AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Concorso, per esame teorico pratico, a dieci posti di procuratore dello Stato (21E09009)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20-08-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per esame teorico pratico, a dieci posti di procuratore dello Stato (21E09009)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
  • Data: 20-08-2021
  • Scadenza: 19-10-2021

Art. 1 E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a dieci posti di procuratore dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
 
    Visto il testo unico delle leggi e delle norme  giuridiche  sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1612 e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto l'art. 3 del decreto legislativo  2  marzo  1948,  n.  155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali; 
    Vista  la  legge  20  giugno  1955,  n.  519,  recante  modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il testo unico approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.  686  e
successive integrazioni e modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035,  recante  modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970,  n.  1077,  recante  il  riordinamento  delle  carriere   degli
impiegati civili dello Stato; 
    Vista  la  legge  3  aprile  1979,  n.  103,  recante   modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 3 gennaio  1991,  n.  3,  recante  misure  urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato; 
    Visto l'art. 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei
conti; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
    Visto l'art.  1,  lettera  c,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  7  febbraio  1994,  n.  174,  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto, per quanto applicabile, il decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di  snellimento
dell'attivita'   amministrativa   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 16, 3° comma, della legge  12  marzo  1999,  n.  68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 aprile 2000, n. 141,  recante  disposizioni
in materia di limite di eta' per la partecipazione  al  concorso  per
procuratore dello Stato e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, recante  norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice dell'amministrazione digitale; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  2011,
n. 161,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante
modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del  concorso
a procuratore dello Stato; 
    Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
il  quale  dispone,  per  la  partecipazione  ai  concorsi   per   il
reclutamento  di   personale   dirigenziale   delle   amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale  contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35,  recante  disposizioni  urgenti  in
materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'art. 8; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione"; 
    Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.
101, con il quale la disposizione di cui all'art. 4, comma 45,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi  per  il
reclutamento del personale di magistratura; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo" ed in particolare l'art.  3,  comma  4,
lettera  b)  che,  consente,  tra  l'altro,  l'avvio   di   procedure
concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle  facolta'  di
assunzione previste per il triennio 2019-2021 anche  in  deroga  alle
procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165
del  2001,  purche'   le   relative   assunzioni   siano   effettuate
successivamente alla maturazione  della  corrispondente  facolta'  di
assunzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a  dieci  posti
di procuratore dello Stato.

Art. 2 Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; esercizio dei diritti civili e politici; condotta incensurabile;

				Art. 2 
 
    Per essere ammessi al concorso  e'  necessario  che  i  candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
      cittadinanza italiana; 
      esercizio dei diritti civili e politici; 
      condotta incensurabile; 
      laurea specialistica in giurisprudenza o laurea  magistrale  in
giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il
previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso  universitario
di durata legale non inferiore a quattro anni; 
      non aver superato il trentacinquesimo anno di eta'; 
      idoneita' fisica all'impiego; 
      non essere stato  destituito  o  dispensato  ovvero  licenziato
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento; 
      non essere stato dichiarato decaduto da un impiego  presso  una
pubblica amministrazione per aver conseguito  l'impiego  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
      posizione regolare nei confronti del servizio di leva al  quale
sia stato eventualmente chiamato. 
    I suddetti requisiti di  ammissione  al  concorso  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per
la presentazione delle domande.

Art. 3 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

				Art. 3 
 
    La domanda di partecipazione al  concorso  deve  essere  inviata,
esclusivamente per via  telematica,  entro  il  termine  di  sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    La  domanda  di  partecipazione  e'  presentata   attraverso   la
registrazione  al  portale  concorsi  dell'Avvocatura   dello   Stato
accedendo al  sito  www.avvocaturastato.it  sezione  "Concorsi"  --->
"Concorsi  avvocato  e  procuratore",  seguendo  la   procedura   ivi
indicata, alternativamente, mediante: 
      Sistema pubblico di identita' digitale (SPID); 
      Federa; 
      Carta d'identita' elettronica (CIE); 
      Carta nazionale dei servizi (CNS). 
    La procedura di invio della domanda deve essere completata  entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. 
    Nel  caso  di  piu'  invii   verra'   presa   in   considerazione
esclusivamente la domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere del termine  previsto  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema  non  permettera'  piu'  l'accesso  al  FORM  ne'
l'invio della domanda. 
    Nel  caso  si  venisse  a  determinare  l'indisponibilita'  della
procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si  riserva
di  comunicare,  attraverso  il  proprio  sito  internet,   modalita'
alternative per la presentazione delle domande di  partecipazione  al
concorso. 
    In alternativa e  soltanto  per  i  candidati  in  condizioni  di
disabilita'  per  minorazioni  visive,   certificate   da   struttura
sanitaria pubblica, che non rendono possibile l'utilizzo del portale,
la partecipazione al concorso puo' avvenire mediante domanda  redatta
in formato cartaceo secondo lo schema  di  cui  all'allegato  A,  che
forma  parte  integrante  del  presente  bando,  unitamente  a  copia
fotostatica di un documento di identita'  in  corso  di  validita'  e
spedita a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro  il
termine di cui al primo periodo del presente  articolo,  al  seguente
indirizzo: via dei Portoghesi  n.  12  -  00186  Roma,  destinatario:
all'Avvocatura dello Stato - Ufficio affari generali e personale. 
    La modalita' di presentazione della domanda  di  cui  al  periodo
precedente puo'  essere  adottata  esclusivamente  dai  soggetti  ivi
previsti; pertanto, ove fosse utilizzata da altri candidati, essa non
sara' presa in considerazione dall'Avvocatura dello Stato. 
    Per la  partecipazione  al  concorso  il  candidato  dovra'  aver
effettuato un versamento in conto entrata del  bilancio  dello  Stato
della somma di euro 15,00 a titolo di diritto  di  segreteria,  quale
contributo per la copertura delle spese della procedura  concorsuale.
Il versamento potra' essere effettuato mediante bonifico  bancario  o
postale sul conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348 0  10
2412 00, intestato alla Tesoreria provinciale dello  Stato  di  Roma,
indicando la causale "Concorso  Procuratore  dello  Stato -  capo  X,
capitolo 2412, art. 00", oppure mediante bollettino postale sul conto
corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Roma,  indicando  la  causale  "Concorso  Procuratore  dello
Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00". 
    Nella domanda di ammissione  al  concorso  gli  aspiranti  devono
dichiarare, consapevoli delle conseguenze derivanti da  dichiarazioni
mendaci ai sensi  dell'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
      cognome e nome, codice fiscale; 
      la data ed il luogo di nascita; 
      la propria residenza o  un  domicilio  anagrafico,  se  diverso
dalla residenza, ed  un  eventuale  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata al quale si desidera  siano  trasmesse  le  comunicazioni
relative al concorso; 
      il possesso della cittadinanza italiana; 
      il comune nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto,  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      le eventuali condanne penali  riportate  (anche  se  sia  stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); 
      i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro  carico  ai
quali si e' a conoscenza di essere sottoposti; 
      gli eventuali  procedimenti  in  corso  per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione; 
      gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili  nel
casellario giudiziale ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      il possesso della laurea  specialistica  in  giurisprudenza,  o
laurea  magistrale  in  giurisprudenza,  ovvero   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita, secondo il  previgente  ordinamento  degli
studi, al termine di un corso  universitario  di  durata  legale  non
inferiore  a  quattro   anni,   specificando   luogo   e   data   del
conseguimento; 
      l'idoneita' fisica all'impiego; 
      di essere in posizione regolare nei confronti del  servizio  di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 
      di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego  pubblico
ovvero licenziati  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
      di non essere stati dichiarati decaduti da  un  impiego  presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito  l'impiego  mediante
la produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita'  non
sanabile; 
      se, nel caso  in  cui  siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992,  n.  104,  di  essere  assistiti  durante  le  prove   scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione  al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi; 
      di essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria,
indicandone gli estremi identificativi dell'avvenuto pagamento. 
    Le  comunicazioni  relative  al  concorso  saranno   inviate   al
domicilio digitale  (indirizzo  PEC)  dichiarato  dal  candidato;  in
mancanza di  tale  dichiarazione,  le  comunicazioni  stesse  saranno
inviate presso la residenza  o,  se  indicato,  presso  il  domicilio
anagrafico indicato nella domanda di partecipazione. 
    L'Avvocatura dello Stato non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione della
residenza,  del  domicilio   o   del   recapito   P.E.C.   da   parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  dei  predetti  indirizzi,  ne'  per  eventuali  disguidi
postali o telematici. 
    Le richieste di chiarimenti  dei  candidati,  volte  a  risolvere
difficolta' incontrate nella presentazione della domanda mediante  il
portale, potranno  essere  indirizzate  esclusivamente  all'indirizzo
digitale indicato nel portale concorsi.

Art. 4 Non sono ammessi al concorso: coloro che per due volte siano stati dichiarati inidonei in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato; coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;

				Art. 4 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      coloro che per due volte siano  stati  dichiarati  inidonei  in
precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato; 
      coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2
del presente decreto; 
      coloro le cui domande non sono state inviate  nei  termini  e/o
con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto. 
    L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente  a  norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.

Art. 5 L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono: a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto

				Art. 5 
 
    L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore  dello  Stato
consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le  prove  scritte,
che devono essere svolte nel termine di  otto  ore  dalla  dettatura,
consistono: 
      a) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
privato e/o di diritto processuale civile; 
      b) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
penale e/o di procedura penale; 
      c) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
amministrativo sostanziale e/o processuale. 
    La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove
scritte,  il  diritto  costituzionale,  il   diritto   internazionale
privato, il diritto dell'Unione europea, il  diritto  tributario,  il
diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica. 
    Le prove scritte avranno luogo nella Provincia di Roma e la prova
orale avra' luogo a Roma. 
    Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso,
l'Avvocato generale puo' disporre con proprio provvedimento  che  una
delle  prove  scritte  abbia  luogo  anticipatamente  rispetto   alle
rimanenti, individuando la data in cui essa sara' tenuta. 
    Con  apposito  avviso,  che  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" - n. 98 del 10 dicembre 2021, verranno resi noti il  luogo,  i
giorni e l'ora in cui si svolgeranno le  prove  scritte  o  la  prova
scritta da svolgersi anticipatamente rispetto alle rimanenti. 
    Ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame non sara'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni  e
nell'ora indicati nella  Gazzetta  Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede  d'esame  per  sostenere  le  prove
scritte o la prova da svolgersi anticipatamente; resta in  ogni  caso
fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre  l'esclusione  dei
candidati, in qualsiasi momento  del  procedimento  concorsuale,  ove
venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di  cui  agli
articoli 2 e 4 del presente bando. 
    Durante gli scritti sara' consentita  ai  candidati  soltanto  la
consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris
e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto  ai  testi
latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni. 
    I candidati che  intendano  avvalersi  di  tale  facolta'  devono
consegnare i testi da consultare presso la sede in cui si svolgeranno
gli scritti il giorno e secondo le  modalita'  che  saranno  indicate
nell'avviso di cui al quinto comma del presente articolo. 
    I  predetti  testi  dovranno  riportare  in  modo  leggibile   (a
stampatello), sulla copertina esterna ed  anche  sulla  prima  pagina
interna, le generalita' del candidato. 
    Per essere ammessi a sostenere le prove di  esame  i  concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento  di  riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.

Art. 6 La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni. Nell'ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella

				Art. 6 
 
    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 16 del  regolamento  approvato  con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612  e  successive  modificazioni.
Nell'ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente,
si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella
composizione indicata al  predetto  art.  16.  La  prima  commissione
procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla  prova
effettuata   anticipatamente   rispetto    alle    altre,    compresa
l'individuazione della  materia  su  cui  vertera'  la  prova  stessa
mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui  all'art.
5, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando. 
    La seconda commissione  procede  all'espletamento  di  tutti  gli
incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale. 
    Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. 
    Per ogni prova la somma dei  punti,  divisa  per  il  numero  dei
commissari, costituisce il punto definitivo  assegnato  all'elaborato
svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi
elaborati svolti dal  candidato  solo  se  ai  precedenti  sia  stato
attribuito almeno il punteggio di sei decimi. 
    Sono ammessi alla prova orale  soltanto  i  candidati  che  hanno
conseguito non meno  di  sei  decimi  in  ciascuna  delle  tre  prove
scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente  mediante
punteggio numerico. 
    Nell'ipotesi   che   una   delle   prove   scritte   si    svolga
anticipatamente,  vengono  ammessi  alle  rimanenti  prove   i   soli
candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio  di  sei  decimi
nella prova anticipata. 
    Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' nel sito internet  dell'Avvocatura
dello Stato, saranno  resi  noti  il  luogo  e  la  data  in  cui  si
svolgeranno le rimanenti  prove  scritte  unitamente  all'elenco  dei
candidati ammessi a sostenerle. 
    Il diario delle  prove  orali  sara'  fissato  dalla  commissione
giudicatrice. 
    La prova orale non si intendera' superata  se  il  candidato  non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi. 
    La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal  punto  riportato
nella prova orale. 
    La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 120. 
    A parita' di punti si applicano i criteri  preferenziali  di  cui
all'art. 7 del presente decreto.

Art. 7 I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.

				Art. 7 
 
    I concorrenti che abbiano superato  la  prova  orale  devono  far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo  all'espletamento
di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto  a  preferenza
nella nomina. 
    I titoli di preferenza  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso ai sensi  dell'art.  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Sono preferiti, a parita' di merito  -  previa  presentazione  di
idonea  documentazione  -  i  candidati  che  abbiano   compiuto   il
prescritto periodo  di  pratica  forense  presso  l'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1955,  n.  519.  Si
applicano, in mancanza, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98  e  le  disposizioni  generali  sui
titoli di preferenza per l'ammissione ai  pubblici  impieghi  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.

Art. 8 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella

				Art. 8 
 
    La graduatoria e' approvata dall'Avvocato  generale  dello  Stato
sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale  del  personale
degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri;
di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    La graduatoria e' pubblicata altresi' sul portale di cui all'art.
3, comma 2, del presente decreto.

Art. 9 I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati, nel rispetto dei limiti di cui alla vigente disciplina sulle assunzioni, procuratori dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno

				Art. 9 
 
    I  concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  saranno
nominati, nel rispetto dei limiti  di  cui  alla  vigente  disciplina
sulle assunzioni, procuratori dello Stato alla I classe di  stipendio
ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. 
    Essi  dovranno  assumere  servizio  nelle  sedi  in  cui  saranno
destinati, entro il termine che sara' stabilito. 
    Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo,  salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto  da
parte di competenti organi di controllo. 
    Le prestazioni di servizio rese  fino  alla  comunicazione  della
ricusazione del visto saranno comunque compensate. 
    Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti,  nominati  sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge,  dovranno   dichiarare   tale   possesso   mediante   apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione,  con  le  modalita'  che
saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio. 
    Le  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   hanno   valore   di
autocertificazione; nel caso di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 10 Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base all'applicazione delle disposizioni vigenti al momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9,

				Art. 10 
 
    Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I
classe di  stipendio  sara'  corrisposto  lo  stipendio  annuo  lordo
risultante in base all'applicazione  delle  disposizioni  vigenti  al
momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art.  21,  del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art.  9,
del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito  in  legge  11
agosto 2014, n. 114 e all'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

Art. 11 La presentazione della domanda di ammissione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

				Art. 11 
 
    La presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla  selezione
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
"relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  (Regolamento  generale
sulla protezione dei dati)" (di seguito regolamento). 
    I dati personali  oggetto  del  trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    I dati forniti dai candidati saranno raccolti e  trattati  presso
l'Avvocatura  generale  dello  Stato,   titolare   del   trattamento,
nell'ambito dell'ufficio I - AA.GG. e personale. 
    Si fa presente che in occasione delle operazioni  di  trattamento
dei dati personali l'Avvocatura puo' venire a conoscenza di dati  che
il  regolamento  generale  sulla  protezione   dei   dati   definisce
"categorie particolari di dati personali" (art.  9),  in  quanto  gli
stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali
dati saranno trattati con la  massima  riservatezza  e  per  le  sole
finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 
    Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati  hanno
diritto di ottenere dal titolare, nei  casi  previsti,  l'accesso  ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli  stessi  o  la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). 
    Qualora  l'interessato  ritenga  che  il  trattamento  dei   dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). 
    Il dato di contatto del titolare del trattamento, al  quale  puo'
rivolgersi per esercitare i diritti sopra  indicati,  e':  Avvocatura
dello Stato, che ha sede in Roma (Italia) - via dei Portoghesi n.  12
-       00186;       tel.:       (+39)       06.68291;        e-mail:
ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it           -           PEC:
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it 
    Gli interessati  possono,  inoltre,  contattare  il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    Il dato di contatto del responsabile della  protezione  dei  dati
presso  l'Avvocatura  dello  Stato  e':  Avvocatura  dello  Stato   -
responsabile della protezione dei dati personali - via dei Portoghesi
n. 12 - IT-00186, Roma, e-mail: rpd@avvocaturastato.it

Art. 12 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato. Roma, 29 luglio 2021

				Art. 12 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana, nel  Bollettino  Ufficiale  del  personale
degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
nonche' sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato. 
      Roma, 29 luglio 2021  
 
                   L'Avvocato generale dello Stato: Palmieri Sandulli

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