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- Atto numero 18E08646 del 04-09-2018
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitre' dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici. (Decreto n. 181/2018). (18E08646)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 04-09-2018
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitre' dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici. (Decreto n. 181/2018). (18E08646)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Data: 04-09-2018
- Scadenza: 04-10-2018
Art. 1 Posti a concorso
IL PRESIDENTE
della Scuola nazionale dell'amministrazione
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 28 concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, "Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, "Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, "Regolamento recante l'individuazione, ai sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che
rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo", e in particolare l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili";
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica "Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in
materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi";
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed in
particolare l'art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, "Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6
dicembre 2017, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento
di centoventitre' dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, "Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
giugno 2018, "Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen.
avv. Giulia Buongiorno";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
febbraio 2017 con il quale il prof. Stefano Battini e' nominato
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sono ammessi alla
frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro
il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del venti per
cento, per un totale, in relazione al presente bando,
di centoquarantotto unita';
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione
organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito
SNA) per il reclutamento di centoventitre' dirigenti nelle seguenti
amministrazioni:
Corte dei conti - quattro posti;
Presidenza del Consiglio dei ministri - sei posti;
Presidenza del Consiglio dei ministri - ruolo Protezione civile
- un posto;
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale - cinque posti;
Ministero dell'interno - quattro posti;
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - due posti;
Ministero della giustizia - ufficio centrale archivi notarili -
un posto;
Ministero della difesa - due posti;
Ministero dello sviluppo economico - sette posti;
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - un
posto;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un posto;
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
sei posti;
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo -
due posti;
Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) - quattro posti;
Automobile Club d'Italia (ACI) - dieci posti;
Agenzia delle entrate - quarantacinque posti;
Agenzia delle dogane e dei monopoli - dodici posti;
Agenzia per la coesione territoriale - due posti;
Agenzia industrie difesa - tre posti;
Ispettorato nazionale del lavoro (INL) - un posto;
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) - tre
posti;
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) - un posto.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
requisiti di seguito indicati.
a) titolo di studio:
a1) sono ammessi al concorso i soggetti muniti di laurea
specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o di master
di secondo livello, o di diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80;
a2) sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o
magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso della laurea;
b) cittadinanza italiana;
c) idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La SNA si riserva
la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori
del concorso in base alla normativa vigente;
d) godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al
concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o decaduti dall'impiego statale ai sensi
dell'art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o
licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle
disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o per aver
conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di
lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi
fraudolenti.
2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all'estero
presso universita' e istituti di istruzione universitaria, sono
considerati validi per l'ammissione al concorso se sono dichiarati
equipollenti a titoli universitari italiani secondo la normativa
vigente.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. Per difetto dei requisiti la SNA puo' disporre in qualsiasi
momento l'esclusione del candidato dal concorso con provvedimento
motivato.
Art. 3 Domanda di ammissione: termine e modalita' di presentazione
Art. 3
Domanda di ammissione: termine e modalita' di presentazione
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente attivando l'applicazione informatica disponibile sul
sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso) e
seguendo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Il
termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, e' prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. Si
considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta
entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la
presentazione, non consente piu' l'accesso e l'invio della domanda.
Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la
ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che il candidato deve
stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno della
prova preselettiva o della prova scritta ove la preselezione non
abbia luogo. Ai fini della partecipazione al concorso, si terra'
conto unicamente della domanda con data di protocollo piu' recente.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda
di partecipazione al concorso.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale), con l'impegno di far conoscere tempestivamente
le eventuali variazioni;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente bando; per
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o
l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il
titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve
indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso
e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;
qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione
di equipollenza, dovra' comunicare la data di presentazione della
richiesta alla competente autorita';
g) di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica
amministrazione, nonche' la denominazione della stessa, e inoltre, se
requisito di ammissione, la posizione funzionale occupata e gli anni
di effettivo servizio svolti in tale posizione, nonche' gli estremi
degli eventuali provvedimenti interruttivi del computo dell'effettivo
servizio, con l'indicazione dei periodi di assenza;
h) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del
corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del
dirigente;
i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione)
e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico
ai sensi della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti,
di non aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto
individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o,
comunque, con mezzi fraudolenti; in caso contrario il candidato deve
indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
m) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda;
n) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, il recapito di posta elettronica e, se in
possesso, il recapito di posta elettronica certificata, presso cui
chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con
l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
o) se portatore di handicap, la propria condizione come
risultante dalla certificazione rilasciata dalla competente
commissione medica, specificando ausili e/o tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove; e' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c) del presente bando. Tutta la documentazione
inerente la condizione di handicap dovra' essere trasmessa a mezzo
posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it
oppure a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento
indirizzata alla Scuola nazionale dell'amministrazione - Servizio
Concorsi e Convenzioni - via dei Robilant n. 11 - 00135 - Roma, entro
il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente
alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
p) di aver versato il contributo di segreteria stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00
(dieci) euro mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente
bancario IBAN IT42Q0100003245348010236805 (BIC/SWIFT BITAITRRXXX per
bonifici dall'estero) intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Roma indicando la causale "concorso SNA 2018" e il proprio
codice fiscale, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente
postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di
Roma, indicando la causale "concorso SNA 2018 - capo X, cap. 2368,
articolo 05" e il proprio codice fiscale; il candidato deve indicare
nella domanda gli elementi identificativi del versamento;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n.
2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
3. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando.
4. Nel caso in cui le prove d'esame sono precedute dalla prova
preselettiva di cui al successivo art. 5, la SNA verifica la
validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e
limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata
esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le
irregolarita' della domanda stessa.
5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di
ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento della prima
delle prove scritte di cui all'art. 7 del presente bando, e avranno
valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto n. 445/2000.
6. La SNA non e' responsabile in caso di smarrimento delle
proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4 Commissione esaminatrice
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5 Prova preselettiva
Art. 5
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione e' pari
o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si
svolge una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei
candidati alle prove scritte.
2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - del 12
ottobre 2018 e' data notizia della pubblicazione sul sito internet
della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso) dell'avviso
riguardante il calendario e la sede di svolgimento dell'eventuale
prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti. I candidati che non ricevono dalla SNA comunicazione di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso,
muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di
validita': carta di identita', passaporto, patente di guida, patente
nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessera di
riconoscimento, purche' munita di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato.
3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti,
comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta
l'esclusione dal concorso. Se, a giudizio della commissione
esaminatrice, non e' possibile l'espletamento di una o piu' sessioni
della prova preselettiva nella giornata programmata, ne viene
stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti.
4. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in
condizione di handicap con invalidita' uguale o superiore all'80%.
5. La prova preselettiva consiste in un test composto da 60
quesiti a risposta multipla, di cui 24 quesiti di ragionamento logico
e 36 quesiti diretti a verificare il possesso di conoscenze nelle
seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo,
diritto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali,
economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni
pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche,
lingua inglese.
6. La valutazione del test e' effettuata attribuendo punteggio 1
(uno) per ogni risposta esatta, punteggio -0,5357 (meno zero virgola
cinque tre cinque sette) per ogni risposta errata o multipla,
punteggio 0 (zero) per ogni risposta non data. Sono ammessi alle
prove scritte i candidati classificati in graduatoria entro il 444°
posto (corrispondente a tre volte il numero di allievi ammessi al
corso-concorso) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del
candidato collocatosi al 444° posto.
7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del punteggio finale di merito.
8. Nell'avviso di cui al comma 2, sono fornite ulteriori
istruzioni circa le modalita' di svolgimento della prova
preselettiva. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei
quesiti prima dello svolgimento della prova.
9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare
tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano
l'immediata esclusione dal concorso.
10. Al termine della correzione di tutti i test, svolta con
l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria
dei candidati in base all'applicazione dei punteggi stabiliti al
comma 6.
11. Nel medesimo avviso di cui al comma 2 e' indicata la data
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami", nella quale e' data notizia circa la
pubblicazione sul sito internet della SNA (indirizzo:
www.sna.gov.it/7corsoconcorso) dell'elenco dei candidati che superano
la prova preselettiva.
12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alla
SNA l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito
di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura
concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso.
Art. 6 Prove d'esame
Art. 6
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in tre prove scritte e una prova orale.
Art. 7 Prove scritte
Art. 7
Prove scritte
1. La prima prova scritta, di carattere teorico, e' diretta a
verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie
giuridiche (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto
dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali),
l'attitudine al ragionamento giuridico, la capacita' di impostare
analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni
argomentate. La prova consiste nella redazione di un elaborato, sulla
base di un breve dossier distribuito ai candidati.
2. La seconda prova scritta e' volta a verificare le conoscenze e
le competenze dei candidati nelle materie economiche e dell'analisi
delle politiche pubbliche (economia politica, politica economica,
economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico,
analisi delle politiche pubbliche) e la loro capacita' di impiegare
gli strumenti e le metodologie di tali discipline al fine di
formulare diagnosi e proposte argomentate in relazione a problemi
attinenti alle attivita' delle pubbliche amministrazioni. La prova
consiste nella redazione di un elaborato, sulla base di un breve
dossier distribuito ai candidati.
3. La terza prova scritta consiste in una composizione da
svolgersi nella lingua inglese.
4. Le tre prove scritte si svolgono in tre diversi giorni,
secondo un calendario reso noto con il medesimo avviso recante
l'elenco dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova
preselettiva. Tale avviso e' pubblicato almeno quindici giorni prima
della data di inizio delle prove scritte, e ha valore di notifica a
tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di
uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati
all'art. 5, comma 2, del presente bando. La mancata presentazione,
comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e
sede stabiliti per ciascuna prova scritta comporta l'esclusione dal
concorso.
5. I candidati dispongono di sei ore per ciascuna delle prime due
prove scritte, e di quattro ore per la terza. Essi non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di
dati, ne' possono comunicare tra di loro. Durante la prima e la
seconda prova scritta possono essere consultati i testi di legge non
commentati e il vocabolario della lingua italiana, mentre durante la
terza prova scritta non e' consentito l'uso di alcun testo o
vocabolario, neppure di quello monolingua. In caso di violazione di
tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di
vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso.
6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i
candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in
ciascuna prova scritta.
7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo posta elettronica certificata, o raccomandata postale con
ricevuta di ritorno o telegramma, con l'indicazione delle votazioni
riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la
presentazione alla prova orale e' recapitato ai candidati almeno
venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.
Art. 8 Prova orale
Art. 8
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare
nel candidato:
a) il possesso di adeguate conoscenze negli ambiti disciplinari
indicati all'art. 7, commi 1, 2 e nella lingua inglese;
b) il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie
digitali e competenze in ordine all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione ai fini gestionali;
c) le capacita' organizzative e manageriali in rapporto a
specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale.
2. La verifica della conoscenza della lingua inglese avviene
attraverso la lettura e la traduzione di un testo, nonche' attraverso
una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche.
3. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno
dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati
all'art. 5, comma 2, del presente bando.
4. Superano la prova orale i candidati che conseguono un
punteggio di almeno settanta centesimi.
5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della commissione esaminatrice, e' affisso nella sede
d'esame.
Art. 9 Graduatoria
Art. 9
Graduatoria
1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in
ciascuna delle tre prove scritte e il voto riportato nella prova
orale.
2. La graduatoria di merito del concorso e' predisposta dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio
finale conseguito da ciascun candidato.
3. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del
Presidente della SNA. Nel decreto di approvazione trovano
applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191. La graduatoria e' pubblicata sul sito internet
della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso); della
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente
collocati nei primi centoquarantotto posti della suddetta
graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.
Art. 10 Termini per la presentazione dei titoli di preferenza
Art. 10
Termini per la presentazione dei titoli di preferenza
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza, elencati all'art. 11 del presente bando, avendoli
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso,
deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it o a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata alla
Scuola nazionale dell'amministrazione - Servizio concorsi e
convenzioni - via dei Robilant n. 11 - 00135 - Roma, le relative
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei
documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art.
5, comma 2 del presente bando. Nella dichiarazione sostitutiva il
candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui all'art.
11, comma 1, lettera t) e comma 2, lettera a), l'amministrazione che
ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e
la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare
il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Art. 11 Titoli di preferenza
Art. 11
Titoli di preferenza
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita' di
merito, hanno preferenza:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione;
t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
u) gli invalidi ed i mutilati civili;
v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parita' di merito e di
titoli indicati al comma 1 del presente articolo, la preferenza ai
fini della suddetta graduatoria e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191, a parita' di merito e di titoli di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo viene preferito il candidato piu' giovane
d'eta'.
Art. 12 Adempimenti dei vincitori
Art. 12
Adempimenti dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono
comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio
del corso-concorso. Gli stessi, entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono
presentare o far pervenire a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it oppure a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento indirizzata alla Scuola nazionale
dell'amministrazione - Servizio concorsi e convenzioni - via dei
Robilant n. 11 - 00135 - Roma, una dichiarazione, sottoscritta sotto
la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445,
attestante che gli stati, fatti e qualita' personali suscettibili di
modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso,
non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la SNA ha
facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste
in caso di dichiarazioni mendaci.
Art. 13 Trattamento dei dati personali
Art. 13
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi
del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e utilizzati esclusivamente per le finalita' del
concorso e del successivo corso-concorso. I dati possono essere
comunicati dalla SNA esclusivamente alle amministrazioni direttamente
interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
2. La comunicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Il trattamento dei dati e' effettuato anche con modalita'
informatiche e puo' essere affidato dalla SNA a una societa'
specializzata.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, e
dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti possono
essere fatti valere nei confronti della Scuola nazionale
dell'amministrazione - Servizio III concorsi e convenzioni - via dei
Robilant n. 11 - 00135 - Roma, titolare del trattamento.
5. Sul sito internet della SNA (indirizzo:
www.sna.gov.it/7corsoconcorso) sono rese note le informazioni
previste dagli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) n.
2016/679.
Art. 14 Svolgimento del corso-concorso
Art. 14
Svolgimento del corso-concorso
1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
come modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
2. La SNA ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori del concorso ai fini della valutazione dell'idoneita'
fisica alla frequenza del corso-concorso, in base alla normativa
vigente.
Art. 15 Norme di salvaguardia
Art. 15
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso
alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto e' trasmesso all'ufficio del bilancio e per
il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza
del Consiglio dei ministri per il visto di competenza ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 1° agosto 2018
Il presidente: Battini