MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessivi 197 posti (147 uomini; 50 donne) di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria. (17E07493)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 13-10-2017

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessivi 197 posti (147 uomini; 50 donne) di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria. (17E07493)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
  • Data: 13-10-2017
  • Scadenza: 13-11-2017

Art. 1 Posti disponibili a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; 
    Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 ed il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo  di
polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
dei dati personali; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000,  n.  50,  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2000,  n.  146,  recante
"Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  Centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28  luglio
1999, n. 266"; 
    Visto decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.
752, recante  "Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica  negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego"; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
"Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo  1995  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante
"Determinazione dei compensi da  corrispondere  ai  componenti  delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza  di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto l'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
recante "Codice dell'ordinamento militare"; 
    Visto in particolare il comma 7-bis, del  citato  art.  2199  del
decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  secondo  il  quale  "A
decorrere dal 1°  gennaio  2016  e  sino  al  31  dicembre  2018,  in
relazione all'andamento  dei  reclutamenti  dei  volontari  in  ferma
prefissata   delle   Forze   armate,   alle   eccezionali    esigenze
organizzative e di alimentazione delle singole  Forze  di  polizia  a
ordinamento civile o militare,  i  posti  di  cui  al  comma  1  sono
destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e,
per  l'anno  2018,  nella  misura  del  75  per  cento  dell'aliquota
riservata per il concorso pubblico prevista  per  ciascuna  Forza  di
polizia, ai sensi dell'art. 703,  per  l'accesso,  mediante  concorso
pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonche' per
la parte restante, nella  misura  del  70  per  cento  all'immissione
diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno  ovvero
in rafferma annuale in servizio e nella misura del  30  per  cento  a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero
in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono  fatti  salvi  i
posti riservati ai volontari in ferma  prefissata  quadriennale  gia'
vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non
ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli
non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento  per  le
medesime aliquote riservate  ai  volontari  di  quelli  previsti  per
l'anno successivo"; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006 con il  quale,  in  attuazione  dell'art.  16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le
"Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in  particolare  l'art.  8  concernente
l'invio per via telematica delle  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni   e   concorsi    per    l'assunzione    nelle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' 9 febbraio 2016 emanata  ai  sensi  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
agosto 2017, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2017, al
n. 1791; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  "Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche" ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Considerato che, a integrazione delle procedure indette riservate
ai volontari in ferma prefissata, occorre bandire, in relazione  alla
percentuale prevista per l'anno 2017 dall'art. 2199, comma 7-bis  del
decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  calcolata  anche  tenuto
conto del  citato  provvedimento  del  4  agosto  2017,  un  concorso
pubblico, per esami, aperto ai cittadini  italiani  in  possesso  dei
requisiti  prescritti  per  l'assunzione   nel   Corpo   di   polizia
penitenziaria; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n.  232,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Posti disponibili a concorso 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento di complessivi n. 197 posti (n. 147 uomini; 50 donne) di
allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria. 
    2. Numero 2 posti (uno maschile ed uno femminile)  degli  allievi
agenti sono  riservati,  subordinatamente  al  possesso  degli  altri
requisiti,  a  coloro  che  sono  in   possesso   dell'attestato   di
bilinguismo (lingua italiana e  tedesca)  previsto  dall'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modifiche, per l'assegnazione agli  istituti  penitenziari
della provincia di Bolzano.  Nella  domanda  i  concorrenti  dovranno
obbligatoriamente precisare in  quale  lingua  (italiano  o  tedesco)
intendano sostenere la prova concorsuale. I posti riservati,  qualora
non coperti, saranno devoluti agli altri  concorrenti  in  ordine  di
graduatoria. 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o  in  decremento  -,
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2017-2019. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 2 Requisiti e condizioni per la partecipazione

				Art. 2 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
    1. I candidati, la partecipazione al  presente  concorso,  devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto; 
      d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia penitenziaria, in  conformita'  alle  disposizioni  contenute
negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, e successive disposizioni, ed in particolare: 
      Requisiti fisici: 
        1) sana e robusta costituzione fisica; 
        2)  composizione  corporea:  percentuale  di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per
cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso
femminile; forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati  di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per  le  candidate  di  sesso
femminile; massa metabolicamente attiva: percentuale di  massa  magra
teorica non inferiore al 40  per  cento  per  i  candidati  di  sesso
maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate  di  sesso
femminile; 
        3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 
        4) visus naturale non inferiore  a  12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi con non meno di  5/10  nell'occhio  che
vede meno ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per  una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione; 
        5)  funzione  uditiva  con  soglia  audiometria  media  sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 -  4000  Hz,  all'esame  audiometrico  in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che  sente  di
meno  e  a  15  decibel   all'altro   (perdita   percentuale   totale
biauricolare entro il 20%); 
        6) l'apparato dentario deve  essere  tale  da  assicurare  la
funzione masticatoria e, comunque: 
          devono essere presenti dodici denti frontali  superiori  ed
inferiori; 
          e'  ammessa  la  presenza  di  non  piu'  di  sei  elementi
sostituiti con protesi fissa; 
          almeno due coppie contrapposte per  ogni  emiarcata  tra  i
venti denti posteriori; 
          gli elementi delle  coppie  possono  essere  sostituiti  da
protesi efficienti; 
          il totale dei denti mancanti o sostituiti  da  protesi  non
puo' essere superiore a sedici elementi. 
    Costituiscono  causa  di  non  idoneita'   le   imperfezioni   ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30  ottobre
1992, n. 443; 
      Requisiti attitudinali: 
        1) un livello evolutivo che consenta una valida  integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla  esperienza
di  vita,  ai  tratti  salienti  del  carattere  ed   al   senso   di
responsabilita'; 
        2) un controllo emotivo contraddistinto  dalla  capacita'  di
contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 
        3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive; 
        4)  una   adattabilita'   che   scaturisce   dal   grado   di
socievolezza,  dalla  predisposizione  al  gruppo,  ai   compiti   ed
all'ambiente di lavoro; 
      e)  diploma  d'istruzione  secondaria  superiore  che  consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; 
      f) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
previste dall'art. 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma  2,  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso.

Art. 3 Esclusione dal concorso

				Art. 3 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Sono esclusi  dal  concorso,  i  candidati  che  non  sono  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati  che
non si presentino nel luogo, nel  giorno  e  nell'ora  stabilita  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la  valutazione
delle qualita' attitudinali. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
destituiti dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  stati
dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica  ed  attitudinale  al
servizio di polizia penitenziaria dei candidati. 
    5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"  alle   prove   ed   agli
accertamenti concorsuali. 
    6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti  requisiti  sono  esclusi  di  diritto  dal
concorso con decreto  del  Direttore  generale  del  personale  delle
risorse.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

				Art. 4 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il  candidato  ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  dei
candidati. 
    4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  che  possono  far  valere  nei
confronti   del   Ministero   della    giustizia    -    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Ufficio VI  -  Concorsi,  polizia  penitenziaria  -
Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, titolare del trattamento. 
    5.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  dirigente   della
Direzione generale  del  personale  e  delle  risorse  preposto  alla
direzione dell'Ufficio VI - Concorsi.

Art. 5 Domanda di partecipazione

				Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
ed  inviata  esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". 
    Il modulo della  domanda  (FORM)  e  le  modalita'  operative  di
compilazione ed invio telematico sono disponibili  dal  giorno  della
suddetta  pubblicazione  sul  sito  ufficiale  del  Ministero   della
giustizia, www.giustizia.it 
    Al  termine  della  compilazione   della   domanda   il   sistema
restituira', oltre al PDF  della  domanda,  una  ricevuta  di  invio,
completa del numero identificativo della  domanda,  data  ed  ora  di
presentazione, che il candidato dovra' salvare, stampare,  conservare
ed esibire il giorno della prova scritta d'esame quale titolo per  la
partecipazione alla  stessa,  unitamente  alla  domanda  stessa,  che
dovra' essere sottoscritta il giorno della prova d'esame, pena la non
ammissione alla stessa. 
    In caso di piu' invii della  domanda  di  partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    Alla scadenza del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    2.  Salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  non  sono  ammessi  a
partecipare al concorso  i  candidati  le  cui  domande  siano  state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da  quelle  sopra
indicate. 
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile allegato  al  presente  bando  (allegato  1),  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento,  presso  il  Ministero  della
giustizia  -  Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria   -
Direzione generale del personale e  delle  risorse  -  Ufficio  VI  -
Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.

Art. 6 Compilazione della domanda

				Art. 6 
 
                     Compilazione della domanda 
 
    1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare: 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In  caso  contrario,
dovranno indicare le condanne e  i  procedimenti  a  carico  ed  ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato  ovvero  quella  presso  la
quale penda un eventuale procedimento penale; 
      f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che  lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
      g) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      h) se si  e'  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  dai  Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
      i) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli di preferenza di cui all'art. 5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. Qualora  non  espressamente  dichiarati  nella  domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria concorsuale. 
    3. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonche' dell'indirizzo
di posta elettronica  dove  ciascun  candidato  intende  ricevere  le
comunicazioni relative al  concorso.  Gli  aspiranti  sono,  inoltre,
tenuti a comunicare tempestivamente - a  mezzo  di  raccomandata  con
avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia  -  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi polizia penitenziaria - Largo
Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito
intervenute   successivamente   all'inoltro    della    domanda    di
partecipazione presso il quale si intende ricevere  le  comunicazioni
del concorso. 
    4. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda  di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della  prova  scritta
del concorso saranno resi noti, con valore di notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, a partire  dal  23  gennaio  2018,
mediante  pubblicazione  sul  sito  ufficiale  del  Ministero   della
giustizia, www.giustizia.it 
    5. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita'  nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata  da  inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del  recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non  imputabili  a  propria
colpa.

Art. 7 Comunicazione agli aspiranti

				Art. 7 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
    1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art.  6,  comma  4,  e
eventuali modifiche, pubblicate  sul  sito  ufficiale  del  Ministero
della giustizia, www.giustizia.it - tutte le comunicazioni  personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta. 
    2.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  nel  caso  di  dispersione  di   comunicazioni   e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da  parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.

Art. 8 Commissione esaminatrice

				Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  della  prova
d'esame di cui al successivo art. 9 del  presente  decreto,  nominata
con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse,  e'
composta da un presidente scelto tra i funzionari con  qualifica  non
inferiore a dirigente penitenziario e/o ufficiale del disciolto Corpo
degli Agenti di Custodia e da altri quattro membri appartenenti  alla
carriera dirigenziale penitenziaria ovvero scelti  tra  i  funzionari
del Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  qualifica  non  inferiore
all'ottava ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria
appartenenti all'area III. 
    2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di
polizia  penitenziaria  ovvero  un  funzionario  dell'Amministrazione
penitenziaria appartenente all'area III. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    4. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni.

Art. 9 Prova d'esame

				Art. 9 
 
                            Prova d'esame 
 
    1. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi,  muniti
di un valido documento di identificazione (fotocopia  dello  stesso),
di copia della domanda di partecipazione nonche' della documentazione
richiesta all'art. 5, comma  1,  (ricevuta  di  invio  della  domanda
completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere
la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario
per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni  e  nell'ora
stabiliti nel calendario pubblicato sul sito ufficiale del  Ministero
della giustizia www.giustizia.it il 23 gennaio 2018, ovvero in  altra
data ivi fissata, indicata a partire  dalla  suddetta  pubblicazione.
Tale comunicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati. 
    2. I candidati che  non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 
    3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie
di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo. 
    4. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi  della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    5.  La  commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 
    6. La durata della prova e' stabilita dalla commissione  all'atto
della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 
    7. La  prova  si  intende  superata  dai  candidati  che  abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi. 
    8. Ferma restando la riserva di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
presente bando sono ammessi a sostenere gli accertamenti  di  cui  al
successivo  art.  11  i  candidati  di  sesso  maschile  e  femminile
risultati idonei alla prova scritta e classificatisi  rispettivamente
tra i primi 370 e 125 in ordine di merito. Sono, inoltre,  ammessi  i
candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio  del  concorrente
collocatosi all'ultimo posto.  Qualora  il  numero  degli  idonei  al
termine degli accertamenti di cui ai  successivi  articoli  11  e  12
risulti  inferiore  al  numero  dei  posti  a  concorso,  ovvero  per
ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute,  l'Amministrazione,  si
riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota  di  candidati
risultati idonei alla prova culturale.

Art. 10 Modalita' di svolgimento della prova

				Art. 10 
 
                Modalita' di svolgimento della prova 
 
    1. Durante la prova d'esame, e' fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    2. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare  seco
carta da scrivere, appunti,  libri,  opuscoli  di  qualsiasi  genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro  e
con l'esterno. 
    3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni  e'  escluso
dal concorso. 
    4. L'esito della prova e' pubblicato sul sito del Ministero della
giustizia.

Art. 11 Accertamenti psico-fisici

				Art. 11 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. Dopo aver superato la prova d'esame, i candidati  non  esclusi
dalla partecipazione al concorso, nell'ambito  dell'aliquota  di  cui
all'art. 9, comma 8, sono tenuti a sottoporsi, nel luogo,  giorno  ed
ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla  visita  medica
per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
commissione composta ai sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.  443,  anche  da  medici  del
Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del  Ministero
della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui  al
secondo comma dell'art.  120  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
443/1992. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area III. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono sottoposti  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    6. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    7. La commissione medica di seconda istanza e' composta ai  sensi
del quarto comma dell'art. 107 del  decreto  legislativo  30  ottobre
1992, n. 443, ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma  dell'art.
120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    8. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal Direttore generale del personale e delle risorse.

Art. 12 Accertamenti attitudinali

				Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1.  I  candidati   che   risultano   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di
una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o  Ufficiale
del disciolto Corpo degli Agenti  di  Custodia,  e  composta  da  due
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto  Corpo
degli Agenti di  Custodia  con  qualifica  non  inferiore  all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e  da  due  psicologi  o  medici
specializzati in psicologia individuati ai sensi  dell'art.  132  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.  230.  Le
funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  del  Corpo  di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore  all'ottava  ovvero
da un  funzionario  dell'Amministrazione  penitenziaria  appartenente
all'area terza. 
    2. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 
    3. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. 
    4. I  test  predisposti  dalla  commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  giustizia  su  proposta  del  Capo  del
Dipartimento. 
    5. Avverso  al  giudizio  di  non  idoneita'  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    6. Il nuovo accertamento e'  effettuato  da  una  commissione  di
seconda  istanza  presieduta  da  un  dirigente  medico  superiore  e
composta  da  due  dirigenti  medici  in  qualita'   di   componenti,
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma  dell'art.
120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in  sede
di accertamento delle  qualita'  attitudinali  dalla  commissione  di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non  idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore generale del personale e delle risorse.

Art. 13 Documentazione amministrativa

				Art. 13 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  attitudinali
dovranno far pervenire entro venti giorni dalla suddetta idoneita': 
      a) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti
per l'eventuale assunzione; 
      b) le certificazioni comprovanti  il  possesso  dei  titoli  di
precedenza  e/o   preferenza   gia'   indicati   nella   domanda   di
partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento. 
    Non e' ammesso il  riferimento  a  documenti  prodotti  in  altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

Art. 14 Graduatoria

				Art. 14 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Ferma restando la riserva di  cui  all'art.  1,  comma  2,  la
commissione di cui all'art. 8 redige per i soli aspiranti idonei alla
prova scritta che hanno superato  gli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali, la graduatoria di  merito,  suddivisa  per  contingente
maschile e femminile. 
    2.  Il  Direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito per ciascun contingente, maschile  e
femminile, dei posti messi a concorso e dichiara i  vincitori  e  gli
idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'ammissione all'impiego. 
    1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le  preferenze  e  precedenze  previste  dall'art.  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    2. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con
modalita' che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative.

Art. 15 Nomina vincitori

				Art. 15 
 
                          Nomina vincitori 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori  saranno  nominati  allievi
agenti del Corpo di polizia penitenziaria ed ammessi  alla  frequenza
del prescritto corso di formazione. 
    2. I candidati cui al comma 1 che  non  si  presenteranno,  senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato  per  la
frequenza del prescritto  corso  di  formazione,  saranno  dichiarati
decaduti dalla nomina e saranno  sostituiti  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria. 
    3. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del  Direttore
generale del personale e delle risorse. 
    4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative degli istituti penitenziari. 
    5. I candidati del concorso,  ammessi  al  corso  di  formazione,
superati gli esami di fine corso,  devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
      Roma, 29 settembre 2017 
 
                                         Il direttore generale: Buffa

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