MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso pubblico, per titoli, a complessivi quindici posti nel Gruppo sportivo Fiamme azzurre, di cui nove posti nel ruolo maschile e sei posti nel ruolo femminile. (19E08576)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 23-07-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli, a complessivi quindici posti nel Gruppo sportivo Fiamme azzurre, di cui nove posti nel ruolo maschile e sei posti nel ruolo femminile. (19E08576)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 23-07-2019
  • Scadenza: 22-08-2019

Art. 1 Posti disponibili per l'assunzione

IL DIRETTORE GENERALE 
           del personale e delle risorse del Dipartimento 
                 dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686  recante  "Norme  di  esecuzione  del   testo   unico   delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato"; 
    Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto  legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo  di
polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2000,  n.  146,  recante
Adeguamento  delle  strutture  degli  organici   dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28  luglio
1999, n. 266; 
    Considerato  che,  in  deroga  al  disposto  di  cui  al  decreto
ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 28, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il  bando
di concorso, per particolari discipline sportive, puo' prevedere, per
il reclutamento degli atleti  dei  gruppi  sportivi  delle  Forze  di
polizia, il limite minimo e  massimo  di  eta',  rispettivamente,  di
diciassette e trentacinque anni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  2002,
n. 132 concernente il regolamento recante modalita' per  l'assunzione
di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente  della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132,  secondo  il  quale  l'accesso  ai
Gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato,  per
un contingente  non  superiore  all'uno  per  cento  delle  dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti  di  interesse  nazionale
dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (C.O.N.  I.)  o   dalle
Federazioni sportive nazionali; 
    Vista la tabella F allegata  al  decreto  legislativo  21  maggio
2000, n. 146; 
    Considerata l'attuale dotazione organica dei Gruppi sportivi  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto l'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207 recante Regolamento  in  materia  di  parametri
fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento  nelle  Forze
armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e  nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12  gennaio
2015, n. 2, secondo il quale le disposizioni  previste  dal  medesimo
regolamento non trovano applicazione per le procedure di reclutamento
e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle  Forze  armate,
delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco da destinare  ai  gruppi  sportivi  in
qualita' di atleti o di istruttori; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021"; 
    Ritenuta la  necessita'  di  bandire  un  concorso  pubblico  per
l'accesso di complessivi quindici atleti, dei quali  nove  del  ruolo
maschile e sei  del  ruolo  femminile,  nel  Gruppo  sportivo  Fiamme
Azzurre; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli,  a  complessivi
quindici posti nel Gruppo sportivo  "Fiamme  Azzurre",  di  cui  nove
posti nel ruolo maschile e sei posti nel ruolo femminile. 
    2. I  posti  messi  a  concorso  sono  ripartiti  per  discipline
sportive nel modo seguente: 
Ruolo maschile: 
      
 
 ===================================================================
 |       Disciplina        |       Specialita'       |   Uomini    |
 +=========================+=========================+=============+
 |                         | "400 metri e Staffetta  |             |
 |    Atletica leggera     |      4x400 metri"       |      1      |
 +-------------------------+-------------------------+-------------+
 |                         |  "50 e 100 metri rana,  |             |
 |                         | Staffetta Mista 4x50 e  |             |
 |          Nuoto          |      4x100 metri"       |      1      |
 +-------------------------+-------------------------+-------------+
 |         Scherma         | "Sciabola individuale"  |      1      |
 +-------------------------+-------------------------+-------------+
 |         Scherma         |   "Spada individuale"   |      1      |
 +-------------------------+-------------------------+-------------+
 |                         |  "Sci Alpino - Slalom,  |             |
 |                         |Slalom Gigante, Super G, |             |
 |                         |    Discesa Libera e     |             |
 |     Sport invernali     |    Combinata Alpina"    |      1      |
 +-------------------------+-------------------------+-------------+
 |   Sport rotellistici    |   "Skateboard - Park"   |      1      |
 +-------------------------+-------------------------+-------------+
 |       Tiro a volo       |    "Fossa Olimpica"     |      2      |
 +-------------------------+-------------------------+-------------+
 |                         |   "Triathlon Sprint e   |             |
 |        Triathlon        | Triathlon Mixed Relay"  |      1      |
 +-------------------------+-------------------------+-------------+
 
    Ruolo femminile: 
      
 
      =========================================================
      |     Disciplina      |     Specialita'     |   Donne   |
      +=====================+=====================+===========+
      |        Canoa        |   "K1 500 metri"    |     1     |
      +---------------------+---------------------+-----------+
      |        Judo         |  "Categoria 63kg"   |     1     |
      +---------------------+---------------------+-----------+
      |                     | "Short Track - 500, |           |
      |                     | 1000, 1500 metri e  |           |
      | Sport del ghiaccio  |  Staffetta 3000m"   |     2     |
      +---------------------+---------------------+-----------+
      |                     |"Sci Alpino - Slalom,|           |
      |                     |Slalom Gigante, Super|           |
      |                     | G, Discesa Libera e |           |
      |   Sport invernali   |  Combinata Alpina"  |     1     |
      +---------------------+---------------------+-----------+
      |                     | "Triathlon Sprint e |           |
      |                     |   Triathlon Mixed   |           |
      |                     |   Relay, Duathlon   |           |
      |                     |  Sprint e Duathlon  |           |
      |      Triathlon      |    Mixed Relay"     |     1     |
      +---------------------+---------------------+-----------+
 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei   vincitori,   il   numero   dei   posti, in   aumento    o    in
decremento, sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche'  in  applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero,
in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2019-2021. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami"  e  nel   sito   istituzionale
www.giustizia.it 
    4. I vincitori del concorso sono nominati  agenti  del  Corpo  di
polizia penitenziaria.

Art. 2 Requisiti e condizioni per la partecipazione

				Art. 2 
 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
 
    1. I partecipanti al presente concorso devono essere in  possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver superato gli anni diciassette e  non  aver  compiuto  e
quindi superato gli anni trentacinque; 
      d) essere stato riconosciuto, da parte  del  Comitato  olimpico
nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale ed aver fatto parte, nel  biennio  precedente  la  data  di
pubblicazione del presente  bando  di  concorso,  di  rappresentative
nazionali nella disciplina prevista nello statuto del C.O.N.  I.  per
la quale si concorre; 
      e) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
Polizia  penitenziaria,  in  conformita'  a  quanto  previsto   dagli
articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e in particolare: 
        Requisiti fisici: 
          1) sana e robusta costituzione fisica; 
          2) altezza non inferiore a cm. 165, per gli  uomini  e  cm.
161, per le donne. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza
delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo  adiposo  e  il
trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento del servizio di polizia; 
          3)  senso  cromatico  e  luminoso  normale,  campo   visivo
normale,  visione  notturna   sufficiente,   visione   binoculare   e
stereoscopica sufficiente; 
          4) visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi con non meno di  5/10  nell'occhio  che
vede di meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per  una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione; 
          5) funzione uditiva  con  soglia  audiometria  media  sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 -  4000  Hz,  all'esame  audiometrico  in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che  sente  di
meno  e  a  15  decibel   all'altro   (perdita   percentuale   totale
biauricolare entro il 20%); 
          6) l'apparato dentario deve essere tale  da  assicurare  la
funzione masticatoria e, comunque: 
          devono essere presenti dodici denti frontali  superiori  ed
inferiori; 
          e'  ammessa  la  presenza  di  non  piu'  di  sei  elementi
sostituiti con protesi fissa; 
          almeno due coppie contrapposte per  ogni  emiarcata  tra  i
venti denti posteriori; 
          gli elementi delle  coppie  possono  essere  sostituiti  da
protesi efficienti; 
          il totale dei denti mancanti o sostituiti  da  protesi  non
puo' essere superiore a sedici elementi. 
    Costituiscono  causa  di  non  idoneita'   le   imperfezioni   ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30  ottobre
1992, n. 443. 
        Requisiti attitudinali: 
          1)  un  livello   evolutivo   che   consenta   una   valida
integrazione della personalita'  con  riferimento  alla  maturazione,
alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso
di responsabilita'; 
          2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita'  di
contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 
          3) una capacita' intellettiva che consenta  di  far  fronte
alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive; 
          4)  una  adattabilita'  che   scaturisce   dal   grado   di
socievolezza,  dalla  predisposizione  al  gruppo,  ai   compiti   ed
all'ambiente di lavoro. 
      f) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      g) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
previste dall'art. 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma  2,  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso.

Art. 3 Esclusione dal concorso

				Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati  che  non  si
presentino  nel  luogo,  nel  giorno   e   nell'ora   stabilita   per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la  valutazione
delle qualita' attitudinali. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
destituiti dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che
hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non  colposo  o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  stati
dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica  ed  attitudinale  al
servizio di polizia penitenziaria dei candidati. 
    5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"   alle   prove   e   agli
accertamenti concorsuali. 
    6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti  requisiti  sono  esclusi  di  diritto  dal
concorso con decreto del direttore generale  del  personale  e  delle
risorse.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

				Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il  candidato  ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  dei
candidati. 
    4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  che  possono  far  valere  nei
confronti   del   Ministero   della    giustizia    -    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - ufficio VI concorsi - largo  Luigi  Daga,  n.  2  -
00164 Roma, titolare del trattamento. 
    5.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  dirigente   della
Direzione generale  del  personale  e  delle  risorse  preposto  alla
gestione dell'ufficio VI - concorsi.

Art. 5 Domanda di partecipazione e comunicazioni

				Art. 5 
 
 
              Domanda di partecipazione e comunicazioni 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
ed inviata esclusivamente con le seguenti modalita': 
      scaricare il modello di domanda  (allegato  1)  presente  nella
scheda   di   sintesi   del   concorso   dal    sito    istituzionale
www.giustizia.it e compilarlo indicando la data e apponendo in  calce
la propria firma; 
      dopo essere  stata  scansionata  in  formato  PDF,  inviare  la
domanda     debitamente     allegata     alla     seguente      mail:
concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it  entro  trenta  giorni
decorrenti dal giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". 
    2. Dopo aver inviato la domanda,  ogni  candidato  ricevera'  una
mail di conferma ricezione. 
    3. Non saranno ammessi a partecipare al concorso i  candidati  le
cui domande siano state presentate o inviate con modalita' diverse da
quelle sopra indicate.

Art. 6 Compilazione della domanda

				Art. 6 
 
 
                     Compilazione della domanda 
 
 
    1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare: 
      a) cognome e nome; 
      b) data, comune di nascita e codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,  dovra'
indicare le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      f) il titolo  di  studio,  con  l'indicazione  della  scuola  o
dell'istituto che lo ha rilasciato e  della  data  in  cui  e'  stato
conseguito; 
      g) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      h) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente  la  data  di
pubblicazione del bando di  concorso,  di  rappresentative  nazionali
nella disciplina sportiva per la quale si concorre, che dovra' essere
esplicitamente indicata; 
      i) se si  e'  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  dai  Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduti dall'impiego statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  comma  1,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
      j) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Nella domanda dovranno essere indicati, inoltre: 
      a) i titoli culturali e professionali posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, di cui al successivo art. 7; 
      b) i titoli di preferenza e precedenza di cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive  modifiche  ed  integrazioni.  Qualora  non  espressamente
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno  presi
in  considerazione  in   sede   di   formazione   della   graduatoria
concorsuale. 
    3. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
recapito presso il quale si desidera che  l'Amministrazione  effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Gli  aspiranti  sono,
inoltre, tenuti  a  comunicare  tempestivamente  al  Ministero  della
giustizia  -  Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria   -
Direzione generale del personale  e  delle  risorse -  ufficio  VI  -
concorsi - largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma,  ogni  variazione  di
indirizzo  o  recapito  presso  il  quale  si  intende  ricevere   le
comunicazioni del concorso. 
    4. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita'  nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata  da  inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del  recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non  imputabili  a  propria
colpa.

Art. 7 Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse

				Art. 7 
 
 
Categorie  dei  titoli  ammessi  a  valutazione  e  punteggi  massimi
                   attribuibili a ciascuna di esse 
 
 
    1.  Sono  ammessi  a  valutazione  i  seguenti  titoli   sportivi
acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del  presente
bando, fatta eccezione per i  titoli  di  studio  e  di  abilitazione
professionale che devono essere posseduti alla data di  scadenza  del
termine ultimo di presentazione delle domande. 
    A) Categoria I 
    Speciali riconoscimenti: fino a punti 210; 
    Sono valutate le  prestazioni  sportive  con  l'attribuzione  del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto: 
      1) medaglia ai Giochi olimpici: fino a punti 30,00; 
      2) medaglia ai Campionati mondiali: fino a punti 25,00; 
      3) record mondiale: punti 25,00; 
      4) vincitore di Coppa del mondo: punti 20,00; 
      5) medaglia ai Campionati europei: fino a punti 15,00; 
      6) record europeo: punti 15,00; 
      7) vincitore di Coppa europea: punti 12,00; 
      8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo: fino  a
punti 12,00; 
      9) campione italiano: punti 12,00; 
      10) record italiano: punti 15,00; 
      11) vincitore di Coppa Italia: punti 10,00; 
      12) classificato dal secondo al  decimo  posto  nei  campionati
italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00; 
      13)  classificato  dall'undicesimo  al  ventesimo   posto   nei
campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00. 
    B) Categoria II 
    Titoli di studio e abilitazione professionale: 
      1) diploma di laurea: punti 2,00; 
        a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5; 
        b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
      2) diploma di maturita' di scuola media  superiore  di  secondo
grado: punti 1,00; 
      3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00. 
    I punteggi previsti ai punti  1)  e  2)  categoria  II  non  sono
cumulabili tra loro. 
    2. La commissione esaminatrice  indicata  al  successivo  art.  8
predetermina i criteri necessari  per  l'attribuzione  dei  punteggi.
Annota i titoli valutati e i relativi  punteggi  su  apposite  schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 
    3. Immediatamente dopo aver inviato la domanda di  partecipazione
i candidati devono trasmettere i titoli dichiarati nella  stessa  con
raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzare  al  Ministero
della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione  penitenziaria  -
Direzione generale del personale  e  delle  risorse  -  ufficio  VI -
concorsi, largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma. 
    4. I titoli devono essere  spediti,  pena  la  non  valutabilita'
degli stessi, entro il termine perentorio di giorni dieci  decorrenti
dalla data di presentazione della domanda.

Art. 8 Commissione esaminatrice

				Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice per la valutazione dei  titoli  e'
composta da un dirigente penitenziario, con funzioni  di  presidente,
dal  responsabile  del  Gruppo   sportivo   "Fiamme   Azzurre",   dal
responsabile dell'Associazione  sportiva  "Astrea"  e  da  altri  due
membri scelti tra gli appartenenti al ruolo direttivo  del  Corpo  di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore  all'ottava  ovvero
da   funzionari   dell'Amministrazione   penitenziaria   appartenenti
all'area III. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
Corpo di polizia  penitenziaria  con  qualifica  non  inferiore  alla
settima. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 9 Accertamenti psicofisici

				Art. 9 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso  sono
tenuti a sottoporsi,  nel  luogo,  giorno  e  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, alla  visita  medica  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica. Gli stessi  sono  tenuti  a  presentarsi
muniti di un valido documento  di  identificazione  e  fotocopia  del
medesimo. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
commissione composta ai sensi dell'art. 106,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443  anche  da  medici  del  servizio
sanitario nazionale operanti presso  strutture  del  Ministero  della
giustizia, ovvero  individuabili  secondo  le  modalita'  di  cui  al
all'art. 120, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 443/1992. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area III. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono  sottoposti  ad  esame  clinico  generale  e  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    6. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica, ai sensi dell'art. 107, comma  3,  decreto  legislativo  30
ottobre 1992, n. 443. 
    7. La commissione  medica  di  seconda  istanza  e'  composta  in
conformita' a quarto previsto dall'art.  107,  comma  4,  del  citato
decreto legislativo n. 443/1992 ovvero da dirigenti medici  superiori
e dirigenti medici individuabili secondo le modalita' di cui all'art.
120, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 443/1992. 
    8. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto del direttore generale del personale e delle risorse.

Art. 10 Accertamenti attitudinali

				Art. 10 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati   che   risultano   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di
una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o  Ufficiale
del disciolto Corpo degli agenti  di  custodia,  e  composta  da  due
appartenenti al Corpo di  polizia  penitenziaria  con  qualifica  non
inferiore all'ottava aventi il titolo di perito selettore  e  da  due
psicologi o medici specializzati in psicologia individuati  ai  sensi
dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno
2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
del Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  qualifica  non  inferiore
all'ottava   ovvero   da    un    funzionario    dell'Amministrazione
penitenziaria appartenente all'area III. 
    2. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 
    3. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. 
    4. I  test  predisposti  dalla  commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  giustizia  su  proposta  del  Capo  del
Dipartimento. 
    5. Avverso  al  giudizio  di  non  idoneita'  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica, ai sensi dell'art. 108, comma  3,  decreto  legislativo  30
ottobre 1992, n. 443. 
    6. Il nuovo accertamento e'  effettuato  da  una  commissione  di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta  da  due
dirigenti medici in qualita' di componenti, individuabili secondo  le
modalita'  di  cui  all'art.  120,  comma  2,  del   citato   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in  sede
di accertamento delle  qualita'  attitudinali  dalla  commissione  di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non  idoneita',
l'esclusione  dal  concorso  che  viene  disposta  con  decreto   del
direttore generale del personale e delle risorse.

Art. 11 Documentazione amministrativa

				Art. 11 
 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
 
    1. Ai candidati risultati idonei agli accertamenti  attitudinali,
verranno   consegnati   due   modelli    appositamente    predisposti
dall'Amministrazione penitenziaria: 
      a)  un  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua  parte
dal  candidato  e  consegnato  in  sede  di  esame  di   accertamento
psico-fisico ed attitudinale,  unitamente  a  copia  fotostatica  non
autenticata del proprio documento  d'identita',  con  il  quale  egli
attesti il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o  preferenza
nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive  modifiche   ed
integrazioni; 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
comprovante il possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'assunzione
medesima. 
    Non e' ammesso il  riferimento  a  documenti  prodotti  in  altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

Art. 12 Graduatoria

				Art. 12 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1.  Ultimata  la  valutazione   dei   titoli,   la   commissione,
individuata dall'art. 8, forma le graduatorie di merito relative alle
singole  discipline  sportive,  sulla  base  del  punteggio   finale,
determinato ai sensi del precedente art.  7,  conseguito  da  ciascun
candidato. 
    2.  Il  direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le  preferenze  e  precedenze  previste  dall'art.  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con
modalita' che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative.

Art. 13 Nomina e assegnazione

				Art. 13 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    1. Con decreto del  direttore  generale  del  personale  e  delle
risorse, i vincitori del concorso sono nominati agenti del  Corpo  di
polizia  penitenziaria,  ed  assegnati  al  Gruppo  sportivo  "Fiamme
Azzurre". 
 
      Roma, 16 luglio 2019 
 
                                        Il direttore generale: Parisi

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