MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di novecentosettantasei allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4). (20E10672)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 13-10-2020

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di novecentosettantasei allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4). (20E10672)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 13-10-2020
  • Scadenza: 12-11-2020

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
         del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53  recante  "Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale  dello  Stato"  e  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia; 
    Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo" e, in particolare, l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 30 dicembre 2019, n.  160,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022"; 
    Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto  legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo  di
polizia penitenziaria e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  concernente
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni" e, in particolare,  l'art.
35, comma 6, circa le  qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono
possedere  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale di Polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 di approvazione del "Regolamento  recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi"  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE",  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino - Alto Adige  in  materia  di  proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego"; 
    Visto il decreto legislativo  21  gennaio  2011,  n.  11  recante
"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino  -
Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in  materia  di  riserva  di
posti per i candidati  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,
nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare  preventivo,
nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l'art. 8 concernente l'invio,  esclusivamente  per
via telematica, delle domande per la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto l'art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66
recante  "Codice  dell'ordinamento  militare"  che  prevede  per   la
partecipazione ai concorsi pubblici l'elevazione del limite  di  eta'
di un periodo pari  all'effettivo  servizio  prestato,  comunque  non
superiore a tre anni, per i cittadini  che  hanno  prestato  servizio
militare; 
    Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e  successive
modifiche ed integrazioni recante "Adeguamento delle strutture  degli
organici dell'Amministrazione penitenziaria e  dell'Ufficio  centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione  dei  ruoli  direttivi
ordinario e speciale del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266"; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 recante  "Codice
dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'art. 703 che prevede,
al comma 1, lettera d), che per l'accesso alla carriera iniziale  del
Corpo di polizia penitenziaria, il 60 per cento dei posti disponibili
e' riservato ai volontari  in  ferma  prefissata,  ad  esclusione  di
coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei  ministeri  istituzionali
in data 12 luglio 2006 con il  quale,  in  attuazione  dell'art.  16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le
"Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante  "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato  decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  ed  in
particolare l'art. 44, comma 30 concernente la disciplina transitoria
del titolo di studio richiesto ai volontari delle Forze armate  quale
requisito per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 30,  comma
1, lettera u) che  prevede  le  prove  di  efficienza  fisica  per  i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del  Corpo
di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale  sono  state  definite  le
modalita'  per  lo  svolgimento  delle   prove   per   l'accertamento
dell'efficienza fisica, ai  sensi  dell'art.  86,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443,  come  modificato  dal
citato decreto legislativo n. 172/2019; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e, in particolare, l'art.  259  rubricato  "Misure  per  la
funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali"; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
Ministro della pubblica amministrazione  6  luglio  2020,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale - Serie generale n. 179 del 17 luglio  2020 ,
adottato ai sensi dell'art. 259, comma 5, del predetto  decreto-legge
n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la
tutela della salute dei candidati per lo svolgimento delle  procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, al fine di prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da COVID-19; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  "Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche" ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017,  n.  205  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020"; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021"; 
    Attesa la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di novecentosettantasei allievi agenti del  Corpo
di polizia penitenziaria; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esame e  titoli,  per  il
reclutamento  di  novecentosettantasei  (settecentotrentadue  uomini;
duecentoquarantaquattro donne) allievi agenti del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, riservato: 
      ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono  in
servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza  della  domanda  di
partecipazione al  concorso  ovvero  VFP1  collocati  in  congedo  al
termine della ferma annuale, purche' siano in possesso dei  requisiti
prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; 
      ai  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)   in
servizio o in  congedo,  purche'  siano  in  possesso  dei  requisiti
prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    2. Numero tre posti  (due  uomini;  una  donna)  sono  riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono
in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca)
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per  l'assegnazione  agli
istituti penitenziari della Provincia di Bolzano. I posti  riservati,
qualora non coperti,  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  in
ordine di graduatoria. 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2020 - 2021. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 2 Requisiti e condizioni per la partecipazione

				Art. 2 
 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati per  la  partecipazione  ai
concorsi del presente bando sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto. Il  limite  di  eta'  e'  elevato  di  un
periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e comunque  non
superiore a tre anni, ai sensi dell'art. 2049 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      e) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
previste dall'art. 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma  2,  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; 
      f)  efficienza  fisica   e   idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale al servizio di  polizia  penitenziaria,  in  conformita'
alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124  e  125  del
decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   443,   e   successive
integrazioni  e  modificazioni  nonche'  nel  decreto  del  Capo  del
Dipartimento 22 aprile 2020. 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso.

Art. 3 Esclusione dal concorso

				Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati  che  non  si
presentino  nel  luogo,  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  lo
svolgimento   della   prova    d'esame    ovvero    dell'accertamento
dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
destituiti dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  stati
dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria, nonche' l'efficienza fisica e l'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati. 
    5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"  alle   prove   ed   agli
accertamenti concorsuali. 
    6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti  requisiti  sono  esclusi  di  diritto  dal
concorso con decreto  del  direttore  generale  del  personale  delle
risorse. 
    7. Non possono partecipare al concorso, pena l'esclusione, coloro
che abbiano svolto servizio nelle Forze  armate  esclusivamente  come
volontari in ferma breve (VFB) o volontari in  ferma  annuale  (VFA),
nonche' i volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  in  rafferma
biennale.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
ed  inviata  esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". 
    Il modulo della  domanda  (FORM)  e  le  modalita'  operative  di
compilazione ed invio telematico sono disponibili  dal  giorno  della
suddetta  pubblicazione  sul  sito  ufficiale  del  Ministero   della
giustizia, www.giustizia.it 
    Al  termine  della  compilazione   della   domanda   il   sistema
restituira', oltre al PDF  della  domanda,  una  ricevuta  di  invio,
completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della
domanda, che il candidato dovra'  salvare,  stampare,  conservare  ed
esibire il giorno della prova scritta d'esame  quale  titolo  per  la
partecipazione alla  stessa,  unitamente  alla  domanda,  che  dovra'
essere sottoscritta il  giorno  della  prova  d'esame,  pena  la  non
ammissione alla prova. 
    In caso di piu' invii della  domanda  di  partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    Alla scadenza del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, non sono  ammessi
a partecipare al concorso i candidati  le  cui  domande  siano  state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da  quelle  sopra
indicate. 
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione  sul  sito  www.giustizia.it  venisse
comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i
candidati, nei termini di cui al primo  comma,  potranno  inviare  la
domanda, come da fac-simile allegato al presente bando (allegato  1),
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso  il  Ministero
della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria  -
Direzione generale del personale e  delle  risorse  -  Ufficio  VI  -
Concorsi, largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.

Art. 5 Compilazione della domanda

				Art. 5 
 
 
                     Compilazione della domanda 
 
 
    Ciascun  concorrente  nella  domanda  di  partecipazione   dovra'
dichiarare: 
      a) cognome e nome; 
      b) data, luogo di nascita e codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      e) residenza o domicilio, precisando  altresi'  il  recapito  e
l'indirizzo di posta elettronica  da  utilizzare  per  l'invio  e  la
ricezione delle comunicazioni relative al concorso; 
      f) se si intende concorrere ai posti riservati di cui  all'art.
1, comma 2. A tal  fine  il  candidato  in  possesso  del  prescritto
attestato di bilinguismo dovra' specificare  la  lingua,  italiana  o
tedesca, in cui preferisce sostenere la prova di esame; 
      g) di non aver a proprio carico condanne penali o  applicazioni
di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura  penale  e  di
non  avere  in   corso   procedimenti   giudiziari   penali   o   per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313.  In  caso  contrario,  il
candidato dovra' precisare le condanne e i procedimenti a  carico  ed
ogni  eventuale  precedente  penale,  precisando  la  data  di   ogni
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento; 
      h) il titolo di studio richiesto; 
      i) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      j) se si  e'  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  dai  Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
      l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487
nonche' dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      m) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno resi  noti,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti  i  concorrenti,  a  partire
dall'11 gennaio 2021, mediante pubblicazione sul sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
      n) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno valutati. 
    Il  candidato  deve  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza, recapito e indirizzo  di  posta  elettronica
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative  al  concorso,
nonche'  qualsiasi  variazione  della   sua   posizione   giudiziaria
successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera g)  fino  al
termine  del  corso  di  formazione  previsto  per  i  vincitori  del
concorso.  A   tal   fine,   l'interessato   dovra'   inviare   dette
comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento
di identita', in formato  PDF,  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata    prot.dgpr.dap@giustiziacert.it     con     indicazione
nell'oggetto "Concorso 976 allievi agenti Polizia penitenziaria"  e/o
all'indirizzo            di             posta             elettronica
concorsipoliziapenitenziaria.dap@giustizia.it 
    Oltre ai dati e alle informazioni elencate nei commi precedenti i
candidati dovranno dichiarare,  nella  suddetta  domanda,  i  servizi
prestati quale  volontario  in  ferma  prefissata  annuale  (VFP1)  o
quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma  annuale,  con  l'indicazione
obbligatoria delle seguenti informazioni: 
      Forza armata ove  presta  o  ha  prestato  servizio  (Esercito,
Marina o Aeronautica); 
      se si trovi in servizio o in congedo; 
      data di decorrenza giuridica di arruolamento e  di  congedo  da
VFP1  e  dell'eventuale  rafferma  annuale  e  da  VFP4,  nonche'  la
denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio.

Art. 6 Estratto della documentazione di servizio

				Art. 6 
 
 
              Estratto della documentazione di servizio 
 
 
    1.  I  candidati  non  esclusi  dal  concorso  dovranno  produrre
all'atto  della  presentazione  alla  prova  scritta   prevista   dal
successivo art. 10, pena la non valutabilita' dei titoli,  l'estratto
della documentazione di servizio, prevista dall'art. 1023,  comma  3,
del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  redatto  come  da
fac-simile in allegato 2, secondo le seguenti modalita': 
      a) i candidati in posizione di congedo  prima  del  termine  di
scadenza  di  presentazione  delle  domande  di   partecipazione   al
concorso, dovranno  presentare  l'estratto  della  documentazione  di
servizio (allegato 2) rilasciato dall'ultimo ente/Reparto di servizio
all'atto del congedo, il quale dovra' contenere i  dati  relativi  al
servizio prestato quale volontario in ferma  prefissata  di  un  anno
(VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in  rafferma  annuale  e  dovra'
essere  firmato  dal  Comandate  del  Corpo/reparto  e   sottoscritto
dall'aspirante per presa visione ed accettazione  dei  dati  in  esso
contenuti; 
      b)  i  candidati  in  servizio  al  termine  di   scadenza   di
presentazione delle domande di partecipazione al  concorso,  dovranno
richiedere l'estratto della documentazione di servizio  (allegato  2)
al reparto/ente di appartenenza; tale documento  deve  essere  chiuso
tassativamente alla data di scadenza  del  termine  di  presentazione
delle domande, dovra' essere firmato dal Comandante del Corpo/Reparto
e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed  accettazione  dei
dati in esso contenuti.

Art. 7 Comunicazione agli aspiranti

				Art. 7 
 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Ad eccezione delle notifiche  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera m) ed eventuali modifiche pubblicate sul sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia www.giustizia.it - tutte  le  comunicazioni
personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 
    2.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita' per  il  caso  di  dispersione  delle  comunicazioni,
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito, anche telematico,  indicato  nella  domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o da altre cause non imputabili  a
colpa dell'amministrazione o a eventi di forza maggiore.

Art. 8 Fasi di svolgimento del concorso

				Art. 8 
 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
 
    1. Il concorso previsto dal presente  bando  si  svolgera'  nelle
seguenti fasi: 
      1) prova scritta d'esame; 
      2) accertamento dell'efficienza fisica; 
      3) accertamenti psico-fisici; 
      4) accertamenti attitudinali. 
    2. Il mancato superamento della prova  scritta  o  di  uno  degli
accertamenti elencati al comma 1, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 9 Commissione esaminatrice

				Art. 9 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  della  prova
d'esame di cui al  successivo  art.  10,  nominata  con  decreto  del
direttore generale del personale e delle risorse, e' composta  da  un
presidente scelto tra i dirigenti penitenziari  o  un  ufficiale  del
disciolto  Corpo  degli  agenti  di  custodia  e  da  altri   quattro
appartenenti alla  carriera  dei  funzionari  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto. 
    2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di
polizia   penitenziaria   in   servizio   presso   il    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    4. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti tale  da  permettere,  unico  restando  il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni e  di  un  segretario
aggiunto.

Art. 10 Prova d'esame

				Art. 10 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dai concorsi ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi,  muniti
di un valido documento di identificazione (fotocopia  dello  stesso),
di copia della domanda di partecipazione nonche' della documentazione
richiesta all'art. 4, comma  1,  (ricevuta  di  invio  della  domanda
completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere
la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario
per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni  e  nell'ora
stabiliti nel calendario che sara' pubblicato sul sito ufficiale  del
Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it    l'11  gennaio  2021,
ovvero in altra data ivi indicata. Tale comunicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
    2. I candidati che  non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 
    3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie
di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo, individuate dalla  commissione  esaminatrice  da
una serie di domande preventivamente  predisposte.  La  durata  della
prova e' stabilita dalla commissione all'atto  della  predisposizione
delle serie di domande da somministrare. 
    4. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta multipla,  fra  le  quali  la  commissione  esaminatrice  puo'
scegliere la serie da sottoporre ai candidati,  l'amministrazione  e'
autorizzata ad avvalersi della  consulenza  di  enti  pubblici  o  di
privati specializzati nel settore. 
    5.  La  commissione  esaminatrice  stabilira'  preventivamente  i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e  le  modalita'  di  svolgimento  della
prova. 
    6. La correzione delle risposte ai questionari  e  l'attribuzione
del   relativo   punteggio   saranno   effettuati   tramite   sistema
informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.  La  prova
si intende  superata  se  il  candidato  riporta  una  votazione  non
inferiore a sei decimi. 
    7. Durante la prova d'esame e'  fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della  commissione  esaminatrice.  Nel  corso  della
prova  non  e'  inoltre  consentito  ai  candidati   usare   telefoni
cellulari,  portare  apparati   radiotrasmittenti,   calcolatrici   e
qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o  telematico  che
permettano di comunicare tra di loro e  con  l'esterno.  E'  altresi'
vietato portare carta da scrivere,  appunti,  libri,  e  opuscoli  di
qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a  tali  disposizioni
e' escluso dal concorso. 
    8. L'esito della prova sara' pubblicato sul  sito  del  Ministero
della giustizia.

Art. 11 Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali

				Art. 11 
 
 
Convocazioni   all'accertamento   dell'efficienza   fisica   e   agli
              accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
 
    1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a  concorso,
saranno ammessi a sostenere gli accertamenti  di  cui  al  successivo
art. 12 i candidati di sesso maschile e  femminile  risultati  idonei
alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi  1464
e 488 in ordine di merito. Sono, inoltre,  ammessi  i  candidati  che
abbiano riportato lo stesso  punteggio  del  concorrente  collocatosi
all'ultimo posto. 
    2. Qualora il numero degli idonei al termine  degli  accertamenti
di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14 risulti inferiore al numero
dei posti banditi nei rispettivi concorsi, ovvero  per  ulteriori  ed
eventuali esigenze sopravvenute,  l'amministrazione,  si  riserva  la
facolta' di convocare ulteriori aliquote  di  candidati  idonei  alla
prova scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie. 
    3. Ai sensi dell'art. 44, comma 14-bis del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, introdotto dall'art. 39 del  decreto  legislativo
27 dicembre 2019, n. 172, le candidate che si  trovano  in  stato  di
gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti
dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,   psichica,   attitudinale   e
dell'efficienza  fisica,  sono  ammesse,  d'ufficio,   a   sostenerli
nell'ambito della prima sessione concorsuale  utile  successiva  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,  anche,  per  una
sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento  di  rinvio
puo' essere revocato su istanza dell'interessata quando tale stato di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria.

Art. 12 Accertamento dell'efficienza fisica

				Art. 12 
 
 
                 Accertamento dell'efficienza fisica 
 
 
    1. Dopo aver superato la prova d'esame i candidati convocati sono
tenuti a sottoporsi, nel  luogo,  giorno  ed  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, all'accertamento  dell'efficienza  fisica
che si svolgera' secondo le modalita' stabilite dal decreto del  Capo
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020. 
    2. I candidati che  non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per il suddetto accertamento  dell'efficienza  fisica  sono
considerati esclusi dal concorso. 
    3. Una commissione,  nominata  con  provvedimento  del  direttore
generale del personale e delle risorse, composta da un  dirigente  di
Polizia penitenziaria di cui all'art  5,  comma  1,  lettera  e)  del
decreto legislativo 21 maggio 2000,  n.  146,  che  la  presiede,  un
medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del
Ministero della giustizia, ovvero individuato secondo le modalita' di
cui al secondo comma dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, due appartenenti al Gruppo sportivo Fiamme Azzurre,  in
possesso  di  specifico  attestato  rilasciato  da  una   federazione
sportiva italiana di "tecnico ovvero istruttore di  primo  livello  o
livello base", sottoporra'  i  candidati  convocati  all'accertamento
dell'efficienza  fisica,  consistente  negli  esercizi  ginnici,   da
superare in sequenza, sotto specificati: 
      
 
=====================================================================
|       PROVA        |   UOMINI   |  DONNE  |         NOTE          |
+====================+============+=========+=======================+
|                    | Tempo max  |Tempo max|                       |
|   Corsa 1000 m.    |   3'55"    |  4'55"  |           /           |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
|   Salto in alto    |  1,20 m.   | 1,00 m. | Massimo tre tentativi |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
|  Piegamenti sulle  |            |         |  Tempo max 2' senza   |
|      braccia       |   n. 15    |  n. 10  |     interruzioni      |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
 
    4. Le funzioni di  segretario  della  predetta  commissione  sono
svolte da un appartenente al  ruolo  degli  ispettori  del  Corpo  di
polizia penitenziaria. 
    5. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'. 
    6. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti,  tutti
i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento  sportivo  e
di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a  pena
di esclusione dal concorso,  un  certificato  di  idoneita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme  al
decreto  del  Ministero  della  sanita'  del  18  febbraio  1982,   e
successive  modifiche,  rilasciato  da   medici   appartenenti   alla
Federazione  medico  sportiva  italiana  o,  comunque,  a   strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in "medicina dello sport".

Art. 13 Accertamenti psico-fisici

				Art. 13 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1.   I   candidati   che   risultano   idonei    all'accertamento
dell'efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici
a cura di una commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art.
106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche  da  medici
del  Servizio  sanitario  nazionale  operanti  presso  strutture  del
Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le  modalita'
di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  120  del   medesimo   decreto
legislativo n. 443/1992. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in  servizio  presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
    3.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono  sottoposti  ad  esame  clinico  generale  e  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    4.  L'amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    5. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al sette per cento e  non  superiore  al
ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore
al dodici per cento e non  superiore  al  trenta  per  cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
        forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i  candidati
di sesso maschile, e non inferiore a venti kg  per  le  candidate  di
sesso femminile; 
        massa metabolicamente  attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta  per  cento
per i candidati di sesso maschile e non  inferiore  al  ventotto  per
cento per le candidate di sesso femminile; 
      c) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi con non meno di  5/10  nell'occhio  che
vede meno ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per  una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione; 
      d)  funzione  uditiva  con  soglia  audiometria   media   sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 -  4000  Hz,  all'esame  audiometrico  in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che  sente  di
meno  e  a  15  decibel   all'altro   (perdita   percentuale   totale
biauricolare entro il 20%); 
      e) l'apparato  dentario  deve  essere  tale  da  assicurare  la
funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti
frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di  non  piu'
di sei elementi sostituiti  con  protesi  fissa;  almeno  due  coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i  venti  denti  posteriori;  gli
elementi  delle  coppie  possono   essere   sostituiti   da   protesi
efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi  non
puo' essere superiore a sedici elementi. 
    6. Costituiscono causa di non idoneita'  per  l'assunzione  nella
Polizia penitenziaria,  le  imperfezioni  e  le  infermita'  previste
dall'art. 123 del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  fra   cui   le   alterazioni
volontarie dell'aspetto esteriore dei  candidati,  quali  tatuaggi  e
altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico ma non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto  o  in
parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro  sede,
estensione, natura o contenuto,  risultano  deturpanti  o  indice  di
alterazioni psicologiche, ovvero  comunque  non  conformi  al  decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria. 
    7. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    8. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione  medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma  dell'art.  107
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero  da  dirigenti
medici  superiori  e  dirigenti  medici  individuabili   secondo   le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    9. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e delle risorse.

Art. 14 Accertamenti attitudinali

				Art. 14 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
previsti  dal  precedente  art.  13  saranno  sottoposti  alle  prove
attitudinali da parte di una commissione presieduta da  un  dirigente
penitenziario  o  ufficiale  del  disciolto  Corpo  degli  agenti  di
custodia e composta da due appartenenti alla carriera dei  funzionari
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  in  possesso  del  titolo  di
selettore e da due psicologi o  medici  specializzati  in  psicologia
individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
    3. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una
serie di test sia collettivi sia individuali e in un colloquio con un
componente della commissione. 
    4. I  test  predisposti  dalla  commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  giustizia  su  proposta  del  Capo  del
Dipartimento. 
    5. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) un livello evolutivo che consenta  una  valida  integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla  esperienza
di  vita,  ai  tratti  salienti  del  carattere  ed   al   senso   di
responsabilita'; 
      b) un controllo  emotivo  contraddistinto  dalla  capacita'  di
contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 
      c) una capacita' intellettiva che consenta di far  fronte  alle
situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive; 
      d) una adattabilita' che scaturisce dal grado di  socievolezza,
dalla predisposizione  al  gruppo,  ai  compiti  ed  all'ambiente  di
lavoro. 
    6. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso  di  non  idoneita',  l'esclusione  dal  concorso  che  viene
disposta con decreto motivato del direttore generale del personale  e
delle risorse.

Art. 15 Documentazione amministrativa

				Art. 15 
 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  attitudinali
dovranno far pervenire all'ufficio concorsi entro venti giorni  dalla
suddetta idoneita': 
      a) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti
per l'eventuale assunzione; 
      b) le certificazioni comprovanti  il  possesso  dei  titoli  di
precedenza  e/o   preferenza   gia'   indicati   nella   domanda   di
partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento. 
    Non e' ammesso il  riferimento  a  documenti  prodotti  in  altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

Art. 16 Formazione e approvazione della graduatoria

				Art. 16 
 
 
             Formazione e approvazione della graduatoria 
 
 
    1. La commissione di cui all'art. 9 redige per i  soli  aspiranti
idonei  alla  prova  scritta  che  hanno  superato  gli  accertamenti
dell'efficienza   fisica   e   gli   accertamenti   psico-fisici    e
attitudinali, la graduatoria di  merito,  suddivisa  per  contingente
maschile e femminile, formata secondo: 
      a) il punteggio conseguito nella prova d'esame; 
      b) i titoli di seguito  indicati,  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio  di  cui  al  fac-simile  in  allegato  2,
rilasciata dalle competenti Autorita' militari: 
        valutazione del periodo  o  periodi  di  servizio  svolti  in
qualita' di volontario in ferma prefissata; 
        missioni in teatro operativo fuori area; 
        valutazione      relativa      all'ultima      documentazione
caratteristica; 
        riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
        titolo di studio; 
        conoscenza accertata secondo standard NATO,  di  una  o  piu'
lingue straniere; 
        esito        dei        concorsi        di        istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
        numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
        eventuali altri attestati e brevetti. 
    2. I  titoli  sopra  indicati  sono  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio, di cui al precedente art.  6,  rilasciato
dalle competenti Autorita' militari. 
    3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti  durante  i
periodi prestati dai candidati quali volontari  in  ferma  prefissata
annuale ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di
scadenza  di  presentazione  delle  domande  di   partecipazione   al
concorso. 
    4.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da  attribuire  a  ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili e i criteri di massima per  la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    5. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che, superata la prova scritta d'esame, sono  ammessi  alla
successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente art.  11.
I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati  su  apposite
schede  individuali,  sottoscritte  dal  Presidente  e  da  tutti   i
componenti della commissione, che fanno parte integrante  degli  atti
del concorso. 
    6.  Il  direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva le graduatorie di merito, suddivise  in  relazione  ai  posti
messi a  concorso  del  ruolo  maschile  e  femminile  e  dichiara  i
vincitori e  gli  idonei  dei  concorsi  medesimi,  sotto  condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 
    7. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le  preferenze  e  precedenze  previste  dall'art.  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    8. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con
modalita' che assicurino la riservatezza e  la  protezione  dei  dati
personali. Di tale pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di  pubblicazione  di  detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 17 Nomina vincitori

				Art. 17 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori  saranno  nominati  allievi
agenti del Corpo di polizia penitenziaria e  ammessi  alla  frequenza
del prescritto corso di formazione, fermo restando  il  completamento
della ferma per i volontari in ferma prefissata annuale. 
    2. I candidati di cui al comma 1 che non si presenteranno,  senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato  per  la
frequenza del prescritto  corso  di  formazione,  saranno  dichiarati
decaduti dalla nomina e saranno  sostituiti  secondo  l'ordine  della
graduatoria. 
    3. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del  direttore
generale del personale e delle risorse. 
    4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno  individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  e
operative degli istituti penitenziari. 
    5. I candidati del concorso,  ammessi  al  corso  di  formazione,
superati gli esami di fine corso,  devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

				Art. 18 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati forniti dai candidati con la domanda di  partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679  e  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
utilizzati esclusivamente per le finalita'  del  concorso  e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti  in  apposite
banche  dati  automatizzate   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    5. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento  UE  n.  2016/679,  i  diritti  previsti  dagli
articoli 15 e seguenti dello  stesso.  Tali  diritti  possono  essere
fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero   della   giustizia   -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga  n.
2, Roma, titolare del trattamento. 
    6.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  dirigente   della
Direzione generale del personale e delle risorse preposto all'Ufficio
VI - Concorsi. 
 
      Roma, 10 settembre 2020 
 
                                        Il direttore generale: Parisi

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