MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. (19E10250)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 03-09-2019

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. (19E10250)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
  • Data: 03-09-2019
  • Scadenza: 03-10-2019

Art. 1 Posti messi a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
      degli affari generali, delle risorse umane e strumentali 
       e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali 
 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
modifiche; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche ed in particolare  l'art.  28,  relativo  all'accesso  alla
qualifica di dirigente di seconda fascia; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,   e
successive modificazioni ed  integrazioni,  contenente  le  norme  di
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  agosto  1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante  le  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle  altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2004,
n.  108,  concernente   il   regolamento   recante   disciplina   per
l'istituzione, l'organizzazione ed il  funzionamento  del  ruolo  dei
dirigenti presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, concernente il regolamento di disciplina in materia  di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma  5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna",  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva  2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per  la  parita'  di  trattamento  tra  le  persone  senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di  handicap,  di
eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i  diritti  delle  persone  disabili,  come  integrata  dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante  disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, ed in  particolare  l'art.  42
abrogante l'obbligo del certificato di idoneita' all'assunzione; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
Codice   in   materia   di   protezione   dei   dati   personali    e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto  il  regolamento  27  aprile  2016,  n.   2016/679/UE   del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati, cd. "GDPR"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
Codice  dell'amministrazione  digitale  cosi'  come  modificato   dal
decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il Regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge  4  aprile  2012,  n.  35,  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, invio obbligatorio  per
l'assunzione nelle PP.AA. centrali; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della  disciplina  sul  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
2005,  n.  68,  recante  disposizioni  per  l'utilizzo  della   posta
elettronica certificata; 
    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
    Vista le legge 12 novembre 2011, n. 183  e,  in  particolare,  il
comma 45 dell'art. 4 che ha stabilito il versamento di un diritto  di
segreteria per la copertura delle spese della procedura  relativa  ai
concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  dirigenziale   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il comma 669 dell'art. 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, recante il  "Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021",
che autorizza il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo ad avviare  procedure  concorsuali  per  il  reclutamento,  a
decorrere  dall'anno  2019  e  nei  limiti  della  vigente  dotazione
organica, di un numero massimo di cinquantasette unita' di personale,
dotate  di  competenze  professionali   di   natura   amministrativa,
giuridica e contabile, di cui cinque dirigenti di seconda fascia; 
    Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione  prot.
n. 2099 dell'11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno 2019 con le
quali e'  stato  concesso  a  questo  Ministero  il  reclutamento  in
autonomia delle unita' di personale autorizzate ex art. 1, comma  669
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    Visto il decreto-legge 18 luglio 2018, n. 86, coordinato  con  la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, con il quale il  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ha  assunto  la
denominazione  di  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo; 
    Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale dirigente dell'Area  I
dipendente dalle amministrazioni  pubbliche  comprese  nel  "Comparto
Ministeri"; 
    Attivata la procedura di mobilita' di cui all'art. 30,  comma  1,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni ed integrazioni, procedura  che,  ai  sensi  del  comma
2-bis del citato decreto, deve essere attivata dalle  amministrazioni
pubbliche  prima   di   procedere   all'espletamento   di   procedure
concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico; 
    Considerata  la  vigente  disciplina  di  legge  in  materia   di
equipollenze ed equiparazione dei titoli  di  studio  ai  fini  della
partecipazione ai concorsi pubblici; 
    Ritenuto di dover precisare che ai fini  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico  di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico di durata normale
di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata  triennale,  ora
denominato laurea magistrale (LM) ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,
lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per la
laurea magistrale (LM) il  titolo  accademico  a  ciclo  unico  della
durata  di  cinque  anni  o  di  sei  anni,  ai  sensi  del   decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale  2
marzo 2011; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  a  quattro  posti
per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo
dirigenziale  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e  del  turismo  presso  il  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti agroalimentari di seguito denominato ICQRF. 
    2. I vincitori verranno  assegnati  agli  Uffici  territoriali  o
centrali   dell'ICQRF   che   risulteranno   vacanti    al    momento
dell'assunzione. 
    3. Il trenta per cento dei  posti  a  concorso  e'  riservato  al
personale di ruolo dell'ICQRF in possesso dei  requisiti  di  cui  al
successivo art. 3. 
    4. I candidati che intendano avvalersi della suddetta riserva  ne
devono fare espressa richiesta nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 6. 
    5. Il posto riservato, qualora non  coperto,  e'  assegnato  agli
altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 2 Titoli di preferenza

				Art. 2 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1.  In  materia  di  titoli  di  preferenza   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter  essere  oggetto
di valutazione, devono essere posseduti alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. I titoli di preferenza sono valutati  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione

				Art. 3 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di laurea (DL), oppure  laurea  specialistica  (LS),
oppure laurea magistrale (LM), rilasciati da  Universita'  statali  e
non    statali    accreditate    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca.  I  titoli  accademici  rilasciati
dalle  Universita'  straniere  saranno  considerati   utili   purche'
riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi  dell'art.  38,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale  fine,
nella  domanda  di  concorso  devono  essere  indicati,  a  pena   di
esclusione,  gli  estremi   del   provvedimento   di   riconoscimento
dell'equiparazione al  corrispondente  titoli  di  studio  rilasciato
dalle  Universita'  italiane  in  base  alla  normativa  vigente.  Le
equiparazioni  devono  sussistere  alla  data  di  scadenza  per   la
presentazione delle domande; 
      d) trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
        1) dipendenti di ruolo delle  pubbliche  amministrazioni,  in
possesso di laurea specialistica (LS), oppure laurea magistrale (LM),
oppure diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento, come descritti
al punto c), che abbiano compiuto almeno cinque anni di  servizio  o,
se  in  possesso  del  dottorato  di  ricerca  o   del   diploma   di
specializzazione conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni  funzionali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso  del  dottorato  di
ricerca o del diploma di laurea. Il periodo di servizio richiesto e',
altresi',  ridotto  a   quattro   anni   per   i   dipendenti   delle
amministrazioni statali  che  siano  stati  reclutati  a  seguito  di
corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali per l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; 
        2) i soggetti in possesso della  qualifica  di  dirigente  in
enti e strutture pubbliche non comprese  nel  campo  di  applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
muniti di diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno  due  anni
le funzioni dirigenziali; 
        3) aver ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea; 
        4) cittadini italiani, forniti  di  diploma  di  laurea,  che
abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno  quattro  anni
presso enti od organismi  internazionali,  esperienze  lavorative  in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea; 
      e) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire; 
      f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati  da  nullita'  insanabile  ai
sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 3/1957, ovvero licenziati ai sensi della  vigente
normativa di legge  e/o  contrattuale,  nonche'  coloro  che  abbiano
riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati
che costituiscono un impedimento all'assunzione presso  una  pubblica
amministrazione. 
    3. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso.

Art. 4 Esclusione dal concorso

				Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. In caso di difetto dei requisiti di  ammissione,  nonche'  per
l'eventuale mancata osservanza dei termini  perentori  stabiliti  nel
presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso. 
    2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove.

Art. 5 Termine e modalita' di presentazione della domanda

				Art. 5 
 
 
         Termine e modalita' di presentazione della domanda 
 
 
    1.  Il  candidato  dovra'  compilare  e  inviare  la  domanda  di
partecipazione al concorso  per  via  telematica,  entro  il  termine
indicato  al  comma   5,   utilizzando   l'applicazione   informatica
accessibile mediante collegamento reperibile sul  sito  istituzionale
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, all'indirizzo www.politicheagricole.it 
    2. Non e' ammessa altra forma di compilazione e  di  invio  della
domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Al termine delle attivita' di compilazione e  di  invio  della
domanda per via telematica, il candidato ricevera'  un  messaggio  di
posta   elettronica   generato   in   automatico    dall'applicazione
informatica a  conferma  dell'avvenuta  acquisizione  della  domanda.
Entro  il  termine  di  presentazione  della  domanda  l'applicazione
informatica consente di modificare, anche piu'  volte,  i  dati  gia'
inseriti; in ogni caso l'applicazione conservera'  per  ogni  singolo
candidato esclusivamente la domanda  con  data/ora  di  registrazione
piu' recente. La data/ora di presentazione telematica  della  domanda
di  partecipazione  al  concorso   e'   attestata   dall'applicazione
informatica.  Allo  scadere  del  termine  indicato   al   comma   5,
l'applicazione informatica non permettera' piu'  alcuna  modifica  al
modulo elettronico di compilazione/invio della domanda. 
    4. Decorsi quindici giorni dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione,  il  candidato  dovra'
accedere nuovamente all'applicazione informatica  per  effettuare  la
stampa della propria domanda che dovra' essere conservata per  essere
poi  esibita  e  sottoscritta  al  momento  dell'identificazione  per
l'effettuazione della  prima  prova  d'esame,  oppure  dell'eventuale
prova preselettiva, unitamente alla copia  del  bonifico  (riportante
anche gli elementi identificativi) di avvenuto pagamento dei  diritti
di segreteria di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera q). 
    5.  La  domanda  dovra'  essere  presentata  entro   il   termine
perentorio di trenta giorni dalla data di  pubblicazione  dell'avviso
relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Il termine  per  la
presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato
di diritto al primo  giorno  non  festivo  successivo.  Si  considera
prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le  ore
23,59 dell'ultimo giorno utile. 
    6. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con
modalita' diverse da  quelle  sopra  indicate  comporta  l'esclusione
dalla procedura concorsuale.

Art. 6 Domanda di partecipazione

				Art. 6 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Ciascun  concorrente  nella  domanda  di  partecipazione  deve
dichiarare sotto la propria responsabilita': 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) la data, il comune, la provincia e l'eventuale Stato  estero
di nascita, nonche' il codice fiscale; 
      c) l'indirizzo di residenza  (via,  indirizzo,  numero  civico,
comune, codice di avviamento postale); 
      d)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana,  ovvero  della
cittadinanza di uno degli Stati membri  dell'Unione  europea,  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      e) il godimento  dei  diritti  civili  e  politici,  ovvero  le
ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero  il
motivo della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) la posizione regolare nei confronti del  servizio  di  leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      h) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge e/o contrattuale; 
      i) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in   giudicato   per   reati   che   costituiscono   un   impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere  in
corso  procedimenti  penali,  ne'  procedimenti  amministrativi   per
l'applicazione di misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  nonche'
precedenti  penali  a  proprio  carico  iscrivibili  nel   casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      j) il titolo di studio posseduto  tra  quelli  previsti,  quali
requisiti di ammissione, al punto c) del comma 1 del precedente  art.
3, con l'indicazione dell'Universita' che  lo  ha  rilasciato,  della
data in cui  e'  stato  conseguito  e  degli  estremi  dell'eventuale
provvedimento di equiparazione; 
      k)  in  quale  posizione  si  trovi  tra  quelle  elencate  nel
precedente art. 3, comma 1, lettera d), precisando: 
        se si trova  nella  posizione  1)  la  qualifica  attualmente
rivestita e la  sua  decorrenza,  l'ufficio  e  l'amministrazione  di
appartenenza,  nonche'  l'attuale  sede  di   servizio,   l'eventuale
possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca  o  del  diploma   di
specializzazione, fornendone i  relativi  estremi,  e  se  sia  stato
reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso; 
        se si trova  nella  posizione  2)  la  qualifica  attualmente
rivestita e la sua  decorrenza,  l'ufficio,  l'ente  o  la  struttura
pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio; 
        se si trova nella posizione 3) l'ufficio o  l'amministrazione
presso i quali ha  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati,
nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni; 
        se  si  trova  nella  posizione  4)  l'ente   o   l'organismo
internazionale presso il quale  ha  maturato  esperienze  lavorative,
indicando il periodo di servizio,  nonche'  la  posizione  funzionale
nella quale ha svolto il predetto servizio; 
      n)  gli  estremi  di  eventuali  provvedimenti  relativi   alla
concessione di periodi di  aspettativa  autorizzati,  la  durata  dei
periodi stessi, nonche' ogni  altro  provvedimento  interruttivo  del
computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere  resa
anche se negativa; 
      o) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere  in  possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente  art.  2  del  presente
bando; 
      p)  l'eventuale   necessita',   in   relazione   alla   propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento
delle prove di esame; 
      q)  gli  estremi  della  ricevuta  del  bonifico  (numero  CRO)
relativo al pagamento dei diritti di segreteria di cui al  successivo
comma 5 del presente articolo; 
      r) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni. 
    2. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle  conseguenze  sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive  modificazioni
ed integrazioni, ivi compresa la  perdita  degli  eventuali  benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
    3. Nella domanda di ammissione  occorre,  altresi',  inserire  il
domicilio (se  diverso  dalla  residenza)  presso  il  quale  ciascun
candidato intende ricevere le  comunicazioni  relative  al  concorso,
unitamente  ad  un  recapito  telefonico,  un  indirizzo   di   posta
elettronica  ordinaria  (PEO)  o  certificata  (PEC).  I   candidati,
inoltre, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione  di
indirizzo e/o domicilio  presso  il  quale  si  intende  ricevere  le
comunicazioni del concorso  intervenuta  successivamente  all'inoltro
della  domanda  di  partecipazione,   a   mezzo   posta   elettronica
certificata                   (PEC),                    all'indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it    oppure     a     mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i  rapporti  con  le  regioni  e  gli  enti
territoriali  -  Ufficio  AGRET  V  Gestione  risorse  umane  e  polo
economico e finanziario - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma. 
    4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  nel  caso
di dispersione e/o ritardata ricezione  da  parte  dei  candidati  di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione  del
cambiamento del recapito indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telematici o altre cause non  imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore. 
    5. Per la partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 4, comma
45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e'  dovuto  un  diritto  di
segreteria, quale contributo  per  la  copertura  delle  spese  della
procedura. L'importo e' fissato in 15,00  euro  da  versare  mediante
bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT 87J 01000 03245 350 0 17
3590 06 - Roma  succursale,  intestato  alla  Tesoreria  dello  Stato
"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo", art. 6 "Altre  entrate
di carattere straordinario" - cap. 3590, capo  XVII  con  la  causale
"Partecipazione concorso n. 4 posti dirigenti  di  seconda  fascia  -
ICQRF" ed indicando il proprio codice fiscale. 
    6. Non sono considerate valide le domande inviate  con  modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine  suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto  rispetto  a  quanto
prescritto nel presente bando di concorso.

Art. 7 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

				Art. 7 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nell'espletamento  della
prova  preselettiva  e  delle  prove  scritte,  anche  da   personale
individuato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e del turismo. 
    2. Il candidato diversamente abile, che richieda l'assegnazione e
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per  l'espletamento  della
prova,  dovra'  documentare  la  propria  disabilita'  con   apposita
dichiarazione resa dalla commissione  medico  legale  dell'A.S.L.  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i  rapporti  con  le  regioni  e  gli  enti
territoriali  -  Ufficio  AGRET  V  Gestione  risorse  umane  e  polo
economico e finanziario - via XX  Settembre,  n.  20  -  00187  Roma,
oppure a mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre i venti
giorni successivi alla data di  scadenza  della  presentazione  della
domanda di partecipazione  al  concorso,  unitamente  alla  specifica
autorizzazione al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo  al  trattamento  dei  dati  sensibili.  Tale
dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni  che  la  disabilita'
determina in funzione delle prove  di  concorso.  La  concessione  ed
assegnazione di ausili e/o  tempi  aggiuntivi  ai  candidati  che  ne
abbiano fatto richiesta sara' determinata ad  insindacabile  giudizio
della commissione  esaminatrice  sulla  scorta  della  documentazione
esibita e sull'esame obiettivo di ogni  specifico  caso.  Il  mancato
inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non  consentira'
all'Amministrazione  di  organizzarsi  per   tempo   e   di   fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    3.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso  alle  prove
scritte,  sempre  previa  presentazione,  con  le  medesime  suddette
modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2,  della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. A tal fine,  il  candidato  nella  domanda  compilata
online dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.

Art. 8 Diario delle prove scritte o preselettiva: comunicazioni ai candidati

				Art. 8 
 
 
Diario delle prove scritte o preselettiva: comunicazioni ai candidati 
 
 
    1. nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" del 19 novembre 2019  verra' dato  avviso
delle modalita', della sede, della data  e  dell'ora  di  svolgimento
delle prove scritte ovvero delle eventuali prove preselettive  o  del
loro eventuale rinvio. 
    2. Le medesime informazioni, come anche le  altre  comunicazioni,
saranno disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, mediante pubblicazione al portale accessibile al
seguente indirizzo web: www.politicheagricole.it 
    Le  informazioni  personali  relative  allo  svolgimento  ed   ai
risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sempre
dal suddetto indirizzo all'interno dell'area  riservata  predisposta,
utilizzando le credenziali fornite al momento dell'autenticazione.

Art. 9 Commissione esaminatrice

				Art. 9 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. Con successivo provvedimento  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice. 
    2. Per supplire ad eventuali temporanee  assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. La commissione esaminatrice  puo'  essere  integrata  in  ogni
momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua  inglese  e  da
uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    4. Qualora il numero dei candidati che abbiano sostenuto le prove
scritte superi  le  mille  unita',  la  commissione,  con  successivo
decreto, puo' essere integrata  di  un  numero  di  componenti  e  di
segretari aggiunti, tali da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni.

Art. 10 Prove d'esame

				Art. 10 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  ed  un  colloquio
interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di adeguate
conoscenze  in  materie  giuridico-amministrative,  di   economia   e
politica agraria, di frodi nel settore agroalimentare e fondamenti di
agronomia, zootecnia, coltivazioni erbacee ed  arboree  ed  industrie
agrarie, nonche' della capacita' ed attitudine all'analisi, sintesi e
risoluzioni di problematiche afferenti le funzioni dirigenziali,  con
particolare riferimento alle questioni agricole e del contrasto  alle
frodi agroalimentari, unitamente alla conoscenza della lingua inglese
e dell'uso delle apparecchiature e  delle  applicazioni  informatiche
piu' diffuse. 
    2. La prima prova scritta, a contenuto  teorico,  la  cui  durata
sara' stabilita dalla commissione, consistera' nella redazione di  un
elaborato riguardante le  produzioni  agroalimentari  e  la  relativa
legislazione, sia nazionale che europea che internazionale. 
    3. La seconda prova scritta, la cui durata sara' stabilita  dalla
commissione, consistera' nella redazione  di  un  elaborato  vertente
sulla    risoluzione    di    un    caso    pratico     in     ambito
giuridico-amministrativo o gestionale amministrativo, con riferimento
a    questioni    riguardanti    l'attivita'    istituzionale     del
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi  dei  prodotti  agroalimentari,  ivi  compresi  gli
aspetti sanzionatori e di controllo delle produzioni agroalimentari. 
    4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    5. E' fatto, altresi', assoluto divieto di  introdurre  ed  usare
nell'aula d'esame durante la  prova  codici  giuridici  contenenti  i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 
    6. L'assenza anche da  una  sola  delle  prove  scritte  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 
    7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi  i  candidati  che
abbiano riportato non meno di settanta centesimi  in  ciascuna  delle
prove scritte. 
    8. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica,  a  mezzo
raccomandata A.R., oppure via PEC, laddove fornita, oltre che  presso
il    portale    accessibile    al    seguente     indirizzo     web:
www.politicheagricole.it all'interno dell'area riservata  predisposta
per ciascun  candidato,  con  l'indicazione  del  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima del giorno in
cui devono sostenere la prova stessa. 
    9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove  scritte,  sulle  seguenti  materie:  a)  economia  e  politica
agraria; b) politica agricola  comune,  anche  con  riferimento  alle
principali organizzazioni  comuni  di  mercato;  c)  legislazione  in
materia di prodotti di qualita'  registrata  (DOP/IGP  e  agricoltura
biologica); d) diritto amministrativo; e) contabilita' di  stato;  f)
diritto penale, anche con riferimento alla legislazione  speciale  in
materia   agroalimentare;   g)   scienza   dell'amministrazione;   h)
organizzazione e  funzioni  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo. 
    10. Nell'ambito della prova  orale  e'  prevista  la  valutazione
della conoscenza della lingua inglese mediante esercizi  di  lettura,
traduzione e conversazione.  Nell'ambito  della  prova  orale  viene,
altresi',  accertata  la  conoscenza,   da   parte   del   candidato,
dell'utilizzo dei sistemi  applicativi  informatici  di  piu'  comune
impiego. 
    11.  La  prova  orale  si  intende  superata  dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
    12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    13. Le sedute della prova orale sono  pubbliche.  Al  termine  di
ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445.

Art. 11 Punteggio

				Art. 11 
 
 
                              Punteggio 
 
 
    1. La commissione dispone, complessivamente, di 300 punti. 
    2. I punti sono cosi' ripartiti: 
      a) 100 punti per la prima prova scritta; 
      b) 100 punti per la seconda prova scritta; 
      c) 100 punti per la prova orale.

Art. 12 Prova di preselezione

				Art. 12 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. Nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a  cento,
si  rendera'  necessario  effettuare  una  prova   preselettiva   che
consistera' nella  somministrazione  di  sessanta  quesiti,  vertenti
sulle discipline previste per le prove scritte indicate nell'art. l0,
da risolvere nel tempo massimo di sessanta  minuti.  Ciascun  quesito
consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una
e' esatta. 
    2.  La  valutazione  della  prova  preselettiva   e'   effettuata
assegnando un punto a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. 
    3. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei
posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano
conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai  fini
dell'ammissione alle prove scritte. 
    3.  Con  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami",  viene
resa nota la pubblicazione sul  sito  internet  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e  del  turismo  dell'elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle  modalita',
del luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle  prove  stesse.
Il diario delle prove scritte e' pubblicato  almeno  quindici  giorni
prima dello svolgimento delle prove medesime.  I  suddetti  candidati
sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel  giorno,  nell'
ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica  a
tutti gli effetti.

Art. 13 Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva

				Art. 13 
 
 
Modalita' di predisposizione dei quesiti e  svolgimento  della  prova
                            preselettiva 
 
 
    1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
del turismo puo' avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei
quesiti, nonche' per l'organizzazione della  preselezione,  di  enti,
aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione
delle risorse umane. La  commissione  esaminatrice  provvedera'  alla
validazione dei quesiti. 
    2.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/ informatizzati. 
    3.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari,  testi,  appunti
di qualsiasi natura e di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    4. E' fatto, altresi', divieto ai  candidati  di  comunicare  tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione  con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  e  con  i
componenti della commissione esaminatrice. 
    5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    6. L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.

Art. 14 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito

				Art. 14 
 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della  graduatoria  generale
                              di merito 
 
 
    1. Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  sommando  i  voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella  prova
orale. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha
valore ai fini della votazione complessiva. 
    2. I candidati che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire  i  documenti  attestanti  il  possesso   dei   titoli   di
preferenza, gia' indicati nella domanda,  a  pena  di  decadenza  dai
benefici, entro il termine perentorio di giorni  quindici  decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero
delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  -
Dipartimento   delle   politiche    competitive,    della    qualita'
agroalimentare, ippiche e della  pesca  -  Direzione  generale  degli
affari generali, delle risorse umane e strumentali e per  i  rapporti
con le regioni e gli enti territoriali -  Ufficio  AGRET  V  Gestione
risorse umane e polo economico e finanziario - via XX  Settembre,  n.
20 - 00187 Roma, oppure a mezzo posta elettronica  certificata  (PEC)
all'indirizzo seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 
    Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  ne  sia
gia'  in  possesso  o  ne  possa  disporre,  richiedendola  ad  altre
pubbliche  amministrazioni,  purche'  l'Amministrazione  e  l'Ufficio
presso  cui  la   relativa   documentazione   e'   depositata   siano
individuabili in base alle dichiarazioni  rese  dal  candidato  nella
domanda. 
    3. Non sono valutati titoli di preferenza la  cui  documentazione
non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    4. Il direttore generale degli  affari  generali,  delle  risorse
umane e strumentali e per i  rapporti  con  le  regioni  e  gli  enti
territoriali, al termine dei lavori della  commissione  esaminatrice,
riconosciuta la regolarita' del procedimento  del  concorso,  approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
prescritti, la graduatoria di merito dei candidati  risultati  idonei
nelle prove concorsuali. Con lo stesso  provvedimento,  il  direttore
generale  dichiara  vincitori  del  concorso  i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve  di
posti e, a parita'  di  merito,  dei  titoli  di  preferenza  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni. 
    5. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del concorso, e' pubblicata nel sito  internet  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo.  Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative.

Art. 15 Costituzione del rapporto di lavoro

				Art. 15 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
 
    1.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare un  contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno  e
indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sez. B)
ICQRF, ai sensi della normativa vigente. 
    3. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al
conferimento  del  primo  incarico  dirigenziale,   sono   tenuti   a
frequentare, ai sensi dell'art. 6 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 272/2004, un ciclo di attivita' formative,  organizzato
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. I vincitori del concorso
sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi  previsto  dall'art.
18  del  C.C.N.L.   del   personale   con   qualifica   dirigenziale,
sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova senza che
il rapporto  di  lavoro  sia  stato  risolto,  gli  interessati  sono
confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio. 
    4. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti  che
lo  abbiano  gia'  superato  nella  stessa  qualifica,  presso  altra
pubblica amministrazione. 
    5.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.

Art. 16 Accesso agli atti del concorso

				Art. 16 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e  conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  7  del  decreto
ministeriale  n.  31297  del  10   ottobre   2013,   l'accesso   alla
documentazione attinente  ai  lavori  concorsuali  e'  consentito  in
relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai  cui
fini gli atti stessi sono preordinati. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    3. L'Amministrazione puo' disporre il  differimento  al  fine  di
assicurare la riservatezza dei lavori della  commissione,  la  tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Art. 17 Ricorsi

				Art. 17 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario  al  Presidente   della   Repubblica   oppure   ricorso
giurisdizionale al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale,
rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 18 Informativa sul trattamento dei dati personali

				Art. 18 
 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto  2018,  n.  101,  e  secondo  i  termini  e  le
modalita'  indicate  nell'informativa  sul   trattamento   dei   dati
personali. 
    2. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati  presso  la  banca  dati  automatizzata  a  cui  sono  state
indirizzate  le  domande  di  partecipazione  al  concorso   e   sono
utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I
dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle  graduatorie
finali di merito sono successivamente raccolti e trattati presso  una
banca dati  automatizzata  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo -  Dipartimento  delle  politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della  pesca  -
Direzione generale degli  affari  generali,  delle  risorse  umane  e
strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali -
via XX Settembre, n. 20 -  00187  Roma,  per  l'eventuale  successiva
instaurazione del rapporto di lavoro. 
    3. Il titolare del trattamento dei dati  e'  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari forestali e del turismo con sede legale
in Roma, via XX Settembre  20  -  00187  Roma;  il  responsabile  del
trattamento e' il dirigente  dell'ufficio  AGRET  V.  Incaricati  del
trattamento sono le persone  preposte  alla  procedura  di  selezione
individuate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e del turismo nell'ambito della procedura medesima. 
    4. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il  candidato  ai
fini della valutazione dei requisiti di  partecipazione.  Il  mancato
adempimento determina l'esclusione dal concorso. 
    5. L'interessato ha  il  diritto  di  accedere  ai  dati  che  lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
illegittimi.

Art. 19 Norme di salvaguardia

				Art. 19 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
del turismo si  riserva  la  facolta'  di  annullare  o  revocare  il
presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento  del
concorso  stesso,  nonche'  le  connesse  attivita'  di   assunzione,
modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei
posti  in  aumento  o  in  decremento,  sospendere  l'assunzione  dei
vincitori in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, anche in applicazione di  disposizioni  di  contenimento
della spesa  pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  o
imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale. 
    2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando,  valgono
le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale. 
    3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed  esami",  nonche'  all'interno  del  sito
istituzionale del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo. 
 
      Roma, 9 agosto 2019  
 
                                      Il direttore generale: Pruneddu

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