CAMERA DEI DEPUTATI Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalita' generale. (19E08820)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30-07-2019

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalita' generale. (19E08820)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
  • Data: 30-07-2019
  • Scadenza: 13-09-2019

Art. 1 Posti messi a concorso

IL PRESIDENTE 
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  45  del  16
luglio 2019, con la quale e' stato approvato il  bando  del  pubblico
concorso, per esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare della
professionalita' generale della Camera dei deputati; 
    Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  disposizioni  in  tema  di
istituzione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019,  con  la  quale  e'  stata  prevista,  tra  l'altro,  la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni  previste  dall'Accordo
istitutivo del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento  in  materia
di  svolgimento  congiunto  delle  procedure  di   reclutamento   del
personale e di iscrizione nella terza sezione  del  ruolo  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019 ha previsto,  in
via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate
entro il 31 dicembre 2020, fino all'immissione in ruolo dei candidati
risultati vincitori o idonei,  la  sospensione  dell'efficacia  delle
norme recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 2 e dall'art.  4,  comma
3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di  futura
assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con  conformi
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati  e
del Consiglio  di  Presidenza  del  Senato  della  Repubblica,  delle
disposizioni in tema di istituzione del ruolo  unico  dei  dipendenti
del Parlamento, e dall'art. 2,  comma  1,  dello  Statuto  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019; 
    Visti gli articoli  2,  7,  8,  9,  41,  46,  51,  52  e  53  del
regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Visto l'art. 52,  comma  1,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
regolamento dei servizi e del personale della  Camera  dei  deputati,
che, nello stabilire che possono  partecipare  ai  concorsi  pubblici
presso  la  Camera  i  cittadini  italiani  di  eta'  non   inferiore
a diciotto anni e non superiore a quaranta anni, prevede altresi' che
nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di eta'
diversi in relazione alla specifica natura della professionalita'; 
    Visto che, con la citata deliberazione n. 45 del 16 luglio  2019,
l'Ufficio di Presidenza ha considerato  l'esigenza  di  garantire  un
opportuno bilanciamento tra la necessita' di assicurare i presupposti
per il pieno svolgimento del percorso professionale  dei  consiglieri
parlamentari previsto dal regolamento dei servizi e del personale,  e
quella di garantire la piu' ampia partecipazione al concorso; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000 , resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  37  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato il cronoprogramma  delle
procedure concorsuali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a trenta posti  di
consigliere  parlamentare  della  professionalita'  generale  (codice
C01), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati
assunti ad esito delle procedure di  reclutamento  avviate  ai  sensi
della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32  dell'11  aprile
2019, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.
38 del 5 giugno 2019, e con il  trattamento  economico  stabilito  ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  226  del  21
dicembre 2012.

Art. 2 Riserva di posti

				Art. 2 
 
                          Riserva di posti 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati e' riservato un numero di posti  pari  ad  un  decimo  delle
assunzioni di cui all'art.  1  per  coloro  che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
    2. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato  in  tale
livello almeno cinque anni di anzianita', e' riservato, altresi',  un
numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni di cui all'art.  1
per coloro che risultino  idonei  e  riportino  un  punteggio  finale
almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione al concorso

				Art. 3 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a quarantacinque anni. Il limite di  eta'
e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno  del  compimento
del quarantacinquesimo anno; 
      c) uno dei titoli di istruzione o eventuali  titoli  equiparati
ai sensi della normativa vigente, di cui all'allegato A.  Qualora  il
titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero,  esso
e' considerato  requisito  valido  per  l'ammissione  ove  sia  stato
equiparato  o  dichiarato  equipollente,  ai  sensi  della  normativa
vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del regolamento di  disciplina  per
il personale, il cui testo e' riportato  nell'allegato  C,  anche  se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione. 
    2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del regolamento dei servizi  e
del personale  della  Camera  dei  deputati,  qualora  a  carico  dei
vincitori  risultino  sentenze   definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato art. 8  del  regolamento  di  disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b).

Art. 4 Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

				Art. 4 
 
             Disposizioni sui requisiti per l'ammissione 
                     e sui titoli di preferenza 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui  all'art.  3,
comma  1,  lettera  c),  secondo  periodo,  fa  fede   la   data   di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I  titoli  di
preferenza utili ai fini della formazione  della  graduatoria  finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni,  e
dall'art. 3,  comma  7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
successive modificazioni. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso  e  dei
titoli di preferenza di cui al  comma  1  del  presente  articolo  e'
autocertificato dai candidati ai sensi dell'art. 5, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso.

Art. 5 Domanda di partecipazione

				Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per  via  telematica,  entro  le  ore  18,00   (ora   italiana)   del
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª
Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami",   esclusivamente   attraverso
l'applicazione    disponibile    all'indirizzo    concorsi.camera.it,
raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei  deputati
camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso  di  un'identita'  nell'ambito  del  Sistema   pubblico   di
identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto  puo'  richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine  di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio  della  domanda  di  partecipazione.  Al  fine   di   evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di  cui  al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al  medesimo
comma 1 e tenuto anche conto  del  tempo  necessario  per  completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
pari a  €  10,00  (euro  dieci/00),  attraverso  il  sistema  PagoPA,
seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui  al  comma
1. 
    5.  Tramite  l'applicazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, i candidati sono  chiamati  ad  autocertificare,  ai  sensi
degli articoli 46 e  47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445, il possesso dei
requisiti dichiarati nella  domanda  di  partecipazione,  consapevoli
che,  ai  sensi  dell'art.  76  del  citato  decreto   n.   445,   le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di  atti  falsi
sono puniti ai sensi del codice penale  e  delle  leggi  speciali  in
materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3, comma  1,
lettera d), in avanzato stato di gravidanza o in stato  di  puerperio
che abbiano esigenza di essere assistiti durante  le  prove  d'esame,
devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda
di  partecipazione,  precisando  il  tipo  di   disabilita',   ovvero
l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio,  al  fine  di
consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti  a
garantire la regolare partecipazione al concorso,  nonche'  segnalare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per  l'espletamento  delle
prove stesse, e devono documentare tali  condizioni  mediante  idonea
certificazione, rilasciata da struttura  sanitaria  pubblica  che  ne
specifichi la natura, da presentare il giorno stabilito per la  prova
selettiva di cui all'art.  8.  I  candidati  affetti  da  invalidita'
riconosciuta uguale o superiore all'80%  sono  esentati  dalla  prova
selettiva e sono direttamente  ammessi  alle  prove  scritte,  previa
presentazione  della   documentazione   comprovante   il   grado   di
invalidita', da allegare alla domanda di partecipazione. Nel caso  in
cui le condizioni indicate nei periodi precedenti  siano  intervenute
successivamente allo scadere del  termine  utile  per  l'invio  della
domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo  le
modalita' indicate nell'applicazione di cui al comma 1  del  presente
articolo. 
    7. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non  piu'  di  due  lingue  straniere,  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  4,   devono   indicarlo   nella   domanda   di
partecipazione.

Art. 6 Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

				Art. 6 
 
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e  comunicazioni
                           con i candidati 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualunque
cambiamento   dell'indirizzo    di    posta    elettronica    nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale  o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore.

Art. 7 Prove d'esame

				Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in una prova selettiva, sei prove scritte
e una prova orale.

Art. 8 Prova selettiva

				Art. 8 
 
                           Prova selettiva 
 
    1. La prova  selettiva  consiste  in cento  quesiti,  a  risposta
multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui
all'allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio,  validato  dalla  commissione  esaminatrice,
reso pubblico, con le modalita' di cui  all'art.  13,  comma  1,  non
oltre il ventesimo giorno precedente la data di  inizio  della  prova
selettiva. 
    2. Per lo svolgimento della  prova  selettiva  i  candidati  sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato  dalla
commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e  nella  sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. 
    3.  La  prova  selettiva  e'  valutata  in  centesimi,   con   la
sottrazione, partendo da base 100,  di  1  punto  per  ogni  risposta
errata e  di  0,8  punti  per  ogni  risposta  omessa.  Il  punteggio
riportato  nella  prova  selettiva  e'  comunicato  agli  interessati
mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di  cui  all'art.
5, comma 1.

Art. 9 Prove scritte

				Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che,  in
base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati
entro il quattrocentesimo posto. Il predetto numero  di  quattrocento
ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati
ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita',  nonche'  i
candidati ammessi ai sensi dell'art. 5, comma 6, secondo periodo. 
    2.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove   scritte   e'
pubblicato  nell'applicazione  di  cui  all'art.  5,  comma   1,   in
conformita' all'art. 13, comma 2. La pubblicazione dell'elenco  degli
ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli  effetti.
Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre  il  termine
di trenta giorni per la proposizione di eventuali  ricorsi  ai  sensi
dell'art. 14. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una
delle prove scritte previste,  nel  giorno,  nell'ora  e  nella  sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    3. Le prove scritte sono sei,  delle  quali  quattro  su  materie
comuni a tutti i candidati e due  su  materie  a  scelta  di  ciascun
candidato: 
      a) elaborato di diritto costituzionale. Il tempo a disposizione
e' di sei ore; 
      b) elaborato di storia d'Italia dal 1848 ad oggi.  Il  tempo  a
disposizione e' di sei ore; 
      c) elaborato di diritto e procedura parlamentare.  Il  tempo  a
disposizione e' di sei ore; 
      d) elaborato  di  diritto  amministrativo  ovvero  di  politica
economica, secondo la scelta di ciascun candidato dopo  il  sorteggio
delle due tracce. Il tempo a disposizione e' di sei ore; 
      e) elaborato di diritto civile ovvero  di  diritto  dell'Unione
europea, secondo la scelta di ciascun  candidato  dopo  il  sorteggio
delle due tracce. Il tempo a disposizione e' di sei ore; 
      f)  sintesi  nella  lingua   inglese,   senza   l'ausilio   del
vocabolario, di un testo redatto nella medesima  lingua,  riguardante
argomenti di carattere giuridico o economico. Il tempo a disposizione
e' di tre ore. 
    4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre tracce per ciascuna delle materie  oggetto
delle prove di cui alle lettere da a) a e), nonche' tre testi per  la
prova in lingua inglese di cui alla lettera  f)  e  li  sottopone  al
sorteggio dei candidati. 
    5. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    6. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Art. 10 Prova orale

				Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
13, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli  ammessi  alla  prova
orale costituisce  notifica  a  tutti  gli  effetti.  Dalla  data  di
pubblicazione dell'elenco  medesimo  decorre  il  termine  di  trenta
giorni per la proposizione di eventuali ricorsi  ai  sensi  dell'art.
14. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione  e  dell'aggiornamento  culturale  del
candidato nelle materie di cui all'allegato B, Parte  III.  La  prova
orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione  di
un breve testo scritto in lingua, che  costituisce  la  base  per  il
colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. I candidati possono  sostenere  una  prova  orale  facoltativa
sulla conoscenza di non piu'  di  due  lingue  straniere  tra  quelle
indicate nell'allegato B,  Parte  III.  La  prova  orale  facoltativa
consiste nella lettura e nella traduzione di un breve  testo  scritto
nelle lingue prescelte, che costituisce la  base  per  il  colloquio.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un  massimo
di 0,20 per ogni lingua straniera. 
    5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua  straniera,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    6. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova  orale  e  nell'eventuale  prova   facoltativa.   L'elenco   e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 11 Graduatoria finale

				Art. 11 
 
                         Graduatoria finale 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  costituito  dalla  media  tra  il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. 
    2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della  prova
orale facoltativa. 
    3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di  punteggio,
dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A  tal  fine,  i
candidati ammessi alla prova  orale  devono  presentare  i  documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla  preferenza  a
parita' di punteggio entro il  giorno  in  cui  sostengono  la  prova
medesima.

Art. 12 Commissione esaminatrice

				Art. 12 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La commissione esaminatrice puo'  aggregarsi  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 13, commi 1
e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali  e
approva la graduatoria finale del concorso.

Art. 13 Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"

				Art. 13 
 
Diari d'esame e avvisi  pubblicati  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
     Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" 
 
    1.  I  candidati  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione   di
esclusione dal concorso devono presentarsi  per  sostenere  la  prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede  che  saranno  pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed  esami"  - del  25  ottobre  2019 ,  muniti  del
documento di riconoscimento, in corso di  validita',  indicato  nella
domanda di partecipazione e dell'avviso  di  convocazione  che  sara'
disponibile nell'applicazione di  cui  all'art.  5,  comma  1.  Nella
medesima Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed  esami"  -  saranno  pubblicate,  altresi',  le
informazioni sulla pubblicazione dell'archivio  dei  quesiti  di  cui
all'art. 8, comma 1, e  l'eventuale  richiesta  della  documentazione
necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi  ed  esami"  -  del  secondo  venerdi'  successivo
all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data
a partire  dalla  quale  sara'  disponibile  l'elenco  dei  candidati
ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario  delle
medesime prove scritte; le informazioni inerenti  alla  pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;  le  informazioni
inerenti al diario della medesima prova orale. 
    3. Tutte le  informazioni  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e
nell'applicazione di cui all'art. 5,  comma  1,  assumono  valore  di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con  valore
di notifica a tutti gli  effetti,  da  comunicazioni  individuali  ai
singoli candidati.

Art. 14 Ricorsi

				Art. 14 
 
                               Ricorsi 
 
    1.  Avverso  i  provvedimenti  della  procedura  di  concorso  e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del  regolamento
per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti  della  Camera  dei
deputati,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della   Repubblica
italiana  -  Serie  generale  n.  243  del  19  ottobre  2009 ,   alla
Commissione  giurisdizionale  per  il  personale  della  Camera   dei
deputati, via del Seminario  n.  76  -  00186  Roma.  Il  ricorso  e'
proponibile  entro  trenta  giorni  dalla  data  di   ricezione   del
provvedimento, ovvero dalla data di  pubblicazione  nell'applicazione
di cui all'art. 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi  o  di  altro
provvedimento di carattere generale.

Art. 15 Accesso agli atti del concorso

				Art. 15 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso, secondo quanto previsto dal  regolamento
per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei  deputati,
pubblicato nel sito istituzionale camera.it.  La  relativa  richiesta
deve essere inviata alla segreteria della  commissione  esaminatrice,
all'indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@camera.it

Art. 16 Informazioni relative al concorso

				Art. 16 
 
                  Informazioni relative al concorso 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate  nell'applicazione  di  cui  all'art.  5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,  raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it

Art. 17 Dati personali

				Art. 17 
 
                           Dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e  la  formazione
della  Camera  dei  deputati,  ai  soli  fini  della  gestione  della
procedura di concorso e possono essere comunicati  a  soggetti  terzi
che  forniscono  specifici  servizi  elaborativi   strumentali   allo
svolgimento  della  medesima  procedura,  nominati  responsabili  del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento  (UE)  n.  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it

Art. 18 Assunzione dei vincitori

				Art. 18 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    1. I vincitori del  concorso  ricevono  apposito  avviso  e  sono
sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneita'  fisica
all'impiego. 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art.  76  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. La graduatoria finale  rimane  aperta  per  trentasei  mesi  a
decorrere dalla data di approvazione. 
      Roma, 16 luglio 2019 
 
                                                  Il Presidente: Fico 
La Segretaria generale: Pagano

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