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- Atto numero 22E12570 del 04-10-2022
MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per esame, per la copertura di millecentoottantotto posti di allievo agente della Polizia di Stato. (22E12570)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04-10-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per esame, per la copertura di millecentoottantotto posti di allievo agente della Polizia di Stato. (22E12570)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
- Data: 04-10-2022
- Scadenza: 03-11-2022
Art. 1 Posti a concorso
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n.
354, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego";
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia", e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nei procedimenti giudiziari" e, in particolare, l'art. 33, come
modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato" e, in particolare,
l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui devono essere
in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e, in particolare, gli articoli 22 e
seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi e i
relativi atti attuativi;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359,
recante "Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze
di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle
sezioni di polizia giudiziaria";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo" e, in particolare, l'art. 3, comma 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e l'art. 37, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, circa l'accertamento nei pubblici concorsi, della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e delle lingue
straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come
modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il "Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
"Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare l'art. 703, nel
quale sono determinate le riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali
nelle Forze di polizia a ordinamento civile o militare;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto l'art. 1, commi 287 e seguenti, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020", l'art. 1, commi 381 e seguenti, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", e
l'art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica", recanti disposizioni per l'assunzione
straordinaria di allievi agenti;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"";
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95";
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto
Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare,
l'art. 16-quater, che autorizza l'assunzione di 500 allievi agenti
della Polizia di Stato, attingendo dall'elenco degli idonei alla
prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1650
allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, del 29
gennaio 2020, nei limiti di quota parte delle facolta' assunzionali
non soggette alle riserve di posti di cui all'art. 703, comma 1,
lettera c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante "Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del "Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, di approvazione del "Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il "Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, contenente "Regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, di approvazione del "Regolamento recante norme per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia
di Stato";
Attesa la necessita' di assumere millecentoottantotto allievi
agenti della Polizia di Stato, in relazione alle esigenze previste
per l'anno 2022, nel rispetto delle aliquote previste dall'art. 703,
comma 1, lettera c), del Codice dell'ordinamento militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esame, a
millecentoottantotto posti di allievo agente della Polizia di Stato,
aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui
all'art. 3.
Art. 2 Riserve dei posti per i bilingui
Art. 2
Riserve dei posti per i bilingui
1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1 del presente bando,
tredici posti sono riservati ai possessori dell'attestato di
bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di competenza B2
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
dell'art. 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. I suddetti posti riservati, se non coperti per mancanza di
aventi titolo, saranno assegnati agli idonei, secondo l'ordine
decrescente della graduatoria finale di merito, di cui all'art. 15
del presente bando.
Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
Art. 3
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario, fatta salva la possibilita' di conseguirlo entro la
data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui all'art. 8;
d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto il 26°
anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un massimo di
tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai
candidati;
e) possesso delle qualita' di condotta previste dall'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
f) efficienza fisica e idoneita' fisica, psichica ed
attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica. I
requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale si
considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento
successivo non rileva ai fini dell'idoneita'.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che hanno
riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o
che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati
senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o
proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, ad eccezione del diploma di scuola secondaria di II grado
che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, puo' essere conseguito entro la
data di svolgimento della prova d'esame.
4. A pena di esclusione, i candidati devono mantenere i requisiti
di partecipazione fino al termine della procedura concorsuale, ad
eccezione di quello relativo ai limiti di eta'.
5. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego presso la pubblica
amministrazione e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di
ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai
controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure
concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del
prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle
competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni
centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della
documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego
con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei
controlli, con decreto del Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale.
6. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o
piu' dei requisiti prescritti, e' disposta in qualsiasi momento con
decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
Art. 4 Domanda di partecipazione - modalita' telematiche
Art. 4
Domanda di partecipazione - modalita' telematiche
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami" - utilizzando esclusivamente la
procedura informatica disponibile all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra' cliccare
sull'icona "Concorso pubblico"). A quest'ultima procedura
informatica, il candidato potra' accedere attraverso i seguenti
strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che dovra' previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata dal
comune di residenza.
Si potra' accedere con tre modalita':
1. "Desktop" - si accede con pc a cui e' collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il "Software CIE";
2. "Mobile" - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app "Cie ID" e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. "Desktop con smartphone" - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e
dell'app "Cie ID".
2. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla
scadenza del predetto termine, il sistema informatico non ricevera'
piu' dati.
Art. 5 Compilazione della domanda di partecipazione
Art. 5
Compilazione della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente
intestata, da utilizzare per l'invio e la ricezione delle
comunicazioni relative al concorso;
d) il codice fiscale;
e) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2.
A tal fine, il candidato in possesso del prescritto attestato di
bilinguismo dovra' specificare la lingua, italiana o tedesca, in cui
intende sostenere la prova scritta;
f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione
dell'istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di
tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura
online;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai
sensi dell'art. 444 c.p.p., e anche non definitive, per delitti non
colposi, nonche' le eventuali imputazioni in procedimenti penali per
delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura cautelare
personale, o lo e' stato senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con
provvedimenti non definitivi. In caso positivo, il candidato dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che
lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare;
m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili,
ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche'
dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2013, n. 98, o
da altre disposizioni normative;
n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami" n. 93 del 25 novembre 2022 e che tale comunicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti;
o) di essere a conoscenza delle responsabilita' anche penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
2. Non saranno valutati i titoli di riserva ne' di preferenza di
cui al comma 1, lettere e) e m), che non siano stati dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso.
3. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e dell'indirizzo pec personale
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso,
nonche' qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria,
successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera i), con
apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione centrale
per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di
Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, da inviarsi
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333con@pecps.interno.it - unitamente a copia fronte/retro di un
valido documento d'identita', in formato PDF.
4. Tramite l'accesso al portale "concorsi online", sezione "le
mie domande", il candidato puo' scaricare, in versione PDF
stampabile, copia della domanda che ha trasmesso.
5. L'amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete
indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o
recapito, anche telematico.
Art. 6 Fasi di svolgimento del concorso
Art. 6
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgera' in base
alle seguenti fasi:
a) prova d'esame scritta;
b) prova di efficienza fisica;
c) accertamenti dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamenti dell'idoneita' attitudinale.
2. Il mancato superamento della prova d'esame scritta o di
efficienza fisica o di uno degli accertamenti elencati al comma 1
comporta l'esclusione dal concorso.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle fasi concorsuali "con riserva".
4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte alla prova di efficienza fisica e ai
prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della
prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga
ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in
data compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria.
Art. 7 Commissione esaminatrice
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, in servizio preferibilmente presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta da:
a) due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non
inferiore a commissario capo;
b) due docenti di scuola secondaria di II grado;
c) un esperto in lingua inglese;
d) un funzionario tecnico della Polizia di Stato, appartenente
al ruolo dei fisici - settore telematica con qualifica non inferiore
a commissario capo tecnico.
2. Per l'incarico di Presidente della commissione puo' essere
nominato anche un funzionario della Polizia di Stato con qualifica
non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
4. Un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non
superiore a commissario capo, in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza, svolge le funzioni di segretario della
commissione.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per
i titolari.
6. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti
esperti per le finalita' connesse allo svolgimento della prova
scritta d'esame in lingua tedesca.
Art. 8 Prova d'esame scritta
Art. 8
Prova d'esame scritta
1. La prova d'esame scritta consiste nel rispondere a un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il
predetto questionario verte su argomenti di cultura generale, sulle
materie di cui all'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro
dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, nonche' sull'accertamento di un
sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese e delle
apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea
con gli standard europei.
2. In sede d'esame a ciascun candidato viene consegnato un
questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. "random") da un
apposito programma informatico, sulla base di una banca dati
pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno venti
giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta.
3. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e le modalita' di svolgimento della
prova.
4. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione
del relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico,
utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende
superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei
decimi (6/10). L'esito provvisorio della prova scritta, non appena
disponibile, e' consultabile dai candidati interessati tramite
l'accesso al suddetto sito istituzionale.
5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. Non e' inoltre consentito
usare telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o
telematico. E' vietato, altresi', copiare le risposte, portare al
seguito penne, matite, carta da scrivere, appunti, libri e
pubblicazioni di qualsiasi genere, nonche' violare le prescrizioni
impartite dalla commissione esaminatrice prima dell'inizio della
prova scritta d'esame e quelle che saranno pubblicate sul sito
istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa.
L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione dal
concorso.
6. Per sostenere la prova d'esame scritta i candidati dovranno
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami" n. 93 del 25 novembre 2022, muniti di un valido documento
d'identita' e, per agevolare le procedure d'accesso, della tessera
sanitaria su supporto magnetico.
7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
8. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame sono esclusi di
diritto dal concorso.
9. La commissione esaminatrice o, nei casi di cui all'art. 53,
comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129 del 2005, il
Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 9 Graduatoria della prova scritta
Art. 9
Graduatoria della prova scritta
1. Terminata la fase della prova d'esame scritta, la commissione
esaminatrice forma una graduatoria che riporta, in ordine
decrescente, la votazione conseguita da ciascun candidato.
Art. 10 Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
Art. 10
Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. Saranno convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, in
base all'ordine decrescente delle graduatorie di cui al precedente
art. 9, i primi 2.400 candidati risultati idonei alla prova d'esame
scritta, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 2 del presente
bando limitatamente ai candidati bilingui risultati idonei alla
medesima prova. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i
candidati che, alla prova scritta, abbiano riportato un punteggio
uguale a quello dell'ultimo convocato.
2. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la
fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si
prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi,
l'amministrazione potra' convocare all'accertamento dell'efficienza
fisica e ai successivi accertamenti ulteriori aliquote di candidati
idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine decrescente della
graduatoria.
Art. 11 Prova di efficienza fisica
Art. 11
Prova di efficienza fisica
1. I candidati indicati nell'art. 10 saranno convocati per essere
sottoposti alla prova di efficienza fisica ed al successivo
accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale, in base
al calendario che sara' pubblicato sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it il 17 gennaio 2023. Tale pubblicazione ha
valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati
interessati.
2. La commissione per le prove di efficienza fisica e' composta
da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un
appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, nonche'
da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato "Fiamme
Oro" con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di direttore
tecnico. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza
fisica, i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici,
da superare in sequenza, sotto specificati:
=====================================================================
| Prova | Uomini | Donne | Note |
+===================+============+===========+======================+
| | Tempo max | Tempo max | |
| Corsa 1000 m. | 3'55'' | 4'55'' | / |
+-------------------+------------+-----------+----------------------+
| Salto in alto | 1,20 m | 1,00 m | Max 3 tentativi |
+-------------------+------------+-----------+----------------------+
| Piegamenti sulle | | | Tempo max 2' senza |
| braccia | n. 15 | n. 10 | interruzioni |
+-------------------+------------+-----------+----------------------+
4. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita', disposta
con decreto motivato del Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza.
5. I candidati devono presentarsi alle suddette prove di
efficienza fisica muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un
documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di
esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera, in doppio originale, conforme al
decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982, e successive
modificazioni, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche
o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in
"medicina dello sport".
6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per la prova di efficienza fisica sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e
documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata
nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 12 Accertamenti psico-fisici
Art. 12
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che abbiano superato la prova di efficienza
fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di
una commissione composta da un Primo dirigente medico, che la
presiede, e da quattro medici principali della Polizia di Stato. Le
funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di
laboratorio.
3. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i
candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di
validita' e, a pena di esclusione, la seguente documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della
relativa presentazione:
a) certificato anamnestico, come da fac-simile in allegato
(allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, comma 4,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e
dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita'
pregresse o attuali. In proposito, il candidato potra' produrre
accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della
valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il
S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice
identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia;
4) gamma GT;
5) glicemia;
6) GOT (AST);
7) GPT (ALT);
8) HbsAg;
9) Anti HbsAg;
10) Anti Hbc;
11) Anti HCV;
12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
4. La commissione puo' inoltre disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili.
5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita':
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per
cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso
femminile;
c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso
femminile;
d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le
candidate di sesso femminile;
e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per
una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
6. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per l'assunzione
nella Polizia di Stato, imperfezioni e infermita', nonche' le
alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali
tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato;
costituiscono, inoltre, cause di inidoneita' l'uso anche saltuario od
occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e
l'abuso di alcool, attuali o pregressi.
7. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art.
3, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive
modificazioni.
8. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici sono
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata
nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 13 Accertamenti attitudinali
Art. 13
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di
cui all'art. 12 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da
parte di una commissione di selettori composta da un dirigente della
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, appartenente
al ruolo degli psicologi, che la presiede, e da quattro funzionari
della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a direttore
tecnico superiore del ruolo psicologi della carriera dei funzionari
tecnici di polizia. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori
tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con
decreto, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test
siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo,
quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove,
la commissione si esprime sull'idoneita' del candidato.
3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. Si applicano in proposito le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo
n. 95 del 2017, e successive modificazioni.
4. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi ad una seduta successiva fissata
nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 14 Produzione della documentazione inerente alle riserve di posti e ai titoli di preferenza ai fini della graduatoria finale
Art. 14
Produzione della documentazione inerente alle riserve di posti e ai
titoli di preferenza ai fini della graduatoria finale
1. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla
pubblicazione, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it - della
graduatoria della prova scritta di cui all'art. 9, i candidati
riservatari dei posti per i bilingui dovranno far pervenire al
Servizio concorsi, a pena del mancato riconoscimento del titolo di
riserva, la dichiarazione sostitutiva resa in proposito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, alla quale
puo' essere allegato il prescritto attestato rilasciato dall'ente
competente, eventualmente in possesso dei candidati (allegato 2).
2. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta devono far pervenire al
Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni dalla
data di pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it - della
graduatoria della prova scritta, a pena del mancato riconoscimento di
quei titoli, la documentazione attestante il possesso dei titoli di
preferenza gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso,
mediante dichiarazione sostitutiva, in presenza dei presupposti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, alla
quale possono essere allegati i documenti attestanti i titoli in
copia dichiarata conforme all'originale, come da fac-simile (allegato
3).
3. La documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive indicate al
presente articolo dovranno essere trasmesse, entro i termini
indicati, via pec all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it -
secondo le istruzioni pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di
un valido documento d'identita', in formato PDF.
4. La documentazione trasmessa oltre i termini previsti
comportera' la mancata valutazione dei titoli.
Art. 15 Graduatoria finale del concorso e dichiarazione dei vincitori
Art. 15
Graduatoria finale del concorso e dichiarazione dei vincitori
1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria finale del
concorso sommando, per ciascun candidato risultato idoneo alle prove
e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, il punteggio
conseguito alla prova scritta d'esame, fatte salve la riserva dei
posti indicata all'art. 2 e, a parita' di punteggio, le preferenze
previste dalle vigenti disposizioni.
2. Il decreto del Capo della Polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza di approvazione della graduatoria di merito e di
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' altresi'
consultabile sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 16 Ammissione dei vincitori al corso di formazione
Art. 16
Ammissione dei vincitori al corso di formazione
1. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del
prescritto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina
ed al loro posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo
l'ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso. Si
applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 7-septies, del decreto
legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.
2. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del
corso di formazione previsto, sono assegnati in sedi di servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle
limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa
alla Regione Calabria.
3. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui
all'art. 2 sono assegnati ad uffici della Provincia autonoma di
Bolzano o che comunque abbiano competenza sul territorio di detta
provincia autonoma.
Art. 17 Trattamento dei dati personali
Art. 17
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato - servizio concorsi, per le ragioni di pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o
enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla
posizione giuridico-economica dei candidati, o per altre finalita'
previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati
dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di
comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche competenti
all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione europea, ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 RGDP
e dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 196/2003.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
n. 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali
e le politiche del personale della Polizia di Stato - servizio
concorsi, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
Art. 18 Diritto di accesso alla documentazione amministrativa
Art. 18
Diritto di accesso alla documentazione amministrativa
1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente,
possono essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
pec:
dipps.333con@pecps.interno.it - per istanze attinenti alla
procedura concorsuale, ai lavori della commissione esaminatrice e
della commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica;
dipps.socs.accessoatti@pecps.interno.it - per istanze attinenti
ai lavori della commissione per gli accertamenti psico-fisici;
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it - per istanze
attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti
attitudinali.
Art. 19 Provvedimenti di autotutela
Art. 19
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami", nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 20 Avvertenze finali
Art. 20
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami",
ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al
presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte
integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
3. Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 , n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della
pubblicazione del presente decreto.
Roma, 29 settembre 2022
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Giannini
Allegato 1
Allegato 1
Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante
ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(artt. 19, 40, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Parte di provvedimento in formato grafico