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- Atto numero 19E13753 del 12-11-2019
MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 10° corso triennale 2020-2023 di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri in possesso dell'attestato di bilinguismo. (19E13753)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 12-11-2019
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 10° corso triennale 2020-2023 di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri in possesso dell'attestato di bilinguismo. (19E13753)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
- Data: 12-11-2019
- Scadenza: 12-12-2019
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari" e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di
servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modificazioni e
integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma
2-bis, lettera a), 683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi 1,
3 e 4, 687, 688 e 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e
brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012
e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia";
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante "Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare";
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2";
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante "Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall'art. 688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 che prevede,
per il solo concorso pubblico per l'ammissione al corso biennale (ora
triennale) per allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, la
facolta' di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata
nei diciotto mesi precedenti subordinatamente a una "motivata
determinazione ministeriale";
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo' trovare
applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021";
Vista la lettera n. 121/1-2 IS del 16 settembre 2019 con cui il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi
di programmazione per l'emanazione del bando di concorso per il
reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri, in possesso dell'attestato di bilinguismo
riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni, da ammettere alla frequenza
del 10° corso triennale (2020-2023) per allievi marescialli del ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri;
Vista la nota M_D SSMD REG2019 0159861 del 25 settembre 2019 con
cui lo Stato maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto "nulla
osta" all'emanazione del sopra citato bando di concorso;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquattro allievi
marescialli in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da
ammettere alla frequenza del 10° corso triennale per allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri riservato, ai sensi dell'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574,
ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del
10° corso triennale (2020-2023).
2. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno
devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione
al 10° corso triennale (2020-2023) di seicentoventisei allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, indetto
con decreto dirigenziale n. 528896 del 4 ottobre 2019.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare
formale comunicazione mediante avviso che verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet "www.difesa.it" e
"www.carabinieri.it", definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo
dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonche'
gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche e integrazioni;
2) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica
previste dal successivo art. 9;
3) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il
candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra'
documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura
prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui
modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il candidato che non
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o
equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa
richiesta;
4) non abbiano superato il giorno di compimento del
trentesimo anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai
limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo
ispettori;
5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari
piu' gravi della consegna;
6) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi
corrispondenti;
7) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo biennio;
8) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di
eta' e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la
responsabilita' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia'
prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma
obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato sino al giorno di
compimento del ventottesimo anno. Gli aumenti dei limiti di eta'
previsti per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non
trovano applicazione;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo
dell'Arma dei carabinieri;
5) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento
di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente;
6) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il
candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra'
documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura
prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui
modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il candidato che non
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o
equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa
richiesta;
7) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
8) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
9) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la
dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9.
2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire
anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta
eccezione per l'eta'.
3. L'ammissione al corso e' subordinata al superamento delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 9, nonche' al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate ai successivi
articoli 10 e 11.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al
precedente comma 3, fatta eccezione per l'eta', devono essere
mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso.
5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento e anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del
direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
6. Tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Domanda di partecipazione al concorso
Art. 3
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura
disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei
carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I
concorrenti minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di
identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del
presente articolo.
5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla
procedura. I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
6. La procedura chiedera' al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. I candidati minorenni dovranno consegnare all'atto della
presentazione alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in
allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza,
dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento
dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'.
8. Il candidato, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Per il candidato che e' stato identificato mediante la propria
casella di posta elettronica certificata standard, tutte le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella.
Il candidato che e' stato identificato mediante carta d'identita'
elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale /
elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta
elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta
elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso. Dovra' essere segnalata, altresi',
all'indirizzo e-mail cnsrconcmar@pec.carabinieri.it al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del
recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
f) il possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello
non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado ovvero
livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modifiche e integrazioni;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
h) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente
imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne,
le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la
quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, all'indirizzo e-mail
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso
la Scuola marescialli e brigadieri;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato
collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 , n. 66;
l) di voler sostenere la prova scritta in lingua italiana o
tedesca;
m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nell'allegato B. Il candidato dovra' fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 o dall'art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69. Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i
controlli previsti sui suddetti titoli, che devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
o) la lingua straniera - una sola - tra quelle indicate
nell'allegato C, dove non figura la lingua tedesca, nella quale
intende sostenere la prova facoltativa di lingua;
p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
q) di prestare l'esplicito consenso obbligatorio, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 alla raccolta e
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
9. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal candidato. Detta ricevuta dovra'
essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova del
concorso.
10. La domanda puo' essere annullata e ripresentata in caso di
errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1.
11. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale
documentazione probatoria del possesso dell'attestato di bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, dei
titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli
dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e
dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione
probatoria dovra' essere consegnata, anche sotto forma di
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della
presentazione alla prova scritta di cui all'art. 7. Eventuali
modifiche delle modalita' di consegna dei titoli di merito, di studio
e/o di preferenza saranno comunicati con successivo avviso.
12. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro
presentazione on-line, le domande di partecipazione non potranno
essere modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
13. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare copia
della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al
successivo art. 4.
14. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del
garante per la protezione dei dati personali, manifesta
esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione;
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita' penali circa
eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate
a trarre un indebito beneficio seguira':
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
Art. 4 Istruttoria delle domande dei candidati militari
Art. 4
Istruttoria delle domande
dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno:
segnalare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e
contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera a), n. 1), 2), 5), 6), 7) e 8).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.
Art. 5 Commissioni
Art. 5
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per
il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno
nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli, per le prove orali, per la prova facoltativa
di lingua straniera e la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psico-fisici;
d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto.
La commissione esaminatrice, nel caso in cui la prova scritta
venga effettuata in lingua tedesca ai sensi dell'art. 7, comma 6,
sara' integrata per la traduzione e la correzione della suddetta
prova da un docente di lingua tedesca, membro aggiunto.
Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sara' sostituito da un docente della
lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale
qualificato conoscitore della lingua.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel
ruolo svolge anche funzioni da segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di "perito selettore
attitudinale", membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Se il numero
dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse
particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni.
Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico
di ulteriori ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali
dell'Arma dei carabinieri.
Art. 6 Svolgimento del concorso
Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
a) prova scritta;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneita'
psico-fisica;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale;
f) prova facoltativa di lingua straniera.
2. L'Amministrazione della Difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7 Prova scritta
Art. 7
Prova scritta
1. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione e
sono in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso, dovranno sostenere una prova scritta i cui contenuti e
modalita' sono indicati nell'allegato D del presente decreto.
2. Detta prova avra' luogo l'8 gennaio 2020, con inizio dalle
9,30. La sede e le modalita' di svolgimento della stessa saranno rese
note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, con avviso consultabile, a partire dal 20 dicembre 2019,
nei siti internet www.carabinieri.it e www.difesa.it nonche' presso
il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono
0680982935 e presso il Ministero della difesa, Direzione generale per
il personale militare, ufficio relazioni con il pubblico, viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012.
3. I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova scritta,
senza attendere alcuna convocazione, nella sede e nel giorno
previsti, dalle 8,30 alle 9,00, portando al seguito un documento
d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita' e una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,00, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della struttura ove verra'
effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari,
telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e
pubblicazioni varie.
Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente la
consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice.
4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste
riconvocazioni.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487.
6. I candidati che ne hanno fatto espressa richiesta all'atto
delle presentazione della domanda, potranno effettuare detta prova in
lingua tedesca, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 33,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574.
7. La prova scritta si intendera' superata se il candidato avra'
conseguito un punteggio di almeno 18/30.
Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di
cui all'art. 15. I candidati che non supereranno la prova non saranno
ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
8. L'esito della prova scritta, il calendario, la sede e le
modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova
di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici, attitudinali e
la prova orale di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12, saranno
resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati, indicativamente a partire dal 13 gennaio 2020, nel
sito web www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
9. I candidati all'atto della presentazione alla prova scritta
devono consegnare la documentazione relativa ai titoli dichiarati in
domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui
all'allegato B. La mancata presentazione dei suddetti documenti
comportera' la non attribuzione dei punteggi incrementali da parte
della commissione esaminatrice.
Art. 8 Documenti da produrre
Art. 8
Documenti da produrre
1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti
psico-fisici, all'atto della presentazione dovranno produrre i
seguenti documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in
data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo
diverse indicazioni:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una
fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di
rilascio non antecedente al 2 gennaio 2020 ovvero dovra' essere
valido fino al 1° gennaio 2021. La mancata presentazione del suddetto
certificato non consentira' di sostenere le prove di efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
b) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli
accertamenti psico-fisici;
c) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato E,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data
non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;
f) per i candidati di sesso femminile dovranno altresi'
produrre referto:
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione e' da calcolare nel computo dei cinque
giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 10,
comma 10;
di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti psico-fisici (finalizzata alla verifica della
morfologia di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di
utero e ovaie);
g) per i militari in servizio dell'Arma dei carabinieri,
specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto
rilasciato dalle infermerie competenti;
h) per i candidati ancora minorenni, all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui
all'allegato F al bando, sottoscritta da chi esercita la
responsabilita' genitoriale.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario
nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
Art. 9 Prove di efficienza fisica
Art. 9
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo
indicativamente a partire dal 10 febbraio 2020, saranno svolte
secondo le modalita' e i criteri indicati nell'allegato G, che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' osservando
le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. La sede e le
modalita' di svolgimento delle stesse saranno rese note, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati a partire dal
13 gennaio 2020, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it
2. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso
il Centro dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento
volontario, in carta semplice, conforme all'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva responsabilita' o, in mancanza, dal tutore. La mancata
presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del
candidato minorenne.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le
ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (inviata
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al
seguito).
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal
concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed
eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un giudizio di
idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato
allegato G, fino ad un massimo di 3,5 punti, utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso
il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la
verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le
modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale
del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le
modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici, sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non
siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti
psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma
1, lettere c), d), e) e, per le sole candidate, del referto di
ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di
tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, da segnalare con le
modalita' di cui al precedente art. 9, comma 3. Le candidate che,
all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti
psico-fisici, non presentano il referto di ecografia pelvica e non
hanno richiesto la riconvocazione, saranno escluse dal concorso.
La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per le sole candidate,
del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla
richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di
esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con
la conseguente esclusione dal concorso.
3. La commissione, disporra' per tutti i candidati una visita
medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la
dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per
i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione,
conforme al modello riportato nell'allegato H, dovra' essere
sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale e portata
al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti
psico-fisici. In caso di positivita', sara' effettuato sul medesimo
campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di
massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si
rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche,
indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato F, che fa
parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato
allegato F sottoscritta dai genitori o da chi esercita la
responsabilita' genitoriale. La mancata esibizione di detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni
agli esami radiologici. Potra' essere richiesta documentazione
sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del
concorrente degni di nota ai fini della valutazione dell'idoneita'
psico-fisica.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal
punto 2 delle Avvertenze della direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4
giugno 2014;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica per
delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1;
costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato
respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (G6PD non definito);
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore
(LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi
di refrazione); campo visivo e motilita' oculare normali, senso
cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella
direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita'
militare citata in premessa. Il suddetto requisito non sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che
partecipa ai concorsi delle Forze armate.
6. La commissione, comunichera' per iscritto al candidato l'esito
della visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario per coloro
i quali e' previsto;
b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati "inidonei" i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermita' che siano contemplate nel
decreto ministeriale 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o
che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a
quello di cui al comma 4, lettera b);
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e
disartria);
3) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
5) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri.
8. Saranno, altresi', giudicati inidonei i candidati, ad
esclusione dei militari, che presentino tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati
giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori
prove concorsuali.
10. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente art. 8, comma 1, la commissione non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del
punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con decreto
ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovano in
dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte
alle prove di efficienza fisica, alle visite specialistiche e agli
accertamenti di cui al precedente comma 3, in una data compatibile
con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al
successivo art. 15. Dette candidate, per esigenze organizzative,
potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori prove
concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato, sara'
esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
11. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di
merito di cui al successivo art. 15. I medesimi, per esigenze
organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova
visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato agli interessati.
12. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare
idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il
pranzo) a carico dell'Amministrazione.
Art. 11 Accertamenti attitudinali
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' al
termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10,
saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a
partire dal 13 febbraio 2020.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 3.
3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d),
sono articolati su due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance e la loro
successiva valutazione, espressa in una "relazione psicologica";
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale, i cui esiti vengono riportati in una
"scheda di valutazione attitudinale";
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri
diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la
documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio
condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in
merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di maresciallo
dell'Arma dei carabinieri e all'assunzione delle discendenti
responsabilita', nonche' una favorevole predisposizione allo
specifico contesto militare e, in una prospettiva piu' immediata,
alla capacita' di esprimere un armonico inserimento e un'opportuna
adattabilita' al particolare contesto addestrativo della Scuola
marescialli.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati.
4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
"idoneit "o "inidoneit" . Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di
svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare
l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli
stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel
pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico
dell'Amministrazione.
Art. 12 Prova orale
Art. 12
Prova orale
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati
con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 8. La prova avra'
luogo indicativamente a partire dal 17 marzo 2020 e vertera' sulle
materie di cui al programma riportato nel citato allegato D del
presente decreto. La sede, il calendario di convocazioni e le
modalita' di svolgimento della prova orale saranno resi disponibili,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a
partire dal 18 febbraio 2020, nel sito web www.carabinieri.it e
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto,
ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
telefono 0680982935.
2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 3.
3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara' utile per la
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.
Art. 13 Prova facoltativa di lingua straniera
Art. 13
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati
che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al
concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova
orale di cui al precedente art. 12, consistera' in una prova scritta
ed orale in non piu' di una lingua scelta tra quelle indicate
nell'allegato C. La prova si svolgera', salvo diverse comunicazioni,
a partire dal 18 marzo 2020, con le modalita' di cui all'allegato D,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La sede, le modalita' di svolgimento della prova scritta di
lingua straniera e il calendario di convocazione per quella orale
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i candidati, a partire dal 18 febbraio 2020, nei siti web
www.carabinieri.it e www.difesa.it nonche' presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935 e
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare, ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, telefono 06517051012. Non saranno ammesse nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.
Art. 14 Spese di viaggio. Licenza
Art. 14
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonche' quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento,
sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e
degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il
candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 15 Graduatoria di merito
Art. 15
Graduatoria di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di
merito.
2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei punteggi
conseguiti nella prova scritta e in quella orale gli incrementi
attribuiti per le prove di efficienza fisica, per la prova
facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei titoli di
merito secondo i criteri riportati nell'allegato B.
3. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno
idonei alla prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver
corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo
da definire, per sottrazione, l'elenco dei candidati idonei.
L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
e dichiarati nella domanda stessa.
5. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 688, comma 5 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra' conto
dell'eventuale possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli
di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al
valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei
carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor
aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del
dovere. In caso di ulteriore parita' si terra' conto dei titoli di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; in subordine,
sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art.
3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato
dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve
fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione
di esperire con immediatezza i previsti controlli.
7. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione
esaminatrice sara' approvata con decreto del direttore generale per
il personale militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale
Ufficiale della Difesa e nei siti web www.carabinieri.it e
www.difesa.it Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati.
8. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla
frequenza del 10° corso triennale allievi marescialli, secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto dei criteri previsti dal
precedente art. 1, comma 2.
Art. 16 Accertamento dei requisiti
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 15, commi 2 e 4 del
presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati
vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emergera' la falsita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove e agli
accertamenti. L'Amministrazione puo' escludere in ogni momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.
Art. 17 Ammissione al corso
Art. 17
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se
provenienti:
a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a
carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari
nell'Arma dei carabinieri;
c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la
commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma;
d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con
il grado di carabiniere previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell'Arma dei carabinieri in congedo, dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo
quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa.
2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumera' la
qualita' di allievo.
3. I frequentatori del 10° corso triennale allievi marescialli:
saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso
di laurea in "scienze giuridiche della sicurezza", classe L-14,
previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri;
non potranno far valere gli eventuali esami universitari
sostenuti prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento
della laurea prevista al termine del ciclo formativo.
Art. 18 Presentazione al corso
Art. 18
Presentazione al corso
1. Il 10° corso triennale allievi marescialli, della durata di
tre anni accademici, avra' inizio indicativamente nel mese di ottobre
2020 presso la Scuola marescialli e brigadieri dell'Arma dei
carabinieri di Firenze e si svolgera' secondo le norme contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di
controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente
art. 10, siano ancora in possesso della prescritta idoneita'
psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare nell'Arma dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneita' o temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati
inidonei saranno sostituiti nell'ordine della graduatoria di cui
all'art. 15, con altri candidati idonei.
3. All'atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare:
il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In caso
di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto
referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella;
ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto
analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale enzimatica. I candidati
riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
nell'allegato I;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno
esibire il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del
corso (scheda o libretto sanitario).
4. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresi',
consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la
data di presentazione (la data di presentazione e' da calcolare nel
computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In
caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al
precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e
l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile.
5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le
modalita' che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sara' pubblicato a
partire dalla prima decade del mese di settembre 2020 nel sito web
www.carabinieri.it nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, Piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero 0680982935.
6. All'atto della presentazione coloro che non sono militari in
servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno compilare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
possesso/mantenimento dei requisiti previsti.
7. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare, a richiesta del Comando della citata Scuola
marescialli e brigadieri, i vincitori dovranno sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado e di non essere iscritto presso alcuna universita'.
8. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
citata Scuola marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola
entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in
ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti previste.
Gli aspiranti, per comprovati gravi motivi - da rendere noti in
anticipo per il tramite del competente Comando dell'Arma territoriale
o di appartenenza, per i militari in servizio nell'Arma - potranno
essere autorizzati a differire la presentazione fino al decimo giorno
dalla data fissata.
9. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
Art. 19 Nomina a maresciallo
Art. 19
Nomina a maresciallo
1. Gli allievi giudicati idonei al termine del secondo anno
accademico saranno nominati marescialli.
2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro che,
giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle
seguenti condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
delitto non colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a sessanta giorni.
3. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati
presso reparti/enti/uffici situati nella Provincia di Bolzano o
aventi competenza regionali.
Art. 20 Trattamento dei dati personali
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 21 Accesso atti amministrativi
Art. 21
Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al seguente indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
esclusivamente secondo il modello in allegato L.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 30 ottobre 2019
Il direttore generale: Ricca
Allegato 1
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato B
Valutazione dei titoli
(Art. 15, comma 2 del bando)
Criteri per l'attribuzione dei punteggi
in relazione ai titoli di merito posseduti
a) Diplomi di laurea:
i diplomi di laurea cui e' attribuito punteggio ai sensi
dell'art. 16, comma 2 del bando sono individuati in relazione alle
classi riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 22
ottobre 2004 e successive modifiche:
punti 1,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso
nelle classi di:
LM-3 Architettura del paesaggio;
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura;
LM-6 Biologia;
LM-8 Biotecnologie industriali;
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali;
LM-13 Farmacia e farmacia industriale;
LM-14 Filologia moderna;
LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichita';
LM-17 Fisica;
LM-18 Informatica;
LM-22 Ingegneria chimica;
LM-23 Ingegneria civile;
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni;
LM-28 Ingegneria elettrica;
LM-29 Ingegneria elettronica;
LM-32 Ingegneria informatica;
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali;
LM-54 Scienze chimiche;
LM-66 Sicurezza informatica;
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale;
LM-82 Scienze statistiche;
LM/SNT1 Scienze infermieristiche;
LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione;
punti 0,75 per diploma di laurea (L) compreso nelle classi
di:
L-1 Beni culturali;
L-2 Biotecnologie;
L-8 Ingegneria dell'informazione;
L-9 Ingegneria industriale;
L-10 Lettere;
L-13 Scienze biologiche;
L/SNT/3 Tecnico di laboratorio biomedico;
L-17 Scienze dell'architettura;
L-27 Scienze e tecnologie chimiche;
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;
L-30 Scienze e tecnologie fisiche;
L-31 Scienze e tecnologie informatiche;
L-41 Statistica;
L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche;
L/SNT4 Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro;
b) altri diplomi di laurea magistrale o titolo equipollente:
punti 0,25;
c) altri diplomi di laurea o titolo equipollente: punti 0,15;
d) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
punti 0,50 per diplomi di indirizzo:
C1 meccanica, meccatronica ed energia;
C3 elettronica ed elettrotecnica;
C4 informatica e telecomunicazioni;
C6 chimica, materiali e biotecnologie.
Per i suindicati titoli di studio sara' attribuito solo il
punteggio previsto per il piu' elevato tra quelli posseduti, fino ai
rispettivi massimi.
e) conoscenza di una lingua straniera di cui all'allegato C
certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validita':
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00
cosi' ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
cosi' ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
I candidati:
che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno
attribuito il punteggio correlato senza essere sottoposti alla prova
facoltativa di cui all'art. 13, ancorche' ne abbiano fatto richiesta;
conoscitori certificati di piu' lingue avranno attribuito solo
il punteggio piu' elevato risultante per una di esse;
f) conoscenza di una lingua straniera di cui all'allegato C
secondo il livello di conoscenza correlato al "Common European frame
work of Reference for languages - CEFR", attestata dagli "Enti
certificatori" riconosciuti dal Ministero dell'istruzione:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00
cosi' ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi'
ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I candidati:
che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno
attribuito il punteggio correlato senza essere sottoposti alla prova
facoltativa di cui all'art. 13, ancorche' ne abbiano fatto richiesta;
conoscitori certificati di piu' lingue avranno attribuito solo
il punteggio piu' elevato risultante per una di esse;
g) possesso delle seguenti certificazioni informatiche:
certificazione CIFI (Certified Information Forensics
Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP
(Systems Security Certified Practitioner): 1,00 punti;
certificazione EUCIP (European Certification of Informatics
Professionals): 0,50 punti;
altre certificazioni informatiche riconosciute a livello
europeo ed internazionale, rilasciate negli ultimi tre anni
antecedenti la data di scadenza di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso: 0,20 punti;
h) brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il
piu' elevato tra quelli posseduti:
brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare
di equitazione: punti 0,75;
qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare
scelto: punti 0,50;
qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti
0,25;
i) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci
alpino, in corso di validita': punti 0,75;
j) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione italiana
sport equestri (FISE), con punteggio attribuito solo per la piu'
elevata tra quelle possedute:
autorizzazione di 2° grado (G2): punti 0,75;
autorizzazione di 1° grado (G1): punti 0,50;
brevetto: punti 0,25;
k) servizio prestato nell'Arma dei carabinieri, in altra Forza
armata o di polizia: fino ad un massimo di 0,50 punti.
Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 il punteggio massimo conseguibile nella
valutazione dei titoli non potra' essere superiore a 10,00.
Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L) che di
quello di laurea magistrale (LM) sara' attribuito il punteggio
esclusivamente al titolo piu' elevato.
Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua straniera,
sia in possesso sia della certificazione "STANAG NATO" che di quella
"Common European frame work of Reference for languages - CEFR" verra'
attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al livello di
certificazione piu' elevato.
Al candidato militare in possesso, per una medesima specialita'
(sci o equitazione), sia dei brevetti civili che di quelli militari
sara' valutato un solo titolo (quello con il punteggio piu' elevato).
Allegato 3
Allegato C
Elenco delle lingue straniere
1. Inglese.
2. Albanese.
3. Amarico.
4. Arabo.
5. Bulgaro.
6. Ceco.
7. Cinese.
8. Croato.
9. Coreano.
10. Dari.
11. Ebraico.
12. Farsi.
13. Francese.
14. Giapponese.
15. Greco.
16. Hindi.
17. Macedone.
18. Norvegese.
19. Olandese.
20. Polacco.
21. Portoghese.
22. Mandarino.
23. Rumeno.
24. Russo.
25. Serbo.
26. Sloveno.
27. Somalo.
28. Spagnolo.
29. Swahili.
30. Svedese.
31. Tigrino.
32. Turco.
33. Ungherese.
34. Urdu-hindi.
Allegato 4
Allegato D
Programma delle prove di concorso
1. Prova scritta.
La prova della durata di cinque ore:
a) consistera' in un elaborato in lingua italiana o tedesca,
per i candidati che abbiano chiesto nella domanda di partecipazione
di svolgere la prova in quest'ultima lingua;
b) sara' svolta, tenendo conto dei programmi previsti per il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
su argomenti estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione
esaminatrice.
La prova dovra' essere redatta su appositi fogli di carta
distribuiti prima della prova, recanti il timbro del Centro nazionale
di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri e vistati da un
membro della commissione. Gli elaborati presentati su carta non
timbrata e non contrassegnata non saranno ritenuti validi. Non
saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rilevera'
sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che potrebbero
portare all'identificazione del candidato. Verranno altresi' esclusi
tutti i candidati che porranno in essere comportamenti idonei a
rendere identificabile il proprio elaborato.
2. Prova orale.
La prova, della durata massima di trenta minuti, consistera' in
una interrogazione su argomenti tratti da tre tesi estratte a sorte,
una per ciascuna delle seguenti materie:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Prova facoltativa di lingua straniera.
a) Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa
di lingua straniera, solo se diversa da quella certificata STANAG
NATO e CEFR, verra' sottoposto ad un'iniziale prova scritta la cui
durata e' fissata in non meno di quaranta minuti, consistera' nella
somministrazione di trenta quesiti a risposta multipla. Al termine
della prova sara' assegnata ad ogni candidato una votazione espressa
in trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta
e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata.
I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione
minima di 18/30 sosteranno una successiva prova orale della durata
non inferiore a 15 minuti, che si intendera' superata con il
conseguimento di una votazione minima di 18/30.
b) Ai candidati che supereranno entrambe le prove sara' assegnata
una votazione finale in trentesimi pari alla media delle votazioni
conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione
corrispondera' il seguente punteggio incrementale, utile per la
formazione della graduatoria di cui all'articolo 15:
per le lingue araba ed inglese:
1) da 29,00/30 a 30/30: 2,00;
2) da 27,00/30 a 28,00/30: 1,50;
3) da 24,00/30 a 26,00/30: 1,00;
4) da 21,00/30 a 23,00/30: 0,50;
5) da 18,00/30 a 20,00/30: 0,25;
per le restanti lingue di cui all'allegato C:
1) da 29,00/30 a 30,00/30: 1,00;
2) da 27,00/30 a 28,00/30: 0,75;
3) da 24,00/30 a 26,00/30: 0,50;
4) da 18,00/30 a 23,00/30: 0,25.
Allegato 5
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Allegato G
Prove di efficienza fisica
Parte di provvedimento in formato grafico
Disposizioni per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica
Per esigenze organizzative, la commissione potra' far svolgere ai
concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da
quella riportata nelle tabelle.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori determinera' un giudizio di inidoneita' e il candidato
non sara' ammesso alle successive prove del concorso. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non incidera' sull'idoneita'
conseguita al termine degli esercizi obbligatori.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori - ed
eventualmente di quelli facoltativi - dara' luogo all'attribuzione di
punteggi incrementali secondo le modalita' indicate a fianco di
ciascun esercizio.
Il candidato che, prima dell'inizio delle prove, lamenta postumi
di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si
infortuna durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovra' farlo
immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il
personale medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni.
Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti e' facolta'
del candidato esibire alla commissione idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sara' fatto riferimento:
al provvedimento del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 9,
comma 1;
a quanto sara' determinato dalla commissione di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle prove con apposito
verbale.
Allegato 8
Allegato H
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 9
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 10
Allegato L
Parte di provvedimento in formato grafico