MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre orchestrali presso la banda musicale della Marina Militare. (16E05871)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15-11-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre orchestrali presso la banda musicale della Marina Militare. (16E05871)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
  • Data: 15-11-2016
  • Scadenza: 15-12-2016

Art. 1 Posti a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante "Norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n.  191,  recante  modifiche  alla
legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  Direttore  generale  per  il
personale militare e il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 2016, in corso di registrazione presso la  Corte  dei  conti,
relativo alla sua conferma nell'incarico; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35  e  in  particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Vista la pubblicazione  SMM/IS/150  dello  Stato  maggiore  della
Marina - Ispettorato  della  sanita',  recante  "Requisiti  fisici  e
sensoriali  per  l'idoneita'  ai  vari   corpi,   ruoli,   categorie,
qualificazioni, specialita' e abilitazioni del personale della Marina
militare ed. 2014"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2016); 
    Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 209, recante il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  "Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Vista la comunicazione dello Stato maggiore della Marina militare
concernente gli elementi di programmazione per l'emanazione del bando
di concorso per il reclutamento  di  tre  orchestrali  per  la  banda
musicale; 
    Visto il foglio n. M_DSSMD REG2016 0117167 del 22 agosto 2016 con
il quale lo Stato maggiore della Difesa ha definito  il  piano  delle
assunzioni per l'anno 2017  e  le  consistenze  previsionali  per  il
triennio 2017-2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di tre orchestrali presso la banda musicale della Marina
militare cosi' suddivisi: 
      a) due posti di Primo maresciallo, per i seguenti strumenti: 
    1° flicorno sopranino in mib - 1ª parte "A"; 
    1° corno in fa-sib - 1ª parte "A"; 
      b) un posto di Capo di 1ª classe, per il seguente strumento: 
        3° corno in fa - 2ª parte "A". 
    2. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito  www.persomil.difesa.it,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni
caso la stessa  Amministrazione  provvedera'  a  darne  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie
speciale - e sul portale dei concorsi secondo le modalita'  riportate
nel successivo art. 5. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche'  nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della difesa di  cui  al  successivo  articolo,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso

				Art. 2 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti: 
    a) essere cittadini italiani; 
    b) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata  quinquennale  o  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari  dall'art.  1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive  modificazioni.  La
partecipazione al concorso  dei  candidati  che  hanno  conseguito  o
stanno per conseguire all'estero il titolo di  studio  prescritto  e'
subordinata  alla   documentazione   dell'equipollenza   del   titolo
conseguito a quelli sopraindicati; 
    c) godere dei diritti civili e politici; 
    d) aver compiuto il 18° anno di  eta'  e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di
eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle  Forze  armate  e
dei Corpi di Polizia in attivita' di servizio.  Per  gli  orchestrali
della banda musicale della Marina militare  che  concorrono  per  una
parte superiore a quella di  appartenenza  si  prescinde  dal  limite
massimo di eta'; 
    e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento  o  negli
strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno  strumento  affine  di
cui all'allegato A, che costituisce  parte  integrante  del  presente
bando; 
    f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica  ed
attitudinale  al  servizio  incondizionato  quale  sottufficiale   in
servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le  modalita'
previste ai successivi articoli 11 e 12; 
    g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   Pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
    h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    j) aver tenuto condotta incensurabile; 
    k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    l) aver riportato esito negativo  agli  accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od  occasionale  di
sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari; 
    m) se candidati di sesso  maschile  non  aver  prestato  servizio
sostitutivo civile ai sensi dell'art.  15,  comma  7  della  legge  8
luglio 1998, n. 230, a  meno  che  non  abbiano  presentato  apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. Gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e Sergenti, al ruolo
dei Volontari in servizio  permanente  e  i  volontari  in  ferma  in
servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere  i  requisiti
indicati al precedente comma 1, dovranno: 
    a) non aver riportato  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
    b) essere in possesso della  qualifica  non  inferiore  a  "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per  l'eta',  fino  alla  nomina  a
orchestrale  della  banda  musicale  della  Marina   militare,   pena
l'esclusione  dal  concorso  o  dalla   frequenza   del   corso   con
provvedimento del Direttore generale per il personale militare  o  di
autorita' da lui delegata. 
    L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della  mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera'  la  decadenza  di  diritto
dall'arruolamento volontario. 
    4. I candidati in servizio, nominati vincitori  del  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  al  rispettivo
corso militare e di istruzione tecnico-professionale previo rilascio,
nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza
armata/Corpo armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1, comma  1,
del presente bando viene gestita  tramite  il  portale  dei  concorsi
on-line  del  Ministero  della  difesa  (da  ora  in  poi   portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero  attraverso  il  sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita'  indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a  tutti  i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di  futura
pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di  partecipazione
al concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,  e  ricevere  le
successive comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
"istruzioni" del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
    a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta  elettronica,
una utenza  di  telefonia  mobile  intestata  ovvero  utilizzata  dal
candidato e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di
validita'; 
    b) con smart card: mediante Carta d'identita' elettronica  (CIE),
Carta  nazionale  dei  servizi  (CNS),  tessera   di   riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  luglio  1967,  n.  851)  ai  sensi
dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale. 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. 
    3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere consegnato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione agli accertamenti sanitari. 
    4. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza e modificando le dichiarazioni d'interesse. La domanda
modificata dovra', quindi, essere  rinviata  al  sistema  informatico
centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    5. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la previa registrazione al portale dei concorsi non saranno prese  in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it  e  nel
portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3, resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    7. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare  i
loro dati anagrafici, le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, nonche'  il  recapito  presso  il  quale
intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di  esclusione,  fatto
salvo per  le  altre  comunicazioni  quanto  disposto  ai  sensi  del
successivo art. 5. 
    9. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti per il tramite degli organi competenti e/o  dipendenti,  si
assume  la  responsabilita'  penale  circa  eventuali   dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. I candidati, se  militari  in  servizio,  dovranno,  inoltre,
stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al
Comando del reparto/ente di appartenenza. 
    11. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5 Comunicazioni con i candidati

