CORTE DEI CONTI Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti. (19E08324)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 19-07-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti. (19E08324)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: CORTE DEI CONTI
  • Data: 19-07-2019
  • Scadenza: 17-10-2019

Art. 1 E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di referendario, di cui tredici riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre [...]

IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n.  97
e 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; 
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; 
    Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in  particolare  l'art.
13, commi 3 e 4; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, comma 523; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto  legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'art.
1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei  conti  e'  stata
autorizzata ad assumere personale di magistratura; 
    Vista la nota prot. 2299 in data 15 gennaio 2019, con la quale il
Dipartimento della funzione pubblica  ha  confermato  che,  ai  sensi
dell'art. 1,  comma  302,  ultimo  periodo,  della  citata  legge  30
dicembre 2018, la Corte dei conti puo'  procedere  all'assunzione  ex
lege,  comprensiva  dell'autorizzazione  a  bandire,  dei  magistrati
contabili; 
    Considerate   le   rilevanti   scoperture   dell'organico   della
magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare
in tempi brevi una nuova procedura concorsuale  per  il  reclutamento
di sessantaquattro unita' di personale; 
    Sentito  il  Consiglio  di  Presidenza  e  tenuto   conto   delle
deliberazioni assunte nelle adunanze del 6 - 7 e 22 maggio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a sessantaquattro
posti  di  referendario,  di  cui tredici  riservati   ai   candidati
appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in  possesso,  oltre
che del diploma di laurea in giurisprudenza,  anche  del  diploma  di
laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di
altro titolo di  studio  equipollente  ed  equiparato  ai  sensi  del
decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
    2. I posti riservati di cui al comma 1, qualora  non  utilizzati,
sono conferiti agli idonei. 
    3. I vincitori che  conseguono  la  nomina  sono  assegnati  alle
Sezioni  e  alle  Procure  regionali  della  Corte  dei  conti,   con
esclusione di quelle aventi sede in Roma; la  permanenza  minima  dei
referendari nell'ufficio di prima  assegnazione  e'  fissata  in  tre
anni.

Art. 2 Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti categorie: a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per [...]

				Art. 2 
 
    1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
      a) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio  conseguendo  una
valutazione positiva di idoneita'; 
      b) gli avvocati dello Stato e i procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
      c)  i  magistrati  militari  di  tribunale   e   i   magistrati
amministrativi; 
      d) gli avvocati iscritti nel  relativo  albo  professionale  da
almeno cinque anni; 
      e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
dipendenti dei due rami del Parlamento e  del  Segretariato  generale
della Presidenza  della  Repubblica,  i  funzionari  degli  organismi
comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni  caso
deve trattarsi di  soggetti  assunti  attraverso  concorsi  pubblici,
muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al  termine  di  un
corso universitario di durata  non  inferiore  a  quattro  anni,  con
qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni  funzionali  per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma  di  laurea
con  almeno  cinque  anni  di  anzianita'   di   servizio   a   tempo
indeterminato; 
      f) il personale docente di ruolo delle  Universita'  nonche'  i
ricercatori,  confermati  o  che  abbiano  conseguito  l'abilitazione
scientifica nazionale in materie giuridiche, con almeno tre  anni  di
anzianita' di servizio. 
    2. I requisiti di anzianita'  prescritti  dal  comma  1  ai  fini
dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo  dei
periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata
per la partecipazione al concorso.

Art. 3 I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. [...]

				Art. 3 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione della  domanda
di partecipazione al concorso. 
    2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del  Presidente  della  Corte  dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4 La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della [...]

				Art. 4 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  24,00  del  novantesimo  giorno  successivo  alla  data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"; nel caso
in cui la scadenza coincida con un  giorno  festivo,  il  termine  si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2.  La  domanda  di   partecipazione   deve   essere   presentata
esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda
i candidati devono essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato  e
devono    registrarsi    al    portale    concorsi     all'indirizzo:
https://concorsionline.corteconti.it  e  seguire  la  procedura   ivi
indicata. 
    3. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informativo  l'amministrazione  si  riserva  di  informare  i
candidati,  al  ripristino  delle  attivita',  circa   le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul portale di cui al comma precedente. 
    4. La documentazione di cui all'art.  6,  comma  1,  deve  essere
allegata, in formato digitale, secondo le  modalita'  illustrate  sul
portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non  disponga
della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare
gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di venti
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma  1,  all'indirizzo:
Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita'
e dotazioni organiche - viale Giuseppe Mazzini, 105 - 00195 Roma.  Si
considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro lo  stesso  termine.  La
medesima documentazione puo' essere, altresi', presentata a  mano  al
Segretariato generale della Corte dei conti,  nello  stesso  termine,
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00; dell'avvenuta
consegna a mano verra' rilasciata ricevuta. 
    5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata. 
    6. L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata.

Art. 5 Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: a) cognome e nome; [...]

				Art. 5 
 
    1. Nella domanda di ammissione  i  candidati  devono  dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: 
      a) cognome e nome; 
      b) data e luogo di nascita; 
      c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; 
      e) le eventuali condanne penali riportate (anche se  sia  stata
concessa amnistia,  condono,  indulto,  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei  quali  deve  essere
specificata la natura; 
      f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale si chiede l'ammissione al concorso  e  la  relativa  decorrenza
giuridica della nomina; 
      g)  l'eventuale  ulteriore  anzianita'  vantata  in   categoria
diversa da quella di attuale appartenenza e per la  quale  si  chiede
l'ammissione al concorso ai fini dell'eventuale valutazione di cumulo
di cui all'art. 2, comma 2 del bando. 
    2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare  la  data  in  cui  e'  stato
superato  il  periodo  di  tirocinio  con  valutazione  positiva   di
idoneita'. L'ammissione al concorso non  e'  preclusa  dalla  mancata
formalizzazione del provvedimento stesso alla data  di  presentazione
della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio  del  requisito  per  i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. 
    I candidati appartenenti alla categoria di cui  alla  lettera  a)
dell'art. 2 che al momento  della  presentazione  della  domanda  non
hanno ancora concluso il periodo di tirocinio, ma siano  in  possesso
della prescritta anzianita' in altra categoria tra  quelle  indicate,
possono partecipare al concorso facendo valere il servizio pregresso,
a condizione che il periodo di tirocinio risulti  superato  all'esito
dell'accertamento che sara' effettuato, per i candidati ammessi  alle
prove orali, nell'immediatezza del relativo espletamento. 
    3. I candidati in possesso, oltre che del diploma  di  laurea  in
giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all'art.  1
del presente  bando,  devono  dichiarare  di  voler  usufruire  della
riserva prevista dallo stesso articolo, commi 1 e 2. 
    4. I candidati  devono  specificare  in  quale  lingua  intendono
sostenere  la  prova   orale   obbligatoria   e   l'eventuale   prova
facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso
programma. 
    5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in  caso  di
nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a tre anni. 
    6.  I  candidati  portatori  di  disabilita'  devono  specificare
eventuali  esigenze  funzionali  allo  svolgimento  delle  prove  del
concorso.

Art. 6 Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono, altresi', dichiarare, a pena di esclusione: a) di essere in possesso del diploma di laurea in [...]

				Art. 6 
 
    1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono,  altresi',
dichiarare, a pena di esclusione: 
      a)  di  essere  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni, l'Universita' presso la quale e'
stato conseguito, l'anno del conseguimento,  la  votazione  riportata
nell'esame finale di laurea, nonche' la media dei voti degli esami; 
      b) la qualifica posseduta e l'anzianita' nella qualifica, per i
candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c),
e) ed f) dell'art. 2; 
      c) la data di iscrizione all'albo professionale degli  avvocati
per i candidati appartenenti alla categoria di cui  alla  lettera  d)
dell'art. 2. 
    Il  candidato  deve  fornire,  in  allegato  alla   domanda,   un
curriculum  vitae  aggiornato,  recante  l'indicazione  degli   studi
compiuti,  degli  esami  superati,  dei  titoli   conseguiti,   degli
incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica
eventualmente esercitata. 
    Deve  essere,  inoltre,   fornito,   l'elenco   delle   eventuali
pubblicazioni, che siano in regola con le norme contenute nella legge
22 aprile 1941, n. 633 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
con indicazione degli estremi identificativi e del numero  di  pagine
di ciascuna.  Gli  originali  delle  pubblicazioni  medesime  possono
essere esibiti, in un numero non superiore a cinque, con le modalita'
di cui all'art. 4, comma 4, del presente bando. 
    2. I titoli dichiarati in fase di compilazione della  domanda  di
partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9,  e
le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale  di
cui  all'art.  4,  comma  2.  L'amministrazione  procede  ad   idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese  dal
candidato con ogni conseguenza di legge in ipotesi di mendacio. 
    3. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione  dal
concorso, secondo le modalita' indicate sul portale di  cui  all'art.
4, comma 2: 
      1. Copia della ricevuta di  versamento  di  euro  50,00,  quale
contributo   per   le   spese    relative    all'organizzazione    ed
all'espletamento del concorso, da  effettuarsi  sul  c/c  postale  n.
48575005, intestato alla Tesoreria Centrale  dello  Stato  -  Entrate
eventuali della Corte dei conti - Cod. 64/2019. 
      2. Copia di un documento di identita' del candidato in corso di
validita'.

