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- Atto numero 20E07945 del 28-07-2020
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Selezione pubblica per la formazione della graduatoria degli assistenti amministrativi da destinare all'estero per l'area linguistica di tedesco. (20E07945)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 28-07-2020
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Selezione pubblica per la formazione della graduatoria degli assistenti amministrativi da destinare all'estero per l'area linguistica di tedesco. (20E07945)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
- Data: 28-07-2020
- Scadenza: 12-08-2020
Art. 1 Definizioni
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della ricerca" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 ;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
"Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107", con
particolare riferimento agli articoli 19 e 21;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi";
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari", e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo", e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
"Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna", a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile", ed in particolare l'art. 32;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante "Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013", e in particolare l'art. 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ed in
particolare l'art. 38;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, "Regolamento recante identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, "Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni", e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca del 21 giugno 2017, n. 3994, con il
quale, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 64, e' stato determinato per il triennio 2018-2021 il contingente
di personale docente ed amministrativo da assegnare alle iniziative
ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee
ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie, ed il successivo
decreto ministeriale n. 2988 del 25 maggio 2020, con il quale si
ridetermina il contingente del predetto personale per l'anno
scolastico 2020-2021;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 2018, n. 634,
concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei
dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo
della scuola da inviare all'estero;
Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 21 marzo 2016, n. 170, relativa
all'accreditamento degli enti di formazione;
Visto il decreto dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 dell'8 gennaio 2019 -
selezione del personale docente e ATA da destinare all'estero - che
disciplina le modalita' di espletamento della procedura di selezione
del predetto personale di cui all'art. 19 del decreto legislativo del
13 aprile 2017, n. 64;
Visto il decreto dipartimentale del 15 luglio 2019, n. 1084, di
approvazione e pubblicazione delle graduatorie relative alla
selezione del personale docente ed ATA da destinare all'estero e il
successivo decreto dipartimentale del 22 agosto 2019, n. 1240, di
rettifica delle graduatorie relative alla selezione del personale ATA
da destinare all'estero;
Vista la nota MAECI del 4 maggio 2020, protocollo n. 51479, con
la quale si comunica l'elenco dei posti vacanti del personale ATA
presso le sedi estere per l'anno scolastico 2020/2021;
Rilevato che risulta esaurita la graduatoria degli assistenti
amministrativi, codice funzione 036, per l'area linguistica di
tedesco;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e, in particolare,
l'art. 2, comma 1, lettera c, il quale dispone che "Con una o piu'
ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021,
sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte: ... c) alla previsione, con riferimento all'ordinata
prosecuzione dell'attivita' del sistema di formazione italiana nel
mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che,
qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019,
n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite,
esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le
corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli
affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e
successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle
graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico,
affinche' il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree
linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione
dell'art. 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa
procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico";
Ritenuto che la disposizione richiamata trova applicazione solo
qualora non sia possibile procedere alla tempestiva predisposizione
delle graduatorie;
Considerato che l'individuazione del punteggio minimo di 15 punti
nella valutazione dei titoli per il personale ATA per l'accesso al
colloquio di cui all'art. 8 del decreto dipartimentale MIUR del 20
dicembre 2018, n. 2021, ha comportato la partecipazione di un esiguo
numero di candidati per la procedura degli assistenti amministrativi,
codice funzione 036, per l'area linguistica di tedesco;
Ritenuto pertanto opportuno prevedere per l'accesso al colloquio
un punteggio nella valutazione dei titoli per gli assistenti
amministrativi inferiore a quello stabilito per le procedure di cui
al decreto dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021;
Ritenuto opportuno individuare in 10 punti il punteggio minimo
nella valutazione dei titoli per gli assistenti amministrativi per
l'accesso al colloquio di cui all'art. 8 del presente decreto;
Vista la nota DPIT del 3 febbraio 2020, protocollo n. 1983, con
cui si trasmettono al MAECI ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 4, del
decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, le bozze dei bandi di
selezione per il personale docente, ATA e dirigenti scolastici da
destinare all'estero da indire per le graduatorie esaurite o
mancanti;
Vista la nota MAECI del 14 febbraio 2020, protocollo n. 26573,
con la quale si ritiene, anche per quanto riguarda il personale ATA,
che occorra valutare la possibilita' di indire una selezione per
quelle graduatorie con un numero esiguo di candidati;
Considerato che l'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64, prevede il rinnovo delle procedure di selezione
prima della scadenza sessennale in caso di graduatorie esaurite o
mancanti;
Ritenuto necessario procedere all'emanazione del bando
esclusivamente per la selezione del profilo professionale di
assistente amministrativo, codice funzione 036, per l'area
linguistica di tedesco da destinare all'estero per la copertura dei
posti vacanti disponibili a partire dall'anno scolastico 2020/2021;
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) MI: Ministero dell'istruzione;
c) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (gia' MAE Ministero degli affari esteri);
d) Colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
e) Commissioni: commissioni giudicatrici di cui all'art. 15 del
presente decreto.
Art. 2 Finalita'
Art. 2
Finalita'
1. Il MAECI comunica annualmente al MI i posti disponibili -
nell'ambito del contingente di cui all'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo del 13 aprile 2017, n. 64 - che si rendono disponibili
nell'anno scolastico di riferimento. Sono consentiti aggiornamenti
nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti
disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del MI e del
MAECI.
2. Al fine di poter procedere alle nomine relative all'anno
scolastico 2020/2021, e' indetta la procedura selettiva per il
profilo professionale di assistente amministrativo, codice funzione
036, area linguistica di tedesco.
Art. 3 Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
Art. 3
Criteri generali e requisiti
di ammissione alla selezione
1. Alla selezione sono ammessi a partecipare, a domanda, gli
assistenti amministrativi della scuola statale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbiano
maturato un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno
tre anni in territorio metropolitano, nel profilo professionale di
appartenenza e che siano in possesso della certificazione linguistica
prevista dall'art. 4 comma 1 del presente bando. Non si valuta l'anno
scolastico in corso.
2. Non sono ammessi a partecipare alla selezione gli assistenti
amministrativi che:
a) sono attualmente in servizio all'estero;
b) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto
all'estero due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici
consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione
in servizio; i due periodi sono separati da almeno sei anni
scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale;
c) non possano assicurare alla data di pubblicazione del
presente bando, sulla base della normativa vigente, la permanenza in
servizio all'estero per sei anni scolastici a decorrere dal
2020/2021. Annualmente, in occasione dell'individuazione dei
candidati per la destinazione all'estero, sono successivamente
depennati dalle relative graduatorie coloro che non possono
assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni.
Art. 4 Requisiti culturali e professionali
Art. 4
Requisiti culturali
e professionali
1. E' richiesto il requisito culturale della conoscenza della
lingua tedesca non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento (QCER) attestata con certificazione linguistica, in
corso di validita', rilasciata da un ente certificatore di cui al
decreto del direttore generale per gli affari internazionali del MIUR
del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, oppure da un
ente certificatore riconosciuto nel Paese estero in cui e' gia' stato
prestato servizio. Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del
7 marzo 2012, n. 3889, "e' valutato corrispondente con il livello C1
del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua
straniera".
2. Sono richiesti i seguenti requisiti professionali:
a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo
servizio in Italia nel profilo professionale di assistente
amministrativo;
b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
Art. 5 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
Art. 5
Domanda di partecipazione: termine
e modalita' di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
posta elettronica certificata al seguente indirizzo
ata.estero@postacert.istruzione.it entro quindici giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami".
2. L'istanza di partecipazione e' redatta utilizzando il modello
allegato al presente bando (allegato 2) e, debitamente compilata e
sottoscritta dal candidato, dovra' essere trasmessa al suddetto
indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento
in corso di validita' ed al modello del trattamento dati (allegato
3).
3. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva risultano autocertificati tramite le
dichiarazioni contenute nell'istanza stessa. Tali requisiti e
condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per
la presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura
selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione puo' procedere a
controlli, anche a campione, sulla veridicita' della documentazione
esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai
partecipanti. I dati riportati dal candidato nell'istanza assumono il
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'.
4. Il candidato e' tenuto ad indicare l'indirizzo di posta
elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere
le comunicazioni relative alla selezione e, in via facoltativa, il
numero di telefono. Eventuali variazioni di residenza o di indirizzo
di posta elettronica dovranno essere comunicate con posta elettronica
certificata, esclusivamente al seguente indirizzo
ata.estero@postacert.istruzione.it
L'Amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto
a quello indicato nell'istanza, nonche' in caso di eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, il candidato deve prestare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali forniti nell'istanza. Il trattamento
dei dati avverra' esclusivamente ai fini della gestione della
selezione e della stesura delle graduatorie, nonche', in caso di
destinazione all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali e'
il MI.
6. Il candidato diversamente abile indica nell'istanza la propria
condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per lo
svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita'
temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione dell'istanza, ne inviera' richiesta e certificato
medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi
esclusivamente all'indirizzo ata.estero@postacert.istruzione.it
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
7. Non sono valide le istanze di partecipazione alla selezione
presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente
articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, il MI si riserva di effettuare idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
8. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. Il MI puo'
disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per mancanza dei
requisiti richiesti. L'esclusione e' disposta con decreto del
direttore generale per il personale scolastico, notificato
all'interessato mediante posta elettronica certificata ovvero con
pubblicazione del provvedimento sul sito MI che ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
Art. 6 Selezione
Art. 6
Selezione
La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio.
Art. 7 Selezione per titoli
Art. 7
Selezione per titoli
1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati
che hanno accesso al colloquio.
2. I titoli culturali, professionali e di servizio valutabili
sono indicati nell'allegato 1, e devono essere conseguiti, o, laddove
previsto, riconosciuti entro la scadenza del termine fissato per la
presentazione dell'istanza di partecipazione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il
punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le
modalita' indicate nell'allegato 1.
4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione
comunica la non ammissione al colloquio ai candidati in mancanza dei
requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 10 punti nella
valutazione di titoli.
Art. 8 Colloquio
Art. 8
Colloquio
1. Hanno accesso alla fase successiva del colloquio i candidati
che abbiano conseguito un punteggio minimo di almeno 10 punti nella
valutazione dei titoli. Il colloquio accerta l'idoneita' relazionale
richiesta per il servizio all'estero, con particolare riferimento
alle competenze linguistico - comunicative nella lingua indicata
nella domanda, alla conoscenza del funzionamento del sistema
scolastico italiano all'estero, degli strumenti di promozione
culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale
della scuola e delle caratteristiche generali delle realta' educative
e dei sistemi scolastici dei principali Paesi dell'area linguistica
di destinazione.
2. Al colloquio la Commissione attribuisce un punteggio massimo
di 40 punti.
3. L'avviso relativo al calendario, all'indicazione della sede e
all'orario di inizio dei colloqui verra' pubblicato sul sito
istituzionale del MI.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
4. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli
interessati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo
del 13 aprile 2017, n. 64.
5. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento e sono ammessi al colloquio con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. La mancata
presentazione al colloquio, non supportata da idonea documentazione
giustificativa, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.
L'eventuale assenza giustificata al colloquio permette, su richiesta,
il rinvio ad un'altra data entro il termine previsto per lo
svolgimento dei colloqui.
Art. 9 Graduatorie
Art. 9
Graduatorie
1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui all'art. 7 e per il
colloquio di cui all'art. 8. A parita' di punteggio complessivo si
applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria redatta dalla commissione e' approvata con decreto
del direttore generale per il personale scolastico e pubblicata sul
sito istituzionale del MI.
La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del MI
ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali reclami possono
essere presentati entro e non oltre dieci giorni dalla data di
pubblicazione.
2. La graduatoria di cui al comma precedente ha validita' di sei
anni e, in ogni caso, fino all'approvazione della graduatoria
successiva. In caso di esaurimento della graduatoria la procedura di
selezione puo' essere indetta prima della scadenza sessennale.
Art. 10 Destinazione all'estero
Art. 10
Destinazione all'estero
1. Il MI sulla base delle graduatorie di cui all'art. 9 del
presente bando destina i candidati sui posti disponibili in base
all'art. 20, comma 1 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n.
64, trasmettendo al MAECI il provvedimento di nomina con la relativa
destinazione. Il MAECI procede all'acquisizione della documentazione
di rito ed alla definizione del trattamento economico gravante sugli
specifici capitoli di bilancio ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo del 13 aprile 2017, n. 64.
2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto potranno
essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno scolastico
successivo secondo le modalita' di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 11 Presentazione dei documenti di rito
Art. 11
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.
183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle
Pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 12 Decadenza
Art. 12
Decadenza
1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la
destinazione, non assume servizio, e' depennato dalla relativa
graduatoria, di cui all'art. 9, comma 1 del presente decreto.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
assegnatari di sede, il MI procede, mediante scorrimento della
relativa graduatoria, all'individuazione di ulteriori candidati in
posizione utile, fatto salvo il disposto dell'art. 9, comma 2 del
presente decreto.
Art. 13 Ricorsi
Art. 13
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura e'
ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni, oppure
ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. nel termine di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 14
Informativa sul trattamento
dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura
selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dal MI e' finalizzato
unicamente all'espletamento della procedura medesima ed avverra' con
l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso
di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di
opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le
richieste al MI, titolare del trattamento dei dati. L'eventuale
rifiuto al trattamento dei dati comporta l'automatica esclusione
dalla selezione.
Art. 15 Composizione e compiti delle commissione. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione
Art. 15
Composizione e compiti delle commissione. Condizioni ostative
all'incarico di presidente e componente di commissione
1. La commissione, costituita con decreto del direttore generale
per il personale scolastico, e' composta da un presidente,
individuato tra i dirigenti scolastici in servizio o in quiescenza da
non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente bando, e
da due componenti scelti tra docenti e DSGA, esperti nelle tematiche
oggetto del colloquio di cui all'art. 8 comma 1, in servizio presso
il MI o le istituzioni scolastiche, ovvero in quiescenza da non piu'
di tre anni alla data di pubblicazione del presente bando. Della
commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale
in servizio presso il MI o le istituzioni scolastiche. La commissione
puo' essere eventualmente integrata con componenti aggregati ai fini
dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati.
2. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni
o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati ai
sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo del 13 aprile
2017, n. 64.
3. Qualora il numero di candidati sia superiore alle 500 unita',
la commissione iniziale puo' essere integrata in modo da costituire
una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di 500 candidati,
inclusi i componenti aggregati. Ogni sottocommissione e' composta da
un Presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario
aggiunto. Il Presidente della commissione iniziale coordina i lavori
delle sottocommissioni.
4. La commissione ha il compito specifico di assicurare la
regolarita' delle procedure e di redigere la graduatoria di cui
all'art. 9.
5. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e
componente di commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per cui sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari e non avere ottenuto la
riabilitazione;
essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data
di pubblicazione del presente decreto e, se in quiescenza, aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un
concorrente;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata;
non devono essere in servizio all'estero alla data di
svolgimento dei colloqui.
Art. 16 Pubblicazione
Art. 16
Pubblicazione
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - nonche'
sul sito istituzionale del MI.
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative all'Autorita' giudiziaria.
Roma, 16 luglio 2020
Il Capo del Dipartimento: Bruschi
Allegato 1
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Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
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Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
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