MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2020. (20E01680)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31-01-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2020. (20E01680)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • Data: 31-01-2020
  • Scadenza: 16-07-2020

Art. 1 Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2020

IL DIRETTORE GENERALE 
        dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  "Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n.  137,  "Regolamento   recante   la   riforma   degli   ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121, "Regolamento di organizzazione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali" e il decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014,  di  attuazione
del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Visti l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante "Disposizioni per la razionalizzazione e  la  semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.  183",  che  prevede
l'istituzione, ai sensi  dell'art.  8,  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, di  una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del
lavoro; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 23 febbraio 2016, recante:  "Disposizioni  per  l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il  funzionamento  dell'Agenzia
Unica per le ispezioni del lavoro"; 
    Visto altresi' il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
maggio 2016, n. 109, "Regolamento recante approvazione dello  Statuto
dell'Ispettorato nazionale del lavoro"; 
    Acquisito  il  concerto  con  i  Ministeri  della   giustizia   e
dell'universita' e della ricerca in sede di  Conferenza  dei  servizi
indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990, per il giorno 18 dicembre 2019, per l'approvazione del presente
decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma,  della  legge
n. 12 del 1979, le modalita' e i programmi degli esami di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  consulente  del
lavoro, per l'anno 2020; 
    Tenuto conto, altresi', che alla Conferenza dei  servizi  del  18
dicembre 2019 ha partecipato anche il rappresentante dell'Ispettorato
Nazionale  del  Lavoro   al   fine   di   garantire   la   necessaria
collaborazione degli ispettorati territoriali individuati  come  sede
d'esame per il regolare funzionamento delle commissioni, nonche'  gli
adempimenti conseguenti allo svolgimento delle prove, in ottemperanza
a quanto previsto nella convenzione del 25  novembre  2019  stipulata
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato
Nazionale del Lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2020 
 
    1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio  1979,  n.  12  e'
indetta, per l'anno 2020,  la  sessione  degli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  consulente  del
lavoro.  Le  prove  d'esame  avranno  luogo  presso  gli  Ispettorati
interregionali del lavoro di MILANO VENEZIA, ROMA  e  NAPOLI,  presso
gli  Ispettorati  territoriali  di  ANCONA,  AOSTA,  BARI,   BOLOGNA,
CAGLIARI, CAMPOBASSO, FIRENZE, GENOVA,  L'AQUILA,  PERUGIA,  POTENZA,
REGGIO CALABRIA, TORINO e TRIESTE nonche' presso la Regione Sicilia -
Dipartimento Regionale del Lavoro,  dell'Impiego,  dell'Orientamento,
dei Servizi e delle Attivita' Formative - e le Province  Autonome  di
BOLZANO - Ufficio tutela sociale del lavoro e di  TRENTO  -  Servizio
lavoro. 
    2. Al fine di assicurare lo svolgimento  delle  prove  d'esame  a
livello territoriale, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione del  25  novembre
2019 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
degli  uffici  dell'Ispettorato  Nazionale  del  Lavoro,   ove   sono
costituite le commissioni esaminatrici. 
    3. I dirigenti degli uffici di cui al  comma  1  provvedono,  con
successivi decreti, alla costituzione delle commissioni  esaminatrici
per l'anno 2020 e assicurano, altresi',  le  procedure  necessarie  a
garantire  lo  svolgimento  degli  esami  secondo   quanto   previsto
dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 2 Contenuti e modalita' di svolgimento delle prove d'esame

				Art. 2 
 
      Contenuti e modalita' di svolgimento delle prove d'esame 
 
    1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione  di
consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e  si  compone  di
due prove scritte e di una prova orale. 
    2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di  un  tema
sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione  sociale  e
in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario,  scelti
dalla commissione esaminatrice. 
    3. La prova orale  verte  sulle  seguenti  materie  e  gruppi  di
materie: 
      1) diritto del lavoro; 
      2) legislazione sociale; 
      3)  diritto  tributario  ed   elementi   di   ragioneria,   con
particolare riguardo alla rilevazione del costo  del  lavoro  e  alla
formazione del bilancio; 
      4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 
      5) ordinamento professionale e deontologia. 
    4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due  prove  scritte  sono
assegnate al candidato sette ore,  dal  momento  della  dettatura.  I
candidati possono consultare  i  testi  di  legge  non  commentati  e
autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.

Art. 3 Le prove scritte avranno inizio alle ore 8:30 antimeridiane presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni: [...]

				Art. 3 
 
    1. Le prove scritte avranno inizio alle  ore  8:30  antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui  all'art.  1,
nei seguenti giorni: 
      3 settembre  2020:  prova  scritta  in  diritto  del  lavoro  e
legislazione sociale; 
      4 settembre 2020: prova teorico-pratica in diritto tributario. 
    2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, sezione  "Avvisi  e  bandi"
fino alla data di inizio degli stessi. 
    3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.

Art. 4 Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione

				Art. 4 
 
         Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione 
 
    1. La domanda di ammissione  all'esame  di  Stato  dovra'  essere
presentata esclusivamente in modalita'  telematica.  A  tal  fine,  a
decorrere dal 3 febbraio  2020,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche   sociali   rendera'   disponibile   sul   sito    internet
istituzionale  www.lavoro.gov.it  la  procedura  per  presentare   la
domanda telematica secondo il modello allegato al presente decreto. 
    2. L'accesso alla procedura avverra'  esclusivamente  tramite  le
credenziali SPID, che garantiranno anche la firma del candidato sulla
domanda. 
    3. La domanda dovra' essere integralmente compilata ed inviata, a
pena  di  inammissibilita',  entro  il  16  luglio  2020,   inserendo
nell'apposito campo il seriale contenuto nella  marca  da  bollo  del
valore di euro 16,00 (sedici/00). 
    4. In caso di errata o inesatta compilazione  della  domanda,  e'
consentito al candidato di  procedere  alla  rettifica  della  stessa
entro il termine di 30 giorni dalla data di invio. Entro il  medesimo
termine il candidato puo'  effettuare  l'annullamento  della  domanda
inviata. 
    5. I candidati possono sostenere l'esame di Stato  esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza  anagrafica,  a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 
    6. Nella domanda di ammissione il  candidato,  sotto  la  propria
responsabilita', dovra' dichiarare: 
    6.1. 
      a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 
      b) residenza anagrafica; 
      c) recapito presso il quale desidera ricevere le  comunicazioni
relative  al  concorso,  con  l'esatta  indicazione  del  codice   di
avviamento postale, nonche'  il  recapito  telefonico  e  l'eventuale
indirizzo di Posta Elettronica Certificata  -  PEC.  A  tal  fine  il
candidato è tenuto a  comunicare  tempestivamente  con  la  medesima
modalita' telematica ogni variazione della  residenza,  del  recapito
telefonico o dell'indirizzo. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i casi di
inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato
o di mancata o tardiva comunicazione del  cambiamento  dell'indirizzo
indicato nella domanda; 
      d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero  familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di  uno
Stato membro che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno  permanente,  ovvero  cittadini  stranieri,  ivi
compresi quelli beneficiari di  protezione  internazionale  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n.  251
del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo. 
    6.2. 
    Di essere in possesso  di  uno  dei  seguenti  titoli  di  studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge  n.  12
del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540  del  23  ottobre
2012 rilasciato a tal fine dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca - Consiglio Universitario Nazionale (CUN): 
      A. diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze
economiche e  commerciali  o  in  scienze  politiche  ovvero  diploma
universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; 
      B.  laurea  triennale  o  laurea  magistrale  (LM)  tra  quelle
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del  CUN  n.  1540
del 23 ottobre 2012: 
        Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; 
        Classe     L-16:     scienze      dell'amministrazione      e
dell'organizzazione; 
        Classe  L-18:  scienze   dell'economia   e   della   gestione
aziendale; 
        Classe L-33: scienze economiche; 
        Classe   L-36:   scienze   politiche   e   delle    relazioni
internazionali. 
      Laurea magistrale appartenente a: 
        Classe LM-56: scienze dell'economia; 
        Classe LM-62: scienze della politica; 
        Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; 
        Classe LM-77: scienze economico-aziendali; 
        Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza. 
      C. I titoli di studio equiparati di cui ai decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli
di studio  equiparati  ai  sensi  del  decreto  interministeriale  11
novembre 2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento  equipollenti
a quelli di cui alla lettera A. 
      D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che
abbiano gia' ottenuto il  riconoscimento  di  idoneita'  del  proprio
titolo di studio  da  parte  Consiglio  Universitario  Nazionale  cui
abbiano  fatto  specifica  richiesta  o  che,  avendo   ottenuto   il
certificato di compiuta pratica o essendo iscritti  al  registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio  2013,  data
di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere
del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno  il  relativo  parere
ove necessario, nonche' coloro che abbiano  conseguito  i  titoli  di
studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea,  classe  14,
in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano  ottenuto  il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta  data  del  22
gennaio 2013. 
      E. I candidati che siano in possesso di  un  titolo  di  studio
conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  dovranno   produrre
attestato di idoneita' ottenuto  in  Italia  da  parte  degli  organi
competenti, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
189 del 2009 per l'accesso al tirocinio. 
    6.3. 
      Di essere  in  possesso  o  di  aver  richiesto  al  competente
consiglio provinciale dei consulenti del  lavoro  il  certificato  di
compimento della pratica professionale. 
    7. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data  una
indicazione diversa alla lett. D) del precedente  punto  4.2,  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito  per  la
presentazione della domanda di ammissione agli esami. 
    8. Alla domanda deve essere allegata, a pena  di  non  ammissione
all'esame, copia della ricevuta attestante il pagamento  della  tassa
di euro 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4  della  legge  8  dicembre
1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le  modalita'  di  cui  al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T); 
    9.  Il  candidato  dovra',  altresi',  dichiarare  di  essere   a
conoscenza della responsabilita'  penale  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a  verita',  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e dell'art. 489 c.p.. 
    10.  I  candidati  sono  ammessi  agli  esami  con   riserva   di
accertamento  dei  requisiti  dichiarati  da   parte   degli   Uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445.

Art. 5 Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame

				Art. 5 
 
            Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame 
 
    1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari  in  relazione  alla  specifica
disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5  febbraio  1992,  n.
104.  Tale  esigenza  deve  essere  rappresentata  nella  domanda  di
ammissione, utilizzando a tal fine il campo "Altre informazioni", con
l'indicazione del tipo di supporto richiesto. 
    2. Alla candidata che necessiti di un periodo  per  allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo  svolgimento  delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovra'  essere
tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.

Art. 6 Valutazione dei candidati

				Art. 6 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
    1. Ai fini della valutazione  del  candidato  ciascun  componente
della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per
ogni prova scritta e per la prova orale. 
    2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la  prova  orale
si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il
numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 
    4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno  conseguito  almeno
sei decimi nella prova orale.

Art. 7 Disposizioni finali

				Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme  di  esecuzione  del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato" e successive modificazioni, nonche'  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  "Regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modificazioni. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' sul  sito  internet  istituzionale
del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  all'indirizzo:
www.lavoro.gov.it. 
      Roma, 30 gennaio 2020  
 
                                   Il direttore generale: de Camillis

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