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- Atto numero 22E00173 del 18-01-2022
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza. (22E00173)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18-01-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza. (22E00173)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Data: 18-01-2022
- Scadenza: 17-02-2022
Art. 1 Posti a concorso
IL COMANDANTE GENERALE
della guardia di finanza
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni, recante "Riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia
di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive
modificazioni recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare,
l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di Polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;
Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito
dalla legge 9 gennaio 1936, n. 75, recante "Modificazioni alle
disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali
della Regia guardia di finanza", e, in particolare l'art. 5, comma 1;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza";
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali" e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile", concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente "Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia";
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante "Attuazione dell'art. 3, della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente "Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, recante "Codice dell'ordinamento militare";
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia", e in particolare, l'art. 73,
comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19" e, in particolare, l'art. 9-bis;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali";
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2";
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza,
ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per
ufficiali del Corpo;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
"Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione";
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica";
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante
"Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza";
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
"Determinazione delle classi di laurea magistrale";
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre
2009, n. 233, recante "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e
lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi";
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020 , recante
"Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (S.P.I.D.), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione
del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese";
Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del
Comandante Generale della Guardia di finanza e successive
modificazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Vista la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del
Comandante Generale della Guardia di finanza, registrata all'Ufficio
Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente
l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita'
gerarchiche del Corpo;
Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del
Comandante Generale della Guardia di finanza, riguardante le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni;
Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive
a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del
ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
finanza. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialita':
a) n. 3 (tre) per amministrazione;
b) n. 1 (uno) per commissariato;
c) n. 4 (quattro) per telematica;
d) n. 3 (tre) per infrastrutture;
e) n. 1 (uno) per motorizzazione - settore navale;
f) n. 3 (tre) per sanita'.
2. E' possibile concorrere per una sola specialita' di cui al
comma 1.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali),
eventuale;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in
servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
f) una prova orale;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili anche connesse
all'eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da
COVID-19, la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla
data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei
vincitori, anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo.
Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) coloro che:
1) siano in possesso dei diritti civili e politici;
2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito
di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita
di bordo o al volo;
3) non siano imputati o condannati ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
4) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
5) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione
dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza;
6) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo
agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
7) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di
finanza;
8) alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, siano in
possesso di una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo
equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle
lauree c.d. "triennali" o di "I livello"), in discipline attinenti
alla specialita' per la quale concorrono, tra quelle indicate in
allegato 1.
Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti
all'estero, sempreche' riconosciuti dal competente dicastero,
equipollenti a uno di quelli prescritti per la partecipazione al
presente concorso;
b) i cittadini italiani che, oltre ai requisiti di cui alla
precedente lettera a):
1) alla data del 1° gennaio 2022, non abbiano superato il
giorno di compimento del trentaduesimo anno di eta', ossia siano nati
in data non antecedente al 1° gennaio 1990;
2) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
c) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che, oltre ai requisiti di
cui alla precedente lettera a):
1) alla data del 1° gennaio 2022, non abbiano superato il
giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di eta', ossia
siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1977;
2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento
ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi
almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non
abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
3) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
4) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
5) non siano sospesi dall'impiego o dal servizio o in
aspettativa.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, alla data di
scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della
domanda, i candidati che concorrono:
a) per la specialita' "sanit "devono essere iscritti all'albo
dei medici-chirurghi;
b) per la specialita' "infrastrutture", devono essere in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa
al titolo di studio richiesto.
3. I requisiti di partecipazione al concorso, se non diversamente
indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di
inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3 Domanda di partecipazione
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere
presentata esclusivamente mediante la procedura telematica
disponibile sul portale attivo all'indirizzo
"https://concorsi.gdf.gov.it", seguendo le istruzioni del sistema
automatizzato, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami".
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti
di autenticazione:
a) Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito
ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo
www.spid.gov.it;
b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con
l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE) rilasciata dal
Comune di residenza. Le modalita' con le quali i candidati in
possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on-line abilitati
sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it
Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono
compilare il form della domanda di partecipazione - raggiungibile
tramite la propria area riservata - e concluderne la presentazione
seguendo la relativa procedura automatizzata.
3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna
prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo
dell'istanza ("ID istanza") rinvenibile attraverso la funzione
"visualizza istanza" presente nella propria area riservata del
portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica
certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il relativo
QR-code disponibile sull'APP Mobile "GdF Concorsi" e sull'istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertata
dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
2, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato,
unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it entro le ore 14:00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
5. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di
competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per
l'impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la
comunicazione scritta deve essere invitata al Quartier Generale.
