PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia. (21E09052)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 06-08-2021

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia. (21E09052)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • Data: 06-08-2021
  • Scadenza: 23-09-2021

Art. 1 Posti messi a concorso

LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo"; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  Statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020, recante "Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici  e  della  commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM)"; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il  decreto  legislativo  25  marzo  2010,  n.  6,  recante
"Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69", come  novellato  dal
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili" ed in particolare gli articoli 3 e 18,  comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Tenuto conto, altresi', che, in caso di scopertura delle quote di
riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della  legge  12  marzo
1999, n. 68, all'atto dell'assunzione il  Ministero  della  giustizia
applichera' la riserva dei posti in favore delle categorie protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare", e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  "Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione di dati personali"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
"Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e 216, recanti,
rispettivamente "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita'
di trattamento  tra  le  persone,  indipendentemente  dalla  razza  e
dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la
parita' di trattamento in materia di occupazione e di  condizioni  di
lavoro"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  "Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
"Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  "Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione   e   l'innovazione   9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509  del
1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  9  luglio  2009  in   materia   di
equiparazioni tra diplomi di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999  e  lauree  magistrali
(LM) ex decreto n. 270 del 2004,  ai  fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazioni
dei  titoli  di  studio  accademici  per  l'ammissione  ai   concorsi
pubblici; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8 concernente l'invio  per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni o concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  in  corso  di
conversione, recante  "Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della
capacita' amministrativa delle pubbliche  amministrazioni  funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della giustizia", e in particolare l'art.  14,  che,
allocando le necessarie risorse finanziarie, disciplina le  modalita'
di reclutamento a tempo determinato del nuovo  profilo  professionale
di  addetto  all'ufficio  per   il   processo,   tra   il   personale
dell'amministrazione giudiziaria, mediante concorso straordinario  su
base  distrettuale  per  titoli  e  prova  scritta,   indetto   dalla
Commissione interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA; 
    Visto in particolare l'art. 1, comma 14, del citato decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
31 luglio 2021, che ha determinato  i  contingenti  distrettuali  del
personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio  per
il processo ai sensi degli articoli  11  e  12  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, recante  "Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia"; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
31 luglio 2021, adottato,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  12,  del
richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, che
ha determinato le materie oggetto della prova scritta,  le  modalita'
di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di  vigilanza
e le ulteriori misure  organizzative  non  disciplinate  direttamente
dalla norma primaria; 
    Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in
possesso   delle   professionalita'   individuate   nel    richiamato
decreto-legge  n.  80  del  2021,  in  corso  di  conversione  e   in
particolare nell'art. 11, comma 1, e nell'allegato II, n. 1; 
    Ritenuto  che,  in  ragione   di   esigenze   di   indispensabile
tempestivita' dell'attivita' di reclutamento  straordinario  a  tempo
determinato prevista nell'ambito del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, si rende assolutamente necessario  procedere  secondo  le
modalita' semplificate previste dal richiamato  decreto-legge  n.  80
del 2021, in corso di conversione, e in particolare dal  citato  art.
14; 
    Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  in  corso  di
conversione, recante "Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica  da  Covid-19  e  per  l'esercizio  in  sicurezza   di
attivita' sociali ed economiche"; 
    Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da Covid-19; 
    Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via  esclusiva,
il concorso di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80  del
2021, in corso di conversione, relativamente al primo contingente  di
ottomilacentosettantuno  unita'   con   la   qualifica   di   addetto
all'ufficio  per  il  processo,  anche  in  deroga  alla   disciplina
ordinaria, legislativa e regolamentare; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso, nei termini di  cui
all'allegato II, n. 1, al richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in
corso di conversione; 
    Considerato che, ai sensi della fase della valutazione dei titoli
di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n.  80  del  2021,  in
corso di conversione,  i  titoli  valutabili,  con  attribuzione  dei
punteggi fissi indicati  nel  bando  di  concorso,  sono  soltanto  i
seguenti: a) votazione relativa al solo titolo  di  studio  richiesto
per  l'accesso;  b)   ulteriori   titoli   universitari   in   ambiti
disciplinari attinenti al profilo  messo  a  concorso;  c)  eventuali
abilitazioni professionali; d) il positivo espletamento del tirocinio
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69; e) il  servizio  prestato  presso  le  Sezioni
specializzate e/o gli uffici  giudiziari  in  materia  di  protezione
internazionale nell'ambito del Piano operativo EASO; 
    Considerato che ai sensi del comma 4 del richiamato art.  11  del
decreto-legge n. 80 del  2021  il  servizio  prestato  con  merito  e
debitamente attestato al termine  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  qualora  la
prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero  periodo  sempre
presso la sede di  prima  assegnazione:  a)  costituisce  titolo  per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma  dell'art.  2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; b) equivale ad un anno
di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato
e di notaio; c) equivale ad un anno  di  frequenza  dei  corsi  della
scuola di  specializzazione  per  le  professioni  legali,  fermo  il
superamento delle verifiche intermedie e delle prove  finali  d'esame
di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.  398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso  alla  magistratura
onoraria ai sensi dell'art. 4, comma 3, del  decreto  legislativo  13
luglio 2017, n. 116; 
    Considerato che, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 11  del
decreto-legge  n.   80   del   2021,   in   corso   di   conversione,
l'amministrazione  giudiziaria,   nelle   successive   procedure   di
selezione per il personale  a  tempo  indeterminato,  puo'  prevedere
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati  in
possesso dell'attestazione di servizio prestato con merito al termine
del rapporto di lavoro a tempo determinato di  cui  al  comma  1  del
medesimo  articolo  ovvero,  alternativamente,  nei   soli   concorsi
pubblici per le qualifiche della terza area professionale,  prevedere
una riserva in favore del personale assunto  ai  sensi  del  medesimo
articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento; 
    Ritenuto che occorre altresi' valorizzare, per  espresso  dettato
normativo, quali  specifici  titoli  di  preferenza  nelle  procedure
concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, i  tirocini
svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dal-la legge 9 agosto 2013,  n.
98; 
    Vista la nota del Ministero della giustizia  prot.  n.  0165152.U
del 3 agosto 2021, contenente la richiesta di attivazione, tramite la
Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale per
ottomilacentosettantuno  unita'  di  personale  non  dirigenziale  da
inquadrare nel nuovo profilo di addetto all'ufficio per  il  processo
dell'amministrazione giudiziaria; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su  base
distrettuale,  per   il   reclutamento   a   tempo   determinato   di
ottomilacentosettantuno  unita'   di   personale   non   dirigenziale
dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con  il  profilo  di
addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra  il  personale
del Ministero della giustizia, di cui: 
    Codice CASS - Corte di cassazione - duecento unita' (di cui dieci
riservate ai  candidati  in  possesso  della  laurea  in  economia  e
commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice AN  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Ancona  -
centoquaranta  unita'  (di  cui  cinque  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice  BA  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Bari   -
trecentosei unita' (di cui dodici riservate ai candidati in  possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o  titoli
equipollenti o equiparati); 
    Codice BO -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Bologna  -
quattrocentoventidue  unita'  (di  cui   diciassette   riservate   ai
candidati in possesso della laurea  in  economia  e  commercio  o  in
scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice BS -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Brescia  -
duecentoquarantotto unita' (di cui undici riservate ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice CA - Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Cagliari  -
duecentoquarantotto unita' (di cui tredici riservate ai candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice CL - Distretto della Corte di Appello di  Caltanissetta  -
centosei unita' (di cui sette  riservate  ai  candidati  in  possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o  titoli
equipollenti o equiparati); 
    Codice CB - Distretto della Corte  di  Appello  di  Campobasso  -
cinquantuno unita' (di cui tre riservate  ai  candidati  in  possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o  titoli
equipollenti o equiparati); 
    Codice CT -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Catania  -
trecentotrentuno unita' (di cui quindici riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice CZ - Distretto della  Corte  di  Appello  di  Catanzaro  -
trecentoquattro unita' (di cui quattordici riservate ai candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice FI -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Firenze  -
quattrocentoquarantasei unita' (di cui sedici riservate ai  candidati
in possesso della  laurea  in  economia  e  commercio  o  in  scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice GE  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Genova  -
duecentocinquantuno unita' (di cui dieci riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice AQ -  Distretto  della  Corte  di  Appello  dell'Aquila  -
centonovanta unita' (di cui nove riservate ai candidati  in  possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o  titoli
equipollenti o equiparati); 
    Codice  LE  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Lecce  -
trecentotre  unita'  (di  cui  quindici  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice ME -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Messina  -
centoquarantotto unita' (di  cui  sette  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice MI  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Milano  -
seicentottanta unita' (di cui ventiquattro riservate ai candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice NA  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Napoli  -
novecentocinquantasei  unita'  (di  cui   trentatre'   riservate   ai
candidati in possesso della laurea  in  economia  e  commercio  o  in
scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice PA -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Palermo  -
quattrocentodieci unita' (di cui sedici  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice PG -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Perugia  -
centosette unita' (di cui sette riservate ai  candidati  in  possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o  titoli
equipollenti o equiparati); 
    Codice PZ -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Potenza  -
centoventicinque unita'  (di  cui  otto  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice RC - Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria -
duecentotto unita' (di cui dieci riservate ai candidati  in  possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o  titoli
equipollenti o equiparati); 
    Codice  RM  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Roma   -
ottocentoquarantatre unita' (di cui ventisette riservate ai candidati
in possesso della  laurea  in  economia  e  commercio  o  in  scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice SA -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Salerno  -
duecentodiciotto unita' (di  cui  dieci  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice TO  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Torino  -
quattrocentouno unita' (di  cui  dodici  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice TS -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Trieste  -
centoquarantuno  unita'  (di  cui  otto  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice VE -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Venezia  -
trecentottantotto unita' (di cui sedici  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati). 
    2. Il candidato puo' presentare domanda per uno solo  dei  codici
di concorso indicati al comma 1. 
    3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando.  La  suddetta  percentuale
del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni singolo
Distretto. 
    4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
sono  valutate  esclusivamente  all'atto  della  formulazione   della
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8. 
    5. Ai candidati in possesso della laurea in economia e  commercio
o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati,  ai  sensi
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2021, n.  80,
e' inoltre riservata una specifica  quota  di  posti  secondo  quanto
indicato al comma 1.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti, che devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione  nonche'  al
momento dell'assunzione in servizio: 
      a) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato  membro,  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 essere in possesso dei  requisiti,  ove  compatibili,  di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
      b) eta' non inferiore a diciotto anni; 
      c)  possesso  di  laurea  (L)  in:  L-14  Scienze  dei  servizi
giuridici; 
      ovvero 
        diploma  di   laurea   di   vecchio   ordinamento   (DL)   in
Giurisprudenza; 
      ovvero 
        laurea specialistica  (LS)  in:  22/S  Giurisprudenza;  102/S
Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica: 
      ovvero 
        laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; 
      nonche', nei soli limiti di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 1,  in
possesso di: 
        laurea (L) in: L-18 Scienze dell'economia  e  della  gestione
aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze  politiche  e  delle
relazioni internazionali; e titoli equiparati ed equipollenti; 
      ovvero 
        diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: Economia  e
commercio; Scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti; 
      ovvero 
        laurea specialistica (LS)  in:  64/S  Scienze  dell'economia;
84/S Scienze  economico-aziendali;  57/S  Programmazione  e  gestione
delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali;
70/S  Scienze  della   politica;   71/S   Scienze   delle   pubbliche
amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S
Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti; 
      ovvero 
        laurea magistrale (LM) in: LM-77 Scienze economico-aziendali;
LM-87  Servizio  sociale  e  politiche   sociali;   LM-52   Relazioni
internazionali; LM-56  Scienze  dell'economia;  LM-62  Scienze  della
politica;  LM-63  Scienze  delle  pubbliche  amministrazioni;   LM-81
Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca
sociale; LM-90 Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti; 
    I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso  universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o  da
uno Paese terzo sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il
titolo sia  stato  dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della  ricerca,  ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165  ovvero  sia  stata  attivata  la   predetta   procedura   di
equivalenza. Il candidato  e'  ammesso  con  riserva  alle  prove  di
concorso,  in  attesa  dell'emanazione  di  tale  provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it 
      d) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      f) godimento dei diritti civili e politici; 
      g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      i) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      j) per i candidati di sesso maschile,  posizione  regolare  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  secondo  la  vigente   normativa
italiana. 
    2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f),  g)  e
j) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3. I candidati vengono ammessi alla prova  scritta  con  riserva.
L'Amministrazione provvede d'ufficio ad  accertare  il  possesso  del
requisito delle qualita' morali e di condotta, fermo restando  quanto
previsto dall'art. 4, comma 10, dall'art. 6, commi 3 e  9,  dall'art.
7, comma 5, dall'art. 9, comma 6, e dall'art. 14, commi 4 e 5.

Art. 3 Procedura concorsuale

				Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
della commissione esaminatrice. 
    2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM si avvarra' anche di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a) valutazione dei titoli, secondo la disciplina  dell'art.  6,
distinta per i codici di concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  che
avverra' mediante il ricorso a piattaforme digitali.  La  valutazione
e' finalizzata all'ammissione alla prova  scritta  di  un  numero  di
candidati per ciascuno distretto di cui al precedente art.  1,  comma
1, pari a venti volte il numero dei relativi posti messi a  concorso.
Ai  fini  della  votazione  complessiva,  il  voto  conseguito  nella
valutazione dei titoli e'  sommato  al  voto  riportato  nella  prova
scritta di cui all'art. 7; 
      b) prova scritta, secondo la disciplina dell'art. 7,  riservata
a un numero massimo di candidati pari a venti  volte  il  numero  dei
posti a concorso in ciascun distretto oltre eventuali ex aequo,  come
risultante all'esito della fase a). La  prova  scritta  si  svolgera'
esclusivamente  mediante  strumentazione  informatica  e  piattaforme
digitali, anche presso sedi decentrate che verranno comunicate con le
modalita' di cui all'art. 4 e anche con piu' sessioni consecutive non
contestuali, assicurando  comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo  grado  di
selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    4. La  commissione  esaminatrice,  per  ciascuno  dei  codici  di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, redige la graduatoria definitiva
di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione  dei  titoli
al voto riportato nella  prova  scritta,  nei  termini  di  cui  agli
articoli 8 e 10. I primi  classificati  in  ciascuna  graduatoria  di
merito, in numero pari ai posti  disponibili  e  tenuto  conto  delle
riserve dei posti di cui all'art. 1,  saranno  nominati  vincitori  e
assegnati al Ministero  della  giustizia  per  l'assunzione  a  tempo
determinato, secondo quanto previsto dall'art. 13.

Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalita'. Comunicazioni ai candidati

				Art. 4 
 
       Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. 
                        Termini e modalita'. 
                     Comunicazioni ai candidati 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami".
Sara'     altresi'      consultabile      all'indirizzo      internet
http://riqualificazione.formez.it , sul sistema "Step-One 2019 " e sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    2. La domanda puo' essere presentata per uno solo dei  codici  di
concorso di cui all'art. 1, comma 1. Il candidato dovra'  inviare  la
domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via  telematica,
attraverso  il  sistema  pubblico  di  identita'   digitale   (SPID),
compilando  il  modulo  elettronico  sul  sistema  "Step-One   2019",
raggiungibile      dalla      rete       internet       all'indirizzo
"https://ripam.cloud",  previa  registrazione  del  candidato   sullo
stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il  candidato  deve
essere in possesso di un indirizzo di posta  elettronica  certificata
(PEC) a lui intestato. La registrazione, la  compilazione  e  l'invio
on-line della domanda devono essere completati entro le ore 14,00 del
23 settembre 2021.  Tale  termine  e'  perentorio  e  sono  accettate
esclusivamente e indifferibilmente le  domande  inviate  prima  dello
spirare dello stesso. 
    3.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per   la   presentazione   della   domanda,   non   permette    piu',
improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e  l'invio
del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso,  in
caso di piu' invii della domanda di partecipazione, si  terra'  conto
unicamente  della  domanda  inviata  cronologicamente   per   ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d'effetto. 
    4. Per la partecipazione al concorso deve  essere  effettuato,  a
pena di esclusione, il versamento della quota  di  partecipazione  di
euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel
suddetto  sistema  "Step-One  19".  Il  versamento  della  quota   di
partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23,00 del  termine
di scadenza di cui al comma 2. Il contributo  di  ammissione  non  e'
rimborsabile. 
    5. Nell'apposito modulo di presentazione  della  domanda,  tenuto
conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in  tal  modo
autocertificati ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  il  candidato  deve
dichiarare: 
      a) il cognome e il nome, la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla  residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
variazioni, nonche' il recapito telefonico e  il  recapito  di  posta
elettronica   certificata,   con   l'impegno   di    far    conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      f) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva; 
      j) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno  degli
altri status indicati all'art. 2, comma 1, lettera  a)  del  presente
bando; 
      k) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente bando, indicando esplicitamente l'Universita'
presso la quale e' stato conseguito, la data di  conseguimento  e  il
voto riportato; 
      l)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2 del bando; 
      m) di possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      n) il possesso di titoli da sottoporre a valutazione, di cui al
successivo art. 6; 
      o)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 9 del presente bando; 
      p) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando  quanto  previsto
nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12  marzo  1999,
n. 68; 
      q) il codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1 per cui  si
intende partecipare. 
    6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non  sia  cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno  inoltre
dichiarare esplicitamente di  possedere  tutti  i  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente  dichiarati
nella  domanda  di  ammissione  al  concorso  non   sono   presi   in
considerazione. 
    7. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in  possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    8. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione  della  propria  necessita'  che  andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita  dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL  di  riferimento  o  da
equivalente struttura pubblica. La concessione  e  l'assegnazione  di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a   insindacabile
giudizio  della  commissione   esaminatrice,   sulla   scorta   della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno  il  50%  del  tempo
assegnato per la prova. Tutta  la  documentazione  di  supporto  alla
dichiarazione resa dovra' essere inoltrata a mezzo posta  elettronica
all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  bando  di  concorso,  unitamente
all'apposito  modulo  compilato  e  sottoscritto  che   si   rendera'
automaticamente disponibile on-line  e  con  il  quale  si  autorizza
Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il  mancato  inoltro  di
tale  documentazione  non  consentira'  a  Formez   PA   di   fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    9.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate  con  certificazione  medica,
che sara' valutata dalla commissione esaminatrice, la cui  decisione,
sulla  scorta  della  documentazione  sanitaria   che   consenta   di
quantificare  il  tempo   aggiuntivo   ritenuto   necessario,   resta
insindacabile e inoppugnabile. 
    10. La Commissione RIPAM, per  il  tramite  di  Formez  PA,  puo'
effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese  dal  candidato.  Il  Ministero  della  giustizia  effettua  poi
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni  rese  dai  candidati
utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo  accerti  la
falsita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il  candidato  sara'
escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000 n. 445. 
    11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di
reclutamento  non  costituisce,  in   ogni   caso,   garanzia   della
regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione
al concorso. 
    12. La Commissione RIPAM e Formez PA  non  sono  responsabili  in
caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni
inviate al candidato quando  cio'  sia  dipendente  da  dichiarazioni
inesatte o incomplete rese dal candidato circa il  proprio  recapito,
oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del
predetto recapito rispetto a quello indicato nella  domanda,  nonche'
da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito  o
forza maggiore. 
    13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate  o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso. 
    14. Per le richieste di assistenza  di  tipo  informatico  legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati  devono  utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page del sistema "Step-One 2019".  Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva  i  candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza presenti nelle  diverse  sezioni  della
procedura di registrazione o di  candidatura  del  sistema  "Step-One
2019". Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle  richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le  richieste
pervenute in  modalita'  differenti  da  quelle  sopra  indicate  non
potranno essere prese in considerazione. 
    15. Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario della prova scritta e il  relativo  esito,  e'  effettuata
attraverso il sistema "Step-One 2019". Data e  luogo  di  svolgimento
della prova scritta  sono  resi  disponibili  sul  sistema  "Step-One
2019",  con  accesso  da  remoto  attraverso  l'identificazione   del
candidato, almeno dieci giorni prima  della  data  stabilita  per  lo
svolgimento della stessa.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  Commissione  RIPAM  nomina  una  commissione  esaminatrice
competente per tutti i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1,
sulla  base  dei  criteri  indicati  dall'art.  14,  comma   6,   del
decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, e dal  decreto
del Ministro della giustizia  del  26  luglio  2021,  pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale del Ministero  della  giustizia  del  31  luglio
2021. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di
tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle  graduatorie
definitive di merito. Alla commissione  esaminatrice  possono  essere
aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua inglese. 
    2. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice, allorquando non  sia
richiesta la presenza fisica dell'organo collegiale, puo' svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art.  7,  la
Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza.

Art. 6 Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta

				Art. 6 
 
       Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  di  concorso
di cui all'art. 1, comma 1,  e'  effettuata  sulla  base  dei  titoli
dichiarati dai candidati al momento della domanda  di  ammissione  al
concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo  i  titoli
completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 
    2. Per  la  valutazione  dei  titoli  possono  essere  attribuiti
complessivamente 15 punti, cosi' ripartiti: 
      a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento  al
titolo di studio conseguito con miglior  profitto  tra  tutti  quelli
dichiarati per l'ammissione al concorso): 
        i. 110 e lode, punti 3,00; 
        ii. 110, punti 2,75; 
        iii. 109, punti 2,50; 
        iv. 108, punti 2,25; 
        v. 107, punti 2,00; 
        vi. 106, punti 1,90; 
        vii. 105, punti 1,80; 
        viii. 104, punti 1,70; 
        ix. 103, punti 1,60; 
        x. 102, punti 1,50; 
        xi. 101, punti 1,40; 
        xii. 100, punti 1,30; 
        xiii. 99, punti 1,20; 
        xiv. da 96 a 98, punti 1,10; 
        xv. da 92 a 95, punti 1,00; 
        xvi. da 87 a 91, punti 0,90; 
        xvii. da 81 a 86, punti 0,80; 
        xviii. da 74 a 80, punti 0,70; 
        xix. da 68 a 73, punti 0,60; 
        xx. da 66 a 67, punti 0,50. 
      Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal
termine ultimo per la presentazione  della  domanda,  individuato  ai
sensi dell'art. 4,  comma  2,  i  punteggi  previsti  dalla  presente
lettera sono raddoppiati; 
      b) sino a un massimo di  punti  5,00  per  eventuali  ulteriori
titoli  universitari  in  ambiti  attinenti  al  profilo  di  addetto
all'ufficio per il processo: 
        i.  diploma  di  laurea  o   laurea   magistrale   o   laurea
specialistica che  siano  il  proseguimento  della  laurea  triennale
indicata quale titolo di studio richiesto per  la  partecipazione  al
concorso: punti 2,00; 
        ii. master universitari di  primo  livello:  punti  0,50  per
ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00; 
        iii. master universitari di secondo livello: punti  0,75  per
ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50; 
        iv. diplomi di specializzazione  (DS),  ivi  compresi  quelli
rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali
(SSPL): punti 1,50; 
        v. dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00; 
      c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato; 
      d) punti 3,00 per l'abilitazione alla  professione  di  dottore
commercialista ed alla professione di esperto contabile; 
      e) punti 4,00  per  lo  svolgimento,  con  esito  positivo,  il
tirocinio  presso  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      f) punti 2,00 per il servizio prestato quale  research  officer
presso le sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in  materia
di immigrazione, protezione internazionale  e  liberale  circolazione
nell'Unione europea, nell'ambito  del  Piano  operativo  dell'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo - EASO; 
    3. Salvo quanto specificato al successivo art. 8, il possesso dei
titoli di cui al  comma  2  deve  essere  documentato  esclusivamente
mediante autocertificazione tramite il sistema "Step-One 2019".  Ogni
incompletezza dei  dati  e  delle  autocertificazioni  ivi  richiesti
cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo.  L'indicazione  di
dati non corretti comporta la esclusione dal concorso. 
    4. Formez PA trasmette alla commissione esaminatrice gli  elenchi
dei candidati  in  ordine  decrescente  di  punteggio,  distinti  per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con  il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e con l'indicazione
del  titolo  di  studio  dichiarato  dai  candidati  ai  fini   della
partecipazione al concorso. Per ciascuno dei codici  di  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, la commissione esaminatrice redige
una graduatoria preliminare relativa  ai  punteggi  conseguiti  nella
valutazione dei titoli e formata tenendo  conto  delle  quote  per  i
candidati in possesso della laurea  in  economia  e  commercio  o  in
scienze  politiche.  Tale  graduatoria  e'  pubblicata  sul   sistema
"Step-One 2019", con indicazione dell'ammissione o  meno  alla  prova
scritta. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni  effetto
di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni. 
    5. Sul sistema "Step-One 2019" e sul  sito  del  Ministero  della
giustizia,  almeno  dieci  giorni  prima  del  suo  svolgimento,   e'
pubblicato il diario delle prove  scritte,  con  l'indicazione  della
sede e dell'ora in cui si svolgera' la prova, le  modalita'  del  suo
svolgimento, il numero di quesiti, la durata della prova,  i  criteri
di attribuzione  dei  punteggi,  le  misure  a  tutela  della  salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    6. Eventuali ulteriori prescrizioni  specifiche  in  ordine  alla
prova potranno  essere  disposte  dalla  commissione  esaminatrice  e
comunicate tramite pubblicazione sul sistema "Step-One  2019"  e  sul
sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova scritta. 
    8. I candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  scritta  devono
presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita,
nel pieno rispetto di ogni misura socio-sanitaria di  contrasto  alla
pandemia e di prevenzione del contagio  da  Covid-19  disposta  dalle
competenti autorita', con un  valido  documento  di  riferimento,  il
codice fiscale e la ricevuta, anche in formato  digitale,  rilasciata
dal sistema "Step-One 2019" al  momento  della  compilazione  on-line
della domanda. 
    9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta  nella
data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a
forza maggiore, nonche' la violazione  delle  misure  per  la  tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui
ai commi 5 e 8, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 7 Prova scritta

				Art. 7 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La prova scritta, unica per tutti i codici di concorso di  cui
all'art. 1, comma 1,  consiste  in  un  test  di quaranta  quesiti  a
risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti,  con  un
punteggio massimo attribuibile di trenta punti. 
    2. La prova si intende superata  se  e'  raggiunto  il  punteggio
minimo di 21/30 ed e' volta a verificare la conoscenza delle seguenti
materie: 
      diritto pubblico; 
      ordinamento giudiziario; 
      lingua inglese. 
    3. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +0,75 punto; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta sbagliata: - 0,375 punti. 
    4. La prova scritta potra' svolgersi presso sedi  decentrate  che
saranno indicate con le modalita' di cui all'art. 4. 
    5. Durante la prova,  i  candidati  non  possono  in  alcun  modo
comunicare tra loro e non possono  introdurre  nella  sede  di  esame
carta da scrivere,  pubblicazioni,  raccolte  normative,  vocabolari,
testi e appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari  e  qualsiasi
dispositivo idoneo alla memorizzazione o alla trasmissione  di  dati.
La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta la
immediata  esclusione  dal  concorso  da  parte   della   commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza. 
    6.  La  prova   scritta   e'   svolta   esclusivamente   mediante
strumentazione  informatica  e  piattaforme  digitali.  I   candidati
ammessi  a  sostenere  la  prova  hanno  a   disposizione   strumenti
informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per  la  prova,
il sistema interrompe la procedura ed acquisisce  definitivamente  le
risposte fornite dal candidato sino a quel momento, ferma restando la
possibilita' per il candidato di correggere le  risposte  gia'  date,
sino alla acquisizione definitiva. 
    7. La correzione  degli  elaborati  da  parte  della  commissione
esaminatrice  avviene  utilizzando  strumenti   informatici   e   con
modalita' idonee ad assicurare l'anonimato del candidato.  Una  volta
terminata la correzione  di  tutti  gli  elaborati  ed  attribuiti  i
relativi punteggi, la commissione esaminatrice procede con  modalita'
digitali alle operazioni di scioglimento dell'anonimato.

Art. 8 Graduatorie definitive di merito

				Art. 8 
 
                  Graduatorie definitive di merito 
 
    1. Dopo  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  la  commissione
esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art.  1,
comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di  merito,  sulla
base del  punteggio  complessivo  conseguito  nella  valutazione  dei
titoli e riportato nella prova scritta,  tenuto  conto  altresi'  dei
titoli di riserva di cui all'art. 1, anche relativi alle quote per  i
candidati in possesso della laurea  in  economia  e  commercio  o  in
scienze politiche o titoli equipollenti e equiparate, e dei titoli di
preferenza di cui all'art. 9. La commissione esaminatrice provvedera'
ad acquisire, anche a campione, ogni utile riscontro  documentale  di
quanto allegato dai candidati, con le modalita' che saranno  indicate
sul       sistema       "Step-One       2019",        sul        sito
http://riqualificazione.formez.it e  sul  sito  del  Ministero  della
giustizia.  Ogni  difformita'  rispetto   ai   modelli   dichiarativi
prescritti dalla commissione esaminatrice e  ogni  incompletezza  dei
dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento  del  titolo  e
del relativo punteggio. 
    2. Qualora, nelle graduatorie dei singoli codici di  concorso  di
cui all'art. 1, comma 1, non risultino idonei in numero sufficiente a
coprire la quota riservata ai candidati in possesso della  laurea  in
economia e commercio o in scienze politiche o titoli  equipollenti  o
equiparati, i posti  residui  sono  attribuiti  mediante  scorrimento
degli idonei utilmente collocati nella graduatoria dei  candidati  in
possesso della laurea in scienze dei servizi giuridici o  diploma  di
laurea  o   laurea   specialistica   in   giurisprudenza   o   laurea
specialistica   in   teoria   e   tecniche   della    normazione    e
dell'informazione giuridica. Analogamente,  qualora,  nelle  medesime
graduatorie, non risultino idonei in numero sufficiente a  coprire  i
posti destinati ai candidati in possesso della laurea in scienze  dei
servizi giuridici o diploma  di  laurea  o  laurea  specialistica  in
giurisprudenza o laurea specialistica  in  teoria  e  tecniche  della
normazione  e  dell'informazione  giuridica,  i  posti  residui  sono
attribuiti aumentando in proporzione la quota riservata ai  candidati
in possesso della  laurea  in  economia  e  commercio  o  in  scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati. Nel caso le graduatorie
risultassero ancora incapienti, l'amministrazione giudiziaria  potra'
coprire i posti  non  ancora  assegnati  mediante  scorrimento  delle
graduatorie degli idonei non vincitori  del  distretto  piu'  vicino,
individuato ai sensi dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n.  80
del 2021, in corso di conversione. 
    3.  La  Commissione  RIPAM,   su   proposta   della   commissione
esaminatrice valida le graduatorie definitive di merito.

Art. 9 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli

				Art. 9 
 
Titoli di preferenza a parita' di merito ed a  parita'  di  merito  e
                               titoli 
 
    1. Ai fini della formulazione  della  graduatoria  definitiva  di
merito, a parita' di merito, ai sensi dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      i. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
      v. gli orfani di guerra; 
      vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
      viii. i feriti in combattimento; 
      ix. gli insigniti di croce di guerra o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      x.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      xii. i figli dei mutilati e degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      xvi. coloro che abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia; 
      xviii. i coniugati ed i non coniugati con  riguardo  al  numero
dei figli a carico; 
      xix. gli invalidi e i mutilati civili; 
      xx. i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      i. l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'ufficio per  il  processo,  ai  sensi  dell'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, come modificato dall'art.  50  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
      ii. l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
      iii. l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il  tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    3. A parita' di merito e di titoli, ai sensi del  citato  art.  5
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  487  del  2020,  la
preferenza e' determinata: 
      i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      ii. dall'aver prestato lodevole servizio nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    5. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter  essere  oggetto
di valutazione devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  del
temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione  ed
espressamente menzionati nella stessa. 
    6. Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1,  il  possesso  dei
titoli  di  cui  al  presente  articolo   deve   essere   documentato
esclusivamente mediante la autocertificazione sul  sistema  "Step-One
2019".  Ogni  difformita'  rispetto  alle   suddette   modalita'   di
documentazione e ogni incompletezza dei dati  richiesti  cagioneranno
il mancato riconoscimento  del  titolo.  L'indicazione  di  dati  non
corretti comporta la esclusione dal concorso.

Art. 10 Validazione e pubblicita' delle graduatorie definitive di merito. Comunicazione dell'esito del concorso

				Art. 10 
 
  Validazione e pubblicita' delle graduatorie definitive di merito. 
                Comunicazione dell'esito del concorso 
 
    1. La Commissione RIPAM dichiara vincitori del concorso, sino  ad
esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con  i  requisiti
di  ammissione  previsti,  i  candidati  utilmente  collocati   nelle
graduatorie definitive di merito per ciascuno dei codici di  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, tenuto conto delle riserve dei posti e, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza  previsti  dalle  vigenti
disposizioni. 
    2. Le  graduatorie  definitive  di  merito  sono  pubblicate  sul
sistema "Step-One 2019", sul sito http://riqualificazione.formez.it e
sul sito  del  Ministero  della  giustizia.  L'avviso  relativo  alla
avvenuta pubblicazione delle predette graduatorie e' pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami". 
    3. Ogni comunicazione ai candidati e'  in  ogni  caso  effettuata
mediante pubblicazione di  specifici  avvisi  sul  sistema  "Step-One
2019" e sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    4. Mediante avviso sul sistema "Step-One 2019 "  e  sul  sito  del
Ministero della giustizia sono rese note le modalita' di scelta per i
diversi posti messi a concorso nei  singoli  distretti  di  Corte  di
appello.

Art. 11 Accesso agli atti

				Art. 11 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge e  del  "Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti  formati  o
detenuti  da  Formez  PA  e  a  quelli  oggetto  di   pubblicazione",
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it 
    2.  Ai  candidati  che  sosterranno  la   prova   scritta   sara'
consentito, mediante l'apposita procedura telematica  "atti  on-line"
disponibile sul sistema "Step-One 2019", accedere per via  telematica
agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente  procedura,  il  candidato  previamente   ed   espressamente
autorizza, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso  da
parte di altri partecipanti in relazione  agli  atti  della  presente
procedura  di  reclutamento,  anche  facenti  parte   del   fascicolo
concorsuale del candidato medesimo,  la  visione  e  l'estrazione  di
copie degli atti suddetti e in  ogni  caso  l'evasione  da  parte  di
Formez PA delle suddette eventuali rituali richieste ostensive. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on-line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota prevista dal suddetto del "Regolamento  per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli
oggetto     di     pubblicazione",     disponibile      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it_secondo le modalita' ivi previste. 
    5. Il responsabile unico del  procedimento  e'  il  dirigente  di
Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

				Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le  finalita'
connesse all'espletamento della procedura stessa e per le  successive
attivita'  inerenti  l'eventuale  procedimento  di  assunzione,   nel
rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati  e
possono essere trattati e conservati,  nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi  informatici/cartacei  per  i   necessari   adempimenti   che
competono alla Commissione RIPAM, alla commissione esaminatrice e  al
Ministero della giustizia,  in  ordine  alle  procedure  selettive  e
assunzionali, nonche' per adempiere a specifici obblighi  imposti  da
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati e'  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in  questione  sono  trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei dati  e'  il  Ministero  della
giustizia - Direzione generale del personale e della  formazione  del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi,  in  persona  del  direttore  generale   pro   tempore.   Il
responsabile  del  trattamento  e'  Formez  PA,  con  sede  legale  e
amministrativa in viale Marx n. 15 -  00137  Roma  e,  per  esso,  il
dirigente dell'Area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento  sono
le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez
PA nell'ambito della procedura medesima. 
    6. I dati personali possono essere comunicati ad altri  soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento ovvero dal presente bando. 
    7. I dati personali possono  essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. 
    8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli  15
e seguenti dello stesso:  l'accesso  ai  propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato  puo'  altresi',  esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13 Assunzione in servizio

				Art. 13 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. 
    2. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  oggetto  del
presente bando saranno assunti a tempo determinato,  con  riserva  di
controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda,  secondo
la disciplina vigente al momento  dell'immissione  in  servizio,  nel
profilo  di  addetto  all'ufficio  per  il  processo  nel   personale
dell'Amministrazione  giudiziaria,  Area  funzionale  Terza,   fascia
economica F1. 
    3. Il rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  e'  instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in  regime  di
tempo pieno della durata di due anni e sette mesi, sulla  base  della
preferenza di sede espressa  dai  vincitori  secondo  l'ordine  delle
singole graduatorie finali di merito di cui all'art. 10. 
    4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei  vincitori,  o
di  dichiarazione  di  decadenza  dei   medesimi,   subentreranno   i
successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.

Art. 14 Norme di salvaguardia

				Art. 14 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto conto della specialita' della  procedura  alla  luce
della delega ex art. 35, comma 5, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi del
Ministero della giustizia. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
    5. L'amministrazione della giustizia si riserva analoga facolta',
disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima,
in  caso  di  accertata  mancanza,  originaria  o  sopravvenuta,  dei
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. 
      Roma, 4 agosto 2021 
 
             Per il Dipartimento della funzione pubblica 
                                Fiori 
 
           Per il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    Per il Ministero dell'interno 
                               Nicolo'

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