MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024. (24E05509)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 30-07-2024

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024. (24E05509)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 30-07-2024
  • Scadenza: 12-11-2024

Art. 1 Indizione dell'esame

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti: 
      il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,  convertito,
con modificazioni, nella legge  22  gennaio  1934,  n.  36,  relativo
all'ordinamento delle professioni di avvocato; 
      il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,  contenente  le  norme
integrative e di attuazione del predetto; 
      il decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13
settembre  1946,  n.   261,   contenente   norme   sulle   tasse   da
corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli  esami  forensi,
come  integrato  dal  decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); 
      la legge  27  giugno  1988,  n.  242,  recante  modifiche  alla
disciplina degli esami di procuratore legale; 
      la legge  20  aprile  1989,  n.  142,  recante  modifiche  alla
disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; 
      il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile  1990,  n.
101,  recante  il  regolamento  relativo  alla  pratica  forense  per
l'ammissione dell'esame di procuratore legale; 
      la legge 24 febbraio 1997, n. 27,  relativa  alla  soppressione
dell'albo dei procuratori  legali  e  recante  norme  in  materia  di
esercizio della professione forense; 
      il decreto-legge  21  maggio  2003,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante  modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla  professione
forense; 
      il  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 2012,  n.  27,  recante  modifica
della  durata  del   tirocinio   per   l'accesso   alle   professioni
regolamentate; 
      il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, nonche' l'art. 15 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  in
materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012,
n. 35, recante disposizioni per la composizione della commissione per
l'esame di avvocato; 
      il  decreto  ministeriale  16  settembre   2014,   recante   la
determinazione delle modalita' di versamento dei  contributi  per  la
partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia,  ai
sensi dell'art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147; 
      la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova  disciplina
dell'ordinamento della professione forense, nonche' l'art.  8,  comma
4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,  convertito  dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante la  proroga  della  disciplina
transitoria  per  l'esame   di   abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale  per
la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e   nei   procedimenti   giudiziari   e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Visti la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge 8 ottobre  2010,
n. 170 e l'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, recante "Indicazioni per la diagnosi  e
la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)"; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visti il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  il  decreto
legislativo 26  agosto  2016,  n.  179,  il  decreto  legislativo  13
dicembre 2017, n. 217 e il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    Visto il decreto-legge 13 marzo  2021,  n.  31,  recante  "Misure
urgenti  in  materia  di  svolgimento   dell'esame   di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio della professione  di  avvocato  durante
l'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19",    convertito,    con
modificazioni, nella legge 15 aprile 2021, n. 50; 
    Visto l'art. 4-quater del decreto-legge 10 maggio  2023,  n.  51,
introdotto dalla  legge  di  conversione  3  luglio  2023,  n.  87  e
successivamente  modificato  dall'art.  11,  comma  6-quinquies   del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,  introdotto  dalla  legge  di
conversione 23 febbraio 2024, n. 18, che ha esteso alla sessione 2024
le modalita' dell'esame; 
    Ritenuta la necessita' di indire, per l'anno  2024,  la  sessione
dell'esame  di   Stato   per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione forense presso le sedi delle Corti di appello di  Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio-Calabria,  Roma,  Salerno,  Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione  distaccata  di  Bolzano
della Corte di appello di Trento; 
    Considerata, inoltre, la necessita'  di  fornire  le  indicazioni
relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio
per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita'  delle  sedute
di esame, nonche'  alle  modalita'  di  comunicazione  delle  materie
scelte dal candidato per la prova scritta e la prova orale; 
    Rilevato che e' stata demandata al  decreto  del  Ministro  della
giustizia che indice la sessione d'esame per il  2024  la  disciplina
delle  modalita'  di  utilizzo  di  strumenti  compensativi  per   le
difficolta' di  lettura,  di  scrittura  e  di  calcolo,  nonche'  la
possibilita' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per
lo svolgimento delle prove,  da  parte  dei  candidati  con  disturbi
specifici di apprendimento (DSA); 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Indizione dell'esame 
 
 
    1. E' indetta per l'anno 2024 la sessione dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi
di Corti di appello di  Ancona,  Bari,  Bologna,  Brescia,  Cagliari,
Caltanissetta,  Campobasso,  Catania,  Catanzaro,  Firenze,   Genova,
L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,  Potenza,
Reggio-Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento,  Trieste,  Venezia  e
presso la Sezione distaccata di Bolzano della  Corte  di  appello  di
Trento.

Art. 2 Oggetto dell'esame

				Art. 2 
 
 
                         Oggetto dell'esame 
 
 
    1. L'esame di Stato si articola in una prova  scritta  e  in  una
prova orale. 
    2. La prova scritta viene svolta sui temi formulati dal Ministero
della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un  atto  giudiziario
che  postuli  conoscenze  di  diritto  sostanziale   e   di   diritto
processuale, su un quesito proposto in materia scelta  dal  candidato
tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. 
    3. Il candidato sceglie la materia predisponendo uno  degli  atti
giudiziari dettati dal presidente della commissione d'esame. 
    4. Per lo svolgimento della prova scritta  sono  assegnate  sette
ore dal momento della dettatura del tema. 
    5. La prova orale e' pubblica, si svolge a non meno di 30  giorni
di distanza dal deposito dell'elenco degli  ammessi  presso  ciascuna
Corte di appello ed e' articolata in tre fasi. 
    6. La prima fase ha ad oggetto l'esame e la  discussione  di  una
questione pratico-applicativa, nella  forma  della  soluzione  di  un
caso, che postuli conoscenze di  diritto  sostanziale  e  di  diritto
processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato  tra
il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo.  Si
applica, in quanto compatibile, l'art. 2 del decreto-legge  13  marzo
2021, n. 31. 
    7. La seconda fase verte sulla discussione di brevi questioni che
dimostrino le capacita' argomentative  e  di  analisi  giuridica  del
candidato  relative  a  tre  materie   scelte   preventivamente   dal
candidato, di cui  una  di  diritto  processuale,  tra  le  seguenti:
diritto  civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo,  diritto
processuale civile e diritto processuale penale. 
    8. La terza  fase  riguarda  la  dimostrazione  della  conoscenza
dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. 
    9.  Trovano   applicazione,   in   quanto   compatibili   e   non
espressamente derogate, le norme previgenti dettate dal regio decreto
22 gennaio 1934, n. 37 per lo svolgimento  delle  prove  scritte,  da
riferirsi all'unica prova  scritta,  e  della  prova  orale,  nonche'
quelle contenute nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.