I militari che risultano assegnati ad una Sezione di Polizia
Giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno
tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche
l'Autorita' Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono.
Quest'ultima dovra' essere, altresi', informata dei profili di
impiego specificati al successivo art. 4, comma 1, lettera b), punto
7). Dell'avvenuto adempimento dovra' essere fornita apposita
dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per
l'impiego.
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it" o secondo le
modalita' di cui al comma 4, potranno essere modificate
esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 4.
7. Eventuali variazioni di residenza, di Reparto di appartenenza
e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente ai
termini di cui ai commi 1 e 4 dovranno essere tempestivamente
apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata -
sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it
Art. 4 Elementi della domanda di partecipazione al concorso
Art. 4
Elementi della domanda di partecipazione al concorso
1. All'atto della presentazione della domanda, il candidato:
a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati:
1) luogo di residenza, recapito telefonico e account di posta
elettronica certificata (PEC). In caso di difformita', deve
provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata -
sezione Profilo Utente;
2) se militare alle armi, il grado, il Reparto di
appartenenza e la sede (il personale del Corpo in servizio, il grado,
la matricola meccanografica, il Reparto di appartenenza e la sede).
In caso di difformita', deve provvedere alla relativa rettifica;
b) deve dichiarare:
1) la categoria di posti e la specialita' e, ove previsto, il
settore per i quali intende concorrere;
2) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a
carico;
3) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del
presente bando;
4) il possesso della laurea specialistica o della laurea
magistrale o titolo equipollente richiesto, con esclusione, quindi,
dei diplomi universitari, delle lauree c.d. "triennali" o di "I
livello" (indicare la classe di laurea e il titolo di studio
prescritto per la partecipazione alla specialita' cui intende
concorrere), l'Universita' presso cui e' stato conseguito, con il
relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la
data di conseguimento e il voto;
5) di essere iscritto, se concorrente per la specialita'
"sanit" , all'albo dei medici-chirurghi. I concorrenti per la
specialita' "infrastrutture" devono indicare il possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al titolo
di studio richiesto;
6) il possesso dei titoli di merito di cui all'allegato 9 e
l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 23,
comma 4, del bando. Al riguardo, si precisa che e' onere del
candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 7, la documentazione o le certificazioni
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso di tali titoli;
7) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle
esigenze dell'Amministrazione;
8) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di
concorso e, in particolare, degli articoli 12, 13, 15, 16 e 23,
concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
preliminare (eventualmente prevista), della prova scritta, le
modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le
prove successive, la valutazione dei titoli e le modalita' di
notifica della graduatoria unica di merito;
c) puo' richiedere di sostenere anche una prova facoltativa di
conoscenza di una lingua straniera, scelta tra francese, inglese,
spagnolo e tedesco.
2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, e' sempre
possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, comma 1 -
i relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la
prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di
cui al precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura
di modifica dell'istanza, e' necessario provvedere alla relativa
variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 28 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni,
accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a
campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da
ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5 Cause di archiviazione della domanda
Art. 5
Cause di archiviazione della domanda
1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 4, le istanze
sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 2
e debitamente sottoscritte, pervengano:
1) oltre i termini previsti per la presentazione della
domanda;
2) con modalita' differenti da quelle previste;
3) all'indirizzo P.E.C. concorsoRTLA@pec.gdf.it in assenza
dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata
sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in presenza di
"ricevuta di avvenuta consegna";
b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato e/o
corredate da scansione fronte-retro del relativo documento di
riconoscimento in corso di validita'.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di
formazione.
Art. 6 Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in servizio
Art. 6
Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in
servizio
1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa
documentazione caratteristica deve essere:
a) chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione previsto all'art. 3, comma 1;
b) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno,
revisionata e perfezionata - con la firma per presa visione del
valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del
motivo determinante la sua formazione.
2. I Comandi di secondo livello devono, altresi', comunicare
tempestivamente al Centro di Reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei
partecipanti al concorso;
b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso.
