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- Atto numero 21E07205 del 06-07-2021
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento del primo scaglione di centotrenta funzionari di vario profilo, area III, fascia retributiva F1, e di trentotto assistenti informatici, area II, fascia retributiva F2, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi, non rinnovabile, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa. (21E07205)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 06-07-2021
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento del primo scaglione di centotrenta funzionari di vario profilo, area III, fascia retributiva F1, e di trentotto assistenti informatici, area II, fascia retributiva F2, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi, non rinnovabile, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa. (21E07205)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
- Data: 06-07-2021
- Scadenza: 05-08-2021
Art. 1 Posti a concorso
IL SEGRETARIO GENERALE
della giustizia amministrativa
Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia, e in particolare il capo II del titolo II nonche'
l'Allegato 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il
"regolamento";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni
di "adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679";
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici" ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12
aprile 2006, n. 184, recante "Regolamento recante disciplina in
materia di accesso agli atti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare" che prevede la
riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei
militari congedati senza demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive
modifiche e integrazioni, recante "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la
concretezza delle azioni delle Pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo";
Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111;
Visto l'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito
dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Visti i Contratti collettivi nazionali vigenti relativi al
personale del comparto funzioni centrali;
Vista la declaratoria dei profili professionali di cui
all'Allegato III del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici
amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020,
registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con
modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
Visto il decreto n. 198 del 14 giugno 2021 del Segretario
generale della Giustizia amministrativa di determina a bandire
concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a
tempo pieno e determinato di un primo scaglione di: centoventi
funzionari amministrativi (Area III - F1); sette funzionari
informatici (Area III - F1); tre funzionari statistici (Area III -
F1) e trentotto assistenti informatici (Area II - F2);
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e prova
scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di
centosessantotto unita' di personale non dirigenziale, facenti parte
del primo scaglione del contingente da assumere a norma dell'art. 11,
comma 1, del titolo II del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, da
assegnare agli uffici per il processo nella misura e con il profilo
di seguito indicati:
a) centoventi funzionari amministrativi, Area III, fascia
retributiva F1 (cod. concorso "GA100");
b) sette funzionari informatici, Area III, fascia retributiva
F1 (cod. concorso "GA200");
c) tre funzionari statistici, Area III, fascia retributiva F1
(cod. concorso "GA300");
d) trentotto assistenti informatici, Area II, fascia
retributiva F2 (cod. concorso "GA400").
2. Le unita' di personale, di cui al comma 1, sono distribuite
presso le sedi degli Uffici giudiziari e centrali, per il
potenziamento degli Uffici del processo, ai fini della riduzione
delle pendenze e per il monitoraggio della progressiva riduzione
dell'arretrato, come di seguito indicato:
a) centoventi funzionari amministrativi (cod. concorso
"GA100"), da assegnare all'Ufficio del processo presso le seguenti
sedi:
i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, trentaquattro
posti;
ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma, quaranta posti;
iii) Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
sede di Milano, sei posti;
iv) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, quattro
posti;
v) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede
di Napoli, nove posti;
vi) Tribunale amministrativo regionale per la Campania,
sezione staccata di Salerno, cinque posti;
vii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede
di Palermo, dieci posti;
viii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione staccata di Catania, dodici posti;
b) sette funzionari informatici (cod. concorso "GA200") da
assegnare al Consiglio di Stato, Servizio per l'informatica;
c) tre funzionari statistici (cod. concorso "GA300") da
assegnare al Consiglio di Stato, Segretariato generale della
Giustizia amministrativa;
d) trentotto assistenti informatici (cod. concorso "GA400") da
assegnare all'Ufficio del Processo presso le seguenti sedi:
i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, otto posti;
ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma, nove posti;
iii) Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
sede di Milano, due posti;
iv) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, due
posti;
v) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede
di Napoli, cinque posti;
vi) Tribunale amministrativo regionale per la Campania,
sezione staccata di Salerno, due posti;
vii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede
di Palermo, cinque posti;
viii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione staccata di Catania, cinque posti.
3. L'assunzione delle unita' del contingente del personale di cui
al comma 1 e' prevista dal 2 gennaio 2022 e la durata del rapporto di
lavoro e' pari a trenta mesi.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) titolo di studio previsto per l'accesso alla posizione da
ricoprire, come indicato all'art. 3 per ciascun profilo.
I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un
Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali,
purche' il titolo di studio sia stato equiparato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma
3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il
titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sara' cura del
candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del
provvedimento che la riconosce. Si applicano i criteri di
equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011.
d) idoneita' fisica alla mansione da svolgere.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;
e) qualita' morali e condotta incensurabili;
f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
g) eta' non inferiore agli anni diciotto.
2. Non possono accedere al concorso coloro che:
siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
3. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Art. 3 Titoli di studio richiesti per l'accesso e termine per il possesso dei requisiti
Art. 3
Titoli di studio richiesti per l'accesso
e termine per il possesso dei requisiti
1. I titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso, per
ciascun profilo, sono quelli di seguito indicati:
a) funzionario amministrativo (cod. concorso "GA100"):
laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al
decreto ministeriale n. 270 del 2004:
i. L-14 - Scienze dei servizi giuridici;
ii. L-16 - Scienze politiche;
iii. L-18 - Scienze dell'economia e della gestione
aziendale;
iv. L-33 - Scienze economiche;
v. L-36 - Scienze dell'amministrazione;
laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del
2004:
i. LMG/01 - Giurisprudenza;
ii. LM-56 - Scienze dell'economia;
iii. LM-77 - Scienze economico-aziendali;
iv. LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
v. LM-52 - Relazioni internazionali;
vi. LM-62 - Scienze della politica;
diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di
possibile equiparazione ai sensi del d.i. 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre
2009, n. 233, nonche' ogni altro titolo di studio equipollente a
dette lauree in base alla normativa vigente;
b) funzionario informatico (cod. concorso "GA200"):
laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al
decreto ministeriale n. 270 del 2004 :
i. L-08 - Ingegneria dell'informazione;
ii. L-30 - Scienze e tecnologie fisiche;
iii. L-31 - Scienze e tecnologie informatiche;
iv. L-35 - Scienze matematiche;
v. L-41 - Scienze statistiche;
laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del
2004:
i. LM-17 - Fisica;
ii. LM-18 - Informatica;
iii. LM-32 - Ingegneria informatica;
iv. LM-40 - Matematica;
v. LM-43 - Metodologie informatiche per le discipline
umanistiche;
vi. LM-44 - Modellistica matematico-fisica per
l'ingegneria;
vii. LM-66 - Sicurezza informatica;
viii. LM-82 - Scienze statistiche;
ix. LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie;
x. LM-91 - Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione o in data science;
xi. LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni;
xii. LM-29 - Ingegneria elettronica;
xiii. LM-31 - Ingegneria gestionale;
diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di
possibile equiparazione ai sensi del d.i. 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre
2009, n. 233, nonche' ogni altro titolo di studio equipollente a
dette lauree in base alla normativa vigente;
c) funzionario statistico (cod. concorso "GA300"):
laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al
decreto ministeriale n. 270 del 2004 :
i. L-33 - Statistica economica o equipollente;
ii. L-41 - Statistica o equipollente;
laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del
2004:
i. LM-82 - Scienze statistiche o equipollente;
ii. LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie o
equipollente;
diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di
possibile equiparazione ai sensi del d.i. 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre
2009, n. 233, nonche' ogni altro titolo di studio equipollente a
dette lauree in base alla normativa vigente;
d) assistente informatico (cod. concorso "GA400"):
diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo
scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure
diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure
ragioniere programmatore.
In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado con l'indirizzo richiesto, possono partecipare, per
questo profilo, coloro che possiedono i titoli indicati per il
profilo di funzionario informatico.
2. I titoli di studio indicati nel presente articolo devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
successivo art. 4 per la presentazione delle domande di
partecipazione.
3. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione
puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato con
provvedimento motivato.
4. I candidati sono ammessi a partecipare alla procedura con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
5. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di titoli
di studio equipollenti a quelli richiesti, a condizione che
l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza del termine
per la proposizione delle domande di partecipazione.
