MINISTERO DELLA DIFESA Concorso, per titoli ed esami, ad un posto per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, Maestro direttore della banda musicale dell'Esercito. Anno 2018. (18E08327)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 28-08-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, ad un posto per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, Maestro direttore della banda musicale dell'Esercito. Anno 2018. (18E08327)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 28-08-2018
  • Scadenza: 27-09-2018

Art. 1 Posti a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il "Testo Unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
"Codice  dell'amministrazione  digitale"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice per le pari opportunita' fra uomo e donna, a norma  dell'art.
6 della legge n. 246 del 28 novembre 2005"; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare nonche' il titolo X del Libro IV concernente  norme  per  il
reclutamento e la formazione, ruolo e organici e  stato  giuridico  e
avanzamento del personale delle bande musicali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il "Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in  particolare  i  titoli  II,  III  del  libro  IV,
concernenti norme  per  il  reclutamento  e  per  la  formazione  del
personale militare, nonche' il titolo  X  del  Libro  IV  concernente
norme per il reclutamento, per le commissioni dei concorsi e  per  la
nomina e la formazione del personale delle bande musicali; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia"; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013,  registro  n.  I,  foglio  n.  390-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con  il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il "Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco", emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  "Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Considerato  che  per  l'anno  2017  non  si  e'  provveduto   al
reclutamento di Ufficiali del ruolo speciale dell'Esercito e  che  il
posto a concorso e' bilanciato con la decurtazione di una unita'  nel
numerico degli Ufficiali del ruolo speciale, autorizzati dallo  Stato
Maggiore della Difesa per lo stesso anno 2017 e rimasto vacante; 
    Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2018  0087078  del  2  maggio
2018 con la quale il I Reparto  Affari  giuridici  ed  economici  del
personale dello Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2018 un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del
maestro direttore della banda musicale dell'Esercito; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2018
-in corso di registrazione presso la Corte dei conti- concernente  la
sua nomina a direttore generale per il personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a un posto per la
nomina  a  Maggiore  del  ruolo  speciale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, Maestro direttore della
banda musicale dell'Esercito. 
    2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di concorso, modificare, annullare, sospendere  o  rinviare  lo
svolgimento delle attivita' previste dal concorso o  l'incorporamento
del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario,  l'Amministrazione  ne  dara'  immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line  del  Ministero  della
difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore  di  notifica  a
tutti gli  effetti  per  tutti  gli  interessati,  nonche'  nei  siti
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it 
    4.  Nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  medesima  eserciti  la
potesta' di auto-organizzazione prevista dal  comma  precedente,  non
sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati  circa  eventuali
spese dagli stessi sostenute per  la  partecipazione  alle  selezioni
concorsuali. 
    5.  L'Amministrazione  della  Difesa  si  riserva   altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al  successivo
art. 3, che avra' valore di notifica a tutti gli  effetti  per  tutti
gli interessati, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it

Art. 2 Requisiti

				Art. 2 
 
                              Requisiti 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il 25° anno di eta' e non hanno  superato  il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di  partecipazione.  Eventuali
aumenti dei limiti di eta' previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di
legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione.
Si prescinde dal limite massimo di eta' esclusivamente per il maestro
direttore di banda musicale in servizio  permanente  di  altra  Forza
armata o Corpo di polizia e per il maestro vice direttore della banda
musicale dell'Esercito; 
      b) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
Servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) sono in possesso di un diploma di istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale ovvero  di  durata  quadriennale
integrato dal corso annuale per l'ammissione ai corsi universitari. 
    Sono altresi' ritenuti titoli  di  studio  validi  i  diplomi  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  conseguiti  all'estero  e
riconosciuti equiparati,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
legge, a quelli conseguiti  in  Italia.  A  tal  fine  i  concorrenti
dovranno presentare, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di
partecipazione  al  concorso,  una  dichiarazione  di   equiparazione
rilasciata da un Ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale
di loro scelta, ovvero una dichiarazione sostitutiva  resa  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      k) sono in possesso del diploma di strumentazione per  banda  e
del diploma di composizione o di  direzione  d'orchestra,  conseguiti
presso  un  Conservatorio  statale  o  in  altro   analogo   Istituto
legalmente riconosciuto. 
    Sono altresi' ritenuti titoli di studio validi i diplomi  di  cui
sopra conseguiti all'estero e riconosciuti equiparati, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia.  A  tal
fine  i  concorrenti  dovranno  presentare,  a  pena  di  esclusione,
unitamente  alla  domanda  di   partecipazione   al   concorso,   una
dichiarazione   di    equiparazione    rilasciata    dal    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    2. Ai fini del conferimento della nomina  a  Maggiore  del  ruolo
speciale delle Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio,
trasmissioni, maestro direttore della banda musicale dell'Esercito  e
dell'eventuale ammissione al corso formativo, i concorrenti  dovranno
essere  riconosciuti  in  possesso   dei   requisiti   di   idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente del ruolo  speciale  delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito.
Detta  idoneita'  sara'  accertata  con  le  modalita'  indicate  nei
successivi articoli 10 e 11 del presente decreto. 
    3.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a Maggiore in servizio permanente  del  ruolo  speciale  delle
Armi di fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio  e  trasmissioni,
maestro direttore della banda musicale dell'Esercito.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del  presente  decreto  saranno  gestite  tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi  portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti  di
interesse, link Concorsi e Scuole militari, ovvero attraverso il sito
intranet https://intranet.sgd.difesa.it/Persomil/Pagine/Home.aspx 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma  3  -che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale  militare,  anche  di  futura  pubblicazione-  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o  da  ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con  una
delle seguenti modalita': 
      a) accedendo al portale dei  concorsi  utilizzando  le  proprie
credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), da  un  gestore  riconosciuto  e  con  le  modalita'
fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID); 
      b)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      c) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero  carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)   ovvero   tessera   di
riconoscimento elettronica  rilasciata  da  un'Amministrazione  dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica  28  luglio  1967,  n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82 oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento, i concorrenti  saranno  in
possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere  al
proprio profilo nel  portale.  Con  tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse, senza dover  di  volta  in  volta
ripetere  l'accreditamento.  In   caso   di   smarrimento   di   tali
credenziali, i concorrenti potranno seguire la procedura di  recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4 Domande di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione,  predispongono  copia  per  immagini
(unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei
documenti/autocertificazioni che intendono  o  devono  allegare  alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 12, ovvero quelle attestanti  l'equiparazione  del
titolo di studio posseduto, qualora  conseguito  all'estero,  nonche'
quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. 
    3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova  concorsuale.  Con
l'inoltro della domanda  il  sistema  generera'  una  ricevuta  della
stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede  di  compilazione.
Tale ricevuta verra' automaticamente salvata nell'area personale  del
profilo utente  nella  sezione  "i  miei  concorsi"  e  sara'  sempre
disponibile per le esigenze del  concorrente.  L'esibizione  di  tale
ricevuta sostituisce la presentazione, ove richiesta,  del  messaggio
di notifica dell'avvenuta presentazione della domanda. 
    4. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale,  aggiornando  la  domanda  presentata   e   modificando   le
dichiarazioni di interesse. 
    Con il nuovo invio della  domanda  il  sistema  procedera'  anche
all'aggiornamento automatico  della  ricevuta  della  stessa  salvata
nell'area personale del profilo utente. 
    5. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nel sito www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole
militari, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso,
resta comunque invariata all'iniziale  termine  di  scadenza  per  la
presentazione delle domande di cui al  precedente  comma  1  la  data
relativa al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  indicata  al
precedente art. 3. 
    7. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it,  area  siti
di interesse, link Concorsi e Scuole militari circa le determinazioni
adottate al riguardo. 
    8. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la  procedura
di presentazione della stessa e i dati  sui  quali  l'Amministrazione
effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di  partecipazione
al  concorso  si  intenderanno  acquisiti.  Il  candidato,  oltre   a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    10. La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
chiedere  la  regolarizzazione  delle  domande  che,  presentate  nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
e' suddivisa in  un'area  pubblica  relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari  di  svolgimento
degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali,  ecc.),  e  un'area
privata nella quale saranno  rese  disponibili  le  comunicazioni  di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della  presenza  di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta  elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.persomil.difesa.it, hanno valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti  e  nei  confronti  di  tutti  i  candidati.   Le   eventuali
comunicazioni di  carattere  personale  potranno  essere  inviate  ai
concorrenti  anche  con  messaggio  di   posta   elettronica,   posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  4,  comma  4,  i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la  presentazione  delle  domande,  eventuali  comunicazioni  tramite
messaggio di posta elettronica (PE)  -utilizzando  esclusivamente  un
account di PE-  all'indirizzo:  persomil@persomil.difesa.it  o  posta
elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un  account
di PEC- all'indirizzo  persomil@postacert.difesa.it  e  all'indirizzo
r1d1s3@persomil.difesa.it indicando il concorso al quale  partecipano
e  allegando  copia  per  immagine  (file  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione massima di 3 Mb) di un documento di  identita'  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per  il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni  inviate  dai
candidati dovra' essere preceduto dal Codice "MA DI BA EI 2018".

Art. 6 Svolgimento del concorso e spese di viaggio

				Art. 6 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) tre prove scritte; 
      b) valutazione dei titoli; 
      c) accertamenti sanitari; 
      d) accertamenti psico-attitudinali; 
      e) prova teorica; 
      f) prova pratica di concertazione e direzione. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire  la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento,  provvisto  di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    2.  L'Amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo. 
    3. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), c) d), e) ed f), nonche' quelle di vitto e  alloggio  per
la  permanenza  nelle  sedi  di  svolgimento,  sono  a   carico   dei
concorrenti, anche se militari in servizio. 
    4. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente comma 1 del presente articolo,  nonche'  quelli  necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile  con  la
licenza  ordinaria,  potra'  essere   concessa   nell'intera   misura
prevista, di norma per la preparazione  alla  prova  teorica,  oppure
frazionata in periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni,  per
le prove scritte.  Qualora  il  concorrente  non  sostenga  le  prove
d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso.

Art. 7 Commissioni

				Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per le  prove  scritte,  per  la
valutazione dei titoli, per la prova teorica, per la prova pratica di
concertazione e direzione  e  per  la  formazione  della  graduatoria
finale di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      c) la commissione per gli accertamenti psico-attitudinali; 
      d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 
    2. La commissione esaminatrice  per  le  prove  scritte,  per  la
valutazione dei titoli, per la prova teorica, per la prova pratica di
concertazione e direzione  e  per  la  formazione  della  graduatoria
finale di merito, di cui al precedente comma  1,  lettera  a),  sara'
composta da: 
      a) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Generale
di brigata in servizio permanente o in ausiliaria da  non  oltre  tre
anni, presidente; 
      b) due insegnanti di Conservatorio statale, membri; 
      c) due maestri diplomati in composizione o  strumentazione  per
banda, membri; 
      d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  medico  in  servizio  del  Corpo   sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
      b)  due  Ufficiali  medici  in  servizio  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti psico-attitudinali, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  in  servizio  dell'Esercito  delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, di grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
      b) un Ufficiale  psicologo  in  servizio  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito, membro; 
      c)  un  Ufficiale  in  servizio  qualificato  perito  selettore
attitudinale ovvero un Ufficiale psicologo; 
      d) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente  in  servizio,
segretario senza diritto di voto. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo  sanitario  in  servizio
permanente dell'Esercito laureati in psicologia che  potranno  essere
coadiuvati da psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di
selezione VFP1 di Roma. 
    5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale   generale   medico   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito in servizio, presidente; 
      b)  due  Ufficiali  superiori  medici  in  servizio  del  Corpo
sanitario dell'Esercito, membri; 
    Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno  fatto
parte della commissione per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 3.

Art. 8 Prove scritte

				Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti  -a  cura  della  commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,  lettera  a),  con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per  la
partecipazione al concorso dal presente decreto- a tre prove  scritte
di seguito specificate che  avranno  luogo  presso  il  Conservatorio
"Santa Cecilia" di Roma, sito in via dei Greci,  n.  18,  secondo  il
seguente calendario: 
      a) alle ore 8,00 del giorno 15 ottobre  2018:  composizione  di
una fuga a quattro parti, da svolgere nel tempo massimo di 18 ore con
un punteggio massimo conseguibile pari a 10/10; 
      b) alle ore 8,00 del giorno 18 ottobre  2018:  composizione  di
una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte, da
svolgere nel  tempo  massimo  di  18 ore  con  un  punteggio  massimo
conseguibile pari a 10/10; 
      c) alle ore 8,00 del giorno 22 ottobre 2018: strumentazione per
banda di un brano di musica per pianoforte,  da  svolgere  nel  tempo
massimo di 18 ore con un punteggio massimo conseguibile pari a 10/10. 
    2. Eventuali modifiche circa la  data,  l'orario  e  la  sede  di
svolgimento delle suddette prove saranno  rese  note  ai  concorrenti
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale dei concorsi,  con  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e  nei  confronti  di  tutti  i  concorrenti.  Tale
avviso, compilato con le modalita' di cui al precedente  art.  5  del
presente   decreto,   sara'    inoltre    consultabile    nel    sito
www.persomil.difesa.it 
    3. I concorrenti ai quali non sia stata  comunicata  l'esclusione
dal   concorso   dovranno   presentarsi,   senza   attendere   alcuna
comunicazione, nella sede, nel giorno  e  nell'orario  stabiliti  nel
calendario  di  cui  al  precedente  comma  2,  almeno  un'ora  prima
dell'inizio della prova esibendo,  all'occorrenza,  il  messaggio  di
avvenuta  acquisizione  della  domanda  ovvero  copia  della   stessa
ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4,
comma 3 del presente decreto; dovranno inoltre avere al seguito carta
d'identita'  o  altro  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita', rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  nonche'
l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta  che  sara'  loro
fornita sul posto. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 5. 
    5. Gli elaborati potranno  essere  prodotti  a  matita,  purche',
all'atto della consegna  degli  stessi,  il  concorrente  provveda  a
fissare sul foglio la scrittura con apposito prodotto di  cui  dovra'
provvedersi prima dell'inizio delle prove. 
    6. Le prove scritte di cui al precedente  comma  1  del  presente
articolo si svolgeranno secondo le disposizioni di cui agli  articoli
13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. Prima dell'inizio  della  prova  la  commissione
esaminatrice di cui  al  precedente  art.  7,  comma  1,  lettera  a)
chiarira' ai concorrenti durata, modalita' di svolgimento  e  criteri
di valutazione della prova medesima. 
    7. All'atto della presentazione  per  sostenere  la  terza  prova
scritta,  i  concorrenti   dovranno   consegnare   alla   commissione
esaminatrice, in formato cartaceo o su supporto informatico, i titoli
di  merito  posseduti  alla  data  di   scadenza   del   termine   di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  con  le  modalita'
stabilite nel successivo art. 9. 
    8.  Le  prove  medesime  si  intenderanno  superate  qualora   il
concorrente riporti, in ciascuna di  esse,  il  punteggio  minimo  di
6/10. Pertanto i concorrenti che non riportino  almeno  il  punteggio
minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso. 
    9. L'esito della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi  agli
accertamenti sanitari, il calendario con i giorni di  convocazione  e
le modalita' di presentazione agli accertamenti di cui al  successivo
art. 10 del presente decreto, saranno resi noti con  avviso  inserito
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazione  del  portale  dei
concorsi.  Tale  avviso,  compilato  con  le  modalita'  di  cui   al
precedente art. 5 del presente decreto,  sara'  inoltre  consultabile
nel sito www.persomil.difesa.it 
    10. Sara' possibile chiedere  informazioni  relative  alle  prove
scritte, a partire dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
dell'esito della prove stesse, al Ministero della difesa -  Direzione
generale per  il  personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il
pubblico      (tel.      06/517051012;       posta       elettronica:
urp@persomil.difesa.it).

Art. 9 Valutazione titoli

				Art. 9 
 
                         Valutazione titoli 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1,  lettera  a),  valuteranno,  previa  identificazione  dei
relativi criteri,  i  titoli  di  merito  dei  soli  concorrenti  che
risulteranno  idonei  alle  tre  prove  scritte.  A   tal   fine   la
commissione, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli  elaborati,
procedera'  a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di   quelli
giudicati  insufficienti,  in  modo  da  definire,  per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo  aver  valutato  i  titoli  di  merito.
L'esito della valutazione sara'  reso  noto  agli  interessati  prima
dell'effettuazione della prova teorica. 
    2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
da attribuire a ciascuna categoria,  cosi'  come  previsto  dall'art.
943, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, sono le seguenti: 
      a) titoli accademici: 
        diplomi accademici di secondo livello, previsti dall'art.  2,
comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino a 10 punti; 
        diplomi accademici di primo livello,  previsti  dall'art.  2,
comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino a 8 punti; 
      b) titoli didattici: 
        incarichi  di  insegnamento  musicale  presso  gli   istituti
superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola,  fino
a 5 punti; 
      c) titoli professionali: 
        attivita' e  incarichi  svolti,  connessi  con  la  specifica
professionalita', fino a 15 punti. 
    3. Tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di cui al precedente  art.
4, comma 1, dovranno essere consegnati alla commissione  esaminatrice
all'atto della presentazione per sostenere la terza prova scritta. 
    4. Gli stessi titoli dovranno essere accompagnati  da  un  elenco
cartaceo suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali in
duplice copia,  una  delle  quali  sara'  restituita  al  concorrente
debitamente sottoscritta dalla commissione  esaminatrice  e  dovranno
essere presentati in una delle seguenti modalita': 
      in  originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge; 
      con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto  di
notorieta' ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  secondo  il  modello  fac-simile  riportato
nell'Allegato  A  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto;  in  tal  caso  il  concorrente,  per  ciascuno  dei  titoli
posseduti,  dovra'  fornire  dettagliatamente  tutti   gli   elementi
necessari  alla  corretta  valutazione  da  parte  della  commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli  stessi,  ai  sensi
del successivo art. 16 del  presente  decreto,  pertanto  l'omissione
anche di uno solo di suddetti elementi comportera' la non valutazione
del titolo autocertificato. Rimane inteso che per  le  pubblicazioni,
incisioni e composizioni il concorrente dovra' fornire una copia resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. 
    La conformita' agli originali dei titoli consegnati  su  supporto
informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione
in calce al citato elenco cartaceo. 
    Per  quanto  attiene  all'attivita'  pubblicistica   svolta   dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle
societa' editrici o delle riviste  on-line  nelle  quali  sono  stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella  domanda  i  percorsi
(URL  -  Uniform  Resource  Locator)  necessari  per  raggiungere  la
pubblicazione di interesse. Per  le  pubblicazioni  edite  a  stampa,
valgono le disposizioni di cui al precedente comma 3 e  del  presente
comma 4. 
    5. Eventuali titoli consegnati con modalita' e tempi  diversi  da
quanto  stabilito  dal  presente  articolo,  non  saranno  presi   in
considerazione e quindi non valutati. Il punteggio  conseguito  nella
valutazione dei titoli sara' utile ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di cui al successivo art. 14. 
    6. Sara' cura dell'Amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, riservandosi la  facolta'  di  chiedere  al  candidato,  per  le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta',  l'esibizione  dei
titoli di merito in  originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
    7. I verbali relativi alla valutazione dei titoli  e  alle  prove
scritte dovranno essere trasmessi  alla  Direzione  generale  per  il
personale  militare  -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina -  1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo  giorno
dalla data di completamento delle medesime operazioni.

Art. 10 Accertamenti sanitari

				Art. 10 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
    1.  Gli  accertamenti  sanitari,  volti  al  riconoscimento   del
possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quali
Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle  Armi,  cui
saranno sottoposti i soli concorrenti che saranno risultati idonei ad
ognuna delle tre prove scritte di cui al precedente art. 8,  verranno
effettuati presso il Centro di selezione  VFP1  di  Roma,  via  Carlo
Alberto dalla Chiesa, n. 2  -  00192  Roma,  nel  giorno  e  nell'ora
indicati nella comunicazione di cui al precedente art. 8, comma 9.  I
concorrenti che non si presenteranno nel giorno e  nell'ora  indicati
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal  concorso  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 5. 
    2. Solo i concorrenti in servizio nell'Esercito,  all'atto  della
presentazione presso il Centro di selezione VFP1  di  Roma,  dovranno
consegnare  la  dichiarazione  medica  del  dirigente  del   Servizio
sanitario  del  reparto/ente  cui  sono  in  forza,   attestante   il
mantenimento  dell'idoneita'  al  servizio  militare   incondizionato
secondo il modello riportato nell'Allegato B  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. Si precisa  che  il  concorrente  in
servizio dichiarato inidoneo  permanentemente  al  servizio  militare
incondizionato in  modo  parziale  ovvero  inidoneo  all'impiego  nei
teatri operativi  e/o  all'effettuazione  delle  prove  di  controllo
dell'efficienza  operativa,  di  cui  alla  direttiva   recante   "Il
controllo  dell'efficienza  operativa  del  personale   dell'Esercito
Italiano"  ed.  2014  dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  e  della
direttiva M_D SSMD REG2016 0019827 dell'11 febbraio 2016, dello Stato
Maggiore della Difesa, non riuniscono i requisiti sanitari  necessari
per la partecipazione al concorso. Pertanto  l'eventuale  concorrente
che si trovi in tale situazione sara' escluso dal concorso. 
    3. Solo i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato, all'atto della presentazione
presso il  medesimo  Centro  di  selezione  VFP1  di  Roma,  dovranno
consegnare la seguente documentazione sanitaria  in  originale  o  in
copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge: 
      a) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale (SSN), in data non anteriore ai 2 (due) mesi da  quella  di
presentazione  per  gli  accertamenti   psico-fisici,   relativo   al
risultato della ricerca dei markers virali anti HAV, IgG, HBsAg, anti
HBs, anti HBc e anti HCV; 
      b) certificato conforme all'Allegato C, che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, in data non anteriore ai  6 mesi  da
quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, rilasciato dal
proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23  dicembre
1978 n. 833, attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di  pregresse   manifestazioni   emolitiche,   gravi   manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie  a  farmaci  o
alimenti (e  la  presenza  di  altre  patologie  di  rilievo  per  il
reclutamento); 
      c) referto, rilasciato da struttura sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore  ai
2 mesi da quella di  presentazione  per  gli  accertamenti  sanitari,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi per HIV; 
      d) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  SSN,  in  data  non
anteriore ai 2 mesi da quella di presentazione per  gli  accertamenti
sanitari, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux  o
in alternativa, relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per  i
positivi, Rx del torace in due proiezioni, si  precisa,  infine,  che
coloro che risultino positivi  alla  intradermoreazione  di  Mantoux,
dovranno  obbligatoriamente  effettuare,  oltre  Rx  torace  in   due
proiezioni, anche il Test Quantiferon; 
      e) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato  da  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il SSN, in data non anteriore  ai  2 mesi  da
quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, di analisi  di
laboratorio  concernente  il   dosaggio   enzimatico   del   glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed  espresso  in
percentuale di attivita' enzimatica; 
      f) referto, rilasciato da struttura sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore  ai
3 mesi da quella di  presentazione  per  gli  accertamenti  sanitari,
attestante i seguenti esami: 
        1) analisi completa delle urine con esami del sedimento; 
        2) analisi del sangue concernente: 
          emocromo completo; 
          glicemia; 
          creatinemia; 
          transaminasemia (GOT - GPT); 
          bilirubinemia totale e frazionata; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          gamma GT. 
      g) solo i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il
referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche  militare,
o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai 2 mesi  da
quella di presentazione per  gli  accertamenti  sanitari,  attestante
l'esito di ecografia pelvica; 
      h) il solo concorrente che risultera'  vincitore  del  concorso
sara'  sottoposto  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste   dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero.    A    tal    fine,    dovra'    presentare,    all'atto
dell'incorporamento: 
        certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo   alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
        in caso di assenza della relativa vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  al  vincitore  incorporato  dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  "Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi". 
    4. Inoltre, tutti i concorrenti, in servizio  e  non,  ovvero  in
servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello  Stato,  dovranno
presentare: 
      a) referto, rilasciato da struttura sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non  anteriore  a
1 mese da quella di  presentazione  per  gli  accertamenti  sanitari,
attestante l'analisi  delle  urine  per  la  ricerca  dei  cataboliti
urinari  delle  seguenti  sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope:
amfetamine, cocaina, oppiacei  e  cannabinoidi,  in  accordo  con  il
Provvedimento Stato-Regioni del 30  ottobre  2007  integrato  con  il
provvedimento del 18 settembre 2008. Resta impregiudicata la facolta'
per l'Amministrazione, di sottoporre a drug-test il  concorrente  che
risultera' vincitore del concorso di cui al precedente art. 1,  comma
1; 
      b) solo i concorrenti di sesso  femminile,  referto  attestante
l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su  sangue  o  urine)
effettuato presso struttura sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata convenzionata con il SSN, entro i cinque giorni precedenti la
data di presentazione per gli accertamenti sanitari. 
    5. I soli concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra
Forza armata o  Corpo  armato  dello  Stato,  qualora  presentino  il
relativo  verbale  di  notifica  di   idoneita'   agli   accertamenti
psico-fisici  nell'ambito  di  un  concorso   per   il   reclutamento
nell'Esercito, nei 365 giorni precedenti la data di presentazione per
l'effettuazione degli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo,
dovranno presentare esclusivamente i seguenti documenti sanitari: 
      a) certificato di cui al precedente comma 3, lettera b); 
      b) referti di cui al precedente comma 4, lettere a) e b); 
      c) esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT  e  MCV),  effettuati
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
accreditata con il SSN, in data non anteriore a 3 mesi da  quella  di
presentazione per gli accertamenti sanitari. 
    6. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati  di
cui ai precedenti commi 2, 3, 4  e  5  comportera'  l'esclusione  del
concorrente dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, ad
eccezione del referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente
comma 3, lettera e), concernente il dosaggio enzimatico del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD).  Quest'ultimo  dovra'  comunque  essere
presentato   dal    concorrente,    qualora    vincitore,    all'atto
dell'incorporamento. Si  precisa,  inoltre,  che  i  concorrenti  che
abbiano  subito  interventi  chirurgici  o  ricoveri   in   strutture
sanitarie dovranno presentare copia delle relative cartelle cliniche.
Detti documenti saranno acquisiti agli atti  quale  parte  integrante
della  cartella  degli  accertamenti  sanitari  del  concorrente   e,
pertanto, non saranno restituiti. Qualora gli accertamenti di cui  ai
precedenti commi 2, 3,  4  e  5  siano  effettuati  presso  strutture
sanitarie accreditate con il SSN, sara' cura del concorrente produrre
anche attestazione, in originale, della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. 
    7. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei e quindi esclusi dal concorso. 
    8. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b), acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2, 3, 4 e  5
del  presente   articolo,   necessari   per   l'effettuazione   degli
accertamenti  sanitari,  verificandone  la  validita'.  In  caso   di
accertato stato di gravidanza non potra'  in  nessun  caso  procedere
agli accertamenti di cui al successivo comma 10 del presente articolo
e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio,  a  mente  dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di  gravidanza
e' stato accertato anche  con  le  modalita'  previste  dal  presente
articolo, il  Centro  di  selezione  VFP1  di  Roma  procedera'  alla
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione delle graduatorie di cui al successivo  art.  14.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata  Direzione  generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando. 
    9. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e  del  decreto
del Ministero della difesa 4  giugno  2014,  citati  nelle  premesse,
detta commissione dovra', altresi', accertare il  possesso  da  parte
dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207  nonche'  dalla
direttiva  tecnica  edizione  2016  dell'Ispettorato  generale  della
sanita' militare, citati nelle premesse. Tali parametri  non  saranno
accertati per i concorrenti in servizio nelle Forze armate; 
      b) per i soli concorrenti non in servizio ovvero in servizio in
altra Forza armata o Corpo armato dello Stato,  sara'  verificata  la
funzionalita'  visiva:  visus  corretto   non   inferiore   a   16/10
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al  seguito)
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede  di  meno,  raggiungibile
con correzione non superiore alle 4  diottrie  per  la  sola  miopia,
anche in un solo occhio, e non superiore alle 3 diottrie,  anche  per
un solo occhio, per gli altri vizi di  refrazione,  senso  cromatico,
campo visivo e motilita' oculare normali  accertati  mediante  visita
oculistica. Senso cromatico  normale  accertato  alle  tavole  pseudo
isocromatiche o, in difetto, alle matassine  colorate.  Sono  ammessi
gli esiti di trattamento LASIK e gli  esiti  di  fotocheratoablazione
senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare. 
    10. La suddetta commissione, prima di eseguire la  visita  medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in  servizio
ovvero in servizio in altra Forza armata o Corpo armato  dello  Stato
le visite specialistiche di seguito indicati: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica e psichiatrica; 
      e)  visita  medica  generale;  in  tale  sede  la   commissione
escludera',  altresi',  dal  concorso,  il  candidato  che   presenti
tatuaggi  quando,  per  la  loro  sede,  siano  contrari  al   decoro
dell'uniforme -quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, con
gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui  caratteristiche  sono
visualizzabili                        sul                        sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi- ovvero  se
posti nelle zone coperte dall'uniforme risultino, per  contenuto,  di
discredito alle Istituzioni; 
      f)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato  conforme  al  modello  riportato   nell'Allegato   D   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    11. Tutti i concorrenti, in servizio e non, ovvero in servizio in
altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, saranno  sottoposti  a
esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico  di  alcool.
Tale verifica sara' effettuata  in  base  all'anamnesi,  alla  visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso  di  sospetta  positivita',  il  concorrente
sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto  attestante
l'esito della CDT (ricerca  ematica  della  transferrina  carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra'  cura  di  effettuare,  in
proprio, presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata convenzionata con il SSN. 
    12. Per i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato, gia' giudicati  idonei  agli
accertamenti sanitari nell'ambito di un concorso della  Forza  armata
nei 365 giorni precedenti la data di presentazione presso  il  Centro
di selezione VFP1 di Roma, qualora presentino il relativo verbale  di
notifica nonche' i documenti di cui al precedente  comma  5,  lettere
a), b) e c), la commissione per gli accertamenti sanitari, verificata
la suddetta documentazione, procedera'  esclusivamente  a  sottoporre
gli stessi agli esami diagnostici di cui al precedente comma 11. 
    13. La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti  sanitari,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto delle  caratteristiche  somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 
    14. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 9, saranno
giudicati idonei i concorrenti a cui sia stato attribuito il seguente
profilo sanitario minimo: 
      
 
=====================================================================
|   PS  |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS  |  LI  |  VS  |  AU  |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
|   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |  2   |  2   |  2   |  2   |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima  G6PD,  non  puo'  essere  motivo  di   inidoneita'   con
conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge
12  luglio  2010,  n.  109,  citata  nelle  premesse.   Altresi',   i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit  G6PD  dovranno
rilasciare  la  dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e   di
responsabilizzazione, secondo il modello  riportato  nell'Allegato  E
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    15. Saranno giudicati inidonei i concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) imperfezioni e infermita' previste dalla  vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti  direttive
per delineare il profilo sanitario  stabiliscono  l'attribuzione  del
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somatofunzionali,   ad
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD; 
      c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      d) disturbi della parola  anche  in  forma  lieve  (dislalia  o
disartria); 
      e) imperfezioni e infermita' che, seppur  non  contemplate  nei
precedenti  sottoparagrafi,  risultino  comunque  incompatibili   con
l'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente; 
      f) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza dell'eventuale corso. 
    16. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta  stante,
comunichera'   al   concorrente   l'esito   della   visita    medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito  in
servizio permanente"; 
      b) "non idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito
in  servizio  permanente",  con   indicazione   della   causa   della
inidoneita'. 
    I concorrenti che,  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 11. I concorrenti  che  non  avranno  recuperato,  al
momento della nuova visita, la prevista idoneita'  saranno  giudicati
inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli
interessati seduta stante. 
    17. I concorrenti che sotto il profilo sanitario  sono  giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere  le  ulteriori  prove.  Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro  di  selezione
VFP1 di Roma, specifica  istanza  di  riesame  di  tale  giudizio  di
inidoneita',  che  dovra'  essere   poi   supportata   da   specifica
documentazione  rilasciata  da  struttura  sanitaria  pubblica.  Tale
documentazione dovra' improrogabilmente giungere,  con  le  modalita'
indicate nel precedente art. 5, comma 3, alla Direzione generale  per
il personale militare entro il  decimo  giorno  successivo  a  quello
della  visita  medica.  Il  mancato  inoltro   della   documentazione
sanitaria, nei termini e con le modalita'  previste,  comportera'  il
rigetto della sopracitata istanza di riesame. 
    La medesima documentazione sanitaria inviata  dai  concorrenti  a
supporto dell'istanza di cui sopra sara' valutata  dalla  commissione
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera  d)  che,  solo  se  lo
riterra'  necessario,  sottoporra'  gli  interessati   ad   ulteriori
accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.  Per
ragioni di carattere organizzativo, al solo fine di contrarre i tempi
delle  procedure  concorsuali   e   contenere   i   costi   derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma  1,
lettere b) e c), i  concorrenti  giudicati  inidonei  che  presentino
istanza di  ulteriori  accertamenti  sanitari  saranno  ammessi,  con
riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo
art. 11. 
    In caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno,  sempre  dalla  Direzione  generale  per  il   personale
militare, comunicazione che il giudizio di inidoneita'  riportato  al
termine degli accertamenti  sanitari  e'  da  intendersi  confermato.
Analogamente, in caso di  accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno,  sempre  dalla  Direzione  generale  per  il   personale
militare, formale comunicazione. 
    I  concorrenti,  dichiarati  inidonei  anche  a   seguito   della
valutazione  sanitaria  di  cui  al  precedente  comma  17,  o  degli
ulteriori accertamenti  sanitari  disposti  o  che  ad  essi  avranno
rinunciato, saranno esclusi dal concorso.

Art. 11 Accertamenti psico-attitudinali

				Art. 11 
 
                   Accertamenti psico-attitudinali 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei nonche', con riserva, quelli di cui  al  precedente  art.  10,
commi 16 e 17 saranno sottoposti, dalla commissione di  cui  all'art.
7, comma 1, lettera c) agli accertamenti  psico-attitudinali  secondo
le direttive tecniche emanate dallo Stato Maggiore dell'Esercito. 
    2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
un giudizio che sara' comunicato seduta stante e  per  iscritto  agli
interessati, sottoponendogli il verbale contenente uno  dei  seguenti
giudizi: 
      a) "idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito  in
servizio permanente"; 
      b) "non idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito
in  servizio  permanente",  con   indicazione   della   causa   della
inidoneita'. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo. Pertanto i concorrenti  giudicati  "non  idonei"  saranno
esclusi dal  concorso.  Il  giudizio  di  idoneita'  non  comportera'
attribuzione di alcun punteggio. 
    3. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali
dovranno essere trasmessi alla Direzione generale  per  il  personale
militare -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1ª  Divisione
reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data
di completamento degli accertamenti medesimi  da  parte  di  tutti  i
concorrenti.

Art. 12 Prova teorica

				Art. 12 
 
                            Prova teorica 
 
    1.  Tutti  i  concorrenti  risultati  idonei  agli   accertamenti
psico-attitudinali, di cui al precedente art. 11 saranno  sottoposti,
a cura della commissione esaminatrice di cui al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera a), alla prova teorica che vertera'  sulle  seguenti
materie: 
      a) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico; 
      b)  tecnica  di  tutti  gli  strumenti  compresi  nell'organico
strumentale; 
      c) vari tipi di partitura; 
      d) impiego degli strumenti suddetti. 
    2. Indicazioni circa la data, l'orario e la sede  di  svolgimento
della suddetta prova saranno rese note ai concorrenti mediante avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei concorsi, con valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  nei
confronti di tutti i  concorrenti.  Tale  avviso,  compilato  con  le
modalita' di cui al precedente art. 5  del  presente  decreto,  sara'
inoltre consultabile nel sito www.persomil.difesa.it 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi nel  giorno  e  nella  sede
resi noti con l'avviso di cui al precedente comma  2,  almeno  un'ora
prima dell'inizio della prova  e  dovranno  avere  al  seguito  carta
d'identita'  o  altro  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 5. 
    5. La prova si intendera' superata qualora il  concorrente  avra'
riportato il punteggio  minimo  di  12/20  su  un  punteggio  massimo
conseguibile di 20/20.  Pertanto  i  concorrenti  che  non  riportino
almeno  il  punteggio  minimo  sopraindicato  saranno   esclusi   dal
concorso.

Art. 13 Prova pratica di concertazione e direzione

				Art. 13 
 
             Prova pratica di concertazione e direzione 
 
    1. Tutti i concorrenti risultati idonei alla  prova  teorica,  di
cui al precedente art. 12 saranno sottoposti, a cura  della  medesima
commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  7,  comma  1,
lettera a), alla prova  pratica  di  concertazione  e  direzione  che
consistera' nella concertazione e  direzione  di  uno  o  piu'  brani
scelti dalla commissione e lasciati a  disposizione  del  concorrente
per il tempo stabilito dalla commissione stessa. 
    2. Indicazioni circa la data, l'orario e la sede  di  svolgimento
della suddetta prova saranno rese note ai concorrenti mediante avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei concorsi, con valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  nei
confronti di tutti i  concorrenti.  Tale  avviso,  compilato  con  le
modalita' di cui al precedente art. 5  del  presente  decreto,  sara'
inoltre consultabile nel sito www.persomil.difesa.it 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi nel  giorno  e  nella  sede
resi noti con l'avviso di cui al precedente comma  2,  almeno  un'ora
prima dell'inizio della prova  e  dovranno  avere  al  seguito  carta
d'identita'  o  altro  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 5. 
    5. La prova si intendera' superata qualora il  concorrente  avra'
riportato il punteggio  minimo  di  12/20  su  un  punteggio  massimo
conseguibile di 20/20.  Pertanto  i  concorrenti  che  non  riportino
almeno  il  punteggio  minimo  sopraindicato  saranno   esclusi   dal
concorso.

Art. 14 Graduatorie di merito

				Art. 14 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale  di
merito dei concorrenti, risultati idonei a tutti gli  accertamenti  e
alle prove concorsuali sulla base della somma aritmetica: 
      a) dei punteggi conseguiti nelle tre prove scritte; 
      b) del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli; 
      c) del punteggio conseguito nella prova teorica; 
      d)  del   punteggio   conseguito   nella   prova   pratica   di
concertazione e direzione. 
    2. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  1,  nel
decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a  parita'
di merito quale titolo di preferenza assoluto, l'essere  in  servizio
nell'Esercito, nonche' dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande, che  i  concorrenti  avranno  dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di  preferenza,  sempre  a
parita' di merito, sara' preferito il  concorrente  piu'  giovane  di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
n. 127/1997, come aggiunto  dall'art.  2,  comma  9  della  legge  n.
191/1998. 
    3. Il candidato che nella graduatoria finale di merito risultera'
classificato al primo posto sara' dichiarato vincitore. 
    4. La graduatoria finale di merito di cui al precedente  comma  1
sara' approvata con  decreto  dirigenziale  e  sara'  pubblicato  nel
Giornale Ufficiale del Ministero della  difesa.  Della  pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Il medesimo  decreto  sara',
inoltre, pubblicato nel portale dei concorsi on-line.

Art. 15 Nomina e corso applicativo

				Art. 15 
 
                     Nomina e corso applicativo 
 
    1. Il vincitore del concorso sara' nominato Maggiore in  servizio
permanente del ruolo speciale delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni,  maestro  direttore  della  banda
musicale  dell'Esercito.  L'anzianita'  assoluta  sara'  fissata  dal
decreto del Ministro della difesa di nomina che sara'  immediatamente
esecutivo. 
    2. Il concorrente vincitore, qualora alla scadenza del termine di
presentazione delle domande appartenga alla categoria degli Ufficiali
con il grado superiore a quello di Maggiore in servizio permanente  o
qualifica equivalente di Forza  armata  o  Corpo  di  polizia,  sara'
invece nominato con il grado e l'anzianita' posseduti. 
    3. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei  requisiti  prescritti
per la nomina di cui all'art. 2 del presente bando. 
    4. L'Ufficiale sara' inviato ad assumere servizio  sotto  riserva
dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la
nomina, e sottoposto a visita di incorporamento. In  tale  sede,  nel
caso non vi abbia provveduto in sede di accertamenti sanitari, dovra'
produrre il referto di cui al precedente art. 10,  comma  3,  lettera
e). Inoltre, sara' sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste
dalla normativa sanitaria in  ambito  militare  per  il  servizio  in
Patria  e  all'estero.  A  tal  fine,  dovra'   presentare   all'atto
dell'incorporamento: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    5. Detto Ufficiale dovra' frequentare un corso applicativo le cui
modalita', luogo, durata e relativi programmi di insegnamento saranno
stabiliti   con   circolare   del   Comando   per   la    formazione,
specializzazione e  dottrina  dell'Esercito.  Sara'  esonerato  dalla
frequenza del predetto corso chi, alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle domande  di  partecipazione  al  concorso,  si
trovasse in servizio quale Ufficiale dell'Esercito. 
    6.  L'Ufficiale,  all'atto  della  presentazione   per   assumere
servizio dovra' contrarre una ferma di cinque anni ai sensi dell'art.
724, comma 5, del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66.  Il
rifiuto di sottoscrivere detta  ferma  comportera'  la  revoca  della
nomina. 
    7. L'Ufficiale,  una  volta  ammesso  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti idonei  non  vincitori,  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in  considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 16 Accertamento dei requisiti

				Art. 16 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti, la conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
eventualmente sottoscritte dal vincitore del  concorso  medesimo,  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera.

Art. 17 Esclusioni

				Art. 17 
 
                             Esclusioni 
 
    1.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dall'eventuale  corso  applicativo,  nonche'  potra'   dichiarare   i
medesimi decaduti dalla nomina a Maggiore in servizio permanente  del
ruolo speciale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
genio,  trasmissioni,  maestro   direttore   della   banda   musicale
dell'Esercito, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato
dopo la nomina.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

				Art. 18 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento  europeo  (UE)  2016/679
(di seguito Regolamento) e nelle more dell'adozione dei provvedimenti
di attuazione della legge 25 ottobre 2017, n.  163,  ai  sensi  degli
articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  ove
applicabili, in quanto non incompatibili, si  informano  i  candidati
che  il  trattamento  dei  dati  personali   forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o,  comunque,  a
tale scopo acquisiti, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle attivita' istituzionali relative al  concorso.  Il  trattamento
dei dati personali e particolari sara' espletato a cura dei  soggetti
a  cio'  autorizzati,  ivi  compresi  quelli  facenti   parte   delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i
dati  personali  e  particolari  sono  raccolti  e/o  successivamente
trattati; cio' anche in caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e
anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di
impiego/servizio,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione   del
rapporto stesso. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti  indirizzi  di  posta  elettronica   e   posta   elettronica
certificata: 
        persomil@persomil.difesa.it 
        persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere contattato  ai  recapiti  resi  noti  sul  sito  istituzionale
www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento consiste nell'istaurazione  del
rapporto d'impiego/servizio e trova la  base  giuridica  nel  decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della  Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1057; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego  del  candidato  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal Regolamento di cui all'art.  49,  paragrafo
1, lettere d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione dei dati relativi ai militari  e
ai cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco  temporale  non
superiore alla  permanenza  in  servizio,  sino  al  collocamento  in
congedo e relativo versamento agli enti competenti; per  i  cittadini
non idonei/non vincitori esso e' fissato sino al conseguimento  delle
finalita' pubbliche del trattamento dei dati, ivi compresa la  tutela
degli  interessi  dell'Amministrazione   della   Difesa   presso   le
giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali in qualita' di Autorita'
di controllo. 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a  21  del  citato  Regolamento,  nonche',  in  quanto
compatibili, quelli di cui all'art.  7  del  decreto  legislativo  n.
196/2003, tra  i  quali  il  diritto  di  accedere  ai  dati  che  li
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,   completare,
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. Tali  diritti  potranno  essere  fatti
valere nei  confronti  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare, Titolare del trattamento". 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 31 luglio 2018  
 
               Il direttore generale per il personale militare: Ricca

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