SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento del primo scaglione di centotrenta funzionari di vario profilo, area III, fascia retributiva F1, e di trentotto assistenti informatici, area II, fascia retributiva F2, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi, non rinnovabile, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa. (21E07205)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 06-07-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento del primo scaglione di centotrenta funzionari di vario profilo, area III, fascia retributiva F1, e di trentotto assistenti informatici, area II, fascia retributiva F2, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi, non rinnovabile, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa. (21E07205)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
  • Data: 06-07-2021
  • Scadenza: 05-08-2021

Art. 1 Posti a concorso

IL SEGRETARIO GENERALE 
                   della giustizia amministrativa 
 
    Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80,  recante  misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionali   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia, e  in  particolare  il  capo  II  del  titolo  II  nonche'
l'Allegato 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente  l'ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di  segreteria  ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, con  cui  e'  stato  adottato  il  regolamento
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea ai posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
generale  sulla  protezione  dei  dati),  di  seguito  denominato  il
"regolamento"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" come  modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni
di "adeguamento dell'ordinamento nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679"; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  "Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici"  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
aprile 2006, n.  184,  recante  "Regolamento  recante  disciplina  in
materia di accesso agli atti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 1014, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n.  66,  "Codice  dell'ordinamento  militare"  che  prevede  la
riserva obbligatoria del trenta per cento dei  posti  in  favore  dei
militari congedati senza demerito; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione"; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante   "Riordino   della   disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni"; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  Pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo"; 
    Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto l'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; 
    Visto  l'art.  16-octies,  commi   1-bis   e   1-quinquies,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186,  inserito
dall'art. 8, comma 1, del  decreto-legge  31  agosto  2016,  n.  168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; 
    Visti  i  Contratti  collettivi  nazionali  vigenti  relativi  al
personale del comparto funzioni centrali; 
    Vista  la  declaratoria  dei   profili   professionali   di   cui
all'Allegato III del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; 
    Visto   il   regolamento   di   organizzazione    degli    uffici
amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato  con  decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del  22  dicembre  2020,
registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni nella legge 28 maggio  2021,  n.  76,  recante  "Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"; 
    Visto il decreto  n.  198  del  14  giugno  2021  del  Segretario
generale  della  Giustizia  amministrativa  di  determina  a  bandire
concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento  a
tempo pieno e  determinato  di  un  primo  scaglione  di:  centoventi
funzionari  amministrativi  (Area  III  -   F1);   sette   funzionari
informatici (Area III - F1); tre funzionari statistici  (Area  III  -
F1) e trentotto assistenti informatici (Area II - F2); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e  prova
scritta,  per  il  reclutamento  a  tempo  pieno  e  determinato   di
centosessantotto unita' di personale non dirigenziale, facenti  parte
del primo scaglione del contingente da assumere a norma dell'art. 11,
comma 1, del titolo II del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, da
assegnare agli uffici per il processo nella misura e con  il  profilo
di seguito indicati: 
      a)  centoventi  funzionari  amministrativi,  Area  III,  fascia
retributiva F1 (cod. concorso "GA100"); 
      b) sette funzionari informatici, Area III,  fascia  retributiva
F1 (cod. concorso "GA200"); 
      c) tre funzionari statistici, Area III, fascia  retributiva  F1
(cod. concorso "GA300"); 
      d)  trentotto   assistenti   informatici,   Area   II,   fascia
retributiva F2 (cod. concorso "GA400"). 
    2. Le unita' di personale, di cui al comma  1,  sono  distribuite
presso  le  sedi  degli  Uffici  giudiziari  e   centrali,   per   il
potenziamento degli Uffici del  processo,  ai  fini  della  riduzione
delle pendenze e per  il  monitoraggio  della  progressiva  riduzione
dell'arretrato, come di seguito indicato: 
      a)  centoventi   funzionari   amministrativi   (cod.   concorso
"GA100"), da assegnare all'Ufficio del processo  presso  le  seguenti
sedi: 
        i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, trentaquattro
posti; 
        ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede  di
Roma, quaranta posti; 
        iii) Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Lombardia,
sede di Milano, sei posti; 
        iv) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, quattro
posti; 
        v) Tribunale amministrativo regionale per la  Campania,  sede
di Napoli, nove posti; 
        vi)  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Campania,
sezione staccata di Salerno, cinque posti; 
        vii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,  sede
di Palermo, dieci posti; 
        viii) Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sicilia,
sezione staccata di Catania, dodici posti; 
      b) sette funzionari  informatici  (cod.  concorso  "GA200")  da
assegnare al Consiglio di Stato, Servizio per l'informatica; 
      c)  tre  funzionari  statistici  (cod.  concorso  "GA300")   da
assegnare  al  Consiglio  di  Stato,  Segretariato   generale   della
Giustizia amministrativa; 
      d) trentotto assistenti informatici (cod. concorso "GA400")  da
assegnare all'Ufficio del Processo presso le seguenti sedi: 
        i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, otto posti; 
        ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede  di
Roma, nove posti; 
        iii) Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Lombardia,
sede di Milano, due posti; 
        iv) Tribunale amministrativo regionale  per  il  Veneto,  due
posti; 
        v) Tribunale amministrativo regionale per la  Campania,  sede
di Napoli, cinque posti; 
        vi)  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Campania,
sezione staccata di Salerno, due posti; 
        vii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,  sede
di Palermo, cinque posti; 
        viii) Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sicilia,
sezione staccata di Catania, cinque posti. 
    3. L'assunzione delle unita' del contingente del personale di cui
al comma 1 e' prevista dal 2 gennaio 2022 e la durata del rapporto di
lavoro e' pari a trenta mesi.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) titolo di studio previsto per l'accesso  alla  posizione  da
ricoprire, come indicato all'art. 3 per ciascun profilo. 
      I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un
Paese  dell'Unione  europea  sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,
purche' il titolo di studio sia  stato  equiparato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  38,  comma
3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui  il
titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sara' cura  del
candidato  dimostrare  l'equipollenza  mediante  la  produzione   del
provvedimento  che  la  riconosce.  Si   applicano   i   criteri   di
equipollenza e di equiparazione previsti  dal  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,   n.   509,   dal   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. 
      d)   idoneita'    fisica    alla    mansione    da    svolgere.
L'amministrazione ha  facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) eta' non inferiore agli anni diciotto. 
    2. Non possono accedere al concorso coloro che: 
      siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero siano stati licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver  conseguito  l'impiego
mediante la produzione di documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 
    3.  L'amministrazione  si   riserva   di   provvedere   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti,  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3 Titoli di studio richiesti per l'accesso e termine per il possesso dei requisiti

