- Home →
- Amministrazioni centrali →
- Sezione Concorsi →
- Gazzetta Ufficiale n. 63 del 06-08-2024 →
- Atto numero 24E05564 del 06-08-2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Indizione della sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale Sessione 2024. (24E05564)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 06-08-2024
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Indizione della sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale Sessione 2024. (24E05564)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Data: 06-08-2024
- Scadenza: 05-09-2024
Art. 1 Esame di idoneita' professionale revisione legale
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e
successive modificazioni ed integrazioni, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 145
del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in
attuazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera
e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno
2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle
finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di
revisione legale dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il codice
dell'amministrazione digitale;
Visto, in particolare, il decreto ministeriale del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 19 gennaio 2016, n. 16, concernente il "Regolamento di attuazione
della disciplina legislativa dell'esame di idoneita' professionale
per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale", come
modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2023, n. 71;
Ritenuto di dover indire per l'anno 2024 la sessione dell'esame
di idoneita' per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
Acquisita la preventiva intesa all'indizione dell'esame in
discorso da parte del Ministero della giustizia con nota del 17
luglio 2024, prot. n. 150385;
Decreta:
Art. 1
Esame di idoneita' professionale revisione legale
1. E' indetta una sessione d'esame di idoneita' professionale per
l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
2. Con successivo avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" -
del giorno 20d icembre 2024, almeno trenta giorni prima della prima
prova scritta, verra' data comunicazione della data, dell'ora e della
sede in cui le prove avranno luogo. Tale comunicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non
avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di
esame, entro il termine di cui all'art. 4, comma 3, sono tenuti a
presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e
nell'ora indicati.
Art. 2 Presentazione della domanda
Art. 2
Presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione alle prove d'esame e' presentata
esclusivamente via internet, attraverso apposita applicazione
informatica resa disponibile all'indirizzo
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it e seguendo le istruzioni ivi
specificate.
2. La procedura di compilazione on-line dovra' essere completata
entro le ore 23,59 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Il
termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, e' prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. La
data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
all'esame e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la presentazione, non consentira' piu'
l'accesso all'applicazione informatica predetta. Il sistema
informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di
avvenuta iscrizione all'esame che il candidato deve stampare,
sottoscrivere con firma autografa e consegnare all'atto
dell'identificazione il giorno della prima prova scritta, unitamente
a copia di un valido documento di identita'. Alla ricevuta di
avvenuta iscrizione all'esame, il candidato deve, altresi', apporre
la marca da bollo nella misura di euro 16,00.
3. All'atto della compilazione della domanda, il candidato e'
tenuto al versamento on-line - tramite il nodo dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni denominato "pagoPA" accessibile nella fase
di compilazione del modulo di iscrizione - del contributo per le
spese di esame di cui all'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale
del 19 gennaio 2016 , n. 63 e successive modificazioni ed
integrazioni, nella misura di euro 100,00.
Art. 3 Contenuto della domanda
Art. 3
Contenuto della domanda
1. Nella domanda, i candidati, sotto la propria responsabilita',
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, dichiarano:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il luogo di residenza o domicilio (indirizzo completo,
comune e codice di avviamento postale) e l'indirizzo di Posta
elettronica certificata o il domicilio digitale;
c) di aver conseguito un diploma di laurea tra quelli
individuati all'art. 2 del decreto del 20 giugno 2012, n. 145, ed in
particolare:
laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: scienze
dell'economia e della gestione aziendale (L 18) - scienze economiche
(L 33); laurea magistrale appartenenti a una della seguenti classi ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: scienze
dell'economia (LM 56), scienze economiche aziendali (LM 77), finanza
(LM 16), scienze della politica (LM 62), scienze economiche per
l'ambiente e la cultura (LM 76), scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM 63), giurisprudenza (LMG/01), scienze statistiche
(LM 82), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
classi di laurea previste dal decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e
successive modificazioni ed integrazioni;
diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento
in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze
politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero altro
diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui
alla lettera b) e' determinata dal decreto interministeriale del 5
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 196 del 21 agosto 2004 ;
titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto secondo
le vigenti disposizioni. Sara' cura del richiedente dimostrare la
suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del
provvedimento che la riconosca;
per i soli soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del
decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, e' ammesso il possesso
del titolo di studio previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
d) di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio
previsto dall'art. 16 del decreto del 20 giugno 2012, n. 146, ovvero
di produrre, nelle more del rilascio da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze dell'attestato di compiuto tirocinio,
una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il
candidato attesta il regolare assolvimento di quanto previsto dal
sopra citato regolamento; per i soggetti che hanno regolarmente
completato il tirocinio previsto dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e' ammessa la
dichiarazione di essere in possesso dell'attestato di compiuto
tirocinio rilasciato ai sensi dell'art. 14 del menzionato decreto del
Presidente della Repubblica n. 99/1998. Non costituiscono, in nessun
caso, attestazioni di compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dai
"domini" presso i quali il tirocinio e' svolto;
e) (eventualmente) di aver diritto:
i) all'esonero dalle prove scritte previste dall'art. 5,
comma 1, lettere a) e b), del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63,
nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale, in ragione
del superamento dell'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
ii) all'esonero dalla prova scritta prevista dall'art. 5,
comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 gennaio
2016, n. 63, nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale,
in quanto gia' abilitati all'esercizio della professione di avvocato;
f) di aver effettuato il versamento relativo al contributo per
le spese di esame di euro 100,00 di cui all'art. 3, comma 6, del
decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63 e successive
modificazioni ed integrazioni, secondo le modalita' indicate
nell'art. 2, comma 3, del presente bando. Qualora alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non
fosse ancora pubblicato l'esito delle prove scritte della sessione di
esame 2023, ai candidati della citata sessione 2023 che hanno inviato
istanza di partecipazione anche alla sessione 2024 e che, una volta a
conoscenza dell'esito positivo delle prove scritte ovvero della prova
orale, non intendano partecipare alla sessione 2024, verra'
restituito, previa presentazione di apposita istanza al seguente
indirizzo: registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it l'importo del
contributo per le spese di esame.
2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore
di autocertificazione. Il candidato dichiara, sotto la propria
responsabilita', che quanto affermato nel modulo di domanda
corrisponde a verita' e di essere a conoscenza di quanto prescritto
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci.
3. Nel caso non sia possibile ricorrere alle dichiarazioni
sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, copie dei documenti attestanti il possesso
delle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1,
dovranno essere prodotte unicamente a mezzo PEC all'indirizzo:
registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it entro e non oltre venti
giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma 2.
4. Ogni variazione di indirizzo PEC ed ogni altra comunicazione
devono essere trasmesse alla segreteria della commissione
esaminatrice per l'esame di idoneita' professionale, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza -
piazza Dalmazia n. 1 - 00198 Roma, esclusivamente a mezzo Posta
elettronica certificata.
Art. 4 Termini e modalita'
Art. 4
Termini e modalita'
1. I requisiti di ammissione all'esame devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre il termine indicato all'art. 2 del presente bando, nonche' le
domande incomplete o irregolari, ovvero prive della documentazione
richiesta dall'art. 3.
3. La commissione esaminatrice verifica la regolarita' delle
domande di ammissione. I candidati non ammessi e quelli che non hanno
diritto all'esonero parziale richiesto riceveranno apposita
comunicazione per mezzo PEC. L'elenco degli ammessi e' depositato
almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove presso la
segreteria della commissione e pubblicati sul sito
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it
4. La commissione esaminatrice puo' disporre l'esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura dell'esame, ove venga
accertata, anche a campione, la mancanza dei requisiti. Qualora,
anche a seguito del superamento delle prove d'esame, si accerti la
mancanza dei requisiti di ammissione alla prova di idoneita'
professionale, l'amministrazione si riserva di non ammettere
l'iscrizione nel registro dei revisori legali o di disporne la
cancellazione.
5. I candidati disabili devono dichiarare di essere portatori di
handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al fine di avvalersi dei
benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere
gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo
svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio
della domanda cartacea, i medesimi dovranno trasmettere idonea
certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto
richiesto nella domanda. Al fine di consentire all'amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti, la certificazione
medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre
venti giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art. 2,
comma 2, del presente bando.
6. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei
locali ove si svolgono le prove d'esame attraverso idoneo documento
di identita' personale in corso di validita'. Il candidato che non
sia in possesso di idoneo documento di identita' e della ricevuta di
iscrizione di cui all'art. 2, comma 2, non e' ammesso allo
svolgimento delle prove.
7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non
commentati e preventivamente autorizzati dalla commissione, ai sensi
dell'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016,
n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, che i candidati
presenteranno prima dell'inizio delle prove scritte, curando che su
ciascuno dei testi sia indicato il cognome, nome, il luogo e la data
di nascita del candidato cui si riferiscono. Non e' ammessa la
consultazione dei principi professionali di riferimento, ove non
contenuti in testi legislativi ufficiali.
Art. 5 Programma di esame
Art. 5
Programma di esame
1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale,
secondo le seguenti modalita':
a) la prima prova scritta consiste nella risoluzione di tre
quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di trenta righe,
vertenti, nell'insieme, sulle materie scelte tra quelle di seguito
indicate:
contabilita' generale;
contabilita' analitica e di gestione;
disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato;
principi contabili nazionali e internazionali;
analisi finanziaria;
informatica e sistemi operativi;
economia politica, aziendale e finanziaria;
principi fondamentali di gestione finanziaria;
matematica e statistica;
b) la seconda prova scritta consiste nella risoluzione di tre
quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di trenta righe,
vertenti, nell'insieme, sulle materie scelte tra quelle di seguito
indicate:
diritto civile e commerciale;
diritto societario;
diritto fallimentare;
diritto tributario;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
c) la terza prova scritta comprende un quesito a contenuto
pratico attinente le materie di seguito indicate:
gestione del rischio e controllo interno;
principi di revisione nazionali e internazionali;
disciplina della revisione legale;
deontologia professionale e indipendenza;
tecnica professionale della revisione.
2. Le prove scritte di cui al comma 1, si svolgeranno in due
giornate di esame. La prima giornata di esame sara' dedicata alle
prove di cui al comma 1, lettere a) e b) per le quali sara'
assegnato, per ciascuna di esse, un tempo massimo di due ore. Nella
seconda giornata di esame si svolgera' la prova di cui al comma 1,
lettera c), per la cui risoluzione sara' assegnato un tempo massimo
di tre ore.
3. La prova orale vertera' sulle materie, scelte tra quelle
indicate nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 19
gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma
restando la disciplina degli esoneri di cui all'art. 11 del citato
decreto.
Art. 6 Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame
Art. 6
Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame
1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto
un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in
ciascuna prova scritta. Per la valutazione degli elaborati di cui
all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), si terra' conto della media dei
voti riportati in ciascun quesito. L'elenco degli ammessi e'
sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed e' depositato presso
la segreteria della commissione esaminatrice.
2. Ai candidati ammessi alla prova orale e' data comunicazione,
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la
presentazione alla prova orale e' recapitato al candidato, presso uno
dei contatti indicati nel modulo di domanda di ammissione e
preferibilmente a mezzo PEC, almeno trenta giorni prima della data
fissata per la prova stessa.
3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico,
ovvero in videoconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni
tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa,
l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilita' e ferma restando la presenza, presso la sede
della prova di esame, del segretario della commissione e del
candidato da esaminare. La prova orale completa non puo' avere durata
superiore a sessanta minuti.
4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame
delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene
l'idoneita' se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del
voto complessivamente riportato e' data comunicazione al candidato al
termine della prova.
5. Al termine della sessione d'esame la commissione pubblica
l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno
superato l'esame con il voto complessivamente riportato. Detto
elenco, a firma del Presidente e del segretario, e' depositato presso
la segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito
della revisione legale https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it
Art. 7 Commissione esaminatrice
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata secondo le modalita'
previste dall'art. 4 del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n.
63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Art. 8
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679, il
trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di
partecipazione alle prove di idoneita' professionale, o comunque
acquisiti a tal fine dall'amministrazione, e' finalizzato
all'espletamento delle attivita' necessarie per il corretto
svolgimento delle prove stesse.
2. Il trattamento sara' curato dal personale preposto
all'espletamento delle attivita' per lo svolgimento delle prove, con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalita'. I predetti dati
potranno essere comunicati a terzi limitatamente alla eventuale
fornitura di specifici servizi elaborativi connessi allo svolgimento
delle prove attitudinali.
3. Il conferimento di tali dati e' necessario per la normale
esecuzione delle attivita' e la loro mancata indicazione puo'
precluderne il trattamento e comportare l'esclusione dalla prova
attitudinale.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al citato
regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione
della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Art. 9 Norma di salvaguardia
Art. 9
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applica
quanto previsto dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63 e
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 103 del 4
maggio 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e
sul sito internet della revisione legale all'indirizzo
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it
Roma, 22 luglio 2024
Il Ragioniere generale dello Stato
Mazzotta