CORTE DEI CONTI Concorso pubblico, per esami, a sei posti di informatico, area funzionari, nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei conti, per gli uffici centrali e periferici. (23E08374)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 11-07-2023

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, a sei posti di informatico, area funzionari, nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei conti, per gli uffici centrali e periferici. (23E08374)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: CORTE DEI CONTI
  • Data: 11-07-2023
  • Scadenza: 10-08-2023

Art. 1 Posti a concorso

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994,  n.  174,  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica "Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa",  come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12  novembre  2011,  n.
183; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 35-quater; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  "Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali",  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni  di
"adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)   n.
2016/679"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati), di seguito denominato il "Regolamento"; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  "Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  "Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici"  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  "Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna" a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante  disciplina  in  materia  di
accesso agli atti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  "Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"; 
    Visto l'art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, "Codice dell'ordinamento  militare"  che  prevede  la  riserva
obbligatoria del 30% dei posti in favore dei militari congedati senza
demerito; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
    Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  "Linee  guida  sulle
procedure concorsuali"; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio  2021,  n.  76,  recante  "Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"; 
    Vista  la  legge  19  giugno  2019,  n.  56  "Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo"; 
    Visto il Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  -  Comparto
funzioni centrali - triennio  2019/2021,  sottoscritto  il  9  maggio
2022; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 16 dicembre 2022,  recante  l'autorizzazione  ad  assumere,  tra
l'altro, diciotto funzionari a valere sul budget 2021; 
    Visto il regolamento per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni  della  Corte  dei  conti
(Del. n. 1/DEL/2010) e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la vigente dotazione organica del personale  amministrativo
della Corte dei conti; 
    Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.
80, recante "Misure urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della giustizia"; 
    Visto il parere dell'ARAN n. 3570  in  data  27  aprile  2023  in
merito alla facolta' di attivare  procedure  concorsuali  nelle  more
della definizione del nuovo ordinamento professionale; 
    Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante  "Modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento a tempo  indeterminato  di  complessive  sei  unita'  di
personale  da  inquadrare  nell'area  funzionari   (informatici)   da
destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici
della Corte dei conti. 
    2. Il 30% per cento dei posti a concorso previsti  e'  riservato,
ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.
150, al personale di ruolo della Corte dei conti, purche' in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2. 
    3. Si  applica  altresi'  la  riserva  in  favore  del  personale
militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 
    4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale  di  cui
ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 
    5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve  fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 2 Requisiti minimi di ammissione

				Art. 2 
 
                   Requisiti minimi di ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) laurea in ingegneria informatica, ovvero il possesso di  uno
dei titoli afferenti alle seguenti classi di laurea: 
        laurea magistrale in fisica (LM-17); 
        laurea magistrale in informatica (LM-18); 
        laurea magistrale in ingegneria informatica (LM-32); 
        laurea magistrale in matematica (LM-40); 
        laurea  magistrale  in  metodologie   informatiche   per   le
discipline umanistiche (LM-43); 
        laurea  magistrale  in  modellistica  matematico-fisica   per
l'ingegneria (LM-44); 
        laurea magistrale in sicurezza informatica (LM-66); 
        laurea magistrale in scienze statistiche (LM-82); 
        laurea  magistrale  in  scienze  statistiche   attuariali   e
finanziarie (LM-83); 
        laurea magistrale  in  tecniche  e  metodi  per  la  societa'
dell'informazione (LM-91); 
        laurea  magistrale  in  ingegneria  delle   telecomunicazioni
(LM-27); 
        laurea magistrale in ingegneria elettronica (LM-29); 
        laurea magistrale in ingegneria gestionale (LM-31); 
        laurea magistrale in data science (LM-91); 
        laurea in ingegneria dell'informazione (L-08); 
        laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30); 
        laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31); 
        laurea in scienze matematiche (L-35); 
        laurea in statistica (L-41), 
      ovvero il possesso di  laurea  specialistica  (LS)  ex  decreto
ministeriale n. 509/1999 ovvero diploma di laurea  (DL)  del  vecchio
ordinamento (previgente al decreto  ministeriale  n.  509  del  1999)
equiparato alle nuove classi  delle  lauree  specialistiche  (decreto
ministeriale n. 509 del 1999) e magistrali (decreto  ministeriale  n.
270 del 2004) secondo il decreto interministeriale del 9 luglio  2009
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale del 7 ottobre 2009  n. 233. 
    I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio  rilasciati
da un Paese dell'Unione europea sono ammessi a  partecipare  ove  gli
stessi  siano  stati  equiparati  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3,  del  decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Nel  caso  in  cui  il  titolo
conseguito  all'estero  sia  stato  riconosciuto  equivalente,  il/la
candidato/a   dovra'   dimostrare   l'equivalenza   stessa   mediante
l'indicazione degli  estremi  del  provvedimento  che  la  riconosce.
Qualora l'equivalenza del  titolo  straniero  non  sia  stata  ancora
dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle  prove
di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione
della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001. In questo  caso  il/la  candidato/a  dovra'
dimostrare l'avvio della procedura  indicando  gli  estremi  relativi
all'avvenuta presentazione  della  richiesta  di  riconoscimento.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it 
      d) idoneita' alla mansione da  svolgere.  L'amministrazione  ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i  vincitori  del
concorso; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabile; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi
della vigente normativa contrattuale, per averlo conseguito a seguito
della  presentazione  di  documenti  falsi  o  viziati  da   nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi  fraudolenti,  ai  sensi  dell'art.
127, primo comma, lettera d),  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e  dei  Contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al  personale  dei  vari
comparti; 
      h) non aver riportato condanne penali con sentenza  passata  in
giudicato per reati che costituiscono un  impedimento  all'assunzione
presso una pubblica amministrazione. 
    2.  L'amministrazione  si   riserva   di   provvedere   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti,  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3 Termini per il possesso dei requisiti

				Art. 3 
 
                Termini per il possesso dei requisiti 
 
    1. I requisiti di cui all'art. 2  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4, comma 1.

Art. 4 Termine e modalita' per la presentazione delle domande

				Art. 4 
 
       Termine e modalita' per la presentazione delle domande 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  16,30  del  trentesimo  giorno  successivo  alla   data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"; nel caso
in cui la scadenza coincida con un  giorno  festivo,  il  termine  si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2.  La  domanda  di  partecipazione   deve   essere   presentata,
esclusivamente per via telematica attraverso il sistema  pubblico  di
identita' digitale (SPID) livello 2. 
    3. Per la presentazione della domanda i candidati  devono  essere
in possesso di un indirizzo di posta  elettronica  certificata  (PEC)
personalmente intestato, devono registrarsi al portale concorsi della
Corte       dei       conti,        disponibile        all'indirizzo:
https://concorsi.corteconti.it e seguire la procedura  ivi  indicata,
selezionando il concorso "C - 6 INFORMATICI - 6 POSTI"  e  compilando
la domanda di partecipazione mediante il format on-line. 
    4. Sono irricevibili domande  di  partecipazione  presentate  con
modalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo o oltre il
termine indicato al comma 1. 
    5. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al
portale di cui al comma precedente, in prossimita' della scadenza del
termine di cui al comma 1 e tenuto anche conto del  tempo  necessario
per completare l'iter di compilazione del modulo,  di  pagamento  del
contributo di ammissione e di invio della domanda di  partecipazione,
si  raccomanda  di  trasmettere  per  tempo  la  propria  candidatura
mediante l'apposito applicativo. 
    6. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informativo le amministrazioni si riservano  di  informare  i
candidati, al ripristino  della  funzionalita',  circa  le  eventuali
determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso  pubblicato  sul
portale di cui al comma 3. 
    7. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito PEC da parte dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito  PEC,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici. 
    8. Le richieste  di  chiarimenti  e  di  assistenza  tecnica  dei
candidati,  volte  a  risolvere  le  difficolta'   incontrate   nella
presentazione della domanda per via telematica mediante il portale di
cui  al  comma  3,  potranno  essere  inoltrate  esclusivamente  agli
indirizzi e-mail indicati nel portale medesimo. 
    9. I candidati provvedono ad  eseguire,  entro  e  non  oltre  il
termine indicato al comma 1, il versamento di euro 10,00  (dieci/00),
quale  contributo  per  le  spese  relative   all'organizzazione   ed
all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema  PagoPa,
attivandolo direttamente nel corso della  procedura  di  compilazione
della domanda. Il contributo di ammissione non  e'  rimborsabile.  Il
mancato/tardivo  pagamento  del  contributo  per  le  spese  relative
all'organizzazione ed all'espletamento del concorso costituisce causa
di esclusione dalla procedura concorsuale. 
    10. Qualora  il/la  candidato/a  compili  piu'  volte  il  format
on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima  domanda  inviata  nei
termini. 
    11.  La  data  di  presentazione  telematica  della  domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per  la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.

