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- Atto numero 17E06875 del 26-09-2017
CORTE COSTITUZIONALE Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere. (17E06875)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 26-09-2017
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere. (17E06875)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: CORTE COSTITUZIONALE
- Data: 26-09-2017
- Scadenza: 26-10-2017
Art. 1 E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere, con lo stato giuridico ed il trattamento economico [...]
IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Visto l'art. 44 del Regolamento dei servizi e del personale della
Corte costituzionale 10 febbraio 1984, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 32, 33, 38, 41 e 45 del predetto Regolamento;
Visto il Regolamento recante "Norme di attuazione in materia di
concorsi 8 gennaio 1996" e successive modificazioni;
Vista la delibera della Corte in sede non giurisdizionale in data
21 giugno 2017;
Su proposta del Segretario generale;
Decreta:
Art. 1
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di
ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di
consigliere, con lo stato giuridico ed il trattamento economico
stabiliti dal Regolamento dei servizi e del personale della Corte
costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
Art. 2 Al concorso possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, inquadrati nella posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, [...]
Art. 2
1. Al concorso possono partecipare i dipendenti a tempo
indeterminato delle amministrazioni pubbliche, inquadrati nella
posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale,
corrispondente almeno alla ex VIII qualifica funzionale o equivalente
dell'Amministrazione statale o equiparata, nonche' i ricercatori
universitari di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. I
concorrenti devono aver prestato lodevole servizio da almeno un
biennio.
2. Possono, altresi', partecipare al concorso i titolari di
rapporti di lavoro di tipo contrattuale con funzioni direttive
stipulati con pubbliche amministrazioni che abbiano prestato servizio
per almeno cinque anni, anche non consecutivi, e che abbiano
conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o master
universitario di durata almeno triennale.
3. A norma dell'art. 32 del vigente Regolamento dei servizi e del
personale possono, altresi', partecipare al concorso gli impiegati di
ruolo della Corte costituzionale appartenenti alla qualifica
funzionale immediatamente inferiore a quella da conferire.
4. Uno dei posti messi a concorso e' riservato al personale di
ruolo della Corte costituzionale ed un ulteriore posto ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche che siano, comunque, in servizio
presso la Corte costituzionale da almeno cinque anni.
5. I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea
specialistica o magistrale, oppure del diploma di laurea conseguito
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze
politiche, o in scienze dell'amministrazione.
6. I candidati devono essere in possesso dell'idoneita' fisica
all'impiego valutata in relazione ai compiti della qualifica
funzionale dei posti messi a concorso.
7. La Corte ha la facolta' di far sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
8. I posti riservati non attribuibili al personale di cui al
comma 4, sono conferiti ai candidati risultati idonei secondo la
graduatoria di merito.
9. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento l'esclusione
dal concorso, con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti
prescritti.
10. I requisiti di cui ai precedenti commi, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.
Art. 3 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, scaricabile dal sito internet della Corte costituzionale, devono essere indirizzate al Segretario [...]
Art. 3
1. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
lo schema allegato al bando, scaricabile dal sito internet della
Corte costituzionale, devono essere indirizzate al Segretario
generale della Corte costituzionale, datate, firmate, acquisite in
file compatibile con il formato "PDF" e trasmesse, unitamente a copia
di un documento di riconoscimento, esclusivamente a mezzo di posta
elettronica certificata all'indirizzo
servizio.agp@cortecostituzionale.mailcert.it da un indirizzo PEC
intestato al candidato, le cui credenziali di accesso siano state
rilasciate previa identificazione del titolare come previsto
dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda in originale dovra' essere consegnata, nel giorno e
nell'orario indicati per le prove di esame, all'atto
dell'identificazione.
3. Nelle domande di ammissione, debitamente sottoscritte, i
candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilita', ai
sensi di quanto disposto dal decreto Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 , n. 445 e successive modificazioni: le generalita'
(cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza); lo stato civile
e la situazione di famiglia; il titolo di studio posseduto; il
godimento dei diritti civili e politici; se risultino a loro carico
condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge
per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere
effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono,
perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non
menzione, ecc.); se abbiano procedimenti penali pendenti a loro
carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui
e' avviato il procedimento; l'amministrazione in cui prestano
servizio, con l'indicazione dell'area o qualifica richiesta dall'art.
2, e di aver prestato nell'ultimo biennio lodevole servizio; i
candidati titolari di rapporti di lavoro con funzioni direttive con
le pubbliche amministrazioni dovranno indicare i dati identificativi
del rapporto, la durata, l'universita' e la materia in cui e' stato
conseguito il dottorato di ricerca o il master; i servizi comunque
prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; il periodo in
cui hanno eventualmente prestato servizio presso la Corte
costituzionale; la lingua, a scelta tra il francese e l'inglese, su
cui sostenere la prova scritta, nonche' la lingua, o le lingue, a
scelta tra l'inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo, su cui
si intende sostenere il colloquio; il domicilio elettronico al quale
devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso; il
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti
disposizioni, per gli adempimenti connessi alla procedura
concorsuale.
4. Non si terra' conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni sopra richiamate.
Art. 4 I concorrenti sono tenuti a comunicare, sempre all'indirizzo PEC indicato nel bando, qualunque cambiamento del loro recapito, compreso quello di posta elettronica certificata. In mancanza le [...]
Art. 4
1. I concorrenti sono tenuti a comunicare, sempre all'indirizzo
PEC indicato nel bando, qualunque cambiamento del loro recapito,
compreso quello di posta elettronica certificata. In mancanza le
comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda.
2. L'amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici, informatici, comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia. [...]
Art. 5
1. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i
candidati dovranno esibire idoneo documento personale di
riconoscimento, munito di fotografia.
Art. 6 La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente della Corte costituzionale ed e' cosi' composta: un Giudice costituzionale in carica, ovvero emerito, con [...]
Art. 6
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Corte costituzionale ed e' cosi' composta:
un Giudice costituzionale in carica, ovvero emerito, con
funzioni di Presidente;
due professori di ruolo o fuori ruolo delle Universita'
statali, docenti in materie attinenti alle prove scritte;
il Segretario generale, il quale puo' delegare il Vice
Segretario generale o un Direttore di Servizio;
un consigliere della sesta qualifica funzionale della Corte
costituzionale, incaricato della funzione di direzione di Servizio.
Un consigliere della sesta qualifica funzionale della Corte
costituzionale svolge le funzioni di segretario.
2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati uno o piu'
docenti universitari per le prove di lingue straniere.
Art. 7 Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una prova orale. La Commissione esaminatrice puo', in relazione al numero delle domande, disporre lo svolgimento di una prova preselettiva [...]
Art. 7
1. Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una prova
orale. La Commissione esaminatrice puo', in relazione al numero delle
domande, disporre lo svolgimento di una prova preselettiva
consistente in una serie di quesiti a risposta multipla su materie
oggetto delle prove di concorso. Il punteggio riportato nella prova
preselettiva non concorre a formare il punteggio complessivo del
candidato.
2. Le prove scritte concernono, rispettivamente, le seguenti
materie:
diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
diritto privato;
lingua straniera a scelta del candidato tra inglese o francese.
La prova consiste nella sintesi, nella lingua straniera prescelta,
senza l'ausilio del vocabolario, di un testo di carattere giuridico,
nella medesima lingua.
3. Durante le prove scritte e' consentita la consultazione di
testi normativi e raccolte legislative non commentate.
4. Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a
quarantadue sessantesimi con non meno di trentasei sessantesimi in
ciascuna prova. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova
orale verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati
nelle prove scritte.
5. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie che
hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: giustizia
costituzionale; procedura civile; elementi di diritto e procedura
penale; contabilita' pubblica; diritto tributario; elementi di
economia politica e scienza delle finanze; diritto comunitario
(diritto dell'Unione europea). La prova orale di lingua straniera
consiste nella lettura e traduzione in italiano di un brano e in una
breve conversazione. I candidati potranno, altresi', chiedere di
sostenere una prova orale facoltativa concernente anche l'altra
lingua straniera prevista per la prova scritta, o la lingua tedesca o
spagnola.
6. Sono considerati idonei i candidati che nelle prove orali
conseguano un punteggio non inferiore a trentasei sessantesimi.
Art. 8 La commissione esaminatrice stabilisce il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento, rispettivamente, delle prove scritte, della prova orale e della eventuale prova preselettiva. [...]
Art. 8
1. La commissione esaminatrice stabilisce il luogo, il giorno e
l'ora di svolgimento, rispettivamente, delle prove scritte, della
prova orale e della eventuale prova preselettiva.
2. Della determinazione e' dato avviso ai candidati almeno venti
giorni prima della data di svolgimento delle singole prove, tramite
comunicazione a mezzo PEC o tramite comunicazione pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale.
3. La commissione stabilisce, altresi', le modalita' di
svolgimento e il tempo di durata delle prove di esame.
Art. 9 Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico. 2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con [...]
Art. 9
1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
3. L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal segretario della
commissione e' affisso nel medesimo giorno nell'albo in cui sono
pubblicate le delibere della Corte costituzionale in materia di
personale.
Art. 10 La somma della media dei punti conseguiti in ciascuna prova scritta e dei punti conseguiti nella prova orale costituisce il punteggio di concorso e determina il posto in graduatoria del [...]
Art. 10
1. La somma della media dei punti conseguiti in ciascuna prova
scritta e dei punti conseguiti nella prova orale costituisce il
punteggio di concorso e determina il posto in graduatoria del
candidato.
2. A parita' di punteggio sono applicate le preferenze di cui
all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni.
3. I candidati che abbiano superato le prove di esame e che
intendono far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al
Servizio Affari generali e personale, entro il termine perentorio di
giorni quindici, decorrenti da quello successivo alla data di
comunicazione dell'apposito invito, formulato a mezzo PEC, i
documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.
4. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del
Presidente della Corte costituzionale, previa delibera dell'Ufficio
di Presidenza.
Art. 11 I candidati dichiarati vincitori debbono produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, formulato a mezzo PEC, i documenti [...]
Art. 11
1. I candidati dichiarati vincitori debbono produrre, sotto pena
di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'apposito invito, formulato a mezzo PEC, i documenti
necessari per dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti.
Art. 12 Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle "Norme di attuazione in materia di concorsi", approvate con deliberazione della [...]
Art. 12
1. Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle "Norme di
attuazione in materia di concorsi", approvate con deliberazione della
Corte costituzionale 8 gennaio 1996.
Roma, 8 settembre 2017
Il Presidente: Grossi