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- Atto numero 14E04110 del 16-09-2014
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Concorso, per esame teorico pratico a tre posti di Procuratore dello Stato. (14E04110)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 16-09-2014
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso, per esame teorico pratico a tre posti di Procuratore dello Stato. (14E04110)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- Data: 16-09-2014
- Scadenza: 15-11-2014
Art. 1 E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a 3 posti di procuratore dello Stato. Uno di tali posti e' riservato ai concorrenti in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validita' o di titolo equipollente, ai sensi degli artt. 3 e 4, comma
L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio decreto 30
ottobre 1933 n. 1612, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modifiche;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego, come modificato dal decreto legislativo
14 maggio 2010, n. 86 recante norme di attuazione dello Statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli
attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980,
n. 271, recante modificazioni alle norme sullo svolgimento dei
concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984,
n. 538, concernente modificazioni alle norme sullo svolgimento dei
concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Visto l'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 16, 3° comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, recante disposizioni
in materia di limite di eta' per la partecipazione al concorso per
procuratore dello Stato e successive modificazioni;
Visto l'art. 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6,
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'Amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011
n. 161, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso
a procuratore dello Stato;
Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
il quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa;
Visto l'art. 4, comma 15, del decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, con il quale la disposizione di cui all'art.4, comma 45, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il
reclutamento del personale di magistratura;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
Decreta:
Art. 1
E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a 3 posti di
procuratore dello Stato.
Uno di tali posti e' riservato ai concorrenti in possesso di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di
validita' o di titolo equipollente, ai sensi degli artt. 3 e 4, comma
3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n.
86.
Art. 2 Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; esercizio dei diritti civili e politici; condotta incensurabile;
Art. 2
Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
esercizio dei diritti civili e politici;
condotta incensurabile;
laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale in
giurisprudenza oppure, laurea in giurisprudenza conseguita, secondo
il previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso
universitario di durata legale non inferiore a quattro anni;
non aver superato il trentacinquesimo anno di eta';
idoneita' fisica all'impiego;
posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale
sia stato eventualmente chiamato.
I suddetti requisiti di ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per
la presentazione delle domande.
Art. 3 Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato. Qualora le prove scritte si svolgano con le modalita' di cui al quarto comma del successivo art. 8, l'inidoneita' riportata nella
Art. 3
Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano
conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a procuratore
dello Stato.
Qualora le prove scritte si svolgano con le modalita' di cui al
quarto comma del successivo art. 8, l'inidoneita' riportata nella
prova scritta anticipata e' computata agli effetti del primo comma
del presente articolo.
Art. 4 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, "Concorsi ed esami".
Art. 4
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito
indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale, "Concorsi ed esami".
Ai fini della partecipazione al concorso e' necessario
registrarsi al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato accedendo
al sito www.avvocaturastato.it, sezione "CONCORSI".
Per effettuare la registrazione, oltre ai dati anagrafici,
occorrera' in particolare inserire:
1. codice fiscale;
2. indirizzo di posta elettronica;
3. codice di sicurezza (password).
Completata la registrazione, il candidato deve redigere la
domanda di partecipazione al concorso compilando i campi previsti
nella scheda dati (FORM) che sara' resa disponibile dal giorno di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla
data di scadenza dello stesso (60 giorni dalla pubblicazione).
Dopo aver completato la compilazione della domanda, il candidato
deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema,
firmarla in calce e, unitamente a fotocopia fronte/retro di un
documento di identita', provvedere alla scansione generando un file
formato pdf.
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell'aspirante si considerano inesistenti.
Per completare la procedura occorre inviare la domanda,
scansionata come sopra indicato, procedendo al caricamento del file
dal link predisposto sul portale.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. In assenza di invio entro il suddetto
termine, la domanda e' irricevibile.
Nel caso di piu' invii verra' presa in considerazione
esclusivamente la domanda inviata per ultima.
Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle
domande, il sistema non permettera' piu' l'accesso al FORM ne'
l'invio della domanda.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande non siano state inviate nei termini e/o con modalita' diverse
da quelle sopra indicate.
Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilita' della
procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si riserva
di comunicare, attraverso il proprio sito internet, modalita'
alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare:
cognome e nome, codice fiscale;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
gli eventuali procedimenti in corso per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione;
gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002 , n. 313;
le eventuali indagini preliminari alle quali si e' a conoscenza
di essere sottoposti;
il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o
laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in
giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli
studi, al termine di un corso universitario di durata legale non
inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del
conseguimento;
di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
gli aspiranti al posto riservato di cui al secondo comma del
precedente articolo 1, devono dichiarare di essere in possesso di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di
validita' o di titolo equipollente ai sensi degli artt. 3 e 4, comma
3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n.
86;
se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in
caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi;
la propria residenza e l'indicazione dell'indirizzo al quale si
desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al
concorso, con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di
posta elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni dovra'
essere tempestivamente comunicata;
il candidato deve dichiarare nella domanda l'avvenuto
versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di
euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la
copertura delle spese della procedura concorsuale. Il versamento
potra' essere effettuato mediante bonifico bancario o postale sul
conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348 0 10 2412 00,
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando
la causale "concorso Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412,
articolo 00", oppure mediante bollettino postale sul conto corrente
postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Roma, indicando la causale "concorso Procuratore dello Stato - capo
X, capitolo 2412, articolo 00". Il candidato deve indicare nella
domanda di partecipazione al concorso gli estremi identificativi del
versamento.
In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la
propria firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.
Art. 5 I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.
Art. 5
I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento
di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza
nella nomina.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 16, D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487.
Sono preferite, a parita' di merito - previa presentazione di
idonea documentazione - le sottoindicate categorie, previste
dall'art. 7 della legge 20.6.1955, n. 519, e dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, tenuto conto di
quanto disposto dall'art. 3, comma 7, legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni:
1) i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di
pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato;
2) gli insigniti di medaglia al valor militare;
3) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
4) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
5) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;.
8) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
9) i feriti in combattimento;
10) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
16) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
19) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
20) gli invalidi ed i mutilati civili;
21) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 6 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale degli
Art. 6
La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale degli
Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; di
tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla
pubblicazione dei risultati del concorso, l'Avvocato generale dello
Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice,
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30 del regolamento approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'articolo 3 del
decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
Art. 7 I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati, nel rispetto dei limiti di cui alla vigente disciplina sulle assunzioni, procuratori dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno
Art. 7
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno
nominati, nel rispetto dei limiti di cui alla vigente disciplina
sulle assunzioni, procuratori dello Stato alla I classe di stipendio
ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno
destinati, entro il termine che sara' stabilito.
Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da
parte di competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto saranno comunque compensate.
Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge, dovranno dichiarare tale possesso mediante apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione, con le modalita' che
saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 8 L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono: a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
Art. 8
L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato
consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte,
che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura,
consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
privato e/o di diritto processuale civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
penale e/o di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
amministrativo sostanziale e/o processuale.
La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove
scritte, il diritto costituzionale, il diritto internazionale
privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto
del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.
Le prove scritte avranno luogo nella provincia di Roma e la prova
orale avra' luogo a Roma.
Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso,
l'Avvocato generale puo' disporre con proprio provvedimento che una
delle prove scritte abbia luogo anticipatamente rispetto alle
rimanenti, individuando la data in cui essa sara' tenuta.
Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 16 dicembre 2014, 4ª Serie
Speciale, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si
svolgeranno le prove scritte o la prova scritta da svolgersi
anticipatamente rispetto alle rimanenti.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame non sara' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove
scritte o la prova da svolgersi anticipatamente; resta in ogni caso
fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre l'esclusione dei
candidati, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, ove
venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di cui agli
articoli 2 e 3 del presente bando.
Durante gli scritti sara' consentita ai candidati soltanto la
consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris
e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi
latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono
consegnare presso la sede in cui si svolgeranno gli scritti i testi
da consultare il giorno precedente a quello d'inizio degli stessi,
secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso di cui al
quinto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a
stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina
interna, le generalita' del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.
Art. 9 La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612 e successive modificazioni. Nell'ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella
Art. 9
La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612 e successive modificazioni.
Nell'ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente,
si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella
composizione indicata al predetto art. 16. La prima commissione
procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova
effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa
l'individuazione della materia su cui vertera' la prova stessa
mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'art.
8, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando.
La seconda commissione procede all'espletamento di tutti gli
incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.
Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei
commissari, costituisce il punto definitivo assegnato all'elaborato
svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi
elaborati svolti dal candidato solo se ai precedenti sia stato
attribuito almeno il punteggio di sei decimi.
Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno
conseguito non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove
scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente mediante
punteggio numerico.
Nell'ipotesi che una delle prove scritte si svolga
anticipatamente, vengono ammessi alle rimanenti prove i soli
candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi
nella prova anticipata.
Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana nonche' nel sito internet dell'Avvocatura
dello Stato (www.avvocaturastato.it) saranno resi noti il luogo e la
data in cui si svolgeranno le rimanenti prove scritte unitamente
all'elenco dei candidati ammessi a sostenerle.
Il diario delle prove orali sara' fissato dalla commissione
giudicatrice.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi.
La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato
nella prova orale.
La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 120.
A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui
all'art. 5 del presente decreto.
Art. 10 Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti all'epoca della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9,
Art. 10
Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I
classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo
risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti
all'epoca della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11
agosto 2014, n. 114, e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
Art. 11 Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Avvocatura generale dello Stato, Ufficio I - Affari generali e personale, per le finalita' del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
Art. 11
Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Avvocatura generale dello Stato, Ufficio I - Affari generali e
personale, per le finalita' del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo ed in particolare del diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge e del diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Avvocatura generale dello Stato, Ufficio I - Affari generali e
personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.
Art. 12 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 5 settembre 2014
Art. 12
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana nonche' nel Bollettino Ufficiale del
personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Roma, 5 settembre 2014
L'Avvocato generale: Dipace