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- Atto numero 14E00206 del 17-01-2014
MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 4° corso triennale (2014-2017) di 247 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. (14E00206)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 17-01-2014
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 4° corso triennale (2014-2017) di 247 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. (14E00206)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
- Data: 17-01-2014
- Scadenza: 17-02-2014
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari" e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente dell Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto l'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di
servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti", e succesive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni
e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni
e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,
della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8,
concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola Marescialli e
Brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 22 agosto 2012
e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014);
Considerato che le risorse finanziarie rese disponibili dalla
legge di stabilita' 2014 consentono di reclutare ulteriori 247
Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
Considerato che l'unica graduatoria di analoghi concorsi in corso
di validita', ai sensi dell'articolo 688, comma 7, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, quella relativa al 2° concorso triennale,
si e' esaurita;
Vista la lettera n. 111/1-1 IS del 3 gennaio 2014 con cui il
Comando Generale dell'Arma dei Carabineri ha trasmesso gli elementi
di programmazione per il 4° concorso triennale per Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la nota M_D SSMD 0002890 del 13 gennaio 2014 con cui lo
Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto "nulla osta"
all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 4° concorso
triennale di 247 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma
dei Carabinieri;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'ammissione al 4° corso triennale di 247
Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
Ravvisata l'opportunita', per motivi di economicita' e di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilita'
di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione Generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al 4° corso triennale (2014-2017) di 247 Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
2. Dei 247 posti messi a concorso:
a) 12 sono riservati ai candidati in possesso, all'atto della
scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato
di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni;
b) 49 sono riservati:
- al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero ai parenti in
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
- ai diplomati delle Scuole militari dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
- agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del
personale della Marina Militare, dall'Opera nazionale per i figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari dell'Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti
requisiti;
c) 2 sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi
invalidi di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. I posti a concorso di cui al comma 1 potranno essere
incrementati in misura pari al numero dei posti eventualmente non
coperti, per mancanza di candidati idonei o a seguito di rinunce, con
la procedura di reclutamento di cui al decreto del Direttore Generale
per il Personale Militare n. 2/1D del 13 gennaio 2014.
4. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno
devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare
formale comunicazione mediante avviso che verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione Generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet
"www.persomil.difesa.it/concorsi" e "www.carabinieri.it", definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo
dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonche'
gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica
previste dal successivo articolo 9;
2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il
concorso, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l'accesso alle universita' dall'articolo 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno
di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai
concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di
eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari
piu' gravi della consegna;
5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi
corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano
superato il giorno di compimento del 26° anno di eta' e abbiano il
consenso dei genitori o di chi esercita la potesta' genitoriale se
minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per
una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di
eta' e' elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti
per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano
ai limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo
Ispettori;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo
dell'Arma dei Carabinieri;
4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento
di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei
Carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente;
5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il
concorso, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre
1969, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni. Il candidato che
ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne
l'equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al concorso,
consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9;
6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto
dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In
tal caso, la dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9.
2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire
anche i requisiti richiesti per la nuova categoria di appartenenza,
fatta eccezione per l'eta'.
3. L'ammissione al corso e' subordinata al superamento delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 9, nonche'
al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate ai successivi
articoli 10 e 12.
4. I requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per l'eta',
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3. Gli
stessi e quello di cui al precedente comma 3 devono essere mantenuti
fino alla data di incorporamento presso la Scuola Marescialli e
Brigadieri, pena l'esclusione dal concorso.
5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento ed anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del
Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
6. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Domanda di partecipazione al concorso
Art. 3
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata e inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, seguendo le istruzioni per la
compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obblica il candidato a scegliere
una modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente
identificato:
a) casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC
(comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica
Amministrazione) intestata al candidato. Il titolare di CEC-PAC deve
compilare dei campi con i propri dati anagrafici e il codice fiscale;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita'
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il candidato
titolare di questo tipo di smart card deve:
- compilare i campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
- identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della
propria CIE / CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale / elettronica qualificata. Il candidato
titolare di strumenti per la firma digitale / elettronica qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve:
- compilare il modulo di identificazione con i propri dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
- scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
- sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale
(intestato al candidato);
- eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line"
del sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al
candidato, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un
collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda
on-line per la partecipazione al concorso.
3. I candidati minorenni, all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura
descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite casella di posta
elettronica certificata di tipo CEC-PAC oppure tramite carta di tipo
conforme agli standard CIE (carta d'identita' elettronica) e CNS
(carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma digitale
elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la
potesta' genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno,
altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in
allegato B al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal
tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento
dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'.
4. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di
presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui
all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, deve dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Per il candidato che e' stato identificato mediante la propria
casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC, tutte le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella.
Il candidato che e' stato identificato mediante carta d'identita'
elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale /
elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta
elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta
elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo
e-mail (all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ogni variazione del
recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto o che si e' in grado di
conseguire nell'anno solare in cui e' bandito il concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, di non avere in corso
procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R. 14 novembre 2002 , n. 313. In caso contrario dovra' indicare le
condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni
altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso
la Scuola Marescialli e Brigadieri;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
j) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato
collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
k) l'eventuale possesso dell'attestato di bilinguismo riferito
a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
l) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e
figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo
grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze Armate,
compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio);
m) l'eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito presso una Scuola militare dell'Esercito,
della Marina o dell'Aeronautica;
n) se e' assistito dall'Opera nazionale di assistenza per gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del
personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari dell'Arma dei Carabinieri;
o) se e' orfano o coniuge di deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all'art. 18
della legge 12 marzo 1999, n. 68;
p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nel successivo art. 16, comma 2. Il candidato dovra' fornire
tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di
esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, o dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il candidato dovra' fornire tutte
le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti sui suddetti titoli, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
r) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese,
l'inglese, la spagnola, la tedesca, la russa, l'albanese, la turca e
il cinese) nella quale intende sostenere la prova facoltativa di
lingua;
s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
5. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta
ricevuta dovra' essere esibita dal candidato all'atto della
presentazione alla prima prova del concorso.
6. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli
sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale.
7. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di
posti, dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti.
Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa
documentazione probatoria dovra' essere consegnata, anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della
presentazione alla prova scritta di cui all'articolo 11.
8. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata successivamente, il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potra'
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei
termini e con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.
9. I militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare copia
della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui sono in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al
successivo articolo 4.
Art. 4 Istruttoria delle domande dei candidati militari
Art. 4
Istruttoria delle domande dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'articolo 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui
all'articolo 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata:
a) segnalare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e
Contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1,
lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7);
b) trasmettere al suddetto Centro:
- copia della documentazione matricolare e caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
- specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato
presso reparti dell'Arma dei Carabinieri, incluso il periodo
trascorso presso le scuole dell'Arma dei Carabinieri in qualita' di
Allievo.
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
Armata o di Polizia sara' acquisita d'ufficio.
Art. 5 Commissioni
Art. 5
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore Generale per
il Personale Militare o di autorita' da lui delegata saranno
nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per
la prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della
graduatoria di merito;
b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un maresciallo aiutante s.UPS luogotenente, segretario senza
diritto al voto.
Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sara' sostituito da un docente della
lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale
qualificato conoscitore della lingua.
Se il numero dei candidati risultera' superiore a 1000 (mille)
unita', per ogni gruppo di almeno 500 candidati sara' nominata, con
provvedimento del Direttore Generale del Personale Militare o di
autorita' da lui delegata, apposita sottocommissione, in analoga
composizione, unico restando il presidente. Analogamente potranno
essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati ammessi
alla prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera fosse
rilevante. In tal caso i candidati saranno assegnanti alla
commissione ed alle sottocommissioni mediante sorteggio da
effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle
prove, di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della
qualifica di istruttore militare di educazione fisica e
dell'assistenza di personale tecnico e medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore medico, membro;
c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale,
in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di "perito selettore
attitudinale", membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Tale
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di
altro personale. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti
attitudinali fosse rilevante potranno essere nominate piu'
commissioni.
Art. 6 Svolgimento del concorso
Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
a) prova preliminare;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari per la verifica dell'idoneita'
psico-fisica;
d) prova scritta per accertare il grado di conoscenza della
lingua italiana o tedesca, per i candidati di cui alla riserva del
precedente articolo 1, comma 2, lettera a) che hanno chiesto nella
domanda di partecipazione di svolgere la prova in quest'ultima
lingua;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale;
g) prova facoltativa di lingua straniera.
2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso al quale partecipano, tutti i candidati dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti nel comma precedente, compresi i candidati di sesso
femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia
comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. In caso
contrario saranno esclusi dal concorso.
3. L'Amministrazione della Difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7 Prova preliminare
Art. 7
Prova preliminare
1. I candidati saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso - a una prova preliminare, che avra' luogo presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri,
Viale Tor di Quinto, 119 - 00191 ROMA Tor di Quinto n. 153, Roma
(raggiungibile dalla fermata "Ottaviano" della metropolitana - linea
A, con la linea bus ATAC n. 32), indicativamente a partire dal 25
febbraio 2014, con inizio dalle 10.30 di ciascun giorno di
convocazione. Contenuto e modalita' della prova sono indicati
nell'Allegato A del presente decreto.
2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 08.30
alle 10.00, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 10.00, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni
varie.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui e'
sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al
seguito.
3. L'ordine di convocazione ed eventuali modifiche della sede di
svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 19 febbraio
2014, mediante avviso consultabile nei siti web "www.carabinieri.it"
e "www.persomil.difesa.it", che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio
Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
0680982935, o al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - Ufficio Relazioni con il Pubblico - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse
modalita' sara' data notizia del mancato svolgimento della prova,
qualora in base al numero dei candidati non fosse ritenuto opportuno
effettuarla. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di
di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni variazioni o
di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
4. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame, senza
attendere alcuna convocazione, nel giorno previsto almeno un'ora
prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di penna a sfera
ad inchiostro indelebile nero e di un documento d'identita' provvisto
di fotografia e in corso di validita'.
5. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se per lo
svolgimento della prova e' necessario ricorrere a piu' di una
sessione, non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
candidati interessati alla concomitante partecipazione a prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le
ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso. Se la prova verra' svolta in una sola sessione non saranno
possibili riconvocazioni.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, correzione e
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute
in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale
del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
7. In base all'esito della correzione e valutazione della prova
preliminare verra' formata una graduatoria, al solo fine di
individuare i candidati da ammettere alle successive prove di
efficienza fisica, di cui al successivo art. 9, alle quali saranno
ammessi i primi 1300 candidati compresi nella citata graduatoria,
nonche' coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo
candidato ammesso.
8. L'esito della prova preliminare, il calendario e le modalita'
di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno
resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, a partire dal 14 marzo 2014, nei siti web
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche' presso il
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
Art. 8 Documenti da produrre
Art. 8
Documenti da produrre
1. I candidati convocati presso il Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposti alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti
sanitari e attitudinali, all'atto della presentazione dovranno
produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme,
rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di
presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore (solo per i candidati
ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le
prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto
documento determinera' l'esclusione del candidato minorenne;
b) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una
fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di
rilascio non antecedente al 2 gennaio 2014 ovvero dovra' essere
valido fino al 31 dicembre 2014;
c) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli
accertamenti sanitari;
d) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
e) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
f) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' essere rilasciato in data non antecedente i sei
mesi dalla data di presentazione;
g) per i candidati di sesso femminile:
- referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine, eseguito in data non anteriore a quattro giorni calendariali
antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo articolo 10, comma 9;
- ecografia pelvica con relativo referto;
h) per i militari in servizio dell'Arma dei Carabinieri,
specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto
rilasciato dalle infermerie competenti;
i) per i candidati ancora minorenni all'atto della
presentazione agli accertamenti sanitari, la dichiarazione di cui
all'allegato D al bando, sottoscritta da chi esercita la potesta'
genitoriale.