Art. 3 Domanda di partecipazione all'esame

				Art. 3 
 
 
                 Domanda di partecipazione all'esame 
 
 
    1. La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per
via telematica, con le modalita' indicate ai successivi numeri da 3 a
10, dal 2 ottobre 2024 al 12 novembre 2024. 
    2. Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto al pagamento
di complessivi euro 78,91 (settantotto/91), utilizzando la  procedura
di iscrizione all'esame, ove nell'apposita sezione  saranno  presenti
due istanze di pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma
PagoPA. La prima istanza di pagamento e' composta dalla tassa di euro
12,91 (dodici/91) e dal contributo spese di euro  50,00  (cinquanta),
per un totale di 62,91 (sessantadue/91), la seconda istanza  riguarda
il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici). Il mancato
pagamento entro la data di scadenza della domanda  di  partecipazione
comporta l'esclusione dalla procedura. 
    3. Il candidato deve collegarsi al sito  internet  del  Ministero
della giustizia, "www.giustizia.it", alla  voce  "strumenti/concorsi,
esami,  assunzioni"  ed   effettuare   la   relativa   registrazione,
utilizzando unicamente l'autenticazione SPID di secondo  livello,  la
Carta di Identita' Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi
(CNS). 
    4. Il candidato  dovra'  inserire  nella  sezione  anagrafica  le
informazioni che lo riguardano,  indicando  altresi'  la  casella  di
posta elettronica  personale  dove  ricevera'  le  comunicazioni.  Il
candidato e' tenuto ad  aggiornare  tempestivamente  i  dati  che  lo
riguardano nel caso  si  manifestino  variazioni  rispetto  a  quelli
comunicati,  procedendo  all'aggiornamento  della  propria  identita'
digitale  (SPID,  CIE  o  CNS)  e,  successivamente,  accedendo  alla
procedura per la modifica dei dati anagrafici e la verifica dei nuovi
dati. 
    5. La domanda di partecipazione deve essere  inviata  utilizzando
l'apposita procedura informatica, resa disponibile dal 2 ottobre 2024
per la ricezione delle domande; il candidato a seguito di accesso con
le  proprie  credenziali  SPID,  CIE  o  CNS,  verra'  guidato  dalla
procedura informatica all'accettazione dei dati per la privacy  e  il
trattamento dati e per la compilazione della  domanda  e,  dopo  aver
registrato in modo permanente i dati, procedera' prima  al  pagamento
degli importi di cui al comma 2 e, successivamente,  all'invio  della
domanda. Al termine della procedura di invio verra' visualizzata  una
pagina di risposta che contiene il collegamento al file,  in  formato
.pdf, "domanda  di  partecipazione".  Per  la  corretta  compilazione
occorre  seguire  le  indicazioni   contenute   nella   maschera   di
inserimento delle informazioni richieste dal modulo. In  particolare,
nel form e' necessario selezionare la Corte di appello cui e' diretta
la domanda, da individuarsi ai sensi  dell'art.  45  della  legge  31
dicembre 2012,  n.  247.  Il  candidato  deve  altresi'  indicare  il
Consiglio dell'ordine  degli  avvocati,  tra  quelli  ricompresi  nel
distretto della Corte di appello cui e' diretta la  domanda,  che  ha
certificato,  ovvero  certifichera',  il  compimento  della   pratica
forense. 
    6. Con  la  presentazione  della  domanda  il  candidato  esprime
l'opzione per le materie di esame prescelte per la prova orale, tanto
con riferimento alla prima, che alla seconda fase, di cui all'art. 2,
commi 6 e 7, del presente bando. 
    7. Ai sensi dell'art. 19, comma 4,  del  regio  decreto-legge  27
novembre 1933, n. 1578, possono presentare la domanda  di  ammissione
all'esame  di  abilitazione   esclusivamente   coloro   che   abbiano
completato la prescritta pratica professionale  entro  il  giorno  10
novembre 2024. 
    8. Il candidato che, alla data di  presentazione  della  domanda,
non abbia ancora completato  la  pratica  professionale,  ma  intenda
completarla entro  il  giorno  10  novembre  2024,  deve  dichiararlo
nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda. 
    9. Il candidato dovra' procedere alla  corretta  compilazione  di
tutti i dati richiesti, quindi procedere al pagamento delle  relative
pendenze e inviare la domanda di partecipazione tramite  il  processo
guidato dell'applicazione. All'indirizzo di casella posta elettronica
ricevera' la notifica di presa in carico della domanda. Nella propria
area riservata il candidato  avra'  visione  delle  domande  inviate,
dello stato dei pagamenti dovuti e  della  relativa  ricevuta,  delle
convocazioni  alle  prove,  degli   esiti   delle   prove   e   della
certificazione di presenza. Per ogni domanda inviata  sara'  presente
il relativo pdf della domanda e il codice a barre identificativo.  In
assenza del codice identificativo la domanda verra'  considerata  non
inviata.  Il  candidato  e'   tenuto   al   salvataggio,   stampa   e
conservazione del pdf della  domanda  e  del  codice  identificativo,
quest'ultimo da presentare nelle  fasi  successive  la  presentazione
della domanda. 
    10. Per  tutte  le  finalita'  dell'esame  (esemplificativamente:
condizioni di ammissione, dati dal candidato,  scelta  delle  materie
sulle quali sostenere le prove  orali)  e'  valida  l'ultima  domanda
spedita per via telematica. Nel caso in cui il candidato, prima della
scadenza del bando, modifichi la propria domanda  non  e'  tenuto  al
pagamento di una ulteriore imposta di bollo. 
    11. La procedura di invio della domanda  deve  essere  completata
entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata
quando  il  sistema  genera  la   ricevuta   contenente   il   codice
identificativo e il codice a barre, che e' messa a  disposizione  del
candidato nella propria area riservata. In  assenza  di  ricevuta  la
domanda si considera come non inviata. 
    12. In caso di piu'  invii  telematici,  l'Ufficio  prendera'  in
considerazione la  domanda  inviata  per  ultima.  Allo  scadere  dei
termini, il sistema informatico non permettera'  piu'  l'invio  della
domanda. 
    13. Tutte  le  informazioni  inerenti  alle  diverse  fasi  della
procedura di esame  sono  reperibili  accedendo  all'area  riservata.
L'accesso ha  valore  di  comunicazione.  Le  Corti  di  appello  non
risponderanno  a  quesiti  dei  candidati  relativi  a   informazioni
presenti nell'area riservata.

Art. 4 Data di inizio delle prove

				Art. 4 
 
 
                     Data di inizio delle prove 
 
 
    1. La prova scritta per  l'esame  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di avvocato  per  la  sessione  2024  si  svolgera'
presso le sedi indicate nell'art. 1 dalle ore nove antimeridiane  del
giorno 10 dicembre 2024.

Art. 5 Modalita' di sorteggio e abbinamento delle sedi per le correzioni della prova scritta

				Art. 5 
 
 
             Modalita' di sorteggio e abbinamento delle 
             sedi per le correzioni della prova scritta 
 
 
    1. La commissione centrale, entro  il  termine  di  dieci  giorni
dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di  appello,
assegnando  ogni  Corte  che  dovra'  correggere  gli  elaborati  dei
candidati a quelle della sede della prova di esame  di  cui  all'art.
45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  Entro  lo  stesso
termine la commissione  centrale  comunica  l'esito  dell'abbinamento
alle Corti d'appello. 
    2.  Il  sorteggio  e  il  conseguente  abbinamento  tra  le  sedi
avvengono all'interno delle seguenti fasce, contenenti  sedi  con  un
numero tendenzialmente omogeneo di candidati: 
      fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano); 
      fascia B (Corti di appello di Bologna e Venezia); 
      fascia C (Corti di appello di  Catanzaro,  Firenze,  Palermo  e
Torino); 
      fascia D (Corti di appello di Bari, Brescia, Catania,  Lecce  e
Salerno); 
      fascia  E  (Corti  di  appello  di  Cagliari,  Ancona,  Genova,
L'Aquila, Messina, Perugia, Potenza, Reggio-Calabria e Trieste); 
      fascia F (Corti  di  appello  di  Caltanissetta,  Campobasso  e
Trento).

Art. 6 Svolgimento dell'esame nella Provincia autonoma di Bolzano

				Art. 6 
 
 
                    Svolgimento dell'esame nella 
                    Provincia autonoma di Bolzano 
 
 
    1. I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facolta' di usare
la lingua tedesca nelle prove di esame  che  si  terranno  presso  la
sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

Art. 7 Svolgimento della prova orale

				Art. 7 
 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
 
    1. Terminate le operazioni di  correzione  degli  elaborati,  gli
stessi vengono trasmessi unitamente ai relativi verbali alla Corte di
appello   cui   appartengono   i   candidati,   la   quale    procede
all'abbinamento delle buste anonime con i relativi candidati, al fine
di redigere l'elenco degli ammessi a sostenere  la  prova  orale.  Il
Presidente di ciascuna Corte di appello che  esaminera'  i  candidati
procede al sorteggio delle sottocommissioni dinnanzi alle quali  ogni
candidato dovra' sostenere la  prova  orale,  estraendo  a  sorte  la
lettera dell'alfabeto che determinera' l'ordine di svolgimento  della
prova, mediante  l'applicativo  gestionale  fornito  dalla  Direzione
generale dei sistemi informativi automatizzati. 
    2. Completate le operazioni  di  sorteggio,  le  sottocommissioni
procedono con la predisposizione dei calendari di esame. 
    3. Al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei
calendari verra' inserito nell'area personale di ogni  candidato,  di
cui all'art. 3, il dato relativo al luogo, alla  data  e  all'ora  di
svolgimento della prova di esame, almeno trenta  giorni  prima  della
data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli effetti come
comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell'art. 4, comma
5, del decreto-legge n. 13 marzo 2021, n. 31.

Art. 8 Pubblicita' delle sedute di esame e svolgimento della prova orale

				Art. 8 
 
 
                  Pubblicita' delle sedute di esame 
                   e svolgimento della prova orale 
 
 
    1. La prova orale e'  sostenuta  dinnanzi  alla  sottocommissione
insediata presso la sede di cui all'art. 45, comma 3, della legge  31
dicembre 2012, n. 247, e puo' svolgersi anche  con  le  modalita'  di
collegamento della commissione da remoto, ai sensi dell'art. 4, comma
2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31. 
    2. La determinazione in ordine  all'eventuale  svolgimento  della
prova orale con collegamento da remoto e' rimessa alle valutazioni di
carattere  organizzativo  dettate  da  ogni   Presidente   di   Corte
d'appello. 
    3. La pubblicita' delle sedute di esame, anche nel caso in cui le
stesse si svolgano con modalita' di collegamento della commissione da
remoto, e' garantita mediante l'accesso e la  permanenza  nei  locali
all'uopo adibiti dei candidati e  di  altri  soggetti,  nel  rispetto
delle prescrizioni e delle  modalita'  di  accesso  e  permanenza  ai
locali   disciplinati   dalle   disposizioni   impartite   dal   Capo
dell'Ufficio giudiziario ove si svolge  la  prova  e  dal  presidente
della commissione. 
    4. L'accesso del pubblico nell'aula e' consentito, in ogni  caso,
esclusivamente  dall'inizio  della  discussione  della   prima   fase
dell'esame. 
    5.  E'  sempre  consentita  la  partecipazione  degli   ispettori
nominati con decreto del Ministro della giustizia. 
    6. Il candidato deve presentarsi presso la  sede  di  svolgimento
dell'esame orale quindici minuti prima dell'orario di convocazione  e
puo' portare con se' una penna di propria dotazione. 
    7. Nel caso di svolgimento della prova con collegamento da remoto
l'aula virtuale in cui si svolge la prova orale a distanza e' gestita
dal Presidente della commissione o da altro membro suo delegato. 
    8. All'orario previsto per l'inizio della seduta,  il  Presidente
apre l'aula virtuale per le discussioni. 
    9. Durante lo svolgimento della  discussione  il  candidato  deve
mantenere attivi il microfono e la telecamera; nel  corso  dell'esame
non  puo'  essere  utilizzata  la  messaggistica   istantanea   della
riunione. 
    10. Al termine della  discussione,  i  membri  della  commissione
abbandonano l'aula virtuale usata per l'esame e si ritirano in camera
di consiglio, utilizzando una diversa aula virtuale per  decidere  il
voto da attribuire al candidato.  All'esito  della  deliberazione,  i
commissari si ricollegano all'aula virtuale usata per la  discussione
e comunicano l'esito della prova. 
    11. Nel caso di svolgimento  dell'esame  orale  in  presenza,  al
termine della discussione la  commissione  si  ritira  in  camera  di
consiglio e, all'esito della deliberazione, comunica al candidato  il
risultato della prova.

Art. 9 Durata della prova orale

				Art. 9 
 
 
                      Durata della prova orale 
 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  2,  comma  4,  primo
periodo del decreto-legge 13 marzo 2021, n.  31,  l'effettiva  durata
complessiva  della  prova  orale  deve   essere   determinata   dalla
sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equita'.

