MINISTERO DELLA DIFESA Bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare, per il 2022 (21E07858)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13-07-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare, per il 2022 (21E07858)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 13-07-2021

Art. 1 Posti disponibili

IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente "Norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente "Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa"  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  settembre  2003,
recante l'elenco delle imperfezioni e infermita' che  sono  causa  di
non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri  da  adottare
per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
"Codice  dell'amministrazione  digitale"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna", a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
"Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle  imperfezioni
e delle infermita' che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare e la direttiva tecnica per delineare  il  profilo  sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"; 
    Vista la pubblicazione  SMM/IS/150  dello  Stato  maggiore  della
Marina, recante "Requisiti fisici e  sensoriali  per  l'idoneita'  ai
vari  Corpi,  ruoli,   categorie,   qualificazioni,   specialita'   e
abilitazioni del personale della Marina militare" - edizione 2014; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  "Modifica
all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente "Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore  della  Difesa  -
Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  recante  "modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici",
emanata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare  e
dell'Aeronautica militare; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
    Visti il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  recante
"Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare",
recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427  del  4  ottobre  2018
dello Stato  maggiore  della  Difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita'; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132"; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il decreto  del  Ministero  della  salute  6  luglio  2020,
recante "Prescrizioni tecniche per  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  volte  a  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da COVID-19"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare   l'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19",    del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  e  del
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante  "Ulteriori  disposizioni
urgenti in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021""; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT 0046854 del  1°  giugno  2021  dello
Stato   maggiore   della   Marina,   contenente   gli   elementi   di
programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento,  per  il
2022, di duemila VFP 1 nella Marina militare; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT 0047577  del  3  giugno  2021  dello
Stato  maggiore  della  Marina,  contenente  ulteriori  elementi   di
programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento,  per  il
2022, di duemila VFP 1 nella Marina Militare; 
    Visti i fogli n. M_D SSMD 0093503 del 17 maggio 2021 e  M_D  SSMD
0108980 del 10 giugno 2021, con  i  quali  lo  Stato  maggiore  della
Difesa  ha  comunicato  le  entita'  massime  dei  reclutamenti   del
personale militare autorizzate per il 2022; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT 0049171 del 9 giugno  2021,  con  il
quale lo Stato maggiore della Marina ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale  militare  autorizzate  per  il  2022,
appartenente al Corpo delle capitanerie di porto; 
    Vista la pubblicazione SMM-RESTAV-002 dello Stato maggiore  della
Marina militare concernente "Categorie, specialita' e  qualificazioni
dei sottufficiali, graduati e volontari  in  ferma  prefissate  della
Marina militare" - edizione 2020; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica  del  24  aprile  2018,  recante
"Linee guida di  indirizzo  amministrativo  sullo  svolgimento  delle
prove concorsuali e  sulla  valutazione  dei  titoli,  ispirate  alle
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia  di
reclutamento del  personale,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
regolamentare, vigente in materia"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio  2018,
concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore  capo  (CP)  Giovanni
Pettorino a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della Direzione generale per il personale militare (DGPM); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1. Per il 2022 e' indetto un bando di reclutamento  nella  Marina
militare di duemila VFP 1, di cui: 
      a) millequattrocento per il Corpo equipaggi militari  marittimi
(CEMM), cosi' distribuiti: 
        millenovanta per il settore d'impiego "navale"; 
        centoventi per il settore d'impiego "anfibi"; 
        sessanta per il settore d'impiego "incursori"; 
        trenta per il settore d'impiego "palombari"; 
        quaranta per il settore d'impiego "sommergibilisti"; 
        sessanta per il settore d'impiego "Componente aeromobili"; 
      b) seicento per il Corpo delle capitanerie di porto (CP), cosi'
distribuiti: 
        cinquecentonovantaquattro   per   le    varie    specialita',
abilitazioni; 
        sei per il settore d'impiego "Componente aeromobili". 
    2. Il reclutamento e' effettuato su due blocchi  di  domande  con
distinti incorporamenti, cosi' suddivisi: 
      a)   1°   blocco,   con   quattro   distinti    incorporamenti:
milleduecentocinquantasei posti, di  cui  novecentocinquanta  per  il
CEMM e trecentosei per le CP, cosi' suddivisi: 
        1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto  indicativamente
a partire dal mese di marzo 2022, per  i  primi  cinquecentocinquanta
classificati nella graduatoria di merito generale del 1°  blocco,  di
cui quattrocento posti  per  il  CEMM-settore  d'impiego  "navale"  e
centocinquanta per le CP; 
        2° incorporamento CEMM Navale, CP  e  CEMM  Anfibi,  previsto
indicativamente a partire dal mese di maggio 2022, per  i  successivi
trecentonovanta classificati nella graduatoria di merito generale del
1°  blocco,  di  cui  duecentoquaranta  posti  per  il   CEMM-settore
d'impiego "navale" e centocinquanta per le CP;  inoltre,  con  il  2°
incorporamento saranno immessi i  primi sessanta  classificati  nella
graduatoria di merito CEMM "anfibi"; 
        3° incorporamento Forze  speciali  e  Componente  aeromobili,
previsto nel mese di settembre 2022, per centonovantasei  concorrenti
cosi' ripartiti: i primi sessanta della graduatoria  di  merito  CEMM
"incursori",  i  primi  trenta  della  graduatoria  di  merito   CEMM
"palombari", i  primi  quaranta  della  graduatoria  di  merito  CEMM
"sommergibilisti", i primi sessantasei della  graduatoria  di  merito
"Componente  aeromobili"  (che  saranno  ulteriormente  ripartiti  in
sessanta CEMM e sei CP); 
        4° incorporamento CEMM  Anfibi,  previsto  indicativamente  a
partire  dal  mese  di  novembre  2022,  per  i  successivi  sessanta
classificati nella graduatoria di merito per il CEMM "anfibi". 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 14 luglio
2021 al 12 agosto 2021, per i nati dal 12 agosto 1996  al  12  agosto
2003, estremi compresi; 
      b)   2°    blocco,    con    due    distinti    incorporamenti:
settecentoquarantaquattro posti, di cui quattrocentocinquanta per  il
CEMM e duecentonovantaquattro per le CP, cosi' suddivisi: 
        1° incorporamento CEMM Navale e  CP,  previsto  nel  mese  di
settembre 2022, (stessa data del 3° incorporamento  del  1°  blocco),
per i primi trecentoquattro classificati nella graduatoria di  merito
generale del 2° blocco, di cui centosessanta  posti  per  il  CEMM  e
centoquarantaquattro per le CP; 
        2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto  presumibilmente
nel mese di novembre 2022, (stessa data del 4° incorporamento del  1°
blocco) per  i  successivi  quattrocentoquaranta  classificati  nella
graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui  duecentonovanta
posti per il CEMM e centocinquanta per le CP. 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 7 gennaio
2022 al 5 febbraio 2022, per i nati dal 5 febbraio 1997 al 5 febbraio
2004, estremi compresi. 
    3. Per il 1° blocco e' consentito chiedere di essere destinati  a
uno solo dei seguenti settori d'impiego: 
      a) "CEMM navale e CP" (indicando anche la preferenza per CEMM o
CP); 
      b) "CEMM anfibi"; 
      c) "CEMM incursori"; 
      d) "CEMM palombari"; 
      e) "CEMM sommergibilisti"; 
      f) "Componente aeromobili" (CEMM o CP). 
    Per il 2° blocco e' consentito chiedere di  essere  destinati  al
solo settore  d'impiego  "CEMM  navale  e  CP"  (indicando  anche  la
preferenza per CEMM o CP). 
    Non e' possibile partecipare al concorso per piu' di  un  settore
d'impiego, neanche presentando distinte domande. 
    E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i  due
blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno  di
essi. 
    I candidati che  hanno  proposto  domanda  per  uno  dei  settori
d'impiego delle Forze speciali e  Componenti  specialistiche  di  cui
alle lettere b), c), d), e) e f): 
      qualora idonei per il settore richiesto  e  vincitori,  saranno
assegnati a detto settore; 
      qualora idonei quali VFP 1 della Marina militare (CEMM Navale e
CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non vincitori
per detto settore, saranno collocati nella  graduatoria  generale  di
cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati,  se  vincitori,  al
settore d'impiego "CEMM navale e CP". 
    A  tal  fine,  in  sede  di   compilazione   della   domanda   di
partecipazione  dovranno   dichiarare   il   settore   di   preferita
assegnazione. 
    Se  in  un  qualsiasi  settore  d'impiego  i  posti  a   concorso
risulteranno non ricoperti per insufficienza di  concorrenti  idonei,
su indicazione dello Stato Maggiore della Marina,  potra'  procedersi
alla devoluzione dei posti ad altro settore d'impiego. 
    4. Il 10%  dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  Scuole   militari;   assistiti
dell'Opera nazionale di assistenza per gli  orfani  dei  militari  di
carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
militare;  assistiti  dell'Opera  nazionale  figli  degli   aviatori;
assistiti dell'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli  orfani  dei
militari dell'Arma dei carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio. 
    In  caso  di  mancanza,  anche  parziale,  di  candidati   idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria. 
    5.  Le  domande  devono  essere  presentate,  entro  il   termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    6. Resta impregiudicata per  l'amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del  Ministero  della
difesa (www.difesa.it area siti di interesse e approfondimenti,  link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti  per  gli
interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    7. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il 18° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
      d) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'ordinamento
militare; 
      f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore).  L'ammissione  dei  candidati  che
hanno conseguito  un  titolo  di  studio  all'estero  e'  subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico  regionale  o  provinciale,  con  riportato  il   giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) aver tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) idoneita' psico-fisica e attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  servizio  permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana; 
      k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate. 
    2. I candidati che hanno proposto domanda  per  uno  dei  settori
d'impiego delle Forze speciali  e  Componenti  specialistiche  devono
essere,  inoltre,   in   possesso   dell'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150  dello
Stato maggiore della Marina e dal decreto del Ministro  della  difesa
16 settembre 2003  - citati entrambi  nelle  premesse  -  nonche'  dei
seguenti ulteriori requisiti: 
      "CEMM sommergibilisti": possesso di un  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Universita'; 
      "Componente aeromobili": possesso di un diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Universita'. 
    3. Tutti i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2  dovranno  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino
alla  data  di  effettiva  incorporazione,  pena   l'esclusione   dal
reclutamento.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
                    Portale dei concorsi on-line 
                     del Ministero della difesa 
 
    1. Le  procedure  di  reclutamento  vengono  gestite  tramite  il
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa  (da  ora  in
poi   "portale"),   raggiungibile   attraverso   il   sito   internet
www.difesa.it area "siti  di  interesse  e  approfondimenti",  pagina
"Concorsi  e  Scuole  Militari",  link  "concorsi   on-line"   ovvero
collegandosi direttamente al sito "https://concorsi.difesa.it". 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda  di  partecipazione  al  reclutamento  e  ricevere,  con   le
modalita' di cui al successivo art. 5,  le  successive  comunicazioni
inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da  enti
dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n.  76/2020,  i  concorrenti  dovranno
essere in  possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di
identita' digitale nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei  servizi  (CNS),  ovvero  di  apposite  chiavi  di  accesso  gia'
rilasciate dal  portale  dei  concorsi  al  termine  della  procedura
guidata di accesso. 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate. 
    5. Per i soli profili utenti per i quali  sono  state  rilasciate
dal portale le credenziali  di  accesso  (nome  utente  e  password),
saranno disponibili, in caso di smarrimento delle  stesse,  procedure
automatiche di recupero delle stesse, attivabili  tramite  la  pagina
iniziale del portale.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro  i  termini
indicati nel precedente art. 1, comma 2 per i rispettivi  blocchi  di
partecipazione. 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda,  il  modulo
riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel  corretto
inserimento degli stessi. 
    3.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
      a) il possesso della cittadinanza italiana; 
      b) il godimento dei diritti civili e politici; 
      c) il possesso del diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti  al  termine  di  detto   ciclo   di   studi,   unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso; 
      d) l'eventuale possesso di titoli di merito di cui  all'art.  9
(dettagliati   nell'Allegato   A),    rilasciati    dalla    pubblica
amministrazione, nonche' di titoli di preferenza o riserva; 
      e) l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
VFP 1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco; 
      f) l'eventuale  possesso  di  titoli  che  danno  diritto  alla
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 4; 
      g) di non essere stati  condannati  per  delitti  non  colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      h) di non essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'ordinamento
militare; 
      i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) di aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita'  gia'  ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione della  domanda  in
una selezione psico-fisica e attitudinale,  prevista  dal  precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per  l'accesso  a  una
delle carriere iniziali della Marina militare; 
      m) l'eventuale possesso della  Certificazione  sanitaria  unica
(CSU) di cui all'art. 10, comma  8,  in  corso  di  validita',  quale
documento attestante l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in  precedenti
iter di reclutamento nelle Forze armate quale VFP 1; 
      n) di non essere  in  servizio  quale  volontario  nelle  Forze
armate; 
      o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative. 
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
      p) il  possesso  di  titoli  di  merito  non  rilasciati  dalla
pubblica amministrazione; 
      q) l'eventuale gradimento per svolgere  il  servizio  in  altre
Forze armate, segnalate in ordine di preferenza; 
      r) l'eventuale gradimento per l'espletamento  del  servizio  in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza; 
      s) il gradimento per l'assegnazione a uno dei seguenti  settori
d'impiego: 
        "CEMM navale e CP" (indicando anche la preferenza per CEMM  o
CP); 
        "CEMM anfibi"; 
        "CEMM incursori"; 
        "CEMM palombari"; 
        "CEMM sommergibilisti" (se  in  possesso  di  un  diploma  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  valido  per  l'iscrizione
all'Universita'); 
        "Componente aeromobili" (CEMM o CP) (se  in  possesso  di  un
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  valido   per
l'iscrizione all'Universita'); 
      t) il gradimento per l'assegnazione al CEMM o alle CP nel  caso
di idoneita' quale VFP 1 nella Marina Militare ma di inidoneita'  nel
richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e   Componenti
specialistiche, per mancato superamento degli  appositi  accertamenti
psico-fisici per l'idoneita' speciale  o  di  quelli  attitudinali  o
delle prove di efficienza fisica; 
      u)  di  accettare,  in  caso  di  ammissione  all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
      v)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del  bando  di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito. 
    4.  I  concorrenti,   prima   dell'inoltro   della   domanda   di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine  (file  in
formato PDF) della documentazione attestante il possesso  dei  titoli
di   merito   eventualmente   dichiarati   nella   domanda    stessa,
limitatamente alla seguente documentazione: 
      brevetto di subacqueo; 
      brevetto di paracadutismo sotto controllo militare,  rilasciato
dall'A.N.P.d'I; 
      iscrizione al personale  marittimo  di  cui  all'art.  114  del
Codice della navigazione; 
      documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti
o di preferenza dichiarati; 
      titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla  riserva  di
posti (anche con autocertificazione); 
      attestato di conoscenza certificata delle lingue straniere.  La
certificazione del livello di conoscenza  deve  essere  correlata  al
"Common  European  Framework  of  Reference  for  languages  -  CEFR"
(Council of Europe level e Quadro comune  europeo  di  riferimento  -
QCER).  Le  certificazioni  della  conoscenza  della  lingua  saranno
ritenute  valide  solo  se  rilasciate  da  un   ente   certificatore
riconosciuto dal MIUR; 
      se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, copia
conforme  dell'attestazione  di  equipollenza   del   titolo   stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; 
      se  in  possesso  di  attestato  di   qualifica   professionale
triennale, equipollente al  diploma  di  qualifica  triennale,  copia
conforme  dell'attestazione  di  equipollenza   del   titolo   stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione. 
    5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione, che dovra' essere esibito e consegnato, ove  richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della
domanda, sara' disponibile una copia della stessa  nell'area  privata
del proprio profilo. 
    I candidati entro la scadenza del termine  per  la  presentazione
delle  domande  di  partecipazione  potranno  aggiornare,  integrare,
correggere e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche  se
gia' inoltrate. 
    6. L'invio  della  domanda  secondo  le  modalita'  descritte  si
conclude la procedura di presentazione della stessa  e  si  intendono
acquisiti i dati sui quali l'amministrazione effettuera' la  verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei
titoli  di  merito  e/o  preferenziali  dichiarati.  Le  domande   di
partecipazione  inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,  anche  telematico,
diverso  rispetto  a  quelli  sopraindicati  e/o  senza   la   previa
registrazione al portale non saranno prese  in  considerazione  e  il
candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 
    7. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 e ai titoli  di
merito/riserva/precedenza,  resta  comunque  fissata   all'originario
termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito  dal
precedente art. 1, comma 2. 
    9. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    10. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni  suddivisa  in   un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle  banche  dati
contenenti i  quesiti  oggetto  delle  prove  scritte,  calendari  di
svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale  e  variazioni
delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle  comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia  della  presenza
di  tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta  elettronica,
inviato  all'indirizzo  fornito  in  fase  di  registrazione,  ovvero
mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica del portale dei concorsi hanno valore di  notifica  a  tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali  comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it  e  in  quello  della
Marina militare (www.marina.difesa.it). 
    3.  Le  comunicazioni  di  carattere  personale  potranno  essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio  di  posta  elettronica  o
posta  elettronica  certificata  (se   posseduta   e   indicata   dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    4. I candidati potranno inviare,  successivamente  alla  scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all'art.  1,  comma
2,  eventuali  comunicazioni  (variazioni  della  residenza   o   del
recapito,  dell'indirizzo  di   posta   elettronica,   dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia  fissa  o  mobile,  ecc.),  mediante  messaggio  di   posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente  un  account  di
posta       elettronica       certificata       -       all'indirizzo
mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante  messaggio  di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un  account  di  posta
elettronica - all'indirizzo  mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it
compilando  obbligatoriamente  il  campo   relativo   all'oggetto   e
indicando il concorso al quale partecipano. 
    A tale  messaggio  dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    Nei casi  di  accertamento  d'ufficio  di  errori  e/o  omissioni
presenti nella  domanda  di  partecipazione  che  non  consentano  di
verificare il possesso di uno o piu'  titoli  di  merito  dichiarati,
saranno  chieste  agli  interessati  le  opportune   correzioni   e/o
integrazioni che, se non perverranno entro  il  termine  indicato  da
Mariscuola Taranto, comporteranno la mancata valutazione  dei  titoli
in questione e la conseguente mancata assegnazione del corrispondente
punteggio. 
    5.   L'Amministrazione   della   difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati.

Art. 6 Fasi del reclutamento

				Art. 6 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
    Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali: 
      a) inoltro delle domande; 
      b)  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  formazione   delle
graduatorie: 
        1) la commissione valutatrice di cui al comma 1,  lettera  a)
dell'Allegato B, per ciascun blocco effettuera'  la  valutazione  dei
titoli di merito di cui al successivo art. 9 e  la  formazione  della
graduatoria generale del blocco (comprendente tutti i  candidati  che
hanno  proposto  utilmente  domanda  di  partecipazione),  che  sara'
utilizzata esclusivamente per l'arruolamento  nel  settore  d'impiego
"CEMM navale e CP" del corrispondente blocco; 
        2) la stessa commissione, solo per il 1° blocco,  effettuera'
la valutazione dei titoli di merito e la  formazione  delle  seguenti
ulteriori graduatorie provvisorie: 
          per il settore d'impiego "CEMM anfibi"; 
          per il settore d'impiego "CEMM palombari"; 
          per il settore d'impiego "CEMM incursori"; 
          per il settore d'impiego "CEMM sommergibilisti"; 
          per il settore d'impiego "Componente aeromobili". 
      c) approvazione della graduatoria del settore  d'impiego  "CEMM
navale e CP" e delle graduatorie provvisorie per i settori  d'impiego
incursori,   palombari,   anfibi,   sommergibilisti   e    Componente
aeromobili; 
      d) convocazione dei  candidati  collocati  in  posizione  utile
nelle citate  graduatorie  per  l'espletamento  delle  seguenti  fasi
selettive: 
        1) se si concorre per il settore  d'impiego  CEMM  navale-CP,
per il 1° o per il 2° blocco  si  partecipera'  ad  una  fase  unica,
presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2 della
durata  indicativa   di   tre   giorni,   comprendente   accertamenti
psico-fisici (art. 10) e accertamenti attitudinali (art. 11); 
        2) se per il 1° blocco si concorre per  i  settori  d'impiego
incursori,   palombari,   anfibi,   sommergibilisti   e    Componente
aeromobili, si partecipera' alle seguenti fasi consequenziali: 
          1ª fase, della durata indicativa di due giorni,  presso  il
Centro di selezione della Marina militare, sito  ad  Ancona,  in  via
delle Palombare, n. 1, ovvero presso la Caserma Castrogiovanni,  sita
a Taranto in via  Cagni  2,  comprendente  accertamenti  psico-fisici
(art. 10) e accertamenti attitudinali (art. 11); 
          2ª fase, della durata indicativa di due giorni,  presso  il
Centro di selezione della Marina militare, sito  ad  Ancona,  in  via
delle  Palombare,  n.  1,  comprendente   accertamenti   attitudinali
specifici (art. 12) e prove di efficienza fisica (art. 13); 
          3ª fase, presso gli enti specificati nel successivo art. 14
della durata  indicativa  di  un  giorno,  comprendente  accertamenti
psico-fisici specifici (art. 14). 
      e)  formazione  e  approvazione  delle  graduatorie  di  merito
definitive per ciascuno dei settori d'impiego delle Forze speciali  e
Componenti specialistiche; 
      f)            attribuzione            delle            relative
categorie/specialita'/abilitazioni; 
      g)  convocazione  e  incorporazione  dei  candidati  dichiarati
idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali
prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di
merito definitive; 
      h) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nella Marina militare.

Art. 7 Esclusioni

				Art. 7 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate dai candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3. 
    2. La Direzione Selezione VFP di Mariscuola Taranto  e'  delegata
dalla DGPM all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei
requisiti di cui all'art.  2,  comma  1  del  presente  bando,  fatta
eccezione per quelli relativi: 
      al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
      agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    3. La Direzione Selezione VFP di Mariscuola Taranto  e'  delegata
altresi'  dalla  DGPM  allo  svolgimento  delle  operazioni  inerenti
all'accertamento  dei  requisiti  previsti  dall'art.  2  nei  limiti
specificati  dal  precedente  punto  2  e  a  effettuare  le   dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,  lettere  e),  g),
h), i) e l) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per
delitti non colposi,  nonche'  quelle  concernenti  il  comma  1  del
presente articolo. 
    Mariscuola Taranto provvedera' alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti  di  esclusione  o  mancata   ammissione   di   propria
competenza. 
    4. La commissione di cui all'allegato B,  comma  1,  lettera  c),
provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei  quali  VFP  1
nella Marina militare agli accertamenti attitudinali di cui  all'art.
11. 
    5. La commissione di cui all'allegato B,  comma  1,  lettera  c),
insediata presso il Centro di  selezione  della  Marina  militare  di
Ancona  per  la  seconda  fase  della   procedura   di   reclutamento
provvedera'  inoltre  a  escludere   dalla   prosecuzione   dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego  richiesto  i  candidati  giudicati
inidonei  agli  accertamenti  attitudinali  di  cui  all'art.  12.  I
predetti  candidati  proseguiranno  l'iter  concorsuale  nel  settore
d'impiego "CEMM navale e CP" con il punteggio di merito previsto  per
tale settore. 
    6. La commissione di cui all'allegato B,  comma  1,  lettera  d),
provvedera'  altresi'  a  escludere  dalla   prosecuzione   dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego  richiesto  i  candidati  giudicati
inidonei alle  prove  di  efficienza  fisica.  I  predetti  candidati
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e
CP" con il punteggio di merito previsto per tale settore. 
    7. La commissione di cui all'allegato B,  comma  1,  lettera  b),
insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto  provvedera'  a
escludere dalla  prosecuzione  dell'iter  concorsuale  nel  richiesto
settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche: 
      per i settori d'impiego "CEMM sommergibilisti" e CEMM "anfibi",
i  candidati  giudicati  inidonei   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso l'Infermeria presidiaria  della  Marina
militare di Taranto; 
      per i settori d'impiego "CEMM incursori" e "CEMM palombari",  i
candidati   giudicati   inidonei   all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso il Comando raggruppamento  subacquei  e
incursori della Marina militare di La Spezia (COMSUBIN); 
      per il settore d'impiego "Componente aeromobili",  i  candidati
giudicati inidonei  all'accertamento  dell'idoneita'  ai  servizi  di
navigazione  aerea  presso  l'Istituto   di   medicina   aerospaziale
dell'Aeronautica militare. 
    I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore
d'impiego "CEMM navale e CP" con il punteggio di merito previsto  per
tale settore. 
    8. Mariscuola Taranto  provvedera'  altresi'  alla  verifica  del
contenuto  delle  dichiarazioni  rese  dai  candidati  nelle  domande
relativamente  ai  titoli  di  merito   rilasciati   dalla   pubblica
amministrazione nonche' alla  verifica  dei  titoli  di  merito,  non
rilasciati  dalla  pubblica  amministrazione,  ritenuti  conformi  ai
titoli indicati nell'allegato A del presente bando e per i  quali  la
commissione  valutatrice  ne  abbia   assegnato   il   corrispondente
punteggio di merito. 
    Mariscuola Taranto segnalera' alla DGPM le domande dei  candidati
che a seguito della  predetta  verifica  presentino  difformita'  tra
quanto dichiarato dai partecipanti e  le  risultanze  della  verifica
stessa. La DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione
dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, potra' determinarsi facendo decadere il dichiarante dai
benefici eventualmente conseguiti dalla dichiarazione non veritiera. 
    I candidati che, a  seguito  di  accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti di partecipazione tra
quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento
motivato  della  DGPM.  Se  gia'  incorporati,  verra'  adottato   il
provvedimento di decadenza dalla ferma  prefissata  di  un  anno.  In
quest'ultimo caso il servizio prestato sara' considerato servizio  di
fatto. La DGPM provvedera' alle previste comunicazioni  all'Autorita'
giudiziaria  competente  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  e  in  base
all'art. 331 del codice di procedura penale. 
    9.   Qualora   in   sede   di   accertamento   dei   titoli    di
merito/riserva/preferenza,   anche   successivi,   o   in   caso   di
autodichiarazioni, si riscontrino difformita'  tra  le  dichiarazioni
rese dai  candidati  nella  domanda  di  partecipazione  e  i  titoli
effettivamente  posseduti,  la  DGPM,   in   coordinamento   con   la
commissione  valutatrice,  decurtera'  il   relativo   punteggio   di
merito/condizione   di   riserva   posti/preferenza   per    definire
l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base  dei
titoli   effettivamente   posseduti.   In   caso   di    collocamento
dell'interessato in posizione non piu'  utile  nelle  graduatorie  di
merito previste dall'art.  9  del  presente  bando  di  reclutamento,
verra' adottato, nei confronti  dello  stesso,  il  provvedimento  di
esclusione dall'iter concorsuale. In caso di accertamenti  successivi
all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio
dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione  non  piu'
utile nelle graduatorie di merito previste dall'art. 9  del  presente
bando di reclutamento, verra' adottato nei confronti dello stesso  il
provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno nella
Marina militare. 
    La DGPM potra' determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga
che il candidato non abbia tenuto una  condotta  incensurabile,  alle
previste comunicazioni all'Autorita' giudiziaria competente ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del codice di  procedura  penale,
ed eventualmente, ad emanare  il  provvedimento  di  decadenza  dalla
ferma prefissata di un anno. 
    10. I candidati esclusi da precedenti bandi  di  reclutamento  di
VFP 1, se in possesso dei  requisiti  richiesti,  possono  presentare
domanda per il presente bando. 
    11.  I  candidati  nei  cui  confronti  e'  stato   adottato   il
provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto -ai sensi della normativa vigente- il contributo unificato  di
euro 650,00), rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    Le commissioni che interverranno nella procedura di  reclutamento
saranno nominate con decreti del direttore generale per il  personale
militare o di autorita' da lui delegata e saranno composte cosi' come
indicato nell'Allegato B che e' parte integrante del presente bando.

Art. 9 Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie

				Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
                       e relative graduatorie 
 
    1.  Per  l'individuazione  dei  candidati   da   convocare   agli
accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  successivo   art.   10,   la
commissione valutatrice redige le  graduatorie  di  cui  all'art.  6,
lettera b)  sommando  tra  loro  i  punteggi  dei  titoli  di  merito
riportati nell'Allegato A del presente bando e secondo i  criteri  in
esso specificati. 
    2. Le graduatorie dei candidati  da  ammettere  alla  fase  degli
accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi
e nel sito internet del Ministero della difesa.

Art. 10 Accertamenti psico-fisici (fase unica e/o prima fase della procedura di reclutamento)

				Art. 10 
 
Accertamenti psico-fisici (fase unica e/o prima fase della  procedura
                          di reclutamento) 
 
    1. I candidati che  partecipano  esclusivamente  per  il  settore
d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati  per  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2,  attingendo
dalla graduatoria generale di cui al precedente art. 6,  lettera  b),
primo alinea, entro i limiti di seguito indicati: per il  1°  blocco:
tremilaseicento; per il 2° blocco: tremilaseicento. 
    2. I candidati per i settori d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
il Centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona  in  via
delle Palombare 1, ovvero presso la Caserma  Castrogiovanni,  sita  a
Taranto in via Cagni 2, attingendo dalle relative graduatorie di  cui
al precedente art. 6, lettera b), secondo alinea,  entro  i  seguenti
limiti: 
      a)   per   il   settore   d'impiego   "CEMM   sommergibilisti":
centosettanta; 
      b)  per   il   settore   d'impiego   "Componente   aeromobili":
trecentocinquanta; 
      c) per il settore d'impiego "CEMM anfibi": seicento; 
      d)    per    il    settore    d'impiego    "CEMM    palombari":
duecentocinquanta; 
      e) per il settore d'impiego "CEMM incursori": mille. 
    3. I candidati che non si presentano nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che  in
caso di: 
      a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
      b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
      c) eventi  luttuosi  per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
      d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato; 
      e) motivi di salute certificati da un  medico  appartenente  al
Servizio sanitario nazionale. 
    Gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione
entro le ore 13,00 del giorno feriale  (sabato  escluso)  antecedente
quello di prevista presentazione nelle ipotesi di cui alle precedenti
lettere a), b), c) e d), ovvero entro la data successiva al giorno di
mancata presentazione nell'ipotesi di cui alla lettera  e),  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente     un     account      di      posta      elettronica
certificata - all'indirizzo    mariscuola.taranto@postacert.difesa.it
ovvero  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   -   utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica -   all'indirizzo
mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente
il campo relativo  all'oggetto  e  indicando  il  concorso  al  quale
partecipano. A  tale  messaggio  dovra'  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato  da  un'amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente  art.  3,  comma  4,  lettera  a),  nonche'  la   relativa
documentazione probatoria. 
    La nuova convocazione, che potra' avvenire solo  ove  compatibile
con il periodo  di  svolgimento  degli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio  di
posta  elettronica  inviato  all'indirizzo   fornito   in   fase   di
accreditamento. 
    Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
    Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    Non saranno considerati rinunciatari i candidati  per  i  settori
d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c),  d),  e)  e  f)
che, dopo essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase  della
procedura di reclutamento, non si  presentino  alle  fasi  successive
previste per tali settori d'impiego e verranno convocati con il primo
incorporamento utile per il settore d'impiego  "CEMM  navale  e  CP",
qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria. 
    4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente  comma  1,  Mariscuola  Taranto  e'  autorizzata  a
convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive
graduatorie  di  cui  all'art.  6,  lettera  b),  per  l'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica,  fino  al  raggiungimento   dei   posti
disponibili.  Di  tale  procedura  dovra'  essere   data   tempestiva
comunicazione alla DGPM. 
    5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  con  la
seguente documentazione: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b)  se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90)  -
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il S.S.N. in  data  non  anteriore  a  cinque
giorni  rispetto  a  quella  di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
      c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario
unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo  delle  certificazioni
di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell'ambito dell'iter di  reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare: 
        originale o copia conforme dei  seguenti  certificati,  esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di  referto,  rilasciati
da  struttura  sanitaria  pubblica,   anche   militare,   o   privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) in data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici: 
          emocromo; 
          VES; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          bilirubinemia diretta e indiretta; 
          gamma GT; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          analisi delle urine con esame del sedimento; 
          markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs  Ag,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
          ricerca anticorpi per HIV; 
        referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata  con  il  S.S.N.;  in  caso  di
positivita' e' necessario  presentare  anche  il  referto  dell'esame
radiografico del torace in due proiezioni standard  antero-posteriore
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa,  avvenuta
vaccinazione con BCG; 
        certificato  di  stato  di  buona  salute  che   attesti   la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di  patologie
rilevanti ai fini del reclutamento,  rilasciato  dal  proprio  medico
curante in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto  conformemente
all'allegato C al presente bando; 
        se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N. in data
non anteriore a sei mesi rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici; 
    Qualora  il  candidato  sia  in  possesso  della   Certificazione
sanitaria unica (CSU) di cui al  successivo  comma  8,  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter di reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare,  potra'  presentarla  in
sostituzione della documentazione prevista dal  Protocollo  sanitario
unico (PSU) di cui alla lettera c) del presente comma. 
    6.  I  candidati,  gia'  giudicati   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  militare
nei   trecentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   data    di
presentazione agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  presente
articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, che non sono ancora  in  possesso  della
Certificazione  sanitaria  unica,  non   dovranno   produrre   alcuna
documentazione   inerente   referti   ematochimici   e   di   chimica
laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione: 
      verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo del
profilo sanitario assegnato; 
      se concorrenti di sesso femminile, originale o  copia  conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -  eseguito  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il S.S.N. in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
    7. I candidati per i settori d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f)), ad integrazione di quanto  indicato  al  precedente
comma 5 o comma 6, dovranno presentare: 
      a) originale o copia conforme dei seguenti esami  ematochimici,
corredati di referto, rilasciati  da  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata  con  il  S.S.N.  in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici, 
        TSH; 
        FT3/FT4; 
        elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina; 
        PT, PTT e fibrinogeno; 
      b)  solo  se  gia'  posseduto,  necessariamente  corredato   da
supporto digitale (CD ROM), l'esame radiografico del  torace  in  due
proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con  reticolo,  della
colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e  dei  seni  paranasali
con  relativo  referto  in  originale,  effettuato  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
S.S.N. e rilasciato in data non  anteriore  a  tre  mesi  rispetto  a
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero  copia
conforme del referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso una struttura sanitaria militare. Detto  esame  dovra'  essere
presentato  nuovamente,   qualora   risultati   idonei   anche   agli
accertamenti attitudinali e  alle  prove  di  efficienza  fisica,  al
successivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica di  cui
all'art. 14; 
      c) referto rilasciato (senza  alcuna  limitazione  di  scadenza
temporale) da  struttura  sanitaria  militare,  pubblica,  o  privata
accreditata con il S.S.N., di analisi di laboratorio  concernente  il
dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD); 
      d) i candidati per i settori d'impiego delle Forze  speciali  e
Componenti specialistiche dovranno esibire, per l'effettuazione delle
prove  di  efficienza  fisica,  originale  o   copia   conforme   del
certificato medico, con  validita'  annuale,  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982  ovvero  per
le prove di  efficienza  fisica  previste  per  l'arruolamento  nella
Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di
presentazione alle prove, rilasciato da un medico  appartenente  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il S.S.N. ovvero da un  medico  (o
struttura  sanitaria  pubblica  o  privata)  autorizzato  secondo  le
normative nazionali e regionali e che  esercita  in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dall'iter  selettivo  per  il  settore  d'impiego  richiesto   e   la
prosecuzione dell'iter concorsuale per  il  settore  d'impiego  "CEMM
navale e CP"; 
      e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno  esibire
nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l'originale  o  la
copia conforme del referto del test di  gravidanza  -  in  quanto  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare  (ai   sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90), eseguito  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata  con  il  S.S.N.  in  data  non
anteriore a cinque giorni rispetto a  quella  di  presentazione  alle
prove di efficienza fisica. 
    8. I candidati che ne sono in  possesso,  potranno  produrre,  in
sostituzione della documentazione  di  cui  al  precedente  comma  5,
lettera c), la Certificazione  sanitaria  unica  (CSU)  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter  di  reclutamento  quale  VFP1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal
presidente della commissione medica  a  ciascun  candidato  risultato
"idoneo" al  termine  delle  visite  e  degli  accertamenti  sanitari
concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale
certificazione, conforme al format in Allegato I al  presente  bando,
sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro  di  selezione  e
reclutamento  delle  Forze  armate,  a  livello  interforze,  per   i
reclutamenti quale VFP 1, entro  l'arco  temporale  di  un  anno  dal
rilascio e non potra' essere prorogata. 
    La CSU non costituisce certificato medico  di  idoneita'  di  cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e  di  salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale,  puo'  indicare  il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute,  anche  di
un anno, analogamente alla durata dei certificati  medici  rilasciati
per l'attivita' sportiva. La  validita'  annuale  della  CSU  non  e'
relativa ai singoli referti  presentati  dall'interessato,  rimanendo
gli  stessi  vincolati  alla  rispettiva  validita'   temporale,   ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla commissione,  che
tiene  conto  dell'insieme  delle  certificazioni  prodotte  e  delle
risultanze delle visite mediche. 
    La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico: 
      a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione  ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa); 
      b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario,   sottoponendo   alla   commissione    nuovi    esami    e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a  proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti; 
      c) ne sia provvisto ma sia considerato dal  medico  esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito  di  visita  generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo  del  candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della  visita.  In
tal  caso,  una  eventuale  revisione  del  profilo   sanitario   non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un  aggiornamento
della stessa. 
    Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU  in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP  1
nelle Forze armate. In  caso  di  smarrimento,  il  candidato  dovra'
ripetere ed esibire al  successivo  Centro  di  selezione,  tutta  la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. 
    I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere  comunque  misurati  in
occasione di ogni singolo concorso,  a  prescindere  dalla  validita'
della CSU. 
    Si ribadisce che il  certificato  medico  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  di  cui  al
precedente comma 7, lettera d), nel caso di  partecipazione  all'iter
selettivo per le Forze speciali e Componenti specialistiche e, per le
concorrenti di sesso femminile,  l'originale  o  copia  conforme  del
referto del test di cui al precedente comma 5, lettera c) e comma  7,
lettera e), con rilascio  in  data  non  anteriore  a  cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti,  devono  essere
comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU in  corso  di
validita'. 
    9.  La  commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria, rinviera' i candidati a  data
successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa. 
    I candidati rinviati a data successiva,  qualora  all'atto  della
nuova convocazione risultino nuovamente: 
      sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5,
saranno esclusi dal concorso; 
      sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 7,
saranno  esclusi  dall'iter  selettivo  per  il   richiesto   settore
d'impiego  nelle  Forze  speciali  e  Componenti   specialistiche   e
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e
CP". 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della documentazione  sanitaria  elencata  nel  precedente  comma  5,
sottoporra' i candidati a una  visita  medica  generale  preliminare,
propedeutica ai successivi accertamenti, volta a  valutare  eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto  previsto
dal successivo comma 10. 
    La  medesima  commissione  disporra'  quindi   l'esecuzione   dei
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali: 
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) inquadramento psicodiagnostico  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica; 
      e) accertamenti volti alla  verifica  dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      f) visita odontoiatrica; 
      g) valutazione dell'apparato locomotore; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta  utile  per  consentire  adeguata  valutazione   clinica   e
medico-legale  del  candidato,  da  effettuare  anche  presso   altre
strutture sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti  psico-fisici  giudichera'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi
del decoro  dell'uniforme  o  della  dignita'  della  condizione  del
militare o siano possibile indice di personalita' abnorme (che verra'
valutata  nel  corso  della  prevista  visita  psichiatrica   e   con
appropriati test psicodiagnostici). 
    10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici  i
candidati dovranno essere riconosciuti esenti: 
      a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti a verificare, fra l'altro, il  possesso  dei  parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva rientranti  nei  valori  limite  di  cui
all'art. 587 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva  tecnica
dello Stato  maggiore  della  Difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
      b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente; 
      c) da patologie per le quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo comma 8 e all'art.  19,  comma
3. 
    11. Al termine degli  accertamenti  psico-fisici  la  commissione
formulera' un giudizio di idoneita' quale VFP 1 nella Marina militare
con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla
direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno  2014,
ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento.
La  carenza  accertata,  totale   o   parziale,   dell'enzima   G6PD,
indipendentemente  dal  coefficiente  assegnato  alla  caratteristica
somato-funzionale AV-EI, non puo' essere motivo di  inidoneita',  nei
confronti dei candidati per il settore d'impiego "CEMM navale e  CP",
a mente dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata  nelle
premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini
della definizione della caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit  di  G6PD
non definito". 
    12.  I  candidati,  gia'  giudicati  idonei   agli   accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  militare
nei   trecentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   data    di
presentazione agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  presente
articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono in  possesso
della CSU, previa esibizione  della  stessa,  saranno  sottoposti  ai
seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi  che  siano
motivo di inidoneita' ai sensi  di  quanto  previsto  dal  precedente
comma 10: 
      accertamenti  volti  alla  verifica  dell'abuso  di  alcool   e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      visita  medica  generale,  nell'ambito  della   quale   saranno
giudicati inidonei i candidati  che  presentino  tatuaggi  aventi  le
caratteristiche di cui al precedente comma 9  e  verra'  definito  il
profilo  sanitario  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla   normativa
vigente, sulla base delle risultanze del  verbale  sanitario  esibito
dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute  necessarie
in sede di accertamenti. 
    La commissione ha, tuttavia, facolta' di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o  strumentali  utili  alla  definizione  del
giudizio di idoneita', qualora ritenuti necessari  per  una  migliore
valutazione psico-fisica del concorrente. 
    Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui  all'art.  1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei  quali  VFP  1
agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei  anche  agli
accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno
essere   sottoposti   al   successivo   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 14. 
    Detta  commissione,  delegata   dalla   DGPM   alle   sopracitate
incombenze,  comunichera'  a  ciascun  candidato  esaminato   -   con
determinazione   del   presidente   - l'esito   degli    accertamenti
psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP": 
        "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
      b) se concorrenti per i settori d'impiego delle Forze  speciali
e Componenti specialistiche della Marina militare: 
        "idoneo  a  proseguire  l'iter  selettivo  per   il   settore
d'impiego xxx"; 
        "idoneo quale VFP 1 nella  Marina  militare"  e  "inidoneo  a
proseguire l' iter selettivo per il settore d'impiego xxx"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
    I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti  specialistiche  proseguiranno  l'iter   concorsuale   nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP". 
    13. I candidati dichiarati  inidonei  potranno  avanzare  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale  e'  dovuto  -ai  sensi  della  normativa  vigente-  il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  sessanta
e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento  di  non
idoneita'. 
    14. Per le inidoneita' relative agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, inoltre,  e'  data  facolta'  di  avanzare,
entro  quindici  giorni  dalla  data   di   notifica   del   relativo
provvedimento, motivata e documentata  istanza  di  riesame,  il  cui
modello e' disponibile nel portale dei concorsi e nel  sito  internet
del Ministero della difesa -da allegare necessariamente (come file in
formato PDF) a un  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di  posta  elettronica
certificata,  all'indirizzo  persomil@postacert.difesa.it  o   a   un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente
un     account     di      posta      elettronica,      all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it  compilando  obbligatoriamente  il  campo
relativo all'oggetto-  corredata  di  copia  per  immagine  (file  in
formato  PDF)  della  certificazione  sanitaria  rilasciata  da   una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il  S.S.N.,  attestante  l'assenza  delle  imperfezioni/patologie
riscontrate  in  occasione  degli  accertamenti  dei   requisiti   in
questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di  un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione  dello
Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneita'. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati  per  abuso  di  alcool  e  per  l'uso,  anche
saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria  e/o  del  documento  di  identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    Le istanze  di  riesame  dei  provvedimenti  di  inidoneita'  nel
richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e   Componenti
specialistiche, presentate dai candidati  risultati  comunque  idonei
quali VFP 1  nella  Marina  militare,  comporteranno  la  sospensione
dell'incorporamento nel settore d'impiego "CEMM  navale  e  CP"  fino
alla conclusione del procedimento di riesame. 
    15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa la commissione  medica  centrale  presso  l'Ispettorato  di
sanita'  della  Marina  militare,  che  provvedera'  a  convocare  il
candidato  al  fine  di  sottoporlo  all'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso di  confermata  inidoneita',  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. in caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita  a
Taranto in via Cagni 2, per il completamento degli  accertamenti  dei
requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei  e  collocati
utilmente nella graduatoria generale di  merito  saranno  incorporati
con  il  primo  incorporamento  utile,  assumendone   la   decorrenza
giuridica.

Art. 11 Accertamenti attitudinali (fase unica e/o prima fase della procedura di reclutamento)

				Art. 11 
 
                      Accertamenti attitudinali 
     (fase unica e/o prima fase della procedura di reclutamento) 
 
    1. I candidati  sono,  altresi',  sottoposti  nella  stessa  sede
(Caserma Castrogiovanni di Taranto o Centro di selezione della Marina
militare di Ancona), a cura della  preposta  commissione  di  cui  al
comma 1, lettera c) dell'Allegato B ivi insediata, agli  accertamenti
attitudinali, concernenti lo svolgimento di una serie di test,  volti
a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine
di un positivo inserimento quali  VFP  1  nella  Forza  armata.  Tale
valutazione sara' svolta in base  alle  modalita'  specificate  nelle
direttive della  Forza  armata  vigenti  all'atto  dell'effettuazione
degli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla  base  dei
punteggi ottenuti ai test. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un  giudizio
di idoneita' o inidoneita'. 
    Il giudizio di inidoneita' verra' espresso qualora  il  candidato
riporti un  punteggio  finale  inferiore  a  quello  stabilito  nelle
succitate direttive. 
    4. La commissione  comunichera'  a  ciascun  candidato  esaminato
l'esito  degli  accertamenti   attitudinali   mediante   il   verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
      "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
    Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta
stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai  concorrenti
risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale  modalita'
o, in alternativa, con  tutte  le  forme  di  notifica  previste  dal
precedente art. 5, comma 1 ovvero con  l'invio  di  un  messaggio  di
posta   elettronica   all'indirizzo   indicato   nella   domanda   di
partecipazione. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo e, in  caso  di  inidoneita',  comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
    5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso  giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il  contributo  unificato
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e  centoventi  giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 
    6.  Non  saranno  ammesse   istanze   di   riesame   relative   a
provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale.

Art. 12 Accertamenti attitudinali specifici (seconda fase della procedura di reclutamento)

				Art. 12 
 
                 Accertamenti attitudinali specifici 
           (seconda fase della procedura di reclutamento) 
 
    1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'art.  1,  comma
3, lettere b), c), d), e) e f), risultati  idonei  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli  10  e  11,
sono convocati presso il Centro di selezione della Marina militare di
Ancona per essere sottoposti, a cura della  preposta  commissione  di
cui al comma 1,  lettera  c)  dell'Allegato  B  ivi  insediata,  agli
accertamenti attitudinali specifici, concernenti  lo  svolgimento  di
una serie di prove (che a seconda  del  settore  d'impiego  richiesto
possono  consistere  in  test,  questionari,  prove  di  performance,
intervista attitudinale individuale), volte a valutare oggettivamente
il  possesso  dei  requisiti  necessari  al  fine  di   un   positivo
inserimento nello specifico settore d'impiego. Tale valutazione sara'
svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della Forza
armata  vigenti  all'atto   dell'effettuazione   degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla  base  dei
punteggi ottenuti nella valutazione delle suddette prove. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un  giudizio
di idoneita' o inidoneita'. 
    Il giudizio di inidoneita' verra' espresso qualora  il  candidato
riporti un  punteggio  finale  inferiore  a  quello  stabilito  nelle
succitate direttive. 
    4. La commissione  comunichera'  a  ciascun  candidato  esaminato
l'esito degli accertamenti attitudinali specifici mediante il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore  d'impiego
xxx"; 
      "inidoneo  a  proseguire  l'iter  selettivo  per   il   settore
d'impiego xxx". 
    Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta
stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai  concorrenti
risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale  modalita'
o, in alternativa, con  tutte  le  forme  di  notifica  previste  dal
precedente art. 5, comma 1 ovvero con  l'invio  di  un  messaggio  di
posta   elettronica   all'indirizzo   indicato   nella   domanda   di
partecipazione. 
    Il giudizio riportato negli accertamenti  attitudinali  specifici
e' definitivo e l'inidoneita'  comporta  l'esclusione  dal  prosieguo
dell'iter  concorsuale  per  il  settore  d'impiego  richiesto  e  la
prosecuzione dell'iter concorsuale per  il  settore  d'impiego  "CEMM
navale  e  CP".  I  candidati  idonei  alla  prosecuzione   dell'iter
concorsuale  per  il  settore  d'impiego  richiesto  saranno   invece
sottoposti alle prove di efficienza fisica di cui al successivo  art.
13. 
    5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso  giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto -ai sensi della normativa vigente- il contributo unificato  di
euro 650,00), rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 
    6.  Non  saranno  ammesse   istanze   di   riesame   relative   a
provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale.

Art. 13 Prove di efficienza fisica (seconda fase della procedura di reclutamento)

				Art. 13 
 
                     Prove di efficienza fisica 
           (seconda fase della procedura di reclutamento) 
 
    1. I candidati per i settori d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f) saranno altresi' sottoposti, a cura della commissione
di cui al  comma  1,  lettera  d)  dell'Allegato  B,  alle  prove  di
efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro  di  selezione
della Marina militare di Ancona. 
    Le prove di efficienza  fisica  per  i  settori  d'impiego  "CEMM
incursori", "CEMM anfibi", "CEMM palombari", "CEMM sommergibilisti" e
"Componente  aeromobili",  tenuto  conto  delle  peculiari   esigenze
tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri  indifferenziati
tra i sessi. 
    La  commissione  di  cui  innanzi   si   potra'   avvalere,   per
l'esecuzione delle singole  prove,  del  supporto  di  personale  del
settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di selezione
della Marina militare di Ancona. 
    Per particolari esigenze di Forza armata, ovvero  per  motivi  di
economicita' o celerita', le  prove  di  efficienza  fisica  potranno
precedere gli accertamenti attitudinali. In tal caso, la convocazione
alle prove di efficienza fisica  conterra'  apposite  indicazioni  ai
candidati interessati. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i   candidati   dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina  (in  gomma  o  altro
materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. I candidati dovranno esibire, in originale o  copia  conforme,
il certificato medico, con validita' annuale, attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982  ovvero  per
le prove di  efficienza  fisica  previste  per  l'arruolamento  nella
Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di
presentazione alle prove, rilasciato da un medico  appartenente  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il S.S.N. ovvero da un  medico  (o
struttura  sanitaria  pubblica  o  privata)  autorizzato  secondo  le
normative nazionali e regionali e che  esercita  in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dall'iter  selettivo  per  il  settore  d'impiego  richiesto   e   la
prosecuzione dell'iter concorsuale per  il  settore  d'impiego  "CEMM
navale e CP". Inoltre, i concorrenti  di  sesso  femminile,  dovranno
esibire nuovamente l'originale o la copia conforme  del  referto  del
test di gravidanza - in quanto lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90),  eseguito  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
S.S.N. in data non anteriore a cinque giorni  rispetto  a  quella  di
presentazione alle prove di efficienza fisica. Ai sensi  dell'art.  1
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che  ha  modificato
l'art. 640  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  con
l'introduzione  dei  commi  1-bis  e   1-ter,   le   aspiranti   agli
arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza
e non possono essere sottoposte  agli  accertamenti  per  l'idoneita'
fisio-psico-attitudinale  al   servizio   militare   ai   sensi   del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, quando  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria. 
    4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate: 
      per il settore d'impiego "CEMM anfibi" nell'allegato D; 
      per i settori d'impiego "CEMM  incursori"  e  "CEMM  palombari"
nell'allegato E; 
      per i settori d'impiego "CEMM  sommergibilisti"  e  "Componente
aeromobili" nell'allegato F. 
    In tali allegati sono anche stabilite le  condizioni  per  essere
giudicati idonei, le  modalita'  di  svolgimento  degli  esercizi,  i
punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance
dei candidati e le disposizioni sul comportamento da tenere  in  caso
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    Ai candidati idonei sara'  attribuito  un  punteggio  complessivo
calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D, E  e  F,  che
concorrera' alla formazione delle relative graduatorie di  merito  di
cui all'art. 15. I giudizi, che saranno comunicati  per  iscritto  ai
candidati a cura della commissione di cui  al  comma  1,  lettera  d)
dell'Allegato B, sono definitivi. 
    In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i
candidati  saranno  giudicati  inidonei  per  il  richiesto   settore
d'impiego e saranno esclusi dall'iter selettivo delle Forze  speciali
e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale per il
settore d'impiego "CEMM navale e CP". 
    5. L'ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun  gruppo
di candidati verra' stabilito in funzione della disponibilita'  degli
impianti sportivi. 
    6. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di  cui  al  comma  1,  lettera  d)
dell'Allegato B redigera' il relativo verbale.

Art. 14 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica (terza fase della procedura di reclutamento)

				Art. 14 
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica (terza fase  della
                     procedura di reclutamento) 
 
    1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'art.  1,  comma
3, lettere b), c), d), e) e f), giudicati  idonei  al  termine  degli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  di  cui  ai   precedenti
articoli 10, 11 e 12 e anche alle prove di efficienza fisica  di  cui
al  precedente  art.  13,  saranno   sottoposti   agli   accertamenti
psico-fisici per la verifica del possesso degli  specifici  requisiti
di idoneita' psico-fisica occorrenti per l'assegnazione  ai  relativi
settori d'impiego delle Forze speciali e  Componenti  specialistiche,
previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato  maggiore
della Marina e dal decreto del Ministro  della  difesa  16  settembre
2003, citati nelle premesse. 
    2.  I  predetti  candidati  saranno  convocati  presso  gli  enti
appresso specificati, secondo le  modalita'  indicate  da  Mariscuola
Taranto: 
      i primi duecento  candidati  per  il  settore  d'impiego  "CEMM
anfibi", presso l'Infermeria presidiaria  della  Marina  militare  di
Taranto, per la verifica del possesso dell'idoneita' di anfibio; 
      i primi sessanta  candidati  per  il  settore  d'impiego  "CEMM
sommergibilisti",  presso  l'Infermeria  presidiaria   della   Marina
militare di Taranto, per la verifica del possesso  dell'idoneita'  di
sommergibilista; 
      i primi  novanta  candidati  per  il  settore  d'impiego  "CEMM
incursori" e i primi sessanta  candidati  per  il  settore  d'impiego
"CEMM palombari", presso MARINFERM La Spezia,  per  la  verifica  del
possesso  dell'idoneita',  rispettivamente,   di   incursore   e   di
palombaro; 
      i primi ottanta candidati per il settore d'impiego  "Componente
aeromobili",   presso    l'Istituto    di    medicina    aerospaziale
dell'Aeronautica   militare,   per   la   verifica    del    possesso
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea. 
    I suddetti enti di cui ai primi tre alinea si  potranno  avvalere
delle strutture sanitarie della Marina  militare  giurisdizionalmente
competenti   per   l'effettuazione   dei   prescritti    accertamenti
specialistici. 
    3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente comma 2, su richiesta dello  Stato  maggiore  della
Marina, la DGPM potra' autorizzare Mariscuola Taranto a convocare  un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie,
per  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  specifica  per  il
settore d'impiego richiesto, fino al  raggiungimento  di  un  congruo
numero di idonei per ciascun settore d'impiego. 
    4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti  psico-fisici
di cui al presente articolo, pena l'esclusione dal  reclutamento  per
il richiesto settore d'impiego  delle  Forze  speciali  e  Componenti
specialistiche, muniti di: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b) esami e referti di cui  al  precedente  art.  10,  comma  7,
lettera b), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti
psico-fisici; 
      c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneita' agli
accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare,  di  cui
all'art. 10, comma 11; 
      d) originale o copia  conforme  del  referto  e  del  tracciato
elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN  in  data  non
anteriore  a  tre  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici: 
        velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo; 
        costante di tempo 0,3 microvolts/secondo; 
        filtro 70 hertz piu' filtro di rete; 
        prove di attivazione complete (SLI - iperpnea); 
        tracciato  da  effettuare  sulle  longitudinali  (esterne   -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori). 
    Il referto dovra' documentare l'assenza dei seguenti elementi: 
      qualunque forma di parossismo; 
      ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio; 
      onde lente di ampio voltaggio  che  si  accentuano  durante  le
prove di attivazione; 
      grafoelementi puntuti di ampio voltaggio. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in  alternativa,  copia  conforme
del referto relativo  agli  esami  effettuati,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. 
      se concorrente di sesso  femminile,  nuovo  originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90)  -
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque  giorni
rispetto a quella di  presentazione  agli  accertamenti  psico-fisici
specifici della terza fase. 
    5. I requisiti psico-fisici di idoneita'  per  l'assegnazione  ai
settori d'impiego delle Forze speciali  e  Componenti  specialistiche
sono riportati al capitolo 5 della vigente  pubblicazione  SMM/IS/150
dello Stato Maggiore della Marina. 
    I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti: 
      per il possesso dell'idoneita' di anfibio: 1AC-1AR; 
      per   il   possesso    dell'idoneita'    di    sommergibilista:
1AR-1AV/OR-PS il soggetto non deve  presentare  note  o  elementi  di
riferimento dello spettro ansioso fobico che possano interferire  con
l'assolvimento  dei  compiti  previsti   nello   specifico   contesto
ambientale lavorativo; 
      per    il     possesso     dell'idoneita'     di     incursore:
1AC-1AR-1AV-1LS-1LI-1AU-VS naturale 10/10 in  ciascun  occhio;  campo
visivo,  motilita'  oculare,  senso  stereoscopico  normali;  annessi
oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da   qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole-1AU; 
      per il possesso dell'idoneita' di palombaro: 1AR-1AV-1AC-1AU-VS
uguale o  superiore  a  complessivi  16/10  senza  correzioni  e  non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; campo  visivo,  motilita'
oculare,  senso  stereoscopico  normali;   annessi   oculari,   mezzi
diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da  qualsiasi  malattia;  senso
cromatico normale alle tavole. 
    Per l'assegnazione al settore d'impiego "Componente  aeromobili",
i candidati dovranno essere in possesso dell'idoneita' ai servizi  di
navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del  decreto  del  Ministro
della difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse. 
    6. I predetti enti della Marina militare e l'Istituto di medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare inoltreranno immediatamente la
pertinente  documentazione  alla  commissione  per  gli  accertamenti
psico-fisici insediata presso la Caserma Castrogiovanni  di  Taranto,
che  provvedera'  a  notificare  al   piu'   presto   l'esito   degli
accertamenti psico-fisici, tramite  messaggio  di  posta  elettronica
(nei soli casi di idoneita') o di posta elettronica certificata -  se
resa disponibile dal candidato - ovvero, nei casi di  inidoneita',  a
mano o con raccomandata con avviso di ricevimento, riportando uno dei
seguenti giudizi: 
      "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare" e "idoneo/inidoneo a
proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx"; 
      "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
    7. Il giudizio riportato negli accertamenti di  cui  al  presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "inidonei a
proseguire l'iter selettivo per il  settore  d'impiego  xxx"  saranno
esclusi dall'iter selettivo per il richiesto settore d'impiego  delle
Forze speciali e Componenti  specialistiche  e  proseguiranno  l'iter
concorsuale per il settore d'impiego "CEMM navale e CP". I  candidati
giudicati "inidonei  quali  VFP  1  nella  Marina  militare"  saranno
esclusi dal concorso. 
    8. I  candidati  giudicati  inidonei  potranno  avanzare  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' dovuto - ai  sensi  della  normativa  vigente  -  il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  sessanta
e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento  di  non
idoneita'.

Art. 15 Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie

				Art. 15 
 
                      Formazione, approvazione 
                    e validita' delle graduatorie 
 
    1.  La  commissione  valutatrice   provvede   a   compilare   una
graduatoria di merito generale per ciascun blocco e, per il  solo  1°
blocco, anche le graduatorie di merito per i settori d'impiego  delle
Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all'art. 1,  comma
3, lettere b), c), d), e) e f)). 
    2. Per ciascun blocco, la commissione valutatrice, effettuata  la
valutazione dei titoli di cui all'Allegato A, forma la graduatoria di
merito generale, che verra' utilizzata per il settore d'impiego "CEMM
navale e CP". 
    Le graduatorie di merito definitive per i settori d'impiego "CEMM
anfibi", "CEMM palombari", "CEMM incursori", "CEMM sommergibilisti" e
"Componente aeromobili"  sono  invece  formate  in  base  alla  somma
aritmetica dei punteggi conseguiti nella  valutazione  dei  titoli  e
nelle prove di efficienza fisica. 
    Per il 1° blocco, la posizione  nella  graduatoria  generale  dei
candidati inseriti anche nelle graduatorie di merito  per  i  settori
d'impiego delle Forze  speciali  e  Componenti  specialistiche  sara'
considerata solo allorche' si verifichi una delle seguenti evenienze: 
      candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici  di  cui
agli articoli 10 e 14 in quanto non rientrante  nei  limiti  numerici
previsti, rispettivamente, dall'art. 10,  comma  1  e  dall'art.  14,
comma 2; 
      candidato   inidoneo   agli   accertamenti    psico-fisici    e
attitudinali o alle prove  di  efficienza  fisica  per  il  richiesto
settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche  e
idoneo per il settore d'impiego "CEMM navale e CP"; 
      candidato  idoneo  non  vincitore  per  il  richiesto   settore
d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche; 
      candidato idoneo per il settore d'impiego "CEMM navale e CP" ma
non presentatosi alla seconda e/o alla terza fase della procedura  di
reclutamento per il richiesto settore d'impiego delle Forze  speciali
e Componenti specialistiche. 
    Nel caso di inidoneita' per il richiesto settore d'impiego  delle
Forze speciali e Componenti specialistiche  e  di  idoneita'  per  il
settore d'impiego "CEMM navale e CP" i candidati,  qualora  utilmente
collocati  nella  graduatoria  generale,   verranno   convocati   per
l'incorporazione con il primo incorporamento utile. 
    I concorrenti giudicati idonei al termine  della  prima  e  della
seconda fase della procedura di reclutamento per il richiesto settore
d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, qualora -
pur utilmente collocati nella graduatoria  generale  - non  rientrino
nei  limiti  numerici  previsti  dall'art.  14,  comma  2,   verranno
convocati per l'incorporazione con il 4° incorporamento previsto  dal
presente bando per il settore d'impiego "CEMM navale e CP". 
    I concorrenti idonei  non  vincitori  per  il  richiesto  settore
d'impiego delle Forze speciali e Componenti  specialistiche,  qualora
utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con
il 4° incorporamento previsto  dal  presente  bando  per  il  settore
d'impiego "CEMM navale e CP". 
    3. Nella redazione delle graduatorie  di  merito  la  commissione
valutatrice terra' conto della riserva di posti di cui al  precedente
art. 1, comma 4. 
    Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara'  data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli  di  preferenza  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
dichiarati nella domanda di partecipazione. 
    In  caso  di  ulteriore  parita'  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane di eta'. 
    Le  graduatorie  di  merito   saranno   approvate   con   decreto
interdirigenziale emanato dalla  DGPM  di  concerto  con  il  Comando
generale del Corpo delle  capitanerie  di  porto.  Dette  graduatorie
saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa - consultabile
nel        sito        internet        www.difesa.it/SGD-DNA/Giornale
Ufficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data notizia mediante
avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie   speciale
"Concorsi ed esami". I candidati  potranno,  inoltre,  consultare  il
punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel  portale
dei concorsi, nonche' nel sito internet del Ministero della difesa. 
    4. Le graduatorie sono  valide  esclusivamente  per  il  presente
bando, ferma restando la previsione dell'art. 17.

Art. 16 Ripartizione dei candidati vincitori dei settori d'impiego "CEMM navale e CP" e "Componente aeromobili" tra CEMM e CP, attribuzione delle relative categorie/specialita'/abilitazioni e ammissione al corso di formazione

				Art. 16 
 
Ripartizione dei candidati  vincitori  dei  settori  d'impiego  "CEMM
  navale e CP" e "Componente aeromobili" tra CEMM e CP,  attribuzione
  delle relative categorie/specialita'/abilitazioni e  ammissione  al
  corso di formazione 
 
    1. La commissione di cui al comma 1, lettera e)  dell'Allegato  B
provvedera', nei  confronti  dei  candidati  dichiarati  idonei  agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle  eventuali  prove  di
efficienza fisica e  utilmente  collocati  nelle  graduatorie  per  i
settori d'impiego "CEMM navale e CP" e "Componente aeromobili",  alla
ripartizione  tra  CEMM  e  CP  e  all'attribuzione  delle   relative
categorie/specialita'/abilitazioni. 
    2. Successivamente, Mariscuola Taranto  convochera'  i  precitati
candidati per la frequenza del corso di formazione  di  base  che  si
svolgera'  presso  le  Scuole  Sottufficiali  di  Taranto  e  di   La
Maddalena.

Art. 17 Procedure per il ripianamento dei posti non coperti

				Art. 17 
 
                    Procedure per il ripianamento 
                        dei posti non coperti 
 
    1. Nell'ambito di ciascun blocco, in caso  di  mancata  copertura
dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di
incorporazione  riferite  a  ciascuno  degli  incorporamenti  di  cui
all'art. 1, comma 2, su richiesta dello Stato maggiore della  Marina,
la DGPM potra' autorizzare - per l'incorporamento successivo e per il
solo settore d'impiego "CEMM navale e CP" - il ripianamento dei posti
non coperti. 
    In caso di mancata copertura  dei  posti  per  il  settore  "CEMM
navale CP" nell'ambito di  un  blocco  per  mancanza  di  concorrenti
idonei appartenenti al medesimo blocco, la DGPM potra' autorizzare il
ripianamento dei posti non coperti con concorrenti  idonei  vincitori
dell'altro blocco, qualora disponibili. 
    A seguito della mancata copertura  di  posti  nel  2°,  3°  e  4°
incorporamento  del  1°  blocco  per  le  rinunce  che  si  dovessero
verificare per i settori d'impiego delle Forze speciali e  Componenti
specialistiche  entro  il  quinto  giorno  dalla   data   di   inizio
dell'incorporamento  stesso,  Mariscuola  Taranto  e'  autorizzata  a
convocare  altrettanti  candidati  idonei  secondo   l'ordine   delle
rispettive graduatorie di merito. In particolare, i  concorrenti  per
il  settore  d'impiego  "Componente  aeromobili"  saranno  assegnati,
seguendo l'ordine della relativa  graduatoria  di  merito,  al  Corpo
(CEMM o CP) nel quale si verifichera' la mancata copertura. 
    Non e' consentito il ripianamento di  eventuali  vacanze  che  si
verifichino per un qualsiasi settore d'impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche con i candidati idonei non vincitori per un
altro settore d'impiego. A seguito della mancata copertura  di  posti
nel 4° incorporamento per le  rinunce  che  si  dovessero  verificare
entro il quindicesimo giorno dalla data di inizio dell'incorporamento
stesso, Mariscuola Taranto e'  autorizzata  a  convocare  altrettanti
candidati  idonei  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di   merito
generale. 
    2.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti   previsti   per
l'arruolamento,  al  termine  delle  operazioni   di   incorporazione
riferite al 2° blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi  nella
relativa graduatoria di cui al precedente art. 15, su richiesta dello
Stato   maggiore   della   Marina   la   DGPM   potra'    autorizzare
l'incorporazione dei candidati  idonei  ma  non  utilmente  collocati
nella graduatoria del blocco precedente.

Art. 18 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni

				Art. 18 
 
                  Ripartizione dei candidati idonei 
                     eccedenti le incorporazioni 
 
    A conclusione della procedura di cui al precedente art. 17, comma
2, a copertura dei posti per il solo settore d'impiego "CEMM navale e
CP" eventualmente rimasti ancora vacanti, su  richiesta  dello  Stato
maggiore della Marina, la DGPM potra' attingere, previo consenso  dei
rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie in  corso  di  validita'
dei VFP 1 nell'Esercito  e  nell'Aeronautica  militare,  i  candidati
idonei  ma  non  utilmente  ivi  collocati,  che  hanno   manifestato
l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate.

Art. 19 Ammissione alla ferma prefissata di un anno

				Art. 19 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
    1. Mariscuola Taranto e' delegata  dalla  DGPM  a  convocare  per
l'incorporazione presso la stessa Mariscuola  i  candidati  risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali  da  ammettere
alla ferma prefissata di un anno sulla base delle graduatorie di  cui
al precedente art. 15 fino alla copertura dei posti previsti. 
    2. La convocazione e'  consegnata  agli  interessati  al  termine
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali ovvero  e'  effettuata
con le modalita' indicate nell'art. 5 e contiene la data e  l'ora  di
presentazione presso le Mariscuola Taranto  e  La  Maddalena  per  la
frequenza del corso di formazione di base per VFP1. 
    3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i
casi di infermita' dipendente da causa di  servizio,  comportera'  il
proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM,  su  proposta  delle
Mariscuola Taranto e La Maddalena. 
    I candidati dovranno presentare, entro il termine  e  secondo  le
modalita' loro indicate  nella  convocazione,  a  pena  di  decadenza
dall'arruolamento,   l'autocertificazione,   redatta    conformemente
all'Allegato G al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura delle Mariscuola Taranto e La Maddalena. Se concorrente di sesso
femminile, originale  o  copia  conforme  del  referto  del  test  di
gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare  (ai
sensi dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90)  -  eseguito  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
S.S.N. in data non anteriore a cinque giorni  rispetto  a  quella  di
presentazione all'incorporamento. 
    I candidati vincitori per il settore  d'impiego  "CEMM  navale  e
CP", dovranno produrre inoltre, ai fini dell'attribuzione del profilo
sanitario eventualmente ancora non  definito  per  la  caratteristica
somato-funzionale AV-EI, il referto rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata  con  il  S.S.N.,  di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD. 
    I predetti candidati che presenteranno un deficit di  G6PD  e  ai
quali, per tale deficit, sara' attribuito il coefficiente 3 o 4 nella
caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  dovranno   rilasciare   la
dichiarazione di ricevuta  informazione  e  di  responsabilizzazione,
redatta conformemente all'Allegato H al presente bando, tenuto  conto
che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD - fatto salvo quanto specificato al precedente  art.
10, comma 8  -  non  puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio  2010,  n.  109,  richiamata  nelle
premesse del bando. 
    4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    5. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite
nella "Direttiva tecnica in materia di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare",
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla Sezione 6 della "Direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di  profilassi
vaccinali al personale militare". 
    6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione  e,  per
quelli amministrativi, dalla data di effettiva  presentazione  presso
Mariscuola Taranto. I candidati che non si presenteranno  nella  data
fissata nella  convocazione  saranno  considerati  rinunciatari  e  i
relativi posti saranno coperti secondo la procedura di  cui  all'art.
17. 
    I candidati che non  si  presentano  nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione, saranno considerati rinunciatari, tranne  che  in  caso
di: 
      a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
      b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
      c) eventi  luttuosi  per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
      d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato; 
      e) motivi di salute certificati da un  medico  appartenente  al
Servizio sanitario nazionale. 
    Per i summenzionati casi, e' possibile richiedere un differimento
ad altra data per l'incorporamento. Gli interessati dovranno  inviare
un'istanza di nuova  convocazione  entro  le  ore  13,00  del  giorno
feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione
nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d),  ovvero
entro  la  data  successiva  al  giorno  di   mancata   presentazione
nell'ipotesi di cui alla lettera  e),  mediante  messaggio  di  posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente  un  account  di
posta       elettronica       certificata       -       all'indirizzo
mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante  messaggio  di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un  account  di  posta
elettronica - all'indirizzo  mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it
compilando  obbligatoriamente  il  campo   relativo   all'oggetto   e
indicando il concorso al quale partecipano. A tale  messaggio  dovra'
essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido
documento di identita' rilasciato da un'amministrazione dello  Stato,
come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a),  nonche'  la
relativa documentazione probatoria. 
    La nuova convocazione, che potra' avvenire solo  ove  compatibile
con il periodo di svolgimento degli incorporamenti, verra' effettuata
esclusivamente  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. 
    Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) d) e e). 
    Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    7. Il personale incorporato sara' sottoposto ad addestramento per
l'impiego  in  operazioni  su  tutto  il   territorio   nazionale   e
all'estero. 
    8. La DGPM determinera', con decreto interdirigenziale emanato di
concerto con il Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto, l'ammissione degli incorporati alla  ferma  prefissata  di  un
anno nella Marina militare -  con  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo,  del  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione   alla
procedura di reclutamento - suddivisi in base ai  settori  d'impiego.
In particolare,  per  i  settori  d'impiego  "CEMM  navale  e  CP"  e
"Componente aeromobili" gli incorporati saranno ripartiti tra CEMM  e
CP  e  nelle  relative  categorie/specialita'/abilitazioni,  in  base
all'assegnazione operata dalla commissione di cui al comma 1, lettera
e) dell'Allegato B. 
    9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di
incorporazione.

Art. 20 Formazione dei VFP 1 nei settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche e prospettive di carriera

				Art. 20 
 
Formazione dei VFP 1 nei settori d'impiego  delle  Forze  speciali  e
         Componenti specialistiche e prospettive di carriera 
 
    1. I vincitori per i settori d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti specialistiche sono convocati per la frequenza  del  corso
di formazione di base per VFP 1 con il 3° incorporamento (tranne  per
il settore d'impiego "CEMM anfibi" i quali verranno convocati con  il
2° e 4° incorporamento del 1° Blocco). Per il settore d'impiego delle
Forze speciali, durante la fase  di  accentramento  presso  COMSUBIN,
sara'  richiesto  ai  candidati  l'accettazione  delle  modalita'  di
svolgimento del Corso. 
    Al termine di detto corso, della durata di circa otto  settimane,
i VFP 1 idonei sono avviati presso le Scuole dei  rispettivi  settori
d'impiego  per  la  frequenza  dei  seguenti   corsi   specialistici,
propedeutici  all'acquisizione   della   categoria/specialita',   che
avverra' solo in seguito  all'ammissione  alla  eventuale  successiva
ferma prefissata quadriennale: 
      corso propedeutico incursore - fase 1, della  durata  di  circa
sette mesi; 
      corso propedeutico palombaro - fase 1, della  durata  di  circa
sette mesi; 
      corso di abilitazione anfibia, della durata  di  circa  tredici
settimane; 
      corso propedeutico Componente aeromobili, della durata di circa
sei mesi; 
      corso di abilitazione sommergibilista, della  durata  di  circa
sei mesi. 
    2. Al termine del corso specialistico, i VFP  1  acquisiranno,  a
seconda    del    settore     d'impiego,     uno     dei     seguenti
attestati/abilitazioni: 
      attestato di frequenza del corso propedeutico incursore -  fase
1; 
      attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro -  fase
1; 
      abilitazione anfibia; 
      attestato  di  frequenza  del  corso  propedeutico   Componente
aeromobili; 
      abilitazione sommergibilista. 
    3.   Detti   attestati/abilitazioni,   una   volta    conseguiti,
costituiranno requisito di partecipazione al successivo concorso  per
il reclutamento dei volontari in ferma prefissata  quadriennale  (VFP
4)  per  il  settore  d'impiego  di   appartenenza.   Inoltre,   tali
attestati/abilitazioni   costituiranno   titolo   di    merito    per
l'ammissione alla rafferma di un anno  quale  VFP  1,  ai  sensi  del
decreto direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014 emanato dalla DGPM. 
    4. Ultimato il  citato  corso  specialistico,  nelle  more  della
partecipazione al successivo concorso per il reclutamento dei VFP  4,
i VFP 1 idonei continueranno a essere impiegati presso  i  rispettivi
Reparti operativi o le Scuole di settore al fine  di  non  disperdere
l'addestramento  acquisito.  Essi  potranno  presentare  domanda   di
rafferma entro il 7°  mese  dall'incorporazione,  al  fine  di  poter
continuare l'addestramento intrapreso e proseguire nel previsto  iter
d'impiego.

Art. 21 Disposizioni di stato giuridico

				Art. 21 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto delle consistenze annuali previste  per  i  volontari  nella
Marina militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a  domanda,  a  due
periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 22, comma 1
potra' essere  prolungato,  su  proposta  dell'amministrazione  della
difesa e previa accettazione degli interessati, oltre il termine  del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo  strettamente  necessario
al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei VFP 4.

Art. 22 Possibilita' e sviluppo di carriera

				Art. 22 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
    1. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nel
relativo bando. 
    2. I VFP 1 reclutati per i settori d'impiego delle Forze speciali
e Componenti  specialistiche,  all'atto  dell'ammissione  alla  ferma
prefissata quadriennale,  dovranno  possedere  l'idoneita'  al  corso
specialistico  di  cui  al  precedente  art.  19  e  acquisiranno  la
categoria/specialita' prevista completando l'iter per l'impiego nello
specifico settore.

Art. 23 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile

				Art. 23 
 
Reclutamento  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  polizia  a
                    ordinamento militare e civile 
 
    1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli  cui  e'
stato prolungato il  periodo  di  ferma  di  un  anno  ai  sensi  del
precedente art. 21, comma 3, nei limiti indicati dall'art.  2199  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sono  riservati  i  posti
messi a concorso nelle carriere iniziali delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare e civile. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
difesa.

Art. 24 Benefici

				Art. 24 
 
                              Benefici 
 
    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare  in  qualita'  di  VFP  1  nella  Marina  militare,
costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti  normative  di
settore. 
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia a ordinamento militare e civile.

Art. 25 Disposizioni amministrative

				Art. 25 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per  la  sede  ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali e le prove  di  efficienza  fisica  sono  a  carico  dei
candidati. 
    2.  Durante  le  operazioni  di  selezione  presso   la   Caserma
Castrogiovanni di Taranto e  il  Centro  di  selezione  della  Marina
militare di Ancona i candidati potranno  fruire  di  vitto  a  carico
dell'amministrazione difesa.

Art. 26 Trattamento dei dati personali

				Art. 26 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento  europeo  (UE)
2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati  che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura  di  reclutamento  o,  comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle relative  attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati
personali  e  particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a   cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli  facenti  parte  delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di   apposite   banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per  il  perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono  raccolti
e/o  successivamente  trattati;  cio'  anche  in  caso  di  eventuale
comunicazione  a  terzi   e   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto  di  impiego/servizio,  per  le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere contattato ai seguenti recapiti  e-mail:  rpd@rpd.difesa.it  -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della  Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

Art. 27 Norme di rinvio

				Art. 27 
 
                           Norme di rinvio 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 1° luglio 2021  
 
                                              Il direttore generale   
                                            per il personale militare 
                                                      Ricca           
      Il comandante generale 
del Corpo delle capitanerie di porto 
           Pettorino 
 
                         Avvertenze generali 
 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
acquisita: 
      1) consultando il portale dei concorsi  on-line  del  Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 
      2) direttamente o telefonicamente presso la  Sezione  relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il  personale  militare,
Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma -  telefono  06517051012  nei
giorni e negli orari sotto indicati: 
        dal lunedi' al venerdi': dalle 9,00 alle 12,30; 
        dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Allegato 3

  1. 	Allegato C 

    CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

  1. 	Allegato D 

    PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL SETTORE D'IMPIEGO ANFIBI


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

  1. 	Allegato E 

    PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DI ACQUATICITA' PER I SETTORI D'IMPIEGO
    INCURSORI E PALOMBARI


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

  1. 	Allegato F 

    PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER I SETTORI D'IMPIEGO SOMMERGIBILISTI E
    COMPONENTE AEROMOBILI


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

Allegato 8

  1. 	Allegato H 

    DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 9

  1. 	Allegato I 

    CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA


    Parte di provvedimento in formato grafico

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