MINISTERO DELLA DIFESA Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2013-2014. (13E00319)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29-01-2013

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2013-2014. (13E00319)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 29-01-2013
  • Scadenza: 28-02-2013
IL DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale  della
regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  Pubblica
Amministrazione e nei procedimenti giudiziari; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996,  concernente
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per  i  corsi  ordinari  dell'Arma  Aeronautica  -ruolo
naviganti e ruolo servizi- svolti presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996,  concernente
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per i corsi ordinari del Corpo  del  Genio  Aeronautico
-ruolo Ingegneri- svolti presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  maggio   1997,   concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  maggio   1997,   concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del Corpo del Genio
Aeronautico -ruolo Ingegneri- presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro,  i  titoli  di  studio  e  gli   ulteriori   requisiti   per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia Militare e per la  nomina  a
Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche'  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; 
    Visto il decreto interministeriale 30  marzo  1999  e  successive
modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione,
titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e
delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali  dell'Accademia
Navale; 
    Visto il decreto ministeriale  12  gennaio  2001,  concernente  i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti  per  l'ammissione
ai corsi dell'Accademia e per  il  reclutamento  degli  Ufficiali  in
servizio permanente dell'Arma dei  Carabinieri,  le  tipologie  e  le
modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali  e  di  formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la  composizione  delle
commissioni esaminatrici e successive modificazioni; 
    Visto il decreto ministeriale  16  settembre  2003  e  successive
modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni e infermita' che
sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea  e  criteri
da  adottare  per   l'accertamento   e   la   valutazione   ai   fini
dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  codice
dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale  della  Sanita'   Militare,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale  della  Sanita'   Militare,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  25  gennaio  2007,  cosi'  come
modificato con il decreto ministeriale 26 maggio  2008,  concernente,
tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per  l'ammissione
ai  concorsi  per  l'Accademia  Aeronautica,  nonche'   tipologia   e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare, e l'art.  2186  che
fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  Difesa,  dello  Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, concernente "testo unico delle disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista  la  legge  12  luglio  2010,  n.   109,   concernente   le
disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze  Armate
e di Polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 -impartita dalla Direzione Generale della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109-  che  ha  modificato  le   due   direttive   tecniche
sopracitate, emesse dalla  medesima  Direzione  Generale  in  data  5
dicembre 2005; 
    Visto  il  decreto  legge  9  febbraio  2012,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013); 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015; 
    Visto il decreto ministeriale 22  giugno  2011  -registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n.  356-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Considerato  che  non  si  ritiene   opportuno   procedere   allo
scorrimento delle graduatorie  di  precedenti  analoghi  concorsi  in
quanto,  in   relazione   alle   peculiari   esigenze   operative   e
organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento  del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal  sopracitato  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione
Generale per il Personale Militare ai principi di carattere  generale
dettati dal predetto  codice  dell'amministrazione  digitale  e,  per
l'effetto, gestire le domande di partecipazione ai  concorsi  tramite
un apposito portale on-line del Ministero della Difesa; 
    Tenuto conto che, per ragioni di carattere organizzativo, per  il
solo concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al  primo  anno
di corso dell'Accademia Militare per  la  formazione  di  base  degli
Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, le domande di partecipazione non
saranno gestite tramite il predetto portale dei concorsi on-line  del
Ministero  della  Difesa,  bensi'  tramite  uno   specifico   sistema
automatizzato direttamente gestito dal Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
2012, concernente  la  nomina  dell'Ammiraglio  Ispettore  Capo  (CP)
CACIOPPO Pierluigi a Comandante Generale del Corpo delle  Capitanerie
di Porto, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Generalita' 
 
    1. Per  l'anno  accademico  2013-2014  sono  indetti  i  seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe  dei  corsi  normali  delle  Accademie  Militare,   Navale   e
Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) Esercito: 
        1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di  Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare; 
        2) concorso interno, per esami, per l'ammissione  di  Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare; 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale; 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi  alla  prima  classe  dei   corsi   regolari   dell'Accademia
Aeronautica; 
      d)  Carabinieri:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi al  primo  anno  di  corso  dell'Accademia  Militare  per  la
formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Nei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1  sono  previste
riserve di posti a favore degli Allievi delle Scuole Militari  e  del
coniuge  e  dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti   in   linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del  personale
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,  l'Amministrazione
della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che  avra'  valore  di
notifica  a  tutti  gli  effetti  per  gli  interessati,   nel   sito
www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line  del
Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3. In ogni  caso  la
stessa  Amministrazione  provvedera'   a   formalizzare   la   citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale, 4ª
Serie Speciale. 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La Direzione Generale per il Personale  Militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
internet www.persomil.difesa.it/concorsi,  nonche'  nel  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art.
3, definendone  le  modalita'.  Il  citato  avviso  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

				Art. 2. 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi,  di  entrambi  i  sessi,
fatte salve eventuali eccezioni  che  sono  indicate  nei  successivi
specifici  capi  del  titolo  II  del  presente   decreto.   Per   la
partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti devono possedere i
seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il
giorno di compimento del ventiduesimo anno  di  eta'  al  31  ottobre
2013. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti  dell'Arma
dei Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di
eta' al 31 ottobre 2013 . Il limite massimo di eta' e' elevato,  fatte
salve  eventuali  ulteriori  disposizioni  contenute  nei  successivi
specifici capi del  titolo  II,  di  un  periodo  pari  all'effettivo
servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al  concorso,  comunque
non superiore a tre anni, per coloro che prestano  o  hanno  prestato
servizio militare nelle Forze Armate. L'eventuale  periodo  trascorso
in qualita' di Allievo  delle  Scuole  Militari  non  e'  considerato
valido ai fini dell'elevazione del limite d'eta'. 
    Tale elevazione del limite di eta' non trova applicazione  per  i
concorrenti per i posti per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma
Aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  c).  Detta
elevazione, inoltre, non si  applica  al  personale  appartenente  ai
ruoli  Ispettori  e   Sovrintendenti   dell'Arma   dei   Carabinieri,
partecipante al concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d); 
      c) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2012-2013 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  o  quadriennale  integrato  dal
corso  annuale,  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi  universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modificazioni. La partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che
hanno conseguito o stanno per  conseguire  all'estero  il  titolo  di
studio    prescritto    e'    subordinata     alla     documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito  o  da  conseguire  a  quelli
sopraindicati; 
      d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale  in  servizio
permanente.  Tale  requisito  verra'  verificato  nell'ambito   degli
accertamenti psicofisici e attitudinali; 
      e) godere dei diritti civili e politici; 
      f)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
dello Stato per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      g) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere  tenuto  condotta  incensurabile  e  non  aver  tenuto
comportamenti nei confronti delle Istituzioni  democratiche  che  non
danno sicuro affidamento di  scrupolosa  fedelta'  alla  Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
      i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la  potesta',  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti psicofisici. 
    2. Per il solo concorso interno di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui  al
precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e  l),  i  concorrenti
devono essere in servizio nell'Esercito in qualita'  di  Sergente  in
servizio  permanente,  Allievo  Sergente,  Volontario   in   servizio
permanente, Volontario in Ferma Prefissata  Quadriennale,  Volontario
in Ferma Breve e Volontario in Ferma Prefissata di  un  anno,  questi
ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   delle   domande   di
partecipazione. 
    3. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i concorrenti per i posti per il ruolo  naviganti  normale,  indicati
nel successivo titolo II, capo IV, dovranno non essere stati  dimessi
ovvero espulsi per insufficiente attitudine al pilotaggio. 
    4. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i  concorrenti  dovranno  non  essere   stati   dichiarati   inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato,  negli  ultimi  cinque  anni  di
servizio,  se  personale  militare  in  servizio  permanente,  e  non
dovranno trovarsi  in  situazioni  incompatibili  con  l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale. 
    5. Per tutti i concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata  al  possesso  dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale  prescritta  dalla  normativa  in  vigore,
nonche' per esercitare l'attivita' di  volo  in  qualita'  di  piloti
militari, se concorrenti  per  il  ruolo  naviganti  normale  per  il
concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  c).  Le  modalita'  di
accertamento di detta idoneita', ferme restando  le  disposizioni  di
cui ai successivi artt. 8 e 9  del  presente  decreto,  saranno  piu'
dettagliatamente indicate nei successivi specifici  capi  del  titolo
II. 
    6.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sara' inoltre
subordinata    all'accertamento    d'ufficio,    anche     successivo
all'ammissione ai singoli Istituti di formazione,  del  possesso  dei
requisiti di moralita'  e  condotta  stabiliti  per  l'ammissione  ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita'  previste
dalla vigente normativa. 
    7. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal
precedente comma 1, lettere b) e c), dovranno essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione. Inoltre, i requisiti medesimi, a eccezione di  quelli
di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) e, per il solo concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), di quello  previsto
dal precedente comma 4, dovranno essere mantenuti sino all'ammissione
presso i singoli Istituti di formazione e per  tutta  la  durata  del
ciclo formativo. 
    8. Eccezion fatta per il concorso  interno  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a), numero 2),  l'ammissione  dei  concorrenti  gia'
alle armi  sara'  subordinata,  nei  casi  previsti  dalla  normativa
vigente,  al  nulla  osta  della   Forza   Armata/Corpo   Armato   di
appartenenza, da acquisire d'ufficio.

				Art. 3. 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle attivita' concorsuali, le procedure  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere  a),  b)  e  c)  saranno  gestite
tramite il portale dei concorsi on-line del  Ministero  della  Difesa
(nel  prosieguo  denominato  portale  dei  concorsi),   raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it, area  siti  di  interesse,
link concorsi on-line Difesa,  ovvero  attraverso  il  sito  intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare  le
domande di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere, con  le  modalita'  indicate
nel successivo art. 5 e nei successivi specifici capi del titolo  II,
le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione  Generale  per  il
Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi.  Per  quanto  concerne  il   concorso,   per   esami,   per
l'ammissione  di  Allievi  al  primo  anno  di  corso  dell'Accademia
Militare per la formazione di  base  degli  Ufficiali  dell'Arma  dei
Carabinieri, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), si  fa
rinvio alle disposizioni contenute nel successivo  specifico  capo  V
del titolo II. 
    3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita': 
      a) fornendo un indirizzo di posta elettronica,  una  utenza  di
telefonia mobile (intestata ovvero  utilizzata  dal  concorrente  -se
minorenne, deve essere intestata o utilizzata da  un  componente  del
nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale-) e gli estremi di
un documento di riconoscimento in corso di  validita'  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato; 
      b)  mediante  carta  d'identita'   elettronica   (CIE),   carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento  elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del  Presidente
della Repubblica 28 luglio  1967,  n.  851)  ai  sensi  del  comma  8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
      c) mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria  firma
digitale. 
    Le  informazioni  necessarie  a  guidare  i   concorrenti   nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali  credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla  pagina  iniziale
del portale dei concorsi.

				Art. 4. 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), i cui modelli  sono  pubblicati
nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovranno essere
compilate  esclusivamente  on-line  e  inviate,  con  esclusione   di
qualsiasi altra modalita' diversa da quella indicata  nel  successivo
comma 4,  entro  il  termine  perentorio  di  30  (trenta)  giorni  a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella   Gazzetta   Ufficiale,  4ª  Serie  Speciale.  I
candidati che sono minorenni alla data di presentazione della domanda
di partecipazione dovranno,  a  pena  di  esclusione,  allegare  alla
stessa copia per  immagine,  ovvero  in  formato  PDF,  dell'atto  di
assenso per l'arruolamento volontario di un  minore,  rispettivamente
riportato nei seguenti allegati al presente decreto: 
      a) Esercito: concorso pubblico, per esami, per l'ammissione  di
Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare (allegato A); 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia  Navale  (allegato
B); 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi  alla  prima  classe  dei   corsi   regolari   dell'Accademia
Aeronautica (allegato C). 
    Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i  genitori
o dal genitore  esercente  l'esclusiva  potesta'  sul  minore  o,  in
mancanza di essi, dal tutore. Sara',  altresi',  necessario  allegare
copia per immagine,  ovvero  in  formato  PDF,  di  un  documento  di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia   dei/l   sottoscrittori/e,
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validita'. 
    2. Per poter partecipare ai concorsi di cui al predente  art.  1,
comma 1, lettere a), b)  e  c),  i  candidati  dovranno  accedere  al
proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere  il  concorso  al
quale intendono partecipare, compilare on-line la relativa domanda di
partecipazione. 
    3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare,
esclusivamente on-line nel proprio profilo, una  bozza  della  stessa
che potra'  essere  completata  e  inviata  in  un  secondo  momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. Non sara' possibile effettuare lo  scaricamento  (download)  della
domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    I  concorrenti,   prima   dell'inoltro   di   ogni   domanda   di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in
formato PDF, di eventuali  documenti  da  allegare  alla  domanda  di
partecipazione. 
    4. Terminata la  compilazione  di  ogni  domanda,  i  concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido  come
ricevuta di presentazione della domanda,  dovra'  essere  stampato  e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di  esibirlo,
all'occorrenza,  all'atto  della  presentazione  alla   prima   prova
concorsuale. Dopo l'invio di ogni  domanda,  i  concorrenti  potranno
anche scaricare una copia della stessa. 
    Con l'invio di ogni domanda tramite il  portale  si  conclude  la
procedura di presentazione della stessa e si intenderanno acquisiti i
dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione  al  concorso  al  quale  si  intende
partecipare,  nonche'  quelli  relativi  all'eventuale  possesso  del
diritto alle riserve di posti o di titoli di preferenza. Integrazioni
o modifiche  di  quanto  dichiarato  nella  domanda  potranno  essere
inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art.
5. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di  acquisizione  delle  domande  on-line,  che   si   verifichi   in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal  caso  resta  comunque  invariata,  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione  delle  domande  di  cui  al
precedente comma 1, la data relativa al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione di cui al precedente art. 2. 
    7.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line del portale dei concorsi sia  tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8. In ogni  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti  dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso cui intendono partecipare, nonche'
tutte  le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione al concorso  stesso.  In  particolare,  essi  dovranno
dichiarare nella domanda, sotto forma di  autocertificazione,  quanto
indicato, per ciascun concorso, nei successivi artt. 21, 37, 53 e 67. 
    9. Con l'invio telematico delle domande con le modalita' indicate
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.

				Art. 5. 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Per i soli concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a), b) e c), tramite  il  proprio  profilo  nel  portale  dei
concorsi, il concorrente potra' anche accedere alla sezione  relativa
alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'aera pubblica,
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili  le  comunicazioni  di  carattere  personale  relative  a
ciascun  concorrente.  Della  presenza  di   tali   comunicazioni   i
concorrenti  riceveranno   notizia   mediate   messaggio   di   posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento,
ovvero con short message system (SMS). Le comunicazioni di  carattere
collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno
valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti  di  tutti  i
candidati. 
    Per  ragioni  organizzative,  le   comunicazioni   di   carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con  messaggio
di posta elettronica  certificata  (se  posseduta  e  dichiarata  dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi saranno
anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it  ovvero,  a  seconda
della   procedura,   nei    relativi    siti    di    Forza    Armata
(www.esercito.difesa.it;                        www.marina.difesa.it;
www.aeronautica.difesa.it). 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   dichiarazioni   rese    nella    domanda    di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni
della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta  elettronica,
dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia  fissa  e  mobile,  variazioni  relative  alla
propria posizione giudiziaria,  ecc.),  mediante  messaggi  di  posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata  -esclusivamente  se
in possesso di una casella di posta elettronica  certificata-  (PEC),
ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
      a) Esercito:  concorsi  pubblico  e  interno,  per  esami,  per
l'ammissione  di  Allievi  al  primo  anno  di  corso  dell'Accademia
Militare:  uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it  per  la  PE  ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC; 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  Allievi
alla  prima  classe  dei   corsi   normali   dell'Accademia   Navale:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE; 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi  alla  prima  classe  dei   corsi   regolari   dell'Accademia
Aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it  per  la  PE  ovvero
aeroaccademia@postacert.difesa.it per la PEC. 
    I  concorrenti  che,  successivamente  alla  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso ovvero ai concorsi d'interesse,
vengono incorporati in un  Reparto/Ente  militare  saranno  tenuti  a
comunicare, con le medesime  modalita',  il  Reparto/Ente  presso  il
quale prestano servizio e il  relativo  indirizzo.  A  tali  messaggi
dovra' comunque essere allegata copia per immagine, ovvero in formato
PDF,  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato. 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita'  circa  eventuali  possibili  disguidi  derivanti  da
errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione  dell'indirizzo
di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia  mobile
da parte dei candidati.

				Art. 6. 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Tutti i  concorsi  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1
prevedono: 
      a) prove di  efficienza  fisica,  che  potranno  essere  svolte
nell'ambito di diverse fasi concorsuali; 
      b) accertamenti psicofisici; 
      c) accertamenti attitudinali (non previsti per il  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)); 
      d) prova orale su materie indicate negli specifici concorsi; 
      e) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Inoltre: 
      a) i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere  a)
e d) prevedono anche: 
        1) una prova scritta di preselezione; 
        2) una prova scritta di composizione italiana; 
        3) un tirocinio di durata di circa trenta giorni  e  comunque
non superiore a sessanta giorni; 
      b) il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevede anche una prova scritta di selezione culturale; 
      c) il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
prevede anche: 
        1) una prova scritta di preselezione; 
        2) una prova scritta di composizione italiana; 
        3) un tirocinio psicoattitudinale e comportamentale; 
        4) una prova facoltativa di informatica; 
        5) una prova orale di lingua inglese. 
    3. Per i concorrenti che presenteranno domanda di  partecipazione
per i posti dei Corpi Sanitari nell'ambito dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), le prove di  cui  al
presente articolo non sostituiscono la prova di ammissione  ai  corsi
di laurea specialistica/magistrale in medicina  e  chirurgia  ovvero,
ove  previsto,  in  medicina  veterinaria  e  chimica  e   tecnologie
farmaceutiche, programmata annualmente dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova  di
ammissione verra' confermata per l'anno  accademico  2013-2014  anche
per gli Allievi delle Accademie Militare, Navale  e  Aeronautica,  la
procedura concorsuale potra' subire, solo per i suddetti  concorrenti
e a seconda delle indicazioni  fornite  dal  MIUR  stesso,  eventuali
integrazioni ovvero per i  medesimi  concorrenti  potrebbe  rivelarsi
necessaria l'effettuazione della predetta prova a livello  nazionale,
in modalita' indipendente dal  peculiare  reclutamento  militare.  Di
eventuali integrazioni alla procedura concorsuale  per  l'accesso  ai
predetti  corsi  di  laurea,  nel  senso   sopra   indicato,   ovvero
dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni  disposte  a  favore
degli Allievi delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica,  verra'
fornita  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie Speciale, che avra' valore di  notifica  a  tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti interessati. Il medesimo avviso
sara'  inoltre  pubblicato,  a  puro  titolo  informativo,  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,
nonche' nei relativi siti di  Forza  Armata  (www.esercito.difesa.it;
www.marina.difesa.it; www.aeronautica.difesa.it). 
    4. Alle prove e agli accertamenti di cui ai  precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
    5. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno  indicate
nei successivi specifici capi del titolo II.

				Art. 7. 
 
 
                             Commissioni 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma  1  saranno  nominate,  con  successivi  decreti,  le  seguenti
commissioni: 
      a) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
      b)  la  commissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  (non
prevista per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c)); 
    2. Inoltre: 
      a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) saranno anche nominate: 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana, per le prove orali, per la formazione delle  graduatorie  e
per l'assegnazione ai corsi; 
        2)  la  commissione  per  la  valutazione  delle   prove   di
efficienza fisica; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per la  valutazione  dei  frequentatori  al
termine del tirocinio; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b) saranno anche nominate: 
        1) la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale, per le prove  orali,  per  la  formazione  delle
graduatorie finali e per l'assegnazione ai corsi; 
        2) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c) saranno anche nominate: 
        1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 
        2) la  commissione  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        4)   la   commissione   esaminatrice   per    il    tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale,  per  la  prova  facoltativa  di
informatica, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie
generali di merito; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d) saranno anche nominate: 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie; 
        2)  la  commissione  per  la  valutazione  delle   prove   di
efficienza fisica; 
        3) la commissione per la  valutazione  dei  frequentatori  al
termine del tirocinio.

				Art. 8. 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1
i  concorrenti  saranno   sottoposti,   a   cura   delle   competenti
commissioni, ad accertamenti volti al  riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato  quale  Ufficiale  in
servizio permanente in base  alla  normativa  vigente  per  l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto. 
    2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a), numero 1) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in
possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile  e  non
inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile; 
      b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi  con  lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che  vede  di  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso  cromatico
normale. 
    3. Per il concorso interno di cui al precedente art. 1, comma  1,
lettera a), numero 2), per i soli concorrenti  collocati  in  congedo
nel  periodo  successivo  alla   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso e prima della data  di  presentazione  per
sostenere  gli  accertamenti  psicofisici  o  sprovvisti  di  profilo
sanitario,   gli   accertamenti   psicofisici   saranno   volti    al
riconoscimento  del  possesso  dell'idoneita'  al  servizio  militare
incondizionato quali Ufficiali dell'Esercito. I concorrenti  dovranno
essere, inoltre, riconosciuti  in  possesso  dei  seguenti  specifici
requisiti: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile  e  non
inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile; 
      b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi  con  lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che  vede  di  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso  cromatico
normale. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti  in  possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici: 
      a) dati  somatici-statura:  non  inferiore  a  m.  1,65  e  non
superiore a m. 1,95, se di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61  e
non superiore a m. 1,95, se di sesso femminile; 
      b) apparato visivo: 
        1) Corpo di Stato Maggiore: visus corretto 10/10  in  ciascun
occhio, dopo aver corretto  con  lenti  ben  tollerate  il  vizio  di
rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie  per  la  miopia,  2
diottrie per l'ipermetropia,  0,75  diottrie  per  l'astigmatismo  di
qualsiasi segno e asse. La  correzione  totale  non  dovra'  comunque
superare 1,75  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico  composto  e  2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.  Senso  cromatico
normale; 
        2) Corpi del Genio Navale, Sanitario Militare Marittimo,  del
Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto:  visus
corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver  corretto
con lenti ben  tollerate  il  vizio  di  rifrazione  che  non  dovra'
superare le  3  diottrie  per  la  miopia  e  l'astigmatismo  miopico
composto,  le  3  diottrie  per   l'ipermetropia   e   l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per  l'astigmatismo  miopico  e
ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente  cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o
per l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano presenti  la
fusione  e  la   visione   binoculare.   Senso   cromatico   normale.
L'accertamento dello stato refrattivo,  ove  occorra,  potra'  essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia  o  con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel  fino
alla frequenza di 4000 Hertz e una  perdita  uditiva  bilaterale  con
P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000  a  8000  Hertz  saranno  valutati  secondo  quanto
previsto dalle predette direttive tecniche della  Direzione  Generale
della Sanita' Militare; 
      d)  dentatura:  dovra'  essere  in  buone   condizioni;   sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non  contrapposti,
purche' non associati a parodontopatia giovanile e  non  tutti  dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo  e  di  un
canino; nel computo dei mancanti non dovranno  essere  conteggiati  i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno  essere  sostituiti  con
moderna protesi fissa che assicuri la  completa  funzionalita'  della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. 
    5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti  in  possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici: 
      a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale: 
        1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e
non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non  superiore
a cm. 65 e non inferiore a cm. 56; 
        2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm.
90 e non inferiore a cm. 74,5; 
      b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una  statura
non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti
normale dell'Arma Aeronautica, non superiore a m. 1,90; 
      c) per i soli concorrenti di sesso femminile: 
        1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non  superiore
a m. 1,90, se concorrenti per il ruolo  naviganti  normale  dell'Arma
Aeronautica; 
        2) avere una statura non inferiore a m. 1,61, se  concorrenti
per i ruoli non naviganti. 
    6. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
d) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti  in  possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici: 
      a) statura non inferiore a: 
        1) m. 1,70, se concorrenti di sesso maschile; 
        2) m. 1,65, se concorrenti di sesso femminile; 
      b) apparato  visivo:  acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi  di  refrazione;  campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale. Tra  gli
interventi di  chirurgia  rifrattiva  e'  ammessa  esclusivamente  la
tecnica PRK. 
    7. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,  comma  1  i
concorrenti  dovranno  produrre  la   documentazione   indicata   nei
successivi specifici capi del titolo II. 
    8. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a), numeri  1)  e  2)  saranno  giudicati  idonei  agli  accertamenti
psicofisici i concorrenti in possesso degli  specifici  requisiti  di
cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 e ai quali sia  stato
attribuito, secondo i criteri indicati nel successivo titolo II, capi
I e  II,  coefficiente  1  o  2  in  ciascuna  delle  caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato  respiratorio  (AR);
apparati vari (AV); apparato  osteo-artro-muscolare  superiore  (LS);
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo  (VS);
apparato uditivo (AU). 
    9. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso  dei  requisiti
citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato  attribuito  il
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2;  costituzione  (CO)
2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR)  2;
apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare  superiore  (LS)
2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI)  2;  per  l'apparato
visivo (VS) e l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti
indicati al precedente comma 4 del presente articolo. 
    10. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) saranno giudicati inidonei i concorrenti per  il  ruolo  naviganti
normale risultati affetti da imperfezioni e infermita' previste dalla
vigente normativa in materia di inidoneita' ai servizi di navigazione
aerea  (decreto  ministeriale  16   settembre   2003   e   successive
modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati  inidonei  i  concorrenti
per il ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica, per  il  ruolo
normale del Corpo del Genio Aeronautico, per  il  ruolo  normale  del
Corpo di Commissariato Aeronautico e per il ruolo normale  del  Corpo
Sanitario Aeronautico  ai  quali  sia  stato  attribuito  un  profilo
sanitario inferiore  al  seguente  profilo  minimo:  psiche  (PS)  1;
costituzione (CO) 2; apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato
respiratorio   (AR)   2;   apparati    vari    (AV)    2;    apparato
osteo-artro-muscolare      superiore      (LS)      2;       apparato
osteo-artro-muscolare inferiore  (LI)  2;  apparato  visivo  (VS)  2;
apparato uditivo (AU) 2. 
    11. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso  dei  requisiti
indicati al comma 6, cui sia stato  attribuito  il  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1;  costituzione  (CO)  2;  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati
vari  (AV)  2;  apparato  osteo-artro-muscolare  superiore  (LS)   2;
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS)
2; apparato uditivo (AU) 2. Per i concorrenti in  servizio  nell'Arma
dei Carabinieri, a eccezione degli Allievi Carabinieri,  la  verifica
dell'idoneita' sara'  volta  ad  accertare  l'assenza  di  infermita'
invalidanti in atto. 
    12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate
nei successivi specifici capi del titolo II.

				Art. 9. 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1
i  concorrenti  verranno  sottoposti,  a   cura   delle   commissioni
competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a  valutarne  le
qualita' attitudinali e a valutare  oggettivamente  il  possesso  dei
requisiti necessari al fine di un positivo  inserimento  nelle  Forze
Armate ovvero nell'Arma dei Carabinieri.  Tali  accertamenti  saranno
svolti secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  nei  successivi
specifici capi del titolo II.

				Art. 10. 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2, gli Enti delegati dalla Direzione Generale per  il  Personale
Militare provvederanno a chiedere alle  Amministrazioni  Pubbliche  e
agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti
risultati vincitori dei concorsi nelle domande di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  rese  dai
medesimi. In particolare, tale attivita' verra' svolta: 
      a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), dall'Accademia Navale; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), dall'Accademia Aeronautica; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  d),  dal  Centro  Nazionale  di  Selezione  e   Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto  della  dichiarazione,
il dichiarante decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  verra'
acquisito  d'ufficio.  Per  i  concorrenti  che   hanno   beneficiato
dell'elevazione del limite massimo di eta' per il  servizio  militare
prestato previsto  dal  precedente  art.  2,  comma  1,  lettera  b),
l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione  del  Reparto/Ente  di
appartenenza dal  quale  risulti  la  durata  del  servizio  militare
prestato, nonche' il nulla osta per l'arruolamento nella Forza Armata
prescelta/Arma dei Carabinieri, per gli iscritti  nelle  liste  della
leva di mare e di terra e per coloro  che  sono  in  servizio  presso
altra Forza Armata o Corpo  Armato  dello  Stato  verranno  acquisiti
d'ufficio. 
    4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi  saranno  tenuti  a  frequentare,  i  medesimi,  a  richiesta
dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: 
      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado; 
      b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2013-2014 presso
le Universita'. 
    I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far  vistare  la
loro firma apposta in calce alla predetta  dichiarazione  sostitutiva
da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore. 
    5. I vincitori di sesso femminile, ai  fini  della  verifica  dei
requisiti   previsti   per   l'ammissione    ai    corsi,    all'atto
dell'incorporamento,  dovranno   essere   sottoposti   al   test   di
gravidanza. I vincitori del concorso interno  di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto  dell'ammissione  in
Accademia, saranno sottoposti a  visita  al  fine  di  verificare  il
mantenimento dell'idoneita' al servizio militare.

				Art. 11. 
 
 
         Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
nei successivi specifici capi del titolo  II  saranno  a  carico  dei
concorrenti,     rimanendo     escluso      qualsiasi      intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    2. I concorrenti che sono militari in servizio  potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta  giorni,
nei quali dovranno essere computati i  giorni  di  svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti nei successivi specifici capi del
titolo II, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della  sede
ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro  nella
sede di servizio. In particolare detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
di norma per la preparazione della prova orale oppure  frazionata  in
due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per  la  prova
scritta. Se il concorrente non sosterra' le prove e gli  accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta',  la  licenza  straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
    3. Solo per il concorso interno di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in  servizio  fruiranno
del  certificato  di  viaggio  limitatamente  al  tempo  strettamente
necessario per il raggiungimento della sede  ove  si  svolgeranno  le
prove di cui al precedente art. 6, comma 1 e comma 2,  lettera  a)  e
per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella
licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2
non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle  prove  e
degli accertamenti previsti dallo specifico capo II  del  titolo  II,
ne'  quelli  necessari  per  il  raggiungimento  della  sede  ove  si
svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di
servizio. 
    4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruiranno  di  vitto  e  alloggio  a
carico  dell'Amministrazione  della  Difesa  durante  le   prove   di
efficienza fisica, gli  accertamenti  psicofisici,  gli  accertamenti
attitudinali, la prova scritta di  composizione  italiana,  la  prova
orale e il  tirocinio.  Gli  stessi  dovranno  attenersi  alle  norme
disciplinari e di vita interna di caserma e indossare  l'uniforme  se
militari in servizio. 
    5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
d)  tutti  i  concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo   di
effettuazione delle prove di efficienza  fisica,  degli  accertamenti
psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari
e di vita interna di caserma.  I  concorrenti  in  servizio  dovranno
indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di  presentazione
per  lo  svolgimento  delle  prove  di  efficienza  fisica  e   degli
accertamenti psicofisici. Gli stessi fruiranno del  pranzo  a  carico
dell'Amministrazione della Difesa.

				Art. 12. 
 
 
                         Vincoli di servizio 
 
    1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di  cui  al
precedente art. 1,  comma  1  saranno  ammessi  ai  corsi  presso  le
Accademie di Forza Armata acquisiranno  la  qualifica  di  Allievi  e
dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre  e  assoggettarsi
alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di  Truppa  ovvero
come Carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma  saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 
    2. I concorrenti vincitori, all'atto  dell'ammissione  ai  corsi,
qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti  a  sottoscrivere  una
dichiarazione dalla quale risulti che  sono  edotti  sull'obbligo  di
rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente,
in relazione al proprio corso di studi. Tale  obbligo  dovra'  essere
assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso. 
    3. Agli Allievi, una volta incorporati, potra' essere chiesto  di
prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini  di  un
eventuale successivo impiego presso gli Organismi di  Informazione  e
Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n.  124,  previa  verifica
del possesso dei requisiti.

				Art. 13. 
 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
    1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art.
864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma  4  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse. 
    2. Nei successivi specifici capi del titolo II sono contenute  in
merito ulteriori disposizioni di dettaglio.

				Art. 14. 
 
 
                 Trattamento economico degli Allievi 
 
    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli Allievi, nonche'
la  successiva  manutenzione  del  corredo  per  i  provenienti   dai
Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente saranno a carico
dell'Amministrazione della Difesa, fatte salve ulteriori disposizioni
specifiche. 
    2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuita',  dal
ruolo  degli  Ufficiali  in   Ferma   Prefissata,   dai   ruoli   dei
Sottufficiali, dai ruoli dei Graduati e dai  ruoli  dei  Militari  di
Truppa, in luogo delle competenze previste  al  successivo  comma  3,
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in
Accademia. Se questi sono superiori a quelli  spettanti  nella  nuova
posizione, sara' attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo
diversa previsione di legge,  con  i  futuri  incrementi  stipendiali
conseguenti a progressione di carriera o per effetto di  disposizioni
normative a carattere generale. 
    3. Agli Allievi  non  provenienti  dalle  predette  categorie  di
personale saranno corrisposte le competenze mensili  nella  misura  e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.

				Art. 15. 
 
 
                             Esclusioni 
 
    1.  L'Amministrazione  della  Difesa  potra',  con  provvedimento
motivato,  escludere  in  ogni   momento   dai   concorsi   qualsiasi
concorrente  che  non  sara'  ritenuto  in  possesso  dei   requisiti
prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza Armata, nonche'
escludere i medesimi  dalla  frequenza  dei  corsi  regolari,  se  il
difetto dei requisiti verra' accertato durante i corsi stessi.

				Art. 16. 
 
 
                               Nomine 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a), numeri 1) e 2), gli Allievi giudicati idonei al termine dei primi
due anni dei corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali,
del Corpo degli  Ingegneri,  del  Corpo  Sanitario  e  del  Corpo  di
Commissariato saranno nominati Sottotenenti  in  servizio  permanente
nel  ruolo  normale,  rispettivamente,  dell'Arma  o  del  Corpo   di
appartenenza, sempreche' assumano l'obbligo di rimanere  in  servizio
per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano  tenuti  a
frequentare corsi di studi  universitari  di  durata  quinquennale  o
sessennale. Gli Allievi nominati Sottotenenti in servizio  permanente
del  ruolo  normale  delle  Armi  Varie   saranno,   con   successiva
determinazione,  assegnati  alle  Armi   di   Fanteria,   Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni. 
    2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b), al termine del secondo anno del corso normale gli Allievi  idonei
conseguiranno la qualifica di Aspirante Guardiamarina e, superato  il
terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con
decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione  della
qualifica di Aspirante Guardiamarina. 
    3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c), al termine del secondo anno di corso agli  Allievi  idonei  sara'
conferita la qualifica di Aspirante Ufficiale e, al  superamento  del
terzo anno, la nomina a Sottotenente  in  servizio  permanente.  Tale
nomina decorrera', ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione
della qualifica di Aspirante Ufficiale. Agli Allievi giudicati idonei
al termine dei primi due anni verra' conferita la predetta  qualifica
di Aspirante Ufficiale sempreche' gli stessi  assumano  l'obbligo  di
rimanere in servizio per il periodo di cui  all'art.  724,  comma  3,
lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle
premesse. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
d) gli Allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati
Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale  dell'Arma  dei
Carabinieri, sempreche' contraggano  una  ferma  di  nove  anni,  che
assorbe quella precedentemente contratta,  ai  sensi  dell'art.  738,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  citato  nelle
premesse.

				Art. 17. 
 
 
                        Trattamento dei dati 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti
presso gli Enti delegati dalla Direzione Generale  per  il  Personale
Militare per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
presso   una   banca   dati   automatizzata   anche   successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per  le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche',  in  caso  di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato  godra'  dei  diritti  di  cui  all'art.  7  del
predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto  di  accesso  ai
dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento.  I  responsabili  del  trattamento  sono  indicati   nei
successivi specifici capi del titolo II. 
    5. I dati sensibili e giudiziari saranno,  inoltre,  trattati  ai
sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse.

				Art. 18. 
 
 
                 Rinvio alle disposizioni specifiche 
 
    1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande
di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le  modalita'
e  i  calendari  delle  prove  e  degli  accertamenti  previsti,   la
composizione delle commissioni e le  modalita'  di  formazione  delle
graduatorie di merito,  nonche'  disposizioni  di  dettaglio,  si  fa
rinvio ai successivi specifici capi del titolo II.

				Art. 19. 
 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. I posti disponibili nel  concorso  pubblico,  per  esami,  per
l'ammissione di 100 (cento) Allievi al  primo  anno  del  195°  corso
dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2013-2014
di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a),  numero  1)  sono
cosi' ripartiti: 
      a) 89 (ottantanove) per le Armi e i Corpi dell'Esercito come di
seguito specificato: 
        1) 70  (settanta)  per  il  corso  delle  Armi  di  Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie); 
        2) 7 (sette) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali; 
        3) 6 (sei) per il corso del Corpo degli Ingegneri; 
        4) 6 (sei) per il corso del Corpo di Commissariato; 
      b)  11  (undici)  per  il  Corpo  Sanitario  come  di   seguito
specificato: 
        1) 8 (otto) per il corso di medicina e chirurgia; 
        2)  1  (uno)  per  il   corso   di   chimica   e   tecnologie
farmaceutiche; 
        3) 2 (due) per il corso di medicina veterinaria. 
    2. Se nel concorso interno, per esami,  per  l'ammissione  di  23
(ventitre) Allievi  al  primo  anno  del  195°  corso  dell'Accademia
Militare dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), numero 2), uno  o  piu'  dei  posti  non  saranno  ricoperti  per
insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere
devoluti  a  quelli   previsti   dal   presente   concorso   per   il
corrispondente corso. 
    3. Se, invece, i posti di cui al precedente comma 1,  lettera  a)
non saranno ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, gli  stessi
potranno essere ricoperti dai  concorrenti  idonei  e  non  vincitori
iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente comma  1,
lettera b), sempreche' lo gradiscano -esprimendo anche la  preferenza
di assegnazione di Arma o Corpo- secondo l'ordine  della  graduatoria
medesima. 
    4. Se, nell'ambito dei posti per il Corpo  Sanitario  di  cui  al
precedente comma  1,  lettera  b),  uno  o  piu'  posti  non  saranno
ricoperti -nell'ambito dei singoli corsi- per mancanza di concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere  devoluti  come  di  seguito
specificato: 
      a) i posti per il corso di medicina e  chirurgia  eventualmente
non ricoperti saranno devoluti, con il seguente ordine di  priorita',
al: 
        1) corso di medicina veterinaria; 
        2) corso di chimica e tecnologie farmaceutiche; 
      b) il posto per il corso di chimica e tecnologie  farmaceutiche
eventualmente non ricoperto sara' devoluto, con il seguente ordine di
priorita', al: 
        1) corso di medicina e chirurgia; 
        2) corso di medicina veterinaria; 
      c) i posti per il corso di medicina  veterinaria  eventualmente
non ricoperti saranno devoluti, con il seguente ordine di  priorita',
al: 
        1) corso di medicina e chirurgia; 
        2) corso di chimica e tecnologie farmaceutiche. 
    5.  I  concorrenti   potranno   chiedere   di   partecipare,   in
alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) o
per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non e'
consentito concorrere,  neanche  presentando  distinte  domande,  per
entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e
b). 
    6. Al concorso di cui al precedente comma 1  possono  partecipare
concorrenti anche se alle armi, a  eccezione  del  personale  cui  e'
riservato il concorso interno di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a), numero 2). 
    7. I concorrenti per i  posti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) potranno indicare,  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso, soltanto l'ordine  di  preferita  assegnazione  ad  Armi  e
Corpi. Le preferenze  manifestate  dai  concorrenti  potranno  essere
modificate entro la  terza  settimana  di  frequenza  del  tirocinio,
ultima fase concorsuale, con apposita  dichiarazione.  L'assegnazione
ai corsi puo' comunque essere diversa  dalla  preferenza  espressa  e
sara' stabilita in funzione della specifica graduatoria finale, della
citata preferenza espressa e delle esigenze di Forza Armata.  In  tal
senso, ciascun candidato dovra' rilasciare apposita dichiarazione  di
accettazione del corso assegnato. I concorrenti per i posti di cui al
precedente comma 1, lettera  b),  invece,  dovranno  indicare,  nella
domanda di partecipazione, il corso per il quale intendono concorrere
(uno solo tra quelli di medicina e chirurgia,  chimica  e  tecnologie
farmaceutiche o medicina veterinaria). 
    8. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  Allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base  alle  prioritarie
esigenze della Forza Armata nel seguente modo: 
      a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e
Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di  laurea
triennale in  scienze  strategiche  e  successivamente,  in  funzione
dell'Arma o del Corpo di assegnazione, un corso di laurea  magistrale
in scienze strategiche negli indirizzi: 
        1) politico-organizzativo; 
        2) dei sistemi infrastrutturali; 
        3) delle comunicazioni; 
        4) logistico; 
        5) economico-amministrativo; 
      b) gli ammessi al corso per il Corpo degli Ingegneri seguiranno
un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale
in  ingegneria,  nei  seguenti  indirizzi   che   saranno   assegnati
all'inizio del tirocinio di cui al successivo art. 31: 
        1) 2 (due) in ingegneria elettronica; 
        2) 1 (uno) in ingegneria meccanica; 
        3) 1 (uno) in ingegneria delle telecomunicazioni; 
        4) 1 (uno) in ingegneria informatica; 
        5) 1 (uno) in ingegneria civile; 
      c) gli ammessi ai corsi per il Corpo  Sanitario  frequenteranno
corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea
magistrale  in  medicina  e  chirurgia  o  in  chimica  e  tecnologie
farmaceutiche  o  in  medicina  veterinaria,  secondo   la   seguente
ripartizione: 
        1) 8 (otto) in medicina e chirurgia; 
        2) 1 (uno) in chimica e tecnologie farmaceutiche; 
        3) 2 (due) in medicina veterinaria. 
    9.  L'Amministrazione  della  Difesa  si  riserva  di  modificare
denominazione,  durata  e  struttura  dei  corsi  universitari  sopra
indicati, se sara' necessario procedere  ai  relativi  adeguamenti  a
seguito di provvedimenti adottati in proposito  di  concerto  con  il
MIUR. 
    10. Per quanto indicato nel precedente comma 8: 
      a) i concorrenti  gia'  laureati  in  ingegneria  non  potranno
essere ammessi al corso del Corpo degli Ingegneri; 
      b) i concorrenti gia' laureati in medicina  e  chirurgia  o  in
chimica e tecnologie farmaceutiche  o  in  medicina  veterinaria  non
potranno  essere  ammessi  al  corso  del  Corpo  Sanitario  per   il
conseguimento del diploma di  laurea  gia'  posseduto,  ma  dovranno,
eventualmente,  aspirare  a  un   indirizzo   di   studi   differente
nell'ambito dei corsi di studio del Corpo Sanitario; 
      c) i concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
avranno gia' sostenuto esami  universitari  del  corso  di  studi  da
frequentare non potranno comunque farli valere. 
    11. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.  1,  comma
3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e  b)
potra' subire modificazioni, fino alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito del  concorso,  al  fine  di  soddisfare
eventuali sopravvenute esigenze  della  Forza  Armata  connesse  alla
consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.

				Art. 20. 
 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Nel concorso di cui al precedente art. 19,  sono  previste  le
seguenti riserve di posti: 
      a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari  -se  conseguono
al termine dell'anno scolastico 2012-2013  il  diploma  di  maturita'
classica, scientifica e scientifica europea,  riportano  giudizio  di
idoneita' in attitudine militare  presso  dette  Scuole  e  risultano
idonei al termine del concorso- il 30% complessivo dei posti previsti
per ciascun corso, di cui il 20% in favore dei  diplomati  presso  le
Scuole Militari dell'Esercito e il 10% in favore dei diplomati presso
le Scuole Militari della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare; 
      b) per il coniuge e i figli superstiti, ovvero per i parenti in
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa  di  servizio,  il  15%  dei
posti  previsti  per  ciascun  corso.  Il  titolo  che  consente   di
beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla  data
di scadenza per la presentazione della domanda di  partecipazione  al
concorso. 
    2. I posti riservati di cui al  precedente  comma  1  sono  cosi'
ripartiti: 
      a) nel corso delle Armi di Fanteria,  Cavalleria,  Artiglieria,
Genio, Trasmissioni: 21 (ventuno) per gli Allievi  provenienti  dalle
Scuole Militari -di cui 14  (quattordici)  per  i  provenienti  dalle
Scuole dell'Esercito e 7 (sette) per i provenienti dalle altre Scuole
Militari- e 10 (dieci) per gli aventi titolo alla riserva di  cui  al
precedente comma 1, lettera b); 
      b) nel corso dell'Arma Trasporti e Materiali: 2 (due)  per  gli
Allievi provenienti dalle Scuole Militari  -di  cui  1  (uno)  per  i
provenienti dalle Scuole Militari  dell'Esercito  e  1  (uno)  per  i
provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1  (uno)  per  gli  aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      c) nel corso del Corpo degli Ingegneri: 2 (due) per gli Allievi
provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per  i  provenienti
dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle
altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo  alla  riserva
di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      d) nel corso del  Corpo  di  Commissariato:  2  (due)  per  gli
Allievi provenienti dalle Scuole Militari  -di  cui  1  (uno)  per  i
provenienti dalle Scuole Militari  dell'Esercito  e  1  (uno)  per  i
provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1  (uno)  per  gli  aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      e) nel corso di medicina e chirurgia  del  Corpo  Sanitario:  2
(due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole  Militari  -di  cui  1
(uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno)
per i provenienti dalle altre Scuole Militari-  e  1  (uno)  per  gli
aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      f) nel corso di medicina veterinaria  del  Corpo  Sanitario:  1
(uno)   per   gli   Allievi   provenienti   dalle   Scuole   Militari
dell'Esercito. 
    3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi  e'  modificato
come previsto nei precedenti artt. 1, comma 3  e  19,  comma  11,  il
rispettivo numero dei posti riservati verra'  ricalcolato  applicando
la percentuale sopra indicata. Inoltre,  i  posti  eventualmente  non
ricoperti in una delle due predette percentuali (del 20 o del 10  %),
di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno devoluti all'altra. 
    4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  a)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      a)  concorrenti  idonei  che  sono  alle  armi  alla  data   di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  in   qualita'   di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o  di  Militari  di  Truppa  in
ferma volontaria o rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  b)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.

				Art. 21. 
 
 
         Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, i cui  modelli  sono
pubblicati nel portale dei concorsi di  cui  al  precedente  art.  3,
dovra'  essere  compilata  esclusivamente  on-line  e  inviata,   con
esclusione di qualsiasi  modalita'  diversa  da  quella  indicata  al
precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta)  giorni
a decorrere dal giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale, 4ª Serie  Speciale.  Nella
domanda  il  concorrente,  consapevole   delle   conseguenze   penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000 ,  n.  445,  dovra'
dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere  tutte
le  comunicazioni  relative  al  concorso,  completo  di  codice   di
avviamento  postale  e,  ove  possibile,  il  numero   telefonico   e
l'indirizzo di posta elettronica. Il  concorrente  dovra',  altresi',
segnalare tempestivamente, mediante messaggio  di  posta  elettronica
all'indirizzo uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it  ovvero  a  mezzo
telegramma  al  Centro  di   Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari
- viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno, ogni variazione  del  recapito
indicato   nella   domanda   che   verra'   a   verificarsi   durante
l'espletamento del concorso. Il concorrente che, successivamente alla
presentazione della domanda, viene  incorporato  in  un  Reparto/Ente
militare sara' tenuto a comunicare subito, con le  predette  medesime
modalita', il Reparto/Ente presso  il  quale  presta  servizio  e  il
relativo indirizzo. L'Amministrazione della Difesa non assume  alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso  indicato  nella  domanda  ovvero  per  eventuali
disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o forza maggiore; 
      c) i posti per i quali intende concorrere  -in  alternativa,  o
quelli di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a) o quelli  di
cui  al  precedente  art.  19,  comma  1,  lettera  b)-   utilizzando
rispettivamente i modelli di domanda disponibili nel  citato  portale
dei concorsi. Se concorre per i posti di cui al precedente  art.  19,
comma  1,  lettera  a),  dovra'  indicare   l'ordine   di   preferita
assegnazione  alle  Armi  o  Corpi  (Armi  Varie,  Arma  Trasporti  e
Materiali,  Corpo   degli   Ingegneri,   Corpo   di   Commissariato),
contrassegnando  con  numerazione  da  1  a  4  le  apposite  caselle
contenute nello specifico modello di domanda. Il  concorrente  potra'
modificare detto ordine di  preferita  assegnazione  entro  la  terza
settimana di frequenza del tirocinio. Pertanto,  istanze  prodotte  a
tal fine dal concorrente dopo  tale  periodo  non  saranno  prese  in
considerazione. Se concorre per i posti di cui al precedente art. 19,
comma 1, lettera b), dovra'  indicare,  nello  specifico  modello  di
domanda disponibile nel citato portale dei concorsi, solo uno dei tre
corsi di studio previsti (medicina e chirurgia, chimica e  tecnologie
farmaceutiche, medicina veterinaria); 
      d) la lingua straniera nella quale intende sostenere  la  prova
orale facoltativa (una sola a scelta tra la francese,  l'inglese,  la
spagnola e la tedesca); 
      e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,  dovra'  indicare,   in   apposita   dichiarazione   da
consegnare all'atto della  presentazione  per  lo  svolgimento  della
prima prova concorsuale, la seconda cittadinanza e in quale Stato  e'
soggetto agli obblighi militari; 
      f) il proprio stato civile; 
      g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto; 
      h) di non  essere  stato  condannato,  anche  con  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa
o con decreto penale di condanna ovvero non essere in  atto  imputato
in procedimenti penali per  delitti  non  colposi  e  di  non  essere
sottoposto a misure di prevenzione, e che  non  risultano  a  proprio
carico precedenti penali iscrivibili  nel  casellario  giudiziale  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002, n. 313. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare, con
le medesime modalita' di cui alla precedente  lettera  b),  qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di  cui  sopra.  La  dichiarazione
resa nella domanda dovra'  comunque  essere  reiterata  con  apposita
dichiarazione  sostitutiva,  da   sottoscrivere,   ai   sensi   delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, all'inizio del tirocinio; 
      i) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver  tenuto
comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che  non
diano sicuro affidamento di  scrupolosa  fedelta'  alla  Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
      l) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione di proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; 
      m) il titolo di studio posseduto o  che  potra'  conseguire  al
termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente  che  all'atto
della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il  titolo
di studio prescritto sara' ammesso con riserva al  concorso  e  avra'
l'obbligo di comunicarne, con  le  medesime  modalita'  di  cui  alla
precedente lettera b), l'avvenuto conseguimento con il relativo voto.
Il  mancato  conseguimento  del   titolo   di   studio   determinera'
l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo
di studio all'estero  dovra'  documentarne  l'equipollenza  a  quello
prescritto per la partecipazione al concorso; 
      n) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli  artt.
645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili
a   consentire   all'Amministrazione   Militare   di   esperire   con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di  partecipazione.  Il  concorrente  che
dichiara, inoltre, il possesso del titolo di  preferenza  concernente
il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di  un
anno, nell'Amministrazione della Difesa dovra'  consegnare,  all'atto
della  presentazione  alla  prova  scritta   di   preselezione,   una
dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato.
La mancata presentazione nei termini e con le modalita'  predette  di
tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza; 
      p) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al  corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio  o
in congedo),  ai  sensi  della  normativa  vigente,  con  conseguente
perdita del grado rivestito; 
      q) di essere a conoscenza che, se sara' ammesso alla  frequenza
dei corsi, dovra' sottoscrivere una ferma volontaria di anni tre; 
      r) di essere a conoscenza che  dovra'  sostenere  le  prove/gli
accertamenti nelle sedi previste dal bando; 
      s) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      t)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  e   al
trattamento  dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento   del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      u)  il  Centro  Documentale  dell'Esercito  o  il  Dipartimento
Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o il Reparto Territoriale del
Personale del Comando  Scuole/3^  Regione  Aerea  ovvero  il  Reparto
Personale del Comando della  1^  Regione  Aerea  dell'Aeronautica  di
iscrizione; 
      v) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare  in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio,  il  proprio
grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso saranno  inviate  all'indirizzo
di posta elettronica ovvero al recapito indicato nella domanda di cui
alla precedente lettera b), che potrebbe non  coincidere  con  quello
del  Comando  di  appartenenza.  In  tal  caso  l'interessato  dovra'
comunque tenerne  informato  detto  Comando.  Se  gia'  collocato  in
congedo, invece, dovra' indicare le date di  inizio  e  di  fine  del
servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. 
    2. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'Esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    3. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  presente   articolo,   il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

				Art. 22. 
 
 
                          Fasi del concorso 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 19, comma 1  prevede  le
fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera
a).

				Art. 23. 
 
 
                    Prova scritta di preselezione 
 
    1.  Tutti  i  concorrenti  saranno  sottoposti  -con  riserva  di
accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per   la
partecipazione al concorso dal presente decreto- alla  prova  scritta
di preselezione consistente in  un  questionario  di  100  quesiti  a
risposta multipla (predeterminata o libera), che avra' luogo, a  cura
della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera  a),
numero 1), presso il Centro di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito - viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio non prima delle
0930  dell'orario  ufficiale,  presumibilmente  secondo  il  seguente
calendario: 
      a) 4 marzo 2013: concorrenti  il  cui  cognome  inizi  con  una
lettera compresa tra FUZ e MEL; 
      b) 5 marzo 2013: concorrenti  il  cui  cognome  inizi  con  una
lettera compresa tra MEM e RIY; 
      c) 6 marzo 2013: concorrenti  il  cui  cognome  inizi  con  una
lettera compresa tra RIZ e Z; 
      d) 7 marzo 2013: concorrenti  il  cui  cognome  inizi  con  una
lettera compresa tra ABA e CIR; 
      e) 8 marzo 2013: concorrenti  il  cui  cognome  inizi  con  una
lettera compresa tra CIS e FUY. 
    I  concorrenti  nel  cui   cognome   compaia   l'apostrofo,   per
individuare il gruppo di  appartenenza,  devono  leggere  il  proprio
cognome senza l'apostrofo. I concorrenti frequentatori  delle  Scuole
Militari si dovranno presentare nelle date e  con  le  modalita'  che
saranno indicate direttamente dal Centro di Selezione e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito  al  Comando  della  Scuola  di  appartenenza
stessa. 
    2. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
della prova saranno rese note, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal  18  febbraio  2013,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso  sara',  inoltre,
consultabile      nei       siti       www.esercito.difesa.it       e
www.persomil.difesa.it. 
    3. La prova, la cui durata sara' definita  dalla  commissione  di
cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a),  numero  1)  e  verra'
comunicata ai concorrenti il giorno di effettuazione della stessa, si
svolgera' con le modalita' e sui programmi di cui all'allegato D. Nei
trenta giorni antecedenti  lo  svolgimento  della  prova  scritta  di
preselezione, nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del
portale dei concorsi, nonche' nei siti web  www.persomil.difesa.it  e
www.esercito.difesa.it, sara' resa disponibile la  banca  dati  dalla
quale saranno tratti i quesiti sui quali vertera' la predetta prova. 
    4. I concorrenti ai quali non e'  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  attendere  alcuna
comunicazione, per sostenere la prova scritta di preselezione  un'ora
prima dell'inizio della prova stessa, nel giorno e nella sede di  cui
ai precedenti commi 1 e 2, muniti di un documento di  riconoscimento,
provvisto di fotografia  e  in  corso  di  validita',  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza,  il
messaggio di  avvenuta  acquisizione  della  domanda,  rilasciato  al
concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del
presente decreto, ovvero copia della stessa. 
    5. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,  comma  5.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  tranne   che   per   concomitante
svolgimento  di  prove  nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti
dall'Amministrazione  della  Difesa  ai  quali  i  concorrenti  hanno
chiesto di partecipare. A  tal  fine  gli  interessati  dovranno  far
pervenire al predetto Centro di Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, tramite messaggio di posta elettronica  (PE)  o  posta
elettronica       certificata       (PEC)       agli        indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it                          ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it, entro il giorno  antecedente  a
quello di prevista presentazione, un'istanza  di  nuova  convocazione
con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato  PDF,  di  un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione  dello
Stato e  della  documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che
potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento
della prova  stessa,  avverra'  mediante  avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,
per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di  posta   elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    6. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt.
13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487  e  quelle  indicate  nell'allegato  D,  che  costituisce   parte
integrante del presente decreto. 
    7. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta di preselezione (determinati  con  le  modalita'  di  cui  al
citato allegato D), la commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera a), numero  1)  provvedera'  a  formare  quattro  distinte
graduatorie -una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),
una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b),  numero  1),
una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2)  e
una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b),  numero  3)-
al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le
prove successive, nei limiti numerici di cui al successivo  art.  24.
Il punteggio conseguito in detta prova non sara' utile ai fini  della
formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 27, 28, 31  e
32. 
    8. Coloro che  non  riceveranno  alcuna  comunicazione  entro  il
ventesimo giorno dalla data di svolgimento  della  prova  scritta  di
preselezione  dovranno  ritenere  di  non  essere  stati  ammessi   a
sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi  dal
concorso. Essi potranno chiedere notizie circa  l'esito  della  prova
scritta di preselezione, dopo la data suindicata, al Ministero  della
Difesa - Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  -  Sezione
Relazioni con il Pubblico - viale  dell'Esercito  186  -  00143  Roma
(tel. 06/517051012), ovvero consultare l'area privata  della  sezione
comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,  nonche'   i   siti   web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. 
    9.  Per  motivi  di  economicita'  e  di  speditezza  dell'azione
amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o  piu'
degli ordini di studi previsti  sara'  ritenuto  compatibile  con  le
esigenze di selezione, la prova scritta  di  preselezione  non  avra'
luogo.

				Art. 24. 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Saranno  ammessi  alle  prove  di  efficienza  fisica  secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 23, comma 7: 
      a) i primi 712 (settecentododici) concorrenti, per  i  posti  a
concorso per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per  il
Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato; 
      b) i primi 64 (sessantaquattro)  concorrenti,  per  i  posti  a
concorso per il Corpo Sanitario - corso di medicina e chirurgia; 
      c) i primi 8 (otto) concorrenti, per i posti a concorso per  il
Corpo Sanitario - corso di chimica e tecnologie farmaceutiche; 
      d) i primi 16 (sedici) concorrenti, per i posti a concorso  per
il Corpo Sanitario - corso di medicina veterinaria. 
    Saranno inoltre ammessi i  concorrenti  che  hanno  riportato  lo
stesso punteggio  del  concorrente  classificatosi  all'ultimo  posto
utile nelle graduatorie di merito. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
      a) presentarsi indossando la tenuta ginnica; 
      b) produrre i documenti indicati nel successivo art. 29,  comma
1. La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica di tipo B in corso di validita'  e  del  test  di
gravidanza per i  concorrenti  di  sesso  femminile  determinera'  la
mancata ammissione a sostenere le prove  e  quindi  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno,  contestualmente
agli accertamenti psicofisici e  a  quelli  attitudinali  di  cui  ai
successivi  artt.  25  e  26,  presso  il  Centro  di   Selezione   e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito,  presumibilmente  dall'ultima
decade  di  marzo  2013  alla  seconda  decade  di  aprile  2013.  La
convocazione a dette prove e accertamenti  avverra'  mediante  avviso
inserito nell'area privata della sezione  comunicazioni  del  portale
dei concorsi ovvero, per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di
posta  elettronica  certificata  (se  posseduta  e   dichiarata   dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le  modalita'
indicate  nell'allegato  E  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto. Il mancato superamento  anche  di  uno  solo  degli
esercizi obbligatori indicati determinera' il giudizio di inidoneita'
da parte della commissione di cui al  precedente  art.  7,  comma  2,
lettera  a),  numero  2)  e  quindi  l'esclusione  dal  concorso.  Il
superamento di tutti gli esercizi  obbligatori  ed  eventualmente  di
quelli facoltativi determinera' il giudizio di idoneita'  alle  prove
di efficienza fisica, con attribuzione di  un  punteggio  secondo  le
modalita' indicate nell'allegato E al presente  decreto,  fino  a  un
massimo di 6 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa  le
modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti  che  dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi  di  esiti
di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi. 
    5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) verifichera'  la  validita'  del  certificato  di  idoneita'
sportiva agonistica di tipo B e del  referto  attestante  l'esito  di
test di gravidanza prodotti dai concorrenti -in quanto necessari  per
l'espletamento delle prove di efficienza fisica in  piena  sicurezza-
redigendo per ciascuno apposito verbale; 
      b)  sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e
facoltativi -dopo averli resi edotti delle  modalita'  di  esecuzione
degli  stessi-  secondo  quanto  previsto  nei  commi  precedenti   e
redigera' il relativo verbale; 
      c) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi
obbligatori e uno o entrambi gli esercizi  facoltativi  il  punteggio
corrispondente indicato  nel  gia'  citato  allegato  E  al  presente
decreto. Tale punteggio sara' comunicato seduta stante ai concorrenti
e contribuira' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi
artt. 27, 28, 31 e 32. 
    6. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove  di  efficienza  fisica,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui  al  precedente
art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che  per
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della  Difesa  ai  quali  i  concorrenti
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire, al predetto Centro di Selezione e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, tramite messaggio di posta elettronica  (PE)  o  posta
elettronica       certificata       (PEC)       agli        indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it                          ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it,     un'istanza     di     nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato
PDF,  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra'  mediante  avviso
inserito nell'area privata della sezione  comunicazioni  del  portale
dei concorsi ovvero, per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di
posta  elettronica  certificata  (se  posseduta  e   dichiarata   dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o telegramma.

				Art. 25. 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I concorrenti idonei al  termine  delle  prove  di  efficienza
fisica, secondo quanto  indicato  nel  precedente  art.  24,  saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma  1,  lettera  a),  ad   accertamenti   psicofisici   volti   al
riconoscimento del possesso dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio
militare incondizionato quali Ufficiali dell'Esercito. I  concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso  degli  specifici  requisiti
fisici di cui al precedente art. 8, comma 2. 
    2. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma  1,  prima
di eseguire la visita medica  generale,  la  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera a) verifichera'  la  validita'  e
controllera' i documenti sanitari di cui al successivo art. 29, comma
1 (a esclusione di quelli di cui al  precedente  art.  24,  comma  5,
lettera a)) presentati da ciascun concorrente che, in seguito, dovra'
essere  sottoposto  ai  seguenti  accertamenti  specialistici  e   di
laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) transaminasemia (GOT e GPT); 
        5) bilirubinemia totale e frazionata; 
        6) VES; 
        7) trigliceridemia; 
        8) colesterolemia; 
        9) gamma GT; 
      g) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma  GT,  GOT,  GPT  e  MCV).  In  caso  di  sospetta
positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data -in analogia
a quanto previsto dal successivo comma 8- per consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente) che il concorrente  medesimo  avra'
cura di  effettuare,  in  proprio,  presso  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente  maggiorenne  da  sottoporre  a
detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione  di  consenso
all'effettuazione dell'esame stesso,  secondo  il  modello  riportato
nell'allegato  F  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. Il  concorrente  che  e'  ancora  minorenne  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psicofisici, invece,  avra'  cura  di
portare  al  seguito  la  dichiarazione  di  consenso   compilata   e
sottoscritta in conformita' al citato  allegato  F,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, per l'eventuale  effettuazione
del predetto esame radiografico. La mancata  presentazione  di  detta
dichiarazione  determinera'   l'impossibilita'   di   sottoporre   il
concorrente minorenne agli esami radiologici. 
    4. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle  caratteristiche
somato-funzionali possedute nonche' degli specifici requisiti  fisici
indicati  nel  precedente  art.  8,  comma  2,  lettere  a)   e   b).
L'accertamento  dell'idoneita'  verra'  eseguito  in  ragione   delle
condizioni del soggetto al momento della  visita  e,  seduta  stante,
verra' comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a)   idoneo   all'ammissione   all'Accademia   Militare,    con
indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 5; 
      b)  inidoneo   all'ammissione   all'Accademia   Militare,   con
indicazione particolareggiata del motivo. 
    5. Saranno giudicati  idonei  i  concorrenti  in  possesso  degli
specifici requisiti di cui al precedente art. 8, comma 2, lettere  a)
e b) e ai quali siano stati attribuiti, secondo i criteri di  cui  al
precedente  comma   4,   i   coefficienti   indicati   per   ciascuna
caratteristica somato-funzionale al medesimo art. 8, comma 8. 
    6. Ai concorrenti giudicati idonei, la commissione attribuira' un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   A   ogni
coefficiente   2   di   ciascuna   delle   predette   caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a  0  (zero).  A
ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un  punteggio
pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo  conseguibile  al  termine
degli accertamenti psicofisici sara' di punti 4,5. 
    7. Saranno giudicati inidonei  i  concorrenti  non  risultati  in
possesso degli specifici requisiti fisici di cui al  precedente  art.
8, comma 2 e/o affetti da: 
      a) imperfezioni e infermita' previste dalla  vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti  direttive
per delineare il profilo  sanitario  stabiliscono  l'attribuzione  di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali; 
      c)  disturbi   della   parola   anche   se   in   forma   lieve
(dislalia-disartria); 
      d) positivita' agli accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool, per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      e)  esiti  di  cheratotomia  radiale;  esiti  di  laser-terapia
correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti
lesioni corneali; 
      f) imperfezioni o infermita' che,  seppur  non  indicate  nelle
lettere precedenti, sono comunque incompatibili con la frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  Ufficiale  in  servizio
permanente. 
    La commissione giudichera' altresi'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi: 
      -  visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme  (per  il  personale
femminile anche nella  versione  con  gonna  e  scarpe  a  decolte'),
compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); 
      -  posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, all'atto
degli   accertamenti   psicofisici,   saranno   riconosciuti    dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)  affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione  entro
i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti  nelle  cause  di
esclusione di cui al precedente comma 7, la commissione rinviera'  il
giudizio,   fissando   il   termine   entro   il   quale   sottoporli
all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita'
psicofisica.  Detti  concorrenti  saranno  ammessi  con   riserva   a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 26. 
    9. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
successivo art. 29, comma 1, primo alinea la commissione  non  potra'
in  nessun  caso  procedere  agli  accertamenti  previsti  e   dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,  comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui  stato  di  gravidanza
sia stato accertato anche con  le  modalita'  previste  nel  presente
articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 31, comma  1.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo  impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera a) ne dara' notizia alla citata  Direzione  Generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il  concorrente  dal  concorso
per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando. 
    10. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    11. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia,  inviare
al  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale   dell'Esercito
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla  data  degli
accertamenti psicofisici (tramite messaggio di posta elettronica (PE)
o   posta    elettronica    certificata    (PEC)    agli    indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it                          ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it),  specifica  istanza,  con,  in
allegato, copie per immagine, ovvero in formato  PDF,  di  un  valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e
di  idonea  documentazione  specialistica  rilasciata  da   struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio Sanitario Nazionale,  relativamente  alle  cause  che  hanno
determinato  il  giudizio  di  inidoneita'.  Non  saranno  prese   in
considerazione istanze prive della prevista documentazione o  inviate
oltre i termini perentori sopra indicati.  In  caso  di  accoglimento
dell'istanza, il concorrente ricevera', dal  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, apposita comunicazione mediante
avviso inserito nell'area privata  della  sezione  comunicazioni  del
portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica  certificata  (se  posseduta  e  dichiarata  dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o a mezzo e-mail  (se  e'  stato  indicato  il  relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. In  caso  di
mancato accoglimento dell'istanza, invece, il  concorrente  ricevera'
comunicazione  -con  le  medesime  modalita-  che  il   giudizio   di
inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici  deve
intendersi confermato. 
    12. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti  di
cui al precedente comma 11 -in  caso  di  accoglimento  dell'istanza-
sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art.  7,  comma
2,  lettera  a),  numero  3)   a   seguito   di   valutazione   della
documentazione prodotta a corredo dell'istanza o solo se  lo  ritiene
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 
    13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui  al  precedente
art. 7, comma  2,  lettera  a),  numero  3)  e'  definitivo  e  sara'
comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per
i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a  definire
il profilo sanitario di cui al precedente comma 5 e ad attribuire  il
relativo punteggio con le modalita' previste dal precedente comma  6.
I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito  della  valutazione
sanitaria  o  degli  ulteriori  accertamenti  psicofisici   disposti,
nonche' quelli che abbiano rinunciato ai  medesimi,  saranno  esclusi
dal concorso.

				Art. 26. 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al  termine  degli  accertamenti  psicofisici,  i  concorrenti
giudicati idonei saranno sottoposti, presso  il  predetto  Centro  di
Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 7,  comma  1,  lettera  b),  ad
accertamenti attitudinali, secondo le  direttive  tecniche  impartite
dallo  Stato  Maggiore   dell'Esercito,   finalizzati   a   valutarne
oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali  (batteria
testologica, questionario informativo, intervista di  selezione),  il
possesso  dei  requisiti  indispensabili  ai  fini  di  un   proficuo
inserimento nella Forza Armata quale Ufficiale del ruolo normale. 
    2.  Agli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo   saranno
sottoposti, con riserva, anche i concorrenti  di  cui  al  precedente
art. 25, comma 8. 
    3.   I   concorrenti   giudicati   inidonei   agli   accertamenti
psicofisici,  altresi',  saranno  sottoposti,   con   riserva,   agli
accertamenti di cui al presente  articolo  solo  se  esprimeranno  la
volonta' di  avvalersi  della  facolta'  di  essere  sottoposti  agli
ulteriori accertamenti psicofisici. Allo scopo, dovranno compilare un
apposito  modulo,  reso  disponibile  dal  Centro  di   Selezione   e
Reclutamento dell'Esercito, che, comunque, non sostituisce  l'istanza
di cui al medesimo art. 25, comma 11. 
    4. Al termine degli  accertamenti  attitudinali,  la  commissione
esprimera', nei riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio  di
idoneita', senza attribuzione di alcun punteggio, o  di  inidoneita',
che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti  di
cui ai precedenti commi 2 e 3 -ammessi a sostenere  con  riserva  gli
accertamenti di cui al presente articolo- se giudicati  inidonei  non
saranno piu' sottoposti agli  accertamenti  psicofisici  ovvero  agli
ulteriori accertamenti psicofisici previsti dal precedente  art.  25,
commi 8 e 11 ai fini della verifica dell'idoneita' psicofisica. 
    6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle  prove
di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici e  attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
Militare.

				Art. 27. 
 
 
               Prova scritta di composizione italiana 
 
    1.  I  concorrenti  risultati  idonei  al  termine   delle   fasi
concorsuali di  cui  ai  precedenti  artt.  24,  25  e  26,  ai  fini
dell'ammissione alla prova scritta di composizione italiana,  saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera a), numero 1), in quattro distinte graduatorie -una per  i
posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), una per i posti di cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1), una per i posti  di  cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e una per i posti di  cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 3). 
    2.  Tali  graduatorie  saranno  formate  secondo   il   punteggio
risultante dalla somma dei punti  riportati  da  ciascun  concorrente
nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psicofisici. 
    3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle  graduatorie
di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla  predetta  prova
scritta di composizione italiana, che avra' luogo il 30 aprile  2013,
con inizio non prima delle 0900, presso  il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito: 
      a) i primi 356 (trecentocinquantasei) concorrenti aspiranti  ai
corsi per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il  Corpo
degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato,  di  cui  almeno  71
(settantuno)  Allievi  delle  Scuole   Militari   dell'Esercito,   36
(trentasei) Allievi provenienti dalle  altre  Scuole  Militari  e  53
(cinquantatre) aventi titolo alla riserva di cui al  precedente  art.
20, comma 1, lettera b); 
      b) i primi 32 (trentadue) concorrenti  aspiranti  al  corso  di
medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario, di cui  almeno  6  (sei)
Allievi  delle  Scuole  Militari  dell'Esercito,  3   (tre)   Allievi
provenienti dalle altre Scuole Militari e 5  (cinque)  aventi  titolo
alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b); 
      c) i primi  4  (quattro)  concorrenti  aspiranti  al  corso  di
chimica e tecnologie farmaceutiche per il  Corpo  Sanitario,  di  cui
almeno 1 (uno) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito e 1  (uno)
avente titolo alla riserva di cui al precedente  art.  20,  comma  1,
lettera b); 
      d) i primi 8 (otto) concorrenti aspiranti al corso di  medicina
veterinaria per il Corpo Sanitario, di cui  almeno  2  (due)  Allievi
delle Scuole Militari  dell'Esercito,  1  (uno)  Allievo  proveniente
dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla  riserva  di
cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b). 
    4. Nelle graduatorie di  cui  al  precedente  comma  1,  i  posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti  riservatari  idonei,  di
cui al precedente comma 3, saranno devoluti con  i  criteri  indicati
all'art. 20 del presente decreto. 
    5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e  4,  a
parita' di merito avranno precedenza i concorrenti  in  possesso  dei
titoli di preferenza indicati all'art. 5 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e  all'art.  650  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    6. La  prova  scritta  di  composizione  italiana,  della  durata
massima di sei ore, consistera'  nello  svolgimento  di  un  tema  su
argomenti  di  cultura  generale,  corrispondenti   alle   discipline
impartite secondo i programmi degli Istituti di istruzione secondaria
di secondo  grado.  La  prova  tendera'  a  verificare  il  grado  di
padronanza nella lingua italiana del concorrente, la  sua  cultura  e
maturita' di giudizio,  l'attitudine  al  ragionamento  nell'aderenza
alla traccia, la capacita'  di  esprimere  le  sue  idee  in  maniera
semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi.  La  prova
si svolgera' con le modalita' riportate nel gia' citato allegato D al
presente decreto. 
    7. Eventuali modificazioni della data di svolgimento della  prova
saranno rese note a partire  dal  15  aprile  2013,  mediante  avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei concorsi. Tale  avviso  sara',  inoltre,  consultabile  nei  siti
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Detto  avviso  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    8. I concorrenti  ammessi  alla  prova  scritta  di  composizione
italiana,  senza  attendere  alcuna  convocazione,  sono   tenuti   a
presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima  di
quella di inizio della prova, muniti di penna a  sfera  a  inchiostro
indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sara'  consentita
soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi  a
disposizione dalla commissione esaminatrice. Per quanto  concerne  le
modalita' di svolgimento della prova, saranno  osservate,  in  quanto
applicabili, le disposizioni degli  artt.13  e  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    9. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,  comma  5.  Non
saranno previste riconvocazioni. 
    10. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai  fini  della  formazione
delle graduatorie di cui ai successivi artt.28, 31 e 32. I  candidati
che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso. 
    11. L'esito della prova scritta di composizione italiana, la data
e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la
prova orale di matematica e la  prova  orale  facoltativa  di  lingua
straniera, di cui al successivo art. 28, saranno resi noti a  partire
dal 10 giugno 2013, mediante avviso -che avra' valore di  notifica  a
tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti-  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,
per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di  posta   elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione),  con  lettera  raccomandata  o  telegramma.  Tale
avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e
www.persomil.difesa.it. I concorrenti,  altresi',  potranno  chiedere
notizie circa l'esito  della  prova,  dopo  la  data  suindicata,  al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma (tel. 06/517051012).

				Art. 28. 
 
 
Prova orale  di  matematica  e  prova  orale  facoltativa  di  lingua
                              straniera 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova  scritta
di composizione  italiana  di  cui  al  precedente  art.  27  saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera a), numero 1), in quattro distinte graduatorie -una per  i
posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), una per i posti di cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1), una per i posti  di  cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e una per i posti di  cui
all'art. 19,  comma  1,  lettera  b),  numero  3)-  formate  ai  fini
dell'ammissione alla prova orale del concorso. Per  i  posti  per  il
Corpo Sanitario, i concorrenti, per essere  iscritti  nelle  predette
rispettive graduatorie,  dovranno  aver  superato  anche  l'eventuale
prova di ammissione ai corsi di  laurea  specialistica/magistrale  in
medicina  e  chirurgia,  in  medicina  veterinaria  e  in  chimica  e
tecnologie  farmaceutiche,  programmata  annualmente  dal   Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR), di  cui  al
precedente art. 6, comma 3. 
    2.  Tali  graduatorie  saranno  formate  secondo   il   punteggio
risultante dalla somma dei punti  riportati  da  ciascun  concorrente
nelle prove di efficienza fisica, negli  accertamenti  psicofisici  e
nella prova scritta di composizione italiana. 
    3. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti,  all'atto  della
formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al
presente articolo, dovranno risultare  idonei  nelle  prove  e  negli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a),  b)  e
c). 
    4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle  graduatorie
di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che
avra' luogo -presumibilmente nella seconda meta' del mese  di  giugno
2013 e nel mese di luglio 2013-  presso  il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito: 
      a) i primi 267 (duecentosessantasette) concorrenti aspiranti ai
corsi per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il  Corpo
degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato,  di  cui  almeno  53
(cinquantatre)  Allievi  delle  Scuole  Militari  dell'Esercito,   27
(ventisette) Allievi provenienti dalle altre  Scuole  Militari  e  40
(quaranta) aventi titolo alla riserva di cui al precedente  art.  20,
comma 1, lettera b); 
      b) i primi 24 (ventiquattro) concorrenti aspiranti al corso  di
medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario, di cui almeno 5 (cinque)
Allievi  delle  Scuole  Militari  dell'Esercito,  2   (due)   Allievi
provenienti dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro)  aventi  titolo
alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b); 
      c) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso di chimica  e
tecnologie farmaceutiche per il Corpo  Sanitario,  di  cui  almeno  1
(uno) Allievo delle Scuole Militari dell'Esercito; 
      d) i primi 6 (sei) concorrenti aspiranti al corso  di  medicina
veterinaria per il Corpo Sanitario, di cui  almeno  1  (uno)  Allievi
delle Scuole Militari  dell'Esercito,  1  (uno)  Allievo  proveniente
dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla  riserva  di
cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b). 
    5. Nelle graduatorie di  cui  al  precedente  comma  1,  i  posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei di cui
al precedente  comma  4  saranno  devoluti  con  i  criteri  indicati
all'art. 20 del presente decreto. 
    6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e  5,  a
parita' di merito avranno precedenza i concorrenti  in  possesso  dei
titoli di preferenza indicati all'art. 5 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e  all'art.  650  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    7. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti  di  cui
al programma  riportato  nel  gia'  citato  allegato  D  al  presente
decreto. 
    8. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che  hanno  rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste
riconvocazioni, tranne che  per  concomitante  svolgimento  di  prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto  di  partecipare.  A  tal
fine gli interessati dovranno far pervenire  al  predetto  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito,  tramite  messaggio
di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)  agli
indirizzi        uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it         ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it, entro il giorno  antecedente  a
quello di prevista presentazione, un'istanza  di  nuova  convocazione
con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato  PDF,  di  un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione  dello
Stato e  della  documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che
potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento
della prova  stessa,  avverra'  mediante  avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,
per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di  posta   elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno  riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai  fini  della  formazione
delle graduatorie di cui ai successivi artt. 31 e 32. 
    10. La prova orale facoltativa di lingua straniera,  solo  per  i
concorrenti  che  hanno  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda   di
partecipazione al concorso, sara' svolta con  le  modalita'  indicate
nel gia' citato allegato D al presente decreto. I concorrenti che non
intenderanno  sostenere  piu'   detta   prova   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla. 
    11. Ai concorrenti che supereranno  la  prova  orale  facoltativa
sara'   assegnata   una   votazione   in   trentesimi,   alla   quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  delle
graduatorie di cui ai successivi artt. 31 e 32: 
      a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0; 
      b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1; 
      c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2; 
      d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3; 
      e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.

				Art. 29. 
 
 
                              Documenti 
 
    1. I concorrenti  convocati  presso  il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici e  a
quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno  produrre
i seguenti documenti in originale o in copia conforme: 
      a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione  medico-sportiva  italiana  o   a   strutture   sanitarie
pubbliche o private accreditate che  esercitano  in  tali  ambiti  in
qualita'  di  medici  specializzati  in  medicina  dello  sport.   Il
documento dovra' avere una data di rilascio  non  antecedente  al  1°
novembre 2012 o dovra' essere valido almeno fino al 31 ottobre  2013.
La  mancata   presentazione   di   detto   certificato   determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso; 
      b) referto rilasciato  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale attestante l'effettuazione, da non piu' di tre  mesi  dalla
data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti  HBs,
anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione  di  detto  certificato
determinera' l'esclusione dal concorso; 
      c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei  mesi
precedenti la data  di  presentazione.  Se  privi  di  tale  referto,
dichiarazione di consenso  all'eventuale  effettuazione  degli  esami
radiologici di cui al precedente art. 25, comma 3, lettera h); 
      d) certificato conforme all'allegato G, che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesta  lo  stato  di
buona  salute,  la  presenza/assenza  di   pregresse   manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato  dovra'  avere
una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto  a  quella  di
presentazione.  La  mancata  presentazione   di   detto   certificato
determinera' l'esclusione dal concorso; 
      e)  copia  delle  cartelle  cliniche   relative   a   eventuali
interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie; 
      f) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi
precedenti la visita  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi  per  HIV.  La  mancata  presentazione  di  detto   referto
determinera' l'esclusione dal concorso; 
      g)  referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  un  mese
antecedente la visita da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope:   amfetamine,   cocaina,
oppiacei e cannabinoidi. La mancata presentazione  di  detto  referto
determinera' l'esclusione dal concorso. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: 
      - referto, rilasciato  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale, attestante l'esito di test di gravidanza mediante  analisi
su sangue  o  urine  effettuato  entro  i  cinque  giorni  lavorativi
precedenti la data di  presentazione  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per  la  finalita'
indicata nel precedente art. 25, comma 9. La mancata presentazione di
detto certificato determinera' l'esclusione dal concorso; 
      - referto, in originale  o  in  copia  conforme,  di  ecografia
pelvica  eseguita,  presso  struttura   sanitaria   pubblica,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
entro i tre mesi precedenti la data degli  accertamenti  psicofisici.
La mancata presentazione di detto referto  determinera'  l'esclusione
dal concorso. 
    La  commissione   per   gli   accertamenti   psicofisici   dovra'
controllare la validita'  della  predetta  certificazione  sanitaria.
Resta a cura della commissione per le prove di efficienza  fisica  il
controllo relativo alla validita' del  certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica di tipo B e del  referto  del  test  di
gravidanza, necessari per lo svolgimento delle  prove  di  efficienza
fisica in piena sicurezza. 
    2. All'atto della presentazione  all'Accademia  Militare  per  il
tirocinio, i concorrenti dovranno consegnare: 
      a) fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5),
con scritto in basso a tergo, in forma autografa leggibile,  cognome,
nome e data di nascita. Nessuna autenticazione  deve  essere  apposta
sulla fotografia; 
      b)  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni   effettuate,
rilasciato -entro trenta giorni dalla data di inizio  del  tirocinio-
da strutture sanitarie pubbliche  (scheda  o  libretto  sanitario  se
militari). 
    3. I medesimi  concorrenti  dovranno  inoltre  sottoscrivere,  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n.  445,  apposita  dichiarazione  sostitutiva  che
confermi, integri o modifichi  quanto  dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 
    4. I concorrenti risultati vincitori del concorso,  entro  trenta
giorni dalla data  di  ammissione  ai  corsi,  dovranno  produrre  il
referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura  sanitaria
pubblica,   concernente   il   dosaggio   enzimatico   del   glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 
    5. All'atto  dell'ammissione  alla  frequenza  dei  corsi  presso
l'Accademia  Militare,  i  concorrenti  gia'  alle  armi   e   quelli
richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di  appartenenza,
con  la  conseguente  perdita  del  grado  rivestito,  a  cura  della
Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa
citata nel precedente  art.  13,  comma  1.  La  cancellazione  avra'
effetto dalla data di ammissione in  qualita'  di  Allievo  ai  corsi
regolari dell'Accademia Militare. A tal  fine,  l'Accademia  Militare
fornira' alle competenti Divisioni della Direzione  Generale  per  il
Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia'  alle
armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli Allievi
provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali  e  dai  Volontari  in
servizio permanente, se non conseguono la nomina  a  Sottotenente  in
servizio permanente, saranno reintegrati,  a  domanda,  nel  grado  e
reinseriti nel ruolo di provenienza; il tempo trascorso in  Accademia
sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli Allievi provenienti dai
Volontari  in  ferma/rafferma  in  servizio,  se  non  conseguono  la
predetta  nomina,  saranno  reintegrati,   a   domanda,   nel   grado
precedentemente rivestito e saranno  restituiti  ai  Reparti/Enti  di
appartenenza  per  il  completamento  degli  obblighi  di   servizio,
computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in  qualita'  di
Allievo. 
    6. Gli Allievi, ai fini dell'iscrizione al corso  di  laurea  che
sono tenuti a frequentare, a  richiesta  del  Comando  dell'Accademia
Militare, dovranno sottoscrivere una  dichiarazione  sostitutiva,  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  il  possesso  del  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione presso
le  Universita'  per  l'anno  accademico  2013-2014.  I   concorrenti
frequentatori delle Scuole Militari dovranno  inoltre  dichiarare  di
aver frequentato il corso di studi e di  aver  conseguito  il  titolo
prescritto presso la  Scuola  di  provenienza  al  termine  dell'anno
scolastico  2012-2013.  I  concorrenti  che  sono  ancora   minorenni
all'atto della richiesta da parte dell'Accademia Militare, dopo  aver
sottoscritto la predetta dichiarazione  sostitutiva,  dovranno  farla
vistare  da  entrambi  i  genitori  o  dal  genitore   che   esercita
legittimamente l'esclusiva potesta'  o,  in  mancanza  di  essi,  dal
tutore.

				Art. 30. 
 
 
                   Composizione delle commissioni 
 
    1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di  cui
al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera  a).  Tutto  il  personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di  cui  ai  successivi
commi del presente articolo apparterra' all'Esercito. 
    2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
a), numero 1) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale Generale in servizio, presidente; 
      b) un Ufficiale superiore in servizio, membro; 
      c) un Ufficiale in  servizio,  membro  aggiunto  per  la  prova
scritta di preselezione; 
      d) due docenti di lingua italiana, membri aggiunti per le prove
scritte di preselezione e di composizione italiana; 
      e) due docenti di matematica,  membri  aggiunti  per  la  prova
scritta di preselezione e per la prova orale; 
      f) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
scritta di preselezione e per la prova orale  facoltativa  di  lingua
straniera; 
      g) un Ufficiale in servizio permanente, di grado non  inferiore
a Capitano, o un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa,
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto  di
voto. 
    3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
a), numero 2) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori in servizio  permanente,  istruttori
militari di educazione fisica, membri; 
      c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico. 
    4. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,  lettera
a) sara' composta da: 
      a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente; 
      b) tre  Ufficiali  superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 
    5. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera
a), numero 3) sara' composta da: 
      a)  un  Brigadier  Generale  medico  in  servizio   permanente,
presidente; 
      b) due  Ufficiali  superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione  per
gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4. 
    6. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,  lettera
b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi Varie, presidente; 
      b)  un  Ufficiale  perito  selettore  attitudinale  ovvero   un
Ufficiale psicologo, membro; 
      c) un Ufficiale psicologo del Corpo Sanitario, membro; 
      d) un Ufficiale di grado non inferiore a  Tenente  in  servizio
permanente, segretario senza diritto di voto. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario  dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche'  di  psicologi  civili  convenzionati
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 
    7. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera
a), numero 4) sara' composta in via prioritaria da: 
      a) Comandante dell'Accademia Militare, presidente; 
      b) Comandante del Reggimento Allievi, membro; 
      c) Comandante di Battaglione, membro; 
      d) Comandante di Compagnia, membro; 
      e) Comandante di Plotone, membro e segretario. 
    In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi  degli
artt. 51 e 52 del codice di procedura civile,  i  predetti  Ufficiali
saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare.

				Art. 31. 
 
 
                              Tirocinio 
 
    1. I concorrenti idonei al termine della prova orale  di  cui  al
precedente art. 28, ai  fini  dell'ammissione  al  tirocinio  che  si
svolgera', presumibilmente,  nel  mese  di  settembre  2013,  saranno
iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al  precedente
art.  7,  comma  2,  lettera  a),  numero  1),  in  quattro  distinte
graduatorie -una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),
una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b),  numero  1),
una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2)  e
una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b),  numero  3).
Dette graduatorie saranno formate  secondo  il  punteggio  risultante
dalla somma dei punti riportati nella prova scritta  di  composizione
italiana, nella prova orale di matematica e dell'eventuale  punteggio
incrementale conseguito  nelle  prove  di  efficienza  fisica,  negli
accertamenti psicofisici e nella prova orale  facoltativa  di  lingua
straniera. 
    2. Fermo restando quanto  previsto  dal  successivo  comma  3,  a
parita' di punteggio complessivo  si  applicheranno,  ai  fini  della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in  materia  di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di  cui  all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
l'art.  650  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66.  La
convocazione al tirocinio avverra' mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero,
per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di  posta   elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Dei concorrenti idonei iscritti nelle  graduatorie  di  merito
saranno convocati al tirocinio: 
      a) i primi 134 (centotrentaquattro)  concorrenti  aspiranti  ai
corsi per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti  e  Materiali,  per  il
Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui  almeno
27 (ventisette)  Allievi  delle  Scuole  Militari  dell'Esercito,  13
(tredici) Allievi delle altre Scuole Militari  e  20  (venti)  aventi
titolo alla riserva di cui al precedente art. 20,  comma  1,  lettera
b); 
      b) i primi  12  (dodici)  concorrenti  aspiranti  al  corso  di
medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario, di cui  almeno  2  (due)
Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 1  (uno)  Allievo  delle
altre Scuole Militari e 2 (due) aventi titolo alla riserva di cui  al
precedente art. 20, comma 1, lettera b); 
      c) i primi 2 (due) concorrenti aspiranti al corso di chimica  e
tecnologie farmaceutiche per il Corpo  Sanitario,  di  cui  almeno  1
(uno) Allievo delle Scuole Militari dell'Esercito; 
      d) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso  di  medicina
veterinaria per il Corpo Sanitario, di cui  almeno  1  (uno)  Allievo
delle Scuole Militari dell'Esercito. 
    4. I posti eventualmente  non  ricoperti  da  riservatari  idonei
nella misura  prevista  dal  precedente  comma  3  saranno  devoluti,
secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1,  con
i criteri indicati nell'art. 20 del presente decreto. 
    5. Su indicazione dello Stato  Maggiore  dell'Esercito  potranno,
inoltre, essere ammessi  al  tirocinio  concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma  1,  in  numero
pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza
di idonei da ammettere al tirocinio nel concorso interno  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2). 
    6. Successivamente,  potra'  essere  convocato  al  tirocinio  un
numero di concorrenti pari a quello  degli  assenti  all'appello  del
primo giorno -che saranno considerati  rinunciatari  ed  esclusi  dal
concorso- e degli eventuali rinunciatari nei primi  sette  giorni  di
frequenza, secondo l'ordine delle graduatorie, con i criteri del gia'
citato art. 20. Tuttavia, potra' essere autorizzato  il  differimento
della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se  la
mancata presentazione sara'  dovuta  a  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di  partecipare.  A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di
posta elettronica (PE) o posta elettronica  certificata  (PEC)  -agli
indirizzi        uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it         ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it- con,  in  allegato,  copia  per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello  Stato)  apposita  istanza  al
predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 
    7.  Durante  il  tirocinio  i  frequentatori   saranno   valutati
nell'attitudine ad  affrontare  le  attivita'  scolastiche  (IAAS)  e
sottoposti a ulteriori prove e accertamenti nelle seguenti aree: 
a) capacita' e resistenza fisica: 
    1) corsa piana di m. 1500; 
    2) flessioni addominali; 
    3) piegamenti sulle braccia; 
    4) salto su telo tondo da m. 4; 
b) rilevamento comportamentale: 
    1) aspetto esteriore; 
    2) correttezza formale e disinvoltura; 
    3) rispetto dei vincoli e delle risorse; 
c) rendimento nelle istruzioni pratiche: 
    1) addestramento individuale al combattimento; 
    2) lezione di tiro con arma individuale; 
    3) istruzione formale. 
    8. Nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi. 
    9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio, tutti i
concorrenti che hanno chiesto di partecipare per i posti  di  cui  al
precedente art.  19,  comma  1,  lettera  a)  dovranno  confermare  o
potranno  modificare,  con  apposita   dichiarazione,   l'ordine   di
preferita assegnazione gia' indicato nella domanda di  partecipazione
al concorso. 
    10. I concorrenti di sesso femminile  ammessi  al  tirocinio,  ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno essere sottoposti al test  di  gravidanza  mediante  analisi
sulle  urine  e,  se  ammessi   alla   frequenza   del   195°   corso
dell'Accademia Militare,  dovranno  essere  nuovamente  sottoposti  a
detto test. In caso di  positivita',  saranno  rinviati  d'ufficio  e
ammessi al  corso  successivo,  subordinatamente  alla  verifica  del
mantenimento dei requisiti necessari  per  l'ammissione,  di  cui  al
precedente art. 2, comma 7. 
    11. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora per taluni
concorrenti  insorgano  dubbi  sulla  persistenza   della   idoneita'
psicofisica    precedentemente    riconosciuta,    sara'     facolta'
dell'Accademia   Militare   inviare   i   medesimi   all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare  che
non si siano aggravate  preesistenti  imperfezioni  o  siano  insorti
fatti morbosi  nuovi  tali  da  determinare  nei  loro  confronti  un
provvedimento  medico-legale  di  inidoneita'  alla   frequenza   del
tirocinio. 
    12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno: 
      a) in qualita' di Militari di Truppa, se, trovandosi in congedo
illimitato, non rivestono il grado di Ufficiale o Sottufficiale; 
      b) con il grado gia' rivestito, se  Ufficiali  o  Sottufficiali
gia' collocati in congedo. Per tali  concorrenti  si  provvedera'  al
richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio; 
      c) con il grado rivestito, se militari in servizio. 
    13. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi  dei
Reparti/Enti  di  appartenenza,  nella  posizione  di   comandati   o
aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 
    14. Gli Ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei Marescialli e  i
Volontari in ferma, durante il tirocinio, continueranno  a  percepire
dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 
    15. Durante il tirocinio i concorrenti  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari di vita interna  dell'Istituto  previste  per  gli
Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e  alloggio
e verra', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da  restituire
in  caso  di  mancata  ammissione  ai  corsi  regolari.   Non   sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione  contestuale  ad  altri
concorsi. 
    16.  Saranno  senz'altro  esclusi   dal   concorso   e   rinviati
dall'Accademia i frequentatori che: 
      a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      b) matureranno  assenze  prolungate,  anche  non  continuative,
complessivamente superiori alla  meta'  della  durata  del  tirocinio
stesso. Saranno  considerate  assenze,  senza  eccezione  alcuna,  le
giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto-  non  ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I  candidati  convocati
in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi  del  precedente
comma 6 dovranno, comunque, risultare presenti  per  la  meta'  della
durata dell'intero tirocinio; 
      c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione  da
parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 4), della prescritta idoneita' psicofisica; 
      d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare  il  giudizio  di
cui al successivo comma 19. 
    17.  Saranno  parimenti   esclusi   dal   concorso   e   rinviati
dall'Istituto  i  frequentatori  del  tirocinio  per  i  quali  sara'
accertata  presso  una  struttura  sanitaria   militare   l'eventuale
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool,  per
l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    18. Il  tirocinio  avra'  una  durata  di  circa  trenta  giorni,
comunque  non  superiore  a  sessanta,  durante  i  quali   tutti   i
frequentatori  saranno  ulteriormente  selezionati  sulla  base   del
rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. 
    19. Il tirocinio si intendera' superato soltanto dai  concorrenti
che al termine dello stesso  conseguiranno  un  punteggio  di  almeno
18/30 nel  rendimento  globale  (calcolato  secondo  quanto  disposto
nell'allegato H al presente decreto); essi saranno  giudicati  idonei
dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera  a),
numero 4), la quale attribuira' un voto nel  rendimento  globale  che
non potra' essere superiore a 30 (trenta) e sara' utile ai fini della
formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi. 
    20. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il  giudizio
di  inidoneita',  da  considerare  definitivo,  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    21. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera
a), numero 4), nell'eventualita' in cui si verifichi quanto  previsto
dai precedenti artt. 1, comma 3 e 19, comma 11, provvedera',  per  il
tramite del Comando dell'Accademia Militare, a chiedere  agli  idonei
ma non risultati vincitori per il Corpo Sanitario (nel rispetto della
priorita'  data  dal  punteggio   conseguito   nelle   tre   distinte
graduatorie) di esprimere il proprio eventuale gradimento al transito
nelle Armi o nei Corpi dell'Esercito. Se gli  stessi  acconsentiranno
al transito,  nella  propria  dichiarazione  di  gradimento  dovranno
esprimere anche le preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo.

				Art. 32. 
 
 
             Graduatorie finali e assegnazione ai corsi 
 
    1. I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del  tirocinio
saranno iscritti, dalla commissione di  cui  al  precedente  art.  7,
comma 2, lettera a),  numero  1),  nelle  rispettive  graduatorie  di
ammissione al 195° corso. Dette graduatorie saranno  formate  secondo
il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati  nella  prova
scritta di composizione italiana, nella prova  orale  di  matematica,
nel tirocinio  e  dell'eventuale  punteggio  incrementale  conseguito
nelle prove di efficienza fisica, negli  accertamenti  psicofisici  e
nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Contestualmente, per i posti di cui  al  precedente  art.  19,
comma 1, lettera a), la medesima commissione provvedera' ad assegnare
i concorrenti ai corsi e ai relativi  indirizzi  di  studio,  laddove
previsti, fino a copertura dei posti a  concorso,  sulla  base  delle
indicazioni fornite dallo Stato Maggiore  dell'Esercito,  secondo  le
esigenze della Forza Armata, sulla base della posizione  occupata  da
ciascuno nella rispettiva graduatoria e, ove  possibile,  dell'ordine
di preferita assegnazione espresso nuovamente  durante  la  frequenza
del tirocinio. Detti concorrenti saranno cosi' assegnati: 
      a) 70 (settanta), di cui almeno  14  (quattordici)  provenienti
dalle Scuole Militari  dell'Esercito,  7  (sette)  provenienti  dalle
altre Scuole Militari e 10 (dieci) aventi titolo alla riserva di  cui
al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso  delle  Armi  di
Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni; 
      b) 7 (sette), di cui almeno 1 (uno)  proveniente  dalle  Scuole
Militari  dell'Esercito,  1  (uno)  proveniente  dalle  altre  Scuole
Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di  cui  al  precedente
art. 20,  comma  1,  lettera  b),  al  corso  dell'Arma  Trasporti  e
Materiali; 
      c) 6 (sei), di cui almeno  1  (uno)  proveniente  dalle  Scuole
Militari  dell'Esercito,  1  (uno)  proveniente  dalle  altre  Scuole
Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di  cui  al  precedente
art. 20, comma 1, lettera b), al corso del Corpo degli Ingegneri; 
      d) 6 (sei), di cui almeno  1  (uno)  proveniente  dalle  Scuole
Militari  dell'Esercito,  1  (uno)  proveniente  dalle  altre  Scuole
Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di  cui  al  precedente
art. 20, comma 1, lettera b), al corso del Corpo di Commissariato. 
    3. Per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b),
la  medesima  commissione  provvedera'  a   redigere   tre   distinte
graduatorie, secondo quanto indicato al precedente comma 1.  Verranno
dichiarati vincitori i seguenti concorrenti: 
      a) 8 (otto), di cui almeno 1  (uno)  proveniente  dalle  Scuole
Militari  dell'Esercito,  1  (uno)  proveniente  dalle  altre  Scuole
Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di  cui  al  precedente
art. 20, comma 1, lettera b), al corso di medicina  e  chirurgia  del
Corpo Sanitario; 
      b) 1 (uno) al corso di chimica e tecnologie  farmaceutiche  del
Corpo Sanitario; 
      c) 2 (due), di cui almeno  1  (uno)  proveniente  dalle  Scuole
Militari dell'Esercito, al corso di medicina  veterinaria  del  Corpo
Sanitario. 
    4. Il concorrente che non accetta  l'assegnazione  definitiva  al
corso  di  laurea  o  all'indirizzo  di  studio   sara'   considerato
rinunciatario. A parita' di merito si applicheranno,  ai  fini  della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in  materia  di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di  cui  all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    5. Le graduatorie generali di merito, formate  dalla  commissione
esaminatrice e trasmesse alla Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare, saranno approvate con decreto dirigenziale.  Detto  decreto
sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa  e
della pubblicazione verra' data notizia  mediante  avviso  pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica.  Esso  sara'   inoltre
pubblicato, a  puro  titolo  informativo,  nell'area  pubblica  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti  web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.  A  conclusione  del
tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione
di detto decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale
Militare,  per  esigenze  di  contenimento  della  spesa  pubblica  e
semplificazione dell'azione  amministrativa,  potra'  autorizzare  la
permanenza presso  l'Istituto  dei  concorrenti  risultati  vincitori
secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla commissione  di  cui
al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1  e  l'avvio  alla
frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. 
    6. Saranno dichiarati vincitori del  concorso,  secondo  l'ordine
della  rispettiva  graduatoria  di  merito   -sempreche'   non   sono
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai  precedenti  artt.  1,
comma 3 e 19, comma 11- e ammessi alla frequenza dei corsi  regolari,
che avranno inizio presumibilmente  nella  prima  decade  di  ottobre
2013, i concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a copertura
dei posti di cui al precedente art. 19, eventualmente incrementati in
misura pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti  in
uno o piu' dei corsi nel concorso interno di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera a), numero 2). Si  terra'  comunque  conto  della
riserva di posti prevista dall'art. 20d el presente decreto a  favore
delle   categorie   riservatarie    ricalcolata,    se    necessario,
sull'eventuale piu' elevato numero di posti da  ricoprire  a  seguito
della devoluzione di cui al precedente art. 19, comma 2. 
    7.  Se  taluno  dei  posti  riservati  non  sara'  ricoperto  per
insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni
di cui al precedente art. 20, commi 3, 4 e 5. 
    8.  Fermo  restando  il  numero  complessivo  degli  Allievi   da
ammettere al 195° corso a mente dell'art. 19, comma  1  del  presente
decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente
comma 6 del presente articolo, i posti  eventualmente  non  ricoperti
per rinunce in uno o piu' dei corsi di cui  al  citato  art.  19  del
presente decreto potranno  essere  ricoperti  con  altri  concorrenti
idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 
    9. Se, nell'ambito dei posti per il Corpo  Sanitario  di  cui  al
precedente art. 19, comma 1, lettera b), uno o piu' posti non saranno
ricoperti per  mancanza  di  concorrenti  idonei,  i  posti  medesimi
potranno essere devoluti con le  modalita'  specificate  al  medesimo
art. 19, comma 4. 
    10.  L'assegnazione  di  cui  ai  precedenti  commi  2  e  3   e'
definitiva. Inoltre, se in fase di assegnazione ai corsi per i  posti
di cui al precedente art. 19, comma 1,  lettera  a)  non  vi  saranno
concorrenti idonei sufficienti per la copertura dei posti a concorso,
gli stessi potranno essere ricoperti dai  concorrenti  idonei  e  non
vincitori iscritti nelle graduatorie per i posti di cui al precedente
art. 19, comma 1, lettera b), sempreche' lo gradiscano, nel  rispetto
della priorita' data dal  punteggio  conseguito  nelle  tre  distinte
graduatorie. Successivamente potra' essere  convocato  un  numero  di
concorrenti idonei pari a quello  di  coloro  che  rinunceranno,  per
qualsiasi motivo, durante i primi quindici giorni di corso.

				Art. 33. 
 
 
                         Disposizioni varie 
 
    1. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti a  una  ferma
liberamente contratta, l'ammissione  al  corso  e'  subordinata  alla
concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale  per  il
Personale Militare che, allo scopo, chiedera'  il  prescritto  parere
alla Forza Armata di appartenenza.  I  concorrenti,  compresi  quelli
delle   Scuole   Militari,   dovranno   contrarre,   all'atto   della
presentazione in Accademia  per  compiere  il  tirocinio,  una  ferma
volontaria di mesi due quali Militari di Truppa, dalla quale  saranno
prosciolti  se  rinunceranno  successivamente  al  tirocinio   o   lo
supereranno o ne saranno esclusi -per qualsiasi causa,  ivi  comprese
quelle di forza maggiore- o non saranno comunque ammessi ai corsi. 
    2.  I  concorrenti  che   sono   Ufficiali   di   complemento   o
Sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il  grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in  Accademia  per
la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente  la  data  di
ammissione ai corsi in qualita' di Allievi. Essi saranno  ricollocati
in  congedo  se  interromperanno,  per  rinuncia,  la  frequenza  del
tirocinio o non lo supereranno o  non  saranno  comunque  ammessi  ai
corsi regolari. 
    3. I concorrenti che, all'atto della presentazione  in  Accademia
per  la  frequenza  del  tirocinio,  sono  gia'  alle  armi   saranno
collocati, per la durata del tirocinio stesso  e  sino  all'eventuale
ammissione  ai  corsi  regolari,  nella  posizione  di  comandati   o
aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli  Enti  di
provenienza  se  interromperanno,  per  rinuncia,  la  frequenza  del
tirocinio o non lo supereranno o  non  saranno  comunque  ammessi  ai
corsi. 
    4. I militari alle armi il cui collocamento in  congedo  viene  a
cadere durante la  frequenza  del  tirocinio  saranno  trattenuti  in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione  in  Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 
    5.  Gli  ammessi  all'Accademia,  compresi  quelli  delle  Scuole
Militari, acquisiranno la qualifica di Allievi, dovranno contrarre la
ferma volontaria di cui al precedente art. 12,  comma  1  e  dovranno
assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come  Militari  di
Truppa.  Coloro  che  non   sottoscriveranno   tale   ferma   saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 
    6.  Tutti  gli  Allievi,  all'atto  della  ammissione  ai  corsi,
qualunque sia la loro provenienza, dovranno inoltre sottoscrivere  la
dichiarazione di cui al precedente art. 12, comma 2. 
    7. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle armi dovranno: 
      a) segnalare al Centro di Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari,
gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o
che vi abbia rinunciato; 
      b) partecipare le eventuali comunicazioni relative al  concorso
che dovessero pervenire e consentire agli stessi di partecipare  alle
prove concorsuali, rilasciando loro i  previsti  documenti  necessari
per regolarizzare la  posizione  amministrativa  e  consentendo  agli
stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante; 
      c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti  o  del
Comando dell'Accademia Militare, la copia  conforme  dello  stato  di
servizio o del foglio  matricolare  e  tutti  i  documenti  personali
aggiornati   di   ogni   variazione,   compresa    quella    relativa
all'ammissione all'Accademia  Militare,  senza  alcuna  soluzione  di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico. 
    8. I Comandi delle Scuole Militari dovranno: 
      a)  partecipare  ai  rispettivi  Allievi  le  comunicazioni  di
presentazione alla prova scritta di preselezione; 
      b) inviare entro il 26 luglio 2013 al  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito,  Reparto  Concorsi  Accademia
Militare e Scuole Militari,  e  al  Comando  dell'Accademia  Militare
l'elenco nominativo di tutti gli Allievi che hanno  superato  l'esame
di maturita' con il relativo voto  e  i  verbali  di  valutazione  in
attitudine militare espressa dall'apposita commissione come  previsto
dall'art. 20, comma 1 del presente decreto,  nonche'  l'elenco  degli
Allievi non promossi all'esame di maturita'.

				Art. 34. 
 
 
              Disposizioni per il trattamento dei dati 
 
    1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i
responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso,
sono, ognuno per le parti di competenza: 
      a)  il  Comandante  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 30.

				Art. 35. 
 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. I posti disponibili  nel  concorso  interno,  per  esami,  per
l'ammissione di 23 (ventitre) Allievi al primo anno  del  195°  corso
dell'Accademia   Militare   dell'Esercito   per   l'anno   accademico
2013-2014, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  a),  numero
2) sono cosi' ripartiti: 
      a) 21 (ventuno) per le Armi e i  Corpi  dell'Esercito  come  di
seguito specificato: 
        1) 17 (diciassette) per il  corso  delle  Armi  di  Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie); 
        2) 2 (due) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali; 
        3) 1 (uno) per il corso del Corpo degli Ingegneri; 
        4) 1 (uno) per il corso del Corpo di Commissariato; 
      b) 2 (due) per il corso del Corpo Sanitario. 
    2. Il concorso di cui al  precedente  comma  1  e'  riservato  al
personale militare in servizio di cui al precedente art. 2, comma 2. 
    3. I militari a cui e' riservato il concorso potranno chiedere di
partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma
1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera
b). Pertanto,  non  e'  consentito  concorrere,  neanche  presentando
distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato
comma 1, lettere a) e b). 
    4.   I   concorrenti   potranno   indicare   nella   domanda   di
partecipazione soltanto l'ordine di preferita assegnazione ad Armi  e
Corpi. Dette preferenze manifestate dai concorrenti  potranno  essere
modificate entro la terza settimana di ammissione in  Accademia,  con
apposita dichiarazione. Peraltro,  l'assegnazione  ai  corsi  e  agli
indirizzi di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato
nel successivo art. 48, comma 4,  all'atto  del  completamento  delle
attivita' di ammissione alla frequenza del primo anno del 195° corso.
L'assegnazione  ai  corsi  potra'  comunque  essere   diversa   dalla
preferenza espressa e sara' stabilita  in  funzione  della  specifica
graduatoria finale, della preferenza espressa  e  delle  esigenze  di
Forza Armata. In  tal  senso,  ciascun  candidato  dovra'  rilasciare
apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato. 
    5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  Allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base  alle  prioritarie
esigenze della Forza Armata nel seguente modo: 
      a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e
Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di  laurea
triennale in  scienze  strategiche  e  successivamente,  in  funzione
dell'Arma o del Corpo, un  corso  di  laurea  magistrale  in  scienze
strategiche negli indirizzi: 
        1) politico-organizzativo; 
        2) dei sistemi infrastrutturali; 
        3) delle comunicazioni; 
        4) logistico; 
        5) economico-amministrativo; 
      b) l'ammesso al corso per il Corpo degli Ingegneri seguira'  un
corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in
ingegneria meccanica; 
      c) gli ammessi al corso per il  Corpo  Sanitario  dell'Esercito
frequenteranno  un  corso  di  studi  universitari   finalizzati   al
conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia. 
    6.  L'Amministrazione  della  Difesa  si  riserva  di  modificare
denominazione,  durata  e  struttura  dei  corsi  universitari  sopra
indicati, se sara' necessario procedere  ai  relativi  adeguamenti  a
seguito di provvedimenti adottati in proposito  di  concerto  con  il
MIUR. 
    7. Per quanto indicato nel precedente comma 5: 
      a) i concorrenti  gia'  laureati  in  ingegneria  non  potranno
essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri; 
      b) i concorrenti gia' laureati  in  medicina  e  chirurgia  non
potranno essere ammessi al corso del Corpo Sanitario; 
      c) i concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari  del  corso  di  studi  da
frequentare non potranno comunque farli valere. 
    8. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma  3,
il numero dei posti di cui al precedente comma 1,  lettere  a)  e  b)
potra' subire modificazioni, fino alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito del  concorso,  al  fine  di  soddisfare
eventuali sopravvenute esigenze  della  Forza  Armata  connesse  alla
consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.

				Art. 36. 
 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Nel concorso di cui al precedente  art.  35  e'  prevista  una
riserva di posti pari al 15% di quelli a concorso,  da  destinare  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado qualora unici superstiti del personale  delle  Forze
Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle  Forze  di  Polizia,
deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che  consente
di beneficiare di tale riserva di posti deve  essere  posseduto  alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. 
    2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono 3 (tre)  e
sono  destinati  al  corso  delle  Armi  di   Fanteria,   Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni. 
    3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi  e'  modificato
come previsto nei precedenti art. 1,  comma  3  e  35,  comma  8  del
presente decreto, il rispettivo numero  dei  posti  riservati  verra'
ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata. 
    4.  I   posti   riservati   eventualmente   non   ricoperti   per
insufficienza di concorrenti  riservatari  idonei  saranno  devoluti,
nell'ordine della  graduatoria  di  merito,  agli  altri  concorrenti
idonei.

				Art. 37. 
 
 
         Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, i cui  modelli  sono
pubblicati nel portale dei concorsi di  cui  al  precedente  art.  3,
dovra'  essere  compilata  esclusivamente  on-line  e  inviata,   con
esclusione di qualsiasi  modalita'  diversa  da  quella  indicata  al
precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta)  giorni
a decorrere dal giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale, 4ª Serie  Speciale.  Nella
domanda  il  concorrente,  consapevole   delle   conseguenze   penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000 ,  n.  445,  dovra'
dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere  tutte
le  comunicazioni  relative  al  concorso,  completo  di  codice   di
avviamento  postale  e,  ove  possibile,  il  numero   telefonico   e
l'indirizzo di posta elettronica, nonche' il Reparto/Ente  presso  il
quale presta servizio. Il  concorrente  dovra',  altresi',  segnalare
tempestivamente,   mediante   messaggio    di    posta    elettronica
all'indirizzo uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it  ovvero  a  mezzo
telegramma  al  Centro  di   Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari
- viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno, ogni variazione  del  recapito
indicato   nella   domanda   che   verra'   a   verificarsi   durante
l'espletamento del concorso, nonche', in caso  di  trasferimento,  il
Reparto/Ente militare al quale e'  stato  assegnato.  Il  concorrente
che,  successivamente  alla  presentazione   della   domanda,   viene
congedato sara' tenuto a comunicarlo subito, con le predette medesime
modalita'.  L'Amministrazione  della   Difesa   non   assume   alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso  indicato  nella  domanda  ovvero  per  eventuali
disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o forza maggiore; 
      c) i posti per i quali intende concorrere  -in  alternativa,  o
quelli di cui al precedente art. 35, comma 1, lettera a) o quelli  di
cui  al  precedente  art.  35,  comma  1,  lettera  b)-   utilizzando
rispettivamente i modelli di domanda disponibili nel  citato  portale
dei concorsi. Se concorre per i posti di cui al precedente  art.  35,
comma  1,  lettera  a),  dovra'  indicare   l'ordine   di   preferita
assegnazione  alle  Armi  o  Corpi  (Armi  Varie,  Arma  Trasporti  e
Materiali,  Corpo   degli   Ingegneri,   Corpo   di   Commissariato),
contrassegnando  con  numerazione  da  1  a  4  le  apposite  caselle
contenute nello specifico modello di domanda. Il  concorrente  potra'
modificare detto ordine di  preferita  assegnazione  entro  la  terza
settimana di frequenza del tirocinio. Pertanto,  istanze  prodotte  a
tal fine dal concorrente dopo  tale  periodo  non  saranno  prese  in
considerazione; 
      d) la lingua straniera nella quale intende sostenere  la  prova
orale facoltativa (una sola a scelta tra la francese,  l'inglese,  la
spagnola e la tedesca); 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) il proprio stato civile; 
      g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto; 
      h) di non  essere  stato  condannato,  anche  con  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa
o con decreto penale di condanna ovvero non essere in  atto  imputato
in procedimenti penali per  delitti  non  colposi  e  di  non  essere
sottoposto a misure di prevenzione, e che  non  risultano  a  proprio
carico precedenti penali iscrivibili  nel  casellario  giudiziale  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002, n. 313. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare, con
le medesime modalita' di cui alla precedente  lettera  b),  qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di  cui  sopra.  La  dichiarazione
resa nella domanda dovra'  comunque  essere  reiterata  con  apposita
dichiarazione  sostitutiva,  da   sottoscrivere,   ai   sensi   delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, all'inizio del tirocinio; 
      i) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver  tenuto
comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che  non
diano sicuro affidamento di  scrupolosa  fedelta'  alla  Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
      l) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione di proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; 
      m) il titolo di studio posseduto o  che  potra'  conseguire  al
termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente  che  all'atto
della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il  titolo
di studio prescritto sara' ammesso con riserva al  concorso  e  avra'
l'obbligo di comunicarne, con  le  medesime  modalita'  di  cui  alla
precedente lettera b), l'avvenuto conseguimento con il relativo voto.
Il  mancato  conseguimento  del   titolo   di   studio   determinera'
l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo
di studio all'estero  dovra'  documentarne  l'equipollenza  a  quello
prescritto per la partecipazione al concorso; 
      n) l'eventuale diritto alla riserva di posti  di  cui  all'art.
645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili
a   consentire   all'Amministrazione   Militare   di   esperire   con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di  partecipazione.  Il  concorrente  che
dichiara, inoltre, il possesso del titolo di  preferenza  concernente
il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di  un
anno, nell'Amministrazione della Difesa dovra'  consegnare,  all'atto
della  presentazione  alla  prova  scritta   di   preselezione,   una
dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato.
La mancata presentazione nei termini e con le modalita'  predette  di
tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza; 
      p) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al  corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio  o
in congedo),  ai  sensi  della  normativa  vigente,  con  conseguente
perdita del grado rivestito; 
      q) di essere a conoscenza che, se sara' ammesso alla  frequenza
dei corsi, dovra' sottoscrivere una ferma volontaria di anni tre; 
      r) di essere a conoscenza che  dovra'  sostenere  le  prove/gli
accertamenti nelle sedi previste dal bando; 
      s) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      t)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  e   al
trattamento  dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento   del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      u) la propria  posizione  militare,  con  data  di  inizio  del
servizio, grado e denominazione  del  Reparto/Ente  presso  il  quale
presta servizio, nonche' i periodi di servizio militare eventualmente
svolti in precedenza. 
    2. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'Esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    3. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  presente   articolo,   il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione) si assume la responsabilita' penale e  amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

				Art. 38. 
 
 
                          Fasi del concorso 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 35, comma 1  prevede  le
fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera
a). Le spese di missione e di viaggio dei concorrenti in servizio, di
cui al precedente art. 11, comma 3, saranno a carico  del  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

				Art. 39. 
 
 
                    Prova scritta di preselezione 
 
    1.  Tutti  i  concorrenti  saranno  sottoposti  -con  riserva  di
accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per   la
partecipazione al concorso dal presente decreto- alla  prova  scritta
di preselezione consistente in  un  questionario  di  100  quesiti  a
risposta multipla (predeterminata o libera), che avra' luogo, a  cura
della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera  a),
numero 1), presso il Centro di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito - viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio non prima delle
0930 dell'orario ufficiale, l'11 marzo 2013. 
    2. Il 14 marzo 2013, alle 0930, potra'  aver  luogo  un'eventuale
sessione  di  recupero  per  quei  concorrenti   che   non   potranno
presentarsi nel giorno previsto a causa di impedimenti  di  carattere
operativo/addestrativo tempestivamente documentati dal  loro  Comando
di  Corpo  al  Centro   di   Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito mediante messaggio di posta elettronica  (PE)  o  posta
elettronica       certificata       (PEC)       agli        indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it                          ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it. 
    3. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
della prova saranno rese note, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal  18  febbraio  2013,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso  sara',  inoltre,
consultabile      nei       siti       www.esercito.difesa.it       e
www.persomil.difesa.it. 
    4. La prova, la cui durata sara' definita  dalla  commissione  di
cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a),  numero  1)  e  verra'
comunicata ai concorrenti il giorno di effettuazione della stessa, si
svolgera' con le modalita' e sui programmi di cui all'allegato D. Nei
trenta giorni antecedenti  lo  svolgimento  della  prova  scritta  di
preselezione, nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del
portale dei concorsi, nonche' nei siti web  www.persomil.difesa.it  e
www.esercito.difesa.it sara' resa disponibile  la  banca  dati  dalla
quale saranno tratti i quesiti sui quali vertera' la predetta prova. 
    5. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1  i
concorrenti si dovranno presentare alle 0830  dell'orario  ufficiale.
Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, i  concorrenti
assenti al  momento  dell'inizio  della  prova  saranno  esclusi  dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di
cui  al  precedente  art.  1,   comma   5.   Non   saranno   previste
riconvocazioni, tranne che  per  concomitante  svolgimento  di  prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire, tramite  messaggio  di  posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it                          ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it, al predetto Centro di Selezione
e  Reclutamento  Nazionale   dell'Esercito,   un'istanza   di   nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato
PDF,  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  mediante  avviso
inserito nell'area privata della sezione  comunicazioni  del  portale
dei concorsi ovvero, per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di
posta  elettronica  certificata  (se  posseduta  e   dichiarata   dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    6. I concorrenti ai quali non e'  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  attendere  alcuna
comunicazione, per sostenere la prova scritta di preselezione  un'ora
prima dell'inizio della prova stessa, nel giorno e nella sede di  cui
ai precedenti commi 1 e 3, muniti di un documento di  riconoscimento,
provvisto di fotografia  e  in  corso  di  validita',  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza,  il
messaggio di  avvenuta  acquisizione  della  domanda,  rilasciato  al
concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del
presente decreto, ovvero copia della stessa. Alla eventuale  sessione
di recupero, invece, la presentazione dei concorrenti e'  subordinata
a specifica convocazione che sara' effettuata solo nei casi  indicati
nei precedenti commi 2 e 5. 
    7. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt.
13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487  e  quelle  indicate  nell'allegato  D,  che  costituisce   parte
integrante del presente decreto. 
    8. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta di preselezione (determinati  con  le  modalita'  di  cui  al
citato allegato D), la commissione di cui al precedente art. 7, comma
2,  lettera  a),  numero  1)  provvedera'  a  formare  due   distinte
graduatorie -una per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera a),
una per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera b)- al solo fine
di individuare i  concorrenti  da  ammettere  a  sostenere  le  prove
successive, nei limiti numerici di cui  al  successivo  art.  40.  Il
punteggio conseguito in detta prova non sara'  utile  ai  fini  della
formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 43, 44, 47  e
48. 
    9. Coloro che  non  riceveranno  alcuna  comunicazione  entro  il
ventesimo giorno dalla data di svolgimento  della  prova  scritta  di
preselezione  dovranno  ritenere  di  non  essere  stati  ammessi   a
sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi  dal
concorso. Essi potranno chiedere notizie circa  l'esito  della  prova
scritta di preselezione, dopo la data suindicata, al Ministero  della
Difesa - Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  -  Sezione
Relazioni con il Pubblico - viale  dell'Esercito  186  -  00143  Roma
(tel. 06/517051012), ovvero consultare l'area privata  della  sezione
comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,  nonche'   i   siti   web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. 
    10. Per  motivi  di  economicita'  e  di  speditezza  dell'azione
amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o  piu'
degli ordini di studi previsti  sara'  ritenuto  compatibile  con  le
esigenze di selezione, la prova scritta  di  preselezione  non  avra'
luogo.

				Art. 40. 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Saranno  ammessi  alle  prove  di  efficienza  fisica  secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 39, comma 8: 
      a) i primi 168 (centosessantotto) concorrenti  per  i  posti  a
concorso per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per  il
Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato; 
      b) i primi 16 (sedici) concorrenti per il posto a concorso  per
il Corpo Sanitario. 
    Saranno inoltre ammessi i concorrenti che  avranno  riportato  lo
stesso punteggio  del  concorrente  classificatosi  all'ultimo  posto
utile nelle graduatorie di merito. 
    I concorrenti convocati dovranno: 
      a) presentarsi indossando la tenuta ginnica; 
      b) produrre i documenti indicati nel successivo art. 45,  comma
1. 
    2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno,  contestualmente
agli accertamenti psicofisici e  a  quelli  attitudinali  di  cui  ai
successivi  artt.  41  e  42,  presso  il  Centro  di   Selezione   e
Reclutamento Nazionale  dell'Esercito,  presumibilmente  nella  terza
decade di marzo 2013. La convocazione a dette  prove  e  accertamenti
avverra' mediante avviso inserito nell'area  pubblica  della  sezione
comunicazioni  del  portale  dei   concorsi   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  certificata  (se
posseduta   e   dichiarata   dai   concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le  modalita'
indicate  nell'allegato  I,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. Il mancato superamento  anche  di  uno  solo  degli
esercizi obbligatori indicati determinera' il giudizio di inidoneita'
da parte della commissione di cui al  precedente  art.  7,  comma  2,
lettera  a),  numero  2)  e  quindi  l'esclusione  dal  concorso.  Il
superamento di tutti gli esercizi  obbligatori  ed  eventualmente  di
quelli facoltativi determinera' il giudizio di idoneita'  alle  prove
di efficienza fisica, con attribuzione di  un  punteggio  secondo  le
modalita' indicate nell'allegato I al presente  decreto,  fino  a  un
massimo di 10 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le
modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti  che  dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi  di  esiti
di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi. 
    4. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) verifichera' la validita' del certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica di tipo B e del  referto  del  test  di
gravidanza -in quanto necessari per  l'espletamento  delle  prove  di
efficienza fisica  in  piena  sicurezza-  prodotti  dai  concorrenti,
redigendo per ciascuno apposito verbale; 
      b)  sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e
facoltativi -dopo averli resi edotti delle  modalita'  di  esecuzione
degli  stessi-  secondo  quanto  previsto  nei  commi  precedenti   e
redigera' il relativo verbale; 
      c) attribuira' ai concorrenti che hanno superato  gli  esercizi
obbligatori e uno o entrambi degli esercizi facoltativi il  punteggio
corrispondente indicato  nel  gia'  citato  allegato  I  al  presente
decreto.  Tale  punteggio,  che  sara'  comunicato   seduta   stante,
concorrera' alla formazione delle graduatorie di  cui  ai  successivi
artt. 43, 44, 47 e 48. 
    5. Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le  prove  di  efficienza  fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui  al  precedente
art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che  per
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli  stessi  hanno
chiesto di partecipare. A  tal  fine  gli  interessati  dovranno  far
pervenire, tramite  messaggio  di  posta  elettronica  (PE)  o  posta
elettronica       certificata       (PEC)       agli        indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it                          ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it, al predetto Centro di Selezione
e  Reclutamento  Nazionale   dell'Esercito,   un'istanza   di   nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato
PDF,  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra'  mediante  avviso
inserito nell'area privata della sezione  comunicazioni  del  portale
dei concorsi ovvero, per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di
posta  elettronica  certificata  (se  posseduta  e   dichiarata   dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o telegramma.

				Art. 41. 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I concorrenti idonei al  termine  delle  prove  di  efficienza
fisica, secondo quanto  indicato  nel  precedente  art.  40,  saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma  1,  lettera  a)   ad   accertamenti   psicofisici   volti   al
riconoscimento del possesso dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio
militare incondizionato quali Ufficiali  dell'Esercito.  La  predetta
commissione verifichera' la  validita'  e  controllera'  i  documenti
sanitari di cui successivo art. 45, comma 1 (a esclusione  di  quelli
di cui al precedente art. 40, comma  4,  lettera  a))  presentati  da
ciascun concorrente. 
    2. Per i  concorrenti  in  servizio,  la  commissione,  prima  di
eseguire la visita medica generale, disporra' per ciascuno i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) psicologico (ed eventuale psichiatrico); 
      b) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma  GT,  GOT,  GPT  e  MCV).  In  caso  di  sospetta
positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data -in analogia
a quanto previsto dal successivo comma 9- per consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente) che il concorrente  medesimo  avra'
cura di  effettuare,  in  proprio,  presso  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      c) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) transaminasemia (GOT e GPT); 
        5) trigliceridemia e colesterolemia; 
        6) bilirubinemia totale e frazionata; 
        7) VES; 
        8) gamma GT; 
      d) analisi completa delle urine con esame del sedimento. 
    La  commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione   di
ulteriori  accertamenti  specialistici   o   strumentali   nei   casi
meritevoli di approfondimento diagnostico. 
    3. La commissione, per  ciascun  concorrente,  sulla  base  delle
risultanze  della  visita  medica  generale  e   degli   accertamenti
eseguiti, nonche' della certificazione  prodotta  dal  Dirigente  del
Servizio Sanitario o  altro  Ufficiale  medico  del  Reparto  ove  il
militare presta servizio -secondo il modello riportato  nell'allegato
L, che costituisce parte integrante del presente decreto-  esprimera'
il giudizio  del  possesso  dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio
militare  incondizionato  quale  Ufficiale  dell'Esercito  e,  seduta
stante, comunichera'  al  concorrente  l'esito  della  visita  medica
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) idoneo all'ammissione all'Accademia Militare; 
      b)  inidoneo   all'ammissione   all'Accademia   Militare,   con
indicazione particolareggiata del motivo. 
    4. Per i concorrenti collocati in congedo -nel periodo successivo
alla presentazione della domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
prima della data di  presentazione  per  sostenere  gli  accertamenti
psicofisici- o sprovvisti di profilo  sanitario  si  osserveranno  le
disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 3. 
    5. Fermo restando quanto indicato  nel  precedente  comma  4,  la
commissione, prima di eseguire la visita medica  generale,  disporra'
per  ciascun  concorrente  proveniente   dal   congedo   i   seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); 
      e) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma  GT,  GOT,  GPT  e  MCV).  In  caso  di  sospetta
positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data -in analogia
a quanto previsto dal successivo comma 9- per consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente) che il concorrente  medesimo  avra'
cura di  effettuare,  in  proprio,  presso  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) transaminasemia (GOT e GPT); 
        6) bilirubinemia totale e frazionata; 
        7) trigliceridemia e colesterolemia; 
        8) gamma GT; 
      g) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente da  sottoporre  a  detto  esame
dovra'   sottoscrivere    apposita    dichiarazione    di    consenso
all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel
gia' citato allegato F. 
    6. La medesima commissione provvedera' a  definire,  per  ciascun
concorrente proveniente dal congedo e  secondo  i  criteri  stabiliti
dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo  sanitario  che
terra'  conto  delle  caratteristiche   somato-funzionali   possedute
nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente art.
8, comma 3, lettere a) e  b).  L'accertamento  dell'idoneita'  verra'
eseguito in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita medica e, seduta  stante,  verra'  comunicato  al  concorrente
l'esito della stessa sottoponendogli il verbale  contenente  uno  dei
seguenti giudizi: 
      a)   idoneo   all'ammissione   all'Accademia   Militare,    con
indicazione del profilo sanitario; 
      b)  inidoneo   all'ammissione   all'Accademia   Militare,   con
indicazione particolareggiata del motivo. 
    7. Saranno giudicati  idonei  i  concorrenti  in  possesso  degli
specifici requisiti di cui al precedente art. 8, comma 3, lettere  a)
e b) e ai quali siano stati attribuiti i  coefficienti  indicati  per
ciascuna caratteristica somato-funzionale al medesimo art.  8,  comma
8. 
    8. Saranno giudicati inidonei  i  concorrenti  non  risultati  in
possesso degli specifici  requisiti  fisici  previsti  dalla  vigente
normativa   in   materia   di   idoneita'   al   servizio   militare.
Costituiscono,  altresi',  motivo  di  inidoneita'   le   alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede o natura
sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    9. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, all'atto
degli   accertamenti   psicofisici,   saranno   riconosciuti    dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)  affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione  entro
i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti  nelle  cause  di
esclusione di cui al precedente comma 8, la commissione rinviera'  il
giudizio,   fissando   il   termine   entro   il   quale   sottoporli
all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita'
psicofisica.  Detti  concorrenti  saranno  ammessi  con   riserva   a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 42. 
    10. In caso di positivita' del  test  di  gravidanza  di  cui  al
successivo art. 45, comma 1, primo alinea la commissione  non  potra'
in  nessun  caso  procedere  agli  accertamenti  previsti  e   dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,  comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza  sia
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  nel   presente
articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 47, comma  1.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo  impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera a) ne dara' notizia alla citata  Direzione  Generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando. 
    11. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    12. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia,  inviare
(tramite messaggio di posta  elettronica  (PE)  o  posta  elettronica
certificata             (PEC)             agli              indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it                          ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it)  al  Centro  di   Selezione   e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  improrogabilmente  entro   il
decimo giorno successivo alla data  degli  accertamenti  psicofisici,
specifica istanza, con, in allegato, copie per  immagine,  ovvero  in
formato PDF, di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'Amministrazione   dello   Stato   e   di   idonea   documentazione
specialistica  rilasciata  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
relativamente  alle  cause  che  hanno  determinato  il  giudizio  di
inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive  della
prevista documentazione o inviate oltre  i  termini  perentori  sopra
indicati.  In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,  il  concorrente
ricevera',  dal  Centro  di  Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito,  apposita  comunicazione  mediante   avviso   inserito
nell'area  privata  della  sezione  comunicazioni  del  portale   dei
concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con  messaggio  di  posta
elettronica certificata (se posseduta e  dichiarata  dai  concorrenti
nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o a  mezzo
e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella  domanda  di
partecipazione)  o  telegramma.  In  caso  di  mancato   accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con  le
medesime modalita', che  il  giudizio  di  inidoneita'  riportato  al
termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 
    13. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti  di
cui al precedente comma 12 -in  caso  di  accoglimento  dell'istanza-
sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art.  7,  comma
2,  lettera  a),  numero  3)   a   seguito   di   valutazione   della
documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero,  solo  se  lo
riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti  psicofisici
disposti. 
    14. Il giudizio espresso dalla commissione di cui  al  precedente
art. 7, comma  2,  lettera  a),  numero  3)  e'  definitivo  e  sara'
comunicato   ai   concorrenti,   per   iscritto,    seduta    stante.
Successivamente, il Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito  provvedera'  a  darne  comunicazione  al  Comando  del
Reparto/Ente di  appartenenza  degli  interessati.  Pertanto,  per  i
concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il
profilo sanitario. I concorrenti dichiarati inidonei anche a  seguito
della  valutazione   sanitaria   o   degli   ulteriori   accertamenti
psicofisici  disposti,  nonche'  quelli  che  hanno   rinunciato   ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.

				Art. 42. 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al  termine  degli  accertamenti  psicofisici,  i  concorrenti
giudicati idonei saranno sottoposti, presso  il  predetto  Centro  di
Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art.  7,  comma  1,  lettera  b)  ad
accertamenti attitudinali secondo  le  direttive  tecniche  impartite
dallo  Stato  Maggiore   dell'Esercito,   finalizzati   a   valutarne
oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali  (batteria
testologica, questionario informativo, intervista di  selezione),  il
possesso  dei  requisiti  indispensabili  ai  fini  di  un   proficuo
inserimento nella Forza Armata quale Ufficiale del ruolo normale. 
    2.  Agli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo   saranno
sottoposti, con riserva, anche i concorrenti  di  cui  al  precedente
art. 41, comma 9. 
    3.   I   concorrenti   giudicati   inidonei   agli   accertamenti
psicofisici,  altresi',  saranno  sottoposti,   con   riserva,   agli
accertamenti di cui al presente  articolo  solo  se  esprimeranno  la
volonta' di  avvalersi  della  facolta'  di  essere  sottoposti  agli
ulteriori accertamenti psicofisici. Allo scopo, dovranno compilare un
apposito  modulo,  reso  disponibile  dal  Centro  di   selezione   e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, che, comunque, non  sostituisce
l'istanza di cui al medesimo art. 41, comma 12. 
    4. Al termine degli  accertamenti  attitudinali,  la  commissione
esprimera', nei riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio  di
idoneita', senza l'attribuzione di alcun punteggio, o di inidoneita',
che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti  di
cui ai precedenti commi 2 e 3 -ammessi a sostenere  con  riserva  gli
accertamenti di cui al presente articolo- se giudicati  inidonei  non
saranno piu' sottoposti agli  accertamenti  psicofisici  ovvero  agli
ulteriori accertamenti psicofisici previsti dal precedente  art.  41,
commi 9 e 12 ai fini della verifica dell'idoneita' psicofisica. 
    6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle  prove
di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici e  attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
Militare.

				Art. 43. 
 
 
               Prova scritta di composizione italiana 
 
    1.  I  concorrenti  risultati  idonei  al  termine   delle   fasi
concorsuali di  cui  ai  precedenti  artt.  40,  41  e  42,  ai  fini
dell'ammissione alla prova scritta di composizione italiana,  saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera a), numero 1), in due  distinte  graduatorie  -una  per  i
posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) e una per  i  posti  di
cui all'art. 35, comma 1, lettera b). 
    2.  Tali  graduatorie  saranno  formate  secondo   il   punteggio
conseguito nelle prove di efficienza fisica. 
    3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle  graduatorie
di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla  prova  predetta
prova scritta di composizione italiana, che avra' luogo il  7  maggio
2013, con inizio non prima delle 0900, presso il Centro di  Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito: 
      a) i primi 84 (ottantaquattro) concorrenti aspiranti  ai  corsi
per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo  degli
Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 13 (tredici)
aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 36, comma 1; 
      b) i primi 8 (otto) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo
Sanitario, di cui almeno 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al
precedente art. 36, comma 1. 
    4. Nelle graduatorie di  cui  al  precedente  comma  1,  i  posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti  riservatari  idonei,  di
cui al precedente comma 3, saranno devoluti con  i  criteri  indicati
all'art. 36 del presente decreto. 
    5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e  4,  a
parita' di merito avranno precedenza i concorrenti  in  possesso  dei
titoli di preferenza indicati all'art. 5 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e  all'art.  650  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    6. La  prova  scritta  di  composizione  italiana,  della  durata
massima di sei ore, consistera'  nello  svolgimento  di  un  tema  su
argomenti  di  cultura  generale,  corrispondenti   alle   discipline
impartite secondo i programmi degli Istituti di istruzione secondaria
di secondo  grado.  La  prova  tendera'  a  verificare  il  grado  di
padronanza nella lingua italiana del concorrente, la  sua  cultura  e
maturita' di giudizio,  l'attitudine  al  ragionamento  nell'aderenza
alla traccia, la capacita'  di  esprimere  le  sue  idee  in  maniera
semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi.  La  prova
si svolgera' con le modalita' riportate nel gia' citato allegato D al
presente decreto. 
    7. Eventuali modificazioni della data di svolgimento della  prova
saranno rese note a partire  dal  15  aprile  2013,  mediante  avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei concorsi. Tale  avviso  sara',  inoltre,  consultabile  nei  siti
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Detto  avviso  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    8. I concorrenti  ammessi  alla  prova  scritta  di  composizione
italiana,  senza  attendere  alcuna  convocazione,  sono   tenuti   a
presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima  di
quella di inizio della prova, muniti di penna a  sfera  a  inchiostro
indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sara'  consentita
soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi  a
disposizione dalla commissione esaminatrice. Per quanto  concerne  le
modalita' di svolgimento della prova  saranno  osservate,  in  quanto
applicabili, le disposizioni degli  artt.13  e  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    9. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,  comma  5.  Non
saranno previste riconvocazioni. 
    10. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai  fini  della  formazione
delle graduatorie di cui ai successivi artt. 44, 47 e 48. I candidati
che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso. 
    11. L'esito della prova scritta di composizione italiana, la data
e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la
prova orale di matematica e la  prova  orale  facoltativa  di  lingua
straniera, di cui al successivo art. 44, saranno resi noti a  partire
dal 10 giugno 2013, mediante avviso -che avra' valore di  notifica  a
tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti-  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,
per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di  posta   elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione),  con  lettera  raccomandata  o  telegramma.  Tale
avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e
www.persomil.difesa.it. I concorrenti,  altresi',  potranno  chiedere
notizie circa l'esito  della  prova,  dopo  la  data  suindicata,  al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma (tel. 06/517051012).

				Art. 44. 
 
 
Prova orale  di  matematica  e  prova  orale  facoltativa  di  lingua
                              straniera 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova  scritta
di composizione italiana saranno iscritti, a cura  della  commissione
di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1),  in  due
distinte graduatorie -una per i posti di cui al precedente  art.  35,
comma 1, lettera a) e una per i posti di cui al precedente  art.  35,
comma 1, lettera b)- formate ai fini dell'ammissione alla prova orale
del concorso. Per i posti per il Corpo Sanitario, i concorrenti,  per
essere iscritti nella specifica graduatoria, dovranno  aver  superato
anche  l'eventuale  prova  di   ammissione   ai   corsi   di   laurea
specialistica/magistrale  in  medicina   e   chirurgia,   programmata
annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della
Ricerca (MIUR), di cui al precedente art. 6, comma 3. 
    2.  Tali  graduatorie  saranno  formate  secondo   il   punteggio
risultante dalla somma dei punti  riportati  da  ciascun  concorrente
nelle  prove  di  efficienza  fisica  e  nella   prova   scritta   di
composizione italiana. 
    3. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2012, n. 90 i concorrenti,  all'atto  della
formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al
presente articolo, dovranno risultare  idonei  nelle  prove  e  negli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a),  b)  e
c). 
    4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle  graduatorie
di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che
avra' luogo -presumibilmente nella seconda meta' del mese  di  giugno
2013-  presso  il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito: 
      a) i primi 63 (sessantatre) concorrenti aspiranti ai corsi  per
Armi Varie, per l'Arma Trasporti e  Materiali,  per  il  Corpo  degli
Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di  cui  almeno  9  (nove)
aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 36; 
      b) i primi 6 (sei) concorrenti aspiranti al corso per il  Corpo
Sanitario, di cui almeno 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al
precedente art. 36. 
    5. Nelle graduatorie di  cui  al  precedente  comma  1,  i  posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti  riservatari  idonei,  di
cui al precedente comma 4, saranno devoluti con  i  criteri  indicati
all'art. 36 del presente decreto. 
    6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e  5,  a
parita' di merito avranno precedenza i concorrenti che, nella domanda
di partecipazione al concorso, hanno dichiarato il  possesso  di  uno
dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e  all'art.  650  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    7. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti  di  cui
al programma  riportato  nel  gia'  citato  allegato  D  al  presente
decreto. 
    8. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che avranno rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste
riconvocazioni, tranne che  per  concomitante  svolgimento  di  prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire  tramite  messaggio  di  posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it                          ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it, al predetto Centro di Selezione
e  Reclutamento   Nazionale   dell'Esercito   un'istanza   di   nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato
PDF,  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra'  mediante  avviso
inserito nell'area privata della sezione  comunicazioni  del  portale
dei concorsi ovvero, per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di
posta  elettronica  certificata  (se  posseduta  e   dichiarata   dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno  riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai  fini  della  formazione
delle graduatorie di cui ai successivi artt. 47 e 48. 
    10. La prova orale facoltativa di lingua straniera,  solo  per  i
concorrenti  che  hanno  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda   di
partecipazione al concorso, sara' svolta con  le  modalita'  indicate
nel gia' citato allegato D al presente decreto. I concorrenti che non
intenderanno  sostenere  piu'   detta   prova   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla.  La  prova  orale  facoltativa  di  lingua  straniera  si
intendera' superata se il concorrente avra' riportato  una  votazione
di almeno 18/30. 
    11. Ai concorrenti che supereranno  la  prova  orale  facoltativa
sara'   assegnata   una   votazione   in   trentesimi,   alla   quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  delle
graduatorie di cui ai successivi artt. 47 e 48: 
      a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0; 
      b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1; 
      c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2; 
      d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3; 
      e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.

				Art. 45. 
 
 
                              Documenti 
 
    1. I concorrenti  convocati  presso  il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici e  a
quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno  produrre
i seguenti documenti in originale o in copia conforme: 
      a) certificazione medica, redatta dal  Dirigente  del  Servizio
Sanitario del Reparto/Ente di appartenenza e vistata  dal  Comandante
di Corpo, secondo il modello riportato nel gia' citato allegato L  al
presente  decreto,  attestante  il  mantenimento  dell'idoneita'   al
servizio  militare  incondizionato  (se  militare  in  servizio).  La
mancata presentazione di detto certificato determinera'  l'esclusione
del concorrente dal concorso; 
      b) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione  medico-sportiva  italiana  o   a   strutture   sanitarie
pubbliche o private accreditate che  esercitano  in  tali  ambiti  in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (se militari
in congedo). Il documento dovra'  avere  una  data  di  rilascio  non
antecedente al 1° novembre 2012 o dovra' essere valido almeno fino al
31 ottobre  2013.  La  mancata  presentazione  di  detto  certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; 
      c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni, con relativo referto  effettuato  entro  sei  mesi
precedenti la data degli accertamenti psicofisici. Se privi  di  tale
referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione  degli
esami radiologici di cui al precedente art. 41, comma 5, lettera h); 
      d) certificato conforme al gia' citato allegato  G,  rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,  che
attesta lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi rispetto a quella di presentazione. La mancata presentazione  di
detto certificato determinera' l'esclusone dal concorso. 
      e) referto rilasciato  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata attestante l'effettuazione,  da
non piu' di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers  virali
anti HAV,  HbsAG,  anti  HBs,  anti  HBc  e  anti  HCV).  La  mancata
presentazione di  detto  certificato  determinera'  l'esclusione  del
concorrente dal concorso; 
      f) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi
precedenti la visita  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi  per  HIV.  La  mancata  presentazione  di  detto   referto
determinera' l'esclusione dal concorso; 
      g)  referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  un  mese
antecedente la visita da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope:   amfetamine,   cocaina,
oppiacei  e  cannabinoidi).  La  mancata   presentazione   di   detto
certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: 
      - referto, attestante l'esito di test  di  gravidanza  mediante
analisi su sangue  o  urine  effettuato  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i cinque giorni
lavorativi precedenti la data di presentazione per lo svolgimento  in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per  la  finalita'
indicata nel precedente art. 41, comma 10. La  mancata  presentazione
di detto certificato determinera' l'esclusione dal concorso; 
      - referto, in originale  o  in  copia  conforme,  di  ecografia
pelvica  eseguita,  presso  struttura   sanitaria   pubblica,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
entro i tre mesi precedenti la data degli  accertamenti  psicofisici.
La mancata presentazione di detto referto  determinera'  l'esclusione
dal concorso. 
    La  commissione   per   gli   accertamenti   psicofisici   dovra'
controllare la validita'  della  predetta  certificazione  sanitaria.
Resta a cura della commissione per le prove di efficienza  fisica  il
controllo relativo alla validita' del  certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica di tipo B e del  referto  del  test  di
gravidanza, necessari per lo svolgimento delle  prove  di  efficienza
fisica in piena sicurezza. 
    2. All'atto della presentazione  all'Accademia  Militare  per  il
tirocinio, i concorrenti dovranno consegnare: 
      a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto  in
basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data  di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; 
      b) certificato  anamnestetico  delle  vaccinazioni  effettuate,
rilasciato -entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi- da
strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario). 
    3. I medesimi dovranno  inoltre  sottoscrivere,  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  apposita  dichiarazione  sostitutiva  che  confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 
    4. I concorrenti risultati vincitori del concorso,  entro  trenta
giorni dalla data  di  ammissione  ai  corsi,  dovranno  produrre  il
referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura  sanitaria
pubblica,   concernente   il   dosaggio   enzimatico   del   glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 
    5. All'atto di  ammissione  ai  corsi  in  Accademia  Militare  i
vincitori saranno  cancellati  dai  ruoli  di  appartenenza,  con  la
conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura  della  Direzione
Generale per il Personale Militare ai sensi  della  normativa  citata
nel precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avra' effetto dalla
data  di  ammissione  in  qualita'  di  Allievo  ai  corsi   regolari
dell'Accademia Militare. Allo scopo,  l'Accademia  Militare  fornira'
alle competenti Divisioni della Direzione Generale per  il  Personale
Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti e il relativo  ruolo
di provenienza. Gli Allievi provenienti dai Sergenti e dai  Volontari
in servizio permanente, se non conseguono la nomina a Sottotenente in
servizio permanente, saranno reintegrati nel grado e  reinseriti  nel
ruolo di provenienza; il tempo trascorso in Accademia sara' computato
nell'anzianita' di grado. Gli Allievi provenienti  dai  Volontari  in
ferma/rafferma in servizio, se non  conseguono  la  predetta  nomina,
saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e
saranno  restituiti  ai   Reparti/Enti   di   appartenenza   per   il
completamento degli obblighi di servizio, computando nei  medesimi  i
periodi di tempo trascorsi in qualita' di Allievo. 
    6. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono  tenuti  a
frequentare, gli Allievi,  a  richiesta  del  Comando  dell'Accademia
Militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai  sensi
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  attestante  il  possesso  del  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado e la  mancata  iscrizione  per
l'anno accademico 2013-2014 presso le Universita'.

				Art. 46. 
 
 
                   Composizione delle commissioni 
 
    1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di  cui
al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera  a).  Tutto  il  personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di  cui  ai  successivi
commi del presente articolo apparterra' all'Esercito. 
    2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
a), numero 1) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale Generale in servizio, presidente; 
      b) un Ufficiale superiore in servizio, membro; 
      c) un Ufficiale superiore in servizio, membro aggiunto  per  la
prova scritta di preselezione; 
      d) due docenti di lingua italiana, membri aggiunti per le prove
scritte di preselezione e di composizione italiana; 
      e) due docenti di matematica,  membri  aggiunti  per  la  prova
scritta di preselezione e per la prova orale; 
      f) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
scritta di preselezione  e  la  prova  orale  facoltativa  di  lingua
straniera; 
      g) un Ufficiale in servizio permanente, di grado non  inferiore
a Capitano, ovvero, un dipendente civile  dell'Amministrazione  della
Difesa, appartenente alla terza  area  funzionale,  segretario  senza
diritto a voto. 
    3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
a), numero 2) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori in  servizio  permanente  istruttori
militari di educazione fisica, membri; 
      c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico. 
    4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
a) sara' composta da: 
      a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente; 
      b) tre  Ufficiali  superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi Varie, presidente; 
      b)  un  Ufficiale  perito  selettore  attitudinale  ovvero   un
Ufficiale psicologo, membro; 
      c) un Ufficiale psicologo del Corpo Sanitario, membro; 
      d) un Ufficiale di grado non inferiore a  Tenente  in  servizio
permanente, segretario senza diritto di voto. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario  dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche'  di  psicologi  civili  convenzionati
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 
    6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
a), numero 3) sara' composta da: 
      a)  un  Brigadier  Generale  medico  in  servizio   permanente,
presidente; 
      b) due  Ufficiali  superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione  per
gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4. 
    7. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera
a), numero 4) sara' composta in via prioritaria da: 
      f) Comandante dell'Accademia Militare, presidente; 
      g) Comandante del Reggimento Allievi, membro; 
      h) Comandante di Battaglione, membro; 
      i) Comandante di Compagnia, membro; 
      j) Comandante di Plotone, membro e segretario. 
    In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi  degli
artt. 51 e 52 del codice di procedura civile,  i  predetti  Ufficiali
saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare.

				Art. 47. 
 
 
                              Tirocinio 
 
    1. I concorrenti idonei al termine della prova orale  di  cui  al
precedente art. 44  saranno  iscritti,  ai  fini  dell'ammissione  al
tirocinio che si svolgera', presumibilmente, nel  mese  di  settembre
2013, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 2, lettera a), numero 1), in due distinte  graduatorie  -una
per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) e una per i posti
di cui all'art. 35, comma 1, lettera b).  Dette  graduatorie  saranno
formate  secondo  il  punteggio  risultante  dalla  somma  dei  punti
riportati nella prova scritta di composizione italiana,  nella  prova
orale  di  matematica   e   dell'eventuale   punteggio   incrementale
conseguito nelle prove di  efficienza  fisica  e  nella  prova  orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Fermo restando quanto  previsto  dal  successivo  comma  3,  a
parita' di punteggio complessivo  si  applicheranno,  ai  fini  della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in  materia  di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di  cui  all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
l'art.  650  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66.  La
convocazione al tirocinio avverra' mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero,
per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di  posta   elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Dei concorrenti idonei iscritti nelle  graduatorie  di  merito
saranno convocati al tirocinio: 
      a) i primi 32 (trentadue) concorrenti aspiranti ai corsi per le
Armi Varie, per l'Arma Trasporti e  Materiali,  per  il  Corpo  degli
Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno  5  (cinque)
aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 36; 
      b) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso di medicina e
chirurgia per il Corpo Sanitario. 
    4. I posti eventualmente  non  ricoperti  da  riservatari  idonei
nella misura  prevista  dal  precedente  comma  3  saranno  devoluti,
secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1,  con
i criteri indicati nell'art. 36 del presente decreto. 
    5. Su indicazione dello Stato  Maggiore  dell'Esercito  potranno,
inoltre, essere ammessi  al  tirocinio  concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma  1,  in  numero
pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza
di idonei da ammettere al tirocinio nel concorso pubblico di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1). 
    6. Successivamente,  potra'  essere  convocato  al  tirocinio  un
numero di concorrenti pari a quello  degli  assenti  all'appello  del
primo giorno -che saranno considerati  rinunciatari  ed  esclusi  dal
concorso- e degli eventuali rinunciatari nei primi  sette  giorni  di
frequenza, secondo l'ordine delle graduatorie, con i criteri del gia'
citato art. 36. Tuttavia, potra' essere autorizzato  il  differimento
della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se  la
mancata presentazione sara'  dovuta  a  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di  partecipare.  A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di
posta elettronica (PE) o posta elettronica  certificata  (PEC)  -agli
indirizzi        uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it         ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it- con,  in  allegato,  copia  per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello  Stato)  apposita  istanza  al
predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 
    7.  Durante  il  tirocinio  i  frequentatori   saranno   valutati
nell'attitudine ad  affrontare  le  attivita'  scolastiche  (IAAS)  e
sottoposti a ulteriori prove e accertamenti nelle seguenti aree: 
      a) capacita' e resistenza fisica: 
        1) corsa piana di m. 1500; 
        2) flessioni addominali; 
        3) piegamenti sulle braccia; 
        4) salto su telo tondo da m. 4; 
      b) rilevamento comportamentale: 
        1) aspetto esteriore; 
        2) correttezza formale e disinvoltura; 
        3) rispetto dei vincoli e delle risorse. 
    8. Nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi. 
    9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio, tutti i
concorrenti dovranno confermare o potranno modificare,  con  apposita
dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione gia' indicato nella
domanda di partecipazione al concorso, limitatamente ai quattro corsi
per i posti di cui al precedente art. 35, comma 1, lettera a). 
    10. I concorrenti di sesso femminile  ammessi  al  tirocinio,  ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno essere sottoposti al test  di  gravidanza  mediante  analisi
sulle  urine  e,  se  ammessi   alla   frequenza   del   195°   corso
dell'Accademia Militare,  dovranno  essere  nuovamente  sottoposti  a
detto test. In caso di  positivita',  saranno  rinviati  d'ufficio  e
ammessi al  corso  successivo,  subordinatamente  alla  verifica  del
mantenimento dei requisiti necessari  per  l'ammissione,  di  cui  al
precedente art. 2, comma 7. 
    11. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora per taluni
concorrenti  insorgano  dubbi  sulla  persistenza   della   idoneita'
psicofisica    precedentemente    riconosciuta,    sara'     facolta'
dell'Accademia   Militare   inviare   i   medesimi   all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare  che
non si siano aggravate  preesistenti  imperfezioni  o  siano  insorti
fatti morbosi  nuovi  tali  da  determinare  nei  loro  confronti  un
provvedimento  medico-legale  di  inidoneita'  alla   frequenza   del
tirocinio. 
    12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno: 
      a) in qualita' di Militari di Truppa, se militari in congedo; 
      b) con il grado rivestito, se militari in servizio. 
    13. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi  dei
Reparti/Enti  di  appartenenza,  nella  posizione  di   comandati   o
aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 
    14. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a
percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 
    15. Durante il tirocinio i concorrenti  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari di vita interna  dell'Istituto  previste  per  gli
Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e  alloggio
e verra', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da  restituire
in  caso  di  mancata  ammissione  ai  corsi  regolari.   Non   sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione  contestuale  ad  altri
concorsi. 
    16.  Saranno  senz'altro  esclusi   dal   concorso   e   rinviati
dall'Accademia i frequentatori che: 
      a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      b) matureranno  assenze  prolungate,  anche  non  continuative,
complessivamente superiori alla  meta'  della  durata  del  tirocinio
stesso. Saranno  considerate  assenze,  senza  eccezione  alcuna,  le
giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto-  non  ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I  candidati  convocati
in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi  del  precedente
comma 6 dovranno, comunque, risultare presenti  per  la  meta'  della
durata dell'intero tirocinio; 
      c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione  da
parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 4), della prescritta idoneita' psicofisica; 
      d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare  il  giudizio  di
cui al successivo comma 19. 
    17.  Saranno  parimenti   esclusi   dal   concorso   e   rinviati
dall'Istituto  i  frequentatori  del  tirocinio  per  i  quali  sara'
accertata  presso  una  struttura  sanitaria   militare   l'eventuale
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool,  per
l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    18. Il  tirocinio  avra'  una  durata  di  circa  trenta  giorni,
comunque  non  superiore  a  sessanta,  durante  i  quali   tutti   i
frequentatori  saranno  ulteriormente  selezionati  sulla  base   del
rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. 
    19. Il tirocinio si intendera' superato soltanto dai  concorrenti
che al termine dello stesso  conseguiranno  un  punteggio  di  almeno
18/30 nel rendimento globale; essi  saranno  giudicati  idonei  dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a),  numero
4), la quale attribuira' un  voto  nel  rendimento  globale  che  non
potra' essere superiore a 30 (trenta) e sara'  utile  ai  fini  della
formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi. 
    20. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il  giudizio
di  inidoneita',  da  considerare  definitivo,  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    21. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera
a), numero 4), nell'eventualita' in cui si verifichi quanto  previsto
dai precedenti artt. 1, comma 3 e 35, comma 8,  provvedera',  per  il
tramite del Comando dell'Accademia Militare, a chiedere  agli  idonei
ma non risultati vincitori per il Corpo  Sanitario  di  esprimere  il
proprio eventuale gradimento al  transito  nelle  Armi  o  nei  Corpi
dell'Esercito. Se  gli  stessi  acconsentiranno  al  transito,  nella
propria dichiarazione  di  gradimento  dovranno  esprimere  anche  le
preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo.

				Art. 48. 
 
 
            Graduatoria di merito e assegnazione ai corsi 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio di cui
al precedente art. 47 saranno iscritti, a cura della  commissione  di
cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera  a),  numero  1),  nelle
rispettive graduatorie generali  di  merito  di  ammissione  al  195°
corso. 
    2.  Dette  graduatorie  saranno  formate  secondo  il   punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati  nella  prova  scritta  di
composizione italiana, nella prova orale di matematica, nel tirocinio
e dell'eventuale punteggio incrementale  conseguito  nelle  prove  di
efficienza  fisica  e  nella  prova  orale  facoltativa   di   lingua
straniera. A  parita'  di  merito  si  terra'  conto  dei  titoli  di
preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66. 
    3. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli
di sesso femminile che  si  sono  trovati  nelle  condizioni  di  cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n.  90-  all'atto  della  formazione  delle
graduatorie di ammissione al corso,  di  cui  al  presente  articolo,
dovranno  essere  risultati  idonei  in  tutte  le  fasi  concorsuali
previste nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera a). 
    4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
a), numero 1) provvedera' ad assegnare i concorrenti ai  corsi  e  ai
relativi indirizzi di studio, laddove previsti, fino a copertura  dei
posti a concorso indicati nell'art. 35, comma 1, lettere a) e b)  del
presente decreto, sulla base delle indicazioni  fornite  dallo  Stato
Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza Armata, sulla
base  della  posizione  occupata   da   ciascuno   nella   rispettiva
graduatoria e, ove possibile, dell'ordine di  preferita  assegnazione
espresso  nuovamente  durante  la  frequenza  del  tirocinio.   Detti
concorrenti saranno cosi' assegnati: 
      a) 17 (diciassette), di cui almeno 3 (tre) aventi  titolo  alla
riserva di cui  al  precedente  art.  36,  al  corso  delle  Armi  di
Fanteria, Cavalleria, Artiglieria,  Genio,  Trasmissioni,  denominate
Armi Varie; 
      b) 2 (due) al corso dell'Arma Trasporti e Materiali; 
      c) 1 (uno) al corso del Corpo degli Ingegneri; 
      d) 1 (uno) al corso del Corpo di Commissariato; 
      e) 2 (due) al corso del Corpo Sanitario. 
    5. Le graduatorie generali di merito, formate  dalla  commissione
esaminatrice e trasmesse alla Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare, saranno approvate con decreto dirigenziale.  Detto  decreto
sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa  e
della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
 Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana.  Esso  sara'  inoltre
pubblicato, a  puro  titolo  informativo,  nell'area  pubblica  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti  web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.  A  conclusione  del
tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione
di detto decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale
Militare,  per  esigenze  di  contenimento  della  spesa  pubblica  e
semplificazione dell'azione  amministrativa,  potra'  autorizzare  la
permanenza presso  l'Istituto  dei  concorrenti  risultati  vincitori
secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla commissione  di  cui
al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) e  l'avvio  alla
frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. 
    6. I vincitori, sempreche' non siano  sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui ai precedenti artt. 1, comma 3 e 35,  comma  8  del
presente decreto, saranno ammessi -presumibilmente nella prima decade
di ottobre 2013 - alla frequenza del  195°  corso  presso  l'Accademia
Militare dell'Esercito. Successivamente, potra' essere  convocato  un
numero  di  concorrenti  idonei  pari  a   quello   di   coloro   che
rinunceranno, per qualsiasi motivo, durante i primi  quindici  giorni
di corso. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica  dei
requisiti  previsti  per  l'ammissione  ai  corsi,  dovranno   essere
sottoposti al test di gravidanza  mediante  analisi  sulle  urine  ai
sensi del precedente art. 10, comma 5  e,  in  caso  di  positivita',
saranno  rinviati  d'ufficio   e   ammessi   al   corso   successivo,
subordinatamente  alla  verifica  del  mantenimento   dei   requisiti
necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2, comma 7. 
    7. Stante la definitivita' dell'ammissione ai  corsi,  non  sara'
consentito il transito di un Allievo a corso  diverso  da  quello  al
quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accettera'
la   suddetta   assegnazione,   sara'    considerato    rinunciatario
all'ammissione al corso e dimesso dall'Istituto. 
    8. Completata la fase di assegnazione ai corsi i posti che in uno
o piu' dei  corsi  rimarranno  non  ricoperti  per  qualsiasi  motivo
potranno  essere  portati  in  aumento  a  quelli   disponibili   nel
corrispondente corso del concorso pubblico.

				Art. 49. 
 
 
                         Disposizioni varie 
 
    1.  Gli  ammessi  all'Accademia  acquisiranno  la  qualifica   di
Allievi, dovranno contrarre la ferma volontaria di cui al  precedente
art. 12, comma 1 e dovranno assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti
militari come Militari di Truppa.  Coloro  che  non  sottoscriveranno
tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'Istituto. 
    2.  Tutti  gli  Allievi,  all'atto  della  ammissione  ai  corsi,
dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui al  precedente
art. 12, comma 2. 
    3. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle armi dovranno: 
      a) segnalare al Centro di Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari,
gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o
che vi abbia rinunciato; 
      b) partecipare le eventuali comunicazioni pervenute e  relative
al concorso e  consentire  agli  stessi  di  partecipare  alle  prove
concorsuali, rilasciando loro  i  previsti  documenti  necessari  per
regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo  agli  stessi
di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante; 
      c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti  o  del
Comando dell'Accademia Militare, la copia  conforme  dello  stato  di
servizio o del foglio  matricolare  e  tutti  i  documenti  personali
aggiornati   di   ogni   variazione,   compresa    quella    relativa
all'ammissione all'Accademia  Militare,  senza  alcuna  soluzione  di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.

				Art. 50. 
 
 
              Disposizioni per il trattamento dei dati 
 
    1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i
responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso,
sono, ognuno per le parti di competenza: 
      a)  il  Comandante  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 46.

				Art. 51. 
 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per  l'ammissione
di 98 (novantotto)  Allievi  alla  prima  classe  dei  corsi  normali
dell'Accademia Navale per l'anno  accademico  2013-2014,  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), sono cosi' ripartiti: 
      a) 90 (novanta) per i sottonotati Corpi: 
        1) 57 (cinquantasette) per il Corpo di Stato Maggiore; 
        2) 16 (sedici) per il Corpo del Genio Navale; 
        3) 9 (nove) per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo; 
        4) 8 (otto) per il Corpo delle Capitanerie di Porto; 
      b) 8 (otto) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo. 
    2.  I  concorrenti   potranno   chiedere   di   partecipare,   in
alternativa, per i posti di cui al precedente  comma  1,  lettera  a)
ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto,
non e' consentito concorrere, neanche presentando  distinte  domande,
per entrambe le categorie di posti di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a) e b). I concorrenti per i posti di cui al precedente comma
1, lettera a), nella domanda di partecipazione al concorso,  potranno
indicare solo l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi per i quali
e' indetto il concorso (Stato Maggiore, Genio  Navale,  Commissariato
Militare Marittimo  e  Capitanerie  di  Porto),  fermo  restando  che
l'indicazione non sara' vincolante  ai  fini  della  assegnazione  ai
Corpi che avverra' con i criteri indicati nel successivo art. 62. 
    3. Tuttavia, se i posti di cui al  citato  comma  1,  lettera  a)
risultano non ricoperti per insufficienza di concorrenti  idonei,  su
indicazione dello Stato Maggiore  della  Marina,  potra'  procedersi,
nell'intervallo  di  tempo  intercorrente  tra  l'approvazione  della
graduatoria generale di  merito  e  il  successivo  provvedimento  di
assegnazione definitiva ai corpi dei vincitori del concorso,  di  cui
all'art. 62, al ripianamento  di  detti  posti  con  gli  idonei  non
vincitori  per  il  Corpo  Sanitario   Militare   Marittimo,   previo
gradimento di questi ultimi. Non  e'  consentito,  al  contrario,  il
ripianamento di eventuali vacanze che dovessero verificarsi nel Corpo
Sanitario Militare Marittimo con i concorrenti idonei  non  vincitori
per i Corpi vari. 
    4. I corsi avranno, di massima, inizio  nella  terza  decade  del
mese di settembre 2013. Le materie di insegnamento e le modalita'  di
svolgimento dei corsi,  integrati  da  campagne  navali  e  imbarchi,
saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia Navale. 
    5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  Allievi
saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita': 
      a) gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  di  Stato  Maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti  a  carattere   professionale   e   tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della  laurea  in  scienze  marittime  e
navali  e,  successivamente,  della  laurea  magistrale  in   scienze
marittime   e   navali    per    i    frequentatori    dell'indirizzo
navale-operativo  e  della  laurea  magistrale  in  ingegneria  delle
telecomunicazioni     per     i     frequentatori      dell'indirizzo
navale-tecnologico.  L'assegnazione  dei  frequentatori  a  uno   dei
predetti indirizzi avverra'  all'inizio  del  primo  anno  del  corso
applicativo, a cura dello Stato Maggiore della Marina; 
      b)  gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  del  Genio  Navale
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti  a  carattere   professionale   e   tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea  in  ingegneria  navale  e,
successivamente, della laurea magistrale in ingegneria navale  per  i
frequentatori dell'indirizzo navale, e  della  laurea  magistrale  in
ingegneria civile e ambientale  per  i  frequentatori  dell'indirizzo
infrastrutturale. L'assegnazione dei frequentatori a uno dei predetti
indirizzi avverra', all'inizio del primo anno del corso  applicativo,
a cura dello Stato Maggiore della Marina; 
      c) gli ammessi ai corsi per il Corpo di Commissariato  Militare
Marittimo completeranno un ciclo  di  studi  comprendente  tutti  gli
indispensabili insegnamenti a carattere professionale e  marinaresco,
con  orientamento  tecnico-giuridico-amministrativo,  finalizzato  al
conseguimento   della   laurea   magistrale   a   ciclo   unico    in
giurisprudenza; 
      d) gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  Sanitario  Militare
Marittimo completeranno un ciclo  di  studi  comprendente  tutti  gli
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato  al
conseguimento della laurea magistrale a ciclo  unico  in  medicina  e
chirurgia; 
      e) gli ammessi ai corsi per il Corpo delle Capitanerie di Porto
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti   a   carattere   professionale   e   marinaresco,   con
orientamento   tecnico-giuridico-amministrativo,    finalizzato    al
conseguimento della  laurea  magistrale  in  scienze  del  governo  e
dell'amministrazione del mare. 
    6. Per quanto indicato al precedente comma  5,  gli  Allievi  non
potranno far valere gli esami universitari che hanno sostenuto  prima
dell'ammissione ai corsi normali dell'Accademia Navale  ai  fini  del
conseguimento dello stesso titolo di laurea che essi conseguiranno al
termine del ciclo formativo. 
    7. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma  3,
il numero dei posti di cui al comma 1, lettere a) e b)  del  presente
articolo potra' subire modificazioni o devoluzioni  tra  i  Corpi  al
fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata
connesse alla consistenza del ruolo  normale  del  rispettivo  Corpo,
fino alla data  di  approvazione  delle  graduatorie  di  merito  del
concorso.  Inoltre,  potranno  essere  modificate,  sempre  entro  il
predetto termine, le modalita' di effettuazione dei corsi di  cui  al
precedente comma 5.

				Art. 52. 
 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Nel concorso di cui al precedente art. 51,  sono  previste  le
seguenti riserve di posti: 
      a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari  (dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica) -se conseguono al termine  dell'anno
scolastico 2012-2013 il diploma di istruzione secondaria  di  secondo
grado, riportano giudizio di idoneita' in attitudine militare  presso
dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso- e' riservato
il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso,  di  cui  il
20%  a  favore  dei  diplomati  presso  la  Scuola  Navale   Militare
"Francesco Morosini" e il 10% a favore dei diplomati presso le Scuole
Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica. 
      b) per il coniuge e i figli  superstiti  ovvero  i  parenti  in
linea collaterale di  secondo  grado  qualora  unici  superstiti  del
personale delle Forze Armate,  compresa  l'Arma  dei  Carabinieri,  e
delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio,
il 10% dei posti previsti per ciascun corso. Il titolo  che  consente
di beneficiare di tale riserva di posti deve  essere  posseduto  alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. 
    2. I posti riservati di cui al  precedente  comma  1  sono  cosi'
ripartiti: 
      a) 27 (ventisette) posti per i Corpi di cui al precedente  art.
51, comma 1, lettera a), di cui 18 (diciotto) per i provenienti dalla
Scuola  Navale  Militare  "Francesco  Morosini"  e  9  (nove)  per  i
provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica; 
      b) 2 (due) posti per il Corpo di cui  al  precedente  art.  51,
comma 1, lettera b), di cui 1 (uno) per i  provenienti  dalla  Scuola
Navale Militare "Francesco Morosini" e  1  (uno)  per  i  provenienti
dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica. 
      c) 9 (nove) posti per i Corpi di cui  al  precedente  art.  51,
comma 1, lettera a) a favore  del  coniuge  e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea  collaterale  di  secondo  grado  qualora
unici superstiti del personale delle Forze  Armate,  compresa  l'Arma
dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per
causa di servizio; 
      d) 1 (uno) posto per il Corpo di cui  al  precedente  art.  51,
comma 1, lettera b) a favore  del  coniuge  e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea  collaterale  di  secondo  grado  qualora
unici superstiti del personale delle Forze  Armate,  compresa  l'Arma
dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per
causa di servizio. 
    3. I posti di  cui  al  precedente  comma  2,  lettere  a)  e  b)
eventualmente non ricoperti in una delle  due  predette  ripartizioni
percentuali (del 20% e del 10%) di cui  al  precedente  comma  1  del
presente articolo saranno devoluti all'altra. 
    4. I posti riservati di cui al precedente  comma  1,  lettera  a)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      a)  concorrenti  idonei  che  sono  alle  armi  alla  data   di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  in   qualita'   di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o  di  Militari  di  Truppa  in
ferma volontaria o in rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  b)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.

				Art. 53. 
 
 
         Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, i cui  modelli  sono
pubblicati nel portale dei concorsi di  cui  al  precedente  art.  3,
dovra'  essere  compilata  esclusivamente  on-line  e  inviata,   con
esclusione di qualsiasi  modalita'  diversa  da  quella  indicata  al
precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta)  giorni
a decorrere dal giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale, 4ª Serie  Speciale.  Nella
domanda  il  concorrente,  consapevole   delle   conseguenze   penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000 ,  n.  445,  dovra'
dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) i posti per i quali intende concorrere  -in  alternativa,  o
quelli di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a) o quelli  di
cui al precedente  art.  51,  comma  1,  lettera  b)-  utilizzando  i
rispettivi modelli di domanda  disponibili  nel  citato  portale  dei
concorsi. Se concorre per i posti di cui al precedente art. 51, comma
1,  lettera  a),  dovra'  indicare  anche   l'ordine   di   preferita
assegnazione ai Corpi (Stato Maggiore,  Genio  Navale,  Commissariato
Militare Marittimo e Capitanerie di Porto); 
      c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,  dovra'  indicare,   in   apposita   dichiarazione   da
consegnare all'atto della  presentazione  per  lo  svolgimento  della
prima prova concorsuale, la seconda cittadinanza e in quale Stato  e'
soggetto agli obblighi militari; 
      d) il proprio stato civile; 
      e) la residenza e il  comune  nelle  cui  liste  elettorali  e'
iscritto; 
      f) di non  essere  stato  condannato,  anche  con  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa
o con decreto penale di condanna ovvero non essere in  atto  imputato
in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere  stato
sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a loro carico
precedenti penali iscrivibili  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  14  novembre
2002, n. 313. Dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  mediante
messaggio       di       posta       elettronica        all'indirizzo
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it  ovvero   a   mezzo   telegramma
all'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia n. 72 -  57125
Livorno, qualsiasi variazione della  sua  posizione  giudiziaria  che
intervenga successivamente  alla  dichiarazione  di  cui  sopra.  Nel
redigere tale attestazione il  concorrente  dovra'  tener  conto  che
l'Accademia Navale, al  fine  di  controllare  la  veridicita'  delle
dichiarazioni  rese,  acquisira'   d'ufficio   il   certificato   del
casellario giudiziale di cui  all'art.  39  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      g) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione,  ovvero
licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare; 
      h) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,  da
precedente arruolamento nelle Forze Armate o di  Polizia  per  motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare,  a  esclusione  di
proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; 
      i) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare  in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio,  il  proprio
grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso saranno  inviate  all'indirizzo
di posta elettronica ovvero al recapito indicato nella domanda di cui
alla successiva lettera p), che potrebbe non  coincidere  con  quello
del  Comando  di  appartenenza.  In  tal  caso  l'interessato  dovra'
comunque tenerne  informato  detto  Comando.  Se  gia'  collocato  in
congedo, dovra' indicare le date di inizio e di  fine  del  servizio,
nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento; se  concorrente
di sesso maschile, anche il Centro  Documentale  dell'Esercito  o  il
Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di  Porto  o  il  Reparto
Territoriale del Personale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero
il  Reparto  Personale   del   Comando   della   1^   Regione   Aerea
dell'Aeronautica di iscrizione; 
      l) il titolo di studio posseduto o  che  potra'  conseguire  al
termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente  che  all'atto
della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il  titolo
di studio prescritto sara' ammesso con riserva al  concorso  e  avra'
l'obbligo di comunicarne l'avvenuto conseguimento,  con  il  relativo
punteggio, mediante  messaggio  di  posta  elettronica  all'indirizzo
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it  ovvero   a   mezzo   telegramma
all'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia n. 72 -  57125
Livorno. Il mancato conseguimento del titolo di  studio  determinera'
l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo
di studio all'estero  dovra'  documentarne  l'equipollenza  a  quello
prescritto per la partecipazione al concorso; 
      m) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione ai  corsi,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio  o
in congedo),  ai  sensi  della  normativa  vigente,  con  conseguente
perdita del grado rivestito; 
      n) di essere a conoscenza  che,  se  sara'  ammesso  ai  corsi,
dovra' sottoscrivere la ferma di cui al precedente art. 12; 
      o)  la  lingua  o  le  lingue  straniere  nelle  quali  intende
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di
due, di cui una scelta fra la francese, l'inglese, la  tedesca  e  la
spagnola, e una scelta tra le precedenti e  l'araba,  la  cinese,  la
croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba; 
      p)  il  recapito  al   quale   desidera   ricevere   tutte   le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale, del numero telefonico e di una casella di posta elettronica.
Il concorrente  dovra'  inoltre  segnalare  tempestivamente,  con  le
medesime  modalita'  di  cui  alle  precedenti  lettere  f)   e   l),
all'Accademia Navale, Ufficio Concorsi, ogni variazione del  recapito
indicato   nella   domanda   che   verra'   a   verificarsi   durante
l'espletamento del  concorso.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o forza maggiore; 
      q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili
a   consentire   all'Amministrazione   Militare   di   esperire   con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara,  inoltre,  il
possesso del titolo di preferenza concernente  il  lodevole  servizio
prestato  a  qualunque   titolo,   per   non   meno   di   un   anno,
nell'Amministrazione della Difesa dovra' consegnare,  all'atto  della
presentazione  alla  prova  scritta  di  selezione   culturale,   una
dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato.
La mancata presentazione nei termini e con le modalita'  predette  di
tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza; 
      r) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      s)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  e   al
trattamento  dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento   del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      t) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver  tenuto
comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che  non
diano sicuro affidamento di  scrupolosa  fedelta'  alla  Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
      u) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli  artt.
645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. L'Accademia Navale potra' chiedere la  regolarizzazione  delle
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili. 
    3. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  presente   articolo,   il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione) si assume la responsabilita' penale e  amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

				Art. 54. 
 
 
                          Fasi del concorso 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 51, comma 1  prevede  le
fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera
b).

				Art. 55. 
 
 
                Prova scritta di selezione culturale 
 
    1.  Tutti  i  concorrenti  saranno  sottoposti,  con  riserva  di
accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per   la
partecipazione al concorso dal presente decreto, alla  prova  scritta
di selezione culturale con quesiti a risposta multipla sui  programmi
e con le modalita' riportate nell'allegato N, che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. Tale prova  avra'  luogo  presso  il
comprensorio della Marina Militare  di  Piano  S.  Lazzaro,  sito  in
Ancona in via della Marina 1, ovvero presso  altra  idonea  struttura
sita in Ancona, presumibilmente nel mese di marzo 2013. La sede e  le
date di svolgimento di detta prova saranno rese note  presumibilmente
a partire dal  2  marzo  2013,  mediante  avviso  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei  concorsi.  Tale
avviso sara', inoltre, consultabile nei siti  www.marina.difesa.it  e
www.persomil.difesa.it. La pubblicazione con le modalita'  suindicate
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti. I concorrenti frequentatori  delle  Scuole  Militari  si
dovranno presentare  nelle  date  e  con  le  modalita'  che  saranno
indicate direttamente dall'Accademia Navale al Comando  della  Scuola
di appartenenza stessa. Presumibilmente entro la prima meta' del mese
di febbraio 2013 sara' disponibile nel sito  www.marina.difesa.it  il
sistema  di  training  on-line  che  consentira'  ai  concorrenti  di
esercitarsi per lo svolgimento della prova. Prima  dell'inizio  della
prova la commissione di cui al precedente art. 7,  comma  2,  lettera
b),  numero  1)  rendera'  note  ai  concorrenti  le   modalita'   di
svolgimento e di valutazione della prova medesima. La prova di cui al
presente articolo si svolgera', in  quanto  applicabili,  secondo  le
disposizioni degli artt. 13 e 14 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. I  concorrenti  che  non  avranno  ricevuto  comunicazione  di
esclusione  dal  concorso,  senza  attendere   alcuna   convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e  nell'ora
indicati  nel  suddetto   avviso,   muniti   di   un   documento   di
riconoscimento in corso  di  validita',  provvisto  di  fotografia  e
rilasciato da un'Amministrazione  dello  Stato,  e  potendo  esibire,
all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della  domanda,
rilasciato al  concorrente  medesimo  con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno considerati rinunciatari e  pertanto  esclusi  dal  concorso,
quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di  cui  al
precedente art. 1, comma  5.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,
tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della  Difesa  ai  quali   i
concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli  interessati
dovranno far  pervenire  all'Accademia  Navale  un'istanza  di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione   tramite   messaggio   di   posta   elettronica   (PE)
all'indirizzo marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in  allegato,
copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento  di
identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato  e  della
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' mediante avviso  inserito  nell'area  privata  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,  per  ragioni
organizzative,  con  messaggio  di  posta  elettronica,  con  lettera
raccomandata o telegramma. 
    4. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 5,
la prova si intendera' superata dai concorrenti che conseguiranno  la
votazione minima di 21/30. Sulla base del  punteggio  conseguito  dai
concorrenti, la commissione di cui al precedente  art.  7,  comma  2,
lettera b),  numero  1)  provvedera'  a  formare,  al  solo  fine  di
individuare i concorrenti da ammettere  alla  prova  successiva,  due
distinte graduatorie, di cui una per i concorrenti ai posti di cui al
precedente art. 51, comma 1, lettera a) e una per  i  concorrenti  ai
posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b). Il punteggio
conseguito in detta prova sara' utile ai fini della formazione  delle
graduatorie di cui al successivo art. 62. 
    5. Saranno  ammessi  agli  accertamenti  psicofisici  di  cui  al
successivo art. 56, secondo l'ordine  delle  graduatorie  di  cui  al
precedente comma 4: 
      a) 855 (ottocentocinquantacinque) concorrenti, per  i  posti  a
concorso per i  Corpi  di  Stato  Maggiore,  del  Genio  Navale,  del
Commissariato  Militare  Marittimo  e  delle  Capitanerie  di  Porto.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato  lo  stesso
punteggio dell'ultimo concorrente ammesso; 
      b) 100 (cento) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo
Sanitario Militare Marittimo. Saranno inoltre ammessi  i  concorrenti
che hanno  riportato  lo  stesso  punteggio  dell'ultimo  concorrente
ammesso. 
    6. I concorrenti che non avranno superato  la  prova  scritta  di
selezione culturale non riceveranno alcuna comunicazione al riguardo.
L'esito della prova scritta di selezione culturale  sara'  reso  noto
con avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del
portale dei  concorsi.  Tale  avviso,  consultabile  anche  nei  siti
www.marina.difesa.it  e  www.persomil.difesa.it,  avra'   valore   di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.  Sara'  anche
possibile chiedere informazioni  al  riguardo  all'Accademia  Navale,
Ufficio        Concorsi,        tel.        0586/238531        (mail:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) o al Ministero della  Difesa  -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni  con
il Pubblico, tel. 06/417050412 (mail: urp@persomil.difesa.it ).

				Art. 56. 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova  scritta
di selezione culturale  dovranno  presentarsi  presso  il  Centro  di
Selezione della Marina Militare - via delle  Palombare  3  -  Ancona,
presumibilmente nel periodo  aprile-maggio  2013,  con  le  modalita'
indicate  nell'avviso  inserito  nell'area  pubblica  della   sezione
comunicazioni  del  portale  dei  concorsi   -ovvero,   per   ragioni
organizzative, nel messaggio di posta  elettronica  o  nella  lettera
raccomandata o telegramma di convocazione dell'Accademia Navale-, per
essere sottoposti ad accertamenti psicofisici, della durata  presunta
di due giorni, a cura della commissione di cui al precedente art.  7,
comma 1, lettera a). L'idoneita' psicofisica  dei  concorrenti  sara'
definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle
direttive del 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della  Sanita'
Militare, citate nelle premesse. 
    2. Gli accertamenti psicofisici saranno volti  al  riconoscimento
del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio dei  concorrenti,
quali Allievi della prima classe  dei  corsi  normali  dell'Accademia
Navale. I  concorrenti  dovranno,  inoltre,  essere  riconosciuti  in
possesso degli specifici requisiti fisici di cui al  precedente  art.
8, comma  4.  I  concorrenti  assenti  alla  data,  ora  e  luogo  di
convocazione  agli  accertamenti  psicofisici   saranno   considerati
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali  che  saranno  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma  5.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  tranne  che   per
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della  Difesa  ai  quali  i  concorrenti
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire all'Accademia Navale un'istanza di nuova convocazione entro
il giorno antecedente a  quello  di  prevista  presentazione  tramite
messaggio     di     posta     elettronica     (PE)     all'indirizzo
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it  con,  in  allegato,  copie  per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e  della  documentazione
probatoria.   La   riconvocazione,   che   potra'   essere   disposta
compatibilmente con il  periodo  di  svolgimento  degli  accertamenti
stessi, avverra' mediante avviso  inserito  nell'area  privata  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,  per  ragioni
organizzative,  con  messaggio  di  posta  elettronica,  con  lettera
raccomandata o telegramma. 
    3. La commissione, prima di eseguire la visita  medica  generale,
acquisira' la documentazione di cui al successivo art. 60, commi 1, 2
e 3, necessaria per la successiva  effettuazione  degli  accertamenti
psicofisici e attitudinali; per i concorrenti di sesso femminile,  in
caso di positivita' del test di gravidanza, la  commissione  medesima
non procedera' agli accertamenti  psicofisici  e  si  asterra'  dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma  2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90,  secondo  il
quale lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Pertanto,  nei
confronti  dei  candidati  il  cui  stato  di  gravidanza  sia  stato
accertato anche con le modalita' previste nel presente  articolo,  la
Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare   procedera'   alla
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 62, comma  1.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo  impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera a) ne dara' notizia alla citata  Direzione  Generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  previsti  dal  presente  bando.  La  predetta  commissione
disporra'  quindi,  per  tutti  gli  altri  concorrenti,  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) cardiologico con ECG; 
      b) oculistico; 
      c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      d) odontoiatrico; 
      e) psichiatrico; 
      f) ortopedico; 
      g) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari di
sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,  cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i) ogni ulteriore esame clinico specialistico,  di  laboratorio
e/o strumentale, ritenuto utile per consentire  adeguata  valutazione
clinica e medico-legale del  concorrente,  ivi  compreso  l'eventuale
esame radiologico del torace in due proiezioni,  in  caso  di  dubbio
diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a  detto  esame
dovra'   sottoscrivere    apposita    dichiarazione    di    consenso
all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel
citato allegato F del presente decreto. Il concorrente che e'  ancora
minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici,
invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso
compilata e sottoscritta in conformita' al medesimo allegato  F,  per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 
    4. La commissione provvedera' a definire il profilo sanitario  di
ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti  dalla  normativa  e
dalle direttive vigenti  e  in  base  alla  documentazione  sanitaria
prodotta dagli interessati in  conformita'  al  successivo  art.  60,
comma 1, lettere b) e c) e comma 2 (per i soli concorrenti  di  sesso
femminile) e agli accertamenti psicofisici effettuati. 
    5. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) idoneo all'ammissione all'Accademia Navale, con  indicazione
del profilo sanitario di cui al precedente art. 8, comma 9; 
      b)   inidoneo   all'ammissione   all'Accademia   Navale,    con
indicazione del motivo. 
    6.  Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  in  possesso  dei
requisiti citati ai commi 1 e  2  del  presente  articolo  cui  sara'
attribuito il profilo sanitario minimo di cui al precedente  art.  8,
comma 9. 
    7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti  da
o che presentano: 
      a) imperfezioni e infermita' previste dalla  vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali   e'   prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3   nelle
caratteristiche somato-funzionali  del  profilo  sanitario  stabilito
dalle vigenti  direttive  per  delineare  il  profilo  sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare  (fermi  restando  gli
specifici requisiti prescritti dal presente decreto); 
      c)  disturbi  della  parola  tali  da  rendere  l'eloquio   non
chiaramente e prontamente intellegibile; 
      d) malattie o lesioni per le quali sono previsti  tempi  lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
      e) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di  incerta  prognosi,  la  presenza  di
alterazioni dei mezzi diottrici  o  del  fondo  oculare  che  possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o  quelle
collaterali, gli  esiti  di  intervento  per  la  correzione  mono  o
bilaterale dei vizi di  rifrazione,  gli  strabismi  manifesti  anche
alternanti;  gli  esiti  di  cheratotomia  radiale;  gli   esiti   di
laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina
o di evidenti lesioni corneali; 
      f) abuso di alcolici, positivita' agli accertamenti diagnostici
per  assunzione,  anche  saltuaria  od   occasionale,   di   sostanze
stupefacenti, e per utilizzo saltuario  od  occasionale  di  sostanze
psicoattive a scopo non terapeutico; 
      g) tatuaggi, riscontrati all'atto della visita medica generale,
che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al  decoro
dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio  estiva  le
cui     caratteristiche     sono     visualizzabili     nel      sito
http://www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) ovvero, se  posti
nelle  zone  coperte  dall'uniforme,  risultano,  per  contenuto,  di
discredito alle Istituzioni o sono indice di personalita' abnorme (da
accertare  con   visita   psichiatrica   e   con   appropriati   test
psicodiagnostici). 
    8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli  accertamenti
psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve  durata,  per  le  quali
risultera'  scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,
tale  da  lasciar  prevedere  il  possibile  recupero  dei  requisiti
richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine -che non
potra'  superare  la  data  prevista  per  il   completamento   della
procedura, di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera  b),  da
parte di tutti  i  concorrenti-  entro  il  quale  sottoporra'  detti
concorrenti ai  previsti  accertamenti  psicofisici,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. I concorrenti assenti  al
momento   dell'inizio   degli   accertamenti   psicofisici    saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che
sono le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 5. Non saranno previste riconvocazioni. 
    9.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    10. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia,  inviare
specifica  istanza,  improrogabilmente   entro   il   decimo   giorno
successivo alla data degli accertamenti psicofisici effettuati presso
il Centro di Selezione della Marina Militare,  tramite  messaggio  di
posta            elettronica            (PE)            all'indirizzo
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it  con,  in  allegato,  copie  per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di  identita'
rilasciato  da   un'Amministrazione   dello   Stato   e   di   idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica  o  privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (con attestazione  in
originale della struttura  sanitaria  comprovante  l'accreditamento),
relativamente  alle  cause  che  hanno  determinato  il  giudizio  di
inidoneita'. 
    11. Non saranno  prese  in  considerazione  istanze  prive  della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre  i  termini  perentori
sopraindicati ovvero con modalita' diverse  da  quelle  indicate  nel
comma precedente. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dall'Accademia Navale, mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,
per ragioni organizzative, con messaggio di  posta  elettronica,  con
lettera raccomandata o telegramma, comunicazione  di  ammissione  con
riserva alle fasi concorsuali di cui ai successivi artt. 57, 58 e 59.
In caso di mancato  accoglimento  dell'istanza,  invece,  l'Accademia
Navale comunichera' all'interessato che il  giudizio  di  inidoneita'
riportato  al   termine   degli   accertamenti   psicofisici   rimane
confermato. 
    12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti  di  cui
al precedente comma 10 -in caso di  accoglimento  dell'istanza  e  di
idoneita' alle fasi concorsuali di cui ai successivi artt. 57,  58  e
59, sostenute con riserva- sara' espresso dalla commissione di cui al
precedente art. 7, comma 2, lettera  b),  numero  2),  a  seguito  di
valutazione della documentazione sanitaria  allegata  all'istanza  di
ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora  ritenuto  necessario,  a
seguito  di  ulteriori  accertamenti   psicofisici.   I   concorrenti
convocati per essere sottoposti a ulteriori accertamenti psicofisici,
se per qualsiasi motivo non si presentano nel  luogo,  giorno  e  ora
stabiliti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi  dal
concorso. 
    13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui  al  precedente
art. 7, comma 2, lettera b), numero 2)  e'  definitivo.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei  anche  a  seguito  della  valutazione
sanitaria  o  degli  ulteriori  accertamenti  psicofisici   disposti,
nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi saranno  esclusi  dal
concorso.

				Art. 57. 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli  accertamenti  psicofisici
saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, che  si  svolgeranno
presso l'Accademia Navale, presumibilmente nel periodo  giugno-luglio
2013, con le modalita' comunicate mediante avviso inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni  del  portale  dei  concorsi  (e
consultabile    nei    siti    internet    www.marina.difesa.it     e
www.persomil.difesa.it)  ovvero,  per  ragioni   organizzative,   con
messaggio  di  posta  elettronica  o  con  lettera   raccomandata   o
telegramma e, se idonei, sosterranno le ulteriori prove previste  dal
concorso per una durata presunta di sei giorni. Essi, all'atto  della
presentazione presso l'Accademia Navale, dovranno essere  muniti,  in
originale o in  copia  conforme,  del  certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica di  tipo  B,  in  corso  di  validita',
rilasciato da medici appartenenti  alla  Federazione  medico-sportiva
italiana  ovvero  da  strutture   sanitarie   pubbliche   o   private
accreditate con il Servizio Sanitario  Nazionale  che  esercitano  in
tali ambiti in qualita' di medici  specializzati  in  medicina  dello
sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente
al 1° novembre 2012 ovvero dovra' essere valido  almeno  fino  al  31
ottobre  2013.  La  mancata  presentazione   di   detto   certificato
determinera'  l'esclusione  dal  concorso.  I  concorrenti  di  sesso
femminile, per lo svolgimento delle prove  di  efficienza  fisica  in
piena  sicurezza,  dovranno  altresi'  presentare  anche  il  referto
attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la  data
di presentazione. La  mancata  presentazione  di  detto  referto  non
consentira' l'ammissione a sostenere le  prove,  con  la  conseguente
esclusione dal concorso. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette  ginniche,
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini  da  piscina  (facoltativi).  I
concorrenti assenti alla data, ora e luogo di convocazione alle prove
di efficienza fisica  saranno  considerati  rinunciatari  e  pertanto
esclusi dal concorso, quali  che  saranno  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste
riconvocazioni, tranne che  per  concomitante  svolgimento  di  prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto  di  partecipare.  A  tal
fine gli interessati  dovranno  far  pervenire  all'Accademia  Navale
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione tramite messaggio di posta elettronica (PE)
all'indirizzo marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in  allegato,
copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento  di
identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato  e  della
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  delle  prove
stesse, avverra' mediante avviso  inserito  nell'area  privata  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,  per  ragioni
organizzative,  con  messaggio  di  posta  elettronica,  con  lettera
raccomandata o telegramma. 
    3.  Le  prove   di   efficienza   fisica,   tutte   obbligatorie,
consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalita'
a fianco di ciascuno indicate: 
      a) nuoto m. 50 (qualunque stile); 
      b) salto in alto (massimo tre tentativi); 
      c) piegamenti  sulle  braccia  (tempo  limite  2  minuti  senza
interruzioni), 
      d) corsa piana di m. 1.000. 
    Il prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  O,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    4.  Il  medesimo  allegato  O  contiene  disposizioni  circa   le
modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti  che  dovranno
tenere  i  concorrenti  nell'ipotesi  di  momentanea   indisposizione
fisica, di esiti di precedente infortunio  o  di  infortunio  che  si
verifica durante l'effettuazione degli esercizi. 
    5. La commissione preposta alle prove di  efficienza  fisica,  di
cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 3): 
      a) verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte  dai
concorrenti all'atto della presentazione in Accademia Navale; 
      b) sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  previsti,  dopo
averli resi  edotti  delle  modalita'  di  esecuzione  degli  stessi,
secondo quanto previsto nei commi precedenti; 
      c) autorizzera', nei casi e con le modalita' previste dal  gia'
citato allegato O, il differimento della  data  di  effettuazione  di
tutti  o   parte   degli   esercizi,   comunicandolo   immediatamente
all'Accademia Navale, Ufficio Concorsi; 
      d) redigera' il  verbale  delle  prove  di  efficienza  fisica,
attribuendo  a  ciascun  concorrente  il  giudizio  di  idoneita'   o
inidoneita' per ciascuno dei 4  esercizi  previsti  nel  gia'  citato
allegato O. 
    6.  Saranno  considerati  idonei  i   concorrenti   che   avranno
conseguito l'idoneita' nella prova di nuoto e  in  almeno  due  degli
altri tre esercizi previsti. 
    7. Il  giudizio  espresso  dalla  commissione  per  le  prove  di
efficienza fisica e' definitivo. I candidati rinviati ad  altra  data
per lo svolgimento delle prove di efficienza  fisica,  ai  sensi  del
paragrafo 3 del gia' citato allegato O al presente  decreto,  saranno
ammessi con riserva alle successive fasi concorsuali. Tali  candidati
potranno essere rinviati non oltre la data  di  prevista  conclusione
dello svolgimento delle prove orali.

				Art. 58. 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al  termine  delle  prove  di  efficienza  fisica  di  cui  al
precedente art. 57, i candidati giudicati idonei e quelli di  cui  al
precedente  art.  57,  comma  7  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera  b)  agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di  prove  (test,  questionari,  prove  di   performance,   colloquio
individuale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il   possesso   dei
requisiti necessari per un positivo inserimento  in  Forza  Armata  e
nello specifico ruolo. Tale valutazione,  che  sara'  svolta  con  le
modalita' indicate nelle "Norme per  la  selezione  attitudinale  nel
concorso prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale", e con
riferimento  alla  direttiva  tecnica   "Profili   attitudinali   del
personale della Marina Militare", entrambe  emanate  dall'Ispettorato
delle Scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli
accertamenti, si articolera' nelle seguenti aree d'indagine,  a  loro
volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: 
      a)  area  "stile  di  pensiero":  analisi  predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
      b) area "emozioni  e  relazioni":  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area "produttivita' e  competenze  gestionali":  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  "motivazionale":  bisogni  e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di livello attitudinale  a
ciascun concorrente  sulla  base  delle  risultanze  delle  prove  di
performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di  quelle
degli  Ufficiali  colloquiatori;   tale   punteggio   sara'   diretta
espressione  degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai   diversi
momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita'  o  di  inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'
espresso  se  il  concorrente  riporta  un   punteggio   di   livello
attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90. 
    La commissione medesima, seduta stante,  comunichera'  a  ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - idoneo quale Allievo Ufficiale dei corsi normali della Marina
Militare; 
      - inidoneo quale Allievo  Ufficiale  dei  corsi  normali  della
Marina Militare, con indicazione del motivo. 
    A detto accertamento saranno sottoposti,  con  riserva,  anche  i
concorrenti di cui al precedente art. 56, comma 8 e quelli di cui  al
precedente art. 56, comma 10, in caso di  accoglimento  dell'istanza.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'  definitivo.
Detti  concorrenti,  se   giudicati   inidonei   al   termine   degli
accertamenti  attitudinali,  non  saranno  ammessi  a  sostenere  gli
accertamenti   psicofisici   ovvero   gli   ulteriori    accertamenti
psicofisici di cui al precedente art.  56.  Pertanto,  i  concorrenti
giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

				Art. 59. 
 
 
Prova orale  di  matematica  e  prova  orale  facoltativa  di  lingua
                              straniera 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti  psicofisici,
alle prove di efficienza fisica  e  agli  accertamenti  attitudinali,
nonche' quelli di cui al precedente art. 57, comma 7, saranno ammessi
alla prova orale di matematica. Inoltre, saranno ammessi con  riserva
a sostenere detta prova i concorrenti di cui al precedente  art.  56,
comma 8, e quelli di cui al precedente art. 56, comma 10, in caso  di
accoglimento dell'istanza, qualora giudicati idonei al termine  delle
prove di efficienza fisica e degli accertamenti attitudinali. 
    2. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti  di  cui
ai programmi  riportati  nel  gia'  citato  allegato  N  al  presente
decreto.  Saranno  dichiarati  idonei  i  concorrenti   che   avranno
riportato un punteggio non inferiore a 21/30,  utile  ai  fini  della
formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 62. 
    3.  I  concorrenti  idonei  alla  prova  orale   di   matematica,
sempreche' lo  hanno  chiesto  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua  straniera
(non piu' di due, di cui una scelta fra la  francese,  l'inglese,  la
tedesca e la spagnola e una scelta tra le precedenti  e  l'araba,  la
cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa  e  la  serba).  Le
modalita' di  svolgimento  della  suddetta  prova,  che  avra'  luogo
successivamente alla prova orale di  matematica,  sono  indicate  nel
gia' citato allegato N al presente decreto.  I  concorrenti  che  non
intenderanno  piu'  sostenere   detta   prova   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla. 
    4. Ai concorrenti che sosterranno la prova orale  facoltativa  di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio, in relazione  al  voto
conseguito per ciascuna delle lingue prescelte. Tale  punteggio,  che
concorrera' alla formazione delle graduatorie di  cui  al  successivo
art. 62, sara' cosi' determinato: 
      a) fino a 20/30: punti 0; 
      b) 21/30: punti 0,05; 
      c) 22/30: punti 0,10; 
      d) 23/30: punti 0,15; 
      e) 24/30: punti 0,20; 
      f) 25/30: punti 0,25; 
      g) 26/30: punti 0,30; 
      h) 27/30: punti 0,35; 
      i) 28/30: punti 0,40; 
      l) 29/30: punti 0,45; 
      m) 30/30: punti 0,50.

				Art. 60. 
 
 
                              Documenti 
 
    1. All'atto della presentazione presso  il  Centro  di  Selezione
della  Marina  Militare  di  Ancona,  i  concorrenti   ammessi   agli
accertamenti psicofisici dovranno consegnare i seguenti documenti  in
originale: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni,  con  relativo  referto  (solo  se  esiste  dubbio
diagnostico da parte della commissione medica,  l'esame  radiografico
verra' effettuato presso il Centro di Selezione della Marina Militare
di Ancona); 
      b) referto originale degli esami di cui al sottostante  elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre  mesi  precedenti  la  visita
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate col Servizio Sanitario Nazionale  (in  quest'ultimo  caso
dovra'  essere  prodotta  anche  attestazione  in   originale   della
struttura sanitaria  comprovante  l'accreditamento  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale): 
        1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        2) emocromo completo; 
        3) VES; 
        4) glicemia; 
        5) creatininemia; 
        6) trigliceridemia; 
        7) colesterolemia; 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gammaGT; 
        10) transaminasemia (GOT e GPT); 
        11) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti  HBs,  anti  HBc  e
anti HCV; 
        12) accertamento della positivita' per anticorpi per HIV. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo  agli  esami  effettuati,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. 
      c) certificato, conforme al modello riportato nel  gia'  citato
allegato G, rilasciato dal proprio medico di fiducia e  controfirmato
dagli  interessati,  che  attesta  lo  stato  di  buona  salute,   la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o  alimenti.  Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione. 
    2.  I  concorrenti  di   sesso   femminile   dovranno,   inoltre,
presentare: 
      a)  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  in   originale,
eseguita, in data non anteriore ai tre  mesi  precedenti  la  visita,
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso
dovra'  essere  prodotta  anche  attestazione  in   originale   della
struttura sanitaria  comprovante  l'accreditamento  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida  in  alternativa,
copia autenticata del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare; 
      b) referto originale di test di  gravidanza  (sangue  o  urine)
eseguito, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti
la visita, presso strutture sanitarie pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate col Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche  attestazione  in  originale  della
struttura sanitaria  comprovante  l'accreditamento  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale. 
    3.  I  concorrenti  di  entrambi  i  sessi  dovranno,   altresi',
consegnare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico previsto dal  precedente
art. 56, comma 3,  secondo  quanto  riportato  nell'allegato  P,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche'  ulteriore
dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale  che,  ai
sensi  della  normativa  vigente,  sara'  loro   praticato   all'atto
dell'ammissione alla frequenza della prima classe e periodicamente, a
intervalli programmati, per conservare lo  stato  di  immunizzazione,
secondo quanto indicato nel medesimo allegato P al presente  decreto;
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti indicati  ai
precedenti commi 1 (a eccezione della lettera a)), 2  e  al  presente
comma determinera' l'esclusione dal concorso. 
    4. All'atto della presentazione  presso  l'Accademia  Navale  per
sostenere le prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno,
altresi', consegnare una dichiarazione sostitutiva,  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, secondo il modello in allegato Q, che costituisce parte
integrante del presente decreto, concernente il possesso  del  titolo
di  studio  prescritto  per  la   partecipazione   al   concorso.   I
concorrenti,  compresi  quelli  provenienti  dalle  Scuole  Militari,
dovranno dichiarare l'anno  di  conseguimento  del  predetto  titolo,
mentre quelli che sono ancora minorenni dovranno far vistare la  loro
firma apposta in calce alla  predetta  dichiarazione  sostitutiva  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. 
    5. I soli concorrenti risultati vincitori del  concorso  dovranno
consegnare, all'atto della presentazione all'Accademia Navale per  la
frequenza  del  corso,  due  fotografie,  senza  copricapo,   formato
tessera, con l'indicazione sul retro  di  cognome,  nome  e  data  di
nascita. Inoltre, entro trenta giorni dalla  data  di  ammissione  ai
corsi normali, dovranno altresi' consegnare: 
      a) certificato anamnestico, rilasciato da  struttura  sanitaria
pubblica, delle vaccinazioni effettuate; 
      b) referto di analisi di laboratorio, rilasciato  da  struttura
sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico  del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.

				Art. 61. 
 
 
                   Composizione delle commissioni 
 
    1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di  cui
al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera  b).  Tutto  il  personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di  cui  ai  successivi
commi del presente articolo apparterra' alla Marina Militare. 
    2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
b), numero 1) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Contrammiraglio  in
servizio, presidente; 
      b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano  di  Fregata
in servizio, membri; 
      c) due  o  piu'  docenti  o  esperti  per  la  prova  orale  di
matematica, membri aggiunti; 
      d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) un Sottufficiale con il grado di Primo  Maresciallo,  ovvero
un dipendente civile del Ministero della  Difesa,  appartenente  alla
terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole  materie  per
le quali sono aggregati. La commissione  esaminatrice  potra'  essere
suddivisa in sottocommissioni nei casi e con  le  modalita'  previsti
dall'art. 6 del decreto ministeriale  30  marzo  1999,  citato  nelle
premesse. 
    3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
a) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente; 
      b)  due  Ufficiali  superiori  del  Corpo  Sanitario   Militare
Marittimo, membri; 
      c) un Sottufficiale del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
b), numero 2) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente; 
      b)  due  Ufficiali  superiori  del  Corpo  Sanitario   Militare
Marittimo, membri; 
      c) un Sottufficiale del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti della Marina Militare o di  medici  specialisti  esterni.
Gli Ufficiali medici facenti  parte  di  detta  commissione  dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto  parte  della  commissione
per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
b), numero 3) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale superiore, presidente; 
      b) un Ufficiale, membro; 
      c) un  Sottufficiale  del  ruolo  Marescialli  della  categoria
In/ISMEF, che assolvera' le funzioni di segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
del supporto di personale dell'Accademia Navale, esperto di settore e
di un Ufficiale medico. 
    6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  Vascello,
presidente; 
      b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c) un Sottufficiale del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.

				Art. 62. 
 
 
  Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove  e
accertamenti di cui al precedente art. 6, commi 1  e  2,  lettera  b)
saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'art.  7,  comma
2, lettera b), numero  1)  del  presente  decreto,  in  due  distinte
graduatorie generali di merito, una per i posti di cui al  precedente
art. 51, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui  al  precedente
art. 51, comma 1, lettera b). 
    2.  Dette  graduatorie  saranno  formate  secondo  il   punteggio
risultante dalla media di quelli riportati  nella  prova  scritta  di
selezione culturale e nella prova orale, alla  quale  sara'  aggiunto
l'eventuale punteggio  incrementale  assegnato  per  la  prova  orale
facoltativa di lingua straniera, calcolato  secondo  quanto  previsto
dal precedente art. 59, comma 4. A mente del precedente art. 2, comma
5, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che  si  trovano
nelle condizioni di cui all'art. 580 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n.  90-  all'atto  della  formazione  delle
graduatorie  di  ammissione  alla  prima  classe  dei  corsi  normali
dell'Accademia Navale di cui al presente  articolo,  dovranno  essere
risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente
art. 6, commi 1 e 2, lettera b). 
    3. Nel formare ciascuna graduatoria la commissione  terra'  conto
della riserva di posti prevista dal precedente art. 52, commi 1  e  2
del presente decreto. Se  i  predetti  posti  riservati  non  possono
essere  ricoperti,  in  tutto  o  in  parte,  per  insufficienza   di
riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui ai  commi
3, 4 e 5 del medesimo art. 52. 
    4. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia  di  preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  e  l'art.  650
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
    5. Le graduatorie degli  idonei  saranno  approvate  con  decreto
interdirigenziale. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara'
pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero  della  Difesa  e  di
tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso sara' inoltre
pubblicato, a  puro  titolo  informativo,  nell'area  pubblica  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti  web
www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it. 
    6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria  di  cui
al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente art. 51, comma
1, lettera a), procedera' all'assegnazione provvisoria  degli  idonei
ai Corpi di  Stato  Maggiore,  del  Genio  Navale,  di  Commissariato
Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto fino  alla  copertura
dei posti messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di  idoneita'
fisica, dell'attitudine dimostrata dai concorrenti, delle  preferenze
da loro espresse, ove compatibili  con  le  prioritarie  esigenze  di
Forza Armata, al fine di  garantire  l'omogenea  distribuzione  degli
idonei nei vari Corpi. 
    7. Saranno ammessi alla frequenza della prima  classe  dei  corsi
normali -sempreche' non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi  di
cui ai precedenti artt. 1,  comma  3  e  51,  comma  7  del  presente
decreto-  i  primi  90  (novanta)  concorrenti  idonei,  che  saranno
assegnati provvisoriamente ai Corpi  secondo  i  criteri  di  cui  al
precedente comma 6, e  i  primi  8  (otto)  concorrenti  idonei,  che
saranno assegnati al  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo,  inclusi
nella corrispondente graduatoria di merito di cui al precedente comma
1. I vincitori del concorso saranno convocati a  cura  dell'Accademia
Navale. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti a una  ferma
liberamente contratta, l'ammissione  al  corso  e'  subordinata  alla
concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale  per  il
Personale Militare che, allo scopo, chiedera'  il  prescritto  parere
della Forza Armata di appartenenza. Detto nulla osta sara'  acquisito
d'ufficio dall'Accademia Navale.  Coloro  che  non  si  presenteranno
nella  data  indicata   nella   comunicazione   saranno   considerati
rinunciatari e, quindi, non  ammessi  al  corso.  L'Accademia  Navale
potra',  tuttavia,  autorizzare  il  differimento   della   data   di
presentazione fino a un massimo di cinque giorni qualora  la  mancata
presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A  tal  fine  gli
interessati dovranno inviare la documentazione probatoria del  motivo
della   mancata   presentazione   entro   il   giorno   di   prevista
presentazione,  all'Accademia  Navale,  Ufficio   Concorsi,   tramite
messaggio     di     posta     elettronica     (PE)     all'indirizzo
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it  con,  in  allegato,  copia  per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    8. A seguito  delle  eventuali  rinunce  di  concorrenti  che  si
verificheranno entro il ventunesimo giorno dalla data di  inizio  dei
corsi, l'Accademia Navale provvedera' al ripianamento delle  vacanze.
Successivamente, qualora i posti di cui all'art. 51, comma 1, lettera
a)  risulteranno  non  ricoperti  per  insufficienza  di  concorrenti
idonei,  su  indicazione  dello  Stato  Maggiore  della  Marina,   si
procedera', entro il precitato  termine,  al  ripianamento  di  detti
posti con gli idonei non vincitori per il  Corpo  Sanitario  Militare
Marittimo, previo gradimento di questi ultimi, come gia' indicato  al
precedente art. 51, comma 3. Allo spirare del  termine  predetto,  la
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b),  numero
1) formera' le graduatorie definitive di ammissione ai corsi e, per i
posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a),  provvedera'
altresi' all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i criteri indicati
al precedente comma 6.  L'assegnazione  definitiva  ai  Corpi  potra'
comportare  anche   modificazioni   della   precedente   assegnazione
provvisoria. 
    9. Le graduatorie definitive degli ammessi ai  corsi  e  la  loro
parimenti definitiva assegnazione  ai  Corpi  saranno  approvate  con
decreto interdirigenziale. In particolare, i concorrenti  idonei  non
vincitori per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, se  si  verifica
la condizione di cui al precedente comma 8, verranno  inseriti  nella
graduatoria definitiva degli ammessi per i posti di cui all'art.  51,
comma 1, lettera a) del presente decreto, dopo l'ultimo degli idonei,
secondo l'ordine della graduatoria  di  provenienza,  fermo  restando
quanto previsto dal precedente art. 52, comma 1,  lettere  a)  e  b).
Detto decreto sara' pubblicato nel Foglio d'Ordini della  Marina.  Il
medesimo  sara'  inoltre  pubblicato,  a  puro  titolo   informativo,
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei
concorsi,   nonche'   nei   siti   web    www.persomil.difesa.it    e
www.marina.difesa.it. 
    10. All'atto dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso  presso
l'Accademia Navale, i concorrenti gia' alle armi e quelli  richiamati
dal congedo saranno cancellati dal  ruolo  di  appartenenza,  con  la
conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura  della  Direzione
Generale per il Personale Militare ai sensi  della  normativa  citata
nel precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avra' effetto dalla
data di ammissione in qualita' di Allievo al corso presso l'Accademia
Navale. A  tal  fine  l'Accademia  Navale,  al  termine  della  terza
settimana  di  corso,  fornira'  alle  competenti   Divisioni   della
Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi  dettagliati
dei concorrenti gia' alle armi e di  quelli  richiamati  dal  congedo
ammessi al  corso.  Gli  Allievi  provenienti  dagli  Ufficiali,  dai
Sottufficiali  e  dai  Volontari  in  servizio  permanente,  se   non
conseguiranno la  nomina  a  Guardiamarina  in  servizio  permanente,
saranno reintegrati nel grado, a domanda,  reinseriti  nel  ruolo  di
provenienza  e  il  tempo  trascorso  in  Accademia  sara'  computato
nell'anzianita' di grado. Gli Allievi provenienti  dai  Volontari  in
ferma/rafferma in servizio, se non conseguiranno la predetta  nomina,
saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e
saranno  restituiti  ai   Reparti/Enti   di   appartenenza   per   il
completamento degli obblighi di servizio, computando nei  medesimi  i
periodi di tempo  trascorsi  in  qualita'  di  Allievo.  Gli  ammessi
all'Accademia Navale potranno essere: 
      a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni); 
      b) espulsi per motivi disciplinari, per perdita  dei  requisiti
psicofisici, per insufficiente attitudine militare o professionale  e
negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

				Art. 63. 
 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
    1. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 14,  sono  a
carico dell'Amministrazione  le  spese  concernenti  il  mantenimento
degli Allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi e  oggetti  di
cancelleria occorrenti per la loro istruzione. 
    2. Sono, invece, a carico degli Allievi  le  spese  di  carattere
straordinario riferite all'acquisto di strumenti  scientifici  a  uso
individuale, degli  oggetti  occorrenti  per  gli  studi  facoltativi
richiesti dagli  Allievi  medesimi,  nonche'  le  spese  riferite  al
pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e al rinnovamento
di capi di corredo divenuti inservibili per loro incuria. 
    3. All'atto dell'ammissione in Accademia gli Allievi  maggiorenni
o un genitore/tutore degli Allievi minorenni dovranno rilasciare  una
dichiarazione secondo il modello riportato in allegato R con la quale
si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e,  in  generale,
di tutte quelle di cui gli Allievi possono risultare  debitori  verso
l'Amministrazione  Militare.   Incorre   nel   rinvio   dall'Istituto
l'Allievo che lascia passare due mesi dalla scadenza  dei  versamenti
richiesti dall'Accademia Navale senza effettuarli. Quanto  sopra  non
limita  l'azione  che  l'Accademia  stessa  puo'  promuovere  per  il
recupero dei crediti. 
    4. Gli Allievi che, per qualsiasi motivo, cessano definitivamente
di far parte dell'Accademia dovranno: 
      a) soddisfare gli  obblighi  assunti  verso  l'Amministrazione,
liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute; 
      b)  restituire  i  libri,  gli  strumenti  e  le  pubblicazioni
ricevute dall'Accademia Navale, nonche' tutti gli effetti di  corredo
stabiliti dal Comando  dell'Istituto  (il  materiale  non  restituito
verra' addebitato al prezzo delle tariffe in vigore); 
      c) restituire gli strumenti di studio e di lavoro e ogni  altro
effetto prelevato a pagamento, se il relativo acquisto non  e'  stato
gia' saldato.

				Art. 64. 
 
 
         Disposizioni per il trattamento dei dati personali 
 
    1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i
responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso,
sono, ognuno per le parti di competenza: 
      a) il Comandante dell'Accademia Navale; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 61.

				Art. 65. 
 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per  l'ammissione
di 74 (settantaquattro) Allievi alla prima classe dei corsi  regolari
dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2013 -2014, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), sono cosi' ripartiti: 
      a) 51 (cinquantuno) del ruolo normale dell'Arma Aeronautica, di
cui: 
        1) 40 (quaranta) del  ruolo  naviganti  normale,  specialita'
pilota; 
        2) 11 (undici) del ruolo normale delle Armi; 
      b)  11  (undici)  del  ruolo  normale  del  Corpo   del   Genio
Aeronautico; 
      c) 6  (sei)  del  ruolo  normale  del  Corpo  di  Commissariato
Aeronautico; 
      d) 6 (sei) del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico. 
    A tale concorso non potranno partecipare coloro che, alla data di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione,  frequentano   il   corso   regolare   dell'Accademia
Aeronautica. 
    2. I concorrenti possono presentare domanda per uno soltanto  dei
ruoli di cui al precedente comma 1. 
    3. I  vincitori  del  concorso,  subordinatamente  alla  verifica
-anche successiva  all'ammissione  in  Accademia-  del  possesso  dei
requisiti di cui al precedente art. 2, saranno ammessi quali  Allievi
alla frequenza dei corsi all'Accademia Aeronautica. 
    4. Durante la permanenza in Accademia: 
      a)  gli  ammessi  ai  corsi  per  il  ruolo  naviganti  normale
dell'Arma Aeronautica e  quelli  per  il  ruolo  normale  delle  Armi
dell'Arma Aeronautica  seguiranno  un  corso  di  laurea  in  scienze
aeronautiche articolato in un piano di studi triennale che  consente,
attraverso la frequenza di successivi moduli, il conseguimento  della
laurea magistrale (gia' specialistica). I piani  degli  studi,  anche
durante gli anni successivi al primo, saranno definiti dall'Accademia
Aeronautica  per  indirizzare  opportunamente   la   formazione   dei
frequentatori all'impiego in Forza Armata; 
      b) gli ammessi ai corsi per il  ruolo  normale  del  Corpo  del
Genio Aeronautico  seguiranno  un  corso  di  laurea,  triennale,  in
ingegneria e uno successivo, biennale,  di  laurea  magistrale  (gia'
specialistica) in ingegneria aerospaziale, elettronica o  civile.  La
suddivisione  tra  i  vari   corsi   sara'   effettuata   d'autorita'
dall'Accademia Aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla
Forza Armata e tenuto conto, per quanto possibile,  delle  preferenze
espresse dagli interessati. Durante l'iter formativo eventuali  cambi
di indirizzo di laurea potranno  essere  proposti  dagli  interessati
all'Accademia Aeronautica che definira', in ogni caso, i piani  degli
studi in  osservanza  delle  esigenze  della  Forza  Armata  e  della
necessita' di adeguare la  formazione  ai  nuovi  iter  didattici  di
concerto  con  la  competente  Universita'  anche  durante  gli  anni
accademici successivi al primo; 
      c) gli ammessi ai corsi per  il  ruolo  normale  del  Corpo  di
Commissariato Aeronautico seguiranno un corso di  studi  universitari
per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza; 
      d) gli  ammessi  ai  corsi  per  il  ruolo  normale  del  Corpo
Sanitario Aeronautico seguiranno un corso di studi  universitari  per
il conseguimento della laurea magistrale  in  medicina  e  chirurgia.
L'Accademia Aeronautica definira', in ogni caso, il piano degli studi
in osservanza delle esigenze della Forza Armata e della necessita' di
adeguare la formazione ai nuovi iter didattici  di  concerto  con  l'
Universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo. 
    5. Per quanto indicato nel precedente comma 4: 
      a) i concorrenti in possesso della laurea in giurisprudenza, di
quella in scienze giuridiche e di quella specialistica magistrale  in
giurisprudenza non potranno partecipare al concorso per il corso  per
il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico; 
      b) i concorrenti in possesso della laurea in  ingegneria  o  di
quella  specialistica   magistrale   in   ingegneria   non   potranno
partecipare al concorso per il ruolo  normale  del  Corpo  del  Genio
Aeronautico; 
      c) i  concorrenti  in  possesso  della  laurea  in  medicina  e
chirurgia non potranno partecipare al concorso per il  ruolo  normale
del Corpo Sanitario Aeronautico. 
    Inoltre, i concorrenti che all'atto dell'ammissione in  Accademia
Aeronautica hanno gia' sostenuto  esami  universitari  del  corso  di
studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 
    6. Le materie di insegnamento e le modalita' di  svolgimento  dei
corsi sono quelle previste dal piano degli  studi.  Gli  insegnamenti
sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo  la  normativa
vigente. 
    7. Gli ammessi al ruolo naviganti normale  dell'Arma  Aeronautica
frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano, come indicato al successivo art. 79. 
    8. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
Allievi  saranno  tenuti  a  frequentare,  i  medesimi,  a  richiesta
dell'Accademia Aeronautica, dovranno sottoscrivere una  dichiarazione
sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: 
      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado; 
      b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2013-2014 presso
le Universita'. 
    I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far  vistare  la
loro firma apposta in calce alla predetta  dichiarazione  sostitutiva
da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore. 
    9. Per le spese di vitto e alloggio e di prima  vestizione  degli
Allievi del primo  e  secondo  anno  di  corso  si  applicheranno  le
disposizioni di cui al  precedente  art.  14,  comma  1.  Tali  spese
saranno a carico dei frequentatori a  decorrere  dal  terzo  anno  di
corso. Le spese per  l'acquisto  dei  libri  di  testo  in  commercio
durante  il  primo  e  secondo  anno   di   corso   sono   a   carico
dell'Amministrazione Militare e,  successivamente,  a  decorrere  dal
terzo anno di corso, le stesse sono a carico dei frequentatori. 
    10. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.  1,  comma
3, il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione della graduatoria  di  merito,  al  fine  di  soddisfare
eventuali sopravvenute esigenze  della  Forza  Armata  connesse  alla
consistenza del ruolo normale dei rispettivi Arma o Corpi.

				Art. 66. 
 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Nel concorso di cui al precedente art. 65,  sono  previste  le
seguenti riserve di posti: 
      a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari  -se  conseguono
al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo  grado,  riportano  giudizio  di  idoneita'  in
attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine
del concorso- il 30%  complessivo  dei  posti  previsti  per  ciascun
corso, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola Militare
dell'Aeronautica e il 10% a favore dei  diplomati  presso  le  Scuole
Militari dell'Esercito e della Marina. 
      b) per il coniuge e i figli superstiti, ovvero per i parenti in
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti del  personale
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa  di  servizio,  il  10%  dei
posti  previsti  per  ciascun  corso.  Il  titolo  che  consente   di
beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla  data
di scadenza per la presentazione della domanda di  partecipazione  al
concorso. 
    2. I posti riservati di cui al  precedente  comma  1  sono  cosi'
ripartiti: 
      a)  per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma  Aeronautica,
specialita' pilota: 8 (otto) per gli Allievi provenienti dalla Scuola
Militare dell'Aeronautica, 4 (quattro) per  gli  Allievi  provenienti
dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro) per gli aventi titolo  alla
riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      b) per il ruolo normale delle  Armi  dell'Arma  Aeronautica:  2
(due)   per   gli   Allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  Allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b); 
      c) per il ruolo normale del  Corpo  del  Genio  Aeronautico:  2
(due)   per   gli   Allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  Allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b); 
      d) per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico:
1  (uno)  per  gli  Allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  Allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b); 
      e) per il ruolo normale  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico:  1
(uno)   per   gli   Allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  Allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b); 
    3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a), b),  c),  d)
ed  e)  eventualmente  non  ricoperti  in  una  delle  due   predette
ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%)  di  cui  al  precedente
comma 1, lettera a) del presente articolo saranno devoluti all'altra. 
    4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  a)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      a)  concorrenti  idonei  che  sono  alle  armi  alla  data   di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  in   qualita'   di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o  di  Militari  di  Truppa  in
ferma volontaria o in rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  b)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.

				Art. 67. 
 
 
         Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato nel portale dei concorsi di  cui  al  precedente  art.  3,
dovra'  essere  compilata  esclusivamente  on-line  e  inviata,   con
esclusione di qualsiasi  modalita'  diversa  da  quella  indicata  al
precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta)  giorni
a decorrere dal giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale, 4ª Serie  Speciale.  Nella
domanda  il  concorrente,  consapevole   delle   conseguenze   penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000 ,  n.  445,  dovra'
dichiarare: 
      a) l'Arma e il ruolo o il Corpo (uno  soltanto)  per  il  quale
intende concorrere di cui al precedente art. 65,  commi  1  e  2.  Il
concorrente potra' modificare detta preferenza  esclusivamente  entro
la data di scadenza del termine di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo  fine
dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione; 
      b)  la  lingua  straniera  nella  quale  intende  eventualmente
sostenere l'ulteriore prova  orale  facoltativa,  scelta  tra  quella
araba, francese, russa, spagnola e  tedesca.  Il  concorrente  potra'
modificare/esprimere detta preferenza esclusivamente entro la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine dopo tale  data
non saranno prese in considerazione; 
      c) se intende sostenere la prova facoltativa di informatica. Il
concorrente potra' esprimere detta preferenza esclusivamente entro la
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo  fine
dopo tale data non saranno prese in considerazione; 
      d) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita); 
      e) il codice fiscale; 
      f)  di  essere  cittadino   italiano.   In   caso   di   doppia
cittadinanza,  dovra'  indicare,   in   apposita   dichiarazione   da
consegnare all'atto della  presentazione  per  lo  svolgimento  della
prima prova concorsuale, la seconda cittadinanza e in quale Stato  e'
soggetto agli obblighi militari; 
      g) il preciso recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo  e
numero  civico)  presso  il  quale   desidera   ricevere   tutte   le
comunicazioni relative al concorso, completo del numero telefonico  e
di  una  casella  di   posta   elettronica.   Il   concorrente   che,
successivamente  alla   presentazione   della   domanda,   e'   stato
incorporato in un Reparto/Ente militare  sara'  tenuto  a  comunicare
mediante        messaggio        di         posta         elettronica
(aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it) o posta elettronica certificata
(aeroaccademia@postacert.difesa.it)   ovvero   a   mezzo   telegramma
all'Accademia Aeronautica - Ufficio Concorsi - via San Gennaro Agnano
n. 30 - 80078 Pozzuoli (NA) il Reparto/Ente presso  il  quale  presta
servizio e il relativo  indirizzo.  Il  concorrente  dovra'  altresi'
segnalare tempestivamente all'Accademia Aeronautica, con le  medesime
modalita' di  cui  sopra,  ogni  eventuale  variazione  del  recapito
indicato   nella   domanda   che   verra'   a   verificarsi   durante
l'espletamento del concorso. L'Amministrazione  Militare  non  assume
alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione  di  comunicazioni
dipendenti  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore; 
      h) il titolo di studio posseduto o  che  potra'  conseguire  al
termine   dell'anno   scolastico   2012-2013,    con    l'indicazione
dell'Istituto scolastico presso il quale  ha  conseguito  o  sta  per
conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo  grado.  Il
concorrente che, all'atto  della  presentazione  della  domanda,  non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con  riserva  al  concorso   e   avra'   l'obbligo   di   comunicarne
all'Accademia Aeronautica, con le  medesime  modalita'  di  cui  alla
precedente lettera g), l'avvenuto conseguimento con il relativo voto.
Il  mancato  conseguimento  del   titolo   di   studio   determinera'
l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo
di studio all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a
quello prescritto per la partecipazione al concorso; 
      i) se militare in servizio dovra' indicare la  data  di  inizio
del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente  presso
il quale presta  servizio.  Le  comunicazioni  relative  al  concorso
saranno inviate al recapito indicato  nella  domanda  e  non  per  il
tramite del Comando  di  appartenenza,  che  tuttavia  dovra'  essere
informato a cura dell'interessato. Il concorrente che e'  gia'  stato
collocato in congedo dovra' indicare le date  di  inizio  e  di  fine
servizio, nonche' il grado rivestito  all'atto  del  congedamento.  I
concorrenti che avranno  diritto  all'elevazione  dei  limiti  d'eta'
dovranno  dichiarare   tutti   i   periodi   di   servizio   militare
effettivamente  prestato,  specificando   per   ciascuno   di   essi:
denominazione e indirizzo del/i Reparto/i ove e' stato effettivamente
prestato il servizio militare; la/e data/e di inizio e termine;  il/i
grado/i e/o la/e qualifica/che rivestita/e; 
      l) il proprio stato civile e  l'eventuale  numero  di  figli  a
carico; 
      m) di non  essere  stato  condannato,  anche  con  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa
o con decreto penale di condanna ovvero non essere in  atto  imputato
in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere  stato
sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a loro carico
precedenti penali iscrivibili  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  14  novembre
2002, n. 313. Dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  mediante
messaggio di posta elettronica  (aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it)
o posta elettronica  certificata  (aeroaccademia@postacert.difesa.it)
ovvero  a  mezzo  telegramma  all'Accademia  Aeronautica  -   Ufficio
Concorsi - via San  Gennaro  Agnano  n.  30  -  80078  Pozzuoli  (NA)
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria  che  intervenga
successivamente alla dichiarazione di  cui  sopra.  La  dichiarazione
resa nella domanda dovra'  comunque  essere  reiterata  con  apposita
dichiarazione  sostitutiva   da   sottoscrivere,   ai   sensi   delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, durante la frequenza del tirocinio psicoattitudinale  e
comportamentale e all'atto dell'incorporazione; 
      n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili
a   consentire   all'Amministrazione   Militare   di   esperire   con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di  partecipazione.  Il  concorrente  che
dichiara, inoltre, il possesso del titolo di  preferenza  concernente
il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di  un
anno, nell'Amministrazione della Difesa dovra'  consegnare,  all'atto
della  presentazione  alla  prova  scritta   di   preselezione,   una
dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato.
La mancata presentazione nei termini e con le modalita'  predette  di
tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza; 
      o) di godere dei diritti civili e politici; 
      p) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione di proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; 
      q) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli  artt.
645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      r) soltanto se  concorrente  per  il  ruolo  naviganti  normale
dell'Arma Aeronautica, di non essere stato dimesso ovvero espulso  da
Accademie, Scuole o altri Istituti anche di  formazione  delle  Forze
Armate o di Polizia  dello  Stato  per  insufficiente  attitudine  al
pilotaggio; 
      s) la residenza e il  comune  nelle  cui  liste  elettorali  e'
iscritto; 
      t) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al  corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio  o
in congedo),  ai  sensi  della  normativa  vigente,  con  conseguente
perdita del grado rivestito; 
      u)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  e   al
trattamento  dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento   del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      v) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    Gli Allievi delle Scuole  Militari  e  i  militari  in  servizio,
nonche' quelli in servizio all'estero, che hanno titolo a partecipare
al concorso, dovranno inoltrare la domanda di partecipazione  con  le
medesime modalita' di cui al presente articolo e al  precedente  art.
4. 
    2. L'Accademia Aeronautica ha facolta' di  far  regolarizzare  le
domande che, spedite nei termini,  risultino  formalmente  irregolari
per vizi sanabili. 
    3. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  presente   articolo,   il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione) si assume la responsabilita' penale e  amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

				Art. 68. 
 
 
                          Fasi del concorso 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 65, comma 1  prevede  le
fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera
c).

				Art. 69. 
 
 
                    Prova scritta di preselezione 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione  di
cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 1) -con riserva
di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  per   la
partecipazione al concorso- alla prova scritta  di  preselezione,  di
cui all'allegato S, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto,  che   avra'   luogo   presso   il   Centro   di   Selezione
dell'Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia (RM) - via
Tenente Colonnello Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi 3). 
    2. La sede e le date di svolgimento di detta prova  saranno  rese
note  mediante  avviso  inserito  nell'area  pubblica  della  sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso  sara',  inoltre,
consultabile      nei      siti      www.aeronautica.difesa.it      e
www.persomil.difesa.it.   La   pubblicazione   con    le    modalita'
sopraindicate avra' valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  concorrenti.  Pertanto,  coloro  ai  quali  non  sia  stata
comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza
attendere alcuna convocazione, nella sede, nell'ora e nel giorno  per
ciascuno  fissati  nel  calendario  sopra  indicato.  I   concorrenti
frequentatori delle Scuole Militari si dovranno presentare nelle date
e con le modalita' che saranno indicate  direttamente  dall'Accademia
Aeronautica al Comando della Scuola di appartenenza stessa. 
    3. Alla prova scritta  di  preselezione  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di un documento di  riconoscimento,  provvisto  di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato  e  potendo  esibire,  all'occorrenza,  il  messaggio  di
avvenuta  acquisizione  della  domanda,  rilasciato  al   concorrente
medesimo con le modalita' di cui al precedente art.  4  del  presente
decreto, ovvero copia della stessa. I concorrenti assenti al  momento
dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma  5.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  tranne  che   per
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della  Difesa  ai  quali  i  concorrenti
abbiano chiesto di partecipare. A tal fine gli  interessati  dovranno
far pervenire all'Accademia Aeronautica,  Ufficio  Concorsi  (tramite
messaggio di posta elettronica (PE) o posta  elettronica  certificata
(PEC)   agli    indirizzi    aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it    o
aeroaccademia@postacert.difesa.it) un'istanza di  nuova  convocazione
entro il giorno antecedente a quello di prevista  presentazione  con,
in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un  valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e
della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' mediante avviso  inserito  nell'area  privata  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,  per  ragioni
organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  certificata  (se
posseduta   e   dichiarata   dai   concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    4. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni  dell'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
nonche' quelle contenute nell'allegato  S  al  presente  decreto.  La
prova consistera' nella somministrazione collettiva e  standardizzata
di  questionari,  a  risposta  multipla,  finalizzati  ad  accertare,
attraverso    un'adeguata    articolazione    della    prova,    come
dettagliatamente indicato nel gia'  citato  allegato  S  al  presente
decreto, il livello di cultura generale  dei  concorrenti.  La  banca
dati dalla quale saranno estratti i quesiti per le  materie  elencate
al citato allegato S, numero 1, lettere a), b) e c), sara' pubblicata
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei
concorsi,  nonche'   nei   siti   web   www.aeronautica.difesa.it   e
www.persomil.difesa.it non oltre la quarta  settimana  precedente  la
data di inizio della prova scritta di preselezione. 
    5. Sulla base dei punteggi riportati  nella  predetta  prova,  la
preposta commissione compilera' graduatorie distinte per  ogni  ruolo
di cui al precedente art. 65,  comma  1  allo  scopo  di  individuare
coloro che saranno ammessi agli accertamenti psicofisici. 
    6. Saranno ammessi a sostenere gli  accertamenti  psicofisici  di
cui al successivo art. 70, secondo l'ordine della graduatoria di  cui
al precedente comma 5, i  concorrenti  rientranti  entro  i  seguenti
limiti numerici: 
      a) 600 (seicento) per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma
Aeronautica, specialita' pilota; 
      b) 165 (centosessantacinque) per il ruolo  normale  delle  Armi
dell'Arma Aeronautica; 
      c) 165 (centosessantacinque) per il ruolo normale del Corpo del
Genio Aeronautico; 
      d) 90 (novanta) per il ruolo normale del Corpo di Commissariato
Aeronautico; 
      e) 90 (novanta)  per  il  ruolo  normale  del  Corpo  Sanitario
Aeronautico. 
    Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che avranno riportato, in
ciascuna  graduatoria  per  Arma  e  Corpo,   lo   stesso   punteggio
dell'ultimo concorrente ammesso. 
    I punteggi relativi alla prova scritta  di  preselezione  saranno
affissi, a cura della commissione, all'albo del Centro di Selezione. 
    7. L'esito della prova scritta  di  preselezione  e  la  data  di
convocazione agli accertamenti psicofisici saranno  resi  disponibili
con avviso-che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  concorrenti-  inserito  nell'area  privata  della   sezione
comunicazioni  del  portale  dei   concorsi   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  certificata  (se
posseduta   e   dichiarata   dai   concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.  Tale  avviso
sara', inoltre, consultabile  nei  siti  www.aeronautica.difesa.it  e
www.persomil.difesa.it. Sara' anche possibile  chiedere  informazioni
al riguardo al Ministero della  Difesa  -Direzione  Generale  per  il
Personale  Militare-  Sezione  Relazioni  con  il  Pubblico  -   tel.
06/417050412 (mail:urp@persomil.difesa.it ).

				Art. 70. 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1.  I  concorrenti  risultati  idonei  alla  prova   scritta   di
preselezione saranno convocati ai sensi del precedente art. 69, commi
6 e 7 presso l'Istituto Medico Legale, ubicato in Roma in  via  Piero
Gobetti 2, per essere sottoposti, a cura della commissione di cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), all'accertamento del possesso
dei requisiti  psicofisici  richiesti  dalla  normativa  vigente  per
l'accesso ai ruoli/specialita'  di  cui  al  precedente  art.  65.  I
predetti accertamenti saranno svolti presumibilmente  su  due  giorni
durante il  quale  non  sara'  assicurato  ai  partecipanti  vitto  e
alloggio. Coloro che non si  presenteranno  nel  giorno,  nell'ora  e
secondo le modalita' indicate nella convocazione ovvero  risulteranno
assenti  il  secondo  giorno  di  accertamenti  psicofisici   saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma  5.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  tranne  che   per
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della  Difesa  ai  quali  i  concorrenti
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire  all'Accademia  Aeronautica,  Ufficio   Concorsi   (tramite
messaggio di posta elettronica (PE) o posta  elettronica  certificata
(PEC)   agli    indirizzi    aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it    o
aeroaccademia@postacert.difesa.it) un'istanza di  nuova  convocazione
entro il giorno antecedente a quello di prevista  presentazione  con,
in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un  valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e
della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta  compatibilmente  con  il  periodo  di   svolgimento   degli
accertamenti psicofisici, avverra' mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,
per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di  posta   elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Inoltre, i
concorrenti alle armi impiegati all'estero presso unita' impegnate in
operazioni e che non possono far rientro in territorio nazionale  nei
giorni  di  svolgimento  degli  accertamenti  psicofisici,   potranno
presentare (tramite messaggio  di  posta  elettronica  (PE)  o  posta
elettronica       certificata       (PEC)       agli        indirizzi
aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it                                 o
aeroaccademia@postacert.difesa.it) istanza di differimento della data
di convocazione con, in  allegato,  copie  per  immagine,  ovvero  in
formato PDF, di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato e della dichiarazione resa dal Comando
di impiego che attesti l'impossibilita' del candidato a rientrare  in
territorio  nazionale  entro   il   giorno   di   convocazione   agli
accertamenti psicofisici. Tutti i  concorrenti  dovranno  consegnare,
all'atto della presentazione all'Istituto Medico Legale di  Roma  per
l'effettuazione degli accertamenti psicofisici, i seguenti documenti: 
      a) certificato, in originale o in copia conforme, di  idoneita'
ad attivita' sportiva agonistica di tipo B, in  corso  di  validita',
rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport,  iscritti
alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero   da   strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio Sanitario Nazionale in cui esercitano  medici  specializzati
in medicina dello sport.  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non antecedente al 1° novembre  2012  ovvero  dovra'  essere
valido almeno fino al 31 ottobre 2013. La  mancata  presentazione  di
detto certificato determinera'  l'esclusione  del  concorrente  dagli
accertamenti psicofisici; 
      b) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con il relativo referto  in  originale,
effettuato  da  non  oltre  sei  mesi  presso   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari  o  private  accreditate  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      c)  referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  un  mese
antecedente la visita da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o  psicotrope  a  scopo  non  terapeutico:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. La mancata
presentazione di detta documentazione determinera'  l'esclusione  del
concorrente dagli accertamenti psicofisici; 
      d) certificato rilasciato  dal  proprio  medico  di  fiducia  e
controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute
ed   eventuali    pregresse    manifestazioni    emolitiche,    gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o  alimenti.  Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione  e  avra'
una validita' semestrale. Dovra', altresi', essere conforme  al  gia'
citato allegato G, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.   La   mancata   presentazione   di   detta   documentazione
determinera'  l'esclusione   del   concorrente   dagli   accertamenti
psicofisici; 
      e) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi
precedenti la visita  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi per HIV. La mancata presentazione di  detta  documentazione
determinera'  l'esclusione   del   concorrente   dagli   accertamenti
psicofisici; 
      f) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi
precedenti la visita  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
delle analisi del sangue concernente  i  markers  virali:  anti  HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV.  La  mancata  presentazione  di
detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente  dagli
accertamenti psicofisici. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: 
      -  ecografia  pelvica,  comprensiva  di  immagini  e   relativo
referto, in originale o in copia conforme eseguita, entro i tre  mesi
precedenti la  data  di  presentazione,  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari  o  private  accreditate  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione
determinera'  l'esclusione  della  concorrente   dagli   accertamenti
psicofisici; 
      - referto del test di gravidanza (su sangue o urine),  eseguito
in data non anteriore  a  cinque  giorni  lavorativi  precedenti  gli
accertamenti psicofisici, presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il Servizio  Sanitario  Nazionale.
La  mancata  presentazione  di  detta   documentazione   determinera'
l'esclusione della concorrente dagli accertamenti psicofisici. 
    Nei confronti dei concorrenti il  cui  stato  di  gravidanza  sia
stato accertato con le modalita' previste nel presente  articolo,  la
Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare   procedera'   alla
convocazione agli accertamenti psicofisici in  data  compatibile  con
l'inizio del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale di cui  al
successivo art. 72. Se in occasione  della  seconda  convocazione  il
temporaneo impedimento perdura, la preposta  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera a) ne dara' notizia  alla  citata
Direzione Generale che, con  provvedimento  motivato,  escludera'  il
candidato   dal   concorso   per   l'impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    2. Poiche' per i  concorrenti  per  il  ruolo  naviganti  normale
dell'Arma   Aeronautica,   specialita'   pilota,    sono    richiesti
approfondimenti diagnostici, gli stessi dovranno inoltre presentare: 
      a) ecocardiogramma color  doppler,  comprensivo  di  referto  e
immagini  effettuato  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il  Servizio  Sanitario  Nazionale
entro i sei mesi precedenti la data della visita medica.  La  mancata
presentazione di detta documentazione determinera'  l'esclusione  del
concorrente dagli accertamenti psicofisici; 
      b) esame radiografico del tratto  lombo-sacrale  della  colonna
vertebrale in due proiezioni, qualora gia' in possesso, con  relativo
referto  in  originale,  ovvero,  a  pena  di  esclusione,  risonanza
magnetica del tratto lombo-sacrale della colonna  vertebrale  in  due
proiezioni, con relativo referto, effettuato per  lo  studio  di  una
eventuale spondilolisi o schisi di un arco. I predetti esami dovranno
essere stati effettuati  da  non  oltre  sei  mesi  presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate  presso  il
Servizio Sanitario  Nazionale.  La  mancata  presentazione  di  detta
documentazione  determinera'  l'esclusione  del   concorrente   dagli
accertamenti psicofisici; 
      c) tracciato elettroencefalografico  standard,  preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo di referto  eseguito  entro  i  tre
mesi antecedenti la data della visita presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione
determinera'  l'esclusione   del   concorrente   dagli   accertamenti
psicofisici. 
    La  commissione,  in  sede  di  visita  medica  generale,  potra'
disporre  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei  concorrenti  ivi
compreso,  in  caso  di   dubbio   diagnostico,   l'eventuale   esame
radiografico del torace in due proiezioni. Il concorrente maggiorenne
da  sottoporre  a   detto   esame   dovra'   sottoscrivere   apposita
dichiarazione  di  consenso  all'effettuazione   dell'esame   stesso,
secondo il modello riportato nel gia' citato allegato F  al  presente
decreto. Il  concorrente  che  e'  ancora  minorenne  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psicofisici, invece,  avra'  cura  di
portare  al  seguito  la  dichiarazione  di  consenso   compilata   e
sottoscritta in conformita' al  citato  allegato  F  per  l'eventuale
effettuazione   del   predetto   esame   radiografico.   La   mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente agli esami radiologici e al  prosieguo  del
concorso. 
    3. Se gli accertamenti  elencati  nei  precedenti  commi  1  e  2
vengono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il Servizio
Sanitario  Nazionale,  sara'  cura  del  concorrente  produrre  anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. Per evitare difficolta' di  lettura
si consiglia di non portare la documentazione sanitaria  su  supporto
informatico.  La  documentazione  sanitaria  presentata  non   verra'
restituita,  a  eccezione   delle   radiografie   e   del   tracciato
elettroencefalografico (a meno che non siano  causa  dello  specifico
giudizio di inidoneita'). 
    4.  I  concorrenti  che  si   presenteranno   agli   accertamenti
psicofisici saranno invitati a sottoscrivere  apposite  dichiarazioni
-secondo i modelli  di  cui  all'allegato  T  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto- di consenso informato al  protocollo
diagnostico in uso presso l'Istituto  Medico  Legale  di  Roma  e  al
protocollo  vaccinale  previsto  per  il  personale   militare   dopo
l'eventuale arruolamento. 
    5. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.  I  concorrenti  che
durante la visita risulteranno privi anche di uno solo dei  requisiti
prescritti saranno giudicati inidonei ed  esclusi  dal  concorso.  La
commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato  che  presenti
tatuaggi: 
      -  visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme  (per  il  personale
femminile anche nella  versione  con  gonna  e  scarpe  a  decolte'),
compresa quella ginnica (pantaloncini e canottiera); 
      -  posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    Nel gia' citato allegato T al presente decreto  e'  riportato  il
protocollo  diagnostico  che  sara'  praticato  a  ogni  concorrente.
L'Istituto Medico Legale prevedera' la  successione  temporale  degli
accertamenti secondo criteri  di  razionalita'  ed  economicita'.  Il
candidato per il quale emergera', nel corso degli  accertamenti,  una
causa  di  inidoneita'  verra',  comunque,  sottoposto  a  tutti  gli
accertamenti previsti dal protocollo diagnostico di cui  al  predetto
allegato T. 
    6. Il presidente della commissione di cui al precedente  art.  7,
comma  1,  lettera  a),  seduta  stante,   comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti  psicofisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) idoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica; 
      b)  inidoneo  all'ammissione  all'Accademia  Aeronautica,   con
indicazione del motivo. 
    7.  Per  la  valutazione   dell'inidoneita'   agli   accertamenti
psicofisici si richiama il precedente art. 8, comma 10.  Il  giudizio
riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    8. I concorrenti giudicati inidonei potranno,  tuttavia,  inviare
specifica  istanza,  improrogabilmente   entro   il   decimo   giorno
successivo  alla  data  degli  accertamenti  psicofisici  effettuati,
tramite messaggio di  posta  elettronica  (PE)  o  posta  elettronica
certificata (PEC) agli indirizzi  aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it
ovvero aeroaccademia@postacert.difesa.it con, in allegato, copie  per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di  identita'
rilasciato  da   un'Amministrazione   dello   Stato   e   di   idonea
documentazione  specialistica  rilasciata  da   struttura   sanitaria
pubblica o privata accreditata con il  Servizio  Sanitario  Nazionale
(nel qual caso sara' cura del concorrente produrre anche attestazione
in originale della struttura  sanitaria  medesima  comprovante  detto
accreditamento), relativamente a tutte le cause che hanno determinato
il giudizio di inidoneita'. 
    9. Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze  prive  della
prevista documentazione ovvero  spedite  oltre  i  termini  perentori
sopra indicati o con modalita' diverse da quelle indicate  nel  comma
precedente. 
    10.  In  caso  di  accoglimento   dell'istanza,   i   concorrenti
riceveranno  dall'Accademia  Aeronautica,  mediante  avviso  inserito
nell'area  privata  della  sezione  comunicazioni  del  portale   dei
concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con  messaggio  di  posta
elettronica,  con  lettera  raccomandata  o  telegramma,  l'eventuale
comunicazione  di  ammissione  con  riserva  alla  prova  scritta  di
composizione italiana di cui al successivo art.  71  ovvero,  con  le
medesime modalita', comunicazione per l'invio presso  la  commissione
per gli ulteriori accertamenti psicofisici di cui al precedente  art.
7, comma 2, lettera c), numero 3). In caso  di  mancato  accoglimento
dell'istanza,  invece,  l'Accademia  Aeronautica  comunichera'   agli
interessati, sempre con le medesime modalita' di  cui  al  precedente
periodo, che il giudizio di inidoneita' riportato  al  termine  degli
accertamenti psicofisici rimane confermato. 
    11. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti  di  cui
al precedente comma 8 -in caso di  accoglimento  dell'istanza-  sara'
espresso dalla commissione di cui al  precedente  art.  7,  comma  2,
lettera c), numero 3) a seguito di valutazione  della  documentazione
allegata all'istanza di ulteriori  accertamenti  psicofisici  ovvero,
solo se ritenuto necessario,  a  seguito  di  ulteriori  accertamenti
psicofisici disposti. 
    12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti  di  cui
al precedente comma 8 espresso dalla commissione di cui al precedente
art. 7, comma 2, lettera c), numero 3)  e'  definitivo.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei  anche  a  seguito  della  valutazione
sanitaria  o  degli  ulteriori  accertamenti  psicofisici   disposti,
nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi  dal
concorso.

				Art. 71. 
 
 
               Prova scritta di composizione italiana 
 
    1. La prova scritta di composizione italiana,  le  cui  modalita'
sono indicate  nel  gia'  citato  allegato  S  al  presente  decreto,
consistera' nello svolgimento di un  tema  su  argomenti  di  cultura
generale formulati dalla commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 2, lettera c), numero 2). Essa tendera' a verificare  il  grado
di padronanza nella lingua italiana del concorrente, la sua cultura e
maturita' di giudizio,  l'attitudine  al  ragionamento  nell'aderenza
alla traccia, la capacita'  di  esprimere  le  sue  idee  in  maniera
semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi. 
    2. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti
psicofisici, di cui al precedente art.  70,  dovranno  presentarsi  a
sostenere la prova senza attendere alcuna comunicazione al  riguardo.
I concorrenti di cui al precedente art. 70, comma  10  che  non  sono
stati, invece,  ancora  inviati  presso  la  commissione  di  cui  al
precedente  art.  7,  comma  2,  lettera  c),  numero   3)   dovranno
presentarsi  a  sostenere  detta  prova  solo  se  avranno   ricevuto
specifica comunicazione al riguardo. Questi concorrenti, in tal caso,
sosterranno con riserva detta prova. 
    3. La prova avra' luogo presso l'Accademia Aeronautica - via  San
Gennaro Agnano 30 - Pozzuoli nelle date, presumibilmente  distinte  a
seconda dei ruoli, che saranno rese note ai  concorrenti  con  avviso
che sara' inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del
portale dei concorsi. Tale avviso sara',  inoltre,  consultabile  nei
siti  www.aeronautica.difesa.it  e  www.persomil.difesa.it  e   avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  concorrenti.  I
concorrenti sono tenuti a presentarsi presso la  sede  dell'Accademia
Aeronautica il giorno della prova, comunicato con le modalita' di cui
al precedente periodo, entro le 0830 dell'orario ufficiale muniti  di
penna a sfera a inchiostro indelebile di  colore  nero  o  blu  e  di
valido  documento  di  riconoscimento  provvisto  di  fotografia.   I
concorrenti  assenti  all'inizio  della  prova  saranno  esclusi  dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di
cui  al  precedente  art.  1,   comma   5.   Non   saranno   previste
riconvocazioni. 
    4. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt.
13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487. Pertanto,  durante  la  prova  scritta  non  sara'  permesso  ai
concorrenti di comunicare  tra  loro,  verbalmente  o  per  iscritto,
ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con il personale di
sorveglianza e con i  membri  della  commissione.  Durante  la  prova
scritta sara' vietato introdurre,  detenere  o  utilizzare  nell'aula
d'esame  telefoni  cellulari  o  altri  apparati  di   comunicazione.
L'elaborato dovra' essere scritto esclusivamente, a pena di nullita',
su carta recante il timbro d'ufficio dell'Accademia Aeronautica e  la
firma di un componente della commissione, dalla stessa  appositamente
predesignato. I concorrenti non potranno portare carta  da  scrivere,
appunti, manoscritti, strumenti  elettronici,  vocabolari,  dizionari
dei sinonimi e contrari, libri o pubblicazioni di  qualunque  specie.
Potranno consultare soltanto il vocabolario della lingua  italiana  e
il dizionario dei sinonimi e  contrari  messi  a  disposizione  dalla
commissione. Il concorrente che contravviene a dette  disposizioni  o
comunque copia in tutto o in parte  lo  svolgimento  del  tema  sara'
escluso dal concorso. Se risulta che uno  o  piu'  concorrenti  hanno
copiato in tutto o in  parte,  anche  tra  loro,  l'esclusione  sara'
disposta  nei  confronti  di  tutti  i  concorrenti   coinvolti.   La
commissione e il personale  di  sorveglianza  cureranno  l'osservanza
delle  disposizioni  stesse  e  avranno  facolta'   di   adottare   i
provvedimenti necessari. A tale  scopo,  almeno  due  dei  rispettivi
componenti dovranno trovarsi nell'aula d'esame. La mancata esclusione
all'atto della prova  non  preclude  che  l'esclusione  possa  essere
disposta in sede di valutazione della prova medesima. 
    5. La prova scritta si  intendera'  superata  se  il  concorrente
avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30.  Tale  punteggio
sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui al  successivo
art. 77. L'esito della prova scritta di composizione  italiana  e  la
data di convocazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale
per i concorrenti  risultati  idonei  saranno  resi  disponibili  con
avviso -che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti
i concorrenti- inserito nell'area privata della sezione comunicazioni
del portale dei  concorsi  ovvero,  per  ragioni  organizzative,  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. Tale avviso sara',  inoltre,  consultabile
nei siti www.aeronautica.difesa.it  e  www.persomil.difesa.it.  Sara'
anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero  della
Difesa  -Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare-   Sezione
Relazioni     con     il     Pubblico     -     tel.     06/417050412
(mail:urp@persomil.difesa.it).

				Art. 72. 
 
 
            Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale 
 
    1.   L'idoneita'   sotto   il   profilo    psicoattitudinale    e
comportamentale dei concorrenti risultati idonei alla  prova  scritta
di composizione italiana sara' accertata -ai sensi della direttiva n.
80 e successive modificazioni  del  Comando  Scuole  dell'Aeronautica
Militare, concernente le norme per la selezione psicoattitudinale dei
candidati partecipanti ai concorsi per l'Aeronautica Militare-  dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c),  numero
4) durante un  periodo  di  tirocinio  di  durata,  di  massima,  non
superiore a dieci  giorni  calendariali,  che  verra'  svolto  presso
l'Accademia Aeronautica, indicativamente, nei mesi di giugno,  luglio
e settembre 2013. 
    I concorrenti saranno convocati al tirocinio a essi riservato  in
considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno  partecipando
e senza interferire con il periodo  di  svolgimento  delle  prove  di
esame di Stato conclusivo  dei  corsi  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado. I concorrenti sono tenuti a presentarsi nell'ora e nel
giorno comunicati ai sensi del precedente art.  71,  comma  5  e  non
saranno ammesse riconvocazioni a eccezione che per i concorrenti  che
sono impegnati nelle citate prove dell'esame di Stato conclusivo  dei
corsi di istruzione secondaria di secondo grado  o  per  quelli  alle
armi impiegati all'estero presso unita' impegnate in operazioni e che
non possono  far  rientro  in  territorio  nazionale  nei  giorni  di
svolgimento del tirocinio o per il decesso di un proprio  genitore  o
se quest'ultimo versa in  imminente  pericolo  di  vita.  I  predetti
concorrenti dovranno far pervenire all'Accademia Aeronautica, Ufficio
Concorsi  (tramite  messaggio  di  posta  elettronica  (PE)  o  posta
elettronica       certificata       (PEC)       agli        indirizzi
aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it                                 o
aeroaccademia@postacert.difesa.it) un'istanza di  differimento  della
data di convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato
PDF,  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da
un'Amministrazione dello  Stato  e  della  documentazione  rilasciata
dall'Amministrazione scolastica dalla quale risulti che,  nei  giorni
di svolgimento del tirocinio per il quale  il  concorrente  e'  stato
convocato, lo stesso dovra' sostenere una prova dell'esame di  Stato.
Analogamente, i  concorrenti  militari  impiegati  all'estero  presso
unita' impegnate in operazioni dovranno  allegare  all'istanza  copie
per immagine, ovvero in  formato  PDF,  di  un  valido  documento  di
identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato  e  della
dichiarazione   resa   dal   Comando   di   impiego    che    attesti
l'impossibilita' del candidato a rientrare  in  territorio  nazionale
entro il giorno di  inizio  del  tirocinio  per  il  quale  e'  stato
convocato. La riconvocazione, che sara' concessa per uno dei tirocini
successivi, improrogabilmente entro  l'inizio  dell'ultimo  tirocinio
riservato al ruolo per il  quale  il  concorrente  sta  partecipando,
avverra' mediante avviso inserito  nell'area  privata  della  sezione
comunicazioni  del  portale  dei   concorsi   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  certificata  (se
posseduta   e   dichiarata   dai   concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata  o  telegramma  La  mancata
presentazione determinera' l'esclusione dal concorso. 
    2.  I  concorrenti  di  sesso   femminile   dovranno   nuovamente
presentare il referto del test di gravidanza  (su  sangue  o  urine),
eseguito in data non anteriore a cinque giorni lavorativi  precedenti
alla  data  di  presentazione  al   tirocinio   psicoattitudinale   e
comportamentale, per lo svolgimento in piena  sicurezza  delle  prove
concorsuali, presso strutture sanitarie pubbliche, anche  militari  o
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.  La  mancata
presentazione di detta documentazione determinera'  l'esclusione  del
concorrente dal tirocinio  psicoattitudinale  e  comportamentale.  In
caso di accertato stato di gravidanza del concorrente, la commissione
di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera  c),  numero  4)  non
potra' in nessun caso procedere alle prove di  efficienza  fisica  di
cui al citato allegato S  in  quanto,  ai  sensi  dell'art.  580  del
decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  la
Direzione Generale  per  il  Personale  Militare,  con  provvedimento
motivato, escludera' il concorrente dal concorso per l'impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando. 
    3. Se insorgono per taluni concorrenti  dubbi  sulla  persistenza
della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per  eventi
frattanto verificatisi, all'atto della presentazione al  tirocinio  o
durante il tirocinio stesso, e' facolta'  dell'Accademia  Aeronautica
inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione  di  cui
al precedente art. 7, comma 1,  lettera  a)  per  un  supplemento  di
indagini e conseguente espressione di parere medico-legale  circa  la
persistenza o meno dell'idoneita' medesima. 
    4. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: 
      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di  vita  interna
dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Aeronautica; 
      b) effettueranno un programma di  attivita',  di  cui  al  gia'
citato allegato  S  al  presente  decreto,  inteso  a  verificare  il
possesso delle doti di carattere e delle qualita' richieste dall'art.
646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina
a  Ufficiale  in  servizio  permanente   effettivo   dell'Aeronautica
Militare.  In  particolare,  essi  saranno  sottoposti  a   specifici
accertamenti intesi a valutare  nel  concorrente  il  possesso  delle
qualita' di cui all'allegato S, paragrafo 3, lettera a),  numeri  1),
2), 3) e 4); 
      c) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio. 
    5.  L'Accademia  Aeronautica  indichera'  nella  convocazione  la
quantita' e il tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere con
se' all'atto della presentazione per il tirocinio. 
    6. Durante il tirocinio  i  frequentatori  saranno  ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
programmate di cui al gia' citato allegato S al presente decreto. 
    7. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che: 
      a) non otterranno nel giudizio  conclusivo  i  punteggi  minimi
indicati nel citato allegato S; 
      b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      c) non supereranno  con  esito  favorevole  le  prove  sportive
indicate nel predetto allegato S; 
      d) matureranno assenze, anche non  continuative,  che  superano
complessivamente  un  terzo  della  durata  del  tirocinio  medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le  giornate  in
cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a
tutte le attivita' programmate. Pertanto,  rientreranno  nel  computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura  sanitaria,
compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a  seguito
di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti; 
      e) parimenti,  saranno  esclusi  i  concorrenti  per  i  quali,
durante  il  tirocinio,  verra'   accertata   la   positivita'   agli
accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool,  per  l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo  di  sostanze  psicotrope  a  scopo  non  terapeutico.  Il
giudizio di inidoneita' e' definitivo. 
    8. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti  che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei  dalla  commissione
di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera  c),  numero  4).  Il
giudizio di idoneita'  o  di  inidoneita',  unitamente  ai  risultati
conseguiti in ogni singola prova che determinera' il giudizio stesso,
sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 
    9. I concorrenti giudicati  idonei  saranno  ammessi  alla  prova
orale  di  lingua  inglese,  che  si  terra'  a  partire  dal  giorno
successivo a quello di fine tirocinio.

				Art. 73. 
 
 
                  Prova facoltativa di informatica 
 
    1. I concorrenti,  sempreche'  ne  hanno  fatto  richiesta  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso,   sosterranno   la   prova
facoltativa di informatica, indicativamente  durante  il  periodo  di
svolgimento del  tirocinio,  a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4). 
    2. La prova si  articolera'  secondo  quanto  indicato  nel  gia'
citato allegato S, numero 4, al presente decreto. I  concorrenti  che
non  vorranno  piu'  sostenere  detta   prova   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla. La rinuncia e' irrevocabile. 
    3. Al termine della prova sara' assegnato un punteggio da 0 a  1,
secondo quanto piu' dettagliatamente descritto nel piu' volte  citato
allegato S, utile per la  formazione  delle  graduatorie  di  cui  al
successivo art. 77. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove, la
commissione  predisporra'  l'elenco  dei  concorrenti  esaminati  con
l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Tale elenco verra'
affisso all'albo della sede di esame.

				Art. 74. 
 
 
                    Prova orale di lingua inglese 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al tirocinio  psicoattitudinale
e comportamentale sosterranno la prova orale di lingua inglese a cura
della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera  c),
numero 4). La prova sara' diretta ad accertare  la  conoscenza  della
lingua stessa secondo quanto indicato nel gia' citato allegato  S  al
presente decreto. 
    2. Al termine  della  prova  sara'  assegnata  una  votazione  in
trentesimi da 0 a 30 utile per la formazione delle graduatorie di cui
al  successivo  art.  77.  La  prova  si  intendera'  superata  se  i
concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. Al
termine di ogni seduta  dedicata  alle  prove  orali  la  commissione
predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del
voto da ciascuno riportato e dell'esito delle  prove  medesime.  Tale
elenco verra' affisso all'albo della sede di esame. 
    3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale
di lingua inglese, nonche'  quelli  che  rinunceranno  a  sostenerla,
saranno esclusi dal concorso. 
    4. I concorrenti giudicati  idonei  saranno  ammessi  alla  prova
orale di matematica che  avra'  luogo,  indicativamente,  nei  giorni
immediatamente successivi alla prova orale di lingua inglese, di  cui
al presente articolo.

				Art. 75. 
 
 
Prova orale di matematica e  prova  orale  facoltativa  di  ulteriore
                          lingua straniera 
 
    1.  La  prova  orale  di  matematica,  che  avra'  luogo   presso
l'Accademia Aeronautica, vertera' sul programma di cui al gia' citato
allegato S al presente decreto. La prova si intendera' superata se  i
concorrenti avranno riportato una votazione non  inferiore  a  21/30.
Tale punteggio sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui
al successivo art.  77.  L'esito  della  prova  sara'  comunicato  al
termine della stessa a tutti i partecipanti. 
    2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale
di matematica, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla,  saranno
esclusi dal concorso. 
    3.  I  concorrenti  idonei  nella  prova  orale  di   matematica,
sempreche' ne hanno fatto richiesta nella domanda  di  partecipazione
al concorso, sosterranno la prova  facoltativa  di  ulteriore  lingua
straniera (scelta tra l'araba, la francese, la russa, la  spagnola  e
la tedesca) di cui al gia' citato allegato S al presente decreto.  La
prova  orale  facoltativa  di  lingua  straniera  sara'  diretta   ad
accertare la buona conoscenza della  lingua  stessa,  secondo  quanto
indicato  all'allegato  S.  I  concorrenti  che  non  vorranno   piu'
sostenere detta prova dovranno rilasciare  dichiarazione  scritta  di
rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal  sostenerla.  Al  termine
della prova sara'  assegnata,  per  ciascuna  lingua  prescelta,  una
votazione in trentesimi da 0 a  30,  alla  quale  corrisponderanno  i
seguenti punti, utili per la formazione delle graduatorie di  cui  al
successivo art. 77: 
      - votazione da 0/30 a 20,999/30: punti 0; 
      - votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 0,90; 
      - votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 1,80; 
      - votazione da 27/30 a 30/30: punti 2,70. 
    4. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alle  prove  orali,  la
commissione  predisporra'  l'elenco  dei  concorrenti  esaminati  con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato  e  di  quello  relativo
alla prova orale di lingua straniera  eventualmente  sostenuta.  Tale
elenco verra' affisso all'albo della sede d'esame. 
    5. I risultati della prova orale  di  matematica  e  della  prova
orale facoltativa di ulteriore lingua  straniera  saranno,  altresi',
resi disponibili mediante avviso -che  avra'  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti-  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,
per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di  posta   elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione),  con  lettera  raccomandata  o  telegramma.  Tale
avviso    sara'    reso    disponibile    anche    nei    siti    web
www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it.

				Art. 76. 
 
 
                   Composizione delle commissioni 
 
    1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di  cui
al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera  c).  Tutto  il  personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di  cui  ai  successivi
commi  2,  3,  4,  5  e   6   del   presente   articolo   apparterra'
all'Aeronautica Militare. 
    2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
c), numero 1) sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b) due Ufficiali superiori, membri; 
      c) un Ufficiale inferiore, segretario. 
    Detta  commissione,  per  la  somministrazione  della  prova,  si
avvarra'  del  supporto  del  Centro  di  Selezione  dell'Aeronautica
Militare. 
    3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
a) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello  del  Corpo
Sanitario Aeronautico, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico,
membri; 
      c)   un   Maresciallo   di   sanita'    "operatore    sanitario
specializzato", segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  Militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
c), numero 3) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello  del  Corpo
Sanitario Aeronautico, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico,
membri; 
      c) un Ufficiale inferiore, segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  Militare  o  di   medici   specialisti
esterni. Gli Ufficiali medici  e  gli  eventuali  medici  specialisti
esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da
quelli che hanno fatto parte della commissione per  gli  accertamenti
psicofisici di cui al precedente comma 3. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
c), numero 2) sara' composta da: 
      a) Comandante dell'Accademia Aeronautica ovvero un Ufficiale di
grado non inferiore a Generale di Brigata Aerea, presidente; 
      b)  due  Ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  Maggiore,  in
servizio, membri; 
      c) due o piu' Ufficiali superiori in  servizio  ovvero  docenti
civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o  estranei  alle
medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova scritta
di composizione italiana; 
      d) un Ufficiale di grado non inferiore a  Tenente  in  servizio
permanente, ovvero un dipendente  civile  dell'Amministrazione  della
Difesa, appartenente alla terza  area  funzionale,  segretario  senza
diritto di voto. 
    6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
c), numero 4) sara' composta da: 
      a) Comandante dell'Accademia Aeronautica ovvero un Ufficiale di
grado non inferiore a Generale di Brigata Aerea, presidente; 
      b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, in servizio
permanente; 
      c) due Ufficiali  superiori,  di  cui  un  Ufficiale  dell'Arma
Aeronautica, laureato in psicologia e abilitato  all'esercizio  della
professione  di  psicologo  o  un  Ufficiale  dell'Arma   Aeronautica
qualificato   per    le    "selezioni    speciali",    capo    gruppo
psicoattitudinale  e  un  Ufficiale  del  ruolo   naviganti   normale
dell'Arma  Aeronautica,  capo  gruppo  osservazione  comportamentale,
membri aggiunti per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale; 
      d) sei o piu' Ufficiali superiori in  servizio  ovvero  docenti
civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o  estranei  alle
medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la  prova  orale
di matematica; 
      e) uno o piu' Ufficiali superiori in  servizio  ovvero  docenti
civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o  estranei  alle
medesime,  esperti  della  materia,  membri  aggiunti  per  la  prova
facoltativa di informatica; 
      f) uno o piu' Ufficiali superiori in  servizio  ovvero  docenti
civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o  estranei  alle
medesime, esperti della  materia,  che  potranno  essere  diversi  in
funzione della lingua straniera  prescelta  dai  concorrenti,  membri
aggiunti per la  prova  orale  di  lingua  inglese  e  per  la  prova
facoltativa di lingua straniera; 
      g)  un  Ufficiale  superiore  in  servizio  permanente   e   un
insegnante di educazione fisica, membri  aggiunti  per  le  prove  di
efficienza fisica in ambito sportivo; 
      h) un Ufficiale di grado non inferiore a  Tenente  in  servizio
permanente, ovvero un dipendente  civile  dell'Amministrazione  della
Difesa, appartenente alla terza  area  funzionale,  segretario  senza
diritto di voto. 
    I membri aggiunti avranno diritto di voto o esprimeranno  giudizi
per  le  sole  prove/materie  per  le  quali  sono  aggregati.  Detta
commissione potra' avvalersi del supporto di  personale  in  servizio
presso  l'Aeronautica  Militare  ovvero  convenzionato,  laureato  in
psicologia e iscritto all'albo professionale,  nonche'  di  Ufficiali
qualificati perito selettore e  di  Sottufficiali  qualificati  aiuto
perito selettore dell'Aeronautica Militare, di Ufficiali e  Aspiranti
Ufficiali addetti all'inquadramento dei concorrenti e  di  istruttori
sportivi e/o di personale qualificato per l'espletamento delle  prove
di efficienza fisica in ambito sportivo.

				Art. 77. 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
c), numero 4) formera', per i concorrenti che, giudicati idonei  agli
accertamenti   psicofisici   e   a   quelli    psicoattitudinali    e
comportamentali, avranno superato le prove  d'esame  obbligatorie  di
cui agli artt. 71, 74 e 75, le seguenti graduatorie di merito  per  i
ruoli sottoindicati: 
      a) ruolo naviganti normale dell'Arma  Aeronautica,  specialita'
pilota; 
      b) ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica; 
      c) ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico; 
      d) ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico; 
      e) ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico. 
    2. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti, compresi quelli
di sesso femminile che si troveranno nelle condizioni di cui all'art.
580, comma 2 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, all'atto della formazione  della  graduatoria  del
ruolo prescelto di ammissione ai corsi regolari  (entro  agosto  2013
per i ruoli naviganti normale dell'Arma Aeronautica e del  Corpo  del
Genio Aeronautico, entro ottobre  2013  per  i  ruoli  del  Corpo  di
Commissariato Aeronautico, del Corpo Sanitario  Aeronautico  e  delle
Armi dell'Arma Aeronautica),  dovranno  essere  risultati  idonei  in
tutte le fasi concorsuali previste nel precedente art. 6, commi  1  e
2, lettera c). 
    3. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti  dei  posti  messi  a
concorso e ammessi alla frequenza dei corsi regolari -sempreche'  non
siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui agli art. 1,  comma
3 e 65, comma  10  del  presente  decreto-  i  concorrenti  utilmente
collocati  nelle  predette  graduatorie  di  merito,  secondo  quanto
stabilito nel medesimo art. 65 del presente decreto. Per i  vincitori
gia' alle armi, poiche' soggetti a una ferma  liberamente  contratta,
l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla  osta
da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo
scopo,  chiedera'  il  prescritto  parere  alla   Forza   Armata   di
appartenenza. 
    4. A seguito delle eventuali rinunce o dimissioni di  concorrenti
che si verificheranno entro il quattordicesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo a quello di convocazione in Accademia dei vincitori
per i ruoli normali delle Armi dell'Arma Aeronautica, del  Corpo  del
Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico o del Corpo
Sanitario Aeronautico, l'Accademia Aeronautica avra' la  facolta'  di
ripianare le vacanze. 
    5. Ciascuna graduatoria sara' formata secondo l'ordine risultante
dalla somma dei voti conseguiti da ciascun  concorrente  nella  prova
scritta di composizione italiana e in quella orale di matematica, con
l'aggiunta di un terzo del voto riportato nella prova orale di lingua
inglese e dell'eventuale punteggio riportato alla  prova  facoltativa
di informatica di cui al precedente art. 73 e di quello incrementale,
calcolato, come indicato al precedente art. 75, comma 3, in relazione
al voto riportato nella prova orale facoltativa di  ulteriore  lingua
straniera. 
    6.  Le  graduatorie  di  merito  saranno  approvate  con  decreto
dirigenziale. Ai fini della formazione dalle predette graduatorie  si
applicheranno, a  parita'  di  merito,  le  vigenti  disposizioni  in
materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici  impieghi  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    7. Stante l'autonomia delle graduatorie di  ammissione  ai  corsi
regolari formate dalla commissione e la definitivita' dell'ammissione
ai corsi, non sara' consentito il transito di un Allievo a  un  corso
diverso da quello che e' stato ammesso a frequentare. 
    8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel  Giornale  Ufficiale  del  Ministero  della  Difesa  e  di   tali
pubblicazioni sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie Speciale. I risultati saranno inoltre pubblicati,
a  puro  titolo  informativo,  nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,  nonche'  nei  siti   web
www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it.

				Art. 78. 
 
 
                         Disposizioni varie 
 
    1. L'Accademia Aeronautica, mediante  avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,
per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di  posta   elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma,  invitera'
i concorrenti utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  merito  a
presentarsi presso  l'Accademia  per  la  frequenza  dei  corsi  -con
riserva di accertamento dei requisiti  prescritti  per  l'ammissione-
subordinatamente: 
      a) all'autorizzazione a  effettuare  assunzioni,  eventualmente
prescritta dalla normativa vigente; 
      b) al rilascio, quando prescritto,  del  nulla  osta  da  parte
della Forza Armata/Corpo Armato interessato. 
    I concorrenti convocati dovranno  inviare,  a  stretto  giro,  un
messaggio di posta elettronica (PE) o posta  elettronica  certificata
(PEC)   agli    indirizzi    aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it    o
aeroaccademia@postacert.difesa.it  di  accettazione  o   di   rifiuto
all'ammissione alla prima classe dei  corsi  regolari  dell'Accademia
Aeronautica con, in allegato, copia per immagine, ovvero  in  formato
PDF,  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato. 
    2. Coloro che non  si  presenteranno  alla  data  indicata  nella
predetta comunicazione, sebbene hanno precedentemente  dichiarato  di
accettare  l'ammissione,  saranno  considerati  rinunciatari  e   non
saranno ammessi in Accademia. In  tal  caso  l'Accademia  Aeronautica
provvedera'  a  dare  comunicazione  di  ammissione   ai   corsi   ad
altrettanti   concorrenti   secondo   l'ordine    delle    rispettive
graduatorie. Sara' consentita una proroga per la presentazione fino a
un massimo di due giorni per giustificato motivo. A  tale  scopo  gli
interessati dovranno inviare, entro il giorno precedente a quello  di
prevista presentazione, copia per immagine, ovvero in formato PDF, di
un valido documento di  identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione
dello  Stato  e  di  idonea  documentazione  probatoria   concernente
l'impossibilita'  di  presentarsi  nel  giorno   previsto,   mediante
messaggio di posta elettronica (PE) o posta  elettronica  certificata
(PEC)   agli    indirizzi    aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it    o
aeroaccademia@postacert.difesa.it. Le  istanze  di  proroga  saranno,
comunque, oggetto di valutazione a cura dell'Accademia Aeronautica. 
    3.  All'atto  della  presentazione  in  Accademia  i   vincitori,
acquisita la qualifica di Allievi, dovranno presentare: 
      a) referto di analisi di laboratorio, rilasciato  da  struttura
sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico  del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo; 
      b) un certificato  anamnestico  vaccinale,  rilasciato  da  una
struttura   sanitaria   pubblica,    attestante    le    vaccinazioni
precedentemente effettuate (obbligatorie dell'infanzia e successive); 
      c) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
      d) copia del certificato di cui al precedente art. 70, comma 1,
lettera a) consegnato all'atto degli accertamenti  psicofisici  e  il
certificato di cui al precedente art. 72, comma 2. 
    Tutti i vincitori dovranno, inoltre,  sottoscrivere  un  atto  di
arruolamento volontario, di cui  al  precedente  art.  12,  comma  1.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  atto  saranno   considerati
rinunciatari e rinviati al proprio domicilio senza alcuna formalita'.
Parimenti si procedera' per coloro  i  quali  chiederanno  di  essere
dimessi a domanda durante il periodo in cui  l'Accademia  Aeronautica
ha la facolta' di ripianare le vacanze ai sensi del  precedente  art.
77, comma 4 e del successivo art. 79, comma 4. 
    Anche in tali casi  l'Accademia  Aeronautica  procedera'  a  dare
comunicazione di ammissione  ai  corsi  ad  altrettanti  concorrenti,
secondo quanto indicato al precedente comma 2. Gli Allievi,  all'atto
dell'ammissione  ai  corsi  regolari,  dovranno   sottoscrivere   una
dichiarazione dalla quale risulta che  sono  edotti  dell'obbligo  di
rimanere in servizio per il periodo prescritto dalle  norme  vigenti,
relativamente all'Arma o Corpo di appartenenza, con decorrenza  dalla
data di ammissione al terzo anno di corso. 
    4. All'atto  dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso  presso
l'Accademia Aeronautica,  i  concorrenti  gia'  alle  armi  e  quelli
richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di  appartenenza,
con  la  conseguente  perdita  del  grado  rivestito,  a  cura  della
Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa
citata nel precedente art.  13,  comma  1.  Allo  scopo,  l'Accademia
Aeronautica  fornira'  alle  competenti  Divisioni  della   Direzione
Generale per  il  Personale  Militare  gli  elenchi  dettagliati  dei
concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi
al corso. Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai  Sottufficiali
e dai Volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a
Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati, a  domanda,
nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza e il  tempo  trascorso
in Accademia sara' computato nell'anzianita' di  grado.  Gli  Allievi
provenienti dai Volontari  in  ferma/rafferma  in  servizio,  se  non
conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati,  a  domanda,  nel
grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai  Reparti/Enti
di appartenenza per il  completamento  degli  obblighi  di  servizio,
computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in  qualita'  di
Allievo. 
    5.  Per  quanto  concerne  le  convocazioni  per   l'accertamento
dell'attitudine al volo per il ruolo  naviganti  normale  si  rimanda
alle specifiche disposizioni di cui al successivo art. 79, comma 4. 
    6. All'atto della ricezione  della  comunicazione  di  ammissione
alla frequenza dei corsi  i  concorrenti  gia'  alle  armi  e  quelli
richiamati dal congedo dovranno informare il Comando di  Reparto/Ente
di appartenenza che, presa visione della comunicazione indirizzata al
vincitore di concorso a cura dell'Accademia Aeronautica, chiedera' al
militare il rilascio di una dichiarazione di accettazione o  rinuncia
alla frequenza dei corsi in qualita' di  Allievo  presso  l'Accademia
Aeronautica. In caso  di  accettazione  il  predetto  Comando  terra'
presenti le seguenti disposizioni: 
      a) la data  del  trasferimento,  da  iscriversi  sui  documenti
matricolari, deve corrispondere al giorno di ammissione all'Accademia
Aeronautica; 
      b) i  documenti  matricolari,  se  non  sono  in  buono  stato,
dovranno essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole; 
      c) tutti i documenti personali degli  ammessi  dovranno  essere
inviati entro 15 giorni all'Accademia Aeronautica, in completo ordine
e  aggiornati  di   ogni   variazione,   comprese   quelle   relative
all'ammissione e quelle inerenti al trattamento economico. 
    7. Gli  ammessi  ai  corsi  dell'Accademia  Aeronautica  potranno
essere: 
      a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni); 
      b)  espulsi   per   motivi   disciplinari,   di   salute,   per
insufficiente attitudine professionale (in genere o al volo) e  negli
altri casi previsti dalla normativa vigente. 
    Gli Allievi di sesso maschile, se dimessi prima dell'inizio della
prima   sessione   di   esami   saranno   prosciolti   dalla    ferma
volontariamente contratta e i relativi documenti matricolari verranno
restituiti al Centro  Documentale  dell'Esercito  o  al  Dipartimento
Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o al Reparto Territoriale del
Personale del Comando  Scuole/3^  Regione  Aerea  ovvero  al  Reparto
Personale del Comando della  1^  Regione  Aerea  dell'Aeronautica  di
iscrizione.  Gli  Allievi  dimessi  provenienti   dai   ruoli   degli
Ufficiali, dei Sottufficiali e della Truppa  in  servizio  permanente
delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato saranno inviati  in
licenza speciale in attesa delle decisioni della  Direzione  Generale
per il Personale Militare in merito al reintegro nel grado  posseduto
all'atto dell'ammissione in Accademia e all'eventuale riammissione in
servizio. Gli Allievi dimessi provenienti dai ruoli degli Ufficiali e
dei Volontari  di  Truppa  in  ferma,  se  nel  frattempo  non  hanno
completato gli obblighi  di  ferma  (considerando  anche  il  periodo
trascorso in Accademia), saranno rinviati agli Enti di provenienza  e
reintegrati  nel  grado   rivestito   all'atto   dell'ammissione   in
Accademia,  previo  espresso  consenso,  e  in  attesa  di  eventuale
reimpiego da parte delle autorita' competenti. 
    8. Saranno esclusi i concorrenti e gli ammessi alla frequenza del
corso regolare, per i quali, in  qualsiasi  momento  del  concorso  o
durante  la  frequenza  del  corso  regolare,  viene   accertata   la
positivita' ad accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool,  per
l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico
o  non   autorizzate   dagli   organismi   del   Servizio   Sanitario
dell'Aeronautica Militare. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo.

				Art. 79. 
 
 
Disposizioni  per  i  concorrenti  per  il  ruolo  naviganti  normale
                        dell'Arma Aeronautica 
 
    1.  I  vincitori  per  il  ruolo  naviganti   normale   dell'Arma
Aeronautica, specialita' pilota, convocati in Accademia Aeronautica e
acquisita   la   qualifica    di    Allievi,    saranno    sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo  per  il  conseguimento  del
brevetto di pilota. Detto accertamento,  propedeutico  all'ammissione
ai corsi  per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma  Aeronautica,
specialita'  pilota,  sara'  effettuato  presso  la  Scuola  di  volo
dell'Aeronautica Militare all'uopo designata, mediante  un  ciclo  di
lezioni e di esercitazioni di volo. 
    2. Coloro i quali saranno ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio saranno espulsi dall'Accademia  Aeronautica.
A essi si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 78,
comma 7. 
    3.  Al  fine  di  contenere  in  un  limitato   arco   di   tempo
l'accertamento dell'idoneita' di cui  al  precedente  comma  1  e  in
attuazione di misure mirate al contenimento della spesa,  l'Accademia
Aeronautica potra' convocare, oltre ai 40  (quaranta)  vincitori  del
concorso, a copertura dei posti previsti dal precedente art.  65  per
il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota,
ulteriori  concorrenti  idonei  secondo   l'ordine   della   relativa
graduatoria di merito  fino  a  un  massimo  di  20  (venti)  unita'.
All'atto della  presentazione  in  Accademia  i  precitati  ulteriori
concorrenti convocati contrarranno una  ferma  volontaria  di  durata
pari a quella dell'attivita' connessa all'accertamento dell'idoneita'
al volo, saranno sottoposti a tale accertamento e, se  conseguono  il
brevetto di pilota di aeroplano,  saranno  dichiarati  vincitori  del
concorso e ammessi al corso regolare entro il numero dei posti resisi
disponibili per effetto di  rinunce  o  di  dimissioni  volontarie  o
d'autorita' dei vincitori. In tal  caso,  la  ferma  volontaria  gia'
contratta sara' commutata nella ferma triennale di cui al  precedente
art. 12, comma 1. 
    4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine  al
volo un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non  si
sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno
considerati  rinunciatari  ed  esclusi   dal   concorso.   Parimenti,
l'Accademia potra' convocare ulteriori  concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria, in  sostituzione  di  quelli  che,  entro
cinque  giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla  data  di
presentazione  in   Accademia,   saranno   dimessi   o   rinunceranno
all'ammissione  ovvero  saranno  giudicati  inidonei   all'ammissione
all'Accademia Aeronautica  per  il  ruolo  naviganti  normale  e  non
incorporati ai sensi del precedente comma 3. 
    5. L'ammissione al corso  regolare  sara'  disposta,  al  termine
dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria  di  merito  di
cui al precedente art. 77, solo per coloro  che  avranno  frequentato
con  successo  le  lezioni  e  superato  le  esercitazioni  di  volo,
conseguendo il brevetto di  pilota  di  aeroplano  e,  comunque,  nei
limiti dei posti messi a concorso. 
    6. I concorrenti di cui al precedente comma  3  che,  pur  avendo
conseguito il brevetto di pilota di aeroplano  presso  le  Scuole  di
volo  dell'Aeronautica   Militare,   non   rientreranno   nei   posti
disponibili, saranno prosciolti dalla ferma volontaria  contratta  e,
se di sesso  maschile,  i  relativi  documenti  matricolari  verranno
restituiti al Centro  Documentale  dell'Esercito  o  al  Dipartimento
Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o al Reparto Territoriale del
Personale del Comando  Scuole/3^  Regione  Aerea  ovvero  al  Reparto
Personale del Comando della  1^  Regione  Aerea  dell'Aeronautica  di
iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 78, comma  7.
Se,  invece,  conseguito  il  brevetto  di   pilota   di   aeroplano,
risulteranno collocati entro il numero dei posti disponibili, saranno
ammessi alla frequenza del relativo corso secondo quanto indicato  al
precedente art. 77, comma 3. 
    7. I concorrenti che hanno gia' partecipato negli anni precedenti
al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare per
il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota,
dell'Accademia Aeronautica e che hanno gia' conseguito il brevetto di
pilota  di  aeroplano  presso  la  Scuola  di  volo  dell'Aeronautica
Militare  di   Latina   non   saranno   sottoposti   all'accertamento
dell'attitudine al volo di cui al precedente comma 1. 
    8. I concorrenti  di  cui  al  precedente  comma,  se  vincitori,
saranno convocati in Accademia  Aeronautica  in  date  successive  in
relazione all'inizio delle  lezioni  della  prima  classe  del  corso
regolare. 
    9. Se l'accertamento di cui al precedente comma 1, per  cause  di
forza maggiore, non potra' essere effettuato ovvero completato  entro
la data  prevista  dal  piano  degli  studi  per  l'inizio  dell'anno
accademico,  lo  stesso  potra'  essere   svolto   nelle   date   che
l'Amministrazione della Difesa riterra' piu' opportune. I concorrenti
per il ruolo naviganti  normale  dell'Arma  Aeronautica,  specialita'
pilota, saranno ammessi con riserva, in virtu' di quanto indicato nel
gia' citato comma 1, alla frequenza del relativo corso regolare.

				Art. 80. 
 
 
              Disposizioni per il trattamento dei dati 
 
    1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i
responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso,
sono, ognuno per le parti di competenza: 
      a) il Comandante dell'Accademia Aeronautica; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 76.

				Art. 81. 
 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per  l'ammissione
di Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia  Militare  per
la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei  Carabinieri  per
l'anno accademico 2013-2014, di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera d), sono 30 (trenta). 
    2. Il corso, che si svolgera' presso l'Accademia Militare,  avra'
la durata di due anni accademici, al termine dei  quali  gli  Allievi
giudicati idonei conseguiranno la nomina a Sottotenente  in  servizio
permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. 
    3. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  Allievi
saranno  tenuti   a   seguire   corsi   universitari,   a   indirizzo
giuridico-amministrativo, presso l'Accademia  Militare  di  Modena  e
presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, per il  conseguimento
della laurea magistrale in giurisprudenza. 
    4. Per quanto indicato nel precedente comma 3: 
      a)  i  concorrenti   gia'   in   possesso   della   laurea   in
giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso; 
      b) i concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari  del  corso  di  studi  da
frequentare non potranno comunque farli valere. 
    5. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3,
il numero dei posti potra' subire modificazioni  fino  alla  data  di
approvazione  della  graduatoria  finale  di  merito,  al   fine   di
soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei  Carabinieri
connesse alla consistenza del ruolo normale degli Ufficiali.

				Art. 82. 
 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Dei 30 (trenta) posti messi a concorso: 
      a) 1 (uno) e' riservato ai concorrenti  in  possesso,  all'atto
della  scadenza  del  termine   di   presentazione   delle   domande,
dell'attestato di bilinguismo riferito a  livello  non  inferiore  al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e
successive modificazioni; 
      b) 9  (nove)  sono  riservati  ai  frequentatori  delle  Scuole
Militari dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica,  sempreche'
conseguano al termine dell'anno scolastico 2012-2013  il  diploma  di
maturita' classica o scientifica e riportino giudizio di idoneita' in
attitudine militare presso dette Scuole; 
      c) 3 (tre) sono riservati al  coniuge  e  ai  figli  superstiti
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti del personale delle  Forze  Armate,  compresa  l'Arma  dei
Carabinieri, e delle Forze di Polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio. Il titolo che  consente  di  beneficiare  di  tale
riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    2. I posti riservati di cui al precedente  comma  1,  lettera  b)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita', a: 
      a)  concorrenti  idonei  che  sono  alle  armi  alla  data   di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  in   qualita'   di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o  di  Militari  di  Truppa  in
ferma volontaria o rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    3. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettere  a)
e c) eventualmente non ricoperti  per  insufficienza  di  concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.

				Art. 83. 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata esclusivamente on-line a  mezzo  della  procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo  a
quello  di  pubblicazione  del  presente   decreto   nella   Gazzetta
Ufficiale,  4ª  Serie  Speciale,  seguendo  le  istruzioni   per   la
compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. 
    2. Prima di iniziare la procedura di compilazione  della  domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a  scegliere
se intende sottoscrivere la domanda con  firma  digitale  elettronica
qualificata  ovvero,  in  alternativa,  inoltrarla   mediante   posta
elettronica certificata di tipo  CEC-PAC  (comunicazione  elettronica
certificata   tra   cittadino   e   Pubblica   Amministrazione).   In
particolare, il concorrente  che  intende  sottoscrivere  la  domanda
mediante firma digitale dovra': 
      -   compilare   la   domanda   on-line   sul   predetto    sito
www.carabinieri.it-area concorsi, utilizzando l'apposito  applicativo
"concorsi on-line"; 
      - scaricare la domanda in formato PDF e sottoscriverla mediante
certificato di firma digitale (intestato  al  concorrente)  contenuto
nelle  smartcard  conformi  agli  standard  CIE  (carta   d'identita'
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi); 
      - eseguire la procedura di upload per caricare  la  domanda  in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line"
del sito www.carabinieri.it-area concorsi,  utilizzando  i  parametri
(codice concorso, ID domanda e codice segreto)  ricevuti  al  termine
della procedura di compilazione della domanda. 
    3. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato  dal  concorrente  nella  domanda  stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente  all'atto  della
presentazione  alla  prova  di  preselezione  o  (se  tale  prova  di
preselezione non avra' luogo) alle prove di efficienza fisica di  cui
al successivo art. 86. 
    Il concorrente che, invece, intende inoltrare la domanda mediante
posta  elettronica  certificata  di   tipo   CEC-PAC   (comunicazione
elettronica certificata tra  cittadino  e  Pubblica  Amministrazione)
dovra': 
      -   compilare   la   domanda   on-line   sul   predetto    sito
www.carabinieri.it-area concorsi, utilizzando l'apposito  applicativo
"concorsi on-line"; 
      - scaricare la domanda in formato PDF e inviare la stessa,  nel
predetto formato PDF, dalla propria casella di posta  elettronica  di
tipo  CEC-PAC,  indicata  nella  domanda  stessa   e   intestata   al
concorrente,   all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata
concorsionline@pec.carabinieri.it  utilizzando  i  parametri  (codice
concorso e  ID  domanda)  ricevuti  al  termine  della  procedura  di
compilazione della domanda. 
    All'esito della  procedura  correttamente  eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta  elettronica  certificata  di   tipo   CEC-PAC   indicato   dal
concorrente  nella  domanda  stessa.  Detta  ricevuta  dovra'  essere
esibita dal concorrente all'atto della presentazione  alla  prova  di
preselezione o (se tale prova di preselezione non avra'  luogo)  alle
prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 86. 
    Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno
prese in considerazione  e  il  candidato  non  verra'  ammesso  alla
procedura concorsuale. 
    4. I concorrenti minorenni  all'atto  della  presentazione  della
domanda di  partecipazione  potranno  inoltrare  la  stessa,  con  le
medesime modalita' descritte ai precedenti commi 2 e 3, tramite firma
digitale elettronica  qualificata  ovvero,  in  alternativa,  tramite
posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC, intestata  a  uno  dei
genitori o  al  genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale.  Essi
dovranno, altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale,  l'atto
di assenso all'arruolamento  volontario  di  un  minore,  secondo  il
modello in allegato U al presente decreto, sottoscritto da entrambi i
genitori o dal genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale  o,  in
mancanza, dal  tutore,  nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento     dei/del     sottoscrittori/e     rilasciato     da
un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di
validita'. 
    5. Nella domanda di partecipazione  il  concorrente,  consapevole
delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, dovra' dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) la lingua straniera nella quale intende sostenere  la  prova
orale facoltativa  di  lingua  straniera,  scelta  tra  la  francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca; i concorrenti che nella  domanda
di partecipazione dichiarano di essere in possesso dell'attestato  di
bilinguismo non potranno scegliere la lingua tedesca; 
      c) il proprio stato civile; 
      d)  il  recapito  al   quale   desidera   ricevere   tutte   le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Il
concorrente che si avvale  della  procedura  di  presentazione  della
domanda mediante sottoscrizione con firma  digitale  dovra'  indicare
anche un indirizzo di posta elettronica ove desidera  ricevere  tutte
le  comunicazioni  relative  al   concorso.   Il   concorrente   che,
successivamente alla presentazione della domanda, verra'  incorporato
in  un  Reparto/Ente  militare  sara'  tenuto  a  comunicare  subito,
mediante    messaggio    di    posta    elettronica     all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it  ovvero   a   mezzo   telegramma,   al
Ministero della Difesa  presso  il  Comando  Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento -  Ufficio
Concorsi e Contenzioso - viale Tor di Quinto 119  -  00191  Roma,  il
Reparto/Ente presso il quale presta servizio e il relativo indirizzo.
Dovra'    essere    segnalata,    altresi',    a     mezzo     e-mail
(cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al  predetto  Centro  Nazionale  di
Selezione e  Reclutamento  ogni  variazione  del  recapito  indicato.
L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda, ne' per  eventuali  disguidi  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      e) il titolo di studio posseduto o  che  potra'  conseguire  al
termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente che,  all'atto
della presentazione della domanda, non ha ancora conseguito il titolo
di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso  e  avra'
l'obbligo di comunicarne, mediante  messaggio  di  posta  elettronica
all'indirizzo   cnsrconcuff@pec.carabinieri.it   ovvero    a    mezzo
telegramma, al Ministero della  Difesa  presso  il  Comando  Generale
dell'Arma  dei  Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di   Selezione   e
Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso - viale Tor  di  Quinto
119 - 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo  voto.  Il
mancato conseguimento del titolo di studio determinera'  l'esclusione
dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il  titolo  di  studio
all'estero dovra' documentare l'equipollenza del  medesimo  a  quello
prescritto per la partecipazione al concorso; 
      f)  il  Centro  Documentale  dell'Esercito  o  il  Dipartimento
Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o il Reparto Territoriale del
Personale del Comando  Scuole/3^  Regione  Aerea  ovvero  il  Reparto
Personale del Comando della  1^  Regione  Aerea  dell'Aeronautica  di
iscrizione e il servizio militare eventualmente prestato. Se militare
in servizio dovra' indicare  la  data  di  inizio  del  servizio,  il
proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il  quale  presta
servizio. Le  comunicazioni  relative  al  concorso  saranno  inviate
all'indirizzo di posta elettronica ovvero al recapito indicato  nella
domanda  di  cui  alla  precedente  lettera  d),  che  potrebbe   non
coincidere con quello  del  Comando  di  appartenenza.  In  tal  caso
l'interessato  dovra'  comunque  tenerne  informato  detto   Comando.
Qualora gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare le date di
inizio e di fine del servizio, nonche' il  grado  rivestito  all'atto
del collocamento in congedo; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,  dovra'  indicare,   in   apposita   dichiarazione   da
consegnare  all'atto  della  presentazione  alla  prova  scritta   di
preselezione o alle prove di efficienza fisica, se la  prova  scritta
di preselezione non avra' avuto luogo, la seconda cittadinanza  e  in
quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      h) la residenza e il  comune  nelle  cui  liste  elettorali  e'
iscritto; 
      i) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  e  gli
eventuali servizi prestati; 
      l) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,  da
precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate  o  di  Polizia
per motivi disciplinari o per  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; 
      m) di non  essere  stato  condannato,  anche  con  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa
o con decreto penale di condanna ovvero non essere in  atto  imputato
in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere  stato
sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a loro carico
precedenti penali iscrivibili  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  14  novembre
2002, n. 313. Dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare,  con  le
medesime modalita' di cui alla precedente  lettera  d)  al  Ministero
della Difesa presso il Comando Generale dell'Arma dei  Carabinieri  -
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento  -  Ufficio  Concorsi  e
Contenzioso, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che
intervenga  successivamente  alla  dichiarazione  di  cui  sopra.  La
dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con
apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, all'inizio del tirocinio; 
      n) di aver tenuto condotta incensurabile e di non  aver  tenuto
comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che  non
diano sicuro affidamento di  scrupolosa  fedelta'  alla  Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
      o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli che consentono
di usufruire delle riserve di posti di cui  al  precedente  art.  82,
nonche' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66:  il  concorrente  dovra'
fornire tutte le indicazioni utili a  consentire  all'Amministrazione
Militare di esperire con immediatezza i controlli  previsti  su  tali
titoli di preferenza,  che  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza   del   termine   di   presentazione   delle   domande    di
partecipazione; 
      p) l'eventuale idoneita' conseguita al  termine  del  tirocinio
nel caso di partecipazione a precedente concorso per l'ammissione  al
corso presso l'Accademia Militare per la  formazione  di  base  degli
Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri; 
      q) di non essere stato dichiarato inidoneo  all'avanzamento  in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli  ultimi  cinque
anni (solo se Militare in servizio permanente); 
      r) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      s)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  e   al
trattamento  dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento   del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
    6. Il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma  dei
Carabinieri potra' chiedere la regolarizzazione  delle  domande  che,
presentate nei termini, risultino  formalmente  irregolari  per  vizi
sanabili. 
    7. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  presente   articolo,   il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione) si assume la responsabilita' penale e  amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

				Art. 84. 
 
 
                          Fasi del concorso 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 81, comma 1  prevede  le
fasi concorsuali indicate nell'art. 6, comma 1 e comma 2, lettera  a)
del presente decreto dirigenziale.

				Art. 85. 
 
 
                    Prova scritta di preselezione 
 
    1. Se la prova scritta di preselezione avra' luogo, i concorrenti
che non hanno  ricevuto  comunicazione  di  esclusione  dal  concorso
saranno sottoposti, a  eccezione  di  quelli  di  cui  al  successivo
periodo, con riserva  di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso, alla prova  scritta  di
preselezione di cui all'allegato V, che costituisce parte  integrante
del presente decreto. Sono esonerati dal sostenere la  prova  scritta
di  preselezione  i  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del
tirocinio in precedenti procedure di concorsi per esami per l'accesso
ai corsi dell'Accademia Militare per  la  formazione  di  base  degli
Ufficiali dell'Arma dei  Carabinieri,  ma  non  ammessi  per  essersi
classificati in eccedenza ai posti disponibili. 
    2. La prova scritta di preselezione, se la medesima avra'  luogo,
verra' svolta verosimilmente a partire dalla prima  decade  di  marzo
2013. Il calendario e la sede della  prova  -o  l'informazione  della
mancata   effettuazione   della   stessa-    saranno    resi    noti,
presumibilmente a partire dal 1° marzo 2013, con avviso  consultabile
nei siti web  www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'
presso  il  Ministero  della  Difesa  -  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare -  Sezione  Relazioni  con  il  Pubblico  -  viale
dell'Esercito 186 - 00143  Roma  -  tel.  06/517051012  e  presso  il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  -  V  Reparto  -  Ufficio
Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny  2  -  00197  Roma  -  tel.
06/80982935. Detto avviso  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti. I concorrenti frequentatori  delle
Scuole Militari si dovranno presentare nelle date e con le  modalita'
che saranno indicate direttamente dal Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri al  Comando  della  Scuola  di
appartenenza stessa. 
    3. I concorrenti ai quali non e'  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  attendere  alcuna
convocazione, presso la sede della prova scritta di preselezione, nel
giorno previsto, almeno  un'ora  prima  di  quella  di  inizio  della
stessa, muniti  di  un  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di
validita' e munito di fotografia,  rilasciato  da  un'Amministrazione
dello Stato, della ricevuta attestante la presentazione della domanda
on-line, nonche' di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno esclusi dal concorso, a cura della commissione  esaminatrice,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di  cui  al
precedente art. 1, comma  5.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,
tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti  dall'Amministrazione  della  Difesa  ai  quali  gli
stessi hanno chiesto di  partecipare.  A  tal  fine  gli  interessati
dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o
posta      elettronica      certificata      (PEC)      all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto
Centro Nazionale di Selezione  e  Reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione inviando documentazione probatoria. La  riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della  prova  stessa,  avverra'  esclusivamente  a  mezzo
e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno  osservate  le  disposizioni  contenute   nel   provvedimento
dirigenziale  del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei   Carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del  decreto
ministeriale  12  gennaio  2001  e,  in  quanto  applicabili,  quelle
dell'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'art. 15, comma 1  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  Detto
provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima  della  data
di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione  sul
sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti. 
    6.  In  base  al  numero  delle  risposte  esatte   fornite   dai
concorrenti nella prova scritta di preselezione  verra'  formata  una
graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere  a
sostenere  le  prove  successive.  I  primi  1500  (millecinquecento)
concorrenti compresi nella suddetta graduatoria e quelli che  avranno
eventualmente  riportato  lo   stesso   punteggio   del   concorrente
collocatosi  al  millecinquecentesimo  posto,   saranno   ammessi   a
sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 86. 
    7. L'esito della prova  scritta  di  preselezione,  la  sede,  il
calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti  ammessi  a
sostenere le prove di efficienza fisica saranno resi disponibili, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  concorrenti,  a
partire  dalla  data  che  sara'  indicata  nell'avviso  di  cui   al
precedente   comma   2,   nei   siti   web    www.carabinieri.it    e
www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero  della  Difesa  -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni  con
il  Pubblico  -  viale  dell'Esercito  186  -  00143  Roma   -   tel.
06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico -  piazza  Bligny  2  -
00197 Roma - tel. 06/80982935.

				Art. 86. 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1.  Le  prove  di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo,
verosimilmente, a partire dal 18 marzo 2013, saranno  svolte  con  le
modalita' definite  nel  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante
Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione  dell'art.
2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12  gennaio  2001.  I
concorrenti convocati dovranno: 
      a) presentarsi indossando la tenuta ginnica (con giacca a vento
al seguito); 
      b) produrre i seguenti documenti: 
        1) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva  agonistica
di tipo B, in corso di validita', rilasciato da  medici  appartenenti
alla  Federazione  medico-sportiva  italiana   ovvero   a   strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il  Servizio  Sanitario
Nazionale che  esercitano  in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medici
specializzati in  medicina  dello  sport  (oltre  al  certificato  in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso).  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non antecedente al 1° novembre  2012  ovvero  dovra'  essere
valido fino al 31 ottobre 2013. La  mancata  presentazione  di  detto
certificato non consentira' l'ammissione del concorrente a  sostenere
le  prove  di  efficienza  fisica  e  determinera'  l'esclusione  del
concorrente medesimo dal concorso; 
        2) se  concorrente  di  sesso  femminile,  anche  il  referto
attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine  effettuato  entro  i  cinque  giorni  precedenti  la  data  di
presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza  delle  prove  di
efficienza fisica. La mancata  presentazione  di  detto  referto  non
consentira' l'ammissione a sostenere le  prove,  con  la  conseguente
esclusione dal concorso. 
    2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le  modalita'
indicate  nell'allegato  Z,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    3. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera'  giudizio  di  inidoneita'  da  parte  della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d),  numero
2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento  di  tutti  gli
esercizi  obbligatori  ed   eventualmente   di   quelli   facoltativi
determinera' giudizio di idoneita' alle prove di  efficienza  fisica,
con attribuzione di un punteggio incrementale  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato Z al presente decreto, fino a un massimo
di punti 2 (due).  Detto  allegato  contiene  disposizioni  circa  le
modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti  che  dovranno
tenere  i  concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  nelle  ipotesi  di
infortuni   o   indisposizioni   verificatesi   prima    o    durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    4. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per le  prove  di  efficienza  fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui  al  precedente
art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che  per
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli  stessi  hanno
chiesto di partecipare. A  tal  fine  gli  interessati  dovranno  far
pervenire (tramite  messaggio  di  posta  elettronica  (PE)  o  posta
elettronica         certificata          (PEC)          all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto
Centro Nazionale di Selezione  e  Reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione inviando documentazione probatoria. La  riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della  prova  stessa,  avverra'  esclusivamente  a  mezzo
e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

				Art. 87. 
 
 
               Prova scritta di composizione italiana 
 
    1. I concorrenti idonei al  termine  delle  prove  di  efficienza
fisica dovranno  sostenere  la  prova  scritta  di  cui  al  presente
articolo. Contenuto e modalita' di detta prova sono indicati nel gia'
citato allegato V al presente decreto. 
    2. Detta prova scritta avra' luogo  verosimilmente  il  9  aprile
2013,  con  inizio  non  prima  delle  0930.  La  sede  ed  eventuali
modificazioni della data di  svolgimento  della  prova  saranno  rese
note, presumibilmente  a  partire  dal  28  marzo  2013,  con  avviso
consultabile     nei     siti      web      www.carabinieri.it      e
www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero  della  Difesa  -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni  con
il  Pubblico  -  viale  dell'Esercito  186  -  00143  Roma   -   tel.
06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico -  piazza  Bligny  2  -
00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso avra' valore di  notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    3. I concorrenti  ammessi  alla  prova  scritta  di  composizione
italiana,  senza  attendere  alcuna  convocazione,  sono   tenuti   a
presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima  di
quella di inizio della prova, muniti di penna a  sfera  a  inchiostro
indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sara'  consentita
soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi  a
disposizione dalla commissione esaminatrice. E' autorizzato  il  solo
utilizzo di penne a  sfera  a  inchiostro  indelebile  nero,  che  il
candidato deve portare al seguito. Per quanto concerne  le  modalita'
di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto  applicabili,
le disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,  comma  5.  Non
saranno previste riconvocazioni. 
    5. La prova scritta si  intendera'  superata  se  il  concorrente
avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale  punteggio  sara'
utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi  artt.
90, 93 e 94. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi
dal concorso. 
    6. L'esito della prova scritta, il calendario e le  modalita'  di
convocazione dei concorrenti ammessi  a  sostenere  gli  accertamenti
psicofisici e quelli attitudinali di cui ai successivi artt. 88 e  89
saranno resi disponibili verosimilmente a partire dal 20 maggio  2013
nei siti web  www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'
presso  il  Ministero  della  Difesa  -  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare -  Sezione  Relazioni  con  il  Pubblico  -  viale
dell'Esercito 186 - 00143  Roma  -  tel.  06/517051012  e  presso  il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  -  V  Reparto  -  Ufficio
Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny  2  -  00197  Roma  -  tel.
06/80982935.

				Art. 88. 
 
 
            Disposizioni per gli accertamenti psicofisici 
 
    1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di composizione
italiana saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di  Selezione
e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, a cura della commissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), ad accertamenti  volti
alla verifica del possesso  dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio
permanente  quali  Ufficiali  del   ruolo   normale   dell'Arma   dei
Carabinieri. Detti concorrenti saranno  convocati  con  le  modalita'
indicate al precedente art. 87, comma 6 e dovranno portare al seguito
i documenti elencati nel successivo art. 91, comma 1. 
    2. I concorrenti assenti nel giorno e  nell'ora  di  convocazione
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,  comma  5.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  tranne   che   per   concomitante
svolgimento  di  prove  nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti
dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi  hanno  chiesto
di partecipare e di quelli che non saranno  in  possesso,  alla  data
prevista per gli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo,  dei
certificati di cui al successivo art. 91, comma  1  -tranne  che  per
quelli previsti alle lettere c) e f)- in ragione dei tempi  necessari
per il rilascio di tali documenti da  parte  di  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario  Nazionale;
a tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite  messaggio
di posta elettronica  (PE)  o  posta  elettronica  certificata  (PEC)
all'indirizzo   cnsrconcuff@pec.carabinieri.it   ovvero    a    mezzo
telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e  Reclutamento
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di  prevista   presentazione   inviando   documentazione   probatoria
dell'indisponibilita' della citata documentazione. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della  prova  stessa,  avverra'  esclusivamente  a  mezzo
e-mail all'indirizzo indicato nella  domanda  di  partecipazione.  La
mancata  esibizione  della  documentazione  sanitaria   di   cui   al
successivo art. 91, comma 1 all'atto della presentazione determinera'
l'esclusione dal concorso. 
    3. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione  Generale
della Sanita' Militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni
e integrazioni e con quelle definite nel  provvedimento  dirigenziale
del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri   emanato   in
applicazione  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   m)   del   decreto
ministeriale 12 gennaio 2001. La commissione, prima  di  eseguire  la
visita medica collegiale,  disporra'  per  tutti  i  concorrenti  una
visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici  e  di
laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      e) psichiatrico; 
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
compresa la ricerca dei cataboliti urinari di  sostanze  stupefacenti
e/o psicotrope quali  anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di  positivita'  disporra'  sul
medesimo   campione   test   di   conferma   (gascromatografia    con
spettrometria di massa); 
      g) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) VES; 
        4) creatininemia; 
        5) transaminasemia (GOT - GPT); 
        6) bilirubinemia totale e frazionata; 
        7) trigliceridemia; 
        8) colesterolemia; 
        9) gamma GT; 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne che dovesse  essere
sottoposto a detto esame dovra' sottoscrivere apposita  dichiarazione
di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo  il  modello
riportato  nel  gia'  citato  allegato  F,  che   costituisce   parte
integrante  del  presente  decreto.  Il  concorrente  che  e'  ancora
minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici,
invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso
compilata e sottoscritta in conformita' al predetto  allegato  F  per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 
    4.  Ai  fini  dell'idoneita'  agli  accertamenti  psicofisici  la
competente  commissione  verifichera'  per  ciascun  concorrente   il
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8, commi 6 e 11. 
    5. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) idoneo con indicazione  del  profilo  sanitario  di  cui  al
precedente art. 8, comma 11  e  del  punteggio  calcolato  secondo  i
criteri indicati nel successivo comma 7; 
      b) inidoneo con l'indicazione del motivo. 
    6. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da: 
      a) imperfezioni e infermita' che: 
        1) sono causa di inidoneita' al servizio militare secondo  la
normativa vigente; 
        2) comportano, per delineare il profilo sanitario di  cui  al
precedente art. 8, comma 11, l'attribuzione di un coefficiente uguale
o superiore a 2 per l'apparato psichico e a 3  per  tutti  gli  altri
coefficienti; 
      b)  positivita'  al  controllo  per  l'abuso  di  alcool  o  ai
cataboliti  urinari  di  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope,  da
confermarsi presso la struttura ospedaliera militare o civile; 
      c) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate dalle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con  il  successivo  impiego  quale  Ufficiale  del  ruolo  normale
dell'Arma dei Carabinieri. 
    La commissione giudichera' altresi'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi: 
      -  visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme  (per  il  personale
femminile anche nella  versione  con  gonna  e  scarpe  a  decolte'),
compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); 
      -  posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    7. Ai concorrenti giudicati idonei, la commissione attribuira' un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   A   ogni
coefficiente   2   di   ciascuna    delle    altre    caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a  0  (zero).  A
ogni coefficiente 1 del profilo stesso, a eccezione del  coefficiente
psiche  (PS),  sara'  attribuito  un  incremento  di  punti  0,1.  Il
punteggio  massimo  conseguibile  al   termine   degli   accertamenti
psicofisici sara', pertanto, di punti 0,8. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e insuscettibile di riesame, essendo adottato  in  ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  alle  successive
fasi concorsuali. 
    9. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
successivo art. 91, comma 1, primo alinea, la commissione non  potra'
in  nessun  caso  procedere  agli  accertamenti  previsti  e   dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,  comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90  e
del punto 9 delle avvertenze  riportate  nella  direttiva  tecnica  5
dicembre 2005 per l'applicazione  dell'elenco  delle  imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare,
secondo  i  quali  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui  stato  di  gravidanza
sia stato accertato anche con  le  modalita'  previste  nel  presente
articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 93, comma  1.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo  impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera a) ne dara' notizia alla citata  Direzione  Generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il  concorrente  dal  concorso
per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando. 
    10. I concorrenti che  all'atto  degli  accertamenti  psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile  recupero  dei  requisiti  chiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione  di
cui al  precedente  art.  7,  comma  1,  lettera  a)  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una  data  compatibile
con la definizione della graduatoria di ammissione alla  prova  orale
di  cui  al  successivo  art.  90.  Tali  concorrenti,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con riserva  a  sostenere  gli
accertamenti attitudinali. I concorrenti che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.  Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.

				Art. 89. 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti  psicofisici  saranno  sottoposti,  presso   il   Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei  Carabinieri,  ad
accertamenti  attitudinali  per  il  riconoscimento  delle   qualita'
indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni  di  Ufficiale   in
servizio permanente  dell'Arma  dei  Carabinieri.  Tali  accertamenti
saranno  svolti  con  le   modalita'   definite   nel   provvedimento
dirigenziale  del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei   Carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del  decreto
ministeriale 12 gennaio 2001. 
    2.  I  concorrenti   assenti   al   momento   dell'inizio   degli
accertamenti  di  cui  al  presente  articolo  saranno  esclusi   dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di
cui  al  precedente  art.  1,   comma   5.   Non   saranno   previste
riconvocazioni, tranne che  per  concomitante  svolgimento  di  prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire (tramite  messaggio  di  posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)  all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto
Centro Nazionale di Selezione  e  Reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione inviando documentazione probatoria. La  riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo,  avverra'
esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio  di
idoneita'  o  di  inidoneita',   senza   attribuzione   di   punteggi
incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta
stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno esclusi
dal concorso.

				Art. 90. 
 
 
      Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera 
 
    1.  I  concorrenti   idonei   al   termine   degli   accertamenti
attitudinali saranno iscritti, a cura della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1), in una graduatoria
di ammissione alla prova orale. A mente dell'art. 580,  comma  3  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  i
concorrenti, all'atto della formazione della graduatoria  di  cui  al
presente  comma,  dovranno  risultare  idonei  nelle  prove  e  negli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a),  b)  e
c) e comma 2, lettera a), numero 2), a eccezione di coloro i quali si
troveranno nelle condizioni di cui al precedente art. 88, comma 9. 
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di
efficienza fisica, nella prova scritta  di  composizione  italiana  e
negli accertamenti psicofisici. 
    3. Dei concorrenti  idonei  iscritti  nella  graduatoria  saranno
convocati alla prova orale i primi 200 (duecento), di cui  almeno  60
(sessanta) Allievi delle Scuole Militari, almeno 1 (uno) in  possesso
dell'attestato di bilinguismo e almeno 20  (venti)  coniugi  o  figli
superstiti ovvero parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado
qualora unici superstiti del personale delle Forze  Armate,  compresa
l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio. 
    4. I posti eventualmente non ricoperti nella  citata  graduatoria
da concorrenti  appartenenti  alle  categorie  di  riservatari  nella
misura prevista dal precedente comma 3 saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 
    5. Fermo restando quanto  previsto  dal  precedente  comma  3,  a
parita' di punteggio complessivo  si  applicheranno,  ai  fini  della
formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in  materia  di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di  cui  all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    6. La prova orale, che avra'  luogo,  verosimilmente,  a  partire
dall'8 luglio 2013,  vertera'  sulle  materie  di  cui  al  programma
riportato nel gia' citato allegato V al presente decreto. La sede, il
calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti  ammessi  a
sostenere la prova  orale  ed  eventualmente  quella  facoltativa  di
lingua straniera, saranno resi disponibili, presumibilmente a partire
dal   2   luglio   2013,   nei   siti   web   www.carabinieri.it    e
www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero  della  Difesa  -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni  con
il  Pubblico  -  viale  dell'Esercito  186  -  00143  Roma   -   tel.
06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico -  piazza  Bligny  2  -
00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    7. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,  comma  5.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  tranne   che   per   concomitante
svolgimento  di  prove  nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti
dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi  hanno  chiesto
di partecipare. A tal fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire
(tramite messaggio di posta  elettronica  (PE)  o  posta  elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero
a mezzo telegramma) al  predetto  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  un'istanza  di  nuova  convocazione  entro  il   giorno
antecedente   a   quello   di   prevista    presentazione    inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione. 
    8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno  riportato
un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini  della  formazione  delle
graduatorie di cui ai successivi artt. 93 e 94. 
    9. La prova orale facoltativa di lingua  straniera,  solo  per  i
concorrenti che  avranno  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, sara' svolta con  le  modalita'  indicate
nel gia' citato allegato V al presente decreto. I concorrenti che non
intendessero  sostenere  piu'   detta   prova   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla.  La  prova  orale  facoltativa  di  lingua  straniera  si
intendera' superata se il concorrente avra' riportato  una  votazione
di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrispondera' il seguente
punteggio utile  per  la  formazione  delle  graduatorie  di  cui  ai
successivi artt. 93 e 94: 
      a) votazione da 0/30 a 17,999/30 = punti 0; 
      b) votazione da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25; 
      c) votazione da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50; 
      d) votazione da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75; 
      e) votazione da 27/30 a 30/30 = punti 1.

				Art. 91. 
 
 
                              Documenti 
 
    1.  I  concorrenti  convocati  presso  il  Centro  Nazionale   di
Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma  dei  Carabinieri  per   essere
sottoposti   agli   accertamenti    psicofisici,    all'atto    della
presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale  o
in copia conforme: 
      a) referto attestante l'effettuazione, da non piu' di tre  mesi
dalla data di presentazione, dei  markers  virali  anti  HAV,  HbsAg,
antiHBs, anti HBc e anti HCV; 
      b) esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo
referto,  effettuato  entro  i  sei  mesi  precedenti  la   data   di
presentazione, solo se ne sono gia' in possesso.  Se  privi  di  tale
referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione  degli
esami radiologici di cui al precedente art. 88, comma 3, lettera i); 
      c) documentazione  attestante  il  diritto  a  usufruire  delle
riserve di posti di cui al precedente art. 82, comma 1, lettere a)  e
c) per i soli concorrenti che ne hanno dichiarato il  possesso  nella
domanda di partecipazione; 
      d) certificato conforme al modello riportato  nel  gia'  citato
allegato G, che costituisce parte integrante  del  presente  decreto,
rilasciato dal  proprio  medico  di  fiducia  e  controfirmato  dagli
interessati,   che   attesti   lo   stato   di   buona   salute,   la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o  alimenti.  Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 
      e) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi
precedenti la data di presentazione, attestante l'esito del test  per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      f)  se  militari  in  servizio,  specchio  riepilogativo  delle
vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato  dalle  infermerie
competenti. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: 
      - referto attestante l'esito di  test  di  gravidanza  mediante
analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni precedenti
la data di presentazione per la  finalita'  indicata  nel  precedente
art. 88, comma 9; 
      - referto di  ecografia  pelvica  eseguita  entro  i  tre  mesi
precedenti la data degli accertamenti psicofisici. 
    Tutti  gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio   chiesti   ai
concorrenti dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale. In quest'ultimo  caso,  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. 
    2.  I  concorrenti  convocati  presso  il  Centro  Nazionale   di
Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma  dei  Carabinieri,  per  essere
sottoposti agli accertamenti psicofisici  e  a  quelli  attitudinali,
dovranno portare al seguito una fotografia recente, senza  copricapo,
formato tessera (4 x  5),  recante  sul  retro,  in  forma  autografa
leggibile, l'indicazione del nome, cognome e della data di nascita. 
    3. All'atto della presentazione  all'Accademia  Militare  per  il
tirocinio i concorrenti dovranno consegnare: 
      a) fotografia recente, senza copricapo, formato  tessera  (4  x
5), recante in basso a tergo, in forma autografa leggibile,  cognome,
nome e data di nascita. Nessuna autenticazione  deve  essere  apposta
sulla fotografia; 
      b)  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni   effettuate,
rilasciato -entro trenta giorni dalla data di inizio  del  tirocinio-
da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario  per  i
concorrenti militari). 
    Dovranno  inoltre   reiterare   la   dichiarazione   sostitutiva,
sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  concernente  la  propria
posizione giudiziaria di cui al precedente art. 83, comma 5,  lettera
m). 
    4. I concorrenti risultati vincitori del concorso,  entro  trenta
giorni dalla data  di  ammissione  ai  corsi,  dovranno  produrre  il
referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura  sanitaria
pubblica,   concernente   il   dosaggio   enzimatico   del   glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 
    5. All'atto  dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso  presso
l'Accademia  Militare,  i  concorrenti  gia'  alle  armi   e   quelli
richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di  appartenenza,
con  la  conseguente  perdita  del  grado  rivestito,  a  cura  della
Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa
di cui al precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avra' effetto
dalla data di ammissione in qualita' di  Allievo  al  corso  regolare
presso  l'Accademia  Militare.  A  tal  fine,  l'Accademia   Militare
fornira' alle competenti Divisioni della Direzione  Generale  per  il
Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia'  alle
armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli Allievi
provenienti dagli Ufficiali in Ferma Prefissata e  dai  Sottufficiali
dell'Arma dei Carabinieri, dagli Ufficiali in Ferma  Prefissata,  dai
Sottufficiali e dai Volontari  in  servizio  permanente  delle  altre
Forze Armate, se non conseguono la nomina a Sottotenente in  servizio
permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel  grado  e  reinseriti
nel ruolo di provenienza e il  tempo  trascorso  in  Accademia  sara'
computato nell'anzianita'  di  grado.  Gli  Allievi  provenienti  dai
Volontari  in  ferma/rafferma  in  servizio,  se  non  conseguono  la
predetta  nomina,  saranno  reintegrati,   a   domanda,   nel   grado
precedentemente rivestito e saranno  restituiti  ai  Reparti/Enti  di
appartenenza  per  il  completamento  degli  obblighi  di   servizio,
computando nei medesimi periodi il tempo  trascorso  in  qualita'  di
Allievo. 
    6. Gli Allievi, ai fini dell'iscrizione  al  corso  universitario
che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia
Militare,   dovranno   sottoscrivere    dichiarazione    sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del
diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e  la  mancata
iscrizione presso le Universita' per l'anno accademico  2013-2014.  I
concorrenti frequentatori  delle  Scuole  Militari  dovranno  inoltre
dichiarare di aver concluso il corso di studi e di aver conseguito il
titolo prescritto presso la Scuola Militare di provenienza al termine
dell'anno scolastico 2012-2013.  I  concorrenti  che  saranno  ancora
minorenni all'atto della richiesta da parte  dell'Accademia  Militare
dovranno far vistare la loro firma apposta  in  calce  alla  predetta
dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal  genitore  che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di  essi,
dal tutore.

				Art. 92. 
 
 
                   Composizione delle commissioni 
 
    1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di  cui
al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera  d).  Tutto  il  personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di  cui  ai  successivi
commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterra'  all'Arma  dei
Carabinieri. 
    2. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera d), numero 1) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale  di  Brigata,
presidente; 
      b) due Ufficiali superiori, membri; 
      c) due docenti di materie letterarie, membri  aggiunti  per  la
prova scritta di composizione italiana; 
      d) non meno di due docenti o esperti, membri  aggiunti  per  la
prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di  geografia
e di educazione civica; 
      e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      f) un Ufficiale di grado non inferiore a  Capitano,  ovvero  un
dipendente civile  dell'Amministrazione  della  Difesa,  appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. Se il numero dei  concorrenti  effettivamente  presentatisi  a
sostenere la prova scritta risulta superiore  a  1.000  (mille),  per
ogni gruppo di  almeno  500  (cinquecento)  candidati  potra'  essere
nominata apposita sottocommissione, cosi' composta: 
      a) l'Ufficiale Generale di cui al precedente comma  2,  lettera
a); 
      b) due Ufficiali superiori, membri; 
      c) non meno  di  due  docenti  di  materie  letterarie,  membri
aggiunti; 
      d) un Ufficiale di grado non inferiore a  Capitano,  ovvero  un
dipendente civile  dell'Amministrazione  della  Difesa,  appartenente
alla terza area funzionale,  segretario  aggiunto  senza  diritto  di
voto. 
    4. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 2) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri,  di
cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore  militare  di  educazione  fisica  e  dell'assistenza   di
personale medico. 
    5. La commissione per gli  accertamenti  psicofisici  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera a) sara'  composta  dal  seguente
personale effettivo al Centro Nazionale di Selezione  e  Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali medici in servizio, membri,  di  cui  il  meno
elevato in grado o, a parita' di grado,  il  meno  anziano  svolgera'
anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    6. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) sara'  composta  dal  seguente
personale in servizio al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro; 
      c) un Ufficiale, psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni  di   segretario.   Detta
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico  di
personale  anche  esterno  al  Centro  Nazionale   di   Selezione   e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. 
    7. La commissione per la valutazione dei frequentatori al  temine
del tirocinio di cui al precedente  art.  7,  comma  2,  lettera  d),
numero 3) sara' composta, in via prioritaria, dal seguente  personale
effettivo all'Accademia Militare: 
      a) Comandante dell'Accademia Militare, presidente; 
      b) Comandante del Reggimento Allievi, membro; 
      c) Comandante di Battaglione, membro; 
      d) Comandante di Compagnia, membro; 
      e) Comandante di Plotone, membro e segretario. 
    In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi  degli
artt. 51 e 52 del codice di procedura civile,  i  predetti  Ufficiali
saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare.

				Art. 93. 
 
 
                              Tirocinio 
 
    1. I concorrenti idonei al  termine  della  prova  orale  saranno
iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al  precedente
art. 7, comma 2,  lettera  d),  numero  1),  in  una  graduatoria  di
ammissione al tirocinio. Detta graduatoria sara' formata  secondo  il
punteggio risultante dalla  somma  dei  punti  riportati  da  ciascun
concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta  di
composizione italiana, negli accertamenti  psicofisici,  nella  prova
orale e in quella orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Fermo restando quanto  previsto  dal  successivo  comma  3,  a
parita' di punteggio complessivo  si  applicheranno,  ai  fini  della
formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in  materia  di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di  cui  all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    3.  Dei  concorrenti  idonei  iscritti  in  graduatoria   saranno
convocati al tirocinio (che si svolgera' presso l'Accademia Militare)
i primi 45 (quarantacinque), di cui almeno 12 (dodici) Allievi  delle
Scuole  Militari,  almeno  1  (uno)  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo e almeno 4 (quattro) coniugi o  figli  superstiti  ovvero
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   qualora   unici
superstiti, del personale delle Forze  Armate,  compresa  l'Arma  dei
Carabinieri, e delle Forze di Polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari
idonei nella misura prevista dal presente comma saranno devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 
    4. La data  e  le  modalita'  di  presentazione  dei  concorrenti
ammessi al tirocinio  saranno  rese  disponibili,  presumibilmente  a
partire  dal  5  agosto  2013,  nei  siti  web  www.carabinieri.it  e
www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero  della  Difesa  -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni  con
il  Pubblico  -  viale  dell'Esercito  186  -  00143  Roma   -   tel.
06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico -  piazza  Bligny  2  -
00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    5. Successivamente, secondo l'ordine della  graduatoria,  laddove
ritenuto necessario, potra' essere convocato al tirocinio  un  numero
di concorrenti pari a quello  degli  assenti  all'appello  del  primo
giorno -che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso-
e degli eventuali rinuncianti nei primi sette  giorni  di  frequenza.
Tuttavia, potra' essere autorizzato il  differimento  della  data  di
presentazione fino a un  massimo  di  cinque  giorni  se  la  mancata
presentazione  sara'  dovuta  a  concomitante  svolgimento  di  prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto  di  partecipare.  A  tal
fine gli interessati dovranno far  pervenire  (tramite  messaggio  di
posta  elettronica  (PE)  o  posta  elettronica   certificata   (PEC)
all'indirizzo   cnsrconcuff@pec.carabinieri.it   ovvero    a    mezzo
telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e  Reclutamento
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione inviando documentazione probatoria. 
    6. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti  previsti  per  l'ammissione  al  corso,
dovranno essere sottoposti al test  di  gravidanza  mediante  analisi
delle  urine.  Qualora  ammessi  alla  frequenza   del   195°   corso
dell'Accademia Militare per la formazione  di  base  degli  Ufficiali
dell'Arma dei Carabinieri, dovranno essere  nuovamente  sottoposti  a
detto test e, in caso di positivita', saranno  rinviati  d'ufficio  e
ammessi al  corso  successivo,  subordinatamente  alla  verifica  del
mantenimento dei requisiti necessari  per  l'ammissione,  di  cui  al
precedente art. 2, comma 7. 
    7. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora, a  seguito
di sopravvenute imperfezioni e infermita',  dovessero  insorgere  per
taluni  concorrenti   dubbi   sulla   persistenza   della   idoneita'
psicofisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'  dell'Accademia
Militare rinviare detti candidati al Centro Nazionale di Selezione  e
Reclutamento   dell'Arma   dei   Carabinieri    per    l'accertamento
dell'idoneita' psicofisica alla frequenza del tirocinio. 
    8. I concorrenti ammessi al tirocinio lo frequenteranno: 
      a) in qualita' di Allievi Carabinieri, se in congedo illimitato
a eccezione degli Ufficiali in Ferma Prefissata e  dei  Sottufficiali
in congedo; 
      b)  con  il  grado  gia'  rivestito,  se  Ufficiali  in   Ferma
Prefissata o  Sottufficiali  gia'  collocati  in  congedo.  Per  tali
concorrenti si provvedera' al richiamo in  servizio  dall'inizio  del
tirocinio; 
      c) con il  grado  rivestito,  se  militari  in  servizio.  Essi
saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione  di
comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 
    Il personale in servizio permanente e quello in ferma  volontaria
dell'Arma  dei  Carabinieri,  gli  Ufficiali,  i  Sottufficiali  e  i
Volontari in servizio permanente e in Ferma Breve delle  altre  Forze
Armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli  Enti  di
appartenenza gli assegni spettanti. 
    9. Durante il tirocinio i  concorrenti  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari di vita interna  dell'Istituto  previste  per  gli
Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio,
nonche' di un corredo  ridotto  da  restituire  in  caso  di  mancata
ammissione al corso regolare. Il tirocinio avra' una durata di  circa
trenta giorni, comunque non superiore a sessanta  giorni,  durante  i
quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente  selezionati  sulla
base del rendimento fornito nelle attivita' militari  e  scolastiche.
Non sara' consentita, in nessun caso, la  partecipazione  contestuale
ad altri concorsi. 
    10. Durante il tirocinio i frequentatori  saranno  sottoposti,  a
cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,  lettera
b), ad  attivita'  di  osservazione,  nonche'  a  ulteriori  prove  e
accertamenti per  la  valutazione  del  rilevamento  comportamentale,
riferito alla perseveranza nel  raggiungimento  degli  obiettivi,  al
senso  di  responsabilita',   all'emotivita',   alla   capacita'   di
concentrazione e ragionamento, alla  capacita'  di  adattamento  alla
vita militare in termini di motivazione, al senso  della  disciplina,
alla capacita' d'integrazione e all'effettivo dispiegamento sul campo
delle  potenzialita'  riscontrate  nel   corso   degli   accertamenti
attitudinali  di  cui  al  precedente   art.   89.   L'attivita'   di
osservazione, le prove e gli  accertamenti  per  la  valutazione  del
rilevamento comportamentale si svolgeranno, con le modalita' definite
con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma  dei
Carabinieri,  secondo  un  programma  che  sara'  predisposto   dalla
commissione di cui al precedente  art.  7,  comma  1,  lettera  b)  e
trasmesso al Comando dell'Accademia Militare. 
    11. Saranno esclusi  dal  concorso  e  rinviati  dall'Istituto  i
frequentatori che: 
      a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      b) matureranno assenze prolungate, anche non  continuative  che
superino  complessivamente  la  meta'  della  durata  del   tirocinio
medesimo. Saranno considerate assenze,  senza  eccezione  alcuna,  le
giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto-  non  ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I  candidati  convocati
in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi  del  precedente
comma 5 dovranno, comunque, risultare presenti  per  la  meta'  della
durata dell'intero tirocinio; 
      c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione  da
parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
d), numero 3),  della  prescritta  idoneita'  sanitaria  al  servizio
permanente quali Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri; 
      d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare  il  giudizio  di
cui al successivo comma 12. 
    Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i
frequentatori del tirocinio per i quali venga accertato,  presso  una
struttura   sanitaria   militare,   l'eventuale   positivita'    agli
accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool,  per  l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
    12. Il tirocinio si intendera' superato  soltanto  da  parte  dei
concorrenti che al termine  dello  stesso  saranno  giudicati  idonei
dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera  d),
numero 3), la quale formulera' il giudizio nei  riguardi  di  ciascun
frequentatore, tenendo conto del  rendimento  globale  fornito  nelle
seguenti aree, oggetto di valutazione: 
      a) capacita' e resistenza fisica; 
      b) rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore,
alla correttezza formale e disinvoltura e alla comunicazione verbale; 
      c) rendimento nelle istruzioni pratiche; 
      d) idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche. 
    Nell'allegato AA, che costituisce parte integrante  del  presente
decreto,  sono  riportate  le  prove  oggetto  di  valutazione  e  le
modalita' per l'attribuzione dei relativi voti. 
    13. I frequentatori nei cui confronti viene espresso il  giudizio
di inidoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso. 
    14.  Per  ciascuno  dei  concorrenti   giudicati   idonei   dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d),  numero
3), la commissione di cui al medesimo art. 7,  comma  1,  lettera  b)
valutera' i risultati  conseguiti,  attribuendo  un  punteggio  da  0
(zero) fino a un massimo di 4 (quattro) punti, utile  ai  fini  della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 94,  comma  1,
determinato esclusivamente sulla scorta: 
      a) delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove  e
degli   accertamenti   per    la    valutazione    del    rilevamento
comportamentale, riferito ai profili indicati  nel  precedente  comma
10; 
      b) dei voti riportati da ciascun concorrente nella valutazione,
da parte della commissione di cui al  precedente  art.  7,  comma  2,
lettera d), numero 3), delle quattro aree di cui al precedente  comma
12  (capacita'  e  resistenza  fisica;  rilevamento  comportamentale,
riferito  all'aspetto   esteriore,   alla   correttezza   formale   e
disinvoltura  e  alla   comunicazione   verbale;   rendimento   nelle
istruzioni   pratiche;   idoneita'   ad   affrontare   le   attivita'
scolastiche). 
    15. Tutti gli  ammessi  alla  frequenza  del  tirocinio  dovranno
contrarre all'atto della presentazione  presso  l'Accademia  Militare
una ferma volontaria di due mesi  quali  Allievi  Carabinieri,  dalla
quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio
o non lo supereranno o ne saranno esclusi -per qualsiasi  causa,  ivi
comprese quelle di forza maggiore- o non verranno comunque ammessi al
corso. 
    16.  I  concorrenti  che  sono   Ufficiali   di   complemento   o
Sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il  grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia
Militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno  antecedente
la data di ammissione al corso in qualita' di Allievi.  Essi  saranno
ricollocati in congedo se interromperanno per rinuncia  la  frequenza
del tirocinio o non lo supereranno o non  verranno  comunque  ammessi
all'Accademia Militare. 
    17.  I  concorrenti  che,  all'atto  della  presentazione  presso
l'Accademia Militare per la frequenza del tirocinio, sono  gia'  alle
armi saranno collocati, per la durata del  tirocinio  stesso  e  sino
all'eventuale ammissione all'Accademia Militare, nella  posizione  di
comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli Enti
di provenienza se interromperanno, per  rinuncia,  la  frequenza  del
tirocinio o non lo supereranno o non verranno, comunque,  ammessi  al
corso. 
    18. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo viene  a
cadere durante la  frequenza  del  tirocinio  saranno  trattenuti  in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione  in  Accademia,
ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.

				Art. 94. 
 
 
              Graduatoria finale di ammissione al corso 
 
    1. I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del  tirocinio
saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera d), numero 1) nella graduatoria finale  di  ammissione  al
corso.  Detta  graduatoria  sara'  formata   secondo   il   punteggio
risultante dalla somma dei punti  riportati  da  ciascun  concorrente
nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione
italiana, negli accertamenti psicofisici, nella  prova  orale,  nella
prova orale facoltativa  di  lingua  straniera  e  nel  tirocinio.  A
parita' di merito si applicheranno, ai fini  della  formazione  della
graduatoria, le vigenti disposizioni in  materia  di  preferenza  per
l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. La graduatoria generale di merito, formata  dalla  commissione
esaminatrice  e  trasmessa  dal  Centro  Nazionale  di  Selezione   e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri  al  Ministero  della  Difesa,
Direzione Generale per il Personale  Militare,  sara'  approvata  con
decreto dirigenziale. A conclusione del tirocinio e prima dell'inizio
dei  corsi,   nelle   more   dell'approvazione   di   detto   decreto
dirigenziale, la Direzione Generale per il  Personale  Militare,  per
esigenze di  contenimento  della  spesa  pubblica  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, potra' autorizzare la  permanenza  presso
l'Istituto dei concorrenti risultati vincitori secondo l'ordine della
graduatoria redatta dalla commissione di cui al  precedente  art.  7,
comma 2, lettera d), numero 1, al  fine  di  garantire  l'avvio  alla
frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. 
    3. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della  graduatoria,  i
candidati idonei, fino a concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,
tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente art.  82.
Successivamente potra' essere  ammesso  al  corso,  secondo  l'ordine
della graduatoria stessa, un numero  di  concorrenti  idonei  pari  a
quello di eventuali rinunciatari, per  qualsiasi  motivo,  durante  i
primi sette giorni di frequenza del corso  stesso.  Per  i  vincitori
gia' alle armi, poiche' soggetti a una ferma  liberamente  contratta,
l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla  osta
da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo
scopo,  chiedera'  il  prescritto  parere  alla   Forza   Armata   di
appartenenza. 
    4.  Qualora  i  posti  riservati  non   fossero   ricoperti   per
insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno  le
disposizioni di cui al precedente art. 82, commi 2 e 3.

				Art. 95. 
 
 
              Disposizioni per il trattamento dei dati 
 
    1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i
responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso,
sono, ognuno per le parti di competenza: 
      a)  il  Direttore  del  Centro   Nazionale   di   Selezione   e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 92. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 21 gennaio 2013  
 
                                Amm. Isp. Ca. (CP) Pierluigi Cacioppo 
 
 
Gen. C.A. Francesco Tarricone

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