				Art. 5 
 
                    Comunicazioni con i candidati 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni,  suddivisa  in  un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, calendari di svolgimento delle prove  previste
dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.),  e  in  un'area
privata,  relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  personale.  I
candidati ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni
mediante  messaggio  di  posta  elettronica,  inviato   all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno  anche
pubblicate nel sito  www.persomil.sgd.difesa.it  e  in  quello  della
Forza armata. 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai  candidati  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,   posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  4,  comma  4,  i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la  presentazione  delle  domande,  eventuali  comunicazioni  tramite
messaggio di posta elettronica (PE) - utilizzando  esclusivamente  un
account di PE -  all'indirizzo  persomil@persomil.difesa.it  o  posta
elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account
di PEC - all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it, e  all'indirizzo
r1d1s5@persomil.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano
e  allegando  copia  per  immagine  (file  formato  PDF  e  JPEG  con
dimensione massima di 3 Mb) di un documento d'identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato. 
    4. I candidati  che,  successivamente  alla  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  sono  incorporati  presso  un
reparto/ente militare devono  informare  il  competente  ufficio  del
medesimo reparto/ente circa  la  partecipazione  al  concorso.  Detto
ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 6. 
    5. L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
ovvero del  numero  di  utenza  di  telefonia  mobile  da  parte  dei
candidati.

Art. 6 Adempimenti dei Comandi degli enti/reparti d'appartenenza

				Art. 6 
 
      Adempimenti dei Comandi degli enti/reparti d'appartenenza 
 
    1. Il sistema  provvedera'  a  informare  i  Comandi/reparti/enti
d'appartenenza per i candidati militari in servizio tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC),  indicato
dal concorrente in sede di compilazione della domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze. 
    2. I suddetti enti, in base alle rispettive  competenze,  per  il
personale in servizio dovranno: 
    a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del  termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione  al  concorso,
e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art.  2,  comma
1, lettere b), d), e) e comma 2, lettere a), b). Se il candidato  non
risulta in  possesso  dei  predetti  requisiti,  gli  stessi  comandi
dovranno   inviare    agli    indirizzi    di    posta    elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it  e   persomil@persomil.difesa.it   (o,   in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
in allegato B, che costituisce parte integrante del  presente  bando,
debitamente  compilato  e  corredato  dal  documento  comprovante  la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione  generale  per
il personale militare, entro il 3°  giorno  successivo  a  quello  di
scadenza del termine di presentazione delle domande; 
    b) predisporre per ogni  militare  partecipante  al  concorso  un
unico file, in formato PDF, contenente: 
    la documentazione matricolare aggiornata alla  data  di  scadenza
del bando; 
    la  documentazione  valutativa  raccolta  in  ordine  cronologico
riferita a tutto il periodo  di  servizio  prestato  antecedentemente
alla data di scadenza del  termine  di  presentazione  delle  domande
(solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni); 
    c) informare, in caso di trasferimento del  candidato,  il  nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare  al  concorso.
L'ente di nuova destinazione assumera' la  competenza  per  tutte  le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 
      d) comunicare tempestivamente alla Direzione  generale  per  il
personale militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione  del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti  disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.). 
    3. La Direzione generale per il personale militare,  per  i  soli
candidati risultati idonei alle prove di cui all'art.  13,  chiedera'
ai rispettivi enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che
dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli
indirizzi di cui al precedente comma 2, lettera a)  nei  termini  che
saranno indicati.

Art. 7 Commissioni

				Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione esaminatrice; 
    b) commissione per l'accertamento sanitario; 
    c) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
    a) un Contrammiraglio in servizio permanente o in  ausiliaria  da
non oltre tre anni, presidente; 
    b)  il  Maestro  direttore  della  banda  musicale  della  Marina
militare o della banda musicale di altra  Forza  armata  o  Corpo  di
Polizia, membro; 
    c) un professore di strumentazione per banda di un  conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; 
    d) un dipendente civile del Ministero della  difesa  appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale superiore medico del Corpo sanitario della Marina
militare di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; 
    b) due Ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare
di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri; 
    c) un Sottufficiale della Marina militare del ruolo  Marescialli,
segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici della
Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale superiore di grado non inferiore  a  Capitano  di
vascello, presidente; 
    b) due Ufficiali della Marina militare specialisti  in  selezione
attitudinale, membri; 
    c) un Sottufficiale della Marina militare del ruolo  Marescialli,
segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali della Marina
militare specialisti in selezione attitudinale.

Art. 8 Svolgimento del concorso

				Art. 8 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
    a) prova di preselezione (eventuale); 
    b) accertamento sanitario; 
    c) accertamento attitudinale; 
    d) prove pratiche di esecuzione e teoriche; 
    e) valutazione dei titoli di merito. 
    2.  Il  solo  personale  in  servizio  nella   Marina   militare,
appartenente ai ruoli dei Sottufficiali e dei volontari  in  servizio
permanente, non sara'  sottoposto  all'accertamento  attitudinale  ed
effettuera' l'accertamento sanitario solo se alla  data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione  non
risultera'  in   possesso   dell'idoneita'   al   servizio   militare
incondizionato  senza  limitazioni  di  impiego,  alcun  esonero   da
incarichi,  mansioni  o  attivita',  certificata  con  visita  medica
periodica di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici  di
idoneita'  al  servizio  militare  incondizionato,  ai  sensi   della
pubblicazione SMM/IS 150 citata nelle premesse. All'uopo, il  Comando
di appartenenza dovra' trasmettere alla  Direzione  generale  per  il
personale militare all'e-mail r1d1s5@persomil.difesa.it, entro cinque
giorni successivi alla data di scadenza del periodo di  presentazione
delle domande, la dichiarazione di cui all'allegato C che costituisce
parte integrante del presente bando. 
    3. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione
presso le sedi di svolgimento delle citate prove ed accertamenti,  un
documento  di  identita'  in  corso  di  validita',   rilasciato   da
un'amministrazione dello Stato. 
    4. I candidati che non si presenteranno  alle  prove  concorsuali
nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della difesa
non puo' essere  ritenuta  responsabile,  non  saranno  ammessi  alle
predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.

Art. 9 Prova di preselezione

				Art. 9 
 
                        Prova di preselezione 
 
    1. L'Amministrazione della difesa, in presenza  di  un  rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potra' far  svolgere
la prova di preselezione. 
    Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate  le
disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, riportate nel citato allegato D. 
    2. Sara' cura della Direzione generale per il personale  militare
comunicare a ciascun candidato la data  dell'eventuale  effettuazione
della prova, mediante le modalita' previste nell'art. 5 del bando.

Art. 10 Documentazione da produrre per l'ammissione agli accertamenti sanitario e attitudinale

				Art. 10 
 
Documentazione  da  produrre  per  l'ammissione   agli   accertamenti
                      sanitario e attitudinale 
 
    1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale
dovranno presentarsi presso  il  Centro  di  selezione  della  Marina
militare, via delle Palombare n. 3 - Ancona,  per  essere  sottoposti
agli accertamenti previsti dai successivi articoli 11 e 12. 
    2. L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento dei suddetti  accertamenti  saranno  resi  noti  mediante
avviso, con valore di notifica  a  tutti  gli  effetti,  consultabile
nell'area    pubblica    del    portale,     nonche'     nei     siti
www.persomil.sgd.difesa.it e www.marina.difesa.it. 
    3.  Gli  assenti  saranno  considerati  rinunciatari  e  pertanto
esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al  successivo  art.  17,
comma 3. 
    4. Per essere sottoposti all'accertamento sanitario, i  candidati
dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione presso il citato
Centro  di  selezione,  la  dichiarazione   di   consenso   informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di  informazione  sui
protocolli vaccinali, secondo quanto indicato  nell'allegato  E,  che
costituisce parte integrante del  presente  bando,  e  consegnare  la
seguente documentazione: 
    a)  certificato  rilasciato  dal  medico  di  fiducia  (ai  sensi
dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello
rinvenibile all'allegato F del bando. Tale certificato  dovra'  avere
una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 
    b)   referto   attestante   l'esito   negativo   del   test   per
l'accertamento  della  positivita'  per  anticorpi  per   HIV;   tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere rilasciato in data
non anteriore a tre mesi dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
dell'accertamento sanitario; 
    c) se gia'  posseduto,  esame  radiografico  del  torace  in  due
proiezioni con  relativo  referto.  Se  privo  di  tale  referto,  il
candidato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso per
l'eventuale effettuazione degli esami radiologici; 
    d) ai  soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
concernente   il   dosaggio   quantitativo   del   glucosio-6-fosfato
deidrogenasi (G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in  termini  di
percentuale di attivita' enzimatica. I candidati riconosciuti affetti
da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD,  dovranno
rilasciare   la   dichiarazione   di    ricevuta    informazione    e
responsabilizzazione di  cui  all'allegato  G.  In  caso  di  mancata
presentazione del referto di analisi di  laboratorio  concernente  il
dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini  della  definizione  della
caratteristica somato-funzionale AV-EI,  al  coefficiente  attribuito
sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito"; 
    e) referto degli esami di seguito elencati,  effettuati  in  data
non anteriore a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario: 
    1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
    2) analisi del sangue concernente: 
    emocromo completo con formula leucocitaria; 
    VES; 
    glicemia; 
    azotemia; 
    creatininemia; 
    uricemia; 
    trigliceridemia; 
    colesterolemia totale e frazionata; 
    bilirubinemia diretta e indiretta; 
    gamma GT; 
    transaminasemia (GOT e GPT); 
    markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
    attestazione del gruppo sanguigno. 
    I candidati di sesso  femminile,  in  aggiunta  a  quanto  sopra,
dovranno consegnare anche: 
    ecografia pelvica, con relativo referto,  eseguita  in  data  non
anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
dell'accertamento sanitario; 
    referto attestante  l'esito  del  test  di  gravidanza,  mediante
analisi  su  sangue  o  urine,  effettuato  entro  i  cinque   giorni
calendariali antecedenti la data di presentazione per l'effettuazione
dell'accertamento sanitario.  La  candidata  che  non  esibira'  tale
referto sara' sottoposta al test di gravidanza ai  sensi  e  per  gli
effetti di quanto previsto dall'art. 11, comma 9. 
    5. Tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche , anche militari, o private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario  nazionale  (SSN).  In  quest'ultimo  caso  dovra'   essere
prodotto anche certificato in originale attestante  che  trattasi  di
struttura  sanitaria  accreditata  presso   il   Servizio   sanitario
nazionale. 
    6. I certificati/referti devono essere  consegnati  in  originale
ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli  originali
sono gia' in possesso  dell'Amministrazione  e  ancora  in  corso  di
validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al  precedente
comma  4,  il  candidato  dovra'  indicare  l'ente  che  detiene   la
documentazione utilizzando la dichiarazione di  cui  all'allegato  H,
che costituisce parte integrante del presente bando. 
    7. La mancata presentazione ovvero la non  conformita'  anche  di
uno soltanto dei suddetti certificati/referti, ad eccezione di quello
di cui  al  comma  4,  lettera  d)  e  dell'attestazione  del  gruppo
sanguigno, determinera' la non ammissione all'accertamento  sanitario
e la conseguente esclusione dal concorso.

Art. 11 Accertamento sanitario

				Art. 11 
 
                       Accertamento sanitario 
 
    1. I candidati,  previa  sottoscrizione  della  dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sui  protocolli  vaccinali  previsto  per  il  personale
militare secondo  il  modello  rinvenibile  all'allegato  E,  saranno
sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente  art.  7,
comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario al fine di constatare
il possesso dell'idoneita' al servizio permanente  quale  Maresciallo
del ruolo musicisti della Marina militare. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei candidati sara'  definita  tenendo
conto sia del vigente elenco delle imperfezioni  e  delle  infermita'
che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle  direttive
tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni  e  infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare  e  criteri  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare, approvate con il  decreto  ministeriale  4  giugno
2014 citato nelle premesse. 
    3. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre,
il possesso da parte dei candidati dei seguenti specifici requisiti: 
    a) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita  la  mancanza,
purche' non associata a malattia parodontale, di un massimo  di  otto
denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali  non
figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel  computo  dei  denti
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna  protesi  fissa,  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati; 
    b) esito  negativo  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso
sistematico di alcool, per l'uso anche saltuario od  occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. 
    4.  La   citata   commissione   medica,   presa   visione   della
documentazione sanitaria  di  cui  al  precedente  art.  10  prodotta
dall'interessato,  disporra'  per  tutti  i  candidati   i   seguenti
accertamenti specialisti e di laboratorio: 
    a) visita cardiologica con E.C.G.; 
    b) visita oculistica; 
    c) visita odontoiatrica; 
    d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    e) visita psichiatrica; 
    f) valutazione dell'apparato locomotore; 
    g) analisi delle urine per la  ricerca  dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi,  e  barbiturici.  In  caso  di  positivita',
disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
    h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    i) visita medica generale; 
    j)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile   per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale  e/o  richiedere  che
venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche,  risultati
di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio
ecc.). In caso di necessita'  di  esami  radiografici,  il  candidato
dovra'   sottoscrivere    apposita    dichiarazione    di    consenso
all'effettuazione dell'esame stesso. 
    5. La commissione giudichera', altresi',  inidoneo  il  candidato
che: 
    presenti tatuaggi quando, per la loro sede,  siano  deturpanti  o
contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile  indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
    non possieda  i  parametri  fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla  massa  metabolicamente  attiva
rientranti nei valori limite di cui  all'art.  587  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come  sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera c) del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che  saranno  accertati  con  le
modalita' previste dalla direttiva tecnica dello Stato maggiore della
Difesa - Ispettorato generale della sanita' militare - edizione 2016,
citata nelle premesse. 
    6. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun  candidato,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa
vigente, sulla base delle risultanze della visita medica  generale  e
degli accertamenti eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati  in
possesso dei requisiti sopra precisati cui sia  stato  attribuito  il
seguente profilo minimo: 
    a) psiche (PS) 2; 
    b) costituzione (CO) 2; 
    c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
    d) apparato respiratorio (AR) 2; 
    e) apparati vari (AV) 2; 
    f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
    g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
    h) vista (VS) 2; 
    i) udito (AU) 2. 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. 
    7. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera'  per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria  firma
sul  foglio  di   notifica,   l'esito   dell'accertamento   sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
    "idoneo  quale  maresciallo  del  ruolo  musicisti  della  Marina
militare", con l'indicazione del profilo sanitario; 
    "inidoneo quale maresciallo  del  ruolo  musicisti  della  Marina
militare", con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio. 
    8. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica,  saranno  giudicati
"inidonei" e  l'esito  dell'accertamento  attitudinale  eventualmente
disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di   inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo  e  comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I  candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 
    9. I candidati di sesso femminile, in  caso  di  positivita'  del
test di gravidanza, non potranno essere  sottoposti  all'accertamento
sanitario di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) in quanto, ai  sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dall'art.  10,  comma
4, la Direzione generale per il personale militare procedera'  a  una
nuova convocazione in  data  compatibile  con  la  definizione  della
graduatoria di cui al successivo  art.  15.  Se  in  occasione  della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura,  la  preposta
commissione di cui al precedente art. 7,  comma  1,  lettera  b),  ne
dara' notizia  alla  citata  Direzione  generale  che  escludera'  la
candidata   dal   concorso   per   l'impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando.

Art. 12 Accertamento attitudinale

				Art. 12 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente  art.  11,
comma 8, saranno sottoposti, a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera c), ad una serie di prove  (test,
questionari,   prove   di   perfomance,    intervista    attitudinale
individuale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il   possesso   dei
requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata  e
nello specifico ruolo. Tale valutazione,  che  sara'  svolta  con  le
modalita'  indicate  nelle   apposite   "Norme   per   la   selezione
attitudinale  nel  concorso  per  Allievi  marescialli  della  Marina
militare" (edita dal Comando scuole  della  Marina  militare)  e  con
riferimento  alla  direttiva  tecnica   "Profili   attitudinali   del
personale della Marina militare" (edita dallo  Stato  maggiore  della
Marina militare) e vigenti all'atto dell'effettuazione  delle  prove,
si articolera' nelle seguenti aree d'indagine: 
    a) area stile di pensiero; 
    b) area emozioni e relazioni; 
    c) area produttivita' e competenze gestionali; 
    d) area motivazionale. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
    a) punteggio 1: forte carenza; 
    b) punteggio 2: livello scarso; 
    c) punteggio 3: livello medio; 
    d) punteggio 4: livello discreto; 
    e) punteggio 5: livello buono/ottimo. 
    La commissione assegnera' un punteggio finale  sulla  scorta  dei
punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze psicologiche e dei
punteggi assegnati in sede di  intervista  attitudinale  individuale.
Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una  mera  media
aritmetica). 
    3.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di  idoneita'  o  inidoneita'.  Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di  punteggio.  Il
giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il  candidato
riporti un punteggio di  livello  attitudinale  globale  inferiore  o
uguale a quello minimo  previsto  dalla  normativa  vigente  all'atto
dell'effettuazione  delle  prove.  Tale  giudizio  comunicato  seduta
stante agli interessati, e' definitivo e  comporta  l'esclusione  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 13 Prove pratiche di esecuzione e teoriche

				Art. 13 
 
               Prove pratiche di esecuzione e teoriche 
 
    1. I candidati risultati idonei all'accertamento  sanitario  e  a
quello attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore  di
notifica a tutti gli effetti,  consultabile  nell'area  pubblica  del
portale,    nonche'     nei     siti     www.persomil.difesa.it     e
www.marina.difesa.it, per sostenere le prove pratiche e teoriche,  da
effettuare distintamente per ogni posto per il quale si concorre,  di
seguito indicate: 
      a) per tutti i candidati: 
        1) esecuzione di un brano a scelta dal candidato, tra  quelli
indicati all'allegato I del bando per lo strumento per  il  quale  si
concorre e  uno  studio  di  elevate  difficolta'  tecniche  (romanze
operistiche nel caso del concorso per Flicorno  Sopranino)  a  scelta
della commissione esaminatrice fra i tre proposti dal candidato. 
    Qualora concorra per piu' posti,  il  candidato  dovra'  proporre
alla commissione esaminatrice, per ogni posto, un  programma  d'esame
diverso; 
    2) esecuzione a prima vista di uno  o  piu'  brani  scelti  dalla
commissione esaminatrice per lo strumento per il quale si concorre; 
    3) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumento per
il  quale  si  concorre  e  di  quelli  considerati  affini   secondo
l'allegato A del bando; 
    4) dimostrazione della conoscenza  tecnica  degli  strumenti  che
compongono  la  banda  con   nozioni   inerenti   la   formazione   e
l'organizzazione degli organici d'insieme per strumenti a  fiato  dal
piccolo ensemble alla banda musicale dal 1900 a oggi; 
      b) per i soli candidati per le prime parti: 
        1) esecuzione a prima vista di uno  o  piu'  passi  solistici
scelti  dalla  commissione  esaminatrice,   tratti   dal   repertorio
bandistico, con accompagnamento della banda. 
    2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al  quale  hanno
chiesto  di  partecipare  utilizzando  esclusivamente  gli  strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. 
    3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto  sommando
quello  delle  singole  prove  diviso  per  il  numero  delle   prove
sostenute. 
    Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un punteggio
medio non inferiore a 56. 
    Sara',  comunque,  giudicato  inidoneo  il  candidato   che   non
raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49. 
    4. Il candidato che non si  presentera'  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove, sara' considerato  rinunciatario  ed  escluso
dal concorso.

Art. 14 Titoli di merito

				Art. 14 
 
                          Titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), ai fini della  formazione  delle  graduatorie  finali,
valutera', per i soli candidati giudicati idonei alle prove  pratiche
e teoriche di cui all'art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati: 
      a) titoli accademici: 
        2° livello (punteggio massimo 10): 
    diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento); 
    diploma accademico di 2° livello (che  assorbe  quello  di  primo
livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
    diploma  accademico  di  2°  livello  per  altri  strumenti   e/o
discipline; 
        1° livello (punteggio massimo 8): 
    diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il quale si
concorre o affine; 
    diploma  accademico  di  1°  livello  per  altri  strumenti   e/o
discipline; 
      b) titoli didattici (punteggio massimo 5): 
    insegnamento presso un Conservatorio statale o  parificato  dello
strumento per il quale si concorre o affine; 
    insegnamento  presso  una  scuola  media  inferiore  e  superiore
statale o parificata ad indirizzo musicale  dello  strumento  per  il
quale si concorre o affine; 
    insegnamento degli strumenti diversi da quello per  il  quale  si
concorre e da quelli ad esso affini; 
      c) titoli professionali (punteggio massimo 15 punti): 
    contratti  con  importanti   istituzioni   sinfoniche,   liriche,
concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il  quale  si
concorre o affine; 
    concerti per importanti associazioni concertistiche  musicali  da
solista o in formazione da camera  (da  accertarsi  obbligatoriamente
facendo riferimento all'attestazione di partecipazione rilasciata dal
Presidente o direttore artistico dell'associazione) con lo  strumento
per il quale si concorre o affine; 
    vincite di importanti concorsi  nazionali  od  internazionali  da
solista o in formazione da camera per lo strumento per  il  quale  si
concorre o affine; 
    far parte delle bande musicali di Forza armata  e  dei  Corpi  di
Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
    far parte di altri  complessi  bandistici  militari  o  complessi
bandistici per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
    aver conseguito l'idoneita' per lo  strumento  per  il  quale  si
concorre o affine al concorso  presso  le  bande  musicali  di  Forza
armata e dei Corpi di Polizia; 
    pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o  di  organologia
relativi allo strumento per il quale si concorre o affine; 
    incisioni su CD e/o DVD in formazione orchestrale e/o bandistica,
relative allo strumento per il quale si concorre o affine; 
    incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera  e/o  da  solista
con accompagnamento orchestrale o pianistico relative allo  strumento
per il quale si concorre o affine; 
    composizioni originali pubblicate dall'evidente contenuto tecnico
strumentale relative allo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine. 
    2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    3. I soli candidati risultati idonei alle prove di  cui  all'art.
13, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno  consegnare  i
titoli di merito in formato cartaceo o su supporto  informatico  alla
commissione   esaminatrice.   I   titoli   di    merito    consegnati
successivamente  rispetto  al  giorno  dell'ultima  prova   sostenuta
dall'interessato non saranno valutati. 
    4. I  titoli  di  merito,  accompagnati  da  un  elenco  numerico
cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici,  didattici
e professionali), dovranno essere presentati in  una  delle  seguenti
modalita': 
    a) in originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge; 
    b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di
notorieta' ex articoli 46 e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato  dovra'
fornire  dettagliatamente   tutti   gli   elementi   necessari   alla
valutazione  del  titolo  che  si  intende  produrre,   conformemente
all'allegato L del bando. L'omissione anche di uno solo dei  suddetti
elementi comportera' la non valutazione del  titolo  autocertificato.
Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni  e  composizioni  il
candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge. 
    La conformita' agli originali dei titoli consegnati  su  supporto
informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione
in calce al citato elenco cartaceo. 
    5. Sara' cura dell'Amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   445/2000,
riservandosi  la  facolta'  di  chiedere   al   candidato,   per   le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta',  l'esibizione  dei
titoli di merito in  originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge.

Art. 15 Graduatorie finali

				Art. 15 
 
                         Graduatorie finali 
 
    1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base  della
media del  punteggio  riportato  da  ciascun  candidato  nelle  prove
pratiche di cui al precedente art. 13 e di quello  riportato  per  il
possesso dei titoli di merito  di  cui  al  precedente  art.  14,  le
graduatorie finali distinte per i singoli strumenti a concorso. 
    2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  e
dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione. 
    3. Costituisce titolo  di  preferenza,  a  parita'  di  punteggio
complessivo, l'appartenenza del candidato  alla  Marina  militare.  A
parita' di punteggio complessivo fra i  candidati  appartenenti  alla
Marina militare sara' preferito il candidato  che  riveste  il  grado
piu' elevato e, in  caso  di  parita'  di  grado,  il  candidato  con
maggiore anzianita' di servizio. 
    4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti alla Marina militare, sara' data precedenza al candidato
in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato M.  In  caso
di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane  di  eta',
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,
come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n.  191.  Il
presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla  Direzione
generale per il  personale  militare  le  graduatorie  definitive  su
supporto cartaceo e informatico non riscrivibile protetto da password
(CD-rom/DVD, in formato pdf). 
    Le graduatorie finali di merito dei vincitori  saranno  approvate
con decreto del Direttore generale per il  personale  militare  o  di
autorita' da lui delegata e pubblicate nel Giornale  ufficiale  della
difesa. Di tale pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Dal giorno  di
pubblicazione del citato avviso  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative.

Art. 16 Nomina a orchestrale

				Art. 16 
 
                        Nomina a orchestrale 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del  concorso  sono  nominati
Primo maresciallo e Capo di 1ª classe del ruolo dei  musicisti  della
Marina   militare   e   devono   essere   inseriti    rispettivamente
nell'organizzazione strumentale delle prime  e  delle  seconde  parti
della banda come indicato nell'art. 1515 del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
    2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di Stato  maggiore  della  Marina
militare. 
    3. I vincitori del  concorso  che,  alla  data  di  scadenza  del
termine della presentazione  della  domanda,  non  siano  Marescialli
della Marina militare, verranno ammessi ad un corso di formazione. 
    4. I frequentatori del corso, all'atto di presentazione presso il
reparto d'istruzione designato,  saranno  sottoposti  ad  una  visita
medica di incorporamento  volta  ad  accertare  il  mantenimento  dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e dovranno  produrre  una
dichiarazione sostitutiva, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
cui si attesta il possesso/mantenimento dei  requisiti  previsti  dal
precedente art. 2. 
    5. I vincitori di concorso saranno sottoposti  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in  ordine  agli
eventuali rischi derivanti dal protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai
vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione  7,
paragrafo 5), lettera a) della direttiva  tecnica  14  febbraio  2008
dalla Direzione generale della sanita' militare,  recante  "Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali  e  delle
altre misure di profilassi". 
    6. All'atto dell'incorporamento dovranno presentare: 
    a)  certificato  anamnestico/referto  rilasciato,  entro   trenta
giorni dalla data di ammissione  al  corso,  da  strutture  sanitarie
pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari); 
    b)  certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo   alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione,
il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
    c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica,  anche
militare, o privata convenzionata attestante il gruppo sanguigno e il
fattore Rh. 
    I militari in servizio nella  Marina  militare  compileranno  una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio  richiesto,
qualora non risultasse dalla documentazione personale. I diplomi e  i
certificati  rilasciati   da   istituti   parificati   o   legalmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli  studi
(art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). 
    7. I candidati vincitori  dovranno,  inoltre,  produrre  ai  fini
dell'attribuzione del  profilo  sanitario  eventualmente  ancora  non
definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI -  il  referto
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore
a sessanta giorni rispetto a quello di incorporazione, di analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  eseguito
sulle emazie ed espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'
enzimatica. 
    I predetti candidati che  presenteranno  un  deficit  G6PD  e  ai
quali, per tale deficit, sara' attribuito un coefficiente 3 o 4 nella
caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  dovranno  rilasciare   una
dichiarazione di ricevuta  informazione  e  di  responsabilizzazione,
redatta conformemente all'allegato G al presente bando. 
    8. I vincitori del concorso  provenienti  dal  ruolo  Marescialli
della Marina militare, se di grado: 
    a) uguale a quello iniziale della categoria per  la  quale  hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; 
    b) superiore, sono nominati col  grado  corrispondente  a  quello
rivestito nel ruolo di  provenienza,  ma  comunque  non  superiore  a
quello  massimo  previsto  per  la  categoria  stessa,  e  conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta.

Art. 17 Disposizioni amministrative e varie

				Art. 17 
 
                 Disposizioni amministrative e varie 
 
    1. Le spese per  i  viaggi  da  e  per  le  sedi  di  svolgimento
dell'eventuale  prova  di  preselezione,  delle  prove  pratiche   di
esecuzione  e  degli  accertamenti  dei  requisiti  di  idoneita'  al
servizio militare del  concorso  sono  a  carico  dei  candidati.  Ai
candidati in  servizio  militare  deve  essere  concessa  la  licenza
straordinaria per esami  della  durata  limitata  al/ai  giorno/i  di
effettuazione  delle  prove  e  degli  accertamenti  piu'  il   tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi  delle  prove  e  per  il
rientro nella sede di servizio, mentre non puo' essere rilasciato  il
certificato di  viaggio.  Se  tali  candidati  non  si  presentano  a
sostenere le prove, salvi motivi indipendenti dalla loro volonta', la
licenza straordinaria dovra' essere commutata  in  licenza  ordinaria
dell'anno in corso. 
    2.  Durante  le  fasi  concorsuali,  i  candidati  non   potranno
usufruire  di  vitto  e  alloggio  a   carico   dell'Amministrazione.
Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di  tutte  le  prove
concorsuali saranno a carico dei partecipanti. 
    3. I candidati  assenti  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi  dal  concorso.  Tuttavia,  per  le  prove  e
l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1,
lettere a), b) e c), la Direzione generale per il personale militare,
compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento,  potra'  fissare
una nuova  ed  ultima  data  di  presentazione  non  suscettibile  di
ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a: 
    a) motivi di salute, debitamente  documentati  da  certificazione
sanitaria rilasciata dal medico  curante  o  da  struttura  sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare; 
    b)   inderogabili   esigenze   di    servizio    debitamente    e
tempestivamente  documentate  dal  comando  di  appartenenza  per   i
militari in servizio. 
    Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio, il Comando di appartenenza - dovra'  trasmettere,  entro
24 ore dalla data in cui e' prevista la  convocazione,  l'istanza  di
differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia  di
un documento di identita' in corso di validita' a mezzo fax al numero
06517052766  o  via  e-mail  all'indirizzo   di   posta   elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it. Le istanze incomplete non  verranno  prese
in considerazione. 
    La Direzione generale per il personale militare  comunichera'  le
proprie determinazioni nell'area privata del portale e, con messaggio
di posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato,
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    La predetta Direzione generale si riserva altresi'  la  facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  con  comunicazione  inserita  nell'area
pubblica del portale, secondo quanto stabilito al precedente art.  5,
e nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, definendone
le modalita'. 
    Il citato avviso avra' valore di notifica a  tutti  gli  effetti,
per tutti gli interessati. 
    4.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare   i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento dell'eventuale
prova di preselezione, delle prove pratiche  di  esecuzione  e  degli
accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare. 
    5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di  concorso  potra'  essere  consultata  l'area  pubblica  del
portale  secondo  quanto  stabilito  al  precedente  art.  5   ovvero
contattata la Sezione  relazioni  con  il  pubblico  della  Direzione
generale per il personale militare al numero 06/517051012.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

				Art. 18 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche  e  integrazioni,  i  dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la  Direzione
generale per il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1ª  Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali per le finalita'  di  gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati  automatizzata,
anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di
impiego,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  Amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in  caso  di
esito positivo del concorso, agli enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o  cancellare  i  dati  errati,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per motivi legittimi  al  loro  trattamento.  Sono  nominati,
ognuno per quanto di competenza,  responsabili  del  trattamento  dei
dati personali: 
    a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 6; 
    b) i presidenti di commissioni di cui al precedente art. 7; 
    c) il direttore della 1ª Divisione della Direzione  generale  per
il personale militare.

Art. 19 Accertamento dei requisiti

				Art. 19 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere  alle  Amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.

Art. 20 Esclusioni

				Art. 20 
 
                             Esclusioni 
 
    1.  La  Direzione  generale  per  il  personale   militare,   con
provvedimento del Direttore generale o  autorita'  da  lui  delegata,
procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non
in possesso dei prescritti requisiti di cui ai  precedenti  articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato  dopo  l'incorporazione  presso  il  relativo  istituto  di
formazione. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 2 novembre 2016  
 
               Il Direttore Generale: Gen. D. c. (li) Paolo Gerometta

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