MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato - Sessione 2014. (14E04195)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 12-09-2014

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato - Sessione 2014. (14E04195)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
  • Data: 12-09-2014
  • Scadenza: 11-11-2014

Art. 1 E' indetta per l'anno 2014 una sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma,

			IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti  il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578,
convertito con modificazioni nella legge  22  gennaio  1934,  n.  36,
relativo all'ordinamento delle  professioni  di  avvocato;  il  regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative  e  di
attuazione del predetto; il decreto legislativo C.P.S.  13  settembre
1946,  n.  261,  contenente  norme  sulle  tasse  da   corrispondersi
all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, come  da  ultimo
integrato dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); la legge
27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami
di procuratore legale; la legge  20  aprile  1989,  n.  142,  recante
modifiche alla disciplina degli esami  di  procuratore  legale  e  di
avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile  1990,
n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per l'ammissione
dell'esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997,  n.  27,
relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme
in materia di esercizio della professione forense;  il  decreto-legge
21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18
luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina  degli
esami di abilitazione alla professione forense; il  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  24
marzo 2012, n. 27, recante modifica della durata  del  tirocinio  per
l'accesso alle professioni regolamentate; il decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e l'art. 15 della legge  12
novembre 2011, n. 183, in materia di  documentazione  amministrativa;
il  decreto-legge  9   febbraio   2012,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
per la composizione della Commissione per  l'esame  di  avvocato;  la
legge  31  dicembre  2012,  n.  247,  recante  la  nuova   disciplina
dell'ordinamento   della   professione   forense;   l'art.   83   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  con  modificazione
nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale  per
la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modifiche,
nonche' l'art. 25 decreto legislativo 9 settembre 1997, n.  354,  che
istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di
Trento; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Ritenuta la  necessita'  di  indire  una  sessione  di  esami  di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle  Corti  di
appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia,  Cagliari,  Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio  Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso  la  Sezione
distaccata di Bolzano della Corte di appello  di  Trento  per  l'anno
2014; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta per l'anno 2014 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli avvocati presso le  sedi  di  Corti  di  appello  di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,  Campobasso,
Catania,  Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,   Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia,  Potenza,  Reggio  Calabria,  Roma,
Salerno,  Torino,  Trento,  Trieste,  Venezia  e  presso  la  Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

Art. 2 L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale. 2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto: [...]

				Art. 2 
 
 
    1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale. 
    2) Le prove scritte  sono  tre.  Esse  vengono  svolte  sui  temi
formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto: 
      a) la redazione di un parere motivato, da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice civile; 
      b) la redazione di un parere motivato, da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice penale; 
      c) la redazione di un atto giudiziario che  postuli  conoscenze
di diritto sostanziale  e  di  diritto  processuale,  su  un  quesito
proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato,  il
diritto penale ed il diritto amministrativo; 
    Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema. 
    3) Le prove orali consistono: 
      a) nella discussione, dopo  una  succinta  illustrazione  delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie,  di  cui
almeno  una  di  diritto  processuale,  scelte  preventivamente   dal
candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale,  diritto  civile,
diritto commerciale, diritto  del  lavoro,  diritto  penale,  diritto
amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  processuale   civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale  privato,  diritto
ecclesiastico e diritto comunitario; 
      b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3 Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti: 16 dicembre 2014: parere motivato in materia regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lettera a); 17 dicembre 2014: parere motivato in materia regolata dal

				Art. 3 
 
 
    Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si  terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti: 
      16 dicembre 2014:  parere  motivato  in  materia  regolata  dal
codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lettera a); 
      17 dicembre 2014:  parere  motivato  in  materia  regolata  dal
codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lettera b); 
      18 dicembre  2014:  atto  giudiziario  in  materia  di  diritto
privato o di diritto penale o  di  diritto  amministrativo  (si  veda
supra art. 2, n. 2), lettera c).

Art. 4 La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per via telematica, con le modalita' indicate ai successivi nn. 3) - 6), ed altresi' in forma cartacea, con le modalita' indicate al [...]

				Art. 4 
 
 
    1) La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per
via telematica, con le modalita' indicate ai successivi nn. 3) -  6),
ed  altresi'  in  forma  cartacea,  con  le  modalita'  indicate   al
successivo n. 7), entro il giorno 11 novembre 2014. 
    2) Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto al pagamento
della tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare direttamente
ad un concessionario della riscossione  o  ad  una  Banca  o  ad  una
agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo
la voce 729/T. Allo scopo si precisa  che  per  "Codice  Ufficio"  si
intende quello  dell'Ufficio  delle  Entrate  relativo  al  domicilio
fiscale del candidato. La ricevuta  di  pagamento  della  tassa  deve
essere scansionata e trasmessa nei modi di seguito indicati. 
    3) Il candidato deve collegarsi al sito  internet  del  Ministero
della giustizia, "www.giustizia.it", alla  voce  "Strumenti/Concorsi,
esami, assunzioni", per registrarsi. E' possibile  accedere  al  sito
anche mediante i  link  che  le  Corti  di  appello  inseriscano  sui
rispettivi siti web istituzionali. 
    Per effettuare la registrazione, occorre inserire: 
      codice fiscale; 
      posta elettronica nominativa ordinaria o certificata; 
      codice di sicurezza creato dal candidato (password). 
    4) La domanda di partecipazione deve  essere  redatta  compilando
l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale;  dopo  aver   completato
l'inserimento e la registrazione dei  dati,  il  sistema  informatico
notifichera' l'avvenuta ricezione, fornendo una  pagina  di  risposta
che contiene il collegamento al file, in  formato  pdf,  "domanda  di
partecipazione". 
    Per la  corretta  compilazione  occorre  seguire  le  indicazioni
contenute nella maschera di inserimento delle informazioni  richieste
dal modulo. 
    In particolare, nel form e' necessario selezionare  la  Corte  di
appello cui e' diretta la domanda, da individuarsi in quella indicata
dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  10
aprile 1990, n. 101. 
    5) Il candidato che alla data di presentazione della domanda  non
abbia  ancora  completato  la  pratica  professionale,   ma   intenda
completarla entro  il  giorno  10  novembre  2014 ,  puo'  dichiararlo
nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda. In tal caso,
deve completare la domanda, nel termine di cui all'art. 16, comma  2,
del R.D.  22  gennaio  1934,  n.  37,  ("non  oltre  i  venti  giorni
precedenti a  quello  fissato  per  l'inizio  delle  prove  scritte")
secondo le modalita' indicate al successivo punto 8). 
    6) Il candidato deve salvare la domanda, stamparla,  firmarla  in
calce, apporvi una marca da  bollo  del  valore  di  Euro  16,00;  la
domanda, cosi' completata, deve essere scansionata  in  formato  pdf.
Devono essere altresi' scansionati in formato pdf la fotocopia di  un
documento di identita' e la ricevuta del versamento  tramite  F23  di
cui al punto n. 2). 
    Per  completare  la  procedura  telematica,  occorre  inviare  la
domanda unitamente  alla  documentazione  scansionata  (documento  di
identita' e ricevuta di versamento della tassa di cui al punto n. 2).
A tale fine occorre collegarsi nuovamente al medesimo link (nel  caso
in cui il candidato sia uscito dall'applicazione), autenticarsi  (con
le credenziali impostate con le  modalita'  di  cui  al  punto  3)  e
seguire le istruzioni per effettuare l'upload (invio)  dei  documenti
scansionati in formato pdf. Il sistema notifichera'  la  ricevuta  di
presa in carico della domanda, con invio di una e-mail  all'indirizzo
e-mail indicato dal candidato. Nella ricevuta e'  presente  anche  il
file   in   formato   pdf   "codice   identificativo".   Il    codice
identificativo, comprensivo del codice a barre, deve essere  salvato,
stampato e conservato a cura del candidato, nonche'  esibito  per  la
partecipazione alle prove scritte. 
    7) La domanda, stampata in formato pdf, con la sottoscrizione del
candidato e la marca da bollo del valore di Euro 16,00,  deve  essere
altresi' depositata all'ufficio esami avvocato della Corte di appello
presso la quale il candidato sosterra' l'esame ovvero ad esso spedita
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  Si  precisa
che l'invio di tale documento in formato cartaceo  e'  finalizzato  a
comprovare l'assolvimento degli oneri fiscali.  Di  conseguenza,  nel
caso in cui il candidato - prima della scadenza del  bando -  intenda
modificare la propria domanda, non e' tenuto ad inviare una ulteriore
domanda in formato cartaceo. 
    Per tutte le finalita' dell'esame (condizioni di ammissione, dati
dal candidato, scelta delle materie sulle quali  sostenere  la  prova
orale, ecc.) fa fede l'ultima domanda spedita per via telematica. 
    8) Il candidato che abbia  completato  la  pratica  professionale
successivamente alla presentazione della domanda, ma  comunque  entro
il 10 novembre 2014, deve completare la  procedura  con  le  seguenti
modalita'.  Deve  collegarsi  nuovamente  al  sito  e,  seguendo   le
indicazioni contenute nella maschera di inserimento,  deve  scaricare
il modello di autocertificazione di avvenuto compimento della pratica
professionale; il modello scaricato deve essere stampato e completato
con indicazione della data della delibera del Consiglio  dell'Ordine,
nonche'  sottoscritto  dal  candidato.   L'autocertificazione   cosi'
completata deve essere quindi scansionata in formato pdf in modalita'
bianco e nero, ed inserita nel sistema (upload). 
    9) La procedura di invio della  domanda  deve  essere  completata
entro il termine di scadenza del bando. 
    In assenza di invio, la domanda e' irricevibile. 
    In  caso  di  piu'  invii  telematici,  l'Ufficio  prendera'   in
considerazione la domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere dei termini, il sistema informatico non  permettera'
piu' l'invio della domanda. 
    Non sono ammessi a  partecipare  all'esame  i  candidati  le  cui
domande siano  state  redatte,  presentate  o  spedite  in  modalita'
diverse da quelle sopra indicate.

Art. 5 I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la lingua tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi degli avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

				Art. 5 
 
 
    I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la
lingua tedesca nelle prove dell'esame  per  l'iscrizione  negli  albi
degli avvocati che  si  terranno  presso  la  Sezione  distaccata  in
Bolzano della Corte di appello di Trento.

Art. 6 Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. [...]

				Art. 6 
 
 
    1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci  punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. 
    2)  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito, nelle tre prove  scritte,  un  punteggio  complessivo  di
almeno 90 punti e con un punteggio  non  inferiore  a  30  punti  per
almeno due prove. 
    3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un  punteggio
complessivo per le prove orali  non  inferiore  a  180  punti  ed  un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

Art. 7 I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. [...]

				Art. 7 
 
 
    1) I  candidati  portatori  di  handicap  devono  indicare  nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  all'handicap   nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 
    2) Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8 Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della legge

				Art. 8 
 
 
    Con  successivo  decreto   ministeriale   saranno   nominate   la
Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di  cui  all'art.1-bis
del decreto-legge 21 maggio 2003, n.  112,  convertito  in  legge  18
luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della  legge
31 dicembre 2012, n. 247, e all'art. 83 del decreto legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. 
      Roma, 11 settembre 2014 
 
                                                 Il Ministro: Orlando

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