MINISTERO DELLA SALUTE Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico "Centro di riferimento oncologico della Basilicata" di Rionero in Vulture. (24E04356)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 21-06-2024

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico "Centro di riferimento oncologico della Basilicata" di Rionero in Vulture. (24E04356)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA SALUTE
  • Data: 21-06-2024
  • Scadenza: 21-07-2024

Art. 1 Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,  concernente
la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 
    Visto  il  decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visti, in particolare, l'art. 3, comma 4 e l'art. 5, comma 1, del
citato  decreto  legislativo  n.  288  del  2003  come  modificato  e
integrato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.  200  i  quali
prevedono che il direttore scientifico,  in  possesso  di  comprovate
capacita' scientifiche e manageriali, sia nominato dal Ministro della
salute sentito  il  Presidente  della  regione  interessata,  per  un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque; 
    Visto altresi' l'art. 11, comma 3 del citato decreto  legislativo
n.  288  del  2003  come  modificato  e  integrato  che  prevede  che
"l'incarico del direttore scientifico degli IRCCS  pubblici  comporta
l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico  o
privato, fatta salva  l'attivita'  di  ricerca  preclinica,  clinica,
traslazionale e di formazione,  esercitata  nell'interesse  esclusivo
dell'istituto, senza ulteriore compenso"; 
    Visto  l'art.  3,  comma  5,   dell'Atto   di   intesa,   recante
"Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di  ricovero
e cura  a  carattere  scientifico  non  trasformati  in  fondazione",
sancito il 1° luglio 2004 in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, ai sensi dell'art.  5  del  citato  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131; 
    Visto l'art.  1,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante "Disposizioni in  materia
di  direttori  scientifici  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico - IRCCS", il quale stabilisce che la nomina del
direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico e' effettuata dal Ministro della salute nel rispetto  dei
criteri generali fissati dall'Atto di intesa tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  delle  competenze
statutarie, di cui all'art. 5  del  decreto  legislativo  16  ottobre
2003, n. 288; 
    Visto, altresi', il comma 2, del predetto art. 1 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 42  del  2007,  il  quale  prevede  la
pubblicazione di un apposito bando, con indicazione delle modalita' e
dei tempi di  presentazione  delle  domande,  per  la  selezione  dei
direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico; 
    Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 42 del  2007,  che  disciplina  la  composizione  della
Commissione per la selezione della terna di candidati per  la  nomina
dei direttori scientifici degli IRCCS; 
    Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
e successive modificazioni e integrazioni, che, tra l'altro,  prevede
il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni,
di incarichi  dirigenziali  o  direttivi  a  tutti  i  soggetti  gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 
    Viste le circolari del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre  2014  e  n.  4  del  10
novembre 2015, interpretative della suddetta norma, nelle quali,  tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento  a
soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni  destinatarie
a  non  conferire  incarichi  retribuiti  a  soggetti  prossimi  alla
pensione, il cui  mandato  si  svolga  sostanzialmente  in  una  fase
successiva al collocamento in quiescenza; 
    Visto il decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190" e, in particolare, l'art. 20; 
    Visto il decreto del  Sottosegretario  di  Stato  alla  salute  9
giugno 2022,  adottato  d'intesa  con  il  Presidente  della  Regione
Basilicata, con il quale e' stato confermato  il  riconoscimento  del
carattere scientifico  dell'IRCCS  di  diritto  pubblico  "Centro  di
riferimento oncologico della Basilicata" di Rionero in Vulture  (PZ),
per la disciplina di "oncologia"; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 25 ottobre 2023 con il
quale  e'  stata  individuata  quale  area  tematica   di   afferenza
dell'IRCCS di diritto  pubblico  "Centro  di  riferimento  oncologico
della Basilicata" di Rionero in Vulture, l'area di "oncologia"; 
    Visto il decreto del Ministero della salute del 12 dicembre  2023
con il quale il prof. Giannicola Genovese e' stato nominato direttore
scientifico del predetto istituto; 
    Vista la nota, acquisita con protocollo n.  1111  del  16  aprile
2024, con  la  quale  il  prof.  Giannicola  Genovese  ha  rinunciato
all'incarico di  direttore  scientifico  presso  l'IRCCS  di  diritto
pubblico "Centro  di  riferimento  oncologico  della  Basilicata"  di
Rionero in Vulture (PZ); 
    Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina  del
direttore scientifico  dell'IRCCS  di  diritto  pubblico  "Centro  di
riferimento oncologico della Basilicata" di Rionero in Vulture; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande 
 
    1. E' indetto un  bando  per  la  selezione  dei  candidati  alla
direzione  scientifica  l'IRCCS  di  diritto  pubblico   "Centro   di
riferimento oncologico della Basilicata" di Rionero in Vulture  (PZ),
riconosciuto per l'area tematica di "oncologia", rivolta a  candidati
in possesso di documentata produzione scientifica  internazionale  di
alto profilo, esperienza e capacita' manageriali, specifica capacita'
di organizzazione della  ricerca  e  di  lavoro  di  equipe,  nonche'
comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali. 
    2. Le domande dei candidati devono essere inviate  solo  per  via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori  -
e  compilando  e  sottoscrivendo,  con  firma  digitale,  il   modulo
disponibile sul sito medesimo, entro  le  ore  24,00  del  trentesimo
giorno successivo  alla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami". 
    3. Al termine delle  attivita'  di  compilazione  e  invio  della
domanda per via telematica, il candidato riceve un messaggio di posta
elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. 
    4. La modifica della domanda puo'  essere  effettuata  fino  alla
scadenza  del  termine  di  presentazione  di   cui   al   comma   2;
l'applicazione  informatica  consente  di  modificare  i  dati   gia'
inseriti;  allo  scadere  del  termine  predetto  l'applicazione  non
permettera'   piu'   alcun   accesso   al   modulo   elettronico   di
compilazione/invio delle domande. 
    5. Non sono accettate domande pervenute per posta o recapitate  a
mano.

Art. 2 Requisiti generali di ammissione

				Art. 2 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
    1.  Possono  partecipare  alla  presente  selezione  coloro   che
possiedono i seguenti requisiti: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti  all'accordo  CE  2
maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese  terzo  con
titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo
periodo, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
      b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale  in
area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia; 
      c) comprovate capacita' scientifiche e manageriali. 
    2. Per coloro che abbiano conseguito il  titolo  all'estero,  gli
estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere  dichiarati
dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di  partecipazione
alla selezione. 
    3. Non possono partecipare alla selezione coloro che: 
      a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo; 
      b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero  destituiti
o  licenziati  o  dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,  nonche'
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; 
      c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i  tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami".

Art. 3 Documentazione da presentare

				Art. 3 
 
                    Documentazione da presentare 
 
    1.  Il  candidato  deve  presentare  la  seguente  documentazione
inerente a: 
      a) curriculum vitae formativo e professionale, con  indicazione
in   particolare   della   laurea,   o   altri   titoli   accademici,
dell'attivita' specifica attualmente svolta, delle docenze  in  corsi
di laurea e/o presso istituzioni pubbliche; 
      b) documentazione inerente  alla  produzione  scientifica,  con
indicazione dell'impact factor in posizione  di  rilievo  (1°,  2°  o
ultimo autore) nelle venti pubblicazioni  degli  ultimi  dieci  anni,
selezionate dal candidato con  particolare  riferimento  all'area  di
"oncologia"; 
      c) documentazione inerente alla  continuita'  della  produzione
scientifica degli ultimi dieci anni, comprensiva dell'impact factor e
citation index; 
      d)  documentazione  inerente  la  capacita'  manageriale,   con
indicazione dei  finanziamenti  pubblici  e  privati  ottenuti  negli
ultimi dieci anni, della posizione  di  coordinamento/responsabilita'
di strutture di ricerca/assistenza negli  ultimi  dieci  anni  (quali
incarichi almeno annuali di direzione  di  istituti  di  ricerca,  di
unita' complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della  gestione  come  responsabile  di  laboratori  e/o  banche   di
materiale  biologico  (es.:  cellule  staminali  emopoietiche,  osso,
cornee,  materiale  da  malattie  rare,   linee   cellulari,   agenti
patogeni), di registri nazionali di  tumori  e/o  malattie  rare,  di
facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per
qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere  o  nazionali,
di  brevetti   registrati   con   opzioni   e   royalties   incassate
dall'istituzione diretta, e con la presentazione di un  programma  di
sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di obiettivi, modalita'
di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento; 
      e) documentazione inerente all'attivita' di collaborazione  con
gruppi  di  ricerca  nazionali  ed  esteri  e,  in  particolare,   il
coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di
ricerca   coordinati   da   laboratori   esteri   o   nazionali,   le
partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere,  l'attivita'  di
ricerca traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

Art. 4 Nomina della commissione

				Art. 4 
 
                      Nomina della commissione 
 
    1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati di cui all'art. 1, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 e'  costituita  con  decreto
del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del  termine
per la presentazione delle domande. 
    2. I nominativi dei componenti della commissione di cui al  comma
1 sono resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto  di  nomina
sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it). 
    3.   La   commissione   di   valutazione   puo'   accedere   alla
documentazione   inviata   dai   candidati   attraverso    il    sito
http://ricerca.cbim.it/direttori   -   tramite   l'utilizzazione   di
username e password.

Art. 5 Criteri e modalita' di valutazione della commissione

				Art. 5 
 
        Criteri e modalita' di valutazione della commissione 
 
    1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
individua, in ordine alfabetico, una terna di  candidati,  esprimendo
un motivato giudizio sulla  inclusione  e  sulla  mancata  inclusione
nella terna.  Detta  terna  viene  sottoposta  alle  valutazioni  del
Ministro della salute per la nomina del candidato prescelto,  sentito
il Presidente della regione interessata. 
    2. La commissione di valutazione, al  fine  della  selezione  dei
candidati,  utilizza  criteri  specifici  predefiniti,  allegati   al
presente bando, quale parte integrante dello stesso. 
    3. La commissione, al  fine  del  contenimento  dei  costi,  puo'
effettuare riunioni da remoto.

Art. 6 Conferimento dell'incarico

				Art. 6 
 
                     Conferimento dell'incarico 
 
    1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale  ed
e' conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina  del
candidato  prescelto  nell'ambito  della  terna   individuata   dalla
commissione di valutazione. 
    2.  L'incarico  di  direttore  scientifico  comporta,  ai   sensi
dell'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003
e successive modificazioni  e  integrazioni,  l'incompatibilita'  con
qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o  privato,  fatta  salva
l'attivita'  di  ricerca  preclinica,  clinica,  traslazionale  e  di
formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto,  senza
ulteriore compenso. 
    3. Il trattamento economico e' definito nel contratto individuale
che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

Art. 7 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita'

				Art. 7 
 
            Dichiarazione sulla insussistenza di cause di 
                 inconferibilita' e incompatibilita' 
 
    1.   Il   candidato   prescelto,   all'atto   del    conferimento
dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause
di inconferibilita' e di incompatibilita'  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 8 Oneri

				Art. 8 
 
                                Oneri 
 
    1. Ai  componenti  della  commissione  di  cui  all'art.  4,  non
residenti a Roma, spetta il  rimborso  delle  spese  di  missione.  I
predetti componenti sono equiparati,  ai  fini  del  trattamento,  ai
dirigenti di prima fascia, ai  sensi  dell'art.  28  della  legge  28
dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese  relative
al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione
restano a carico della medesima. 
    2. Gli oneri relativi al trattamento di missione  dei  componenti
della commissione graveranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, "Spese per  il
funzionamento -  compresi  i  gettoni  di  presenza,  i  compensi  ai
componenti e le indennita'  di  missione  ed  il  rimborso  spese  di
trasporto ai membri estranei all'amministrazione  della  salute -  di
consigli, comitati e  commissioni  in  materia  di  ricerca  medica",
nell'ambito  della  Missione  "Ricerca  e  innovazione" -   Programma
"Ricerca per il settore della sanita'  pubblica" -  "Funzionamento" -
C.D.R. "Direzione  della  ricerca  e  dell'innovazione  in  sanita'",
allocato nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
salute per l'esercizio 2024.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

				Art. 9 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti  dai  candidati  con  la  domanda  di
partecipazione alla selezione saranno raccolti dall'Ufficio  2  della
ex Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in  sanita'  e
trattati per le finalita' di gestione della procedura  ai  sensi  del
decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 concernente  l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
 
      Roma, 29 maggio 2024  
 
                                               Il Ministro: Schillaci

Allegato 1

  1. 	Allegato 

    VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI
    DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI.

    Criteri di valutazione

    Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo
    e di qualita', indirizzato a temi, modelli e metodologie
    clinico-sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute
    sull'organizzazione dei servizi e sulla salute della popolazione, in
    coerenza con la missione degli IRCCS, che e' quella di coniugare la
    ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l'attivita'
    clinica a livello di eccellenza.
    E' importante, infatti, che il candidato possa rapidamente
    inserirsi nelle attivita' dell'IRCCS e cio' sara' possibile soltanto
    se ha competenze ed esperienza nel campo scientifico,
    nell'organizzazione e direzione dei gruppi di ricerca, nel saper fare
    fundraising, nella ricerca di base, ma soprattutto e necessariamente
    in quella clinica e traslazionale; tutto questo sara' dimostrato,
    anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio
    dell'IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realta'
    dell'istituto.
    Per tale motivo la commissione dovra' esprimere giudizi puntuali
    sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
    L'utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversita' tra gli IRCCS
    del tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico
    utilizzare criteri numerici aspecifici, universalmente accettati, ma
    per questo molto poco sensibili alle peculiarita' dell'IRCCS che
    prevedono certamente una forte competenza scientifica ma anche
    importanti capacita' manageriali e di relazione al fine di consentire
    la piena coincidenza d'intenti tra la parte di ricerca con quella
    assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un
    mero punteggio ma solo con una descrizione dei punti di forza e
    debolezza del candidato.
    La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che
    ritiene maggiormente idonei alla direzione scientifica dell'ente e
    deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come
    anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
    Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
    serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la
    maturazione del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile
    la motivazione che porta alla selezione della terna.
    La commissione, pertanto, dovra' dare un giudizio motivato
    relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali.
    Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle
    motivazioni che lo hanno determinato.
    La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
    solo alla fine indichera' in ordine alfabetico i tre candidati
    prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato
    alla non inclusione nella terna dei restanti.
    Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
    procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:

    Formazione e professionalita' del candidato.
    Ai fini della valutazione, la commissione terra' conto della
    laurea, della specializzazione e/o dottorato, dell'attivita'
    specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o
    presso istituzioni pubbliche, con particolare attenzione
    all'attinenza alla disciplina di riconoscimento dell'IRCCS.

    Produzione scientifica.
    Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact
    factor, citation analysis e continuita'), la commissione utilizzera'
    gli indici bibliometrici accreditati dalla comunita' scientifica
    internazionale (web of science e/o scopus) e analizzera'
    specificamente i seguenti aspetti:
    attinenza all'area di riconoscimento dell'IRCCS;
    rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento
    della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
    nonche' per i benefici sociali derivati, anche in termini di
    congruita', efficacia, tempestivita' e durata delle ricadute;
    originalita'/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
    acquisizioni o all'avanzamento di conoscenze, nel settore di
    riferimento;
    internazionalizzazione e/o potenziale competitivo
    internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione
    scientifica del candidato nello scenario internazionale, in termini
    di rilevanza, competitivita', diffusione editoriale e apprezzamento
    della comunita' scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con
    ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.
    Non saranno considerate piu' di venti pubblicazioni. Nel caso di
    presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime venti
    dell'elenco predisposto dal candidato.

    Capacita' manageriali.
    Ai fini della valutazione delle capacita' manageriali, la
    commissione analizzera' il volume totale dei finanziamenti ottenuti
    dal candidato negli ultimi dieci anni, l'esperienza nella gestione
    delle banche di materiale biologico, l'entita' del materiale bancato
    e il numero delle forniture a terzi, la posizione di
    coordinamento/responsabilita' di strutture di ricerca/assistenza, con
    incarichi di durata non inferiori a un anno.
    Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
    commissione, e' il programma di sviluppo presentato dal candidato per
    il miglioramento/potenziamento della ricerca dell'IRCCS specie per
    quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalita' per
    raggiungerli, gli investimenti e le fonti di finanziamento.

    Attivita' di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed
    esteri.
    Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione
    analizzera', nell'ambito dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, la
    complessita' dei progetti presentati, le iniziative scientifiche,
    svolte in ambito nazionale e internazionale, con il relativo impatto,
    la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato
    in esse svolto e l'attivita' di ricerca traslazionale svolta dal
    medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.

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