimetri 65
(sessantacinque) e/o non inferiore a centimetri 56 (cinquantasei);
3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri 90
(novanta) e/o non inferiore a centimetri 74,5 (settantaquattro
virgola cinque).
8. I concorrenti, gia' giudicati idonei agli accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per l'Aeronautica
Militare nei 365 (trecentosessantacinque) giorni antecedenti la data
di presentazione agli accertamenti di cui al presente articolo,
nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente
documentazione:
a) verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo
del profilo sanitario assegnato;
b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere
c), d) e f) - solo per i concorrenti di sesso femminile.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della sopracitata documentazione, sottoporra' i concorrenti agli
accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera c), numeri 1),
7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di
inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7; per i
soli concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 124°
corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1., lettera a), la Commissione provvedera' a
verificare i dati somatici di cui al precedente comma 7., lettera e),
se non precedentemente misurati.
9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali ufficiali piloti di complemento
dell'Aeronautica Militare o ufficiali in ferma prefissata
dell'Aeronautica Militare. La commissione, al termine degli
accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo
i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, sulla
base delle risultanze della visita medica generale e degli
accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che terra' conto delle
caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti
psico-fisici suindicati.
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla
vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione
al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ritenuti altresi' non
affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste
dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
inidoneita' ai servizi di navigazione aerea di cui all'art. 586 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dal
decreto del Ministero della difesa del 16 settembre 2003;
c) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione
al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), ritenuti altresi' in possesso
di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS) 1; costituzione
(CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio
(AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, citata nelle premesse.
11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di
sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 17 e 18
del presente decreto;
c) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
ufficiale pilota di complemento in ferma dodecennale;
ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare (a
eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD);
d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui al
precedente comma 7, lettera a).
12. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) i partecipanti al concorso per l'ammissione al 124° corso
allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a):
"idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento
dell'Aeronautica Militare", con indicazione del profilo sanitario;
"inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento
dell'Aeronautica Militare", con indicazione del motivo.
Il giudizio di idoneita' verra' espresso con riserva di
effettuazione di ulteriori indagini strumentali, cui i medesimi
verranno sottoposti successivamente all'eventuale superamento del
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, di cui al successivo
art. 12, finalizzate a escludere la sussistenza delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione
aerea secondo quanto previsto dall'art. 586 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Per tali finalita' i predetti concorrenti saranno sottoposti a
cura della commissione per gli accertamenti psico-fisici - nella sede
che verra' comunicata ai candidati mediante avviso pubblicato nel
portale - ai seguenti accertamenti:
angio-risonanza magnetica cerebrale;
risonanza magnetica nucleare del rachide in toto.
All'esito dei predetti accertamenti, la commissione per gli
accertamenti psicofisici esprimera' nei confronti di ciascun
concorrente uno dei seguenti giudizi:
idoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio
militare;
inidoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio
militare, con indicazione del motivo.
Tale giudizio, che verra' comunicato agli interessati, e'
definitivo e non suscettibile di riesame;
b) i partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b):
"idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica Militare", con indicazione del profilo sanitario;
"inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica Militare", con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
Art. 11 Accertamenti attitudinali
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli concorrenti
partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), giudicati idonei saranno sottoposti - presso il
Centro di selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia (Roma), a
cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di
una serie di prove (esercizi fisici, test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo
inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale
valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle
apposite "Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati
partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica Militare", emanate dal
Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articola nelle
seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici
indicatori attitudinali:
efficienza fisica:
verra' valutata l'efficienza fisica e l'attitudine, in ambito
sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attivita'
addestrative previste nella carriera di Ufficiale tramite lo
svolgimento dei seguenti esercizi:
a) corsa piana di 800 metri;
b) addominali;
c) trazioni alla sbarra;
efficienza intellettiva:
verra' valutata tramite la somministrazione individuale (o
collettiva) di uno o piu' test intellettivi e/o attitudinali a
risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione,
tra le seguenti: abilita' matematica; ragionamento astratto;
efficienza mentale; ragionamento numerico/matematico; abilita'
visuo/spaziale; trattamento informazioni e ragionamento verbale. La
prova potra' essere somministrata in maniera informatizzata e
includere test di tipo adattivo;
giudizio psicoattitudinale:
verra' effettuato tramite un colloquio individuale e una o
piu' prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle
risultanze di eventuali questionari di personalita'.
Le modalita' di dettaglio circa la presentazione al suddetto
Centro, lo svolgimento degli esercizi e dei test, la loro valutazione
e i comportamenti da tenere in caso di infortunio sono riportate
nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione
indicati nell'allegato F che costituisce parte integrante del
presente decreto, comunichera', seduta stante, a ciascun concorrente
l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica Militare";
"non idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica Militare" con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
Art. 12 Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese
Art. 12
Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale
e prova di lingua inglese
1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione
al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) l'idoneita' sotto il profilo
psicoattitudinale e comportamentale, sara' accertata dalla
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c), ai
sensi delle "Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati
partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica Militare" emanate dal
Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea. I
candidati saranno convocati al tirocinio a essi riservato, presso
l'Accademia Aeronautica, orientativamente dal 19 novembre al 1°
dicembre 2017, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6,
comma 1.
2. Le concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il
referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni
calendariali antecedenti alla data di presentazione al tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale. La mancata presentazione di
detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente dal
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.
Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il
tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi
sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente
riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta'
dell'Accademia Aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento
di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa
la persistenza dell'idoneita' medesima.
3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia Aeronautica;
b) effettueranno un programma di attivita', di cui all'allegato
G, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle
qualita' richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 per la futura nomina a ufficiale pilota di complemento
dell'Aeronautica Militare;
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio;
d) sosterranno una prova tesa ad accertare la conoscenza della
lingua inglese a cura del Centro di Formazione Aviation English di
Loreto che consistera' in:
un test di reading di 40 quesiti a risposta multipla. Il test
si intendera' superato al raggiungimento del punteggio minimo di
60/100 (24 risposte esatte su 40). A ciascuna risposta esatta
corrispondera' un punteggio positivo + 2,5) mentre a ciascuna
risposta errata (o multipla) e alla mancata risposta non
corrispondera' alcun punteggio. I concorrenti giudicati inidonei per
il mancato raggiungimento del punteggio minimo sopra indicato
(60/100) saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso;
un test orale con valutazione di listening e speaking;
un test di writing.
La votazione sara' espressa in centesimi per ogni singolo test e
il voto finale si otterra' dalla media aritmetica delle votazioni. La
prova di inglese si intendera' superata al raggiungimento del
punteggio totale minimo di 60/100.
4. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
programmate.
5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati
nel citato allegato G;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive
obbligatorie indicate nel predetto allegato G;
d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano
complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in
cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria,
compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a seguito
di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti.
6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
Art. 13 Valutazione dei titoli di merito
Art. 13
Valutazione dei titoli di merito
1. Per i soli concorrenti partecipanti al concorso per
l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), la
Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito
dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle
domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei
al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti
articoli 9, 10 e 11, assegnando ai medesimi dei punteggi per il
possesso dei titoli specificatamente di seguito elencati:
a) per gli ausiliari del ruolo normale, fino a un massimo di 5
punti cosi' ripartiti:
1) titoli di studio:
corsi master e/o dottorati di ricerca svolti presso le
facolta' di medicina di istituti universitari statali o equiparati,
in Italia o all'estero, frequentati dopo il conseguimento della
laurea in medicina e chirurgia e attinenti alla professione di medico
chirurgo, punti 1;
corsi di specializzazione presso istituti universitari
statali o equiparati, in Italia o all'estero, frequentati dopo il
conseguimento della laurea suddetta, punti 1,5;
pubblicazioni di carattere tecnico o scientifico attinenti
alla professione di medico chirurgo, punti 0,5;
lauree possedute oltre a quella richiesta per la
partecipazione al concorso, punti 0,5;
2) altri titoli:
semestri di servizio prestati alle dipendenze di servizi
pubblici di emergenza e accettazione sanitaria (servizio
urgenza/emergenza 118), punti 1;
semestri di servizio prestati alle dipendenze di strutture
del Servizio sanitario nazionale, punti 0,5;
b) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10
punti, cosi' ripartiti:
1) titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per la
partecipazione al concorso, massimo punti 7:
per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili
con quelli attribuiti al successivo alinea qualora la laurea e la
laurea magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi);
per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3;
per il possesso di master universitario di I livello, punti
1;
per il possesso di master universitario di II livello,
punti 1;
2) altri titoli, massimo punti 3:
per il possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o di
aliante, punti 1;
per il possesso del diploma conseguito presso l'istituto
dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.), punti 1;
per il corso di cultura e meteorologia aeronautica
rilasciato dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione con l'I.T.S.N.