				Art. 3 
 
              Titoli di studio richiesti per l'accesso 
               e termine per il possesso dei requisiti 
 
    1. I titoli di studio richiesti per l'accesso  al  concorso,  per
ciascun profilo, sono quelli di seguito indicati: 
      a) funzionario amministrativo (cod. concorso "GA100"): 
        laurea di 1° livello secondo la  classificazione  di  cui  al
decreto ministeriale n. 270 del 2004: 
          i. L-14 - Scienze dei servizi giuridici; 
          ii. L-16 - Scienze politiche; 
          iii.  L-18  -  Scienze  dell'economia  e   della   gestione
aziendale; 
          iv. L-33 - Scienze economiche; 
          v. L-36 - Scienze dell'amministrazione; 
        laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n.  270  del
2004: 
          i. LMG/01 - Giurisprudenza; 
          ii. LM-56 - Scienze dell'economia; 
          iii. LM-77 - Scienze economico-aziendali; 
          iv. LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
          v. LM-52 - Relazioni internazionali; 
          vi. LM-62 - Scienze della politica; 
        diploma di laurea (DL), ovvero laurea  specialistica  (LS)  o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi  di  lauree  di
possibile equiparazione ai sensi del d.i. 9 luglio  2009,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  7  ottobre
2009, n. 233, nonche' ogni altro  titolo  di  studio  equipollente  a
dette lauree in base alla normativa vigente; 
      b) funzionario informatico (cod. concorso "GA200"): 
        laurea di 1° livello secondo la  classificazione  di  cui  al
decreto ministeriale n. 270 del 2004 : 
          i. L-08 - Ingegneria dell'informazione; 
          ii. L-30 - Scienze e tecnologie fisiche; 
          iii. L-31 - Scienze e tecnologie informatiche; 
          iv. L-35 - Scienze matematiche; 
          v. L-41 - Scienze statistiche; 
        laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n.  270  del
2004: 
          i. LM-17 - Fisica; 
          ii. LM-18 - Informatica; 
          iii. LM-32 - Ingegneria informatica; 
          iv. LM-40 - Matematica; 
          v. LM-43  -  Metodologie  informatiche  per  le  discipline
umanistiche; 
          vi.   LM-44   -    Modellistica    matematico-fisica    per
l'ingegneria; 
          vii. LM-66 - Sicurezza informatica; 
          viii. LM-82 - Scienze statistiche; 
          ix. LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie; 
          x.  LM-91   -   Tecniche   e   metodi   per   la   societa'
dell'informazione o in data science; 
          xi. LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni; 
          xii. LM-29 - Ingegneria elettronica; 
          xiii. LM-31 - Ingegneria gestionale; 
        diploma di laurea (DL), ovvero laurea  specialistica  (LS)  o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi  di  lauree  di
possibile equiparazione ai sensi del d.i. 9 luglio  2009,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  7  ottobre
2009, n. 233, nonche' ogni altro  titolo  di  studio  equipollente  a
dette lauree in base alla normativa vigente; 
      c) funzionario statistico (cod. concorso "GA300"): 
        laurea di 1° livello secondo la  classificazione  di  cui  al
decreto ministeriale n. 270 del 2004 : 
          i. L-33 - Statistica economica o equipollente; 
          ii. L-41 - Statistica o equipollente; 
        laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n.  270  del
2004: 
          i. LM-82 - Scienze statistiche o equipollente; 
          ii. LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie  o
equipollente; 
        diploma di laurea (DL), ovvero laurea  specialistica  (LS)  o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi  di  lauree  di
possibile equiparazione ai sensi del d.i. 9 luglio  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  7  ottobre
2009, n. 233, nonche' ogni altro  titolo  di  studio  equipollente  a
dette lauree in base alla normativa vigente; 
      d) assistente informatico (cod. concorso "GA400"): 
        diploma di  istituto  tecnico  settore  tecnologico  o  liceo
scientifico  a  indirizzo  informatico  o  scienze  applicate  oppure
diploma  di  perito  industriale  a  indirizzo   informatico   oppure
ragioniere programmatore. 
        In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado con l'indirizzo richiesto, possono partecipare,  per
questo profilo, coloro  che  possiedono  i  titoli  indicati  per  il
profilo di funzionario informatico. 
    2. I titoli di  studio  indicati  nel  presente  articolo  devono
essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  stabilito  dal
successivo  art.  4   per   la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione. 
    3. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione
puo' disporre,  in  ogni  momento,  l'esclusione  del  candidato  con
provvedimento motivato. 
    4. I candidati sono ammessi  a  partecipare  alla  procedura  con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
    5. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di  titoli
di  studio  equipollenti  a  quelli  richiesti,  a   condizione   che
l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza  del  termine
per la proposizione delle domande di partecipazione.

Art. 4 Presentazione della domanda di partecipazione - Termine e modalita'

				Art. 4 
 
                     Presentazione della domanda 
               di partecipazione - Termine e modalita' 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  17,00  del  trentesimo  giorno  successivo  alla   data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami"  -  nel
caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2. Ogni candidato puo' presentare domanda di  partecipazione  per
non piu' di un profilo e, nell'ambito di tale profilo,  per  un  solo
ufficio giudiziario tra quelli indicati all'art. 1, comma 2. Nel caso
di presentazione  di  piu'  domande  si  ritiene  valida  la  domanda
presentata per ultima, da intendersi quale irrevocabile ed  implicita
revoca di ogni precedente domanda. 
    3. Salvi i casi previsti dai successivi commi 4 e 5,  la  domanda
di partecipazione  deve  essere  presentata  esclusivamente  per  via
telematica, compilando l'apposito modulo elettronico,  attraverso  il
portale dei  concorsi  raggiungibile  dal  sito  istituzionale  della
Giustizia amministrativa, previa registrazione allo stesso attraverso
il  Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID)  seguendo   la
procedura  ivi  indicata.  Per  la  presentazione  della  domanda   i
candidati devono essere in possesso anche di un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato. 
    4. Possono avvalersi delle modalita'  cartacee  di  presentazione
della  domanda  di  partecipazione  i  candidati  in  condizioni   di
disabilita'  per  minorazioni  visive,   certificate   da   struttura
sanitaria pubblica, per i quali non risulti possibile l'utilizzo  del
portale  concorsi  della   Giustizia   amministrativa.   Gli   stessi
presentano la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema  di
cui all'Allegato 2 e la inviano o  la  consegnano  a  mano  entro  il
termine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: "Consiglio di Stato
- Segretariato generale della Giustizia amministrativa - Ufficio  per
il personale amministrativo e l'organizzazione  -  Ufficio  gestione,
corrispondenza, spedizione e protocollo informatico - piazza Capo  di
Ferro n. 13 - 00186 - Roma" indicando inderogabilmente sulla busta il
codice della procedura oggetto della domanda. 
    5.  I  candidati  che  intendono   allegare   alla   domanda   di
partecipazione un  numero  di  titoli  superiore  rispetto  a  quello
consentito dalla procedura on-line devono indicare nel "campo note" i
titoli non allegati e inviare, entro il termine di  scadenza  per  la
presentazione  della  domanda,   tali   titoli,   corredati   da   un
foliario-elenco degli stessi, indicando inderogabilmente sulla  busta
il codice della procedura per cui si partecipa e  il  nominativo  del
candidato. Non saranno valutati i  titoli  non  indicati  nel  "campo
note", sebbene spediti, ne' i titoli indicati nel "campo note" ma non
spediti. 
    6. Ai fini della tempestivita' dell'invio cartaceo della  domanda
di partecipazione nei casi previsti al comma 4, e dei titoli nei casi
previsti al comma 5, si considera utile la data della spedizione. 
    7. Le modalita' di presentazione delle domande di  partecipazione
e  dei  titoli  cui  ai  commi  4  e  5   possono   essere   adottate
esclusivamente nei casi ivi previsti. 
    8. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema  informativo  della  Giustizia  amministrativa,  i  candidati
saranno informati del  ripristino  delle  attivita'  mediante  avviso
pubblicato sul portale di cui al comma 3. 
    9. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito PEC da parte del  candidato  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del proprio recapito ne'  di  eventuali
disguidi determinati da una non corretta esecuzione  delle  procedure
prescritte.  Lo  stesso  vale  per  l'inesatta,  tardiva  o   mancata
comunicazione del proprio recapito per i candidati di cui al comma 4. 
    10. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a  risolvere
le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda  per  via
telematica mediante il portale di cui  al  comma  3,  possono  essere
indirizzate  esclusivamente  all'indirizzo   di   posta   elettronica
indicata nel medesimo portale. Ciascuna richiesta verra' evasa  entro
le quarantotto ore successive dall'invio della stessa a mezzo e-mail. 
    11. Per la partecipazione al concorso deve essere  effettuato  il
versamento del contributo di ammissione di euro 10,00  per  le  spese
relative all'organizzazione e all'espletamento del concorso, sul  c/c
postale n. 37142015 intestato a Banca d'Italia -  Tesoreria  centrale
dello Stato - entrate Consiglio di Stato e  tribunale  amministrativo
regionale  -  Ufficio   bilancio   ovvero   tramite   bonifico   IBAN
IT97L0760103200000037142015  con  indicazione   causale   "contributo
concorso a tempo determinato di n. 168 unita'".

Art. 5 Contenuto della domanda di partecipazione

				Art. 5 
 
              Contenuto della domanda di partecipazione 
 
    1.  Nella  domanda,  da  compilarsi  secondo  il  modulo  di  cui
all'Allegato 2,  il  candidato  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita', con autocertificazione resa ai sensi degli  articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: 
      a) il profilo e l'ufficio per cui  intende  partecipare  ed  il
relativo codice della procedura medesima indicato all'art.  1,  primo
comma; 
      b) cognome e nome, luogo e data di  nascita,  residenza  e,  se
nato all'estero, lo Stato e la localita'; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  ovvero  i
motivi della eventuale non iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      e) il codice fiscale; 
      f) di godere dei diritti civili e politici; 
      g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 
      h) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva ove
sussistenti; 
      i)  di  nonaver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso, anche all'estero (in caso contrario, il
candidato dovra' indicare le eventuali condanne riportate,  anche  se
siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,
ovvero applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art.  444
del codice di procedura penale e gli  eventuali  procedimenti  penali
pendenti, in Italia o all'estero); 
      j) il titolo di  studio  posseduto,  con  l'esatta  indicazione
della votazione conseguita, dell'Istituto  che  lo  ha  rilasciato  e
della data in cui  e'  stato  conseguito,  nonche'  gli  estremi  del
provvedimento di riconoscimento di  equipollenza  con  il  titolo  di
studio richiesto, qualora sia  stato  conseguito  all'estero.  Per  i
titoli di laurea conseguiti all'estero e' richiesta la  dichiarazione
di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Il
candidato che  non  sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; 
      k)  il  possesso  delle   qualita'   morali   e   di   condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      l) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. Nel caso  di
diversa causa di risoluzione del rapporto di  impiego,  il  candidato
deve indicarla espressamente. Nel  caso  di  decadenza  per  avvenuto
accertamento che l'impiego e' stato conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabili, vengono fatti
salvi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio
2007, n. 329; 
      m)  di  essere  o  non  essere  dipendente  di  altra  pubblica
amministrazione; 
      n) il possesso di eventuali titoli che, a parita' di punteggio,
danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487;  tali  titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del  termine  stabilito
per  la  presentazione  della  domanda  e  presentati  su   richiesta
dell'amministrazione, secondo le modalita' prescritte; 
      o) l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego cui il concorso si riferisce; 
      p) il candidato portatore di handicap deve indicare la  propria
condizione e specificare l'ausilio,  anche  informatico,  e  i  tempi
aggiuntivi eventualmente necessari per  lo  svolgimento  della  prova
scritta.  A  tal  fine,  il  candidato  portatore  di  handicap  deve
attestare   di   essere   stato   riconosciuto   disabile    mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, ovvero allegare  idonea  certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica competente; 
      q) il numero telefonico  e  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata - con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali successive variazioni; 
      r) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci; 
      s) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni; 
      t) per i profili  di  funzionario  amministrativo,  funzionario
statistico  e  funzionario  informatico,  il  possesso  di  eventuali
ulteriori  titoli  accademici  universitari  o  post-universitari  in
ambiti disciplinari attinenti al profilo  messo  a  concorso  nonche'
eventuali abilitazioni professionali coerenti con i profili medesimi;
per il profilo di assistente informatico  il  possesso  di  eventuali
titoli accademici universitari ulteriori rispetto a quello dichiarato
per l'accesso al concorso; 
      u) per il solo profilo di funzionario amministrativo: 
        i. la dichiarazione dell'eventuale positivo espletamento  del
tirocinio presso gli uffici giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
        ii.  la   dichiarazione   attestante   l'eventuale   avvenuto
completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del  decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo  parte  dell'Ufficio  per  il
processo come indicato dall'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato
dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114  nonche'  dell'art.
53-ter della legge 27 aprile 1982,  n.  186,  inserito  dall'art.  8,
comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.  168,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; 
        iii. la dichiarazione di eventuale positivo  svolgimento  del
periodo di perfezionamento nell'Ufficio del  processo  come  indicato
dall'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114 nonche' dell'art. 53-ter della  legge  27  aprile
1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma  1,  del  decreto-legge  31
agosto 2016, n. 168, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  25
ottobre 2016, n. 197. 
    2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione  dalla
procedura, secondo le modalita' indicate sul portale di cui  all'art.
4, comma 3, copia di un documento di identita' del candidato in corso
di  validita'  nonche'  copia  della  ricevuta  di   versamento   del
contributo di ammissione. 
    3. L'amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicita' delle dichiarazioni  rese  dai  candidati  come  previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    4. La comunicazione di eventuali cambiamenti dei dati di contatto
del candidato puo' avvenire esclusivamente attraverso il portale  dei
concorsi della Giustizia  amministrativa.  Per  i  candidati  di  cui
all'art. 4, comma 4, tale comunicazione puo' avvenire con  le  stesse
modalita' utilizzate per l'invio della domanda di partecipazione.

Art. 6 Cause di esclusione

				Art. 6 
 
                         Cause di esclusione 
 
    1. Non saranno ritenute valide le domande di  partecipazione  che
risultino incomplete o irregolari o  tardive,  che  non  siano  state
trasmesse secondo le modalita'  indicate  nell'art.  4  del  presente
bando o  che  non  contengano  tutte  le  indicazioni  richieste  nel
medesimo articolo e nell'art. 5. 
    2. Sono esclusi dalla procedura i  candidati  che  non  siano  in
possesso dei requisiti di ammissione indicati agli articoli 2 e 3 del
presente bando. 
    3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'amministrazione  puo'  disporre  l'esclusione  dei   candidati   in
qualsiasi momento della procedura concorsuale ove  sia  accertata  la
mancanza dei requisiti  di  ammissione  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione  nonche'
la mancata osservanza dei termini perentori  stabiliti  nel  presente
bando. 
    4. L'eventuale esclusione verra' comunicata all'interessato.

Art. 7 Commissione esaminatrice

				Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  La  procedura  concorsuale  e'  distinta  per  ogni   Ufficio
giudiziario  con  nomina  di  una  commissione   per   ogni   Ufficio
giudiziario  che  procede  alla  selezione   di   tutte   le   figure
professionali formando distinte graduatorie. 
    2. Per la selezione dei candidati per l'Ufficio del processo  del
Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo  regionale  per  il
Lazio, sede di Roma, e per la selezione dei funzionari informatici  e
dei funzionari  statistici  e'  nominata  un'unica  commissione,  che
stilera' un'unica graduatoria per ogni profilo,  compresi  quelli  da
reclutare presso il Servizio  per  l'informatica  e  il  Segretariato
generale   della   Giustizia   amministrativa.   Per   i   funzionari
amministrativi e gli assistenti informatici dell'Ufficio del processo
del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo  regionale  per
il Lazio, sede di  Roma,  l'assegnazione  avviene  su  decisione  del
Segretario generale della Giustizia amministrativa. 
    3. Le commissioni esaminatrici sono costituite  con  decreto  del
Segretario generale della Giustizia amministrativa e ciascuna di esse
e' composta da  un  magistrato  dell'Ufficio  giudiziario  e  da  due
dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. 
    4. Per la selezione degli assistenti informatici  la  commissione
puo' avvalersi di personale esperto dell'ufficio o  della  consulenza
del servizio per l'informatica.  Nella  commissione  competente  alla
selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo  del  Consiglio
di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,  sede
di Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito  da  un  dirigente
tecnico per la selezione  dei  funzionari  informatici  e  statistici
nonche' per quella degli assistenti informatici. 
    5. Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  dipendente
appartenente alla terza area funzionale.

Art. 8 Procedura concorsuale

				Art. 8 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. La  valutazione  dei  titoli  e'  espressa  in  trentesimi.  I
candidati che riportano  un  punteggio  minimo  pari  a  21/30,  sono
ammessi  alla  prova  scritta  in  ordine  di  punteggio,   fino   al
raggiungimento del numero  pari  a  cinque  volte  i  posti  messi  a
concorso per ciascun profilo. Laddove  il  numero  di  candidati  con
punteggio minimo di 21/30 sia inferiore a cinque volte il numero  dei
posti messi a concorso per ciascun profilo, sara' ammesso alla  prova
scritta, nel rispetto dell'ordine della  valutazione  conseguita,  un
numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari  a  cinque
volte i posti messi a concorso per  ciascun  profilo.  Sono  comunque
ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale a quello
dell'ultimo degli ammessi. 
    2. Ai fini della votazione complessiva, il  punteggio  conseguito
nella valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova
scritta. 
    3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  all'art.  9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 9 Valutazione dei titoli

				Art. 9 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La valutazione dei titoli, distintamente per  ciascun  profilo
individuato  dal  relativo  codice  concorso,  e'  effettuata   dalle
commissioni sulla base dei  titoli  dichiarati  dai  candidati  nella
domanda di partecipazione e alla stessa  allegati  ovvero,  nel  caso
previsto dall'art. 4, comma 5, indicati nel campo note della  domanda
trasmessa telematicamente e fatti pervenire con le modalita' indicate
nello stesso articolo. Non saranno  presi  in  considerazione  titoli
dichiarati e non allegati o pervenuti successivamente  alla  scadenza
del termine per la presentazione della domanda. 
    2. I titoli di cui il candidato richiede  la  valutazione  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda di partecipazione. Le equipollenze dei  titoli  oggetto
di valutazione sono quelle riconosciute alla scadenza del termine per
la presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ferma restando la piena autonomia delle commissioni,  al  fine
di garantire il rispetto dei termini previsti dall'art. 14, comma  8,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e l'uniformita' di valutazione
e' istituito dal Segretario generale della Giustizia  amministrativa,
su richiesta  dei  Presidenti  degli  Uffici  giudiziari,  presso  la
segreteria del Segretariato generale della  Giustizia  amministrativa
un gruppo di lavoro, costituito da dipendenti della segreteria  e  da
due dipendenti del Servizio per l'informatica  (Spi),  che  svolgera'
una verifica preistruttoria dei titoli di cui all'art. 9 del presente
bando in relazione  a  tutte  le  figure  professionali  oggetti  del
presente bando. Gli esiti di  tale  verifica  saranno  immediatamente
trasmessi alle competenti commissioni esaminatrici. 
    4. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve  previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, i titoli valutabili e i  punteggi  massimi  attribuibili
sono esclusivamente quelli rientranti  nelle  categorie  specificate,
per ciascun profilo,  nell'Allegato  1  al  presente  bando,  che  ne
costituisce parte integrante. 
    5. Con avviso pubblicato sul sito  internet  istituzionale  della
Giustizia  amministrativa  (www.giustizia-amministrativa.it),   nella
sezione amministrazione trasparente,  saranno  indicati  i  candidati
ammessi alla prova scritta e sara' indicato il luogo  di  svolgimento
della stessa.

Art. 10 Prova scritta

				Art. 10 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La prova scritta consistera' in un elaborato con due  risposte
sui seguenti argomenti: 
      a) funzionario amministrativo (cod. concorso "GA100"): 
        a1) diritto amministrativo sostanziale; 
        a2) diritto amministrativo processuale; 
      b) funzionario informatico (cod. concorso "GA200"): 
        b1)  norme  di  riferimento  in  materia   di   e-government,
dematerializzazione, cooperazione informatica e,  piu'  in  generale,
dei temi trattati dal Codice dell'amministrazione digitale;  tecniche
e metodologie orientate alla  modellizzazione  di  processi,  dati  e
architetture in ambito ICT; 
        b2) elementi di diritto amministrativo processuale, anche con
riferimento al Processo amministrativo telematico; 
      c) funzionario statistico (cod. concorso "GA300"): 
        c1) metodi  di  analisi,  presentazione  e  previsione  delle
tendenze fondamentali individuabili in grandi  flussi  di  dati  (Big
data),  con  particolare  riferimento  alle   principali   tecnologie
necessarie all'elaborazione degli stessi; 
        c2) elementi di diritto amministrativo processuale, anche con
riferimento al Processo amministrativo telematico; 
      d) assistente informatico (cod. concorso "GA400"): 
        d1)  elementi  normativi  sull'informatica   nella   pubblica
amministrazione,  tecniche  e   metodi   di   dematerializzazione   e
digitalizzazione dei processi; 
        d2) elementi di diritto amministrativo processuale. 
    2. La prova scritta si svolgera' secondo il seguente calendario: 
      lunedi' 11 ottobre, dalle ore 8,00, per  le  procedure  gestite
dalla Commissione per gli Uffici del processo di Roma  (Consiglio  di
Stato e Tribunale amministrativo regionale Lazio) e per le  procedure
gestite  dalla  medesima  commissione  e  relative  ai   profili   di
funzionario informatico e funzionario statistico; 
      lunedi' 11 ottobre, dalle ore 15,00, per la  procedura  gestita
dalla  Commissione  per  l'Ufficio   del   processo   del   Tribunale
amministrativo regionale Lombardia, sede di Milano; 
      martedi' 12 ottobre, dalle ore 8,00, per la  procedura  gestita
dalla  Commissione  per  l'Ufficio   del   processo   del   Tribunale
amministrativo regionale Campania, sede di Napoli; 
      martedi' 12 ottobre, dalle ore 15,00, per la procedura  gestita
dalla  Commissione  per  l'Ufficio   del   processo   del   Tribunale
amministrativo regionale Campania, sezione di Salerno; 
      mercoledi' 13 ottobre, dalle ore 8,00, per la procedura gestita
dalla  Commissione  per  l'Ufficio   del   processo   del   Tribunale
amministrativo regionale Sicilia, sede di Palermo; 
      mercoledi' 13  ottobre,  dalle  ore  15,00,  per  la  procedura
gestita dalla Commissione per l'Ufficio del  processo  del  Tribunale
amministrativo regionale Sicilia, sezione di Catania; 
      giovedi' 14 ottobre, dalle ore 8,00, per la  procedura  gestita
dalla  Commissione  per  l'Ufficio   del   processo   del   Tribunale
amministrativo regionale Veneto. 
    Il predetto calendario sara' confermato tramite avviso pubblicato
in data  1°  ottobre  2021  sul  sito  internet  istituzionale  della
Giustizia  amministrativa   (www.giustizia-amministrativa.it)   nella
sezione amministrazione trasparente. Eventuali variazioni di giorni o
di orari che potrebbero intervenire successivamente, anche alla  luce
dell'andamento dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  saranno
comunicate tramite  pubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale
della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it)  dal
giorno 2 ottobre 2021 sino al 10 ottobre 2021. 
    Nello stesso comunicato saranno indicati il luogo e le  modalita'
di   espletamento   della   prova   scritta   anche   tenendo   conto
dell'andamento dell'emergenza epidemiologica. 
    Ulteriori ed  eventuali  indicazioni  relative  allo  svolgimento
delle  prove  saranno  pubblicate  sul  sito  internet  istituzionale
dell'amministrazione. 
    Le pubblicazioni sul sito internet istituzionale della  Giustizia
amministrativa  sostituiscono   le   pubblicazioni   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e  hanno  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
    I candidati con minorazione della vista  possono  chiedere  nella
domanda  che  le  segnalazioni  di  cui  al  comma  2   siano   fatte
all'indirizzo di posta elettronica  certificata  (PEC)  personalmente
intestato al candidato. 
    3. Per l'espletamento della prova scritta  i  candidati  hanno  a
disposizione tre ore. Gli elaborati redatti dai candidati di cui alle
lettere a), b) e c) non devono essere piu' lunghi di tre facciate per
ogni quesito. Gli elaborati redatti dai candidati di cui alle lettere
d) non devono essere piu' lunghi di due facciate per ogni quesito. 
    4. Per l'espletamento della prova scritta il concorrente non puo'
disporre di  telefoni  cellulari,  apparecchiature  informatiche  (ad
esempio orologi swatch touch o  tablet).  Sono  esclusi  anche  testi
scritti, ivi compresi dizionari, codici e raccolte  di  leggi,  anche
non commentati. Tutto il materiale, informatico e cartaceo,  comunque
portato deve essere  consegnato  prima  dell'inizio  della  prova  al
personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine
delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'. 
    5. Durante lo svolgimento della prova  i  candidati  non  possono
comunicare tra loro,  pena  l'immediata  espulsione  dall'aula  degli
esami. 
    6. La violazione delle suddette misure  da  parte  dei  candidati
comporta l'esclusione dal concorso. 
    7.  L'elaborato  oggetto  della  prova  scritta  e'  valutato  in
trentesimi. Il voto e' il risultato dalla media dei voti attribuiti a
ciascuno dei quesiti oggetto dell'elaborato,  anch'essi  espressi  in
trentesimi. La prova si intende superata dal  candidato  che  ottiene
una valutazione media sui due quesiti non inferiore a 21/30,  con  un
voto non inferiore a 18/30 in uno dei due quesiti. 
    8. Fermi restando i criteri di valutazione  dei  titoli  indicati
all'Allegato 1, la commissione esaminatrice stabilisce i  sub-criteri
di valutazione dei titoli e i  criteri  di  valutazione  della  prova
scritta da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare il
relativo punteggio. Ogni commissione e' autonoma  nell'individuazione
dei criteri e delle modalita' di valutazione della prova scritta.

Art. 11 Titoli di preferenza e formazione della graduatoria

				Art. 11 
 
         Titoli di preferenza e formazione della graduatoria 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per il profilo  di
funzionario amministrativo, costituiscono  titoli  di  preferenza,  a
parita' di merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'Ufficio per  il  processo,  ai  sensi  dell'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, come modificato dall'art.  50  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, nonche' dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.
186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016,
n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'Ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato
dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche'  dell'art.
53-ter della legge 27 aprile 1982,  n.  186,  inserito  dall'art.  8,
comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.  168,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. 
    2. A parita' dei titoli preferenziali di cui al precedente  comma
1 e di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di  eta',
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.  127.
Analogamente, e' preferito il piu' giovane d'eta'  nelle  graduatorie
relative a ciascuno degli altri profili. 
    3.  Il  possesso  dei  requisiti  di  accesso,  dei   titoli   di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza  dovra'  essere
documentato esclusivamente con le  modalita'  indicate  nel  presente
bando e nello schema di domanda, che ne costituisce parte integrante. 
    4. L'amministrazione si avvale  dei  candidati  risultati  idonei
alla  presente  selezione  per  le  eventuali  sostituzioni  che   si
rendessero necessarie nel corso dei trenta mesi. 
    5. Il 30 giugno 2024 la graduatoria cessa di  essere  efficace  e
non e' piu' possibile il suo scorrimento.

Art. 12 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

				Art. 12 
 
                    Approvazione e pubblicazione 
                     della graduatoria di merito 
 
    1. Ciascuna commissione  esaminatrice  forma  la  graduatoria  di
merito  per  ciascun  profilo,  sulla  base  del   punteggio   totale
risultante dalla valutazione dei titoli dichiarati  e  del  punteggio
conseguito alla prova scritta e la trasmette al  Segretario  generale
per la Giustizia amministrativa per la relativa approvazione. 
    2. Qualora una  graduatoria  risultasse  incapiente  rispetto  ai
posti messi a concorso per un  profilo  in  un  Ufficio  giudiziario,
l'amministrazione potra'  coprire  i  posti  non  assegnati  mediante
scorrimento delle graduatorie dei  candidati  risultati  idonei,  non
vincitori, del medesimo profilo in un altro Ufficio  giudiziario;  lo
scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior
numero di idonei e, in  caso  di  pari  numero  di  idonei,  seguendo
l'ordine degli Uffici giudiziari come indicati all'articoli 1,  comma
2, del presente bando. 
    3. Con  apposito  provvedimento  del  Segretario  generale  della
Giustizia   amministrativa,   riconosciuta   la    regolarita'    del
procedimento, saranno approvate le graduatorie finali e, per ciascuna
sede,  dichiarati  i  vincitori  del   concorso,   sotto   condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione all'impiego. Il decreto del  Segretario  generale  della
Giustizia amministrativa sara' pubblicato sulla home  page  del  sito
internet     istituzionale     della     Giustizia     amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it).

Art. 13 Costituzione del rapporto di lavoro e vincolo di permanenza nella sede

				Art. 13 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
                 e vincolo di permanenza nella sede 
 
    1. Il personale di cui all'art. 1 permane nella sede di  concorso
per l'intera durata del contratto a tempo determinato (pari a  trenta
mesi). 
    2. L'attivita' e' svolta prevalentemente in modalita'  lavorativa
da  remoto,  secondo  i  criteri  e  le  determinazioni  assunte  dal
Presidente dell'Ufficio giudiziario,  di  intesa  con  il  Segretario
generale, in considerazione delle necessita' legate  all'Ufficio  del
processo. 
    3. E' esclusa ogni forma di mobilita', anche temporanea,  durante
il periodo di durata del contratto. 
    4. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale  di  lavoro,  a
tempo pieno e determinato, ai sensi della normativa  vigente  per  lo
svolgimento delle mansioni del profilo di riferimento, con  presa  di
servizio avente la stessa decorrenza per tutto  il  personale  e  per
tutti gli Uffici del processo. 
    5. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione   circa    l'insussistenza    delle    situazioni    di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    6. I vincitori  portatori  di  handicap  dovranno  presentare  un
certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla  data  di
assunzione, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale  competente  per
territorio o da un medico militare in servizio permanente  effettivo,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego;
il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile
con le mansioni dell'impiego da svolgere. 
    7. La capacita'  lavorativa  del  candidato  disabile  che  abbia
partecipato alle procedure  e  si  trovi  nelle  condizioni  previste
dall'art. 3, legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  e'  accertata  dalla
commissione di cui all'art. 4 della medesima legge. 
    8. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori in base alla normativa vigente. 
    9. I vincitori dovranno altresi'  presentare  una  dichiarazione,
sottoscritta sotto la  propria  responsabilita'  ed  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante che gli  stati,  fatti  e  qualita'
personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
partecipazione non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,  l'amministrazione  effettuera'  idonei   controlli,   anche   a
campione, sulla  veridicita'  delle  predette  dichiarazioni  con  le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto,
in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 
    10. L'amministrazione si riserva  di  accertare,  anche  dopo  la
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  il  possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando per  l'ammissione  all'impiego,
in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo  contratto
si intenderanno risolti a tutti gli effetti. 
    11. I  vincitori  del  concorso  che  non  si  presentino,  senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto  individuale
di lavoro, saranno considerati rinunciatari. 
    12. I vincitori del concorso che  non  assumano  servizio,  senza
giustificato  motivo,  entro  il  termine  stabilito  nel   contratto
individuale di lavoro decadranno dall'assunzione. 
    13. I vincitori assunti in servizio a tempo  determinato  saranno
soggetti a un periodo di prova della durata di quattro settimane.

Art. 14 Cause di incompatibilita'

				Art. 14 
 
                      Cause di incompatibilita' 
 
    1. Le incompatibilita' all'impiego sono disciplinate dall'art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2.  Per  il  funzionario   amministrativo   e'   in   ogni   caso
incompatibile l'attivita'  di  patrocinio  legale  in  ogni  tipo  di
contenzioso. Nella vigenza del rapporto di lavoro sara' necessaria la
cancellazione  o,  quanto  meno  la  sospensione,  dall'Ordine  degli
avvocati e dai Collegi professionali.

Art. 15 Trattamento economico

				Art. 15 
 
                        Trattamento economico 
 
    1. Per il trattamento economico fondamentale ed accessorio  e  ad
ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i  funzionari  dei
diversi profili e gli assistenti addetti all'Ufficio per il  processo
sono equiparati, rispettivamente, ai profili dell'Area III, posizione
economica F1, e Area II, posizione economica F2. Al personale assunto
non spetta la voce accessoria di  cui  all'art.  37,  comma  13,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
    2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato  e'
autorizzata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di  cui  all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori  della
dotazione organica del personale amministrativo  e  delle  assunzioni
gia' programmate.

Art. 16 Valutazione del servizio prestato

				Art. 16 
 
                  Valutazione del servizio prestato 
 
    1. Il servizio prestato con merito  e  debitamente  attestato  al
termine del rapporto di lavoro  a  tempo  determinato  dal  personale
assunto con la qualifica di funzionario  amministrativo  in  possesso
della laurea in giurisprudenza: 
      i) costituisce titolo valutabile al concorso  per  referendario
di Tribunale amministrativo  regionale  e  titolo  per  l'accesso  al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art.  2  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni; 
      ii)  costituisce  anzianita'  computabile  per  il  concorso  a
referendario di Tribunale amministrativo regionale; 
      iii)  equivale  ad  un  anno  di  tirocinio  professionale  per
l'accesso alla professione di avvocato; 
      iv) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola  di
specializzazione per le  professioni  legali,  fermo  il  superamento
delle verifiche intermedie  e  delle  prove  finali  d'esame  di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; 
      v)  costituisce  titolo  di  preferenza  per   l'accesso   alla
magistratura onoraria, ai sensi dell'art. 4,  comma  3,  del  decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
    2.  L'amministrazione  della  Giustizia   amministrativa,   nelle
successive  procedure  di  selezione  per  il   personale   a   tempo
indeterminato,  puo'  prevedere  l'attribuzione   di   un   punteggio
aggiuntivo in favore del personale che, al termine  del  rapporto  di
lavoro, abbia ricevuto, dal Presidente dell'Ufficio giudiziario  dove
ha prestato servizio, un attestato di "servizio prestato con merito",
rilasciato sulla base dei criteri stabiliti  in  via  preventiva  dal
Segretario generale della Giustizia amministrativa.  Per  i  concorsi
indetti  da  altre   amministrazioni   dello   Stato,   la   suddetta
attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli
e di merito, a norma dell'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 17 Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso

				Art. 17 
 
                   Trattamento dei dati personali 
                  ed accesso agli atti del concorso 
 
    1.   Titolare   del   trattamento   dei   dati    personali    e'
l'amministrazione  Consiglio  di  Stato  -  Tribunali  amministrativi
regionali. 
    2.  La  presentazione  della  domanda  di   partecipazione   alla
procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati  personali  ai
fini della  gestione  della  procedura  medesima,  nel  rispetto  del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati),  (di   seguito
regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    3. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura e per la  formazione  di
eventuali ulteriori atti alla stessa connessi,  anche  con  l'uso  di
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per  perseguire
tali finalita'. 
    La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi  nell'art.  6,
paragrafo 1, lettera c), nell' art. 9, paragrafo 2, lettera  b),  del
regolamento e negli  articoli  2-sexies,  comma  2,  lettera  dd),  e
2-octies, comma 3, lettera a),  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dalla procedura. 
    4.  I  dati  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  presso   il
Segretariato generale della Giustizia  amministrativa  e  presso  gli
uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le  finalita'  di
gestione della procedura e vengono trattati  dalle  persone  preposte
alla  procedura   di   selezione   individuate   dall'amministrazione
nell'ambito della procedura medesima. 
    5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali,  l'amministrazione  venisse  a  conoscenza  di   categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art.  9  del  Regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi  del  successivo  art.  10,  essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole  finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 
    6. Ai sensi degli articoli 15 e  seguenti  del  regolamento,  gli
interessati  hanno  diritto  di  ottenere  dal  titolare,  nei   casi
previsti,  l'accesso  ai  dati  personali  e  la   rettifica   o   la
cancellazione degli stessi o la limitazione del  trattamento  che  li
riguarda o di opporsi al trattamento. 
    Qualora  l'interessato  ritenga  che  il  trattamento  dei   dati
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha
il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei  dati
personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento  stesso,  o  di
adire le opportune  sedi  giudiziarie,  ai  sensi  dell'art.  79  del
regolamento. 
    7. Si forniscono i seguenti dati di  contatto  (casella  PEC)  al
quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare  i  diritti  sopra
indicati: cds-affarigenerali@ga-cert.it 
    Gli interessati  possono,  inoltre,  contattare  il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. I dati di contatto del responsabile  della
protezione   dei   dati   sono:   PEC   rpd@ga-cert.it    -    e-mail
rpd@giustizia-amministrativa.it Tali dati di contatto  concernono  le
sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali  e  non
l'andamento della procedura selettiva o la presentazione  di  istanze
di autotutela. 
    8.  La  competenza  per  l'accesso  agli  atti  della   procedura
concorsuale e' in capo all'ufficio  presso  il  quale  si  svolge  la
procedura.

Art. 18 Norma di salvaguardia e pubblicazione del bando

				Art. 18 
 
                        Norma di salvaguardia 
                      e pubblicazione del bando 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando  si  osservano,  se
compatibili, le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in
materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale. 
    2. L'assunzione  del  personale  di  cui  al  presente  bando  e'
autorizzata subordinatamente all'approvazione del Piano nazionale per
la ripresa e la resilienza da parte della commissione europea. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nella  Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    4. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 21 giugno 2021  
 
                                     Il Segretario generale: Carlotti

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