MINISTERO DELLA DIFESA Concorsi, per esami, per l'ammissione di dieci allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 128° corso di pilotaggio aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 13° corso AUFP - Anno 2021. (21E12619)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 12-11-2021

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorsi, per esami, per l'ammissione di dieci allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 128° corso di pilotaggio aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 13° corso AUFP - Anno 2021. (21E12619)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 12-11-2021
  • Scadenza: 12-12-2021

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le  funzioni  dei  dirigenti  di  Uffici  Dirigenziali  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il  decreto  ministeriale  16  settembre  2003  concernente
"Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da  adottare  per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'" e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della Difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il Testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in particolare i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e  di  Polizia  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei  al  servizio  militare  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate ,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e successive modifiche e integrazioni,
emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  "modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la  verifica  dei  parametri  fisici"  e  successive
modifiche e integrazioni, emanata ai sensi del precitato decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
della graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018,  concernente,  tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio,  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove  d'esame  per  il
reclutamento degli Ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Esercito
Italiano,  della  Marina  Militare  e  dell'Aeronautica  militare   e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0020463 del 3 febbraio  2021
dello  Stato  maggiore  della  Difesa,  concernente  i   reclutamenti
autorizzati  per  l'anno   2021   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
"Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19"; 
    Visto il decreto legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2021 0080096 del 17 agosto 2021
con la quale lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare  ha  chiesto
di indire per l'anno 2021 un concorso, per esami, per il reclutamento
di complessive dieci unita' di naviganti di complemento, suddivisi in
cinque unita' di allievi ufficiali piloti  di  complemento  (AUPC)  e
cinque unita' di allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) e
un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di  complessivi
30 (trenta) allievi ufficiali  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale e del ruolo speciale, dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  Reg.ne  Succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  Direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per  l'ammissione
di dieci allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e  di  cinque
allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 128°  corso  di
pilotaggio aereo / navigazione aerea con obbligo  di  ferma  di  anni
dodici e, per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  complessivi
trentaallievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP),  ausiliari  del
ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al  13°
corso AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati: 
      a) per l'ammissione al 128° corso dieci posti allievi ufficiali
piloti di complemento (AUPC); 
      b)  per  l'ammissione  al  128°  corso  cinque  posti   allievi
ufficiali navigatori di complemento (AUNC); 
      c) per l'ammissione al 13° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata: 
        1) quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  normale  del   Corpo   sanitario   aeronautico
(C.S.A.r.n.); 
        2) tre posti  per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  del   genio   aeronautico
(G.A.r.n.); 
        3) dodici posti per allievi ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.); 
        4) quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.); 
        5) sette posti per allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del  genio   aeronautico
(G.A.r.s.), cosi' ripartiti: 
          - tre per la categoria Elettronica; 
          - due per la categoria Infrastrutture e Impianti; 
          - due per la categoria Costruzioni Aeronautiche. 
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai candidati  di  entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo/Corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data  di
approvazione della relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse
necessario soddisfare  esigenze  della  Forza  Armata  connesse  alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali Ausiliari.  Qualora  il  numero
dei posti a concorso  venga  modificato  secondo  le  previsioni  del
presente comma e del successivo comma 4, sara' altresi' modificato il
numero dei posti riservati ai sensi del successivo art. 2. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento  della  spesa  pubblica  ovvero   in   applicazione   di
provvedimenti governativi dovuti all'emergenza sanitaria da COVID-19.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne  dara'
immediata  comunicazione  nel  portale  dei  concorsi   on-line   del
Ministero della difesa, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.difesa.it e
www.aeronautica.difesa.it. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta Amministrazione della Difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nei
siti www.difesa.ite www.aeronautica.difesa.it.

Art. 2 Riserve di posti

				Art. 2 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    1. Dei  dieci  posti  per  l'ammissione  al  128°  corso  allievi
ufficiali piloti di  complemento  e  dei  cinque  posti  per  allievi
ufficiali navigatori di complemento, di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere a) e b), un posto, per ciascuno  dei  due  concorsi  (AUPC  e
AUNC), e' riservato al coniuge  e  ai  figli  superstiti,  ovvero  ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se  unici  superstiti)
del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    2. Dei quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera  c),  numero  1,  uno  e'  riservato  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari, ovvero ai figli superstiti, o ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    3. Dei tre posti  per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio Aeronautico,  di  cui
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2, uno e' riservato ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari, ovvero ai figli superstiti, o ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    4. Dei dodici posti per allievi ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale  delle  Armi  dell'Aeronautica,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero  3,  tre  sono  riservati  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli superstiti, o  ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    5. Dei quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale  del  Corpo  di  Commissariato,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera  c),  numero  4,  uno  e'  riservato  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari, ovvero ai figli superstiti o  ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    6. Dei sette posti per allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero  5,  due  sono  riservati  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari, ovvero ai figli superstiti, o ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito.

Art. 3 Requisiti

				Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il: 
        - diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato il giorno
di compimento del ventitreesimo anno di eta' alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si  partecipi  al
concorso per l'ammissione al 128° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b); 
        - diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato il giorno
di compimento del trentottesimo anno di eta' alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si  partecipi  al
concorso per l'ammissione al 13° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nell'Aeronautica militare  espresso  dai  genitori  o  dal
genitore esercente la potesta' o dal tutore; 
      c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) qualora partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  128°
corso allievi ufficiali piloti di  complemento  /  allievi  ufficiali
navigatori di complemento, di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a) e  b):  non  sono  stati  espulsi  da  corsi  per  allievi
ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate  o  dell'Arma
dei Carabinieri o dei Corpi  Armati  dello  Stato  perche'  giudicati
inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza  di  attitudine  al
volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici; 
      l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per i quindici posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettere
a) e b): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        2) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
c), numero 1): 
          laurea  magistrale  in  Medicina  e  chirurgia   (LM-41)con
abilitazione all'esercizio della professione  di  medico  chirurgo  e
iscrizione all'albo dell'ordine dei medici; 
        3) per i tre posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
numero 2): 
          laurea magistrale in Informatica (LM-18),laurea  magistrale
in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), laurea  magistrale  in
Ingegneria informatica (LM  32)  e  laurea  magistrale  in  Sicurezza
Informatica (LM 66); 
        4) per i dodici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 3): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni  per  l'ammissione  ai   corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        5) per i quattroposti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 4): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        6) per i sette posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c),
numero 5) secondo quanto indicato nella seguente tabella: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Saranno  altresi'  ritenute  valide  le  sole  lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa documentazione  probante.  Per  i  titoli  di
laurea  e  i  diplomi  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero,  invece,  e'  richiesta  la  dichiarazione  di
equipollenza ovvero di  equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica  e'
disponibile  sul  sito  web  del   Dipartimento   Funzione   Pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la  relativa  richiesta,  ovvero  i
soli titoli conseguiti  in  territorio  nazionale,  riconosciuti  per
legge o per  decreto  ministeriale  equipollenti  ad  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il  presente
decreto. 
    In  entrambi  i  casi,  i  concorrenti   dovranno   all'atto   di
presentazione per la prima  prova  scritta,  consegnare  la  relativa
documentazione probante; 
      m) non sono gia' in servizio quali Ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come Ufficiali  ausiliari  in  ferma  prefissata,
qualora partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al  13°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera c). 
    2. Ai fini dell'ammissione al 128° corso allievi ufficiali piloti
di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di  cui
al precedente art. 1,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  i  concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti  di  idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione  ai
corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento
dell'Aeronautica  militare  o  di  navigazione  aerea   per   allievi
ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica militare.  Detta
idoneita' sara' accertata con le modalita'  indicate  nei  successivi
artt. 10 e 12, del presente decreto. 
    3. Ai fini dell'ammissione al  13°  corso  allievi  ufficiali  in
ferma  prefissata  i  concorrenti  dovranno  essere  riconosciuti  in
possesso dei requisiti d'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al
servizio militare per la  nomina  a  Ufficiale  in  Ferma  Prefissata
dell'Aeronautica militare. Detta idoneita'  sara'  accertata  con  le
modalita' indicate nei successivi artt.10 e11 del presente decreto. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina  a  sottotenente  pilota/navigatore  di   complemento   ovvero
tenente/sottotenente in ferma prefissata.

Art. 4 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 4 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa  (da  ora  in  poi  "portale"),  raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it, area "siti di interesse  e
approfondimenti", pagina "Concorsi e Scuole Militari", link "concorsi
on-line"     ovvero     collegandosi     direttamente     al     sito
"https://concorsi.difesa.it". 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo articolo  5
le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale  per  il
personale militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del D.L. n. 76/2020, i concorrenti  dovranno  essere  in
possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di  identita'
digitale nell'ambito  del  Sistema  Pubblico  di  Identita'  Digitale
(SPID), carta d'identita'  elettronica  (CIE),  carta  nazionale  dei
servizi (CNS). 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate.

Art. 5 Domande di partecipazione

				Art. 5 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale,  4^  Serie
speciale. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo  sara'
prorogato al primo giorno feriale successivo. 
    2. La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  per  uno
soltanto dei ruoli/Corpi  di  cui  al  precedente  art.  1  comma  1.
Tuttavia i candidati al concorso di cui alle lettere a)  e  b)  dello
stesso comma  devono  necessariamente  indicare,  fermo  restando  il
possesso  dei  requisiti  rispettivamente  previsti,  un  solo  altro
ruolo/Corpo tra quelli elencati alla lettera c) per cui concorrere in
caso di inidoneita'  derivante  dalla  carenza  accertata,  totale  o
parziale, dell'enzima G6PD. 
    3. I candidati che alla data di presentazione della domanda  sono
minorenni dovranno, a  pena  di  esclusione,  allegare  alla  stessa,
secondo  le  modalita'  descritte  ai  commi  successivi,  copia  per
immagini (file in formato PDF o JPEG) dell'atto di assenso  riportato
nell'Allegato "A"  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    4. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia (file in formato
PDF o JPEG con dimensione massima di 5  Mb  per  ogni  allegato)  dei
documenti/autocertificazioni  che   intendono   o   devono   allegare
(eventuale atto di assenso  di  cui  al  precedente  comma  1.)  alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione del possesso  dei
requisiti e degli eventuali titoli di  cui  al  successivo  art.  13,
ovvero  quelle  attestanti  l'equiparazione  del  titolo  di   studio
posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche'  quelle  attestanti
eventuali titoli di preferenza. E' cura  del  candidato  assegnare  a
tali files il nome corrispondente al  certificato/attestazione  nello
stesso  contenute  (ad  es.:   atto_assenso.pdf,   titoli_merito.pdf,
equiparazione.pdf,  titoli_preferenza.pdf,  ecc.).   E'   onere   dei
concorrenti  fornire,  in   dette   autocertificazioni,   precise   e
dettagliate informazioni su ciascuno dei  titoli  posseduti  ai  fini
della  loro  corretta  valutazione   da   parte   della   Commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli  stessi,  ai  sensi
del successivo art. 13 del presente decreto. 
    5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto,  alla  presentazione  alla  prima  prova  concorsuale.
Qualora il candidato non riceva il  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta  acquisizione  puo'  comunque   constatare   l'avvenuta
presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla  propria
area privata del portale dei concorsi ove trovera' la ricevuta  della
stessa e, nella sezione "le mie notifiche", copia  del  messaggio  di
acquisizione. 
    6. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    7. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nei siti www.difesa.it e  www.aeronautica.difesa.it,  secondo  quanto
previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata
all'iniziale termine di scadenza per la presentazione  delle  domande
di cui al precedente  comma  1  la  data  relativa  al  possesso  dei
requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3. 
    9. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    10. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    11.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  le  modalita'
indicate nei precedenti commi del presente articolo, si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di  partecipazione  al  concorso  si   intenderanno   acquisiti.   Il
candidato,  oltre  a  manifestare  esplicitamente  il  consenso  alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e  che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in  quanto  il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della  valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    12. La Direzione generale per il personale militare o Ente  dalla
stessa delegato  alla  gestione  del  concorso,  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 6 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 6 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
e' suddivisa in  un'area  pubblica  relativa  alle  comunicazioni  di
carattere  collettivo  (avvisi  di  modifica  del  bando,  diario  di
svolgimento della prova scritta, eventuali variazioni  dello  stesso,
calendari   di   svolgimento   degli    accertamenti    psico-fisici,
attitudinali e delle prove di efficienza  fisica,  ecc.),  e  un'area
privata nella quale saranno  rese  disponibili  le  comunicazioni  di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della  presenza  di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta  elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti  www.difesa.it  e  www.aeronautica.difesa.it,  hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali  comunicazioni  di  carattere  personale  potranno   essere
inviate ai concorrenti anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  5,  comma  4,  i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione  delle  domande,  eventuali  comunicazioni  (ad  es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria,  della  sede
di  servizio,  dei  recapiti,  ecc.)  mediante  messaggi   di   posta
elettronica (PE) -  utilizzando  esclusivamente  un  account  di  PE-
all'indirizzo   aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it,   indicando   il
concorso al quale partecipano e allegando copia (file formato  PDF  o
JPEG con dimensione massima di 5 Mb) di  un  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della  posta  in  ingresso  all'Accademia  Aeronautica,
l'oggetto di tutte le  comunicazioni  inviate  dai  candidati  dovra'
essere  preceduto  dal  Codice  "128°_AUPC_AUNC_AM_2021"  qualora  si
partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)  e  b),
oppure  dal  Codice  "13°_AUFP_AM_2021",  qualora  si  partecipi   al
concorso di cui all'art. 1, comma 1. Lettera c).

Art. 7 Svolgimento del concorso e spese di viaggio

				Art. 7 
 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c)  accertamenti  attitudinali,  solo  per  i  partecipanti  al
concorso per l'ammissione al 13° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c); 
      d) tirocinio  psicoattitudinale,  comportamentale  e  prova  di
lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 128° corso allievi  ufficiali  piloti  di  complemento  /  allievi
ufficiali navigatori di complemento, di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a) e b); 
      e) valutazione dei titoli  di  merito  (soltanto  per  concorso
AUFP). 
    2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   e   in   corso   di   validita',   rilasciato    da
un'Amministrazione dello Stato. 
    3. L'Amministrazione della Difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente articolo. 
    4. All'atto dell'approvazione delle  graduatorie  di  merito  dei
concorsi -indicativamente entro il mese di marzo 2022 per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), mentre per  il
concorso  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera   c),
indicativamente entro il mese di aprile 2022 - tutti  i  concorrenti,
compresi quelli di sesso femminile per i  quali  la  positivita'  del
test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art.  580  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    5. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c) e d) nonche' quelle di vitto  e  alloggio  per  la
permanenza nelle sedi di svolgimento,  ad  esclusione  del  tirocinio
psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese  di  cui
al precedente comma 1, lettera d), sono a carico dei  concorrenti.  I
concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire  della  licenza
straordinaria per esami limitatamente ai  giorni  di  svolgimento  di
tali  fasi,  nonche'  al  tempo  strettamente   necessario   per   il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per  il  rientro  alla
sede di servizio.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la   formazione   delle
graduatorie di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c)  la  commissione  per  il  tirocinio   psicoattitudinale   e
comportamentale e  per  la  prova  di  lingua  inglese,  solo  per  i
partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  128°  corso  allievi
ufficiali piloti di complemento /  allievi  ufficiali  navigatori  di
complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b); 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i
partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al13°  corso   allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera c); 
    e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Aeronautica  militare  di   grado   non
inferiore a Colonnello in servizio permanente, presidente; 
      b) un ufficiale superiore  dell'Arma  Aeronautica  in  servizio
permanente pilota, membro; 
      c) un ufficiale superiore  dell'Arma  Aeronautica  ruolo  delle
Armi in servizio permanente, membro 
      d) un ufficiale superiore del Corpo del  Genio  Aeronautico  in
servizio permanente, membro; 
      e)  un  ufficiale  superiore   del   Corpo   di   Commissariato
Aeronautico in servizio permanente, membro; 
      f) un ufficiale superiore del Corpo  Sanitario  Aeronautico  in
servizio permanente, membro; 
      g) un ufficiale Inferiore dell'Aeronautica militare, segretario
senza diritto di voto. 
      La commissione  puo'  essere  integrata  con  l'intervento,  in
qualita' di membri aggiunti, di uno o piu' esperti civili o  militari
per le singole materie oggetto di esame, che hanno  diritto  di  voto
nelle sole materie per le quali sono aggiunti. 
      3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un ufficiale del Corpo  Sanitario  Aeronautico  in  servizio
permanente, di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali Superiori del Corpo Sanitario  Aeronautico  in
servizio permanente, membri; 
      c) un Sottufficiale dell'Aeronautica militare, segretario senza
diritto di voto. 
      Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali  Medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni. 
      4.  La  commissione  per  il  tirocinio   psicoattitudinale   e
comportamentale e per la prova di lingua inglese di cui al precedente
comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) Comandante dell'Accademia Aeronautica, ovvero  un  ufficiale
di grado non inferiore  a  Generale  di  brigata  aerea  in  servizio
permanente, presidente; 
      b)   Comandante   del   corso,   Capo    gruppo    osservazione
comportamentale, membro; 
      c) un ufficiale superiore in servizio permanente,  laureato  in
psicologia e abilitato all'esercizio della professione di psicologo o
un ufficiale dell'Arma  Aeronautica  qualificato  per  le  "selezioni
speciali", Capo gruppo psicoattitudinale, membro; 
      d)  un  ufficiale  del  ruolo   naviganti   normale   dell'Arma
Aeronautica, membro; 
      e) uno  o  piu'  Ufficiali  superiori  in  servizio  permanente
dell'Aeronautica militare, ovvero docenti civili, o funzionari  delle
amministrazioni pubbliche o estranei  alle  medesime,  esperti  della
lingua inglese, membri aggiunti per la prova di lingua; 
      f)  un  ufficiale  in  servizio   permanente   dell'Aeronautica
militare e un  insegnante  di  educazione  fisica  ovvero  istruttore
ginnico sportivo, membri aggiunti per le prove di  efficienza  fisica
in ambito sportivo; 
    g) un ufficiale inferiore in servizio permanente dell'Aeronautica
militare, segretario senza diritto di voto. 
    5. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Aeronautica  militare,  di  grado   non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
      b)   due   ufficiali   superiori   dell'Aeronautica   militare,
qualificati "periti in materia  di  selezione  attitudinale",  ovvero
psicologi  civili  dell'amministrazione  della  Difesa,  appartenenti
all'area funzionale "III", membri; 
    c) un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali periti in
materia di selezione  attitudinale  e  di  Sottufficiali  qualificati
aiuto  perito  selettore  dell'Aeronautica   militare,   nonche'   di
personale in servizio presso il Centro di Selezione  dell'Aeronautica
militare per l'effettuazione della prova di efficienza fisica. 
    6. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di
cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: 
      a) un ufficiale del Corpo  Sanitario  Aeronautico  in  servizio
permanente, di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori del Corpo Sanitario  Aeronautico  in
servizio permanente, membri; 
    c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Tali componenti dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 3.

Art. 9 Prova scritta

				Art. 9 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto- a  una  prova  scritta  a  cura  della
Commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,
lettera  a),  che  avra'  luogo  presso  il   Centro   di   Selezione
dell'Aeronautica militare - Aeroporto Militare di Guidonia  (Roma)  -
ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di Trani, indicativamente
nei giorni dal 13 al 16 dicembre 2021, sia per i concorrenti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) che per  i  concorrenti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), secondo  un  calendario  che  verra'
reso noto con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 1 del
presente decreto. 
    2. Tutti  i  concorrenti  che  hanno  presentato  la  domanda  di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b)
e  c)  che  non  riceveranno  comunicazione  di  esclusione  dovranno
presentarsi nel giorno  previsto,  almeno  un'ora  prima  dell'inizio
della  prova  esibendo,  all'occorrenza,  il  messaggio  di  avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia  della  stessa  ottenuta  dal
concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5  del
presente decreto. Gli stessi dovranno inoltre avere al seguito  carta
d'identita'  o  altro  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita', rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  nonche'
portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
    Inoltre, qualora indicate  nella  domanda  di  partecipazione,  i
concorrenti interessati dovranno  consegnare  copia  delle  eventuali
pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 13,  nonche'  la  documentazione  probante  la
richiesta di attestazione di equipollenza o  equivalenza  di  cui  al
precedente art. 3, comma 1, lettera l) e quella relativa ai titoli di
preferenza. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 6 e dall'art. 259, comma 4  del
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio  2020,  n.
77. 
    4.  La  prova  consistera',  per   tutti   i   candidati,   nella
somministrazione collettiva e standardizzata di 60 quesiti a risposta
multipla cosi' suddivisi: 
      h) logico-deduttivi, n. 15; 
      i) italiano, n. 10; 
      j) educazione civica, n. 10; 
      k) matematica, n. 8; 
      l) inglese, n. 7; 
      m) storia, n. 5; 
      n) geografia, n. 5. 
    I quesiti a cui saranno sottoposti i candidati durante  la  prova
saranno  estratti  dalla  banca  dati  dell'Aeronautica  militare   e
pubblicati,  ad  eccezione  di  quelli  logico-deduttivi,  nel   sito
"www.aeronautica.difesa.it"  indicativamente   a   partire   da   tre
settimane prima dello svolgimento della prova stessa. 
    5. La prova si svolgera' secondo  le  disposizioni  di  cui  agli
artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico,
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento.  Prima
dell'inizio della prova la Commissione esaminatrice rendera' note  ai
concorrenti i  tempi  e  le  modalita'  di  svolgimento  della  prova
medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente e' di  60
(sessanta) punti attribuibili con le seguenti modalita': 
      a) 1 (uno) per ogni risposta esatta; 
      b) -0,25 (meno zero  virgola  venticinque)  per  ogni  risposta
errata o multipla; 
      c) 0 (zero) per ogni risposta non data. 
    I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova  contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
14. 
    6. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione  del  numero
delle risposte fornite, formera' le graduatorie provvisorie  relative
alla sola  prova  scritta  distinte  per  concorso,  ruolo  e  Corpo,
categorie, al solo scopo di individuare  i  concorrenti  che  saranno
ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici  e  attitudinali,  di
cui ai successivi artt.10,11  e  12  del  presente  decreto,  secondo
l'ordine della rispettiva graduatoria nei limiti numerici di  seguito
indicati: 
      a) allievi ufficiali piloti di  complemento:  140  concorrenti;
allievi ufficiali navigatori di complemento: 60 concorrenti; 
      b) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale  del
Corpo Sanitario Aeronautico (C.S.A.r.n.): 24 concorrenti; 
      c) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale  del
Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.n.):18 concorrenti; 
      d) allievi ufficiali in ferma  prefissata  del  ruolo  speciale
delle Armi dell'Aeronautica (A.A.r.a.s.): 72 concorrenti; 
      e) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo di Commissariato Aeronautico (C.C.r.s.): 24 concorrenti; 
      f) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.): 42 concorrenti, di cui: 
        - 18 per la categoria Elettronica; 
        - 12 per la categoria Infrastrutture e Impianti; 
        - 12 per la categoria Costruzioni Aeronautiche. 
    Saranno inoltre ammessi a  sostenere  i  successivi  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali  i  concorrenti  che  nella  rispettiva
graduatoria hanno  riportato  lo  stesso  punteggio  del  concorrente
classificatosi all'ultimo posto utile per  l'ammissione  ai  predetti
accertamenti. 
    7.  L'elenco  degli  ammessi,  il  calendario  con  i  giorni  di
convocazione e le modalita' di presentazione agli accertamenti di cui
al successivo art. 10 del presente decreto,  saranno  resi  noti  con
avviso inserito nell'area pubblica della  sezione  comunicazione  del
portale dei concorsi che avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti. L'esito e il  punteggio  conseguito  nella
prova  scritta,  saranno  resi  noti  nell'area  privata  di  ciascun
concorrente. 
    8. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito  della  prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno  successivo  a  quello  di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per  il  personale  militare  -  Sezione  Relazioni  con  il
Pubblico    (tel.:06/517051012;    fax:     06/517052779;     e-mail:
urp@persomil.difesa.it). 
    9. La Commissione esaminatrice, al  termine  dei  lavori,  dovra'
inviare,  per  il  tramite  dell'Accademia  Aeronautica,  i  relativi
verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto
- 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione.

Art. 10 Accertamenti psico-fisici

				Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. Tutti i concorrenti idonei alla prova  di  cui  al  precedente
art. 9, comma 6, saranno  convocati  presso  l'Istituto  di  Medicina
Aerospaziale dell'Aeronautica militare di Roma, Via dei Frentani n. 5
per essere sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  8,
comma 1, lettera b), agli accertamenti psico-fisici indicativamente: 
      a) per i concorrenti partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 128° corso allievi  ufficiali  piloti  di  complemento  /  allievi
ufficiali navigatori di complemento, di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a) e b), indicativamente dal 10 al 19 gennaio 2022; 
      b) per i concorrenti partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), indicativamente dal 14 al  16
febbraio e dal 21 al 23 febbraio 2022; 
nel  giorno  e  nell'ora  indicati  per  ciascun  concorrente   nella
comunicazione di cui al gia' citato art. 9, comma 7. 
    Solo i partecipanti al concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere a) e b) saranno sottoposti all'accertamento del possesso  dei
requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente  per  l'idoneita'  ai
servizi di navigazione aerea per piloti e per navigatori. 
    I concorrenti che non si  presenteranno  nel  giorno  e  nell'ora
indicati saranno considerati rinunciatari  ed  esclusi  dal  concorso
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 6 e dall'art. 259, comma 4 del D.L.  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77. 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione  presso  l'Istituto
di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare di  Roma  dovranno
consegnare la seguente documentazione, in originale o in  copia  resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge, : 
      a) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il SSN (in quest'ultimo caso dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento), in data non anteriore ai  sessanta
giorni  rispetto  alla  data  di  presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici: 
      1) determinazione degli anticorpi HIV; 
      2) markers virali: anti HAV, HbsAg,  antiHBs,  antiHBc  e  anti
HCV; 
      3) emocromo con formula leucocitaria; 
      4) VES; 
      5) glicemia; 
      6) creatininemia; 
      7) ALT, AST, GGT; 
      8) bilirubina totale e frazionata; 
      9) colesterolemia totale; 
      10) trigliceridemia; 
      11) esame delle urine; 
      12) attestazione del gruppo sanguigno. 
    E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa  conforme
secondo le modalita' previste dalla legge, del referto relativo  agli
esami effettuati, nei medesimi limiti  temporali  di  cui  sopra,  in
occasione di un precedente concorso presso  una  struttura  sanitaria
militare; 
      b) certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato  C
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o  alimenti.  Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio  non  anteriore  ai  sei  mesi   rispetto   alla   data   di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      c) originale o copia conforme del certificato medico  in  corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera, ovvero per le discipline  sportive
riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18 febbraio 1982 ovvero per le  prove  indette  dal  Ministero  della
difesa per la partecipazione alle selezioni  per  l'arruolamento,  in
data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione  alle
prove,  rilasciato  da  un  medico  appartenente   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero  a  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata con il SSN e  che  esercita  in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dal concorso; 
      d) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla  data  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
    3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati  di
cui al precedente comma 2 comportera'  l'esclusione  del  concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera
b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) disporra': 
        - per i soli concorrenti di sesso femminile, l'esecuzione  di
test di gravidanza. In caso di  accertato  stato  di  gravidanza  non
potra' in  nessun  caso  procedere  agli  accertamenti  di  cui  alla
successiva  lettera  c)  e  dovra'  astenersi  dalla  pronuncia   del
giudizio, a mente dell'art. 580  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  secondo  il  quale  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto,  nei  confronti  della
candidata il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con  le
modalita' previste dal  presente  articolo,  l'Accademia  Aeronautica
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui  al
successivo art.14. Se in  occasione  della  seconda  convocazione  il
temporaneo impedimento perdura, la preposta  commissione  di  cui  al
precedente art.  8,  comma  1,  lettera  b)  ne  dara'  notizia  alla
Accademia Aeronautica che ammettera' d'ufficio le stesse concorrenti,
anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere  i
predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo
alla  cessazione  di  tale  stato  di  temporaneo   impedimento.   Il
provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se
il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la  definizione  della  graduatoria.  Fermo
restando il  numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,  le
candidate rinviate  risultate  idonee  e  nominate  vincitrici  nella
graduatoria  finale  di  merito  del  concorso  per  il  quale  hanno
presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza  del
primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di  concorso
cui sono state rinviate. 
    - Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra,
saranno immesse in servizio con la medesima anzianita'  assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del  concorso  per  il  quale
originariamente hanno presentato domanda. La  relativa  posizione  di
graduatoria nell'ambito del corso originario verra' determinata,  ove
previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria  finale
al termine del periodo di formazione.  Gli  effetti  economici  della
nomina  decorreranno.  In  ogni  caso,  dalla   data   di   effettivo
incorporamento. 
        - per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui  ricorre  il
caso previsto dal precedente periodo  di  cui  alla  lettera  b)  del
presente comma, il seguente protocollo diagnostico: 
          1) visita  medica  generale  preliminare,  propedeutica  ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali  elementi  motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma  7  e
comma 9; in tale sede la commissione giudichera' altresi' inidoneo il
candidato  che  presenti  tatuaggi  e  altre  permanenti  alterazioni
volontarie dell'aspetto fisico le cui caratteristiche  sono  indicate
nella circolare  in  vigore  all'atto  della  procedura  concorsuale,
pubblicata sul sito www.aeronautica.difesa.it/personale/uniformi, non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi  del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione  del  militare
di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche. 
          2) visita cardiologica: esame obiettivo  cardiologico,  ecg
di base; 
          3)  visita  oculistica:  valutazione  della   funzionalita'
visiva, del senso cromatico,  della  visione  binoculare,  del  senso
stereoscopico, esame del segmento anteriore,  esame  della  motilita'
oculare; 
          4)  visita  otorinolaringoiatrica:  rinoscopia,  otoscopia,
faringoscopia,   controllo   apparato   masticatorio,    audiometria,
timpanogramma, test foniatrici; 
          5) visita neurologica: esame obiettivo neurologico; 
          6) visita psichiatrica:  test  (MMPI  -  CRDA  completo  di
allegati A, B e C), colloquio e prove strumentali; 
          7)  ricerca   dei   cataboliti   urinari   delle   sostanze
stupefacenti  e  delle  sostanze  psicotrope  assunte  a  scopo   non
terapeutico:   amfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi    e
barbiturici; 
          8) visita per il controllo per l'abuso di alcool; 
          9)   ogni   ulteriore   indagine,    clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale,  ritenuta  utile  per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compresi, (se non consegnati  dal  concorrente)  in  caso  di  dubbio
diagnostico,  eventuali  esami  radiografici  del   torace   in   due
proiezioni. Nel caso in cui  si  rendera'  necessario  sottoporre  il
concorrente   a    indagini    radiologiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la
dichiarazione  di  cui  all'Allegato  "B",  che   costituisce   parte
integrante del presente  decreto.  Il  concorrente  ancora  minorenne
all'atto della presentazione  agli  accertamenti  psico-fisici  avra'
cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso  compilata  e
sottoscritta in conformita' al modello riportato nell'Allegato B  che
costituisce parte integrante del presente  decreto,  per  l'eventuale
effettuazione   del   predetto   esame   radiografico.   La   mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente agli esami radiologici; 
          10) dosaggio enzimatico del glucosio  6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD). 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  nonche'  sottoscrivere
un'informativa relativa  ai  protocolli  vaccinali  previsti  per  il
personale militare all'atto dell'incorporamento  secondo  il  modello
riportato nell'Allegato "D"  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. La Commissione di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera
b) dovra' accertare il  possesso  dei  requisiti  psico-fisici  sulla
scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle  infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui  all'art.  582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  e
della vigente  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale  4  giugno  2014,
dovra' inoltre accertare il possesso dei seguenti  parametri  fisici:
composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva
nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art.  4,  comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015,  n.  207  nonche'  dalla  direttiva   tecnica   edizione   2016
dell'Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  citati   nelle
premesse. I predetti parametri  fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla  massa  metabolicamente  attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare  in  servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. 
    La Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,  lettera  b)
solo per i concorrenti che partecipano al concorso  per  l'ammissione
al 128° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori
di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettere  a)  e
b), fermi i requisiti di idoneita'  previsti  dal  precedente  comma,
dovra' accertare il possesso dei requisiti psico-fisici sulla  scorta
del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive  modifiche  e
integrazioni,  e  del  vigente  elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di  navigazione
aerea di cui all'art. 586 del decreto del presidente della repubblica
15 marzo  2010,  n.  90.  Si  precisa  che,  per  i  concorrenti  che
partecipano al concorso per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a) e b), la citata norma prevede,  tra  l'altro,  il
possesso dei seguenti specifici requisiti visivi; 
      1)  visus  per  lontano  non  inferiore  a  10/10  per  occhio,
raggiungibile con correzione diottrica con visus naturale  minimo  di
8/10 per occhio; 
      2) e' tollerato il deficit rifrattivo indicato nella tabella  D
di cui al decreto ministeriale 6 ottobre del 2005 ( Gazzetta  Ufficiale
n. 248 del 24.10.2005). 
    8.  I  concorrenti,  gia'  giudicati  idonei  agli   accertamenti
psico-fisici di  una  procedura  di  reclutamento  per  l'Aeronautica
militare nei 365 (trecentosessantacinque) giorni antecedenti la  data
di presentazione agli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo,
nell'ambito  dei  quali  sono  stati   sottoposti   ad   accertamenti
specialistici  e   strumentali,   dovranno   produrre   la   seguente
documentazione: 
      a) verbale di notifica della precedente idoneita',  comprensivo
del profilo sanitario assegnato; 
      b) referti degli esami previsti al precedente comma 2,  lettere
b),  c)  e  d)  -questi  ultimi  solo  per  i  concorrenti  di  sesso
femminile-. 
    La Commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della sopracitata  documentazione,  sottoporra'  i  concorrenti  agli
accertamenti previsti o ritenuti necessari volti a valutare eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto  previsto
dal precedente comma 7. 
    Per  i  soli  concorrenti  che  partecipano   al   concorso   per
l'ammissione  al  128°  corso  allievi  ufficiali  piloti  /  allievi
ufficiali navigatori di complemento, di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a) e b), la Commissione provvedera' a  verificare  i
requisiti  psico-fisici  di  cui  al  precedente  comma  7,  se   non
precedentemente valutati. 
    9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio  incondizionato   quali   Ufficiali   Piloti/Navigatori   di
Complemento dell'Aeronautica militare o Ufficiali in Ferma Prefissata
dell'Aeronautica  militare.  La   Commissione,   al   termine   degli
accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo
i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti,  sulla
base  delle  risultanze  della  visita  medica   generale   e   degli
accertamenti eseguiti, il profilo  sanitario  (solo  per  coloro  che
partecipano  al  concorso  per  l'ammissione  al13°   corso   allievi
ufficiali in ferma prefissata) che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche'  degli  specifici  requisiti  psico-fisici
suindicati. 
    10. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 , n. 90 e  dalla
vigente   direttiva   tecnica   riguardante   l'accertamento    delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 
      b) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione
al 128° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori
di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettere  a)  e
b), ritenuti altresi' non affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai  servizi  di  navigazione
aerea secondo quanto previsto dal decreto ministeriale  16  settembre
2003 e successive  modifiche  e  integrazioni  -concernente  l'elenco
delle imperfezioni e infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento
e la valutazione ai fini dell'idoneita'- e dall'art. 586  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
      c) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione
al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), ritenuti altresi' in possesso
di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS)  1;  costituzione
(CO) 2; apparato cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato  respiratorio
(AR)  2;  apparati  vari  (AV)  2;   apparato   osteo-artro-muscolare
superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI)  2;
apparato  visivo  (VS)  2;  apparato   uditivo   (AU)   2.   Per   la
caratteristica   somato-funzionale    AV,    indipendentemente    dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1  della  legge  n.  109/2010,  citata  nelle  premesse.  I
candidati che saranno riconosciuti affetti dal  predetto  deficit  di
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione  e
responsabilizzazione, di cui all'Allegato E,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) abuso di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia  o
assunzione  occasionale  o  saltuaria  di  droghe   o   di   sostanze
psicoattive; 
      b) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi artt. 16 e 17  del
presente decreto; 
      c) malformazioni e infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale: 
        Ufficiale   Pilota/Navigatore   di   Complemento   in   ferma
dodecennale; 
        Ufficiale in Ferma Prefissata  dell'Aeronautica  militare  (a
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD). 
    Per i partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al13°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, il dosaggio  del  G6PD  verra'
valutato  ai  soli  fini   dell'eventuale   successivo   impiego.   I
partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  128°  corso  allievi
ufficiali piloti di complemento /  allievi  ufficiali  navigatori  di
complemento, invece, che risulteranno affetti  da  carenza  totale  o
parziale di G6PD, ai sensi dell'art. 586, comma  1,  lettera  f)  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno
giudicati inidonei ai  servizi  di  navigazione  aerea  e,  pertanto,
saranno ammessi a proseguire l'iter concorsuale per  l'ammissione  al
13°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,  relativo   al
ruolo/Corpo alternativo indicato nella domanda di partecipazione; 
      d)  mancato  possesso  dei  parametri  fisici  correlati   alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente  attiva  rientranti  nei  valori  limite  di  cui  al
precedente comma 7, lettera a). Tale requisito non  sara'  nuovamente
accertato nei confronti dei candidati che siano militari in  servizio
all'atto degli accertamenti psicofisici, in  possesso  dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare, da portare al seguito. 
    12.  La  Commissione,  seduta  stante,  comunichera'  a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) I partecipanti al concorso per l'ammissione  al  128°  corso
allievi  ufficiali  piloti  di  complemento   /   allievi   ufficiali
navigatori di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)  e
b): 
        - "idoneo  al  proseguimento  dell'iter  concorsuale  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) / b) del bando"; 
        - "inidoneo  quale  Allievo  Ufficiale  Pilota/Navigatore  di
Complemento dell'Aeronautica militare", con indicazione del motivo; 
        - "inidoneo all'ammissione  all'Accademia  Aeronautica  quale
Allievo  Ufficiale  Pilota/Navigatore  di  Complemento  per   carenza
accertata,  totale  o  parziale,  dell'enzima  G6PD,  ma   idoneo   a
proseguire l'iter concorsuale per il Ruolo/Corpo alternativo scelto. 
    Il predetto giudizio di idoneita' verra' espresso con riserva  di
effettuazione  di  ulteriori  indagini  strumentali,   cui   verranno
sottoposti i primi 24 candidati AUPC e i  primi  12  candidati  AUNC,
secondo l'ordine della graduatoria formata dalla somma  dei  punteggi
conseguiti nella prova scritta e nella  prova  di  lingua  inglese  e
redatta dalla Commissione di cui all'art.  8,  comma  1  lettera  c),
finalizzate  a  escludere  la  sussistenza   delle   imperfezioni   e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai  servizi  di  navigazione
aerea  secondo  quanto  previsto  dall'art.  586  del   decreto   del
Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e  il  decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni. 
    Per tali finalita' i predetti concorrenti  saranno  sottoposti  a
cura della Commissione per gli  accertamenti  psico-fisici  -  presso
l'Istituto di Medicina Aerospaziale A.M.  di  Roma,  in  Viale  Piero
Gobetti n.  2,  nelle  date  che  verranno  comunicate  ai  candidati
mediante avviso pubblicato nel portale - ai seguenti accertamenti: 
      -  per  i  soli  concorrenti  di  sesso  femminile:   test   di
gravidanza. In caso di accertato stato di gravidanza  non  potra'  in
nessun caso  procedere  agli  accertamenti  di  cui  alla  successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio,  a  mente
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90 secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti della candidata  il  cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato anche con  le  modalita'  previste  dal
presente   articolo,   l'Accademia   Aeronautica   procedera'    alla
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo  impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  8,  comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Accademia Aeronautica  che
escludera'  la  candidata  dal  concorso  per   l'impossibilita'   di
procedere all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal
presente bando; 
      - per tutti i concorrenti, tranne quelli  per  cui  ricorre  il
caso di cui al precedente periodo del comma 12 del presente articolo: 
        tracciato elettroencefalografico; 
        ecocardiogramma color doppler; 
        elettrocardiogramma da sforzo con cicloergometro; 
        valutazione della funzione vestibolare. 
    All'esito dei  predetti  accertamenti,  la  Commissione  per  gli
accertamenti  psicofisici  esprimera'  nei   confronti   di   ciascun
concorrente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo al proseguimento dell'iter concorsuale di cui  all'art.
1, comma 1, lettere a) / b) del bando"; 
      "inidoneo  quale   Allievo   Ufficiale   Pilota/Navigatore   di
complemento dell'Aeronautica militare", con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  di  idoneita'  verra'  espresso  con   riserva   di
effettuazioni  di  ulteriori  indagini  strumentali,   cui   verranno
sottoposti i soli candidati giudicati idonei  di  cui  al  precedente
paragrafo, finalizzate a escludere le sussistenza delle  imperfezioni
e infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di  navigazione
aerea  secondo  quanto  previsto  dall'art.  586  del   decreto   del
Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e  il  decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni. 
    Per tali finalita' i predetti concorrenti  saranno  condotti  con
mezzo militare in struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare  o
privata accreditata con il SSN, per essere sottoposti  a  cura  della
Commissione   per   gli   accertamenti   psico-fisici   ai   seguenti
accertamenti: 
      - risonanza magnetica nucleare del rachide in toto. 
    I candidati che hanno  partecipato  al  precedente  concorso  per
pilota in AM e sono stati gia' sottoposti a tali  ulteriori  indagini
strumentali non le sosterranno nuovamente. 
    All'esito dei  predetti  accertamenti,  la  Commissione  per  gli
accertamenti  psicofisici  esprimera'  nei   confronti   di   ciascun
concorrente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo al proseguimento dell'iter concorsuale di cui  all'art.
1, comma 1, lettere a) / b) del bando"; 
      "inidoneo  quale   Allievo   Ufficiale   Pilota/Navigatore   di
complemento dell'Aeronautica militare", con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  di  idoneita'  verra'  espresso  con   riserva   di
effettuazioni  di  ulteriori  indagini  strumentali,   cui   verranno
sottoposti i soli candidati giudicati idonei  di  cui  al  precedente
paragrafo e quindi successivamente alla valutazione  della  risonanza
magnetica nucleare del  rachide  in  toto.  Tali  ulteriori  indagini
strumentali  sono  finalizzate  a  escludere  le  sussistenza   delle
imperfezioni e infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di
navigazione aerea secondo quanto previsto dall'art. 586  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  il  decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni. 
    Per tali finalita' i predetti concorrenti  saranno  sottoposti  a
cura della Commissione per gli accertamenti psico-fisici ai  seguenti
accertamenti: 
      esame radiografico della colonna lombo-sacrale in 2P. 
    I candidati che hanno  partecipato  al  precedente  concorso  per
pilota in AM e sono stati gia' sottoposti a tali  ulteriori  indagini
strumentali non le sosterranno nuovamente 
    All'esito dei  predetti  accertamenti,  la  Commissione  per  gli
accertamenti  psicofisici  esprimera'  nei   confronti   di   ciascun
concorrente uno dei seguenti giudizi: 
      idoneo  ai  servizi  di  navigazione  aerea  e  al   pilotaggio
militare; 
      inidoneo ai  servizi  di  navigazione  aerea  e  al  pilotaggio
militare, con indicazione del motivo; 
      idoneo ai servizi di  navigazione  aerea  ed  alla  specialita'
navigatore militare; 
    inidoneo ai servizi di  navigazione  aerea  ed  alla  specialita'
navigatore militare, con indicazione del motivo. 
    Tale  giudizio,  che  verra'  comunicato  agli  interessati,   e'
definitivo; pertanto i candidati giudicati inidonei  saranno  esclusi
dal concorso. 
      b) I partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  13°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        -  "idoneo  quale  Allievo  Ufficiale  in  Ferma   Prefissata
dell'Aeronautica militare", con indicazione del profilo sanitario; 
    -  "inidoneo  quale  Allievo  Ufficiale   in   Ferma   Prefissata
dell'Aeronautica militare", con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   psico-fisici   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    13. I concorrenti di cui al precedente comma, lettera  a)  e  b),
giudicati non idonei potranno presentare  alla  Commissione  per  gli
accertamenti psico-fisici, seduta stante a pena di  inammissibilita',
specifica  istanza  di  riesame  di  tale  giudizio  di  inidoneita'.
L'istanza di  riesame  dovra'  poi  essere  supportata  da  specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica. 
    Tale documentazione dovra' improrogabilmente pervenire  entro  il
decimo giorno successivo alla data di ricezione del suddetto giudizio
di inidoneita' tramite una delle seguenti modalita': 
      messaggio di posta elettronica certificata  (ove  indicata  dal
candidato)    ad    entrambi     i     due     seguenti     indirizzi
aeroistmeroma@postacert.difesa.it                                   e
commisanappel@aeronautica.difesa.it. 
    In  caso  di  trasmissione  mediante  la  suddetta  modalita'  il
messaggio di posta elettronica certificata dovra' contenere copia, in
formato PDF o JPEG, di un valido documento di identita' del candidato
(qualora minorenne,  di  entrambi  i  genitori  o  del  genitore  che
esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, del tutore)  rilasciato
da un'Amministrazione pubblica e copia  in  formato  PDF  o  JPEG  di
idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale, relativa alle cause  che  hanno  determinato  il
giudizio di inidoneita'; 
      posta raccomandata urgente a/r  con  prova  di  consegna  a:  -
Commissione  Ulteriori   Accertamenti   c/o   Commissione   Sanitaria
d'Appello A.M., viale Piero Gobetti n. 6 A, CAP 00185, Roma. In  caso
di trasmissione mediante la citata modalita', dovra' essere trasmesso
copia di un valido documento  di  identita'  del  candidato  (qualora
minorenne, di  entrambi  i  genitori  o  del  genitore  che  esercita
l'esclusiva potesta'  o,  in  mancanza,  del  tutore)  rilasciato  da
un'Amministrazione pubblica ed  idonea  documentazione  specialistica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. 
    Non saranno prese  in  considerazione  istanze  inviate  oltre  i
termini   perentori   sopra   indicati   o   prive   della   prevista
documentazione. 
    La predetta documentazione verra' valutata dalla Commissione  per
gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui al precedente art.  8,
comma 1, lettera e) che, prima di emettere  il  giudizio  definitivo,
sottoporra' gli interessati, solo qualora lo  ritenga  necessario,  a
ulteriori  accertamenti  sanitari  presso  la  Commissione  Sanitaria
d'Appello A.M, in Roma, Via dei Frentani n. 5, CAP: 00185. 
    I concorrenti giudicati non  idonei  che  presentano  istanza  di
ulteriori accertamenti psico-fisici saranno ammessi, con  riserva,  a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo artt. 11
e 12. 
    In caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno comunicazione, dalla Direzione generale per il  personale
militare o Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, che
il giudizio di inidoneita' riportato al  termine  degli  accertamenti
psico-fisici dovra' intendersi confermato. 
    In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,   il   giudizio   circa
l'idoneita' psico-fisica sara' espresso  dalla  Commissione  per  gli
ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 8 comma 1,
lettera e), i concorrenti ne riceveranno, con le modalita' di cui  al
precedente art. 6, comunicazione  dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare o Ente dalla stessa  delegato  alla  gestione  del
concorso. 
    Il  giudizio  espresso  da  detta  Commissione   e'   definitivo,
pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti,  nonche'  quelli  che  rinunceranno  ai  medesimi,  saranno
esclusi dal concorso.

Art. 11 Accertamenti attitudinali

				Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli concorrenti
partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al  13°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma  1,  lettera   c),   giudicati   idonei   saranno   sottoposti,
indicativamente dal 15 al 18 febbraio e dal 22 al  25  febbraio  2022
-presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica militare di  Guidonia
(Roma)- a cura della commissione di cui al precedente art.  8,  comma
1, lettera  d)  agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti  nello
svolgimento  di  una  serie  di   prove   (esercizi   fisici,   test,
questionari,   prove   di   performance,   intervista    attitudinale
individuale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il   possesso   dei
requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza Armata  e
nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalita'  che
sono indicate nelle apposite "Norme per  la  selezione  attitudinale,
comportamentale e dell'efficienza fisica dei  candidati  partecipanti
ai concorsi dell'Aeronautica militare", emanate  dal  Comando  Scuole
dell'Aeronautica  militare/3^   Regione   Aerea,   vigenti   all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti-  si  articola  nelle  seguenti
aree d'indagine, a loro volta suddivise  negli  specifici  indicatori
attitudinali: 
      - efficienza fisica: 
        verra' valutata l'efficienza fisica e l'attitudine, in ambito
sportivo,  necessaria  allo  svolgimento   delle   future   attivita'
addestrative  previste  nella  carriera  di  Ufficiale   tramite   lo
svolgimento dei seguenti esercizi: 
          a) corsa piana di 1000 metri; 
          b) addominali; 
          c) piegamenti sulle braccia; 
        - efficienza intellettiva: 
          verra' valutata tramite la somministrazione individuale  (o
collettiva) di uno  o  piu'  test  intellettivi  e/o  attitudinali  a
risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione,
tra  le  seguenti:  abilita'   matematica;   ragionamento   astratto;
efficienza  mentale;   ragionamento   numerico/matematico;   abilita'
visuo/spaziale; trattamento informazioni e ragionamento  verbale.  La
prova  potra'  essere  somministrata  in  maniera  informatizzata   e
includere test di tipo adattivo; 
        - giudizio psicoattitudinale: 
          verra' effettuato tramite un colloquio individuale e una  o
piu'  prove  di  gruppo   (intervista/conferenza)   integrati   dalle
risultanze di eventuali questionari di personalita'. 
    Le modalita' di dettaglio  circa  la  presentazione  al  suddetto
Centro, lo svolgimento degli esercizi e dei test, la loro valutazione
e i comportamenti da tenere in  caso  di  infortunio  sono  riportate
nell'Allegato  F  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
    2. La  commissione,  sulla  scorta  dei  criteri  di  valutazione
indicati  nell'Allegato  F  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto, comunichera', seduta stante, a ciascun  concorrente
l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      -  "idoneo  quale  Allievo  Ufficiale   in   Ferma   Prefissata
dell'Aeronautica militare"; 
      - "non idoneo  quale  Allievo  Ufficiale  in  Ferma  Prefissata
dell'Aeronautica militare" con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso.

Art. 12 Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese

				Art. 12 
 
 
Tirocinio  psicoattitudinale,  comportamentale  e  prova  di   lingua
                               inglese 
 
 
    1.  Per  i  soli  concorrenti  partecipanti   al   concorso   per
l'ammissione  al  128°  corso  allievi  ufficiali   piloti/   allievi
ufficiali navigatori di complemento, di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere a) e b) l'idoneita', sotto  il  profilo  psicoattitudinale  e
comportamentale,  sara'  accertata  dalla  commissione  di   cui   al
precedente art. 8, comma 1, lettera c), ai sensi delle "Norme per  la
selezione attitudinale, comportamentale e dell'efficienza fisica  dei
candidati partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica militare" emanate
dal  Comando  Scuole  dell'Aeronautica  militare/3^  Regione   Aerea,
vigenti  all'atto  dell'effettuazione  del  tirocinio.  I   candidati
saranno convocati al tirocinio a essi riservato,  presso  l'Accademia
Aeronautica, indicativamente dal 6 al 15 febbraio  e  dal  16  al  25
febbraio 2022, secondo le modalita' di  cui  al  precedente  art.  6,
comma 1. 
    2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in  piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare  il
referto del test di gravidanza (su sangue o  urine)  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale,  entro   i   cinque   giorni
calendariali antecedenti alla  data  di  presentazione  al  tirocinio
psicoattitudinale e  comportamentale.  La  mancata  presentazione  di
detta documentazione determinera' l'esclusione della concorrente  dal
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. 
    Se  all'atto  della  presentazione  al  tirocinio  o  durante  il
tirocinio stesso dovessero insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi
sulla  persistenza  della   idoneita'   psicofisica   precedentemente
riconosciuta,  per  eventi  frattanto   verificatisi,   e'   facolta'
dell'Accademia Aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento
di indagini e conseguente espressione di parere  medico-legale  circa
la persistenza dell'idoneita' medesima. 
    3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: 
      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di  vita  interna
dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Aeronautica; 
      b) effettueranno un programma di attivita', di cui all'allegato
G, inteso a verificare il possesso delle doti di  carattere  e  delle
qualita' richieste dall'art. 646 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66 per la futura nomina  a  Ufficiale  Pilota/Navigatore  di
Complemento dell'Aeronautica militare; 
      c) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio; 
    d) sosterranno una prova tesa ad accertare  la  conoscenza  della
lingua inglese a cura del Centro di Formazione  Aviation  English  di
Loreto che consistera' in: 
        - un test di reading di  40  (quaranta)  quesiti  a  risposta
multipla. Il  test  si  intendera'  superato  al  raggiungimento  del
punteggio minimo di 60/100 (24 risposte esatte  su  40).  A  ciascuna
risposta esatta corrispondera' un punteggio positivo (+ 2,5) mentre a
ciascuna risposta errata (o multipla) e  alla  mancata  risposta  non
corrispondera' alcun punteggio. I concorrenti giudicati inidonei  per
il  mancato  raggiungimento  del  punteggio  minimo  sopra   indicato
(60/100) saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso; 
        - un test orale con valutazione di listening e speaking; 
        - un test di writing. 
    La votazione sara' espressa in centesimi per ogni singolo test  e
il voto finale si otterra' dalla media aritmetica delle votazioni. La
prova  di  inglese  si  intendera'  superata  al  raggiungimento  del
punteggio totale minimo di 60/100. 
    4. Durante il tirocinio  i  frequentatori  saranno  ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
programmate. 
    5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che: 
      a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi  minimi  indicati
nel citato allegato G; 
      b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
    c)  non  supereranno  con  esito  favorevole  la  prova  sportiva
obbligatoria con sbarramento indicata nel predetto Allegato G; 
      d) matureranno assenze, anche non  continuative,  che  superano
complessivamente  un  terzo  della  durata  del  tirocinio  medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le  giornate  in
cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a
tutte le attivita' programmate. Pertanto,  rientreranno  nel  computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura  sanitaria,
compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a  seguito
di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti. 
    6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti  che,
al termine dello stesso, saranno giudicati  idonei  dalla  competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti  in  ogni  singola  prova  che  determinera'  il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.

Art. 13 Valutazione dei titoli di merito

				Art. 13 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) provvedera'  alla  valutazione  dei  titoli  di  merito
dichiarati  nelle  domande  di  partecipazione  o  in   dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei
al termine delle prove e degli  accertamenti  di  cui  ai  precedenti
artt. 9, 10 e 11  ,  assegnando  ai  medesimi  dei  punteggi  per  il
possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi  2
e 3. 
    2. Per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al
13° corso allievi Ufficiali in ferma Prefissata  (AUFP),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c): 
      a) per gli ausiliari del  ruolo  normale  del  Corpo  Sanitario
Aeronautico, fino a un massimo di 5 punti cosi' ripartiti: 
        1) titoli di studio  universitari  posseduti  in  aggiunta  a
quelli  prescritti  quali  requisiti  di  ammissione  al  concorso  e
pubblicazioni (fino a punti 5): 
          - dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico:  (punti
0,50); 
          - specializzazioni di particolare interesse  per  la  Forza
Armata: Ortopedia e traumatologia Anestesia, Rianimazione  e  Terapia
Intensiva e del  dolore,  Chirurgia  generale,  Chirurgia  vascolare,
Malattie  Infettive  e  Tropicali,  Psichiatria,  Medicina  Legale  e
Medicina del lavoro (punti 4); 
          -  altre  specializzazioni  medico-chirurgiche:  Igiene   e
Medicina  Preventiva,  Patologia  Clinica   e   Biochimica   Clinica,
Otorinolaringoiatria,  Fisiatria,   Oftalmologia,   Radiodiagnostica,
Malattie   dell'apparato   cardiovascolare,   Neurologia;    Medicina
d'urgenza-emergenza e Ginecologia e Ostetricia (punti 2); 
          - altre specializzazioni non specificate  nelle  precedenti
alinee (punti 1,30); 
          - corsi di perfezionamento universitario  o  equiparati  in
area medico-chirurgica  e  master  di  2°  livello  in  area  medico-
chirurgica, post -lauream (punti 1); 
          -  corsi  professionali  ad  elevata   valenza   operativa,
certificati ed in corso di validita' (PHTLS, AMLS, ALS,  ACLS,  ATLS,
PTC, TCCC, MIMMS): punti 0,3 per ogni corso, fino a un massimo di 1,8
complessivamente; 
          - pubblicazioni edite a  stampa  (solo  se  indicate  nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico su  argomenti  attinenti
al servizio che il concorrente sara'  chiamato  a  prestare  dopo  la
nomina, che siano riportate  su  riviste  scientifiche  nazionali  ed
estere, con esclusione delle tesi di  laurea  e  di  specializzazione
(punti da 0,20 a 1). La valutazione delle pubblicazioni dovra' essere
adeguatamente motivata in relazione all'originalita' della produzione
stessa,  all'importanza   della   rivista   (Impact   Factor),   alla
continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori. Per  quelle  prodotte
in  collaborazione  la  valutabilita'  della  singola   pubblicazione
avverra' attribuendo un punteggio percentualmente ridotto in funzione
del numero degli autori del lavoro; 
        2) altri titoli (fino a punti 2): 
          - per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
Servizi Pubblici di  Emergenza  e  Accettazione  Sanitaria  (servizio
urgenza/emergenza 118): punti 1; 
          - per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
strutture del Servizio Sanitario Nazionale: punti 0,50; 
    - per ogni semestre  di  servizio  prestato  alle  dipendenze  di
pubbliche amministrazioni o Enti Pubblici: punti 0,50. 
      b) per gli ausiliari del ruolo  normale  del  Corpo  del  Genio
Aeronautico, fino a un massimo di 10 punti cosi' ripartiti: 
        2) titoli accademici e  tecnici,  fino  a  punti  6  come  di
seguito specificato: 
          - per  ogni  diploma  di  specializzazione  afferente  alla
professionalita' richiesta per il per il concorso, punti due; 
          - per ogni master afferente alla professionalita' richiesta
per il concorso, punti uno; 
          -  per   ogni   dottorato   di   ricerca   afferente   alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti tre; 
          -    ciascun    corso/certificazione     afferente     alla
professionalita' richiesta, da  valutare  a  cura  della  commissione
esaminatrice, fino a punti uno; 
        3) altri titoli fino a punti quattro: 
        - pubblicazioni  edite  a  stampa  (solo  se  indicate  nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico, su argomenti  attinenti
al servizio che il concorrente sara'  chiamato  a  prestare  dopo  la
nomina, che siano riportate  su  riviste  scientifiche  nazionali  ed
estere, con esclusione delle tesi di laurea  e  di  specializzazione,
punti da 0,20 a 1 per ciascuna pubblicazione.  La  valutazione  della
pubblicazione  dovra'  essere  adeguatamente  motivata  in  relazione
all'originalita'  della  produzione  stessa,   all'importanza   della
rivista (Impact Factor), alla continuita' ed ai contenuti dei singoli
lavori. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita'  della
singola   pubblicazione    avverra'    attribuendo    un    punteggio
percentualmente ridotto in  funzione  del  numero  degli  autori  del
lavoro; 
        - per ogni semestre di servizio prestato alle  dipendenze  di
Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o Forze armate : punti 0,50. 
      c) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10
punti, cosi' ripartiti: 
        1) titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per la
partecipazione al concorso, massimo punti 7: 
          -  per  il  possesso  di  ciascuna  laurea,  punti  2  (non
cumulabili con quelli attribuiti  al  successivo  alinea  qualora  la
laurea e la laurea  magistrale  appartengano  allo  stesso  ciclo  di
studi); 
          - per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3; 
          - per il possesso di master  universitario  di  I  livello,
punti 1; 
          - per il possesso di master universitario  di  II  livello,
punti 1; 
        2) altri titoli, massimo punti 3: 
          - per il possesso del brevetto di pilota d'aeroplano  o  di
aliante, punti 1; 
          - per il possesso del diploma conseguito presso  l'Istituto
dell'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (O.N.F.A.), punti 1; 
          - per  il  corso  di  Cultura  e  Meteorologia  Aeronautica
rilasciato dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione  con  l'I.T.S.N.
"Carnaro", se conseguito  fino  a  dicembre  2009  o  rilasciato  dal
Centro/Gruppo di Volo a Vela, se conseguito dal gennaio  2010,  punti
0,5. 
    Solo per le Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.): 
          - per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1; 
          - per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5; 
          - per il possesso del brevetto di  paracadutista  militare,
punti 1; 
          - per il possesso del brevetto di paracadutista A.N.P.d.I.,
punti 0,5. 
    Solo per Infrastrutture ed Impianti: 
          -   ciascun    corso    di    aggiornamento/perfezionamento
post-laurea    in    settore    attinente    concluso,    organizzato
dall'Universita' ai sensi dell'art. 6, comma 2, punto c) della  legge
n. 341/1990 o dagli enti paritetici ai sensi dell'art. 51 della legge
n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 0,25; 
          - ciascun corso/certificazione in  informatica,  topografia
GIS, AUTOCAD concluso con esame finale: punti 0,15; 
          -  attivita'  lavorativa  nello  specifico  settore   delle
costruzioni presso Enti pubblici e/o privati per un periodo  maggiore
o uguale a 12 mesi (frazionabile fino ad  un  massimo  di  3  periodi
della durata di 4 mesi ciascuno): 
          - punti 1 per  periodi  maggiori  o  uguali  a  12  mesi  e
inferiori a 18 mesi; 
          - punti 2 per  periodi  maggiori  o  uguali  a  18  mesi  e
inferiori a 24 mesi; 
          - punti 3 per periodi maggiori o uguali a 24 mesi. 
    2. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella  stessa.  E'  onere  dei   concorrenti   fornire   informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
precedente comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da  parte
della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di  domanda
on-line  l'area  relativa  alla  descrizione  dei  titoli  di  merito
posseduti fosse insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera
dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla  domanda
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nell'art. 5 comma  4  del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL  -Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione per la prova  scritta  di  cui  al
precedente art.9, comma 2.del presente decreto.

Art. 14 Graduatorie di merito

				Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      a)  per  l'ammissione   al   128°   corso   allievi   ufficiali
piloti/Navigatori di Complemento (AUPC) e (AUNC), di cui all'art.  1,
comma 1, lettere a)  e  b),  a  valle  degli  esiti  delle  ulteriori
indagini strumentali (risonanza magnetica  nucleare  del  rachide  in
toto); 
      b) per l'ammissione al 13° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale,  del   Corpo   Sanitario
Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1; 
      c) per l'ammissione al 13° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale,  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2); 
      d) per l'ammissione al 13° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell'Arma  Aeronautica,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3; 
      e) per l'ammissione al 13° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di Commissariato,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 4); 
      f) per l'ammissione al 13° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico - specialita' Elettronica, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera c), numero 5), primo alinea; 
      g) per l'ammissione al 13° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico - specialita' Infrastrutture e Impianti, di cui  all'art.
1, comma 1, lettera c), numero 5), secondo alinea; 
    h) per l'ammissione al  13°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico - specialita' Costruzioni Aeronautiche, di  cui  all'art.
1, comma 1, lettera c), numero 5), terzo alinea; 
    2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno  formulate
come di seguito specificato: 
      a)  per  l'ammissione   al   128°   corso   allievi   ufficiali
piloti/Navigatori di Complemento (AUPC) (AUNC), di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere a) e b) le graduatorie  di  merito  saranno  formate
dalla somma dei punteggi  conseguiti  dai  candidati  nelle  seguenti
prove: 
        1) prova scritta; 
        2) prova di lingua inglese; 
      b) per l'ammissione al 13° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), le graduatorie di
merito saranno  formate  dalla  somma  dei  punteggi  conseguiti  dai
candidati nelle seguenti prove: 
        1) prova scritta; 
        2) valutazione dei titoli di merito. 
    3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  2  del  presente
decreto; 
      b) a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza  sara'
preferito  il  concorrente  piu'  giovane  d'eta',  in   applicazione
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  3,  nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a  parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di  eventuali  titoli  di  preferenza,
sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  da  consegnare
all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova  scritta  di   cui
all'articolo 9. In assenza di titoli di preferenza, sempre a  parita'
di merito, sara' preferito il concorrente  piu'  giovane  d'eta',  in
applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge  15
maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191. 
    5. Le graduatorie di merito  saranno  approvate  dalla  Direzione
generale  per  il  personale  militare  e  pubblicate  nel   Giornale
Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  -4^  Serie  Speciale.   Inoltre   esse   saranno
pubblicate nel portale dei concorsi e a puro titolo informativo,  nel
sito www.difesa.it. 
    6. Se si verifica la disponibilita' di posti per insufficienza di
concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, Arma/Corpi e  categorie,  la
Direzione generale per il personale militare si riserva  la  facolta'
di devolvere in  tutto  o  in  parte  detti  posti  ad  altro  ruolo,
Arma/Corpo  e  categoria,  su  indicazione   dello   Stato   maggiore
dell'Aeronautica.

Art. 15 Svolgimento del 128° corso allievi ufficiali piloti/Navigatori di Complemento e nomina

				Art. 15 
 
 
Svolgimento del 128° corso  allievi  ufficiali  piloti/Navigatori  di
                        Complemento e nomina 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), saranno ammessi al
corso  di  pilotaggio  aereo  /  navigazione  aerea   sotto   riserva
dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti  di
cui all'articolo 3 del presente  decreto.  Gli  ammessi  riceveranno,
secondo le  modalita'  previste  dal  precedente  art.  6,  comma  1,
l'invito a  presentarsi  per  assumere  servizio  presso  l'Accademia
Aeronautica di Pozzuoli (NA). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente
alla convocazione per causa di forza maggiore,  comunicata  entro  la
data di  prevista  presentazione  presso  l'Accademia  Aeronautica  e
riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una  proroga  della
data di presentazione che, comunque,  non  potra'  superare  i  sette
giorni. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio  militare  e
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo  scopo  di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      - il certificato vaccinale infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      - in caso di assenza della relativa vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario secondo le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  /
navigazione aerea i concorrenti gia' alle armi  e  quelli  richiamati
dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di  appartenenza,  con
conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura  della  Direzione
generale per il personale militare. La  cancellazione  avra'  effetto
dalla data di ammissione al corso in qualita'  di  Allievo  Ufficiale
Pilota  /  Navigatore  di   Complemento.   Allo   scopo   l'Accademia
Aeronautica, al termine dei primi quindici giorni  di  corso,  dovra'
fornire alle competenti Divisioni della  Direzione  generale  per  il
personale militare gli elenchi dettagliati degli  Allievi  gia'  alle
armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    5.    Nel     perseguimento     dell'economicita'     dell'azione
amministrativa, l'Accademia Aeronautica potra'  convocare,  oltre  ai
vincitori del concorso, ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine
della relativa graduatoria di merito fino a un  massimo  di  6  (sei)
unita', di cui 4 per AUPC e 2 per AUNC. All'atto della  presentazione
in Accademia i precitati ulteriori concorrenti convocati contrarranno
una ferma volontaria di durata non superiore a quella del  corso  per
il conseguimento del brevetto di pilota / navigatore. Resta salva  la
possibilita' di convocare  per  l'inizio  del  corso,  un  numero  di
concorrenti pari a quello dei candidati che non  si  sono  presentati
alla convocazione in Accademia.  Questi  ultimi  saranno  considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti,  l'Accademia  potra'
convocare ulteriori concorrenti idonei in sostituzione di quelli che,
entro sette giorni a decorrere da  quello  successivo  alla  data  di
presentazione  in   Accademia,   saranno   dimessi   o   rinunceranno
all'ammissione  ovvero  saranno  giudicati  inidonei   dall'Accademia
Aeronautica per il ruolo naviganti speciale  e  non  incorporati.  La
convocazione avverra' secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando
quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall'art. 2, comma 1
del bando. 
    Gli  ulteriori  concorrenti  idonei  convocati  in  aggiunta   ai
vincitori che,  pur  avendo  conseguito  il  brevetto  di  pilota  di
aeroplano  /  navigatore  d'aeroplano  presso  le  Scuole   di   volo
dell'Aeronautica militare, non rientreranno  nei  posti  disponibili,
saranno automaticamente prosciolti dalla ferma volontaria contratta e
rinviati al proprio  domicilio  senza  alcuna  ulteriore  formalita'.
Qualora, invece, gli stessi dovessero subentrare a seguito di mancato
conseguimento del brevetto  di  pilota  /  navigatore  da  parte  dei
vincitori,  la  ferma  volontaria  gia'   contratta   dovra'   essere
rideterminata e sottoscritta nella prevista ferma di anni dodici. 
    6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di  marzo  2022,  si
svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II,  capo
III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed  ai  regolamenti
militari,  con  il  grado  di  Aviere  Allievo  Ufficiale  Pilota   /
Navigatore di Complemento e dovranno obbligatoriamente  sottoscrivere
una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio  del  corso
suddetto.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale   ferma   saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio  aereo
/ navigazione aerea e rinviati dall'Accademia Aeronautica al  proprio
domicilio ovvero al Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio; 
      b)  al  fine  di  salvaguardare  i  criteri  di  efficienza  ed
economicita'  dell'A.D.,  i  vincitori  che  abbiano  precedentemente
frequentato e interrotto "a domanda" il corso  per  il  conseguimento
del  brevetto  di  pilota  di  aeroplano  /  navigatore  d'aeroplano,
riprenderanno   la   fase   di   selezione   al   volo   a    seguito
dell'effettuazione di n. 3 riprese volo ove siano trascorsi  meno  di
12 mesi dalla data di svolgimento dell'ultimo volo, applicando quanto
previsto  dal  programma  addestrativo  vigente,  nel  caso  in   cui
quest'ultimo non abbia subito modifiche in  relazione  ai  profili  e
contenuti delle missioni di volo. Nel caso  in  cui  siano  trascorsi
piu' di 12 mesi dalla data di  svolgimento  dell'ultimo  volo  verra'
applicato il programma addestrativo vigente per intero. 
      c) gli stessi saranno promossi Aviere scelto al compimento  del
terzo mese di servizio e Sergente pilota / navigatore di  Complemento
all'atto del conseguimento del brevetto  di  pilota  di  aeroplano  /
navigatore d'aeroplano; 
      d) al termine dei corsi, i  Sergenti  pilota  /  navigatore  di
Complemento  che  avranno  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare / navigatore militare  e
gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad  assumere  il
grado, la nomina a Sottotenente pilota /  navigatore  di  Complemento
conferita con decreto di nomina del Ministro della Difesa, e  saranno
impiegati secondo le esigenze dell'amministrazione della Difesa. 
    7. La Direzione generale per il personale militare,  su  proposta
del Comandante dell'Accademia Aeronautica, ha facolta'  di  espellere
dal corso gli Allievi che, per motivi psicofisici o per  mancanza  di
attitudine  al  pilotaggio  /  navigazione   aerea   o   per   motivi
disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a  proseguire  i
corsi stessi. I suddetti frequentatori  perderanno  la  qualifica  di
Allievo Ufficiale  pilota  /  navigatore  di  Complemento  e  saranno
prosciolti,  a  cura  della  Direzione  generale  per  il   personale
militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso. 
    Gli allievi, gia' militari, se  non  conseguiranno  la  nomina  a
Sottotenente pilota / navigatore di Complemento,  rientreranno  nella
categoria  di  provenienza  e,  se  tale  categoria  non  prevede  il
ricollocamento in congedo, il  periodo  di  durata  del  corso  sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. 
    8. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado  di  sottotenente  di
complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota  militare/  navigatore  militare,
conseguiranno la nomina a pilota militare / navigatore  militare.  In
tale qualita' saranno tenuti a prestare  servizio  con  il  grado  di
sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente  dalla
data di inizio del corso di pilotaggio / navigazione aerea. 
    9.  Agli  Allievi  Ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di Informazione  e  Sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    10. Durante il periodo di frequenza del corso agli  Allievi  gia'
in servizio  competono  gli  assegni  del  grado  rivestito  all'atto
dell'ammissione.

Art. 16 Svolgimento del 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina

				Art. 16 
 
 
Svolgimento del 13°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
                           (AUFP) e nomina 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere b), c), d), e) ed  f),
saranno ammessi al  corso,  sotto  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita'  indicate
al precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per  assumere
servizio presso l'Accademia Aeronautica in Pozzuoli (NA). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso  per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata.  In  caso   di
impossibilita' a ottemperare tempestivamente  alla  convocazione  per
causa di  forza  maggiore,  comunicata  entro  la  data  di  prevista
presentazione presso l'Accademia  Aeronautica  e  riconosciuta  dalla
stessa,  potra'  essere  concessa   una   proroga   della   data   di
presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di fotografia, della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti
a visita di incorporamento volta ad  accertare  il  mantenimento  dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle
vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla  normativa  sanitaria  in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A  tal  fine,
all'atto    dell'incorporamento,    allo     scopo     di     evitare
iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      - il certificato vaccinale infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      - in caso di assenza della relativa vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario secondo le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. 
    4. All'atto dell'ammissione al corso i militari gia' in  servizio
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione generale per il personale militare. 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di allievi ufficiali in ferma  prefissata  ausiliari  del
ruolo normale o speciale dell'Aeronautica militare. 
    Allo scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici
giorni di corso, fornira' alle competenti Divisioni  della  Direzione
generale per il personale militare,  gli  elenchi  dettagliati  degli
Allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il corso, con presumibile inizio nel mese di giugno  2022,  si
svolgera' con le  modalita'  previste  dal  decreto  ministeriale  26
settembre 2002, citato nelle premesse. Gli ammessi  conseguiranno  la
qualifica di allievi ufficiali in  ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico o del Corpo  del  Genio
Aeronautico  ovvero  dei  ruoli   speciali   delle   Armi   dell'Arma
Aeronautica dei Corpi e  categorie  dell'Aeronautica  militare.  Essi
dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi  a  decorrere,
per tutti, dalla data di inizio del corso e, in qualita' di  Allievi,
saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che
non sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati  rinunciatari
all'ammissione al corso  e  rinviati  dall'Accademia  Aeronautica  al
proprio domicilio ovvero al Reparto/Ente presso il  quale  prestavano
servizio. 
    6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  Allievi  Ufficiali
dell'Accademia  Aeronautica.  Gli  Allievi  che  dimostrano  di   non
possedere il complesso delle qualita' e delle  attitudini  necessarie
per bene assolvere le funzioni del grado o che si  rendono  colpevoli
di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale  ovvero
che non frequentano almeno un terzo delle  lezioni,  saranno  dimessi
dal corso previa  determinazione  della  Direzione  generale  per  il
personale militare. 
    Gli Allievi comunque dimessi dal corso: 
      a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza
e, setale categoria non prevede  il  ricollocamento  in  congedo,  il
periodo di durata del  corso  sara'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti dai ruoli dei  Marescialli,  rientrano  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
    c) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. 
    7. Gli Allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
      a) Tenenti in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo Sanitario Aeronautico; 
      b) Tenenti in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo del Genio Aeronautico; 
      c)  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica; 
      d)  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo del Genio Aeronautico; 
    e) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
del Corpo di Commissariato Aeronautico. 
    8. Gli Allievi che non superano gli esami di fine corso in  prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di  riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In  caso  di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati  Ufficiali  e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato  tutti  gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.  Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare. 
    9. Durante la frequenza del corso e  durante  l'espletamento  del
servizio da Ufficiale in  Ferma  Prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
Enti/Reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze
armate o Corpi Armati dello Stato, nonche' nella  Polizia  di  Stato,
nel Corpo della Polizia  Penitenziaria  e  nel  Corpo  Nazionale  dei
Vigili del Fuoco, ovvero in altre Pubbliche Amministrazioni, solo nei
casi di immediata instaurazione di un rapporto  di  impiego  a  tempo
indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al  termine
della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia  previsto
il transito nel servizio permanente. 
    10. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il  personale   militare,   su   richiesta   dello   Stato   maggiore
dell'Aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a  un
massimo di  sei  mesi  per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
o in concorso con le Forze di Polizia per il controllo del territorio
Nazionale. 
    11. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
generale per il personale militare su richiesta dello Stato  maggiore
dell'Aeronautica,  secondo  le   modalita'   previste   dal   decreto
ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta  dello  Stato  maggiore  dell'Aeronautica  e   previo   loro
consenso, per consentire l'impiego  ovvero  la  proroga  dell'impiego
nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio  nazionale
ovvero in concorso con le forze  di  Polizia  per  il  controllo  del
territorio nazionale. 
    12.  Agli  Allievi  Ufficiali,  una  volta  incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di Informazione  e  Sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    13. Durante il periodo di frequenza del corso agli  Allievi  gia'
in servizio  competono  gli  assegni  del  grado  rivestito  all'atto
dell'ammissione. 
    14.  Se  alcuni  dei  posti  rimarranno  scoperti  per  rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, l'Accademia  Aeronautica  avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di  idonei  al  corso
secondo l'ordine delle  rispettive  graduatorie  di  merito  fino  al
settimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.

Art. 17 Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati

				Art. 17 
 
 
         Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare o Ente dalla stessa  delegato  alla  gestione  del  concorso
provvedera' a chiedere alle Amministrazioni  Pubbliche  e  agli  Enti
competenti  la  conferma  di  quanto  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
eventualmente sottoscritte dai vincitori del  concorso  medesimo,  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  se  dal  controllo  di  cui  al
precedente comma  emerge  la  non  veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
    b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Aeronautica militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo  Armato
dello Stato.

Art. 18 Esclusioni

				Art. 18 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I concorrenti che risultano in difetto anche di  uno  soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi  ufficiali
piloti/Navigatori di Complemento dell'Aeronautica militare e  allievi
ufficiali  in  ferma  prefissata  dell'Aeronautica  militare  saranno
esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per  il  personale
militare. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale  in  Ferma  Prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.

Art. 19 Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti/Navigatori di Complemento

				Art. 19 
 
 
Prospettive  di  carriera  per  gli  Ufficiali  Piloti/Navigatori  di
                             Complemento 
 
 
    1. I sottotenenti piloti / navigatori di complemento,  dopo  aver
maturato due anni di  anzianita'  nel  grado,  saranno  valutati  per
l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado  di  tenente  ai  sensi
dell'articolo 1243 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66
citato nelle premesse. 
    2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi
dell'articolo 1797 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66
citato nelle premesse. 
    3. Gli ufficiali piloti /  navigatori  di  complemento  in  ferma
dodecennale,  se  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  potranno
partecipare a specifici concorsi, per titoli,  per  il  transito  nel
ruolo  speciale   in   servizio   permanente   effettivo   ai   sensi
dell'articolo 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato
nelle premesse.

Art. 20 Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata

				Art. 20 
 
 
    Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata 
 
 
    1. I  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  dei  ruoli
speciali  delle  Armi  dell'Aeronautica,  dei   Corpi   e   categorie
dell'Aeronautica  militare  sono  valutati   per   l'avanzamento   ad
anzianita' al grado superiore  al  compimento  del  secondo  anno  di
permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza. 
    2. Gli Ufficiali in  Ferma  Prefissata  possono  partecipare,  in
relazione al titolo di studio posseduto e se  sono  in  possesso  dei
requisiti  indicati  dal  relativo  bando,   ai   concorsi   per   il
reclutamento di: 
      a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in Ferma Prefissata
costituisce  titolo  valutabile  ai  fini  della   formazione   delle
graduatorie di merito.

Art. 21 Disposizioni per i militari

				Art. 21 
 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
 
    1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei  corsi  presso  le
Accademie, i concorrenti gia'  alle  armi  e  quelli  richiamati  dal
congedo, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  933  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a  cura
della  direzione  generale  per  il  personale  militare,  ai   sensi
dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4  del
suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  La  cancellazione
avra' effetto dalla data di ammissione  in  qualita'  di  Allievo  ai
corsi regolari. A tal fine, gli Istituti forniranno, al  termine  dei
ripianamenti, alle competenti Divisioni della Direzione generale  per
il personale militare gli elenchi dettagliati  dei  concorrenti  gia'
alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al  corso.  Agli
Allievi  provenienti  dagli  Ufficiali,  dai  Sottufficiali   e   dai
Volontari in servizio permanente  espulsi  o  dimessi  dai  corsi  si
applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 599 e 600 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia  di,
rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi. 
    2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle  armi  risultati  vincitori  del  concorso  dovranno
trasmettere, entro 15 giorni dalla  richiesta  da  parte  degli  Enti
competenti, la copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e  tutti
i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa  quella
relativa all'ammissione  in  Accademia,  senza  alcuna  soluzione  di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

				Art. 22 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it; 
      b) il Responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it;
indirizzo  posta  elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it; 
      c)    la    finalita'    del    trattamento    e'    costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio  e  trova  la  sua
base giuridica nel D.Lgs, n. 66/2010 e  nel  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  90/2010,  con  particolare  riferimento   agli
articoli da 1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  Amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  Enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni  previste  dal  Regolamento,  di  cui  all'articolo  49,
paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli Enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
    g)  l'eventuale  reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it. 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 2 novembre 2021  
 
                                         Il direttore generale: Ricca

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