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- Atto numero 14E03037 del 08-07-2014
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Interpello per la copertura dei posti vacanti di giudici presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali. (14E03037)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 08-07-2014
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Interpello per la copertura dei posti vacanti di giudici presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali. (14E03037)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
- Data: 08-07-2014
- Scadenza: 07-08-2014
Art. 1 Con il presente bando e' indetto un interpello riservato: a) ai Giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.8.2011, n. 65, per l'assegnazione di incarico nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali elencate ai punti b) e c);
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 231
e successive modificazioni, relativo al Regolamento recante la
disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di
disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli
elenchi per la nomina a Presidente, Presidente di sezione, Vice
presidente di sezione e Giudice delle Commissioni tributarie
provinciali e regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 8 del citato d.lgs. n. 545 del 1992, come modificato
dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto legge 6.7.2011, n. 98,
e succ. modd., che disciplina le cause di incompatibilita' dei
giudici tributari;
Visto l'art. 9, comma 2-bis del citato d.lgs. 545/92, introdotto
dall'art. 39 del D.L. 98/2011, nel quale e' previsto che "Per le
commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti
in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali
commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati
ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a
riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.";
Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 - come modificata
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 - con la quale, fra l'altro, e'
previsto:
all'art. 4, comma 39 che "Tutti i candidati risultati idonei
all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto
2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed
immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione
tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a
comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura
che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti "previo
espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40" e da
tale momento sono immessi nelle relative funzioni";
all'art. 4, comma 40, che "I trasferimenti dei componenti delle
commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di
interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello
nazionale nelle commissioni provinciali o regionali" e che "le
domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate
secondo la rispettiva anzianita' di servizio nelle qualifiche secondo
la seguente tabella ovvero, in caso di parita', secondo l'anzianita'
anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione
delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al
comma 39, proponibili sia per la copertura della sede presso la quale
sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi se non ancora
in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro
conseguito in sede di concorso.";
Vista la Risoluzione n. 4/2012 approvata dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria in data 17.7.2012, e la
successiva Risoluzione n. 6/2012 del 6.11.2012, con le quali sono
stati fissati i criteri per l'individuazione dell'anzianita' di
servizio dei componenti delle Commissioni tributarie;
Vista la Risoluzione n. 3/2013 approvata dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria in data 12 marzo 2013 , e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15.4.2013, n. 88, concernente
il regolamento per gli interpelli ai fini del trasferimento di sede;
Rilevata la vacanza di posti di Giudice nelle Commissioni
tributarie regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia,
Toscana e Umbria;
Rilevata la vacanza di posti di Giudice nelle Commissioni
tributarie provinciali di Agrigento, Aosta, Arezzo, Asti, Avellino,
Bari, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta,
Caserta, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Enna, Firenze, Foggia,
Frosinone, Genova, Gorizia, Isernia, La Spezia, L'Aquila, Latina,
Lecce, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena,
Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza,
Pisa, Pordenone, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno,
Sassari, Savona, Siena, Taranto, Teramo, Trapani, Vercelli, Verona e
Viterbo;
Rilevata la vacanza di posti di Giudice nella Commissioni
tributarie di 1° e 2° Grado di Bolzano;
Ritenuta l'urgenza di coprire le suddette vacanze con procedura
di interpello riservata ai giudici nominati in soprannumero all'esito
dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16.8.2011, n. 65, ed ai magistrati tributari che gia' ricoprono
le funzioni di Giudici ai fini del solo trasferimento di sede;
Delibera:
Art. 1
Con il presente bando e' indetto un interpello riservato:
a) ai Giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi
indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
16.8.2011, n. 65, per l'assegnazione di incarico nelle Commissioni
tributarie regionali e provinciali elencate ai punti b) e c);
b) ai Giudici in organico nelle Commissioni tributarie regionali
per l'assegnazione dell'incarico di giudice, per trasferimento di
sede, nelle seguenti Commissioni tributarie regionali:
Parte di provvedimento in formato grafico
c) ai Giudici in organico nelle Commissioni tributarie
provinciali per l'assegnazione dell'incarico di giudice, per
trasferimento di sede, nelle seguenti Commissioni tributarie
provinciali:
Parte di provvedimento in formato grafico
d) E' approvato lo schema di domanda - dichiarazione sostitutiva
di atto notorio e di certificazione per la partecipazione
all'interpello di cui all'art. 1, suddiviso nei moduli 1, 2, 3 e 4.
Art. 2 Modalita' di partecipazione
Art. 2
Modalita' di partecipazione
a) Ai fini della partecipazione all'interpello, i concorrenti
dovranno compilare lo schema di domanda di cui all'art. 1, lett. d),
allegato al presente bando.
b) I giudici in soprannumero compileranno i moduli 1 e 4, avendo
cura di indicare il punteggio complessivo da loro conseguito
all'esito dei concorsi di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16.8.2011, n. 65.
c) I giudici delle Commissioni tributarie regionali compileranno
i moduli 2 e 4.
d) I giudici delle Commissioni tributarie provinciali
compileranno i moduli 3 e 4.
e) I partecipanti all'interpello potranno esprimere non piu' di
tre scelte.
f) Sulla base di quanto disposto con la risoluzione n. 6/2012,
"Per i componenti confermati nell'incarico gia' ricoperto presso le
soppresse commissioni di I e II grado, l'anzianita' di servizio deve
essere calcolata con riferimento alla data del decreto della prima
nomina in servizio nella detta qualifica, purche' tra la stessa e
quella di prestazione del giuramento non sia decorso un termine
superiore a sei mesi; in tale ultimo caso si fara' riferimento alla
data del giuramento o, se non disponibile, della immissione in
servizio.
Analogamente per i componenti che siano stati nominati per la
prima volta il 1° aprile 1996, l'anzianita' di servizio sara'
calcolata con riferimento alla data del decreto della nomina in
servizio nella qualifica, purche' tra la stessa e quella di
prestazione del giuramento non sia decorso un termine superiore a sei
mesi; in tale ultimo caso si fara' riferimento alla data del
giuramento o, se non disponibile, della immissione in servizio.
Per i componenti nominati successivamente al 1° aprile 1996, a
seguito di concorso indetto dal Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria, l'anzianita' di servizio nella qualifica sara'
calcolata con riferimento al decreto di nomina".
I candidati dovranno indicare con la massima precisione, la data
iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese ed anno) di
ogni periodo di servizio svolto con funzioni diverse. Non sara'
attribuito punteggio per i periodi indicati in modo approssimativo o
incompleto. Per il servizio in corso si indichera' come data finale
quella della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
domande (art. 2, lett. j).
g) In relazione alle funzioni svolte presso le elencate
commissioni tributarie, sara' applicato il seguente punteggio,
previsto all'art. 4, comma 40, della citata legge n. 183 del 12
novembre 2011:
Parte di provvedimento in formato grafico
h) Sono legittimati a partecipare all'interpello i giudici che
abbiano maturato due anni di permanenza nell'ufficio di provenienza
alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda. L'assunzione di servizio presso altra sede a seguito di
altro concorso, prima della pubblicazione delle graduatorie del
presente concorso, equivale ad abbandono della domanda.
i) Sono legittimati a partecipare all'interpello per i posti
vacanti nelle sedi di Bolzano i candidati in possesso dell'attestato
di bilinguismo - riferito alla carriera direttiva - relativo alla
conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4, 3°
comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26.7.1976, n. 752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo
14 maggio 2010, n. 86, e s.m.i. Il candidato deve dichiarare anche il
gruppo linguistico (italiano o tedesco) al quale appartiene o al
quale si impegna ad appartenere.
j) Le domande di partecipazione all'interpello dei giudici in
servizio dovranno essere depositate nella segreteria della
Commissione di appartenenza entro il termine di trenta giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente bando, ed essere spedite dalle Commissioni, via pec, a
questo Consiglio, all'indirizzo:
UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it, entro i tre giorni successivi.
k) Le domande di partecipazione all'interpello dei giudici in
soprannumero dovranno essere presentate presso la Segreteria del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, via Solferino n.
15, c.a.p. 00185 - Roma, nel termine di trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
bando. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine di cui sopra (a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante), ovvero con posta elettronica
certificata personale, entro il medesimo termine, al seguente
indirizzo: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it.
La domanda e la documentazione allegata sono esenti da bollo.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume
alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione della domanda o
di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 3 Cause di esclusione
Art. 3
Cause di esclusione
a) Non si terra' conto delle domande-dichiarazioni sostitutive di
certificazione prive di sottoscrizione e/o di autentica, nonche' di
quelle prodotte oltre il termine fissato all'art. 2, lett. j) e lett.
k) del presente bando.
b) Non si terra' conto delle domande-dichiarazioni sostitutive di
certificazione prodotte dai candidati che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
presente interpello, abbiano superato il limite di eta' previsto
dall'art. 7, lett. d) del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545.
Tale esclusione e' motivata sia dalla esplicita norma citata, sia
dalla concreta constatazione che la permanenza del Giudice nella
Commissione tributaria per un periodo inferiore ai due anni
recherebbe pregiudizio al buon andamento dell'attivita'
giurisdizionale ed amministrativa, oltreche' al principio di
economicita' e di efficienza.
c) Sara' escluso dalla graduatoria di Commissione tributaria
regionale il candidato che, in qualita' di giudice in servizio in una
Commissione tributaria provinciale avra' chiesto di partecipare
all'interpello per le Commissioni tributarie regionali, e viceversa.
d) Non si terra' conto di quanto risultera' scritto in maniera
illeggibile. Allo scopo di consentire la compilazione con
apparecchiature di videoscrittura, sara' reso disponibile sul sito
internet del Consiglio il testo della domanda di partecipazione ai
concorsi in formato word.
Art. 4 Avvertenze
Art. 4
Avvertenze
a) Il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle
Commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in ordine di
preferenza non concorrera' alla valutazione per gli incarichi
indicati in subordine.
b) L'interessato dovra' comunicare - per pec o per fax (con
allegata copia del documento di identita') - l'accettazione o la
rinuncia all'incarico per il quale e' risultato vincitore entro il
termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione, che gli sara' inviata all'indirizzo pec
indicato sulla domanda di partecipazione.
c) La comunicazione tardiva di rinuncia all'incarico comporta
l'esclusione dall'intera procedura concorsuale.
d) La rinuncia tempestiva consente di concorrere - negli
eventuali, successivi scorrimenti di graduatorie - per i soli
incarichi richiesti con scelta prioritaria.
e) Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate
esclusivamente agli indirizzi di pec forniti dai candidati. Coloro
che fossero ancora sprovvisti di pec, provvederanno a richiederla con
la massima urgenza, ed a comunicarla a questo Consiglio entro il
termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso in esame. Nei confronti di chi non
ottemperera' a questa disposizione saranno valide a tutti gli effetti
- anche di decorrenza dei termini - le informazioni e le
pubblicazioni eseguite sul sito internet del Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria.
f) I dati dichiarati saranno sottoposti ai controlli previsti
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e secondo le modalita' decise nella Risoluzione n.
3/2005 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Art. 5 Composizione paritetica gruppi linguistici per i concorsi presso le commissioni tributarie di Bolzano
Art. 5
Composizione paritetica gruppi linguistici per i concorsi
presso le commissioni tributarie di Bolzano
Al fine di assicurare la composizione paritetica, prevista
dall'art. 41 bis, comma 2°, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, fra il
gruppo linguistico italiano e il gruppo linguistico tedesco dei
componenti della Commissione tributaria di 1° Grado e quella di 2°
Grado di Bolzano, sono riservati:
ad appartenenti al gruppo linguistico italiano n. 2 posti nella
Commissione tributaria di 1° Grado;
ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco n. 2 posti nella
Commissione tributaria di 1° Grado e un posto nella Commissione
tributaria di 2° Grado.
Art. 6 Pubblicita' legale e accesso agli atti
Art. 6
Pubblicita' legale e accesso agli atti
Il presente bando sara' pubblicato, ai fini della decorrenza dei
termini per la presentazione delle domande, nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale. La pubblicazione avverra' anche sul sito
"http://www.giustizia-tributaria.it/", sezione "CONCORSI" e sezione
"PUBBLICITA' LEGALE".
Ogni graduatoria sara' pubblicata sul sito
"http://www.giustizia-tributaria.it/", sezione "CONCORSI" , e sezione
"PUBBLICITA' LEGALE" ai fini della decorrenza dei termini per le
eventuali impugnative ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno
2009, n. 69, nonche' presso gli Uffici di segreteria della
Commissione tributaria interessata e del Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria.
L'accesso agli atti verra' consentito, a richiesta, dopo la
pubblicazione delle graduatorie.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria, e saranno trattati esclusivamente per le finalita'
concorsuali e, successivamente, solo per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto di servizio dei vincitori.
Titolare del trattamento dati della presente procedura
concorsuale e' il Presidente della Commissione Concorsi del Consiglio
di Presidenza della Giustizia tributaria.
Roma, 1° luglio 2014
Il Vicepresidente: Ancona