MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 4° corso triennale (2014-2017) di 247 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. (14E00206)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 17-01-2014

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 4° corso triennale (2014-2017) di 247 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. (14E00206)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
  • Data: 17-01-2014
  • Scadenza: 17-02-2014

Art. 1 Posti a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,  n.
574, recante "Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari" e successive modifiche
e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente dell Repubblica 9  ottobre  1990,
n. 309, recante "Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzioni  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni; 
    Visto l'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo  1999,  n.  68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore  degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di  lavoro,  di  guerra  e  di
servizio; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti", e succesive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento recante  norme  relative  all'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; 
    Vista la direttiva tecnica  impartita  dalla  Direzione  generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni
e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista la direttiva tecnica  impartita  dalla  Direzione  generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni
e integrazioni, per  delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246",  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito in legge, con modificazioni,  dall'articolo  1,  comma  1,
della legge 4 aprile 2012, n. 35 e,  in  particolare,  l'articolo  8,
concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per  l'assunzione  nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali; 
    Visto  il  regolamento  interno  della   Scuola   Marescialli   e
Brigadieri dei Carabinieri, approvato con  decreto  dirigenziale  del
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 22 agosto  2012
e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n.  147,  recante  "Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2014); 
    Considerato che le risorse  finanziarie  rese  disponibili  dalla
legge di  stabilita'  2014  consentono  di  reclutare  ulteriori  247
Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri; 
    Considerato che l'unica graduatoria di analoghi concorsi in corso
di validita', ai  sensi  dell'articolo  688,  comma  7,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, quella relativa al 2° concorso  triennale,
si e' esaurita; 
    Vista la lettera n. 111/1-1 IS del 3  gennaio  2014  con  cui  il
Comando Generale dell'Arma dei Carabineri ha trasmesso  gli  elementi
di  programmazione  per  il  4°  concorso   triennale   per   Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri; 
    Vista la nota M_D SSMD 0002890 del 13 gennaio  2014  con  cui  lo
Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto "nulla  osta"
all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 4°  concorso
triennale di 247 Allievi Marescialli del  ruolo  Ispettori  dell'Arma
dei Carabinieri; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per  l'ammissione  al  4°  corso  triennale  di  247
Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri; 
    Ravvisata  l'opportunita',  per  motivi  di  economicita'  e   di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere  la  possibilita'
di effettuare una prova preliminare a  cui  sottoporre  i  candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  7  febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione  al  4°  corso  triennale  (2014-2017)  di  247  Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Dei 247 posti messi a concorso: 
      a) 12 sono riservati ai candidati in possesso,  all'atto  della
scadenza del termine di presentazione delle  domande,  dell'attestato
di bilinguismo  riferito  a  livello  non  inferiore  al  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modificazioni; 
      b) 49 sono riservati: 
        - al coniuge ed ai figli superstiti,  ovvero  ai  parenti  in
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 
        - ai diplomati delle  Scuole  militari  dell'Esercito,  della
Marina e dell'Aeronautica; 
        - agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per  l'assistenza  dei  familiari  e  degli  orfani  del
personale della Marina Militare, dall'Opera  nazionale  per  i  figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli  orfani
dei militari dell'Arma dei Carabinieri, in  possesso  dei  prescritti
requisiti; 
      c) 2 sono riservati ai candidati orfani o coniugi  di  deceduti
per causa di lavoro,  di  guerra  o  di  servizio  ovvero  di  grandi
invalidi di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
    3. I  posti  a  concorso  di  cui  al  comma  1  potranno  essere
incrementati in misura pari al numero  dei  posti  eventualmente  non
coperti, per mancanza di candidati idonei o a seguito di rinunce, con
la procedura di reclutamento di cui al decreto del Direttore Generale
per il Personale Militare n. 2/1D del 13 gennaio 2014. 
    4. I posti  riservati  di  cui  al  comma  2,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari  idonei  saranno
devoluti  agli  altri  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria di merito. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei  vincitori  alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della  spesa  pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale comunicazione mediante avviso  che  verra'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7. La Direzione Generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal    caso,    sara'    dato    avviso     nei     siti     internet
"www.persomil.difesa.it/concorsi" e "www.carabinieri.it", definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti  al  ruolo
dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonche'
gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per  la
presentazione delle domande: 
        1) siano idonei al servizio militare  incondizionato.  Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al  concorso  con
riserva fino  all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza  fisica
previste dal successivo articolo 9; 
        2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e'  bandito  il
concorso, a seguito della frequenza di un corso di  studi  di  durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per  l'accesso  alle  universita'  dall'articolo  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni; 
        3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30°  anno
di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione  ai
concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi  di
eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori; 
        4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni,  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della consegna; 
        5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a   nella   media   ovvero,   in   rapporti   informativi,    giudizi
corrispondenti; 
        6) non siano  stati  giudicati  inidonei  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo biennio; 
        7) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      b) i cittadini italiani che alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande: 
        1) abbiano compiuto  il  17°  anno  di  eta'  e  non  abbiano
superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'  e  abbiano  il
consenso dei genitori o di chi esercita la  potesta'  genitoriale  se
minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per
una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di
eta' e' elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti  di  eta'  previsti
per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non  si  applicano
ai limiti massimi di eta' stabiliti per  il  reclutamento  nel  ruolo
Ispettori; 
        2) godano dei diritti civili e politici; 
        3) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne'   si   trovino   in   situazioni   comunque   incompatibili   con
l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato   di   Maresciallo
dell'Arma dei Carabinieri; 
        4) siano in possesso di condotta incensurabile e non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.  L'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
Carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
        5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e'  bandito  il
concorso, a seguito della frequenza di un corso di  studi  di  durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre
1969, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni. Il candidato che
ha conseguito il titolo  di  studio  all'estero  dovra'  documentarne
l'equipollenza a quello chiesto per la  partecipazione  al  concorso,
consegnando idonea documentazione all'atto della  presentazione  alle
prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9; 
        6)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
        7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data  in  cui  sono  stati  collocati  in  congedo,   come   disposto
dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.  In
tal caso, la  dichiarazione  dovra'  essere  esibita  all'atto  della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9. 
    2. I candidati che  nelle  more  dell'espletamento  del  concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa  dovranno  riunire
anche i requisiti richiesti per la nuova categoria  di  appartenenza,
fatta eccezione per l'eta'. 
    3. L'ammissione al corso  e'  subordinata  al  superamento  delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo  9,  nonche'
al  riconoscimento  del  possesso  dell'idoneita'   psico-fisica   ed
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate  ai  successivi
articoli 10 e 12. 
    4. I requisiti di cui al comma 1,  fatta  eccezione  per  l'eta',
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo  articolo  3.  Gli
stessi e quello di cui al precedente comma 3 devono essere  mantenuti
fino alla data di  incorporamento  presso  la  Scuola  Marescialli  e
Brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento  ed  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
Direttore Generale per il Personale Militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 
    6. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3 Domanda di partecipazione al concorso

				Art. 3 
 
 
                Domanda di partecipazione al concorso 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata  esclusivamente  on-line  seguendo  la  procedura
indicata nel  sito  www.carabinieri.it  -  area  concorsi,  entro  il
termine perentorio di 30  (trenta)  giorni  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
 Gazzetta  Ufficiale - 4ª serie speciale, seguendo le istruzioni per la
compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. 
    2. Prima di iniziare la procedura di compilazione  della  domanda
on-line, il sistema automatizzato obblica il  candidato  a  scegliere
una  modalita',   tra   le   seguenti,   per   essere   compiutamente
identificato: 
      a) casella di posta elettronica  certificata  di  tipo  CEC-PAC
(comunicazione  elettronica  certificata  tra  cittadino  e  Pubblica
Amministrazione) intestata al candidato. Il titolare di CEC-PAC  deve
compilare dei campi con i propri dati anagrafici e il codice fiscale; 
      b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta  d'identita'
elettronica) e  CNS  (carta  nazionale  dei  servizi).  Il  candidato
titolare di questo tipo di smart card deve: 
        - compilare i campi con i propri dati anagrafici,  il  codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        -  identificarsi  digitalmente  mediante   l'utilizzo   della
propria CIE / CNS e del PIN a essa associato; 
      c) firma  digitale  /  elettronica  qualificata.  Il  candidato
titolare di strumenti per la firma digitale / elettronica qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve: 
        - compilare il modulo di identificazione con  i  propri  dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        - scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
        -  sottoscriverlo  mediante  certificato  di  firma  digitale
(intestato al candidato); 
        - eseguire la procedura di upload per caricare il  modulo  in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line"
del sito www.carabinieri.it-area concorsi. 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema  automatizzato  invia  al
candidato,  all'indirizzo   di   posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di  presentazione  della  domanda
on-line per la partecipazione al concorso. 
    3. I candidati  minorenni,  all'atto  della  presentazione  della
domanda di  partecipazione,  dovranno  seguire  la  stessa  procedura
descritta  al  precedente  comma  2,  identificandosi   sul   sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite casella di posta
elettronica certificata di tipo CEC-PAC oppure tramite carta di  tipo
conforme agli standard CIE  (carta  d'identita'  elettronica)  e  CNS
(carta  nazionale  dei  servizi),  oppure  tramite   firma   digitale
elettronica qualificata, intestate a uno dei  genitori  esercenti  la
potesta' genitoriale  o,  in  mancanza,  al  tutore.  Essi  dovranno,
altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di  un  minore,  secondo  il  modello  in
allegato B al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente la potesta' genitoriale o,  in  mancanza,  dal
tutore, nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento
dei/del  sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'Amministrazione   dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'. 
    4.  Una  volta  ricevuto  il  link  per  accedere  al  modulo  di
presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole  delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni  non  veritiere,  di  cui
all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, deve dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) il proprio stato civile; 
      c) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Per il candidato  che  e'  stato  identificato  mediante  la  propria
casella di posta elettronica certificata di tipo  CEC-PAC,  tutte  le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla  predetta  casella.
Il candidato che e' stato  identificato  mediante  carta  d'identita'
elettronica  /  carta  nazionale  dei  servizi  o  firma  digitale  /
elettronica  qualificata  deve  indicare  un   indirizzo   di   posta
elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta
elettronica  certificata)  ove  desidera  ricevere  le  comunicazioni
relative al concorso. Dovra'  essere  segnalata,  altresi',  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo  cnsrconcmar@pec.carabinieri.it),  al  predetto
Centro Nazionale di Selezione e  Reclutamento,  ogni  variazione  del
recapito    indicato.    L'Amministrazione    non    assume    alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione  del  cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di  terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore; 
      d) il titolo di studio posseduto  o  che  si  e'  in  grado  di
conseguire nell'anno solare in cui e' bandito il concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova  del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto  o  ha
assolto agli obblighi militari; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g)  di  aver  tenuto  condotta  incensurabile  e  di  non  aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.
444  del  codice  di  procedura  penale,  di  non  avere   in   corso
procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico  precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R. 14 novembre 2002 , n. 313. In caso contrario dovra' indicare le
condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti  a  carico  e  ogni
altro  eventuale  precedente   penale,   precisando   la   data   del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che  lo  ha  emanato,  ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale. 
    Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione  e
Reclutamento  -  Ufficio  Concorsi  e  Contenzioso,  a  mezzo  e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi  variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga  successivamente  alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola Marescialli e Brigadieri; 
      h) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito; 
      j) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che   abbia   presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni  dalla  data  in  cui  e'  stato
collocato  in  congedo,  come  previsto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      k) l'eventuale possesso dell'attestato di bilinguismo  riferito
a livello non  inferiore  al  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; 
      l) l'eventuale  appartenenza  a  una  delle  categorie  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge  e
figli superstiti, ovvero parenti  in  linea  collaterale  di  secondo
grado qualora unici superstiti, del  personale  delle  Forze  Armate,
compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio); 
      m) l'eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito presso una  Scuola  militare  dell'Esercito,
della Marina o dell'Aeronautica; 
    n) se e' assistito dall'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per  l'assistenza  dei  familiari  e  degli  orfani  del
personale della Marina militare, dall'Opera  nazionale  per  i  figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli  orfani
dei militari dell'Arma dei Carabinieri; 
      o) se e' orfano o coniuge di deceduti per causa di  lavoro,  di
guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi  di  cui  all'art.  18
della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
      p) l'eventuale possesso di uno o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nel successivo art. 16, comma 2. Il candidato dovra' fornire
tutte  le  indicazioni  utili  a  consentire  all'Amministrazione  di
esperire con immediatezza i controlli previsti su  tali  titoli,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
      q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 688, comma 5, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66,  o  dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il candidato dovra'  fornire  tutte
le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti sui  suddetti  titoli,  che  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso; 
      r) la lingua straniera  (una  sola,  scelta  tra  la  francese,
l'inglese, la spagnola, la tedesca, la russa, l'albanese, la turca  e
il cinese) nella quale intende  sostenere  la  prova  facoltativa  di
lingua; 
      s) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      t) di prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. 
    5. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa.  Detta
ricevuta  dovra'  essere  esibita  dal   candidato   all'atto   della
presentazione alla prima prova del concorso. 
    6.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica,   con   qualsiasi   altro   mezzo   rispetto   a   quelli
sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    7. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con  le
procedure informatizzate di cui  al  presente  articolo,  l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli  per  fruire  delle  riserve  di
posti, dei titoli di merito, di studio e/o di  preferenza  posseduti.
Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di  partecipazione  al
concorso   e   dichiarati   nella   domanda   stessa.   La   relativa
documentazione probatoria dovra' essere consegnata, anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto  della
presentazione alla prova scritta di cui all'articolo 11. 
    8. Fermo restando che la domanda presentata  on-line  non  potra'
essere modificata successivamente, il Comando Generale dell'Arma  dei
Carabinieri - Centro Nazionale di  Selezione  e  Reclutamento  potra'
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche'  inviate  nei
termini e con le modalita' indicate ai  commi  precedenti,  risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    9. I militari  in  servizio  nell'Arma  dei  Carabinieri  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare  copia
della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui sono in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di  cui  al
successivo articolo 4.

Art. 4 Istruttoria delle domande dei candidati militari

				Art. 4 
 
 
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'articolo 7 o per i candidati ammessi alla prova  scritta  di  cui
all'articolo 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata: 
      a) segnalare al Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  -
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento  -  Ufficio  Concorsi  e
Contenzioso, i nominativi di coloro che  non  sono  in  possesso  dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1,
lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7); 
      b) trasmettere al suddetto Centro: 
        - copia della documentazione  matricolare  e  caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
        - specchio dimostrativo del servizio effettivamente  prestato
presso  reparti  dell'Arma  dei  Carabinieri,  incluso   il   periodo
trascorso presso le scuole dell'Arma dei Carabinieri in  qualita'  di
Allievo. 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
Armata o di Polizia sara' acquisita d'ufficio.

Art. 5 Commissioni

				Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore Generale per
il  Personale  Militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata  saranno
nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per
la prova facoltativa  di  lingua  straniera  e  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
      b) commissione per la valutazione  delle  prove  di  efficienza
fisica; 
      c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari; 
      d)  commissione   per   lo   svolgimento   degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale  di  Brigata,
presidente; 
      b) un ufficiale superiore, membro; 
      c) un docente di materie letterarie, membro; 
      d) un maresciallo aiutante s.UPS luogotenente, segretario senza
diritto al voto. 
    Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sara' sostituito da  un  docente  della
lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un  ufficiale
qualificato conoscitore della lingua. 
    Se il numero dei candidati risultera' superiore  a  1000  (mille)
unita', per ogni gruppo di almeno 500 candidati sara'  nominata,  con
provvedimento del Direttore Generale  del  Personale  Militare  o  di
autorita' da lui  delegata,  apposita  sottocommissione,  in  analoga
composizione, unico restando  il  presidente.  Analogamente  potranno
essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati  ammessi
alla prova orale e a quella facoltativa  di  lingua  straniera  fosse
rilevante.  In  tal  caso  i  candidati   saranno   assegnanti   alla
commissione  ed   alle   sottocommissioni   mediante   sorteggio   da
effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; 
      c) un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  Carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      b) un ufficiale superiore medico, membro; 
      c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale,
in servizio presso il Centro Nazionale di  Selezione  e  Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b)  un   ufficiale   con   qualifica   di   "perito   selettore
attitudinale", membro; 
      c) un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni   di   segretario.   Tale
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico  di
altro personale. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti
attitudinali  fosse   rilevante   potranno   essere   nominate   piu'
commissioni.

Art. 6 Svolgimento del concorso

				Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) prova preliminare; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c)  accertamenti  sanitari  per  la   verifica   dell'idoneita'
psico-fisica; 
      d) prova scritta per accertare il  grado  di  conoscenza  della
lingua italiana o tedesca, per i candidati di cui  alla  riserva  del
precedente articolo 1, comma 2, lettera a) che  hanno  chiesto  nella
domanda di  partecipazione  di  svolgere  la  prova  in  quest'ultima
lingua; 
      e) accertamenti attitudinali; 
      f) prova orale; 
      g) prova facoltativa di lingua straniera. 
    2. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso al quale partecipano,  tutti  i  candidati  dovranno  essere
risultati idonei in tutte  le  prove  e  in  tutti  gli  accertamenti
previsti  nel  comma  precedente,  compresi  i  candidati  di   sesso
femminile per i quali la positivita' del  test  di  gravidanza  abbia
comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del  Presidente  della
Repubblica   15   marzo   2010,   n.   90,   temporaneo   impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.   In   caso
contrario saranno esclusi dal concorso. 
    3. L'Amministrazione della Difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Art. 7 Prova preliminare

				Art. 7 
 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. I candidati saranno sottoposti - con riserva  di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso - a una prova preliminare, che avra' luogo presso il  Centro
Nazionale di Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma  dei  Carabinieri,
Viale Tor di Quinto, 119 - 00191 ROMA Tor  di  Quinto  n.  153,  Roma
(raggiungibile dalla fermata "Ottaviano" della metropolitana -  linea
A, con la linea bus ATAC n. 32), indicativamente  a  partire  dal  25
febbraio  2014,  con  inizio  dalle  10.30  di  ciascun   giorno   di
convocazione.  Contenuto  e  modalita'  della  prova  sono   indicati
nell'Allegato A del presente decreto. 
    2. La presentazione dei candidati  dovra'  avvenire  dalle  08.30
alle 10.00, tenendo conto che: 
      a) in  ogni  caso,  a  partire  dalle  10.00,  non  sara'  piu'
consentito  l'accesso  all'interno  della  caserma  Salvo  d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova; 
      b) non sara'  permesso  ai  candidati  di  entrare  nella  sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e  pubblicazioni
varie. 
    La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico,  e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per  le  persone,  per  cui  e'
sconsigliato raggiungerla con vetture  private  e  con  familiari  al
seguito. 
    3. L'ordine di convocazione ed eventuali modifiche della sede  di
svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 19  febbraio
2014, mediante avviso consultabile nei siti web  "www.carabinieri.it"
e "www.persomil.difesa.it", che avra' valore di notifica a tutti  gli
effetti e per tutti i candidati,  ovvero  chiedendo  informazioni  al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  -  V  Reparto  -  Ufficio
Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny n. 2  -  00197  Roma,  tel.
0680982935, o al Ministero della Difesa - Direzione Generale  per  il
Personale Militare -  Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  -  viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.  Con  le  stesse
modalita' sara' data notizia del  mancato  svolgimento  della  prova,
qualora in base al numero dei candidati non fosse ritenuto  opportuno
effettuarla. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere  di
di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni  variazioni  o
di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. 
    4. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi  presso  la  sede  d'esame,  senza
attendere alcuna convocazione,  nel  giorno  previsto  almeno  un'ora
prima  di  quella  di  inizio  della  prova,  muniti  della  ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di penna  a  sfera
ad inchiostro indelebile nero e di un documento d'identita' provvisto
di fotografia e in corso di validita'. 
    5. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Se  per  lo
svolgimento della  prova  e'  necessario  ricorrere  a  piu'  di  una
sessione, non  saranno  previste  riconvocazioni,  ad  eccezione  dei
candidati  interessati  alla  concomitante  partecipazione  a   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail  (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro  Nazionale  di
Selezione e Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro  le
ore 13.00 del giorno lavorativo  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail all'indirizzo
di posta elettronica indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso. Se la prova verra' svolta in una sola sessione non  saranno
possibili riconvocazioni. 
    6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, correzione  e
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni  contenute
in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento  dirigenziale
del Comandante  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  e,  in  quanto
applicabili, le disposizioni  previste  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche  saranno
rese  disponibili,  prima  della  data  di  svolgimento  della  prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    7. In base all'esito della correzione e valutazione  della  prova
preliminare  verra'  formata  una  graduatoria,  al  solo   fine   di
individuare  i  candidati  da  ammettere  alle  successive  prove  di
efficienza fisica, di cui al successivo art. 9,  alle  quali  saranno
ammessi i primi 1300 candidati  compresi  nella  citata  graduatoria,
nonche' coloro che avranno riportato lo stesso punteggio  dell'ultimo
candidato ammesso. 
    8. L'esito della prova preliminare, il calendario e le  modalita'
di convocazione  dei  candidati  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno
resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i
candidati,  a   partire   dal   14   marzo   2014,   nei   siti   web
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'   presso   il
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni  con  il  Pubblico,  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.

Art. 8 Documenti da produrre

				Art. 8 
 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1. I candidati convocati presso il Centro Nazionale di  Selezione
e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere  sottoposti  alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, ai  successivi  accertamenti
sanitari  e  attitudinali,  all'atto  della  presentazione   dovranno
produrre i seguenti documenti  in  originale  o  in  copia  conforme,
rilasciati  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi   da   quella   di
presentazione, salvo diverse indicazioni: 
      a) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore (solo per i candidati
ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro  per  le
prove di  efficienza  fisica).  La  mancata  presentazione  di  detto
documento determinera' l'esclusione del candidato minorenne; 
      b) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso).  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non antecedente al  2  gennaio  2014  ovvero  dovra'  essere
valido fino al 31 dicembre 2014; 
      c)  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato entro i sei  mesi  precedenti  la  data  fissata  per  gli
accertamenti sanitari; 
      d) referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      e) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV; 
      f) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  C,
che costituisce parte integrante del presente bando,  rilasciato  dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' essere rilasciato in data non  antecedente  i  sei
mesi dalla data di presentazione; 
      g) per i candidati di sesso femminile: 
        - referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine, eseguito in data non anteriore a quattro  giorni  calendariali
antecedenti alla data di presentazione per lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per  le  finalita'
indicate nel successivo articolo 10, comma 9; 
        - ecografia pelvica con relativo referto; 
      h) per  i  militari  in  servizio  dell'Arma  dei  Carabinieri,
specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in  atto
rilasciato dalle infermerie competenti; 
      i)  per   i   candidati   ancora   minorenni   all'atto   della
presentazione agli accertamenti sanitari,  la  dichiarazione  di  cui
all'allegato D al bando, sottoscritta da  chi  esercita  la  potesta'
genitoriale. 
    2. Tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale. In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento.

Art. 9 Prove di efficienza fisica

				Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Le  prove   di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo
indicativamente a partire dalla terza decade di marzo  2014,  saranno
svolte secondo le modalita' e i criteri indicati nell'allegato E, che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' osservando
le disposizioni contenute in apposite norme tecniche,  approvate  con
provvedimento dirigenziale  del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri, che  saranno  rese  disponibili,  prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa  ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli  che  non
siano in possesso, alla data prevista per le  predette  prove,  della
documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere d),  e),
f) e, per le sole candidati, del referto  di  ecografia  pelvica,  in
ragione dei tempi necessari per il  rilascio  di  tali  documenti  da
parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire        a        mezzo         e-mail         (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it)  al  predetto  Centro  Nazionale   di
Selezione e Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro  le
ore 13.00 del giorno lavorativo  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova stessa,  avverra'  a  mezzo  e-mail  (inviata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso). La mancata presentazione del certificato
di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera
in corso di validita', non consentira' l'ammissione  a  sostenere  le
prove  di  efficienza  fisica,  con  la  conseguente  esclusione  dal
concorso. Non saranno accolte  richieste  di  nuove  convocazioni.  I
candidati convocati dovranno  presentarsi  indossando  idonea  tenuta
ginnica (con giacca a vento al seguito). 
    3. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  b)  e  quindi
l'esclusione dal concorso.  Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi,  determinera'  un
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di   efficienza   fisica,   con
attribuzione di  un  punteggio  incrementale,  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato E, fino ad un massimo di 2 punti,  utile
per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16.

Art. 10 Accertamenti sanitari

				Art. 10 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
Nazionale di Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma  dei  Carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, a cura della commissione di cui al
precedente art. 5, comma  1,  lettera  c),  ad  accertamenti  per  la
verifica  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quale
Maresciallo del ruolo  Ispettori  dell'Arma  dei  Carabinieri.  Detti
accertamenti saranno svolti secondo le disposizioni di  cui  all'art.
582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
con le modalita' previste dalle direttive  tecniche  della  Direzione
Generale della Sanita' Militare del  5  dicembre  2005  e  successive
modifiche,  citate  nelle  premesse,  nonche'  secondo  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma  dei  Carabinieri.  Le
citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  sanitari,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa  ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da  segnalare  con  le
modalita'  di  cui  al  precedente  art.  9,  comma  2.  La   mancata
esibizione, all'atto della presentazione  per  lo  svolgimento  delle
prove di efficienza  fisica  di  cui  al  precedente  art.  9,  della
documentazione sanitaria di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,
lettere d), e) ed f) e, per i soli candidati di sesso femminile,  del
referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di
riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la  commissione  di
cui al precedente art. 5,  comma  1,  lettera  c)  di  esprimersi  in
relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la  conseguente
esclusione dal concorso. 
    3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i candidati  una  visita  medica  generale  ed  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) cardiologico con ECG; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      e) psichiatrico; 
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici  e  benzodiazepine.  In  caso   di   positivita',   sara'
effettuato   sul   medesimo   campione   il    test    di    conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g) analisi del sangue concernenti: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
        h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        i) visita medica generale; 
        j) ogni ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due  proiezioni.  Se  si
rende necessario sottoporre il candidato  ad  indagini  radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie, in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato D,  che  fa
parte integrante del presente bando.  I  candidati  ancora  minorenni
all'atto della  presentazione  agli  accertamenti  sanitari,  invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al  citato
allegato D sottoscritta dai genitori o da chi  esercita  la  potesta'
genitoriale.   La   mancata   esibizione   di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre i  minorenni  agli  esami
radiologici. 
    4. Gli accertamenti sanitari verificheranno: 
      a) per i candidatiti in servizio nell'Arma dei Carabinieri,  ad
eccezione  degli  Allievi  Carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) per i restanti candidati, il possesso del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1;  costituzione  (CO)  2;  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati
vari  (AV)  2;  apparato  locomotore  superiore  (LS)   2;   apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2. 
    5. Saranno inoltre chiesti i seguenti requisiti specifici: 
      a) statura non inferiore a cm. 165, se di sesso maschile,  e  a
cm. 161, se di sesso femminile; 
      b) apparato visivo (VS) 2, acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore  a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi  di  refrazione;  campo
visivo e motilita'  oculare  normali,  senso  cromatico  normale  (e'
ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK). 
    6. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
candidato l'esito della visita  medica,  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario; 
      b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati "inidonei" i candidati: 
      a) risultati affetti da: 
        1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di  inidoneita'
al servizio militare secondo la normativa vigente o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
precedente comma 4, lettera b); 
        2) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia  e
disartria); 
        3) positivita' agli accertamenti diagnostici per  l'abuso  di
alcool  ed  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze  stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
        4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
        5) tutte quelle imperfezioni ed  infermita'  non  contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  maresciallo  del  ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
      b) che presentino tatuaggi: 
        1) visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme,  compresa  quella
ginnica (pantaloncini e maglietta); 
        2) posti anche in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  I  candidati
giudicati "inidonei" non saranno ammessi  a  sostenere  le  ulteriori
prove concorsuali. 
    9. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
precedente art. 8, comma 1, la commissione non potra' in nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,  comma  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  del
punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica  datata  5
dicembre 2005 per l'applicazione  dell'elenco  delle  imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare,
secondo  i  quali  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Le
candidate che si  trovano  in  dette  condizioni  saranno  nuovamente
convocate  presso  il  predetto  Centro  Nazionale  di  Selezione   e
Reclutamento per essere sottoposte alle prove di  efficienza  fisica,
alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui  al  precedente
comma 3, in una data compatibile con la definizione della graduatoria
finale di merito di cui al successivo art.  16.  Le  stesse  potranno
essere  ammesse  con  riserva  a   sostenere   le   ulteriori   prove
concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato,  sara'
esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile con la definizione della graduatoria  finale  di
merito  di  cui  al  successivo  art.  16.  Costoro,   per   esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con  riserva  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 
    11. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti sanitari dovranno  indossare  idonea
tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita  interna
di  caserma.  Gli  stessi,  qualora  le  attivita'   concorsuali   si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il  primo
ordinario) a carico dell'Amministrazione.

Art. 11 Prova scritta

				Art. 11 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
agli accertamenti sanitari di cui al  precedente  art.  10,  dovranno
sostenere una prova scritta. Contenuto e modalita' della  prova  sono
indicati nell'allegato A del presente decreto. 
    2.  Detta  prova  avra'  luogo  presso  il  Centro  Nazionale  di
Selezione e Reclutamento dell'Arma  dei  Carabinieri,  viale  Tor  di
Quinto n. 153 - Roma, il 17 aprile  2014,  con  inizio  dalle  09.30.
Eventuali modifiche della data di  svolgimento  della  prova  saranno
rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i
candidati, con avviso consultabile, a partire dal 14 marzo 2014,  nei
siti internet www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'
presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale
Militare, Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale  dell'Esercito  n.
186 - 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il  Comando  Generale
dell'Arma dei  Carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio  Relazioni  con  il
Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    3. I candidati ammessi alla  prova  scritta  per  aver  riportato
giudizio di idoneita' agli  accertamenti  sanitari,  senza  attendere
alcuna convocazione, sono tenuti  a  presentarsi  nella  sede  e  nel
giorno previsti, dalle 08.15  alle  09.30,  portando  al  seguito  un
documento d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita'
ed una penna a sfera ad inchiostro  indelebile  nero,  tenendo  conto
che: 
      a) in  ogni  caso,  a  partire  dalle  09.30,  non  sara'  piu'
consentito  l'accesso  all'interno  della  caserma  Salvo  d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova; 
      b) non sara'  permesso  ai  candidati  di  entrare  nella  sede
d'esame portando al  seguito  borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,
telefoni  cellulari,  computer,  appunti,  carta   per   scrivere   e
pubblicazioni varie. 
    Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente la
consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice. 
    4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni  dell'assenza,  comprese
quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno  previste
riconvocazioni. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli artt. 13  e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. La prova scritta si intendera' superata se il candidato  avra'
conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio  sara'  utile
per la formazione della graduatoria di cui all'art. 16.  I  candidati
che non supereranno la prova  non  saranno  ammessi  a  sostenere  le
successive prove di concorso. 
    7. L'esito della prova scritta, il calendario e le  modalita'  di
convocazione dei  candidati  ammessi  a  sostenere  gli  accertamenti
attitudinali e la prova orale di cui ai successivi  artt.  12  e  13,
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i candidati, a partire dal 3 giugno 2014,  nei  siti  web
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'   presso   il
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni  con  il  Pubblico,  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.

Art. 12 Accertamenti attitudinali

				Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cui  al
precedente art. 11 saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali,
indicativamente, a partire dal 9 giugno 2014. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti  attitudinali,  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. 
    3. Gli accertamenti attitudinali saranno effettuati a cura  della
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,  lettera  d)  e
consisteranno  nello  svolgimento  di  una  serie  di  prove   (test,
questionari, eventuali prove di perfomance,  intervista  attitudinale
di selezione, colloquio di  verifica  con  la  commissione)  volte  a
valutare il possesso dei  requisiti  attitudinali  e  delle  qualita'
indispensabili all'espletamento delle  mansioni  di  maresciallo  del
ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. Tali accertamenti  saranno
svolti  con  le  modalita'  definite  in  apposite  norme   tecniche,
approvate con  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  Generale
dell'Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili, prima  della
data di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it, con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i candidati. 
    4. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
"idoneit "o "inidoneit" . Tale giudizio, che sara' comunicato  per
iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    5. I candidati che sono  militari  in  servizio,  nel  giorno  di
svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali   dovranno   indossare
l'uniforme.  Tutti  i  candidati,  compresi  i   militari,   dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di  caserma.  Gli
stessi, qualora le attivita' concorsuali  si  protraggano  anche  nel
pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il primo  ordinario)  a  carico
dell'Amministrazione.

Art. 13 Prova orale

				Art. 13 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  al  termine  degli  accertamenti
attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale  e  convocati
con le modalita' di cui al precedente art.  11,  comma  7.  La  prova
avra' luogo indicativamente a partire dal 10 giugno 2014  e  vertera'
sulle materie di cui al programma riportato nel citato allegato A del
presente decreto. 
    2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a  eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. 
    3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio  di  almeno  18/30.  Tale  punteggio  sara'  utile  per  la
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16.

Art. 14 Prova facoltativa di lingua straniera

				Art. 14 
 
 
                Prova facoltativa di lingua straniera 
 
 
    1.  La  prova  facoltativa  di  lingua  straniera,  solo  per   i
candidatiti  che  hanno  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda   di
partecipazione al concorso e che  hanno  conseguito  il  giudizio  di
idoneita' alla prova orale di cui al precedente art. 13,  consistera'
in una prova scritta  in  non  piu'  di  una  lingua  scelta  tra  le
seguenti: l'albanese, l'araba, la cinese, la francese, l'inglese,  la
russa, la spagnola, la tedesca e la turca. I  candidati  in  possesso
dell'attestato di bilinguismo di cui al precedente art. 1,  comma  2,
lettera a) non potranno scegliere per la prova facoltativa la  lingua
tedesca. Il superamento  della  prova  scritta  (voto  minimo  18/30)
permettera' di sostenere la successiva prova orale  di  lingua.  Tali
prove si svolgeranno indicativamente a partire dal  22  luglio  2014,
con le modalita' e secondo i programmi stabiliti nel citato  allegato
A del bando. 
    2. La sede, le modalita' di svolgimento della  prova  scritta  di
lingua straniera ed il calendario di convocazione  per  quella  orale
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i candidati, a partire dal 15 luglio 2014, nei  siti  web
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'   presso   il
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni  con  il  Pubblico,  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.  Non  saranno  ammesse
nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate. 
    3. Ai candidati che supereranno entrambe le prove sara' assegnato
un voto finale in trentesimi pari  alla  media  dei  voti  conseguiti
nella  prova  scritta  ed  in  quella  orale.   A   detta   votazione
corrispondera',  per   ciascuna   lingua,   il   seguente   punteggio
incrementale, utile per la formazione della  graduatoria  di  cui  al
successivo articolo 16: 
      a) per le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca: 
        1) da 0/30 a 17,99/30: 0; 
        2) da 18/30 a 21/30: 0,20; 
        3) da 21,01/30 a 24/30: 0,40; 
        4) da 24,01/30 a 26/30: 0,60; 
        5) da 26,01/30 a 28/30: 1; 
        6) da 28,01/30 a 30/30: 1,50. 
      b) per le lingue albanese, araba, cinese, russa e turca: 
        7) da 0/30 a 17,99/30: 0; 
        8) da 18/30 a 21/30: 0,50; 
        9) da 21,01/30 a 24/30: 1,50; 
        10) da 24,01/30 a 26/30: 2,50; 
        11) da 26,01/30 a 28/30: 4; 
        12) da 28,01/30 a 30/30: 4,50.

Art. 15 Spese di viaggio. Licenza

				Art. 15 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dal precedente art. 6, comma 1 del  presente  bando,  nonche'  quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi  di  svolgimento,
sono a carico dei candidati. 
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6,  comma  1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede  delle  prove  e
degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il
candidato non sosterra'  le  prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta'  la  licenza   straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 16 Graduatoria di merito

				Art. 16 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione  di  cui
al precedente art. 5, comma 1, lettera a), nella  graduatoria  finale
di merito. 
    2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei  punteggi
conseguiti nella prova scritta ed  in  quella  orale  gli  incrementi
attribuiti  per  le  prove  di  efficienza  fisica,  per   la   prova
facoltativa di lingua straniera e per  la  valutazione  dei  seguenti
titoli di merito: 
      a) laurea magistrale o titolo equipollente: 0,5 punti; 
      b) laurea o titolo equipollente: 0,3 punti; 
      c) servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, in altra  Forza
armata o di polizia: fino ad un massimo di 1,5 punti. 
    3. I titoli di cui al precedente comma  saranno  ritenuti  validi
solo  se  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa. 
    4. A parita' di merito, ai  sensi  dell'art.  688,  comma  5  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra'  conto,  ai  fini
della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o
piu'  dei  seguenti  titoli  di  preferenza:  orfani  di  guerra   ed
equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al
valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito,  al  valor
di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, nonche'  figli  di
vittime del  dovere.  In  caso  di  ulteriore  parita'  e'  preferito
l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge
16 giugno 1998, n. 191. 
    5. Il candidato che nella domanda di partecipazione  al  concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o  di  preferenza  deve
fornire tutte le indicazioni utili a  consentire  all'Amministrazione
di esperire  con  immediatezza  i  previsti  controlli.  La  relativa
documentazione probatoria potra'  essere  consegnata,  quale  termine
ultimo, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 7. 
    6. La graduatoria generale di merito  formata  dalla  commissione
esaminatrice sara' approvata con decreto del Direttore  Generale  per
il Personale Militare e,  successivamente,  pubblicata  nel  Giornale
Ufficiale   del   Ministero   della   Difesa   e   nei    siti    web
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it.  Della   pubblicazione
sara'  data  notizia  mediante  avviso  che  sara'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Tale  comunicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    7. Saranno dichiarati vincitori  del  concorso  ed  ammessi  alla
frequenza  del  4°  corso  triennale  Allievi  Marescialli,   secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei
criteri previsti dal precedente art. 1, commi 2 e 3.

Art. 17 Accertamento dei requisiti

				Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 16, commi 2 e 4  del
presente decreto, il Centro Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento
dell'Arma  dei  Carabinieri  potra'  chiedere  alle   Amministrazioni
Pubbliche ed agli enti competenti la conferma  di  quanto  dichiarato
nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle  eventuali
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai   candidati   risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emerge la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"  alle   prove   ed   agli
accertamenti. L'Amministrazione  puo',  con  provvedimento  motivato,
escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal  concorso  o  dalla
frequenza del corso, anche a seguito  di  verifiche  successive,  per
difetto dei requisiti prescritti nonche' per  la  mancata  osservanza
dei termini perentori stabiliti nel  presente  bando,  o  dichiararlo
decaduto dalla nomina. 
    4. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  Carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato.

Art. 18 Ammissione al corso

				Art. 18 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al  corso  Allievi   Marescialli,   se
provenienti: 
      a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli  Appuntati  e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; 
      b)  dagli  Allievi  Carabinieri,  conseguono  la  promozione  a
Carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli   arruolati   volontari
nell'Arma dei Carabinieri; 
      c) dagli Allievi Ufficiali in ferma  prefissata,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; 
      d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al  corso  con
il grado di Carabiniere previa rinuncia al grado; 
      e) dai militari  dell'Arma  dei  Carabinieri  in  congedo,  dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze  Armate  o  dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono  al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti,  assumendo
quella di Allievo Carabiniere e sono promossi con le modalita' e  nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
Marescialli e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal  Comando
Generale dell'Arma dei  Carabinieri  e  da  tale  data  assumera'  la
qualita' di Allievo. 
    3. I frequentatori del 4°  corso  triennale  Allievi  Marescialli
saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione,  al  corso  di
laurea previsto  dal  piano  di  studi  della  Scuola  Marescialli  e
Brigadieri. I  frequentatori,  pertanto,  non  dovranno  trovarsi  in
situazioni comunque incompatibili con  l'iscrizione  all'universita',
pena l'esclusione dal corso.

Art. 19 Presentazione al corso

				Art. 19 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. Il 4° corso triennale Allievi Marescialli, della durata di tre
anni accademici, avra' inizio entro il mese di settembre 2014  presso
la Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma  dei  Carabinieri  e  si
svolgera'  secondo  i  programmi  stabiliti  dal   Comando   Generale
dell'Arma dei Carabinieri  e  le  norme  contenute  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. L'Amministrazione ha  facolta'  di  convocare  i  candidati  a
decorrere dal 10° giorno antecedente la data di inizio del corso,  al
fine di espletare le operazioni di reclutamento, compresa  la  visita
medica di controllo per accertare se, in relazione  al  disposto  del
precedente  art.  10,  siano  ancora  in  possesso  della  prescritta
idoneita' psicofisica. Se insorgeranno dubbi sulla persistenza  della
citata idoneita', i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri  per  la  verifica
dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio  militare   nell'Arma   dei
Carabinieri. I provvedimenti di inidoneita' o temporanea  inidoneita'
che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata per  la
presentazione  comporteranno   l'esclusione   dal   concorso   e   la
sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria. 
    3.   I   vincitori   del   concorso,   senza   attendere   alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso  la  citata  Scuola  nella
data e con le modalita' che saranno  rese  note  con  avviso,  avente
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  candidati,  che
sara'  pubblicato  a  partire  dal  25  agosto  2014  nei  siti   web
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'   presso   il
Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2 -  00197  Roma,  numero
0680982935. 
    4. All'atto della presentazione: 
      a) coloro che non  sono  militari  in  servizio  nell'Arma  dei
Carabinieri  dovranno  compilare  una  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  relativa  al  possesso/mantenimento   dei   requisiti
previsti e consegnare i seguenti documenti: 
        1) certificato plurimo delle vaccinazioni; 
        2) certificato rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh; 
    b) i candidati di sesso  femminile  dovranno  consegnare  referto
attestante l'effettuazione del test di gravidanza mediante analisi su
sangue o urine, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,  entro  i
quattro giorni calendari ali precedenti la data di presentazione.  In
caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al
precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e
l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile. 
    5. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare gli Allievi Marescialli, a richiesta del comando  della
citata  Scuola  Marescialli  e  Brigadieri,  i   vincitori   dovranno
sottoscrivere una  dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata  ai  sensi
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso  del  diploma
di istruzione secondaria di secondo grado e di  non  essere  iscritto
presso alcuna universita'. 
    6. I vincitori del concorso che non si  presenteranno  presso  la
citata Scuola Marescialli e Brigadieri nel  termine  fissato  saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura  della  predetta  Scuola
entro i primi venti giorni di corso con  altri  candidati  idonei  in
ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti  previste.
Gli aspiranti, per comprovati gravi  motivi  -  da  rendere  noti  in
anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale
o di appartenenza, per i militari in servizio  nell'Arma  -  potranno
essere autorizzati a differire la presentazione fino  al  10°  giorno
dalla data fissata. 
    7. La rinuncia all'incorporamento o  alla  frequenza  del  corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.

Art. 20 Nomina a maresciallo

				Art. 20 
 
 
                        Nomina a maresciallo 
 
 
    1. Gli Allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati Marescialli. 
    2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'art.  772  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro  che,  pur
se giudicati idonei al termine del corso, si  trovano  in  una  delle
seguenti condizioni: 
      a) rinviati a  giudizio  o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
      b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato; 
      c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
      d) in aspettativa per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a 60 giorni.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

				Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali -  Sottufficiali  e
presso  il  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -  Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, per le finalita'  di  gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati  automatizzata,
anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di
impiego,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  Amministrazioni  Pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di  cui  all'art.7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili dei dati personali: 
      a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 4; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5; 
      c)  il  Direttore  del  Centro   Nazionale   di   Selezione   e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. 
    I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 90. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 14 gennaio 2014  
 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone

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