MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12. (13E04731)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 05-11-2013

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12. (13E04731)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
  • Data: 05-11-2013
  • Scadenza: 05-12-2013

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487,  recante  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997,  n.  127,  concernente  le  misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive  modifiche  e
integrazioni,  riguardante  l'elenco  delle  imperfezioni   e   delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive  modifiche  e
integrazioni,  per  delineare  il  profilo  sanitario  dei   soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, con particolare riguardo ai titoli II e III  del  libro
IV, concernenti  norme  per  il  reclutamento  e  la  formazione  del
personale militare; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione Generale della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione della legge 12  luglio  2010,  n.
109,  concernente  modifiche  alle  direttive  tecniche   riguardanti
l'accertamento delle imperfezioni  e  delle  infermita'  determinanti
l'inidoneita'  al  servizio  militare  e  il  profilo  sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD dell'8 agosto 2013, con il  quale  lo
Stato Maggiore della Difesa ha  comunicato  le  entita'  massime  dei
reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2014; 
    Ravvisata la necessita' di indire per l'anno  2014  un  concorso,
per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  4  (quattro)  Allievi
Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo  di  Stato  Maggiore  della
Marina Militare a un corso di pilotaggio aereo con obbligo  di  ferma
di anni dodici; 
    Ravvisata altresi' l'opportunita'  che  venga  svolta  una  prova
scritta di selezione da parte di  tutti  i  concorrenti  e  che  alle
successive prove di efficienza fisica  venga  ammesso  un  numero  di
concorrenti non superiore a 10 (dieci) volte quello dei posti messi a
concorso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione
di 4 (quattro) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del  Corpo  di
Stato Maggiore della Marina Militare a un corso di  pilotaggio  aereo
con obbligo di ferma di anni 12. 
    2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica Italiana di entrambi i sessi. 
    3. Il numero di posti disponibili potra' subire  modifiche,  fino
alla data di approvazione della relativa graduatoria  di  merito,  se
sara' necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali  Piloti  di  Complemento  della
Marina Militare. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa. 
    In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare
la citata comunicazione mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4^ Serie Speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta Amministrazione  Difesa  si  riserva  altresi'  la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi,            www.marina.difesa.it             e
www.persomil.sgd.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati.

Art. 2 Requisiti

				Art. 2 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno  compiuto  il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
superato il giorno di  compimento  del  ventitreesimo  alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande.  Eventuali
aumenti dei limiti di eta' previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di
legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; 
      b) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) hanno una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore  a
m. 1,90; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nella Marina Militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore; 
      f) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   Pubbliche   Amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,  per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla   vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      g) non sono stati espulsi da corsi per Allievi Ufficiali Piloti
o Navigatori di una delle Forze Armate o dell'Arma dei Carabinieri  o
dei Corpi Armati dello Stato perche' giudicati inidonei a  proseguire
i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla  navigazione
aerea o per motivi psico-fisici; 
      h) sono in possesso di un diploma di istruzione  secondaria  di
secondo  grado  di  durata  quinquennale  o  di  durata  quadriennale
integrato dal corso annuale, previsto  dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  per
l'ammissione ai corsi universitari. Sono altresi' ritenuti titoli  di
studio validi i diplomi di istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero e riconosciuti  equipollenti,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia.  A  tal
fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente  alla  domanda  di
partecipazione  al  concorso,  una  dichiarazione   di   equipollenza
rilasciata da un Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito provinciale
di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      i) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      j) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      k) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Ai fini  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo,  i
concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di
idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  militare  per
l'ammissione ai corsi  di  pilotaggio  aereo  per  Allievi  Ufficiali
Piloti di Complemento della Marina Militare.  Detta  idoneita'  sara'
accertata con le modalita' indicate nei successivi artt. 10, 11 e  12
del presente decreto. 
    3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' le nomine  di  cui
al successivo art. 15, comma 6, lettere  b)  e  c)  sono  subordinate
all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al  corso
di pilotaggio, del possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi  nella  magistratura,  con  le
modalita' previste dalla vigente normativa. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a Guardiamarina Pilota di Complemento.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

				Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del presente bando sara' gestita tramite il  portale  dei  concorsi
on-line  del  Ministero  della  Difesa  (da  ora  in  poi   portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero  attraverso  il  sito
internet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma  3  -che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale  militare,  anche  di  futura  pubblicazione-  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione Generale per il Personale Militare o  da  Ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con  una
delle seguenti modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata dal concorrente -se  minorenne  deve  essere  intestata  o
utilizzata  da  un  componente  del  nucleo  familiare  esercente  la
potesta' genitoriale- e gli estremi di un documento di riconoscimento
in corso di validita'; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse senza  dover  di  volta  in  volta
ripetere la procedura di accreditamento. In caso  di  smarrimento  di
tali credenziali  di  accesso,  i  concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla  pagina  iniziale
del portale dei concorsi.

Art. 4 Domande di partecipazione

				Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra'  essere  compilata
necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio  di  30
(trenta) giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale. 
    I candidati che alla data di  presentazione  della  domanda  sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa  copia
per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di  3
Mb) dell'atto di assenso riportato nell'allegato  A  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza  della
stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo  momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. 
    Per esigenze tecniche connesse con  la  possibilita'  offerta  ai
concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione  dichiarazioni
sostitutive atte  a  dimostrare  il  possesso  di  titoli  di  merito
ritenuti utili ai fini della valutazione di cui  al  successivo  art.
13, il  sistema  consente  il  salvataggio  in  locale  (sul  PC  del
concorrente) della domanda non ancora inviata/presentata. Tale copia,
riportante la filigrana "DA INVIARE TELEMATICAMENTE", non puo' essere
utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite  il
portale. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini  (file  in
formato  PDF  o  JPEG  con  dimensione   massima   di   3   Mb)   dei
documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare  alla
domanda di partecipazione. Sara' cura del candidato assegnare a  tali
files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso
contenute (ad es.: atto_di_assenso.pdf, brevetto.jpg, ecc.). 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
on-line senza uscire  dal  proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a  video  e,  successivamente,  una  comunicazione  con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione.  Tale
messaggio, valido  come  ricevuta  di  presentazione  della  domanda,
dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado
di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla  prima
prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno
anche scaricare una copia della stessa. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli  di  merito  e/o  preferenziali,  si  intenderanno  acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle  stesse  potranno
essere  inviate  dai  concorrenti  con  le  modalita'  indicate   nel
successivo art. 5. 
    5. Domande di partecipazione inoltrate anche  in  via  telematica
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che
il candidato  abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al
portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra'
ammesso alla procedura concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle domande, la Direzione Generale per  il  Personale  Militare  si
riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di
giorni  pari  a  quelli  di   mancata   operativita'   del   sistema.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso, resta comunque invariata,  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando. 
    7. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line  del  portale  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale  sezione  sara'  suddivisa  in  un'area  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della  prova
scritta, calendari di svolgimento  degli  accertamenti  psico-fisici,
attitudinale, ecc.), e  un'area  privata  nella  quale  saranno  rese
disponibili le  comunicazioni  di  carattere  personale  relative  al
medesimo.  Della  presenza  di  tali  comunicazioni   i   concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti
di tutti i candidati. 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta  elettronica  certificata
(se  posseduta  e  dichiarata  dai  concorrenti  nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata  o  telegramma  ovvero  con
qualsiasi altro mezzo che garantisca contezza della data di ricezione
da parte del candidato. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,
saranno  anche   pubblicate   nei   siti   www.persomil.difesa.it   e
www.marina.difesa.it. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori  comunicazioni,  mediante
messaggi di posta elettronica  (PE)  -utilizzando  esclusivamente  un
account di PE- o posta  elettronica  certificata  (PEC)  -utilizzando
esclusivamente un account di  PEC-  rispettivamente  agli  indirizzi:
persomil@persomil.difesa.it e persomil@postacert.difesa.it, indicando
il concorso al quale partecipano. A  tali  messaggi  dovra'  comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione massima di 3 Mb)  di  un  valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso  e  mobile
da parte dei candidati.

Art. 6 Svolgimento del concorso, spese di viaggio e licenza

				Art. 6 
 
 
        Svolgimento del concorso, spese di viaggio e licenza 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti fasi: 
      a) prova scritta di selezione; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) prova di lingua inglese; 
      d) accertamenti psico-fisici; 
      e) accertamento attitudinale; 
      f) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo; 
      g) valutazione dei titoli. 
    2. Alle fasi di cui al precedente comma 1, lettere  a),  b),  c),
d), e), f) il concorrente deve esibire la carta d'identita'  o  altro
documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e  in  corso  di
validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 
    3. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso con il decreto dirigenziale di cui al  successivo  art.  14,
comma 3 (indicativamente entro il  mese  di  luglio  2014),  tutti  i
concorrenti -compresi quelli  di  sesso  femminile  per  i  quali  la
positivita' del test di gravidanza comportera',  ai  sensi  dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare- dovranno essere risultati idonei in tutte  le  prove  e  in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b),  c),  d),
e), f), nonche' quelle di vitto e alloggio per  la  permanenza  nelle
sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    I concorrenti che sono gia' in  servizio  potranno  fruire  della
licenza  straordinaria  per  esami   limitatamente   ai   giorni   di
svolgimento di tali fasi, nonche' al  tempo  strettamente  necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il  rientro
alla sede di servizio.

Art. 7 Commissioni

				Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta   di
selezione, per le prove di efficienza fisica, per la prova di  lingua
inglese, per la valutazione dei titoli  e  per  la  formazione  della
graduatoria; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un  Ufficiale  del  Corpo  di  Stato  Maggiore  in  servizio
permanente di grado non inferiore a Contrammiraglio, presidente; 
      b) due Ufficiali Superiori  del  Corpo  di  Stato  Maggiore  in
servizio permanente; 
      c) un Sottufficiale della Marina Militare con il grado di Primo
Maresciallo ovvero da un dipendente civile del Ministero della Difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto  di
voto. 
    Detta  commissione  esaminatrice  si  avvarra'  del  supporto  di
personale militare e/o di personale civile dell'Amministrazione della
Difesa  istruttore  di  educazione  fisica,  nonche'   di   personale
abilitato alla somministrazione e  alla  correzione  della  prova  di
lingua inglese e di personale abilitato alla somministrazione e  alla
correzione dei test intellettivi della prova di selezione culturale. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
      a) un Ufficiale  del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  in
servizio permanente di grado non inferiore a  Capitano  di  Vascello,
presidente; 
      b) due Ufficiali del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  in
servizio permanente, membri; 
      c)  un  Sottufficiale  appartenente   al   ruolo   Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti o di specialisti esterni. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Capitano di Vascello, presidente; 
      b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c)  un  Sottufficiale  appartenente   al   ruolo   Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.

Art. 8 Prova scritta di selezione

				Art. 8 
 
 
                     Prova scritta di selezione 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto- a una prova scritta di selezione,  che
avra' luogo presso il Centro di Selezione della Marina Militare  sito
nel comprensorio della Marina Militare di Piano  S.  Lazzaro  in  via
della Marina 1 - Ancona di massima nella seconda decade del  mese  di
gennaio 2014. Il diario di detta prova, nonche' l'eventuale  modifica
della sede di svolgimento  della  prova  medesima,  sara'  reso  noto
indicativamente  dal  3  gennaio  2014,  mediante   avviso   inserito
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei
concorsi.  Tale  avviso   sara'   inoltre   consultabile   nei   siti
www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. 
    2. I concorrenti che presentano la domanda  di  partecipazione  e
che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno  presentarsi
nel giorno previsto, almeno  un'ora  prima  dell'inizio  della  prova
esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della
domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal  concorrente  medesimo
con le modalita' di cui all'art. 4, comma  4  del  presente  decreto;
dovranno inoltre avere al seguito carta d'identita' o altro documento
di   riconoscimento   in   corso   di   validita',   rilasciato    da
un'Amministrazione dello Stato, nonche' una penna biro  a  inchiostro
indelebile nero. I concorrenti assenti al momento  dell'inizio  della
prova saranno  esclusi  dal  concorso  quali  che  siano  le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6. 
    3. La  prova  consistera'  nella  somministrazione  collettiva  e
standardizzata  di  120  (centoventi)  quesiti  a  risposta  multipla
finalizzati ad accertare le capacita' intellettive dei concorrenti. I
quesiti  saranno  di  tipo  logico-deduttivo  e  analitico,  volti  a
esplorare vari tipi di capacita' intellettive e di ragionamento e  si
svolgera' secondo le disposizioni di cui  agli  artt.  13  e  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  Prima
dell'inizio  della  prova  la  commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera a) rendera' note  ai  concorrenti
durata, modalita' di svolgimento e criteri di valutazione della prova
medesima. 
    4. Al termine della prova scritta  di  selezione  la  commissione
esaminatrice, in base al punteggio, espresso in centesimi, conseguito
dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite,
formera' una graduatoria al solo  scopo  di  individuare  coloro  che
saranno ammessi alle successive  prove  di  efficienza  fisica  e  di
lingua inglese. A tali prove saranno ammessi, secondo l'ordine  della
predetta graduatoria,  40  (quaranta)  concorrenti.  Saranno  inoltre
ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nella
predetta  graduatoria  avranno  riportato  lo  stesso  punteggio  del
concorrente ultimo ammesso. 
    5. L'esito  della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi,  il
calendario  con  i  giorni  di  convocazione  e   le   modalita'   di
presentazione alle prove di cui al successivo  art.  9  del  presente
decreto sara' reso noto, a partire  dal  5  marzo  2014,  con  avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei  concorsi.  Tale  avviso  sara'  inoltre  consultabile  nei  siti
www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. 
    6. Sara' possibile,  inoltre,  chiedere  informazioni  sull'esito
della prova scritta di selezione, a partire dal  quindicesimo  giorno
successivo a quello di conclusione della prova stessa,  al  Ministero
della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione
Relazioni   con   il   Pubblico    (tel.:    06/517051012;    e-mail:
urp@persomil.difesa.it)  ovvero  all'Accademia   Navale   -   Ufficio
Concorsi (tel.: 0586/238531). L'elenco dei non ammessi ai  successivi
accertamenti sara', altresi', pubblicato, a puro titolo  informativo,
sui siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it. 
    7. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla  data
di  conclusione  della  prova  scritta  di  selezione  di   tutti   i
concorrenti, inviera' i relativi verbali alla Direzione Generale  per
il Personale  Militare  -  I  Reparto  -  1^  Divisione  Reclutamento
Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il  tramite  del  Comando
dell'Accademia Navale.

Art. 9 Prove di efficienza fisica e prova di lingua inglese

				Art. 9 
 
 
        Prove di efficienza fisica e prova di lingua inglese 
 
 
    1. Le prove di efficienza fisica e la prova di lingua inglese  si
svolgeranno presso l'Accademia Navale, indicativamente  nel  mese  di
febbraio 2014. La convocazione nei  confronti  dei  candidati  idonei
sara' effettuata con le modalita' indicate  dal  precedente  art.  5,
comma 1. I candidati che non si presenteranno a sostenere dette prove
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal  prosieguo  del
concorso quali che siano le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto  previsto   dal
precedente art. 1, comma 6. Per esigenze organizzative  le  prove  di
nuoto  potranno  aver  luogo  anche  in  idonea   struttura   esterna
all'Accademia Navale. 
    2. I concorrenti, per essere sottoposti alle prove di  efficienza
fisica, dovranno portare al seguito il certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica di  tipo  B,  in  corso  di  validita',
rilasciato da medici appartenenti  alla  Federazione  Medico-Sportiva
Italiana  ovvero  a   strutture   sanitarie   pubbliche   o   private
convenzionate che esercitano in tali ambiti  in  qualita'  di  medici
specializzati in medicina dello sport. La  mancata  presentazione  di
detto certificato  comportera'  l'esclusione  del  concorrente  dalle
prove di efficienza fisica e, quindi, l'esclusione dal concorso. 
    Alle  prove  di  efficienza   fisica   i   concorrenti   dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. I concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  della  commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera  a),  alle
seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica: 
      a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo  di  80  secondi.  La
prova, se superata, dara' luogo all'attribuzione di un punteggio  con
le modalita' riportate nella tabella in allegato B,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto; 
      b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza  minima  di  metri
18. La prova, se superata, non dara' luogo ad attribuzione  di  alcun
punteggio; 
      c) trazioni alla sbarra. Il concorrente, partendo da  posizione
completamente  sospesa,  con  le  mani  in  presa   su   una   sbarra
orizzontale, deve sollevarsi fino a raggiungere,  con  il  mento,  il
livello della sbarra, per poi tornare nella  posizione  iniziale.  Il
concorrente  puo'  scegliere  il  ritmo  a   lui   piu'   consono   e
indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza  mai  toccare  il
suolo con le scarpe.  La  prova  sara'  considerata  superata  se  il
concorrente  avra'  effettuato  almeno  4  trazioni.  La  prova,   se
superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio. 
    4. Per essere giudicato idoneo nelle prove di  efficienza  fisica
il concorrente dovra' risultare idoneo in tutte le predette prove. In
caso contrario sara' emesso giudizio di  inidoneita'  alle  prove  di
efficienza  fisica.  Tale  giudizio,  comunicato  per  iscritto  agli
interessati a cura della commissione esaminatrice, e'  definitivo.  I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    5. I concorrenti  risultati  idonei  nelle  prove  di  efficienza
fisica saranno sottoposti all'accertamento del livello di  conoscenza
della  lingua  inglese  dalla  commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente   art.   7,   comma   1,   lettera   a),   attraverso   la
somministrazione  di  un  test,  il   cui   risultato   dara'   luogo
all'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi.  Detto  test,
che consistera' in  un  accertamento  di  "listening"  e  in  uno  di
"reading", si intendera' superato  con  il  punteggio  minimo  di  30
centesimi in ciascuno  di  essi.  Pertanto,  i  concorrenti  che  non
otterranno il punteggio  minimo  sopraindicato  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    L'esito di ciascuno dei due  accertamenti  e'  comunicato  seduta
stante al concorrente. 
    6. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla  data
di conclusione delle prove di efficienza  fisica  e  della  prova  di
lingua inglese di tutti i  concorrenti,  dovra'  inviare  i  relativi
verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto
- 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali -  3^  Sezione,
per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.

Art. 10 Accertamenti psico-fisici

				Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1.  Gli  accertamenti  psico-fisici,  cui  saranno  sottoposti  i
concorrenti che avranno superato le prove di cui al  precedente  art.
9, verranno effettuati presso il Centro  di  Selezione  della  Marina
Militare sito nel comprensorio della  Marina  Militare  di  Piano  S.
Lazzaro in via della Marina 1 -  60127  Ancona,  indicativamente  nel
mese di marzo 2014.  La  convocazione  nei  confronti  dei  candidati
idonei sara' effettuata con le modalita' indicate dal precedente art.
5, comma 1. 
    Coloro che non si presenteranno nel giorno  e  nell'ora  indicati
nella convocazione saranno considerati rinunciatari  ed  esclusi  dal
concorso quali che siano le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto  previsto   dal
precedente art. 1, comma 6. 
    2. I  concorrenti  all'atto  della  presentazione  al  Centro  di
Selezione della Marina  Militare  di  Ancona  dovranno  consegnare  i
seguenti documenti: 
      a) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con
reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione  laterale  e  dei
seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o  private  accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e rilasciato in  data  non
anteriore ai tre mesi da quella di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici,  ovvero  copia  resa  conforme  secondo  le   modalita'
previste dalla legge del referto relativo all'esame  effettuato,  nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare. Detto esame  dovra'
essere presentato  obbligatoriamente  se  il  concorrente,  risultato
idoneo all'accertamento  attitudinale,  e'  ammesso  all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui al  successivo  art.
12; 
      b) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il SSN, in data non  anteriore  ai
tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      c) referto delle analisi  del  sangue  di  cui  al  sottostante
elenco,  effettuate  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,   anche
militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore  ai
tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
        10) markers virali: anti HAV,  HbsAg,  antiHBs-antiHBc,  anti
HCV. 
    E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa  conforme
secondo le modalita' previste dalla legge del referto  relativo  agli
esami effettuati, nei medesimi limiti  temporali  di  cui  sopra,  in
occasione di un precedente concorso presso  una  struttura  sanitaria
militare; 
      d) certificato, conforme all'allegato C che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia e controfirmato dall'interessato, che  attesti  lo  stato  di
buona  salute,  la  presenza/assenza  di   pregresse   manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
e idiosincrasia a farmaci o alimenti. 
    Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non  anteriore
ai  sei  mesi  da   quella   di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
      e) referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,  o
privata accreditata con il  SSN,  attestante  l'esito  del  test  per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in  data  non
anteriore ai tre mesi da quella di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici; 
      f) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il  SSN,  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi  da  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
        1) velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo; 
        2) costante di tempo 0,3 microvolts/secondo; 
        3) filtro 70 hertz piu' filtro di rete; 
        4) prove di attivazione complete (SLI - iperpnea); 
        5) tracciato da effettuare  sulle  longitudinali  (esterne  -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori). 
    Sara'  altresi'  ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia  resa
conforme secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge  del  referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare; detto referto dovra'  essere  presentato,  se  il
concorrente e' risultato idoneo all'accertamento attitudinale,  anche
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui  al
successivo art. 12; 
      g) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o  urine)  effettuato  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in  data
non anteriore ai cinque giorni lavorativi da quella di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il  SSN,  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi  da  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
    Sara'  altresi'  ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia  resa
conforme secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge  del  referto
relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali  di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare; 
      h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori  del  concorso
dovranno  produrre  il  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni
effettuate,  rilasciato  da  strutture  sanitarie   pubbliche.   Tale
documento dovra' essere portato al seguito all'inizio del corso. 
    3. La mancata presentazione dei certificati di cui al  precedente
comma 2, a  eccezione  di  quelli  di  cui  alle  lettera  a)  e  h),
comportera'   l'esclusione   del   concorrente   dagli   accertamenti
psico-fisici e, quindi, l'esclusione dal concorso. Al  termine  degli
accertamenti  psico-fisici  verranno  restituite  solo  le   immagini
radiografiche. Inoltre, se gli  accertamenti  di  cui  al  precedente
comma 2 sono svolti presso strutture  sanitarie  accreditate  con  il
SSN, sara' cura  del  concorrente  produrre  anche  attestazione,  in
originale,  della  struttura  sanitaria  medesima  comprovante  detto
accreditamento. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  non  potra'  in
nessun caso  procedere  agli  accertamenti  di  cui  alla  successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio,  a  mente
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90 secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti delle candidate  il  cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato anche con  le  modalita'  previste  dal
presente articolo, la Direzione Generale per  il  Personale  Militare
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 14. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia  alla  citata  Direzione
Generale   che   escludera'   il   candidato   dal    concorso    per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando; 
      c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera  b),  il  seguente
protocollo diagnostico: 
        1) visita cardiologica, ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica con test e colloquio; 
        6) visita ortopedica; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,
cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi   e   barbiturici.   In   caso   di
positivita',  disporra'  sul  medesimo  campione  test  di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        9) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcol; 
        10) visita medica  generale;  in  tale  sede  la  commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi  quando,  per
la loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di  personalita'  abnorme  (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati  test
psicodiagnostici); 
        11)   ogni    ulteriore    indagine    clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  ritenuta  utile   per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compreso  (se  non  consegnato  dal  concorrente)  l'eventuale  esame
radiografico in caso di  dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si
rendera'   necessario   sottoporre   il   concorrente   ad   indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici  e
dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, la dichiarazione di
cui all'allegato D, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  secondo   il   modello
riportato  nell'allegato  E  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. Sulla scorta del vigente elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, e delle  direttive  tecniche  della  Direzione  Generale
della Sanita' Militare, la commissione di cui al precedente  art.  7,
comma 1,  lettera  b)  dovra'  accertare  il  possesso  dei  seguenti
specifici requisiti fisici: 
      a) dati somatici:  statura  non  inferiore  a  m.  1,65  e  non
superiore a m. 1,90; distanza vertice-glutei non superiore a m. 0,98;
distanza glutei-ginocchia non superiore a m. 0,65; 
      b) apparato visivo: visus minimo per lontano pari a  10/10  per
occhio, raggiungibile anche  con  uso  di  lenti,  con  visus  minimo
naturale di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale.  L'accertamento
allo  stato  refrattivo,  se  occorre,  potra'  essere  eseguito  con
l'autorefrattometro   o   in   cicloplegia   o    con    il    metodo
dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva e'  saggiata  con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente; 
      d)  dentatura:  dovra'  essere  in  buone   condizioni;   sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non  contrapposti,
purche' non associati a paraodontopatia giovanile,  non  tutti  dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo  e  di  un
canino; nel computo dei mancanti  non  devono  essere  conteggiati  i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno  essere  sostituiti  con
moderna protesi fissa che assicura la  completa  funzionalita'  della
masticazione; i denti cariati devono  essere  opportunamente  curati.
Non sara' comunque  consentita  la  presenza  di  granulomi  dentari,
otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi  clinicamente  e/o
radiologicamente rilevanti, protesi mobili. 
    8. Saranno giudicati idonei al servizio quali  Allievi  Ufficiali
Piloti di Complemento della Marina  Militare  i  concorrenti  cui  e'
stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: 
 
    

   PS   CO   AC   AR   AV   LS   LI   AU
   2    2    1    1    2    2    2    1

    
 
    9. Il presidente della commissione, seduta stante, comunichera' a
ciascun  concorrente   l'esito   degli   accertamenti   psico-fisici,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo quale Allievo Ufficiale  Pilota  di  Complemento  della
Marina Militare", con indicazione del profilo  sanitario  di  cui  al
precedente comma 8; 
      "inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di  Complemento  della
Marina Militare", con indicazione del motivo. 
    10. I giudizi  riportati  negli  accertamenti  psico-fisici  sono
definitivi.  Pertanto,  i  concorrenti  dichiarati  inidonei  saranno
esclusi dal concorso. 
    11. La commissione per gli accertamenti psico-fisici ,  entro  il
terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti, inviera' i
relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare  -
I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali -  3^
Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.

Art. 11 Accertamento attitudinale

				Art. 11 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente  art.  10,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale consistente  nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti  necessari  al  fine  di  un
positivo inserimento in Forza  Armata  nello  specifico  ruolo.  Tale
valutazione -svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite
"Norme per gli accertamenti  attitudinali"  e  con  riferimento  alla
direttiva tecnica "Profili attitudinali del  personale  della  Marina
Militare" entrambe emanate dal Comando Scuole della Marina Militare e
vigenti   all'atto   dell'effettuazione   degli   accertamenti-    si
articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a  loro  volta  suddivise
negli specifici indicatori attitudinali: 
      a)  area  "stile  di  pensiero":  analisi,  predisposizione  al
cambiamento, struttura; 
      b) area "emozioni  e  relazioni":  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area "produttivita' e  competenze  gestionali":  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  "motivazionale":  bisogni  e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori  attitudinali  sara'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione  tiene  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    3. La commissione assegnera' un punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale  e
sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti  dai
diversi momenti valutativi. 
    4.  Al  termine  dell'accertamento  attitudinale  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita'  verra'  espresso
se il concorrente riportera' un  punteggio  di  livello  attitudinale
globale inferiore o uguale a 38/90. 
    5.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento"; 
      "inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di  Complemento",  con
indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    6.  La  commissione,  entro  il  terzo  giorno  dalla   data   di
conclusione dell'accertamento attitudinale di  tutti  i  concorrenti,
inviera' i relativi verbali alla Direzione Generale per il  Personale
Militare  -  I  Reparto  -  1^  Divisione  Reclutamento  Ufficiali  e
Sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia
Navale.

Art. 12 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio

				Art. 12 
 
 
       Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti
psico-fisici e attitudinale di  cui  ai  precedenti  artt.  10  e  11
saranno convocati, con le modalita' indicate nel precedente  art.  5,
comma 1, presso un Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica
Militare, per essere sottoposti, indicativamente nel mese  di  maggio
2014, all'accertamento del possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla
normativa vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per
piloti. Gli stessi dovranno portare al seguito l'esame e  il  referto
di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera a) e lettera f). 
    2.   Il   competente   Istituto    di    Medicina    Aerospaziale
dell'Aeronautica Militare,  seduta  stante,  comunichera'  a  ciascun
concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale
contenente il giudizio di idoneita' ai servizi di  navigazione  aerea
per piloti o inidoneita' ai servizi di navigazione aerea  per  piloti
quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. 
    L'Istituto di  Medicina  Aerospaziale  dell'Aeronautica  Militare
dovra' comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia  Navale
- Ufficio Concorsi, anticipandolo a mezzo fax (0586/238222). 
    Il giudizio riportato  negli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i  concorrenti  giudicati  inidonei
saranno esclusi dal concorso.

Art. 13 Valutazione dei titoli di merito

				Art. 13 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di  merito  dei
concorrenti  che  saranno   risultati   idonei   al   termine   degli
accertamenti e delle prove di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12,
assegnando ai medesimi i seguenti punteggi per il possesso di: 
      brevetto di pilota commerciale: 10 punti; 
      licenza di pilota privato: 5 punti. 
    2. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Ai fini  di  una
corretta valutazione da parte della commissione  esaminatrice,  detti
titoli dovranno essere  espressamente  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione  allegando  copia  per  immagini  (file  formato  PDF)
dell'originale  del  brevetto  rilasciato  dall'Ente  Nazionale   per
l'Aviazione Civile (ENAC).

Art. 14 Graduatoria di merito

				Art. 14 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione della graduatoria di merito formata  in
base alla media dei punteggi  conseguiti  nelle  seguenti  prove,  ai
quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuno riportati: 
      a) punteggio della prova scritta di selezione: 1,2; 
      b) punteggio delle prove di efficienza fisica: 1; 
      c)  punteggio  dell'accertamento  "listening"  della  prova  di
lingua inglese: 1,5; 
      d) punteggio dell'accertamento "reading" della prova di  lingua
inglese: 1,5. 
    Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto  l'eventuale  punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 13. 
    2. Nella formazione della predetta graduatoria si terra' conto, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di  preferenza,  sempre  a
parita' di merito, e' preferito il concorrente piu'  giovane  d'eta',
in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998,
n. 191. 
    3. La graduatoria  di  merito  sara'  approvata  dalla  Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare  con  decreto  dirigenziale  e
pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4^  Serie  Speciale.
Inoltre sara' pubblicata nel Foglio d'Ordini della Marina e,  a  puro
titolo  informativo,   nel   sito   www.difesa.it/concorsi.   Saranno
dichiarati  vincitori  i  concorrenti  che,  nei  limiti  dei   posti
disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta graduatoria di
merito. 
    4. Il  Comando  dell'Accademia  Navale  sara'  autorizzato  dalla
Direzione Generale per il  Personale  Militare  a  convocare  per  la
frequenza del corso di pilotaggio aereo  i  vincitori  del  concorso,
sotto riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti.  Se  alcuni
dei posti rimarranno scoperti per rinuncia,  decadenza  o  dimissione
degli ammessi, il Comando dell'Accademia  Navale  avra'  facolta'  di
procedere ad  altrettante  ammissioni  di  idonei  al  corso  secondo
l'ordine della graduatoria fino al quindicesimo giorno dalla data  di
inizio del corso stesso. 
    Coloro  che  non  riceveranno   alcuna   comunicazione   dovranno
ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo. 
    5. La graduatoria definitiva degli ammessi al corso di pilotaggio
aereo sara' approvata  con  decreto  dirigenziale  e  pubblicata  nel
Foglio d'Ordini della Marina. 
    6. Informazioni sull'esito del concorso potranno  essere  chieste
alla Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni
con il Pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

Art. 15 Svolgimento del corso

				Art. 15 
 
 
                        Svolgimento del corso 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito
di cui al precedente art. 14 saranno ammessi al corso  di  pilotaggio
aereo   sotto    riserva    dell'accertamento,    anche    successivo
all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente
art. 5, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio  presso
l'Accademia Navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso di pilotaggio aereo. In caso di  impossibilita'  a  ottemperare
tempestivamente  alla  convocazione  per  causa  di  forza  maggiore,
comunicata  entro  la  data  di  prevista  presentazione  al  Comando
dell'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia  72  -  57127
Livorno - (fax: 0586/238222), il Comando  medesimo,  riconosciuta  la
validita' del motivo addotto, potra' concedere un  differimento  alla
data di presentazione  che  in  nessun  caso  sara'  successivo  alla
conclusione della prima settimana del corso di formazione. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia  e  della  tessera  sanitaria,
nonche' del certificato di  cui  al  precedente  art.  10,  comma  2,
lettera h) allo scopo di evitare iper-immunizzazioni. Se militari  in
servizio dovranno indossare l'uniforme. 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati  dal  congedo  saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, a cura della Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione  al
corso in qualita' di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. 
    5. Allo scopo l'Accademia Navale, al termine dei  primi  quindici
giorni di corso,  dovra'  fornire  alle  competenti  Divisioni  della
Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi  dettagliati
degli Allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di  settembre  2014,
si svolgera' con le seguenti modalita', previste  dalla  sezione  II,
capo III, titolo III del libro IV del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi  e  ai  regolamenti
militari, con il grado di  Comune  di  2^  Classe  Allievo  Ufficiale
Pilota di Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere  una
ferma di dodici anni, decorrente  dalla  data  di  inizio  del  corso
suddetto.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale   ferma   saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio  aereo
e rinviati dall'Accademia Navale; 
      b) gli stessi saranno promossi Comuni  di  l^  Classe  dopo  un
primo periodo di istruzione della durata di tre mesi  e  Sergenti  di
Complemento all'atto del conseguimento  del  brevetto  di  pilota  di
aeroplano; 
      c) al termine dei corsi, i Sergenti di Complemento che  avranno
superato le prove prescritte per  il  conferimento  del  brevetto  di
pilota militare e  gli  esami  teorici  conseguiranno,  se  giudicati
idonei  ad  assumere  il  grado,  la  nomina   a   Guardiamarina   di
Complemento. 
    7. La Direzione Generale per il Personale Militare,  su  proposta
del Comando Scuole della Marina Militare, ha  facolta'  di  espellere
dal corso gli Allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza  di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno  ritenuti
non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. 
    I suddetti  frequentatori  perderanno  la  qualifica  di  Allievo
Ufficiale Pilota di Complemento e saranno prosciolti,  a  cura  della
Direzione Generale per il Personale Militare, dalla ferma dodecennale
contratta all'inizio del corso. 
    Gli Allievi, gia' militari, se  non  conseguiranno  la  nomina  a
Guardiamarina Pilota di Complemento, rientreranno nella categoria  di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    Gli Allievi che non avranno superato gli  esami  teorici,  o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di  Guardiamarina  di
Complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota  militare.  In  tale  qualita'  saranno  tenuti  a  prestare
servizio con il grado di Sergente di Complemento per  un  periodo  di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 
    8. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi gia' in
servizio  competono  gli  assegni  del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione.

Art. 16 Accertamento dei requisiti

				Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per  il  Personale
Militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli
Enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale, la
conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso   e   nelle   dichiarazioni    sostitutive,    eventualmente
sottoscritte dai vincitori del  concorso  medesimo,  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  se  dal  controllo  di  cui  al
precedente comma emergera' la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3.  Verranno  acquisiti  d'ufficio  dal  Comando   dell'Accademia
Navale: 
      il certificato generale del casellario giudiziale; 
      il nulla osta per  l'arruolamento  nella  Marina  Militare  per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo  Armato
dello Stato.

Art. 17 Esclusioni

				Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I  concorrenti  che  risulteranno  in  difetto  anche  di  uno
soltanto  dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  al  corso  di
pilotaggio  aereo  saranno  esclusi  con  provvedimento  dal  Comando
dell'Accademia Navale. 
    2.  La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  o  dal
corso di pilotaggio  aereo,  nonche'  potra'  dichiarare  i  medesimi
decaduti  dalla  nomina  a  Comune  di  1^  Classe,  a  Sergente   di
Complemento o a Guardiamarina  di  Complemento,  se  il  difetto  dei
prescritti  requisiti  verra'  accertato  durante  l'iter  selettivo,
durante il corso di pilotaggio aereo o dopo le predette nomine. 
    3. La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  potra',
inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale,  collocare  in
congedo illimitato gli Ufficiali  Piloti  di  Complemento  per  gravi
infrazioni disciplinari, per insufficienti  prestazioni  operative  o
per scarso rendimento tecnico-professionale.

Art. 18 Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento

				Art. 18 
 
 
   Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento 
 
 
    1. I Guardiamarina Piloti di Complemento, dopo aver maturato  due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per  l'avanzamento  e,
se idonei, promossi al grado di Sottotenente  di  Vascello  ai  sensi
dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  citato
nelle premesse. 
    2. Gli Ufficiali Piloti di Complemento in ferma  dodecennale,  se
in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  potranno   partecipare   a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel Ruolo Speciale in
servizio permanente effettivo ai  sensi  dell'art.  667  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

				Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti presso il Comando dell'Accademia Navale per le finalita'  di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, agli enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento,  che  nomina,  ognuno  per  le  parti   di   competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali: 
      a) il Comandante dell'Accademia Navale; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, viene pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 24 ottobre 2013  
 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone

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