MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2017 (17E05992)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 25-08-2017

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2017 (17E05992)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 25-08-2017
  • Scadenza: 13-11-2017

Art. 1 E' indetta per l'anno 2017 una sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma,

			IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti: 
      il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  22  gennaio  1934,  n.  36,  relativo
all'ordinamento delle professioni di avvocato; 
      il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,  contenente  le  norme
integrative e di attuazione del predetto; 
      il decreto  legislativo  C.P.S.  13  settembre  1946,  n.  261,
contenente norme sulle tasse  da  corrispondersi  all'erario  per  la
partecipazione agli esami forensi, come  integrato  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  21  dicembre  1990,  art.  2,
lettera b); 
      la legge  27  giugno  1988,  n.  242,  recante  modifiche  alla
disciplina degli esami di procuratore legale; 
      la legge  20  aprile  1989,  n.  142,  recante  modifiche  alla
disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; 
      il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile  1990,  n.
101,  recante  il  regolamento  relativo  alla  pratica  forense  per
l'ammissione dell'esame di procuratore legale; 
      la legge 24 febbraio 1997, n. 27,  relativa  alla  soppressione
dell'albo dei procuratori  legali  e  recante  norme  in  materia  di
esercizio della professione forense; 
      il decreto-legge  21  maggio  2003,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, recante  modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla  professione
forense; 
      il  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  recante  modifica
della  durata  del   tirocinio   per   l'accesso   alle   professioni
regolamentate; 
      il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, nonche' l'art. 15 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  in
materia di documentazione amministrativa; 
      il  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
per la composizione della commissione per l'esame di avvocato; 
      il  decreto  ministeriale  16  settembre   2014,   recante   la
determinazione delle modalita' di versamento dei  contributi  per  la
partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia,  ai
sensi dell'art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147; 
      la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova  disciplina
dell'ordinamento della professione forense; 
      l'art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      l'art. 2-ter  del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, contenente la proroga
della   disciplina   transitoria   per   l'esame   di    abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato; 
      il decreto-legge 30 dicembre  2016,  n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e
definizione di termini; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale  per
la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e   nei   procedimenti   giudiziari   e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Ritenuta la  necessita'  di  indire  una  sessione  di  esami  di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle  Corti  di
appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia,  Cagliari,  Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio  Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso  la  Sezione
distaccata di Bolzano della Corte di appello  di  Trento  per  l'anno
2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    E' indetta per l'anno 2017 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli avvocati presso le  sedi  di  Corti  di  appello  di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,  Campobasso,
Catania,  Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,   Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia,  Potenza,  Reggio  Calabria,  Roma,
Salerno,  Torino,  Trento,  Trieste,  Venezia  e  presso  la  Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

Art. 2 L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale. 2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto: [...]

				Art. 2 
 
    1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale. 
    2) Le prove scritte  sono  tre.  Esse  vengono  svolte  sui  temi
formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto: 
    a) la redazione di un parere  motivato,  da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice civile; 
    b) la redazione di un parere  motivato,  da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice penale; 
    c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze  di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto  privato,  il  diritto
penale ed il diritto amministrativo. 
    Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema. 
    3) Le prove orali consistono: 
    a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove
scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui  almeno
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra
le  seguenti:  diritto  costituzionale,   diritto   civile,   diritto
commerciale,   diritto   del   lavoro,   diritto   penale,    diritto
amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  processuale   civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale  privato,  diritto
ecclesiastico e diritto comunitario; 
    b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento  forense  e
dei diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3 Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti: 12 dicembre 2017: parere motivato in materia regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lettera a); 13 dicembre 2017: parere motivato in materia regolata dal codice

				Art. 3 
 
    Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si  terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti: 
    12 dicembre 2017: parere motivato in materia regolata dal  codice
civile (si veda supra art. 2, n. 2), lettera a); 
    13 dicembre 2017: parere motivato in materia regolata dal  codice
penale (si veda supra art. 2, n. 2), lettera b); 
    14 dicembre 2017: atto giudiziario in materia di diritto  privato
o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda  supra  art.
2, n. 2), lettera c).

Art. 4 La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' indicate ai successivi nn. 3) - 6), entro il giorno 13 novembre 2017; le domande [...]

				Art. 4 
 
    1) La domanda di partecipazione  all'esame  deve  essere  inviata
esclusivamente per via  telematica,  con  le  modalita'  indicate  ai
successivi nn. 3) - 6), entro il giorno 13 novembre 2017; le  domande
inviate con modalita' diverse sono irricevibili. 
    2) Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto ai  seguenti
pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei
modi indicati al successivo punto 6): 
    a)  tassa  di   euro   12,91   (dodici/novantuno),   da   versare
direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca  o
ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando  per
tributo la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per "Codice ufficio"
si intende quello dell'Ufficio delle Entrate  relativo  al  domicilio
fiscale del candidato; 
    b) contributo spese di euro  50,00,  da  versare  con  una  delle
seguenti modalita' alternative: 
    I) bonifico bancario o postale  sul  conto  corrente  con  codice
IBAN: IT08O0760114500001020171540,  intestato  alla  Tesoreria  dello
Stato indicando nella causale "Esame avvocato anno  2017  -  capo  XI
cap. 2413 art. 14"; 
    II) bollettino postale sul conto corrente postale  n.  1020171540
intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella  causale  "Esame
avvocato anno 2017 - capo XI cap. 2413 art. 14"; 
    III) versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art.
14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato. 
    E' altresi' tenuto a corrispondere l'imposta di bollo  (marca  da
euro 16,00) nei modi indicati al successivo punto n. 7). 
    3) Il candidato deve collegarsi al sito  internet  del  Ministero
della giustizia,  www.giustizia.it,  alla  voce  "Strumenti/Concorsi,
esami, assunzioni". 
    Il  candidato  che  si  sia  gia'  registrato  in  una   sessione
precedente deve accedere al sistema usando le credenziali gia' in suo
possesso. 
    Il candidato che non  abbia  effettuato  la  registrazione  nella
sessione precedente deve registrarsi. 
    Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome,  cognome,
luogo e data di nascita, sesso,  codice  fiscale,  posta  elettronica
nominativa ordinaria o certificata, codice di  sicurezza  creato  dal
candidato (password). 
    4) La domanda di partecipazione deve  essere  redatta  compilando
l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale;  dopo  aver   completato
l'inserimento  e  la  conferma  dei  dati,  il  sistema   informatico
notifichera' l'avvenuta ricezione, fornendo una  pagina  di  risposta
che contiene il collegamento al file, in  formato  pdf,  "domanda  di
partecipazione". 
    Per la  corretta  compilazione  occorre  seguire  le  indicazioni
contenute nella maschera di inserimento delle informazioni  richieste
dal modulo. 
    In particolare, nel form e' necessario selezionare  la  Corte  di
appello cui e' diretta la domanda, da individuarsi in quella indicata
dall'art. 9, comma 3, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
aprile 1990, n. 101. 
    Il candidato deve  indidare  altresi'  il  Consiglio  dell'Ordine
degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto  della  Corte  di
appello cui  e'  diretta  la  domanda,  che  ha  certificato,  ovvero
certifichera', il compimento della pratica forense. 
    5) Il candidato che alla data di presentazione della domanda  non
abbia  ancora  completato  la  pratica  professionale,   ma   intenda
completarla entro  il  giorno  10  novembre  2017 ,  deve  dichiararlo
nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda. 
    6) Il candidato deve salvare la "domanda  di  partecipazione"  in
pdf, stamparla e firmarla in calce;  la  domanda,  cosi'  completata,
deve essere scansionata in formato pdf unitamente ad un documento  di
identita' e alla ricevuta dei pagamenti degli importi di cui al punto
n. 2). 
    Per  completare  la  procedura  telematica,  occorre  inviare  la
domanda (il file in formato pdf contenente  la  domanda  firmata,  il
documento di identita' e la ricevuta di versamento degli  importi  di
cui al punto n. 2): a tale  fine  occorre  collegarsi  nuovamente  al
medesimo  link  (nel  caso   in   cui   il   candidato   sia   uscito
dall'applicazione), autenticarsi (con le credenziali impostate con le
modalita' di cui al punto 3) e seguire le istruzioni  per  effettuare
l'upload (invio) dei documenti scansionati in formato pdf. Il sistema
notifichera' la ricevuta di presa in carico della domanda, con  invio
di una e-mail all'indirizzo  e-mail  indicato  dal  candidato.  Nella
propria area riservata il candidato avra' a disposizione  i  link  ai
seguenti documenti in formato pdf: 
    a) il file contenente la domanda inviata; 
    b) il file con la ricevuta recante il codice identificativo e  il
codice a barre; 
    c) il modulo per la consegna della marca da bollo. 
    Il file descritto al punto b) deve  essere  salvato,  stampato  e
conservato  a  cura   del   candidato,   nonche'   esibito   per   la
partecipazione alle prove scritte. 
    7) Al termine della procedura di invio  telematico  il  candidato
deve stampare il modulo indicato alla lettera c) del punto precedente
ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di euro 16,00. Il
modulo  recante  la  marca  da  bollo  deve  essere  poi   depositato
all'ufficio esami avvocato della Corte di appello presso la quale  il
candidato sosterra' l'esame ovvero ad esso spedito  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Si  precisa  che  l'invio  di
tale documento in formato cartaceo e'  finalizzato  esclusivamente  a
comprovare l'assolvimento degli oneri fiscali.  Di  conseguenza,  nel
caso in cui il candidato, prima della scadenza del  bando,  modifichi
la propria domanda non  e'  tenuto  al  pagamento  di  una  ulteriore
imposta di bollo. 
    Per  tutte   le   finalita'   dell'esame   (esemplificativamente,
condizioni di ammissione, dati dal candidato,  scelta  delle  materie
sulle quali sostenere la prova  orale)  e'  valida  l'ultima  domanda
spedita per via telematica. 
    8) La procedura di invio della  domanda  deve  essere  completata
entro il termine di scadenza del bando. 
    La domanda  si  intende  inviata  quando  il  sistema  genera  la
ricevuta contenente il codice identificativo e il codice a barre, che
e' messa a disposizione del candidato nella propria area riservata. 
    In assenza di ricevuta la domanda si considera come non inviata. 
    In  caso  di  piu'  invii  telematici,  l'ufficio  prendera'   in
considerazione la domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere dei termini, il sistema informatico non  permettera'
piu' l'invio della domanda. 
    Non sono ammessi a  partecipare  all'esame  i  candidati  le  cui
domande siano state  redatte,  presentate  o  spedite  con  modalita'
diverse da quelle sopra indicate. 
    9) Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura
di esame sono reperibili accedendo all'area riservata.  L'accesso  ha
valore di comunicazione. 
    Le Corti di appello non risponderanno  a  quesiti  dei  candidati
relativi ad informazioni presenti nell'area riservata.

Art. 5 I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

				Art. 5 
 
    I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la
lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

Art. 6 Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. [...]

				Art. 6 
 
    1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci  punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. 
    2)  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito, nelle tre prove  scritte,  un  punteggio  complessivo  di
almeno 90 punti e con un punteggio  non  inferiore  a  30  punti  per
almeno due prove. 
    3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un  punteggio
complessivo per le prove orali  non  inferiore  a  180  punti  ed  un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

Art. 7 I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. [...]

				Art. 7 
 
    1) I  candidati  portatori  di  handicap  devono  indicare  nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  all'handicap   nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 
    2) Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8 Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della legge

				Art. 8 
 
    Con  successivo  decreto   ministeriale   saranno   nominate   la
commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.  1-bis
del decreto-legge 21 maggio 2003, n.  112,  convertito  in  legge  18
luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della  legge
31 dicembre 2012, n. 247, nonche' all'art. 83  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    Roma, 19 luglio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Orlando

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