MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2019. (19E00860)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29-01-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2019. (19E00860)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • Data: 29-01-2019
  • Scadenza: 16-07-2019

Art. 1 Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2019

IL DIRETTORE GENERALE 
        dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  "Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n.  137,  "Regolamento   recante   la   riforma   degli   ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121, "Regolamento di organizzazione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali" e il decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014,  di  attuazione
del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Visti l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante "Disposizioni per la razionalizzazione e  la  semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.  183",  che  prevede
l'istituzione, ai sensi  dell'art.  8,  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, di  una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del
lavoro; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 23 febbraio 2016, recante:  "Disposizioni  per  l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il  funzionamento  dell'Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro"; 
    Visto altresi' il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
maggio 2016, n. 109, "Regolamento recante approvazione dello  statuto
dell'Ispettorato nazionale del lavoro"; 
    Acquisito  il  concerto  con  i  Ministeri  della   giustizia   e
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  in   sede   di
Conferenza dei servizi  riunitasi,  ai  sensi  degli  articoli  14  e
seguenti della legge n. 241 del 1990, presso il Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali il 20 dicembre 2018 per l'approvazione  del
presente decreto contenente, ai  sensi  dell'art.  3,  ultimo  comma,
della legge n. 12 del 1979, le modalita' e i programmi degli esami di
Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
consulente del lavoro, per l'anno 2019; 
    Tenuto conto, altresi', che alla Conferenza dei  servizi  del  20
dicembre 2018 ha partecipato anche il rappresentante dell'Ispettorato
nazionale  del  lavoro,  al   fine   di   garantire   la   necessaria
collaborazione degli ispettorati territoriali individuati  come  sede
d'esame nonche' il regolare svolgimento e gli adempimenti conseguenti
alle prove di abilitazione,  sulla  base  di  quanto  previsto  nella
convenzione del 9 agosto 2018 stipulata tra il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
        Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2019 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio  1979,  n.  12  e'
indetta  la  sessione  degli  esami  di  Stato   per   l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro  per  l'anno
2019. 
    Le  prove  d'esame   avranno   luogo   presso   gli   Ispettorati
interregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e  Napoli,  presso
gli  Ispettorati  territoriali  di  Ancona,  Aosta,  Bari,   Bologna,
Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova,  L'Aquila,  Perugia,  Potenza,
Reggio Calabria, Torino e Trieste nonche' presso la Regione Sicilia -
Dipartimento regionale del lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,
dei servizi e delle attivita' formative e  le  Province  autonome  di
Bolzano - ufficio tutela sociale del lavoro e di  Trento  -  servizio
lavoro. 
    2. Al fine di assicurare lo svolgimento  delle  prove  d'esame  a
livello territoriale, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione del 9 agosto 2018
e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  degli
uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  ove  sono
costituite le commissioni esaminatrici. 
    3. I dirigenti degli uffici di cui al comma  1,  provvedono,  con
successivi decreti, alla costituzione delle commissioni  esaminatrici
per l'anno 2019 ed assicurano, altresi', le  procedure  necessarie  a
garantire  lo  svolgimento  degli  esami  secondo   quanto   previsto
dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 2 Contenuti e modalita' di svolgimento delle prove d'esame

				Art. 2 
 
 
      Contenuti e modalita' di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione  di
consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e  si  compone  di
due prove scritte e di una prova orale. 
    2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di  un  tema
sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione  sociale  e
in una prova teorico-pratica su temi del diritto  tributario,  scelti
dalla commissione esaminatrice. 
    3. La prova orale  verte  sulle  seguenti  materie  e  gruppi  di
materie: 
      1) diritto del lavoro; 
      2) legislazione sociale; 
      3) diritto tributario; 
      4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 
      5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare  riguardo
alla  rilevazione  del  costo  del  lavoro  ed  alla  formazione  del
bilancio. 
    4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due  prove  scritte  sono
assegnate al candidato sette  ore  dal  momento  della  dettatura.  I
candidati possono consultare  i  testi  di  legge  non  commentati  e
autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.

Art. 3 Data e luogo delle prove d'esame

				Art. 3 
 
 
                  Data e luogo delle prove d'esame 
 
 
    1. Le prove scritte avranno inizio alle  ore  8,30  antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui  all'art.  1,
nei seguenti giorni: 
      4 settembre  2019:  prova  scritta  in  diritto  del  lavoro  e
legislazione sociale; 
      5 settembre 2019: prova teorico-pratica di diritto tributario. 
    2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione "Avvisi  e  bandi"
fino alla data di inizio degli stessi. 
    3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.

Art. 4 Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione

				Art. 4 
 
 
         Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di ammissione all'esame di Stato, sulla quale  deve
essere  apposta  una  marca  da  bollo  del  valore  di  euro   16,00
(sedici/00), redatta  secondo  il  fac-simile  allegato  al  presente
decreto (Allegato  1),  deve  essere  sottoscritta  dal  candidato  e
presentata, a pena di inammissibilita', entro il  termine  perentorio
del 16 luglio  2019  agli  Ispettorati  del  lavoro  territorialmente
competenti,  nonche'  presso  la  Regione  Sicilia   -   Dipartimento
regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi  e
delle attivita' formative e le Province autonome di Bolzano - ufficio
tutela sociale del lavoro e di Trento - servizio lavoro. 
    2. Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo  raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  entro  il
medesimo termine del 16 luglio 2019. A tal fine fanno fede il  timbro
e la data dell'ufficio postale accettante. 
    3. I candidati possono sostenere l'esame di Stato  esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza  anagrafica,  a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 
    4. Nella domanda di ammissione il  candidato,  sotto  la  propria
responsabilita', dovra' dichiarare: 
4.1 
    a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 
    b) residenza anagrafica; 
    c) recapito presso il quale desidera  ricevere  le  comunicazioni
relative  al  concorso,  con  l'esatta  indicazione  del  codice   di
avviamento postale, nonche'  il  recapito  telefonico  e  l'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata  -  pec.  A  tal  fine  il
candidato e' tenuto  a  comunicare  tempestivamente  ogni  variazione
della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo. 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per  il  caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  o  incompleta
indicazione del recapito da  parte  del  candidato  o  di  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo  indicato  nella
domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la  mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento  nel  caso  di  spedizione  a
mezzo raccomandata; 
    d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di
cittadini italiani o comunitari non aventi  la  cittadinanza  di  uno
Stato membro che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno  permanente,  ovvero  cittadini  stranieri,  ivi
compresi quelli beneficiari di  protezione  internazionale  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n.  251
del 2007, in possesso di permesso di  soggiorno  dell'Unione  europea
per soggiornanti di lungo periodo. 
4.2 
    Di essere in possesso  di  uno  dei  seguenti  titoli  di  studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge  n.  12
del 1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540  del  23  ottobre
2012  rilasciato  a   tal   fine   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - Consiglio universitario  nazionale
(CUN): 
      A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze
economiche e  commerciali  o  in  scienze  politiche  ovvero  diploma
universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; 
      B)  laurea  triennale  o  laurea  magistrale  (LM)  tra  quelle
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del  CUN  n.  1540
del 23 ottobre 2012: 
        classe L-14: Scienze dei servizi giuridici; 
        classe     L-16:     Scienze      dell'amministrazione      e
dell'organizzazione; 
        classe  L-18:  Scienze   dell'economia   e   della   gestione
aziendale; 
        classe L-33: Scienze economiche; 
        classe   L-36:   Scienze   politiche   e   delle    relazioni
internazionali. 
      Laurea magistrale appartenente a: 
        classe LM-56: Scienze dell'economia; 
        classe LM-62: Scienze della politica; 
        classe LM-63: Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
        classe LM-77: Scienze economico-aziendali; 
        classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza; 
      C) i titoli di studio equiparati a quelli di cui  alla  lettera
B)   ai   sensi   dei   decreti   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli
di studio  equiparati  ai  sensi  del  decreto  interministeriale  11
novembre 2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento  equipollenti
a quelli di cui alla lettera A); 
      D) oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che
abbiano gia' ottenuto il  riconoscimento  di  idoneita'  del  proprio
titolo di studio  da  parte  Consiglio  universitario  nazionale  cui
abbiano  fatto  specifica  richiesta  o  che,  avendo   ottenuto   il
certificato di compiuta pratica o essendo iscritti  al  registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio  2013,  data
di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere
del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno  il  relativo  parere
ove necessario, nonche' coloro che abbiano  conseguito  i  titoli  di
studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea,  classe  14,
in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano  ottenuto  il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta  data  del  22
gennaio 2013; 
      E) i candidati che siano in possesso di  un  titolo  di  studio
conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  dovranno   produrre
attestato di idoneita' ottenuto  in  Italia  da  parte  degli  organi
competenti, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
189 del 2009 per l'accesso al tirocinio. 
4.3 
    Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio
provinciale dei consulenti del lavoro il  certificato  di  compimento
del praticantato. 
    5. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data  una
indicazione diversa alla lettera D) del precedente punto 4.2,  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito  per  la
presentazione della domanda di ammissione agli esami. 
    6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non  ammissione
all'esame: 
      a) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  relativa  al
compimento del prescritto  periodo  di  praticantato,  rilasciata  ai
sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 
      b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di  euro  49,58
dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8  dicembre  1956,  n.  1378,
nonche' del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 1990, da  versarsi  con  le  modalita'  di  cui  al  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T). 
    7.  Il  candidato  dovra',  altresi',  dichiarare  di  essere   a
conoscenza della responsabilita'  penale  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a  verita',  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e dell'art. 489 del codice penale. 
    8.  I  candidati  sono  ammessi  agli  esami   con   riserva   di
accertamento  dei  requisiti  dichiarati  da   parte   degli   uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445.

Art. 5 Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame

				Art. 5 
 
 
            Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame 
 
 
    1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari  in  relazione  alla  specifica
disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5  febbraio  1992,  n.
104. Tale condizione  deve  essere  rappresentata  nella  domanda  di
ammissione, con l'indicazione del tipo di supporto richiesto. 
    2. Alla candidata che necessiti di un  periodo  per  allattamento
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo  svolgimento  delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovra'  essere
tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.

Art. 6 Valutazione dei candidati

				Art. 6 
 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
 
    1. Ai fini della valutazione  del  candidato  ciascun  componente
della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per
ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova
orale. 
    2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia
o gruppo di materie della prova orale si ottiene dividendo  la  somma
dei punti  assegnati  al  candidato  per  il  numero  dei  componenti
l'intera commissione esaminatrice. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 
    4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno  conseguito  almeno
sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Art. 7 Disposizioni finali

				Art. 7 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme  di  esecuzione  del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato" e successive modificazioni, nonche'  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  "Regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modificazioni. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' sul  sito  internet  istituzionale
del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  all'indirizzo:
www.lavoro.gov.it 
      Roma, 16 gennaio 2019  
 
                                   Il direttore generale: De Camillis

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