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- Atto numero 22E11388 del 09-09-2022
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di quattordici allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro Sportivo dell'Arma dei carabinieri. (22E11388)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 09-09-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di quattordici allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro Sportivo dell'Arma dei carabinieri. (22E11388)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
- Data: 09-09-2022
- Scadenza: 09-10-2022
Art. 1 Posti a concorso
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali, e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente
"Disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai
volontari in ferma prefissata delle Forze armate" e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli
636, 707, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), della
legge 5 agosto 2022, n. 119, nonche' l'art. 2186, che fa salva
l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della
difesa e degli stati maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246" e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960
e 961 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 28, relativa al
reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma
2 del decreto legislativo 66/2010;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e,
in particolare, l'art. 8, comma 1, concernente l'invio,
esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
"Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare";
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, comma 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132";
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2025";
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie al lavoro e, in particolare, l'art. 28";
Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di quattordici carabinieri in ferma quadriennale, in
qualita' di atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell'Arma dei
carabinieri,
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per il
reclutamento di quattordici carabinieri in ferma quadriennale, per il
Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ad atleti di
interesse nazionale riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al
medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialita' indicate:
Sezione arti marziali - Fijlkam (Federazione italiana judo
lotta karate e arti marziali):
un atleta di sesso maschile nella "lotta Grecoromana" -
categoria -72kg;
un atleta di sesso femminile nel "judo" - categoria -52kg.
Sezione atletica - Fidal (Federazione italiana atletica
leggera):
un atleta di sesso maschile nella specialita' "10.000 mt.";
un atleta di sesso femminile nella specialita' "10.000 mt. e
corsa campestre".
Sezione equitazione - Fise (Federazione italiana sport
equestri):
un atleta di sesso femminile nella specialita' "salto
ostacoli";
un atleta di sesso femminile nella specialita' "dressage".
Sezione nuoto - Fin (Federazione italiana nuoto):
un atleta di sesso maschile nella specialita' "100 mt.
farfalla";
un atleta di sesso femminile nella specialita' "50, 100 e 200
mt. rana".
Sezione pentathlon m., triathlon e ciclismo - Fitri
(Federazione italiana triathlon):
un atleta di sesso maschile nella disciplina "triathlon
distanze olimpiche".
Sezione pugilato - Fip (Federazione pugilistica italiana):
un atleta di sesso femminile nella categoria "-60 kg.".
Sezione scherma - Fis (Federazione italiana scherma):
un atleta di sesso femminile nella specialita' "fioretto";
un atleta di sesso maschile nella specialita' "spada";
un atleta di sesso femminile nella specialita' "sciabola".
Sezione sport invernali - Fisi (Federazione italiana sport
invernali):
un atleta di sesso maschile nella disciplina "snowboard"
specialita' "gigante parallelo e slalom parallelo".
2. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha facolta' di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o piu' delle
discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti idonei, ad
altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, la facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare
o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2022.
In tal caso verra' data formale comunicazione mediante avviso che
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a. abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno.
Per coloro che abbiano prestato servizio militare il limite massimo
d'eta' e' elevato a ventotto anni. Per i soli candidati delle
discipline nuoto, equitazione, specialita' "dressage", e snowboard,
il limite di eta' e' elevato a trentacinque anni;
b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la
responsabilita' genitoriale;
c. godano dei diritti civili e politici;
d. siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
f. abbiano tenuto condotta incensurabile;
g. non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
h. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il
beneficio della non menzione;
i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j. non siano in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
k. se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non
colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso
con sentenza irrevocabile di assoluzione (perche' il fatto non
sussiste, ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata
ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale), non siano
sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di
definizione;
l. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2021 e la data di scadenza della presentazione delle domande,
indicato nell'art. 3, comma 1, nella disciplina/specialita' per la
quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la cui
valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art.
5, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8.
Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (olimpiadi,
mondiali, europei, giochi del mediterraneo, universiadi), oltre a
quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili
anche quelli acquisiti antecedentemente al 1º gennaio 2021 se
relativi all'ultima edizione della manifestazione pluriennale
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della
domanda;
m. siano riconosciuti "atleta di interesse nazionale", dal
Comitato olimpico nazionale italiano e/o dalle Federazioni sportive
nazionali affiliate al C.O.N.I.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e
l'ammissione dei medesimi al previsto corso formativo sono
subordinati:
a. al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale da accertare con le modalita' di cui ai successivi
articoli 6 e 7;
b. al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
c. al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
3. I requisiti di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art.
4, del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3 e
mantenuti, fatta eccezione per l'eta', sino a quella dell'effettiva
incorporazione presso un reparto di istruzione quale atleta del
Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri, fermo restando quanto
previsto in tema di esclusioni dal successivo art. 12, nonche' di
espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a mente del
regolamento per le Scuole allievi carabinieri.
Art. 3 Domanda di partecipazione
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura
disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei
carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Se il
termine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno
successivo. Per la data di partecipazione fara' fede quella riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario munirsi:
a. dei seguenti documenti:
curriculum sportivo, rilasciato dalla Federazione sportiva
nazionale di riferimento, con l'attestazione della qualifica di
"atleta di interesse nazionale";
titolo di studio conseguito, ovvero autocertificazione come
da allegato A del bando;
atto di assenso per i candidati minorenni, come da allegato B
del bando, sottoscritto dagli esercenti la responsabilita'
genitoriale, o in mancanza, dal tutore, unitamente ad una copia dei
documenti di riconoscimento;
una fototessera in formato digitale.
I citati documenti dovranno essere caricati sulla piattaforma in
formato PDF durante la compilazione della domanda di partecipazione;
b. di uno dei seguenti strumenti di identificazione intestati
al candidato:
SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) con livello di
sicurezza 2, che consente l'accesso ai servizi on-line della pubblica
amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la
generazione di un codice temporaneo; le istruzioni per il rilascio di
SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia
digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it
Carta nazionale dei servizi (CNS), da attivare
preventivamente presso gli sportelli pubblici preposti (i quali
provvedono a rilasciare un PIN) e da utilizzare mediante lettore di
smart card installato sul computer;
c. di una casella di posta elettronica certificata (PEC)
intestata al candidato da/su cui inviare o ricevere le comunicazioni
attinenti alla procedura concorsuale, la quale dovra' essere
mantenuta attiva per tutta la durata dell'iter concorsuale; in caso
di candidati minorenni, la PEC dovra' essere intestata ad uno dei due
genitori o, in mancanza, al tutore;
d. di una casella posta elettronica standard, sulla quale, al
termine della procedura, si ricevera' una copia in formato PDF della
domanda presentata.
I candidati minorenni dovranno utilizzare uno strumento di
identificazione intestato all'esercente la responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore.
3. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (comprese
quelle cartacee) o con sistemi intestati a persone diverse da quelle
indicate al comma 2.
4. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra' compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
5. Il candidato dovra' dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b. una sola disciplina/specialita' tra quelle indicate all'art.
1, comma 1;
c. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione per gli
accertamenti psico-fisici di cui all'art. 6, la seconda cittadinanza
e in quale Stato e' soggetto/ha assolto agli/gli obblighi militari;
d. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e. il proprio stato civile;
f. la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail PEC (all'indirizzo:
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al Centro nazionale di selezione e
reclutamento, ogni variazione del recapito indicato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
g. di aver tenuto condotta incensurabile, non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, non avere in corso procedimenti penali,
non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione e
non avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002 , n. 313. (In caso contrario dovra'
indicare i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emesso, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale).
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare con
tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e
contenzioso, a mezzo e-mail PEC (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso
la Scuola allievi carabinieri;
h. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal
lavoro alle dipendenze di pubblica amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia ad
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;
i. i titoli di studio e professionali, che saranno valutati ai
sensi del successivo art. 8;
j. di prestare l'esplicito consenso, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, al regolamento (UE) 2016/679 del garante per la
protezione dei dati personali, alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta di avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di posta
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovra'
essere portata al seguito all'atto della presentazione al Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per
le prove concorsuali.
7. I candidati, qualora ritengano di aver omesso la compilazione
di uno o piu' campi della domanda informatizzata ovvero di
modificarli od anche integrarli, dovranno procedere prima
all'annullamento della domanda presentata in maniera errata e quindi
riprodurla ex novo entro il termine previsto per la presentazione
della stessa di cui al precedente comma 1.
8. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del regolamento (UE) 2016/679
del garante per la protezione dei dati personali, manifesta
esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione;
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita' penali circa
eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate
a trarre un indebito beneficio, seguiranno la segnalazione alla
competente autorita' giudiziaria e l'esclusione dal concorso o, se
vincitore, dal corso e la revoca della nomina a carabiniere atleta.
Art. 4 Svolgimento del concorso
Art. 4
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
a) accertamenti per la verifica dell'idoneita' psico-fisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione dei titoli.
2. I candidati ammessi agli accertamenti suindicati dovranno
presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita'.
All'atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova
concorsuale i concorrenti dovranno esibire, se richiesta, copia della
domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 6.
3. I candidati, all'atto dell'approvazione della graduatoria di
merito del concorso, dovranno essere idonei in tutti gli accertamenti
previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
4. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per i
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dai Ministeri di difesa,
interno, giustizia ed economia e finanze. L'amministrazione si
riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse.
Art. 5 Commissioni
Art. 5
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o autorita' delegata, sara' nominata la commissione:
a. esaminatrice, preposta alla valutazione dei titoli ed alla
formazione della graduatoria finale di merito;
b. per gli accertamenti psico-fisici;
c. per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sara' composta
dal seguente personale:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
maggiore, membro;
un funzionario del CONI, membro;
un ispettore avente grado non inferiore a maresciallo maggiore
dell'Arma dei carabinieri, segretario, senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni
di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro;
un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.
Art. 6 Accertamenti psico-fisici
Art. 6
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione
saranno convocati presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti ad
accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui all'art.
5, comma 1, lettera b), volti alla verifica del possesso
dell'idoneita' psicofisica a prestare servizio in qualita' di
carabiniere atleta.
Il calendario di convocazione dei candidati sara' reso
disponibile mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detta comunicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati;
resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la
data di convocazione, la pubblicazione di eventuali rinvii o
variazioni del suddetto calendario.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione
per quanto indicato nell'art. 4, comma 4 del presente bando. Gli
interessati potranno far pervenire al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento a mezzo della PEC indicata nella domanda di
partecipazione al concorso, all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it entro le ore 13,00 del quinto giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di nuova convocazione, inviando documentazione probatoria che sara'
opportunamente vagliata e riscontrata, con pec di risposta, per
l'eventuale accoglimento non oltre il termine ultimo del programmato
svolgimento delle prove.
3. L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata secondo
le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e
successive modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con
quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento. Detto provvedimento
dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it - con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati.
4. I candidati dovranno presentarsi agli accertamenti
psico-fisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti
documenti, in originale e in copia, rilasciati in data non anteriore
a sei mesi da quella di presentazione:
a. qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto;
b. referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali:
HbsAg, anticorpi HCV e anticorpi HIV;
c. certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera
conforme al modello riportato nell'allegato "C", che costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico
di fiducia che attesti lo stato di buona salute ed i precedenti
anamnestici di rilievo;
d. solo se candidati di sesso femminile:
ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di
utero e ovaie) con relativo referto (rilasciata in data non anteriore
a sei mesi da quella di presentazione);
esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o
urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti alla
data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici (la data di
presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni);
e. elettrocardiogramma refertato;
f. esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
g. esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
I certificati predetti dovranno essere originati da strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso dovra'
essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata
presentazione di uno dei documenti di cui alle lettere b), c), d),
e), f) e g), l'esibizione di test eseguito oltre il termine
suindicato, ovvero l'esibizione di certificati privi di elementi
essenziali di validita' (ad es.: senza data, senza firma, senza
elementi di identificazione della struttura che li ha rilasciati,
etc.), determinera' l'esclusione dal concorso non essendo ammesse
nuove convocazioni.
Tutti i certificati in originale, una volta apposta dall'ufficio
sanitario del C.N.S.R. l'attestazione di "copia conforme
all'originale" sulle copie (che saranno trattenute agli atti),
saranno riconsegnati ai candidati.
5. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli
accertamenti psicofisici dovranno esibire la dichiarazione di cui
all'allegato "B" al bando, sottoscritta da chi esercita la
responsabilita' genitoriale.
6. Gli accertamenti psico-fisici saranno volti alla verifica del
possesso, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO)
4, apparato cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4,
apparati vari (AV) 4, (indipendentemente dal coefficiente assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo'
essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge
109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore (LS)
4, apparato locomotore inferiore (LI) 4, apparato uditivo (AU) 4,
apparato visivo (VS) 4 (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
7. Saranno giudicati "inidonei" i candidati risultati affetti da:
a. imperfezioni ed infermita' contemplate nella direttiva
tecnica riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche e
integrazioni, citato nelle premesse ritenute causa di non idoneita'
al servizio militare secondo quanto previsto dalla "Direttiva tecnica
per l'applicazione delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare" di cui al decreto ministeriale 4
giugno 2014, o che determinano l'attribuzione di un profilo sanitario
superiore a 1 al sistema psichico, fermi restando i requisiti
stabiliti dal bando;
b. positivita' agli accertamenti diagnostici per abuso di
alcool e cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope,
o agli accertamenti sul controllo per l'abuso di alcool, da
confermare con esame di 2º livello (gascromatografia con
spettrometria di massa) presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
c. tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate nel
presente comma comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere atleta;
d. malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso.
8. La commissione giudichera' altresi' inidonei i candidati che
presentino tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd "prominente"),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra
dei malleoli) e comunque visibili con qualsiasi uniforme in uso,
ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quando
per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al
decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni.
9. La commissione disporra' per tutti i concorrenti candidati una
visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a. cardiologico;
b. oculistico;
c. odontoiatrico;
d. otorinolaringoiatrico;
e. psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove
somministrate in aula);
f. analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali
cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere
sottoposti ai predetti esami, conforme al modello riportato
nell'allegato D. Per i candidati ancora minorenni, invece, la
suddetta dichiarazione, dovra' essere sottoscritta da chi esercita la
responsabilita' genitoriale e portata al seguito all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita',
si disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di
conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g. controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h. per i soli candidati di sesso femminile, visita
ginecologica;
i. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,
l'interessato dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui
all'allegato "E". I candidati ancora minorenni all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici, invece, avranno cura di
portare al seguito la predetta dichiarazione sottoscritta da chi
esercita la responsabilita' genitoriale. La mancata esibizione di
detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i
minorenni agli esami radiologici. Potra' essere richiesta
documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o
patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione
dell'idoneita' psico-fisica.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati
giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori
accertamenti concorsuali.
11. Le candidate che si trovino in stato di gravidanza e non
possano essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter e dell'art. 1494, commi
5-bis e 5-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di
eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su
istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9. Le
vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente
hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina
decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
12. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati che, al momento
della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneita' psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.
13. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici, dovranno indossare
idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il
pranzo) a carico dell'amministrazione.
Art. 7 Accertamenti attitudinali
Art. 7
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 6,
i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le modalita' definite in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del
Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione
dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio
2005, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
2. Gli accertamenti attitudinali saranno articolati su due
distinte fasi:
a. una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente dal seguente personale di supporto
tecnico-specialistico alla commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera c), del bando:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire
gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulla
capacita' di ragionamento, il carattere, la struttura personologica
del candidato e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico
percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi
emersi sara' espressa in una "relazione psicologica". Alcuni dei test
e delle prove citate hanno una valenza anche ai fini degli
accertamenti psicofisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati
finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di
riferimento anche alla luce delle indicazioni riportate nella
"relazione psicologica", i cui esiti vengono riportati in una "scheda
di valutazione attitudinale";
b. una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera c), e composta da
membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata
la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore
colloquio condotto collegialmente, esprimera', nei riguardi di
ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita' in merito
al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal "profilo
attitudinale" di riferimento quale carabiniere atleta effettivo in
servizio nell'Arma, tenuto conto delle responsabilita' discendenti
dallo status da assumere e dallo specifico settore di impiego,
inclusa la propensione a riconoscere, manifestare nella condotta ed
accettare, in maniera consapevole, le norme, i doveri e le
limitazioni propri del ruolo da assumere.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali,
sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione
esprimera' nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno
ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito e saranno
esclusi dal concorso.
5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico
dell'amministrazione militare. I candidati che sono gia' alle armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento
degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovino in accertato stato di
gravidanza si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 6,
comma 11.
Art. 8 Valutazione dei titoli
Art. 8
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), i titoli dei soli candidati che abbiano riportato il
giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui all'art.
7, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1 e dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1, dovra' procedere alla valutazione dei titoli
con le modalita' indicate nell'art. 960 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Per la valutazione dei titoli di studio, il candidato che
abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne
l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.
Art. 9 Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso
Art. 9
Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso
1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per
discipline/specialita' indicata nell'art. 1, comma 1 del presente
decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente candidato sara'
costituito dalla somma dei punteggi attribuitigli, secondo le
modalita' indicate nell'art. 8.
2. La graduatoria finale di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreche' siano stati dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di
preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma
7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria, i
candidati risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a
concorso per ciascuna disciplina/specialita'.
6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso il reparto di istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito
internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico
- piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
Art. 10 Comunicazioni agli aspiranti
Art. 10
Comunicazioni agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami" - o nel sito www.carabinieri.it - la
pubblicazione di eventuali variazioni al bando e/o alle date di
convocazione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali o di ulteriori avvisi che riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti
candidati, attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove
espressamente previsto dal bando, tramite messaggio inviato
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede
di domanda di partecipazione al concorso.
Art. 11 Accertamento dei requisiti
Art. 11
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del
concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu'
di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
a. il certificato generale del casellario giudiziale;
b. il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o corpo
armato dello Stato.
4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove e agli
accertamenti. L'amministrazione puo' escludere in ogni momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.
Art. 12 Esclusioni
Art. 12
Esclusioni
1. L'amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere
in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in
possesso dei prescritti requisiti per essere ammesso al corso,
nonche' escluderlo dalla sua frequenza se il difetto dei requisiti
venisse accertato durante il corso stesso e puo' dichiararlo decaduto
dalla nomina di carabiniere atleta del centro sportivo, se il difetto
dei requisiti venisse accertato dopo la nomina di cui all'art. 14.
2. L'amministrazione puo' altresi' procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei frequentatori
qualora ricorra una delle qualsiasi circostanze indicate dal
regolamento per le Scuole allievi carabinieri.
Art. 13 Presentazione al corso
Art. 13
Presentazione al corso
1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola allievi
carabinieri che sara' successivamente individuata, per la frequenza
del corso, secondo quanto previsto dal regolamento per le Scuole
allievi carabinieri e le modalita' stabilite dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati
vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di
espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita
medica di controllo. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla
persistenza dell'idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta,
il predetto istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori, entro
i tre giorni successivi, a un supplemento di indagini presso il
Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
carabinieri per la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio
nell'Arma dei carabinieri.
3. I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita'
psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data
fissata per l'effettivo inizio del corso comporteranno l'esclusione
dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati
giudicati inidonei saranno sostituiti secondo l'ordine della
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei.
4. All'atto della presentazione presso la Scuola allievi
carabinieri i vincitori dovranno consegnare:
il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative
pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il
dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite;
il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo
schema in allegato "A";
ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto
analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale enzimatica. I candidati
riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
nell'allegato "F".
I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa,
copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte,
rilasciato dal Comando militare di provenienza.
5. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresi',
consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la
data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare
nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale o
regionale. In caso di positivita' del test di gravidanza, la visita
medica di cui al precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art.
580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza
del primo corso utile.
6. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato
nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari
e sostituiti a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento
nei termini di cui all'art. 9, comma 5, entro i primi dieci giorni di
effettivo corso con altri candidati idonei in ordine delle medesime
graduatorie. Il reparto di istruzione di assegnazione potra' comunque
autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la stazione
carabinieri competente per territorio, il differimento della
presentazione fino al decimo giorno calendariale dalla data di
effettivo inizio del corso.
Art. 14 Nomina a carabiniere atleta
Art. 14
Nomina a carabiniere atleta
Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso,
conseguiranno la nomina a carabiniere e saranno immessi, secondo
l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri,
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
o di autorita' da questi delegata.
Al termine del corso saranno destinati al Centro sportivo
carabinieri, in qualita' di "atleta" presso le sezioni specifiche di
riferimento.
Art. 15 Spese di viaggio, licenza e varie
Art. 15
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti
concorsuali e per la presentazione presso il reparto d'istruzione di
assegnazione sono a carico dei canditati.
2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di
svolgimento degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti
accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il
concorrente non sostenga i previsti accertamenti concorsuali per
cause dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i candidati, compresi i militari in servizio, nel
periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in
orario pomeridiano, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico
dell'amministrazione militare; gli stessi dovranno attenersi alle
norme disciplinari e di vita interna di caserma. I candidati che
siano gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al
giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 16 Trattamento dei dati personali
Art. 16
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,
che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza:
del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento;
dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5,
comma 1.
Art. 17 Accesso agli atti amministrativi
Art. 17
Accesso agli atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it - preferibilmente
secondo il modello in allegato G.
Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 4 settembre 2022
Il Comandante generale: Luzi
Allegato 1
Allegato A
AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A
CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(d.P.R. 28.12.2000 nr. 445 "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa")
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato B
ATTO DI ASSENSO
PER L'ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL'ARMA DEI CARABINIERI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Allegato C
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all'art. 25
l. 833/1978)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Allegato D
ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Allegato E
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato F
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico