MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei corpi della Marina militare. Anno 2019. (18E11326)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 09-11-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei corpi della Marina militare. Anno 2019. (18E11326)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 09-11-2018
  • Scadenza: 09-12-2018

Art. 1 Posti a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il "Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
"Codice  dell'amministrazione  digitale"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
direzione generale per il personale militare; 
    Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'Ordinamento  militare",  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il "Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco", emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  "Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 94, recante "Disposizioni in materia di riordino  dei
ruoli e delle carriere del personale delle  Forze  armate,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre  2012,
n. 244"; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12  giugno  2018
dello  Stato  maggiore  della  Difesa  concernente   il   piano   dei
reclutamenti per l'anno 2019; 
    Vista la lettera n. M_INF.CGCCP R. U.U.0102068 del 1° agosto 2018
del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  concernente  il
piano dei reclutamenti  per  l'anno  2019  relativo  al  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
    Vista la lettera  n.  M_D  MSTAT  0055784  dell'11  luglio  2018,
integrata con lettere n. M_D MSTAT 0062042 del 3 agosto 2018, n.  M_D
MSTAT 0072580 del 25 settembre 2018 e n.  M_D  MSTAT  0077461  del  9
ottobre 2018, con la quale lo Stato maggiore della Marina militare ha
chiesto di indire per l'anno 2019 tre concorsi, per titoli ed  esami,
per  la  nomina  di  complessivi  diciotto  ufficiali   in   servizio
permanente nei ruoli normali della Marina militare, di cui cinque nel
Corpo del genio della Marina - tre  specialita'  armi  navali  e  due
specialita' infrastrutture-, quattro  nel  Corpo  sanitario  militare
marittimo e nove nel Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto ministeriale 18  ottobre  2018  -  in  corso  di
registrazione presso la Corte dei conti - concernente,  tra  l'altro,
requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e  modalita'
di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento
degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano,  della
Marina militare e dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  dell'8  gennaio
2018,  concernente  la  nomina  dell'ammiraglio  ispettore   Giovanni
Pettorino a comandante generale delle Capitanerie di porto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina a ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali  della
Marina militare: 
      a) concorso per la nomina di cinque  sottotenenti  di  vascello
del Corpo del genio della Marina, cosi' suddivisi: 
        1) tre per la specialita' armi navali; 
        2) due per la specialita' infrastrutture; 
      b) concorso per la nomina di quattro sottotenenti  di  vascello
del Corpo sanitario militare marittimo - medici; 
      c) concorso per la nomina di nove sottotenenti di vascello  del
Corpo delle capitanerie di porto. 
    2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente  comma  1,  sono
previste le seguenti  riserve  di  posti  a  favore  degli  ufficiali
ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) quattro posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a); 
      b) tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b); 
      c) sette posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c). 
    Inoltre nel concorso di cui  al  precedente  comma  1,  ai  sensi
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  un  posto
e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero  ai  parenti  in
linea  collaterale  di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)   del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio. 
    3. In caso  di  mancata  copertura  dei  posti  per  mancanza  di
concorrenti idonei, in uno  dei  Corpi  e/o  specialita'  di  cui  al
precedente comma 1, lettere a) e b), la  direzione  generale  per  il
personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze
della Forza armata, di portare gli stessi posti in aumento  ad  altro
Corpo e/o specialita', secondo la  relativa  graduatoria  di  merito.
Qualora il posto non ricoperto sia un posto riservato, esso  sara'  a
sua volta  destinato  prioritariamente  ai  concorrenti  riservatari,
sempreche' nella graduatoria del concorso oggetto  della  devoluzione
vi siano concorrenti riservatari idonei e sia  rispettato  il  limite
dell'80% previsto dal gia' citato  art.  678,  comma  4  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line  del  Ministero  della
difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti, nonche'  nel
sito www.difesa.it/concorsi 
    5. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6.  La  predetta  direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara'  dato  avviso  nel  portale  dei  concorsi
online del Ministero della difesa e nel sito  internet  www.difesa.it
area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari,  definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Possono partecipare,  a  uno  solo  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, i candidati di entrambi i sessi che, alla data  di
scadenza del termine di  presentazione  delle  domande  indicato  nel
successivo art. 4, comma 1: 
      a) non abbiano superato il giorno di compimento del: 
        1) 40°  anno  di  eta',  se  ufficiali  in  ferma  prefissata
dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica militare  che
abbiano completato un  anno  di  servizio  in  tale  posizione  o  se
ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi  dell'art.
653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        2) 34°  anno  di  eta',  se  ufficiali  in  ferma  prefissata
dell'Arma dei carabinieri che abbiano completato un anno di  servizio
o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento  dell'Arma  dei
carabinieri, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        3) 35°  anno  di  eta'  se  non  appartenenti  alle  predette
categorie; 
      b) siano cittadini italiani; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  danno  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a, numero 1):  LM  32  (classe  delle  lauree  magistrali  in
ingegneria informatica), LM 18 (classe  delle  lauree  magistrali  in
informatica), LM 66 (classe  delle  lauree  magistrali  in  sicurezza
informatica), LM-40 (classe delle lauree magistrali  in  matematica),
LM 17 (classe delle lauree magistrali in fisica), LM 29 (classe delle
lauree  in  ingegneria  elettronica),  LM  27  (classe  delle  lauree
magistrali in telecomunicazioni); 
        2) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a) numero 2):  "LM-4"  (classe  delle  lauree  magistrali  in
architettura e ingegneria edile-architettura), "LM-23" (classe  delle
lauree magistrali in ingegneria civile), "LM-24" (classe delle lauree
magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), "LM-26" (classe  delle
lauree magistrali in ingegneria  della  sicurezza),  "LM-35"  (classe
delle lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio)
e  "LM-48"  (classe  delle  lauree   magistrali   in   pianificazione
territoriale  urbanistica  e  ambientale).  I   concorrenti   devono,
inoltre, essere in possesso dell'abilitazione  all'esercizio  di  una
delle seguenti professioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 45  e  46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001: 
          architetto; 
          pianificatore territoriale; 
          ingegnere civile e ambientale". 
        3) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): "LM-41" (classe delle lauree  magistrali  in  medicina  e
chirurgia).  I  concorrenti  devono,  inoltre,  essere  in   possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 
        4) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera   c):   "LMG/01"   (classe   delle   lauree   magistrali   in
giurisprudenza). 
    Saranno ritenuti validi  anche  i  titoli  di  laurea  conseguiti
secondo i precedenti  ordinamenti,  in  virtu'  delle  corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9  luglio  2009  e  successive
modifiche e integrazioni. 
    Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione                                                     pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso dell'idoneita'  psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente nei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con
le modalita' di cui ai successivi articoli 10 e 11. 
    3. I requisiti di partecipazione di cui  al  precedente  comma  1
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a)  del
presente articolo dovranno essere mantenuti fino alla data di  nomina
a Ufficiale  in  servizio  permanente  e  durante  la  frequenza  del
previsto corso applicativo.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del  presente  decreto  saranno  gestite  tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi  portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti  di
interesse, link Concorsi e Scuole militari, ovvero attraverso il sito
intranet https://intranet.sgd.difesa.it/Persomil/Pagine/Home.aspx 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -  che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale militare, anche  di  futura  pubblicazione  -  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla direzione generale per il personale militare o  da  ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale dei concorsi,  i
concorrenti potranno utilizzare  le  proprie  credenziali  rilasciate
nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID)  da  un
gestore riconosciuto e con  le  modalita'  fissate  dall'Agenzia  per
l'Italia digitale (AgID) oppure  svolgere  le  procedure  guidate  di
registrazione, descritte alla voce "istruzioni" del portale  con  una
delle seguenti modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero  carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)   ovvero   tessera   di
riconoscimento elettronica  rilasciata  da  un'Amministrazione  dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica  28  luglio  1967,  n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82 oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento, i concorrenti  saranno  in
possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere  al
proprio profilo nel  portale.  Con  tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse, senza dover  di  volta  in  volta
ripetere  l'accreditamento.  In   caso   di   smarrimento   di   tali
credenziali, i concorrenti potranno seguire la procedura di  recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4 Domande di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione  a  uno  solo  dei
concorsi di cui al precedente art. 1, secondo le modalita'  descritte
ai commi successivi, entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione,  predispongono  copia  per  immagini
(unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei
documenti/autocertificazioni che intendono  o  devono  allegare  alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 9, ovvero quelle  attestanti  l'equiparazione  del
titolo di studio posseduto, qualora  conseguito  all'estero,  nonche'
quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. 
    3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati  potranno
inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di  posta
elettronica della sua corretta acquisizione. Tale  messaggio,  valido
come  ricevuta  di  presentazione  della   domanda,   dovra'   essere
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado  di  esibito,
all'occorrenza,  all'atto  della  presentazione  alla   prima   prova
concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche
scaricare una copia della stessa. 
    4. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    5. Domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche
telematico, diverso rispetto a  quelli  sopraindicati  e/o  senza  la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e
il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.difesa.it area siti di interesse, link concorsi e scuole militari
e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In  tal
caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di  scadenza  per
la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1  la  data
relativa al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  indicata  al
precedente art. 2. 
    7. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari, circa  le  determinazioni
adottate al riguardo. 
    8. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la  procedura
di presentazione della stessa e i dati  sui  quali  l'amministrazione
effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di  partecipazione
al  concorso  si  intenderanno  acquisiti.  Il  candidato,  oltre   a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    10. La  direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
chiedere  la  regolarizzazione  delle  domande  che,  presentate  nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    11. Il sistema provvedera' a informare i Comandi di appartenenza,
tramite  messaggio  al  rispettivo  indirizzo  di  posta  elettronica
istituzionale  (non  PEC)  indicato  dal  concorrente  in   sede   di
compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della  stessa
da parte del personale alle loro dipendenze.  Tali  Comandi,  per  il
personale dell'Esercito, dell'Aeronautica militare  e  dell'Arma  dei
carabinieri, dovranno provvedere: 
      a) se in servizio a: 
        redigere,  per  ciascun   concorrente,   apposito   documento
caratteristico, redatto fino alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione  al  concorso,  con  la
seguente motivazione: "partecipazione al concorso ruolo normale della
Marina militare - anno 2019"; 
        predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la
seguente documentazione in copia conforme: 
          stato di servizio  o  foglio  matricolare  aggiornati  come
sopra; 
          attestazione e dichiarazione di completezza; 
          libretto personale o cartella personale. 
    La suddetta documentazione, unitamente  ad  apposita  lettera  di
trasmissione sulla quale dovra' essere  rilasciata  dichiarazione  di
conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (fac-simile  in  allegato  A,  che
costituisce parte integrante al  presente  bando)  dovra'  pervenire,
entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande,  all'indirizzo  di  posta  certificata
"persomil@postacert.difesa.it"  della  direzione  generale   per   il
personale militare che provvedera'  a  consegnarla  alla  commissione
esaminatrice; 
      b) se in  congedo  predisporre  la  documentazione  di  cui  al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente
ad  apposita  lettera  di  trasmissione  sulla  quale  dovra'  essere
rilasciata dichiarazione  di  conformita'  di  cui  sopra,  entro  il
ventesimo  giorno  successivo  al  termine   di   scadenza   per   la
presentazione  delle   domande   di   partecipazione   al   concorso,
all'indirizzo  di  posta  certificata  "persomil@postacert.difesa.it"
della direzione generale per il personale militare che provvedera'  a
consegnarla alla commissione esaminatrice. 
    12. Per i concorrenti in  servizio  o  in  congedo  della  Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per  i  Comandi  dei  concorrenti  in
servizio di redigere e trasmettere,  nei  termini  sopraindicati,  il
documento  caratteristico,  l'attestazione  e  la  dichiarazione   di
completezza prescritti per  la  partecipazione  ai  concorsi  all'11ª
Divisione della direzione generale  per  il  personale  militare,  le
pratiche  personali  riservate   verranno   rese   disponibili   alle
commissioni esaminatrici direttamente dalla direzione generale per il
personale militare.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari  di  svolgimento
degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali,  ecc.),  e  un'area
privata nella quale saranno  rese  disponibili  le  comunicazioni  di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della  presenza  di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta  elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.difesa.it area siti di interesse,  link  Concorsi  e  Scuole
militari e www.marina.difesa.it hanno valore di notifica a tutti  gli
effetti  e  nei  confronti  di  tutti  i  candidati.   Le   eventuali
comunicazioni di  carattere  personale  potranno  essere  inviate  ai
concorrenti  anche  con  messaggio  di   posta   elettronica,   posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  4,  comma  4,  i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione  delle  domande,  eventuali  comunicazioni  (ad  es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria,  della  sede
di  servizio,  dei  recapiti  ecc.),  tramite  messaggio   di   posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente  un  account  di  PE  -
all'indirizzo   persomil@persomil.difesa.it o    posta    elettronica
certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente  un  account  di  PEC-
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it indicando il  concorso  al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF  o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di  un  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla direzione generale per  il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni  inviate  dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice "RN_MM_2019_3S".

Art. 6 Svolgimento dei concorsi

				Art. 6 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, prevede: 
      a) due prove scritte; 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) prova orale; 
      g) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si siano trovati  nelle  condizioni  di
cui all'art. 585 dello stesso decreto  -  all'atto  dell'approvazione
della  graduatoria  di  merito  del  concorso  al  quale  partecipano
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove  e  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel  precedente  comma  1.  In  caso  contrario
saranno esclusi dal concorso.

Art. 7 Commissioni

				Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun Corpo, per
le prove scritte, per la valutazione dei titoli  di  merito,  per  le
prove orali e per la formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
tutti i Corpi; 
      c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,  per
tutti i Corpi; 
      d) la commissione per l'accertamento  attitudinale,  unica  per
tutti i Corpi; 
      e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica  per
tutti i Corpi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), distinte per ciascun Corpo, saranno cosi' composte: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di  vascello,
presidente; 
      b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore  a  capitano  di
corvetta, membri; 
      c) un ufficiale  inferiore  o  un  sottufficiale  della  Marina
militare di  grado  non  inferiore  a  primo  maresciallo  ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    La predetta commissione potra' essere integrata  da  uno  o  piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti avranno diritto  di
voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a  integrare
la commissione. 
    3. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico di grado non  inferiore  a  capitano  di
fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a tenente
di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti dell'Amministrazione della Difesa o di medici specialisti
esterni. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico di grado non  inferiore  a  capitano  di
fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a tenente
di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    Gli ufficiali del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  facenti
parte di detta commissione dovranno  essere  diversi  da  quelli  che
abbiano  fatto  parte  della   commissione   per   gli   accertamenti
psico-fisici di cui al precedente comma 3. 
    5. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano  di  fregata,
presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in selezione  attitudinale  o  con
qualifica di "perito in materia di selezione attitudinale", di  grado
inferiore  a  quello  del  presidente,  ovvero  funzionari   sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della  Marina
militare appartenente al  ruolo  dei  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
    6. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
      a) un ufficiale superiore, presidente; 
      b) due ufficiali di grado inferiore a  quello  del  presidente,
membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della  Marina
militare appartenente al  ruolo  dei  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  e/o
sottufficiali esperti di settore  dell'Amministrazione  della  Difesa
ovvero di esperti di settore esterni. 
    7. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettere
b), c), d) ed e) devono far pervenire alla direzione generale per  il
personale militare  -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma,  i  rispettivi  verbali  entro  il
terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.

Art. 8 Prove scritte

				Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I candidati ai concorsi che non riceveranno  comunicazione  di
esclusione  dovranno  sostenere   le   prove   scritte   di   cultura
tecnico-professionale, con inizio non prima delle  8,30,  secondo  il
calendario e le sedi di seguito indicate: 
      a) per il concorso  relativo  al  Corpo  delle  capitanerie  di
porto, presso il Centro di selezione della Marina militare di  Ancona
via della Marina n. 1: 
        1) 19 dicembre 2018 prima prova scritta; 
        2) 20 dicembre 2018 seconda prova scritta; 
      b)  per  il  concorso  relativo  al  Corpo  sanitario  militare
marittimo, presso il Centro di selezione  della  Marina  militare  di
Ancona via della Marina n. 1: 
        1) 9 gennaio 2019 prima prova scritta; 
        2) 10 gennaio 2019 seconda prova scritta; 
      c) per il concorso relativo al Corpo del genio  della  Marina -
specialita' armi navali, presso l'Accademia navale di Livorno,  viale
Italia n. 72: 
        1) 9 gennaio 2019 prima prova scritta; 
        2) 10 gennaio 2019 seconda prova scritta; 
      d) per il concorso relativo al Corpo del genio  della  Marina -
specialita' infrastrutture, presso  l'Accademia  navale  di  Livorno,
viale Italia n. 72: 
        1) 19 dicembre 2018 prima prova scritta; 
        2) 20 dicembre 2018 seconda prova scritta. 
    Eventuali modifiche delle date o della  sede  di  svolgimento  di
dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul  portale  dei
concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. I concorrenti saranno tenuti a  presentarsi,  senza  attendere
alcun preavviso, entro le 7,30, nella sede e nei  giorni  suindicati,
muniti del documento di riconoscimento di cui all'art.  6,  comma  1,
nonche' di copia del messaggio di posta  elettronica  della  corretta
acquisizione e protocollazione della  domanda  di  partecipazione  al
concorso di cui all'art. 4, comma 4. Essi dovranno portare al seguito
una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, mentre la carta sara'
loro fornita sul posto. Coloro che risulteranno  assenti  al  momento
dell'inizio di ciascuna prova  saranno  considerati  rinunciatari  e,
quindi,  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    3. Le materie  sulle  quali  verteranno  le  prove  scritte  e  i
relativi programmi sono riportati, in relazione a  ciascun  concorso,
negli allegati B, C, D, ed E che costituiscono parte  integrante  del
presente bando. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle
prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13  e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4. Le prove scritte si intenderanno superate  se  il  concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un  punteggio  non  inferiore  a
18/30. 
    5.   La   direzione   generale   per   il   personale   militare,
presumibilmente a partire dal mese di febbraio 2019, pubblichera' nel
portale dei concorsi, l'esito delle prove scritte e  per  coloro  che
abbiano superato le citate prove, nello stesso periodo,  pubblichera'
anche il diario di convocazione per i successivi accertamenti di  cui
agli articoli 10, 11 e 12. La predetta comunicazione avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 9 Valutazione dei titoli di merito

				Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma  1,  lettera  a)  valuteranno,  previa  identificazione  dei
relativi criteri,  i  titoli  di  merito  dei  soli  concorrenti  che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal  fine  le  commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima  gli  elaborati,  procederanno  a
identificare  esclusivamente   gli   autori   di   quelli   giudicati
insufficienti, in modo da definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei
concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  di  questi  ultimi   dovra'
comunque avvenire dopo  la  valutazione  dei  titoli  di  merito.  Le
commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano  stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.  4,  ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. 
    E' onere dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate  su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati  nell'allegato  F,
ai fini della loro corretta valutazione da  parte  della  commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area  relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti  fosse  insufficiente
per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e  completa,  i
concorrenti  potranno  allegare  alla  domanda  delle   dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le  modalita'  indicate  nel
comma  3  dell'art.  4  del  presente  decreto.  Per  quanto  attiene
all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la  stessa
sia reperibile sui siti internet  delle  societa'  editrici  o  delle
riviste on-line  nelle  quali  sono  stati  inseriti,  i  concorrenti
dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL  -  Uniform  Resource
Locator) necessari per raggiungere nella  rete  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta. 
    2. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni  di
carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  ai  concorsi,  per  i  quali  i  concorrenti  abbiano
fornito, entro la data medesima, analitiche e  complete  informazioni
con una delle modalita' suindicate. 
    3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 15 punti, ripartiti secondo quanto  riportato  nel  citato
allegato F.

Art. 10 Accertamenti psico-fisici

				Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. Gli accertamenti psico-fisici di  cui  al  presente  articolo,
nonche' l'accertamento attitudinale e le prove di  efficienza  fisica
di cui ai successivi articoli 11 e 12 avranno  luogo  indicativamente
nel mese di febbraio 2019, secondo il calendario di  convocazione  di
cui al precedente art. 8, comma 5,  presso  il  Centro  di  selezione
della Marina  militare  di  Ancona,  via  delle  Palombare  n.  3.  I
concorrenti per essere sottoposti agli accertamenti  dovranno  essere
muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2  e,  durante  il
periodo di permanenza presso il  predetto  Centro  (durata  presunta:
giorni  quattro),  non  fruiranno  di  vitto  e  alloggio  a   carico
dell'amministrazione. 
    Coloro che non si  presenteranno  nel  giorno  stabilito  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso  il  Centro
di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno  consegnare  i
seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini
di legge, rilasciati in data non anteriore a sei mesi  da  quella  di
presentazione   agli   accertamenti   psico-fisici,   salvo   diverse
indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due  proiezioni  con  relativo  referto  (solo  se  esiste  dubbio
diagnostico da parte della commissione  medica  l'esame  radiografico
verra' effettuato presso il Centro di selezione); 
      b) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego,  referto  di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  eseguito  sulle  emazie  ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica; 
      c) originale o copia conforme dei seguenti  esami  ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati  da  struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con  il  Servizio  sanitario
nazionale  (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotto   anche
certificato  in  originale  attestante  che  trattasi  di   struttura
sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale) in  data  non
anteriore a sei mesi precedenti la visita,  ad  eccezione  di  quello
riguardante il gruppo sanguigno: 
        1) emocromo completo con formula leucocitaria; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia totale e frazionata; 
        7) bilirubinemia diretta e indiretta; 
        8) gamma GT; 
        9) transaminasemia (GOT e GPT); 
        10) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg,  anti-HBs,
anti-HBc e anti-HCV; 
        11) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        12) attestazione del gruppo sanguigno; 
        13) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
        14) ricerca anticorpi per HIV; 
        15) azotemia; 
      d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  G,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio  medico  di  fiducia  e  controfirmato   dagli   interessati,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione e la sua mancata consegna determinera'
l'esclusione dal concorso; 
      e) originale o copia conforme del certificato medico  in  corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera e  per  il  nuoto,  ovvero  per  le
discipline  sportive  riportate  nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982  ovvero  per  le  prove
indette  dal  Ministero  della  difesa  per  la  partecipazione  alle
selezioni per  l'arruolamento,  in  data  non  anteriore  a  un  anno
rispetto a quella di  presentazione  alle  prove,  rilasciato  da  un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
esercita in tali  ambiti  in  qualita'  di  medico  specializzato  in
medicina dello sport. La mancata o  difforme  presentazione  di  tale
certificato comportera' l'esclusione dal concorso; 
      f) solo se concorrenti di sesso  femminile  dovranno,  inoltre,
presentare: 
        1) ecografia pelvica  con  relativo  referto,  eseguita,  con
modalita' sovrapubica, entro i sei  mesi  precedenti  la  data  degli
accertamenti psico-fisici; 
        2)  referto  attestante  l'esito  del  test   di   gravidanza
(mediante analisi su sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  cinque
giorni  precedenti  la  data  di  presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
      g) i soli concorrenti  risultati  vincitori  dei  concorsi,  al
momento della presentazione al corso applicativo,  dovranno  produrre
inoltre, il certificato di cui al successivo art. 15, comma 5. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. La mancata presentazione anche di uno  solo  dei  suddetti
documenti sanitari, a eccezione di quelli di cui alle lettere a), b),
c) numeri 11 e 12, f) numero 2 e g) del presente  comma,  comportera'
l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso.
Il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD
dovra'   comunque   essere   prodotto   dai   concorrenti    all'atto
dell'incorporamento, qualora vincitori. 
    3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori  specifici
requisiti: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 accertati con le
modalita'   previste   dalla   direttiva   tecnica   edizione    2016
dell'Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  citati   nelle
premesse. I predetti parametri  fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla  massa  metabolicamente  attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare  in  servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
      b) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare in ciascun occhio  le  3  diottrie
per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le  3  diottrie  per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice,  le  3  diottrie
per  l'astigmatismo  misto,  le  1,5  diottrie  per   la   componente
cilindrica negli astigmatismi composti e misti,  le  3  diottrie  per
l'anisometropia sferica e  astigmatica,  purche'  siano  presenti  la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle lane; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino  alla
frequenza di 4000 Hz e una  perdita  uditiva  bilaterale  con  P.P.T.
compresa entro  il  20%.  I  deficit  neurosensoriali  isolati  sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta  dallo
specialista,  secondo  quanto  previsto   dalle   vigenti   direttive
tecniche; 
      d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i  quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con  moderna  protesi  fissa  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati. 
    4. La suddetta commissione disporra'  per  tutti  i  concorrenti,
tranne quelli in  accertato  stato  di  gravidanza,  che  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati: 
      a)  visita  medica  generale   preliminare,   propedeutica   ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali  elementi  motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi commi  7  e
8; in tale sede la commissione giudichera'  inidoneo  il  concorrente
che presenti tatuaggi quando,  per  la  loro  sede  o  natura,  siano
deturpanti o contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare  con  visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
      b) visita cardiologica con ECG a riposo; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita oculistica; 
      e) visita odontoiatrica; 
      f) valutazione dell'apparato locomotore; 
      g) visita psichiatrica; 
      h) analisi delle urine per la ricerca di  eventuali  cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
      i) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      j)   ogni    ulteriore    indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso   l'esame   radiologico)
ritenuta utile  per  consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale. 
    Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'allegato H, che costituisce  parte  integrante  del  presente
bando. 
    Gli   interessati,   all'atto   della   presentazione,   dovranno
rilasciare     un'apposita     dichiarazione     di      informazione
all'effettuazione  del  predetto  protocollo   diagnostico,   nonche'
un'ulteriore dichiarazione di informazione sui  protocolli  vaccinali
previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato
nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente bando. 
    5. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e  4  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di  gravidanza  e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo, la commissione procedera'  alla  convocazione  al  predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di  cui  al  successivo  art.  14.  Se  in  occasione  della  seconda
convocazione  il  temporaneo   impedimento   perdura,   la   preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla direzione generale per il personale  militare  che,  con
provvedimento motivato, escludera'  il  candidato  dal  concorso  per
impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del   possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio incondizionato  quali  ufficiali  nei  ruoli  normali  della
Marina militare.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto delle  caratteristiche  somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. In caso di
mancata  presentazione  del  referto  di   analisi   di   laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, ai  fini  della  definizione  della
caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla  carenza  del
predetto  enzima,  al  coefficiente  attribuito  sara'  aggiunta   la
dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    7. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  della
vigente direttiva applicativa  emanata  con  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
      b)   ritenuti   altresi'   in   possesso    di    un    profilo
somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base  alla
direttiva tecnica per delineare il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati  idonei  al  servizio  militare,  emanata   dalla   vigente
direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Per  la
caratteristica   somato-funzionale    AV,    indipendentemente    dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. Altresi', i  concorrenti  riconosciuti  affetti  dal  predetto
deficit di G6PD dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di  ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile  nell'allegato  L
del bando. 
    8. Saranno giudicati inidonei i  concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) abuso sistematico di alcool; 
      b)  uso   anche   saltuario   od   occasionale,   di   sostanze
stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico; 
      c) malattie o lesioni acute per le quali siano  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso applicativo; 
      d) malformazioni e infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza del corso e con il successivo impiego  quale  ufficiale  in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare. 
    9.  La  commissione  medica,  seduta  stante,   comunichera'   al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale del  Corpo  del  genio  della  Marina  o  Sanitario  militare
marittimo o  delle  Capitanerie  di  porto",  con  l'indicazione  del
profilo sanitario; 
      b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  nel  ruolo
normale del  Corpo  del  genio  della  Marina  o  sanitario  militare
marittimo o delle capitanerie  di  porto",  con  l'indicazione  della
causa di inidoneita'. 
    10. Nei confronti dei candidati che all'atto  degli  accertamenti
psico-fisici siano riconosciuti affetti da malattie o  lesioni  acute
di recente insorgenza e di presumibile breve  durata,  per  le  quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione  migliorativa,  tale
da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non
esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma  fissera'
il  termine,  che  non  potra'  superare  la  data  prevista  per  il
completamento della prova orale da  parte  di  tutti  i  concorrenti,
entro il quale li sottoporra' a ulteriori  accertamenti  psico-fisici
per verificare  l'eventuale  recupero  dell'idoneita'.  Costoro,  per
esigenze  organizzative,  potranno  essere  ammessi  con  riserva   a
sostenere  gli  accertamenti  attitudinali  e  le  successive   prove
concorsuali. I concorrenti che, al momento della  nuova  visita,  non
avranno  recuperato  la  prevista  idoneita'   psico-fisica   saranno
giudicati inidonei ed  esclusi  dal  concorso.  Tale  giudizio  sara'
comunicato seduta stante agli interessati. 
    11.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti   sanitari   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso senza  ulteriori  comunicazioni.  Essi  potranno
tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilita', presso
lo stesso Centro  di  selezione  della  Marina  militare  di  Ancona,
specifica istanza di riesame di tale  giudizio  di  inidoneita',  che
dovra' poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a
riguardo da struttura sanitaria pubblica,  relativamente  alle  cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale documentazione
dovra' improrogabilmente  giungere,  con  le  modalita'  indicate  al
precedente art. 5, comma 3, al  Ministero  della  difesa -  direzione
generale per il personale militare, entro il decimo giorno successivo
a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. 
    Per ragioni di carattere organizzativo, al fine  di  contrarre  i
tempi delle  procedure  concorsuali,  i  concorrenti  che  presentano
istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11. 
    Il mancato inoltro della  documentazione  sanitaria  di  supporto
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le  modalita'  e
nella tempistica sopraindicata, nonche' le istanze di revisione per i
motivi di inidoneita' di cui al precedente comma 8, lettera a)  e  b)
determineranno il mancato accoglimento  dell'istanza  medesima  e  il
giudizio di  inidoneita'  riportato  al  termine  degli  accertamenti
psico-fisici si intendera' confermato. In tal  caso  gli  interessati
riceveranno apposita comunicazione da parte della direzione  generale
per  il  personale  militare.  Sara'  considerato  nullo  l'eventuale
giudizio di  idoneita'  conseguito  negli  accertamenti  attitudinali
sostenuti con riserva. 
    Qualora invece la documentazione sanitaria  giunga  correttamente
alla sopracitata direzione generale, la stessa sara'  valutata  dalla
commissione di cui al precedente art.  7,  comma  1,  lettera  c)  la
quale,  solo  se  lo  riterra'  necessario,  potra'  sottoporre   gli
interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima  di  emettere  il
giudizio definitivo. 
    I  concorrenti  giudicati  inidonei   anche   a   seguito   della
valutazione sanitaria di cui al  presente  comma  o  degli  ulteriori
accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli  che  rinunceranno  ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.

Art. 11 Accertamenti attitudinali

				Art. 11 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei  al  termine  degli  accertamenti
psico-fisici di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a  cura
della  commissione  di  cui  all'art.  7,  comma   1,   lettera   d),
all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento  di  una
serie di prove (test, questionari, prove di  performance,  intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che
sono indicate nelle apposite "norme per la selezione attitudinale nel
concorso per la nomina di ufficiali in servizio permanente dei  ruoli
normali della Marina militare", e nella  direttiva  tecnica  "profili
attitudinali  del  personale   della   Marina   militare",   emanate,
rispettivamente, dal Comando (gia' Ispettorato) Scuole della Marina e
vigenti  all'atto  dell'effettuazione   degli   accertamenti   -   si
articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree
di indagine: 
      a) area dello stile di pensiero; 
      b) area delle emozioni e relazioni; 
      c) area della produttivita' e delle competenze gestionali; 
      d) area motivazionale. 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    3. La commissione assegnera' il punteggio  di  livello  finale  a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove
di performance, delle valutazioni  degli  ufficiali  psicologi  e  di
quelle degli ufficiali colloquiatori; tale  punteggio  sara'  diretta
espressione  degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai   diversi
momenti valutativi. Al  termine  dell'accertamento  attitudinale,  la
commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio
di idoneita' o di inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'
espresso nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di
livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla
vigente normativa tecnica. 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale della Marina"; 
      b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  nel  ruolo
normale della Marina" con l'indicazione del motivo. 
      Il  giudizio  riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche  i
concorrenti di cui al  precedente  art.  10,  commi  10  e  11.  Tali
concorrenti,  se  giudicati  inidonei  al  termine  dell'accertamento
attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti
psico-fisici.

Art. 12 Prove di efficienza fisica

				Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I concorrenti risultati idonei  al  termine  dell'accertamento
attitudinale di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a  cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), alle  prove
di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno  presso  il  Centro  di
selezione della  Marina  militare  di  Ancona  e/o  idonee  strutture
sportive nella sede di Ancona. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in  gomma  o  altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove consistono nell'esecuzione di  esercizi  obbligatori,
il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o  inidoneita',  e  di
esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali  utili
ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo  art.
14. Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i seguenti: 
      a) esercizi obbligatori: 
        addominali 
        nuoto 25 metri (qualunque stile); 
        piegamenti sulle braccia; 
    b) esercizi facoltativi: 
        corsa piana 2000 metri; 
        apnea dinamica. 
    Il prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono anche contenute  le  modalita'  di  svolgimento
degli esercizi nonche' quelle  di  valutazione  dell'idoneita'  e  di
assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in  caso  di
precedente infortunio o di infortunio durante  l'effettuazione  degli
esercizi. 
    4. Per essere giudicato idoneo alle prove di  efficienza  fisica,
il concorrente dovra' essere  risultato  idoneo  in  tutte  le  prove
obbligatorie.  In  caso  contrario  sara'  emesso  un   giudizio   di
inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi,  che  saranno
comunicati per iscritto ai concorrenti a cura  della  commissione  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera d), sono definitivi e inappellabili.
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal  concorso  senza
ulteriori comunicazioni. 
    5. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica,  la  predetta
commissione redigera' il relativo verbale.

Art. 13 Prove orali

				Art. 13 
 
                             Prove orali 
 
    1. I concorrenti  risultati  idonei  nelle  prove  di  efficienza
fisica saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno  luogo
presso l'Accademia navale, viale Italia n.  72  (indicativamente  nel
periodo maggio 2019). Il calendario  di  convocazione  a  tali  prove
sara' reso noto almeno venti giorni  prima  dell'effettuazione  delle
prove orali, con avviso inserito  nell'area  pubblica  della  sezione
comunicazioni   del    portale    concorsi,    nonche'    nel    sito
www.difesa.it area  siti  di  interesse,  link  concorsi   e   scuole
militari. La predetta comunicazione avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno  stabilito  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    3. Le modalita' di svolgimento e i programmi  delle  prove  orali
sono riportati nei citati allegati B, C, D, ed E. 
    4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione
non inferiore a 18/30, utile per la formazione delle  graduatorie  di
merito di cui  al  successivo  art.  14.  Il  punteggio  della  prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. 
    5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo abbiano  chiesto
nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno  la
prova orale facoltativa di una lingua straniera scelta tra  francese,
inglese, spagnola e tedesca, con le modalita' riportate nel paragrafo
3 dei citati allegati B, C, D, ed E. 
    6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale  facoltativa  di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione
al voto conseguito, cosi' determinato: 
      a) fino a 20/30: punti 0; 
      b) 21/30: punti 0,20; 
      c) 22/30: punti 0,40; 
      d) 23/30: punti 0,60; 
      e) 24/30: punti 0,80; 
      f) 25/30: punti 1,00; 
      g) 26/30: punti 1,20; 
      h) 27/30: punti 1,40; 
      i) 28/30: punti 1,60; 
      j) 29/30: punti 1,80; 
      k) 30/30: punti 2,00.

Art. 14 Graduatorie di merito

				Art. 14 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte  per  ciascuno
dei concorsi di cui  all'art.  1,  comma  1,  saranno  formate  dalle
commissioni esaminatrici di ciascun  concorso  secondo  l'ordine  del
punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando: 
      a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d) l'eventuale  punteggio  aggiuntivo  conseguito  nella  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) l'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di
efficienza fisica facoltative di  cui  all'allegato  M  del  presente
decreto. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra'  conto
della riserva di posti per gli ufficiali ausiliari  di  cui  all'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  I  posti
riservati, qualora non ricoperti per carenza di  riservatari  idonei,
saranno  devoluti  a  favore  di  altri  concorrenti  idonei  secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  2,  nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a  parita'
di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data
di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,  che  i
concorrenti abbiano dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso. In assenza di titoli  di  preferenza,  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Nel caso di impossibilita' di assegnare i posti a concorso per
carenza di idonei e/o a seguito di rinunce, nonostante la devoluzione
prevista dal precedente art. 1, comma 3,  del  presente  decreto,  la
direzione  generale  si  riserva   la   possibilita'   di   devolvere
ulteriormente i posti non  assegnati  ad  altro  concorso  dei  ruoli
speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle
esigenze della Forza armata. 
    5. Saranno dichiarati vincitori - se non  sono  sopravvenuti  gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando - i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 
    6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro  titolo
informativo, nel sito web www.difesa.it area siti di interesse,  link
concorsi e scuole militari.

Art. 15 Nomina

				Art. 15 
 
                               Nomina 
 
    1. I vincitori dei concorsi saranno  nominati,  in  relazione  al
concorso  a  cui  hanno  partecipato,  Sottotenenti  di  Vascello  in
servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del
genio  della  Marina  -  specialita'  armi   navali   o   specialita'
infrastrutture -, del Corpo sanitario militare marittimo e del  Corpo
delle capitanerie di  porto,  con  l'anzianita'  assoluta  nel  grado
stabilita nel relativo decreto  ministeriale  di  nomina,  che  sara'
immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  2  del  presente
bando. 
    3. I  decreti  ministeriali  di  nomina  saranno  pubblicati  nel
Giornale Ufficiale della Difesa. 
    4. I vincitori - se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente bando - saranno  invitati  ad
assumere servizio in via provvisoria, con  riserva  dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 5. 
    5. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
dal Comando scuole della Marina militare. 
    All'atto della presentazione al  corso,  gli  Ufficiali  dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla  data  di  inizio
del corso medesimo,  che  avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo  al
superamento del corso applicativo. Il  rifiuto  di  sottoscrivere  la
ferma comportera' la revoca della  nomina.  Detti  ufficiali  saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  a   verificare   il
mantenimento dei requisiti previsti per il  reclutamento  e  in  tale
sede, nel caso non vi abbiano  provveduto  in  sede  di  accertamenti
psicofisici,  dovranno  produrre  il  referto  analitico   attestante
l'esito del dosaggio del glucosio  6-fosfato-deidrogenasi  rilasciato
entro trenta giorni dalla data di ammissione ai  corsi  da  strutture
sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario,  al
completamento del profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite
nella direttiva tecnica in materia  di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione  di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della  durata  del  corso  stesso,  di  altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria  di
merito. 
    6. Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  ufficiale  in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato
dichiarato  vincitore  che,  trovandosi  nelle  condizioni   previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    7.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    8. Coloro che non supereranno o non porteranno  a  compimento  il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in  congedo,  se  provenienti  dal  personale  in  servizio   saranno
restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso  il  periodo
di  durata  del  corso   sara'   computato   per   intero   ai   fini
dell'anzianita' di servizio. 
    9. Agli ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 16 Accertamento dei requisiti

				Art. 16 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, la direzione generale  per  il  personale  militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni  pubbliche  e  agli  enti
competenti la conferma  di  quanto  dichiarato  dai  candidati  nelle
domande  di  partecipazione  al  concorso   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.  Il  certificato  del  casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del gia'  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  se  dal  controllo  di  cui  al
precedente comma 1 emergesse la  mancata  veridicita'  del  contenuto
delle   dichiarazioni,   il   dichiarante   decadra'   dai   benefici
eventualmente conseguiti con  il  provvedimento  emanato  sulla  base
delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 17 Esclusioni

				Art. 17 
 
                             Esclusioni 
 
    La direzione generale per  il  personale  militare  procedera'  a
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non  saranno
ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' a dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale  in  servizio  permanente,
qualora il difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina.

Art. 18 Spese di viaggio. Licenza

				Art. 18 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui all'art. 6 del presente  decreto  (compresi
quelli  eventualmente  necessari  per  completare   le   varie   fasi
concorsuali), nonche' per la permanenza presso le  relative  sedi  di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere
computati i giorni di svolgimento delle prove  e  degli  accertamenti
suindicati, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede.  In  particolare,  detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere  concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui
uno, non superiore a dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Se  il
concorrente manchera'  di  sostenere  gli  accertamenti  e  le  prove
d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

				Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti        indirizzi        di        posta         elettronica:
persomil@persomil.difesa.it posta      elettronica       certificata:
persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti  e-mail:  rpd@rpd.difesa.i
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza di Monte Citorio n. 121  -
00186 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 ottobre 2018  
 
                                         Il direttore generale: Ricca 
Il comandante generale: Pettorino

Allegato 1

  1. 	Allegato A 
    (art. 4, comma 11 del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

  1. 	Allegato B 
    (artt. 8 e 13 del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

  1. 	Allegato C 
    (artt. 8 e 13 del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

  1. 	Allegato D 
    (artt. 8 e 13 del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

  1. 	Allegato E 
    (artt. 8 e 13 del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

  1. 	Allegato F 
    (art. 9 del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

  1. 	Allegato G 
    (art. 10, comma 2, lettera d) del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 8

  1. 	Allegato H 
    (art. 10, comma 4, punto j), del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 9

  1. 	Allegato I 
    (art. 10, comma 4, del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 10

  1. 	Allegato L 
    (art. 10, comma 7, del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 11

  1. 	Allegato M 
    (art. 12, comma 3 del bando)


    Parte di provvedimento in formato grafico

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