Art. 4 Presentazione della domanda di partecipazione - Termine e modalita'
Art. 4
Presentazione della domanda
di partecipazione - Termine e modalita'
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 17,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - nel
caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Ogni candidato puo' presentare domanda di partecipazione per
non piu' di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per un solo
ufficio giudiziario tra quelli indicati all'art. 1, comma 2. Nel caso
di presentazione di piu' domande si ritiene valida la domanda
presentata per ultima, da intendersi quale irrevocabile ed implicita
revoca di ogni precedente domanda.
3. Salvi i casi previsti dai successivi commi 4 e 5, la domanda
di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via
telematica, compilando l'apposito modulo elettronico, attraverso il
portale dei concorsi raggiungibile dal sito istituzionale della
Giustizia amministrativa, previa registrazione allo stesso attraverso
il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) seguendo la
procedura ivi indicata. Per la presentazione della domanda i
candidati devono essere in possesso anche di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato.
4. Possono avvalersi delle modalita' cartacee di presentazione
della domanda di partecipazione i candidati in condizioni di
disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura
sanitaria pubblica, per i quali non risulti possibile l'utilizzo del
portale concorsi della Giustizia amministrativa. Gli stessi
presentano la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di
cui all'Allegato 2 e la inviano o la consegnano a mano entro il
termine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: "Consiglio di Stato
- Segretariato generale della Giustizia amministrativa - Ufficio per
il personale amministrativo e l'organizzazione - Ufficio gestione,
corrispondenza, spedizione e protocollo informatico - piazza Capo di
Ferro n. 13 - 00186 - Roma" indicando inderogabilmente sulla busta il
codice della procedura oggetto della domanda.
5. I candidati che intendono allegare alla domanda di
partecipazione un numero di titoli superiore rispetto a quello
consentito dalla procedura on-line devono indicare nel "campo note" i
titoli non allegati e inviare, entro il termine di scadenza per la
presentazione della domanda, tali titoli, corredati da un
foliario-elenco degli stessi, indicando inderogabilmente sulla busta
il codice della procedura per cui si partecipa e il nominativo del
candidato. Non saranno valutati i titoli non indicati nel "campo
note", sebbene spediti, ne' i titoli indicati nel "campo note" ma non
spediti.
6. Ai fini della tempestivita' dell'invio cartaceo della domanda
di partecipazione nei casi previsti al comma 4, e dei titoli nei casi
previsti al comma 5, si considera utile la data della spedizione.
7. Le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione
e dei titoli cui ai commi 4 e 5 possono essere adottate
esclusivamente nei casi ivi previsti.
8. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del
sistema informativo della Giustizia amministrativa, i candidati
saranno informati del ripristino delle attivita' mediante avviso
pubblicato sul portale di cui al comma 3.
9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito PEC da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del proprio recapito ne' di eventuali
disguidi determinati da una non corretta esecuzione delle procedure
prescritte. Lo stesso vale per l'inesatta, tardiva o mancata
comunicazione del proprio recapito per i candidati di cui al comma 4.
10. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere
le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda per via
telematica mediante il portale di cui al comma 3, possono essere
indirizzate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica
indicata nel medesimo portale. Ciascuna richiesta verra' evasa entro
le quarantotto ore successive dall'invio della stessa a mezzo e-mail.
11. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il
versamento del contributo di ammissione di euro 10,00 per le spese
relative all'organizzazione e all'espletamento del concorso, sul c/c
postale n. 37142015 intestato a Banca d'Italia - Tesoreria centrale
dello Stato - entrate Consiglio di Stato e tribunale amministrativo
regionale - Ufficio bilancio ovvero tramite bonifico IBAN
IT97L0760103200000037142015 con indicazione causale "contributo
concorso a tempo determinato di n. 168 unita'".
Art. 5 Contenuto della domanda di partecipazione
Art. 5
Contenuto della domanda di partecipazione
1. Nella domanda, da compilarsi secondo il modulo di cui
all'Allegato 2, il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', con autocertificazione resa ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
a) il profilo e l'ufficio per cui intende partecipare ed il
relativo codice della procedura medesima indicato all'art. 1, primo
comma;
b) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se
nato all'estero, lo Stato e la localita';
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) il codice fiscale;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
h) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva ove
sussistenti;
i) di nonaver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso, anche all'estero (in caso contrario, il
candidato dovra' indicare le eventuali condanne riportate, anche se
siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,
ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale e gli eventuali procedimenti penali
pendenti, in Italia o all'estero);
j) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione
della votazione conseguita, dell'Istituto che lo ha rilasciato e
della data in cui e' stato conseguito, nonche' gli estremi del
provvedimento di riconoscimento di equipollenza con il titolo di
studio richiesto, qualora sia stato conseguito all'estero. Per i
titoli di laurea conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione
di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
k) il possesso delle qualita' morali e di condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. Nel caso di
diversa causa di risoluzione del rapporto di impiego, il candidato
deve indicarla espressamente. Nel caso di decadenza per avvenuto
accertamento che l'impiego e' stato conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabili, vengono fatti
salvi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio
2007, n. 329;
m) di essere o non essere dipendente di altra pubblica
amministrazione;
n) il possesso di eventuali titoli che, a parita' di punteggio,
danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda e presentati su richiesta
dell'amministrazione, secondo le modalita' prescritte;
o) l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego cui il concorso si riferisce;
p) il candidato portatore di handicap deve indicare la propria
condizione e specificare l'ausilio, anche informatico, e i tempi
aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova
scritta. A tal fine, il candidato portatore di handicap deve
attestare di essere stato riconosciuto disabile mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica competente;
q) il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica
certificata - con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni;
r) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci;
s) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni;
t) per i profili di funzionario amministrativo, funzionario
statistico e funzionario informatico, il possesso di eventuali
ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in
ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso nonche'
eventuali abilitazioni professionali coerenti con i profili medesimi;
per il profilo di assistente informatico il possesso di eventuali
titoli accademici universitari ulteriori rispetto a quello dichiarato
per l'accesso al concorso;
u) per il solo profilo di funzionario amministrativo:
i. la dichiarazione dell'eventuale positivo espletamento del
tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
ii. la dichiarazione attestante l'eventuale avvenuto
completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'Ufficio per il
processo come indicato dall'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 nonche' dell'art.
53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8,
comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
iii. la dichiarazione di eventuale positivo svolgimento del
periodo di perfezionamento nell'Ufficio del processo come indicato
dall'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114 nonche' dell'art. 53-ter della legge 27 aprile
1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31
agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25
ottobre 2016, n. 197.
2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla
procedura, secondo le modalita' indicate sul portale di cui all'art.
4, comma 3, copia di un documento di identita' del candidato in corso
di validita' nonche' copia della ricevuta di versamento del
contributo di ammissione.
3. L'amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. La comunicazione di eventuali cambiamenti dei dati di contatto
del candidato puo' avvenire esclusivamente attraverso il portale dei
concorsi della Giustizia amministrativa. Per i candidati di cui
all'art. 4, comma 4, tale comunicazione puo' avvenire con le stesse
modalita' utilizzate per l'invio della domanda di partecipazione.
Art. 6 Cause di esclusione
Art. 6
Cause di esclusione
1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che
risultino incomplete o irregolari o tardive, che non siano state
trasmesse secondo le modalita' indicate nell'art. 4 del presente
bando o che non contengano tutte le indicazioni richieste nel
medesimo articolo e nell'art. 5.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati che non siano in
possesso dei requisiti di ammissione indicati agli articoli 2 e 3 del
presente bando.
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia accertata la
mancanza dei requisiti di ammissione alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione nonche'
la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente
bando.
4. L'eventuale esclusione verra' comunicata all'interessato.
Art. 7 Commissione esaminatrice
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La procedura concorsuale e' distinta per ogni Ufficio
giudiziario con nomina di una commissione per ogni Ufficio
giudiziario che procede alla selezione di tutte le figure
professionali formando distinte graduatorie.
2. Per la selezione dei candidati per l'Ufficio del processo del
Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sede di Roma, e per la selezione dei funzionari informatici e
dei funzionari statistici e' nominata un'unica commissione, che
stilera' un'unica graduatoria per ogni profilo, compresi quelli da
reclutare presso il Servizio per l'informatica e il Segretariato
generale della Giustizia amministrativa. Per i funzionari
amministrativi e gli assistenti informatici dell'Ufficio del processo
del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, sede di Roma, l'assegnazione avviene su decisione del
Segretario generale della Giustizia amministrativa.
3. Le commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del
Segretario generale della Giustizia amministrativa e ciascuna di esse
e' composta da un magistrato dell'Ufficio giudiziario e da due
dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa.
4. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione
puo' avvalersi di personale esperto dell'ufficio o della consulenza
del servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla
selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio
di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede
di Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito da un dirigente
tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici
nonche' per quella degli assistenti informatici.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
appartenente alla terza area funzionale.
Art. 8 Procedura concorsuale
Art. 8
Procedura concorsuale
1. La valutazione dei titoli e' espressa in trentesimi. I
candidati che riportano un punteggio minimo pari a 21/30, sono
ammessi alla prova scritta in ordine di punteggio, fino al
raggiungimento del numero pari a cinque volte i posti messi a
concorso per ciascun profilo. Laddove il numero di candidati con
punteggio minimo di 21/30 sia inferiore a cinque volte il numero dei
posti messi a concorso per ciascun profilo, sara' ammesso alla prova
scritta, nel rispetto dell'ordine della valutazione conseguita, un
numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a cinque
volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque
ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale a quello
dell'ultimo degli ammessi.
2. Ai fini della votazione complessiva, il punteggio conseguito
nella valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova
scritta.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 9 Valutazione dei titoli
Art. 9
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli, distintamente per ciascun profilo
individuato dal relativo codice concorso, e' effettuata dalle
commissioni sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella
domanda di partecipazione e alla stessa allegati ovvero, nel caso
previsto dall'art. 4, comma 5, indicati nel campo note della domanda
trasmessa telematicamente e fatti pervenire con le modalita' indicate
nello stesso articolo. Non saranno presi in considerazione titoli
dichiarati e non allegati o pervenuti successivamente alla scadenza
del termine per la presentazione della domanda.
2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione. Le equipollenze dei titoli oggetto
di valutazione sono quelle riconosciute alla scadenza del termine per
la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ferma restando la piena autonomia delle commissioni, al fine
di garantire il rispetto dei termini previsti dall'art. 14, comma 8,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e l'uniformita' di valutazione
e' istituito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa,
su richiesta dei Presidenti degli Uffici giudiziari, presso la
segreteria del Segretariato generale della Giustizia amministrativa
un gruppo di lavoro, costituito da dipendenti della segreteria e da
due dipendenti del Servizio per l'informatica (Spi), che svolgera'
una verifica preistruttoria dei titoli di cui all'art. 9 del presente
bando in relazione a tutte le figure professionali oggetti del
presente bando. Gli esiti di tale verifica saranno immediatamente
trasmessi alle competenti commissioni esaminatrici.
4. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, i titoli valutabili e i punteggi massimi attribuibili
sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie specificate,
per ciascun profilo, nell'Allegato 1 al presente bando, che ne
costituisce parte integrante.
5. Con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della
Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella
sezione amministrazione trasparente, saranno indicati i candidati
ammessi alla prova scritta e sara' indicato il luogo di svolgimento
della stessa.
Art. 10 Prova scritta
Art. 10
Prova scritta
1. La prova scritta consistera' in un elaborato con due risposte
sui seguenti argomenti:
a) funzionario amministrativo (cod. concorso "GA100"):
a1) diritto amministrativo sostanziale;
a2) diritto amministrativo processuale;
b) funzionario informatico (cod. concorso "GA200"):
b1) norme di riferimento in materia di e-government,
dematerializzazione, cooperazione informatica e, piu' in generale,
dei temi trattati dal Codice dell'amministrazione digitale; tecniche
e metodologie orientate alla modellizzazione di processi, dati e
architetture in ambito ICT;
b2) elementi di diritto amministrativo processuale, anche con
riferimento al Processo amministrativo telematico;
c) funzionario statistico (cod. concorso "GA300"):
c1) metodi di analisi, presentazione e previsione delle
tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big
data), con particolare riferimento alle principali tecnologie
necessarie all'elaborazione degli stessi;
c2) elementi di diritto amministrativo processuale, anche con
riferimento al Processo amministrativo telematico;
d) assistente informatico (cod. concorso "GA400"):
d1) elementi normativi sull'informatica nella pubblica
amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e
digitalizzazione dei processi;
d2) elementi di diritto amministrativo processuale.
