MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso, per esame, a quattrocento posti di notaio. (24E04421)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 21-06-2024

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso, per esame, a quattrocento posti di notaio. (24E04421)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 21-06-2024
  • Scadenza: 21-07-2024

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                        degli affari interni 
 
    Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e  successive  modifiche,
"Ordinamento del notariato e degli archivi notarili"; 
    Visto  il  regio  decreto  10  settembre  1914,   n.   1326,   di
approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio
1913, n. 89, "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili"; 
    Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365,  e  successive  modifiche,
"Norme per il conferimento dei posti notarili"; 
    Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n.  1953,  e  successive
modifiche, "Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro"; 
    Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728,  "Modificazioni
alle  disposizioni  regolamentari  sul  conferimento  dei  posti   di
notaio"; 
    Vista la legge 22  gennaio  1934,  n.  64,  "Norme  complementari
sull'ordinamento del notariato"; 
    Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666,  convertito
dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, "Modificazioni all'ordinamento
del notariato e degli archivi notarili"; 
    Vista la legge 25 maggio 1970,  n.  358,  "Modifica  delle  norme
concernenti  la  documentazione  delle  domande  di   ammissione   ai
concorsi, per esame, per la nomina a notaio"; 
    Vista la legge 18 maggio 1973, n.  239,  "Nuove  disposizioni  in
materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili"; 
    Visto l'art. 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 574, "Norme di attuazione dello statuto speciale  per
la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari", in relazione  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
successive modifiche, "Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in  materia  di  proporzione  negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego"; 
    Visto l'art. 2, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  del  21  dicembre  1990,  "Adeguamento  delle
aliquote  di  importo  fisso  di  taluni  tributi  nei  limiti  delle
variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo"; 
    Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29  dicembre  1990,  n.
405,  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato"; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  "Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
portatrici di handicap"; 
    Visto l'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.   487,   e   successive   modifiche,   "Regolamento
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
marzo  1995,  "Determinazione  dei  compensi  da   corrispondere   ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza  di   tutti   i   tipi   di   concorso   indetti   dalle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n.  263,  "Norme  di
attuazione dello statuto speciale  della  Regione  Valle  d'Aosta  in
materia di accertamento della conoscenza della  lingua  francese  per
l'assegnazione di sedi notarili"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  11  dicembre  2001,   n.   475,
"Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso
le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della
pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma  114,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  "Codice  in
materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  166,  "Norme  in
materia di concorso  notarile,  pratica  e  tirocinio  professionale,
nonche' in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'art.  7,
comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto l'art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69,  "Disposizioni
per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',
nonche' in materia di processo civile"; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233, "Disposizioni in materia
di concorso notarile"; 
    Visto l'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011,  n.  71,
"Ordinamento e funzioni degli uffici consolari,  ai  sensi  dell'art.
14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  "Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  "Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"; 
    Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  "Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese"; 
    Visto il decreto interministeriale del Ministro della  giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  16
settembre 2014, "Determinazione delle  modalita'  di  versamento  dei
contributi per la partecipazione ai concorsi  indetti  dal  Ministero
della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi  da  600  a  603,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147"; 
    Visto l'art. 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
"Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"; 
    Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2020, con  il  quale
e' stata istituita la Direzione generale degli  affari  interni,  cui
sono state assegnate le competenze della soppressa Direzione generale
della  giustizia  civile  con  riguardo,  tra  l'altro,  al   reparto
notariato e all'organizzazione del concorso notarile; 
    Vista la sentenza del 3 giugno  2021  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea nella causa C 914/19 in  materia  di  parita'  di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,  che
ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione il limite di eta'  di
cinquanta  anni  per  partecipare  al  concorso  per  l'accesso  alla
professione di notaio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso, per esame,  a  quattrocento  posti  di
notaio.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda, dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e
5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni. 
    2. E' altresi' necessario che, alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando, gli aspiranti non siano stati dichiarati  non  idonei
in cinque precedenti concorsi, per esami, a posti di notaio,  banditi
successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,  n.
69. Equivalgono  a  dichiarazione  di  inidoneita'  l'espulsione  del
candidato dopo la dettatura del tema e l'annullamento di una prova da
parte della commissione.

Art. 3 Presentazione della domanda telematica: termini e modalita'

				Art. 3 
 
     Presentazione della domanda telematica: termini e modalita' 
 
    1. La domanda di  ammissione  al  concorso  deve  essere  inviata
esclusivamente per via  telematica,  con  le  modalita'  indicate  al
successivo comma 2, entro il  termine  perentorio  di  giorni  trenta
decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami". 
    2. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
compilando  l'apposito  FORM,  disponibile  sul  sito  internet   del
Ministero   della   giustizia,    "www.giustizia.it",    alla    voce
"Strumenti/Concorsi, esami, selezioni  e  assunzioni",  la  procedura
richiede l'autenticazione con identita'  digitale:  SPID  di  secondo
livello, carta di identita' elettronica CIE  o  carta  nazionale  dei
servizi CNS. 
    3. La procedura di presentazione della domanda sara'  attiva  dal
giorno di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e
fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
    La procedura di  compilazione  e  invio  telematico  deve  essere
completata entro il termine di scadenza sopra indicato. 
    4. Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico  non
permette piu' l'invio della domanda di partecipazione. 
    5. Il candidato, durante la compilazione della domanda e' guidato
ad effettuare il  versamento  on-line  tramite  pagoPA  di  un  unico
pagamento di euro 117,13 (importo comprensivo di euro 16,00, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, euro 49,58, a  titolo
di tassa di cui all'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e di
euro 51,55 a titolo di tassa di concorso e contributo alle  spese  di
concorso, di cui all'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358). Solo
dopo aver  assolto  il  pagamento  ed  acquisita  automaticamente  la
relativa ricevuta  di  versamento,  sara'  possibile  -  seguendo  le
indicazioni fornite  dal  sistema  -  completare  la  procedura,  con
l'invio telematico della domanda di partecipazione. Il contributo non
e' rimborsabile. La  domanda  non  necessita  di  firma  autografa  a
seguito  di  avvenuta  autenticazione  con  SPID  di  livello   2   o
equiparato. 
    Dopo l'invio della domanda, il candidato deve verificare che: 
      lo stato della domanda sia INVIATA; 
      sia presente la ricevuta di acquisizione (codice identificativo
a barre) - tale ricevuta deve essere stampata e conservata a cura del
candidato,  nonche'  esibita   per   facilitare   le   procedure   di
identificazione per la partecipazione alle prove scritte. 
    Il  sistema  notifichera'  all'indirizzo  e-mail   indicato   dal
candidato l'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione. 
    6.  Nel  caso  di  inserimento  di  piu'  domande   nel   sistema
informatico e' ritenuta valida l'ultima inviata. 
    7. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le  cui
domande di partecipazione sono state redatte in modalita' diverse  da
quelle suindicate. 
    8. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 
      a) il proprio cognome e nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) il  luogo  di  residenza  (comune,  provincia,  indirizzo  e
C.A.P.); 
      e) i numeri telefonici di reperibilita'; 
      f) l'indirizzo completo di  recapito,  inteso  come  luogo  ove
desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, ove
diverso da quello di residenza; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro  Stato
membro dell'Unione europea; 
      h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalla  lista
medesima; 
      i) di non aver riportato condanne penali; 
      j) l'inesistenza di  sentenze  di  fallimento,  interdizione  o
inabilitazione pronunciate nei propri confronti; 
      k) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o  della
laurea specialistica o magistrale  in  giurisprudenza,  rilasciato  o
confermato da una universita' italiana, con l'esatta  menzione  della
data e dell'universita' in cui il titolo e' stato conseguito,  oppure
il possesso di un titolo riconosciuto  equipollente  ai  sensi  della
legge 11 luglio 2002 , n. 148; 
      l) il compimento, entro il termine utile per  la  presentazione
della domanda di ammissione al  concorso,  della  prescritta  pratica
notarile, con l'indicazione del  relativo  periodo  e  del  consiglio
notarile  nella  cui  circoscrizione  la  pratica  stessa  e'   stata
effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica
notarile ridotta, ovvero  il  conseguimento  della  idoneita'  in  un
concorso, per  esame,  per  la  nomina  a  notaio,  precisandone  gli
estremi; 
      m)  l'inesistenza  di   difetti   che   importino   inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili; 
      n) se, nel caso in cui siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza - ai sensi degli articoli 4 e 20 della  legge  5  febbraio
1992, n.  104  -  di  essere  assistiti  durante  le  prove  scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione  al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi; 
      o) gli eventuali titoli di preferenza di  cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,
posseduti  non  oltre  la  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    9.  Gli  aspiranti  portatori  di  handicap  che  abbiano   fatto
richiesta di assistenza per lo svolgimento delle  prove  scritte,  ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
devono altresi' allegare  alla  domanda  di  partecipazione  apposita
certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria. 
    10.  Ogni  cambiamento  di  indirizzo  o  recapito  deve   essere
comunicato al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli  affari
di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II -
Reparto notariato, via Arenula  n.  70  -  00186  Roma,  con  lettera
raccomandata o mezzo equivalente. La  comunicazione  produce  effetto
dal momento in cui essa perviene al suddetto ufficio. 
    11. L'amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  il
caso  di  dispersione  di  comunicazioni   dipendente   da   inesatte
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata  oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla
domanda, ne' per eventuali disguidi postali non  imputabili  a  colpa
dell'amministrazione stessa.

Art. 4 Cause di non ammissione al concorso

				Art. 4 
 
                 Cause di non ammissione al concorso 
 
    1. Non sono ammessi al concorso: 
      a) coloro che non siano  in  possesso  di  uno  o  piu'  tra  i
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando; 
      b) coloro che, alla data di pubblicazione del  presente  bando,
sono stati dichiarati non idonei in cinque precedenti  concorsi,  per
esami, a posti di  notaio,  banditi  successivamente  all'entrata  in
vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. L'espulsione del  candidato
dopo la dettatura del tema, durante le  prove  scritte,  equivale  ad
inidoneita'. Produce  inoltre  gli  stessi  effetti  dell'inidoneita'
l'annullamento di una prova da parte della commissione; 
      c) coloro le cui  domande  telematiche  per  la  partecipazione
siano state inviate oltre il termine  di  scadenza  di  presentazione
della domanda; 
      d) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari; 
      e) coloro che trasmettano la domanda in  modalita'  diversa  da
quella telematica indicata nel precedente art. 3. 
    2. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.  Il  direttore
generale  degli  affari  interni  puo'  disporre   l'esclusione   dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale,  ove  sia
accertata la mancanza di  uno  o  piu'  requisiti  di  ammissione  al
concorso stesso,  nonche'  per  la  mancata  osservanza  dei  termini
perentori stabiliti nel presente bando. 
    3. L'esclusione dal concorso sara' comunicata all'interessato con
provvedimento motivato.

Art. 5 Prove di concorso

				Art. 5 
 
                          Prove di concorso 
 
    1. L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche,
riguardanti un atto di ultima volonta' e due atti tra  vivi,  di  cui
uno di  diritto  commerciale.  In  ciascun  tema  sono  richiesti  la
compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi  attinenti  agli
istituti giuridici relativi all'atto stesso. 
    2. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie: 
      a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione,  con
particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali  si
esplica l'ufficio di notaio; 
      b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli  archivi
notarili; 
      c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Art. 6 Commissione esaminatrice

				Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Alle  operazioni  concorsuali  sovrintende  una   commissione
esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 166, come modificato dall'art. 66 della  legge  18
giugno 2009, n. 69. La commissione esaminatrice  e'  nominata  almeno
dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, con  decreto  del
Ministro della giustizia.

