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- Atto numero 13E04063 del 01-10-2013
MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO Reclutamento per il 2014, di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito (13E04063)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 01-10-2013
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Reclutamento per il 2014, di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito (13E04063)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
- Data: 01-10-2013
Art. 1 Posti disponibili
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente "norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi" e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare, e l'articolo 2186 che fa
salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della Difesa, del Segretariato Generale della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia";
Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione
digitale;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il foglio n. 3095 Cod. id. RESTAV 3 Ind. cl. 5.2.11/6 del 7
agosto 2013 e la e-mail del 12 settembre 2013 dello Stato Maggiore
dell'Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per
l'emanazione di un bando di reclutamento, per il 2014, di 7.000
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto 2013, con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2014;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
DGPM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili
1. Per il 2014 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di 7.000
VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo
2014, 2.100 posti.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 10
ottobre 2013 all'8 novembre 2013, per i nati dall'8 novembre 1988
all'8 novembre 1995, estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno
2014, 1.700 posti.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9
dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, per i nati dal 7 gennaio 1989 al 7
gennaio 1996, estremi compresi;
c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2014, 1.700 posti.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 10 marzo
2014 all'8 aprile 2014, per i nati dall'8 aprile 1989 all'8 aprile
1996, estremi compresi;
d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre
2014, 1.500 posti.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 7 luglio
2014 al 5 agosto 2014, per i nati dal 5 agosto 1989 al 5 agosto 1996,
estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco e' riservato
alle categorie previste nell'articolo 702 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 e indicate nel modello di domanda di partecipazione
pubblicato nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei
appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi
posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei dello stesso
blocco.
3. Le domande, con indicata la preferenza all'arruolamento per
uno specifico blocco, devono essere presentate, entro i termini
previsti, secondo la modalita' specificata nel successivo articolo 4.
4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per
piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi e nel rispetto
delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l'Amministrazione
della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito
www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il
giorno del compimento del 25° anno di eta';
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle
Forze Armate in qualita' di VFP 1;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
l) statura non inferiore a m. 1,65, se candidati di sesso
maschile, e statura non inferiore a m. 1,61, se candidate di sesso
femminile;
m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.
2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti
fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello
dell'eta', fino alla data di effettiva incorporazione, pena
l'esclusione dal reclutamento.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
Art. 3
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi
delle procedure concorsuali, la procedura di reclutamento di cui
all'articolo 1 del presente bando sara' gestita tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (nel prosieguo:
portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa,
ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel
successivo articolo 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o
dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
(CSRNE), dalla stessa delegato alla gestione della procedura
concorsuale.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere
in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al
termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per
attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
accreditamento con una delle seguenti modalita':
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di
telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso
di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'articolo 66,
comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma
digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento -
descritta nella sezione del portale dei concorsi relativa alle
istruzioni - i concorrenti dovranno visionare attentamente le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per
poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non
consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale
del portale dei concorsi.
Art. 4 Domanda di partecipazione
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascun
blocco.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno
accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il
concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in
formato PDF), da allegare alla domanda di partecipazione, del
certificato medico attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica di tipo B, rilasciato - in data non anteriore a 6 mesi
precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande per ciascun blocco - da un medico appartenente alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico
specializzato in medicina dello sport.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere stampato e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo,
all'occorrenza, all'atto della presentazione presso i Centri di
Selezione indicati dalla Forza Armata. Dopo l'invio della domanda, i
concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la
procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso sia dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di
preferenza e di precedenza, nonche' del diritto alla riserva dei
posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto
dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti con
le modalita' indicate nel successivo articolo 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al
portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di un'avaria temporanea del sistema informatico
centrale di acquisizione delle domande on-line che si verifichi in
prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo
articolo 5.
In tal caso, resta comunque invariata rispetto all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al
precedente comma 1) la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente articolo 2.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line sia tale da non consentire un
ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvedera' a
informare i candidati con avviso pubblicato nel sito
www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione
conseguiti al termine di detto ciclo di studi, validi ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 9,
unitamente all'indirizzo dell'Istituto scolastico ove e' stato
conseguito il diploma stesso;
h) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o
precedenza di cui al successivo articolo 10;
i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla
riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 2;
j) di non essere stati condannati per delitti non colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
l) di non essere stati sottoposti amisure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda a
una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista nel corso di una
procedura di reclutamento dell'Esercito;
p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze
Armate.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
q) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
r) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre
Forze Armate, segnalate in ordine di preferenza;
s) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio
presso i Reparti/Comandi ubicati in quattro regioni segnalate in
ordine di preferenza;
t) l'eventuale gradimento a prestare servizio presso Reparti di
paracadutisti dell'Esercito. In tal caso gli arruolandi potranno
essere destinati per l'espletamento del servizio, a prescindere dalle
regioni segnalate, a unita' di paracadutisti sulla base delle
esigenze pianificate dalla Forza Armata per ciascun blocco;
u) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento,
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della
Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il
territorio nazionale e all'estero;
v) l'eventuale gradimento a prestare servizio nelle truppe
alpine;
w) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.
9. Con l'invio telematico della domanda con la modalita' indicata
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Le domande di reclutamento dei candidati dichiarati idonei ma
non risultati utilmente collocati in graduatoria per il 1° e 2°
blocco saranno trasportate al blocco non immediatamente successivo e
quindi, rispettivamente, al 3° e 4° blocco. Le domande non saranno
trasportate in caso di intervenuta esclusione dalla procedura di
reclutamento o di avvenuta incorporazione dei candidati a seguito
dell'attuazione delle procedure di cui ai successivi articoli 13 e
14.
11. I candidati che, convocati per l'incorporazione, non si
presenteranno presso i Reggimenti addestrativi o che daranno le
dimissioni entro i termini previsti, potranno presentare nuova
domanda di partecipazione per un blocco non immediatamente
successivo.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di
modifica del bando, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a
ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i
concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento,
ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite
nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo tali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei
concorsi saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e
www.esercito.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, entro il termine di presentazione delle domande di
cui all'articolo 4, comma 1, nonche' eventuali ulteriori
comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di
posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia
fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica
certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all'indirizzo
centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica - all'indirizzo uad1sezvfp1@ceselna.esercito.difesa.it,
indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra'
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte
dei candidati.
Art. 6 Fasi del reclutamento
Art. 6
Fasi del reclutamento
Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata
nell'articolo 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del CSRNE, dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 fatta
eccezione per quelli relativi:
al possesso della statura minima e dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei
candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che
hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per
delitti non colposi, di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'articolo 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle
domande;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione
valutatrice, dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati
nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione
della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di
merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo
articolo 10 e formazione della relativa graduatoria;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera g) presso i Centri di Selezione indicati
dalla Forza Armata per l'accertamento dei requisiti di idoneita'
psico-fisica e attitudinale;
i) formazione, da parte della commissione valutatrice, della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa
dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
k) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza
Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla
precedente lettera j);
l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito;
m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.
Art. 7 Esclusioni
Art. 7
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata
nell'articolo 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento
la procedura di accreditamento indicata nell'articolo 3;
c) prive della copia per immagine (file in formato PDF) del
certificato medico attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica in corso di validita';
d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire
ai candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al
giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti.
2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento
dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1 nei limiti
specificati dall'articolo 6, lettera b) e a effettuare le dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h)
e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per
delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera
d) del presente articolo;
b) a non ammettere le domande di candidati gia' esclusi dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento;
c) ad accertare che le domande siano corredate del certificato
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, escludendo dalla
procedura di reclutamento i candidati che ne risultano privi o che
non lo hanno presentato o che lo hanno presentato fuori corso di
validita' o che ne hanno presentato uno irregolare.
Lo stesso CSRNE provvedera' alla notifica ai candidati dei
provvedimenti di esclusione.
3. Le commissioni di cui al successivo articolo 8, comma 1,
lettera b) provvederanno a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della
DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto.
5. Se l'esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla
Procura della Repubblica competente per territorio e non potra'
presentare domanda di partecipazione per i successivi blocchi.
6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando.
7. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 8 Commissioni
Art. 8
Commissioni
1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, membri;
c) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente ovvero
Funzionari Amministrativi, designati dalla DGPM, membri;
d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero
Assistente Amministrativo, appartenente all'Amministrazione della
Difesa, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b)
saranno insediate presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza
Armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato
alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o
convenzionato, membro;
d) un Ufficiale ovvero Sottufficiale di grado non inferiore a
Maresciallo, membro;
e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Art. 9 Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
Art. 9
Selezione dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito, sulla base del giudizio o della votazione conseguiti nel
diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i
seguenti punteggi:
a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i seguenti numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 20.000; 2° blocco: 20.000;
3° blocco: 20.000; 4° blocco: 20.000.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito sara' pubblicata nel portale
dei concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it.
Art. 10 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
Art. 10
Valutazione dei titoli di merito
e relativa graduatoria
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria prevista dall'articolo 9, provvedendo a sommare il
precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) titoli previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b) del
decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2004:
1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
2) patente di guida civile categoria B: punti 1;
3) porto d'armi: punti 1;
b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
2) diploma di laurea (triennale), non cumulabile con il
punteggio di cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1) e 2) della lettera b):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1), 2) e 3) della lettera b):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale),
non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3)
e 4) della lettera b):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
6) attestato di formazione professionale rilasciato da Enti
statali o regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5;
7) maestro di sci: punti 4;
8) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 7) della lettera b): punti 4;
9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di
cui ai precedenti punti 7) e 8) della lettera b): punti 2,5;
10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano:
punti 2;
11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di
salvataggio o di nuoto per salvamento, rilasciato da Enti
riconosciuti dall'Amministrazione della Difesa: punti 1,5;
12) patente di guida civile, cumulabile con il punteggio di
cui al precedente punto 2 della lettera a):
categoria BE: punti 0,5;
categoria C1/C: punti 1;
categoria C1E/CE: punti 1,5;
categoria D1/D: punti 2;
categoria D1E/DE: punti 2,5;
13) patente nautica: punti 1;
14) brevetto di equitazione per sport olimpici - da non
confondere con la patente A ludica, che invece non costituisce titolo
di merito - rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri:
punti 1;
15) aver svolto per almeno un anno servizio militare, a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 1;
16) corsi di abilitazione basic life support (BLS) e basic
life support-defibrillation (BLSD), non cumulabile con il punteggio
di cui al precedente punto 11) della lettera b):
punti 0,5;
17) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a
una sola lingua, come indicato nell'allegato A al presente bando;
18) patente europea del computer (European Computer Driving
Licence - ECDL) o titolo equipollente (Internet and Computing Core
Certification - IC3, congiuntamente con Microsoft Office Specialist -
MOS): punti 1;
19) conseguimento di risultati in competizioni sportive
nazionali assolute, europee o mondiali, riconosciuti dalle
Federazioni sportive nazionali ovvero dal CONI, negli ultimi tre anni
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:
punti 1,5;
20 iscrizione alle Federazioni sportive nazionali
riconosciute dal CONI, a decorrere dal compimento del 14° anno di
eta' del candidato: punti 0,5 per ogni anno di iscrizione, escluso il
primo, fino a un massimo di punti 2,5.
2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi
validita' illimitata devono essere in corso di validita' fino alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per
ciascun blocco.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
5. I candidati idonei ma non risultati vincitori per il 1° e 2°
blocco, per i quali e' stata operata la procedura del trasporto delle
domande ai sensi dell'articolo 4, comma 10, saranno inseriti nella
graduatoria di merito, rispettivamente, del 3° e 4° blocco con il
punteggio gia' conseguito in quello di provenienza, salvo ulteriore
punteggio attribuito con l'integrazione di eventuali titoli di cui al
successivo comma 6.
6. E' data facolta', esclusivamente ai candidati di cui al
precedente comma 5, di integrare eventuali titoli di merito in
possesso attraverso il medesimo modello di domanda di partecipazione
pubblicato nel portale dei concorsi, da inoltrare entro lo stesso
termine di scadenza stabilito per il blocco al quale si viene
trasportati, sempre secondo la modalita' indicata nell'articolo 4.
7. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei candidati da
ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali
sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito
www.persomil.difesa.it.
Art. 11 Accertamenti psico-fisici e attitudinali
Art. 11
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di
Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per l'accertamento
dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla
graduatoria di cui al precedente articolo 10 entro i limiti di
seguito indicati: per il 1° blocco: 6.300; per il 2° blocco: 5.100;
per il 3° blocco: 5.100; per il 4° blocco: 4.500.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati
rinunciatari.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo
10, presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, fino al
raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.
3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali, pena l'esclusione dal reclutamento, con:
a) originale o copia conforme del certificato medico attestante
l'idoneita' all'attivita' agonistica sportiva di tipo B, rilasciato -
in data non anteriore a 6 mesi precedenti la data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco - da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in
medicina dello sport;
b) documento di identita' in corso di validita' munito di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
c) se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso
rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
d) questionario informativo predisposto dalla Forza Armata,
reperibile nel sito www.esercito.difesa.it (al link
http://www.esercito.difesa.it/Concorsi/Volontari/VFP1/Pagine/default.
aspx), che i candidati dovranno preventivamente scaricare, stampare,
compilare e firmare;
e) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti
esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
f) originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dei seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per
HIV;
test intradermico Mantoux per l'accertamento dell'eventuale
contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di
positivita', e' necessario presentare anche il referto dell'esame
radiografico del torace nelle due posizioni standard
-anteriore/posteriore e latero/laterale- o il certificato di
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);
g) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN in data non anteriore a un mese precedente la visita,
dell'analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facolta' per
l'Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test i vincitori
dei concorsi dopo l'incorporazione presso i Reggimenti addestrativi;
h) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, controfirmato dai
candidati, redatto conformemente all'allegato B al presente bando e
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonche' la
presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
i) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
con esito negativo - in quanto lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare (ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN in data non anteriore a cinque giorni lavorativi
precedenti la visita.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali,
presa visione della documentazione sanitaria elencata nel presente
comma, rinvieranno i candidati a data successiva ove rilevino cause
di incompletezza nella documentazione sanitaria presentata relativa
a:
esami ematochimici e/o delle urine di cui alla lettera e);
markers virali di cui alla lettera f);
drug test di cui alla lettera g).
4. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata
nel precedente comma, oltre a sottoporre i candidati a una visita
medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati
antropometrici, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti
specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) valutazione della personalita' previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale
visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di
alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e
conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a
data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e
consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
f) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i
concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato.
In sede di visita medica generale le commissioni per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i
candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano
contrari al decoro dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di
discredito alle istituzioni.
Potranno risultare idonei agli accertamenti sanitari i candidati
riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti
direttive tecniche emanate dalla Direzione Generale della Sanita'
Militare. In particolare, gli accertamenti sanitari saranno volti a
verificare, fra l'altro, il possesso, da parte dei concorrenti, dei
seguenti specifici requisiti:
1) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a
m. 1,61, se di sesso femminile;
2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e
motilita' oculare normali;
3) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ¸ 8.000
Hz;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale VFP 1;
c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
della Direzione Generale della Sanita' Militare.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato
attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei confronti dei candidati
riscontrati affetti dalle sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie durante la visita preliminare o a
seguito di uno degli accertamenti di cui al presente comma,
comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma
apposito foglio di notifica del provvedimento.
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, ivi compreso lo stato di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le commissioni disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza
l'esclusione sara' disposta per impossibilita' di procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando.
5. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, saranno
riconosciuti affetti, dalle commissioni per gli accertamenti
psico-fisici, da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente
probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la
possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni
rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il quale
sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso
dell'idoneita' psico-fisica.
6. I candidati saranno altresi' sottoposti alla verifica del
possesso delle capacita' attitudinali, come da direttive tecniche
vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento
dei compiti previsti per i VFP 1. Nella valutazione attitudinale
saranno comprese tre prove ginnico-sportive per accertare
l'efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato C
al presente bando. Il giudizio derivante dalle suddette valutazioni
e' definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante
apposito foglio di notifica.
7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le
commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione
del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva della
Direzione Generale della Sanita' Militare, precedentemente
richiamata, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal
reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle
commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara'
comunicato al candidato mediante apposito foglio di notifica.
8. Il candidato escluso potra' avanzare ricorso giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della
normativa vigente - un contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di avanzare,
entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento,
motivata e documentata istanza di riesame - da allegare
necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta
elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica certificata, all'indirizzo
persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica,
all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it - corredata di copia per
immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria
rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata con il
SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonche' di
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e per abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle
indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.
10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa la Commissione medica concorsuale unica di appello, che
provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo
all'accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel
caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalla stessa
Commissione medica presso il Centro di Selezione che lo aveva
dichiarato inidoneo (ovvero, qualora nel frattempo soppresso, presso
il Centro di Selezione indicato dalla Forza Armata), per il
completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e
attitudinali. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente
nella graduatoria del blocco di provenienza saranno incorporati con
il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.
11. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di un anno a
una selezione psico-fisica e attitudinale prevista nel corso di una
procedura di reclutamento della Forza Armata, alla data di
convocazione per gli accertamenti sanitari devono, previa esibizione
del modulo di notifica di idoneita' comprensivo del profilo
precedentemente assegnato, essere sottoposti ai seguenti
accertamenti:
verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale
sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato
a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e
consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
In sede di visita medica generale le commissioni per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i
candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano
contrari al decoro dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/
militaria/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte
dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle
istituzioni.
All'atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3,
lettera e) ‒ limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo
‒ e lettere g), h) e i) (solo per i concorrenti di sesso femminile).
Art. 12 Approvazione e validita' delle graduatorie
Art. 12
Approvazione e validita' delle graduatorie
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i
risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a
compilare la graduatoria di merito, comprendente i candidati
giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei
predetti accertamenti, che verra' consegnata alla DGPM per
l'approvazione con decreto dirigenziale.
2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i
blocchi del presente bando, ferme restando le previsioni degli
articoli 13 e 14.
3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui al presente
articolo sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito
www.persomil.difesa.it.
Art. 13 Procedure per il recupero dei posti non coperti
Art. 13
Procedure per il recupero
dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per
l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione
riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria di cui al precedente articolo 12, su richiesta
dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potra' autorizzare
l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati
nella graduatoria del blocco precedente.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potra'
incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti
dall'articolo 1.
Art. 14 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco
Art. 14
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti
le incorporazioni di ciascun blocco
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, a copertura dei
posti di cui al precedente articolo 1, comma 1 eventualmente rimasti
vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM
potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina Militare e nell'Aeronautica
Militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno
manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze Armate. Tali
graduatorie, in corso di validita', sono riferite a blocchi
precedenti.
Art. 15 Ammissione alla ferma prefissata di un anno
Art. 15
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco saranno convocati i candidati da ammettere
alla ferma prefissata di un anno presso i Reggimenti addestrativi
indicati dallo Stato Maggiore dell'Esercito, sulla base della
graduatoria di cui all'articolo 12 fino alla copertura dei posti
previsti.
2. La convocazione agli interessati e' effettuata con le
modalita' indicate nell'articolo 5 e contiene l'indicazione del
Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l'ora
di presentazione, nonche' le modalita' di produzione della
certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni gia' effettuate
in ambito civile e militare.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta conformemente
all'allegato D al presente bando, attestante il mantenimento dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'Ente di incorporazione.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado,
nonche' un referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato da struttura sanitaria
pubblica.
4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con
le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a
visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneita' previsti.
5. Ai sensi dell'articolo 978 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino
e nelle altre regioni soggette a reclutamento alpino, saranno
destinati, a domanda e se utilmente collocati in graduatoria, ai
Reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto per
ciascun blocco.
6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione del
blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva
presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti
dalla graduatoria di cui all'articolo 12, che non si presenteranno
nella data fissata nella comunicazione di convocazione, saranno
considerati rinunciatari. In caso di piu' date di incorporazione
riferite a ogni blocco, gli effetti giuridici decorreranno dalla
prima fra quelle previste.
7. Entro 16 giorni dall'avvenuta incorporazione, i Reggimenti
addestrativi dovranno inviare la copia dei relativi verbali, con
l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 2^ Divisione - 1^ Sezione,
per il seguito di competenza.
8. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale, l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 16 Disposizioni di stato giuridico
Art. 16
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in
particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al
proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'articolo 954 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari
nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a un
periodo di rafferma della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo articolo 17,
comma 3 potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione
della Difesa e previa accettazione dagli interessati, oltre il
termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente
necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento
dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 17 Possibilita' e sviluppo di carriera
Art. 17
Possibilita' e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle
procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel
relativo bando.
Art. 18 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa
Art. 18
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia
a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce
Rossa
1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale
e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai
sensi del precedente articolo 16, comma 3, nei limiti indicati
dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della
Difesa.
Art. 19 Benefici
Art. 19
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il
servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Esercito, costituiscono
titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati
utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle
Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa.
Art. 20 Disposizioni amministrative
Art. 20
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di
Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati potranno fruire di
vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa, se
disponibili.
3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire dell'alloggio presso tali
Enti dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno
comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.
4. Ai VFP1 che prestano servizio nei Reparti alpini e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di euro 50,00.
Art. 21 Trattamento dei dati personali
Art. 21
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalita' di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'articolo 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali:
a) il responsabile del CSRNE;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
d) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.
Art. 22 Norme di rinvio
Art. 22
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 settembre 2013
Gen. C.A. Francesco Tarricone
Avvertenze generali
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero
della Difesa e il sito internet www.persomil.difesa.it;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare,
Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei
giorni e negli orari sotto indicati:
dal lunedi' al venerdi': dalle 09,00 alle 12,30;
dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.