2. La prova scritta si svolgera' secondo il seguente calendario:
lunedi' 11 ottobre, dalle ore 8,00, per le procedure gestite
dalla Commissione per gli Uffici del processo di Roma (Consiglio di
Stato e Tribunale amministrativo regionale Lazio) e per le procedure
gestite dalla medesima commissione e relative ai profili di
funzionario informatico e funzionario statistico;
lunedi' 11 ottobre, dalle ore 15,00, per la procedura gestita
dalla Commissione per l'Ufficio del processo del Tribunale
amministrativo regionale Lombardia, sede di Milano;
martedi' 12 ottobre, dalle ore 8,00, per la procedura gestita
dalla Commissione per l'Ufficio del processo del Tribunale
amministrativo regionale Campania, sede di Napoli;
martedi' 12 ottobre, dalle ore 15,00, per la procedura gestita
dalla Commissione per l'Ufficio del processo del Tribunale
amministrativo regionale Campania, sezione di Salerno;
mercoledi' 13 ottobre, dalle ore 8,00, per la procedura gestita
dalla Commissione per l'Ufficio del processo del Tribunale
amministrativo regionale Sicilia, sede di Palermo;
mercoledi' 13 ottobre, dalle ore 15,00, per la procedura
gestita dalla Commissione per l'Ufficio del processo del Tribunale
amministrativo regionale Sicilia, sezione di Catania;
giovedi' 14 ottobre, dalle ore 8,00, per la procedura gestita
dalla Commissione per l'Ufficio del processo del Tribunale
amministrativo regionale Veneto.
Il predetto calendario sara' confermato tramite avviso pubblicato
in data 1° ottobre 2021 sul sito internet istituzionale della
Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) nella
sezione amministrazione trasparente. Eventuali variazioni di giorni o
di orari che potrebbero intervenire successivamente, anche alla luce
dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno
comunicate tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale
della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) dal
giorno 2 ottobre 2021 sino al 10 ottobre 2021.
Nello stesso comunicato saranno indicati il luogo e le modalita'
di espletamento della prova scritta anche tenendo conto
dell'andamento dell'emergenza epidemiologica.
Ulteriori ed eventuali indicazioni relative allo svolgimento
delle prove saranno pubblicate sul sito internet istituzionale
dell'amministrazione.
Le pubblicazioni sul sito internet istituzionale della Giustizia
amministrativa sostituiscono le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e hanno valore di notifica a
tutti gli effetti.
I candidati con minorazione della vista possono chiedere nella
domanda che le segnalazioni di cui al comma 2 siano fatte
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente
intestato al candidato.
3. Per l'espletamento della prova scritta i candidati hanno a
disposizione tre ore. Gli elaborati redatti dai candidati di cui alle
lettere a), b) e c) non devono essere piu' lunghi di tre facciate per
ogni quesito. Gli elaborati redatti dai candidati di cui alle lettere
d) non devono essere piu' lunghi di due facciate per ogni quesito.
4. Per l'espletamento della prova scritta il concorrente non puo'
disporre di telefoni cellulari, apparecchiature informatiche (ad
esempio orologi swatch touch o tablet). Sono esclusi anche testi
scritti, ivi compresi dizionari, codici e raccolte di leggi, anche
non commentati. Tutto il materiale, informatico e cartaceo, comunque
portato deve essere consegnato prima dell'inizio della prova al
personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine
delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'.
5. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli
esami.
6. La violazione delle suddette misure da parte dei candidati
comporta l'esclusione dal concorso.
7. L'elaborato oggetto della prova scritta e' valutato in
trentesimi. Il voto e' il risultato dalla media dei voti attribuiti a
ciascuno dei quesiti oggetto dell'elaborato, anch'essi espressi in
trentesimi. La prova si intende superata dal candidato che ottiene
una valutazione media sui due quesiti non inferiore a 21/30, con un
voto non inferiore a 18/30 in uno dei due quesiti.
8. Fermi restando i criteri di valutazione dei titoli indicati
all'Allegato 1, la commissione esaminatrice stabilisce i sub-criteri
di valutazione dei titoli e i criteri di valutazione della prova
scritta da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare il
relativo punteggio. Ogni commissione e' autonoma nell'individuazione
dei criteri e delle modalita' di valutazione della prova scritta.
Art. 11 Titoli di preferenza e formazione della graduatoria
Art. 11
Titoli di preferenza e formazione della graduatoria
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per il profilo di
funzionario amministrativo, costituiscono titoli di preferenza, a
parita' di merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento nell'Ufficio per il processo, ai sensi dell'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, nonche' dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.
186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016,
n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'Ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dell'art.
53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8,
comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
2. A parita' dei titoli preferenziali di cui al precedente comma
1 e di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta',
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Analogamente, e' preferito il piu' giovane d'eta' nelle graduatorie
relative a ciascuno degli altri profili.
3. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovra' essere
documentato esclusivamente con le modalita' indicate nel presente
bando e nello schema di domanda, che ne costituisce parte integrante.
4. L'amministrazione si avvale dei candidati risultati idonei
alla presente selezione per le eventuali sostituzioni che si
rendessero necessarie nel corso dei trenta mesi.
5. Il 30 giugno 2024 la graduatoria cessa di essere efficace e
non e' piu' possibile il suo scorrimento.
Art. 12 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
Art. 12
Approvazione e pubblicazione
della graduatoria di merito
1. Ciascuna commissione esaminatrice forma la graduatoria di
merito per ciascun profilo, sulla base del punteggio totale
risultante dalla valutazione dei titoli dichiarati e del punteggio
conseguito alla prova scritta e la trasmette al Segretario generale
per la Giustizia amministrativa per la relativa approvazione.
2. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai
posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario,
l'amministrazione potra' coprire i posti non assegnati mediante
scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non
vincitori, del medesimo profilo in un altro Ufficio giudiziario; lo
scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior
numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, seguendo
l'ordine degli Uffici giudiziari come indicati all'articoli 1, comma
2, del presente bando.
3. Con apposito provvedimento del Segretario generale della
Giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, saranno approvate le graduatorie finali e, per ciascuna
sede, dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione all'impiego. Il decreto del Segretario generale della
Giustizia amministrativa sara' pubblicato sulla home page del sito
internet istituzionale della Giustizia amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it).
Art. 13 Costituzione del rapporto di lavoro e vincolo di permanenza nella sede
Art. 13
Costituzione del rapporto di lavoro
e vincolo di permanenza nella sede
1. Il personale di cui all'art. 1 permane nella sede di concorso
per l'intera durata del contratto a tempo determinato (pari a trenta
mesi).
2. L'attivita' e' svolta prevalentemente in modalita' lavorativa
da remoto, secondo i criteri e le determinazioni assunte dal
Presidente dell'Ufficio giudiziario, di intesa con il Segretario
generale, in considerazione delle necessita' legate all'Ufficio del
processo.
3. E' esclusa ogni forma di mobilita', anche temporanea, durante
il periodo di durata del contratto.
4. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a
tempo pieno e determinato, ai sensi della normativa vigente per lo
svolgimento delle mansioni del profilo di riferimento, con presa di
servizio avente la stessa decorrenza per tutto il personale e per
tutti gli Uffici del processo.
5. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. I vincitori portatori di handicap dovranno presentare un
certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla data di
assunzione, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per
territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego;
il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile
con le mansioni dell'impiego da svolgere.
7. La capacita' lavorativa del candidato disabile che abbia
partecipato alle procedure e si trovi nelle condizioni previste
dall'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertata dalla
commissione di cui all'art. 4 della medesima legge.
8. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori in base alla normativa vigente.