Art. 7 Documentazione
Art. 7
Documentazione
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 e della valutazione dei titoli di cui all'art. 15, le
strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di
finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione
approvate con determinazione del Comandante Generale n. 225632, in
data 20 luglio 2016, e successive modificazioni, con riferimento ai
candidati in servizio nella Guardia di finanza ammessi alla prova
scritta, devono:
a) redigere o far redigere uno dei prescritti documenti
caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i
termini comunicati dal Centro di Reclutamento, secondo le modalita'
di cui alla circolare n. 225647/102, in data 20 luglio 2016, del
Comando Generale - I Reparto;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di
completezza (ex art. 10 norme di attuazione del "Nuovo servizio
matricolare del Corpo della Guardia di Finanza");
e) comunicare, per il tramite del Centro di Reclutamento,
l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente
sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta
dall'applicativo informatico.
2. Inoltre, il Centro di Reclutamento, per gli altri candidati
ammessi alla prova scritta, provvede, tramite i Comandi del Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei
carichi pendenti.
3. E' altresi' onere dei candidati consegnare o far pervenire al
Centro di reclutamento della Guardia di finanza - Reparto concorsi -
Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi ufficiali - via delle
Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia ovvero all'indirizzo
di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it:
a) se ammessi alla prova scritta, entro il giorno di
svolgimento della stessa, il prospetto in allegato 3:
1) al fine di fornire, per la corretta valutazione da parte
della competente sottocommissione, eventuali ulteriori informazioni
di dettaglio su ciascuno dei titoli di merito indicati nella domanda
di partecipazione nonche' di presentare eventuale documentazione
probatoria - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge - attestante il possesso di titoli di merito anche se non
indicati nella citata istanza di partecipazione purche' posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. Al
riguardo, si specifica che:
(a) per le attivita' professionali, occorre indicare l'Ente
presso il quale e' stata esercitata l'attivita' nonche' la durata e
la tipologia di impiego svolto;
(b) per gli eventuali diplomi di specializzazione,
dottorati di ricerca, master e corsi di
specializzazione/perfezionamento post lauream, posseduti in aggiunta
al titolo di studio richiesto, e' necessario fornire informazioni
utili all'individuazione dell'Ente presso il quale tali titoli sono
stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto degli
stessi;
2) unitamente alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui
all'allegato 9, specificando se indicate o meno nella domanda di
partecipazione.
Non saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni
tecnico-scientifiche non consegnate/pervenute entro i termini sopra
indicati e i titoli di merito per i quali la preposta
sottocommissione non dispone, ai fini della corretta attribuzione di
punteggio maggiorativo, di informazioni dettagliate e/o della
documentazione attestante il relativo possesso entro la data di
scadenza dell'istanza di partecipazione al concorso ovvero presentati
oltre la data di svolgimento della prova scritta;
b) se ammessi alla prova orale, entro la data di rispettivo
svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative
dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso di taluno dei
titoli preferenziali di cui all'art. 23, comma 4, anche se non
indicati nella domanda di partecipazione al concorso purche'
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della stessa. I titoli preferenziali in relazione ai
quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati,
la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque
valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o abbia comunicato - in forma scritta - entro la data
di effettivo svolgimento della prova orale l'Amministrazione pubblica
che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali per i
quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni
dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza ovvero
presentati oltre la data di effettivo svolgimento della prova orale.
Qualora la documentazione di cui alle lettere a) e b) sia inviata
tramite posta elettronica certificata, ai fini dell'individuazione
del termine di presentazione, fara' fede la data riportata sulla
"ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in presenza della
"ricevuta di avvenuta consegna".
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 8 Commissione giudicatrice
Art. 8
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre
ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
un ufficiale (segretario) e almeno quattro ufficiali della Guardia di
finanza, periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano a eccezione
degli ufficiali medici, che nelle sottocommissioni per le visite
mediche possono rivestire anche il grado di tenente.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dall'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione;
b) dell'ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1:
a) lettera a), e' integrata, per l'effettuazione:
1) della prova scritta, della valutazione dei titoli e della
prova orale di ciascuna specialita' a concorso, da:
(a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente o
impiegato alla medesima specialita' del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
(b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove
scritta e orale;
2) della prova facoltativa di lingua straniera, da ufficiali
della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) lettera d), puo' avvalersi, altresi', ai fini
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di
psicologi.
Art. 9 Adempimenti delle Sottocommissioni
Art. 9
Adempimenti delle Sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 8, prima dello
svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 8, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
Art. 10 Esclusione dal concorso
Art. 10
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 11 Documento di identificazione
Art. 11
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 12 Prova preliminare
Art. 12
Prova preliminare
1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso sono sottoposti a un'eventuale prova
preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, a partire dal 1° marzo 2022.