Art. 5 Contenuto e modalita' delle domande

				Art. 5 
 
                 Contenuto e modalita' delle domande 
 
    1. Nella domanda di  cui  all'art.  4  i  candidati,  a  pena  di
inammissibilita', devono dichiarare, sotto la propria responsabilita'
e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445: 
      a) il cognome, nome, data e luogo di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la  cittadinanza  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea; 
      d) il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice  di
avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza); 
      e) il possesso dell'idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle
funzioni cui il concorso si riferisce; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; 
      g) la posizione regolare nei confronti del  servizio  di  leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      h) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro  impiego
statale, ai sensi della vigente normativa, per  averlo  conseguito  a
seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da  nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi  fraudolenti,  ai  sensi  dell'art.
127, primo comma, lettera d),  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e  dei  Contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al  personale  dei  vari
comparti; 
      i) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
e di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso  di  cui  si  e'  a
conoscenza, ne' procedimenti  amministrativi  per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione,  nonche'  precedenti  penali  a
proprio  carico  iscrivibili  nel  casellario  giudiziale.  In   caso
contrario, devono essere indicate le condanne  (anche  se  sia  stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto,  o  perdono  giudiziale),   i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la  data  del  provvedimento   eventualmente   reso   e   l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      l)  il  possesso  delle   qualita'   morali   e   di   condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      m) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
del presente bando, con esplicita  indicazione  dell'universita'/ente
presso il quale e' stato conseguito e  della  data  di  conseguimento
ovvero di titolo di studio conseguito  all'estero  con  l'indicazione
degli estremi del provvedimento che lo riconosca; 
      n) l'eventuale condizione prevista per  l'applicazione  di  una
delle riserve di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del presente bando; 
      o)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza  alla  nomina  previsti  dall'art.  5  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      q) l'eventuale condizione di candidato portatore  di  handicap,
richiedendo l'ausilio e i tempi  aggiuntivi  eventualmente  necessari
per lo  svolgimento  delle  prove.  A  tal  fine  il  candidato  deve
attestare   di   essere   stato   riconosciuto   disabile    mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, ovvero allegare  idonea  certificazione
rilasciata dalla struttura  pubblica  competente;  il  candidato  che
rientri nella deroga di cui al  successivo  art.  8,  comma  5,  deve
produrre la  certificazione  di  una  struttura  sanitaria  pubblica,
attestante la percentuale di invalidita' posseduta; 
      r) l'eventuale condizione  di  candidato  affetto  da  disturbi
specifici di apprendimento, ai sensi degli articoli 5 della  legge  8
ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,
convertito  in  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  facendo  esplicita
richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o
dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della  propria  necessita'
che  deve  essere  opportunamente  documentata  ed  esplicitata   con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale  dell'ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica; 
      s) di aver versato il contributo stabilito dall'art.  4,  comma
9, del presente bando; 
      t) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati  personali
per le finalita' e con le modalita' di  cui  al  regolamento  europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016  e  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
    2. Il  candidato,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
citato decreto, il possesso  dei  requisiti  previsti  dal  bando  di
concorso. 
    3. L'amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicita' delle dichiarazioni  rese  dai  candidati  come  previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    4. Tutti i  candidati  devono  dichiarare,  altresi',  di  essere
disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nella sede di  prima
destinazione per un periodo non inferiore a  cinque  anni,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165.