"Carnaro", se conseguito fino a dicembre 2009 o rilasciato dal
Centro/Gruppo di volo a Vela, se conseguito dal gennaio 2010, punti
0,5.
Inoltre, solo per le Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.):
per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1;
per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5;
per il possesso del brevetto di paracadutista militare, punti
1;
per il possesso del brevetto di paracadutista A.N.P.d.I., punti
0,5.
2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati
nella stessa. E' onere dei concorrenti fornire informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
precedente comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda
on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera
dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' indicate nell'art. 5, comma 4 del presente decreto. Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne
copia all'atto della presentazione per la prova scritta di cui al
precedente art. 9, comma 2 del presente decreto.
Art. 14 Graduatorie di merito
Art. 14
Graduatorie di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di
complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo sanitario
aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1);
c) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell'Arma Aeronautica, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);
d) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di Commissariato,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3);
e) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio
Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4).
2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formulate
come di seguito specificato:
a) per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di
complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) la graduatoria di
merito sara' formata dalla media dei punteggi conseguiti dai
candidati nelle seguenti prove:
1) prova scritta;
2) prova di lingua inglese;
b) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), la graduatoria di
merito sara' formata dalla media dei punteggi conseguiti dai
candidati nelle seguenti prove:
1) prova scritta;
2) valutazione dei titoli di merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto:
a) delle riserve di posti previste dall'art. 2 del presente
decreto;
b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di
partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione
generale per il personale militare e pubblicate nel Giornale
ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami". Inoltre esse saranno pubblicate nel portale dei
concorsi e a puro titolo informativo, nel sito www.persomil.difesa.it
5. Se si verifica la disponibilita' di posti per insufficienza di
concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, Arma/Corpi e categorie, la
Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta'
di devolvere in tutto o in parte detti posti ad altro ruolo,
Arma/Corpo e categoria, su indicazione dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica.
Art. 15 Svolgimento del 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e nomina
Art. 15
Svolgimento del 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC) e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), saranno ammessi al
corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche
successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita'
previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per
assumere servizio presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli (NA).
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilita' a ottemperare
tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore,
comunicata entro la data di prevista presentazione presso l'Accademia
Aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una
proroga della data di presentazione che, comunque, non potra'
superare i sette giorni.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno
sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il
mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e
saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della sanita' militare, recante "Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi".
4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del
grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al
corso in qualita' di allievo ufficiale pilota di complemento. Allo
scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici giorni
di corso, dovra' fornire alle competenti divisioni della Direzione
generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli
allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. Il corso, con presumibile inizio nel mese di gennaio 2018, si
svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II, capo
III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 citato nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed ai regolamenti
militari, con il grado di Aviere Allievo Ufficiale Pilota di
Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di
dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto.
Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati
dall'Accademia Aeronautica al proprio domicilio ovvero al
Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio;
b) gli stessi saranno promossi Aviere scelto al compimento del
terzo mese di servizio e sergente pilota di complemento all'atto del
conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano;
c) al termine dei corsi, i sergenti pilota di complemento che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto
di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati
idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente pilota di
complemento conferita con decreto di nomina del Ministro della
difesa, e saranno impiegati secondo le esigenze dell'Amministrazione
della difesa con particolare priorita' per l'alimentazione delle
linee di volo APR.
6. La Direzione generale per il personale militare, su proposta
del comandante dell'Accademia Aeronautica, ha facolta' di espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psicofisici o per mancanza di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti
non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti
frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota di
complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per
il personale militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio
del corso.
Gli allievi, gia' militari, se non conseguiranno la nomina a
sottotenente pilota di complemento, rientreranno nella categoria di
provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio.
7. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di sottotenente di
complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare
servizio con il grado di sergente di complemento per un periodo di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
8. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
9. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in
servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.
Art. 16 Svolgimento del 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina
Art. 16
Svolgimento del 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere b), c), d) ed e),
saranno ammessi al corso, sotto riserva dell'accertamento, anche
successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita' indicate
al precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere
servizio presso l'Accademia Aeronautica in Pozzuoli (NA).
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso per allievi ufficiali in ferma prefissata. In caso di
impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per
causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista
presentazione presso l'Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla
stessa, potra' essere concessa una proroga della data di
presentazione che, in nessun caso sara' successivo alla conclusione
della prima settimana di corso.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia, della tessera sanitaria, nonche' del referto di cui al
precedente art. 10, comma 2, lettera a) qualora non presentato in
sede di accertamenti psico-fisici. Gli stessi saranno sottoposti a
visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle
vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine,
all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare
iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della sanita' militare, recante "Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi".
4. All'atto dell'ammissione al corso i militari gia' in servizio
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del
ruolo normale o speciale dell'Aeronautica Militare.
Allo scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici
giorni di corso, fornira' alle competenti divisioni della Direzione
generale per il personale militare, gli elenchi dettagliati degli
allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo.
5. Il corso, con presumibile inizio nel periodo di gennaio 2018,
si svolgera' con le modalita' previste dal decreto ministeriale 26
settembre 2002, citato nelle premesse gli ammessi conseguiranno la
qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico o dei ruoli speciali
delle Armi dell'Arma Aeronautica dei Corpi e categorie
dell'Aeronautica Militare. Essi dovranno contrarre una ferma
volontaria di trenta mesi a decorrere, per tutti, dalla data di
inizio del corso e, in qualita' di allievi, saranno assoggettati alle
leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale
ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e
rinviati dall'Istituto di formazione.
6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia Aeronautica, ovvero gli assegni del grado rivestito
all'atto dell'ammissione.
7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno
un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare.
Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza
e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il
periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
c) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
8. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:
a) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico;
b) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica;
c) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo del Genio Aeronautico;
d) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico.
9. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare.
10. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del
servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla
Direzione generale per il personale militare - a seguito della
ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli
enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre
forze armate o corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di
Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo
nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo
indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine
della quale senza partecipazione a ulteriore concorso sia previsto il
transito nel servizio permanente.
11. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare, su richiesta dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un
massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
o in concorso con le forze di Polizia per il controllo del territorio
nazionale.
12. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione
generale per il personale militare su richiesta dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica, secondo le modalita' previste dal decreto
ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e previo loro
consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego
nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero in concorso con le forze di Polizia per il controllo del
territorio nazionale.
13. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
14. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia'
in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.
Art. 17 Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
Art. 17
Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al
precedente comma emerge la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Aeronautica Militare
per coloro che sono in servizio presso altra forza armata o Corpo
armato dello Stato.
Art. 18 Esclusioni
Art. 18
Esclusioni
1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi ufficiali
piloti di complemento dell'Aeronautica Militare e allievi ufficiali
in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare saranno esclusi con
provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a ufficiale in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.
Art. 19 Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento
Art. 19
Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento
1. I sottotenenti piloti di complemento, dopo aver maturato due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e,
se idonei, promossi al grado di tenente ai sensi dell'art. 1243 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi
dell'art. 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato
nelle premesse.
3. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, se
in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 667 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
Art. 20 Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata
Art. 20
Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata
1. I sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli
speciali delle Armi dell'Aeronautica, dei Corpi e categorie
dell'Aeronautica Militare sono valutati per l'avanzamento ad
anzianita' al grado superiore al compimento del secondo anno di
permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in
relazione al titolo di studio posseduto e se sono in possesso dei
requisiti indicati dal relativo bando, ai concorsi per il
reclutamento di:
a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo valutabile ai fini della formazione delle
graduatorie di merito.
Art. 21 Trattamento dei dati personali
Art. 21
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali
e sottufficiali per le finalita' di gestione del reclutamento e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli
enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai
sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90.
5. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili
del trattamento dei dati personali:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8;
b) il comandante dell'Accademia Aeronautica.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Gen. D. c.(li.) Paolo Gerometta
Allegato 1
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico