COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di quattordici allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro Sportivo dell'Arma dei carabinieri. (22E11388)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 09-09-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di quattordici allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro Sportivo dell'Arma dei carabinieri. (22E11388)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
  • Data: 09-09-2022
  • Scadenza: 09-10-2022

Art. 1 Posti a concorso

IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali,  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE"  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005,  concernente
"Disposizioni  applicabili  ai  concorsi  per  l'accesso   al   ruolo
appuntati  e  carabinieri  dell'Arma  dei  carabinieri  riservati  ai
volontari in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate"  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25  giugno  2008  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare" e, in  particolare,  gli  articoli
636, 707, come modificato dall'art. 3, comma  1,  lettera  c),  della
legge 5 agosto 2022, n.  119,  nonche'  l'art.  2186,  che  fa  salva
l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa e degli stati maggiori di Forza armata e del Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246" e, in particolare, gli articoli 957, 959,  960
e 961 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la legge 4 novembre 2010  n.  183,  art.  28,  relativa  al
reclutamento del  personale  dei  gruppi  sportivi,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma
2 del decreto legislativo 66/2010; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e,
in   particolare,   l'art.   8,   comma   1,   concernente   l'invio,
esclusivamente   per   via   telematica,   delle   domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
"Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare"; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, comma  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132"; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2025"; 
    Vista la legge 4 novembre  2010,  n.  183,  recante  "Deleghe  al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione  di  enti,
di congedi, aspettative e permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie al lavoro e, in particolare, l'art. 28"; 
    Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di quattordici carabinieri  in  ferma  quadriennale,  in
qualita' di atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell'Arma dei
carabinieri, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli,   per   il
reclutamento di quattordici carabinieri in ferma quadriennale, per il
Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri,  riservato  ad  atleti  di
interesse nazionale  riconosciuti  dal  Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali  affiliate  al
medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialita' indicate: 
      Sezione arti marziali  -  Fijlkam  (Federazione  italiana  judo
lotta karate e arti marziali): 
        un atleta di  sesso  maschile  nella  "lotta  Grecoromana"  -
categoria -72kg; 
        un atleta di sesso femminile nel "judo" - categoria -52kg. 
      Sezione  atletica  -  Fidal  (Federazione   italiana   atletica
leggera): 
        un atleta di sesso maschile nella specialita' "10.000 mt."; 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' "10.000 mt.  e
corsa campestre". 
      Sezione  equitazione  -  Fise   (Federazione   italiana   sport
equestri): 
        un  atleta  di  sesso  femminile  nella  specialita'   "salto
ostacoli"; 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' "dressage". 
      Sezione nuoto - Fin (Federazione italiana nuoto): 
        un atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'  "100  mt.
farfalla"; 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' "50, 100 e 200
mt. rana". 
      Sezione  pentathlon  m.,   triathlon   e   ciclismo   -   Fitri
(Federazione italiana triathlon): 
        un atleta  di  sesso  maschile  nella  disciplina  "triathlon
distanze olimpiche". 
      Sezione pugilato - Fip (Federazione pugilistica italiana): 
        un atleta di sesso femminile nella categoria "-60 kg.". 
      Sezione scherma - Fis (Federazione italiana scherma): 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' "fioretto"; 
        un atleta di sesso maschile nella specialita' "spada"; 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' "sciabola". 
      Sezione sport invernali  -  Fisi  (Federazione  italiana  sport
invernali): 
        un atleta di  sesso  maschile  nella  disciplina  "snowboard"
specialita' "gigante parallelo e slalom parallelo". 
    2. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha  facolta'  di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in  una  o  piu'  delle
discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti  idonei,  ad
altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1. 
    3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri,  la  facolta'  di  revocare  o  annullare  il  bando  di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare
o  diminuire  il  numero  dei  posti  a   concorso,   di   sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2022.
In tal caso verra' data formale  comunicazione  mediante  avviso  che
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 
      a. abbiano compiuto il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
abbiano superato il giorno di compimento del  ventiquattresimo  anno.
Per coloro che abbiano prestato servizio militare il  limite  massimo
d'eta' e' elevato  a  ventotto  anni.  Per  i  soli  candidati  delle
discipline nuoto, equitazione, specialita' "dressage",  e  snowboard,
il limite di eta' e' elevato a trentacinque anni; 
      b.  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c. godano dei diritti civili e politici; 
      d. siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      f. abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      g.  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      h. non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna  o  con  il
beneficio della non menzione; 
      i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j. non siano  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      k. se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non
colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso
con sentenza  irrevocabile  di  assoluzione  (perche'  il  fatto  non
sussiste, ovvero perche' l'imputato non lo ha  commesso,  pronunciata
ai sensi dell'art. 530 del codice di  procedura  penale),  non  siano
sottoposti  a  conseguente  procedimento  disciplinare  in  corso  di
definizione; 
      l. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il  1º  gennaio
2021 e  la  data  di  scadenza  della  presentazione  delle  domande,
indicato nell'art. 3, comma 1, nella  disciplina/specialita'  per  la
quale intendono concorrere, risultati agonistici  di  livello  almeno
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle federazioni sportive nazionali  affiliate  al  CONI,  la  cui
valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art.
5, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8.
Per i titoli di manifestazioni con  cadenza  pluriennale  (olimpiadi,
mondiali, europei, giochi del  mediterraneo,  universiadi),  oltre  a
quelli acquisiti nel  suddetto  periodo  temporale,  sono  valutabili
anche  quelli  acquisiti  antecedentemente  al  1º  gennaio  2021  se
relativi  all'ultima  edizione   della   manifestazione   pluriennale
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della
domanda; 
      m. siano riconosciuti  "atleta  di  interesse  nazionale",  dal
Comitato olimpico nazionale italiano e/o dalle  Federazioni  sportive
nazionali affiliate al C.O.N.I. 
    2. Il conferimento della  nomina  ai  vincitori  del  concorso  e
l'ammissione  dei  medesimi  al   previsto   corso   formativo   sono
subordinati: 
      a. al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica  e
attitudinale da accertare con  le  modalita'  di  cui  ai  successivi
articoli 6 e 7; 
      b.  al  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      c. al non trovarsi in situazioni comunque non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 
    3. I requisiti di partecipazione al concorso, ai sensi  dell'art.
4, del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e  successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle  domande  indicato  al  successivo  art.  3  e
mantenuti, fatta eccezione per l'eta', sino a  quella  dell'effettiva
incorporazione presso un  reparto  di  istruzione  quale  atleta  del
Centro sportivo dell'Arma  dei  carabinieri,  fermo  restando  quanto
previsto in tema di esclusioni dal successivo  art.  12,  nonche'  di
espulsione in qualsiasi momento dal  corso  formativo,  a  mente  del
regolamento per le Scuole allievi carabinieri.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
presentata  esclusivamente  on-line,  avvalendosi   della   procedura
disponibile nell'area  concorsi  del  sito  ufficiale  dell'Arma  dei
carabinieri (www.carabinieri.it),  entro  il  termine  perentorio  di
trenta  giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello   di
pubblicazione del presente decreto  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami".  Se  il
termine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno
successivo. Per la data di partecipazione fara' fede quella riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario munirsi: 
      a. dei seguenti documenti: 
        curriculum sportivo, rilasciato  dalla  Federazione  sportiva
nazionale di  riferimento,  con  l'attestazione  della  qualifica  di
"atleta di interesse nazionale"; 
        titolo di studio conseguito, ovvero  autocertificazione  come
da allegato A del bando; 
        atto di assenso per i candidati minorenni, come da allegato B
del  bando,   sottoscritto   dagli   esercenti   la   responsabilita'
genitoriale, o in mancanza, dal tutore, unitamente ad una  copia  dei
documenti di riconoscimento; 
        una fototessera in formato digitale. 
    I citati documenti dovranno essere caricati sulla piattaforma  in
formato PDF durante la compilazione della domanda di partecipazione; 
      b. di uno dei seguenti strumenti di  identificazione  intestati
al candidato: 
        SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) con livello  di
sicurezza 2, che consente l'accesso ai servizi on-line della pubblica
amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password  e  la
generazione di un codice temporaneo; le istruzioni per il rilascio di
SPID sono disponibili sul sito ufficiale  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it 
        Carta   nazionale   dei   servizi    (CNS),    da    attivare
preventivamente presso  gli  sportelli  pubblici  preposti  (i  quali
provvedono a rilasciare un PIN) e da utilizzare mediante  lettore  di
smart card installato sul computer; 
      c. di  una  casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
intestata al candidato da/su cui inviare o ricevere le  comunicazioni
attinenti  alla  procedura  concorsuale,  la  quale   dovra'   essere
mantenuta attiva per tutta la durata dell'iter concorsuale;  in  caso
di candidati minorenni, la PEC dovra' essere intestata ad uno dei due
genitori o, in mancanza, al tutore; 
      d. di una casella posta elettronica standard, sulla  quale,  al
termine della procedura, si ricevera' una copia in formato PDF  della
domanda presentata. 
    I  candidati  minorenni  dovranno  utilizzare  uno  strumento  di
identificazione   intestato    all'esercente    la    responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore. 
      3. Non sono ammesse domande di  partecipazione  presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (comprese
quelle cartacee) o con sistemi intestati a persone diverse da  quelle
indicate al comma 2. 
    4. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra'  compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. 
    I  candidati  minorenni  dovranno  indicare  i  propri  dati   di
partecipazione. 
    5. Il candidato dovra' dichiarare: 
      a. i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b. una sola disciplina/specialita' tra quelle indicate all'art.
1, comma 1; 
      c. il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione da consegnare  all'atto  della  presentazione  per  gli
accertamenti psico-fisici di cui all'art. 6, la seconda  cittadinanza
e in quale Stato e' soggetto/ha assolto agli/gli obblighi militari; 
      d. il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e. il proprio stato civile; 
      f. la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail PEC (all'indirizzo:
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al Centro nazionale di  selezione  e
reclutamento,    ogni    variazione    del     recapito     indicato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque  imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      g. di aver tenuto condotta incensurabile,  non  aver  riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.  444  del
codice di procedura penale, non avere in corso  procedimenti  penali,
non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione  e
non  avere  a  proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002 , n. 313. (In caso contrario  dovra'
indicare i procedimenti a carico e ogni  altro  eventuale  precedente
penale,  precisando  la  data   del   provvedimento   e   l'autorita'
giudiziaria che lo ha emesso, ovvero quella presso la quale pende  un
procedimento penale). 
    Il concorrente dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  con
tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   Ufficio   concorsi   e
contenzioso,     a     mezzo      e-mail      PEC      (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  qualsiasi  variazione   della   sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola allievi carabinieri; 
      h. di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal
lavoro alle dipendenze  di  pubblica  amministrazione  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di  polizia  ad
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; 
      i. i titoli di studio e professionali, che saranno valutati  ai
sensi del successivo art. 8; 
      j. di prestare  l'esplicito  consenso,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  del  decreto  legislativo  10
agosto 2018, n. 101, al regolamento (UE) 2016/679 del garante per  la
protezione dei dati personali, alla raccolta  e  al  trattamento  dei
dati  personali  che  lo  riguardano,  necessario   ai   fini   della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    6. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato generera' una ricevuta di avvenuta presentazione  della
domanda on-line, inviandola automaticamente  all'indirizzo  di  posta
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta  dovra'
essere portata al seguito  all'atto  della  presentazione  al  Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei  carabinieri  per
le prove concorsuali. 
    7. I candidati, qualora ritengano di aver omesso la  compilazione
di  uno  o  piu'  campi  della  domanda  informatizzata   ovvero   di
modificarli   od   anche   integrarli,   dovranno   procedere   prima
all'annullamento della domanda presentata in maniera errata e  quindi
riprodurla ex novo entro il termine  previsto  per  la  presentazione
della stessa di cui al precedente comma 1. 
    8. Fermo restando che la domanda presentata  on-line  non  potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per  la
presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate  ai  commi  precedenti,  risultino  formalmente
irregolari per vizi sanabili. 
    Con la presentazione della domanda di partecipazione al  concorso
il candidato, ai sensi: 
      del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  del  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del  regolamento  (UE)  2016/679
del  garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,   manifesta
esplicitamente  il  consenso  obbligatorio   alla   raccolta   e   al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai  fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione; 
      dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, si  assume  le  responsabilita'  penali  circa
eventuali dichiarazioni mendaci. 
    In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate
a trarre un  indebito  beneficio,  seguiranno  la  segnalazione  alla
competente autorita' giudiziaria e l'esclusione dal  concorso  o,  se
vincitore, dal corso e la revoca della nomina a carabiniere atleta.

Art. 4 Svolgimento del concorso

				Art. 4 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) accertamenti per la verifica dell'idoneita' psico-fisica; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) valutazione dei titoli. 
    2. I candidati  ammessi  agli  accertamenti  suindicati  dovranno
presentarsi  muniti  di  carta  d'identita'  o  altro  documento   di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita'.
All'atto della presentazione per lo  svolgimento  della  prima  prova
concorsuale i concorrenti dovranno esibire, se richiesta, copia della
domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 6. 
    3. I candidati, all'atto dell'approvazione della  graduatoria  di
merito del concorso, dovranno essere idonei in tutti gli accertamenti
previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 
    4. Non saranno previste  riconvocazioni  fatta  eccezione  per  i
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dai  Ministeri  di  difesa,
interno,  giustizia  ed  economia  e  finanze.  L'amministrazione  si
riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse.

Art. 5 Commissioni

				Art. 5 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o autorita' delegata, sara' nominata la commissione: 
      a. esaminatrice, preposta alla valutazione dei titoli  ed  alla
formazione della graduatoria finale di merito; 
      b. per gli accertamenti psico-fisici; 
      c. per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera a),  sara'  composta
dal seguente personale: 
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
colonnello, presidente; 
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
maggiore, membro; 
      un funzionario del CONI, membro; 
      un ispettore avente grado non inferiore a maresciallo  maggiore
dell'Arma dei carabinieri, segretario, senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera b),  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un  ufficiale  medico  di  grado  non   inferiore   a   tenente
colonnello, presidente; 
      due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato  in  grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche  le  funzioni
di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera c),  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      un ufficiale con qualifica di  perito  selettore  attitudinale,
membro; 
      un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.

Art. 6 Accertamenti psico-fisici

				Art. 6 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1.  I  candidati  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione   di
esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di  partecipazione
saranno  convocati  presso  il  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento dell'Arma  dei  carabinieri  per  essere  sottoposti  ad
accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di  cui  all'art.
5,  comma  1,  lettera  b),  volti   alla   verifica   del   possesso
dell'idoneita'  psicofisica  a  prestare  servizio  in  qualita'   di
carabiniere atleta. 
    Il  calendario  di  convocazione   dei   candidati   sara'   reso
disponibile  mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso  nel  sito
www.carabinieri.it  e  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico -  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma  -  tel.  06/80982935.  Detta  comunicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati;
resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la
data  di  convocazione,  la  pubblicazione  di  eventuali  rinvii   o
variazioni del suddetto calendario. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti  nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti  psico-fisici  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni  fatta  eccezione
per quanto indicato nell'art. 4, comma  4  del  presente  bando.  Gli
interessati potranno far pervenire al predetto  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento a mezzo della PEC indicata nella domanda  di
partecipazione          al          concorso,           all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it entro le ore 13,00 del  quinto  giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di nuova convocazione, inviando documentazione probatoria  che  sara'
opportunamente vagliata e  riscontrata,  con  pec  di  risposta,  per
l'eventuale accoglimento non oltre il termine ultimo del  programmato
svolgimento delle prove. 
    3. L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata secondo
le modalita' previste  dal  decreto  ministeriale  4  giugno  2014  e
successive modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con
quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del  direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento. Detto provvedimento
dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data di  svolgimento
della   prova   concorsuale,   mediante   pubblicazione   sul    sito
www.carabinieri.it - con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati. 
    4.   I   candidati   dovranno   presentarsi   agli   accertamenti
psico-fisici  indossando  una  tuta  ginnica,  muniti  dei   seguenti
documenti, in originale e in copia, rilasciati in data non  anteriore
a sei mesi da quella di presentazione: 
      a.  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto; 
      b. referto attestante la ricerca dei seguenti  markers  virali:
HbsAg, anticorpi HCV e anticorpi HIV; 
      c. certificato, compilato in  ogni  sua  parte  ed  in  maniera
conforme al modello  riportato  nell'allegato  "C",  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio  medico
di fiducia che attesti lo stato  di  buona  salute  ed  i  precedenti
anamnestici di rilievo; 
      d. solo se candidati di sesso femminile: 
        ecografia   pelvica   (finalizzata   alla   verifica    della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di
utero e ovaie) con relativo referto (rilasciata in data non anteriore
a sei mesi da quella di presentazione); 
        esito di test di gravidanza (mediante  analisi  su  sangue  o
urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti alla
data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici (la  data  di
presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni); 
      e. elettrocardiogramma refertato; 
      f. esame audiometrico tonale (la prova deve  essere  effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000  e  8000
Hz); 
      g. esami ematochimici: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatinemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        esame delle urine standard e del sedimento. 
    I certificati predetti dovranno  essere  originati  da  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso dovra'
essere prodotta anche l'attestazione  in  originale  della  struttura
sanitaria  medesima  comprovante  detto  accreditamento.  La  mancata
presentazione di uno dei documenti di cui alle lettere  b),  c),  d),
e),  f)  e  g),  l'esibizione  di  test  eseguito  oltre  il  termine
suindicato, ovvero l'esibizione  di  certificati  privi  di  elementi
essenziali di validita' (ad  es.:  senza  data,  senza  firma,  senza
elementi di identificazione della struttura  che  li  ha  rilasciati,
etc.), determinera' l'esclusione dal  concorso  non  essendo  ammesse
nuove convocazioni. 
    Tutti i certificati in originale, una volta apposta  dall'ufficio
sanitario   del   C.N.S.R.   l'attestazione   di   "copia    conforme
all'originale"  sulle  copie  (che  saranno  trattenute  agli  atti),
saranno riconsegnati ai candidati. 
    5. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli
accertamenti psicofisici dovranno esibire  la  dichiarazione  di  cui
all'allegato  "B"  al  bando,  sottoscritta  da   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale. 
    6. Gli accertamenti psico-fisici saranno volti alla verifica  del
possesso, secondo i criteri stabiliti dalle  vigenti  direttive,  del
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1,  costituzione  (CO)
4, apparato cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR)  4,
apparati vari (AV) 4, (indipendentemente dal coefficiente  assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD  non  puo'
essere motivo  di  esclusione,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge
109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore  (LS)
4, apparato locomotore inferiore (LI) 4,  apparato  uditivo  (AU)  4,
apparato visivo (VS) 4 (sono ammessi tra gli interventi di  chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    7. Saranno giudicati "inidonei" i candidati risultati affetti da: 
      a.  imperfezioni  ed  infermita'  contemplate  nella  direttiva
tecnica riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare,  di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e  successive  modifiche  e
integrazioni, citato nelle premesse ritenute causa di  non  idoneita'
al servizio militare secondo quanto previsto dalla "Direttiva tecnica
per l'applicazione delle imperfezioni e infermita' che sono causa  di
non idoneita' al servizio militare" di cui al decreto ministeriale  4
giugno 2014, o che determinano l'attribuzione di un profilo sanitario
superiore a  1  al  sistema  psichico,  fermi  restando  i  requisiti
stabiliti dal bando; 
      b. positivita'  agli  accertamenti  diagnostici  per  abuso  di
alcool e cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o  psicotrope,
o  agli  accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso  di  alcool,   da
confermare  con   esame   di   2º   livello   (gascromatografia   con
spettrometria di massa) presso una struttura ospedaliera  militare  o
civile; 
      c. tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate  nel
presente comma comunque incompatibili con la frequenza  del  corso  e
con il successivo impiego quale carabiniere atleta; 
      d. malattie o lesioni per le quali sono previsti  tempi  lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso. 
    8. La commissione giudichera' altresi' inidonei i  candidati  che
presentino  tatuaggi  o  altre  permanenti   alterazioni   volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di  natura  comunque
sanitaria,  sulla  testa,  sul   collo   (fino   alla   circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra  cervicale  cd  "prominente"),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli) e comunque visibili  con  qualsiasi  uniforme  in  uso,
ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite,  quando
per dimensioni, contenuto o natura siano  deturpanti  o  contrari  al
decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni. 
    9. La commissione disporra' per tutti i concorrenti candidati una
visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e  di
laboratorio: 
      a. cardiologico; 
      b. oculistico; 
      c. odontoiatrico; 
      d. otorinolaringoiatrico; 
      e. psichiatrico (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle  prove
somministrate in aula); 
      f. analisi delle urine, finalizzata alla ricerca  di  eventuali
cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali  anfetamine,
cocaina, oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e  benzodiazepine.  I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad  essere
sottoposti  ai  predetti  esami,  conforme   al   modello   riportato
nell'allegato  D.  Per  i  candidati  ancora  minorenni,  invece,  la
suddetta dichiarazione, dovra' essere sottoscritta da chi esercita la
responsabilita' genitoriale  e  portata  al  seguito  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita',
si disporra'  l'effettuazione  sul  medesimo  campione  del  test  di
conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g. controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h.  per  i  soli   candidati   di   sesso   femminile,   visita
ginecologica; 
      i.  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne'  valutabili  con  diverse  metodiche  o  visite   specialistiche,
l'interessato  dovra'   sottoscrivere   la   dichiarazione   di   cui
all'allegato  "E".  I  candidati  ancora  minorenni  all'atto   della
presentazione agli accertamenti psico-fisici, invece, avranno cura di
portare al seguito la  predetta  dichiarazione  sottoscritta  da  chi
esercita la responsabilita' genitoriale.  La  mancata  esibizione  di
detta dichiarazione determinera'  l'impossibilita'  di  sottoporre  i
minorenni   agli   esami   radiologici.   Potra'   essere   richiesta
documentazione  sanitaria  relativa   a   precedenti   traumatici   o
patologici del candidato degni di  nota  ai  fini  della  valutazione
dell'idoneita' psico-fisica. 
    10. Il giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  I  candidati
giudicati non idonei non saranno ammessi a  sostenere  gli  ulteriori
accertamenti concorsuali. 
    11. Le candidate che si trovino in  stato  di  gravidanza  e  non
possano essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter  e  dell'art.  1494,  commi
5-bis e 5-ter del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  sono
ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti  di
eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti  nell'ambito  del  primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di  rinvio  puo'  essere  revocato,  su
istanza di parte, se il  suddetto  stato  di  temporaneo  impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari  per  la  definizione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo  art.  9.  Le
vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi  del  presente  comma  sono
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del concorso per  il  quale  originariamente
hanno  presentato  domanda.  Gli  effetti  economici   della   nomina
decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 
    12. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati che, al momento
della  nuova  visita  medica,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psicofisica, saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati. 
    13. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli  accertamenti  psico-fisici,  dovranno  indossare
idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e  di  vita
interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche  nel  pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo  il
pranzo) a carico dell'amministrazione.

Art. 7 Accertamenti attitudinali

				Art. 7 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art.  6,
i  candidati  giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le  modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore  del
Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento,  in   applicazione
dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale  28  luglio
2005, citato  nelle  premesse.  Dette  norme  tecniche  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul  sito  www.carabinieri.it  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    2.  Gli  accertamenti  attitudinali  saranno  articolati  su  due
distinte fasi: 
      a. una istruttoria volta alla  preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta   separatamente   dal   seguente   personale   di   supporto
tecnico-specialistico alla commissione di cui all'art.  5,  comma  1,
lettera c), del bando: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per  acquisire
gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento,  sulla
capacita' di ragionamento, il carattere, la  struttura  personologica
del candidato e la sua  inclinazione  a  intraprendere  lo  specifico
percorso formativo e professionale.  La  valutazione  degli  elementi
emersi sara' espressa in una "relazione psicologica". Alcuni dei test
e  delle  prove  citate  hanno  una  valenza  anche  ai  fini   degli
accertamenti psicofisici (psichiatria); 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di un'intervista attitudinale, per un  esame  diretto  dei  candidati
finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo  attitudinale  di
riferimento  anche  alla  luce  delle  indicazioni  riportate   nella
"relazione psicologica", i cui esiti vengono riportati in una "scheda
di valutazione attitudinale"; 
      b. una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi del precedente art. 5, comma  1,  lettera  c),  e  composta  da
membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente,  valutata
la  documentazione  istruttoria  e  le  risultanze  di  un  ulteriore
colloquio  condotto  collegialmente,  esprimera',  nei  riguardi   di
ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'  in  merito
al  possesso  dei  requisiti  attitudinali  previsti   dal   "profilo
attitudinale" di riferimento quale carabiniere  atleta  effettivo  in
servizio nell'Arma, tenuto conto  delle  responsabilita'  discendenti
dallo status da  assumere  e  dallo  specifico  settore  di  impiego,
inclusa la propensione a riconoscere, manifestare nella  condotta  ed
accettare,  in  maniera  consapevole,  le  norme,  i  doveri   e   le
limitazioni propri del ruolo da assumere. 
    3. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 
    4.  Al  termine  dei  predetti   accertamenti,   la   commissione
esprimera'  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio   di
idoneita' o inidoneita'. Tale  giudizio,  che  sara'  comunicato  per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei  non  saranno
ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito e  saranno
esclusi dal concorso. 
    5. Tutti  i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   e   di   quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche nel  pomeriggio,  fruiranno  del  pranzo  a  carico
dell'amministrazione militare. I candidati che sono  gia'  alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
    6. Per le concorrenti  che  si  trovino  in  accertato  stato  di
gravidanza si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 6,
comma 11.

Art. 8 Valutazione dei titoli

				Art. 8 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), i titoli dei soli  candidati  che  abbiano  riportato  il
giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui  all'art.
7, posseduti alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1 e dichiarati  nella  domanda
di partecipazione al concorso. 
    La commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1, dovra' procedere alla valutazione dei titoli
con le modalita' indicate nell'art. 960 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Per la valutazione dei titoli  di  studio,  il  candidato  che
abbia conseguito il titolo di studio all'estero  dovra'  documentarne
l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.

Art. 9 Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso

				Art. 9 
 
         Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso 
 
    1. La graduatoria degli idonei sara'  formata  dalla  commissione
esaminatrice   in   base   alla   ripartizione    dei    posti    per
discipline/specialita' indicata nell'art. 1,  comma  1  del  presente
decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente  candidato  sara'
costituito  dalla  somma  dei  punteggi  attribuitigli,  secondo   le
modalita' indicate nell'art. 8. 
    2. La graduatoria finale di merito sara'  approvata  con  decreto
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, dei titoli di  preferenza
previsti  dall'art.  5  del  citato  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreche' siano  stati  dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli  di
preferenza,  sempre  a  parita'  di  merito,   sara'   preferito   il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art.  3,  comma
7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4. Il  decreto  di  approvazione  della  graduatoria  sara'  reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri - V reparto  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    5. Saranno dichiarati vincitori  del  concorso  ed  ammessi  alla
frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria,  i
candidati risultati idonei, fino a  concorrenza  dei  posti  messi  a
concorso per ciascuna disciplina/specialita'. 
    6.   I   vincitori   del   concorso,   senza   attendere   alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso il reparto di  istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  tutti  i  candidati,  nel  sito
internet www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale  dell'Arma
dei  carabinieri,  V  reparto,  Ufficio  relazioni  con  il  pubblico
- piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.

Art. 10 Comunicazioni agli aspiranti

				Art. 10 
 
                    Comunicazioni agli aspiranti 
 
    1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi  ed  esami"  -  o  nel   sito   www.carabinieri.it   -   la
pubblicazione di eventuali variazioni  al  bando  e/o  alle  date  di
convocazione per lo svolgimento degli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali o di ulteriori avvisi che riguardino il concorso. 
    2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti  e  per  tutti  i  concorrenti
candidati, attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove
espressamente  previsto  dal   bando,   tramite   messaggio   inviato
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede
di domanda di partecipazione al concorso.

Art. 11 Accertamento dei requisiti

				Art. 11 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, il Centro nazionale  di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma  dei  carabinieri  potra'  chiedere  alle   amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto  dichiarato  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive  sottoscritte  dai  candidati  risultati  vincitori   del
concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma emerga la non veridicita' del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. 
    3. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a. il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b. il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  corpo
armato dello Stato. 
    4. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"   alle   prove   e   agli
accertamenti.  L'amministrazione  puo'  escludere  in  ogni   momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Art. 12 Esclusioni

				Art. 12 
 
                             Esclusioni 
 
    1. L'amministrazione puo', con provvedimento motivato,  escludere
in ogni momento dal concorso  qualsiasi  candidato  che  non  sia  in
possesso dei  prescritti  requisiti  per  essere  ammesso  al  corso,
nonche' escluderlo dalla sua frequenza se il  difetto  dei  requisiti
venisse accertato durante il corso stesso e puo' dichiararlo decaduto
dalla nomina di carabiniere atleta del centro sportivo, se il difetto
dei requisiti venisse accertato dopo la nomina di cui all'art. 14. 
    2. L'amministrazione puo' altresi' procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei  frequentatori
qualora  ricorra  una  delle  qualsiasi  circostanze   indicate   dal
regolamento per le Scuole allievi carabinieri.

Art. 13 Presentazione al corso

				Art. 13 
 
                       Presentazione al corso 
 
    1. I vincitori dovranno  presentarsi  presso  la  Scuola  allievi
carabinieri che sara' successivamente individuata, per  la  frequenza
del corso, secondo quanto previsto  dal  regolamento  per  le  Scuole
allievi carabinieri e le modalita'  stabilite  dal  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri. 
    2.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i   candidati
vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine  di
espletare le operazioni di incorporamento,  ivi  compresa  la  visita
medica  di  controllo.  Qualora  dovessero  insorgere   dubbi   sulla
persistenza dell'idoneita' psicofisica precedentemente  riconosciuta,
il predetto istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori, entro
i tre giorni successivi, a  un  supplemento  di  indagini  presso  il
Centro  nazionale  di  selezione   e   reclutamento   dell'Arma   dei
carabinieri per la verifica dell'idoneita' psico-fisica  al  servizio
nell'Arma dei carabinieri. 
    3.  I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea  inidoneita'
psicofisica che non si risolvessero entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata per l'effettivo inizio del corso  comporteranno  l'esclusione
dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo.  I  candidati
giudicati  inidonei  saranno  sostituiti   secondo   l'ordine   della
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. 
    4.  All'atto  della  presentazione  presso  la   Scuola   allievi
carabinieri i vincitori dovranno consegnare: 
      il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di  eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 e quello relativo  alle  eventuali
vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per  attivita'  lavorative
pregresse;  in  caso  di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  il
dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite; 
      il  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
      la dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  secondo  lo
schema in allegato "A"; 
      ai  soli  fini  dell'eventuale  successivo   impiego,   referto
analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a sessanta   giorni
precedenti la visita, attestante l'esito  del  dosaggio  quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed
espresso  in  termini  di   percentuale   enzimatica.   I   candidati
riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,  totale  o   parziale,
dell'enzima G6PD dovranno rilasciare  la  dichiarazione  di  ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
nell'allegato "F". 
    I militari in servizio  dovranno  consegnare,  in  busta  chiusa,
copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua  parte,
rilasciato dal Comando militare di provenienza. 
    5. I candidati vincitori di sesso femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine), effettuato, entro i  cinque  giorni  antecedenti  la
data di presentazione (la data di presentazione non e'  da  calcolare
nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario  nazionale  o
regionale. In caso di positivita' del test di gravidanza,  la  visita
medica di cui al precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi  dell'art.
580, comma 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio  alla  frequenza
del primo corso utile. 
    6. I vincitori del concorso che non si  presenteranno  presso  la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il  termine  fissato
nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente  rinunciatari
e sostituiti a cura del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
nei termini di cui all'art. 9, comma 5, entro i primi dieci giorni di
effettivo corso con altri candidati idonei in ordine  delle  medesime
graduatorie. Il reparto di istruzione di assegnazione potra' comunque
autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la stazione
carabinieri  competente  per  territorio,   il   differimento   della
presentazione fino  al  decimo  giorno  calendariale  dalla  data  di
effettivo inizio del corso.

Art. 14 Nomina a carabiniere atleta

				Art. 14 
 
                     Nomina a carabiniere atleta 
 
    Gli arruolati, previo superamento degli esami finali  del  corso,
conseguiranno la nomina a  carabiniere  e  saranno  immessi,  secondo
l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri,
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri
o di autorita' da questi delegata. 
    Al  termine  del  corso  saranno  destinati  al  Centro  sportivo
carabinieri, in qualita' di "atleta" presso le sezioni specifiche  di
riferimento.

Art. 15 Spese di viaggio, licenza e varie

				Art. 15 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
    1. Le spese per i viaggi da e  per  la  sede  degli  accertamenti
concorsuali e per la presentazione presso il reparto d'istruzione  di
assegnazione sono a carico dei canditati. 
    2. I candidati che siano militari  in  servizio  potranno  fruire
della  licenza  straordinaria  per  esami,  limitata  ai  giorni   di
svolgimento  degli  accertamenti,  nonche'  al   tempo   strettamente
necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno  detti
accertamenti e per il rientro nella  sede  di  servizio.  Qualora  il
concorrente non sostenga  i  previsti  accertamenti  concorsuali  per
cause dipendenti dalla sua volonta', la licenza  straordinaria  sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. 
    3. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari  in  servizio,  nel
periodo  di  effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali, qualora le prove e gli accertamenti si  protraggano  in
orario pomeridiano, fruiranno del vitto (solo  il  pranzo)  a  carico
dell'amministrazione militare; gli  stessi  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari e di vita interna  di  caserma.  I  candidati  che
siano gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme  limitatamente  al
giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

				Art. 16 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. Le medesime  informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali  il  diritto  di
accedere ai dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,
che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza: 
      del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento; 
      dei presidenti delle commissioni di cui al precedente  art.  5,
comma 1.

Art. 17 Accesso agli atti amministrativi

				Art. 17 
 
                  Accesso agli atti amministrativi 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo  cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it  -  preferibilmente
secondo il modello in allegato G. 
    Il presente bando sara' sottoposto a controllo,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    Roma, 4 settembre 2022  
 
                                         Il Comandante generale: Luzi

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    AUTOCERTIFICAZIONE
    (DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A
    CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
    (d.P.R. 28.12.2000 nr. 445 "Testo Unico delle disposizioni
    legislative e regolamentari in materia di documentazione
    amministrativa")


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

  1. 	Allegato B 

    ATTO DI ASSENSO
    PER L'ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL'ARMA DEI CARABINIERI


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

  1. 	Allegato C 

    CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
    (Intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all'art. 25
    l. 833/1978)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

  1. 	Allegato D 

    ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
    PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

  1. 	Allegato E 

    DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE

    INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

  1. 	Allegato F 

    DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

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