MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (20E08646)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 01-09-2020

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (20E08646)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
  • Data: 01-09-2020
  • Scadenza: 01-10-2020

Art. 1 Posti a concorso

IL CAPO DIPARTIMENTO 
             dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico 
                        e della difesa civile 
 
    Visto il decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217  recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" e successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139  recante  il
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, "Disposizioni
recanti modifiche al  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,
concernente l'ordinamento  del  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8,  comma
1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127  recante
disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139  e  al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    Visto l'art. 258 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  recante
"Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da Covid-19" che prevede quale  titolo  di  preferenza
nelle procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di  personale  nella
qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco l'aver svolto attivita' professionali  sanitarie  da  parte
dei medici assunti a tempo determinato  ai  sensi  del  comma  1  del
citato articolo; 
    Visto l'art. 259 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
ai sensi del quale le modalita' di svolgimento  delle  procedure  dei
concorsi  indetti  o  da  indirsi  per  l'accesso  ai  ruoli  e  alle
qualifiche del Corpo nazionale dei Vigili del  Fuoco  possono  essere
stabilite o  rideterminate  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
settore dei rispettivi ordinamenti; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2020, n.  55
concernente il "Regolamento  recante  modalita'  di  svolgimento  del
concorso pubblico per l'accesso  alla  qualifica  di  vice  direttore
sanitario  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  ai  sensi
dell'art. 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4  novembre  2019,
n. 166 concernente  il  "Regolamento  recante  requisiti  d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019 n. 167
concernente il "Regolamento recante norme  per  l'individuazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante  il  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato"   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 concernente il "Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito
dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di  semplificazione  per  la
partecipazione a concorsi e prove selettive; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n.  174  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche"   e,   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo'  prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana  per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'Interno; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  del  9  luglio  2009  recante   le
"Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi"; 
    Visto l'art. 1005, comma 11  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66 recante il "Codice dell'ordinamento militare"; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  recante  norme  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
disabili e successive modificazioni; 
    Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68  recante  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184 concernente il "Regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  concernente
il "Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)"; 
    Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5  recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego"; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante  le  "Disposizioni
per  la   prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione"; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33  recante  il
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni" e successive modificazioni; 
    Visti  gli  atti  con  i  quali  il  Ministero   dell'interno   -
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile - e' stato autorizzato dalla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  ad  avviare  la
procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di 11 unita' nella
qualifica  di  vice  direttore  sanitario  del  ruolo  dei  direttivi
sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 11  posti
nella qualifica di vice direttore sanitario del ruolo  dei  direttivi
sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
    Ai candidati appartenenti alle sotto-elencate categorie,  purche'
in possesso degli altri requisiti previsti dal presente  bando,  sono
rispettivamente riservati: 
      a) il venticinque per cento dei posti al  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in possesso, alla data di scadenza del
termine stabilito nel  presente  bando  per  la  presentazione  della
domanda  di  partecipazione,  della  laurea  magistrale,  dei  titoli
abilitativi e degli altri requisiti di cui al successivo  art.  2  ad
esclusione dei limiti di eta'; 
      b) il dieci per cento dei posti  al  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel  presente  bando  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione, sia iscritto  negli  appositi  elenchi  da
almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni  di
servizio; 
      c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate
che abbiano terminato senza  demerito,  alla  data  di  scadenza  del
termine stabilito nel  presente  bando  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione, la ferma biennale. 
    Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma  precedente
lettere a) e b)  il  personale  che  abbia  riportato,  nel  triennio
precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda  di  partecipazione  al  presente  concorso,   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
    I posti riservati, non coperti per mancanza  di  vincitori,  sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli  altri  candidati
idonei. 
    Coloro che intendano avvalersi  di  una  delle  suddette  riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) eta' non superiore agli anni 45. Non e' soggetta  ai  limiti
massimi di eta' la partecipazione al concorso del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco  destinatario  della  riserva  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera a) del presente bando; 
      d) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio,
secondo  i  requisiti  stabiliti   dal   regolamento   del   Ministro
dell'interno 4 novembre 2019, n. 166; 
      e) possesso della laurea magistrale in  medicina  e  chirurgia,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale, ai sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 22 ottobre  2004,  n.  270.  Sono  fatte  salve  ai  fini
dell'ammissione al  presente  concorso  le  lauree  universitarie  di
medicina e chirurgia conseguite  secondo  gli  ordinamenti  didattici
previgenti  ed  equiparate  ai  sensi  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio
2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di  vecchio  ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/99 e  lauree  magistrali
(LM) ex decreto n. 270/2004. I titoli di studio conseguiti all'estero
presso  universita'  e  istituti  di  istruzione  universitaria  sono
considerati validi se sono  stati  dichiarati  equivalenti  a  titoli
universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa
in materia. Sara' cura del candidato  specificare  nella  domanda  di
partecipazione gli  estremi  del  provvedimento  di  equiparazione  o
equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del
titolo di studio conseguito all'estero nonche' l'ente  competente  al
riconoscimento; 
      f) abilitazione all'esercizio  professionale  e  iscrizione  al
relativo albo; 
      g) possesso delle qualita' morali e di  condotta  di  cui  agli
articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai  corpi  militarmente  organizzati  o  che  abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche'  coloro
che  siano  stati  destituiti  da  pubblici   uffici   o   dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    I requisiti di ammissione devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   nel   presente   bando   per   la
presentazione delle domande di partecipazione. 
    Il requisito dell'idoneita'  psico-fisica  ed  attitudinale  deve
sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.

Art. 3 Esclusione dal concorso

				Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    Nelle more della verifica del possesso dei requisiti,  tutti  gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. 
    L'Amministrazione puo' disporre in  ogni  momento,  con  motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per  difetto  dei  requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata  per
via telematica esclusivamente attraverso  l'applicazione  disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.vigilfuoco.it   seguendo    le
istruzioni ivi specificate. 
    Per  accedere  all'applicazione  i  candidati  devono  essere  in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita'
digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo  le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it 
    La procedura di  compilazione  ed  invio  on-line  della  domanda
dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora l'ultimo giorno per la
presentazione  telematica  della  domanda  coincida  con  un   giorno
festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo. 
    La  data   di   presentazione   telematica   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera'  piu'  l'invio
della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione
e di invio on-line. 
    In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico   di
acquisizione  delle  domande,   l'Amministrazione   si   riserva   di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse,  fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente  bando  per  il
possesso dei requisiti  e  dei  titoli.  Dell'avvenuto  ripristino  e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso  sul  sito  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa   civile   http://www.vigilfuoco.it   nonche'    all'indirizzo
https://concorsionline.vigilfuoco.it 
    Qualora il candidato compili piu'  volte  il  format  on-line  si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. 
    Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 , n. 445  e  successive  modificazioni,  i  candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita'
penali cui possono andare incontro in caso  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni mendaci. 
    L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive  modificazioni  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75. 
    Il candidato deve dichiarare nella domanda: 
      a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      b) l'esatta  indicazione  della  residenza  anagrafica  con  la
precisazione  dell'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata
personale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana e il  godimento  dei
diritti politici; 
      d) il possesso del titolo di studio previsto  dall'art.  2  del
presente bando per l'ammissione al concorso, precisando il  corso  di
laurea, l'ateneo, il luogo e la data di conseguimento.  Nel  caso  in
cui il titolo  di  studio  sia  stato  conseguito  all'estero  presso
universita' e istituti di istruzione universitaria, il candidato deve
indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza
ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del  titolo  di
studio  conseguito  all'estero  e  l'ente  che   ha   effettuato   al
riconoscimento; 
      e)   il   possesso   dell'abilitazione   all'esercizio    della
professione,  precisando  l'Ateneo,   il   luogo   e   la   data   di
conseguimento,  e  l'iscrizione  al  relativo   albo   professionale,
indicando gli estremi; 
      f)  l'eventuale  possesso  di  diploma   di   specializzazione,
dottorati di  ricerca  e  master  universitari  di  primo  e  secondo
livello, di cui all'art. 9 del presente bando di concorso, precisando
l'Ateneo, il luogo e la data di conseguimento; 
      g) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e  dai  corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da  pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica  amministrazione
per  persistente  insufficiente  rendimento,  di  non  essere   stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai  sensi  dell'art.  127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
      h) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo; 
      i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra  inglese,
francese, spagnolo e tedesco; 
      k) l'eventuale possesso di titoli  di  preferenza,  tra  quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; 
      l)  l'eventuale  possesso  del  titolo  di  preferenza  di  cui
all'art. 258 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
      m) l'eventuale diritto alle riserve di posti di cui all'art.  1
del presente bando; 
      n) l'eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parita'  di  punteggio,
dall'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217 e successive modificazioni; 
      o) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie  individuate
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
      p) di essere a conoscenza del  testo  integrale  del  bando  di
concorso. 
    I requisiti di ammissione e gli  eventuali  titoli  indicati  nel
presente articolo devono essere posseduti alla data di  scadenza  del
termine stabilito per la presentazione della domanda;  i  titoli  non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non  saranno
presi in considerazione  in  sede  di  formazione  della  graduatoria
finale. 
    Il candidato  in  condizioni  di  disabilita'  deve  indicare  la
percentuale di invalidita' e  specificare  se  -  in  relazione  alla
propria disabilita' - necessita di ausili nonche' di eventuali  tempi
aggiuntivi, per sostenere le prove d'esame. Tali  dichiarazioni  sono
da  comprovare  indicando  gli  estremi  di  apposita  certificazione
rilasciata dalla competente struttura  pubblica,  che  dovra'  essere
trasmessa, entro un congruo  termine  e  comunque  non  oltre  trenta
giorni successivi al termine di scadenza per la  presentazione  delle
domande previsto dal presente bando a mezzo raccomandata postale  con
avviso di ricevimento,  da  indirizzare  al  Ministero  dell'interno,
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, Direzione centrale  per  l'amministrazione  generale -
Ufficio II - Affari  concorsuali  e  contenzioso  -  Ufficio  per  la
gestione dei concorsi d'accesso, via Cavour n. 5 - 00187 Roma  oppure
a    mezzo    posta     elettronica     certificata     all'indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it 
    Il candidato ha inoltre l'obbligo  di  comunicare  le  successive
eventuali variazioni di indirizzo o di posta elettronica  certificata
accedendo  con  le  proprie  credenziali  al  Portale  dei   concorsi
https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati  nella
sezione "Il mio profilo". 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
indicazioni riportate nella domanda di partecipazione  dell'indirizzo
postale o di posta elettronica certificata  o  nel  caso  di  mancata
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione  del  cambiamento  degli
indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi postali,  informatici  o
di altra natura o comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso
fortuito o forza maggiore.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 22 aprile 2020, n. 55. 
    La  Commissione  e'  presieduta  da  un  dirigente  generale  del
Dipartimento e composta da un  numero  di  componenti  esperti  nelle
materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, di  cui
almeno due professori  universitari,  e  da  un  segretario.  Con  il
medesimo decreto e'  nominato,  per  ciascun  componente,  un  membro
supplente, per le ipotesi di assenza  o  impedimento  del  componente
effettivo. Per le prove di lingua  straniera  e  di  informatica,  il
giudizio  e'  espresso  dalla  commissione  con  l'integrazione,  ove
occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso  e
di un esperto di informatica. Ove non sia  disponibile  personale  in
servizio nel  Dipartimento,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale  con  qualifica  non  inferiore  a  ispettore  logistico  -
gestionale del Corpo nazionale ovvero da  un  appartenente  ai  ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica  in
servizio presso il Dipartimento. 
    In relazione al  numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria.

Art. 6 Presentazione alle prove

				Art. 6 
 
 
                      Presentazione alle prove 
 
 
    Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova  preselettiva  e
le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti  di  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto; 
      d) tessera di riconoscimento rilasciata da una  Amministrazione
dello Stato; 
      e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35  del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n.  445  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    La mancata presentazione alla prova  preselettiva  o  alla  prova
scritta, e' considerata rinuncia al concorso, quale ne sia  stata  la
causa che l'ha determinata. 
    La mancata presentazione, senza giustificato motivo,  alla  prova
orale ovvero alla visita fissata  per  l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.

Art. 7 Prova preselettiva

				Art. 7 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci  volte
il numero dei posti messi a  concorso,  l'ammissione  alle  prove  di
esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo Dipartimento,  al
superamento di una prova preselettiva. 
    Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" - del 30 ottobre 2020 , nonche' sul  sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa  civile  http://www.vigilfuoco.it,  sara'  data  comunicazione
della sede, della data, dell'ora  e  delle  modalita'  dell'eventuale
prova preselettiva o della prova scritta. 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Il candidato, ove riconosciuto  persona  affetta  da  invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta,  previa  presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. Detta documentazione dovra'  essere  presentata
con le modalita' e nei termini di cui all'art. 4 del presente bando. 
    L'eventuale prova  preselettiva  consiste  nella  risoluzione  di
quesiti a risposta multipla  vertenti  sulle  materie  oggetto  delle
prove di esame. 
    Alle  operazioni  di  preselezione  sovrintende  la   Commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5. 
    Per  la  formulazione  dei  quesiti  e   l'organizzazione   della
preselezione, si applica la disposizione dell'art.  7,  comma  2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La  correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedimenti automatizzati. E' ammesso a sostenere le  prove  d'esame
di cui al successivo art. 8 un numero di candidati  non  superiore  a
dieci volte il numero dei posti messi a  concorso,  secondo  l'ordine
della graduatoria della prova  preselettiva  fermo  restando  che  la
votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo'
essere inferiore a 6/10 (sei/decimi).  Sono  ammessi  alle  prove  di
esame anche i concorrenti che abbiano  riportato  un  punteggio  pari
all'ultimo degli ammessi. 
    La  commissione  esaminatrice  redige,  secondo  l'ordine   della
votazione,  l'elenco  dei  candidati  che  hanno  superato  la  prova
preselettiva. 
    La  graduatoria  e'  approvata   con   decreto   del   Capo   del
Dipartimento.  Detto  decreto  e'  pubblicato   sul   sito   internet
istituzionale  www.vigilfuoco.it,  previo  avviso  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con valore di  notifica
a tutti gli effetti. 
    Il  punteggio  della  prova  preselettiva   non   concorre   alla
formazione del voto finale di merito.

Art. 8 Prove d'esame

				Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e  da  una
prova orale. 
    La prova scritta  consiste  nella  stesura  di  un  elaborato  su
patologia speciale medica, con correlati aspetti di medicina legale e
del lavoro e su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi
clinici prospettati dalla commissione. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
    La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle seguenti materie: 
      a) traumatologia e medicina di urgenza; 
      b) semeiotica medica e chirurgica; 
      c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica; 
      d) medicina legale e delle assicurazioni; 
      e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
      f) medicina del lavoro; 
      g) elementi  di  oculistica,  otorinolaringoiatria,  ortopedia,
neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro; 
      h)  elementi  di  medicina  delle  grandi  emergenze  e   delle
catastrofi; 
      i) elementi di medicina dello sport; 
      j) ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con  particolare
riguardo al Dipartimento,  e  ordinamento  del  personale  del  Corpo
nazionale. 
    Nell'ambito della prova orale e' accertata  la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della  domanda  tra  inglese,  francese,  spagnolo  e  tedesco  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    La prova orale si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 9 Titoli valutabili

				Art. 9 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
 
    La  Commissione  esaminatrice  valuta  i  seguenti  titoli,   con
esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso: 
      a) diploma di  specializzazione  in  medicina  legale  e  delle
assicurazioni; medicina del lavoro; igiene e  medicina  preventiva  -
punti 5,00; 
      b) altri diplomi di specializzazione - punti 3,00; 
      c) dottorato di ricerca - punti 1,00; 
      d) master universitario di I livello - punti 0,40; 
      e) master universitario di II livello - punti 0,60. 
    I punteggi di cui  al  comma  1,  lettere  c),  d)  ed  e),  sono
cumulabili fino a un massimo di punti 2,00. 
    La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova  orale;  ai
titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo  superiore
a 10 punti. 
    I predetti titoli valutabili devono essere posseduti  al  termine
di scadenza per la presentazione della domanda. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso.

Art. 10 Formazione della graduatoria

				Art. 10 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
 
    La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito  sulla
base  delle  risultanze  delle  prove  di  esame,  sommando  al  voto
conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  di  cui  al   precedente
articolo, il voto della prova scritta e della prova orale. 
    L'Amministrazione redige  la  graduatoria  finale  del  concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria  di  merito,  dei
titoli di preferenza previsti dall'articolo all'art.  180,  comma  4,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 o dall'art.  258  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modificazioni. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    I predetti  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti  al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della  domanda  di
partecipazione. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    Al  fine  di  consentire  lo   svolgimento   degli   accertamenti
d'ufficio,  coloro  che  nella  domanda   di   partecipazione   hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di  cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di  preferenza,
devono trasmettere,  ad  integrazione  della  domanda,  dichiarazioni
sostitutive,  comprensive  degli  elementi  indispensabili   per   lo
svolgimento  delle  verifiche  necessarie,  redatte  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. 
    Tali dichiarazioni  sostitutive  dovranno  essere  trasmesse  dai
candidati, con le modalita' previste  dagli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modifiche  e  integrazioni,  attraverso  l'utilizzo  della
posta     elettronica     certificata     personale     all'indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non  oltre  il  termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal  giorno  successivo  a
quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal  fine
fara'  la  data  di  invio  on-line  dell'inoltro   a   mezzo   posta
certificata.

Art. 11 Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale

				Art. 11 
 
 
                    Approvazione e pubblicazione 
                      della graduatoria finale 
 
 
    Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile e' approvata  la  graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli  appartenenti  alle
categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami". 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli  effetti  di
legge e nei confronti di tutti gli interessati. 
    Dalla data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative.

Art. 12 Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

				Art. 12 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
                     psico-fisici e attitudinali 
 
 
    Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale  dei  candidati  utilmente  collocati
nella graduatoria finale di cui all'art. 11, si  applica  il  decreto
del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

				Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  Codice  in
materia di protezione dei dati personali, i  dati  personali  forniti
dai candidati  sono  raccolti  presso  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione  generale  -
Ufficio II -  Affari  concorsuali  e  contenzioso -  Ufficio  per  la
gestione dei concorsi d'accesso - Roma e trattati,  anche  attraverso
procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e  dei  titoli
di preferenza. 
    Le medesime informazioni  possono  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    L'interessato gode dei diritti del citato  riferimento  normativo
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati  che  lo  riguardano
nonche' alcuni diritti complementari,  tra  cui  il  diritto  di  far
rettificare, limitare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini  non  conformi  alla  legge
nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi  legittimi   al   loro
trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere  nei  confronti
del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa  civile  -  Direzione  centrale  per
l'amministrazione  generale -  Ufficio  II -  Affari  concorsuali   e
contenzioso - Ufficio per la gestione  dei  concorsi  d'accesso,  via
Cavour n. 5 - 00184 Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il
diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per  la  protezione
dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.

Art. 14 Accesso agli atti

				Art. 14 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    I candidati possono esercitare il diritto di  accesso  agli  atti
della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
legge. 
    Il responsabile del  procedimento  concorsuale  e'  il  dirigente
dell'Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II -
Affari  concorsuali  e  contenzioso  della  Direzione  centrale   per
l'amministrazione generale.

Art. 15 Norme di salvaguardia

				Art. 15 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia. 
    Avverso  il  presente  bando   e'   ammesso   ricorso   in   sede
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it 
 
      Roma, 21 luglio 2020  
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Mulas

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