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- Atto numero 20E07891 del 17-07-2020
MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato. (20E07891)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 17-07-2020
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato. (20E07891)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
- Data: 17-07-2020
- Scadenza: 16-08-2020
Art. 1 Posti a concorso
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato";
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
Servizio sanitario nazionale";
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 concernente il "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta attivita' tecnico - scientifica o tecnica";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987,
n. 240, recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia
di Stato", e, in particolare, l'art. 14 nel quale e' previsto che la
nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si
consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami;
Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente
"Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza relative alla
Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo
forestale dello Stato";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1990, n. 359,
recante "Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze
di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle
sezioni di polizia giudiziaria";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 35, comma 6
circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e l'art. 37 sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua
straniera;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'art. 2049;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo",
e, in particolare, l'art. 8, e successive modificazioni, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che
modifica le tabelle allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche" ;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95", recante: "Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare
l'art. 6, comma 1, lettera c), che modifica l'art. 14, commi 1 e 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240,
tra l'altro innalzando il limite di eta' per la partecipazione al
concorso a quarant'anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante "Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del "regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n 184, contenente il "regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante "regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n.
415, recante "Regolamento per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
e, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, contenente "Regolamento concernente i requisiti di idoneita'
fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, recante: "Regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato";
Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di orchestrale
della Banda musicale della Polizia di Stato;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro
posti di orchestrale del ruolo degli orchestrali della Banda musicale
della Polizia di Stato, cosi' suddivisi:
un posto di Arpa con compiti di archivio - Prima parte "B";
un posto di settimo Corno con l'obbligo della fila - Terza
parte "A";
un posto di terzo Contrabbasso con l'obbligo della quinta corda
- Terza parte "A";
un posto di quarto Trombone tenore - Terza parte "B".
Art. 2 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
Art. 2
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti di partecipazione al concorso sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver superato il quarantesimo anno di eta'. Quest'ultimo
limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione
all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti;
e) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che sia stata presentata apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza, ai sensi della normativa vigente;
f) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale per l'espletamento delle mansioni di carattere
professionale nei ruoli della Polizia di Stato, di cui al decreto del
Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e al decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. I requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso
dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al
momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento
dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita';
g) aver conseguito il diploma di conservatorio nello strumento
relativo al posto o ai posti per cui si concorre secondo la
corrispondenza di cui alla tabella sottostante. Nell'ipotesi in cui
il predetto titolo di studio non fosse equivalente a un diploma di
scuola secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi
universitari, il candidato deve essere munito anche di quest'ultimo
diploma.
Tabella dei diplomi di strumento o affini
=========================================================
| Strumento |Diploma relativo o affine |
+===========================+===========================+
|arpa | arpa |
+---------------------------+---------------------------+
|corno | corno |
+---------------------------+---------------------------+
|contrabbasso | contrabbasso |
+---------------------------+---------------------------+
|trombone | trombone |
+---------------------------+---------------------------+
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, ad
eccezione del titolo di studio di cui alla lettera g) del comma 1 del
presente bando, che puo' essere conseguito, ai sensi dell'art. 3,
comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entro la data
di svolgimento della prima prova d'esame. I requisiti di
partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello
relativo al limite di eta', sino al termine della procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso.
4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle
dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la
responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di
una dichiarazione non veritiera.
5. L'amministrazione provvede d'ufficio a controllare, entro la
data di conclusione del corso di formazione iniziale, i titoli
indicati dai candidati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta'.
Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilita'
penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza
dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza.
6. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
verra' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo
della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 3 Domanda di partecipazione - modalita' telematica
Art. 3
Domanda di partecipazione - modalita' telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovra' cliccare sull'icona "Concorso pubblico"). A quest'ultima
procedura informatica, il candidato potra' accedere attraverso i
seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovra' previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso
l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni
presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it ;
b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata dal
Comune di residenza.
Si potra' accedere con tre modalita':
1) "Desktop" - si accede con pc a cui e' collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il "Software CIE",
2) "Mobile" - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app "Cie ID" e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) "Desktop con smartphone" - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e
dell'app "Cie ID"
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il
candidato ricevera' al proprio indirizzo di posta elettronica una
e-mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui
sara' allegata una copia della domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema
informatico non ricevera' piu' dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) i posti/strumenti per cui concorrere;
g) il diploma di conservatorio nello strumento relativo al
posto per cui si concorre, conseguito o da conseguire entro la prima
prova d'esame di cui al successivo art. 7, comma 1, lettera a), con
l'esatta indicazione del conservatorio di musica o istituto superiore
di studi musicali presso cui e' stato conseguito, della data di
conseguimento e del voto riportato. Qualora detto diploma non fosse
equivalente a un diploma di scuola secondaria di secondo grado che
consente l'iscrizione ai corsi universitari, deve indicare gli
estremi dell'ulteriore titolo di studio utile a quest'ultimo fine;
h) se e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) la lingua, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo
e il tedesco, nella quale intende sostenere la verifica della
conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale;
l) le condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell'art. 444 codice di procedura penale ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonche' le imputazioni in procedimenti penali
per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura cautelare
personale, o lo e' stato senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con
provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve
precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che
lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia di Stato,
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
n) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio
civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di
obiettore;
o) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni o da altre
disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per
l'accesso nei ruoli degli appartenenti alla Banda musicale della
Polizia di Stato. Ai fini della compilazione della graduatoria
costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito,
l'appartenenza alla Polizia di Stato;
p) di essere a conoscenza delle responsabilita' anche penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n.
445.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica
certificata (PEC), con apposita comunicazione all'Ufficio attivita'
concorsuali della Direzione centrale per le risorse umane,
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it , allegando a tal fine
copia di un proprio documento d'identita' valido. I candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni
del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della
propria sede di servizio tramite l'ufficio/reparto di appartenenza,
che utilizzera' a tal fine il suddetto indirizzo PEC.
7. L'amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.
Art. 4 Commissione esaminatrice
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza ed e' composta da:
un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore
a dirigente superiore o equiparata, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede;
il maestro direttore della Banda musicale della Polizia di
Stato;
un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non
inferiore a vice questore aggiunto o equiparata, in servizio presso
il suddetto Dipartimento;
due insegnanti presso un conservatorio statale o due esperti,
di cui uno docente o esperto dello strumento oggetto del concorso.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo o
equiparata in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
Art. 5 Fasi di svolgimento del concorso.
Art. 5
Fasi di svolgimento del concorso.
1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
previsti per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia
di Stato;
b) prove di esecuzione e lettura di cui al successivo art. 7,
comma 1, lettera a) e b), e solo per i concorrenti al posto di
Arpa-Prima parte "B", anche la prova di esecuzione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera c);
c) colloquio di cui all'art. 7, comma 1, lettera d);
d) valutazione dei titoli dei candidati.
2. I candidati devono presentarsi, nel luogo e nel giorno
stabilito per le prove d'esame, che saranno loro comunicati almeno
venti giorni prima al loro indirizzo PEC, esibendo codice fiscale e
un valido documento di identita'.
3. L'amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei
candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali anche dopo le prove di esame e comunque nell'ordine
ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura
concorsuale.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti prescritti, partecipano alle suddette fasi della procedura
concorsuale "con riserva".
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19, come prescritto dall'art.
259, quinto comma del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34.
Art. 6 Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
Art. 6
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati sono sottoposti agli accertamenti dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso al ruolo degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato.
2. A tal fine, i candidati riceveranno la convocazione, almeno
quindici giorni prima, all'indirizzo di posta elettronica certificata
dichiarato nella domanda di partecipazione. Analoga notizia sara'
pubblicata sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it .
3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente
medico di Polizia, che la presiede, e da quattro funzionari della
carriera dei medici di Polizia. Le funzioni di segretario sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equivalente,
in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Ai fini
dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato e'
sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di
laboratorio. A tal fine deve presentare la seguente documentazione
sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da facsimile allegato al
presente bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato, con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il
Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice
identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con
l'indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test.
4. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari ritenuti utili.
5. Costituiscono causa di inidoneita', per l'assunzione nella
Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita' indicate all'art.
3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
e nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale 198 del 2003 come
le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali
tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato;
costituiscono inoltre causa di inidoneita', l'uso anche saltuario od
occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e
l'abuso di alcool attuali o pregressi.
6. Un'apposita commissione di selettori, nominata con decreto del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e
composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del
ruolo degli psicologi della Polizia di Stato, che la presiede, da
quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici della
Polizia di Stato del ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti
alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in possesso
dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale,
sottopone alla verifica del possesso delle qualita' attitudinali i
candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti
psico-fisici.
7. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test sia collettivi che individuali, integrati da un
colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta
del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma
il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo e' ripetuto in sede
collegiale. All'esito delle prove la Commissione si esprime
sull'idoneita' del candidato.
8. I giudizi espressi dalle suddette commissioni sono definitivi
e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso,
che e' disposta con decreto motivato.
9. I candidati che fanno gia' parte dei ruoli del personale della
Polizia di Stato sono sottoposti esclusivamente agli accertamenti
attitudinali tesi a verificare la specifica idoneita' all'esercizio
delle funzioni proprie del posto per cui concorrono.
10. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a
sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile
successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,
anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il
provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
11. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno
e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.
Art. 7 Prove d'esame
Art. 7
Prove d'esame
1. I candidati sono sottoposti alle seguenti prove:
a) esecuzione con lo strumento per il quale si concorre di un
brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate
difficolta' tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra tre
proposti dal candidato;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani
scelti dalla commissione;
c) solo per i concorrenti per il posto di Arpa Prima parte "B"
le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della
Banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione, tratti dal
repertorio lirico o sinfonico riguardante l'anzidetto strumento. Tali
brani per l'Arpa saranno comunicati ai candidati almeno venti giorni
prima della prova in banda.
d) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura
fisico-acustica e alla storia dello strumento per cui si concorre.
2. Il colloquio comprende anche l'accertamento di un sufficiente
livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse nonche' della lingua straniera
indicata dal candidato nella sua domanda di partecipazione al
concorso.
3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato
dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.
4. L'esame si intende superato con un punteggio non inferiore a
trentacinque cinquantesimi (35/50) in ciascuna delle prove di cui al
comma 1 e con un punteggio complessivo di merito non inferiore a
quaranta cinquantesimi (40/50). I candidati che non superino una
prova, con almeno trentacinque cinquantesimi (35/50), non sono
ammessi a sostenere la successiva.
5. I candidati che non si presentano a sostenere le prove sono
esclusi di diritto dal concorso.
Art. 8 Titoli ammessi a valutazione
Art. 8
Titoli ammessi a valutazione
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli accademici (diplomi conseguiti presso un
conservatorio di musica o istituto superiore di studi musicali): sino
ad un massimo di punti 8;
b) titoli didattici (incarichi svolti o in svolgimento di
insegnante presso conservatori di musica o altri tipi di scuola):
sino ad un massimo di punti 4;
c) titoli professionali (attivita' ed incarichi svolti): sino
ad un massimo di punti 8.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione
esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri per la loro
valutazione e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai
candidati alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale
acquisizione degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva,
successivamente alla predetta scadenza non rileva ai fini del
concorso. La valutazione dei titoli riguardera' esclusivamente i
candidati che abbiano superato le prove d'esame di cui all'art. 7,
comma 1, del presente bando.
4. Il risultato della valutazione dei titoli e' reso noto a
ciascun candidato interessato prima dell'effettuazione della prova
d'esame orale.
5. Non sono presi in considerazione titoli redatti in lingua
straniera se non corredati della relativa traduzione in lingua
italiana certificata dalle competenti autorita'.
6. Il candidato che intende sottoporre alla commissione i propri
titoli deve produrli, anche mediante autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
entro il termine di decadenza di quindici giorni dal superamento
delle prove d'esame pratiche di cui al precedente art. 7, comma 1. A
tal fine, i candidati dovranno trasmettere i citati documenti
mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando copia
fronte-retro di un documento di identita' personale.
Art. 9 Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
Art. 9
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d'esame e dopo la valutazione dei titoli,
la commissione esaminatrice elabora, per ciascuno degli strumenti
musicali, la graduatoria di merito.
2. Il punteggio finale per la formazione delle graduatorie e'
dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove
d'esame ed il punteggio attribuito ai titoli.
3. Per la redazione delle graduatorie di merito del concorso, i
candidati che hanno superato tutte le prove d'esame sono tenuti a far
pervenire all'Ufficio attivita' concorsuali, entro il termine
perentorio di quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal
senso, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di
preferenza indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A
tal fine, trasmetteranno la pertinente documentazione mediante la
propria posta elettronica certificata all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it .
4. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di
merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato.
5. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie e dichiarati i
vincitori del concorso, che sono nominati orchestrali in prova della
Banda musicale della Polizia di Stato e destinati a prestare servizio
in Roma, sede della banda.
6.Il decreto di approvazione delle suddette graduatorie del
concorso e di dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito
web istituzionale www.poliziadistato.it e se ne dara' avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a
tutti gli effetti.
7. Durante il periodo di prova, i vincitori frequenteranno un
corso informativo sui servizi e sulle attivita' della Polizia di
Stato, della durata massima di trenta giorni, ai sensi dell'art. 14,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987,
n. 240.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai
relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad amministrazioni
o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, alla
posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalita'
previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati
dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di
comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche competenti
all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione europea, ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 RGDP e
dell'art. 2-ter commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 196/2003.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003. Ogni candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
Art. 11 Accesso ai documenti amministrativi
Art. 11
Accesso ai documenti amministrativi
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it .
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it .
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno
essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it .
Art. 12 Provvedimenti di autotutela
Art. 12
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it .
Art. 13 Avvertenze finali
Art. 13
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami",
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it .
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte
integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo n. 104/2010, o, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, e successive
modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di
centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del
presente provvedimento.
Roma, 13 luglio 2020
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Gabrielli
Allegato 1
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico