PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso pubblico di secondo grado, per titoli ed esami, a cinquantatre' posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa. (22E08758)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15-07-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico di secondo grado, per titoli ed esami, a cinquantatre' posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa. (22E08758)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • Data: 15-07-2022
  • Scadenza: 13-09-2022

Art. 1 E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a cinquantatre' posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, con [...]

IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
    Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  che  approva  il
testo unico delle leggi sul  Consiglio  di  Stato,  e  le  successive
modificazioni,  nonche'  il  relativo   regolamento   di   esecuzione
approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto  n.  3  del
1957; 
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile  1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge  6  dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso  a  referendario  di  Tribunale
amministrativo regionale, come modificato dal decreto del  Presidente
della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante  disposizioni  in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19  del  regio  decreto  30
gennaio  1941,  n.   12,   recante   disposizioni   in   materia   di
incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare,  l'art.
20, recante disposizioni relative  alla  partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5
che prevede l'aumento ad otto anni del termine di  cui  all'art.  14,
primo comma, n. 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3
recante disposizioni in materia di  dichiarazioni  sostitutive  e  di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16,
che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in  particolare,  l'art.
14,  comma  primo,  recante  disposizioni  in  materia   di   aumento
dell'organico dei magistrati amministrativi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  "Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  "Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici"  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    Visto il decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26  e,  in
particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia  di  tirocinio
dei magistrati ordinari; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare,  l'art.
1, comma 15, recante disposizioni in  materia  di  pubblicazione  nei
siti  web  istituzionali  delle  pubbliche   amministrazioni,   delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e,  in
particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi  di  pubblicita'  dei
bandi  di  concorso,  nonche'  l'art.  49,  recante  la  delega   per
l'adozione di un apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, volto a determinare  le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni dello stesso decreto  legislativo  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
    Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto
2013, n. 98 e, in particolare, l'art.  42,  recante  disposizioni  in
materia di certificazioni sanitarie; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art.
49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle
modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in
atti adottati con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  o  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
gestione  amministrativa,  tra  gli  altri,   del   personale   delle
magistrature del Consiglio di Stato e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del  suddetto
personale; 
    Visto l'art. 2 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze in data 3 febbraio 2016 e registrato alla Corte dei conti  il
4 marzo 2016, concernente l'autorizzazione  a  bandire  procedure  di
reclutamento,  nonche'   l'autorizzazione   ad   assumere   a   tempo
indeterminato  ai  sensi  dell'art.  3,  commi  primo  e  terzo,  del
decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto  2014,  n.
114, in favore della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  agosto  2017,
n. 132, recante modifiche agli articoli  14  e  seguenti  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973; 
    Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze in data 10 ottobre 2017 e registrato alla Corte dei conti  il
3 novembre 2017, con il quale il Consiglio di Stato e' autorizzato ad
indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul
cumulo  delle  cessazioni  dell'anno  2015  -  budget  2016  e  delle
cessazioni  dell'anno  2016  -  budget  2017,  ottantuno  unita'   di
personale con qualifica di referendario TAR, di cui  quaranta  unita'
da bandire nel triennio 2017-2019,  come  risulta  dalla  tabella  3,
parte integrante dello stesso decreto; 
    Vista la delibera n. 29 del  19  aprile  2017  del  Consiglio  di
Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta  del
27  gennaio  2017  con  cui  sono  stati  individuati  i  criteri  di
valutazione  dei  titoli  da  inserire  nel  bando  di  concorso  per
referendario di Tribunale amministrativo regionale; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 ed  in  particolare  l'art.  1,
commi 480 e seguenti, concernenti l'ampliamento dei posti  in  pianta
organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata
alla legge n. 186/1982; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e,  in  particolare  l'art.  1,
comma 320; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di
innovazione tecnologica, che, ha inserito all'art. 1  della  predetta
legge n. 145/2018  il  comma  320  bis,  incrementando  la  dotazione
organica del personale di magistratura della giustizia amministrativa
e sostituendo la tabella A allegata alla legge  27  aprile  1982,  n.
186, relativa al ruolo del personale di magistratura della  giustizia
amministrativa; 
    Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella
legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra l'altro, l'aumento
di venti unita' della dotazione organica nel ruolo  dei  consiglieri,
primi  referendari  e   referendari   di   Tribunali   amministrativi
regionali; 
    Vista  la  legge  6  agosto  2021  n.  113,  di  conversione  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante  misure  urgenti  per  il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza
della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art.  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato; 
    Vista  la  delibera  n.  9  del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 28 gennaio  2022,
di indizione del concorso, per titoli ed esami, per  il  reclutamento
di sessanta referendari di Tribunale amministrativo regionale; 
    Vista la successiva nota prot. n. 19082 del 20 maggio 2022 con la
quale il Segretario  del  Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
amministrativa comunica che lo stesso  Organo  nella  seduta  del  20
maggio 2022 ha autorizzato  l'indizione  del  concorso  di  cui  alla
suindicata  delibera  per  un  totale  di  cinquantatre'  posti,  con
possibilita' all'esito di attivare la procedura di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
    Ritenuta quindi la necessita' di bandire un concorso, per  titoli
ed  esami,  per  il  reclutamento  di  cinquantatre'  referendari  di
Tribunale  amministrativo  regionale,  in  conformita'   con   quanto
deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
nella seduta del 20 maggio 2022, mediante  le  risorse  di  cui  alle
leggi  autorizzatorie  anzidette  e  fatta  salva  la   facolta'   di
utilizzare le  risorse  derivanti  da  turn  over  del  personale  di
magistratura; 
    Visto  l'Accordo  di  contitolarita'  nel  trattamento  dei  dati
personali ai  sensi  dell'art.  26  del  regolamento  (EU)  2016/679,
stipulato in data 3 giugno 2022 tra la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri e la Giustizia amministrativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed  esami,
a cinquantatre' posti di  referendario  di  Tribunale  amministrativo
regionale  del   ruolo   della   magistratura   amministrativa,   con
possibilita' all'esito di attivare la procedura di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
      1) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato diciotto mesi  di  tirocinio  conseguendo
una valutazione positiva di idoneita'; 
      2)  i  magistrati  contabili  e  della  giustizia  militare  di
qualifica equiparata a quelli di cui al n. 1); 
      3) gli avvocati dello Stato e i procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
      4)  i  dipendenti  dello  Stato,   muniti   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso  alle  quali  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i  militari
appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita'
di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 
      5) il  personale  docente  di  ruolo  delle  Universita'  nelle
materie giuridiche e i ricercatori i quali  abbiano  maturato  almeno
cinque anni di servizio; 
      6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a  carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in  giurisprudenza
conseguita al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni, assunti  attraverso  concorsi  pubblici  ed
appartenenti alla qualifica dirigenziale o  a  quelle  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con  almeno  cinque
anni di anzianita' maturati, anche  cumulativamente,  nelle  predette
qualifiche; 
      7) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni; 
      8) i consiglieri  regionali,  provinciali  e  comunali,  muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano  esercitato  le  funzioni
per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 
    3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate  anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale  minimo  il  piu'
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie  fatte  valere  dal
candidato.

Art. 2 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 17,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del [...]

				Art. 2 
 
    1. Le domande  di  partecipazione  al  concorso  dovranno  essere
inviate, a pena di decadenza, entro e non  oltre  le  ore  17,00  del
sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale - "Concorsi ed esami"; nel caso in cui la  scadenza
coincida con un giorno festivo, il termine si  intende  prorogato  al
primo giorno successivo non festivo. 
    2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3,  la  domanda  di
partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente  per
via telematica, attraverso il portale dei concorsi (sezione  concorsi
on-line) raggiungibile dalla home page del sito  istituzionale  della
giustizia amministrativa, previa registrazione allo stesso attraverso
il  Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  seguendo  la
procedura  ivi  indicata.  Per  la  presentazione  della  domanda   i
candidati devono essere in possesso, a pena di  inammissibilita',  di
un indirizzo di posta  elettronica  certificata  (PEC)  personalmente
intestato al candidato. 
    3. In alternativa e soltanto per i  candidati  in  condizioni  di
disabilita'  per  minorazioni  visive,   certificate   da   struttura
sanitaria pubblica, che non rende possibile l'utilizzo  del  portale,
la  partecipazione  al  concorso  puo'  avvenire  con   la   seguente
modalita': 
      mediante domanda redatta in formato cartaceo secondo lo  schema
di cui all'allegato B che forma parte integrante del presente  bando,
ed inviata, entro il termine di cui al comma 1 al seguente indirizzo:
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ufficio  del   segretario
generale, U.S.R.I.  -  Servizio  personale  delle  magistrature,  via
dell'Impresa, 89 - 00187 Roma. 
    Si  considera  presentata  in   tempo   utile   la   domanda   di
partecipazione spedita al suddetto indirizzo entro il termine di  cui
al precedente  comma  1,  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.  Le  stesse  modalita'  valgono  per   l'inoltro   delle
pubblicazioni scientifiche di cui al comma 5 e  della  documentazione
prevista dall'art. 5. 
    4. Le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma  3
possono essere adottate esclusivamente  dai  soggetti  ivi  previsti;
pertanto, ove fossero utilizzate da altri candidati, esse non saranno
prese in considerazione dall'Amministrazione. 
    5. In fase di compilazione della  domanda  di  partecipazione  il
candidato deve esibire le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la
valutazione, in numero non superiore a dieci, nonche' i documenti  di
cui all'art. 5 del presente bando. 
    6. Le pubblicazioni  scientifiche  devono  essere  trasmesse,  in
formato digitale, secondo le modalita' illustrate sul portale di  cui
al comma 2. Nel caso in cui le pubblicazioni scientifiche superino il
limite dimensionale per l'inserimento nel Portale  dei  concorsi,  il
candidato puo' inviarle in formato cartaceo in plico chiuso, entro il
termine per l'inoltro della domanda, all'indirizzo: 
      Consiglio di Stato - Ufficio del personale  di  magistratura  -
Concorso  a  cinquantatre'  posti  di  referendario   di   T.A.R.   -
Pubblicazioni scientifiche, piazza Capo di Ferro, 13 - 00186 Roma. 
    Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. 
    7.  Le  pubblicazioni  scientifiche,  in  regola  con  le   norme
contenute  nella  legge  22  aprile  1941,  n.   633   e   successive
modificazioni,  saranno  valutate  secondo  l'ordine   indicato   dal
candidato in fase di compilazione della domanda di partecipazione. La
Commissione valutatrice non  e'  tenuta  ad  esaminare  pubblicazioni
ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato,  raggiunge  il
totale massimo attribuibile. 
    8.  Le  comunicazioni  relative  al  concorso   saranno   inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC)  comunicato  in
fase di registrazione al Portale. E'  onere  dei  candidati  inserire
tempestivamente nel Portale concorsi ogni  eventuale  variazione  del
proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 
    9. Le comunicazioni ai  candidati  di  cui  al  comma  3  saranno
effettuate all'indirizzo di  residenza  o  domicilio  indicato  nella
domanda di partecipazione. E' onere dei predetti candidati comunicare
tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Ufficio
del  segretario  generale  -  U.S.R.I.   Servizio   personale   delle
magistrature, a mezzo posta, ogni eventuale  variazione  del  proprio
indirizzo. 
    10. L'amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito PEC da parte dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito  PEC,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici. Lo stesso  vale  per  l'inesatta  indicazione  o
tardiva comunicazione  dell'indirizzo,  nel  caso  di  inoltro  della
domanda in formato cartaceo. 
    11. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a  risolvere
le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda  mediante
il Portale, potranno essere indirizzate  esclusivamente  ai  recapiti
telefonici e/o all'indirizzo PEC, indicati nel  Portale  concorsi  di
cui al comma 2.

Art. 3 Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 [...]

				Art. 3 
 
    1. Nella domanda di ammissione il  candidato  deve  dichiarare  e
autocertificare, sotto la propria responsabilita' e  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  pena  l'esclusione  dal  concorso,  quanto
appresso specificato: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di  nascita;
3) codice fiscale;  4)  di  essere  in  possesso  della  cittadinanza
italiana; 5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, o
i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle  stesse
liste; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia  stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei  quali  deve  essere
specificata la natura; 7) di essere in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario  di
durata non inferiore a quattro  anni;  8)  la  categoria  di  attuale
appartenenza per la quale, ai sensi dell'art. 1 del  presente  bando,
si chiede l'ammissione  al  concorso,  la  qualifica  e  la  relativa
decorrenza giuridica; 9) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata  in
categoria diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si
chiede l'ammissione al concorso, ai fini  dell'eventuale  valutazione
di cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del bando; 10)  di  non
essere stato dichiarato decaduto  o  dispensato  dall'impiego  presso
pubbliche amministrazioni. 
    2. I candidati appartenenti  alla  categoria  di  cui  al  n.  1)
dell'art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in  cui  e'
stato superato il periodo di tirocinio con  valutazione  positiva  di
idoneita'. Per  tali  candidati,  l'ammissione  al  concorso  non  e'
preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento  di
idoneita'  alla  data   di   presentazione   della   domanda,   salvo
l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati  ammessi  alle
prove orali e prima del relativo espletamento. 
    3. Nella domanda di partecipazione, il  candidato  disabile  deve
specificare,  comprovando  con  idonea  certificazione  di  struttura
sanitaria pubblica, l'ausilio necessario in  relazione  alla  propria
disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di  tempi  aggiuntivi.  I
candidati con diagnosi di disturbi specifici di  apprendimento  (DSA)
dovranno fare esplicita richiesta dello  strumento  compensativo  e/o
dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della  propria  necessita'
che  deve  essere  opportunamente  documentata  ed  esplicitata   con
apposita  dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico  -   legale
dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Tutta la
documentazione deve essere inviata all'indirizzo della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  sopra  indicato  ed  entro  il  termine  di
decadenza per la presentazione della domanda. L'adozione delle misure
di cui al comma 1 sara' determinata ad insindacabile  giudizio  della
Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita  e
comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal  decreto  del  9
novembre 2021 sopra citato. 
    4. Le dichiarazioni formulate nella domanda  dai  candidati  sono
rilasciate ai sensi dell'art. 76 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4 I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due. [...]

				Art. 4 
 
    1. I candidati che intendono sostenere la  prova  facoltativa  di
lingua straniera debbono farne  richiesta  nella  domanda,  indicando
quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 5 Ai fini della valutazione di cui all'art. 8, comma 3, del presente bando, in fase di compilazione della domanda devono essere forniti: 1) un curriculum vitae, recante l'indicazione degli studi [...]

				Art. 5 
 
    1. Ai fini della valutazione di cui  all'art.  8,  comma  3,  del
presente bando, in fase di compilazione della domanda  devono  essere
forniti: 1) un curriculum vitae, recante  l'indicazione  degli  studi
compiuti,  degli  esami  superati,  dei  titoli   conseguiti,   degli
incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica
eventualmente  esercitata;  2)  il   certificato   rilasciato   dalla
competente universita' attestante le votazioni riportate nei  singoli
esami e nell'esame finale del  corso  di  laurea  in  giurisprudenza,
conseguita al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni, ovvero una dichiarazione  sostitutiva  resa
ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 3) copia dello  stato  matricolare  rilasciato
dall'amministrazione di appartenenza per  i  candidati  di  cui  alle
categorie indicate nell'art. 1 del bando, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e
6), ovvero un'autocertificazione  resa  ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  4)
tutti i titoli utili, anche se gia' prodotti unitamente a  precedenti
domande di partecipazione a concorsi per  referendario  di  Tribunale
amministrativo regionale, corredati del relativo elenco. 
    2. I titoli dichiarati nella  domanda  e  negli  allegati  devono
essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la
procedura prevista sul Portale concorsi di cui all'art. 2,  comma  2.
Per i candidati di cui all'art. 2, comma 3, i titoli dichiarati nella
domanda e negli allegati devono essere autocertificati ai sensi degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  titoli  saranno  valutati  secondo  i   criteri   di   cui
all'allegato A, che forma parte integrante del presente bando. 
    4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione  dal
concorso, secondo le modalita' di cui all'art. 2: 
      1) copia della ricevuta di  versamento  di  euro  50,00,  quale
contributo   per   le   spese    relative    all'organizzazione    ed
all'espletamento del concorso. Il versamento deve essere  effettuato,
specificando   la   causale    "Concorso    referendario    Tribunale
amministrativo regionale anno 2022", mediante bollettino postale  sul
conto corrente postale n. 37142015, intestato  a  Tesoreria  centrale
dello Stato - Entrate del Consiglio di Stato e TAR,  oppure  mediante
bonifico bancario o postale sul conto corrente  con  il  codice  IBAN
IT97 L 07601 03200 000037142015; 
      2) copia di un documento di identita' del candidato in corso di
validita'.

Art. 6 I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria [...]

				Art. 6 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda, eccettuato  il  requisito  di  appartenenza  alla  categoria
indicata nell'art. 1, comma 2, n. 8), del presente bando. 
    2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso con
riserva   di   accertamento   dei   requisiti   richiesti   per    la
partecipazione; l'esclusione dal concorso per difetto  dei  requisiti
prescritti o per tardiva presentazione dell'istanza di partecipazione
puo' essere  disposta  in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  delegata,
sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

Art. 7 La Commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata e sara' composta da un Presidente di Sezione del Consiglio [...]

				Art. 7 
 
    1. La Commissione  esaminatrice  sara'  nominata  con  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dell'Autorita'
delegata e sara' composta da un Presidente di Sezione  del  Consiglio
di Stato o qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di
Stato, da un Consigliere di Tribunale amministrativo regionale  e  da
due professori universitari ordinari di materie giuridiche. 
    2.  Con  il  medesimo  decreto  saranno  nominati  i   commissari
supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od
impedimento. 
    3. Per le prove facoltative di lingua  straniera  la  Commissione
sara' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per  ciascuna  delle
lingue che saranno oggetto di esame. 
    4. Le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  dirigente  del
ruolo del personale di segreteria in  servizio  presso  la  Giustizia
amministrativa.

Art. 8 La Commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. [...]

				Art. 8 
 
    1. La Commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle
prove scritte, l'ordine  di  correzione  delle  predette  prove  e  i
criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. 
    2. Dopo le prove scritte, la Commissione procede  all'abbinamento
delle quattro buste di ciascun  candidato,  inserendole  in  un'unica
busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate;  numera  le
buste esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato. 
    3. Prima della correzione delle  prove  scritte,  la  Commissione
esaminatrice  procede,  secondo  i  criteri  di  valutazione  di  cui
all'allegato A al presente bando,  all'esame  dei  titoli  di  merito
indicati nell'art. 5, solo nei confronti dei  candidati  che  abbiano
espletato tutte le prove scritte. Per la  valutazione  del  complesso
dei titoli, ogni commissario dispone di dieci punti. 
    4. Le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate  dalla
Commissione  con  l'intervento  di  almeno   due   componenti   della
Commissione stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta
prova scritta ovvero  in  altra  data,  immediatamente  successiva  e
comunque non oltre sette giorni dalla data dell'ultima prova scritta,
comunicata dalla Commissione  al  termine  dell'ultimo  giorno  delle
prove scritte.

Art. 9 Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. 2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi [...]

				Art. 9 
 
    1. Gli esami constano di quattro prove scritte  e  di  una  prova
orale. 
    2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro  temi
(tre teorici ed uno  pratico)  sulle  seguenti  materie:  1)  diritto
privato; 2)  diritto  amministrativo;  3)  scienza  delle  finanze  e
diritto finanziario; 4) diritto amministrativo (prova pratica). 
    3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova. 
    4. Sono ammessi alla prova orale  i  candidati  i  quali  abbiano
ottenuto una media di almeno  quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
    5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi  di  una
delle prove scritte preclude alla Commissione  la  valutazione  delle
altre. 
    6. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono la relativa comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri -  Ufficio  del  segretario  generale  -  U.S.R.I.  Servizio
Personale delle Magistrature tramite PEC (concorsotar@pec.governo.it)
o a mezzo posta, all'indirizzo di residenza o domicilio eletto oppure
all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 2, con
l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove  scritte  ed
il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito, almeno
venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale. 
    7. La prova orale verte, oltre  che  sulle  materie  delle  prove
scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul  diritto
processuale civile e penale, sul diritto  internazionale  pubblico  e
privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica. 
    8. Nella prova orale i candidati devono  riportare  non  meno  di
quaranta cinquantesimi. 
    9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. 
    10. La valutazione complessiva  e'  costituita  dalla  somma  dei
punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e dei  punti  della  prova  orale.  Alla
somma dei punti riportati per i titoli e  per  le  prove  scritte  ed
orali la Commissione aggiunge non piu' di due punti per  ogni  lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.

Art. 10 Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - "Concorsi ed esami" n. 75, del 20 [...]

				Art. 10 
 
    1. Il diario e la sede delle prove  scritte  verranno  resi  noti
mediante pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - "Concorsi  ed  esami"  n.  75, del  20s ettembre 2022. 
    2. I  candidati  dovranno  presentarsi  per  sostenere  le  prove
scritte nei giorni di esame, muniti di valido  documento  d'identita'
personale.

Art. 11 I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono presentare i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, [...]

				Art. 11 
 
    1. I concorrenti che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere i  titoli  di  preferenza  nella  nomina  devono
presentare i documenti attestanti  il  possesso  dei  titoli  stessi,
entro il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  dal  ricevimento
dell'apposita  comunicazione  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, recante le relative modalita' di inoltro. 
    2. I concorrenti utilmente  collocati  nella  graduatoria  devono
presentare alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  via  della
Mercede n. 96 - 00187 Roma o spedire a mezzo posta oppure tramite PEC
all'indirizzo concorsotar@pec.governo.it entro il  termine  di  venti
giorni dal ricevimento dell'apposita  comunicazione,  sotto  pena  di
decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive  di  certificazione,
redatte ai sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
      1) di avere la cittadinanza italiana; 2) di avere il  godimento
dei diritti politici; 3) di essere in possesso del diploma di  laurea
in giurisprudenza; 4) di non aver riportato condanne penali e di  non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della normativa vigente; 5)  di  non  essere  a  conoscenza  di
essere sottoposto a procedimenti penali. 
    3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella  graduatoria,
se appartenenti ad una delle categorie di cui all'art.  1,  comma  2,
numeri 7) e 8), del presente decreto, devono presentare  le  seguenti
ulteriori  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni,  ai  sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445: a) la regolare iscrizione all'albo professionale  degli
avvocati e la data dell'iscrizione stessa, nonche'  l'inesistenza  di
provvedimenti o di procedimenti disciplinari a carico  (solo  per  la
categoria di cui all'art. 1, comma 2, n. 7), del  presente  decreto);
b) estratto dell'atto di nascita. 
    4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui  all'art.  1,
comma 2, n. 8), del presente decreto devono altresi'  dichiarare,  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, di aver ricoperto  la  carica  di  consigliere
regionale, provinciale o  comunale  e  che  abbiano  esercitato  tali
funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato.

Art. 12 La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli [...]

				Art. 12 
 
    1. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  si  riserva  la
facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di  tutte
le dichiarazioni  sostitutive  rese  dai  candidati  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.

Art. 13 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 2. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza [...]

				Art. 13 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    2. A parita' di merito  si  osservano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. 
    3. La graduatoria  finale  di  merito  del  concorso,  recante  i
nominativi dei  vincitori  e  dei  candidati  dichiarati  idonei,  e'
approvata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita' delegata, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per
l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei  magistrati
amministrativi regionali.

Art. 14 Titolare del trattamento dei dati personali e' la Presidenza del Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art. 26 del regolamento (UE) 2016/679 l'Amministrazione Consiglio di Stato - [...]

				Art. 14 
 
    1. Titolare del trattamento dei dati personali e'  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art.  26
del regolamento (UE) 2016/679 l'Amministrazione Consiglio di Stato  -
Tribunali amministrativi regionali, in base  all'accordo  in  data  3
giugno 2022. 
    2. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della  procedura  concorsuale,  nel  rispetto  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
"relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  (Regolamento  generale
sulla protezione dei dati" (di seguito regolamento). 
    3. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    4. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    5. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone   preposte   alla   procedura   di   selezione    individuate
dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima. 
    6.  Si  fa  presente  che  in  occasione  delle   operazioni   di
trattamento dei dati personali le amministrazioni  possono  venire  a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla  protezione  dei
dati definisce "categorie particolari di dati personali" (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno  stato  di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e  per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o  previste  dalla
legge. 
    7. Ai sensi e per gli effetti  del  regolamento  gli  interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). 
    8. Qualora l'interessato ritenga  che  il  trattamento  dei  dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). 
    9. I contitolari del trattamento indicano i  rispettivi  contatti
al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: 
      Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del  segretario
generale  -  Ufficio  studi  e  rapporti  istituzionali  -   Servizio
Personale delle magistrature: via della Mercede n. 96 -  00187  Roma,
PEC (concorsotar@pec.governo.it); 
      Amministrazione Consiglio di Stato -  Tribunali  amministrativi
regionali - Ufficio Personale di Magistratura, che ha sede  in  Roma,
Piazza Capo di Ferro n. 13 -  00186  -  tel.  06  68272317-2528,  PEC
cds-segreteriacapopers@ga-cert.it 
    10. Gli interessati possono, inoltre, contattare il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    11. In relazione all'espletamento  della  procedura  concorsuale,
sino alla formazione della graduatoria finale i dati di contatto  con
il responsabile della protezione dei dati sono: 
      per   la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   PEC:
RPD@pec.governo.it - e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it 
      per  l'Amministrazione   Consiglio   di   Stato   -   Tribunali
amministrativi     regionali:     PEC     rpd@ga-cert.it -     e-mail
rpd@giustizia-amministrativa.it 
    12. Tali  dati  di  contatto  concernono  le  sole  problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e non all'andamento  della
procedura concorsuale o alla presentazione di istanze di autotutela.

Art. 15 Dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" e sino alla conclusione del termine per la presentazione della [...]

				Art. 15 
 
    1. Dal giorno di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" e sino alla conclusione del termine per la presentazione della
domanda qualsiasi comunicazione avente valore legale sara'  data  sui
siti istituzionali della giustizia amministrativa e della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. 
    2. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informatico, l'amministrazione  si  riserva  di  informare  i
candidati,  al  ripristino  delle  attivita',  circa   le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul Portale. 
    3. In ragione di quanto previsto dall'art.  25,  comma  2,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, le  istanze  di  accesso  inoltrate  dai
candidati  successivamente  allo  svolgimento  delle  prove  scritte,
devono essere presentate  direttamente  alla  Commissione,  istituita
presso il Consiglio di Stato - quale Organo che ha formato e  detiene
gli atti oggetto delle stesse istanze - all'indirizzo PEC  che  sara'
attivato dopo la pubblicazione degli ammessi  alle  prove  orali.  In
ogni caso,  l'accesso  sara'  consentito  nel  rispetto  dei  criteri
espressi dalla costante e consolidata giurisprudenza, in  materia  di
accesso agli atti da parte dei candidati. 
    4.  Le  notizie   relative   al   concorso   saranno   pubblicate
nell'apposita  sezione   "Amministrazione   trasparente"   del   sito
istituzionale della giustizia amministrativa. 
    5. Le notizie  relative  al  concorso,  ove  necessario,  saranno
pubblicate anche  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Servizio per il personale delle magistrature.

Art. 16 Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [...]

				Art. 16 
 
    1. Il presente decreto sara' trasmesso  all'organo  di  controllo
per il visto di competenza  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 20g iugno 2022 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Draghi

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