MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato per la sessione 2024. (24E04585)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25-06-2024

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato per la sessione 2024. (24E04585)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
  • Data: 25-06-2024
  • Scadenza: 25-07-2024

Art. 1 Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato per la sessione 2024

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la legge 8 dicembre 1956,  n.  1378,  recante  norme  sugli
"Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
    Vista  la  legge  7  marzo  1985,  n.  75,   recante   "Modifiche
all'ordinamento professionale dei geometri"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
"Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado"; 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
"Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania"  ed  in
particolare il Titolo III; 
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante  "Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"; 
    Vista la legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  recante  "Norme  in
materia di organizzazione delle universita', di personale  accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario" e, in  particolare,  l'art.
17; 
    Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'" e, in particolare, l'art. 9, comma 6; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
"Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in particolare l'art. 45; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
"Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  "Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la
continuita'   della    gestione    accademica",    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e,  in  particolare,
l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui  "1.  qualora  sia  necessario  in
relazione al protrarsi dello stato  di  emergenza,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono  essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni  normative  e  in
ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle  qualifiche
professionali, l'organizzazione e le modalita' della  prima  e  della
seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di  abilitazione
all'esercizio delle professioni regolamentate ai  sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  delle
professioni  di  odontoiatra,  farmacista,   veterinario,   tecnologo
alimentare, dottore  commercialista  ed  esperto  contabile,  nonche'
delle  prove  integrative  per  l'abilitazione  all'esercizio   della
revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1  possono  essere
altresi' individuate  modalita'  di  svolgimento  diverse  da  quelle
ordinarie, ivi  comprese  modalita'  a  distanza,  per  le  attivita'
pratiche o di tirocinio  previste  per  l'abilitazione  all'esercizio
delle professioni di cui al comma  1,  nonche'  per  quelle  previste
nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei  corsi  di  studio,
ovvero successive  al  conseguimento  del  titolo  di  studio,  anche
laddove    finalizzate     al     conseguimento     dell'abilitazione
professionale"; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.   15,   recante
"Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi",  e,  in
particolare,  l'art.  6,  comma  4,  il  quale   prevede   che:   "Le
disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41, relative  alle  modalita'  di  svolgimento  degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e  dei
tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31
dicembre 2022. Le  medesime  disposizioni  si  applicano  anche  alle
professioni  di  agrotecnico  e  agrotecnico  laureato,  geometra   e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario  laureato,  perito
industriale   e   perito   industriale   laureato,   per   le   quali
l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli  esami  sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6,  con  decreto
del Ministro dell'istruzione."; 
    Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99,  concernente  l'istituzione
del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; 
    Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6; 
    Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,   recante
"Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi",  e,  in
particolare, l'art. 6, comma 8-bis, primo periodo, il  quale  dispone
che "Il termine di cui  all'art.  6,  comma  4,  primo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e'  prorogato  al
31 dicembre 2023"; 
    Visto il decreto-legge 10 maggio 2023,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3   luglio   2023,   n.   87,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici,
di termini legislativi e di iniziative di solidarieta'  sociale"  che
all'art. 7-ter riporta che "Il termine di cui all'art.  6,  comma  4,
primo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre   2021,   n.   228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.  15,
e' prorogato  al  31  dicembre  2023  anche  per  le  professioni  di
agrotecnico e agrotecnico laureato,  geometra  e  geometra  laureato,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito
industriale laureato, di cui al medesimo comma  4,  secondo  periodo,
per le quali l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli
esami sono definite con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del
merito"; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito,  con
modificazioni, dalla legge del  28  febbraio  2024,  n.  18,  recante
"Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi",  e,  in
particolare, l'art 6, comma 3, il quale dispone che  "Il  termine  di
cui all'art. 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, relativo  allo  svolgimento  degli  esami  di  Stato  di
abilitazione all'esercizio di talune professioni, e' prorogato al  31
dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica
alle professioni indicate all'art. 1 della legge 8 novembre 2021,  n.
163,  nonche'  a  coloro  che  hanno  conseguito  una  delle   lauree
professionalizzanti di cui all'art. 2 della medesima legge."; 
    Vista la legge 30 dicembre 2023, n.  213,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio  1998,
n.  323,  "Regolamento  recante  disciplina  degli  esami  di   Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  superiore  a
norma dell'art. 1 della  legge  10  dicembre  1997,  n.  425"  ed  in
particolare l'art. 15, comma 8, il  quale  dispone  che  "Il  diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti  professionali,
e' equipollente a quello che si ottiene presso gli  istituti  tecnici
di analogo indirizzo"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti", e particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 2017, n. 134, "Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133" ed in particolare  l'allegato  D  contenente  la
tabella di confluenza dei percorsi degli  istituti  tecnici  previsti
dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148" e, in particolare, l'art. 6; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art.  1,
comma 631, della legge n. 296/2006; 
    Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15  marzo
1986, recante "Regolamento per gli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di geometra", d'ora in  avanti
denominato "regolamento",  cosi'  come  modificato  e  integrato  con
decreto 14 luglio 1987, il quale dispone, all'art. 2,  comma  1,  che
gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica  sessione  indetta  con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4  agosto  2000,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
ministeriale 16 marzo  2007,  recante  "Disciplina  delle  classi  di
laurea"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n  270,  "Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli Istituti  tecnici  superiori  (I.T.S.)  e
relative  figure  nazionali  di  riferimento,  la   verifica   e   la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con  il  quale  sono
state adottate le linee guida in attuazione dell'art.  52,  comma  2,
della legge n. 35 del 4 aprile 2012; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5, e l'art. 5, comma 9; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre   2023,   n.   208,    recante    "Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito"; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai  direttori
generali degli Uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
Province di Trento e Bolzano; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'Ufficio
legislativo del Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito
agrario, perito industriale,  geometra  ed  agrotecnico  e  condiviso
dall'Ufficio di gabinetto con nota prot. n. 27133  del  28  settembre
2015; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio  universitario  nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.  3786,  in  merito  alla  richiesta  presentata  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la Formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per  lo
studente, lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione  della  formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i  titoli
di accesso agli esami di Stato; 
    Vista  la  sentenza  del  Consiglio  di  Stato,  sezione  VI,  n.
2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  11
giugno 2024, n. 117, con il quale sono state disposte le modalita' di
svolgimento degli esami di Stato della sessione 2024 di  abilitazione
all'esercizio  delle  professioni  di   agrotecnico   e   agrotecnico
laureato, geometra e  geometra  laureato,  perito  agrario  e  perito
agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato; 
    Ritenuto  di  disciplinare,  in  osservanza  delle   disposizioni
sopracitate, l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli
esami  di  Stato  di  abilitazione   all'esercizio   delle   suddette
professioni; 
    Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche,  anche  sotto  il
profilo tecnico, del Consiglio nazionale interessato,  ed  acquisita,
altresi', la disponibilita' dello  stesso  alla  realizzazione  della
sessione d'esame; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
Esami  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio   della   libera
 professione di geometra e di geometra laureato per la sessione 2024 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2024, la sessione degli esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra
e di geometra laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      a) candidato geometra: il candidato in possesso del diploma  di
istruzione secondaria superiore  di  geometra  conseguito  presso  un
istituto  tecnico  per  geometri  statale,  paritario  o   legalmente
riconosciuto, oppure del diploma di istruzione superiore  di  cui  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  88,
afferente al settore "Tecnologico", indirizzo "Costruzioni,  ambiente
e territorio" secondo le confluenze di cui all'allegato D, unitamente
al possesso di uno dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,  comma  1,
lettere A, B, C, D, E ed F della presente ordinanza; 
      b) candidato geometra laureato: il candidato in possesso di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3, e riportata nella tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1, del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
        ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale in data 15 marzo 2017,  lauree  specialistiche  di  cui  al
decreto del Ministro dell'istruzione e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  lauree  magistrali  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 22 ottobre 2004,  n.  270,  cosi'  come  riportate  nella
tabella E, allegata  alla  presente  ordinanza,  nonche'  i  relativi
diplomi  di  laurea,   di   durata   quadriennale   o   quinquennale,
dell'ordinamento  previgente  ai  citati  decreti   ministeriali   ed
equiparati alle lauree specialistiche ed alle  lauree  magistrali  ai
sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. La sessione  d'esame  -  da  svolgersi  secondo  il  programma
riportato nell'allegato B alla presente  ordinanza  -  e'  unica  per
tutti i candidati di cui al precedente comma.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Alla sessione d'esame sono ammessi  i  candidati  geometri  in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore  di  geometra
conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario
o legalmente riconusciuto, oppure in possesso del  diploma  afferente
al  settore  "Tecnologico",  indirizzo   "Costruzioni,   ambiente   e
territorio" di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 88, che, alla data di presentazione della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto,
ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
il Ministro dell'economia e delle finanze del  12  ottobre  2015.  La
durata e le modalita'  di  svolgimento  del  tirocinio  di  cui  alla
presente lettera A si  osservano,  per  l'eventuale  periodo  residuo
necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche  per  coloro  i
quali hanno iniziato ma non terminato entro  il  15  agosto  2012  il
tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B  e  C
del  presente  comma.  Lo  svolgimento  del  tirocinio  si  considera
completato per i soggetti che, pur  non  avendo  completato  il  loro
tirocinio nella misura prevista dal previgente  ordinamento,  abbiano
maturato il nuovo termine  (diciotto  mesi)  introdotto  con  effetto
retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      B - abbiano completato il periodo di tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate  fra  gli  ordini  o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria  o
con gli enti che svolgono attivita'  di  formazione  professionale  o
tecnica superiore ai sensi dell'art. 6,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo  le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo  di
pratica biennale, presso un geometra, un architetto  o  un  ingegnere
civile, iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali  da  almeno  un
quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 marzo  1985,
n. 75; il periodo di pratica si considera completato per  i  soggetti
che, pur  non  avendo  completato  il  loro  tirocinio  nella  misura
biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012,
abbiano  comunque  maturato  il  nuovo   termine   (diciotto   mesi),
introdotto con effetto  retroattivo  ed  immediato  dall'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      D - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  il  periodo
almeno quinquennale di attivita' tecnica  subordinata,  anche  al  di
fuori di uno studio professionale, ai sensi  dell'art.  2,  comma  2,
della legge 7 marzo 1985, n. 75;  il  periodo  di  attivita'  tecnico
subordinata si considera completato  per  i  soggetti  che,  pur  non
avendo completato il periodo nella  misura  prevista  dal  previgente
ordinamento entro il  15  agosto  2012,  abbiano  maturato  il  nuovo
termine  (diciotto  mesi),  introdotto  con  effetto  retroattivo  ed
immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  7
agosto 2012, n. 137; 
      E - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio
2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi  coerenti  con
le attivita'  libero  professionali  previste  dall'albo.  I  collegi
territoriali dei  geometri  e  dei  geometri  laureati  accertano  la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi  dell'ammissione  alla  sessione  d'esame,  sono
tempestivamente notificati agli interessati; 
      F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del  presente  articolo,  del  diploma  rilasciato  dagli  istituti
tecnici superiori - I.T.S. - di  cui  al  Capo  II  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25  gennaio  2008,  purche'  il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio  di  sei
mesi  coerente  con  le  attivita'  libero   professionali   previste
dall'albo.  I  collegi  territoriali  dei  geometri  e  dei  geometri
laureati accertano la sussistenza della detta coerenza,  da  valutare
in base a  criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,
motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione  alla  sessione
d'esame, sono tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esame  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3, e riportata nella tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1, del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del decreto del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate  nella  tabella  E  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esame, inoltre, i  candidati  che
al momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  non
abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo  completeranno
entro e  non  oltre  il  giorno  antecedente  la  prova  d'esame.  Il
collegio, effettuate  le  verifiche  di  competenza,  provvedera'  ad
inviare in tempo utile alle commissioni  d'esame  il  certificato  di
compiuta pratica.

Art. 3 Calendario, sede e prova d'esame

				Art. 3 
 
                  Calendario, sede e prova d'esame 
 
    1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della  libera
professione di  geometra  e  geometra  laureato  consistono,  per  la
sessione 2024, in un'unica prova  orale,  svolta  esclusivamente  con
modalita' a distanza, con inizio nello  stesso  giorno  su  tutto  il
territorio nazionale. Il calendario  della  sessione  d'esame  e'  di
seguito indicato: 
      19 novembre 2024,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal
regolamento dei rispettivi ordini nazionali; 
      20  novembre  2024,  ore  8,30:  prosecuzione  della   riunione
preliminare; 
      21 novembre 2024,  ore  8,30:  predisposizione  del  calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami; 
      26 novembre 2024, ore 8,30: inizio della prova orale. 
    2. La prova d'esame viene effettuata in una  sede  virtuale,  con
interazione  audio/video  tra  la  commissione  ed  i  candidati.  La
piattaforma viene fornita dal  Consiglio  nazionale  dei  geometri  e
geometri laureati, garantendo la sostenibilita' e tenuta del sistema,
nonche' l'assistenza e il supporto tecnico necessario.  Il  Consiglio
nazionale mette a  disposizione  delle  commissioni  esaminatrici  la
propria piattaforma di riferimento,  assicurando  l'osservanza  delle
prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati  personali  di
cui al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
    3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da  quella
fornita dal citato Consiglio nazionale. 
    4. La prova orale verte sugli argomenti  di  cui  all'allegato  B
alla  presente  ordinanza  e   deve   consentire   alla   commissione
esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze
e abilita' richieste per lo specifico profilo professionale. 
    5. La prova ha la durata massima di tenta minuti. Sono  convocati
non meno di cinque candidati al giorno per  almeno  cinque  giorni  a
settimana, ove possibile. 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e  documentati   motivi,
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  d'esame  nel  giorno  stabilito  possono  dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che non si determini un  prolungamento  del  previsto  calendario  di
esami (art. 12, commi 9 e 10, del regolamento). 
    7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono  esclusi
dalla sessione d'esame. 
    8.  L'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di
geometra e di geometra laureato  e'  conseguita  solo  da  parte  dei
candidati che riportino nella prova orale una valutazione  di  almeno
60/100.

Art. 4 Domanda di ammissione alla sessione d'esame

				Art. 4 
 
             Domanda di ammissione alla sessione d'esame 
 
    1. La domanda di ammissione alla sessione d'esame, sulla quale va
apposta marca da bollo da euro 16,00, va  presentata  utilizzando  il
modello riportato nell'allegato A alla presente ordinanza. A  corredo
della  domanda  occorre  allegare  la  documentazione  indicata   nel
successivo art. 5. La presentazione di piu' di una  domanda,  per  la
sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi  momento  dagli
esami. 
    2. I candidati con disabilita'  devono,  ai  sensi  dell'art.  20
della  legge  n.  104/1992,  indicare  nella  domanda   quanto   loro
necessario per  lo  svolgimento  della  prova  (specifici  ausili  ed
eventuali  tempi  aggiuntivi,  come  certificati  da  una  competente
struttura sanitaria in relaziona allo specifico  stato).  I  medesimi
attestano nella domanda, con  dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  39
della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  la   sussistenza   delle
"condizioni personali richieste". 
    3.  I  candidati  con   diagnosi   di   disturbo   specifico   di
apprendimento  (DSA)  devono  presentare  nella   domanda   esplicita
richiesta,  in  funzione  delle  proprie  necessita',  opportunamente
documentata ed esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente
struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali  tempi
aggiuntivi  necessari  per  l'espletamento   delle   prove   d'esame.
L'adozione delle  suddette  misure  e'  stabilita  dalla  commissione
d'esame sulla scorta della documentazione presentata. 
    4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati  sono  trattati  ai  soli  fini   dell'espletamento   delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati  possono
esercitare, alle condizioni e nei limiti di  cui  al  regolamento  UE
2016/679, i diritti previsti  dagli  articoli  15  e  seguenti  dello
stesso e, in particolare, il diritto  di  accedere  ai  dati  che  li
riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti
in  difformita'  alle  disposizioni  di  legge.  Il  candidato  puo',
altresi', esercitare il diritto  di  proporre  reclamo  all'autorita'
Garante per la protezione dei dati personali ai  sensi  dell'art.  77
del regolamento UE 2016/679.

Art. 5 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione

				Art. 5 
 
        Documentazione da allegare alla domanda di ammissione 
 
    1. Alla domanda di ammissione alla sessione d'esame devono essere
allegati i seguenti documenti: 
      a) curriculum in carta semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      b) eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      c) ricevuta dalla quale  risulti  l'avvenuto  versamento  della
tassa di ammissione agli esami  dovuta  all'erario  nella  misura  di
49,58 euro (art. 2, capoverso  3,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il  versamento,  in  favore
dell'ufficio  locale  dell'Agenzia   delle   entrate,   deve   essere
effettuato presso una banca  o  un  ufficio  postale  utilizzando  il
modello  F23  (codice   tributo:   729T;   codice   ufficio:   quello
dell'Agenzia delle  entrate  "locale"  in  relazione  alla  residenza
anagrafica del candidato); 
      d) fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.
38,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
445/2000); 
      e) elenco in carta semplice, sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda.

Art. 6 Modalita' di presentazione della domanda di ammissione - Termine - Esclusioni

				Art. 6 
 
Modalita' di presentazione della domanda di ammissione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" - la domanda di ammissione alla sessione
d'esame, unitamente ai documenti di cui all'art. 5,  al  collegio  di
appartenenza,  il  quale  provvedera'   agli   adempimenti   previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire  al
collegio di appartenenza secondo una delle seguenti modalita': 
      a. tramite posta elettronica certificata  -  PEC  (fa  fede  la
stampa che documenta l'inoltro della PEC); 
      b. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione). 
    2. Non sono ammessi alla prova d'esame i  candidati  che  abbiano
spedito la domanda di  ammissione  corredata  dai  documenti  di  cui
all'art. 5 oltre il termine di scadenza stabilito  quale  ne  sia  la
causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dall'art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 
    3. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    4.  A  norma  dell'art.  13  del   regolamento   le   commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti prescritti per  l'ammissione  agli  esami  e  vigilano  sul
regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza
o  la  irregolare  documentazione  di  uno  dei  requisiti   indicati
nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino
frodi o comportamenti contrari alle  norme  relative  ai  doveri  dei
candidati  durante  lo  svolgimento  della  prova,   le   commissioni
esaminatrici dispongono, con provvedimento  motivato,  l'annullamento
della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami.

Art. 7 Adempimenti dei collegi

				Art. 7 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, i  collegi  territoriali  verificano  la  regolarita'  delle
domande ricevute ed utilmente prodotte  e,  compiuto  ogni  opportuno
accertamento di competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione e
del merito,  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo   dgosv@postacert.istruzione.it   ed    al    consiglio
nazionale: 
      a. entro e non oltre i successivi quaranta  giorni,  il  numero
dei  candidati  in  possesso  dei  requisiti,  anche  in   corso   di
maturazione,  ai  fini  della   determinazione   del   numero   delle
commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche
nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda; 
      b.  entro  e  non  oltre   trenta   giorni   dall'invio   della
comunicazione  di  cui  alla  precedente  lettera   a),   i   collegi
territoriali trasmettono al Ministero dell'istruzione e  del  merito,
esclusivamente tramite posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it un unico elenco nominativo,  in  ordine
alfabetico e numerico, dei candidati ammessi  a  sostenere  la  prova
d'esame, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per
consentire al Ministero di provvedere  alla  loro  assegnazione  alle
commissioni. I collegi provvedono  a  formare  detti  elenchi  previo
puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000), delle  dichiarazioni  sostitutive  rese  dai
candidati  nelle  domande,  con  riferimento,  in  particolare,   sia
all'iscrizione nel registro dei praticanti sia al possesso di uno dei
requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera  b,  vengono  indicati,
per ciascun candidato: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il titolo di studio; 
      d) il requisito di ammissione posseduto, di cui all'art. 2,  da
indicare con la lettera corrispondente. 
    3. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera b, vanno indicati anche
i nominativi dei candidati con  requisiti  di  ammissione  ancora  in
corso di maturazione, a fianco dei quali deve essere apposta anche la
dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista  di
acquisizione che, ai sensi dell'art. 2, non puo' essere successiva al
giorno antecedente la prova d'esame. 
    4. In calce all'elenco di cui al comma 1,  lettera  b,  datato  e
sottoscritto dal Presidente del  collegio,  deve  essere  apposta  da
parte  di  quest'ultimo  attestazione  di  avvenuta  verifica   della
regolarita'  delle  domande  ricevute  e  di   compimento   di   ogni
accertamento di competenza. 
    5. Qualsiasi variazione all'elenco di cui al comma 1, lettera  b,
deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'istruzione e
del merito per gli adempimenti di competenza, tramite le modalita' di
cui sopra. 
    6. Ogni collegio territoriale, il giorno dell'insediamento  della
commissione  d'esame,  dopo  aver  provveduto  alla  scansione  degli
eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per
via  telematica,  ai  presidenti  ed  agli  altri  componenti   della
commissione, ai  fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti
prescritti per l'ammissione agli esami stessi.

Art. 8 Adempimenti degli Istituti scolastici

				Art. 8 
 
                Adempimenti degli Istituti scolastici 
 
    1. Gli istituti scolastici non sono  coinvolti  in  alcuna  delle
attivita' proprie di ciascuna delle fasi di svolgimento degli esami. 
    2. Agli istituti scolastici e' affidato il compito di  provvedere
alla tenuta di tutti gli atti d'esame: gli istituti sono  gli  stessi
ai quali la Direzione generale per  gli  ordinamenti  scolastici,  la
valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema  nazionale  di
istruzione ha affidato il medesimo compito nella precedente  sessione
d'esami 2023. 
    3. Gli istituti  provvederanno  alla  conservazione  dei  verbali
degli esami, che saranno loro inviati a  cura  dei  presidenti  delle
commissioni  esaminatrici,  al  fine  di  renderli  disponibili   per
eventuali successivi adempimenti. 
    4. Gli istituti  scolastici  di  cui  al  comma  2  provvederanno
altresi' alla conservazione dei fascicoli telematici  dei  candidati,
ricevuti da parte dei collegi territoriali e provvederanno alla  loro
conservazione unitamente a tutti gli atti  relativi  all'espletamento
degli  esami,  al  fine  di  renderli  disponibili   per   eventuali,
successivi adempimenti. 
    5.  E'  compito  degli  istituti  di  cui  al  medesimo  comma  2
rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato
positivamente gli esami. 
    6. La Direzione generale competente  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  27  ottobre  2023,  n.  208,
comunichera' a ciascun presidente di commissione la  denominazione  e
l'indirizzo PEC dell'istituto cui inviare i verbali degli esami.

Art. 9 Rinvio

				Art. 9 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.

Art. 10 Delega

				Art. 10 
 
                               Delega 
 
    1.  Per  l'emanazione  di  tutti  i   successivi   provvedimenti,
attuativi delle disposizioni contenute nella presente  ordinanza,  e'
conferita delega al direttore generale della Direzione competente  ai
sensi del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre 2023, n. 208. 
    La presente ordinanza  e'  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 18 giugno 2024  
 
                                               Il Ministro: Valditara

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