9. I vincitori dovranno altresi' presentare una dichiarazione,
sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita'
personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
partecipazione non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, l'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto,
in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
10. L'amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la
stipula del contratto individuale di lavoro, il possesso dei
requisiti previsti dal presente bando per l'ammissione all'impiego,
in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto
si intenderanno risolti a tutti gli effetti.
11. I vincitori del concorso che non si presentino, senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro, saranno considerati rinunciatari.
12. I vincitori del concorso che non assumano servizio, senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto
individuale di lavoro decadranno dall'assunzione.
13. I vincitori assunti in servizio a tempo determinato saranno
soggetti a un periodo di prova della durata di quattro settimane.
Art. 14 Cause di incompatibilita'
Art. 14
Cause di incompatibilita'
1. Le incompatibilita' all'impiego sono disciplinate dall'art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il funzionario amministrativo e' in ogni caso
incompatibile l'attivita' di patrocinio legale in ogni tipo di
contenzioso. Nella vigenza del rapporto di lavoro sara' necessaria la
cancellazione o, quanto meno la sospensione, dall'Ordine degli
avvocati e dai Collegi professionali.
Art. 15 Trattamento economico
Art. 15
Trattamento economico
1. Per il trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad
ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i funzionari dei
diversi profili e gli assistenti addetti all'Ufficio per il processo
sono equiparati, rispettivamente, ai profili dell'Area III, posizione
economica F1, e Area II, posizione economica F2. Al personale assunto
non spetta la voce accessoria di cui all'art. 37, comma 13, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato e'
autorizzata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di cui all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della
dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni
gia' programmate.
Art. 16 Valutazione del servizio prestato
Art. 16
Valutazione del servizio prestato
1. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al
termine del rapporto di lavoro a tempo determinato dal personale
assunto con la qualifica di funzionario amministrativo in possesso
della laurea in giurisprudenza:
i) costituisce titolo valutabile al concorso per referendario
di Tribunale amministrativo regionale e titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni;
ii) costituisce anzianita' computabile per il concorso a
referendario di Tribunale amministrativo regionale;
iii) equivale ad un anno di tirocinio professionale per
l'accesso alla professione di avvocato;
iv) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di
specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento
delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
v) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla
magistratura onoraria, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
2. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle
successive procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio
aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di
lavoro, abbia ricevuto, dal Presidente dell'Ufficio giudiziario dove
ha prestato servizio, un attestato di "servizio prestato con merito",
rilasciato sulla base dei criteri stabiliti in via preventiva dal
Segretario generale della Giustizia amministrativa. Per i concorsi
indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta
attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli
e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 17 Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso
Art. 17
Trattamento dei dati personali
ed accesso agli atti del concorso
1. Titolare del trattamento dei dati personali e'
l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi
regionali.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai
fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito
regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di
eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire
tali finalita'.
La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi nell'art. 6,
paragrafo 1, lettera c), nell' art. 9, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd), e
2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla procedura.
4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il
Segretariato generale della Giustizia amministrativa e presso gli
uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le finalita' di
gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte
alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione
nell'ambito della procedura medesima.
5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali, l'amministrazione venisse a conoscenza di categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento, gli
interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi
previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento.
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha
il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati
personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del
regolamento.
7. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al
quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: cds-affarigenerali@ga-cert.it
Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti
derivanti dal regolamento. I dati di contatto del responsabile della
protezione dei dati sono: PEC rpd@ga-cert.it - e-mail
rpd@giustizia-amministrativa.it Tali dati di contatto concernono le
sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non
l'andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze
di autotutela.
8. La competenza per l'accesso agli atti della procedura
concorsuale e' in capo all'ufficio presso il quale si svolge la
procedura.
Art. 18 Norma di salvaguardia e pubblicazione del bando
Art. 18
Norma di salvaguardia
e pubblicazione del bando
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, se
compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in
materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale.
2. L'assunzione del personale di cui al presente bando e'
autorizzata subordinatamente all'approvazione del Piano nazionale per
la ripresa e la resilienza da parte della commissione europea.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 21 giugno 2021
Il Segretario generale: Carlotti
Allegato 1
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico