MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2018 (18E09842)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 02-10-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2018 (18E09842)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 02-10-2018
  • Scadenza: 12-11-2018

Art. 1 L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2018 - si articola in tre prove scritte e in una prova orale. [...]

			IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti  il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578,
convertito con modificazioni dalla legge  22  gennaio  1934,  n.  36,
relativo all'ordinamento delle  professioni  di  avvocato;  il  regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e  di
attuazione del predetto; il decreto legislativo del Capo  provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme  sulle  tasse
da  corrispondersi  all'Erario  per  la  partecipazione  agli   esami
forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b);  la  legge  27  giugno
1988, n. 242,  recante  modifiche  alla  disciplina  degli  esami  di
procuratore  legale;  la  legge  20  aprile  1989,  n.  142,  recante
modifiche alla disciplina degli esami  di  procuratore  legale  e  di
avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile  1990,
n. 101, recante il regolamento  relativo  alla  pratica  forense  per
l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge  24  febbraio
1997, n. 27, relativa alla  soppressione  dell'albo  dei  procuratori
legali e recante norme in  materia  di  esercizio  della  professione
forense; il decreto-legge 21 maggio 2003,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, recante  modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla  professione
forense; il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  recante  modifica
della  durata  del   tirocinio   per   l'accesso   alle   professioni
regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche' l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
in materia  di  documentazione  amministrativa;  il  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per  la  composizione  della
commissione per l'esame  di  avvocato;  il  decreto  ministeriale  16
settembre  2014,  recante  la  determinazione  delle   modalita'   di
versamento dei contributi per la partecipazione ai  concorsi  indetti
dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da  600  a
603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 31 dicembre 2012,
n.  247,  recante  la   nuova   disciplina   dell'ordinamento   della
professione forense; l'art. 83 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
che ha modificato la  composizione  della  commissione  esaminatrice;
l'art. 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, l'art. 10, comma 2-bis,  lettera
b), del decreto-legge 30  dicembre  2016,  n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' l'art. 2,
comma 3-quater, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.  91,  introdotto
in sede di conversione dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recanti
le proroghe della disciplina transitoria per l'esame di  abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale  per
la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e   nei   procedimenti   giudiziari   e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2018, con cui e'  stata
indetta, per  l'anno  2018,  la  sessione  dell'esame  di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi
delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna,  Brescia,  Cagliari,
Caltanissetta,  Campobasso,  Catania,  Catanzaro,  Firenze,   Genova,
L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,  Potenza,
Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento,  Trieste,  Venezia  e
presso la sezione distaccata di Bolzano della  Corte  di  appello  di
Trento, nonche' sono state indicate le date per l'espletamento  delle
prove scritte e il termine entro il quale devono essere  prestate  le
domande di partecipazione; 
    Ritenuta la necessita' di indicare il  termine  a  far  data  dal
quale possono essere trasmesse le domande, nonche' di esplicitare  le
modalita' di presentazione delle stesse e di svolgimento dell'esame. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1)  L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione forense -  sessione  2018 -  si  articola  in  tre  prove
scritte e in una prova orale. 
    2) Le  prove  scritte  vengono  svolte  sui  temi  formulati  dal
Ministero della giustizia e hanno ad oggetto: 
      a) la redazione di un parere motivato, da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice civile; 
      b) la redazione di un parere motivato, da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice penale; 
      c) la redazione di un atto giudiziario che  postuli  conoscenze
di diritto sostanziale  e  di  diritto  processuale,  su  un  quesito
proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato,  il
diritto penale e il diritto amministrativo; 
    Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema. 
    3) Le prove orali consistono: 
      a) nella discussione, dopo una  sintetica  illustrazione  delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie,  di  cui
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato  tra
le  seguenti:  diritto  costituzionale,   diritto   civile,   diritto
commerciale,   diritto   del   lavoro,   diritto   penale,    diritto
amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  processuale   civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale  privato,  diritto
ecclesiastico e diritto dell'Unione europea; 
      b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 2 Le prove scritte presso le sedi indicate nel decreto ministeriale del 6 settembre 2018 si svolgeranno dalle ore 9,00 antimeridiane di ciascuno dei giorni ivi indicati (11, 12 e 13 [...]

				Art. 2 
 
    1)  Le  prove  scritte  presso  le  sedi  indicate  nel   decreto
ministeriale del 6  settembre  2018  si  svolgeranno  dalle  ore 9,00
antimeridiane di ciascuno dei  giorni  ivi  indicati  (11,  12  e  13
dicembre 2018).

Art. 3 La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per via telematica, con le modalita' indicate ai successivi numeri da 3 a 6, entro il termine indicato nel decreto ministeriale del 6 settembre [...]

				Art. 3 
 
    1) La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per
via telematica, con le modalita' indicate ai successivi numeri da 3 a
6, entro il termine indicato nel decreto ministeriale del 6 settembre
2018 (12 novembre 2018). 
    2) Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto ai  seguenti
pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei
modi indicati al successivo punto 6: 
      a)  tassa  di  euro  12,91   (dodici/novantuno),   da   versare
direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca  o
ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando  per
tributo la voce 729/T: allo scopo si precisa che per "Codice Ufficio"
si intende quello dell'Ufficio delle entrate  relativo  al  domicilio
fiscale del candidato; 
      b) contributo spese di euro 50,00, da  versare  con  una  delle
seguenti modalita' alternative: 
        I) bonifico bancario o postale sul conto corrente con  codice
IBAN: IT08O0760114500001020171540,  intestato  alla  Tesoreria  dello
Stato indicando nella causale "Esame avvocato anno 2018  -  capo  XI,
cap. 2413, art. 14"; 
        II)  bollettino  postale  sul  conto  corrente   postale   n.
1020171540 intestato  alla  Tesoreria  dello  Stato  indicando  nella
causale "Esame avvocato anno 2018 - capo XI, cap. 2413, art. 14"; 
        III) versamento in conto entrate Tesoro, capo XI, cap.  2413,
art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato. 
    Il candidato e' altresi'  tenuto  a  corrispondere  l'imposta  di
bollo (marca da euro 16,00) nei modi indicati al successivo punto  n.
7. 
    3) Il candidato deve collegarsi al sito  internet  del  Ministero
della giustizia, "www.giustizia.it", alla  voce  "Strumenti/Concorsi,
esami, assunzioni",  ed  effettuare  la  relativa  registrazione.  Il
candidato che si sia gia' registrato in una sessione precedente  deve
accedere al sistema usando le credenziali gia' in  suo  possesso.  Il
candidato che non abbia effettuato la  registrazione  nella  sessione
precedente deve registrarsi. Per effettuare la registrazione  occorre
inserire: nome, cognome, luogo  e  data  di  nascita,  sesso,  codice
fiscale, posta elettronica nominativa ordinaria o certificata, codice
di sicurezza creato dal candidato (password). 
    4) La domanda di partecipazione deve  essere  redatta  compilando
l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale;  dopo  aver   completato
l'inserimento  e  la  conferma  dei  dati,  il  sistema   informatico
notifichera' l'avvenuta ricezione, fornendo una  pagina  di  risposta
che contiene il collegamento al file, in formato  .pdf,  "domanda  di
partecipazione". Per la  corretta  compilazione  occorre  seguire  le
indicazioni   contenute   nella   maschera   di   inserimento   delle
informazioni richieste dal modulo. 
    In particolare, nel form e' necessario selezionare  la  Corte  di
appello cui e' diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell'art.
45 della legge 31 dicembre 2012 , n. 247. 
    Il candidato deve  altresi'  indicare  il  Consiglio  dell'Ordine
degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto  della  Corte  di
appello cui  e'  diretta  la  domanda,  che  ha  certificato,  ovvero
certifichera', il compimento della pratica forense. 
    5) Il candidato che, alla data di  presentazione  della  domanda,
non abbia ancora completato  la  pratica  professionale,  ma  intenda
completarla entro  il  giorno  10  novembre  2018,  deve  dichiararlo
nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda. 
    6) Il candidato deve salvare la "domanda  di  partecipazione"  in
formato .pdf, stamparla  e  firmarla  in  calce;  la  domanda,  cosi'
completata, deve essere scansionata in formato .pdf unitamente ad  un
documento di identita' e alla ricevuta dei pagamenti degli importi di
cui al punto n. 2. 
    Per  completare  la  procedura  telematica,  occorre  inviare  la
domanda (il file in formato .pdf contenente la  domanda  firmata,  il
documento di identita' e la ricevuta di versamento degli  importi  di
cui al  punto  n.  2:  a  tale  fine  occorre  collegarsi  nuovamente
utilizzando il medesimo link (nel caso in cui il candidato sia uscito
dall'applicazione), autenticarsi (con le credenziali impostate con le
modalita' di cui al punto 3 e seguire le  istruzioni  per  effettuare
l'upload (invio)  dei  documenti  scansionati  in  formato  .pdf.  Il
sistema notifichera' la ricevuta di presa in  carico  della  domanda,
con invio di una e-mail all'indirizzo di posta  elettronica  indicato
dal candidato. Nella propria area  riservata  il  candidato  avra'  a
disposizione i link ai seguenti documenti in formato .pdf: 
      a) il file contenente la domanda inviata; 
      b) il file con la ricevuta recante il codice  identificativo  e
il codice a barre; 
      c) il modulo per la consegna della marca da bollo. 
    Il file descritto al punto b) deve  essere  salvato,  stampato  e
conservato  a  cura   del   candidato,   nonche'   esibito   per   la
partecipazione alle prove scritte. 
    7) Al termine della procedura di invio  telematico  il  candidato
deve stampare il modulo indicato alla lettera c) del punto precedente
ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di euro 16,00. Il
modulo  recante  la  marca  da  bollo  deve  essere  poi   depositato
all'ufficio esami avvocato della Corte di appello presso la quale  il
candidato sosterra' l'esame ovvero ad esso spedito  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Si  precisa  che  l'invio  di
tale documento in formato cartaceo e'  finalizzato  esclusivamente  a
comprovare l'assolvimento degli oneri fiscali.  Di  conseguenza,  nel
caso in cui il candidato, prima della scadenza del  bando,  modifichi
la propria domanda non  e'  tenuto  al  pagamento  di  una  ulteriore
imposta di bollo. 
    Per  tutte   le   finalita'   dell'esame   (esemplificativamente:
condizioni di ammissione, dati dal candidato,  scelta  delle  materie
sulle quali sostenere la prova  orale)  e'  valida  l'ultima  domanda
spedita per via telematica. 
    8) La procedura di invio della  domanda  deve  essere  completata
entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata
quando  il  sistema  genera  la   ricevuta   contenente   il   codice
identificativo e il codice a barre, che e' messa a  disposizione  del
candidato nella propria area riservata. In  assenza  di  ricevuta  la
domanda si  considera  come  non  inviata.  In  caso  di  piu'  invii
telematici, l'ufficio prendera' in considerazione la domanda  inviata
per ultima. Allo scadere dei  termini,  il  sistema  informatico  non
permettera' piu' l'invio della domanda. 
    9) Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura
di esame sono reperibili accedendo all'area riservata.  L'accesso  ha
valore di comunicazione. Le Corti  di  appello  non  risponderanno  a
quesiti dei candidati relativi  ad  informazioni  presenti  nell'area
riservata.

Art. 4 I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento. [...]

				Art. 4 
 
    1) I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facolta' di usare
la lingua tedesca nelle prove di esame  che  si  terranno  presso  la
sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

Art. 5 Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. [...]

				Art. 5 
 
    1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci  punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. 
    2)  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito, nelle tre prove  scritte,  un  punteggio  complessivo  di
almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in almeno due
prove. 
    3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un  punteggio
complessivo per le prove orali  non  inferiore  a  180  punti  e  non
inferiore a 30 punti per almeno cinque materie.

Art. 6 I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. [...]

				Art. 6 
 
    1) I  candidati  portatori  di  handicap  devono  indicare  nella
domanda l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di  tempi
aggiuntivi. 
    2) Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 7 Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 [...]

				Art. 7 
 
    1)  Con  successivo  decreto  ministeriale  saranno  nominate  la
commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.  1-bis
del decreto-legge 21 maggio 2003, n.  112,  convertito  in  legge  18
luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della  legge
31 dicembre 2012, n. 247, nonche' all'art. 83  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. 
      Roma, 28 settembre 2018 
 
                                                Il Ministro: Bonafede

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