2. La sede, l'elenco dei convocati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova e, in
caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal
rischio di contagio da "COVID-19", nonche' eventuali variazioni,
saranno resi noti a partire dal 3° giorno successivo (esclusi i
giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui all'art. 3,
comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo
"https://concorsi.gdf.gov.it" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni
con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. La prova preliminare sara' svolta qualora il numero
complessivo di domande validamente presentate, relativo a tutte le
specialita' a concorso, sia superiore a 900. In ogni caso, non
saranno sottoposti alla predetta prova i concorrenti per le
specialita' per le quali il numero di domande validamente presentate
non sia superiore a:
a) n. 180, per la specialita' amministrazione;
b) n. 60, per la specialita' commissariato;
c) n. 240, per la specialita' telematica;
d) n. 180, per la specialita' infrastrutture;
e) n. 60, per la specialita' motorizzazione - settore navale;
f) n. 180, per la specialita' sanita'.
Di tale circostanza, sara' data comunicazione con l'avviso di cui
al comma 2.
4. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, fatto salvo quanto
previsto all'art. 22, comma 1.
5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti e per tutti i candidati.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da
somministrare ai candidati non sara' pubblicata.
9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a).
10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 13 i candidati classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta
prova, nelle prime:
a) n. 60 posizioni per la specialita' amministrazione;
b) n. 20 posizioni per la specialita' commissariato;
c) n. 80 posizioni per la specialita' telematica;
d) n. 60 posizioni per la specialita' infrastrutture;
e) n. 20 posizioni per la specialita' motorizzazione - settore
navale;
f) n. 60 posizioni per la specialita' sanita'.
Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del candidato classificatosi, nell'ambito dei
predetti posti, all'ultima posizione.
I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.
11. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo
"https://concorsi.gdf.gov.it", sulla rete intranet del Corpo e presso
l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna
della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero
verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 13 Prova scritta
Art. 13
Prova scritta
1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui
all'art. 12, se effettuata, sono tenuti a presentarsi, senza
attendere alcuna convocazione, per sostenere la prova scritta, alle
ore 8:00 del 17 marzo 2022, nella sede che sara' resa nota con uno
degli avvisi di cui all'art. 12, commi 2 o 11, che ha valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, ad eccezione di
quella per la specialita' "infrastrutture", per la quale sono
previste otto ore, consiste nello svolgimento di un elaborato di
cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialita'
a concorso, vertente sugli argomenti richiamati nell'allegato 4 alla
presente determinazione.
In particolare, ai candidati concorrenti per la specialita'
"Infrastrutture", sara' consentito, per lo svolgimento della suddetta
prova, l'utilizzo di:
a) qualsiasi manuale di ingegneria e di architettura;
b) prontuario per il calcolo degli elementi strutturali in
cemento armato e acciaio;
c) normativa di settore non commentata;
d) calcolatrice scientifica non programmabile, righe e squadre.
3. Con l'avviso di cui al comma 1 sara' comunicato altresi' il
termine entro il quale saranno pubblicati gli esiti della prova
scritta e della valutazione dei titoli.
4. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno rese note con ulteriore avviso pubblicato sul portale attivo
all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it" e presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della
Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
Art. 14 Prescrizioni da osservare per la prova scritta
Art. 14
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a),
come integrata a mente del comma 4, lettera a), punto 1) del medesimo
art. 8, e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto
compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta
sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi
e contrari.
Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque,
di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della preposta sottocommissione.
Art. 15 Valutazione dei titoli
Art. 15
Valutazione dei titoli
1. Dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'art. 8,
comma 1, lettera a), come integrata a mente del comma 4, lettera a),
punto 1), del medesimo art. 8, procede alla valutazione dei titoli
attribuendo a ciascun candidato la maggiorazione di punteggio
determinata sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato
9.
2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
documentazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 7.
3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
candidati con l'avviso di cui all'art. 16, comma 5, che ha valore di
notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
Art. 16 Revisione della prova scritta
Art. 16
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 8, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 4, lettera a), punto 1), del medesimo art. 8.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondati alla seconda
cifra decimale.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto entro la data
comunicata con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, con avviso
disponibile sul portale attivo all'indirizzo
"https://concorsi.gdf.gov.it" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni
con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Con il
medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di
pubblicazione dell'esito della prova scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 12.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere
sottoposti - nell'ordine e in sequenza - all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un
ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale o presso l'Ufficio
di cui al comma 5 a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni
di sabato, domenica e festivi) a quello di pubblicazione dell'avviso
relativo all'esito della prova scritta di cui al medesimo comma.
Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 17 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati
Art. 17
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati
1. La sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nei confronti
dei candidati idonei alla prova scritta di cui all'art. 13, in
ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita
medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n.
18, 00122 - Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita'
psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e
dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale
della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo
"www.gdf.gov.it".
In tema di:
a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale 155/2000 e successive modificazioni, che ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo;
b) visus, il candidato deve essere in possesso di un'acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione
diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p)
delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso
se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:
1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. "prominente"),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra
dei malleoli);
2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni,
contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche prevedendo ulteriori giornate di attivita' rispetto al
calendario reso noto con l'avviso di cui all'art. 16, comma 6.
In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla
prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nei 365 giorni antecedenti alla data di
convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al
comma 3, hanno gia' conseguito l'idoneita' psico-fisica al servizio
incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti dalla
Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti
accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza
alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, il giudizio definitivo e' espresso tenendo conto
dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi svolti
nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui al comma 1, e'
immediatamente comunicato all'interessato, il quale, qualora non
idoneo, puo' contestualmente presentare al Centro di Reclutamento la
richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione
dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e II livello.
8. La sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 7, dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potra'
eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale
accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - Reparto concorsi - Ufficio
procedure reclutative - Sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il
termine comunicato dal predetto Reparto.
Entro tale ultimo termine, la citata documentazione puo', in
alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di
documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla
"ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in presenza di "ricevuta
di avvenuta consegna".
In ogni caso, l'Amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati.
b) non e' accolta:
1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7;
2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di
documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento o da una struttura privata non accreditata con il
Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di Reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati che possono impugnarli producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
10. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, gli aspiranti
giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al
comma 7.
11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui
all'ultimo periodo del comma 10, la sottocommissione per la visita
medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e
valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al
comma 9, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
Reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite
specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 18 Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica
Art. 18
Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita'
psico-fisica
1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo
accertamento devono presentare, in originale:
a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e
4.000 Hz;
d) se di sesso femminile, ecografia pelvica comprensiva di
immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o da una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potra' eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 6), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia
farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la
data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test
tossicologici e' causa di non idoneita';
g) se di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo della
guardia di finanza, un test di gravidanza effettuato in data non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di
cui al successivo comma 3.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e
d).
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a) e b);
b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle visite
mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con
provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento:
a) con riserva, alle prove orali e facoltativa di lingua
straniera;
b) anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a
svolgere le predette visite mediche e il successivo accertamento
dell'idoneita' attitudinale, nell'ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del
presente concorso.
4. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento;
b) lettere c), d) e g) potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione
indicata all'art. 8, comma 1, lettera b), potra' concedere - per una
sola volta - il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di
convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora
l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti
nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i
certificati in argomento, e' escluso dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 19 Accertamento dell'idoneita' attitudinale
Art. 19
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 8, comma 1, lettera d),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet "www.gdf.gov.it".
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 8, comma
1, lettera d).
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale e
quelli per i quali e' stata sciolta la riserva di cui all'art. 17,
comma 10, sono ammessi a sostenere la prova orale e la prova
facoltativa di lingua straniera nel giorno e nell'ora comunicati dal
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, mentre i non idonei
sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 20 Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera
Art. 20
Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova orale - che ha luogo davanti alla sottocommissione di
cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 4,
lettera a), punto 1), del medesimo art. 8 - ha una durata massima di
45 minuti per ciascun concorrente e verte sugli stessi programmi
riportati in allegato 4.
2. I citati programmi sono suddivisi in tesi (allegato 7) e su
due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di
merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato alla seconda cifra
decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti
dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la votazione
minima di diciotto trentesimi.
5. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto
trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale, e'
sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza di una lingua
straniera scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettera c),
con le modalita' indicate in allegato 8.
8. Il giudizio relativo alla prova facoltativa e' espresso dalla
sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a
norma del comma 4, lettera a), punto 2), del medesimo art. 8.
9. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato secondo le
modalita' di cui al comma 3. Il candidato che riporta un punto
compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, ai fini della
graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato
8.
10. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova
facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro
della sottocommissione, e' reso noto, nel medesimo giorno, ai
candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle
prescrizioni in tema di prevenzione e protezione dal rischio di
contagio da "COVID-19", a modalita' telematiche. L'esito della prova
orale e', comunque, notificato ad ogni candidato.
Art. 21 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali
Art. 21
Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove
concorsuali
1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 22, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del
contagio da "COVID-19" o che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabili per sostenere:
a) la prova preliminare di cui all'art. 12, se prevista,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 17,
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 19 e la
prova orale di cui all'art. 20, e' escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art.
8, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta' - su istanza
dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente
per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in
servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di
appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it;
b) la prova scritta di cui all'art. 13, e' escluso dal
concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla
lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
Reclutamento.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a) non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso, fatto salvo
quanto previsto al successivo art. 22, comma 1.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 22 Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del "COVID-19"
Art. 22
Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del
"COVID-19"
1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di
contenimento del "COVID-19", a una o piu' prove o accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, sono rinviati su istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure
nel cui ambito sono previste le medesime specialita' per le quali
hanno presentato domanda di partecipazione.
L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento.
2. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute
nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le
disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono
rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria
unica di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso
cui sono stati rinviati.
3. Ai fini del presente concorso:
a) le risultanze delle prove e degli accertamenti gia'
sostenuti nell'ambito della precedente edizione della procedura
reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle analoghe
disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate, secondo i
seguenti criteri:
1) l'esito della prova preliminare e' validato;
2) la maggiorazione di punteggio ottenuta all'esito della
valutazione dei titoli e' rimodulata tenendo conto dei nuovi criteri
fissati dalla preposta sottocommissione e considerando anche gli
ulteriori titoli eventualmente conseguiti sino alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
presente concorso, purche' presentati al Centro di Reclutamento nei
termini e secondo le modalita' di cui all'art. 7;
3) il punto di merito conseguito nella prova scritta di
cultura tecnico-professionale e' confermato;
4) il giudizio di idoneita' conseguito all'accertamento
attitudinale e' validato;
5) il punto di merito conseguito alla prova orale e'
confermato;
b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli
accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 17.
4. L'eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato ai
sensi del comma 1 di una istanza di partecipazione per uno dei posti
di cui all'art. 1, costituisce formale revoca della richiamata
istanza di rinvio.
Art. 23 Graduatoria unica di merito
Art. 23
Graduatoria unica di merito
1. La graduatoria unica di merito e' redatta dalla
sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella predetta graduatoria, secondo l'ordine di
punteggio di merito complessivo, i candidati che hanno conseguito il
giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 3, ad esclusione delle lettere c) e g).
3. Il predetto punteggio di merito complessivo e' dato dalla
somma aritmetica dei voti, punti e maggiorazioni conseguiti, secondo
quanto stabilito agli articoli 15, 16 e 20:
a) nella valutazione dei titoli;
b) nella prova scritta;
c) nella prova orale;
d) nella prova facoltativa di conoscenza di lingua straniera
eventualmente sostenuta.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terra'
conto - per quanto compatibili - dei titoli di preferenza previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di
cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in assenza di
titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane
d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 7.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
vincitori del concorso i candidati che, secondo l'ordine della
graduatoria di cui al comma 1, sono compresi nel limite dei posti
messi a concorso ai sensi dell'art. 1, comma 1.
6. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e
rinviate, d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti
di eta', a svolgere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui agli articoli 17 e
19 nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento saranno:
a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di
merito conseguito nell'ambito della procedura concorsuale portata a
conclusione, nella graduatoria unica di merito del presente concorso
e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del corso di
formazione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state
rinviate;
b) nominate con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del presente concorso e iscritte in ruolo
nell'ordine della relativa graduatoria di merito. Gli effetti
economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento;
c) una volta ultimato il corso di formazione, iscritte in
ruolo, previa rideterminazione dell'anzianita' relativa con
riferimento al corso originario, sulla base del punto di
classificazione finale riportato al termine dello stesso corso.
7. Qualora per mancanza di candidati idonei, uno o piu' posti di
cui all'art. 1, comma 1, rimangano scoperti, le unita' disponibili
sono equamente ripartite e/o conferite in aumento alle altre
specialita' secondo il seguente ordine di priorita':
a) amministrazione;
b) telematica;
c) sanita';
d) infrastrutture;
e) commissariato;
f) motorizzazione - settore navale.
8. La graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul portale
attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it", sulla rete
intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI
Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 12.
Art. 24 Ammissione al corso di formazione dei vincitori del concorso
Art. 24
Ammissione al corso di formazione dei vincitori del concorso
1. I vincitori sono ammessi al corso di formazione, che
frequenteranno con il grado di tenente in qualita' di ufficiali
allievi e fermo restando quanto disposto al comma 3, previo
superamento della visita medica di incorporamento alla quale sono
sottoposti presso il competente Ufficio Sanitario dell'Accademia,
prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte di un ufficiale
medico del Corpo individuato dal Comandante del citato Istituto.
Nell'espletamento dei propri lavori, il citato ufficiale medico puo'
disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una
migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario,
anche del supporto tecnico del Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il citato ufficiale medico
accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita'
psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I vincitori risultati idonei alla visita medica di cui al
comma 1 sono:
a) avviati alla frequenza di un corso di formazione della
durata di un anno;
b) immediatamente, dopo la visita medica di incorporamento e
comunque prima dell'inizio del corso, previa sottoscrizione di una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello
stesso ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al
corso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza e iscritti
in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del concorso.
Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla
data di effettivo incorporamento. Se gia' in servizio nelle Forze
armate o nelle altre Forze di polizia, devono essere collocati in
congedo/dimettersi dalle rispettive amministrazioni e consegnare
all'Accademia della Guardia di finanza, copia:
1) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
2) della dichiarazione di accettazione della frequenza del
corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di
qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della
presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.
4. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo corrispondente a
un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla
data di inizio dello stesso, possono essere autorizzate, per ciascuna
specialita', altrettante ammissioni al corso stesso, secondo l'ordine
della graduatoria unica di merito ed eventualmente di quanto previsto
all'art. 23, comma 7. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni
al corso a seguito di rinunce o decadenze, la relativa graduatoria
cessa di avere validita'.
5. Al termine del corso di formazione l'anzianita' relativa dei
tenenti e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella
graduatoria di fine corso.
6. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione:
a) se provenienti da personale appartenente al Corpo,
riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso
effettuato e', in tale caso, computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio e di grado;
b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.
Art. 25 Mancata presentazione al corso e differimento del candidato
Art. 25
Mancata presentazione al corso e differimento del candidato
1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti presso l'Accademia nel giorno e
nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche
all'avvio al corso di formazione e' considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al
Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it sono
valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato
Comandante che puo' differire la presentazione del candidato ad altra
data non successiva al termine di cui al comma 4 del citato art. 24.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del citato Reparto di Istruzione.
3. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati
per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Art. 26 Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami
Art. 26
Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 3, a eccezione della lettera c), ai candidati in servizio nel
Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie,
per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente
licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni
trenta, puo' essere concessa per la preparazione agli esami orali
solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneita'
all'accertamento attitudinale.
Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo
dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua, fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando
il limite massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria
previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se
questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Art. 27 Sito internet, informazioni utili e modalita' di notifica
Art. 27
Sito internet, informazioni utili e modalita' di notifica
1. Ulteriori informazioni sulla procedura e relativi esiti
possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP Mobile "GdF Concorsi",
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App
Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR
code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicato da
ogni candidato all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
E' onere dei candidati verificare che tale casella di posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione
della graduatoria unica di merito sul richiamato portale.
L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume
alcuna responsabilita' per la mancata notifica di provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate
all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it
Art. 28 Trattamento dei dati personali
Art. 28
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le
informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in
sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale
scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il Titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51,
che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il "punto di contatto" del Titolare e' il Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle
Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it; posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it;
b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il
Corpo della guardia di finanza puo' essere contatto al numero
06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it
c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
1) e' finalizzato allo svolgimento delle procedure di
selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base
giuridica nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni nonche' alla tutela degli interessi
dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria,
amministrativa e contabile;
2) e' limitato a quanto "necessario per l'esecuzione di un
compito d'interesse pubblico" (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del
RGPD) e, relativamente alle "categorie particolari di dati personali"
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento
degli obblighi "in materia di diritto del lavoro" (art. 9, paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche
i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del
RGPD;
3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso;
4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita',
di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in
materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in
materia previdenziale;
6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del
RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto
della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle
pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e,
comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le
quali i dati sono trattati;
f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
Garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando
istanza, anche telematica, al "punto di contatto" del titolare
(Centro di Reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Roma, 4 gennaio 2022
Il Comandante generale: Zafarana
Allegato 1
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Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
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Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato 6
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Allegato 7
Allegato 7
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Allegato 8
Allegato 8
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Allegato 9
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