MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Procedura per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. (Decreto n. 1796). (23E11369)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31-10-2023

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Procedura per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. (Decreto n. 1796). (23E11369)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 31-10-2023

Art. 1 Oggetto della procedura

LA DIRETTRICE GENERALE 
            delle istituzioni della formazione superiore 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,
n. 382, e  successive  modificazioni,  recante  "Riordinamento  della
docenza  universitaria,  relativa  fascia   di   formazione   nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica"; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,
concernente  "Istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica"; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente "Riforma dell'organizzazione del  Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59."; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  luglio   2008,   n.   121,   recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244", e, in particolare, l'art. 1, istitutivo del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; 
    Visto  il  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   recante
l'istituzione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  cui
sono attribuite le funzioni e  i  compiti  spettanti  allo  Stato  in
materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca  scientifica   e
tecnologica e di alta  formazione  artistica  musicale  e  coreutica,
convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre  2020,  n.  164,   recante   il   regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12
agosto 2021, ammesso al visto di registrazione alla Corte  dei  conti
l'8 settembre 2021 al n. 2473, con  il  quale  la  dott.ssa  Marcella
Gargano viene nominata direttore generale  della  Direzione  generale
delle istituzioni della formazione superiore e,  quindi,  individuata
come soggetto competente alla firma degli atti del direttore generale
connessi  all'attuazione  delle  procedure  di  cui  ai   regolamenti
adottati con decreti del Presidente  della  Repubblica  14  settembre
2011, n. 222, e 4 aprile  2016,  n.  95,  e  allo  svolgimento  delle
procedure stesse; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°  febbraio
2010, n. 76, recante "Regolamento  concernente  la  struttura  ed  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286"; 
    Vista  la  legge  30  dicembre  2010,  n.   240,   e   successive
modificazioni, recante "Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario", e, in particolare, gli articoli 15 e 16; 
    Visto  l'art.  14  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,  recante  proroga
di termini previsti da disposizioni  legislative,  e  in  particolare
l'art. 1, comma 10 sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura
di chiamata di cui all'art. 24, comma  5,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240,  il  termine  per  l'emanazione  dei  decreti  previsti
dall'art. 16, comma 2 e comma 3, lettera a),  della  medesima  legge,
come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
prorogato al 31 dicembre 2016; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche  e  integrazioni,
concernente   rideterminazione   e    aggiornamento    dei    settori
scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai
sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante "Rideterminazione  dei
macrosettori e dei settori concorsuali"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 giugno 2016,  n.  494,  recante  Rettifica  relativa
all'allegato D al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  aprile  2016,
n. 95, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011,  n.  222  concernente  il  conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  al  ruolo  dei
professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240", e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante "Proroga e
definizione di termini" e, in particolare, l'art. 4,  comma  5-sexies
ai sensi del quale il  termine  di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
aprile 2016, n. 95, e' prorogato di trenta giorni; 
    Visto il decreto-legge 10 maggio 2023,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3   luglio   2023,   n.   87,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici,
di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale" e, in
particolare, l'art. 7-bis, comma 1, ai sensi del  quale  "Nelle  more
dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 15 della  legge
30  dicembre  2010,  n.  240,  come  modificato  dall'art.   14   del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  29  giugno  2022,  n.  79,  e'  istituita  la   tornata
dell'abilitazione  scientifica  nazionale   2023-2025,   alla   quale
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data  di
entrata in vigore della citata legge di conversione del decreto-legge
n. 36 del 2022 [...]" e l'art. 7-bis, comma 2, ai  sensi  del  quale:
"[...]  le   commissioni   nazionali   istituite   per   la   tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 hanno la durata  di
diciotto  mesi.  Il  procedimento  di  formazione  delle  commissioni
nazionali e' avviato entro il 31 luglio 2023. I  lavori  riferiti  al
terzo e ultimo quadrimestre della  tornata  2023-2025  si  concludono
entro il 30 aprile 2025. Ai componenti delle commissioni nazionali di
cui al comma 2 del presente articolo non si applica il divieto di cui
all'art. 16, comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010 [...]"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, "Regolamento recante  criteri  e
parametri per la valutazione dei candidati ai fini  dell'attribuzione
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  alla  prima  e
alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita'
di  accertamento  della  qualificazione  dei  commissari,  ai   sensi
dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, e successive modifiche"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 agosto 2018,  n.  589,  recante  "Determinazione  dei
valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C,  D  ed  E  del
decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120"; 
    Vista la nota prot. n. 9224 del Ministro dell'universita' e della
ricerca del  20  luglio  2023,  con  la  quale  e'  stata  confermata
l'adeguatezza e la  congruita'  dei  criteri,  dei  parametri,  degli
indicatori e dei  valori  soglia  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 giugno  2016,  n.
120 e 8 agosto 2018, n. 589; 
    Viste le note prot. n. 3364 del 25 luglio 2023 e  prot.  n.  5652
del 26 luglio 2023, rispettivamente rese dall'ANVUR e dal CUN, con le
quali viene rappresentata l'opportunita' di confermare i  criteri,  i
parametri, gli indicatori e i valori soglia di  cui  ai  decreti  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  7  giugno
2016, n. 120 e 8 agosto 2018, n. 589; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 13 aprile 2017, n.  227,  con  il  quale  e'  stato
approvato lo statuto del Consorzio CINECA, come da ultimo  modificato
con decreto interministeriale n. 87 in data 20 maggio 2020; 
    Vista la delibera del Consiglio direttivo dell'ANAC dell'8 maggio
2020 n. 399, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma
9, del citato  decreto-legge  n.  1/2020,  dispone  l'iscrizione  del
Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   e   del   Ministero
dell'istruzione nell'elenco,  di  cui  all'art.  192,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 50/2016, degli enti che detengono il controllo
analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di in house
providing al CINECA; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551,  con  il  quale  e'  stato
costituito il Comitato tecnico per  la  validazione  delle  procedure
informatiche da  utilizzare  ai  fini  dell'Abilitazione  scientifica
nazionale; 
    Visto l'esito delle riunioni del 15, 22  e  29  luglio  2016  del
predetto  Comitato  tecnico,  nelle  quali  e'  stata  effettuata  la
validazione delle menzionate procedure informatiche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni,  recante  "Testo  unico  in
materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante "Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali"; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE; 
    Vista la lista degli atenei idonei ad  ospitare  i  lavori  delle
Commissioni all'interno  della  quale  sorteggiare  le  sedi  per  le
procedure di Abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 5,
comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016,  formata
tenendo conto della proposta formulata dalla Conferenza  dei  rettori
delle universita' italiane (CRUI) con nota  prot.  n.  12877  del  19
ottobre 2023; 
    Visto l'esito del sorteggio effettuato in data 24 ottobre 2023 al
fine  di  individuare  le  Universita'  sedi  per  le  procedure   di
Abilitazione scientifica nazionale; 
    Visto il decreto direttoriale del 28 luglio 2023, n. 1211 con  il
quale  e'  stata  avviata  la  procedura  per  la  formazione   delle
Commissioni   nazionali   per   il   conferimento   dell'Abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di  professore  universitario  di
prima e seconda fascia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto della procedura 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 95/2016 e dell'art. 7-bis del decreto-legge  10  maggio
2023, n. 51, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023,  n.  87,  e'  indetta  la  procedura   per   il   conseguimento
dell'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni  di  professore
universitario  di  prima  e  seconda  fascia,  per  ciascun   settore
concorsuale di cui  al  decreto  ministeriale  n.  855/2015  come  da
allegato 1 al presente decreto.

Art. 2 Domanda di partecipazione

				Art. 2 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'art.  1
e' presentata durante tutto l'anno e, a pena di esclusione, secondo i
termini di seguito indicati, ai sensi di quanto disposto dall'art.  3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 e,  in  ordine
ai termini scadenti  in  giorno  festivo,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art.  155,  comma  4,  codice  di  procedura  civile  e
dall'art. 52, comma 3, c.p.a. di cui al decreto legislativo 2  luglio
2010, n. 104: 
      a) I quadrimestre: a decorrere dal giorno 2  novembre  2023  ed
entro e non oltre le ore 15,00 (ora  italiana)  del  giorno  4  marzo
2024; 
      b) II quadrimestre: a decorrere dal giorno 5 marzo 2024 entro e
non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del giorno 4 luglio 2024; 
      c) III quadrimestre: a decorrere dal giorno 5  luglio  2024  ed
entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del giorno  5  novembre
2024; 
    2. La domanda di partecipazione di cui al comma  1  del  presente
articolo deve essere presentata esclusivamente mediante la  procedura
telematica validata dal Comitato tecnico ai sensi dell'art. 3,  comma
5,  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   95/2016,
consultabile dal sito. La domanda e' compilata in lingua italiana  ed
e' presentata tramite la sezione "ASN" del sito loginmiur.cineca.it -
di seguito anche denominata "piattaforma", con le seguenti modalita': 
      a) per  i  professori  e  ricercatori  in  servizio  presso  le
universita' italiane, accedendo  all'apposita  sezione  presente  nel
"sito docente" (https://loginmiur.cineca.it/); le  informazioni  gia'
presenti con  riferimento  a  ciascun  candidato  saranno  utilizzate
esclusivamente  ai  fini  della   individuazione   della   "Posizione
accademica", mentre le pubblicazioni eventualmente gia' presenti  non
saranno automaticamente importate e ciascun candidato avra' l'obbligo
di provvedere alla completa compilazione della  domanda  ai  sensi  e
secondo le modalita' di  cui  al  successivo  comma  4  del  presente
articolo, avendo cura di verificare la correttezza dei dati  inseriti
sul sito docente, anche con riguardo agli anni di  pubblicazione  dei
prodotti e alla validita' e completezza dei file; 
      b) per i soggetti non ricompresi nella categoria  di  cui  alla
lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente
nel "sito docente" (https://loginmiur.cineca.it/). 
    3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere: 
      a) nome e cognome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) indirizzo di residenza; 
      e) indirizzo di  posta  elettronica  prescelto  ai  fini  delle
comunicazioni relative alla presente procedura; 
      f)  per  i  professori  e  i  ricercatori  in  servizio   nelle
universita'  italiane,  il   settore   concorsuale   e   il   settore
scientifico-disciplinare di afferenza; 
      g) indicazione del settore concorsuale, nell'ambito  di  quelli
di cui all'allegato 1 al presente decreto, e della  fascia  (prima  o
seconda) per cui si presenta la domanda di partecipazione. 
    4. A pena di esclusione, il candidato deve: 
      a) indicare eventuali periodi di congedo obbligatorio allegando
la relativa certificazione; 
      b) compilare l'elenco delle pubblicazioni  da  sottoporre  alla
valutazione ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale n.
120/2016, nel numero massimo riportato nell'allegato 2  del  presente
decreto,  con  l'indicazione  di  quelle  soggette  a  copyright.  Il
candidato ha l'obbligo per ciascuna delle pubblicazioni  indicate  in
elenco di allegare, mediante  caricamento  in  piattaforma,  l'intero
prodotto da esaminare  in  formato  elettronico  (pdf).  Non  saranno
valutate le pubblicazioni di cui non sia stato inserito  il  relativo
allegato"; 
    c)  compilare  l'elenco  delle  pubblicazioni,  coerenti  con  il
settore concorsuale, da utilizzare per  la  valutazione  dell'impatto
della produzione scientifica (allegato A del decreto ministeriale  n.
120/2016 - titolo numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui
agli allegati C e D del decreto ministeriale n. 120/2016 e al decreto
ministeriale  n.  589/2018  con   riferimento   esclusivamente   agli
intervalli temporali ivi definiti. Il candidato ha l'obbligo: 
        i. per i settori concorsuali bibliometrici,  di  indicare  le
pubblicazioni utili ai fini del calcolo degli indicatori  di  impatto
della produzione scientifica nonche' di associarle  correttamente  ai
codici  WOS  e/o  SCOPUS  e   di   convalidare   l'associazione.   Le
pubblicazioni che non siano indicate e  correttamente  associate  e/o
convalidate ai codici WOS e/o SCOPUS  saranno  escluse  dal  predetto
calcolo. A garanzia della uniforme estrazione dei dati  bibliometrici
da parte delle banche dati WOS e  SCOPUS,  non  sono  in  alcun  caso
accettate correzioni/integrazioni/rettifiche dei codici dei  prodotti
cosi' come inseriti, associati e convalidati in domanda; 
        ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, di  indicare
le pubblicazioni utili  ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  di
impatto della produzione scientifica e di allegare  per  ciascuna  di
esse la copia in formato elettronico (.pdf), anche estratta dai  siti
web, delle pagine della pubblicazione o di altra documentazione  (es.
scheda  OPAC)  da  cui  si  attesta,  per  gli  articoli  su  rivista
scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISSN;  per
i contributi in volume e per i libri (escluse le curatele)  l'autore,
l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non  sono  prese  in
considerazione pubblicazioni prive della suddetta attestazione. 
    Gli elenchi di cui alle lettere b) e c) hanno finalita'  distinte
e i prodotti inseriti in un  elenco  non  concorrono  automaticamente
alla  formazione  dell'altro  elenco.  Il   candidato   che   intenda
presentare il medesimo prodotto scientifico per entrambi gli  elenchi
di cui alle lettere b) e c) ha  l'obbligo  di  inserire  il  predetto
prodotto due volte, una per ciascun elenco, osservando le  specifiche
modalita' indicate per la compilazione di ciascuno dei due. A pena di
esclusione dalla procedura, sono ammessi  solo  prodotti  gia'  editi
alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della
domanda - stabilito ai sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  presente
decreto - al  quadrimestre  cui  si  partecipa;  non  saranno  quindi
ammessi  prodotti  in  corso  di  stampa,  benche'   gia'   accettati
dall'editore o gia' consultabili on-line  prima  della  loro  formale
pubblicazione; 
      d) compilare l'elenco dei titoli posseduti di cui  all'allegato
A del decreto ministeriale n. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero
11), avendo l'obbligo di dichiarare gli elementi  essenziali  per  la
valutazione del titolo, anche tenuto conto dei criteri  eventualmente
definiti dalla commissione ai sensi dell'art.  5,  comma  2,  decreto
ministeriale n. 120/2016, che saranno oggetto  di  pubblicazione  sul
sito del Ministero dell'universita' e  della  ricerca  dedicato  alle
procedure di abilitazione  scientifica  nazionale.  Il  candidato  ha
l'obbligo  di  indicare  gli  elementi  che  intende   sottoporre   a
valutazione  attraverso  l'inserimento  della  propria  dichiarazione
nell'apposito campo di testo presente nella  domanda  e  specificando
per quale tipologia di titolo li sottopone. E' facolta' del candidato
allegare documentazione integrativa, anche  proveniente  da  soggetti
terzi, che provi l'esistenza  del  titolo,  da  caricare  in  formato
elettronico (.pdf). Non sono ammessi a  valutazione  da  parte  della
commissione      curricula      riepilogativi      che      riportino
attivita'/incarichi/progetti  e  ogni   altro   elemento   volto   al
riconoscimento di  un  titolo  che  non  siano  stati  specificamente
dichiarati secondo le modalita'  sopra  indicate.  La  documentazione
allegata costituisce corredo documentale e non sostituisce  in  alcun
caso  la  dichiarazione  degli  elementi  che   si   sottopongono   a
valutazione, essenziali ai fini  della  corretta  compilazione  della
domanda. Gli elementi dichiarati dal candidato, ritenuti utili per il
conseguimento di un  titolo,  non  posso  essere  utilizzati  per  il
riconoscimento di un'ulteriore tipologia di titolo; 
      e) manifestare il consenso al trattamento dei dati personali  e
alla pubblicazione sul sito del Ministero, nella parte riservata alle
procedure  di  abilitazione,   dell'elenco   dei   titoli   e   delle
pubblicazioni scientifiche, degli atti  relativi  alla  procedura  di
abilitazione, del  giudizio  collegiale  e  dei  giudizi  individuali
espressi dalla  competente  commissione  nazionale,  dei  pareri  pro
veritate secondo quanto previsto dal presente decreto,  nel  rispetto
del decreto legislativo n. 196 del  2003  e  del  regolamento  UE  n.
679/2016; 
      f)  dichiarare  di  essere  a  conoscenza  che,  in   caso   di
accertamento da parte dell'amministrazione di  informazioni/dati  non
veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini dell'abilitazione,
il  candidato  potra'  essere  escluso  in  qualsiasi  momento  dalla
procedura e  l'abilitazione  eventualmente  conferita  potra'  essere
revocata. 
    5. A  pena  di  esclusione  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione deve  essere  perfezionata  attraverso  l'invio  della
relativa scheda di sintesi, generata in  formato  elettronico  (.pdf)
dal  sistema  telematico,  in  lingua  italiana,  secondo  una  delle
seguenti modalita': 
      a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico
software in grado di supportare tale modalita';  in  questo  caso  il
candidato dovra' procedere al salvataggio in  locale  del  pdf  della
scheda di sintesi generata dal  sistema,  apporre  la  propria  firma
digitale, caricare a sistema, mediante l'apposita funzione  "upload",
il file in formato ".p7m" e procedere al successivo invio; 
      b) mediante sottoscrizione autografa del candidato;  in  questo
caso il candidato dovra' procedere al salvataggio in locale  del  pdf
della scheda di sintesi generata dal sistema che, una volta stampato,
corredato dalla propria firma autografa  per  esteso  e  scansionato,
dovra'  essere  caricato  a  sistema,  mediante  l'apposita  funzione
"upload", unitamente alla scansione  fronte-retro  del  documento  di
riconoscimento in corso di validita'. 
    Costituisce obbligo del candidato verificare  il  corretto  invio
della domanda nei termini indicati dal presente  articolo.  Non  sono
ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano state redatte
e presentate in  modalita'  diverse  da  quelle  indicate.  Non  sono
ammessi alla procedura i candidati la cui domanda, decorsi i predetti
termini, risulti nello stato "NON INVIATA". 
    Qualora, nei termini indicati dall'art. 2, comma 1, del  presente
decreto, il candidato abbia validamente effettuato  le  verifiche  di
chiusura della stessa ma, a causa di  problemi  tecnici  nell'impiego
delle modalita' telematiche, non abbia potuto eseguire l'invio  della
domanda, ha l'obbligo di segnalare  tempestivamente  e  comunque  non
oltre le ore 15,00 del giorno successivo alla scadenza del termine di
presentazione   della   domanda,    la    problematica    riscontrata
esclusivamente all'indirizzo asn@mur.gov.it 
    L'amministrazione, ricevuta la segnalazione, accerta, anche sulla
base della documentazione  ad  essa  allegata,  la  fondatezza  della
stessa e, esclusivamente in caso di positivo accertamento, informa il
candidato in ordine alla modalita' di inclusione della domanda. 
    Non sono ammesse e non saranno, quindi, prese  in  considerazione
segnalazioni presentate con modalita' e in termini diversi da  quelli
indicati. 
    Qualora si  verificassero  casi  di  prolungata  e  significativa
indisponibilita'     del      sistema      informativo      accertata
dall'amministrazione, la stessa si riserva, al momento del ripristino
delle attivita', di informare i  candidati  circa  le  determinazioni
eventualmente adottate al riguardo  mediante  avviso  pubblicato  sul
sito dedicato alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale. 
    6. Le dichiarazioni rese nella  domanda  e  nella  documentazione
allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445  del  2000.  Il
Ministero si riserva la facolta'  di  verificare  la  correttezza  di
quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con
conseguente esclusione del candidato in  caso  di  dichiarazioni  non
veritiere fino alla revoca dell'eventuale abilitazione. 
    7. Coloro che intendono presentare  la  propria  candidatura  per
piu' di una  fascia  e  di  un  settore  concorsuale  sono  tenuti  a
presentare una  domanda  distintamente  per  ogni  fascia  e  settore
concorsuale. 
    8. Dalla scadenza del termine  di  ciascun  quadrimestre  per  la
presentazione delle domande, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  4,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016,  decorre  il
termine di venti giorni entro il quale, tenuto  conto  esclusivamente
di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4,  lettera  c),
sono calcolati i valori degli indicatori  dell'attivita'  scientifica
di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso  del
quadrimestre  e  sono  resi   noti   ai   candidati   attraverso   la
pubblicazione  sul  sito  docente  (https://loginmiur.cineca.it/)  di
ciascun candidato. Il candidato e' tenuto a  collegarsi  al  predetto
sito  docente  con  le   stesse   credenziali   utilizzate   per   la
registrazione e la presentazione della domanda, al fine  di  prendere
visione del valore dei propri indicatori di impatto della  produzione
scientifica. Nessun  avviso  sara'  inviato  dall'amministrazione  al
candidato. I  suindicati  indicatori  relativi  a  ciascun  candidato
devono essere confrontati con  i  valori-soglia  di  cui  al  decreto
ministeriale n. 589/2018 riferiti al settore concorsuale per il quale
e' stata presentata domanda, fatto salvo quanto previsto all'art.  5,
comma 3, del presente decreto. 
    9. Contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui  al
comma 8 e per  soli  cinque  giorni  sara'  attivata  in  piattaforma
apposita sezione denominata "SEGNALAZIONE", attraverso  la  quale  il
candidato    potra'    comunicare    all'amministrazione    eventuali
osservazioni e/o rilievi in relazione alla propria domanda.  Entro  e
non oltre i predetti  cinque  giorni,  il  candidato,  verificata  la
propria posizione, ove rilevi l'esistenza di errori meramente formali
nella compilazione della propria domanda o  nel  calcolo  dei  valori
degli indicatori di impatto della produzione scientifica  sulla  base
dei prodotti  correttamente  indicati,  associati  e  convalidati  ai
codici  WOS/SCOPUS,  presenta  apposita  segnalazione,   motivata   e
documentata,  volta  a  rappresentare  l'errore  riscontrato   e   la
rettifica richiesta. Si specifica che  le  segnalazioni  relative  ai
dati citazionali di  un  prodotto  saranno  prese  in  considerazione
soltanto  se  accompagnate  da  documentazione  che  attesti  che  il
presunto errore sia gia' stato segnalato  dal  candidato  alla  banca
dati di riferimento. 
    Nei successivi cinque giorni dal  termine  per  la  presentazione
della segnalazione, l'amministrazione  verifica  la  segnalazione  e,
solo ove ritenga  fondata  la  segnalazione,  comunica  al  candidato
l'avvenuta  rettifica  dell'errore.  Non   saranno   riscontrate   le
segnalazioni che ritenute inammissibili e/o  infondate.  Non  saranno
ammesse segnalazioni presentate  in  tempi  e  modalita'  diversi  da
quelli indicati. Non sono ammesse le segnalazioni che richiedano  e/o
comportino modificazione o integrazione della  domanda.  Sono  quindi
considerate inammissibili segnalazioni volte a: 
      introdurre elementi nuovi rispetto a quanto  gia'  inserito  in
domanda; 
      integrare l'elenco di cui alla lettera b) comma 4, del presente
articolo. La mancata indicazione di un prodotto nel  suddetto  elenco
costituisce  omessa  manifestazione  di  volonta'  di  sottoporlo   a
valutazione o costituisce manifestazione di volonta' di  non  volerlo
sottoporre a  valutazione,  non  sanabile  ne'  integrabile  in  data
successiva alla scadenza del termine di presentazione della  domanda.
Si rappresenta che, nel caso in cui in  corrispondenza  del  prodotto
indicato in elenco sia  stato  allegato  in  formato  elettronico  un
diverso prodotto, sara' ammesso a valutazione il prodotto allegato; 
      integrare l'elenco di cui alla lettera c) comma 4, del presente
articolo. La mancata indicazione di un prodotto nel  suddetto  elenco
costituisce  omessa  manifestazione  di  volonta'  di  sottoporlo   a
valutazione o costituisce manifestazione di volonta' di  non  volerlo
sottoporre a  valutazione,  non  sanabile  ne'  integrabile  in  data
successiva alla scadenza del termine di presentazione della  domanda.
La mancata/errata associazione del prodotto inserito e/o la  mancata/
errata convalida dell'associazione  ai  codici  WOS  e/o  SCOPUS  non
costituisce elemento sanabile,  pregiudicando  l'identificazione  del
prodotto cosi' come censito dalle banche dati e  non  consentendo  la
corretta, tempestiva ed uniforme estrazione  dei  dati  dalle  banche
dati; 
      integrare l'elenco di cui alla lettera d) comma 4, del presente
articolo. La mancata dichiarazione  negli  appositi  campi  di  testo
predisposti in piattaforma degli elementi necessari al riconoscimento
del possesso del titolo costituisce omessa manifestazione di volonta'
di sottoporli a valutazione o costituisce manifestazione di  volonta'
di  non  volerlo  sottoporre   a   valutazione.   La   documentazione
eventualmente   allegata   non    sostituisce    la    indispensabile
dichiarazione del candidato; 
      introdurre  ogni  altro  elemento  che   non   rappresenti   la
correzione di un errore meramente formale come definito dal  presente
comma. 
    10.  Il  candidato  puo'   ritirare   la   propria   domanda   di
partecipazione entro il termine  perentorio  di  dieci  giorni  dalla
pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale  ritiro
della domanda puo' essere presentato dal candidato esclusivamente con
le stesse modalita' telematiche previste per la  presentazione  della
stessa. 
    11. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui al comma  1  decorre  il  termine  di  venti  giorni  previsto
dall'art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
95/2016 per la presentazione, da parte dei  candidati,  di  eventuali
istanze di ricusazione dei  commissari.  Decorso  tale  termine  sono
inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.

Art. 3 Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione scientifica nazionale

				Art. 3 
 
Prodotti ammissibili e  calcolo  degli  indicatori  per  i  candidati
               all'Abilitazione scientifica nazionale 
 
    1.  Ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  per  i   candidati
all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato C,  comma
2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016,  per  i
settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni,  gli
intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma
1, e 4, comma 1, lettere a), b) e  c)  del  decreto  ministeriale  n.
589/2018. 
    2.  Ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  per  i   candidati
all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato D,  comma
2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016,  per  i
settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le  disposizioni,
gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli  articoli  2,
comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del  decreto  ministeriale
n. 589/2018. 
    3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati
e ai fini del calcolo degli indicatori di cui  ai  commi  1  e  2  si
applica  quanto  previsto  dall'art.  2,   comma   3,   del   decreto
ministeriale n. 589/2018.

Art. 4 Sedi delle procedure

				Art. 4 
 
                        Sedi delle procedure 
 
    1. Le universita'  sedi  delle  procedure  per  il  conseguimento
dell'abilitazione, individuate ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  95/2016,  sono  indicate,
per ciascun settore concorsuale, nell'allegato 1 al presente decreto.
Con motivata richiesta della commissione  e  compatibilmente  con  il
rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche
della sede ospitante la procedura. 
    2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano  le
strutture e  il  supporto  di  segreteria  per  l'espletamento  delle
procedure. 
    3. Per ciascuna procedura di abilitazione  l'universita'  nomina,
ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   e   successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento  (RUP)  che  ne
assicura  il  regolare  svolgimento  nel  rispetto  della   normativa
vigente, ivi comprese le forme  di  pubblicita'  relative  alle  fasi
della procedura successive alla scelta della sede. 
    4. Gli oneri relativi al funzionamento  di  ciascuna  commissione
sono posti a carico dell'ateneo  ove  si  espleta  la  procedura  per
l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto  nella
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario  delle  universita'
statali e del  contributo  di  funzionamento  delle  Universita'  non
statali legalmente riconosciute.

Art. 5 Lavori delle commissioni

				Art. 5 
 
                      Lavori delle commissioni 
 
    1.  Ciascuna  commissione,  anche  mediante  l'uso  di  strumenti
telematici di lavoro collegiale, si insedia entro il 13 febbraio 2024
presso l'universita' in cui si espletano le procedure di Abilitazione
ed elegge tra i propri componenti  il  presidente  e  il  segretario.
Nella stessa riunione, la commissione, prima di accedere alle domande
dei candidati, definisce le modalita' organizzative e di  valutazione
delle pubblicazioni scientifiche  e  dei  titoli  per  l'espletamento
delle procedure di abilitazione, distinte per fascia,  nei  limiti  e
secondo quanto previsto dal  decreto  ministeriale  n.  120/2016.  In
particolare,  ai  sensi  dell'art.  5  del   predetto   decreto,   la
commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione  alla
specificita' del settore concorsuale e distintamente per la  prima  e
per  la  seconda  fascia,  almeno  sei  titoli  tra  quelli  di   cui
all'allegato A, del decreto ministeriale n. 120/2016, ai numeri da  2
a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di  valutazione.  Tale
delibera  ha  validita'  per  l'intera  durata   dei   lavori   della
commissione, anche nel caso  in  cui  uno  o  piu'  commissari  siano
sostituiti e puo' essere rivista solo nel caso in cui la  commissione
decada per il mancato  rispetto  dei  termini  di  conclusione  della
valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate  entro
il  termine  massimo  di  due  giorni  al  responsabile   unico   del
procedimento individuato ai sensi dell'art. 4,  comma  3,  il  quale,
coadiuvato  dal  Ministero,  ne  assicura  la  pubblicita'  sul  sito
dedicato alle procedure di  abilitazione  per  tutta  la  durata  dei
lavori. La predetta pubblicazione, in ogni caso, e' effettuata  entro
cinque  giorni  dalla  comunicazione  al   responsabile   unico   del
procedimento delle determinazioni deliberate dalla commissione. 
    2. Espletati gli adempimenti di cui  al  comma  1  e  scaduto  il
termine  del  quadrimestre  di  presentazione   delle   domande,   la
commissione accede per via  telematica  alle  domande  dei  candidati
contenenti l'elenco dei titoli e  delle  pubblicazioni  scientifiche,
nonche' la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'art.  2.
Per garantire la riservatezza  dei  dati  l'accesso  avviene  tramite
codici  attribuiti  e  comunicati  dal  Ministero  a   ciascuno   dei
commissari.  In  ogni  caso  la  consultazione  delle   pubblicazioni
soggette a copyright da parte dei  commissari  avviene  nel  rispetto
della normativa vigente a  tutela  dell'attivita'  editoriale  e  del
diritto d'autore. 
    3. Con riferimento ai candidati che presentano  domanda  per  una
fascia e un settore concorsuale per i quali  sono  stati  individuati
valori-soglia     differenziati     a     livello     di      settore
scientifico-disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del  decreto
ministeriale n. 589/2018, si prevede: 
      a)     per     i     candidati     afferenti     al     settore
scientifico-disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia
differenziati, l'applicazione di tali valori-soglia; 
      b)     per     i     candidati     afferenti     al     settore
scientifico-disciplinare  per  cui  sono   stati   individuati   piu'
valori-soglia differenziati nell'ambito dello stesso,  l'applicazione
di tali valori in ragione del numero medio di coautori riferito  alle
pubblicazioni  inserite  in  domanda  ai  fini  del   calcolo   degli
indicatori; 
      c) per i candidati afferenti al settore concorsuale  ma  ad  un
settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale  non   sono   stati
individuati   valori-soglia   differenziati,    l'applicazione    dei
valori-soglia del settore concorsuale; 
      d) per i restanti candidati, l'applicazione  dei  valori-soglia
del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui
alle lettere a) o b) nel caso in cui il candidato presenti un profilo
coerente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare. La
valutazione di detta coerenza e' di competenza della commissione che,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di
presentazione della domanda, indica, dandone  sintetica  motivazione,
nell'apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che
sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione  degli
indicatori di cui all'art. 2, comma 8. 
    4. La commissione, nello svolgimento dei lavori,  puo'  avvalersi
della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da  parte  di
esperti revisori ai sensi dell'art. 16, comma 3,  lettera  i),  della
legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata, su proposta di  uno
o piu'  commissari,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  della
commissione. Il parere scritto pro veritate e' obbligatorio nel  caso
in cui si proceda alla  valutazione  di  candidati  afferenti  ad  un
settore scientifico-disciplinare che,  pur  appartenendo  al  settore
concorsuale  oggetto  della  domanda,  non  e'  rappresentato   nella
commissione.  Anche  per  gli  esperti  revisori  si  applica  quanto
previsto dal comma 2, ultimo periodo. 
    5.  La  commissione  attribuisce  l'abilitazione   con   motivato
giudizio espresso sulla  base  di  criteri,  parametri  e  indicatori
differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti  dagli
articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 120/2016,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
95/2016, e fondato sulla valutazione dei  titoli  posseduti  e  delle
pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione
della  domanda,   previa   sintetica   descrizione   del   contributo
individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo  svolte.  Posto  che
all'art. 6, lettera a),  del  decreto  ministeriale  n.  120/2016  e'
prescritta  come  condizione  necessaria  la   valutazione   positiva
dell'impatto della produzione scientifica, attestata dal possesso  da
parte del candidato di parametri  almeno  pari  al  valore-soglia  in
almeno due indicatori, la commissione puo'  motivare  il  diniego  di
abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale
dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 4  e'  adeguatamente
motivato. 
    6. La commissione attribuisce l'abilitazione con almeno tre  voti
favorevoli su cinque. 
    7. La commissione  e'  tenuta  a  concludere  la  valutazione  di
ciascuna domanda entro tre mesi  e  trenta  giorni  decorrenti  dalla
scadenza  di  ogni  singolo  quadrimestre  nel  corso  del  quale  e'
presentata la  candidatura.  Decorso  tale  termine,  e'  avviata  la
procedura di sostituzione della commissione con le modalita'  di  cui
all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.  95/2016  e
fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'art.  6  dello  stesso
decreto del Presidente  della  Repubblica,  con  l'assegnazione  alla
nuova commissione di un termine non superiore a  tre  mesi  e  trenta
giorni per  la  conclusione  dei  lavori.  E'  facolta'  della  nuova
commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione,  fare
salvi  con  atto  motivato  gli  atti  compiuti   dalla   commissione
sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri  di  valutazione  di
cui al comma 1, i candidati possono ritirare la  propria  candidatura
nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri. 
    8. La commissione si avvale di  strumenti  telematici  di  lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per  ciascuna
fascia, sono redatti i verbali  delle  singole  riunioni.  I  giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun  candidato,  cosi'  come
inseriti e pubblicati nell'apposita Piattaforma informatica, i pareri
pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti,  e  le  eventuali
espressioni di dissenso da essi,  costituiscono  parte  integrante  e
necessaria dei verbali. Entro  dieci  giorni  dalla  conclusione  dei
lavori, i verbali  redatti  e  sottoscritti  dalla  commissione  sono
trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero, in  modo  da
consentirne la  pubblicazione  entro  i  successivi  venti  giorni  e
comunque non oltre il termine di cui all'art. 16, comma 3, lettera e)
primo periodo della legge n. 240 del 2010. 
    9. Gli atti relativi alla procedura di  abilitazione,  i  giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato e i pareri pro
veritate sono pubblicati sul sito del Ministero  per  un  periodo  di
sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati  abilitati  per
settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito
per l'intera durata dell'abilitazione. 
    10. La durata dell'abilitazione e' pari a undici anni  decorrenti
dalla data di pubblicazione dei risultati, ai sensi del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25
febbraio  2022,  n.  15,  come  modificato  dal  dall'art.  6,  comma
8-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato  con
la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, che ha disposto  che
"La  durata   dell'abilitazione   scientifica   nazionale,   di   cui
all'articolo della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  e'  prorogata  da
nove a undici anni". 
    11.  Il  mancato  conseguimento  dell'Abilitazione  comporta   la
preclusione a presentare una nuova  domanda  per  lo  stesso  settore
concorsuale e per la stessa fascia o per  la  fascia  superiore,  nel
corso dei dodici mesi successivi alla  data  di  presentazione  della
domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione  e'  preclusa  la
presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore  e  per  la
stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della
stessa.  Eventuali  domande  presentate   per   lo   stesso   settore
concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore  saranno
ammesse  con  riserva   prima   che   i   risultati   della   domanda
precedentemente presentata siano pubblicati. Se il giudizio  ricevuto
sulla  prima  domanda  e'  negativo,  saranno  escluse   le   domande
presentate per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o
per la fascia superiore. Se, invece, il giudizio ricevuto sulla prima
domanda e' positivo saranno escluse  le  domande  presentate  per  lo
stesso settore concorsuale e per la stessa fascia.

Art. 6 Computo dei termini

				Art. 6 
 
                         Computo dei termini 
 
    1. Ove non sia stato gia' espressamente indicato, i termini della
presente procedura che scadono in giorno festivo  sono  prorogati  di
diritto al primo giorno seguente non festivo. La predetta proroga non
si applica al sabato.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

				Art. 7 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del decreto  legislativo  n.  196  del  2003,  e  del
regolamento UE n. 679/2016, e'  titolare  del  trattamento  dei  dati
personali  forniti  dai  candidati  all'abilitazione   il   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca -  Direzione  generale   per   le
istituzioni della formazione superiore, largo Antonio Ruberti  n.  1,
00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per  le  finalita'  di  gestione
delle  procedure  di  abilitazione,  dai  titolari  del  trattamento,
secondo le modalita' previste dal presente decreto,  per  il  tramite
del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3,  40033,  Casalecchio  di
Reno, Bologna. I responsabili del trattamento dei dati personali sono
individuati  nel  direttore  del  CINECA,  nel   direttore   generale
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della  ricerca  e  nelle  universita'   sedi   delle   procedure   di
abilitazione di cui all'allegato 1. 
    2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio  per  la  valutazione
dei candidati ai fini del conseguimento dell'Abilitazione scientifica
nazionale e per la gestione delle relative procedure. 
    3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei  casi
e secondo le modalita' previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 95/2016. 
    4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE n.
679/2016 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana nonche' sui siti del Ministero dell'universita' e
della  ricerca,  dell'Unione  europea  e  di  tutte  le   universita'
italiane. 
      Roma, 27 ottobre 2023  
 
                                      La direttrice generale: Gargano

Allegato 1

Allegato 2

  1. 	Allegato 
    Numero massimo di pubblicazioni di cui all'art. 2, comma 4,
    lettera b) del presente decreto che possono essere presentate dal
    candidato ai fini della valutazione nella procedura per il
    conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale per la prima e
    per la seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell'art.
    7, del decreto ministeriale n. 120/2016.


    ===================================================================
    | Area disciplinare | I Fascia | II Fascia |
    +=====================================+=============+=============+
    |1. Scienze matematiche ed | | |
    |informatiche | 15 | 12 |
    +-------------------------------------+-------------+-------------+
    |2. Scienze fisiche | 16 | 12 |
    +-------------------------------------+-------------+-------------+
    |3. Scienze chimiche | 16 | 12 |
    +-------------------------------------+-------------+-------------+
    |4. Scienze della Terra | 16 | 12 |
    +-------------------------------------+-------------+-------------+
    |5. Scienze biologiche | 16 | 12 |
    +-------------------------------------+-------------+-------------+
    |6. Scienze mediche | 16 | 12 |
    +-------------------------------------+-------------+-------------+
    |7. Scienze agrarie e veterinarie | 16 | 12 |
    +-------------------------------------+-------------+-------------+
    |8. Ingegneria civile e architettura | 15 | 10 |
    +-------------------------------------+-------------+-------------+
    |9. Ingegneria industriale e | | |
    |dell'informazione | 16 | 12 |
    +-------------------------------------+-------------+-------------+
    |10. Scienze dell'antichita', | | |
    |filologiche, letterarie e | | |
    |storico-artistiche | 15 | 10 |
    +-------------------------------------+-------------+-------------+
    |11. Scienze storiche, filosofiche, | | |
    |pedagogiche e psicologiche | 15 | 10 |
    +-------------------------------------+-------------+-------------+
    |12. Scienze giuridiche | 15 | 10 |
    +-------------------------------------+-------------+-------------+
    |13. Scienze economiche e statistiche | 15 | 10 |
    +-------------------------------------+-------------+-------------+
    |14. Scienze politiche e sociali | 15 | 10 |
    +-------------------------------------+-------------+-------------+

Allegato 3

  1. 	Allegato 

    Modello di domanda candidati

    Dati personali.
    Posizione accademica (per professori e ricercatori universitari)
    / posizione ed esperienze professionali (per gli altri candidati).
    Pubblicazioni scientifiche*:
    sezione: ai fini dell'art. 7, decreto ministeriale n. 120/2016;
    sezione: ai fini degli indicatori (Titolo 1 - allegato A -
    decreto ministeriale n. 120/2016).
    * Le pubblicazioni che il candidato intende presentare devono essere
    caricate distintamente in ciascuna sezione.
    Titoli (Titoli da 2 a 11 - allegato A - decreto ministeriale n.
    120/2016):
    organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di
    carattere scientifico in Italia o all'estero;
    direzione o partecipazione alle attivita' di un gruppo di
    ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o
    internazionale;
    responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da
    qualificate istituzioni pubbliche o private;
    responsabilita' scientifica per progetti di ricerca
    internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di
    bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
    direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste,
    collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto
    prestigio;
    partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di
    incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca
    accreditati dal Ministero;
    formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca
    (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o
    sovranazionali;
    conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attivita'
    scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto
    prestigio nel settore;
    risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di
    partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo,
    impiego e commercializzazione di brevetti;
    specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita'
    di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui
    e' presentata la domanda per l'abilitazione.
    Dichiarazioni.

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