2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
Art. 9 Prove di efficienza fisica
Art. 9
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo
indicativamente a partire dalla terza decade di marzo 2014, saranno
svolte secondo le modalita' e i criteri indicati nell'allegato E, che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' osservando
le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non
siano in possesso, alla data prevista per le predette prove, della
documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e),
f) e, per le sole candidati, del referto di ecografia pelvica, in
ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da
parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le
ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (inviata
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso). La mancata presentazione del certificato
di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in corso di validita', non consentira' l'ammissione a sostenere le
prove di efficienza fisica, con la conseguente esclusione dal
concorso. Non saranno accolte richieste di nuove convocazioni. I
candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta
ginnica (con giacca a vento al seguito).
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e quindi
l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con
attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita'
indicate nel citato allegato E, fino ad un massimo di 2 punti, utile
per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16.
Art. 10 Accertamenti sanitari
Art. 10
Accertamenti sanitari
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, a cura della commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera c), ad accertamenti per la
verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale
Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri. Detti
accertamenti saranno svolti secondo le disposizioni di cui all'art.
582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione
Generale della Sanita' Militare del 5 dicembre 2005 e successive
modifiche, citate nelle premesse, nonche' secondo le modalita'
definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento
dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Le
citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le
modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. La mancata
esibizione, all'atto della presentazione per lo svolgimento delle
prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 9, della
documentazione sanitaria di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettere d), e) ed f) e, per i soli candidati di sesso femminile, del
referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di
riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in
relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente
esclusione dal concorso.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i candidati una visita medica generale ed i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', sara'
effettuato sul medesimo campione il test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si
rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche,
indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato D, che fa
parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato
allegato D sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potesta'
genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni agli esami
radiologici.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i candidatiti in servizio nell'Arma dei Carabinieri, ad
eccezione degli Allievi Carabinieri, l'assenza di infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati
vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2.
5. Saranno inoltre chiesti i seguenti requisiti specifici:
a) statura non inferiore a cm. 165, se di sesso maschile, e a
cm. 161, se di sesso femminile;
b) apparato visivo (VS) 2, acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (e'
ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
6. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
candidato l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario;
b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati "inidonei" i candidati:
a) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di inidoneita'
al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
precedente comma 4, lettera b);
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia e
disartria);
3) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool ed ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
5) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri.
b) che presentino tatuaggi:
1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella
ginnica (pantaloncini e maglietta);
2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati
giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori
prove concorsuali.
9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente art. 8, comma 1, la commissione non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del
punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5
dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,
secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le
candidate che si trovano in dette condizioni saranno nuovamente
convocate presso il predetto Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento per essere sottoposte alle prove di efficienza fisica,
alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente
comma 3, in una data compatibile con la definizione della graduatoria
finale di merito di cui al successivo art. 16. Le stesse potranno
essere ammesse con riserva a sostenere le ulteriori prove
concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato, sara'
esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di
merito di cui al successivo art. 16. Costoro, per esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova
visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
11. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti sanitari dovranno indossare idonea
tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna
di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il primo
ordinario) a carico dell'Amministrazione.
Art. 11 Prova scritta
Art. 11
Prova scritta
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 10, dovranno
sostenere una prova scritta. Contenuto e modalita' della prova sono
indicati nell'allegato A del presente decreto.
2. Detta prova avra' luogo presso il Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di
Quinto n. 153 - Roma, il 17 aprile 2014, con inizio dalle 09.30.
Eventuali modifiche della data di svolgimento della prova saranno
rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, con avviso consultabile, a partire dal 14 marzo 2014, nei
siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche'
presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale
Militare, Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il
Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
3. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato
giudizio di idoneita' agli accertamenti sanitari, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel
giorno previsti, dalle 08.15 alle 09.30, portando al seguito un
documento d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita'
ed una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, tenendo conto
che:
a) in ogni caso, a partire dalle 09.30, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari,
telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e
pubblicazioni varie.
Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente la
consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice.
4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste
riconvocazioni.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli artt. 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La prova scritta si intendera' superata se il candidato avra'
conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara' utile
per la formazione della graduatoria di cui all'art. 16. I candidati
che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le
successive prove di concorso.
7. L'esito della prova scritta, il calendario e le modalita' di
convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali e la prova orale di cui ai successivi artt. 12 e 13,
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i candidati, a partire dal 3 giugno 2014, nei siti web
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche' presso il
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
Art. 12 Accertamenti attitudinali
Art. 12
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al
precedente art. 11 saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali,
indicativamente, a partire dal 9 giugno 2014.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2.
3. Gli accertamenti attitudinali saranno effettuati a cura della
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d) e
consisteranno nello svolgimento di una serie di prove (test,
questionari, eventuali prove di perfomance, intervista attitudinale
di selezione, colloquio di verifica con la commissione) volte a
valutare il possesso dei requisiti attitudinali e delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di maresciallo del
ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. Tali accertamenti saranno
svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche,
approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
"idoneit "o "inidoneit" . Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di
svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare
l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli
stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel
pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico
dell'Amministrazione.
Art. 13 Prova orale
Art. 13
Prova orale
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati
con le modalita' di cui al precedente art. 11, comma 7. La prova
avra' luogo indicativamente a partire dal 10 giugno 2014 e vertera'
sulle materie di cui al programma riportato nel citato allegato A del
presente decreto.
2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2.
3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara' utile per la
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16.
Art. 14 Prova facoltativa di lingua straniera
Art. 14
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i
candidatiti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso e che hanno conseguito il giudizio di
idoneita' alla prova orale di cui al precedente art. 13, consistera'
in una prova scritta in non piu' di una lingua scelta tra le
seguenti: l'albanese, l'araba, la cinese, la francese, l'inglese, la
russa, la spagnola, la tedesca e la turca. I candidati in possesso
dell'attestato di bilinguismo di cui al precedente art. 1, comma 2,
lettera a) non potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua
tedesca. Il superamento della prova scritta (voto minimo 18/30)
permettera' di sostenere la successiva prova orale di lingua. Tali
prove si svolgeranno indicativamente a partire dal 22 luglio 2014,
con le modalita' e secondo i programmi stabiliti nel citato allegato
A del bando.
2. La sede, le modalita' di svolgimento della prova scritta di
lingua straniera ed il calendario di convocazione per quella orale
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i candidati, a partire dal 15 luglio 2014, nei siti web
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche' presso il
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935. Non saranno ammesse
nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.
3. Ai candidati che supereranno entrambe le prove sara' assegnato
un voto finale in trentesimi pari alla media dei voti conseguiti
nella prova scritta ed in quella orale. A detta votazione
corrispondera', per ciascuna lingua, il seguente punteggio
incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui al
successivo articolo 16:
a) per le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca:
1) da 0/30 a 17,99/30: 0;
2) da 18/30 a 21/30: 0,20;
3) da 21,01/30 a 24/30: 0,40;
4) da 24,01/30 a 26/30: 0,60;
5) da 26,01/30 a 28/30: 1;
6) da 28,01/30 a 30/30: 1,50.
b) per le lingue albanese, araba, cinese, russa e turca:
7) da 0/30 a 17,99/30: 0;
8) da 18/30 a 21/30: 0,50;
9) da 21,01/30 a 24/30: 1,50;
10) da 24,01/30 a 26/30: 2,50;
11) da 26,01/30 a 28/30: 4;
12) da 28,01/30 a 30/30: 4,50.
Art. 15 Spese di viaggio. Licenza
Art. 15
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonche' quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento,
sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e
degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il
candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 16 Graduatoria di merito
Art. 16
Graduatoria di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di
cui al precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione di cui
al precedente art. 5, comma 1, lettera a), nella graduatoria finale
di merito.
2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei punteggi
conseguiti nella prova scritta ed in quella orale gli incrementi
attribuiti per le prove di efficienza fisica, per la prova
facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei seguenti
titoli di merito:
a) laurea magistrale o titolo equipollente: 0,5 punti;
b) laurea o titolo equipollente: 0,3 punti;
c) servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, in altra Forza
armata o di polizia: fino ad un massimo di 1,5 punti.
3. I titoli di cui al precedente comma saranno ritenuti validi
solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa.
4. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 688, comma 5 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra' conto, ai fini
della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o
piu' dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed
equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al
valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor
di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, nonche' figli di
vittime del dovere. In caso di ulteriore parita' e' preferito
l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge
16 giugno 1998, n. 191.
5. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve
fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione
di esperire con immediatezza i previsti controlli. La relativa
documentazione probatoria potra' essere consegnata, quale termine
ultimo, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 7.
6. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione
esaminatrice sara' approvata con decreto del Direttore Generale per
il Personale Militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale
Ufficiale del Ministero della Difesa e nei siti web
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Della pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale comunicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
7. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza del 4° corso triennale Allievi Marescialli, secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei
criteri previsti dal precedente art. 1, commi 2 e 3.
Art. 17 Accertamento dei requisiti
Art. 17
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 16, commi 2 e 4 del
presente decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri potra' chiedere alle Amministrazioni
Pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati
vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli
accertamenti. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato,
escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla
frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per
difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza
dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo
decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.
Art. 18 Ammissione al corso
Art. 18
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso Allievi Marescialli, se
provenienti:
a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli Appuntati e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) dagli Allievi Carabinieri, conseguono la promozione a
Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari
nell'Arma dei Carabinieri;
c) dagli Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ottengono la
commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma;
d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con
il grado di Carabiniere previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell'Arma dei Carabinieri in congedo, dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze Armate o dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo
quella di Allievo Carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa.
2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola
Marescialli e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri e da tale data assumera' la
qualita' di Allievo.
3. I frequentatori del 4° corso triennale Allievi Marescialli
saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso di
laurea previsto dal piano di studi della Scuola Marescialli e
Brigadieri. I frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in
situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita',
pena l'esclusione dal corso.
Art. 19 Presentazione al corso
Art. 19
Presentazione al corso
1. Il 4° corso triennale Allievi Marescialli, della durata di tre
anni accademici, avra' inizio entro il mese di settembre 2014 presso
la Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri e si
svolgera' secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri e le norme contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati a
decorrere dal 10° giorno antecedente la data di inizio del corso, al
fine di espletare le operazioni di reclutamento, compresa la visita
medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del
precedente art. 10, siano ancora in possesso della prescritta
idoneita' psicofisica. Se insorgeranno dubbi sulla persistenza della
citata idoneita', i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per la verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare nell'Arma dei
Carabinieri. I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita'
che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata per la
presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso e la
sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
3. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella
data e con le modalita' che saranno rese note con avviso, avente
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che
sara' pubblicato a partire dal 25 agosto 2014 nei siti web
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche' presso il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio
Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero
0680982935.
4. All'atto della presentazione:
a) coloro che non sono militari in servizio nell'Arma dei
Carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di
certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti
previsti e consegnare i seguenti documenti:
1) certificato plurimo delle vaccinazioni;
2) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
b) i candidati di sesso femminile dovranno consegnare referto
attestante l'effettuazione del test di gravidanza mediante analisi su
sangue o urine, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, entro i
quattro giorni calendari ali precedenti la data di presentazione. In
caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al
precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e
l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile.
5. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare gli Allievi Marescialli, a richiesta del comando della
citata Scuola Marescialli e Brigadieri, i vincitori dovranno
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere iscritto
presso alcuna universita'.
6. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
citata Scuola Marescialli e Brigadieri nel termine fissato saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola
entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in
ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti previste.
Gli aspiranti, per comprovati gravi motivi - da rendere noti in
anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale
o di appartenenza, per i militari in servizio nell'Arma - potranno
essere autorizzati a differire la presentazione fino al 10° giorno
dalla data fissata.
7. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
Art. 20 Nomina a maresciallo
Art. 20
Nomina a maresciallo
1. Gli Allievi giudicati idonei al termine del secondo anno
accademico saranno nominati Marescialli.
2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro che, pur
se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle
seguenti condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
delitto non colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni.
Art. 21 Trattamento dei dati personali
Art. 21
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - Sottufficiali e
presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, per le finalita' di gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata,
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la
valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili dei dati personali:
a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 4;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5;
c) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2014
Gen. C.A. Francesco Tarricone
Allegato 1
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico