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- Atto numero 23E07910 del 30-06-2023
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di diciassette posti di funzionario amministrativo, di un posto di funzionario informatico e di dieci posti di assistente informatico, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. (23E07910)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 30-06-2023
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di diciassette posti di funzionario amministrativo, di un posto di funzionario informatico e di dieci posti di assistente informatico, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. (23E07910)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
- Data: 30-06-2023
- Scadenza: 30-07-2023
Art. 1 Posti a concorso
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia, e in particolare il Capo II del titolo II nonche'
l'Allegato 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, con il quale e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (regolamento
generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il
"regolamento";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni
di "adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679";
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici" ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante "regolamento recante disciplina in materia di accesso
agli atti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", che prevede
la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei
militari congedati senza demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la
concretezza delle azioni delle Pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo";
Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111;
Visto l'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito
dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Visti i contratti collettivi nazionali vigenti relativi al
personale del comparto funzioni centrali;
Vista la declaratoria dei profili professionali di cui
all'Allegato III del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici
amministrativi della giustizia amministrativa, adottato con decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020,
registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020;
Visto il decreto n. 198 del 14 giugno 2021 del segretario
generale della giustizia amministrativa di determina a bandire
concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a
tempo pieno e determinato di un primo scaglione di centoventi
funzionari amministrativi (Area III - F1); sette funzionari
informatici (Area III - F1); tre funzionari statistici (Area III -
F1) e trentotto assistenti informatici (Area II - F2);
Visto il decreto n. 362 del 25 ottobre 2021 del segretario
generale della giustizia amministrativa di approvazione delle
graduatorie di merito delle commissioni esaminatrici per la selezione
a tempo determinato di centoventi funzionari amministrativi (cod.
concorso "GA100"), sette funzionari informatici (cod. concorso
"GA200"), tre funzionari statistici (cod. concorso "GA300") e
trentotto assistenti informatici (cod. concorso "GA400"), di cui al
bando del segretario generale della giustizia amministrativa del 21
giugno 2021;
Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante
"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"
e, in particolare, l'art. 35, comma 7;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro per le disabilita' 9 novembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 307
del 28 dicembre 2021 , che - ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 801, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua le modalita' attuative
per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti
dalle amministrazioni ivi specificate ai soggetti con disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali
prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi
per le difficolta' di lettura, di scrittura o di calcolo, nonche' di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento
delle medesime prove;
Visto il decreto n. 478 del 29 dicembre 2021 del segretario
generale della giustizia amministrativa con il quale - all'esito
della procedura avviata con il citato decreto n. 382 del 10 novembre
2021 - e' stata bandita, ai sensi del citato decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, una nuova procedura per l'assunzione a tempo
determinato delle unita' residue, mediante concorso pubblico, per
titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e
determinato di sei assistenti informatici, Area II, fascia
retributiva F2 (cod. concorso "GA400"), a completamento del primo
scaglione di complessive centosessantotto unita' di addetti
all'Ufficio del Processo per il supporto delle linee di progetto di
competenza della giustizia amministrativa ricomprese nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza;
Visto il decreto n. 18 del 20 gennaio 2022 del segretario
generale della giustizia amministrativa di riformulazione del
suddetto bando del 29 dicembre 2021;
Visto il decreto n. 124 del 10 maggio 2022 del segretario
generale della giustizia amministrativa di approvazione delle
graduatorie di merito per il reclutamento, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi, non
rinnovabile, di sei assistenti informatici, Area II - F2, per il
supporto delle linee di progetto di competenza della giustizia
amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e la
resilienza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge del 9
giugno 2021 n. 80, convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021;
Visto il decreto n. 209 del 4 novembre 2022 del segretario
generale della giustizia amministrativa, con il quale e' stata
avviata, ai sensi del citato art. 35, comma 7, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, una nuova procedura per l'assunzione a tempo
determinato delle unita' residue, mediante concorso pubblico, per
titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e
determinato di undici funzionari amministrativi e un assistente
informatico, a completamento del primo scaglione di complessive
centosessantotto unita' di addetti all'Ufficio del Processo per il
supporto delle linee di progetto di competenza della giustizia
amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza;
Visto il decreto n. 4 del 12 gennaio 2023 del segretario generale
della giustizia amministrativa di approvazione delle graduatorie di
merito per il completamento del reclutamento del primo scaglione di
complessive centosessantotto unita' di addetti all'ufficio del
processo per il supporto delle linee di progetto di competenza della
giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, mediante l'assunzione di undici funzionari amministrativi
e di un assistente informatico;
Considerato che allo stato, ai fini dell'integrale copertura del
primo scaglione di centosessantotto unita' di personale non
dirigenziale, sussistono carenze per diverse sedi relativamente ai
profili professionali di diciassette funzionari amministrativi, di
dieci assistenti informatici, nonche' una carenza relativa al profilo
professionale di funzionario informatico;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto il seguente concorso pubblico, per titoli e prova
scritta, per il completamento del reclutamento, a tempo pieno e
determinato, di centosessantotto unita' di personale non
dirigenziale, facenti parte del primo scaglione del contingente da
assumere a norma dell'art. 11, comma 1, del titolo II del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, da assegnare agli uffici per il
processo nella misura e con il profilo di seguito indicati:
a) diciassette funzionari amministrativi, ex Area III, fascia
retributiva F1 (cod. concorso "GA100");
b) un funzionario informatico, ex Area III, fascia retributiva
F1 (cod. concorso "GA200");
c) dieci assistenti informatici, ex Area II, fascia retributiva
F2 (cod. concorso "GA400").
2. Le unita' di completamento, di cui al comma 1, sono
distribuite presso le sedi degli uffici giudiziari e centrali, per il
potenziamento degli uffici del processo, ai fini della riduzione
delle pendenze e per il monitoraggio della progressiva riduzione
dell'arretrato, come di seguito indicato:
a) diciassette funzionari amministrativi (cod. concorso
"GA100"), da assegnare all'Ufficio per il Processo presso le seguenti
sedi:
i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, cinque posti;
ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma, dodici posti;
b) un funzionario informatico (cod. concorso "GA200"), da
assegnare al Consiglio di Stato, Servizio per l'informatica;
c) dieci assistenti informatici (cod. concorso "GA400") da
assegnare all'ufficio per il processo presso le seguenti sedi:
i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, due posti;
ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma, quattro posti;
iii) Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
sede di Milano, un posto;
iv) Tribunale amministrativo regionale per la Campania,
sezione staccata di Salerno, un posto;
v) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania, due posti.
3. La durata del rapporto di lavoro e' pari a trenta mesi, fatta
salva la possibilita' di proroga a trentasei mesi in adeguamento alla
durata di detto rapporto a quello degli altri dipendenti PNRR assunti
con il "primo scaglione", se agli stessi la durata dovra' essere
prorogata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) titolo di studio previsto per l'accesso alla posizione da
ricoprire, come indicato all'art. 3 per ciascun profilo.
I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un
Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali,
purche' il titolo di studio sia stato equiparato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma
3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il
titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sara' cura del
candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del
provvedimento che la riconosce. Si applicano i criteri di
equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011.
d) idoneita' fisica alla mansione da svolgere.
L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;
e) qualita' morali e condotta incensurabili;
f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
g) eta' non inferiore agli anni diciotto.
2. Non possono accedere al concorso coloro che:
- siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati licenziati da impiego statale, ai sensi della
vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei requisiti nonche' delle eventuali cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Art. 3 Titoli di studio richiesti per l'accesso e termine per il possesso dei requisiti
Art. 3
Titoli di studio richiesti per l'accesso e termine per il possesso
dei requisiti
1. I titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso, per
ciascun profilo, sono:
a) funzionario amministrativo (cod. concorso "GA100"):
- laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al
decreto ministeriale n. 270 del 2004:
L - 14 - Scienze dei servizi giuridici;
L - 16 - Scienze politiche;
L - 18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
L - 33 - Scienze economiche;
L - 36 - Scienze dell'amministrazione;
- laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del
2004:
LMG /01 - Giurisprudenza;
LM - 56 - Scienze dell'economia;
LM - 77 - Scienze economico - aziendali;
LM - 63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM - 52 - Relazioni internazionali;
LM - 62 - Scienze della politica;
- diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di
possibile equiparazione ai sensi del decreto-legge 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7
ottobre 2009 , n. 233, nonche' ogni altro titolo di studio
equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente;
b) funzionario informatico (cod. concorso "GA200"):
- laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al
decreto ministeriale n. 270 del 2004:
L-08 - Ingegneria dell'informazione;
L-30 - Scienze e tecnologie fisiche;
L-31 - Scienze e tecnologie informatiche;
L-35 - Scienze matematiche;
L-41 - Scienze statistiche;
- laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del
2004:
LM-17 - Fisica;
LM-18 - Informatica;
LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni;
LM-29 - Ingegneria elettronica;
LM-31 - Ingegneria gestionale;
LM-32 - Ingegneria informatica;
LM-40 - Matematica;
LM-43 - Metodologie informatiche per le discipline
umanistiche;
LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;
LM-66 - Sicurezza informatica;
LM-82 - Scienze statistiche;
LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie;
LM-91 - Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione
o in data science;
- diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di
possibile equiparazione ai sensi del decreto-legge 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7
ottobre 2009 , n. 233, nonche' ogni altro titolo di studio
equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente;
c) assistente informatico (cod. concorso "GA400"):
- diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo
scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure
diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure
ragioniere programmatore.
In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado con l'indirizzo richiesto, possono partecipare, per
questo profilo, coloro che possiedono i titoli indicati per il
profilo di funzionario informatico.
2. I titoli di studio indicati nel presente articolo devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
successivo art. 4 per la presentazione delle domande di
partecipazione.
3. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione
puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con
provvedimento motivato.
4. I candidati sono ammessi a partecipare al concorso con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
5. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di titoli
di studio equipollenti a quelli richiesti, a condizione che
l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza del termine
per la proposizione delle domande di partecipazione.
Art. 4 Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso - Termini e modalita'
Art. 4
Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso - Termini
e modalita'
1. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". E'
altresi' consultabile sul portale "inPA", disponibile all'indirizzo
internet https://www.inpa.gov.it/ e sul sito istituzionale della
giustizia amministrativa (indirizzo:
https://www.giustizia-amministrativa.it).
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, autenticandosi con
SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul portale
"inPA", disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/
previa registrazione sullo stesso portale. Per la partecipazione al
concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio
digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della
domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Tale termine e' perentorio e
sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate
prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per
l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine
e' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate
esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore
23:59,59 di detto termine. La data di presentazione on-line della
domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da
apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio,
dal portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per
la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette piu'
l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di
partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di
piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto
unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d'effetto.
3. Ogni candidato puo' presentare domanda di partecipazione per
non piu' di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per un solo
ufficio giudiziario tra quelli indicati all'art. 1, comma 2. Nel caso
di presentazione di piu' domande si ritiene valida la domanda
presentata per ultima, da intendersi quale irrevocabile ed implicita
revoca di ogni precedente domanda.
4. Possono avvalersi delle modalita' cartacee di presentazione
della domanda di partecipazione i candidati in condizioni di
disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura
sanitaria pubblica, per i quali non risulti possibile l'utilizzo del
portale "inPA". Gli stessi presentano la domanda di partecipazione
redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2 e la inviano o la
consegnano a mano entro il temine di cui al comma 2, al seguente
indirizzo: "Consiglio di Stato - Segretariato generale della
giustizia amministrativa - Ufficio per il personale amministrativo e
l'organizzazione - Ufficio gestione, corrispondenza, spedizione e
protocollo informatico - Piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 - Roma"
indicando inderogabilmente sulla busta il codice della procedura
oggetto della domanda.
5. Ai fini della tempestivita' dell'invio cartaceo della domanda
di partecipazione nei casi previsti al comma 4, si considera utile la
data della spedizione.
6. Le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione
di cui al comma 4 possono essere adottate esclusivamente nei casi ivi
previsti.
7. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento
delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni
da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello
indicato nella domanda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Contenuto e modalita' delle domande
Art. 5
Contenuto e modalita' delle domande
1. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' con valore di autocertificazione resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il profilo e l'ufficio per cui intende partecipare ed il
relativo codice della procedura medesima indicato all'art. 1, comma
2;
b) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se
nato all'estero, lo Stato e la localita';
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) il codice fiscale;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
h) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva ove
sussistenti;
i) fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di non aver
riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso, anche all'estero (in caso contrario, il candidato dovra'
indicare le eventuali condanne riportate, anche se siano stati
concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ovvero
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 codice di
procedura penale e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in
Italia o all'estero);
j) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione
della votazione conseguita, dell'Istituto che lo ha rilasciato e
dell'anno in cui e' stato conseguito, nonche' gli estremi del
provvedimento di riconoscimento di equipollenza con il titolo di
studio richiesto, qualora sia stato conseguito all'estero. Per i
titoli di laurea conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione
di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
k) il possesso delle qualita' morali e di condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario il candidato dovra' indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego. Nel caso di decadenza per avvenuto accertamento
che l'impiego e' stato conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabili, vengono fatti salvi gli
effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2007, n.
329;
m) di essere o non essere dipendente di altra pubblica
amministrazione;
n) il possesso di eventuali titoli che, a parita' di punteggio,
danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda e presentati su richiesta
dell'Amministrazione, secondo le modalita' prescritte;
o) l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego cui il concorso si riferisce;
p) di essere portatore/portatrice di handicap, di avere
necessita', ai sensi della legge n. 104/1992, di ausili e/o tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali, con espressa e
specifica richiesta degli stessi; e' fatto comunque salvo il
requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 5, comma 1, lettera
o) del presente avviso;
q) di essere soggetto con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) e fare esplicita richiesta di voler usufruire dello strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della
propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata ed
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta
della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico
caso, e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per
le disabilita' del 9 novembre 2021;
r) l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale,
di numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica
certificata - con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni;
s) di aver versato il contributo di ammissione di 10,00 (dieci)
euro per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del
concorso, sul c/c postale n. 37142015 intestato a Banca d'Italia -
Tesoreria centrale dello Stato - entrate Consiglio di Stato e
Tribunale amministrativo regionale - Ufficio bilancio ovvero tramite
bonifico IBAN IT97L0760103200000037142015 con indicazione causale
"contributo concorso a tempo determinato di completamento del
reclutamento del primo scaglione";
t) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n.
2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
u) - per i profili di funzionario amministrativo e funzionario
informatico, il possesso di eventuali ulteriori titoli accademici
universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al
profilo messo a concorso nonche' eventuali abilitazioni professionali
coerenti con i profili medesimi;
- per il solo profilo di funzionario amministrativo la
dichiarazione dell'eventuale positivo espletamento del tirocinio
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, nonche' la dichiarazione attestante l'eventuale
avvenuto completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'Ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
2. La documentazione inerente alla condizione di cui alla
precedente lettera q), rilasciata dalla competente commissione
medica, ovvero anche da equivalente struttura pubblica, dovra' essere
caricata sul portale "inPA" durante la fase di inoltro candidatura
quando richiesto, i files dovranno essere in formato pdf.
3. Solo ed esclusivamente in caso di gravi limitazioni fisiche,
sopravvenute alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4,
comma 2, e che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o
tempi aggiuntivi, la documentazione potra' trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo cds-affarigenerali@ga-cert.it
entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza
della presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati
particolari di cui all'art. 9 del regolamento europeo (UE) n.
2016/679.
4. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando.
5. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
6. La comunicazione di eventuali cambiamenti del recapito
indicato nella domanda, deve avvenire con comunicazione all'indirizzo
di posta elettronica certificata indicato nel medesimo Portale di cui
all'art. 4, comma 2, specificando il codice della procedura cui si
partecipa.
7. Alla domanda di partecipazione in via telematica si dovra'
obbligatoriamente allegare (in formato digitale, estensione.pdf),
utilizzando i campi presenti nella sezione "Allegati":
1) copia dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 9;
2) eventuale documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera
p) e q);
3) la ricevuta di versamento del contributo di ammissione di
10,00 (dieci) euro, di cui all'art. 5, comma 1, lettera s).
Art. 6 Cause di esclusione dal concorso
Art. 6
Cause di esclusione dal concorso
1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che
risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse
secondo le modalita' indicate nell'art. 4 o che non contengano tutte
le indicazioni richieste nel medesimo articolo.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in
possesso dei requisiti di ammissione indicati agli articoli 2 e 3.
3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia accertata la
mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione nonche' la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.
4. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata
all'interessato.
Art. 7 Commissione esaminatrice
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. E' nominata un'unica commissione esaminatrice per tutti i
profili professionali e per tutte le sedi di cui al precedente art.
1, con il compito di predisporre una graduatoria di merito per ogni
profilo professionale e per ciascuna sede interessati dalla presente
procedura.
2. La commissione e' composta da un magistrato e due dirigenti di
seconda fascia, uno amministrativo e uno tecnico.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
appartenente all'area funzionari.
Art. 8 Procedura concorsuale
Art. 8
Procedura concorsuale
1. La valutazione dei titoli e' espressa in trentesimi. I
candidati che avranno riportato una votazione minima pari a 21/30,
saranno ammessi alla prova scritta in ordine di valutazione, fino al
raggiungimento del numero pari a dieci volte i posti messi a concorso
per il profilo di funzionario amministrativo (cod. "GA 100") e di
assistente informatico (cod. "GA 400"). Laddove il numero di
candidati con votazione minima di 21/30 sia inferiore a dieci volte
il numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi alla prova
scritta, nel rispetto dell'ordine della valutazione conseguita, un
numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a dieci
volte i posti messi a concorso per i profili suddetti. Sono comunque
ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu'
basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto
criterio.
Per il profilo di funzionario informatico (cod. "GA 200") saranno
ammessi alla prova scritta tutti i candidati che avranno riportato
una votazione minima pari a 21/30.
2. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella
valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova
scritta.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 9 Valutazione dei titoli
Art. 9
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli e' effettuata sulla base dei titoli
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e alla
stessa allegati. Non saranno presi in considerazione titoli
dichiarati e non allegati o pervenuti successivamente alla scadenza
del termine per la presentazione della domanda.
2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda. Le equipollenze dei titoli oggetto di valutazione sono
quelle riconosciute alla scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
3. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, i titoli valutabili e i punteggi massimi attribuibili
sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie specificate,
per ciascun profilo, nell'Allegato 1 al presente bando, che ne
costituisce parte integrante.
4. Con avviso pubblicato sul portale "inPA" e sul sito internet
istituzionale della giustizia amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it), saranno indicati i candidati
ammessi alla prova scritta e sara' indicato il luogo di svolgimento
della stessa.
Art. 10 Prova scritta
Art. 10
Prova scritta
1. La prova scritta consistera' in un elaborato con due risposte
sui seguenti argomenti:
a) funzionario amministrativo (cod. concorso "GA100"):
a 1) diritto amministrativo sostanziale;
a 2) diritto amministrativo processuale;
b) funzionario informatico (cod. concorso "GA200"):
b1) norme di riferimento in materia di e-government,
dematerializzazione, cooperazione informatica e, piu' in generale,
dei temi trattati dal Codice dell'amministrazione digitale; tecniche
e metodologie orientate alla modellizzazione di processi, dati e
architetture in ambito ICT;
b2) diritto amministrativo processuale, anche con riferimento
al processo amministrativo telematico;
c) assistente informatico (cod. concorso "GA400"):
c 1) elementi normativi sull'informatica nella pubblica
amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e
digitalizzazione dei processi;
c 2) elementi di diritto amministrativo processuale.
2. La data della prova sara' pubblicata a partire dal quinto
giorno successivo alla scadenza del termine per presentare la domanda
di partecipazione al concorso sul portale "inPA" e sul sito internet
istituzionale della giustizia amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it) nella Sezione amministrazione
trasparente. Eventuali variazioni di giorni o di orari che potrebbero
intervenire successivamente saranno comunicate tramite pubblicazione
sul portale "inPA" e sul sito internet istituzionale della giustizia
amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).
Nello stesso comunicato saranno indicati il luogo e le modalita'
di espletamento della prova scritta.
Ulteriori ed eventuali indicazioni relative allo svolgimento
delle prove saranno pubblicate sul portale "inPA" e sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione.
Le pubblicazioni sul portale "inPA" e sul sito internet
istituzionale della giustizia amministrativa sostituiscono le
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e hanno valore di notifica a
tutti gli effetti.
I candidati con minorazione della vista possono chiedere nella
domanda che le segnalazioni di cui al comma 2 siano fatte
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente
intestato al candidato.
3. Per l'espletamento della prova scritta i candidati hanno a
disposizione tre ore e gli elaborati non devono essere piu' lunghi di
due facciate per ogni quesito. Per l'espletamento della prova scritta
il concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari,
apparecchiature informatiche (ad esempio orologi swatch touch o
tablet). Sono esclusi anche testi scritti, ivi compresi dizionari,
codici e raccolte di leggi, anche non commentati. Tutto il materiale,
informatico e cartaceo, comunque portato deve essere consegnato prima
dell'inizio della prova al personale di sorveglianza, il quale
provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di
alcuna responsabilita'.
4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli
esami.
5. La violazione delle suddette misure da parte dei candidati
comporta l'esclusione dal concorso.
6. L'elaborato oggetto della prova scritta e' valutato in
trentesimi. Il voto e' il risultato dalla media dei voti attribuiti a
ciascuno dei quesiti oggetto dell'elaborato, anch'essi espressi in
trentesimi. La prova si intende superata dal candidato che ottiene
una valutazione media sui due quesiti non inferiore a 21/30, con un
voto non inferiore a 18/30 in uno dei due quesiti.
7. Fermi restando i criteri di valutazione dei titoli indicati
all'allegato 1, la commissione esaminatrice e' autonoma
nell'individuazione dei criteri e delle modalita' di valutazione
della prova scritta.
Art. 11 Titoli di preferenza e formazione della graduatoria
Art. 11
Titoli di preferenza e formazione della graduatoria
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per il profilo di
funzionario amministrativo, costituiranno titoli di preferenza, a
parita' di merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, nonche' dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.
186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016,
n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dell'art.
53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8,
comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
2. A parita' dei titoli preferenziali di cui al precedente comma
1 e di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta',
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Analogamente, e' preferito il piu' giovane d'eta' nelle graduatorie
relative a ciascuno degli altri profili.
3. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovra' essere
documentato esclusivamente con le modalita' indicate nel presente
bando e nella domanda di ammissione, che ne costituisce parte
integrante.
4. L'Amministrazione si avvale dei candidati risultati idonei
alla presente selezione per le eventuali sostituzioni che si
rendessero necessarie nel corso dei trenta mesi, anche presso un
altro Ufficio giudiziario.
Art. 12 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
Art. 12
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie per ciascun
profilo, sulla base del punteggio totale risultante dalla valutazione
dei titoli dichiarati e del punteggio conseguito alla prova scritta e
la trasmette al segretario generale della giustizia amministrativa
per la relativa approvazione.
2. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai
posti messi a concorso per un profilo in un ufficio giudiziario,
l'Amministrazione potra' coprire i posti non assegnati mediante
scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non
vincitori, del medesimo profilo in un altro Ufficio giudiziario; lo
scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior
numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, seguendo
l'ordine degli Uffici giudiziari come indicati all'art. 1, comma 2.
3. Con apposito provvedimento del segretario generale della
giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, saranno approvate le graduatorie finali di merito e,
per ciascuna sede, dichiarati i vincitori del concorso, sotto
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione all'impiego. Il decreto del segretario generale
della giustizia amministrativa sara' pubblicato sul portale "inPA" e
sulla home page del Sito internet istituzionale della giustizia
amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).
Art. 13 Costituzione del rapporto di lavoro e vincolo di permanenza nella sede
Art. 13
Costituzione del rapporto di lavoro e vincolo di permanenza nella
sede
1. Il personale di cui all'art. 1 permane nella sede di concorso
per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2. L'attivita' e' svolta prevalentemente in modalita' lavorativa
da remoto, secondo i criteri e le determinazioni assunte dal
Presidente dell'Ufficio giudiziario, di intesa con il segretario
generale, in considerazione delle necessita' legate all'Ufficio per
il processo.
3. E' esclusa ogni forma di mobilita', anche temporanea, durante
il periodo di durata del contratto.
4. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a
tempo pieno e determinato, ai sensi della normativa vigente per lo
svolgimento delle mansioni del profilo di riferimento con presa di
servizio avente la stessa decorrenza per tutto il personale e per
tutti gli uffici del processo.
5. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. I vincitori portatori di handicap dovranno presentare un
certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla data di
assunzione, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per
territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego;
il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile
con le mansioni dell'impiego da svolgere.