Art. 7 Diario delle prove scritte

				Art. 7 
 
                     Diario delle prove scritte 
 
    1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  a  pena  di  decadenza,  per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio  delle
stesse, secondo quanto sara' indicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - del  13
settembre 2024 . 
    2. In detta  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi  ed  esami"  -  si  dara'  comunicazione  di
eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente. 
    3. La pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami"  -  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti: 
      a) identificazione personale; 
      b) ritiro della tessera di ammissione; 
      c) consegna  dei  testi  di  consultazione  per  la  preventiva
verifica da parte della commissione esaminatrice. 
    Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e  nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - di cui al comma  1
o in una successiva, in caso di rinvio. 
    5. Non sono, in ogni  caso,  accettati  i  testi  presentati  nei
giorni delle prove scritte. 
    6. Ai sensi dell'art. 18, secondo comma,  del  regio  decreto  14
novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione,  in  sede  di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello
Stato. E' altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua
italiana. 
    7. I predetti testi, sulla copertina esterna e anche sulla  prima
pagina interna,  dovranno  contenere,  scritto  in  modo  chiaro,  il
cognome,  il  nome  e  la  data  di  nascita  del  candidato  cui  si
riferiscono. 
    8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non  consentiti
dal comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli
contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a  mano,  raffronti  o
richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono  altresi'
esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e
le riproduzioni a stampa degli stessi. E' consentita la consultazione
di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi. 
    9.   Per   i   candidati   affetti   da   patologie   limitatrici
dell'autonomia che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione
al  concorso  la  necessita'  di  essere   assistiti   da   personale
dell'amministrazione durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,
ovvero  nel  caso   di   patologie   insorte   successivamente   alla
presentazione della stessa, debitamente documentate,  la  commissione
esaminatrice, ai sensi degli articoli 4 e 20d ella legge  5  febbraio
1992, n. 104, oltre  che  autorizzare  l'assistenza  richiesta,  puo'
aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove. 
    10. Prima delle prove scritte e  di  quella  orale,  i  candidati
devono dimostrare la propria identita' personale, presentando uno dei
documenti di cui al comma 11 e la tessera di  ammissione,  rilasciata
all'atto dell'identificazione. 
    11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione  di
cui al precedente comma 4, lettera b), devono  presentare  un  valido
documento di identificazione, rilasciato da un'autorita' dello Stato. 
    12. I predetti documenti di  identificazione  devono  recare,  in
ogni caso, l'effigie del candidato.

Art. 8 Esame orale e attribuzione dei punteggi

				Art. 8 
 
               Esame orale e attribuzione dei punteggi 
 
    1. Sono ammessi alle prove orali soltanto i concorrenti giudicati
idonei dalla commissione esaminatrice all'esito della lettura dei tre
elaborati scritti. Il giudizio di idoneita'  comporta  l'attribuzione
del voto minimo di trentacinque punti per ciascuna  delle  tre  prove
scritte. 
    2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 23, comma 3,  del  regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953; dalla data di affissione decorrono
i termini di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
    3. L'esame orale si intende  superato  se  il  concorrente  avra'
riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie. 
    4. Il voto  complessivo  assegnato  ai  concorrenti  che  avranno
conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e  siano
stati dichiarati idonei in uno o piu' dei  precedenti  concorsi,  per
esame, a posti di notaio, e' aumentato  di  due  punti  per  ciascuna
delle idoneita' precedentemente conseguite. 
    5. Il diritto di precedenza, stabilito  nell'art.  26  del  regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953,  e  successive  modificazioni,  e'
attribuito ai concorrenti a favore dei quali e'  applicato  l'aumento
di cui al comma 4 e solo in confronto ai concorrenti  cui  sia  stato
attribuito il medesimo aumento. 
    6. Saranno  dichiarati  idonei  coloro  che  avranno  conseguito,
nell'insieme delle prove scritte e orali, non meno  di  duecentodieci
punti su trecento.

Art. 9 Titoli di preferenza

				Art. 9 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive  modifiche,  a
parita' di merito, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      p) coloro  che  abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo,  per  non  meno  di  un  anno,   nell'Amministrazione   della
giustizia; 
      r) i coniugati e i non coniugati, con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi e i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma; 
      u) l'aver completato con esito positivo, lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98. 
    2. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico  indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'.

Art. 10 Termini per la produzione dei titoli di preferenza

				Art. 10 
 
         Termini per la produzione dei titoli di preferenza 
 
    1. I titoli di preferenza, elencati al precedente art. 9,  devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o
le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnati dalla fotocopia di un  documento  di  identita',  devono
essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della giustizia,
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione  generale  degli
affari interni - Ufficio II - Reparto notariato, via Arenula n. 70  -
00186 Roma, entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla  data
di notifica della richiesta degli stessi da parte della Procura della
Repubblica competente.

Art. 11 Documentazione per la nomina

				Art. 11 
 
                    Documentazione per la nomina 
 
    1. I concorrenti che abbiano superato la  prova  orale,  al  fine
dell'accertamento dei requisiti per la nomina, devono  far  pervenire
al  Ministero  della  giustizia,  Dipartimento  per  gli  affari   di
giustizia - Direzione generale degli affari interni -  Ufficio  II  -
Reparto notariato, via  Arenula  n.  70  -  00186  Roma,  a  pena  di
decadenza, entro il termine previsto dal secondo comma del precedente
articolo, i seguenti documenti: 
      a)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  comprovante
l'atto di nascita con indicazione eventuale  di  pluralita'  di  nomi
unitamente a copia del documento d'identita'; 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di  cittadinanza
italiana o di cittadinanza di uno stato  membro  dell'Unione  europea
unitamente a copia del documento d'identita'; 
      c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica  o  magistrale   in   giurisprudenza   o   del   titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge  11  luglio  2002,  n.
148, o copia notarile di esso, ovvero, nel caso  in  cui  il  diploma
originale non sia  stato  ancora  rilasciato,  un  certificato  della
competente autorita' accademica che, menzionando tale circostanza, lo
sostituisca; 
      d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel  caso  di
pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo; 
      e) il certificato medico,  rilasciato  dalla  unita'  sanitaria
competente per territorio o da  un  medico  militare,  attestante  lo
stato fisico del candidato  e  quant'altro  possa  essere  utile  per
l'accertamento, da parte dell'Amministrazione,  della  esclusione  di
difetti che importino la  inidoneita'  all'esercizio  delle  funzioni
notarili. 
    2. I concorrenti che appartengono al personale di  ruolo  di  una
amministrazione dello Stato sono dispensati dalla  presentazione  dei
documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma  del  presente
articolo, ma devono  produrre  copia  autentica  del  loro  stato  di
servizio  avente  data  non  anteriore   a   quella   fissata   nella
comunicazione indicata nel comma citato. 
    3. I concorrenti che siano risultati idonei in un  concorso,  per
esame, per la nomina a notaio, sono  dispensati  dalla  presentazione
del documento relativo al compimento della pratica notarile. 
    4. Il documento di cui al primo comma, lettera e),  del  presente
articolo deve recare una data non anteriore a  tre  mesi  rispetto  a
quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo. 
    5.  I  concorrenti,  all'esclusivo  fine  dell'accertamento   del
possesso dei requisiti per il decreto di nomina a notaio  e  relativa
assegnazione della sede, devono, altresi', far pervenire al Ministero
della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
generale degli affari interni - Ufficio II - Reparto  notariato,  via
Arenula n. 70 - 00186 Roma, il certificato del tirocinio obbligatorio
introdotto dal decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  166.  Tale
certificato, registrato dal  Consiglio  notarile  competente,  dovra'
pervenire all'indirizzo di  cui  sopra  entro  centocinquanta  giorni
dalla data dell'avvenuto superamento delle prove orali. 
    6. Tutti i documenti richiesti  dal  presente  e  dal  precedente
articolo devono essere assoggettati  alla  imposta  di  bollo,  fatta
eccezione per i documenti esenti ai sensi dell'art. 7 della legge  29
dicembre 1990, n. 405. 
    7. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento, in capo
ai concorrenti che abbiano superato la prova orale, della moralita' e
della condotta incensurabile, dell'assenza di precedenti  penali,  di
carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di
inabilitazione.

Art. 12 Formazione della graduatoria

				Art. 12 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
    1. In base al totale dei voti assegnati a  ciascun  candidato  e'
formata la graduatoria generale dei vincitori del  concorso  e  degli
altri concorrenti dichiarati idonei.

Art. 13 Approvazione della graduatoria

				Art. 13 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
    1. La graduatoria, riconosciuta la regolarita'  delle  operazioni
di concorso, e' approvata con decreto del Ministro della giustizia. 
    2. Con lo stesso decreto il numero dei posti  messi  a  concorso,
nei  limiti  dei  posti  disponibili  in  seguito  a   concorsi   per
trasferimento andati deserti, esistenti al momento  della  formazione
della  graduatoria,  puo'  essere  aumentato  nella  misura  prevista
dall'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, come modificato dalla
legge 30 dicembre 2010, n. 233, sentito il  Consiglio  nazionale  del
notariato. 
    3. A norma dell'art. 32 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  la
graduatoria sara' pubblicata sul sito internet  del  Ministero  della
giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del
concorso. Tale pubblicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti di legge.

Art. 14 Assegnazione delle sedi

				Art. 14 
 
                       Assegnazione delle sedi 
 
    1. Entro quindici giorni dalla data  di  pubblicazione  sul  sito
internet del Ministero della graduatoria e dell'elenco delle sedi  di
cui al precedente articolo, i vincitori  del  concorso  potranno  far
pervenire al Ministero della giustizia, Dipartimento per  gli  affari
di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II -
Reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, una  dichiarazione
in bollo contenente l'indicazione delle sedi alle quali  aspirano  ad
essere destinati, in ordine di preferenza. 
    2. Per ottenere l'assegnazione in una sede notarile ubicata nella
Provincia di Bolzano e' richiesta - ai sensi dell'art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574  -  anche  la
conoscenza  della  lingua   tedesca,   accertata   ai   sensi   delle
disposizioni di cui al titolo I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive  modifiche.  I  posti
notarili  ubicati  nella  Provincia  di  Bolzano  sono  assegnati  ai
vincitori del  concorso  che  siano  in  possesso  dell'attestato  di
conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto dall'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1987, n. 521. Tale attestato deve essere allegato in  bollo,
in  originale  oppure  in  copia  autenticata,   alla   dichiarazione
contenente l'indicazione delle sedi prescelte. 
    3. Per ottenere l'assegnazione di una sede notarile nella Regione
Valle d'Aosta e' richiesta anche la conoscenza della lingua francese,
accertata con le modalita' di cui agli articoli 1  e  2  del  decreto
legislativo 22 maggio 2001, n. 263.  I  vincitori  del  concorso  che
aspirano a uno dei posti della Regione Valle d'Aosta devono  allegare
alla dichiarazione  contenente  l'indicazione  delle  sedi  prescelte
l'esito delle prove di accertamento  della  conoscenza  della  lingua
francese, in bollo, in originale o in copia autenticata. 
    4. Oltre all'indicazione del posto o dei posti della Provincia di
Bolzano o della Regione  Valle  d'Aosta,  i  vincitori  del  concorso
possono,  ove  occorra,  completare  la  predetta  dichiarazione  con
l'indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza
del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione in
graduatoria. 
    5. Qualora manchino le dichiarazioni di cui ai precedenti  commi,
il direttore generale  degli  affari  interni  provvedera'  d'ufficio
all'assegnazione   della   sede.    Si    procedera'    di    ufficio
all'assegnazione della sede qualora le  sedi  prescelte  non  possano
essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per  ragioni
di servizio.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

				Art. 15 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono  raccolti  presso
il  Ministero  della  giustizia,  Dipartimento  per  gli  affari   di
giustizia - Direzione generale degli affari interni -  Ufficio  II  -
Reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, per  le  finalita'
di gestione del concorso  e  sono  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I predetti dati  possono  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
del concorso. 
    4. I  risultati  delle  prove  scritte,  la  pubblicazione  della
graduatoria e la pubblicazione del decreto di nomina  e  assegnazione
delle sedi notarili vengono resi disponibili sul  sito  internet  del
Ministero  della  giustizia  alla  voce  "Strumenti/Concorsi,  esami,
selezioni e assunzioni", per la durata di sessanta giorni. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di  cui  agli
articoli 8 e 9 del predetto decreto. 
    6. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia -
Direzione generale degli  affari  interni  -  Ufficio  II  -  Reparto
notariato, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, titolare del trattamento. 
    7. Il responsabile del  trattamento  dei  dati  personali  e'  il
direttore generale degli affari interni.

Art. 16 Comunicazioni dei candidati

				Art. 16 
 
                     Comunicazioni dei candidati 
 
    1. I candidati  possono  comunicare  con  l'Amministrazione,  nel
corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalita': 
      dal  proprio  indirizzo   di   posta   elettronica   ordinaria,
utilizzando l'indirizzo: concorsonotai@giustizia.it 
      con  posta  raccomandata  A/R  all'indirizzo:  Ministero  della
giustizia, Dipartimento per  gli  affari  di  giustizia  -  Direzione
generale degli affari interni - Reparto notariato, via Arenula n.  70
- 00186 Roma; 
      da un proprio indirizzo PEC  utilizzando  l'indirizzo  PEC  del
Dipartimento per gli affari di giustizia: prot.dag@giustiziacert.it 
    2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero  nel  caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute  dal  candidato  a
causa dell'inesatta  indicazione  del  recapito  o  della  mancata  o
tardiva segnalazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda,  ne'  per  eventuali   disguidi   informatici,   postali   o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. 
 
      Roma, 12 giugno 2024 
 
                                         Il direttore generale: Mimmo

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