MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2021. (21E13202)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 16-11-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2021. (21E13202)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 16-11-2021
  • Scadenza: 07-01-2022

Art. 1 Indizione dell'esame

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti:  il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,  n.   1578,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio  1934,  n.  36,
relativo all'ordinamento delle  professioni  di  avvocato;  il  regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e  di
attuazione del predetto; il decreto legislativo del Capo  provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme  sulle  tasse
da  corrispondersi  all'Erario  per  la  partecipazione  agli   esami
forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b);  la  legge  27  giugno
1988, n. 242,  recante  modifiche  alla  disciplina  degli  esami  di
procuratore  legale;  la  legge  20  aprile  1989,  n.  142,  recante
modifiche alla disciplina degli esami  di  procuratore  legale  e  di
avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile  1990,
n. 101, recante il regolamento  relativo  alla  pratica  forense  per
l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge  24  febbraio
1997, n. 27, relativa alla  soppressione  dell'albo  dei  procuratori
legali e recante norme in  materia  di  esercizio  della  professione
forense; il decreto-legge 21 maggio 2003,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante  modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla  professione
forense; il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 2012,  n.  27,  recante  modifica
della  durata  del   tirocinio   per   l'accesso   alle   professioni
regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche' l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
in materia  di  documentazione  amministrativa;  il  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  4
aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per  la  composizione  della
commissione per l'esame  di  avvocato;  il  decreto  ministeriale  16
settembre  2014,  recante  la  determinazione  delle   modalita'   di
versamento dei contributi per la partecipazione ai  concorsi  indetti
dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da  600  a
603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 31 dicembre 2012,
n.  247,  recante  la   nuova   disciplina   dell'ordinamento   della
professione forense; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale  per
la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e   nei   procedimenti   giudiziari   e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Visti la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge 8 ottobre  2010,
n. 170 e l'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano recante "Indicazioni per la  diagnosi  e
la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)"; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visti il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  il  decreto
legislativo 26  agosto  2016,  n.  179,  il  decreto  legislativo  13
dicembre 2017, n. 217 e il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    Visto il decreto-legge 13 marzo  2021,  n.  31,  recante  "misure
urgenti  in  materia  di  svolgimento   dell'esame   di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio della professione  di  avvocato  durante
l'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19",    convertito,    con
modificazioni, nella legge 15 aprile 2021, n. 50; 
    Visto  l'art.  6  del  decreto-legge  8  ottobre  2021,  n.  139,
rubricato "Misure urgenti in materia di  svolgimento  della  sessione
2021 dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione  di  avvocato  durante  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19"; 
    Ritenuta la necessita' di indire, per l'anno  2021,  la  sessione
dell'esame  di   Stato   per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione forense presso le sedi delle Corti di appello di  Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,  Roma,  Salerno,  Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione  distaccata  di  Bolzano
della Corte di appello di Trento; 
    Considerata, inoltre, la necessita'  di  fornire  le  indicazioni
relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio
per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita'  delle  sedute
di esame, all'accesso e alla permanenza nelle  sedi  di  esame,  alle
prescrizioni imposte ai  fini  della  prevenzione  e  protezione  dal
rischio  del  contagio  da  COVID-19,  nonche'  alle   modalita'   di
comunicazione delle materie scelte dal candidato per la  prima  e  la
seconda prova orale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge
8 ottobre 2021, n. 139; 
    Rilevato  che  con  il  medesimo  decreto-legge  viene   altresi'
demandata al decreto del  Ministro  della  giustizia  che  indice  la
sessione d'esame  per  il  2021  la  disciplina  delle  modalita'  di
utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura,  di
scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di  usufruire  di  un
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove,  da
parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA); 
    Sentito il Ministro per le disabilita', 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Indizione dell'esame 
 
 
    1. E' indetta per l'anno 2021 la sessione dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi
di Corti di appello di  Ancona,  Bari,  Bologna,  Brescia,  Cagliari,
Caltanissetta,  Campobasso,  Catania,  Catanzaro,  Firenze,   Genova,
L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,  Potenza,
Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento,  Trieste,  Venezia  e
presso la Sezione distaccata di Bolzano della  Corte  di  appello  di
Trento.

Art. 2 Oggetto dell'esame

				Art. 2 
 
 
                         Oggetto dell'esame 
 
 
    1. L'esame di Stato si articola in due prove orali. 
    2. La prima prova orale e' pubblica e ha ad oggetto l'esame e  la
discussione di una questione pratico-applicativa, nella  forma  della
soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e
di diritto processuale, in una  materia  scelta  preventivamente  dal
candidato tra  le  seguenti:  materia  regolata  dal  codice  civile;
materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo. 
    3. La seconda prova orale e' pubblica e deve durare non  meno  di
quarantacinque e non piu' di sessanta minuti per  ciascun  candidato.
Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima  e
consiste: 
      a) nella discussione  di  brevi  questioni  relative  a  cinque
materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: 
        una tra diritto civile  e  diritto  penale,  purche'  diversa
dalla materia gia' scelta per la prima prova orale; 
        una tra diritto  processuale  civile  e  diritto  processuale
penale; 
        tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale,  diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto  tributario,  diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto
internazionale privato, diritto ecclesiastico. 
        In caso di scelta della materia  del  diritto  amministrativo
nella prima prova orale, la seconda prova orale  ha  per  oggetto  il
diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra  diritto
processuale  civile  e  diritto  processuale  penale  e  due  tra  le
seguenti: diritto  costituzionale,  diritto  amministrativo,  diritto
tributario,  diritto  commerciale,  diritto   del   lavoro,   diritto
dell'Unione  europea,   diritto   internazionale   privato,   diritto
ecclesiastico; 
      b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3 Domanda di partecipazione all'esame

				Art. 3 
 
 
                 Domanda di partecipazione all'esame 
 
 
    1. La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per
via telematica, con le modalita' indicate ai successivi numeri da 3 a
10, dal 1° dicembre 2021 al 7 gennaio 2022. 
    2. Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto al pagamento
di complessivi euro 78,91 (settantotto/91), utilizzando la  procedura
di iscrizione all'esame, ove nell'apposita sezione  saranno  presenti
due istanze di pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma
PagoPA. La prima istanza di pagamento e' composta dalla tassa di euro
12,91 (dodici/91) e dal contributo spese di euro  50,00  (cinquanta),
per un totale di 62,91 (sessantadue/91), la seconda istanza  riguarda
il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici). Il mancato
pagamento entro la data di scadenza della domanda  di  partecipazione
comporta l'esclusione dalla procedura. 
    3. Il candidato deve collegarsi al sito  internet  del  Ministero
della giustizia, "www.giustizia.it", alla  voce  "Strumenti/Concorsi,
esami,  assunzioni"  ed   effettuare   la   relativa   registrazione,
utilizzando unicamente l'autenticazione SPID di secondo livello. 
    4. Il candidato  dovra'  inserire  nella  sezione  anagrafica  le
informazioni che lo riguardano,  indicando  altresi'  la  casella  di
posta elettronica  personale  dove  ricevera'  le  comunicazioni.  Il
candidato e' tenuto ad  aggiornare  tempestivamente  i  dati  che  lo
riguardano nel caso  si  manifestino  variazioni  rispetto  a  quelli
comunicati,  procedendo  all'aggiornamento  della  propria  identita'
digitale (SPID) e, successivamente, accedendo alla procedura  per  la
modifica dei dati anagrafici e la verifica dei nuovi dati. 
    5. La domanda di partecipazione deve essere  inviata  utilizzando
l'apposita procedura informatica, resa disponibile  dal  1°  dicembre
2021 per la ricezione  delle  domande;  il  candidato  a  seguito  di
accesso  con  le  proprie  credenziali  SPID,  verra'  guidato  dalla
procedura informatica all'accettazione dei dati per la privacy  e  il
trattamento dati e per la compilazione della  domanda  e,  dopo  aver
registrato in modo permanente i dati, procedera' prima  al  pagamento
delle posizioni  debitorie  (PagoPA)  e,  successivamente,  all'invio
della  domanda.  Al  termine  della   procedura   di   invio   verra'
visualizzata una pagina di risposta che contiene il  collegamento  al
file, in formato .pdf, "domanda di partecipazione". Per  la  corretta
compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella  maschera
di  inserimento  delle  informazioni   richieste   dal   modulo.   In
particolare, nel form e' necessario selezionare la Corte  di  appello
cui e' diretta la domanda, da  individuarsi  ai  sensi  dell'art.  45
della legge 31 dicembre 2012, n.  247.  Il  candidato  deve  altresi'
indicare  il  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,   tra   quelli
ricompresi nel distretto della Corte di appello  cui  e'  diretta  la
domanda, che ha certificato il compimento della pratica forense. 
    6. Con  la  presentazione  della  domanda  il  candidato  esprime
l'opzione per le materie di esame prescelte per la  prima  e  per  la
seconda prova orale. 
    7. Ai sensi dell'art. 19, comma 4,  del  regio  decreto-legge  27
novembre 1933, n. 1578, possono presentare la domanda  di  ammissione
all'esame  di  abilitazione   esclusivamente   coloro   che   abbiano
completato la prescritta pratica professionale  entro  il  giorno  10
novembre 2021. 
    8. Il candidato dovra' procedere alla  corretta  compilazione  di
tutti i dati richiesti, quindi procedere al pagamento delle  relative
pendenze e inviare la domanda di partecipazione tramite  il  processo
guidato dell'applicazione. All'indirizzo di casella posta elettronica
ricevera' la notifica di presa in carico della domanda. Nella propria
area riservata il candidato  avra'  visione  delle  domande  inviate,
dello stato dei pagamenti dovuti e  della  relativa  ricevuta,  delle
convocazioni  alle  prove,  degli   esiti   delle   prove   e   della
certificazione di presenza. Per ogni domanda inviata  sara'  presente
il relativo pdf della domanda e il codice a barre identificativo.  In
assenza del codice identificativo la domanda verra'  considerata  non
inviata.  Il  candidato  e'   tenuto   al   salvataggio,   stampa   e
conservazione del pdf della  domanda  e  del  codice  identificativo,
quest'ultimo da presentare nelle  fasi  successive  la  presentazione
della domanda. 
    9.  Per  tutte  le  finalita'  dell'esame  (esemplificativamente:
condizioni di ammissione, dati dal candidato,  scelta  delle  materie
sulle quali sostenere le prove  orali)  e'  valida  l'ultima  domanda
spedita per via telematica. Nel caso in cui il candidato, prima della
scadenza del bando, modifichi la propria domanda  non  e'  tenuto  al
pagamento di una ulteriore imposta di bollo. 
    10. La procedura di invio della domanda  deve  essere  completata
entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata
quando  il  sistema  genera  la   ricevuta   contenente   il   codice
identificativo e il codice a barre, che e' messa a  disposizione  del
candidato nella propria area riservata. In  assenza  di  ricevuta  la
domanda si considera come non inviata. 
    11. In caso di piu'  invii  telematici,  l'Ufficio  prendera'  in
considerazione la  domanda  inviata  per  ultima.  Allo  scadere  dei
termini, il sistema informatico non permettera'  piu'  l'invio  della
domanda. 
    12.  Tutte  le  informazioni  inerenti  le  diverse  fasi   della
procedura di esame  sono  reperibili  accedendo  all'area  riservata.
L'accesso ha  valore  di  comunicazione.  Le  Corti  di  appello  non
risponderanno  a  quesiti  dei  candidati  relativi  ad  informazioni
presenti nell'area riservata.

Art. 4 Data di inizio delle prove

				Art. 4 
 
 
                     Data di inizio delle prove 
 
 
    1.  Lo  svolgimento  della  prima  prova  orale  per  l'esame  di
abilitazione all'esercizio  della  professione  di  avvocato  per  la
sessione 2021 ha inizio a decorrere dal 21 febbraio 2022.

Art. 5 Modalita' di sorteggio e abbinamento delle sedi per l'espletamento della prima prova orale

				Art. 5 
 
 
Modalita' di sorteggio e abbinamento delle  sedi  per  l'espletamento
                       della prima prova orale 
 
 
    1. La commissione centrale, entro  il  termine  di  dieci  giorni
dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di  appello,
assegnando ogni Corte che dovra' esaminare i candidati a quelle della
sede della prova di esame di cui all'art. 45, comma 3, della legge 31
dicembre 2012,  n.  247.  Entro  lo  stesso  termine  la  commissione
centrale comunica l'esito dell'abbinamento alle Corti d'appello. 
    2.  Il  sorteggio  e  il  conseguente  abbinamento  tra  le  sedi
avvengono all'interno delle seguenti fasce, contenenti  sedi  con  un
numero tendenzialmente omogeneo di candidati: 
      Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano); 
      Fascia B (Corti di  appello  di  Bologna,  Catania,  Catanzaro,
Palermo, Venezia); 
      Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno e Firenze); 
      Fascia D (Corti di appello di Lecce, Brescia,  Genova,  Ancona,
Cagliari, L'Aquila, Messina, Reggio Calabria); 
      Fascia  E  (Corti  di  appello  di  Caltanissetta,  Campobasso,
Perugia, Potenza, Trento e Trieste). 
    3. Entro dieci giorni dalla comunicazione  di  cui  al  comma  1,
sulla base dell'elenco dei candidati ammessi all'esame,  trasmesso  a
cura delle varie Corti di appello abbinate, il Presidente di ciascuna
Corte di appello che esaminera'  i  candidati  procede  al  sorteggio
delle sottocommissioni dinnanzi  alle  quali  ogni  candidato  dovra'
sostenere  la  prima  prova  orale,  estraendo  a  sorte  la  lettera
dell'alfabeto che determinera' l'ordine di svolgimento  della  prova,
mediante l'applicativo gestionale fornito  dalla  Direzione  generale
dei sistemi informativi automatizzati. 
    4. Completate le operazioni  di  sorteggio,  le  sottocommissioni
procedono con la  predisposizione  dei  calendari  di  esame,  previo
concerto  con  la  Corte  di  appello  assegnata  per  verificare  la
disponibilita' dei locali per svolgere le singole prove. 
    5. Al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei
calendari verra' inserito nell'area personale di ogni  candidato,  di
cui all'art. 3, il dato relativo al luogo, alla  data  e  all'ora  di
svolgimento della prova di esame, almeno  venti  giorni  prima  della
data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli effetti come
comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell'art. 4, comma
5, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31. 
    6. La  commissione  operante  presso  la  sezione  distaccata  di
Bolzano della Corte di appello di Trento, composta nel  rispetto  del
principio del  bilinguismo  previsto  secondo  il  disposto  speciale
contenuto  nell'art.  36-bis  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, resta esclusa dalla  procedura  di
abbinamento  ed  esaminera'  i  candidati  che  hanno  effettuato  il
tirocinio nella circoscrizione di Bolzano.

Art. 6 Pubblicita' delle sedute di esame

				Art. 6 
 
 
                  Pubblicita' delle sedute di esame 
 
 
    1. La pubblicita' delle sedute  di  esame  che  si  svolgono  con
modalita' di collegamento da remoto ai sensi dell'art.  4,  comma  2,
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 e' garantita dalla possibilita' di
collegamento in contemporanea per l'intera  durata  della  stessa  da
parte di tutti i candidati e da  parte  dei  soggetti  terzi  che  ne
facciano  richiesta  all'amministrazione  nel  limite   di   quaranta
partecipanti. 
    2.  Resta   ferma   la   facolta'   per   il   presidente   della
sottocommissione d'esame di ammettere ulteriori  partecipanti,  salvo
che cio' pregiudichi la funzionalita' del collegamento telematico. E'
sempre consentita la  partecipazione  degli  ispettori  nominati  con
decreto del Ministro della giustizia. 
    3. L'aula virtuale in cui si svolge la prova orale a distanza  e'
gestita dal Presidente  della  commissione  o  da  altro  membro  suo
delegato. 
    4. All'orario previsto per l'inizio della seduta,  il  Presidente
apre l'aula virtuale per  le  discussioni  e  aspetta  un  tempo  non
inferiore a cinque e non superiore a dieci minuti per  consentire  il
collegamento del candidato da esaminare. 
    5. E' vietata  la  audio-video  registrazione  della  seduta  con
qualsiasi mezzo e  di  cio'  il  Presidente  da'  informazione  prima
dell'inizio dell'esame. Durante lo svolgimento della  discussione  il
candidato deve mantenere attivi il microfono  e  la  telecamera;  nel
corso  dell'esame  non  puo'  essere  utilizzata   la   messaggistica
istantanea della riunione. Le altre persone  collegate,  diverse  dai
membri della sottocommissione, devono  invece  disattivare  i  propri
microfoni e telecamere. Al termine della discussione, i membri  della
commissione abbandonano  l'aula  virtuale  usata  per  l'esame  e  si
ritirano in Camera di consiglio utilizzando una diversa aula virtuale
per decidere il voto da  attribuire  al  candidato.  All'esito  della
deliberazione, i commissari si ricollegano  all'aula  virtuale  usata
per la discussione e comunicano l'esito della prova. 
    6. La pubblicita' della seduta relativa alla seconda prova orale,
qualora essa si svolga in presenza, e' garantita mediante l'accesso e
la permanenza nei locali all'uopo adibiti dei candidati  e  di  altri
soggetti, nel  rispetto  delle  prescrizioni  e  delle  modalita'  di
accesso e permanenza ai locali, disciplinati nel presente  decreto  e
delle disposizioni impartite dal Capo dell'Ufficio giudiziario ove si
svolge la prova.  Qualora  la  seconda  prova  orale  si  svolga  con
modalita'  di  collegamento  da  remoto   trovano   applicazione   le
disposizioni dei commi che precedono.

Art. 7 Accesso e permanenza nelle sedi. Prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19

				Art. 7 
 
 
Accesso e permanenza nelle sedi. Prescrizioni imposte ai  fini  della
    prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19 
 
 
    1. Nei locali  adibiti  allo  svolgimento  delle  prove  mediante
collegamento da remoto, l'accesso  e'  consentito  esclusivamente  ai
candidati e al personale amministrativo incaricato dello  svolgimento
delle funzioni di segretario e dei compiti di vigilanza. 
    2. L'accesso ai locali  deputati  allo  svolgimento  delle  prove
d'esame e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una  delle
certificazioni verdi  COVID-19,  di  cui  all'art.  9,  comma  2  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
    3. La mancata esibizione da  parte  dei  candidati  al  personale
addetto ai controlli delle certificazioni di  cui  al  primo  periodo
costituisce motivo di esclusione dall'esame. 
    4. Al fine di  evitare  ogni  possibilita'  di  assembramento  il
candidato dovra' presentarsi presso la sede di svolgimento dell'esame
quindici minuti prima dell'orario di convocazione e  dovra'  lasciare
la sede subito dopo la conclusione dell'esame. 
    5. Il candidato deve indossare, durante la permanenza nei locali,
dispositivi di protezione  delle  vie  respiratorie,  salvo  che  non
presenti patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei medesimi
ed e' tenuto a rispettare  il  distanziamento  di  almeno  due  metri
(compreso lo spazio di movimento) da altri soggetti. Nel corso  della
discussione il candidato, considerate le condizioni ambientali,  puo'
essere autorizzato dal Presidente della sottocommissione a  rimuovere
il dispositivo di protezione delle vie respiratorie. 
    6. Per l'espletamento della prima prova orale il  candidato  puo'
portare con se' una penna di propria dotazione. 
    7.  Sono  fatti  salvi  gli  ulteriori  obblighi  e  prescrizioni
derivanti  dalle  disposizioni  emanate  per  la  prevenzione  ed  il
contenimento del contagio da COVID-19 vigenti al momento della  prova
di esame.

Art. 8 Durata della seconda prova orale

				Art. 8 
 
 
                  Durata della seconda prova orale 
 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  2,  comma  7,  primo
periodo del decreto-legge 13 marzo 2021, n.  31,  l'effettiva  durata
della   seconda   prova   orale   deve   essere   determinata   dalla
sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equita'.

Art. 9 Valutazione dei candidati

				Art. 9 
 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
 
    1. Per la valutazione della prima  prova  orale  ogni  componente
della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla
seconda prova orale sono ammessi i candidati  che  hanno  conseguito,
nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti. 
    2. Per la valutazione della seconda prova orale  ogni  componente
della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di  merito  per
ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b). 
    3. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella  seconda
prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed  un
punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

Art. 10 Disposizioni per la Provincia autonoma di Bolzano

				Art. 10 
 
 
          Disposizioni per la Provincia autonoma di Bolzano 
 
 
    1. I cittadini della Provincia autonoma di Bolzano hanno facolta'
di usare la lingua tedesca nelle  prove  di  esame  che  si  terranno
presso la sezione distaccata in Bolzano della  Corte  di  appello  di
Trento.

Art. 11 Candidati con disabilita' e candidati con disturbi specifici di apprendimento - DSA

				Art. 11 
 
 
Candidati con disabilita'  e  candidati  con  disturbi  specifici  di
                         apprendimento - DSA 
 
 
    1. I candidati con  disabilita'  devono  indicare  nella  domanda
l'ausilio  necessario,  nonche'  l'eventuale  necessita'   di   tempi
aggiuntivi, producendo la relativa documentazione  sanitaria.  Per  i
predetti candidati la commissione  provvede  ai  sensi  dell'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    2. I candidati con disturbi specifici  dell'apprendimento  (DSA),
come definiti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono
produrre, in  allegato  alla  domanda  di  ammissione  all'esame,  la
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'art.  3,  comma  1  della
legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'accordo del 25  luglio  2012  tra
Governo, regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  recante
"Indicazioni  per  la  diagnosi  e  la  certificazione  dei  disturbi
specifici  di  apprendimento  (DSA)",  e  possono  richiedere,  anche
cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o  i  tempi  aggiuntivi
indicati  nei  commi  seguenti,  sempre  che  rispondano  a   proprie
necessita', opportunamente documentate. 
    3. Per la prima prova orale, il candidato con DSA puo' chiedere: 
      a) l'applicazione del  30%  di  tempo  aggiuntivo  per  l'esame
preliminare del quesito; 
      b) l'assegnazione, ai  fini  dell'assistenza  nella  lettura  e
nella scrittura, di un incaricato della  commissione,  al  quale,  in
particolare, e'  demandata,  nel  corso  dell'esame  preliminare  del
quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli  messi  a
disposizione, del quesito dettato dalla  commissione,  nonche'  degli
appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della
successiva discussione orale; 
      c) la possibilita' di poter consultare una copia di stampa  del
quesito dettato dalla commissione; 
      d) la possibilita' di ricorrere all'uso di un  computer  dotato
di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a
disposizione dalla competente Corte d'appello, per la redazione degli
appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del quesito, in
preparazione della successiva discussione orale. 
    4. Il candidato con DSA puo', inoltre, chiedere di  sostenere  la
seconda prova orale nell'ultimo giorno previsto  dal  calendario  per
l'effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati. 
    5. L'adozione delle misure di cui al terzo e al quarto  comma  e'
stabilita   dalla   commissione   d'esame,   sulla    scorta    della
documentazione  presentata,  almeno  quindici  giorni   prima   dello
svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato  a  mezzo
email entro i successivi tre giorni. 
    6. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute  alla  scadenza
del  termine  per  la  presentazione  delle  domande   sono   rivolte
direttamente alla commissione esaminatrice  e  regolate,  per  quanto
compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 12 Commissione e sottocommissioni esaminatrici. Linee generali per la formulazione dei quesiti

				Art. 12 
 
 
Commissione e sottocommissioni esaminatrici. Linee  generali  per  la
                      formulazione dei quesiti 
 
 
    1.  Con  successivi  decreti  ministeriali  saranno  nominate  la
commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.  l-bis
del decreto-legge 21 maggio 2003, n.  112,  convertito  in  legge  18
luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della  legge
31 dicembre 2012, n. 247, nonche' all'art. 83  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche'
emanate le linee generali da seguire per la formulazione dei  quesiti
da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei  candidati,
di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 139 del 2021.

Art. 13 Pubblicazione

				Art. 13 
 
 
                            Pubblicazione 
 
 
    1. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 11 novembre 2021  
 
                                                La Ministra: Cartabia

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