MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (22E12813)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14-10-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (22E12813)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
  • Data: 14-10-2022
  • Scadenza: 13-11-2022

Art. 1 Posti a concorso

IL CAPO DIPARTIMENTO 
  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 
 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2  della  legge  30  settembre  2004,  n.  252"  come
modificato dal decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  97  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2020, n. 55,
concernente il "Regolamento  recante  modalita'  di  svolgimento  del
concorso pubblico per l'accesso  alla  qualifica  di  vice  direttore
sanitario  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  ai  sensi
dell'art. 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004 n.  270  ed  il  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione
delle classi di laurea; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  del  9  luglio  2009  recante   le
equiparazioni tra diplomi di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali
(LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  5  novembre  2019  n.
167, concernente il "Regolamento recante norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per  l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  e  alle
procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4  novembre  2019,
n. 166, concernente il  "Regolamento  recante  requisiti  d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 1005, comma 11, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni  legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa"  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il "Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga  la  direttiva  95/46/CCE)"  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le  "Disposizioni
per  la   prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
dell'illegalita'  nella  pubblica   amministrazione"   e   successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni" e successive modificazioni; 
    Vista la nota della Direzione centrale per le  risorse  umane  n.
52418 del 27 settembre 2022 concernente i posti  disponibili  per  il
concorso in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a  quindici
posti nella qualifica di  vice  direttore  sanitario  del  ruolo  dei
direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
    Ai  candidati  appartenenti  alle  sottoelencate  categorie  sono
rispettivamente riservati: 
      a) il venticinque per cento dei posti al  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all'art.  2,  ad
esclusione dei limiti di eta'; 
      b) il dieci per cento dei posti  al  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel  presente  bando  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione, sia iscritto  negli  appositi  elenchi  da
almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal citato art.
2; 
      c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza  demerito,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, la  ferma  biennale,  fermi  restando  gli
altri requisiti previsti dal predetto art. 2. 
    Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma  precedente
lettere a) e b)  il  personale  che  abbia  riportato,  nel  triennio
precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda  di  partecipazione  al  presente  concorso,   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
    I posti riservati, non coperti per mancanza  di  vincitori,  sono
conferiti, secondo l'ordine della  graduatoria,  ai  partecipanti  al
concorso risultati idonei. 
    Coloro che intendano avvalersi  di  una  delle  suddette  riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) eta' non superiore agli anni 45. Non e' soggetta  ai  limiti
massimi di eta' la partecipazione al concorso del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco  destinatario  della  riserva  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera a) del presente bando; 
      d) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio,
secondo  i  requisiti  stabiliti   dal   regolamento   del   Ministro
dell'interno 4 novembre 2019, n. 166; 
      e) possesso della laurea magistrale in  medicina  e  chirurgia,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale, ai sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 22 ottobre 2004,  n.  270  e  del  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione
delle  classi  di  laurea  magistrale.  Sono  fatte  salve  ai   fini
dell'ammissione al  presente  concorso  le  lauree  universitarie  di
medicina e chirurgia conseguite  secondo  gli  ordinamenti  didattici
previgenti  ed  equiparate  ai  sensi  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio
2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di  vecchio  ordinamento,
lauree specialistiche (LS) di cui  al  decreto  n.  509/99  e  lauree
magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004. 
    I titoli di studio conseguiti  all'estero  presso  universita'  e
istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se  sono
stati  dichiarati  equivalenti  a  titoli  universitari  italiani   e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sara'  cura
del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi
del  provvedimento  di  equiparazione  o  equivalenza  ovvero   della
richiesta  di  equiparazione  o  equivalenza  del  titolo  di  studio
conseguito all'estero nonche' l'ente competente al riconoscimento; 
      f) abilitazione all'esercizio  professionale  e  iscrizione  al
relativo albo; 
      g) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
    Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai  corpi  militarmente  organizzati  o  che  abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti  non  colposi
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche'  coloro
che  siano  stati  destituiti  da  pubblici   uffici   o   dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero  siano  stati
dichiarati decaduti da un impiego statale. 
    I requisiti di ammissione devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   nel   presente   bando   per   la
presentazione delle domande di partecipazione. 
    Il requisito dell'idoneita'  psico-fisica  ed  attitudinale  deve
sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.

Art. 3 Esclusione dal concorso

				Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    Nelle more della verifica del possesso dei requisiti,  tutti  gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. 
    L'amministrazione puo' disporre in  ogni  momento,  con  motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per  difetto  dei  requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata  per
via telematica esclusivamente attraverso  l'applicazione  disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.vigilfuoco.it/   seguendo   le
istruzioni ivi specificate. 
    Per  accedere  all'applicazione  i  candidati  devono  essere  in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita'
digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo  le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it/ 
    La procedura di  compilazione  ed  invio  on-line  della  domanda
dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora l'ultimo giorno per la
presentazione  telematica  della  domanda  coincida  con  un   giorno
festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo. 
    La  data   di   presentazione   telematica   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera'  piu'  l'invio
della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione
e di invio on-line. 
    In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico   di
acquisizione  delle  domande,   l'amministrazione   si   riserva   di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse,  fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente  bando  per  il
possesso dei requisiti  e  dei  titoli.  Dell'avvenuto  ripristino  e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso  sul  sito  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa   civile   http://www.vigilfuoco.it/   nonche'   all'indirizzo
https://concorsionline.vigilfuoco.it/ 
    Qualora il candidato compili piu'  volte  il  format  on-line  si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. 
    Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 , n. 445  e  successive  modificazioni,  i  candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita'
penali cui possono andare incontro in caso  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni mendaci. 
    L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive  modificazioni  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75. 
    Il candidato deve dichiarare nella domanda: 
      a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      b) l'esatta  indicazione  della  residenza  anagrafica  con  la
precisazione  dell'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata
personale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana e il  godimento  dei
diritti politici; 
      d) il possesso del  titolo  di  studio  previsto  dall'art.  2,
lettera  e),  del  presente  bando  per  l'ammissione  al   concorso,
precisando il corso di laurea,  l'ateneo,  il  luogo  e  la  data  di
conseguimento. Nel  caso  in  cui  il  titolo  di  studio  sia  stato
conseguito all'estero presso universita'  e  istituti  di  istruzione
universitaria,  il  candidato   deve   indicare   gli   estremi   del
provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero  della  richiesta
di equiparazione  o  equivalenza  del  titolo  di  studio  conseguito
all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento; 
      e)   il   possesso   dell'abilitazione   all'esercizio    della
professione,  precisando  l'Ateneo,   il   luogo   e   la   data   di
conseguimento,  e  l'iscrizione  al  relativo   albo   professionale,
indicando gli estremi; 
      f)  l'eventuale  possesso  di  diploma   di   specializzazione,
dottorati di  ricerca  e  master  universitari  di  primo  e  secondo
livello, di cui all'art. 9 del presente bando di concorso, precisando
l'Ateneo, il luogo e la data di conseguimento; 
      g) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e  dai  corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da  pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; 
      h) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo; 
      i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra  inglese,
francese, spagnolo e tedesco; 
      k) l'eventuale possesso di titoli  di  preferenza,  tra  quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; 
      l) l'eventuale diritto alle riserve di posti di cui all'art.  1
del presente bando; 
      m) l'eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parita'  di  punteggio,
dall'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217 e successive modificazioni. 
    I requisiti di ammissione e gli  eventuali  titoli  indicati  nel
presente articolo devono essere posseduti alla data di  scadenza  del
termine stabilito per la presentazione della domanda;  i  titoli  non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non  saranno
presi in considerazione  in  sede  di  formazione  della  graduatoria
finale. 
    Il candidato ha inoltre l'obbligo  di  comunicare  le  successive
eventuali variazioni di indirizzo o di posta elettronica  certificata
accedendo  con  le  proprie  credenziali  al  Portale  dei   concorsi
https://concorsionline.vigilfuoco.it/ ed inserendo i nuovi dati nella
sezione "Il mio profilo". 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
indicazioni riportate nella domanda di partecipazione  dell'indirizzo
postale o di posta elettronica certificata  o  nel  caso  di  mancata
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione  del  cambiamento  degli
indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi postali,  informatici  o
di altra natura o comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso
fortuito o forza maggiore.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione esaminatrice, nominata con decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  e'  presieduta   da   un   dirigente   generale   del
Dipartimento, e' composta da un numero di  componenti  esperti  nelle
materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, di  cui
almeno due professori  universitari,  e  da  un  segretario.  Con  il
medesimo decreto e'  nominato,  per  ciascun  componente,  un  membro
supplente, per le ipotesi di assenza  o  impedimento  del  componente
effettivo. Per le prove di lingua  straniera  e  di  informatica,  il
giudizio  e'  espresso  dalla  commissione  con  l'integrazione,  ove
occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso  e
di un esperto di informatica. Ove non sia  disponibile  personale  in
servizio nel  Dipartimento,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 6 Presentazione alle prove

				Art. 6 
 
 
                      Presentazione alle prove 
 
 
    Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova  preselettiva  e
le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti  di  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto; 
      d) tessera di riconoscimento rilasciata da una  amministrazione
dello Stato; 
      e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35  del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n.  445  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    La mancata presentazione alla prova  preselettiva  o  alla  prova
scritta, e' considerata rinuncia al concorso, quale ne sia  stata  la
causa che l'ha determinata. 
    La mancata presentazione, senza giustificato motivo,  alla  prova
orale ovvero alla visita fissata  per  l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.

Art. 7 Prova preselettiva

				Art. 7 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci  volte
il numero dei posti messi a  concorso,  l'ammissione  alle  prove  di
esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al
superamento di una prova preselettiva. 
    Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 94 del 29  novembre  2022 ,  nonche'
sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e  della   difesa   civile   http://www.vigilfuoco.it/   sara'   data
comunicazione dello svolgimento dell'eventuale prova  preselettiva  o
delle prove scritte. 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    L'eventuale prova  preselettiva  consiste  nella  risoluzione  di
quesiti a risposta multipla vertente su  patologia  speciale  medica,
con aspetti di medicina legale e del lavoro  e  sulle  materie  della
prova orale di cui all'art. 8 del presente bando. 
    Alle  operazioni  di  preselezione  sovrintende  la   commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5. 
    Per  la  formulazione  dei  quesiti  e   l'organizzazione   della
preselezione, si applica la disposizione dell'art.  7,  comma  2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La correzione dell'eventuale  prova  preselettiva  e'  effettuata
mediante procedimenti automatizzati. E' ammesso a sostenere le  prove
d'esame di cui al successivo art. 8 un numero  di  candidati  pari  a
dieci volte il numero dei posti messi a concorso, fermo restando  che
la votazione riportata dal concorrente nella prova  preselettiva  non
puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di
esame anche i concorrenti che abbiano  riportato  un  punteggio  pari
all'ultimo degli ammessi. 
    La  commissione  esaminatrice  redige,  secondo  l'ordine   della
votazione,  l'elenco  dei  candidati  che  hanno  superato  la  prova
preselettiva. 
    Tale elenco e' approvato con decreto del Capo  del  Dipartimento.
Detto  decreto  e'  pubblicato  sul   sito   internet   istituzionale
www.vigilfuoco.it/ previo avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    Il  punteggio  della  prova  preselettiva   non   concorre   alla
formazione del voto finale di merito.

Art. 8 Prove di esame

				Art. 8 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e  da  una
prova orale. 
    Le prove scritte consistono nella stesura di un  elaborato  senza
l'ausilio di strumenti informatici. 
    La prima prova scritta verte su patologia  speciale  medica,  con
correlati aspetti di medicina legale e del lavoro; la  seconda  prova
scritta verte su un caso pratico, a scelta  del  candidato,  tra  tre
casi clinici prospettati dalla commissione. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
nelle  prove  scritte.  una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
    La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, sulle seguenti materie: 
      a) traumatologia e medicina di urgenza; 
      b) semeiotica medica e chirurgica; 
      c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica; 
      d) medicina legale e delle assicurazioni; 
      e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
      f) medicina del lavoro; 
      g) elementi  di  oculistica,  otorinolaringoiatria,  ortopedia,
neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro; 
      h)  elementi  di  medicina  delle  grandi  emergenze  e   delle
catastrofi; 
      i) elementi di medicina dello sport; 
      j) ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con  particolare
riguardo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico
e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. 
    Nell'ambito della prova orale e' accertata  la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della  domanda  tra  inglese,  francese,  spagnolo  e  tedesco  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    La prova orale si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 9 Titoli valutabili

				Art. 9 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
 
    La  commissione  esaminatrice  valuta  i  seguenti  titoli,   con
esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso: 
      a) diploma di  specializzazione  in  medicina  legale  e  delle
assicurazioni; medicina del lavoro; igiene e  medicina  preventiva  -
punti 5,00; 
      b) altri diplomi di specializzazione - punti 3,00; 
      c) dottorato di ricerca - punti 1,00; 
      d) master universitario di I livello - punti 0,40; 
      e) master universitario di II livello - punti 0,60. 
    I punteggi di cui  al  comma  1,  lettere  c),  d)  ed  e),  sono
cumulabili fino a un massimo di punti 2,00. 
    Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti  alla  data  di
scadenza del termine previsto nel presente bando di concorso  per  la
presentazione delle domande di partecipazione. Non  sono  valutati  i
titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 
    La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove  scritte  e
prima che si proceda alla correzione degli elaborati; ai  titoli  non
puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 punti.

Art. 10 Formazione della graduatoria

				Art. 10 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
 
    La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito  sulla
base  delle  risultanze  delle  prove  di  esame,  sommando  al  voto
conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  di  cui  al   precedente
articolo, la media dei voti delle prove scritte e il voto della prova
orale. 
    L'amministrazione redige  la  graduatoria  finale  del  concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria  di  merito,  dei
titoli di preferenza previsti dall'art. 180,  comma  4,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modificazioni. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta', ai  sensi  dell'art.  3,
comma  7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,   e   successive
modificazioni. 
    I predetti  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti  al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della  domanda  di
partecipazione. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    Al  fine  di  consentire  lo   svolgimento   degli   accertamenti
d'ufficio,  coloro  che  nella  domanda   di   partecipazione   hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di  cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di  preferenza,
devono trasmettere,  ad  integrazione  della  domanda,  dichiarazioni
sostitutive,  comprensive  degli  elementi  indispensabili   per   lo
svolgimento  delle  verifiche  necessarie,  redatte  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. 
    Tali dichiarazioni  sostitutive  dovranno  essere  trasmesse  dai
candidati, con le modalita' previste  dagli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive   modificazioni,   attraverso   l'utilizzo   della   posta
elettronica        certificata        personale         all'indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non  oltre  il  termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal  giorno  successivo  a
quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal  fine
fara' fede la data  di  invio  on-line  dell'inoltro  a  mezzo  posta
certificata.

Art. 11 Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale

				Art. 11 
 
 
        Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 
 
 
    Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile e' approvata  la  graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli  appartenenti  alle
categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it/ con avviso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami". 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli  effetti  di
legge e nei confronti di tutti gli interessati. 
    Dalla data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative.

Art. 12 Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

				Art. 12 
 
 
       Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali 
 
 
    Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale  dei  candidati  utilmente  collocati
nella graduatoria finale di cui all'art. 11, si  applica  il  decreto
del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166. 
    Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione del  candidato
dal concorso.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

				Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni, recante il Codice in materia di  protezione
dei dati personali, i  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  -  Direzione
centrale  per  l'amministrazione  generale  -  Ufficio  II  -  Affari
concorsuali e contenzioso - Ufficio  per  la  gestione  dei  concorsi
d'accesso   -   Roma   e   trattati,   anche   attraverso   procedure
informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e  dei  titoli
di preferenza. 
    L'interessato ha il diritto di  accesso  ai  dati  personali,  di
rettifica, limitazione, cancellazione degli stessi nonche' il diritto
di opporsi per motivi legittimi al  loro  trattamento.  Tali  diritti
possono essere fatti valere nei confronti del Ministero  dell'interno
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e  della
difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione  generale  -
Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - via Cavour 5 -  00184
Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali  o
ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.

Art. 14 Accesso agli atti

				Art. 14 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    I candidati possono esercitare il diritto di  accesso  agli  atti
della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
legge. 
    Il responsabile del  procedimento  concorsuale  e'  il  dirigente
dell'Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II -
Affari  concorsuali  e  contenzioso  della  Direzione  centrale   per
l'amministrazione generale.

Art. 15 Norme di salvaguardia

				Art. 15 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia. 
    Avverso  il  presente  bando   e'   ammesso   ricorso   in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it/ 
      Roma, 30 settembre 2022  
 
                                           Il Capo Dipartimento: Lega

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