Art. 6 Cause di esclusione

				Art. 6 
 
                         Cause di esclusione 
 
    1. Sono esclusi i candidati che: 
      a) hanno  fatto  pervenire  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 1; 
      b) hanno prodotto  domanda  con  modalita'  diverse  da  quelle
indicate nell'art. 4; 
      c) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti
dall'art. 2; 
      d) non hanno provveduto al  pagamento  del  contributo  per  le
spese relative all'organizzazione ed  all'espletamento  del  concorso
secondo i termini e le modalita' prescritte dall'art. 4, comma 9; 
      e) non si presentano alle prove,  per  qualsiasi  causa,  o  si
presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso
di validita'. 
    2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso con provvedimento motivato. 
    3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
candidati  sono  ammessi  a  partecipare  con  riserva   alle   prove
concorsuali.

Art. 7 Commissione esaminatrice

				Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice  del  concorso  e'  nominata,  con
successivo decreto, dal segretario generale della Corte dei conti. 
    2. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita  da  un
magistrato della Corte dei conti che la presiede e da due  componenti
esperti nelle materie  oggetto  del  concorso.  La  commissione  puo'
essere integrata da un componente esperto in lingua  inglese.  Svolge
le funzioni di segretario un funzionario della Corte dei conti. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8 Prove d'esame

				Art. 8 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  e  in  una  prova
orale, eventualmente precedute da una preselezione, e  vertono  sulle
materie indicate nell'art. 9. 
    2. Ove il numero delle domande sia  superiore  a  300,  le  prove
d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie
di quesiti a risposta multipla, di logica e comprensione  del  testo,
oltre che sugli argomenti riguardanti le materie oggetto delle  prove
scritte e orali. 
    3. Per l'espletamento della prova  preselettiva,  da  effettuarsi
con  l'ausilio  di  sistemi  computerizzati,  l'amministrazione  puo'
avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale. 
    4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    5.  Sono  esonerati  dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della  legge
5 febbraio 1992, n. 104. 
    6. L'archivio dei quesiti dal quale  saranno  sorteggiati  quelli
oggetto della prova preselettiva sara' validato dalla commissione del
concorso. 
    7.  Nel  giorno  fissato   per   lo   svolgimento   della   prova
preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione  dei  quiz  da
somministrare  ai  candidati.  Ove  la  prova  preselettiva   dovesse
articolarsi   su   piu'   giornate,   la    commissione    procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 
    8. Durante la prova preselettiva non e' ammessa la  consultazione
di alcun testo. 
    9.  Gli  elaborati  scritti  consegnati  dai  candidati   saranno
custoditi in busta  sigillata.  Le  operazioni  di  correzione  e  di
abbinamento saranno effettuate alla presenza della commissione  e  di
candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo; 
    10.  Con  avviso,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami"  -  n.
66 del 1º settembre 2023  e' reso noto il diario della eventuale prova
preselettiva, e delle prove scritte, comprensivo di giorno, ora, sede
e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di  notifica
a tutti gli effetti. 
    11. Sono ammessi alle prove scritte i candidati  che,  effettuata
la preselezione, risultino collocati in  graduatoria  entro  i  primi
centoventi posti. I candidati classificatisi al centoventesimo  posto
con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte. 
    12. L'elenco dei candidati che supereranno la prova  preselettiva
e' pubblicato sul sito istituzionale  della  Corte  dei  conti.  Tale
pubblicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli  effetti  ai  fini
dell'ammissione alle prove scritte. 
    13. Il punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre  alla
determinazione del punteggio complessivo.

Art. 9 Materie e modalita' delle prove

				Art. 9 
 
                   Materie e modalita' delle prove 
 
    1.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove. 
    2. Le prove concorsuali consistono in due prove scritte,  la  cui
durata e' stabilita  dalla  commissione  esaminatrice,  e  una  prova
orale. Le due prove  scritte,  di  cui  almeno  una  teorico-pratica,
riguardano le seguenti aree di conoscenza: 
      a) l'ingegneria del software, le pratiche di modellazione  (con
particolare riferimento all'UML), lo sviluppo del software; 
      b) architetture, dimensionamento e gestione delle  reti  e  dei
sistemi di comunicazione; 
      c) architettura dei sistemi di elaborazione; 
      d) metodologie e strumenti  di  project  management  innovativi
(agile, lean, design thinking); 
      e) tecniche e metodi di gestione della qualita' del software; 
      f) fondamenti di cybersecurity, con particolare  riferimento  a
tattiche, tecniche e procedure di difesa; 
      g) architettura e progettazione di sistemi in cloud computing; 
      h) strutture di dati, database relazionali e NoSQL; 
      i) architettura a servizi e microservizi; 
      j) ambienti di esecuzione e  di  gestione  (DevOps,  Continuous
Integration, Continuous Delivery); 
      k)   fondamenti   di    intelligenza    artificiale,    modelli
supervisionati e non supervisionati; 
      l) piano triennale per l'informatica nella P.A.; 
      m) norme sull'amministrazione digitale. 
    3. La prima  prova  scritta  della  durata  massima  di  sei  ore
consiste in un elaborato relativo alla definizione complessiva di  un
progetto nell'ambito della realizzazione, conduzione e  gestione  dei
sistemi informativi  della  pubblica  amministrazione.  La  prova  e'
diretta ad accertare le capacita' tecniche e organizzative, orientate
al problem-solving, del candidato. 
    4. La seconda prova scritta, della durata  massima  di  tre  ore,
consiste in una serie di quesiti  a  risposta  sintetica,  di  natura
progettuale e manageriale, volti ad accertare sia la cultura generale
nel settore  informatico,  sia  la  capacita'  nella  pianificazione,
progettazione, realizzazione e conduzione di  progetti  complessi  in
ambito informatico, con particolare riferimento al settore pubblico. 
    5. La  commissione  esaminatrice  puo'  stabilire  che  le  prove
scritte abbiano durata inferiore a quella stabilita nei commi 1 e  2,
con determinazione  da  pubblicarsi,  prima  dell'espletamento  delle
prove, sul sito  istituzionale  della  Corte  dei  conti,  alla  voce
"Amministrazione trasparente - bandi di concorso". Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di  introdurre  nell'aula  di  esame  e  di  avvalersi  di   telefoni
cellulari,  calcolatrici,  apparecchi  informatici  (a  mero   titolo
esemplificativo  orologi  smart   watch),   strumenti   idonei   alla
memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti
cartacei, pubblicazioni e stampe di  qualsiasi  tipologia  e  genere,
nonche' di comunicare tra  di  loro.  E'  fatto,  altresi',  assoluto
divieto di introdurre ed usare nell'aula  d'esame  libri,  periodici,
giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di qualsiasi  genere.  In
caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera  l'immediata
esclusione dal concorso. 
    7. I candidati possono consultare soltanto i dizionari ed i testi
di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice. 
    8. Durante lo svolgimento delle prove  i  candidati  non  possono
comunicare tra loro,  pena  l'immediata  espulsione  dall'aula  degli
esami. 
    9. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha  riportato  in
ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30. 
    10. La prova orale verte, oltre che sulle materie  oggetto  delle
due prove scritte, anche su: 
      a) ordinamento della Corte dei conti; 
      b) elementi di diritto pubblico e amministrativo; 
      c) norme in materia di amministrazione digitale, e-government e
dematerializzazione; 
      d) disciplina del rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  della
pubblica amministrazione; 
      e) lingua inglese. 
    11. Al fine di valutare la conoscenza, da  parte  del  candidato,
della lingua inglese ad un livello avanzato, e' prevista la  lettura,
la traduzione di testi e la conversazione. 
    12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    13. Le sedute della prova orale sono  pubbliche.  Al  termine  di
ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    14. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    15.   La   commissione   esaminatrice   puo'    stabilire,    con
determinazione da pubblicarsi prima dell'inizio della prova orale sul
sito istituzionale della Corte dei conti, alla voce  "Amministrazione
trasparente - bandi  di  concorso",  che  la  stessa  sia  svolta  in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,   l'identificazione   dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'. 
    16. La prova orale si intende superata se i  candidati  ottengono
la votazione di almeno 21/30. 
    17. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei  voti
conseguiti nelle prove  scritte  e  della  votazione  conseguita  nel
colloquio. 
    18.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale  sara'
pubblicato sul sito  istituzionale  dell'amministrazione,  alla  voce
"Amministrazione trasparente - bandi di concorso". Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli  effetti  ai  fini  dell'ammissione
alla prova orale. 
    19. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati tramite
PEC il voto riportato nelle due prove scritte nonche' la  data  e  il
luogo di svolgimento del colloquio,  almeno  venti  giorni  prima  di
quello in cui dovra' sostenerlo.

Art. 10 Presentazione dei titoli di preferenza

				Art. 10 
 
               Presentazione dei titoli di preferenza 
 
    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito  positivo
la prova orale, i candidati che abbiano  superato  le  prove  d'esame
devono      presentare      a      mezzo      PEC      all'indirizzo:
sg.servizio.accessi.mobilita.dotazioniorganiche@corteconticert.it  la
documentazione in carta semplice attestante il possesso di  eventuali
titoli di preferenza o di precedenza di cui all'art. 5, comma 4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. I  suddetti  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.  I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al concorso  non  saranno  presi  in  considerazione  ai  fini  della
formazione della graduatoria dei vincitori.

Art. 11 Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

				Art. 11 
 
           Titoli di preferenza, formazione, approvazione 
                  e pubblicazione della graduatoria 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sommando  per  ciascun  candidato  la
media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  la  votazione
conseguita nel colloquio. 
    2. A parita' di punteggio si  applicano  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. 
    3. Con apposito provvedimento, riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati  i
vincitori  del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento   del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 
    4. Di tale provvedimento e' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami" - ed e' pubblicato sul portale  della  Corte  dei
conti di cui all'art. 4, comma 3, del presente bando. 
    5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  4
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo  scritto
per eventuali errori od omissioni, nonche' il termine  di  decorrenza
per eventuali impugnative. 
    6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva  dei  vincitori
del concorso, l'amministrazione rendera' note, tramite  pubblicazione
sul sito istituzionale alla voce "Amministrazione trasparente - bandi
di concorso" le sedi da ricoprire.

Art. 12 Assegnazione dei posti ai vincitori

				Art. 12 
 
                 Assegnazione dei posti ai vincitori 
 
    1. I vincitori del concorso  saranno  invitati  a  comunicare  in
ordine di preferenza le amministrazioni e tutte le  sedi  disponibili
di cui al comma 6 dell'art. 11. 
    2.  I  vincitori  che  intendessero  avvalersi  dei   titoli   di
preferenza nell'assegnazione della sede, previsti dagli articoli  21,
comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  devono
farne espressa dichiarazione contestualmente  alla  comunicazione  di
cui al comma 1, allegando la documentazione comprovante  il  possesso
del titolo. 
    3. L'assegnazione  presso  l'amministrazione  prescelta  avverra'
sulla base dei posti messi a concorso, tenendo conto delle preferenze
espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso  di
quanto previsto dagli articoli 21, comma 1,  e  33,  comma  5,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. In  caso  di  omessa  o  insufficiente
indicazione delle preferenze  relative  alle  sedi  di  servizio,  si
procedera' all'assegnazione d'ufficio. 
    4. I candidati, in caso di nomina, dovranno permanere nella  sede
di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 13 Nomina dei vincitori

				Art. 13 
 
                        Nomina dei vincitori 
 
    1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono  acquisite  d'ufficio,  ai
sensi dell'art.  43,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 1994, n. 445, le  informazioni  oggetto  delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate  dai  candidati  nella  domanda,
nonche' i dati e i documenti  richiesti  dall'art.  3  del  bando  in
possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono
tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi  indispensabili
per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente. 
    2. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si
presentino nel giorno fissato per la stipula del  contratto,  sebbene
regolarmente invitati, sono  dichiarati  decaduti  con  comunicazione
scritta da parte dell'amministrazione. 
    3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti  ad
un periodo di prova della durata di quattro mesi,  sulla  base  delle
disposizioni contrattuali.  Dalla  data  di  immissione  in  servizio
decorreranno   gli   effetti   economici   e    giuridici    connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro. 
    4. Le assunzioni in servizio  dei  vincitori  del  concorso  sono
subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.

Art. 14 Accesso agli atti del concorso

				Art. 14 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e' esercitato esclusivamente nei confronti  della  Corte  dei  conti,
quale  amministrazione  curante  la   gestione   procedimentale   del
concorso. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

				Art. 15 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex  art.  26  del
regolamento (UE) 2016/679, e' la Corte dei conti. 
    2.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  ex  art.  28   del
regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione
in via telematica delle domande, e' Deda Next S.r.l. (gia'  Dedagroup
Public Services S.r.l.), sulla base di  atto  di  designazione  della
Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato  da  Dedagroup  Public
Services S.r.l. (ora Deda Next S.r.l.) in data 15 febbraio 2021 (atto
protocollato in entrata alla Corte  dei  conti  con  n.  484  del  16
febbraio 2021). 
    3. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
comporta autorizzazione al trattamento dei  dati  personali  ai  fini
della  gestione  della  procedura  concorsuale,  nel   rispetto   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
"Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati"   (di   seguito
regolamento). 
    4. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    5. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone   preposte   alla   procedura   di   selezione    individuate
dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima. 
    7.  Si  fa  presente  che  in  occasione  delle   operazioni   di
trattamento dei dati  personali  la  amministrazione  puo'  venire  a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla  protezione  dei
dati definisce "categorie particolari di dati personali" (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno  stato  di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e  per
le sole finalita' connesse alla procedura o previste dalla legge. 
    8. Ai sensi e per gli effetti  del  regolamento  gli  interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). 
    9. Qualora l'interessato ritenga  che  il  trattamento  dei  dati
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha
il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del regolamento stesso, o di  adire  le  opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). 
    10. Il titolare  del  trattamento  indica  i  contatti  al  quale
l'interessato  puo'  rivolgersi  per  esercitare  i   diritti   sopra
indicati: Corte dei conti, con sede in Roma (Italia) - viale Giuseppe
Mazzini   n.   105   -   00195   (tel.:    (+39)    06.38761;    pec:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it) 
    11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, il
dato di contatto con il responsabile della  protezione  dei  dati  e'
costituito   dall'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata:
responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 
    13.  Tale  punto  di  contatto  concerne  le  sole  problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e  non  l'andamento  della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.

Art. 16 Norme finali e di salvaguardia

				Art. 16 
 
                   Norme finali e di salvaguardia 
 
    1. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 
    2.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  ricorrere  a  diverse
modalita' di svolgimento  della  prova  preselettiva  e  delle  prove
d'esame,  in  coerenza  con  le  disposizioni  previste  in   seguito
all'eventuale insorgenza di un'emergenza di sanita' pubblica. 
    3. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e
sul sito istituzionale della Corte dei conti. 
    4. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
    Roma, 30 giugno 2023  
 
                                        Il Segretario generale: Massi

Torna su