Art. 7 Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e

				Art. 7 
 
    Nei  confronti  dei   concorrenti   utilmente   collocati   nella
graduatoria,  l'Amministrazione  acquisisce   d'ufficio,   ai   sensi
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le informazioni  oggetto  delle  dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati  e
i documenti richiesti dagli articoli 5 e  6  del  presente  bando  in
possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono
tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi  indispensabili
per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.

Art. 8 La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' composta secondo quanto previsto dall'art. 45, primo comma, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina [...]

				Art. 8 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice,  da  nominarsi  con  successivo
decreto, e' composta secondo  quanto  previsto  dall'art.  45,  primo
comma, lettera a), del regolamento per la carriera  e  la  disciplina
del personale della Corte dei conti, approvato con regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della  legge  20
dicembre 1961, n.  1345.  Con  il  medesimo  decreto  possono  essere
nominati membri supplenti. 
    2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
Commissione  con  l'intervento,  ove  occorra,   a   supporto   della
Commissione, di un  esperto  delle  lingue  indicate  dai  candidati,
professore o lettore nelle Universita'.

Art. 9 Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento dimostrate, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli [...]

				Art. 9 
 
    1. Sono ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame  i  candidati
giudicati  meritevoli  per  le  doti  di   capacita'   e   rendimento
dimostrate, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per  i  titoli
di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i  compiti  istituzionali
della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
il  prospetto  relativo  alle  categorie  dei   titoli   ammissibili,
disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2. 
    2. La Commissione procede, preliminarmente, all'esame dei  titoli
di ciascun candidato esclusivamente ai  fini  del  conseguimento  del
punteggio minimo di 25 punti e la conseguente ammissione  alle  prove
scritte. 
    La  valutazione  completa  dei  titoli  e'  effettuata  solo  nei
confronti dei candidati che abbiano consegnato  tutti  gli  elaborati
scritti, prima dell'inizio della correzione. 
    Ogni commissario dispone di dieci punti, per la  valutazione  del
complesso dei titoli, per un massimo totale di  cinquanta  punti.  La
ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie
di titoli ammissibili e' la seguente: 
      1ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: max punti 20; 
      2ª ctg - Incarichi ricoperti: max punti 5; 
      3ª ctg - Titoli di cultura: max punti 20; 
      4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: max punti 5. 
    Con riguardo alle "doti di capacita' e di rendimento" di cui alla
Scheda Titoli - prima categoria, lettere A, B, C, D  -  il  punteggio
sara' conteggiato partitamente per  ogni  singola  attivita'  svolta,
secondo quanto indicato dalla scheda titoli (punteggio  pieno  per  i
primi anni e ridotto per i successivi, ove previsto), nei limiti  del
punteggio massimo previsto dalla categoria (max 20 punti). 
    3.  Sono  valutati  soltanto  i  titoli  documentati   nei   modi
prescritti dall'art. 6 del bando e  inseriti  in  domanda.  I  titoli
inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio
sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art.  4,
comma 2.

Art. 10 L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie [...]

				Art. 10 
 
    1. L'esame consta,  secondo  il  programma  annesso  al  presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 
    2. Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" del 19 novembre 2019  e  sul  portale  di
cui all'art. 4, comma 2, e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e
della sede in cui avranno luogo le prove scritte. 
    3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, sono  tenuti
a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati con le modalita' di cui
al secondo comma del presente articolo, presso la sede di  esame  per
sostenere le prove scritte. 
    4. Durante le prove scritte e' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione  di  codici,  leggi  ed  altri  atti  normativi,  in
edizione senza note o richiami dottrinali  e  giurisprudenziali,  che
siano stati preventivamente consegnati alla Commissione  esaminatrice
e da questa verificati. 
    5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di  cui  al
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che  desiderino  consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le  prove  scritte,  secondo  le
indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del diario delle prove scritte, curando che sulla copertina
di ciascun testo sia presente, in maniera  da  lasciare  visibile  il
titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati
in contenitori o borse al fine di  evitare  possibili  smarrimenti  -
devono  essere  accompagnati  da  un  elenco,  contenente  anche   le
generalita' del candidato. 
    6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento. 
    7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso  alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28,  per  quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti  gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati  stessi  e  l'assegnazione  contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio. 
    8. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono  la   relativa   comunicazione,   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2, con l'indicazione
del voto riportato in ciascuna  delle  prove  scritte,  almeno  venti
giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale.

Art. 11 Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. 2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano [...]

				Art. 11 
 
    1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. 
    2.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una media di almeno quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
    3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.  I
candidati  devono  conseguire   un   punteggio   non   inferiore   ai
trentacinque punti. 
    4. La Commissione esaminatrice puo' attribuire fino a  due  punti
per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato. 
    5. Il risultato definitivo in base al quale  viene  formulata  la
graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella  valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte,  dei
punti ottenuti nella prova orale  e  del  punteggio  attribuito  alla
prova orale facoltativa di lingua. 
    6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti. 
    7. Sono dichiarati vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto della riserva  di
posti prevista dall'art. 1, commi 1 e 2.

Art. 12 La graduatoria di merito e' approvata con decreto del Presidente della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura [...]

				Art. 12 
 
    1.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  del
Presidente  della  Corte  dei  conti,  sotto  condizione   sospensiva
dell'accertamento dei requisiti per  l'ammissione  alla  magistratura
della Corte. 
    2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". La graduatoria e' pubblicata  sul  sito
istituzionale della Corte dei conti. 
    3. Nel termine  di  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  della
graduatoria e' ammesso,  per  questioni  di  preferenza,  cosi'  come
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso
al  Presidente  della  Corte  dei  conti,  il  quale  decide,  previa
deliberazione  del  Consiglio  di   Presidenza,   con   provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana.

Art. 13 I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei [...]

				Art. 13 
 
    1. I vincitori sono nominati con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
previa deliberazione del Consiglio  di  Presidenza  della  Corte  dei
conti. 
    2. I vincitori,  ai  fini  dell'assegnazione  della  sede,  hanno
diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso,  fra
i  posti  di  funzione  disponibili  individuati  dal  Consiglio   di
Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 3. 
    3. Coloro che al momento  della  nomina  risultino  residenti  da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o  piu'
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio,
possono  esercitare  la  precedenza   nell'assegnazione   in   deroga
all'ordine di graduatoria, purche'  dichiarino  la  disponibilita'  a
permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La precedenza si esercita,  quando  nella  Regione  sono
disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede.

Art. 14 Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4, comma 2, nonche' all'indirizzo internet: [...]

				Art. 14 
 
    1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
sono disponibili sul portale di cui al precedente art.  4,  comma  2,
nonche' all'indirizzo internet: 
      www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/band
i_di_concorso/concorsi_magistratura 
    2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte
dei  conti  il  provvedimento   di   indizione   del   concorso,   il
provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte
le informazioni oggetto di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    3.  Per  qualsiasi   chiarimento   in   ordine   alla   procedura
concorsuale,  i  candidati   possono   prendere   contatto   con   il
Segretariato generale  -  Servizio  accessi,  mobilita'  e  dotazioni
organiche - dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10,00 alle  ore  12,00
(tel. 06/38762104 - 06/38763049).

Art. 15 Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, [...]

				Art. 15 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono  raccolti  presso
la Corte dei  conti  -  Segretariato  generale  -  Servizio  accessi,
mobilita' e dotazioni organiche, per le  finalita'  di  gestione  del
concorso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico -  economica  del
candidato. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra  i  quali  figura  quello  di
accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  nonche'  di  alcuni  diritti
complementari, tra cui il diritto  di  far  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' del diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi illegittimi.

Art. 16 Il presente decreto e' sottoposto al controllo di regolarita' amministrativa e contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 2019

				Art. 16 
 
    Il presente decreto e' sottoposto  al  controllo  di  regolarita'
amministrativa e contabile  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 27 giugno 2019  
 
                                               Il Presidente: Buscema

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