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- Atto numero 19E08995 del 30-07-2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti di funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. (19E08995)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30-07-2019
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti di funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. (19E08995)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
- Data: 30-07-2019
- Scadenza: 29-08-2019
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
degli affari generali, delle risorse umane
e strumentali e per i rapporti con le regioni
e gli enti territoriali
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni
pubbliche", e, in particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento
del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 e'
consentito il ricorso, "all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione", e l'art. 37, che ha
stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche
amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi",
nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni,
concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai
concorsi, nonche' alla carriera direttiva nella pubblica
amministrazione";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone disabili, come integrata dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente
"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche" ed in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera a);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'amministrazione digitale cosi' come modificato dal
decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna", e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva n. 2006/54/CE
relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati, cd."GDPR";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e in particolare l'art. 7, concernente le prove concorsuali,
e l'art. 9, concernente le commissioni esaminatrici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica
delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, invio obbligatorio per
l'assunzione nelle PP.AA. centrali;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2007 - Supplemento ordinario n. 153, recante "Determinazione
delle classi delle lauree universitarie";
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9
luglio 2007 - Supplemento ordinario n. 155, recante "Determinazione
delle classi di laurea magistrale";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 ottobre 2009 , n. 233, recante equiparazioni tra diplomi di lauree
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici, e in particolare gli
allegati A e B;
Visto il decreto del ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 ottobre 2009 , n. 233, recante l'equiparazione tra le lauree
universitarie di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 e le
lauree universitarie di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico
della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2
marzo 2011;
Visto il decreto-legge 18 luglio 2018, n. 86, coordinato con la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, con il quale il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la
denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
Ministeri, nonche' il CCNL del comparto funzioni centrali 2016-2018
(ex comparto Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018, ed i CCNL
degli altri comparti del pubblico impiego contrattualizzato;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della
funzione pubblica contenente le "Linee guida sulle procedure
concorsuali";
Visto l'art. 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
secondo cui "Per le inderogabili esigenze dell'attivita' di controllo
a tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della
reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo e' autorizzato a reclutare e ad
assumere un numero massimo di n. 57 unita' di personale, nel limite
di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020";
Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione prot.
n. 2099 dell'11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno 2019 con le
quali e' stato concesso a questo Ministero il reclutamento in
autonomia delle unita' di personale autorizzate ex art. 1, comma 669
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per il reclutamento di trentacinque funzionari agrari nel ruolo del
Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto il concorso pubblico, per esami, a trentacinque
posti per l'accesso al profilo professionale di funzionario agrario
(terza area funzionale, fascia retributiva F1) presso il Dipartimento
dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da assegnare
ai seguenti uffici territoriali e ripartiti tra le rispettive sedi:
due posti amministrazione centrale;
sei posti ufficio nord-ovest (quattro sede di Torino; uno sede
di Asti; uno sede di Genova);
otto posti ufficio Lombardia (sede di Milano);
sei posti ufficio nord-est (tre sede di
Conegliano/Susegana, uno sede di Verona, uno sede di Udine, uno sede
di S. Michele all'Adige);
quattro posti ufficio Emilia Romagna e Marche (tre sede di
Bologna e uno sede di Modena);
due posti ufficio Italia centrale (sede di Roma);
sei posti ufficio Italia meridionale (tre sede di Napoli, due
sede di Salerno, uno sede di Cosenza);
un posto ufficio sud-est (sede di Bari).
2. Il 30 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale inquadrato nel ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, nei profili professionali della seconda area funzionale ed
in possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del bando.
3. L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare il
presente bando, nonche' di modificare o di coprire parzialmente le
sedi indicate al comma 1, in ragione di sopravvenute esigenze
organizzative.
Art. 2 Requisiti generali di ammissione
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da
quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di laurea (DL) in scienze agrarie, scienze e
tecnologie alimentari, scienze forestali ed equipollenti;
laurea (L) appartenente ad una delle seguenti classi di cui
al decreto 16 marzo 2007 del Ministero dell'universita' e della
ricerca e equiparate:
L-25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali (20/L,
Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ai sensi del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 4 agosto 2000);
L-26 - Scienze e tecnologie agroalimentari (20/L, Scienze e
tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ai sensi del decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 4 agosto 2000);
L-38 - Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni
animali (40/L, Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni
animali ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000);
laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti
classi di cui al decreto 16 marzo 2007 del Ministero dell'universita'
e della ricerca ovvero laurea specialistica (LS), appartenente ad una
delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 e
equiparate:
LM-73 - Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (74/S,
Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali);
LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie (77/S, Scienze e
tecnologie agrarie);
LM-70 - Scienze e tecnologie alimentari (78/S, Scienze e
tecnologie agroalimentari);
LM-86 - Scienze zootecniche e tecnologie animali (79/S,
Scienze e tecnologie agrozootecniche).
ovvero analoghi titoli conseguiti all'estero considerati
equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli
accademici rilasciati dalle universita' straniere saranno considerati
utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi
dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena
di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato
dalle universita' italiane in base alla normativa vigente o della
richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la
presentazione dell'istanza di partecipazione;
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire. Ai fini della verifica del possesso della
predetta idoneita', l'amministrazione procedera' a sottoporre a
visita medica preventiva di controllo gli aventi titolo
all'assunzione in base alla vigente normativa;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali
con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 3 Esclusione dal concorso
Art. 3
Esclusione dal concorso
1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei
termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione
dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale
stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla
procedura concorsuale.
Art. 4 Termini e modalita' di presentazione della domanda
Art. 4
Termini e modalita' di presentazione della domanda
1. Il candidato dovra' compilare e inviare la domanda di
partecipazione al concorso per via telematica, entro il termine
indicato al comma 5, utilizzando l'applicazione informatica
accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, all'indirizzo
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/14038
2. Non e' ammessa altra forma di compilazione e di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
3. Al termine delle attivita' di compilazione e di invio della
domanda per via telematica, il candidato ricevera' un messaggio di
posta elettronica generato in automatico dall'applicazione
informatica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda.
Entro il termine di presentazione della domanda l'applicazione
informatica consente di modificare, anche piu' volte, i dati gia'
inseriti; in ogni caso l'applicazione conservera' per ogni singolo
candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione
piu' recente. La data/ora di presentazione telematica della domanda
di partecipazione al concorso e' attestata dall'applicazione
informatica. Allo scadere del termine indicato al comma 5,
l'applicazione informatica non permettera' piu' alcuna modifica al
modulo elettronico di compilazione/invio della domanda.
4. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione, il candidato dovra'
accedere nuovamente all'applicazione informatica per effettuare la
stampa della propria domanda che dovra' essere poi esibita e
sottoscritta al momento dell'identificazione per l'effettuazione
della prima prova scritta d'esame, oppure dell'eventuale prova
preselettiva.
5. La domanda dovra' essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami". Il termine per la presentazione della
domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al primo
giorno non festivo successivo. Si considera prodotta nei termini la
domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno
utile.
6. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con
modalita' diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione
dalla procedura concorsuale.
Art. 5 Domanda di partecipazione
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di
nascita, nonche' il codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico,
comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso
dalla residenza), il numero telefonico, nonche' il recapito di posta
elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le
comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far
conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. L'amministrazione
non assume alcuna responsabilita' per lo smarrimento delle proprie
comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di
posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello
indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea, ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce e di essere a conoscenza che l'amministrazione
procedera' a sottoporre a visita medica preventiva i candidati
risultati vincitori prima dell'assunzione;
i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in
corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche'
precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
l) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno
luogo a preferenza;
m) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
ed in particolare l'appartenenza alle categorie destinatarie delle
riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli
678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
n) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso
affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste
devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura sanitaria da inviare, entro e non oltre trenta
giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, o in formato elettronico
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it o a mezzo di raccomandata
postale con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali - ufficio Agret V - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;
o) se intende avvalersi del beneficio di cui all'art. 6, comma
3, del presente bando, ai sensi del quale il candidato che risulti
affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art.
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, non e' tenuto a sostenere
l'eventuale prova preselettiva;
p) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quale
requisito di ammissione, all'art. 2, comma 1, punto c), con l'esatta
indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno
accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il
titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere
altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di
riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro
la data del termine per la presentazione dell'istanza di
partecipazione;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni;
r) per i candidati di cui all'art. 1, comma 3, aventi diritto
alla riserva del 30 per cento dei posti, l'inquadramento nel ruolo
dell'ICQRF in uno dei profili professionali della seconda area
funzionale.
Art. 6 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
Art. 6
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli artt. 4 e
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova
preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato
dall'amministrazione.
2. Il candidato disabile, che richieda l'assegnazione e
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della
prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali - ufficio Agret V - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma,
oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre trenta
giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica
autorizzazione all'amministrazione al trattamento dei dati sensibili.
Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la
disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La
concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai
candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad
insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione di predisporre una tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove
scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei termini
di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante la
patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con
certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e
comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'amministrazione oppure a mezzo posta elettronica
certificata (PEC).
Art. 7 Commissione esaminatrice
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. Con decreto del Direttore generale degli affari generali,
delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e
gli enti territoriali e' nominata la Commissione esaminatrice del
concorso, sulla base dei criteri indicati dalla direttiva del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24
aprile 2018, n. 3, nonche' dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. La Commissione esaminatrice e' composta da un presidente e due
membri e puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da
non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di
prova orale, la commissione potra' essere integrata da un componente
esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in
informatica.
Art. 8 Prova preselettiva
Art. 8
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a 4 volte il numero dei posti messi a concorso, sara'
svolta una prova preselettiva.
2. Questa Amministrazione puo' avvalersi, per l'espletamento
delle prove preselettive, di aziende o Istituti specializzati
operanti nel settore della selezione e della formazione del
personale.
3. Le prove preselettive consisteranno nella somministrazione di
60 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte e
orali indicate nei successivi artt. 10 e 11. Ciascun quesito consiste
in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una e'
esatta.
4. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" del 19
novembre 2019 , nonche' sul sito internet del Ministero all'indirizzo
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/14038, e' reso noto il calendario comprensivo del giorno e
dell'ora di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di
tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata
assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle
risposte non date o errate.
6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le
prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei
posti messi a concorso nel presente bando. Sono altresi' ammessi
tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un
punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione
utile, nonche' i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta
l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito.
8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di
preselezione secondo le indicazioni contenute nell'avviso di cui al
comma 4, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita' tra quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del codice fiscale, nonche'
della stampa della domanda da sottoscrivere al momento
dell'identificazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a
qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora,
per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile
l'espletamento di una o piu' sessioni della prova preselettiva nelle
giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
9. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce
garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso, ne' sana l'eventuale irregolarita' della domanda stessa.
10. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati
non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, ne'
avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge,
pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo,
telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
11. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della Commissione esaminatrice. In caso di violazione e'
disposta l'immediata esclusione dal concorso.
12. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte
e' pubblicato sul sito internet del ministero delle politiche
agricole alimentari forestali e del turismo all'indirizzo
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/14038 e di tale pubblicazione verra' data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 9 Prove d'esame
Art. 9
Prove d'esame
1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una
prova orale. I candidati che abbiano superato l'eventuale prova
preselettiva di cui all'art. 8 sono ammessi a sostenere le prove
scritte.
Art. 10 Prove scritte
Art. 10
Prove scritte
1. Le due prove scritte, la cui durata sara' stabilita dalla
Commissione esaminatrice, consistono nella redazione di uno o piu'
elaborati ovvero nella somministrazione di una serie di quesiti a
risposta sintetica e verteranno sui seguenti argomenti:
a) prodotti agroalimentari (vino, olio, formaggio, latte e
derivati, carne, prodotti ortofrutticoli): tecniche di produzione e
caratteristiche merceologiche;
b) normativa sulla produzione e la commercializzazione dei
prodotti agroalimentari, nonche' sui prodotti di qualita' registrata
(DOP/IGP e agricoltura biologica).
2. La Commissione esaminatrice assegna a ciascuna delle prove
scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti. Accedono
alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna
delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove
scritte e' dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in
ciascuna delle prove.
3. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami", e sul
sito internet del Ministero all'indirizzo
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/14038, e' reso noto il giorno e l'ora di svolgimento delle
prove scritte. Parimenti sul sito internet del Ministero, al
sopracitato indirizzo, e' pubblicato l'elenco dei candidati ammessi
alle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso e di tale elenco
ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'assenza anche da una
sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso,
qualunque ne sia la causa.
4. L'esatta ubicazione della sede delle prove scritte e le
ulteriori istruzioni operative sono comunicate almeno quindici giorni
prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato
sul sito internet del Ministero all'indirizzo di cui al comma 3. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validita' e del codice
fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a
qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora,
per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile
l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne
viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti.
6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di
violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
7. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti
aventi forza di legge, fonti di rango secondario e Contratti
collettivi nazionali del lavoro (ivi compresi codici o raccolte
normative), purche' non commentati o annotati con dottrina e
giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto
manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero
note ministeriali di qualsiasi tipo.
Art. 11 Prova orale
Art. 11
Prova orale
1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui
all'art. 10, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta a accertare la preparazione
professionale del candidato, consiste in:
a. un colloquio sugli argomenti delle prove scritte e sulle
seguenti materie:
economia agraria;
politica agricola comune, con riferimento alle OCM principali
(settori vitivinicolo, oleario, lattiero-caseario, ortofrutticolo);
sistemi di gestione della qualita': certificazione di
prodotti, processi e servizi, con riferimento alla norma ISO/IEC
17065:2012;
elementi di diritto penale, con riferimento ai reati
alimentari;
elementi di diritto processuale penale, con riferimento agli
atti ed ai poteri di polizia giudiziaria;
procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative;
organizzazione e funzioni dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
b. verifica della conoscenza degli strumenti informatici e
delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego;
c. verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso
conversazione, lettura e traduzione di un testo tecnico giuridico
relativo alle materie di esame.
3. La Commissione esaminatrice assegna alla prova orale un
punteggio massimo complessivo di 30 punti. La prova e' superata dai
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30 punti.
4. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero
all'indirizzo
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/14038 almeno venti giorni prima dell'inizio della prova orale
e' resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova
stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono
comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica
all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso,
del voto conseguito nelle prove scritte.
5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
6. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 12 Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito
Art. 12
Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di
merito
1. La Commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove
scritte e la prova orale, procede alla compilazione della graduatoria
di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo e'
determinato della media della somma dei voti conseguiti in ciascuna
prova scritta e del voto conseguito nella prova orale.
Art. 13 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
Art. 13
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far
pervenire all'amministrazione i documenti attestanti il possesso dei
titoli di riserva e preferenza, di cui al successivo art. 14, gia'
indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il
termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali - ufficio Agret V - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma,
oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui
l'amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre
richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche'
l'amministrazione e l'ufficio presso cui la relativa documentazione
e' depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal
candidato nella domanda.
2. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
3. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dall'amministrazione. Qualora dal controllo
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
perseguite a norma di legge.
Art. 14 Titoli di preferenza e riserva
Art. 14
Titoli di preferenza e riserva
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli
di preferenza.
2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota
d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli
artt. 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, concernente il codice dell'Ordinamento militare. Coloro
che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge
n. 68/99 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione
rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati con contratto a
tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la
data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la
certificazione richiesta.
3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti
laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta
categoria non risulti coperta.
4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della
formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12
nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di cui al
presente bando.
5. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di
preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria
definitiva.
7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.
Art. 15 Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
Art. 15
Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a
concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi
riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno
luogo a riserva e/o a preferenza.
2. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate
con decreto del Direttore generale dei servizi e affari generali,
delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e
gli enti territoriali che saranno pubblicate sul sito istituzionale
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami".
3. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
Art. 16 Assunzione in servizio
Art. 16
Assunzione in servizio
1. La vincita del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione.
2. L'amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da
parte dei candidati dichiarati vincitori, procedera', ai sensi
dell'art. 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, all'accertamento, mediante visita medica preventiva,
dell'idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo professionale di funzionario agrario dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari di cui all'allegato al Contratto collettivo
nazionale integrativo 2006-2009 del personale non dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo (vedasi link di seguito riportato:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/6246).
3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con
la prescritta documentazione, e' invitato a stipulare un contratto
individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
funzionario agrario, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel
ruolo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo.
4. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro
e' disciplinato dai CC.CC. NN.LL. del comparto Ministeri, nonche' dal
CCNL del Comparto funzioni centrali 2016-2018 (ex comparto
Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018.
5. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine
di graduatoria.
6. I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al
periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo
abbiano gia' superato nel medesimo profilo professionale oppure in
corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di
diverso comparto.
7. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 17 Presentazione dei documenti di rito
Art. 17
Presentazione dei documenti di rito
1. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a
presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto
a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 18 Accesso agli atti del concorso
Art. 18
Accesso agli atti del concorso
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni e integrazioni conformemente a quanto
previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 31297 del 10 ottobre
2013, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del
procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L'amministrazione puo' disporre il differimento dell'accesso
al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione,
la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni
concorsuali.
Art. 19 Ricorsi
Art. 19
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso
giurisdizionale al competente T.A.R., rispettivamente entro
centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
o di notifica all'interessato.
Art. 20 Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 20
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le
modalita' indicate nell'informativa sul trattamento dei dati
personali.
2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
trattati presso la banca dati automatizzata a cui sono state
indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono
utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I
dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle graduatorie
finali di merito sono successivamente raccolti e trattati presso una
banca dati automatizzata del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca -
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e
strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali -
via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, per l'eventuale successiva
instaurazione del rapporto di lavoro.
3. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con sede
legale in Roma, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma; il responsabile
del trattamento e' il dirigente dell'ufficio Agret V. Incaricati del
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione
individuate dal Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo nell'ambito della procedura medesima.
4. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il candidato ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato
adempimento determina l'esclusione dal concorso.
5. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
Art. 21 Norme di salvaguardia
Art. 21
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le
disposizioni di cui al testo unico e le altre disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale del Comparto funzioni
centrali 2016-2018 (ex comparto Ministeri).
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 23 luglio 2019
Il direttore generale: Pruneddu