MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Indizione della sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale Sessione 2024. (24E05564)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 06-08-2024

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Indizione della sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale Sessione 2024. (24E05564)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • Data: 06-08-2024
  • Scadenza: 05-09-2024

Art. 1 Esame di idoneita' professionale revisione legale

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
    Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,
recante  attuazione  della  direttiva   2006/43/CE,   relativa   alle
revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti  consolidati  e
successive modificazioni ed integrazioni, che modifica  le  direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 
    Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 145
del 20 giugno  2012  e  n.  146  del  25  giugno  2012,  adottati  in
attuazione degli articoli 2, 3, 6 e  7  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della  direttiva  2006/43/CE,
relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE; 
    Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
    Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,  lettera
e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  26  giugno
2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato -  Ispettorato  generale  di  finanza,  la  competenza  a
svolgere i compiti attribuiti  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze dal  decreto  legislativo  n.  39  del  2010  in  materia  di
revisione legale dei conti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,  concernente
il testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    concernente     il     codice
dell'amministrazione digitale; 
    Visto, in particolare, il decreto ministeriale del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 19 gennaio 2016, n. 16, concernente il "Regolamento di attuazione
della disciplina legislativa dell'esame  di  idoneita'  professionale
per  l'abilitazione  all'esercizio  della  revisione  legale",   come
modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2023, n. 71; 
    Ritenuto di dover indire per l'anno 2024 la  sessione  dell'esame
di idoneita' per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale; 
    Acquisita  la  preventiva  intesa  all'indizione  dell'esame   in
discorso da parte del Ministero  della  giustizia  con  nota  del  17
luglio 2024, prot. n. 150385; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
          Esame di idoneita' professionale revisione legale 
 
 
    1. E' indetta una sessione d'esame di idoneita' professionale per
l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 
    2. Con successivo avviso,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -
del giorno 20d icembre 2024, almeno trenta giorni prima  della  prima
prova scritta, verra' data comunicazione della data, dell'ora e della
sede in cui le prove avranno luogo. Tale comunicazione  avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti e,  pertanto,  i  candidati  che  non
avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione  dalla  prova  di
esame, entro il termine di cui all'art. 4, comma  3,  sono  tenuti  a
presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e
nell'ora indicati.

Art. 2 Presentazione della domanda

				Art. 2 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
 
    1. La domanda di ammissione  alle  prove  d'esame  e'  presentata
esclusivamente  via  internet,   attraverso   apposita   applicazione
informatica          resa          disponibile          all'indirizzo
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it e seguendo le  istruzioni  ivi
specificate. 
    2. La procedura di compilazione on-line dovra' essere  completata
entro le ore 23,59 del trentesimo giorno, decorrente  dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª  Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami".  Il
termine per la  presentazione  della  domanda,  ove  cada  in  giorno
festivo, e' prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. La
data  di  presentazione  on-line  della  domanda  di   partecipazione
all'esame e' certificata dal sistema informatico  che,  allo  scadere
del  termine  utile  per  la  presentazione,  non  consentira'   piu'
l'accesso   all'applicazione   informatica   predetta.   Il   sistema
informatico rilascia  il  numero  identificativo  e  la  ricevuta  di
avvenuta  iscrizione  all'esame  che  il  candidato  deve   stampare,
sottoscrivere   con   firma   autografa   e    consegnare    all'atto
dell'identificazione il giorno della prima prova scritta,  unitamente
a copia di  un  valido  documento  di  identita'.  Alla  ricevuta  di
avvenuta iscrizione all'esame, il candidato deve,  altresi',  apporre
la marca da bollo nella misura di euro 16,00. 
    3. All'atto della compilazione della  domanda,  il  candidato  e'
tenuto al versamento on-line - tramite il nodo  dei  pagamenti  delle
pubbliche amministrazioni denominato "pagoPA" accessibile nella  fase
di compilazione del modulo di iscrizione  -  del  contributo  per  le
spese di esame di cui all'art. 3, comma 6, del  decreto  ministeriale
del  19  gennaio  2016 ,  n.  63   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, nella misura di euro 100,00.

Art. 3 Contenuto della domanda

				Art. 3 
 
 
                       Contenuto della domanda 
 
 
    1. Nella domanda, i candidati, sotto la propria  responsabilita',
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000, dichiarano: 
      a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 
      b) il luogo  di  residenza  o  domicilio  (indirizzo  completo,
comune e  codice  di  avviamento  postale)  e  l'indirizzo  di  Posta
elettronica certificata o il domicilio digitale; 
      c)  di  aver  conseguito  un  diploma  di  laurea  tra   quelli
individuati all'art. 2 del decreto del 20 giugno 2012, n. 145, ed  in
particolare: 
        laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270:  scienze
dell'economia e della gestione aziendale (L 18) - scienze  economiche
(L 33); laurea magistrale appartenenti a una della seguenti classi ai
sensi del decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270:  scienze
dell'economia (LM 56), scienze economiche aziendali (LM 77),  finanza
(LM 16), scienze della  politica  (LM  62),  scienze  economiche  per
l'ambiente  e  la  cultura   (LM   76),   scienze   delle   pubbliche
amministrazioni (LM 63), giurisprudenza (LMG/01), scienze statistiche
(LM 82), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83); 
        classi di laurea previste dal decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e
successive modificazioni ed integrazioni; 
        diploma di laurea conseguito secondo il  vecchio  ordinamento
in  economia  e  commercio,   statistica,   giurisprudenza,   scienze
politiche, scienze  delle  pubbliche  amministrazioni,  ovvero  altro
diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree  di  cui
alla lettera b) e' determinata dal decreto  interministeriale  del  5
maggio 2004, pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 196 del 21 agosto 2004 ; 
        titolo di studio conseguito all'estero  riconosciuto  secondo
le vigenti disposizioni. Sara' cura  del  richiedente  dimostrare  la
suddetta  equipollenza  mediante  l'indicazione  degli  estremi   del
provvedimento che la riconosca; 
        per i soli soggetti di cui all'art.  2,  commi  2  e  3,  del
decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, e' ammesso  il  possesso
del titolo di studio previsto dall'art. 3, comma 2, lettera  a),  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 
      d) di essere in possesso dell'attestato di  compiuto  tirocinio
previsto dall'art. 16 del decreto del 20 giugno 2012, n. 146,  ovvero
di  produrre,  nelle  more  del  rilascio  da  parte  del   Ministero
dell'economia e delle finanze dell'attestato di  compiuto  tirocinio,
una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  445  del  2000,  con  la  quale  il
candidato attesta il regolare assolvimento  di  quanto  previsto  dal
sopra citato regolamento;  per  i  soggetti  che  hanno  regolarmente
completato  il  tirocinio  previsto  dall'art.  5  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6  marzo  1998,  n.  99,  e'  ammessa  la
dichiarazione  di  essere  in  possesso  dell'attestato  di  compiuto
tirocinio rilasciato ai sensi dell'art. 14 del menzionato decreto del
Presidente della Repubblica n. 99/1998. Non costituiscono, in  nessun
caso, attestazioni di compiuto tirocinio le  dichiarazioni  rese  dai
"domini" presso i quali il tirocinio e' svolto; 
      e) (eventualmente) di aver diritto: 
        i) all'esonero dalle  prove  scritte  previste  dall'art.  5,
comma 1, lettere a) e b), del decreto del 19  gennaio  2016,  n.  63,
nonche' dalle corrispondenti materie della prova  orale,  in  ragione
del superamento dell'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47  del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; 
        ii) all'esonero dalla prova  scritta  prevista  dall'art.  5,
comma 1, lettera b), del decreto del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 gennaio
2016, n. 63, nonche' dalle corrispondenti materie della prova  orale,
in quanto gia' abilitati all'esercizio della professione di avvocato; 
      f) di aver effettuato il versamento relativo al contributo  per
le spese di esame di euro 100,00 di cui  all'art.  3,  comma  6,  del
decreto  ministeriale  19  gennaio   2016,   n.   63   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  secondo   le   modalita'   indicate
nell'art. 2, comma 3,  del  presente  bando.  Qualora  alla  data  di
scadenza del termine utile per la  presentazione  delle  domande  non
fosse ancora pubblicato l'esito delle prove scritte della sessione di
esame 2023, ai candidati della citata sessione 2023 che hanno inviato
istanza di partecipazione anche alla sessione 2024 e che, una volta a
conoscenza dell'esito positivo delle prove scritte ovvero della prova
orale,  non  intendano  partecipare  alla   sessione   2024,   verra'
restituito, previa presentazione  di  apposita  istanza  al  seguente
indirizzo:  registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it   l'importo   del
contributo per le spese di esame. 
    2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore
di  autocertificazione.  Il  candidato  dichiara,  sotto  la  propria
responsabilita',  che  quanto  affermato  nel   modulo   di   domanda
corrisponde a verita' e di essere a conoscenza di  quanto  prescritto
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, sulla responsabilita' penale cui puo'  andare  incontro
in caso di dichiarazioni mendaci. 
    3. Nel  caso  non  sia  possibile  ricorrere  alle  dichiarazioni
sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica  del
28 dicembre 2000, n. 445, copie dei documenti attestanti il  possesso
delle condizioni di cui alle lettere  c),  d)  ed  e)  del  comma  1,
dovranno  essere  prodotte  unicamente  a  mezzo  PEC  all'indirizzo:
registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it  entro  e  non  oltre   venti
giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma 2. 
    4. Ogni variazione di indirizzo PEC ed ogni  altra  comunicazione
devono   essere   trasmesse   alla   segreteria   della   commissione
esaminatrice  per  l'esame  di  idoneita'  professionale,  presso  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di  finanza  -
piazza Dalmazia n. 1 -  00198  Roma,  esclusivamente  a  mezzo  Posta
elettronica certificata.

Art. 4 Termini e modalita'

				Art. 4 
 
 
                         Termini e modalita' 
 
 
    1. I requisiti di ammissione all'esame  devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    2. Non saranno prese  in  considerazione  le  domande  presentate
oltre il termine indicato all'art. 2 del presente bando,  nonche'  le
domande incomplete o irregolari, ovvero  prive  della  documentazione
richiesta dall'art. 3. 
    3. La commissione  esaminatrice  verifica  la  regolarita'  delle
domande di ammissione. I candidati non ammessi e quelli che non hanno
diritto   all'esonero   parziale   richiesto   riceveranno   apposita
comunicazione per mezzo PEC. L'elenco  degli  ammessi  e'  depositato
almeno  venti  giorni  prima  dell'inizio  delle  prove   presso   la
segreteria    della    commissione    e    pubblicati    sul     sito
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it 
    4. La commissione esaminatrice  puo'  disporre  l'esclusione  dei
candidati in qualsiasi momento della procedura dell'esame, ove  venga
accertata, anche a campione,  la  mancanza  dei  requisiti.  Qualora,
anche a seguito del superamento delle prove d'esame,  si  accerti  la
mancanza  dei  requisiti  di  ammissione  alla  prova  di   idoneita'
professionale,  l'amministrazione  si  riserva   di   non   ammettere
l'iscrizione nel registro  dei  revisori  legali  o  di  disporne  la
cancellazione. 
    5. I candidati disabili devono dichiarare di essere portatori  di
handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al fine di avvalersi  dei
benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104  e
dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.  68,  richiedere
gli  ausili  e  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  necessari  per  lo
svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio
della  domanda  cartacea,  i  medesimi  dovranno  trasmettere  idonea
certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto
richiesto nella domanda. Al fine di consentire all'amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi  e  gli  strumenti,  la  certificazione
medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre
venti giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art.  2,
comma 2, del presente bando. 
    6. I candidati sono identificati  al  momento  dell'ingresso  nei
locali ove si svolgono le prove d'esame attraverso  idoneo  documento
di identita' personale in corso di validita'. Il  candidato  che  non
sia in possesso di idoneo documento di identita' e della ricevuta  di
iscrizione  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  non  e'  ammesso   allo
svolgimento delle prove. 
    7.  E'  ammessa  la  consultazione  di  testi   legislativi   non
commentati e preventivamente autorizzati dalla commissione, ai  sensi
dell'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale del 19  gennaio  2016,
n. 63 e successive modificazioni ed  integrazioni,  che  i  candidati
presenteranno prima dell'inizio delle prove scritte, curando  che  su
ciascuno dei testi sia indicato il cognome, nome, il luogo e la  data
di nascita del candidato  cui  si  riferiscono.  Non  e'  ammessa  la
consultazione dei principi  professionali  di  riferimento,  ove  non
contenuti in testi legislativi ufficiali.

Art. 5 Programma di esame

				Art. 5 
 
 
                         Programma di esame 
 
 
    1. L'esame consiste in tre prove  scritte  ed  una  prova  orale,
secondo le seguenti modalita': 
      a) la prima prova scritta consiste  nella  risoluzione  di  tre
quesiti a risposta aperta  di  lunghezza  massima  di  trenta  righe,
vertenti, nell'insieme, sulle materie scelte tra  quelle  di  seguito
indicate: 
        contabilita' generale; 
        contabilita' analitica e di gestione; 
        disciplina  del  bilancio  di  esercizio   e   del   bilancio
consolidato; 
        principi contabili nazionali e internazionali; 
        analisi finanziaria; 
        informatica e sistemi operativi; 
        economia politica, aziendale e finanziaria; 
        principi fondamentali di gestione finanziaria; 
        matematica e statistica; 
      b) la seconda prova scritta consiste nella risoluzione  di  tre
quesiti a risposta aperta  di  lunghezza  massima  di  trenta  righe,
vertenti, nell'insieme, sulle materie scelte tra  quelle  di  seguito
indicate: 
        diritto civile e commerciale; 
        diritto societario; 
        diritto fallimentare; 
        diritto tributario; 
        diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
      c) la terza prova scritta  comprende  un  quesito  a  contenuto
pratico attinente le materie di seguito indicate: 
        gestione del rischio e controllo interno; 
        principi di revisione nazionali e internazionali; 
        disciplina della revisione legale; 
        deontologia professionale e indipendenza; 
        tecnica professionale della revisione. 
    2. Le prove scritte di cui al comma  1,  si  svolgeranno  in  due
giornate di esame. La prima giornata di  esame  sara'  dedicata  alle
prove di cui al  comma  1,  lettere  a)  e  b)  per  le  quali  sara'
assegnato, per ciascuna di esse, un tempo massimo di due  ore.  Nella
seconda giornata di esame si svolgera' la prova di cui  al  comma  1,
lettera c), per la cui risoluzione sara' assegnato un  tempo  massimo
di tre ore. 
    3. La prova orale  vertera'  sulle  materie,  scelte  tra  quelle
indicate nell'art. 1,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  del  19
gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma
restando la disciplina degli esoneri di cui all'art.  11  del  citato
decreto.

Art. 6 Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

				Art. 6 
 
 
        Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame 
 
 
    1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che  hanno  ottenuto
un punteggio pari o  superiore  a  diciotto  trentesimi  di  voto  in
ciascuna prova scritta. Per la valutazione  degli  elaborati  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), si terra' conto della media dei
voti  riportati  in  ciascun  quesito.  L'elenco  degli  ammessi   e'
sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed e' depositato  presso
la segreteria della commissione esaminatrice. 
    2. Ai candidati ammessi alla prova orale e'  data  comunicazione,
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso  per  la
presentazione alla prova orale e' recapitato al candidato, presso uno
dei  contatti  indicati  nel  modulo  di  domanda  di  ammissione   e
preferibilmente a mezzo PEC, almeno trenta giorni  prima  della  data
fissata per la prova stessa. 
    3. Le prove orali si svolgono  in  un'aula  aperta  al  pubblico,
ovvero  in  videoconferenza  attraverso   l'utilizzo   di   strumenti
informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione  di  soluzioni
tecniche   che    assicurino    la    pubblicita'    della    stessa,
l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilita' e ferma restando la presenza, presso la sede
della  prova  di  esame,  del  segretario  della  commissione  e  del
candidato da esaminare. La prova orale completa non puo' avere durata
superiore a sessanta minuti. 
    4. Al termine di ciascuna  prova  orale  la  commissione  d'esame
delibera  la  votazione  da  assegnare  al  candidato,  che   ottiene
l'idoneita' se raggiunge almeno i ventuno  trentesimi  di  voto.  Del
voto complessivamente riportato e' data comunicazione al candidato al
termine della prova. 
    5. Al termine della  sessione  d'esame  la  commissione  pubblica
l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di  coloro  che  hanno
superato  l'esame  con  il  voto  complessivamente  riportato.  Detto
elenco, a firma del Presidente e del segretario, e' depositato presso
la segreteria della commissione esaminatrice e  pubblicato  sul  sito
della revisione legale https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it

Art. 7 Commissione esaminatrice

				Art. 7 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice e' nominata secondo  le  modalita'
previste dall'art. 4 del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n.
63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

				Art. 8 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  13  del  regolamento  UE  2016/679,  il
trattamento dei dati personali  forniti  dai  candidati  in  sede  di
partecipazione alle prove  di  idoneita'  professionale,  o  comunque
acquisiti   a   tal   fine   dall'amministrazione,   e'   finalizzato
all'espletamento  delle  attivita'   necessarie   per   il   corretto
svolgimento delle prove stesse. 
    2.  Il  trattamento   sara'   curato   dal   personale   preposto
all'espletamento delle attivita' per lo svolgimento delle prove,  con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e  nei  limiti
necessari per perseguire  le  predette  finalita'.  I  predetti  dati
potranno essere  comunicati  a  terzi  limitatamente  alla  eventuale
fornitura di specifici servizi elaborativi connessi allo  svolgimento
delle prove attitudinali. 
    3. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  la  normale
esecuzione  delle  attivita'  e  la  loro  mancata  indicazione  puo'
precluderne il trattamento  e  comportare  l'esclusione  dalla  prova
attitudinale. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i  diritti  di  cui  al  citato
regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere  ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica,  l'aggiornamento  e
la cancellazione se erronei,  incompleti  o  raccolti  in  violazione
della legge, nonche'  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.

Art. 9 Norma di salvaguardia

				Art. 9 
 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non disciplinato dal presente  decreto  si  applica
quanto previsto dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63 e
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 103  del  4
maggio 2016. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e
sul   sito   internet   della    revisione    legale    all'indirizzo
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it 
      Roma, 22 luglio 2024  
 
                                   Il Ragioniere generale dello Stato 
                                                Mazzotta

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