PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitre' dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici. (Decreto n. 181/2018). (18E08646)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 04-09-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitre' dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici. (Decreto n. 181/2018). (18E08646)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • Data: 04-09-2018
  • Scadenza: 04-10-2018

Art. 1 Posti a concorso

			IL PRESIDENTE 
             della Scuola nazionale dell'amministrazione 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato"; 
    Visto il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche", e in particolare  l'art.  28  concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, "Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, "Regolamento recante riordino del sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche",  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  "Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, "Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi"; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  "Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  "Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo", e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili"; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica "Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  "Codice  in
materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  "Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, "Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato",  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, "Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo"; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  "Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  6
dicembre 2017, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il quale la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al  corso-concorso
selettivo   di   formazione   dirigenziale   per   il    reclutamento
di centoventitre' dirigenti nelle amministrazioni statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici; 
    Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  "Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
giugno 2018, "Delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio  sen.
avv. Giulia Buongiorno"; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
febbraio 2017 con il quale  il  prof.  Stefano  Battini  e'  nominato
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione; 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica  24  settembre  2004,  n.  272,  sono  ammessi  alla
frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro
il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del venti per
cento,   per   un   totale,   in   relazione   al   presente   bando,
di centoquarantotto unita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'ammissione
di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione
organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione  (di  seguito
SNA) per il reclutamento di centoventitre' dirigenti  nelle  seguenti
amministrazioni: 
      Corte dei conti - quattro posti; 
      Presidenza del Consiglio dei ministri - sei posti; 
      Presidenza del Consiglio dei ministri - ruolo Protezione civile
- un posto; 
      Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale - cinque posti; 
      Ministero dell'interno - quattro posti; 
      Ministero della giustizia  -  Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - due posti; 
      Ministero della giustizia - ufficio centrale archivi notarili -
un posto; 
      Ministero della difesa - due posti; 
      Ministero dello sviluppo economico - sette posti; 
      Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -  un
posto; 
      Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un posto; 
      Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  -
sei posti; 
      Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  -
due posti; 
      Istituto  nazionale  assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL) - quattro posti; 
      Automobile Club d'Italia (ACI) - dieci posti; 
      Agenzia delle entrate - quarantacinque posti; 
      Agenzia delle dogane e dei monopoli - dodici posti; 
      Agenzia per la coesione territoriale - due posti; 
      Agenzia industrie difesa - tre posti; 
      Ispettorato nazionale del lavoro (INL) - un posto; 
      Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) -  tre
posti; 
      Istituto superiore per la protezione e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) - un posto.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
requisiti di seguito indicati. 
      a) titolo di studio: 
        a1) sono ammessi al concorso  i  soggetti  muniti  di  laurea
specialistica o magistrale oppure del diploma  di  laurea  conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto  ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o di master
di secondo livello,  o  di  diploma  di  specializzazione  conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80; 
        a2) sono ammessi al concorso  i  dipendenti  di  ruolo  delle
pubbliche  amministrazioni,  muniti   di   laurea   specialistica   o
magistrale oppure  del  diploma  di  laurea  conseguito  secondo  gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale  3  novembre
1999, n. 509, che hanno compiuto  almeno  cinque  anni  di  servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
il possesso della laurea; 
      b) cittadinanza italiana; 
      c) idoneita' fisica alla frequenza del  corso-concorso  e  allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La SNA  si  riserva
la facolta' di sottoporre a visita medica di  controllo  i  vincitori
del concorso in base alla normativa vigente; 
      d) godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al
concorso coloro  che  sono  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo,  nonche'  coloro  che  sono  stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento o decaduti  dall'impiego  statale  ai  sensi
dell'art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  o
licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa  o  delle
disposizioni  contrattuali  disciplinanti  la  materia,  o  per  aver
conseguito l'impiego  o  sottoscritto  il  contratto  individuale  di
lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con  mezzi
fraudolenti. 
    2. I titoli di studio di cui al  comma  1  conseguiti  all'estero
presso universita'  e  istituti  di  istruzione  universitaria,  sono
considerati validi per l'ammissione al concorso  se  sono  dichiarati
equipollenti a titoli  universitari  italiani  secondo  la  normativa
vigente. 
    3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 3,  comma  1,  del  presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    4. Per difetto dei requisiti la SNA puo'  disporre  in  qualsiasi
momento l'esclusione del candidato  dal  concorso  con  provvedimento
motivato.

Art. 3 Domanda di ammissione: termine e modalita' di presentazione

				Art. 3 
 
 
     Domanda di ammissione: termine e modalita' di presentazione 
 
 
    1. La domanda di ammissione al concorso  deve  essere  presentata
esclusivamente attivando l'applicazione informatica  disponibile  sul
sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso)  e
seguendo le istruzioni ivi specificate.  La  domanda  deve  pervenire
entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla   data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª  Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami".  Il
termine per la  presentazione  della  domanda,  ove  cada  in  giorno
festivo, e' prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. Si
considera prodotta nei termini la  domanda  di  ammissione  pervenuta
entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione
della domanda  di  partecipazione  al  concorso  e'  certificata  dal
sistema informatico che,  allo  scadere  del  termine  utile  per  la
presentazione, non consente piu' l'accesso e l'invio  della  domanda.
Il  sistema  informatico  rilascia  il  numero  identificativo  e  la
ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso  che  il  candidato  deve
stampare e presentare all'atto dell'identificazione il  giorno  della
prova preselettiva o della prova  scritta  ove  la  preselezione  non
abbia luogo. Ai fini della  partecipazione  al  concorso,  si  terra'
conto unicamente della domanda con data di protocollo  piu'  recente.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio  della  domanda
di partecipazione al concorso. 
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome, il nome e il codice fiscale; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) di essere cittadino italiano; 
      d) il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice  di
avviamento postale), con l'impegno di far  conoscere  tempestivamente
le eventuali variazioni; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  oppure  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f) di essere in possesso del titolo  o  dei  titoli  di  studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del  presente  bando;  per
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita'  o
l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il
titolo di studio e' stato conseguito  all'estero  il  candidato  deve
indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo  stesso
e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;
qualora il candidato non sia ancora in possesso  della  dichiarazione
di equipollenza, dovra' comunicare la  data  di  presentazione  della
richiesta alla competente autorita'; 
      g)  di  essere/non  essere  dipendente  di  ruolo  di  pubblica
amministrazione, nonche' la denominazione della stessa, e inoltre, se
requisito di ammissione, la posizione funzionale occupata e gli  anni
di effettivo servizio svolti in tale posizione, nonche'  gli  estremi
degli eventuali provvedimenti interruttivi del computo dell'effettivo
servizio, con l'indicazione dei periodi di assenza;  
      h)  di   essere   fisicamente   idoneo   alla   frequenza   del
corso-concorso  e  allo  svolgimento  delle  funzioni   proprie   del
dirigente; 
      i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi   amnistia,   indulto,   condono   o   perdono   giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione)
e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero; 
      l) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico
ai sensi della normativa e delle disposizioni  contrattuali  vigenti,
di  non  aver  conseguito  l'impiego  o  sottoscritto  il   contratto
individuale di lavoro  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o,
comunque, con mezzi fraudolenti; in caso contrario il candidato  deve
indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; 
      m) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito, danno luogo a preferenza; i titoli  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda; 
      n) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero  telefonico,  il  recapito  di  posta  elettronica  e,  se  in
possesso, il recapito di posta elettronica  certificata,  presso  cui
chiede  di  ricevere  le  comunicazioni  relative  al  concorso,  con
l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 
      o)  se  portatore  di  handicap,  la  propria  condizione  come
risultante   dalla   certificazione   rilasciata   dalla   competente
commissione  medica,  specificando  ausili   e/o   tempi   aggiuntivi
eventualmente necessari per lo  svolgimento  delle  prove;  e'  fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c)  del  presente  bando.  Tutta  la  documentazione
inerente la condizione di handicap dovra' essere  trasmessa  a  mezzo
posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it
oppure  a  mezzo  raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento
indirizzata alla Scuola  nazionale  dell'amministrazione  -  Servizio
Concorsi e Convenzioni - via dei Robilant n. 11 - 00135 - Roma, entro
il termine di venti giorni successivi alla  data  di  scadenza  della
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente
alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili; 
      p) di  aver  versato  il  contributo  di  segreteria  stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00
(dieci) euro mediante bonifico bancario o postale sul conto  corrente
bancario IBAN IT42Q0100003245348010236805 (BIC/SWIFT BITAITRRXXX  per
bonifici dall'estero)  intestato  alla  Tesoreria  provinciale  dello
Stato di Roma indicando la causale "concorso SNA 2018" e  il  proprio
codice fiscale, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente
postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di
Roma, indicando la causale "concorso SNA 2018 - capo  X,  cap.  2368,
articolo 05" e il proprio codice fiscale; il candidato deve  indicare
nella domanda gli elementi identificativi del versamento; 
      q) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento  europeo  (UE)  n.
2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. 
    3. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente bando. 
    4. Nel caso in cui le prove d'esame sono  precedute  dalla  prova
preselettiva di  cui  al  successivo  art.  5,  la  SNA  verifica  la
validita' delle domande solo dopo lo  svolgimento  della  medesima  e
limitatamente  ai  candidati  che  l'hanno   superata.   La   mancata
esclusione dalla prova preselettiva non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa. 
    5. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  le  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di
ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento  della  prima
delle prove scritte di cui all'art. 7 del presente bando,  e  avranno
valore  di  autocertificazione;  nel  caso  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto n. 445/2000. 
    6. La SNA non  e'  responsabile  in  caso  di  smarrimento  delle
proprie   comunicazioni   dipendente   da   inesatte   o   incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
rispetto  a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di
eventuali disguidi postali o  telegrafici  o  comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4 Commissione esaminatrice

				Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5 Prova preselettiva

				Art. 5 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione e' pari
o superiore a tre volte il numero dei  posti  messi  a  concorso,  si
svolge  una  prova  preselettiva  per  determinare  l'ammissione  dei
candidati alle prove scritte. 
    2. Con avviso  da  pubblicarsi  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - del  12
ottobre 2018  e' data notizia della pubblicazione  sul  sito  internet
della  SNA  (indirizzo:  www.sna.gov.it/7corsoconcorso)   dell'avviso
riguardante il calendario e la  sede  di  svolgimento  dell'eventuale
prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a  tutti
gli effetti. I candidati che non ricevono dalla SNA comunicazione  di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi  per  sostenere  la
prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto  avviso,
muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento  in  corso  di
validita': carta di identita', passaporto, patente di guida,  patente
nautica,  libretto  di  pensione,  patentino  di  abilitazione   alla
conduzione  di   impianti   termici,   porto   d'armi,   tessera   di
riconoscimento, purche' munita di fotografia e di timbro o  di  altra
segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato. 
    3. La mancata presentazione nel giorno,  ora  e  sede  stabiliti,
comunque  giustificata  ed  a  qualsiasi   causa   dovuta,   comporta
l'esclusione  dal  concorso.  Se,  a   giudizio   della   commissione
esaminatrice, non e' possibile l'espletamento di una o piu'  sessioni
della  prova  preselettiva  nella  giornata  programmata,  ne   viene
stabilito il rinvio con  comunicazione,  anche  in  forma  orale,  ai
candidati presenti. 
    4.  Sono  esonerati  dalla  prova  preselettiva  i  candidati  in
condizione di handicap con invalidita' uguale o superiore all'80%. 
    5. La prova preselettiva consiste  in  un  test  composto  da  60
quesiti a risposta multipla, di cui 24 quesiti di ragionamento logico
e 36 quesiti diretti a verificare il  possesso  di  conoscenze  nelle
seguenti materie:  diritto  costituzionale,  diritto  amministrativo,
diritto dell'Unione europea e  delle  organizzazioni  internazionali,
economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni
pubbliche, management pubblico, analisi  delle  politiche  pubbliche,
lingua inglese. 
    6. La valutazione del test e' effettuata attribuendo punteggio  1
(uno) per ogni risposta esatta, punteggio -0,5357 (meno zero  virgola
cinque tre  cinque  sette)  per  ogni  risposta  errata  o  multipla,
punteggio 0 (zero) per ogni risposta  non  data.  Sono  ammessi  alle
prove scritte i candidati classificati in graduatoria entro  il  444°
posto (corrispondente a tre volte il numero  di  allievi  ammessi  al
corso-concorso) e i candidati che riportano lo stesso  punteggio  del
candidato collocatosi al 444° posto. 
    7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del punteggio finale di merito. 
    8.  Nell'avviso  di  cui  al  comma  2,  sono  fornite  ulteriori
istruzioni  circa   le   modalita'   di   svolgimento   della   prova
preselettiva. Non e' prevista la pubblicazione della banca  dati  dei
quesiti prima dello svolgimento della prova. 
    9.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
telefoni  cellulari  e   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra  di  loro.  In  caso  di  violazione  di  tali  disposizioni   la
commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di  vigilanza  deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    10. Al termine della correzione  di  tutti  i  test,  svolta  con
l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata  la  graduatoria
dei candidati in base  all'applicazione  dei  punteggi  stabiliti  al
comma 6. 
    11. Nel medesimo avviso di cui al comma 2  e'  indicata  la  data
della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami", nella quale e' data  notizia  circa  la
pubblicazione   sul   sito    internet    della    SNA    (indirizzo:
www.sna.gov.it/7corsoconcorso) dell'elenco dei candidati che superano
la prova preselettiva. 
    12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude  alla
SNA l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a  seguito
di accertamenti  esperibili  in  qualunque  momento  della  procedura
concorsuale  relativamente  al  possesso   dei   requisiti   per   la
partecipazione al concorso.

Art. 6 Prove d'esame

				Art. 6 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in tre prove scritte e una prova orale.

Art. 7 Prove scritte

				Art. 7 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. La prima prova scritta, di carattere  teorico,  e'  diretta  a
verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle  materie
giuridiche (diritto costituzionale, diritto  amministrativo,  diritto
dell'Unione   europea   e   delle   organizzazioni   internazionali),
l'attitudine al ragionamento giuridico,  la  capacita'  di  impostare
analisi critiche  di  problemi  complessi  e  di  proporre  soluzioni
argomentate. La prova consiste nella redazione di un elaborato, sulla
base di un breve dossier distribuito ai candidati. 
    2. La seconda prova scritta e' volta a verificare le conoscenze e
le competenze dei candidati nelle materie economiche  e  dell'analisi
delle politiche pubbliche  (economia  politica,  politica  economica,
economia  delle  amministrazioni  pubbliche,   management   pubblico,
analisi delle politiche pubbliche) e la loro capacita'  di  impiegare
gli strumenti  e  le  metodologie  di  tali  discipline  al  fine  di
formulare diagnosi e proposte argomentate  in  relazione  a  problemi
attinenti alle attivita' delle pubbliche  amministrazioni.  La  prova
consiste nella redazione di un elaborato,  sulla  base  di  un  breve
dossier distribuito ai candidati. 
    3. La  terza  prova  scritta  consiste  in  una  composizione  da
svolgersi nella lingua inglese. 
    4. Le tre prove  scritte  si  svolgono  in  tre  diversi  giorni,
secondo un calendario  reso  noto  con  il  medesimo  avviso  recante
l'elenco dei nominativi dei candidati che  hanno  superato  la  prova
preselettiva. Tale avviso e' pubblicato almeno quindici giorni  prima
della data di inizio delle prove scritte, e ha valore di  notifica  a
tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a  presentarsi  muniti  di
uno dei documenti di riconoscimento in corso  di  validita'  indicati
all'art. 5, comma 2, del presente bando.  La  mancata  presentazione,
comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora  e
sede stabiliti per ciascuna prova scritta comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
    5. I candidati dispongono di sei ore per ciascuna delle prime due
prove scritte, e di quattro  ore  per  la  terza.  Essi  non  possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  pubblicazioni,  telefoni  cellulari   e   altri
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione  di
dati, ne' possono comunicare tra di  loro.  Durante  la  prima  e  la
seconda prova scritta possono essere consultati i testi di legge  non
commentati e il vocabolario della lingua italiana, mentre durante  la
terza prova  scritta  non  e'  consentito  l'uso  di  alcun  testo  o
vocabolario, neppure di quello monolingua. In caso di  violazione  di
tali disposizioni  la  commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di
vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. 
    6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla  prova  orale  i
candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi  in
ciascuna prova scritta. 
    7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo posta elettronica certificata,  o  raccomandata  postale  con
ricevuta di ritorno o telegramma, con l'indicazione  delle  votazioni
riportate  in  ciascuna  delle  prove  scritte.   L'avviso   per   la
presentazione alla prova orale  e'  recapitato  ai  candidati  almeno
venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.

Art. 8 Prova orale

				Art. 8 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale consiste in un colloquio diretto  ad  accertare
nel candidato: 
      a) il possesso di adeguate conoscenze negli ambiti disciplinari
indicati all'art. 7, commi 1, 2 e nella lingua inglese; 
      b) il possesso di adeguate conoscenze  in  tema  di  tecnologie
digitali  e   competenze   in   ordine   all'uso   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione ai fini gestionali; 
      c) le capacita'  organizzative  e  manageriali  in  rapporto  a
specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale. 
    2. La verifica della  conoscenza  della  lingua  inglese  avviene
attraverso la lettura e la traduzione di un testo, nonche' attraverso
una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche. 
    3. I candidati sostengono la prova orale dopo  aver  esibito  uno
dei documenti  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'  indicati
all'art. 5, comma 2, del presente bando. 
    4.  Superano  la  prova  orale  i  candidati  che  conseguono  un
punteggio di almeno settanta centesimi. 
    5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della commissione  esaminatrice,  e'  affisso  nella  sede
d'esame.

Art. 9 Graduatoria

				Art. 9 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Il punteggio finale da  attribuire  al  candidato  al  termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti  riportati  in
ciascuna delle tre prove scritte e  il  voto  riportato  nella  prova
orale. 
    2. La graduatoria di merito del  concorso  e'  predisposta  dalla
commissione esaminatrice secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio
finale conseguito da ciascun candidato. 
    3.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  del
Presidente  della  SNA.   Nel   decreto   di   approvazione   trovano
applicazione  le  disposizioni  sui  titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 3, comma 7, della legge 15  maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9,  della  legge  16
giugno 1998, n. 191. La graduatoria e' pubblicata sul  sito  internet
della   SNA   (indirizzo:    www.sna.gov.it/7corsoconcorso);    della
pubblicazione  viene  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    4. Sono ammessi alla frequenza del  corso-concorso  selettivo  di
formazione  dirigenziale  i  candidati   che,   essendosi   utilmente
collocati   nei   primi centoquarantotto   posti    della    suddetta
graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.

Art. 10 Termini per la presentazione dei titoli di preferenza

				Art. 10 
 
 
        Termini per la presentazione dei titoli di preferenza 
 
 
    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza,  elencati  all'art.  11  del  presente  bando,   avendoli
espressamente dichiarati nella domanda  di  ammissione  al  concorso,
deve  presentare  o  far  pervenire,  a   mezzo   posta   elettronica
certificata  all'indirizzo  protocollo@pec.sna.gov.it   o   a   mezzo
raccomandata postale  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata  alla
Scuola  nazionale  dell'amministrazione   -   Servizio   concorsi   e
convenzioni - via dei Robilant n. 11 -  00135  -  Roma,  le  relative
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e  47  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,
accompagnate dalla copia  fotostatica  non  autenticata  di  uno  dei
documenti di riconoscimento in corso di validita'  indicati  all'art.
5, comma 2 del presente bando.  Nella  dichiarazione  sostitutiva  il
candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui all'art.
11, comma 1, lettera t) e comma 2, lettera a), l'amministrazione  che
ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e
la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve  risultare
il possesso dei titoli  di  preferenza  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della  domanda  di  ammissione  al
concorso.

Art. 11 Titoli di preferenza

				Art. 11 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai  fini  della  compilazione
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita'  di
merito, hanno preferenza: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      l)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      n) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      r)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      s) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione; 
      t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      u) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      v) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 5, comma  5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a  parita'  di  merito  e  di
titoli indicati al comma 1 del presente articolo,  la  preferenza  ai
fini della suddetta graduatoria e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2, comma  9,  della  legge  16  giugno
1998, n. 191, a parita' di merito e di titoli di cui ai commi 1  e  2
del presente articolo  viene  preferito  il  candidato  piu'  giovane
d'eta'.

Art. 12 Adempimenti dei vincitori

				Art. 12 
 
 
                      Adempimenti dei vincitori 
 
 
    1.  I  candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso   ricevono
comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio
del corso-concorso.  Gli  stessi,  entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono
presentare o far pervenire  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it oppure a  mezzo  raccomandata
postale con avviso di ricevimento indirizzata alla  Scuola  nazionale
dell'amministrazione - Servizio concorsi  e  convenzioni  -  via  dei
Robilant n. 11 - 00135 - Roma, una dichiarazione, sottoscritta  sotto
la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 18  dicembre  2000,  n.  445,
attestante che gli stati, fatti e qualita' personali suscettibili  di
modifica, autocertificati nella domanda di  ammissione  al  concorso,
non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e  76  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la SNA ha
facolta' di effettuare idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla
veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze  previste
in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

				Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai  sensi
del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e utilizzati esclusivamente per le finalita' del
concorso e del  successivo  corso-concorso.  I  dati  possono  essere
comunicati dalla SNA esclusivamente alle amministrazioni direttamente
interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. 
    2. La comunicazione  dei  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Il trattamento dei dati  e'  effettuato  anche  con  modalita'
informatiche  e  puo'  essere  affidato  dalla  SNA  a  una  societa'
specializzata. 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del  regolamento  europeo  (UE)  n.  2016/679,  e
dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti possono
essere  fatti   valere   nei   confronti   della   Scuola   nazionale
dell'amministrazione - Servizio III concorsi e convenzioni - via  dei
Robilant n. 11 - 00135 - Roma, titolare del trattamento. 
    5.    Sul     sito     internet     della     SNA     (indirizzo:
www.sna.gov.it/7corsoconcorso)  sono  rese   note   le   informazioni
previste dagli articoli 13 e  14  del  regolamento  europeo  (UE)  n.
2016/679.

Art. 14 Svolgimento del corso-concorso

				Art. 14 
 
 
                   Svolgimento del corso-concorso 
 
 
    1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,  n.  272,
come  modificato  dall'art.  7  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. 
    2. La SNA ha facolta' di sottoporre a visita medica di  controllo
i vincitori del concorso ai  fini  della  valutazione  dell'idoneita'
fisica alla frequenza del  corso-concorso,  in  base  alla  normativa
vigente.

Art. 15 Norme di salvaguardia

				Art. 15 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
successive modificazioni, e le disposizioni  in  materia  di  accesso
alla qualifica di dirigente di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 
    2.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto e' trasmesso all'ufficio del bilancio  e  per
il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  per  il  visto  di  competenza  ed  e'
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami". 
 
      Roma, 1° agosto 2018  
 
                                               Il presidente: Battini

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