Art. 10 Valutazione dei candidati

				Art. 10 
 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
 
    1. Per la valutazione della prova scritta ogni  componente  della
sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla prova
orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un  punteggio  di
almeno 18 punti. 
    2. Per la valutazione della prova  orale  ogni  componente  della
sottocommissione  d'esame  dispone  di  dieci  punti  di  merito  per
ciascuna delle materie di cui ai commi 6,  7  e  8  dell'art.  2  del
presente bando. 
    3. Sono giudicati idonei i candidati che  ottengono  nella  prova
orale un punteggio  complessivo  non  inferiore  a  105  punti  e  un
punteggio non inferiore a 18 punti in  ciascuna  materia  di  cui  al
comma precedente.

Art. 11 Candidati con disabilita' e candidati con disturbi specifici di apprendimento - DSA

				Art. 11 
 
 
              Candidati con disabilita' e candidati con 
              disturbi specifici di apprendimento - DSA 
 
 
    1. I candidati con  disabilita'  devono  indicare  nella  domanda
l'ausilio  necessario,  nonche'  l'eventuale  necessita'   di   tempi
aggiuntivi, producendo la relativa documentazione  sanitaria.  Per  i
predetti candidati la commissione  provvede  ai  sensi  dell'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    2. I candidati con disturbi specifici  dell'apprendimento  (DSA),
come definiti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono
produrre, in  allegato  alla  domanda  di  ammissione  all'esame,  la
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  della
legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'accordo del 25  luglio  2012  tra
Governo, regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  recante
"Indicazioni  per  la  diagnosi  e  la  certificazione  dei  disturbi
specifici  di  apprendimento  (DSA)",  e  possono  richiedere,  anche
cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o  i  tempi  aggiuntivi
indicati  nei  commi  seguenti,  sempre  che  rispondano  a   proprie
necessita', opportunamente documentate. 
    3. Per la prova scritta il candidato con DSA puo' chiedere: 
      a. tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova; 
      b. l'assegnazione, ai  fini  dell'assistenza  nella  lettura  e
nella scrittura, di un incaricato della commissione. 
    4. Per la prova orale il candidato con DSA puo' chiedere: 
      a. l'applicazione del  30%  di  tempo  aggiuntivo  per  l'esame
preliminare del quesito; 
      b. l'assegnazione, ai  fini  dell'assistenza  nella  lettura  e
nella scrittura, di un incaricato della  commissione,  al  quale,  in
particolare, e'  demandata,  nel  corso  dell'esame  preliminare  del
quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli  messi  a
disposizione, del quesito dettato dalla  commissione,  nonche'  degli
appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della
successiva discussione orale; 
      c. la possibilita' di poter consultare una copia di stampa  del
quesito dettato dalla commissione; 
      d. la possibilita' di ricorrere all'uso di un  computer  dotato
di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a
disposizione dalla competente Corte d'appello, per la redazione degli
appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del quesito, in
preparazione della successiva discussione orale. 
    5. Il candidato con DSA puo', inoltre, chiedere di  sostenere  la
prova  orale  nell'ultimo  giorno   previsto   dal   calendario   per
l'effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati. 
    6. L'adozione delle misure di cui al terzo,  al  quarto  comma  e
quinto comma e' stabilita dalla  commissione  d'esame,  sulla  scorta
della documentazione presentata, almeno quindici giorni  prima  dello
svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato  a  mezzo
email entro i successivi tre giorni. 
    7. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute  alla  scadenza
del  termine  per  la  presentazione  delle  domande   sono   rivolte
direttamente alla commissione esaminatrice  e  regolate,  per  quanto
compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 12 Commissione e sottocommissioni esaminatrici

				Art. 12 
 
 
             Commissione e sottocommissioni esaminatrici 
 
 
    1.  Con  successivi  decreti  ministeriali  saranno  nominate  la
commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.  1-bis
del decreto-legge 21 maggio 2003, n.  112,  convertito  in  legge  18
luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della  legge
31 dicembre 2012, n. 247, all'art. 83  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito in  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  nonche'
all'art. 3 del decreto-legge 13 marzo  2021,  n.  31,  convertito  in
legge 15 aprile 2021, n. 50.

Art. 13 Pubblicazione

				Art. 13 
 
 
                            Pubblicazione 
 
 
    1. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 24 luglio 2024  
 
                                                  Il Ministro: Nordio

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