- Home →
- Amministrazioni centrali →
- Sezione Concorsi →
- Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14-10-2022 →
- Atto numero 22E12813 del 14-10-2022
MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (22E12813)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14-10-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (22E12813)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
- Data: 14-10-2022
- Scadenza: 13-11-2022
Art. 1 Posti a concorso
IL CAPO DIPARTIMENTO
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" come
modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2020, n. 55,
concernente il "Regolamento recante modalita' di svolgimento del
concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'art. 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 ed il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione
delle classi di laurea;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 recante le
equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali
(LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019 n.
167, concernente il "Regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco";
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 novembre 2019,
n. 166, concernente il "Regolamento recante requisiti d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
Visto l'art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il "Codice in materia di protezione dei dati personali (recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CCE)" e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione" e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" e successive modificazioni;
Vista la nota della Direzione centrale per le risorse umane n.
52418 del 27 settembre 2022 concernente i posti disponibili per il
concorso in argomento;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici
posti nella qualifica di vice direttore sanitario del ruolo dei
direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie sono
rispettivamente riservati:
a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di
partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, ad
esclusione dei limiti di eta';
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da
almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal citato art.
2;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del
termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli
altri requisiti previsti dal predetto art. 2.
Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente
lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio
precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al
concorso risultati idonei.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) eta' non superiore agli anni 45. Non e' soggetta ai limiti
massimi di eta' la partecipazione al concorso del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a) del presente bando;
d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio,
secondo i requisiti stabiliti dal regolamento del Ministro
dell'interno 4 novembre 2019, n. 166;
e) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale, ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 e del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione
delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve ai fini
dell'ammissione al presente concorso le lauree universitarie di
medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici
previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio
2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/99 e lauree
magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004.
I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e
istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono
stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sara' cura
del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi
del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della
richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio
conseguito all'estero nonche' l'ente competente al riconoscimento;
f) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al
relativo albo;
g) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro
che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Il requisito dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale deve
sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3 Esclusione dal concorso
Art. 3
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.
Art. 4 Domanda di partecipazione
Art. 4
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per
via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it/ seguendo le
istruzioni ivi specificate.
Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita'
digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it/
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora l'ultimo giorno per la
presentazione telematica della domanda coincida con un giorno
festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio
della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di
acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il
possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it/ nonche' all'indirizzo
https://concorsionline.vigilfuoco.it/
Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 , n. 445 e successive modificazioni, i candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita'
penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75.
Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) l'esatta indicazione della residenza anagrafica con la
precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
personale;
c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei
diritti politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2,
lettera e), del presente bando per l'ammissione al concorso,
precisando il corso di laurea, l'ateneo, il luogo e la data di
conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato
conseguito all'estero presso universita' e istituti di istruzione
universitaria, il candidato deve indicare gli estremi del
provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta
di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito
all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento;
e) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione, precisando l'Ateneo, il luogo e la data di
conseguimento, e l'iscrizione al relativo albo professionale,
indicando gli estremi;
f) l'eventuale possesso di diploma di specializzazione,
dottorati di ricerca e master universitari di primo e secondo
livello, di cui all'art. 9 del presente bando di concorso, precisando
l'Ateneo, il luogo e la data di conseguimento;
g) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
h) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco;
k) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487;
l) l'eventuale diritto alle riserve di posti di cui all'art. 1
del presente bando;
m) l'eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parita' di punteggio,
dall'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217 e successive modificazioni.
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel
presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
finale.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di indirizzo o di posta elettronica certificata
accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi
https://concorsionline.vigilfuoco.it/ ed inserendo i nuovi dati nella
sezione "Il mio profilo".
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni riportate nella domanda di partecipazione dell'indirizzo
postale o di posta elettronica certificata o nel caso di mancata
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli
indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi postali, informatici o
di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Commissione esaminatrice
Art. 5
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile e' presieduta da un dirigente generale del
Dipartimento, e' composta da un numero di componenti esperti nelle
materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, di cui
almeno due professori universitari, e da un segretario. Con il
medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro
supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente
effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il
giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove
occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e
di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in
servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Art. 6 Presentazione alle prove
Art. 6
Presentazione alle prove
Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e
le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva o alla prova
scritta, e' considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la
causa che l'ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale ovvero alla visita fissata per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.
Art. 7 Prova preselettiva
Art. 7
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte
il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di
esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al
superamento di una prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 94 del 29 novembre 2022 , nonche'
sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it/ sara' data
comunicazione dello svolgimento dell'eventuale prova preselettiva o
delle prove scritte.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla vertente su patologia speciale medica,
con aspetti di medicina legale e del lavoro e sulle materie della
prova orale di cui all'art. 8 del presente bando.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione, si applica la disposizione dell'art. 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione dell'eventuale prova preselettiva e' effettuata
mediante procedimenti automatizzati. E' ammesso a sostenere le prove
d'esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a
dieci volte il numero dei posti messi a concorso, fermo restando che
la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non
puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di
esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari
all'ultimo degli ammessi.
La commissione esaminatrice redige, secondo l'ordine della
votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova
preselettiva.
Tale elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento.
Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it/ previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, con valore di notifica a tutti gli
effetti.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Art. 8 Prove di esame
Art. 8
Prove di esame
Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato senza
l'ausilio di strumenti informatici.
La prima prova scritta verte su patologia speciale medica, con
correlati aspetti di medicina legale e del lavoro; la seconda prova
scritta verte su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre
casi clinici prospettati dalla commissione.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nelle prove scritte. una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, sulle seguenti materie:
a) traumatologia e medicina di urgenza;
b) semeiotica medica e chirurgica;
c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica;
d) medicina legale e delle assicurazioni;
e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) medicina del lavoro;
g) elementi di oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia,
neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro;
h) elementi di medicina delle grandi emergenze e delle
catastrofi;
i) elementi di medicina dello sport;
j) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riguardo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione
della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 9 Titoli valutabili
Art. 9
Titoli valutabili
La commissione esaminatrice valuta i seguenti titoli, con
esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso:
a) diploma di specializzazione in medicina legale e delle
assicurazioni; medicina del lavoro; igiene e medicina preventiva -
punti 5,00;
b) altri diplomi di specializzazione - punti 3,00;
c) dottorato di ricerca - punti 1,00;
d) master universitario di I livello - punti 0,40;
e) master universitario di II livello - punti 0,60.
I punteggi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono
cumulabili fino a un massimo di punti 2,00.
Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di
scadenza del termine previsto nel presente bando di concorso per la
presentazione delle domande di partecipazione. Non sono valutati i
titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione degli elaborati; ai titoli non
puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 punti.
Art. 10 Formazione della graduatoria
Art. 10
Formazione della graduatoria
La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla
base delle risultanze delle prove di esame, sommando al voto
conseguito nella valutazione dei titoli di cui al precedente
articolo, la media dei voti delle prove scritte e il voto della prova
orale.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei
titoli di preferenza previsti dall'art. 180, comma 4, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti
d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza,
devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni
sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo
svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse dai
candidati, con le modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni, attraverso l'utilizzo della posta
elettronica certificata personale all'indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine
fara' fede la data di invio on-line dell'inoltro a mezzo posta
certificata.
Art. 11 Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
Art. 11
Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle
categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it/ con avviso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami".
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge e nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
Art. 12 Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
Art. 12
Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati
nella graduatoria finale di cui all'art. 11, si applica il decreto
del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.
Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione del candidato
dal concorso.
Art. 13 Trattamento dei dati personali
Art. 13
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione
centrale per l'amministrazione generale - Ufficio II - Affari
concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi
d'accesso - Roma e trattati, anche attraverso procedure
informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli
di preferenza.
L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di
rettifica, limitazione, cancellazione degli stessi nonche' il diritto
di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione generale -
Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - via Cavour 5 - 00184
Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali o
ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.
Art. 14 Accesso agli atti
Art. 14
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale e' il dirigente
dell'Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II -
Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per
l'amministrazione generale.
Art. 15 Norme di salvaguardia
Art. 15
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it/
Roma, 30 settembre 2022
Il Capo Dipartimento: Lega