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- Atto numero 22E08961 del 19-07-2022
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinquanta posti di assistente amministrativo e di diciassette posti di assistente informatico, area II, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve. (22E08961)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 19-07-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinquanta posti di assistente amministrativo e di diciassette posti di assistente informatico, area II, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve. (22E08961)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
- Data: 19-07-2022
- Scadenza: 18-08-2022
Art. 1 Posti a concorso
IL SEGRETARIO GENERALE
della Giustizia amministrativa
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi ed in
particolare l'art. 1, ultima parte;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, come modificato dall' art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il
"regolamento";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni
di "adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679";
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici" ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12
aprile 2006, n. 184, recante "Regolamento recante disciplina in
materia di accesso agli atti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 1014, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", che
prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in
favore dei militari congedati senza demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari";
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo";
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri e, in particolare, il contratto
collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009
e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visti i contratti collettivi nazionali vigenti relativi al
personale del comparto funzioni centrali;
Visto l'ordinamento professionale della giustizia amministrativa
relativo al profilo di assistente amministrativo e informatico,
adottato in data 12 giugno 2009;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo della
giustizia amministrativa, di cui al decreto presidenziale in data 26
marzo 2021, n. 118, registrato dalla Corte dei conti in data 20
aprile 2021;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici
amministrativi della giustizia amministrativa, adottato con decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 in data 22 dicembre
2020, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in materia di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro per le disabilita' 9 novembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
307 del 28 dicembre 2021 , che - ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 801, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua le modalita' attuative
per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti
dalle amministrazioni ivi specificate ai soggetti con disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali
prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi
per le difficolta' di lettura, di scrittura o di calcolo, nonche' di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento
delle medesime prove;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti l'11 aprile 2022, n. 844
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 del 21
aprile 2022 , di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e
ad assumere personale in favore di varie PA, con il quale la
Giustizia amministrativa e' stata autorizzata, tra l'altro, a bandire
una procedura concorsuale per cinquanta assistenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito nella
legge n. 197/2016, con il quale sono state autorizzate procedure di
assunzioni straordinarie per cinquantatre' unita' di personale, tra
cui venti assistenti informatici, al fine di assicurare la
funzionalita' del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie
di comunicazione e di dare attuazione al programma di
digitalizzazione degli uffici giudiziari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 137 in
data 11 ottobre 2016, il quale ha stabilito che: "La procedura di
assunzioni straordinarie, per complessive cinquantatre' unita' di
personale, richiamata nelle premesse, e' disciplinata dalle
previsioni di legge sul reclutamento del personale nelle pubbliche
amministrazioni. In luogo delle ordinarie procedure concorsuali, ai
fini della provvista, in tutto o in parte, del predetto personale, la
giustizia amministrativa potra' avvalersi anche delle graduatorie, in
corso di validita', degli idonei di concorsi banditi da questa o da
altre amministrazioni".
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - prot. n. 24461 del 13 aprile
2021 - con la quale la giustizia amministrativa e' stata autorizzata,
tra l'altro, a svolgere direttamente procedure concorsuali per il
reclutamento di assistenti amministrativi ed informatici;
Visto il decreto n. 142 del 28 giugno 2022 del segretario
generale della giustizia amministrativa di determina a bandire
concorsi pubblici, per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed
indeterminato di sessantasette unita' di personale, di cui cinquanta
assistenti amministrativi area II - F2 e diciassette assistenti
informatici area II - F2;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per il
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato, di sessantasette unita'
di personale non dirigenziale da destinare alle esigenze funzionali
degli uffici centrali e periferici della giustizia amministrativa
nella misura e con il profilo di seguito indicati:
cinquanta assistenti amministrativi, area II, fascia
retributiva F2 (cod. concorso "ASSAMM");
diciassette assistenti informatici, area II, fascia retributiva
F2 (cod. concorso "ASSINF").
2. Il trenta per cento dei posti a concorso e' riservato, ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
al personale di ruolo della giustizia amministrativa, purche' in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.
3. Si applica, altresi', la riserva di posti in favore del
personale militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 nonche' in favore degli ufficiali di complemento in
ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati senza
demerito di cui all'art. 678, comma 9, del medesimo decreto
legislativo, purche' in possesso dei requisiti di ammissione al
concorso di cui all'art. 2 del presente bando.
4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui
ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria.
5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) titolo di studio previsto per l'accesso alla posizione da
ricoprire, come indicato all'art. 3 per ciascun profilo.
Ai fini del presente bando, si intende:
per diploma di laurea (DL) il titolo accademico di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L), il titolo accademico di durata triennale
conseguito ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270;
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270;
per laurea magistrale (LM) il titolo accademico a ciclo unico
della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2
marzo 2011.
Si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione
previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15
febbraio 2011.
Il candidato in possesso di un diploma di laurea rilasciato
secondo il vecchio ordinamento, che trovi corrispondenza con piu'
classi di lauree specialistiche o magistrali, dovra' allegare alla
domanda di partecipazione il certificato con il quale l'Ateneo che
gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale singola classe
e' equiparato il titolo di studio posseduto.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero, avente
valore ufficiale nello Stato in cui e' stato conseguito, sono ammessi
alle prove concorsuali, purche' lo stesso sia stato equiparato ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001,
n. 165. I candidati che hanno presentato domanda di riconoscimento
del titolo richiesto per l'ammissione al concorso sono ammessi a
partecipare con riserva. Nel caso in cui il titolo straniero sia
stato riconosciuto equipollente, sara' cura del candidato dimostrare
l'equipollenza allegando alla domanda il provvedimento che la
riconosce.
d) idoneita' allo svolgimento delle funzioni da svolgere;
e) qualita' morali e condotta incensurabili;
f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
g) eta' non inferiore agli anni diciotto.
2. Non possono accedere al concorso coloro che:
siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei requisiti e delle eventuali cause di risoluzione
dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione
puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con
provvedimento motivato.
Art. 3 Titoli di studio richiesti per l'accesso
Art. 3
Titoli di studio richiesti per l'accesso
I titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso, per
ciascun profilo, sono:
a) per assistente amministrativo (cod. concorso "ASSAMM"),
diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un
istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, ivi inclusi i
diplomi previsti dalla successiva lettera b);
b) per assistente informatico (cod. concorso "ASSINF"), diploma
di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a
indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito
industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore.
In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado con l'indirizzo richiesto, possono partecipare coloro
che possiedono i seguenti titoli di studio:
laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o
equiparate: Ingegneria dell'informazione (L 08); Scienze e tecnologie
fisiche (L 30); Scienze e tecnologie informatiche (L 31); Scienze
matematiche (L 35); Scienze statistiche (L 41);
laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti
classi: Fisica (LM 17); Informatica (LM 18); Ingegneria delle
telecomunicazioni (LM 27); Ingegneria elettronica (LM 29); Ingegneria
gestionale (LM 31); Ingegneria informatica (LM 32); Matematica (LM
40); Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM 43);
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (LM 44); Sicurezza
informatica (LM 66); Scienze statistiche (LM 82); Scienze statistiche
attuariali e finanziarie (LM 83); Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione o in data science (LM 91); o altra laurea
specialistica (LS) o magistrale (LM) equipollente, secondo
l'equiparazione stabilita dalla tabella allegata al decreto
ministeriale 9 luglio 2009 recante "Equiparazione tra classi delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509_1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270_2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi";
diplomi di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree
specialistiche (LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata al
decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante "Equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509_1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270_2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi".
Art. 4 Presentazione della domanda di ammissione al concorso - Termine e modalita'
Art. 4
Presentazione della domanda di ammissione al concorso - Termine e
modalita'
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"; nel caso
in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Salvo i casi previsti dal successivo comma 3, la domanda di
partecipazione deve essere presentata a pena di esclusione, secondo
lo schema di cui all'Allegato A, a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo concorsoassistenti@ga-cert.it -
recante l'oggetto:
per assistente amministrativo, "Concorso a sessantasette
assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSAMM".
per assistente informatico, "Concorso a sessantasette
assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSINF".
Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
personalmente intestato al candidato. La data di presentazione della
domanda e' attestata dalla ricevuta elettronica di accettazione della
PEC.
3. In alternativa, e soltanto per i candidati in condizioni di
disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura
sanitaria pubblica, la partecipazione al concorso puo' avvenire con
domanda redatta in formato cartaceo secondo lo schema di cui
all'Allegato A ed inviata o consegnata a mano entro il termine di cui
al comma 1, all'indirizzo Consiglio di Stato - Segretariato generale
della giustizia amministrativa - ufficio per il personale
amministrativo e l'organizzazione - presso ufficio spedizioni -
piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma, indicando sulla busta la
seguente dicitura:
per assistente amministrativo, "Concorso a sessantasette
assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSAMM".
per assistente informatico, "Concorso a sessantasette
assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSINF".
4. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto
prescritto nel presente bando di concorso.
5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione
del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili
a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
6. I candidati che intendano partecipare al concorso per entrambi
i profili previsti nel presente bando (ASSAMM/ASSINF) dovranno
compilare e trasmettere, a pena di inammissibilita', due disgiunte
domande di partecipazione, secondo le modalita' previste dai commi 2
e 3 del presente articolo, indicando per ognuna il profilo prescelto
e provvedendo per ognuna al distinto versamento del contributo di
ammissione, di cui all'art. 5, comma 1, lettera p) del bando di
concorso.
Art. 5 Contenuto e modalita' delle domande
Art. 5
Contenuto e modalita' delle domande
1. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita', con autocertificazione resa ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
a) il profilo per cui intende partecipare tra quello di
assistente amministrativo o di assistente informatico, ed il relativo
codice della procedura medesima indicato all'art. 1, primo comma
("ASSAMM" o "ASSINF");
b) il cognome, il nome e il codice fiscale;
c) il luogo e la data di nascita;
d) di essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione
europea;
e) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale) e il domicilio (se diverso dalla residenza);
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente
normativa di legge e/o contrattuale;
i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, ne'
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico
iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
l) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando; per
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o
l'istituzione che lo ha rilasciato, la votazione e la data del
conseguimento; se il titolo di studio e' stato conseguito all'estero
il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale
il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente
titolo italiano;
m) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere in possesso
dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 del presente bando;
n) l'eventuale necessita', in relazione alla propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame; e' fatto comunque salvo il requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del
presente bando. Tutta la documentazione inerente alla condizione di
handicap dovra' essere trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo pec: concorsoassistenti@ga-cert.it
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso e alla
specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. La
concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai
candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Il candidato affetto da
invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova
preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, sempre previa
presentazione, con le medesime suddette modalita' e nei medesimi
termini di cui al presente comma, della documentazione comprovante la
patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine,
il candidato nella domanda dovra' dichiarare di volersi avvalere del
presente beneficio. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici
di apprendimento (DSA) deve indicare la propria condizione e fare
esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della
propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata e
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta
della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita'
individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la
prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa
dovra' essere allegata alla domanda. Il mancato inoltro di tale
documentazione non consentira' di fornire adeguatamente l'assistenza
richiesta.
o) il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica
certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni;
p) di aver versato il contributo di segreteria stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00
(dieci) euro mediante versamento sul c/c postale n. 37142015
intestato a Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - entrate
Consiglio di Stato e tribunale amministrativo regionale - Ufficio
bilancio ovvero tramite bonifico IBAN IT97L0760103200000037142015 con
indicazione causale:
per assistente amministrativo, "Concorso a sessantasette
assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSAMM".
per assistente informatico, "Concorso a sessantasette
assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSINF".
q) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
2. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando.
3. L'amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
4. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova
preselettiva di cui al successivo art. 8, sara' verificata la
validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e
limitatamente ai candidati che l'abbiano superata. La mancata
esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le
irregolarita' della domanda stessa.
Art. 6 Cause di esclusione dal concorso
Art. 6
Cause di esclusione dal concorso
1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che
risultino incomplete, irregolari o tardive, che non siano state
trasmesse secondo le modalita' indicate nell'art. 4 del presente
bando o che non contengano tutte le indicazioni richieste dall'art.
5.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in
possesso di uno o piu' tra i requisiti di ammissione indicati
all'art. 2 del presente bando.
3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia accertata la
mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione nonche' la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.
4. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata
all'interessato.
Art. 7 Commissione esaminatrice
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. Una sola commissione esaminatrice, nominata con decreto del
segretario generale della giustizia amministrativa, procedera' alla
selezione di entrambe le figure professionali formando distinte
graduatorie.
2. La commissione di cui al comma 1 e' composta da un magistrato
amministrativo, che la presiede, nonche' da due dirigenti di seconda
fascia, di cui uno dell'area amministrativa esperti nelle materie
oggetto del concorso e l'altro dell'area tecnica.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Alla commissione esaminatrice e', altresi', aggregato un
componente, da individuarsi anche tra il personale in servizio
nell'amministrazione, per l'accertamento del livello di conoscenza
della lingua straniera prescelta da parte del candidato.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
appartenente alla terza area funzionale.
Art. 8 Prova preselettiva
Art. 8
Prova preselettiva
1. In relazione al numero delle domande pervenute
l'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare una prova
preselettiva, che consiste in una serie di quesiti a risposta
multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte.
L'amministrazione si riserva altresi', in relazione al numero
delle domande pervenute, di svolgere nello stesso giorno,
contemporaneamente, le prove scritte per entrambi i profili previsti
dal presente bando (ASSAMM/ASSINF).
2. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti,
comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta
l'esclusione dal concorso.
3. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in
condizione di handicap con invalidita' uguale o superiore all'80%
dichiarata e, successivamente attestata, secondo le modalita'
previste all'art. 5, comma 1, lettera n).
4. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 60
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da
risolvere nel tempo massimo di 60 minuti. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo
una e' esatta. Nell'avviso di cui al successivo art. 10, comma 6,
sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento,
anche mediante strumentazione e procedure informatiche, della prova
preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle
risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati.
5. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le
prove scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che
abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile
ai fini dell'ammissione alle prove scritte.
6. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
7. L'amministrazione puo' avvalersi, per la predisposizione e
formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel
settore della selezione delle risorse umane. La commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti.
8. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
9. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - viene
resa nota la pubblicazione sul sito internet della giustizia
amministrativa dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
scritte, delle modalita', del luogo, della data e dell'ora di
svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove scritte e'
pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove
medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro
preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
10. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare
tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal
concorso.
11. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alla
amministrazione l'adozione di provvedimenti di esclusione dal
concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento
della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti
per la partecipazione al concorso.
Art. 9 Prove d'esame
Art. 9
Prove d'esame
1. Le prove di esame si articoleranno in due prove scritte ed in
una prova orale.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consistera' nella
stesura di un elaborato sulle seguenti materie:
a) per assistente amministrativo (cod. concorso "ASSAMM"),
diritto amministrativo e/o diritto costituzionale;
b) per assistente informatico (cod. concorso "ASSINF"),
elementi normativi sull'informatica nella pubblica amministrazione,
tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei
processi.
3. La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico,
consistera' - per entrambi i profili di assistente amministrativo
(cod. concorso "ASSAMM") e di assistente informatico (cod. concorso
"ASSINF") - nella stesura di un elaborato di diritto processuale
amministrativo.
4. La durata di ciascuna prova scritta e' fissata in quattro ore.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano
riportato la votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in
ciascuna prova.
5. Il colloquio vertera', oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte, anche sulle seguenti: nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica
amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II del codice penale;
disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione; ordinamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali. Per i candidati per il profilo di
assistente amministrativo (cod. concorso "ASSAMM") il colloquio orale
vertera' anche sugli elementi di informatica.
6. E' inoltre prevista una prova, consistente in esercizi di
lettura, traduzione e conversazione, finalizzata alla valutazione
della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato. Il
voto del colloquio e' comprensivo anche della valutazione riferita
all'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dei
sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego.
7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la
votazione di almeno 21/30.
8. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel
colloquio.
9. Le graduatorie di merito per ciascun profilo del concorso sono
formate dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal
voto finale complessivo conseguito da ciascun candidato.
Art. 10 Modalita' e calendario delle prove d'esame
Art. 10
Modalita' e calendario delle prove d'esame
1. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti di
documento di riconoscimento valido e della ricevuta della domanda di
iscrizione al concorso.
2. Per l'espletamento dell'eventuale prova preselettiva e delle
prove scritte il concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari,
apparecchiature informatiche (ad esempio orologi smart watch o
tablet), libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne' puo' portare borse contenenti
pubblicazioni di qualsiasi genere, che devono in ogni caso essere
consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di
sorveglianza, pena l'esclusione dal concorso, il quale provvede a
restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna
responsabilita'.
3. Il candidato che risulti in possesso del materiale di cui
sopra all'interno dei locali adibiti alle prove d'esame verra'
espulso dalla prova in corso e, conseguentemente, da quelle
successive.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati potranno
consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati
autorizzati dalla commissione. L'utilizzo di un testo commentato
comporta in ogni caso l'esclusione dal concorso, anche se tale testo
non era stato escluso dalla commissione.
5. I candidati che durante lo svolgimento delle prove saranno
sorpresi a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo saranno
espulsi.
6. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - del 6
settembre 2022 e' data notizia della pubblicazione sul sito internet
della giustizia amministrativa, dell'avviso riguardante il calendario
e la sede di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva o delle
prove scritte, nonche' delle concrete modalita' di svolgimento delle
stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi per sostenere l'eventuale prova
preselettiva o le prove scritte secondo le indicazioni contenute in
detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di
validita'.
8. Le pubblicazioni sul sito internet istituzionale della
giustizia amministrativa sostituiscono le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale e hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
9. L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali sara'
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, alla voce
"Amministrazione trasparente - bandi di concorso".
10. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati il voto
riportato nelle due prove scritte nonche' la data e il luogo di
svolgimento del colloquio, con preavviso di almeno venti giorni.
Art. 11 Titoli di preferenza, riserve di posti, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
Art. 11
Titoli di preferenza, riserve di posti, formazione, approvazione e
pubblicazione della graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine derivante dal voto
finale complessivo conseguito sommando, per ciascun candidato, la
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione
conseguita nel colloquio.
2. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche e dell'art.
73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
3. Con riferimento al personale interno che concorre alla riserva
di posti costituisce titolo preferenziale valutabile, a parita' di
altre condizioni, la valutazione positiva, conseguita dal dipendente
che abbia esercito mansioni afferenti alla categoria immediatamente
inferiore rispetto a quella oggetto del concorso, per almeno tre
anni.
4. Si applicano le riserve di cui agli articoli 1014, comma 1,
lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, concernente il codice dell'ordinamento militare.
5 Con apposito provvedimento del Segretario generale della
giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' approvata la graduatoria finale e dichiarati i
vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Il
decreto del segretario generale della giustizia amministrativa sara'
pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale della
giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).
6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori
del concorso, l'amministrazione rendera' note, tramite pubblicazione
sul sito istituzionale alla voce "Amministrazione trasparente - bandi
di concorso" le sedi disponibili.
Art. 12 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 12
Costituzione del rapporto di lavoro
1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare
l'ordine di preferenza delle sedi disponibili, tratte dall'elenco
pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 6. L'assegnazione presso la
sede di lavoro avverra' sulla base dei posti messi a concorso
dall'amministrazione, tenendo conto delle preferenze espresse dai
vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso di quanto
previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze
relative alle sedi di servizio, si procedera' all'assegnazione
d'ufficio.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a
tempo pieno ed indeterminato, ai sensi della normativa vigente e
saranno inquadrati nel profilo prescelto, del ruolo del personale di
segreteria della giustizia amministrativa.
3. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' previste dall'art. 53, decreto legislativo n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I vincitori portatori di handicap dovranno presentare un
certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla data di
assunzione, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per
territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego;
il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile
con le mansioni dell'impiego da svolgere.
5. La capacita' lavorativa del candidato disabile che abbia
partecipato alle procedure e si trovi nelle condizioni previste
dall'art. 3, legge n. 104/1992 e' accertata dalla Commissione di cui
all'art. 4 della medesima legge.
6. I vincitori dovranno, altresi', presentare una dichiarazione,
sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli
articoli 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali,
suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione
non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
l'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze di
cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto, in caso di
dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
7. L'amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la
stipula del contratto individuale di lavoro, il possesso dei
requisiti previsti dal presente bando per l'ammissione all'impiego,
in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto
si intenderanno risolti a tutti gli effetti.
8. I vincitori del concorso che non si presentino, senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro saranno considerati rinunciatari.
9. I vincitori del concorso che non assumano servizio, senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto
individuale di lavoro decadranno dall'assunzione.
10. I vincitori assunti in servizio saranno soggetti a un periodo
di prova della durata di quattro mesi e dovranno permanere nella sede
di prima assegnazione per un periodo di cinque anni. Durante i primi
cinque anni non puo' essere attivato alcun comando o distacco o
trasferimento.
Art. 13 Accesso agli atti del concorso
Art. 13
Accesso agli atti del concorso
1. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
2. L'amministrazione puo' disporre il differimento al fine di
assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 14 Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso
Art. 14
Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso
1. Titolare del trattamento dei dati personali e'
l'amministrazione Consiglio di Stato - tribunali amministrativi
regionali.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai
fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito
regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di
eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire
tali finalita'.
La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi nell'art. 6,
paragrafo 1, lettera c), nell'art. 9, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd), e
2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla procedura.
4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il
Segretariato generale della giustizia amministrativa e presso gli
uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le finalita' di
gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte
alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione
nell'ambito della procedura medesima.
5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali, l'amministrazione venisse a conoscenza di categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento, gli
interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi
previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora l'interessato ritenga
che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai
sensi dell'art. 79 del regolamento.
7. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al
quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: cds-affarigenerali@ga-cert.it. Gli interessati possono,
inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per
tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e
all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
sono: PEC: rpd@ga-cert.it - e-mail: rpd@giustizia-amministrativa.it.
Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al
trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura
selettiva o la presentazione di istanze di autotutela.
8. La competenza per l'accesso agli atti della procedura
concorsuale e' in capo al Segretariato generale della giustizia
amministrativa.
Art. 15 Norma di salvaguardia
Art. 15
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti
in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del
personale.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 30 giugno 2022
Il Segretario generale: De felice
Allegato 1
Allegato A
SCHEMA DI DOMANDA
Parte di provvedimento in formato grafico