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- Atto numero 20E09195 del 08-09-2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 32° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e studio dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, per l'anno accademico 2020-2021. (20E09195)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 08-09-2020
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 32° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e studio dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, per l'anno accademico 2020-2021. (20E09195)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
- Data: 08-09-2020
- Scadenza: 08-10-2020
Art. 1 Posti a concorso
IL SOPRINTENDENTE
dell'Opificio delle Pietre Dure
Visti:
il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 "Approvazione del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" e in particolare
l'art. 142 che vieta la contemporanea iscrizione ad un corso
universitario;
la legge 20 gennaio 1992, n. 57 "Istituzione della Scuola di
restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze";
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni ed integrazioni "Regolamento recante
norme per lo svolgimento di pubblici concorsi";
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate";
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni ed integrazioni "Istituzione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali" e in particolare l'art. 9 che ribadisce
l'operativita' delle scuole di alta formazione e di studio;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modificazioni ed integrazioni "T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni "Codice in materia di protezione dei
dati personali";
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni ed integrazioni "Codice dei beni culturali e del
paesaggio" e in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni "Codice dell'amministrazione digitale";
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni ed integrazioni "Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro";
il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante "Disposizioni
in materia di organizzazione dell'Opificio delle Pietre Dure di
Firenze" nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento;
il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, attuativo
dell'art. 29, comma 7, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il "Regolamento concernente la definizione dei profili di
competenza dei restauratori[omissis...]";
il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, attuativo
dell'art. 29, commi 8 e 9, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, recante il "Regolamento concernente la definizione dei
criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del
restauro [omissis...]";
il decreto interministeriale 2 marzo 2011 "Definizione della
classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro
dei beni culturali - LMR/02";
il decreto soprintentizio del 14 aprile 2011, n. 1355 e
successive modificazioni ed integrazioni recante il "Regolamento
della Scuola di alta formazione e di studio dell'Opificio delle
Pietre Dure di Firenze";
il parere di conformita' espresso, dalla commissione tecnica di
cui all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2009, n.
87, ai fini dell'accreditamento dell'istituzione e dell'attivazione
dei corsi formativi dell'OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011;
il decreto interministeriale 25 agosto 2014, che autorizza
l'Opificio delle Pietre Dure, all'istituzione e all'attivazione del
corso di diploma in restauro di durata quinquennale, equiparato alla
laurea, LMR/02, in conservazione e restauro dei beni culturali;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171 "Regolamento di organizzazione del Mibact, degli uffici
della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
il decreto ministeriale 27 novembre 2014 concernente
"Articolazione interna degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Mibact";
il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante
"Riorganizzazione del Mibact ai sensi dell'art. 1, comma 237, della
legge 28 dicembre, n. 208";
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
E' indetto, per l'anno accademico 2020-2021, un concorso
pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 32° corso
quinquennale della Scuola di alta formazione e di studio
dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, nel seguente percorso
formativo professionalizzante (da ora PFP):
PFP 2- Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;
manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e
materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti: (cinque posti).
Art. 2 Contenuti formativi - Titolo di studio - Oneri di frequenza
Art. 2
Contenuti formativi - Titolo di studio - Oneri di frequenza
1) Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300
crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal
vigente regolamento universitario, si svolge in conformita' a quanto
previsto dal decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87 e dal
decreto soprintendentizio 14 aprile 2011, n. 1355 e successive
modificazioni ed integrazioni.
A conclusione del corso in esito al superamento dell'esame
finale, avente valore di esame di stato abilitante alla professione
di restauratore di beni culturali, viene conferito il diploma
equiparato alla laurea magistrale in conservazione e restauro di beni
culturali, classe LMR/02.
2) Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti a versare
all'Opificio delle Pietre Dure una tassa di iscrizione e una quota
pro capite a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a coprire
in parte le spese dell'attivita' didattica e comprensiva degli oneri
relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la
responsabilita' civile degli allievi. Gli studenti sono altresi'
tenuti a versare la tassa regionale per il diritto allo studio (DSU)
direttamente all'azienda per il DSU della Regione Toscana.
Gli importi e le modalita' di pagamento di dette somme sono
indicati sul sito web dell'istituto
(http://www.opificiodellepietredure.it) alla voce Formazione.
Art. 3 Requisiti per l'ammissione al concorso
Art. 3
Requisiti per l'ammissione al concorso
1) Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti soggettivi:
a) diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale o
quadriennale piu' anno integrativo o titolo equipollente se
conseguito all'estero. Il presente requisito deve essere posseduto
prima dell'inizio dei corsi;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea.
Sono ammessi alla partecipazione al concorso anche cittadini di stati
extracomunitari;
c) idoneita' fisica alle attivita' che il percorso formativo
professionalizzante comporta;
d) godimento dei diritti politici;
e) per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana.
2) I requisiti soprindicati, ad eccezione di quello previsto
dalla lettera a), devono essere posseduti dal candidato alla data di
scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione.
3) E' garantita la partecipazione alla selezione preliminare di
candidati disabili. Nella domanda di concorso il candidato dovra'
specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
4) Per difetto dei requisiti prescritti, l'Opificio delle Pietre
Dure puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, dandone
comunicazione, con provvedimento motivato, agli interessati.
Art. 4 Presentazione delle domande - Contenuto, termini e modalita'
Art. 4
Presentazione delle domande - Contenuto, termini e modalita'
1) Le domande di ammissione, devono essere inviate secondo una
delle seguenti modalita', a scelta del candidato:
a) domanda redatta su carta libera secondo lo schema allegato
al presente bando e fatta pervenire a mezzo di raccomandata A.R. alla
Scuola di alta formazione e di studio dell'Opificio delle Pietre Dure
- via degli Alfani, n. 78 - 50121 Firenze, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami";
b) domanda redatta secondo lo schema allegato al presente bando
e prodotta in formato Pdf. Alla domanda va allegata inoltre, il Pdf
di un documento di identita' in corso di validita'. Il pdf della
domanda e quello del documento di identita', vanno inviati a mezzo
pec, tramite casella di posta elettronica certificata intestata allo
stesso candidato, al seguente indirizzo
mbac-opd@mailcert.beniculturali.it col seguente oggetto CONCORSO
AMMISSIONE SAFS 2020 - 2021. La presentazione della domanda dovra'
avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
2) Per la validita' delle domande, inviate a mezzo raccomandata
A.R, ai fini dei termini di scadenza, fara' fede il timbro
dell'ufficio postale accettante.
3) Per i candidati cittadini di stati non appartenenti all'Unione
europea, la domanda va integrata secondo le modalita' di cui al
successivo art. 5.
4) Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita', consapevoli delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) luogo di residenza e di domicilio, completi di indirizzo e
codice di avviamento postale;
e) recapito telefonico, eventuale numero del telefono cellulare
e indirizzo e-mail;
f) il PFP per il quale concorrono;
g) di quale cittadinanza sono in possesso;
h) di godere dei diritti politici;
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere
carichi penali pendenti (in caso contrario specificare gli estremi
delle relative sentenze, nonche' i procedimenti penali eventualmente
pendenti);
j) il possesso del diploma istruzione secondaria superiore
quinquennale o quadriennale piu' anno integrativo o titolo
equipollente se conseguito all'estero. Per i candidati non ancora in
possesso del relativo titolo di studio e' fatto obbligo di
dichiarare, nella domanda di partecipazione, la frequenza dell'ultimo
anno di corso della scuola di istruzione secondaria superiore;
k) il possesso di eventuali titoli preferenziali per i quali si
veda il comma 6) del presente articolo;
l) il possesso dell'idoneita' fisica alle attivita' che il PFP
comporta;
m) l'indicazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n.
104/1992, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio occorrente,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi;
n) l'autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi
del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(regolamento UE 2016/679).
5) Eventuali variazioni di dichiarazioni gia' rilasciate
nell'istanza di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse
entro il termine di scadenza del bando, ad eccezione delle
informazioni di cui ai punti d), e), g) del precedente comma 4),
informazioni il cui aggiornamento sara' sempre possibile fino alla
conclusione delle attivita' concorsuali.
6) Nella domanda di cui sopra dovra' essere dichiarato il
possesso di eventuali requisiti che conferiscano diritti
preferenziali, a parita' di merito, per l'ammissione al corso. Tali
diritti preferenziali derivano unicamente dal possesso dell'idoneita'
conseguita al concorso di ammissione presso le scuole dell'Opificio
delle Pietre Dure; dell'Istituto superiore per la conservazione e il
restauro; dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione
del patrimonio archivistico e librario.
7) Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte
le condizioni del presente bando.
8) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
previste dal capo VI, art. 75 e art. 76 del citato decreto.
9) La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i
requisiti non sara' ritenuta valida.
10) La mancata apposizione della firma autografa in calce alla
domanda comporta l'esclusione dal concorso.
11) L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art.
71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
sulla veridicita' del contenuto della dichiarazione.
12) Non saranno considerate valide le domande inviate oltre i
termini di scadenza e fatte pervenire in maniera difforme a quanto
stabilito al comma 1, oppure incomplete di una qualunque fra le
dichiarazioni richieste al comma 4 di questo stesso articolo.
13) Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, si dichiara che i dati forniti verranno utilizzati
esclusivamente ai fini concorsuali.
14) L'Opificio delle Pietre Dure non assume alcuna
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni, dipendente da
inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai
candidati o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di
indirizzo menzionato nella domanda di ammissione, neppure per
eventuali disguidi postali non imputabili all'Opificio delle Pietre
Dure.
Art. 5 Pratiche per l'ammissione al concorso dei candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
Art. 5
Pratiche per l'ammissione al concorso dei candidati cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea
1) Per l'ammissione al concorso i cittadini non comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati dal
bando, secondo quanto stabilito dall'art. 4, commi 1, 2.
2) Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno
sede nel paese di residenza del candidato dovranno:
a) tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'art. 3, conseguito all'estero, legalizzarlo e
dichiararne il valore "in loco", indicando gli anni complessivi di
scolarita' necessari per il suo conseguimento;
b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia, all'inoltro della documentazione di cui al punto a)
direttamente all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale o, per i candidati non ancora in possesso
del titolo di studio alla data di scadenza dei termini della
presentazione della domanda di ammissione, entro l'inizio dei corsi.
Fara' fede la data di protocollo di partenza delle citate
rappresentanze diplomatiche.
Art. 6 Prove d'esame - Oneri - Modalita'
Art. 6
Prove d'esame - Oneri - Modalita'
1) L'esame di ammissione consta delle seguenti prove:
a) un colloquio preliminare in lingua italiana, riservato ai
candidati cittadini non italiani;
b) una prova grafica;
c) un test attitudinale pratico-percettivo;
d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza diretta
delle opere d'arte e la capacita' di mettere in relazione i dati
storico-artistici e quelli tecnici nonche' una conoscenza di base
delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra,
fisica).
La prova orale sara' sostenuta in lingua italiana anche dai
cittadini stranieri. I candidati dovranno altresi' dimostrare la
conoscenza della lingua inglese.
Per sostenere le prove di cui alle lettere b) e c), i candidati
saranno tenuti a versare all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze
una quota pro capite di euro 70,00 a titolo di rimborso spese,
secondo le modalita' indicate nel sito web dell'istituto alla voce
formazione (http://www.opificiodellepietredure.it). La prova
dell'avvenuto versamento dovra' essere allegata alla domanda di
partecipazione al concorso.
La suddetta quota non e' in nessun caso rimborsabile.
Prova grafica.
Consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico o
parte di esso, bidimensionale, condotta per mezzo di una riproduzione
fotografica.
Il disegno dovra' essere eseguito con matita in grafite nera, a
tratto lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala 2:1
rispetto al formato della fotografia.
Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi
critica del manufatto per mezzo di un tratto essenziale nitido e
opportunamente modulato, teso a restituire la definizione
volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in
esame.
La prova ha durata di sei ore consecutive.
Per l'esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale: matite in grafite, gomme,
temperamatite, righe, squadre e calcolatori portatili.
I fogli da disegno saranno forniti dall'Opificio delle Pietre
Dure.
E' vietato tassativamente l'utilizzo di qualsiasi altro materiale
da parte dei candidati.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 7/10 (sette decimi).
Test attitudinale pratico-percettivo.
Per il "Percorso Formativo Professionalizzante 2" la prova
consiste nella riproduzione a tempera, su un supporto in cartoncino
gessato di cm 25 per 30, di una campionatura policroma di forma
geometrica, fornita a ciascun candidato in copia fotografica.
L'elaborato dovra' riprodurre esattamente, in scala 1:1 e con
campitura e stesura uniforme, il campione di policromia fornito.
Per tale prova i candidati dovranno portare con se' il seguente
materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre,
colori a tempera, pennelli e tavolozza. Ogni altro materiale
occorrente sara' fornito dall'Opificio delle Pietre Dure.
La prova si svolgera' in due giorni consecutivi per sei ore al
giorno.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva solo coloro che
avranno riportato nella prova pratica la votazione di almeno 7/10
(sette decimi).
Prova orale.
Nella prova orale i candidati devono dimostrare di possedere:
a) conoscenza di elementi di storia dell'arte antica, medievale
e moderna;
b) conoscenza dei materiali e delle tecniche di produzione
artistica relative al percorso formativo n. PFP 2;
c) conoscenza, a livello manualistico di scuola secondaria
superiore, delle scienze della terra, della biologia, della chimica e
della fisica;
d) conoscenza di base della lingua inglese attraverso la
lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-artistico
e/o tecnico-scientifico.
La prova s'intende superata se il candidato raggiunge il
punteggio di almeno 7/10 (sette decimi).
2) Indicazioni piu' ampie e dettagliate sui temi e sugli
argomenti d'esame nonche' suggerimenti di orientamento bibliografico
saranno reperibili nel sito web dell'Opificio delle Pietre Dure, alla
voce Formazione, e presso la segreteria della scuola, contattando
l'indirizzo e-mail opd.saf@beniculturali.it
Art. 7 Date e sedi svolgimento prove - Comunicazioni
Art. 7
Date e sedi svolgimento prove - Comunicazioni
1) I candidati esclusi dal concorso riceveranno comunicazione
scritta da parte dell'Opificio delle Pietre Dure tramite posta
elettronica.
2) Le indicazioni delle date e delle sedi in cui avranno luogo le
prove d'esame, di cui al suddetto art. 6, e tutte le comunicazioni
relative agli esiti delle prove d'esame, saranno comunicate ai
candidati esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web
dell'istituto (http://www.opificiodellepietredure.it) alla voce
Formazione.
3) A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando, sul sito istituzionale verranno pubblicate
la data, la sede e l'orario in cui si terra' la prova di
conversazione in lingua italiana, riservata ai soli candidati
cittadini non italiani; dal giorno successivo all'espletamento di
detta prova, verra' pubblicato l'elenco degli ammessi a sostenere la
1° prova (prova grafica).
4) Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati
esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell'Opificio
delle Pietre Dure (http://www.opificiodellepietredure.it) alla voce
Formazione e dovranno presentarsi nelle ore, nei giorni e nei luoghi
ivi indicati muniti di documento di riconoscimento valido.
5) I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta, da
parte dell'Istituto, tramite raccomandata.
Art. 8 Commissione giudicatrice
Art. 8
Commissione giudicatrice
1) La commissione giudicatrice del presente concorso sara'
composta ai sensi dell'art. 7 del regolamento della Scuola di alta
formazione e di studio dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze
(decreto soprintendentizio del 14 aprile 2011, n. 1355).
Art. 9 Graduatoria
Art. 9
Graduatoria
1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente
della votazione complessiva risultante dalla somma aritmetica dei
punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame. In caso di ex aequo
tra candidati collocatisi all'ultimo posto utile per l'ammissione al
corso, verranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui
all'art. 3, comma 6 del presente bando. Permanendo l'ex aequo,
precedera' il candidato di eta' inferiore. Se uno o piu' candidati
vincitori rinunciano all'ammissione, questa puo' essere consentita
agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento
della medesima.
2) La graduatoria verra' pubblicata sul sito ufficiale
dell'Istituto, affissa all'albo dell'OPD e trasmessa, per gli
adempimenti di competenza, alla Direzione generale educazione e
ricerca del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Nella domanda di cui sopra dovra' essere dichiarato il possesso
di eventuali requisiti che conferiscano diritti preferenziali, a
parita' di merito, per l'ammissione al corso.
Art. 10 Ammissione ai corsi e documenti di rito
Art. 10
Ammissione ai corsi e documenti di rito
1) I candidati che saranno dichiarati vincitori e avranno
ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta
giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso,
sotto pena di decadenza, far pervenire all'Opificio delle Pietre Dure
conferma scritta di accettazione dell'ammissione al corso
quinquennale accompagnata dai seguenti documenti:
a) una fototessera nel formato 4x5 cm;
b) copia del documento di identita' indicante il cognome e il
nome, il luogo e data di nascita;
c) copia conforme all'originale del titolo di studio.
I concorrenti con cittadinanza extracomunitaria, dovranno
allegare alla lettera di accettazione, oltre la documentazione
summenzionata, anche i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del permesso di
soggiorno;
b) certificato di nascita;
c) certificato di cittadinanza;
d) documento che comprovi la buona condotta secondo le
disposizioni dei rispettivi stati.
I documenti di cui alle lettere b), c) e d), conformemente alla
circolare congiunta Ministero interni - pubblica amministrazione, n.
3 del 2012, devono essere prodotti dai paesi di provenienza,
legalizzati e tradotti all'estero nei termini di legge.
I documenti di cui alle lettere c) e d) devono essere stati
rilasciati in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di
comunicazione dell'ammissione.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi
competenti, e' condizione indispensabile affinche' i candidati con
cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri stati
dell'Unione europea possano essere ammessi a frequentare il corso.
2) I vincitori del concorso non potranno essere iscritti a corsi
universitari o altri corsi di alta formazione.
Art. 11 Disposizioni finali
Art. 11
Disposizioni finali
1) Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
Resta salvo quanto previsto relativamente alle sanzioni, di cui
all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2) Responsabile del procedimento per le procedure concorsuali e'
il direttore della Scuola di alta formazione e di studio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Firenze, 4 agosto 2020
Il Soprintendente: Ciatti