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- Atto numero 21E09009 del 20-08-2021
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Concorso, per esame teorico pratico, a dieci posti di procuratore dello Stato (21E09009)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20-08-2021
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso, per esame teorico pratico, a dieci posti di procuratore dello Stato (21E09009)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- Data: 20-08-2021
- Scadenza: 19-10-2021
Art. 1 E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a dieci posti di procuratore dello Stato.
L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1612 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e
successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto l'art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art. 16, 3° comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 aprile 2000, n. 141, recante disposizioni
in materia di limite di eta' per la partecipazione al concorso per
procuratore dello Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011,
n. 161, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso
a procuratore dello Stato;
Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
il quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'art. 8;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione";
Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, con il quale la disposizione di cui all'art. 4, comma 45, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il
reclutamento del personale di magistratura;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo" ed in particolare l'art. 3, comma 4,
lettera b) che, consente, tra l'altro, l'avvio di procedure
concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di
assunzione previste per il triennio 2019-2021 anche in deroga alle
procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165
del 2001, purche' le relative assunzioni siano effettuate
successivamente alla maturazione della corrispondente facolta' di
assunzione;
Decreta:
Art. 1
E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a dieci posti
di procuratore dello Stato.
Art. 2 Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; esercizio dei diritti civili e politici; condotta incensurabile;
Art. 2
Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
esercizio dei diritti civili e politici;
condotta incensurabile;
laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale in
giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il
previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso universitario
di durata legale non inferiore a quattro anni;
non aver superato il trentacinquesimo anno di eta';
idoneita' fisica all'impiego;
non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale
sia stato eventualmente chiamato.
I suddetti requisiti di ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per
la presentazione delle domande.
Art. 3 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 3
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata,
esclusivamente per via telematica, entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami".
La domanda di partecipazione e' presentata attraverso la
registrazione al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato
accedendo al sito www.avvocaturastato.it sezione "Concorsi" --->
"Concorsi avvocato e procuratore", seguendo la procedura ivi
indicata, alternativamente, mediante:
Sistema pubblico di identita' digitale (SPID);
Federa;
Carta d'identita' elettronica (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Nel caso di piu' invii verra' presa in considerazione
esclusivamente la domanda inviata per ultima.
Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle
domande, il sistema non permettera' piu' l'accesso al FORM ne'
l'invio della domanda.
Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilita' della
procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si riserva
di comunicare, attraverso il proprio sito internet, modalita'
alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di
disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura
sanitaria pubblica, che non rendono possibile l'utilizzo del portale,
la partecipazione al concorso puo' avvenire mediante domanda redatta
in formato cartaceo secondo lo schema di cui all'allegato A, che
forma parte integrante del presente bando, unitamente a copia
fotostatica di un documento di identita' in corso di validita' e
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine di cui al primo periodo del presente articolo, al seguente
indirizzo: via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, destinatario:
all'Avvocatura dello Stato - Ufficio affari generali e personale.
La modalita' di presentazione della domanda di cui al periodo
precedente puo' essere adottata esclusivamente dai soggetti ivi
previsti; pertanto, ove fosse utilizzata da altri candidati, essa non
sara' presa in considerazione dall'Avvocatura dello Stato.
Per la partecipazione al concorso il candidato dovra' aver
effettuato un versamento in conto entrata del bilancio dello Stato
della somma di euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria, quale
contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale.
Il versamento potra' essere effettuato mediante bonifico bancario o
postale sul conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348 0 10
2412 00, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma,
indicando la causale "Concorso Procuratore dello Stato - capo X,
capitolo 2412, art. 00", oppure mediante bollettino postale sul conto
corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Roma, indicando la causale "Concorso Procuratore dello
Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00".
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare, consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
cognome e nome, codice fiscale;
la data ed il luogo di nascita;
la propria residenza o un domicilio anagrafico, se diverso
dalla residenza, ed un eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni
relative al concorso;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ai
quali si e' a conoscenza di essere sottoposti;
gli eventuali procedimenti in corso per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione;
gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o
laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in
giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli
studi, al termine di un corso universitario di durata legale non
inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del
conseguimento;
l'idoneita' fisica all'impiego;
di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico
ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile;
se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi;
di essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria,
indicandone gli estremi identificativi dell'avvenuto pagamento.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al
domicilio digitale (indirizzo PEC) dichiarato dal candidato; in
mancanza di tale dichiarazione, le comunicazioni stesse saranno
inviate presso la residenza o, se indicato, presso il domicilio
anagrafico indicato nella domanda di partecipazione.
L'Avvocatura dello Stato non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione della
residenza, del domicilio o del recapito P.E.C. da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dei predetti indirizzi, ne' per eventuali disguidi
postali o telematici.
Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere
difficolta' incontrate nella presentazione della domanda mediante il
portale, potranno essere indirizzate esclusivamente all'indirizzo
digitale indicato nel portale concorsi.
Art. 4 Non sono ammessi al concorso: coloro che per due volte siano stati dichiarati inidonei in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato; coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
Art. 4
Non sono ammessi al concorso:
coloro che per due volte siano stati dichiarati inidonei in
precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato;
coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2
del presente decreto;
coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o
con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto.
L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.
Art. 5 L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono: a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
Art. 5
L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato
consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte,
che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura,
consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
privato e/o di diritto processuale civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
penale e/o di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
amministrativo sostanziale e/o processuale.
La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove
scritte, il diritto costituzionale, il diritto internazionale
privato, il diritto dell'Unione europea, il diritto tributario, il
diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.
Le prove scritte avranno luogo nella Provincia di Roma e la prova
orale avra' luogo a Roma.
Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso,
l'Avvocato generale puo' disporre con proprio provvedimento che una
delle prove scritte abbia luogo anticipatamente rispetto alle
rimanenti, individuando la data in cui essa sara' tenuta.
Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami" - n. 98 del 10 dicembre 2021, verranno resi noti il luogo, i
giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o la prova
scritta da svolgersi anticipatamente rispetto alle rimanenti.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame non sara' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove
scritte o la prova da svolgersi anticipatamente; resta in ogni caso
fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre l'esclusione dei
candidati, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, ove
venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di cui agli
articoli 2 e 4 del presente bando.
Durante gli scritti sara' consentita ai candidati soltanto la
consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris
e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi
latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono
consegnare i testi da consultare presso la sede in cui si svolgeranno
gli scritti il giorno e secondo le modalita' che saranno indicate
nell'avviso di cui al quinto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a
stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina
interna, le generalita' del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.
Art. 6 La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni. Nell'ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella
Art. 6
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni.
Nell'ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente,
si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella
composizione indicata al predetto art. 16. La prima commissione
procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova
effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa
l'individuazione della materia su cui vertera' la prova stessa
mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'art.
5, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando.
La seconda commissione procede all'espletamento di tutti gli
incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.
Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei
commissari, costituisce il punto definitivo assegnato all'elaborato
svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi
elaborati svolti dal candidato solo se ai precedenti sia stato
attribuito almeno il punteggio di sei decimi.
Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno
conseguito non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove
scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente mediante
punteggio numerico.
Nell'ipotesi che una delle prove scritte si svolga
anticipatamente, vengono ammessi alle rimanenti prove i soli
candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi
nella prova anticipata.
Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' nel sito internet dell'Avvocatura
dello Stato, saranno resi noti il luogo e la data in cui si
svolgeranno le rimanenti prove scritte unitamente all'elenco dei
candidati ammessi a sostenerle.
Il diario delle prove orali sara' fissato dalla commissione
giudicatrice.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi.
La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato
nella prova orale.
La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 120.
A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui
all'art. 7 del presente decreto.
Art. 7 I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.
Art. 7
I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento
di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza
nella nomina.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono preferiti, a parita' di merito - previa presentazione di
idonea documentazione - i candidati che abbiano compiuto il
prescritto periodo di pratica forense presso l'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1955, n. 519. Si
applicano, in mancanza, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e le disposizioni generali sui
titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
Art. 8 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella
Art. 8
La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale
degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La graduatoria e' pubblicata altresi' sul portale di cui all'art.
3, comma 2, del presente decreto.
Art. 9 I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati, nel rispetto dei limiti di cui alla vigente disciplina sulle assunzioni, procuratori dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno
Art. 9
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno
nominati, nel rispetto dei limiti di cui alla vigente disciplina
sulle assunzioni, procuratori dello Stato alla I classe di stipendio
ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno
destinati, entro il termine che sara' stabilito.
Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da
parte di competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto saranno comunque compensate.
Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge, dovranno dichiarare tale possesso mediante apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione, con le modalita' che
saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 10 Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base all'applicazione delle disposizioni vigenti al momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9,
Art. 10
Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I
classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo
risultante in base all'applicazione delle disposizioni vigenti al
momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11
agosto 2014, n. 114 e all'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
Art. 11 La presentazione della domanda di ammissione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Art. 11
La presentazione della domanda di ammissione alla selezione
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati)" (di seguito regolamento).
I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso
l'Avvocatura generale dello Stato, titolare del trattamento,
nell'ambito dell'ufficio I - AA.GG. e personale.
Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento
dei dati personali l'Avvocatura puo' venire a conoscenza di dati che
il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce
"categorie particolari di dati personali" (art. 9), in quanto gli
stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali
dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole
finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno
diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento).
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del regolamento).
Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale puo'
rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, e': Avvocatura
dello Stato, che ha sede in Roma (Italia) - via dei Portoghesi n. 12
- 00186; tel.: (+39) 06.68291; e-mail:
ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it - PEC:
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Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti
derivanti dal regolamento.
Il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati
presso l'Avvocatura dello Stato e': Avvocatura dello Stato -
responsabile della protezione dei dati personali - via dei Portoghesi
n. 12 - IT-00186, Roma, e-mail: rpd@avvocaturastato.it
Art. 12 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato. Roma, 29 luglio 2021
Art. 12
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale
degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
nonche' sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato.
Roma, 29 luglio 2021
L'Avvocato generale dello Stato: Palmieri Sandulli