7. La capacita' lavorativa del candidato disabile che abbia
partecipato alle procedure e si trovi nelle condizioni previste
dall'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' accertata dalla
commissione di cui all'art. 4 della medesima legge.
8. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori in base alla normativa vigente.
9. I vincitori dovranno altresi' presentare una dichiarazione,
sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita'
personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
ammissione non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto,
in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
10. L'Amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la
stipula del contratto individuale di lavoro, il possesso dei
requisiti previsti dal presente bando per l'ammissione all'impiego,
in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto
si intenderanno risolti a tutti gli effetti.
11. I vincitori del concorso che non si presentino, senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro saranno considerati rinunciatari.
12. I vincitori del concorso che non assumano servizio, senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto
individuale di lavoro decadranno dall'assunzione.
13. I vincitori assunti in servizio a tempo determinato saranno
soggetti a un periodo di prova della durata di quattro settimane.
Art. 14 Cause di incompatibilita'
Art. 14
Cause di incompatibilita'
1. Le incompatibilita' all'impiego sono disciplinate dall'art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il funzionario amministrativo e' in ogni caso
incompatibile l'attivita' di patrocinio legale in ogni tipo di
contenzioso.
Art. 15 Trattamento economico
Art. 15
Trattamento economico
1. Per il trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad
ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i funzionari dei
diversi profili e gli assistenti addetti all'ufficio per il processo
sono equiparati, rispettivamente, ai profili dell'ex Area III,
posizione economica F1, e ex Area II, posizione economica F2. Al
personale assunto non spetta la voce accessoria di cui all'art. 37,
comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato e'
autorizzata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di cui all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della
dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni
gia' programmate.
Art. 16 Valutazione del servizio prestato
Art. 16
Valutazione del servizio prestato
1. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al
termine del rapporto di lavoro a tempo determinato dal personale
assunto con la qualifica di funzionario amministrativo in possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza:
a) costituisce titolo valutabile al concorso per referendario
di Tribunale amministrativo regionale e titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;
b) costituisce anzianita' computabile per il concorso a
referendario di Tribunale amministrativo regionale;
c) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso
alla professione di avvocato;
d) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di
specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento
delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla
magistratura onoraria, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
2. L'amministrazione della giustizia amministrativa, nelle
successive procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio
aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di
lavoro, abbia ricevuto, dal Presidente dell'Ufficio giudiziario dove
ha prestato servizio, un attestato di "servizio prestato con merito",
rilasciato sulla base dei criteri stabiliti in via preventiva dal
segretario generale della giustizia amministrativa. Per i concorsi
indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta
attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli
e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 17 Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso
Art. 17
Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso
1. Titolare del trattamento dei dati personali e'
l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi
regionali.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai
fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito
regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura selettiva interna e per
la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
3.1. La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi nell'art.
6, paragrafo 1, lettera c), nell' art. 9, paragrafo 2, lettera b),
del regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd), e
2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
3.2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il
Segretariato generale della giustizia amministrativa e presso gli
uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le finalita' di
gestione del concorso e vengono trattati dalle persone preposte alla
procedura di selezione individuate dalle amministrazioni nell'ambito
della procedura medesima.
5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali, l'Amministrazione venisse a conoscenza di categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento, gli
interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi
previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento.
6.1. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del
regolamento.
7. Si forniscono i seguenti dati di contatto al quale
l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: cds-affarigenerali@ga-cert.it
7.1. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti
derivanti dal regolamento. I dati di contatto con il responsabile
della protezione dei dati sono: PEC rpd@ga-cert.it - e-mail
rpd@giustizia-amministrativa.it. Tali dati di contatto concernono le
sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non
l'andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze
di autotutela.
8. La competenza per l'accesso agli atti della procedura
concorsuale e' in capo all'ufficio presso il quale si svolge la
procedura.
Art. 18 Norma di salvaguardia e pubblicazione del bando
Art. 18
Norma di salvaguardia e pubblicazione del bando
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, se
compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in
materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale.
2. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 20 giugno 2023
Il segretario generale: Castriota
Allegato 1
Allegato 1
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI
ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato 2
SCHEMA DI DOMANDA
Parte di provvedimento in formato grafico