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- Atto numero 13E00234 del 25-01-2013
MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO Reclutamento di 455 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica Militare. (13E00234)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 25-01-2013
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Reclutamento di 455 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica Militare. (13E00234)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
- Data: 25-01-2013
- Scadenza: 26-02-2013
Art. 1 Posti disponibili
IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente "norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi" e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004,
concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva
l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della
difesa, del Segretariato generale della difesa, dello Stato
maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente "disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
Polizia";
Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita'
della Direzione generale per il personale militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione
digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0075151 del 12 settembre 2012, con il
quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2013;
Visto il foglio n. M_D ARM001 0092558 del 16 novembre 2012 dello
Stato maggiore dell'aeronautica, contenente gli elementi di
programmazione per il reclutamento dei VFP 1 dell'Aeronautica
militare per il 2013;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
DGPM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili
1. Per il 2013 e' indetto il reclutamento nell'Aeronautica
militare di 455 VFP 1 in un unico blocco di incorporamento, previsto
nel mese di luglio 2013.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 28
gennaio 2013 al 26 febbraio 2013, per i nati dal 26 febbraio 1988 al
26 febbraio 1995, estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle categorie
previste nell'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
e indicate nel modello di domanda di partecipazione pubblicato nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In caso di
mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei.
3. Le domande devono essere presentate, entro il termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l'Amministrazione
della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito
www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il
giorno del compimento del 25° anno di eta';
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio
scolastico regionale o provinciale a loro scelta, con riportato il
giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la
votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto, nei confronti delle istituzioni democratiche,
comportamenti che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di VFP 1;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
l) statura non inferiore a m 1,65, se candidati di sesso
maschile, e statura non inferiore a m 1,61, se candidate di sesso
femminile;
m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti
fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino alla
data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell'ambito dell'iter di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi
delle attivita' concorsuali, la procedura di reclutamento di cui
all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (nel prosieguo: portale
dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa,
ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dal
4° ufficio della Direzione per l'impiego del personale militare
dell'aeronautica (DIPMA), delegato alla gestione della procedura
concorsuale.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere
in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al
termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per
attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
accreditamento con una delle seguenti modalita':
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di
telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso
di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata
da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma
digitale.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale
del portale dei concorsi.
Art. 4 Domanda di partecipazione
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il
concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere stampato e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo,
all'occorrenza, all'atto della presentazione presso la Scuola
volontari di truppa dell'Aeronautica militare (SVTAM) per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. Dopo
l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una
copia della stessa.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la
procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso sia dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di
preferenza e di precedenza, nonche' del diritto alla riserva dei
posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto
dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti con
le modalita' indicate nel successivo art. 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al
portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in
prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al
precedente comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 2.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line sia tale da non consentire un
ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvedera' a
informare i candidati con avviso pubblicato nel sito
www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione
conseguiti al termine di detto ciclo di studi, validi ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 9, unitamente
all'indirizzo dell'Istituto scolastico ove e' stato conseguito il
diploma stesso;
h) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o
precedenza di cui al successivo art. 10;
i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 2;
j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto, nei confronti delle istituzioni
democratiche, comportamenti che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti da
non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in una
selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso a una
delle carriere iniziali dell'Aeronautica militare;
p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
q) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
r) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
s) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento,
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della
Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il
territorio nazionale e all'estero;
t) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.
9. Con l'invio telematico della domanda con la modalita' indicata
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun
concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei
concorsi saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e
www.aeronautica.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, entro il termine di presentazione delle domande di
cui all'art. 4, comma 1, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta
elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.),
mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo
persaereo.4uf.con@aeronautica.difesa.it. A tale messaggio dovra'
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
4. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte
dei candidati.
Art. 6 Fasi del reclutamento
Art. 6
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata
nell'art. 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del 4° ufficio della DIPMA, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
fatta eccezione per quelli relativi:
al possesso della statura minima e dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte del 4° ufficio della
DIPMA, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli
privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), i) e
m) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna
per delitti non colposi, di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte del 4° ufficio della DIPMA, ai sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai
candidati nelle domande;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma di
istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria
degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 10
e formazione della relativa graduatoria;
h) approvazione della graduatoria di cui alla precedente lettera
g) da parte della DGPM;
i) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera g) presso la SVTAM per l'accertamento dei
requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale;
j) incorporazione dei candidati dichiarati idonei agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali utilmente collocati nella
graduatoria di cui alla precedente lettera g);
k) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare;
l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti previsti e accertati successivamente.
Art. 7 Esclusioni
Art. 7
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata nell'art.
4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura
di accreditamento indicata nell'art. 3;
c) contenenti dichiarazioni non veritiere in relazione al
giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti.
2. Il 4° ufficio della DIPMA e' delegato dalla DGPM allo
svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1, nei limiti specificati dall'art. 6,
lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento,
tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), i) e m) e dell'assenza di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche'
quelle concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo.
Lo stesso 4° ufficio della DIPMA provvedera' alla notifica ai
candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione.
3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
b), provvedera' a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
inidonei all'attivita' sportiva agonistica ovvero privi del
relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall'art. 11
del bando.
4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
c), provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei agli
accertamenti attitudinali.
5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della
DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto.
6. Se l'esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Procura
della Repubblica competente per territorio.
7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando.
8. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (per il quale e' previsto - ai sensi della normativa
vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente
entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
Art. 8 Commissioni
Art. 8
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano (o grado
corrispondente) ovvero Funzionario amministrativo, designato dalla
DGPM, membro;
d) un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di 3ª
classe ovvero Assistente amministrativo, appartenente
all'Amministrazione della difesa, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
insediata presso l'infermeria principale di Bari. Essa sara' composta
da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
appartenente al Corpo sanitario aeronautico, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, appartenenti
al Corpo sanitario aeronautico, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanita',
specialita' OSS, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
insediata presso la SVTAM. Essa sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
qualificato perito selettore, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati
periti selettori, membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.
Art. 9 Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
Art. 9
Selezione dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito
1. La commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati
da ammettere alla valutazione dei titoli di merito, sulla base del
giudizio o della votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:
a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3 ;
c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro il limite di 3.200
unita'.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
5. La graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei
titoli di merito sara' pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it.
Art. 10 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
Art. 10
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. La commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei
candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall'art. 9,
provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti
titoli di merito:
a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto
del Ministro della difesa 1° settembre 2004:
1) patente di guida civile B o superiore: punti 1;
2) porto d'armi: punti 1;
b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) superamento di ogni singola classe di scuola secondaria di
secondo grado: punti 1;
2) brevetto di pilota di aeroplano: punti 1,5;
3) brevetto di subacqueo militare o civile, rilasciato da
strutture affiliate a Federazioni riconosciute dalla Confederazione
mondiale delle attivita' subacquee (CMAS): a seconda del livello,
massimo punti 0,8;
4) brevetto di paracadutista militare o civile rilasciato
dall'Associazione nazionale paracadutisti italiani: punti 1;
5) corso di cultura aeronautica, svolto a cura del Centro di volo
a vela dell'Aeronautica militare di Guidonia (oppure, fino a dicembre
2009, della sezione dell'Associazione arma aeronautica di Brindisi,
in collaborazione con l'Istituto tecnico nautico statale "Carnaro"):
punti 0,5;
6) patente europea del computer (ECDL Core Full) o corso
equipollente che preveda il superamento dei 7 esami previsti dalla
predetta certificazione: punti 0,2;
7) conseguimento di risultati in competizioni sportive almeno di
livello nazionale riconosciute dal CONI: punti 1;
8) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Aeronautica militare: punti
1.
2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
4. La graduatoria di merito dei candidati da ammettere alla fase
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali sara' pubblicata nel
sito www.persomil.difesa.it.
Art. 11 Accertamenti psico-fisici e attitudinali
Art. 11
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. La SVTAM e' delegata dalla DGPM a convocare i candidati per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo
dalla graduatoria di cui al precedente art. 10 entro il limite di
2.000 unita'. I candidati che non si presenteranno nei tempi
stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo
degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno
considerati rinunciatari.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente comma 1, la SVTAM e' autorizzata a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui
all'art. 10, per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale
procedura dovra' essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali, pena l'esclusione dal reclutamento, con:
a) documento di identita' in corso di validita' munito di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
b) copia della comunicazione ricevuta con messaggio di posta
elettronica circa la corretta acquisizione e protocollazione della
domanda di partecipazione di cui all'art. 4, comma 4;
c) se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso
rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
d) certificato medico attestante l'idoneita' all'attivita'
agonistica sportiva per l'atletica leggera, in corso di validita',
rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e che esercitano in tali
ambiti in qualita' di specializzati in medicina dello sport;
e) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, attestante l'esito dei
seguenti esami:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
f) certificato di stato di buona salute che attesti la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal proprio medico in
data non anteriore a sei mesi precedenti la visita e redatto
conformemente all'allegato A al presente bando;
g) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, dell'esame dei markers
dell'epatite B e C;
h) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, attestante l'esito del test di accertamento della positivita'
per anticorpi per HIV;
i) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
eseguito presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
con il SSN in data non anteriore a cinque giorni lavorativi
precedenti la visita. In caso di positivita', la commissione non
potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti - in
quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90 - e pertanto escludera' la candidata per
impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal bando.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche
eventuali esami radiografici del torace.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel presente articolo,
rinviera' i candidati a data successiva ove rilevasse cause di
incompletezza nella documentazione sanitaria presentata relativa a:
esami ematochimici di cui al comma e);
markers virali di cui al comma g).
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa
visione della documentazione sanitaria elencata al precedente comma,
oltre a sottoporre il candidato a una visita medica generale
preliminare, disporra' l'esecuzione dei seguenti accertamenti
specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e
la somministrazione del test di personalita' (MMPI);
e) analisi chimico-fisica delle urine, completa di drug test e di
esame del sedimento;
f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e
dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
g) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico
legale del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture
sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli
accertamenti psico-fisici giudichera' inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro
dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva,
le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito
www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) ovvero, se posti nelle
zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito
alle istituzioni o possibile indice di personalita' abnorme (in tal
caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
5. I candidati saranno sottoposti da parte della commissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera c) a una serie di accertamenti
attitudinali, tendenti a verificare il possesso delle capacita'
necessarie, secondo le direttive tecniche vigenti, per assicurare lo
svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1. Tra gli accertamenti
attitudinali saranno inserite tre prove ginnico-sportive per
accertare l'efficienza fisica, secondo le modalita' riportate
nell'allegato B al presente bando. Il giudizio derivante dai suddetti
accertamenti e' definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta
stante mediante apposito foglio di notifica.
6. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali i
candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti
esenti:
a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive
tecniche emanate della Direzione generale della sanita' militare;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale VFP 1;
c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
della Direzione generale della sanita' militare.
7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le
commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione
del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva della
Direzione generale della sanita' militare, precedentemente
richiamata, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal
reclutamento. Le commissioni, qualora lo ritengano necessario,
potranno disporre l'effettuazione di ogni altro esame o accertamento
utile alla definizione del giudizio di inidoneita'.
Il giudizio, con determinazione del presidente delle commissioni
delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara' comunicato al
candidato mediante apposito foglio di notifica.
8. Il candidato escluso potra' avanzare ricorso giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale e' previsto - ai sensi
della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di
notifica del provvedimento di esclusione.
9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di avanzare,
entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo
provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame - da
allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di
posta elettronica da inviare all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica
certificata da inviare all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it -
corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della
certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il SSN, attestante l'assenza delle
imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti
dei requisiti in questione, nonche' di copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e per abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle
indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.
10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa la Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica
militare, che provvedera' a convocare il candidato al fine di
sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest'ultima indagine e' definitivo. Nel
caso di confermata inidoneita', il ricorrente sara' escluso dal
reclutamento. In caso di idoneita', egli sara' sottoposto al
completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e
attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e collocati utilmente
in graduatoria, saranno incorporati con la prima incorporazione
utile, assumendone la decorrenza giuridica.
Art. 12 Approvazione e validita' della graduatoria
Art. 12
Approvazione e validita' della graduatoria
1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria
di merito e ad inviarla alla DGPM per l'approvazione con decreto
dirigenziale.
2. La graduatoria e' valida 12 mesi, ferme restando le previsioni
degli articoli 13 e 14.
3. La graduatoria di merito di cui al presente articolo sara'
pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it.
Art. 13 Procedure per il recupero dei posti non coperti
Art. 13
Procedure per il recupero dei posti non coperti
In caso di mancata copertura dei posti per l'arruolamento, al
termine delle operazioni di incorporazione, a esaurimento degli
arruolandi compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 12,
su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica la DGPM potra'
autorizzare l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente
collocati nella graduatoria.
Art. 14 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Art. 14
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, a copertura dei
posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti
vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell'aeronautica la DGPM
potra' attingere, previo consenso dei rispettivi stati maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nell'Esercito e nella Marina militare, i
candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno manifestato
l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali
graduatorie, in corso di validita', sono riferite a blocchi
precedenti.
Art. 15 Ammissione alla ferma prefissata di un anno
Art. 15
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. La SVTAM e' delegata dalla DGPM a convocare per
l'incorporazione i candidati risultati idonei agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di un
anno sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 12 fino
alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione e' effettuata con le modalita' indicate
nell'art. 5 e contiene la data e l'ora di presentazione presso la
SVTAM.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate dalla SVTAM nella lettera di convocazione,
pena la decadenza dall'arruolamento, l'autocertificazione, redatta
conformemente all'allegato C al presente bando, attestante il
mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione. Tale documento sara' acquisito e inserito nel
fascicolo personale dell'interessato a cura della SVTAM.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e un
referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con
le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a
visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneita' previsti.
5. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per
quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso
la SVTAM. I candidati che non si presenteranno nella data fissata
nella comunicazione di convocazione saranno considerati rinunciatari
e i relativi posti potranno essere ripianati, entro l'ottavo giorno
di corso, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, secondo
le modalita' previste dagli articoli 13 e 14.
6. Entro sedici giorni dall'avvenuta incorporazione, la SVTAM
dovra' inviare copia del relativo verbale, con l'indicazione delle
date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati,
alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione, per il seguito di
competenza.
7. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale, l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica
militare, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di
reclutamento.
8. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 16 Disposizioni di stato giuridico
Art. 16
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in
particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al
proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari
nell'Aeronautica militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a
domanda, a un periodo di rafferma della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 17, comma 3
potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della
difesa e previa accettazione degli interessati, oltre il termine del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario
al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 17 Possibilita' e sviluppo di carriera
Art. 17
Possibilita' e sviluppo di carriera
1. I VFP 1 dell'Aeronautica militare potranno conseguire, previo
giudizio di idoneita', il grado di Aviere Scelto non prima del
compimento del terzo mese dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati inidonei al conseguimento del grado di
Aviere Scelto saranno sottoposti a nuova e unica valutazione al
compimento del nono mese dall'incorporazione.
3. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle
procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei
relativi bandi.
Art. 18 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce rossa
Art. 18
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a
ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce
rossa
1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della
Croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale
e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma annuale ai
sensi del precedente art. 16, comma 3, nei limiti indicati dall'art.
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono
determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della
difesa.
Art. 19 Benefici
Art. 19
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il
servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Aeronautica militare,
costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di
settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati
utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle
amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della
Croce rossa.
Art. 20 Disposizioni amministrative
Art. 20
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per la/e sede/i ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso la SVTAM i candidati
potranno fruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
della difesa, se disponibili.
Art. 21 Trattamento dei dati personali
Art. 21
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalita' di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali:
a) il responsabile del 4° ufficio della DIPMA;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) il presidente della commissione preposta agli accertamenti
psico-fisici;
d) il presidente della commissione preposta agli accertamenti
attitudinali;
e) il coordinatore della 3ª divisione della DGPM.
Art. 22 Norme di rinvio
Art. 22
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2013
Il Gen.C.A.: Tarricone
Avvertenze generali
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
acquisita:
1) consultando il sito internet www.persomil.difesa.it;
2) direttamente o telefonicamente presso il servizio relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare,
viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei
giorni e negli orari sotto indicati:
dal lunedi' al venerdi': dalle 0900 alle 1230;
dal lunedi' al giovedi': dalle 1445 alle 1600.