MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti di funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. (19E08995)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30-07-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti di funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. (19E08995)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
  • Data: 30-07-2019
  • Scadenza: 29-08-2019

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
             degli affari generali, delle risorse umane 
            e strumentali e per i rapporti con le regioni 
                       e gli enti territoriali 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  della  amministrazioni
pubbliche", e, in particolare, l'art. 35 concernente il  reclutamento
del personale nelle pubbliche amministrazioni,  ove  al  comma  3  e'
consentito il ricorso, "all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme  di  preselezione",  e  l'art.  37,  che  ha
stabilito che i  bandi  di  concorso  per  l'accesso  alle  pubbliche
amministrazioni  prevedano  l'accertamento  della  conoscenza   della
lingua inglese,  nonche',  ove  opportuno  in  relazione  al  profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi",
nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, recante il regolamento per la disciplina in materia  di  accesso
ai documenti amministrativi; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni,
concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione  ai
concorsi,   nonche'   alla   carriera   direttiva   nella    pubblica
amministrazione"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i  diritti  delle  persone  disabili,  come  integrata  dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,  e  successive  modificazioni,  concernente
"Regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati
membri  dell'Unione  europea   ai   posti   di   lavoro   presso   le
amministrazioni pubbliche" ed in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera a); 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  cosi'  come  modificato   dal
decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna",  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  nonche'  il  decreto  legislativo  25
gennaio 2010, n. 5,  in  attuazione  della  direttiva  n.  2006/54/CE
relativa al principio delle pari  opportunita'  e  della  parita'  di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della  disciplina  sul  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto  il  regolamento  27  aprile  2016,  n.   2016/679/UE   del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati, cd."GDPR"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
regolamento    sull'accesso    agli    impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi e in particolare l'art. 7, concernente le prove concorsuali,
e l'art. 9, concernente le commissioni esaminatrici; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed  integrazioni,
ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio  per  via  telematica
delle  domande  di  partecipazione  a  selezioni   e   concorsi   per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, invio obbligatorio  per
l'assunzione nelle PP.AA. centrali; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  155  del  6
luglio 2007  - Supplemento ordinario n. 153,  recante  "Determinazione
delle classi delle lauree universitarie"; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  157  del  9
luglio 2007  - Supplemento ordinario n. 155,  recante  "Determinazione
delle classi di laurea magistrale"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del
7 ottobre 2009 , n. 233, recante equiparazioni tra diplomi  di  lauree
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e  lauree  magistrali,  ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici, e in particolare  gli
allegati A e B; 
    Visto il decreto del ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del
7 ottobre  2009 ,  n.  233,  recante  l'equiparazione  tra  le  lauree
universitarie di cui al decreto  ministeriale  4  agosto  2000  e  le
lauree universitarie di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Ritenuto di dover precisare che ai fini  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
per laurea  specialistica  (LS),  il  titolo  accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a  ciclo  unico
della durata di cinque anni o di  sei  anni,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale  2
marzo 2011; 
    Visto il decreto-legge 18 luglio 2018, n. 86, coordinato  con  la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, con il quale il  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ha  assunto  la
denominazione  di  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo; 
    Visti i Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del  comparto
Ministeri, nonche' il CCNL del comparto funzioni  centrali  2016-2018
(ex comparto Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018, ed i  CCNL
degli altri comparti del pubblico impiego contrattualizzato; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della
funzione  pubblica  contenente  le  "Linee  guida   sulle   procedure
concorsuali"; 
    Visto l'art. 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
secondo cui "Per le inderogabili esigenze dell'attivita' di controllo
a  tutela  della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari   e   della
reputazione del  made  in  Italy,  il  Dipartimento  dell'ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo e' autorizzato a reclutare  e  ad
assumere un numero massimo di n. 57 unita' di personale,  nel  limite
di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"; 
    Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione  prot.
n. 2099 dell'11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno 2019 con le
quali e'  stato  concesso  a  questo  Ministero  il  reclutamento  in
autonomia delle unita' di personale autorizzate ex art. 1, comma  669
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per il reclutamento di trentacinque funzionari agrari nel  ruolo  del
Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto il concorso  pubblico,  per  esami,  a trentacinque
posti per l'accesso al profilo professionale di  funzionario  agrario
(terza area funzionale, fascia retributiva F1) presso il Dipartimento
dell'ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi dei prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da  assegnare
ai seguenti uffici territoriali e ripartiti tra le rispettive sedi: 
      due posti amministrazione centrale; 
      sei posti ufficio nord-ovest (quattro sede di Torino; uno  sede
di Asti; uno sede di Genova); 
      otto posti ufficio Lombardia (sede di Milano); 
      sei     posti     ufficio     nord-est     (tre     sede     di
Conegliano/Susegana, uno sede di Verona, uno sede di Udine, uno  sede
di S. Michele all'Adige); 
      quattro posti ufficio Emilia Romagna  e  Marche  (tre  sede  di
Bologna e uno sede di Modena); 
      due posti ufficio Italia centrale (sede di Roma); 
      sei posti ufficio Italia meridionale (tre sede  di  Napoli, due
sede di Salerno, uno sede di Cosenza); 
      un posto ufficio sud-est (sede di Bari). 
    2. Il 30 per cento dei posti messi a  concorso  e'  riservato  al
personale inquadrato nel ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, nei profili professionali della seconda area  funzionale  ed
in possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del bando. 
    3. L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  revocare  il
presente bando, nonche' di modificare o di  coprire  parzialmente  le
sedi indicate  al  comma  1,  in  ragione  di  sopravvenute  esigenze
organizzative.

Art. 2 Requisiti generali di ammissione

				Art. 2 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza  di  uno  Stato  diverso  da
quelli  appartenenti  all'Unione  europea,   qualora   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma  di  laurea  (DL)  in  scienze  agrarie,  scienze  e
tecnologie alimentari, scienze forestali ed equipollenti; 
        laurea (L) appartenente ad una delle seguenti classi  di  cui
al decreto 16 marzo  2007  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca e equiparate: 
          L-25 - Scienze e  tecnologie  agrarie  e  forestali  (20/L,
Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ai sensi del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 4 agosto 2000); 
          L-26 - Scienze e tecnologie agroalimentari (20/L, Scienze e
tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ai sensi  del  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica 4 agosto 2000); 
          L-38 - Scienze zootecniche e  tecnologie  delle  produzioni
animali (40/L, Scienze e tecnologie zootecniche  e  delle  produzioni
animali ai sensi del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000); 
        laurea magistrale (LM) appartenente  ad  una  delle  seguenti
classi di cui al decreto 16 marzo 2007 del Ministero dell'universita'
e della ricerca ovvero laurea specialistica (LS), appartenente ad una
delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  28  novembre  2000  e
equiparate: 
          LM-73 - Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (74/S,
Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali); 
          LM-69 - Scienze  e  tecnologie  agrarie  (77/S,  Scienze  e
tecnologie agrarie); 
          LM-70 - Scienze e tecnologie alimentari  (78/S,  Scienze  e
tecnologie agroalimentari); 
          LM-86 - Scienze zootecniche  e  tecnologie  animali  (79/S,
Scienze e tecnologie agrozootecniche). 
    ovvero  analoghi   titoli   conseguiti   all'estero   considerati
equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli
accademici rilasciati dalle universita' straniere saranno considerati
utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree suddette  ai  sensi
dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a  pena
di  esclusione,  gli  estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento
dell'equiparazione al  corrispondente  titolo  di  studio  rilasciato
dalle universita' italiane in base alla  normativa  vigente  o  della
richiesta  di  riconoscimento  entro  la  data  del  termine  per  la
presentazione dell'istanza di partecipazione; 
      d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da  ricoprire.  Ai  fini  della  verifica  del  possesso  della
predetta  idoneita',  l'amministrazione  procedera'  a  sottoporre  a
visita   medica   preventiva   di   controllo   gli   aventi   titolo
all'assunzione in base alla vigente normativa; 
      e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 
    3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini  dell'accesso  ai  posti  nella  pubblica  amministrazione,   e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana,  il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini  della
Repubblica  italiana,  fatta  eccezione  per  la  titolarita'   della
cittadinanza. 
    4. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso.

Art. 3 Esclusione dal concorso

				Art. 3 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi, nonche' per l'eventuale mancata osservanza  dei
termini perentori stabiliti  nel  presente  bando,  l'amministrazione
dispone in qualsiasi  momento,  anche  successivamente  all'eventuale
stipula del  contratto  individuale  di  lavoro,  l'esclusione  dalla
procedura concorsuale.

Art. 4 Termini e modalita' di presentazione della domanda

				Art. 4 
 
         Termini e modalita' di presentazione della domanda 
 
    1.  Il  candidato  dovra'  compilare  e  inviare  la  domanda  di
partecipazione al concorso  per  via  telematica,  entro  il  termine
indicato  al  comma   5,   utilizzando   l'applicazione   informatica
accessibile mediante collegamento reperibile sul  sito  istituzionale
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo,                                                all'indirizzo
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/14038 
    2. Non e' ammessa altra forma di compilazione e  di  invio  della
domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Al termine delle attivita' di compilazione e  di  invio  della
domanda per via telematica, il candidato ricevera'  un  messaggio  di
posta   elettronica   generato   in   automatico    dall'applicazione
informatica a  conferma  dell'avvenuta  acquisizione  della  domanda.
Entro  il  termine  di  presentazione  della  domanda  l'applicazione
informatica consente di modificare, anche piu'  volte,  i  dati  gia'
inseriti; in ogni caso l'applicazione conservera'  per  ogni  singolo
candidato esclusivamente la domanda  con  data/ora  di  registrazione
piu' recente. La data/ora di presentazione telematica  della  domanda
di  partecipazione  al  concorso   e'   attestata   dall'applicazione
informatica.  Allo  scadere  del  termine  indicato   al   comma   5,
l'applicazione informatica non permettera' piu'  alcuna  modifica  al
modulo elettronico di compilazione/invio della domanda. 
    4. Decorsi quindici giorni dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione,  il  candidato  dovra'
accedere nuovamente all'applicazione informatica  per  effettuare  la
stampa  della  propria  domanda  che  dovra'  essere  poi  esibita  e
sottoscritta  al  momento  dell'identificazione  per  l'effettuazione
della  prima  prova  scritta  d'esame,  oppure  dell'eventuale  prova
preselettiva. 
    5.  La  domanda  dovra'  essere  presentata  entro   il   termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". Il termine per la  presentazione  della
domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al primo
giorno non festivo successivo. Si considera prodotta nei  termini  la
domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno
utile. 
    6. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con
modalita' diverse da  quelle  sopra  indicate  comporta  l'esclusione
dalla procedura concorsuale.

Art. 5 Domanda di partecipazione

				Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato  estero  di
nascita, nonche' il codice fiscale; 
    c) l'indirizzo  di  residenza  (via,  indirizzo,  numero  civico,
comune, codice di avviamento postale)  e  di  domicilio  (se  diverso
dalla residenza), il numero telefonico, nonche' il recapito di  posta
elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere  le
comunicazioni relative al concorso. Il candidato  si  impegna  a  far
conoscere tempestivamente le eventuali variazioni.  L'amministrazione
non assume alcuna responsabilita' per lo  smarrimento  delle  proprie
comunicazioni  dipendenti   da   mancate,   inesatte   o   incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il  proprio  indirizzo  di
posta elettronica ordinaria  e/o  certificata  oppure  da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a  quello
indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di  eventuali  disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 
      d)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana,  ovvero  della
cittadinanza di uno degli stati membri  dell'Unione  europea,  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      e) il godimento dei diritti civili e politici; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) la posizione regolare nei confronti del  servizio  di  leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      h) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso si riferisce e di essere a conoscenza che  l'amministrazione
procedera' a  sottoporre  a  visita  medica  preventiva  i  candidati
risultati vincitori prima dell'assunzione; 
      i) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in   giudicato   per   reati   che   costituiscono   un   impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere  in
corso  procedimenti  penali,  ne'  procedimenti  amministrativi   per
l'applicazione di misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  nonche'
precedenti  penali  a  proprio  carico  iscrivibili  nel   casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
    j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di  pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici; 
      k) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi  della  normativa  vigente  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario il candidato deve indicare  la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      l) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e  titoli,  danno
luogo a preferenza; 
      m) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art.  5,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487
ed in particolare l'appartenenza alle  categorie  destinatarie  delle
riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli  articoli
678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66; 
    n) se, nel caso in  cui  siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso
affermativo l'ausilio necessario in relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi  aggiuntivi.  Tali  richieste
devono  risultare  da  apposita   certificazione   rilasciata   dalla
competente struttura sanitaria da inviare, entro e non  oltre  trenta
giorni successivi alla data di  scadenza  della  presentazione  della
domanda di partecipazione  al  concorso,  o  in  formato  elettronico
mediante     posta     elettronica     certificata      all'indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it o a mezzo di raccomandata
postale con avviso di  ricevimento  indirizzata  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i  rapporti  con  le  regioni  e  gli  enti
territoriali - ufficio Agret V - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma; 
      o) se intende avvalersi del beneficio di cui all'art. 6,  comma
3, del presente bando, ai sensi del quale il  candidato  che  risulti
affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art.
20  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  come  integrata   dal
decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  non  e'  tenuto  a  sostenere
l'eventuale prova preselettiva; 
      p) il titolo di studio posseduto  tra  quelli  previsti,  quale
requisito di ammissione, all'art. 2, comma 1, punto c), con  l'esatta
indicazione  dell'Istituzione  che  lo   ha   rilasciato,   dell'anno
accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il
titolo di accesso sia  stato  conseguito  all'estero,  devono  essere
altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento  di
riconoscimento del titolo o della richiesta di  riconoscimento  entro
la  data  del  termine   per   la   presentazione   dell'istanza   di
partecipazione; 
    q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196, e successive modificazioni; 
      r) per i candidati di cui all'art. 1, comma 3,  aventi  diritto
alla riserva del 30 per cento dei posti,  l'inquadramento  nel  ruolo
dell'ICQRF in  uno  dei  profili  professionali  della  seconda  area
funzionale.

Art. 6 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

				Art. 6 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli artt.  4  e
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova
preselettiva  e  delle  prove  scritte,  da   personale   individuato
dall'amministrazione. 
    2.  Il  candidato  disabile,  che   richieda   l'assegnazione   e
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per  l'espletamento  della
prova,  dovra'  documentare  la  propria  disabilita'  con   apposita
dichiarazione resa dalla commissione  medico  legale  dell'A.S.L.  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i  rapporti  con  le  regioni  e  gli  enti
territoriali - ufficio Agret V - via XX Settembre n. 20, 00187  Roma,
oppure a mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre  trenta
giorni successivi alla data di  scadenza  della  presentazione  della
domanda di partecipazione  al  concorso,  unitamente  alla  specifica
autorizzazione all'amministrazione al trattamento dei dati sensibili.
Tale  dichiarazione  dovra'  esplicitare  le   limitazioni   che   la
disabilita'  determina  in  funzione  delle  prove  di  concorso.  La
concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della Commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione  di  predisporre  una  tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso  alle  prove
scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei  termini
di cui al precedente comma 2,  della  documentazione  comprovante  la
patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. 
    4.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'amministrazione  oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (PEC).

Art. 7 Commissione esaminatrice

				Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Con decreto del  Direttore  generale  degli  affari  generali,
delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le  regioni  e
gli enti territoriali e' nominata  la  Commissione  esaminatrice  del
concorso,  sulla  base  dei  criteri  indicati  dalla  direttiva  del
Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  24
aprile  2018,  n.  3,  nonche'  dal  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. La Commissione esaminatrice e' composta da un presidente e due
membri e puo' comprendere anche soggetti collocati in  quiescenza  da
non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di
prova orale, la commissione potra' essere integrata da un  componente
esperto in lingua inglese e da un  ulteriore  componente  esperto  in
informatica.

Art. 8 Prova preselettiva

				Art. 8 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1.  Qualora  il  numero  delle  domande  di  partecipazione   sia
superiore a 4 volte il numero  dei  posti  messi  a  concorso,  sara'
svolta una prova preselettiva. 
    2. Questa  Amministrazione  puo'  avvalersi,  per  l'espletamento
delle  prove  preselettive,  di  aziende  o  Istituti   specializzati
operanti  nel  settore  della  selezione  e  della   formazione   del
personale. 
    3. Le prove preselettive consisteranno nella somministrazione  di
60 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte e
orali indicate nei successivi artt. 10 e 11. Ciascun quesito consiste
in una domanda seguita da tre  risposte,  delle  quali  solo  una  e'
esatta. 
    4. Con avviso  da  pubblicarsi  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  del  19
novembre 2019 , nonche' sul sito internet del Ministero  all'indirizzo
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/14038, e' reso noto il  calendario  comprensivo  del  giorno  e
dell'ora di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di
tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5.  La  valutazione  della  prova  preselettiva   e'   effettuata
assegnando 1 punto  a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. 
    6. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il  numero  dei
posti messi a concorso nel  presente  bando.  Sono  altresi'  ammessi
tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva  un
punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione
utile, nonche' i soggetti di cui  all'art.  20,  comma  2-bis,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    7. Il  mancato  superamento  della  prova  preselettiva  comporta
l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il  punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito. 
    8. I candidati che non ricevono comunicazione di  esclusione  dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova  di
preselezione secondo le indicazioni contenute nell'avviso di  cui  al
comma 4, muniti  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' tra  quelli  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  del  codice  fiscale,  nonche'
della   stampa   della   domanda   da   sottoscrivere   al    momento
dell'identificazione, pena l'esclusione dalla procedura  concorsuale.
La  mancata  presentazione  nel  giorno,  ora  e  sede  stabiliti,  a
qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.  Qualora,
per  cause  di  forza  maggiore  sopravvenute,  non   sia   possibile
l'espletamento di una o piu' sessioni della prova preselettiva  nelle
giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti. 
    9. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce
garanzia  della  regolarita'  della  domanda  di  partecipazione   al
concorso, ne' sana l'eventuale irregolarita' della domanda stessa. 
    10. Durante lo svolgimento della prova preselettiva  i  candidati
non possono introdurre nella sede di esame  carta  da  scrivere,  ne'
avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi  di  legge,
pubblicazioni, appunti di qualsiasi  natura,  strumenti  di  calcolo,
telefoni portatili e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    11. E' fatto, altresi', divieto ai candidati  di  comunicare  tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione  con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  e  con  i
componenti della Commissione esaminatrice. In caso di  violazione  e'
disposta l'immediata esclusione dal concorso. 
    12. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le  prove  scritte
e'  pubblicato  sul  sito  internet  del  ministero  delle  politiche
agricole   alimentari   forestali   e   del   turismo   all'indirizzo
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/14038  e  di  tale  pubblicazione  verra'  data  notizia  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Art. 9 Prove d'esame

				Art. 9 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove d'esame consistono in due  prove  scritte  e  in  una
prova orale. I  candidati  che  abbiano  superato  l'eventuale  prova
preselettiva di cui all'art. 8 sono  ammessi  a  sostenere  le  prove
scritte.

Art. 10 Prove scritte

				Art. 10 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le due prove scritte, la  cui  durata  sara'  stabilita  dalla
Commissione esaminatrice, consistono nella redazione di  uno  o  piu'
elaborati ovvero nella somministrazione di una  serie  di  quesiti  a
risposta sintetica e verteranno sui seguenti argomenti: 
      a) prodotti agroalimentari  (vino,  olio,  formaggio,  latte  e
derivati, carne, prodotti ortofrutticoli): tecniche di  produzione  e
caratteristiche merceologiche; 
      b) normativa sulla  produzione  e  la  commercializzazione  dei
prodotti agroalimentari, nonche' sui prodotti di qualita'  registrata
(DOP/IGP e agricoltura biologica). 
    2. La Commissione esaminatrice assegna  a  ciascuna  delle  prove
scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti.  Accedono
alla prova orale i candidati  che  abbiano  conseguito,  in  ciascuna
delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio  delle  prove
scritte e' dato dalla media aritmetica  dei  punteggi  conseguiti  in
ciascuna delle prove. 
    3. Con avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami",  e  sul
sito        internet        del        Ministero        all'indirizzo
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/14038, e' reso noto il giorno  e  l'ora  di  svolgimento  delle
prove  scritte.  Parimenti  sul  sito  internet  del  Ministero,   al
sopracitato indirizzo, e' pubblicato l'elenco dei  candidati  ammessi
alle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso e di tale  elenco
ha valore di notifica a tutti gli effetti.  L'assenza  anche  da  una
sola  delle  prove  scritte  comporta  l'esclusione   dal   concorso,
qualunque ne sia la causa. 
    4. L'esatta ubicazione  della  sede  delle  prove  scritte  e  le
ulteriori istruzioni operative sono comunicate almeno quindici giorni
prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato
sul sito internet del Ministero all'indirizzo di cui al comma 3. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti  di
un documento di riconoscimento in corso di  validita'  e  del  codice
fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a
qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.  Qualora,
per  cause  di  forza  maggiore  sopravvenute,  non   sia   possibile
l'espletamento delle prove scritte  nelle  giornate  programmate,  ne
viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti. 
    6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   Commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    7. I candidati  possono  utilizzare  esclusivamente  leggi,  atti
aventi  forza  di  legge,  fonti  di  rango  secondario  e  Contratti
collettivi nazionali del  lavoro  (ivi  compresi  codici  o  raccolte
normative),  purche'  non  commentati  o  annotati  con  dottrina   e
giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di  appunto
manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi  manuali,  circolari  ovvero
note ministeriali di qualsiasi tipo.

Art. 11 Prova orale

				Art. 11 
 
                             Prova orale 
 
    1. I candidati  che  hanno  superato  le  prove  scritte  di  cui
all'art. 10, sono ammessi a sostenere la prova orale. 
    2.  La  prova  orale,   volta   a   accertare   la   preparazione
professionale del candidato, consiste in: 
      a. un colloquio sugli argomenti delle  prove  scritte  e  sulle
seguenti materie: 
        economia agraria; 
        politica agricola comune, con riferimento alle OCM principali
(settori vitivinicolo, oleario, lattiero-caseario, ortofrutticolo); 
        sistemi  di  gestione  della  qualita':   certificazione   di
prodotti, processi e servizi,  con  riferimento  alla  norma  ISO/IEC
17065:2012; 
        elementi  di  diritto  penale,  con  riferimento   ai   reati
alimentari; 
        elementi di diritto processuale penale, con riferimento  agli
atti ed ai poteri di polizia giudiziaria; 
        procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative; 
    organizzazione e funzioni dell'Ispettorato centrale della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 
      b. verifica della  conoscenza  degli  strumenti  informatici  e
delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego; 
      c. verifica della conoscenza della  lingua  inglese  attraverso
conversazione, lettura e traduzione di  un  testo  tecnico  giuridico
relativo alle materie di esame. 
    3. La  Commissione  esaminatrice  assegna  alla  prova  orale  un
punteggio massimo complessivo di 30 punti. La prova e'  superata  dai
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30 punti. 
    4. Con avviso da pubblicarsi  sul  sito  internet  del  Ministero
all'indirizzo
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/14038 almeno venti giorni prima dell'inizio della  prova  orale
e' resa nota la sede, la data e  l'ora  di  svolgimento  della  prova
stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti
gli  effetti.  I  candidati  ammessi  alla   prova   orale   ricevono
comunicazione,  esclusivamente   a   mezzo   di   posta   elettronica
all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione  al  concorso,
del voto conseguito nelle prove scritte. 
    5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    6. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445.

Art. 12 Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

				Art. 12 
 
Voto finale delle prove d'esame e  formazione  della  graduatoria  di
                               merito 
 
    1. La Commissione  esaminatrice,  dopo  aver  valutato  le  prove
scritte e la prova orale, procede alla compilazione della graduatoria
di  merito  secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio  complessivo
conseguito  da  ciascun  candidato.  Il  punteggio   complessivo   e'
determinato della media della somma dei voti conseguiti  in  ciascuna
prova scritta e del voto conseguito nella prova orale.

Art. 13 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

				Art. 13 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
    1. I candidati che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire all'amministrazione i documenti attestanti il possesso  dei
titoli di riserva e preferenza, di cui al successivo  art.  14,  gia'
indicati nella domanda, a pena di decadenza dai  benefici,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici   decorrenti   dal   giorno
successivo a quello in cui hanno  sostenuto  il  colloquio,  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i  rapporti  con  le  regioni  e  gli  enti
territoriali - ufficio Agret V - via XX Settembre n. 20, 00187  Roma,
oppure a mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 
    Tale  documentazione  non  e'   richiesta   nel   caso   in   cui
l'amministrazione ne  sia  gia'  in  possesso  o  ne  possa  disporre
richiedendola   ad   altre   pubbliche    amministrazioni,    purche'
l'amministrazione e l'ufficio presso cui la  relativa  documentazione
e' depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal
candidato nella domanda. 
    2. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    3. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dall'amministrazione. Qualora dal controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge.

Art. 14 Titoli di preferenza e riserva

				Art. 14 
 
                   Titoli di preferenza e riserva 
 
    1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli
di preferenza. 
    2. In particolare, si applicano le riserve  di  cui  all'art.  7,
comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  recante  norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota
d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli
artt. 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, concernente il codice dell'Ordinamento militare.  Coloro
che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione  della  legge
n. 68/99 e che non possono produrre il certificato di  disoccupazione
rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati con contratto  a
tempo determinato alla data di scadenza del  bando,  indicheranno  la
data e  la  procedura  in  cui  hanno  presentato  in  precedenza  la
certificazione richiesta. 
    3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei  posti
laddove  la  quota  da  destinare  obbligatoriamente  alla   predetta
categoria non risulti coperta. 
    4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto  della
formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12
nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti  di  cui  al
presente bando. 
    5.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva,  nonche'  i  titoli   di
preferenza, per poter essere oggetto di  valutazione,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione. 
    6. Le riserve di legge ed i titoli di  preferenza  sono  valutati
esclusivamente  all'atto   della   formulazione   della   graduatoria
definitiva. 
    7. I posti riservati, qualora non coperti, sono  attribuiti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Art. 15 Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale

				Art. 15 
 
        Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 
 
    1. Sotto condizione di accertamento del  possesso  dei  requisiti
prescritti  per  l'ammissione,  sono  dichiarati  vincitori,  fino  a
concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi
riportati nelle prove d'esame e tenuto conto  dei  titoli  che  danno
luogo a riserva e/o a preferenza. 
    2. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate
con decreto del Direttore generale dei  servizi  e  affari  generali,
delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le  regioni  e
gli enti territoriali che saranno pubblicate sul  sito  istituzionale
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo. Di tale pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  speciale  "Concorsi  ed
esami". 
    3. Dalla data di pubblicazione  di  detto  avviso  decorrera'  il
termine per le eventuali impugnative.

Art. 16 Assunzione in servizio

				Art. 16 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione. 
    2. L'amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da
parte  dei  candidati  dichiarati  vincitori,  procedera',  ai  sensi
dell'art. 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81,   all'accertamento,   mediante    visita    medica    preventiva,
dell'idoneita' fisica allo svolgimento  delle  mansioni  proprie  del
profilo  professionale  di   funzionario   agrario   dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti agroalimentari di cui all'allegato al  Contratto  collettivo
nazionale integrativo 2006-2009 del personale  non  dirigenziale  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo      (vedasi      link      di       seguito       riportato:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/6246). 
    3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola  con
la prescritta documentazione, e' invitato a  stipulare  un  contratto
individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di  un  rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
funzionario agrario, nell'area  terza,  fascia  retributiva  F1,  nel
ruolo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo. 
    4. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto  di  lavoro
e' disciplinato dai CC.CC. NN.LL. del comparto Ministeri, nonche' dal
CCNL  del  Comparto  funzioni   centrali   2016-2018   (ex   comparto
Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018. 
    5. Se l'avente titolo,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo  l'ordine
di graduatoria. 
    6. I vincitori sono sottoposti, per  la  conferma  in  ruolo,  al
periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo  nazionale
di lavoro. Sono esonerati dal periodo di  prova  i  soggetti  che  lo
abbiano gia' superato nel medesimo profilo  professionale  oppure  in
corrispondente profilo di altra amministrazione  pubblica,  anche  di
diverso comparto. 
    7. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di  prima
assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 17 Presentazione dei documenti di rito

				Art. 17 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
    1. Gli aventi  titolo  all'immissione  in  ruolo  sono  tenuti  a
presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto
a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12  novembre
2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle
pubbliche  amministrazioni  sono   sostituiti   dalle   dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 18 Accesso agli atti del concorso

				Art. 18 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e successive modificazioni e integrazioni conformemente a  quanto
previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 31297 del 10 ottobre
2013, l'accesso alla documentazione attinente ai  lavori  concorsuali
e' consentito in relazione alla  conclusione  delle  varie  fasi  del
procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    3. L'amministrazione puo' disporre il  differimento  dell'accesso
al fine di assicurare la riservatezza dei lavori  della  commissione,
la  tutela  dell'anonimato   e   la   speditezza   delle   operazioni
concorsuali.

Art. 19 Ricorsi

				Art. 19 
 
                               Ricorsi 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario  al  Presidente   della   Repubblica   oppure   ricorso
giurisdizionale   al   competente   T.A.R.,   rispettivamente   entro
centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
o di notifica all'interessato.

Art. 20 Informativa sul trattamento dei dati personali

				Art. 20 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto  2018,  n.  101,  e  secondo  i  termini  e  le
modalita'  indicate  nell'informativa  sul   trattamento   dei   dati
personali. 
    2. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati  presso  la  banca  dati  automatizzata  a  cui  sono  state
indirizzate  le  domande  di  partecipazione  al  concorso   e   sono
utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I
dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle  graduatorie
finali di merito sono successivamente raccolti e trattati presso  una
banca dati  automatizzata  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo -  Dipartimento  delle  politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della  pesca  -
Direzione generale degli  affari  generali,  delle  risorse  umane  e
strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali -
via XX Settembre  n.  20,  00187  Roma,  per  l'eventuale  successiva
instaurazione del rapporto di lavoro. 
    3. Il titolare del trattamento dei dati  e'  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo  con  sede
legale in Roma, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;  il  responsabile
del trattamento e' il dirigente dell'ufficio Agret V. Incaricati  del
trattamento sono le persone  preposte  alla  procedura  di  selezione
individuate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e del turismo nell'ambito della procedura medesima. 
    4. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il  candidato  ai
fini della valutazione dei requisiti di  partecipazione.  Il  mancato
adempimento determina l'esclusione dal concorso. 
    5. L'interessato ha  il  diritto  di  accedere  ai  dati  che  lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
illegittimi.

Art. 21 Norme di salvaguardia

				Art. 21 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando,  si  applicano  le
disposizioni di cui al testo unico  e  le  altre  disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del  personale  del  Comparto  funzioni
centrali 2016-2018 (ex comparto Ministeri). 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 23 luglio 2019  
 
                                      Il direttore generale: Pruneddu

Torna su