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- Atto numero 23E08374 del 11-07-2023
CORTE DEI CONTI Concorso pubblico, per esami, a sei posti di informatico, area funzionari, nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei conti, per gli uffici centrali e periferici. (23E08374)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 11-07-2023
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, a sei posti di informatico, area funzionari, nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei conti, per gli uffici centrali e periferici. (23E08374)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: CORTE DEI CONTI
- Data: 11-07-2023
- Scadenza: 10-08-2023
Art. 1 Posti a concorso
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica "Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 35-quater;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in
materia di protezione dei dati personali", come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di
"adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati), di seguito denominato il "Regolamento";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici" ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna" a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12
aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di
accesso agli atti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, "Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";
Visto l'art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, "Codice dell'ordinamento militare" che prevede la riserva
obbligatoria del 30% dei posti in favore dei militari congedati senza
demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione "Linee guida sulle
procedure concorsuali";
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 "Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo";
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto
funzioni centrali - triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio
2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 16 dicembre 2022, recante l'autorizzazione ad assumere, tra
l'altro, diciotto funzionari a valere sul budget 2021;
Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
(Del. n. 1/DEL/2010) e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la vigente dotazione organica del personale amministrativo
della Corte dei conti;
Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l'efficienza della giustizia";
Visto il parere dell'ARAN n. 3570 in data 27 aprile 2023 in
merito alla facolta' di attivare procedure concorsuali nelle more
della definizione del nuovo ordinamento professionale;
Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante "Modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici dell'apprendimento";
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento a tempo indeterminato di complessive sei unita' di
personale da inquadrare nell'area funzionari (informatici) da
destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici
della Corte dei conti.
2. Il 30% per cento dei posti a concorso previsti e' riservato,
ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, al personale di ruolo della Corte dei conti, purche' in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2.
3. Si applica altresi' la riserva in favore del personale
militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui
ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria.
5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2 Requisiti minimi di ammissione
Art. 2
Requisiti minimi di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) laurea in ingegneria informatica, ovvero il possesso di uno
dei titoli afferenti alle seguenti classi di laurea:
laurea magistrale in fisica (LM-17);
laurea magistrale in informatica (LM-18);
laurea magistrale in ingegneria informatica (LM-32);
laurea magistrale in matematica (LM-40);
laurea magistrale in metodologie informatiche per le
discipline umanistiche (LM-43);
laurea magistrale in modellistica matematico-fisica per
l'ingegneria (LM-44);
laurea magistrale in sicurezza informatica (LM-66);
laurea magistrale in scienze statistiche (LM-82);
laurea magistrale in scienze statistiche attuariali e
finanziarie (LM-83);
laurea magistrale in tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione (LM-91);
laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni
(LM-27);
laurea magistrale in ingegneria elettronica (LM-29);
laurea magistrale in ingegneria gestionale (LM-31);
laurea magistrale in data science (LM-91);
laurea in ingegneria dell'informazione (L-08);
laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30);
laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31);
laurea in scienze matematiche (L-35);
laurea in statistica (L-41),
ovvero il possesso di laurea specialistica (LS) ex decreto
ministeriale n. 509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) del vecchio
ordinamento (previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999)
equiparato alle nuove classi delle lauree specialistiche (decreto
ministeriale n. 509 del 1999) e magistrali (decreto ministeriale n.
270 del 2004) secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233.
I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio rilasciati
da un Paese dell'Unione europea sono ammessi a partecipare ove gli
stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo
conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente, il/la
candidato/a dovra' dimostrare l'equivalenza stessa mediante
l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce.
Qualora l'equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora
dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle prove
di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione
della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il/la candidato/a dovra'
dimostrare l'avvio della procedura indicando gli estremi relativi
all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
www.funzionepubblica.gov.it
d) idoneita' alla mansione da svolgere. L'amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del
concorso;
e) qualita' morali e condotta incensurabile;
f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero licenziati da altro impiego statale, ai sensi
della vigente normativa contrattuale, per averlo conseguito a seguito
della presentazione di documenti falsi o viziati da nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art.
127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
h) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in
giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione
presso una pubblica amministrazione.
2. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Art. 3 Termini per il possesso dei requisiti
Art. 3
Termini per il possesso dei requisiti
1. I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4, comma 1.
Art. 4 Termine e modalita' per la presentazione delle domande
Art. 4
Termine e modalita' per la presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 16,30 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"; nel caso
in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata,
esclusivamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di
identita' digitale (SPID) livello 2.
3. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere
in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
personalmente intestato, devono registrarsi al portale concorsi della
Corte dei conti, disponibile all'indirizzo:
https://concorsi.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata,
selezionando il concorso "C - 6 INFORMATICI - 6 POSTI" e compilando
la domanda di partecipazione mediante il format on-line.
4. Sono irricevibili domande di partecipazione presentate con
modalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo o oltre il
termine indicato al comma 1.
5. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al
portale di cui al comma precedente, in prossimita' della scadenza del
termine di cui al comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario
per completare l'iter di compilazione del modulo, di pagamento del
contributo di ammissione e di invio della domanda di partecipazione,
si raccomanda di trasmettere per tempo la propria candidatura
mediante l'apposito applicativo.
6. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del
sistema informativo le amministrazioni si riservano di informare i
candidati, al ripristino della funzionalita', circa le eventuali
determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso pubblicato sul
portale di cui al comma 3.
7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito PEC, ne' per eventuali
disguidi telematici.
8. Le richieste di chiarimenti e di assistenza tecnica dei
candidati, volte a risolvere le difficolta' incontrate nella
presentazione della domanda per via telematica mediante il portale di
cui al comma 3, potranno essere inoltrate esclusivamente agli
indirizzi e-mail indicati nel portale medesimo.
9. I candidati provvedono ad eseguire, entro e non oltre il
termine indicato al comma 1, il versamento di euro 10,00 (dieci/00),
quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed
all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa,
attivandolo direttamente nel corso della procedura di compilazione
della domanda. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. Il
mancato/tardivo pagamento del contributo per le spese relative
all'organizzazione ed all'espletamento del concorso costituisce causa
di esclusione dalla procedura concorsuale.
10. Qualora il/la candidato/a compili piu' volte il format
on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei
termini.
11. La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Art. 5 Contenuto e modalita' delle domande
Art. 5
Contenuto e modalita' delle domande
1. Nella domanda di cui all'art. 4 i candidati, a pena di
inammissibilita', devono dichiarare, sotto la propria responsabilita'
e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza);
e) il possesso dell'idoneita' fisica allo svolgimento delle
funzioni cui il concorso si riferisce;
f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi della vigente normativa, per averlo conseguito a
seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art.
127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
i) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
e di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a
conoscenza, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a
proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso
contrario, devono essere indicate le condanne (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento eventualmente reso e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
l) il possesso delle qualita' morali e di condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
del presente bando, con esplicita indicazione dell'universita'/ente
presso il quale e' stato conseguito e della data di conseguimento
ovvero di titolo di studio conseguito all'estero con l'indicazione
degli estremi del provvedimento che lo riconosca;
n) l'eventuale condizione prevista per l'applicazione di una
delle riserve di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del presente bando;
o) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) l'eventuale condizione di candidato portatore di handicap,
richiedendo l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari
per lo svolgimento delle prove. A tal fine il candidato deve
attestare di essere stato riconosciuto disabile mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica competente; il candidato che
rientri nella deroga di cui al successivo art. 8, comma 5, deve
produrre la certificazione di una struttura sanitaria pubblica,
attestante la percentuale di invalidita' posseduta;
r) l'eventuale condizione di candidato affetto da disturbi
specifici di apprendimento, ai sensi degli articoli 5 della legge 8
ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, facendo esplicita
richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o
dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessita'
che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica;
s) di aver versato il contributo stabilito dall'art. 4, comma
9, del presente bando;
t) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
2. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di
concorso.
3. L'amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Tutti i candidati devono dichiarare, altresi', di essere
disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi
dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Art. 6 Cause di esclusione
Art. 6
Cause di esclusione
1. Sono esclusi i candidati che:
a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al
concorso oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 1;
b) hanno prodotto domanda con modalita' diverse da quelle
indicate nell'art. 4;
c) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti
dall'art. 2;
d) non hanno provveduto al pagamento del contributo per le
spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso
secondo i termini e le modalita' prescritte dall'art. 4, comma 9;
e) non si presentano alle prove, per qualsiasi causa, o si
presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso
di validita'.
2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso con provvedimento motivato.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati sono ammessi a partecipare con riserva alle prove
concorsuali.
Art. 7 Commissione esaminatrice
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata, con
successivo decreto, dal segretario generale della Corte dei conti.
2. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita da un
magistrato della Corte dei conti che la presiede e da due componenti
esperti nelle materie oggetto del concorso. La commissione puo'
essere integrata da un componente esperto in lingua inglese. Svolge
le funzioni di segretario un funzionario della Corte dei conti.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 8 Prove d'esame
Art. 8
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova
orale, eventualmente precedute da una preselezione, e vertono sulle
materie indicate nell'art. 9.
2. Ove il numero delle domande sia superiore a 300, le prove
d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie
di quesiti a risposta multipla, di logica e comprensione del testo,
oltre che sugli argomenti riguardanti le materie oggetto delle prove
scritte e orali.
3. Per l'espletamento della prova preselettiva, da effettuarsi
con l'ausilio di sistemi computerizzati, l'amministrazione puo'
avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore
all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
6. L'archivio dei quesiti dal quale saranno sorteggiati quelli
oggetto della prova preselettiva sara' validato dalla commissione del
concorso.
7. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova
preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz da
somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse
articolarsi su piu' giornate, la commissione procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame.
8. Durante la prova preselettiva non e' ammessa la consultazione
di alcun testo.
9. Gli elaborati scritti consegnati dai candidati saranno
custoditi in busta sigillata. Le operazioni di correzione e di
abbinamento saranno effettuate alla presenza della commissione e di
candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo;
10. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n.
66 del 1º settembre 2023 e' reso noto il diario della eventuale prova
preselettiva, e delle prove scritte, comprensivo di giorno, ora, sede
e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
11. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata
la preselezione, risultino collocati in graduatoria entro i primi
centoventi posti. I candidati classificatisi al centoventesimo posto
con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte.
12. L'elenco dei candidati che supereranno la prova preselettiva
e' pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini
dell'ammissione alle prove scritte.
13. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
determinazione del punteggio complessivo.
Art. 9 Materie e modalita' delle prove
Art. 9
Materie e modalita' delle prove
1. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove.
2. Le prove concorsuali consistono in due prove scritte, la cui
durata e' stabilita dalla commissione esaminatrice, e una prova
orale. Le due prove scritte, di cui almeno una teorico-pratica,
riguardano le seguenti aree di conoscenza:
a) l'ingegneria del software, le pratiche di modellazione (con
particolare riferimento all'UML), lo sviluppo del software;
b) architetture, dimensionamento e gestione delle reti e dei
sistemi di comunicazione;
c) architettura dei sistemi di elaborazione;
d) metodologie e strumenti di project management innovativi
(agile, lean, design thinking);
e) tecniche e metodi di gestione della qualita' del software;
f) fondamenti di cybersecurity, con particolare riferimento a
tattiche, tecniche e procedure di difesa;
g) architettura e progettazione di sistemi in cloud computing;
h) strutture di dati, database relazionali e NoSQL;
i) architettura a servizi e microservizi;
j) ambienti di esecuzione e di gestione (DevOps, Continuous
Integration, Continuous Delivery);
k) fondamenti di intelligenza artificiale, modelli
supervisionati e non supervisionati;
l) piano triennale per l'informatica nella P.A.;
m) norme sull'amministrazione digitale.
3. La prima prova scritta della durata massima di sei ore
consiste in un elaborato relativo alla definizione complessiva di un
progetto nell'ambito della realizzazione, conduzione e gestione dei
sistemi informativi della pubblica amministrazione. La prova e'
diretta ad accertare le capacita' tecniche e organizzative, orientate
al problem-solving, del candidato.
4. La seconda prova scritta, della durata massima di tre ore,
consiste in una serie di quesiti a risposta sintetica, di natura
progettuale e manageriale, volti ad accertare sia la cultura generale
nel settore informatico, sia la capacita' nella pianificazione,
progettazione, realizzazione e conduzione di progetti complessi in
ambito informatico, con particolare riferimento al settore pubblico.
5. La commissione esaminatrice puo' stabilire che le prove
scritte abbiano durata inferiore a quella stabilita nei commi 1 e 2,
con determinazione da pubblicarsi, prima dell'espletamento delle
prove, sul sito istituzionale della Corte dei conti, alla voce
"Amministrazione trasparente - bandi di concorso". Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto
di introdurre nell'aula di esame e di avvalersi di telefoni
cellulari, calcolatrici, apparecchi informatici (a mero titolo
esemplificativo orologi smart watch), strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti
cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere,
nonche' di comunicare tra di loro. E' fatto, altresi', assoluto
divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame libri, periodici,
giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di qualsiasi genere. In
caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
7. I candidati possono consultare soltanto i dizionari ed i testi
di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice.
8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono
comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli
esami.
9. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato in
ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30.
10. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle
due prove scritte, anche su:
a) ordinamento della Corte dei conti;
b) elementi di diritto pubblico e amministrativo;
c) norme in materia di amministrazione digitale, e-government e
dematerializzazione;
d) disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione;
e) lingua inglese.
11. Al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato,
della lingua inglese ad un livello avanzato, e' prevista la lettura,
la traduzione di testi e la conversazione.
12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte.
13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di
ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
14. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
15. La commissione esaminatrice puo' stabilire, con
determinazione da pubblicarsi prima dell'inizio della prova orale sul
sito istituzionale della Corte dei conti, alla voce "Amministrazione
trasparente - bandi di concorso", che la stessa sia svolta in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei
partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita'.
16. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono
la votazione di almeno 21/30.
17. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel
colloquio.
18. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara'
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, alla voce
"Amministrazione trasparente - bandi di concorso". Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell'ammissione
alla prova orale.
19. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati tramite
PEC il voto riportato nelle due prove scritte nonche' la data e il
luogo di svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di
quello in cui dovra' sostenerlo.
Art. 10 Presentazione dei titoli di preferenza
Art. 10
Presentazione dei titoli di preferenza
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito positivo
la prova orale, i candidati che abbiano superato le prove d'esame
devono presentare a mezzo PEC all'indirizzo:
sg.servizio.accessi.mobilita.dotazioniorganiche@corteconticert.it la
documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali
titoli di preferenza o di precedenza di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione ai fini della
formazione della graduatoria dei vincitori.
Art. 11 Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
Art. 11
Titoli di preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sommando per ciascun candidato la
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione
conseguita nel colloquio.
2. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche.
3. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i
vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
4. Di tale provvedimento e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami" - ed e' pubblicato sul portale della Corte dei
conti di cui all'art. 4, comma 3, del presente bando.
5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto
per eventuali errori od omissioni, nonche' il termine di decorrenza
per eventuali impugnative.
6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori
del concorso, l'amministrazione rendera' note, tramite pubblicazione
sul sito istituzionale alla voce "Amministrazione trasparente - bandi
di concorso" le sedi da ricoprire.
Art. 12 Assegnazione dei posti ai vincitori
Art. 12
Assegnazione dei posti ai vincitori
1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare in
ordine di preferenza le amministrazioni e tutte le sedi disponibili
di cui al comma 6 dell'art. 11.
2. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli di
preferenza nell'assegnazione della sede, previsti dagli articoli 21,
comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono
farne espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di
cui al comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso
del titolo.
3. L'assegnazione presso l'amministrazione prescelta avverra'
sulla base dei posti messi a concorso, tenendo conto delle preferenze
espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso di
quanto previsto dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente
indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, si
procedera' all'assegnazione d'ufficio.
4. I candidati, in caso di nomina, dovranno permanere nella sede
di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 13 Nomina dei vincitori
Art. 13
Nomina dei vincitori
1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono acquisite d'ufficio, ai
sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1994, n. 445, le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda,
nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 3 del bando in
possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono
tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili
per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.
2. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si
presentino nel giorno fissato per la stipula del contratto, sebbene
regolarmente invitati, sono dichiarati decaduti con comunicazione
scritta da parte dell'amministrazione.
3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad
un periodo di prova della durata di quattro mesi, sulla base delle
disposizioni contrattuali. Dalla data di immissione in servizio
decorreranno gli effetti economici e giuridici connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro.
4. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono
subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.
Art. 14 Accesso agli atti del concorso
Art. 14
Accesso agli atti del concorso
1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' esercitato esclusivamente nei confronti della Corte dei conti,
quale amministrazione curante la gestione procedimentale del
concorso.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
Art. 15 Trattamento dei dati personali
Art. 15
Trattamento dei dati personali
1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del
regolamento (UE) 2016/679, e' la Corte dei conti.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del
regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione
in via telematica delle domande, e' Deda Next S.r.l. (gia' Dedagroup
Public Services S.r.l.), sulla base di atto di designazione della
Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato da Dedagroup Public
Services S.r.l. (ora Deda Next S.r.l.) in data 15 febbraio 2021 (atto
protocollato in entrata alla Corte dei conti con n. 484 del 16
febbraio 2021).
3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini
della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
"Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito
regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone preposte alla procedura di selezione individuate
dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di
trattamento dei dati personali la amministrazione puo' venire a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei
dati definisce "categorie particolari di dati personali" (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per
le sole finalita' connesse alla procedura o previste dalla legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento).
9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha
il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del regolamento).
10. Il titolare del trattamento indica i contatti al quale
l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: Corte dei conti, con sede in Roma (Italia) - viale Giuseppe
Mazzini n. 105 - 00195 (tel.: (+39) 06.38761; pec:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it)
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti
derivanti dal regolamento.
12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, il
dato di contatto con il responsabile della protezione dei dati e'
costituito dall'indirizzo di posta elettronica certificata:
responsabile.protezione.dati@corteconticert.it
13. Tale punto di contatto concerne le sole problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Art. 16 Norme finali e di salvaguardia
Art. 16
Norme finali e di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti.
2. E' fatta salva la possibilita' di ricorrere a diverse
modalita' di svolgimento della prova preselettiva e delle prove
d'esame, in coerenza con le disposizioni previste in seguito
all'eventuale insorgenza di un'emergenza di sanita' pubblica.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e
sul sito istituzionale della Corte dei conti.
4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 30 giugno 2023
Il Segretario generale: Massi